52011PC0925

/* COM/2011/0925 definitivo - 2011/0458 (COD) */ Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa


RELAZIONE

Contesto della proposta |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Nel 2009 la Repubblica kirghisa è stata colpita dalla crisi globale. Poco dopo, i problemi economici sono stati aggravati da una rivolta popolare che nell'aprile del 2010 sancì la fine del regime del presidente Bakiyev, accusato di corruzione e mancanza di democrazia. Nel vuoto di potere che è venuto a crearsi, nel giugno 2010 è esplosa la violenza interetnica nel Sud del paese, con il pesante bilancio di 470 vittime e quasi 300 000 sfollati. Nonostante questi tragici eventi, il nuovo governo ad interim ha ottenuto un voto a favore delle riforme democratiche in un referendum costituzionale tenuto il 27 giugno 2010. La nuova costituzione rafforza in particolare i poteri del Parlamento. Nell'ottobre 2010 si sono svolte libere elezioni parlamentari, che hanno segnato la nascita della prima democrazia parlamentare della regione e determinato la formazione di un'ampia coalizione di governo. Sebbene la situazione politica rimanga fragile, il 30 ottobre 2011 si sono svolte le elezioni presidenziali e il 1° dicembre 2011 ha assunto il proprio incarico il nuovo presidente eletto, mentre il governo sta guidando un costante processo di democratizzazione e di riforme che contrasta con la situazione politica dei paesi limitrofi dell'Asia centrale. Gli sforzi delle autorità kirghise di orientamento democratico, volti ad alleviare le conseguenze dei tragici eventi, sono stati sostenuti dall'impegno della comunità internazionale ad aiutare il paese, promesso nel corso di una conferenza dei donatori riunitasi nel luglio 2010. L'UE è stata fra i maggiori donatori. L'FMI ha accordato il proprio aiuto alla Repubblica kirghisa nel 2010 attivando un rapid credit facility (strumento di credito rapido) trimestrale. Nel giugno 2011 l'FMI ha concluso con le autorità della Repubblica kirghisa un accordo successivo (sotto forma di extended credit facility) per l'importo di 106 milioni di dollari USA a sostegno di un ampio programma di aggiustamento e di riforme dell'economia da attuarsi nel periodo compreso fra la metà del 2011 e la metà del 2014. Nel 2010 il presidente e il ministro delle finanze della Repubblica kirghisa hanno presentato formale richiesta di assistenza macrofinanziaria (AMF) all'UE per integrare il sostegno fornito dall'FMI. In questo contesto la Commissione ha valutato la situazione macroeconomica e il fabbisogno di finanziamento della Repubblica kirghisa, giungendo alla fondamentale conclusione che i tragici eventi politici dell'ultimo anno e i costi sociali e le spese per la ricostruzione che ne sono conseguiti hanno determinato un sostanzioso fabbisogno di finanziamento esterno e di bilancio per il periodo 2011-12. Sebbene questo fabbisogno sia in parte coperto dalla comunità internazionale, persiste l'esigenza di un consistente apporto di finanziamenti. Allo scopo di integrare le risorse rese disponibili dall'FMI, la Commissione propone di fornire un'AMF dell'importo massimo di 30 milioni di euro alla Repubblica kirghisa, da erogare per una metà in prestiti e per l'altra in sovvenzioni. Si prevede che nel 2011 e nel 2012 il disavanzo delle partite correnti rimanga attestato all'8% del PIL, prima di scendere gradualmente al 5% circa del PIL entro il 2014. Sulla base delle proiezioni relative alle partite correnti, agli afflussi di capitale privato e al finanziamento ufficiale (escluse le operazioni di sostegno al bilancio) il programma dell'FMI stima che la bilancia dei pagamenti presenterà un disavanzo di 271 milioni di dollari USA nel 2011 e di 149 milioni nel 2012. Una volta dedotto il finanziamento netto fornito dall'FMI e i versamenti derivanti dalle operazioni di sostegno al bilancio della Banca mondiale, il fabbisogno di finanziamento esterno residuo è di circa 330 milioni di dollari USA per l'insieme dei due anni, che deve essere coperto da altri donatori. L'operazione di AMF proposta (30 milioni di euro) corrisponderebbe al 12,4% circa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo per il 2011-12. L'erogazione dell'AMF alla Repubblica kirghisa, effettuata parallelamente all'attuazione dell'accordo ECF dell'FMI e alla fornitura del sostegno finanziario da parte di altri donatori multilaterali (Banca mondiale) e regionali (Banca asiatica di sviluppo e fondo anti-crisi della Comunità economica euro-asiatica (EurAsEC)) si giustificherebbe per i seguenti motivi: contribuirebbe a coprire il fabbisogno di finanziamento esterno residuo della bilancia dei pagamenti del paese; favorendo l'adozione di un quadro appropriato di riforme macroeconomiche e strutturali, l'AMF può sostenere la stabilità economica e politica e accrescere al contempo l'efficacia degli interventi attuati per mezzo di altri strumenti unionali di sostegno; il contributo al mantenimento della stabilità economica nel paese durante questo periodo critico aiuterebbe le autorità favorevoli alla democrazia a prevenire nuove esplosioni di violenza interetnica, che avrebbero ricadute politiche ed economiche negative sugli altri paesi della regione; il sostegno politico ed economico dell'UE all'incipiente democrazia parlamentare della Repubblica kirghisa invierebbe un segnale politico di forte sostegno dell'UE alle riforme democratiche nell'Asia centrale, coerentemente con le politiche dell'UE nei confronti della regione enunciate nella strategia per l'Asia centrale per il periodo 2007-2013 e nelle dichiarazioni dei leader dell'Unione europea; tale sostegno sarebbe altresì coerente con l'importanza attribuita al rafforzamento del legame fra l'assistenza esterna fornita dall'UE e il progresso sulla via della democrazia e dei diritti umani, resa recentemente più esplicita nel contesto dell'ultimo riesame della politica europea di vicinato (PEV) e dalla comunicazione congiunta del marzo 2011 sui paesi limitrofi del Sud; analogamente, l'AMC segnalerebbe agli altri paesi della regione che l'UE è pronta a sostenere paesi come la Repubblica kirghisa che si avviano decisamente sulla strada della democratizzazione e delle riforme politiche, in momenti di difficoltà economiche. In questo contesto, e dato il forte sostegno politico dell'UE all'incipiente democrazia parlamentare della Repubblica kirghisa, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni preliminari, politiche ed economiche, per l'attuazione di un'operazione di AMC di moderata entità. Sebbene la Repubblica kirghisa sia al di fuori della normale portata geografica delle operazioni di AMF, i criteri di Genval prevedono, in circostanze eccezionali, la possibilità di approvare operazioni che si estendono al di là di quella portata. L'assistenza macrofinanziaria dell'UE si prefigge di contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamento esterno del paese, quale è stato individuato cooperando con l'FMI nel contesto dell'ECF dello stesso FMI. L'AMF proposta sosterrebbe il programma di riforma economica del governo, così com'è stato concordato con la comunità dei donatori internazionali. Ridurrebbe la vulnerabilità finanziaria di breve termine di cui soffre ancora l'economia, e nel contempo sosterrebbe misure di riforma volte a determinare una situazione più sostenibile per la bilancia dei pagamenti e il bilancio nel breve termine. L'assistenza promuoverebbe inoltre azioni tese a migliorare la gestione delle finanze pubbliche (basate su misure rafforzate dalla costante attività di sostegno settoriale al bilancio da parte dell'UE), riforme fiscali per favorire la sostenibilità del bilancio, nonché misure atte a rafforzare il sistema bancario. La nuova assistenza macrofinanziaria proposta, erogata in via eccezionale e limitata nel tempo, andrà di pari passo con l'accordo ECF dell'FMI e integrerà il sostegno accordato dai donatori internazionali e bilaterali. |

'120 | Contesto generale L'accentuato rallentamento della crescita sperimentato dall'economia kirghisa nel 2009 (la crescita del PIL è calata dal tasso medio dell'8,5% nel 2007-08 al 2,3% nel 2009) è stato la conseguenza di gravi shock esterni, fra i quali la caduta delle rimesse dei lavoratori emigrati, la riduzione della domanda di esportazioni e la contrazione degli investimenti esteri diretti e d'altro tipo. Prima dei drammatici eventi del 2010 ci si aspettava che la crescita economica rimbalzasse nel 2010 fino al 4,5-5,5%. Tuttavia la rivolta popolare dell'aprile 2010 e, fatto ancor più importante, l'escalation del conflitto interetnico di giugno hanno provocato un grave deterioramento delle prospettive economiche. La chiusura delle frontiere, specie con il Kazakistan, ha danneggiato il commercio, mentre la situazione della sicurezza si è ripercossa pesantemente sul turismo e ha sconvolto parte della produzione agricola. Nel secondo trimestre del 2010 l'attività economica si è contratta del 10%. Nell'intero anno il PIL reale si è ridotto dell'1,4%, per tornare ad espandersi del 5,5% nella prima metà del 2011 grazie alla ripresa dei settori agricolo e minerario, nonché delle rimesse. Il disavanzo di bilancio è aumentato dal 3,5% del PIL nel 2009 al 6,5% nel 2010, riflettendo il costo di bilancio delle misure legate alla crisi e l'effetto negativo dell'indebolimento dell'attività economica. Tuttavia, a causa della scarsa capacità di realizzare progetti di ricostruzione, il disavanzo reale è risultato notevolmente minore di quello previsto dall'FMI, pari al 12% del PIL. La spesa non eseguita nel 2010 è stata in parte trasferita al 2011, contribuendo all'espansione del disavanzo di bilancio previsto fino al 7,6% del PIL. I progetti energetici finanziati dai prestiti a tasso agevolato accordati da paesi limitrofi potrebbero aggiungere un ulteriore 0,7% di PIL al disavanzo di bilancio del 2011. L'incremento del disavanzo riflette anche le decisioni del governo di mantenere gli aumenti delle pensioni concessi dal governo precedente e di aumentare i salari degli insegnanti e degli addetti all'assistenza sanitaria per portarli al di sopra del livello di sussistenza. Il personale dell'FMI ritiene che il temporaneo deterioramento della posizione fiscale nel 2011, pur essendo comprensibile dal punto di vista politico, contribuisca a minare la ripresa economica. Al tempo stesso, il programma dell'FMI presuppone un notevole sforzo di risanamento delle finanze pubbliche per il resto del periodo programmatico. Nel settembre 2011 il personale dell'FMI ha concordato in via preliminare con il governo di rendere ancora più stringenti gli obiettivi fiscali di medio termine nel quadro del programma ECF, con un calo graduale del disavanzo di bilancio (esclusi i progetti per le infrastrutture energetiche) dall'8% circa del PIL nel 2011 al 3,8% entro il 2014. Un'impennata dei prezzi globali alimentari ed energetici ha spinto l'inflazione su base annua dal tasso dello 0% alla fine del 2009 al picco del 22,7% nel giugno 2011. Sebbene l'accelerazione dell'inflazione si spieghi prevalentemente con gli aumenti dei prezzi degli alimenti e dell'energia, vari indizi inducono a ritenere che le pressioni sui prezzi abbiano iniziato a trasmettersi ad altri prodotti. A partire dalla metà del 2010 la Banca centrale ha attuato una politica monetaria sostanzialmente più restrittiva. Fra le misure restrittive adottate, la Banca centrale ha intensificato la vendita di strumenti finanziari a breve termine, ha alzato la riserva obbligatoria dall'8 al 9%, e ha aumentato il tasso di sconto dal 2,7% della metà del 2010 a oltre il 13% del settembre 2011. Queste misure stanno gradualmente iniziando a produrre i loro effetti, poiché secondo le previsioni dell'FMI l'inflazione di base dovrebbe scendere dal 17,5% dell'agosto 2011 al 13% entro la fine del 2011. L'economia kirghisa è molto aperta e la sua posizione esterna rimane vulnerabile a causa della volatilità delle ragioni di scambio, che rende incerto il finanziamento dell'ampio disavanzo delle partite correnti. In effetti le difficoltà della bilancia dei pagamenti sono emerse già nel 2008, a causa di una fiammata dei prezzi delle merci importate e di un calo delle esportazioni di energia elettrica. I prezzi delle merci importate sono saliti nuovamente nel 2010. Inoltre, nel 2010 le esportazioni di prodotti agricoli e i servizi, quali il turismo e il trasporto di transito, sono stati colpiti dalla chiusura delle frontiere da parte dei paesi limitrofi, per motivi di sicurezza. Si prevede che nel 2011 e 2012 il disavanzo delle partite correnti si avvicini all'8% del PIL. Questa previsione si basa sull'ipotesi che i finanziamenti provenienti da donatori esterni siano tali da coprire il (già menzionato) fabbisogno di finanziamento esterno residuo pari a 330 milioni USA (tenuto conto del finanziamento fornito dall'FMI e delle operazioni di sostegno al bilancio attuate dalla Banca mondiale). Il valore nominale delle riserve di valute estere ha raggiunto 1,9 miliardi di dollari USA nel settembre 2011, ma il coefficiente di copertura delle importazioni per mezzo di tali riserve è sceso da 4,9 mesi nel 2009 a 4 mesi stimati verso la metà del 2011, poiché il valore nominale delle importazioni è cresciuto più rapidamente delle riserve di valute estere. Nonostante il coefficiente di copertura delle importazioni sia vicino a un livello adeguato secondo i criteri convenzionali, l'FMI stima che in assenza di un sostegno ufficiale alla bilancia dei pagamenti le riserve scenderebbero al di sotto dei livelli auspicabili. Inoltre la posizione esterna rimane fortemente vulnerabile agli shock esogeni legati alle fluttuazioni dei prezzi internazionali delle merci. La Banca centrale gestisce un regime di fluttuazione controllata dei cambi, consentendo al tasso di cambio di aggiustarsi in caso di sostanziali pressioni o shock, tendendo nel contempo a mantenere il tasso di cambio a un livello competitivo. Nel contesto della crisi finanziaria mondiale il tasso di cambio è stato sottoposto a una notevole pressione al ribasso fra l'agosto 2008 e l'agosto 2009. Questa situazione è stata seguita da un periodo di relativa stabilità del tasso di cambio fra il settembre 2009 e il giugno 2010. Da allora la moneta nazionale ha palesato la tendenza a deprezzarsi a un ritmo più moderato. L'FMI stima che il livello attuale del tasso di cambio sia sostanzialmente in linea con i fondamentali. Per reagire agli eventi politici dell'anno scorso e alle loro conseguenze economiche, la comunità internazionale ha organizzato una conferenza d'alto livello dei donatori per la Repubblica kirghisa il 27 luglio 2010 a Bishkek. Nel corso di questa conferenza i donatori si sono impegnati a fornire aiuti d'emergenza per 1,1 miliardi di dollari USA entro la fine del 2011. L'UE è stata fra i maggiori donatori, con l'impegno di fornire un sostegno di 117,9 milioni di euro in vari settori critici. La Banca mondiale ha promesso 200 milioni di dollari USA, comprese due operazioni d'emergenza: un progetto d'emergenza per la ripresa, di 70 milioni di dollari USA, e un'operazione a sostegno della ripresa economica (ERSO) dell'importo di 30 milioni di dollari USA. La Banca asiatica di sviluppo (ADB) ha assunto un impegno per 100 milioni di dollari USA sotto forma di un'operazione di sostegno al bilancio nota come assistenza d'emergenza per la ripresa e la ricostruzione. La Repubblica kirghisa ha anche chiesto un aiuto di 106,7 milioni di dollari Usa al fondo anti-crisi della Comunità economica euro-asiatica (EurAsEC), (sotto forma di un prestito a tasso agevolato). Tuttavia il versamento del prestito è stato ripetutamente rinviato. La rapid credit facility (RCF) dell'FMI dell'importo di 22,2 milioni è stata attuata nel periodo settembre-dicembre 2010. Le autorità hanno realizzato tutti gli obiettivi del programma RCF, creando un buon precedente per il proseguimento del programma. Tuttavia, dato che l'RCF non è un vero e proprio upper credit tranche arrangement ed è per sua natura un meccanismo a brevissimo termine, la sua attuazione non è stata sufficiente per indurre la Commissione ad avanzare in quella fase la proposta dell'AFM. Nel giugno 2011 l'FMI ha concordato con le autorità kirghise l'apertura di una linea di extended credit facility (ECF) per 66,6 milioni di diritti speciali di prelievo (SDR) (pari a 106 milioni di dollari USA) a sostegno di un programma triennale di aggiustamento macroeconomico e riforme strutturali. L'ECF ha costituito un quadro in cui attuare misure e riforme economiche a medio termine. In occasione del primo riesame dell'ECF, nel settembre 2011, l'FMI ha raggiunto un accordo tecnico (staff level agreement) con le autorità kirghise, che prevedeva misure di risanamento delle finanze pubbliche ancora più ambiziose, alla luce delle prestazioni economiche e fiscali che erano risultate migliori del previsto. La Repubblica kirghisa, con il sostegno di diversi donatori (CE, ADB, Banca mondiale e ONU) ha approntato una strategia nazionale di sviluppo (CDS) per il periodo 2012-14, che è già stata approvata dal governo. La CDS copre un'ampia gamma di settori di intervento, che vanno dalla politica macroeconomica alla riforma dell'ordine pubblico e del sistema giudiziario, fino alle politiche commerciali e ambientali. |

n | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nulla |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La cooperazione dell'UE con la Repubblica kirghisa si basa sull'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) che è entrato in vigore nel 1999. L'UE concede alla Repubblica kirghisa il trattamento conforme al sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Il Consiglio affari esteri dell'UE, nelle conclusioni formulate il 26 luglio 2010 in merito alla Repubblica kirghisa, si è compiaciuto degli sforzi compiuti dal nuovo governo kirghiso per creare un quadro istituzionale democratico e ha esortato la Commissione "a continuare ad assistere, anche per mezzo di nuovi programmi, le autorità kirghise nell'attuazione del loro programma di riforme, e a contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile del paese". Nell'ottobre 2010, l'alto rappresentante e vicepresidente della Commissione Ashton ha valutato positivamente il pacifico svolgimento delle elezioni parlamentari e ha ribadito che l'UE è pronta ad assistere la Repubblica kirghisa, anche promuovendone la ripresa economica. Nel corso della conferenza d'alto livello dei donatori, svoltasi nel luglio 2010, la Commissione europea si è impegnata a fornire assistenza alla Repubblica kirghisa per un importo massimo di 117,9 milioni di euro. Le fonti di finanziamento comprendono strumenti di contrasto alla crisi, quali lo strumento di stabilità, lo strumento per l'aiuto umanitario, lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e gli stanziamenti su varie linee di bilancio tematiche. L'assistenza si concentra prevalentemente sullo sviluppo rurale e sul settore agricolo, sulle riforme dell'istruzione, della previdenza sociale e del diritto. L'UE intende fornire alla Repubblica kirghisa un sostegno settoriale di bilancio nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) per un totale di 33 milioni di euro nel periodo 2011 – 2013 a favore delle riforme dei sistemi della protezione sociale, dell'istruzione e della gestione delle finanze pubbliche. I versamenti previsti da questi programmi e progetti hanno luogo nel medio termine e sono subordinati all'attuazione di misure concordate da parte delle autorità kirghise. L'AMF, sostenendo l'adozione di un appropriato quadro di riforme macroeconomiche e strutturali, favorirebbe l'efficacia degli interventi suddetti. |

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto |

Consultazione delle parti interessate |

219 | La fornitura dall'AMF costituisce una parte integrante del sostegno internazionale alla stabilizzazione economica e al programma di ripresa della Repubblica kirghisa. I servizi della Commissione hanno lavorato in stretta collaborazione con l'FMI e con la Banca mondiale alla preparazione della conferenza d'alto livello dei donatori e si sono tenute consultazioni con i donatori multilaterali e bilaterali sull'attuazione degli aiuti promessi. Al fine di preparare la presente proposta di assistenza macrofinanziaria, i servizi della Commissione hanno consultato il Fondo monetario internazionale. Prima di presentare la proposta, la Commissione ha consultato gli Stati membri dell'UE in seno al comitato economico e finanziario e al gruppo di lavoro dei consiglieri finanziari. La Commissione ha inoltre mantenuto contatti regolari con il governo kirghiso. |

Ricorso al parere di esperti |

219 | Una valutazione operativa per verificare la qualità e l'affidabilità dei circuiti finanziari pubblici e delle procedure amministrative della Repubblica kirghisa sarà svolta dalla Commissione con l'aiuto di esperti esterni. |

219 | Valutazione dell'impatto L'AMF e il programma di aggiustamento economico e di riforme che l'accompagnano contribuiranno ad alleviare il fabbisogno di finanziamento a breve termine della Repubblica kirghisa, sostenendo nel contempo misure volte a rafforzare a medio termine la bilancia dei pagamenti e la sostenibilità di bilancio, e ad aumentare la crescita sostenibile, come concordato con l'FMI. L'AMF contribuirà ad accrescere notevolmente l'efficienza e la trasparenza della gestione delle finanze publiche. È stata eseguita una valutazione ex-ante che accompagna la presente proposta. La valutazione analizza la situazione macroeconomica, le sfide delle riforme, i rischi e il valore aggiunto unionale dell'operazione in questione. |

Elementi giuridici della proposta |

305 | Sintesi delle misure proposte L'Unione europea metterà a disposizione della Repubblica kirghisa un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo complessivo di 30 milioni di euro. L'AMF verrà erogata per metà sotto forma di prestiti e per metà sotto forma di sovvenzioni. Essa contribuirà a soddisfare il fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Repubblica kirghisa nel 2012, quale individuato dalla Commissione sulla base delle stime dell'FMI. L'assistenza verrà erogata nel 2012 in due rate di pari importo, ognuna costituita da una sovvenzione e da un prestito. L'assistenza sarà gestita dalla Commissione. Conformemente al regolamento finanziario si terrà conto delle disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità. Il pagamento della prima rata è previsto per il primo semestre 2012. La seconda rata, subordinata a una serie di misure, potrebbe essere erogata nel corso del secondo semestre 2012. Come di solito avviene nel quadro dell'AMF, i pagamenti sarebbero subordinati ai risultati positivi delle valutazioni previste dall'accordo finanziario con l'FMI (l'ECF). Inoltre, la Commissione e le autorità kirghise si accorderebbero su specifiche misure di riforma strutturale in un protocollo d'intesa. Fra gli obiettivi della Commissione vi saranno le riforme strutturali volte a migliorare la gestione macroeconomica generale e le condizioni di sostenibilità della crescita (ad esempio, quelle mirate alla trasparenza e all'efficienza della gestione delle finanze pubbliche, alle riforme fiscali e alla stabilità finanziaria). La decisione di erogare gli aiuti proposti per metà sotto forma di sovvenzioni e per metà sotto forma di prestiti è giustificata dal livello degli indicatori dello sviluppo (misurato dal reddito pro capite) e del debito del paese. Inoltre tale decisione è coerente con il trattamento riservato alla Repubblica kirghisa dalla Banca mondiale, dalla Banca asiatica di sviluppo e dall'FMI, in quanto paese classificato "IDA-only", avente cioè accesso alle linee di finanziamento di dette istituzioni a condizioni altamente agevolate. |

310 | Base giuridica La base giuridica della presente proposta è l'articolo 209 del TFUE, in quanto la Repubblica kirghisa deve essere considerata un paese in via di sviluppo a mente dell'articolo 208 del TFUE. Secondo il Fondo monetario internazionale la Repubblica kirghisa rientra nella categoria delle "economie emergenti e in via di sviluppo"; a giudizio della Banca mondiale la Repubblica kirghisa fa parte del gruppo delle "economie a basso reddito" e dei "paesi IDA"; secondo l'UN-OHRLLS[1], la Repubblica kirghisa rientra nella categoria dei "paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare"; il comitato per gli aiuti allo sviluppo dell'OCSE colloca la Repubblica kirghisa nella lista degli "altri paesi a basso reddito". |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza mista dell'UE. Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine nella Repubblica kirghisa non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possano pertanto essere meglio realizzati a livello dell'Unione europea. Le ragioni principali sono da ricondurre alle restrizioni di bilancio a livello nazionale e alla necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare la portata e l'efficienza dell'aiuto. |

Principio di proporzionalità |

331 | La proposta rispetta il principio di proporzionalità: essa si limita ad emanare le disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo. |

332 | Come individuato dalla Commissione sulla base di stime effettuate dall'FMI nel quadro dell'accordo ECF, l'importo dell'assistenza corrisponde al 12,4% del fabbisogno di finanziamento residuo per il 2011-2012. Questo aspetto è coerente con le regole convenzionali sulla ripartizione degli oneri delle operazioni di AMF. Data l'assistenza promessa alla Repubblica kirghisa da altri donatori e creditori bilaterali e multilaterali, questa ripartizione degli oneri è giudicata appropriata per l'Unione europea. |

Scelta degli strumenti |

342 | Altri strumenti non sarebbero appropriati giacché in mancanza di una regolamentazione quadro che disciplini lo strumento dell'assistenza macrofinanziaria, gli strumenti giuridici adeguati alla presente assistenza sono costituiti da decisioni ad hoc assunte dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi degli articoli 209 o 212 del TFUE. Il finanziamento dei progetti o l'assistenza tecnica non sarebbero strumenti adeguati per conseguire gli obiettivi macroeconomici descritti in precedenza. Il principale valore aggiunto dell'AMF rispetto ad altri strumenti dell'UE risiederebbe nella capacità di ridurre i vincoli finanziari esterni e di contribuire a creare un quadro macroeconomico stabile, anche attraverso la promozione di una bilancia dei pagamenti e di una posizione di bilancio sostenibili, nonché di un quadro propizio alle riforme strutturali. Contribuendo a mettere in atto un quadro generale adatto alle politiche macroeconomiche e strutturali, l'AMF può migliorare l'efficacia di azioni finanziate nella Repubblica kirghisa nel quadro di altri strumenti finanziari dell'UE più specificatamente mirati. |

Incidenza sul bilancio |

401 | La parte di assistenza costituita dalla sovvenzione (15 milioni di euro) verrebbe finanziata tramite stanziamenti di impegno iscritti nel bilancio 2012, a titolo della linea di bilancio 01 03 02 (Assistenza macroeconomica), i cui pagamenti avverranno nel 2012. A norma del regolamento che istituisce il fondo di garanzia[2] la dotazione del fondo di garanzia dovrebbe avere luogo nel 2014 ed ammontare al massimo a 1,35 milioni di euro, pari al 9% del prestito di 15 milioni di euro che dovrebbe essere erogato nel 2012. |

Informazioni supplementari |

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia |

533 | La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia. L'AMF proposta verrebbe messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa. |

2. 2011/0458 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209,

vista la proposta della Commissione europea[3],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[4],

considerando quanto segue:

3. La cooperazione dell'UE con la Repubblica kirghisa si basa sull'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) che è entrato in vigore nel 1999. L'UE garantisce alla Repubblica kirghisa il trattamento basato sul sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

4. L'economia kirghisa è stata colpita dalla crisi finanziaria internazionale nel 2009 e dall'esplosione di violenza interetnica del giugno 2010, che hanno sconvolto le attività economiche, dando luogo a un sostanziale fabbisogno di spesa pubblica per la ricostruzione e l'assistenza sociale e provocando ingenti disavanzi di bilancio e lacune finanziarie nei conti con l'estero.

5. Nel corso della conferenza d'alto livello dei donatori tenutasi nel luglio 2010, la comunità internazionale ha promesso aiuti d'emergenza per 1,1 miliardi di dollari USA allo scopo di sostenere la ripresa della Repubblica kirghisa. Durante la conferenza l'UE ha annunciato che fornirà un'assistenza finanziaria per un importo massimo di 117,9 milioni di euro.

6. Il Consiglio Affari esteri dell'UE, nelle conclusioni formulate il 26 luglio 2010 in merito alla Repubblica kirghisa, si è compiaciuto degli sforzi compiuti dal nuovo governo kirghiso per creare un quadro istituzionale democratico e ha esortato la Commissione "a continuare ad assistere, anche per mezzo di nuovi programmi, le autorità kirghise nell'attuazione del loro programma di riforme, e a contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile del paese".

7. Il sostegno politico ed economico dell'UE all'incipiente democrazia parlamentare della Repubblica kirghisa invierà un segnale politico di forte sostegno dell'UE alle riforme democratiche nell'Asia centrale, coerentemente con le politiche dell'UE nei confronti della regione enunciate nella strategia per l'Asia centrale per il periodo 2007-2013 e nelle dichiarazioni dei leader dell'UE.

8. Il processo di aggiustamento e di riforma dell'economia della Repubblica kirghisa è sostenuto dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel giugno 2011 le autorità kirghise hanno concordato con l'FMI la concessione di un' extended credit facility triennale dell'importo di 66,6 milioni di SDR a sostegno del paese.

9. L'UE intende fornire alla Repubblica kirghisa un sostegno settoriale di bilancio nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) per l'importo totale di 33 milioni di euro nel periodo 2011 – 2013, a favore delle riforme dei sistemi della protezione sociale, dell'istruzione e della gestione delle finanze pubbliche.

10. Nel 2010 la Repubblica kirghisa ha chiesto un'assistenza macrofinanziaria dell'UE a causa dell'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche.

11. Dato che, dopo aver tenuto conto del sostegno macroeconomico proveniente dall'FMI e dalla Banca mondiale, persiste un fabbisogno residuo di finanziamento della bilancia dei pagamenti, e data la vulnerabilità della posizione esterna a shock esogeni, che rende necessario mantenere un congruo livello delle riserve di valute estere, l'assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta della Repubblica kirghisa nelle attuali circostanze eccezionali. Il programma di assistenza macrofinanziaria dell'UE alla Repubblica kirghisa (in prosieguo "l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione") sosterrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse rese disponibili nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

12. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione non dovrebbe limitarsi a integrare i programmi e le risorse dell'FMI e della Banca mondiale, ma dovrebbe anche garantire il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

13. È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione pertinenti.

14. È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e l'affidabilità della gestione delle finanze pubbliche della Repubblica kirghisa. È necessario che tali obiettivi siano regolarmente sorvegliati dalla Commissione.

15. Occorre che le condizioni sulle quali poggia l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione riflettano i principi fondamentali e gli obiettivi della politica condotta dall'Unione nei confronti della Repubblica kirghisa.

16. Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a detta assistenza macrofinanziaria, occorre che la Repubblica kirghisa adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza in oggetto. È altresì necessario che la Commissione garantisca l'effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili.

17. L'erogazione dell'assistenza finanziaria dell'UE lascia impregiudicati i poteri dell'Autorità di bilancio.

18. Occorre che l'assistenza sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione li informerà periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornirà loro i documenti pertinenti.

19. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[5].

20. Talune condizioni di politica economica, che saranno fissate in un memorandum d'intesa, verranno annesse all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Allo scopo di garantire condizioni di attuazione uniformi e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità kirghise sotto la supervisione del comitato composto da rappresentanti degli Stati membri di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. Il fatto che l'importo dell'assistenza sia sottoposto a un massimale fornisce la debita giustificazione richiesta dall'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (UE) n. 182/2011, per assoggettare l'adozione del memorandum d'intesa alla procedura consultiva.

21. Secondo il Fondo monetario internazionale la Repubblica kirghisa rientra nella categoria delle "economie emergenti e in via di sviluppo"; a giudizio della Banca mondiale la Repubblica kirghisa fa parte del gruppo delle "economie a basso reddito" e dei "paesi IDA"; secondo l'UN-OHRLLS[6], la Repubblica kirghisa rientra nella categoria dei "paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare"; il comitato per gli aiuti allo sviluppo dell'OCSE colloca la Repubblica kirghisa nella lista degli "altri paesi a basso reddito". Pertanto la Repubblica kirghisa deve essere considerata un paese in via di sviluppo a mente dell'articolo 208 del TFUE, il che giustifica la scelta dell'articolo 209 del TFUE come base giuridica della presente decisione.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Artic olo 1

22. L'Unione concede assistenza macrofinanziaria alla Repubblica kirghisa per un importo massimo di 30 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, come individuato nel programma in corso dell'FMI. L'assistenza verrà fornita per metà (fino a 15 milioni di euro) sotto forma di prestiti e per l'altra metà sotto forma di sovvenzioni. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria proposta è subordinata all'approvazione del bilancio 2012 da parte dell'autorità di bilancio. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie per conto dell'Unione europea allo scopo di finanziare la componente di assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito. La durata massima del prestito è di quindici anni.

23. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Repubblica kirghisa, nonché con i principi fondamentali e gli obiettivi della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione fra l'UE e la Repubblica kirghisa e nella strategia per l'Asia Centrale per il 2007-2013. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Comitato economico e finanziario in merito all'evoluzione della gestione dell'assistenza e fornisce loro i documenti pertinenti.

24. L'assistenza finanziaria dell'Unione europea viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Artic olo 2

1. La Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è abilitata a concordare con le autorità della Repubblica kirghisa le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie alle quali è subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea, da stabilire in un protocollo d'intesa comprendente un calendario per il loro soddisfacimento (in appresso il "protocollo d'intesa"). Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In particolare, esse mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e l'obbligo di rendere conto dell'assistenza, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica kirghisa. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono stabilite in dettaglio nell'accordo di sovvenzione e nell'accordo di prestito tra la Commissione e le autorità kirghise.

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Repubblica kirghisa che sono pertinenti ai fini dell'assistenza in oggetto, nonché il rispetto del calendario convenuto.

3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Repubblica kirghisa siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'UE e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. La Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con l'FMI e la Banca mondiale e, laddove necessario, con il Comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione eroga alla Repubblica kirghisa l'assistenza finanziaria dell'Unione europea in due rate, costituita ognuna da una parte di prestito e da una parte di sovvenzione. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica stabilite nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

3. I fondi dell'Unione europea sono versati alla Banca nazionale della Repubblica kirghisa. Fatte salve le disposizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Repubblica kirghisa come beneficiario finale.

Artic olo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza dell'Unione europea costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione europea cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Repubblica kirghisa lo richieda, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga venga inclusa nelle condizioni delle operazioni di assunzione del prestito.

3. Su richiesta della Repubblica kirghisa, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte del prestito iniziale o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni stabilite al paragrafo 1 e non comportano una proroga della durata media del prestito in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dall'Unione europea per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Repubblica kirghisa.

5. Il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sono tenuti informati dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Artic olo 5

L'assistenza finanziaria dell'Unione europea viene fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[7] e relative modalità di esecuzione. In particolare, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità kirghise prevedono l'adozione di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione prevedono inoltre controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, da effettuare da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi prevedono parimenti verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.

Artic olo 6

25. La Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

26. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

27. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Repubblica kirghisa in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza.

28. Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.

Artic olo 8

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata e incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell 'incidenza prevista sulle spese

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa

Settori politici interessati nella struttura ABM/ABB[8]

Settore interessato: Titolo 01 – Affari economici e finanziari

Attività: 03 – Questioni economiche e finanziarie internazionali

Natur a della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[9]

( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

( La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

Ob iettivi

Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

"Promuovere la prosperità al di là dell'Unione europea"

Le principali aree delle attività concernenti la DG ECFIN riguardano:

lo sviluppo, il monitoraggio e la messa in atto dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi partner, in collaborazione con le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali.

Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 3: "Fornire assistenza macrofinanziaria a paesi terzi allo scopo di porre fine alla crisi delle loro bilance dei pagamenti e di ristabilire la sostenibilità del loro debito estero"

Attività ABM/ABB interessate: relazioni economiche e finanziarie internazionali, governance mondiale.

Risultati e incidenza previsti

L'assistenza proposta a favore della Repubblica kirghisa consiste in un prestito UE dell'importo di 15 milioni di euro e in una sovvenzione (finanziata dal bilancio generale) dell'importo massimo di 15 milioni di euro, allo scopo di contribuire a una maggiore sostenibilità della bilancia dei pagamenti. Entrambe le componenti dell'assistenza, il prestito e la sovvenzione, saranno erogate in due rate. L'assistenza aiuterà il paese a superare le difficoltà economiche e sociali provocate dalla violenza interetnica e politica e le conseguenze della crisi finanziaria mondiale. Essa favorirà nel contempo l'attuazione di riforme strutturali volte ad aumentare la crescita economica sostenibile e a migliorare la gestione delle finanze pubbliche.

Una valutazione ex-ante (si veda il documento di lavoro dei servizi che accompagna la proposta della Commissione) è stata eseguita dai servizi della Commissione a settembre e ottobre 2011, e ha portato alla conclusione che l'assistenza macrofinanziaria dell'UE era giustificata.

Indicatori di risultato e di incidenza

Le autorità, in particolare il ministero delle Finanze della Repubblica kirghisa, dovranno riferire ai servizi della Commissione su una serie di indicatori a scadenze regolari. Esse presenteranno inoltre una relazione completa sul rispetto delle condizioni di politica economica concordate prima dell'erogazione della seconda rata dell'assistenza.

Dopo la valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative che verrà svolta nella Repubblica kirghisa in preparazione della presente operazione, i servizi della Commissione continueranno a sorvegliare la gestione delle finanze pubbliche. La delegazione dell'Unione europea nella Repubblica kirghisa riferirà regolarmente sulle questioni legate al controllo dell'assistenza. I servizi della Commissione rimarranno in stretto contatto con l'FMI e con la Banca mondiale per usufruire delle conoscenze derivanti dalle loro attività in corso nella Repubblica kirghisa.

L'attuale operazione sarà sottoposta a una valutazione ex post entro due anni dalla scadenza del suo periodo di attuazione.

Nella proposta di decisione del Consiglio è prevista la presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo di una relazione annuale comprendente la valutazione dell'attuazione dell'assistenza in oggetto.

Motivazione della proposta/iniziativa

Esigenze da coprire nel breve o nel lungo termine

I versamenti saranno subordinati alla realizzazione soddisfacente del vigente accordo triennale concluso tra la Repubblica kirghisa e l'FMI nel quadro dell' extended credit facility (ECF) del Fondo. Inoltre, la Commissione concorderà con le autorità kirghise una serie di condizioni specifiche di politica economica che dovranno essere soddisfatte prima dell'erogazione della seconda rata da parte della Commissione. Le condizioni devono essere in linea con gli accordi conclusi tra la Repubblica kirghisa e l'FMI. Prima dell'erogazione dell'assistenza, i servizi della Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali, verificheranno il rispetto delle predette condizioni di politica economica.

Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La Repubblica kirghisa è il paese della regione impegnato a realizzare riforme democratiche. Aiutando il paese a superare lo shock economico provocato dalla recessione mondiale e dal conflitto interetnico, l'AMF proposta contribuirà a promuovere la stabiltà macroeconomica, le riforme economiche e il progresso politico nel paese. Integrando le risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie internazionali, dall'UE e da altri donatori, essa rafforza l'efficacia complessiva del pacchetto di sostegno finanziario concordato dalla comunità dei donatori internazionali all'indomani della crisi.

Al di là dell'impatto finanziario dell'AMF, il programma proposto rafforzerà l'impegno del governo a realizzare riforme e la sua aspirazione a relazioni più strette con l'UE. Questo risultato sarà ottenuto, fra l'altro, grazie all'appropriata condizionalità alla quale è subordinata l'erogazione dell'assistenza. In un contesto più ampio, il programma in questione segnalerà agli altri paesi della regione che l'UE è pronta a sostenere paesi come la Repubblica kirghisa che si avviano decisamente sulla strada della democratizzazione e delle riforme politiche, in momenti di difficoltà economiche.

Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Valutazioni esterne condotte di recente su programmi di assistenza macrofinanziaria indicano che la pratica di selezionare un numero limitato di riforme strutturali essenziali dà buoni risultati e suggeriscono di mantenerla, prevedendo al contempo un monitoraggio adeguato e uno stretto dialogo politico per tutto il periodo di attuazione dell'assistenza.

Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La Commissione europea è stata fra i principali donatori presenti alla conferenza dei donatori del luglio 2010 e si è impegnata a fornire assistenza per un importo massimo di 117,9 milioni di euro a una serie di settori critici. Una parte di questi impegni si basa su strumenti di emergenza (quali lo strumento di stabilità – IfS – e lo strumento per l'aiuto umanitario (ECHO)). Un'altra parte, basata prevalentemente sulle dotazioni stabilite nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e sugli stanziamenti in varie linee di bilancio tematiche, consisteva nell'aumento e nell'accelerazione di versamenti rientranti in programmi o progetti già approvati. L'assistenza si concentra prevalentemente sullo sviluppo rurale e sul settore agricolo, sulle riforme dell'istruzione, della previdenza sociale e del diritto. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo comprende un programma di sostegno alla politica settoriale (SPSP) per un totale di 33 milioni di euro relativo al periodo 2011 – 2013, a favore delle riforme dei sistemi della protezione sociale, dell'istruzione e della gestione delle finanze pubbliche. Il principale valore aggiunto dell'AMF rispetto ad altri strumenti UE risiederà nella capacità di contribuire a creare un quadro macroeconomico stabile, anche attraverso la promozione di una bilancia dei pagamenti e di una posizione di bilancio sostenibili, nonché di un quadro propizio alle riforme strutturali.

L'AMF non fornisce un sostegno finanziario regolare, né è destinata a sostenere lo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari. Essa va interrotta non appena la situazione finanziaria esterna del paese sia stata ricondotta su un percorso sostenibile, per essere successivamente sostituita dai normali strumenti UE di aiuto alla cooperazione, in particolare dal sostegno diretto a carico del bilancio previsto dal regolamento DCI.

L'AMF è inoltre intesa quale complemento degli interventi da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare dei programmi di aggiustamento e di riforma sostenuti dall'FMI. L'assistenza di natura macroeconomica è erogata solo se le condizioni di politica economica e finanziaria sono soddisfatte.

Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

- X Proposta/iniziativa in vigore: per 2 anni a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo d'intesa, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 4, della proposta di decisione.

- X incidenza finanziaria dal 2012 al 2014 (dotazione del fondo di garanzia e valutazione ex-post)

( Proposta/iniziativa di durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal YYYY al YYYY,

- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

Modalità di gestione previste[10]

X Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ( agenzie esecutive

- ( organismi creati dalle Comunità[11]

- ( organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

- ( persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

( Gestione concorrente con gli Stati membri

( Gestione decentrata con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni

Sarà richiesta la partecipazione attiva della sede centrale del SEAE e delle delegazioni dell'Unione europea al fine di garantire il controllo dell'assistenza.

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

L'assistenza in oggetto ha carattere macroeconomico ed è concepita in linea con il programma economico sostenuto dall'FMI. Il controllo dell'azione da parte dei servizi della Commissione verterà sui progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo ECF e delle misure di riforma specifiche da concordare con le autorità kirghise in un protocollo d'intesa. Le autorità, in particolare il ministero delle Finanze, dovranno riferire ai servizi della Commissione su una serie di indicatori su base trimestrale e presenteranno inoltre una relazione completa sul rispetto delle condizioni concordate prima dell'erogazione della seconda rata dell'assistenza.

Dopo la valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative che sarà svolta nella Repubblica kirghisa in vista della presente operazione, i servizi della Commissione continueranno a sorvegliare la gestione delle finanze pubbliche. La delegazione dell'Unione europea nella Repubblica kirghisa riferirà regolarmente sulle questioni legate al controllo dell'assistenza. I servizi della Commissione rimarranno in stretto contatto con l'FMI e con la Banca mondiale per beneficiare delle loro attività in corso nella Repubblica kirghisa.

Nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio è prevista la presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo di una relazione annuale comprendente la valutazione dell'attuazione dell'assistenza in oggetto. È prevista inoltre, entro due anni dalla scadenza del periodo di attuazione, la realizzazione da parte della Commissione o da parte di suoi rappresentanti debitamente incaricati di una valutazione indipendente ex-post dell'assistenza.

Sistema di gestione e di controllo

Rischi individuati

La presente operazione di AMF presenta rischi fiduciari nonché rischi legati alle politiche attuate e alla situazione politica generale.

Vi è il rischio che l'assistenza macrofinanziaria, che non è finalizzata a coprire spese specifiche (contrariamente a quanto accade in caso di finanziamento di un progetto, per esempio), possa essere usata in modo fraudolento. In termini generali tale rischio dipende da fattori quali l'indipendenza della banca centrale, la qualità dei sistemi di gestione e delle procedure amministrative, le funzioni di controllo e di vigilanza dei circuiti finanziari, la sicurezza dei sistemi informatici e un'adeguata capacità di audit interno ed esterno.

Per quanto riguarda i rischi connessi con le politiche attuate, l'ipotesi principale è che il governo kirghiso continuerà ad impegnarsi a risanare i conti pubblici e a rispettare l'accordo con l'FMI. Tale ipotesi verrà convalidata sulla base di un monitoraggio regolare degli indicatori di rendimento e dei parametri di riferimento strutturale effettuato dall'FMI. Esiste però il rischio che il governo kirghiso non rispetti le condizioni del programma dell'FMI, dal momento che gli obiettivi del programma potrebbero rivelarsi più difficili da raggiungere di quanto ipotizzato e le condizioni politiche del paese potrebbero cambiare. Inoltre la Repubblica kirghisa rimane vulnerabile a variazioni sfavorevoli delle ragioni di scambio derivanti da possibili shock esogeni. Finora le autorità hanno tuttavia dimostrato un forte impegno a collaborare con le istituzioni finanziarie internazionali per attuare il programma di riforma. Sotto questo profilo sono di buon auspicio i favorevoli risultati ottenuti dalla precedente operazione a breve termine dell'FMI in Kirghizistan.

Ulteriori rischi sono insiti nella possibile recrudescenza delle tensioni interetniche e dell'instabilità politica. Le elezioni presidenziali del 30 ottobre 2011 si sono svolte pacificamente e sono state seguite da una missione di osservatori internazionali. I rischi politici rimangono gestibili, tenendo conto dei recenti, sorprendenti sforzi compiuti dalle autorità kirghise per creare delle legittime istituzioni democratiche.

Modalità di controllo previste

L'assistenza macrofinanziaria sarà oggetto di procedure di verifica, di controllo e di audit effettuate sotto la responsabilità della Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e della Corte dei conti.

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

I servizi della Commissione hanno messo in atto un programma di valutazioni operative dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative in tutti i paesi terzi che beneficiano di un'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea, per adempiere agli obblighi previsti dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione. Vengono altresì prese in considerazione tutte le conclusioni disponibili delle valutazioni pertinenti dell'FMI e della Banca mondiale.

Nella Repubblica kirghisa i servizi della Commissione, coadiuvati dagli esperti esterni incaricati, effettueranno una valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative presso il ministero delle Finanze e la Banca nazionale della Repubblica kirghisa. La valutazione riguarderà in particolare i seguenti aspetti: struttura dirigenziale e organizzazione, gestione e controllo dei fondi, sicurezza dei sistemi informatici, capacità di audit interno ed esterno, indipendenza della Banca centrale.

La base giuridica proposta per l'assistenza macro-finanziaria a favore della Repubblica kirghisa comprende una disposizione relativa alle misure di prevenzione delle frodi, le quali saranno specificate in dettaglio in un protocollo d'intesa. Si prevede di annettere all'assistenza alcune specifiche condizioni politiche, soprattutto nel settore della gestione delle finanze pubbliche, tese a migliorare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità.

Tra le condizioni di politica alle quali è subordinata la presente operazione la Commissione intende porre l'accento sulla riforma della gestione delle finanze pubbliche.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Definizione………………………...……….] | diss./non-diss. ([12]) | di paesi EFTA[13] | di paesi candidati[14] | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

4 | 01 03 02 Assistenza macroeconomica | Diss. | NO | NO | NO | NO |

4 | 01 04 01 14 Dotazione del fondo di garanzia | Diss. | NO | NO | NO | NO |

La dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne avviene conformemente al regolamento istitutivo del fondo e successive modificazioni. Conformemente a tale regolamento, gli importi della dotazione richiesta sono erogati sulla base delle esposizioni in essere alla fine dell'anno. L'importo della dotazione viene calcolato all'inizio dell'esercizio "n" come la differenza tra l'importo obiettivo e le attività nette del fondo alla fine dell'esercizio "n−1". L'importo della dotazione è introdotto nell'esercizio "n" nel bilancio preliminare "n+1" e di fatto versato in un'unica operazione all'inizio dell'esercizio "n+1" a partire dalla "dotazione del fondo di garanzia" (linea di bilancio 01 04 01 14). Di conseguenza, il 9% (massimo 1,35 milioni di euro) dell'importo effettivamente versato verrà considerato nell'importo obiettivo alla fine dell'esercizio "n-1" ai fini del calcolo della dotazione del fondo.

La linea di bilancio ("p.m. ") che corrisponde alla garanzia del bilancio per il prestito (15 milioni di euro) sarà attivata soltanto in caso di effettivo ricorso alla garanzia. Di norma non si prevede un ricorso alla garanzia di bilancio.

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: no

Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | 4 | L'UE come partner globale |

Mio EUR (al terzo decimale)

-

Fabbisogno previsto di risorse umane

- ( La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

- X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o al massimo con un decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | … inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |

( Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) |

Personale esterno |

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

- ( La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

- ( La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[25].

Partecipazione di terzi al finanziamento

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

Incidenza prevista sulle entrate

- X La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

- ( La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

- ( sulle risorse proprie

- ( sulle entrate varie[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States.

[2] Articolo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata). La dotazione proviene dalla "dotazione del fondo di garanzia" (linea di bilancio 01 04 01 14).

[3] GU C […], […], pag. […].

[4] Posizione del Parlamento europeo del … 2012 e decisione del Consiglio del … 2012.

[5] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[6] UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States.

[7] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

[8] ABM: gestione per attività – ABB: bilancio per attività.

[9] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[10] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[11] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[12] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non-diss. = Stanziamenti non dissociati.

[13] EFTA: associazione europea di libero scambio.

[14] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[15] L'anno N è l'anno in cui ha inizio l'attuazione della proposta/iniziativa (2012).

[16] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[17] L'anno N è l'anno in cui ha inizio l'attuazione della proposta/iniziativa.

[18] I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti, ecc.).

[19] Come sono descritti al punto 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici …"

[20] L'anno N è l'anno in cui ha inizio l'attuazione della proposta/iniziativa.

[21] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[22] AC = agente contrattuale; INT = " Intérimaire" ; JED = giovane esperto in delegazione ( jeune expert en délégation ); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato.

[23] Sotto massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[24] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

[25] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.