52011PC0924

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di letteretra l'Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra,recante modifica degli allegati ai protocolli n. 1 e n. 2dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione trale Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra /* COM/2011/0924 definitivo - 2011/0456 (NLE) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 14 ottobre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati nell'ambito dell'accordo euromediterraneo con lo Stato di Israele, tenendo conto dei progressi compiuti da Israele nell'ambito del piano d'azione della politica europea di vicinato, per conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nello spirito del processo di Barcellona e in linea con i principi della politica europea di vicinato e le conclusioni della Conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri, svoltasi a Lussemburgo il 30 e 31 maggio 2005.

La Commissione europea e Israele hanno aperto ufficialmente i negoziati il 19 giugno 2006 a Tel Aviv e li hanno conclusi il 30 aprile 2008. Il nuovo accordo in forma di scambio di lettere è stato firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 2010.

In seguito all'applicazione del nuovo accordo, il 26 aprile 2010 l'ambasciata israeliana ha segnalato un problema in relazione al dazio doganale applicato alle importazioni nell'UE di lattosio chimicamente puro originario di Israele.

Da un'analisi approfondita i servizi della Commissione hanno tratto la conclusione che, siccome il testo originario dell'articolo 7 sulla definizione dei prodotti industriali nell'accordo di associazione UE-IL[1] era stato modificato nel corso dei negoziati per allinearlo con la definizione dell'OMC, la Commissione aveva soppresso involontariamente una concessione tariffaria esistente. Nel nuovo protocollo n. 1 (concessioni accordate dall'UE a Israele), le sottovoci NC 1702 11 00 (lattosio chimicamente puro), ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90 (glucosio chimicamente puro) non figurano più nell'elenco dei prodotti sensibili in quanto escluse dalla voce 1702 (che durante i negoziati con Israele è stata considerata interamente sensibile da parte dell'UE). Di conseguenza, dal 1º gennaio 2010 l'UE applica il dazio doganale intero alle importazioni di lattosio e glucosio chimicamente puri di provenienza israeliana. Tali modifiche tecniche sono necessarie per onorare gli impegni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati contratti in virtù dei precedenti accordi.

Le parti colgono l'occasione di queste indispensabili modifiche tecniche dell'accordo di associazione per apportare alcune altre correzioni tecniche riguardo ai prodotti agricoli trasformati, al fine di chiarire un'interpretazione per motivi di certezza giuridica dell'accordo in forma di scambio di lettere firmato il 4 novembre 2009 tra le Comunità europee e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti summenzionati.

La Commissione europea e lo Stato di Israele hanno concluso i negoziati sulle necessarie modifiche tecniche il 19 settembre 2011 a Bruxelles e il verbale concordato è stato siglato lo stesso giorno unitamente al progetto di accordo in forma di scambio di lettere. Al fine di dare attuazione ai risultati degli adeguamenti tecnici conclusi con lo Stato di Israele, la Commissione propone al Consiglio di adottare l'allegato scambio di lettere.

Entrambe le parti intendono adoperarsi affinché l'accordo entri in vigore nel 2011.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare l'acclusa decisione.

2. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna incidenza.

2011/0456 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, recante modifica degli allegati ai protocolli n. 1 e n. 2 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati al fine di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca con determinati paesi mediterranei. I negoziati con Israele si sono conclusi con esito positivo il 18 luglio 2008. Detti negoziati hanno dato luogo a un accordo in forma di scambio di lettere in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (di seguito denominato "l'accordo in forma di scambio di lettere"), che è entrato in vigore il 1º gennaio 2010.

(2) In seguito all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, la Commissione europea e Israele hanno tenuto alcune riunioni tecniche relative alla sua applicazione. Da tali riunioni è emersa la necessità di apportare taluni adeguamenti tecnici per onorare gli impegni contratti in virtù dei precedenti accordi tra le Comunità europee e lo Stato di Israele entrati in vigore nel 2000 e nel 2006. Il 19 settembre 2011 la Commissione e Israele hanno concluso i negoziati sui necessari adeguamenti tecnici, che formano oggetto di un nuovo accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, recante modifica degli allegati ai protocolli n. 1 e n. 2 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (di seguito denominato "l'accordo").

(3) L'accordo deve essere firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua successiva conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, recante modifica degli allegati ai protocolli n. 1 e n. 2 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (di seguito denominato "l'accordo"), con riserva della conclusione di detto accordo[2].

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles,

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA L'UNIONE EUROPEA E LO STATO DI ISRAELE RECANTE MODIFICA DEGLI ALLEGATI AI PROTOCOLLI N. 1 E N. 2 DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRA

Lettera n. 1 Lettera dell'Unione europea

Bruxelles, …. 2011

Signor Ambasciatore,

mi pregio fare riferimento alle riunioni tecniche relative all'applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009. Nel corso di dette riunioni è stato concluso che si rendono necessari taluni adeguamenti tecnici.

Propongo pertanto che l'allegato al protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dello Stato di Israele e l'allegato al protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nello Stato di Israele di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'Unione europea dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in vigore dal 1º gennaio 2010, siano sostituiti dagli allegati del presente accordo con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dell'Unione europea

ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 1

Tabella 1

I prodotti non inclusi nella seguente tabella sono esenti da dazio. Le tabelle 2 e 3 prevedono un trattamento preferenziale per alcuni dei prodotti di seguito indicati.

Codice NC (1) || Designazione delle merci (2)

0105 12 00 || Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g

0207 27 0207 33 0207 34 0207 35 0207 36 || Pezzi e frattaglie di tacchino, congelati Carni di anatre, di oche o di faraone

ex 0302 69 99 ex 0303 79 98 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0305 30 90 || Boga (Boops boops): fresche o refrigerate; congelate; filetti, congelati, e altra carne di pesci, freschi o refrigerati; filetti di pesce, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

Codice NC (1) || Designazione delle merci (2)

ex 0301 99 80 0302 69 61 0302 69 95 0303 79 71 ex 0303 79 98 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 || Orate di mare (delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.) e orate (Sparus aurata): vive; fresche o refrigerate; congelate; filetti di pesce e altra carne di pesci, freschi, refrigerati o congelati; secchi, salati o in salamoia; affumicati; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

Codice NC (1) || Designazione delle merci (2)

ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 || Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; filetti di pesce e altra carne di pesci, freschi, refrigerati o congelati; secchi, salati o in salamoia, affumicati; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

0404 10 || Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0408 11 80 || Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0408 19 89 || Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi quelli essiccati)

0408 91 80 || Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (esclusi i tuorli)

0409 00 00 || Miele naturale

0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 || Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi

0701 90 50 || Patate di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate

0702 00 00 || Pomodori freschi o refrigerati

0703 20 00 || Aglio, fresco o refrigerato

0707 00 || Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0709 60 10 || Peperoni, freschi o refrigerati

0709 90 70 || Zucchine, fresche o refrigerate

0710 40 00 || Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato

0710 90 00 || Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate

0711 90 30 || Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

0712 90 30 || Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0805 10 || Arance, fresche o secche

0805 20 10 || Clementine, fresche o secche

0805 20 50 || Mandarini e wilkings, freschi o secchi

0806 10 10 || Uve da tavola, fresche

0807 19 00 || Meloni, freschi, diversi dai cocomeri

0810 10 00 || Fragole fresche

1509 10 || Olio di oliva vergine

1602 || Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne)

1604 13 || Preparazioni e conserve di sardine, alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati

1604 14 || Preparazioni e conserve di tonni, palamite e boniti (Sarda spp.), interi o in pezzi, ma non tritati

1604 15 || Preparazioni e conserve di sgombri, interi o in pezzi, ma non tritati

1604 19 31 || Preparazioni e conserve di filetti, detti "loins", di pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], interi o in pezzi, ma non tritati

1604 19 39 || Preparazioni e conserve di pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], interi o in pezzi, ma non tritati, diversi dai filetti detti "loins"

1604 20 50 || Preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

1604 20 70 || Preparazioni e conserve di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

1701 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

ex 1702 || Altri zuccheri, compreso il maltosio chimicamente puro, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, ad eccezione di: lattosio chimicamente puro della sottovoce NC 1702 11 00; glucosio chimicamente puro delle sottovoci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90 e fruttosio chimicamente puro della sottovoce NC 1702 50 00

1704 10 90 || Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

ex 1704 90 || Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao; ad eccezione di: - estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10, - preparazione detta "cioccolato bianco" della voce NC 1704 90 30, - impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg, della voce NC 1704 90 51, - caramelle marshmallows, ossia altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o inferiore a 45% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) della voce NC ex 1704 90 99

1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 || Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65% Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 80%

1806 20 || Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

ex 1901 90 99 || Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 60%

1905 20 30 1905 20 90 || Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

2001 90 30 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

2002 90 91 2002 90 99 || Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30%

2004 90 10 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, congelato

2005 80 00 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, non congelato

ex 2005 99 escluse le voci 2005 99 50 e 2005 99 90 || Altri ortaggi o legumi

2008 70 || Pesche in scatola, comprese le pesche noci

2009 11 2009 12 00 2009 19 || Succhi di arancia

ex 2009 90 || Miscugli di succhi di agrumi

2101 12 98 2101 20 98 || Preparazioni a base di caffè, tè o mate

ex 2106 90 98 || Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 60%

2204 || Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009

2905 43 00 2905 44 || Mannitolo e D-glucitolo (sorbitolo)

3302 10 29 || Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 5% di saccarosio o di isoglucosio, uguale o superiore a 5% di glucosio o di amido o fecola

3501 10 50 3501 10 90 3501 90 90 || Caseine, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali, caseinati e altri derivati delle caseine

3502 11 90 3502 19 90 || Ovoalbumina essiccata, per uso alimentare Altra ovoalbumina, per uso alimentare

3502 20 91 3502 20 99 || Lattoalbumina essiccata, per uso alimentare Altra lattoalbumina, per uso alimentare

ex 3505 10 3505 20 || Destrine ed altri amidi e fecole modificati e colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi gli amidi esterificati ed eterificati della voce NC 3505 10 50

3809 10 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee

3824 60 || Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

(1)               Codici NC di cui al regolamento (UE) n. 861/2010 (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1).

(2)               In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Tabella 2

Per i seguenti prodotti è previsto un trattamento preferenziale mediante i contingenti tariffari e i calendari sotto riportati:

Codice NC (1) || Designazione delle merci (2) || a || b || c

Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%) || Contingente tariffario (in t di peso netto, salvo diversa indicazione) || Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)

|| 0105 12 00 || Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g || 100 || 129 920 pezzi || –

|| 0207 27 10 || Pezzi di tacchino disossati, congelati || 100 || 4 000 || –

|| 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 || Pezzi di tacchino non disossati, congelati

ex || 0207 33 || Carni di anatre e di oche, intere, congelate || 100 || 560 || –

ex || 0207 35 || Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate || || ||

ex || 0207 36 || Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate || || ||

|| 0404 10 || Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 100 || 1 300 || –

|| 0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 || Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi || 100 || 22 196 || –

|| 0603 19 90 || Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi dal 1° novembre al 15 aprile || 100 || 7 840 || –

|| 0701 90 50 || Patate di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate || 100 || 33 936 || –

ex || 0702 00 00 || Pomodori ciliegia, freschi o refrigerati (³) || 100 || 28 000 || –

ex || 0702 00 00 || Pomodori, freschi o refrigerati, diversi dai pomodori ciliegia || 100 || 5 000 || –

|| 0707 00 05 || Cetrioli, freschi o refrigerati || 100 || 1 000 || –

|| 0709 60 10 || Peperoni, freschi o refrigerati || 100 || 17 248 || 40

|| 0709 90 70 || Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre alla fine di febbraio || 100 || – || –

|| 0710 40 00 2004 90 10 || Granturco dolce, congelato || 100% dell'elemento ad valorem del dazio + 30% dell'elemento agricolo (*) || 10 600 || (**)

|| 0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00 || Granturco dolce, non congelato || 100% dell'elemento ad valorem del dazio + 30% dell'elemento agricolo (*) || 5 400 || (**)

|| 0712 90 30 || Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati || 100 || 1 200 || –

ex || 0805 10 || Arance fresche || 100 || 224 000 (4) || 60

ex ex || 0805 20 10 0805 20 50 || Clementine, mandarini e wilkings, freschi || 100 || 40 000 || 60

ex ex || 0805 20 10 0805 20 50 || Clementine, mandarini e wilkings, freschi dal 15 marzo al 30 settembre || 100 || 15 680 || 60

|| 0806 10 10 || Uve da tavola, fresche dal 1° aprile al 31 luglio || 100 || – || –

|| 0807 19 00 || Altri meloni freschi (esclusi i cocomeri), dal 1° agosto al 31 maggio || 100 || 30 000 || 50

|| 0810 10 00 || Fragole, fresche, dal 1º novembre al 30 aprile || 100 || 5 000 || 60

|| 1602 31 19 1602 31 30 || Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 57% o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle contenenti unicamente carne di tacchino non cotta Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 25% o più ma meno di 57% di carni o di frattaglie di volatili || 100 || 5 000 || –

|| 1602 32 19 1602 32 30 || Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline della specie Gallus domesticus, contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili, diverse da quelle non cotte Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline della specie Gallus domesticus, contenenti, in peso, 25% o più ma meno di 57% di carni o di frattaglie di volatili || 100 || 2 000 || –

|| 1704 10 90 || Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) || 100 || 100 || (**)

|| || || || ||

|| 1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 1806 20 || Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5% Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg || 100% dell'elemento ad valorem del dazio + 15% dell'elemento agricolo (*) || 2 500 || (**)

|| 1905 20 30 1905 20 90 || Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) || 100% dell'elemento ad valorem del dazio + 30% dell'elemento agricolo (*) || 3 200 || (**)

|| 2002 90 91 2002 90 99 || Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30% || 100 || 784 || –

ex || 2008 70 71 || Fette di pesca, fritte in olio || 100 || 112 || –

|| 2009 11 2009 12 00 2009 19 || Succhi di arancia || 100 || 35 000 hl di cui non più di 21 280 hl in confezioni di capacità inferiore o uguale a 2 l || 70

ex || 2009 90 || Miscugli di succhi di agrumi || 100 || 19 656 || –

|| 2204 || Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009 || 100 || 6 212 hl || –

|| 3505 20 || Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati || 100 || 250 || (**)

(1)               Codici NC di cui al regolamento (UE) n. 861/2010 (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1).

(2)               In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(3)               L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni unionali in materia (allegato I, parte B, parte 10 (norma di commercializzazione specifica), del regolamento (UE) n. 543/2011 come modificato).

(4)               Nell'ambito di questo contingente tariffario, nel periodo dal 1° dicembre al 31 maggio il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni dell'Unione in sede OMC è azzerato se il prezzo di entrata concordato tra la Commissione europea e Israele non è inferiore a 264 EUR/t. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2%, 4%, 6% o 8% al prezzo di entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2%, 4%, 6% o 8% di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

(*)              Nella fattispecie l'elemento agricolo è la parte specifica del dazio stabilito dal regolamento (UE) n. 861/2010 (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1).

(**)            Per questi prodotti il dazio applicabile ai quantitativi che superano il contingente tariffario è fissato nella tabella 3 del presente allegato.

Tabella 3

Per i seguenti prodotti i dazi doganali sono consolidati come segue:

Codice NC (1) || Designazione delle merci (2) || a || b (3)

Elemento ad valorem del dazio (%) || Elemento specifico del dazio

|| 0710 40 00 || Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato || 0 || 9,4 EUR/100 kg net eda

|| 0711 90 30 || Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato || 0 || 9,4 EUR/100 kg net eda

|| 1704 10 90 || Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) || 0 || 30,90 EUR/100 kg net MAX 18,20%

ex || 1704 90 || Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao; ad eccezione di: - estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10, - preparazione detta "cioccolato bianco" della voce NC 1704 90 30, - impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg, della voce NC 1704 90 51 || 0 || EA MAX 18,7% + AD S/Z

|| 1806 10 20 || Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65% || 0 || 25,2 EUR/100 kg net

|| 1806 10 30 || Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% || 0 || 31,4 EUR/100 kg net

|| 1806 10 90 || Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 80% || 0 || 41,9 EUR/100 kg net

ex || 1806 20 || Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg; ad eccezione delle preparazioni dette "Chocolate milk crumb" della sottovoce NC 1806 20 70 || 0 || EA MAX 18,7% +AD S/Z

|| 1806 20 70 || Preparazioni dette "Chocolate milk crumb" || 0 || EA

ex || 1901 90 99 || Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 60% || 0 || EUROPEA

|| 1905 20 30 || Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% || 0 || 24,6 EUR/100 kg net

|| 1905 20 90 || Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) || 0 || 31,4 EUR/100 kg net

|| 2001 90 30 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico || 0 || 9,4 EUR/100 kg net eda

|| 2004 90 10 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato || 0 || 9,4 EUR/100 kg net eda

|| 2005 80 00 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, non congelato || 0 || 9,4 EUR/100 kg net eda

|| 2101 12 98 || Preparazioni a base di caffè || 0 || EA

|| 2101 20 98 || Preparazioni a base di tè o mate || 0 || EA

ex ||  2106 90 98 || Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 60% || 0 || EA

|| 2905 43 00 || Mannitolo || 0 || 125,8 EUR/100 kg net

|| 2905 44 11 || D-glucitolo (sorbitolo) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo || 0 || 16,1 EUR/100 kg net

|| 2905 44 19 || D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo || 0 || 37,8 EUR/100 kg net

|| 2905 44 91 || D-glucitolo (sorbitolo) non in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo || 0 || 23 EUR/100 kg net

|| 2905 44 99 || D-glucitolo (sorbitolo) non in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo || 0 || 53,7 EUR/100 kg net

|| 3302 10 29 || Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 5% di saccarosio o di isoglucosio, uguale o superiore a 5% di glucosio o di amido o fecola || 0 || EA

|| 3501 10 50 || Caseine destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio e diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali || 3% || –

|| 3501 10 90 || Altre caseine || 9% || –

|| 3501 90 90 || Caseinati ed altri derivati delle caseine (diversi dalla colle di caseina) || 6,4% || –

|| 3505 10 10 || Destrina || 0 || 17,7 EUR/100 kg net

|| 3505 10 90 || Altri amidi e fecole modificati, non esterificati o eterificati || 0 || 17,7 EUR/100 kg net

|| 3505 20 10 || Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25% || 0 || 4,5 EUR/100 kg net MAX 11,5%

|| 3505 20 30 || Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati uguale o superiore a 25% e inferiore a 55% || 0 || 8,9 EUR/100 kg net MAX 11,5%

|| 3505 20 50 || Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% || 0 || 14,2 EUR/100 kg net MAX 11,5%

|| 3505 20 90 || Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80% || 0 || 17,7 EUR/100 kg net MAX 11,5%

|| || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee: || ||

|| 3809 10 10 || - aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55% || 0 || 8,9 EUR/100 kg net MAX 12,8%

|| 3809 10 30 || - aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% || 0 || 12,4 EUR/100 kg net MAX 12,8%

|| 3809 10 50 || - aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83% || 0 || 15,1 EUR/100 kg net MAX 12,8%

|| 3809 10 90 || - aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83% || 0 || 17,7 EUR/100 kg net MAX 12,8%

|| || Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: || ||

|| 3824 60 11 || - in soluzione acquosa:          -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo || 0 || 16,1 EUR/100 kg net

|| 3824 60 19 || - in soluzione acquosa:          -- contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo || 0 || 37,8 EUR/100 kg net

|| 3824 60 91 || - non in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo || 0 || 23 EUR/100 kg net

|| 3824 60 99 || - non in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo || 0 || 53,7 EUR/100 kg net

(1)               Codici NC di cui al regolamento (UE) n. 861/2010 (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1).

(2)               In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(3)               Le indicazioni "EA e "AD S/Z" si riferiscono all'elemento agricolo e ai dazi addizionali sullo zucchero, i cui importi sono fissati nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 861/2010 (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1).

ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 2

Tabella 1

I prodotti non inclusi nella seguente tabella sono esenti da dazio. Le tabelle 2 e 3 prevedono un trattamento preferenziale per alcuni dei prodotti di seguito indicati.

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1) || Designazione delle merci (2)

ex 0102 90 || Vitelli vivi destinati alla macellazione

0104 10 || Animali vivi della specie ovina:

0104 10 20 || - nell'ambito della Quinta integrazione

0104 10 90 || - altri

0104 20 || Animali vivi della specie caprina:

0104 20 90 || - altri

0105 12 || Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g:

0105 12 10 || - di valore non superiore a 12 NIS ciascuno

0105 12 80 || - nell'ambito della Quinta integrazione

0105 19 || Anatre, oche, e faraone, vive, di peso non superiore a 185 g:

0105 19 10 || - di valore non superiore a 12 NIS ciascuno

0105 19 80 || - nell'ambito della Quinta integrazione

|| Altri:

0105 94 0105 99 || - galli e galline della specie Gallus domesticus             - altri

0106 32 90 || Psittaformici vivi (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua)

0106 39 || Uccelli vivi, diversi dagli uccelli rapaci e dagli psittaformici:

0106 39 19 || - uccelli da compagnia, canterini e ornamentali

0201 || Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0204 || Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0206 10 || Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0206 80 00 || Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate

0207 || Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

0210 20 00 || Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 91 || Di primati, salate o in salamoia, secche o affumicate:

0210 91 10 || - carni e frattaglie commestibili

0301 ad eccezione di: 0301 10 10 0301 91 10 0301 92 10 0301 92 90 0301 93 10 0301 94 10 0301 94 90 0301 95 10 0301 95 90 0301 99 10 || Pesci vivi

0302 ad eccezione di: 0302 40 20 0302 50 20 0302 62 20 0302 63 20 0302 64 10 0302 65 20 0302 66 10 0302 68 10 0302 70 10 || Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0303 ad eccezione di: 0303 11 10 0303 19 10 0303 22 10 0303 29 10 0303 43 30 0303 51 10 0303 52 10 0303 71 30 0303 72 10 0303 73 10 0303 74 10 0303 75 10 0303 76 10 0303 78 10 0303 79 30 0303 79 51 0303 80 10 || Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0304 ad eccezione di: 0304 11 10 0304 12 10 0304 19 22 0304 19 92 0304 22 00 0304 29 22 0304 29 42 0304 29 92 0304 91 10 0304 92 10 0304 99 20 || Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

0305 41 00 || Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), affumicati, compresi i filetti

0305 49 00 || Altri pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dai salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), dai salmoni dell'Atlantico (Salmo salar), dai salmoni del Danubio (Hucho hucho) e dalle aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0306 ad eccezione di: 0306 11 10 0306 12 10 0306 14 20 0306 19 20 0306 21 10 0306 22 10 0306 24 20 0306 29 10 0306 29 92 || Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

0307 ad eccezione di: 0307 10 20 0307 21 20 0307 29 20 0307 31 20 0307 39 20 0307 60 10 0307 60 92 0307 91 20 0307 99 20 || Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

0401 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402 || Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0403 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

0404 || Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

0405 || Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 10 || - burro:

|| -- in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg:

0405 10 31 || --- nell'ambito della Quinta integrazione

0405 10 39 || --- altre

|| -- in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

0405 10 91 || --- nell'ambito della Quinta integrazione

0405 10 99 || --- altre

0405 20 || - paste da spalmare lattiere:

0405 20 10 || -- nell'ambito della Quinta integrazione

0405 20 90 || -- altre

|| - altre materie grasse provenienti dal latte:

0405 90 19 || -- nell'ambito della Quinta integrazione

0405 90 90 || -- altre

0406 || Formaggi e latticini

0407 ad eccezione di: 0407 00 10 || Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

0408 || Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0409 || Miele naturale

0701 || Patate, fresche o refrigerate:

0701 90 || - non da semina

0702 || Pomodori freschi o refrigerati

0703 || Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704 || Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705 11 0705 19 || Lattughe, fresche o refrigerate

0706 || Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707 || Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0708 ad eccezione di: 0708 90 20 || Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0709 20 || Asparagi, freschi o refrigerati

0709 30 || Melanzane, fresche o refrigerate

0709 40 || Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

0709 51 0709 59 || Funghi, freschi o refrigerati:

0709 51 90 || - funghi del genere Agaricus

0709 59 90 || - altri

0709 60 || Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati

0709 70 || Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

0709 90 || Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0710 10 || Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate

0710 21 || Piselli, anche sgranati (Pisum sativum), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 22 || Fagioli, anche sgranati (Vigna spp., Phaseolus spp.), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 29 ad eccezione di: 0710 29 20 || Altri legumi, anche sgranati, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 30 || Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 40 || Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato

0710 80 10 || Carote, cavolfiori, broccoli, (porri), cavoli, peperoni, sedani (eu 5), congelati

0710 80 40 || Carote congelate

|| Altri ortaggi o legumi congelati:

0710 80 80 || - nell'ambito della Quinta integrazione

0710 80 90 || - altri

0710 90 || Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate

0711 || Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 20 || - olive

0711 40 || - cetrioli e cetriolini

0711 90 || - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

0712 || Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

0712 20 || - cipolle

0712 90 ad eccezione di: 0712 90 40 0712 90 70 || - altri ortaggi o legumi essiccati, miscele di ortaggi o legumi

0713 20 || Ceci essiccati

0714 20 || Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets

0802 11 90 || Mandorle con guscio, fresche o secche

0802 12 90 || Mandorle sgusciate, fresche o secche

0802 31 0802 32 || Noci, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802 60 || Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802 90 20 || Noci di pecàn, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

|| Altre frutta a guscio:

0802 90 92 || - nell'ambito della Quinta integrazione

0802 90 99 || - altre frutta a guscio

0803 00 10 || Banane, comprese le frutta del plantano, fresche

0804 10 || Datteri freschi

0804 20 || Fichi freschi e secchi

0804 30 10 || Ananassi freschi

0804 40 10 || Avocadi freschi

0804 50 ad eccezione di: 0804 50 90 || Guaiave, manghi e mangostani, freschi

0805 10 10 || Arance fresche

0805 20 10 || Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

0805 40 10 || Pompelmi e pomeli, freschi

0805 50 10 || Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), freschi

0805 90 11 || Cedri (Citrus medica), kumquat e limette, freschi

0805 90 19 || Altri agrumi freschi

0806 || Uve, fresche o secche

0807 || Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808 || Mele, pere e cotogne, fresche

0809 || Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810 10 || Fragole fresche

0810 20 || Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

0810 50 || Kiwi freschi

0810 60 || Durian, freschi

0810 90 || Altre frutta fresche

0811 || Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0811 10 || - fragole

|| - lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

0811 20 20 || -- nell'ambito della Quinta integrazione

0811 20 90 || -- altre

0811 90 || - altre frutta e frutta a guscio

0812 || Frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

0813 20 || Prugne secche:

0813 20 20 || - nell'ambito della Quinta integrazione

0813 20 99 || - altre

0813 40 00 || Altre frutta secche

0813 50 || Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del capitolo 08

0904 || Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0910 10 91 || Zenzero immesso sul mercato da ottobre a gennaio

0910 99 90 || Altre spezie

1001 || Frumento (grano) e frumento segalato

1005 90 10 || Granturco da popcorn

1105 20 00 || Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1108 11 1108 12 1108 13 1108 14 1108 19 || Amidi e fecole

1202 10 00 || Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate, con guscio

1202 20 90 || Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate, sgusciate

1206 00 90 || Altri semi di girasole, anche frantumati

1207 20 00 || Semi di cotone

1207 99 20 || Semi di ricino

1209 91 29 || Semi di zucca

1209 99 20 || Semi di cocomero

1404 90 19 || Altro polline non destinato all'alimentazione animale

1501 || Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelle delle voci 0209 o 1503

1507 || Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508 10 00 || Olio di arachide greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508 90 90 || Altri oli di arachide greggi e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non greggi e non commestibili

1509 || Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 || Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1511 10 20 || Olio di palma greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511 90 90 || Olio di palma greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non greggi e non commestibili

1512 11 1512 19 || Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

1512 21 90 || Olio di cotone greggio e sue frazioni, anche depurato del gossipolo

1512 29 90 || Olio di cotone e sue frazioni, anche depurato del gossipolo, non greggio e non commestibile

1513 || Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514 ad eccezione di: 1514 91 19 1514 99 19 || Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515 || Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

|| - olio di lino e sue frazioni:

1515 11 90 || -- olio greggio, non commestibile

1515 19 90 || -- altri, non commestibili

|| - olio di granturco e sue frazioni:

1515 21 20 || -- olio greggio, non commestibile

1515 29 90 || -- altri, non commestibili

1515 30 00 || - olio di ricino e sue frazioni

1515 50 90 || - altri non commestibili, olio di sesamo e sue frazioni

1515 90 || - altri:

1515 90 22 || -- altri oli, di semi o noccioli di frutti o frutta a guscio, quali descritti alle voci 0802 e 1212

1515 90 30 || -- altri

1516 || Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 10 || - grassi e oli animali e loro frazioni:

1516 10 11 || -- grassi alimentari solidi

1516 10 19 || -- altri grassi solidi

1516 20 || - grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 19 || -- altri grassi solidi

1516 20 91 || -- olio di ricino

1516 20 92 || -- olio di lino

1516 20 99 || -- altri

1517 90 21 || Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, contenenti olio di oliva

1517 90 22 || Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, contenenti olio di soia, olio di girasole, olio di cotone, olio di granturco o olio di colza

1518 00 21 || Olio di ricino

1601 || Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1602 || Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

1602 20 91 || - di fegato di qualsiasi animale contenente fegato di pollo

1602 20 99 || - di fegato di qualsiasi animale, altre

1602 31 90 || - di tacchino

1602 32 90 || - di galli e di galline della specie Gallus domesticus

1602 39 90 || - di altri volatili della voce 0105

|| - della specie suina:

1602 41 00 || -- prosciutti e loro pezzi

1602 42 00 || -- spalle e loro pezzi

1602 49 90 || -- altre, compresi i miscugli

ex 1602 50 || - della specie bovina:

1602 50 80 || -- nell'ambito della Quinta integrazione

1602 50 91 || -- aventi tenore, in peso, di carne di pollo superiore al 20%

1602 50 99 || -- altre

1602 90 90 || - altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

1603 || Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1604 ad eccezione di: 1604 11 20 1604 12 10 1604 19 20 1604 15 20 1604 20 10 1604 20 20 || Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

1702 30 10 || Glucosio allo stato liquido

1704 10 90 || Altre gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di gomma base inferiore a 10%

1905 31 10 || Biscotti - aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10%, e un tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5% di proteine provenienti dal latte

1905 32 20 || Cialde e cialdine – altre, non ripiene

1905 32 30 || Cialde e cialdine – con ripieno avente tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5% di proteine provenienti dal latte

1905 32 90 || Cialde e cialdine – altre, ripiene

1905 90 || Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili; altri:

1905 90 30 || - pasta precotta per la preparazione dei prodotti della voce 1905

1905 90 91 || - altri, aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10%, e un tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5% di proteine provenienti dal latte

1905 90 92 || - altri, contenenti farina, diversa dalla farina di frumento, in quantità superiore al 15% del peso totale della farina

2001 || Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

2002 || Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

2004 || Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10 10 || - patate – in forma di farina o semolino

2004 10 90 || - patate, altre

|| - altri ortaggi e legumi, in forma di farina o semolino:

2004 90 11 || -- nell'ambito della Quinta integrazione

2004 90 19 || -- altri

|| - altri ortaggi e legumi:

2004 90 91 || -- nell'ambito della Quinta integrazione

2004 90 93 || -- granturco dolce

2004 90 94 || -- leguminose

2004 90 99 || -- altri ortaggi e legumi

2005 || Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20 10 || - patate – in forma di farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

2005 20 90 || - altre, patate

2005 40 10 || - piselli (Pisum sativum) – in forma di farina o semolino

2005 40 90 || - altri, piselli (Pisum sativum)

2005 51 00 || - fagioli in grani

2005 59 10 || - altri fagioli, in forma di farina o semolino

2005 59 90 || - altri fagioli

2005 60 00 || - asparago

2005 70 || - olive

2005 80 || - baby mais, altro e granturco dolce

|| - altri ortaggi e legumi:

2005 99 10 || -- prodotti in forma di farina o semolino

2005 99 30 || -- carote, escluse quelle della sottovoce 9020

2005 99 40 || -- ceci

2005 99 50 || -- cetrioli

2005 99 80 || -- nell'ambito della Quinta integrazione

2005 99 90 || -- altri

2006 00 || Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2007 || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2007 91 00 || - agrumi

2007 99 ad eccezione di: 2007 99 93 || - altre

2008 || Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

2008 11 || - arachidi:

2008 11 20 || -- tostate

2008 11 90 || -- altre

2008 19 32 || - altre mandorle, tostate

2008 19 39 || - altre frutta a guscio e altri semi tostati

2008 19 40 || - altre frutta a guscio e altri semi – con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2% mas

2008 19 91 || - altre, mandorle

2008 19 99 || - altre frutta a guscio e altri semi

2008 20 || - ananassi

2008 30 || - agrumi:

2008 30 20 || -- con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2% mas

2008 30 90 || -- altri

2008 40 || - pere

2008 50 || - albicocche

2008 60 || - ciliege

2008 70 || - pesche, comprese le pesche noci:

2008 70 20 || -- con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2% mas

2008 70 80 || -- nell'ambito della Quinta integrazione

2008 80 || - fragole

2008 91 || - cuori di palma

2008 92 || - miscele

|| - prugne

2008 99 12 || -- con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2% mas

2008 99 19 || -- altre

|| - altre frutta e frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante:

2008 99 30 || -- con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2% mas

2008 99 90 || -- altre

2009 11 2009 12 2009 19 ad eccezione di: 2009 11 11 2009 11 40 2009 19 11 || Succhi di arancia

2009 21 2009 29 ad eccezione di: 2009 29 11 || Succhi di pompelmo o di pomelo

2009 31 2009 39 || Succhi di altri agrumi

2009 50 || Succhi di pomodoro

2009 61 2009 69 || Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

2009 71 2009 79 || Succhi di mela

2009 80 || Succhi di altri frutti o di altri ortaggi e legumi:

2009 80 10 || - nell'ambito della Quinta integrazione

2009 80 29 || - altri succhi condensati

2009 80 90 || - altri succhi

2009 90 || Miscugli di succhi

2104 10 10 || Zuppe, minestre o brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi

2105 00 || Gelati, anche contenenti cacao:

2105 00 11 || - aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte inferiore a 3%

2105 00 12 || - aventi tenore uguale o superiore a 3%, ma inferiore a 7%, di materie grasse provenienti dal latte

2105 00 13 || - aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 7%

2204 || Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009

2205 || Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2206 || Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

2207 10 || Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; destinato alla produzione di bevande alcoliche da parte di un produttore autorizzato di bevande alcoliche, nella misura in cui è destinato a uno scopo prestabilito:

2207 10 51 || - alcole di uva

2207 10 80 || - nell'ambito della Quinta integrazione

2207 10 90 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, altro:

2207 10 91 || - alcole di uva

2208 20 91 || Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17%, il cui prezzo al centilitro non supera l'equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD, nell'ambito della Quinta integrazione

2208 20 99 || Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17%, il cui prezzo al centilitro non supera l'equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD

2304 || Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

2306 || Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

2309 10 ad eccezione di: 2309 10 90 || Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

2309 90 || Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto:

2309 90 20 || - aventi tenore, in peso, non inferiore a 15% e non superiore a 35% di sostanze proteiche e non inferiore a 4% di materie grasse

3502 11 3502 19 || Ovoalbumina:

3502 11 10 || - essiccata, nell'ambito della Quinta integrazione

3502 11 90 || - essiccata, altra

3502 19 10 || - non essiccata, nell'ambito della Quinta integrazione

3502 19 90 || - non essiccata, altra

3505 || Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10 21 || - amidi e fecole – a base di frumento o granturco (escluso il mais ceroso)

3505 20 00 || - colle

(1)               I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1° gennaio 2010, versione 1590.

(2)               Fatte salve le regole per l'interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati "ex" codici SA o "ex" codici della tariffa doganale israeliana, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente.

Tabella 2

Per i seguenti prodotti è previsto un trattamento preferenziale mediante i contingenti tariffari e i calendari sotto riportati:

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1) || Designazione delle merci (2) || a || b || c

Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%) || Contingente tariffario (in t, salvo diversa indicazione) || Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)

ex || 0102 90 || Vitelli vivi destinati alla macellazione || 100 || 1 200 || –

ex || 0105.12 0105 19 || Anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, di peso non superiore a 185 g || 100 || 2 060 000 pezzi || –

|| 0201 || Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate || 100 || 1 120 || –

|| 0204 || Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate || 100 || 800 || –

ex || 0207 || Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, escluse le anatre (carne o fegato) || 100 || 1 200 || –

ex || 0207 34 || Fegati grassi di oca || 100 || 100 || –

ex || 0207 36 || Carni e fegato di oca, congelati || 100 || 500 || –

|| 0302 31 20 || Esclusivamente tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) del tipo descritto nella sottovoce 0302 31 00 || 100 || 250 || –

|| 0303 31 10 || Esclusivamente ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) del tipo descritto nella sottovoce 0303 31 00 || 100 || 100 || 25

|| 0303 33 10 || Esclusivamente sogliole (Solea spp.) del tipo descritto nella sottovoce 0303 33 00

|| 0303 39 10 || Esclusivamente ippoglossi del tipo descritto nella sottovoce 0303 39 00 (diversi da Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis, Pleuronectes platessa, Solea spp.)

|| 0303 79 91 || Approvato dal direttore generale del ministero dell'Agricoltura in quanto pesce dei tipi che non crescono o non sono pescati in Israele o nel Mare Mediterraneo || 10 || – || –

|| 0304 19 41 || Esclusivamente dei tipi descritti nella sottovoce 0304 19 40 (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Thunnus, tonnetti striati, palamite, aringhe, merluzzi, sardine, eglefini, merluzzi carbonari, sgombri, spinaroli, anguille, naselli, scorfani e persico del Nilo) || 100 || 50 || –

|| 0402 10 21 || Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5% || 100 || 2 180 || –

|| 0402 10 10 || Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5% || 55 || 2 180 || –

|| 0402 21 || Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 100 || 4 420 || –

ex ex || 0402 91 0402 99 || Latte condensato || 100 || 100 || -

|| 0403 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao || 100 || 200 || – per lo iogurt contenente cacao, sostanze aromatiz-zanti e/o con aggiunta di zucchero si applica solo l'elemento agricolo (**)

|| 0404 || Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove || 100 || 1 400 || –

|| 0405 || Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: || 100 || 650 || –

|| 0405 10 || - burro:

|| || -- in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg:

|| 0405 10 31 || --- nell'ambito della Quinta integrazione

|| 0405 10 39 || --- altre

|| || -- in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

|| 0405 10 91 || --- nell'ambito della Quinta integrazione

|| 0405 10 99 || --- altre

|| 0405 20 || - paste da spalmare lattiere:

|| 0405 20 10 || -- nell'ambito della Quinta integrazione

|| 0405 20 90 || -- altre

|| || - altre materie grasse provenienti dal latte:

|| 0405 90 19 || -- nell'ambito della Quinta integrazione

|| 0405 90 90 || -- altre

|| 0406 || Formaggi e latticini || 100 || 830 || –

ex || 0407 || Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, da consumo || 100 || 8 004 800 pezzi || –

ex || 0407 || Uova di volatili, in guscio, fresche, da cova || 100 || 50 000 pezzi || –

ex || 0409 || Miele naturale || 100 || 180 || –

ex || 0409 || Miele naturale in imballaggi di peso superiore a 50 kg || 100 || 300 || –

|| 0701 90 || Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina || 100 || 6 380 || –

|| 0703 10 || Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati || 100 || 2 300 || –

|| 0703 20 || Aglio, fresco o refrigerato || 100 || 230 || 25

ex || 0709 20 || Asparagi bianchi, freschi o refrigerati || 100 || 100 || –

ex ex || 0709 51 0709 59 || Funghi, freschi o refrigerati, diversi da quelli messi in circolazione nei mesi da giugno a settembre || 100 || 200 || –

|| 0710 10 || Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate || 100 || 250 || –

|| 0710 21 || Piselli, anche sgranati (Pisum sativum), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati || 100 || 1 090 || –

|| 0710 22 || Fagioli, anche sgranati (Vigna spp., Phaseolus spp.), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati || 100 || 1 460 || –

|| 0710 29 || Altri legumi, anche sgranati, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati || 100 || 660 || –

|| 0710 30 || Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati || 100 || 650 || –

|| 0710 80 0710 90 || Altri ortaggi o legumi, (anche cotti, in acqua o al vapore), congelati         Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate || 100 || 1 580 || –

ex || 0712 90 || Altri ortaggi o legumi o miscele di ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, esclusi il granturco dolce, i fagioli non sgranati, i broccoli, l'aglio e i pomodori secchi || 100 || 350 || –

|| 0712 90 81 || Aglio, secco, intero, tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato || 100 || 60 || –

ex || 0712 90 30 2002 90 20 || Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati            Pomodori, esclusi quelli interi o a pezzi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, in polvere || 100 || 1 230 || –

ex || 0802 60 0802 90 || Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate    Noci di pecàn e altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse le noci di pecàn, le noci macadamia e i pinoli || 100 || 560 || 15

ex || 0804 20 || Fichi, secchi || 100 || 560 || 20

|| 0805 10 10 || Arance fresche || 100 || 1 000 || –

|| 0805 20 10 || Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi || 100 || 2 000 || –

|| 0805 50 10 || Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), freschi || 100 || 500 || –

|| 0806 10 || Uve, fresche || 100 || 500 || –

|| 0806 20 || Uve, secche || 100 || 120 || 25

|| 0807 11 || Cocomeri, freschi || 100 || 750 || –

|| 0807 19 || Meloni, freschi || 100 || 300 || –

|| 0808 10 || Mele, fresche || 100 || 3 280 || –

ex || 0808 20 || Pere, fresche || 100 || 2 140 || –

ex || 0808 20 || Cotogne, fresche || 100 || 380 || –

|| 0809 10 || Albicocche, fresche || 100 || 300 || –

|| 0809 20 || Ciliege, fresche || 100 || 100 || –

|| 0809 30 || Pesche, comprese le pesche noci || 100 || 300 || –

|| 0809 40 || Prugne e prugnole || 100 || 500 || –

|| 0810 50 || Kiwi freschi || 100 || 200 || –

ex || 0811 20 || Lamponi, ribes neri, ribes rossi e more di rovo o di gelso, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di dolcificanti || 100 || 160 || –

|| 0811 90 || Altre frutta anche a guscio, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 100 || 660 || –

|| 0812 10 || Ciliegie temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate || 100 || 620 || –

|| 0812 90 10 || Fragole, temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate || 100 || 100 || –

|| 0813 20 || Prugne, secche || 100 || 730 || –

|| 0904 20 || Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati || 100 || 110 || –

|| 1001 10 || Frumento (grano) duro || 100 ||  10 640 || –

|| 1001 90 || Altro frumento (grano) e frumento segalato || 100 ||   190 840 || –

ex || 1001 90 || Altro frumento (grano) e frumento segalato[3], per l'alimentazione degli animali || 100 || 300 000 || –

|| 1209 99 20 || Semi di cocomero || 100 || 560 || –

|| 1507 10 10 1507 90 10 || Olio di soia, anche depurato delle mucillagini, per uso alimentare || 100 || 5 000 || 40

|| 1509 10 1509 90 30 || Olio di oliva vergine          Olio di oliva, diverso dall'olio di oliva vergine, per uso alimentare || 100 || 300 || –

|| 1509 90 90 || Olio di oliva, diverso dall'olio di oliva vergine, per uso non alimentare || 100 || 700 || –

ex || 1512 || Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per uso alimentare || 40 || illimitato || –

ex || 1514 || Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per uso alimentare || 40 || illimitato || –

|| 1601 || Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti || 100 || 500 || –

|| 1602 31 || Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di tacchino || 100 || 5 000 || –

|| 1602 32 || Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di galli e di galline della specie Gallus domesticus || 100 || 2 000 || –

|| 1602 50 || Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina || 100 || 340 || –

|| 1604 11 10 || Salmone, in recipienti ermeticamente chiusi || 100 || 100 || –

|| 1604 12 90 || Altri || 50 || illimitato || –

|| 1604 13 || Sardine || 100 || 230 || –

|| 1604 14 || Tonni || 100 || 330 || –

ex || 1604 15 90 || Sgombri || 100 || 80 || –

|| 1604 16 00 || Acciughe || 50 || illimitato || –

ex || 1604 19 90 || Merluzzi, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska || 100 || 150 || –

ex || 1604 20 90 || Aringhe, pesci spada, sgombri || 100 || 100 || –

|| 1604 30 || Caviale e suoi succedanei || 100 || 25 || –

|| 1702 30 10 || Glucosio allo stato liquido || 15 || illimitato || –

|| 1704 10 90 || Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di gomma base uguale o superiore a 10% || 100 || 75 || (*)

|| 1905 31 10 1905 32 20 1905 32 30 1905 32 90 || Biscotti- aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10%, un tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5% di proteine provenienti dal latte          Cialde e cialdine, altre, non ripiene Cialde e cialdine con ripieno avente tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5% di proteine provenienti dal latte          Altri || 100 || 1 200 || (*) (*) (*) (*)

|| 2001 10 || Cetrioli e cetriolini preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico || 17 || 60 || –

|| 2001 90 90 || Altri, diversi da cetrioli e cetriolini, olive, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico || 100 || 1 000 || –

|| 2002 10 || Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico || 100 || 100 || –

ex ex || 2002 90 10 2002 90 90 || Concentrato di pomodoro, approvato dal direttore generale del ministero dell'Industria, per i produttori di ketchup || 50 || 1 030 || –

ex || 2004 90 || Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi, diversi dalle preparazioni omogeneizzate, sotto forma di farina o semolino || 100 || 340 || –

ex || 2004 90 || Altri ortaggi e legumi, diversi dalle preparazioni omogeneizzate || 65 || illimitato || –

|| 2005 20 90 || Patate, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate || 100 || 250 || –

|| 2005 40 90 || Piselli, diversi dalle preparazioni omogeneizzate, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati || 100 || 300 || –

|| 2005 51 || Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati || 100 || 300 || –

|| 2005 70 || Olive, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate || 100 || 250 || –

|| 2005 99 90 || Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati || 100 || 1 310 || –

|| 2006 00 || Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) || 100 || 100 || –

ex || 2007 99 || Altre confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%, escluse le fragole || 100 || 1 430 || –

|| 2008 40 || Pere, altrimenti preparate o conservate || 100 || 500 || –

|| 2008 50 || Albicocche, altrimenti preparate o conservate || 100 || 520 || –

ex || 2008 60 || Ciliegie acide, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zucchero || 92 || 270 || –

|| 2008 70 || Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate || 100 || 2 240 || –

ex || 2008 80 || Fragole, altrimenti preparate o conservate, in imballaggi di contenuto non inferiore a 4,5 kg (senza aggiunta di zucchero o alcole) || 100 || 220 || –

ex || 2008 92 || Miscugli di frutta tropicali, non contenenti fragole, frutta a guscio e agrumi || 100 || 560 || –

|| 2008 99 || Altre frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove || 100 || 500 || –

ex ex || 2009 11 2009 19 || Succhi di arancia, anche congelati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg || 100 || illimitato || –

ex || 2009 29 || Succhi di pompelmo, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg

ex || 2009 31 || Succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20 || 100 || 560 || –

ex || 2009 39 11 || Altri succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 50 || 100 || 1 080 || –

|| 2009 61 || Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 30 || 100 || 230 || –

ex || 2009 69 || Altri succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67

|| 2009 71 || Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20 || 100 || 790 || –

ex || 2009 79 || Altri succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 20 || 100 || 1 670 || –

ex || 2009 80 || Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 || 100 || 880 || –

ex || 2009 90 || Miscugli di succhi, esclusi di uva e di pomodoro, di un valore Brix superiore a 20 || 100 || 600 || –

|| 2105 00 || Gelati, anche contenenti cacao || 100% dell'elemento ad valorem del dazio + 30% dell'elemento agricolo (**) || 500 || (*)

|| 2204 || Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009 || 100 || 4 300 hl || –

|| 2205 10 2205 90 || Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche || 100 || 2 000 hl || (*)

|| 2207 10 51 2207 10 91 || Alcole etilico non denaturato ottenuto dall'uva, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol || 100 || 3 450 || (*)

|| 2208 20 91 || Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17%, il cui prezzo al centilitro supera l'equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD || 100 || 2 000 Hpa || (*)

|| 2304 || Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia || 100 || 5 220 || –

|| 2306 30 00 || Panelli e altri residui solidi || Dazio applicabile: 2,5% || 10 000 || –

|| 2306 41 || Farina di semi di colza || Dazio applicabile: 4,5% || 3 920 || –

|| 2309 10 20 || Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15% e non superiore a 35% e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4% || 100 || 1 150 || –

|| 2309 90 20 || Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15% e non superiore a 35% e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4% e alimenti preparati per pesci e uccelli ornamentali || 100 || 1 610 || –

|| 3502 11 3502 19 || Ovoalbumina || 100 || 50 || (*)

(1)               I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1° gennaio 2010, versione 1590.

(2)               Fatte salve le regole per l'interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati "ex" codici SA o "ex" codici della tariffa doganale israeliana, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente.

(*)              Dazi preferenziali oltre il contingente tariffario fissato nella tabella 3 del presente allegato.

(**)            L'elemento agricolo continuerà ad essere fissato in base alle linee direttrici contenute nel Memorandum relativo al sistema di compensazione dei prezzi che Israele è tenuto ad applicare ai prodotti agricoli trasformati contemplati dall'accordo commerciale CE-Israele, pubblicato dallo Stato d'Israele, ministero dell'Industria e del commercio, Amministrazione commercio estero, del settembre 1995 (rif. N.2536/G). Israele informerà l'Unione di ogni nuova fissazione di tali elementi agricoli.

Tabella 3

Per i seguenti prodotti i dazi doganali sono consolidati come segue:

Codice di Israele (1) || Aliquote ad valorem da consolidare (%) || Dazi specifici da consolidare (2) || || Codice di Israele (1) || Aliquote ad valorem da consolidare (%) || Dazi specifici da consolidare (2) || || Codice di Israele (1) || Aliquote ad valorem da consolidare (%) || Dazi specifici da consolidare (2)

|| (a) || (b) || || || (a) || (b) || || || (a) || (b)

0104 10 90 || 110 || || || 0809 30 90 || 50 || || || 2004 10 10 || 8 ||

0105 12 10 || 60 || || || 0809 40 90 || 60 || || || 2004 90 19 || 8 ||

0105 19 10 || 60 || || || 0810 20 00 || 30 || || || 2004 90 93 || 0 || 0,71 NIS per kg

0105 94 00 || 110 || || || ex 0810 90 || 30 || || || 2005 20 10 || 8 ||

0105 99 00 || 110 || || || 0811 20 90 || 12 || || || 2005 40 10 || 5,8 ||

0204 10 19 || 50 || || || 0811 90 11 || 20 || || || 2005 51 00 || 12 ||

0204 10 99 || 50 || || || 0811 90 19 || 30 || || || 2005 59 10 || 6,3 ||

0204 21 19 || 50 || || || 0812 90 90 || 12 || || || 2005 60 00 || 12 ||

0204 21 99 || 50 || || || 0813 40 00 || 20 || || || 2005 80 20 || 0 || 0,71 NIS per kg ma senza superare il 12%

0204 22 19 || 50 || || || 0904 11 00 || 8 || || || 2005 80 91 || 12 || –

0204 22 99 || 50 || || || 0904 12 00 || 15 || || || 2005 80 99 || 0 || 0,71 NIS per kg

0204 23 19 || 50 || || || 0904 20 90 || 12 || || || 2005 99 10 || 6 ||

0204 23 99 || 50 || || || 0910 99 90 || 15 || || || 2006 00 00 || 12 ||

0204 30 90 || 50 || || || 1001 10 90 || 50 || || || 2007 91 00 || 12 ||

0204 41 90 || 50 || || || 1001 90 90 || 50 || || || 2007 99 91 || 12 ||

0204 42 90 || 50 || || || 1105 20 00 || 14,4 || || || 2007 99 92 || 12 ||

0204 43 90 || 50 || || || 1108 11 00 || 15 || || || 2008 19 32 || 40 ||

0204 50 19 || 50 || || || 1108 12 10 || 8 || || || 2008 19 40 || 12 ||

0206 80 00 || 60 || || || 1108 12 90 || 12 || || || 2008 19 91 || 30 ||

0207 11 10 || 80 || || || 1108 13 00 || 8 || || || 2008 20 20 || 12 ||

0207 11 90 || 80 || || || 1108 14 00 || 8 || || || 2008 20 90 || 12 ||

0207 12 10 || 80 || || || 1108 19 00 || 8 || || || 2008 30 20 || 12 ||

0207 12 90 || 80 || || || 1209 91 29 || 12 || || || 2008 40 20 || 12 ||

0207 13 00 || 110 || || || 1404 90 19 || 19,5 || || || 2008 50 20 || 12 ||

0207 14 10 || 110 || || || 1501 00 00 || 12 || || || 2008 60 20 || 12 ||

0207 14 90 || 110 || || || 1507 10 90 || 8 || || || 2008 70 20 || 12 ||

0207 24 00 || 80 || || || 1507 90 90 || 8 || || || 2008 80 20 || 12 ||

0207 25 00 || 80 || || || 1508 10 00 || 8 || || || 2008 91 00 || 12 ||

0207 26 00 || 110 || || || 1508 90 90 || 8 || || || 2008 92 30 || 12 ||

0207 27 10 || 110 || || || 1510 00 90 || 8 || || || 2008 99 12 || 12 ||

0207 27 90 || 110 || || || 1511 10 20 || 8 || || || 2008 99 19 || 40 ||

0210 20 00 || 110 || || || 1511 90 90 || 8 || || || 2008 99 30 || 12 ||

0408 91 00 || 110 || || || 1512 11 90 || 8 || || || 2009 11 19 || 30 ||

0408 99 00 || 110 || || || 1512 19 90 || 8 || || || 2009 11 20 || 45 ||

0702 00 10 || 150 || || || 1512 21 90 || 8 || || || 2009 11 90 || 30 ||

0702 00 90 || 150 || || || 1512 29 90 || 8 || || || 2009 12 90 || 30 ||

0703 90 00 || 75 || || || 1513 11 90 || 8 || || || 2009 19 19 || 30 ||

0704 10 10 || 75 || || || 1513 19 90 || 8 || || || 2009 19 90 || 45 ||

0704 10 20 || 75 || || || 1513 21 20 || 8 || || || 2009 21 90 || 30 ||

0704 10 90 || 75 || || || 1513 29 90 || 8 || || || 2009 29 19 || 30 ||

0704 20 00 || 75 || || || 1514 11 90 || 8 || || || 2009 29 90 || 45 ||

0704 90 10 || 75 || || || 1514 19 90 || 8 || || || 2009 31 10 || 12 ||

0704 90 20 || 75 || || || 1514 91 90 || 8 || || || 2009 31 90 || 12 ||

0704 90 30 || 75 || || || 1514 99 90 || 8 || || || 2009 39 11 || 12 ||

0704 90 90 || 75 || || || 1515 11 90 || 4 || || || 2009 39 19 || 12 ||

0705 11 00 || 60 || || || 1515 19 90 || 4 || || || 2009 39 90 || 12 ||

0705 19 00 || 60 || || || 1515 21 20 || 8 || || || 2009 71 10 || 25 ||

0706 90 10 || 75 || || || 1515 29 90 || 8 || || || 2009 71 90 || 30 ||

0706 90 30 || 75 || || || 1515 30 00 || 8 || || || 2009 79 30 || 20 ||

0706 90 50 || 110 || || || 1515 50 90 || 8 || || || 2009 79 90 || 45 ||

0706 90 90 || 75 || || || 1515 90 22 || 8 || || || 2009 90 21 || 35 ||

0708 10 00 || 75 || || || 1515 90 30 || 8 || || || 2009 90 24 || 30 ||

0708 20 00 || 75 || || || 1516 10 11 || 28 || || || 2104 10 10 || 8 ||

0708 90 10 || 75 || || || 1516 20 19 || 8 || || || 2105 00 11 || 0 || 0,24 NIS per kg ma senza superare l'85%

0709 20 00 || 75 || || || 1516 20 91 || 12 || || || 2105 00 12 || 0 || 1,22 NIS per kg ma senza superare l'85%

0709 40 00 || 60 || || || 1516 20 92 || 4 || || || 2105 00 13 || 0 || 1,87 NIS per kg ma senza superare l'85%

0709 51 90 || 60 || || || 1516 20 99 || 8 || || || 2205 10 00 || 20 ||

0709 59 90 || 60 || || || 1601 00 90 || 12 || || || 2205 90 00 || 20 ||

0709 70 00 || 80 || || || 1602 20 99 || 12 || || || 2207 10 51 || 0 || 8,90 NIS per litro di alcole

0709 90 31 || 75 || || || 1602 41 00 || 12 || || || 2207 10 91 || 0 || 8,90 NIS per litro di alcole

0709 90 33 || 75 || || || 1602 42 00 || 12 || || || 2208 20 99 || 0 || 7,5 NIS per litro di alcole

0709 90 90 || 75 || || || 1602 49 90 || 12 || || || 3502 11 90 || 0 || 8,4 NIS per kg ma senza superare il 50%

0710 29 90 || 20 || || || 1602 50 91 || 12 || || || 3502 19 90 || 0 || 3,25 NIS per kg ma senza superare il 50%

0710 30 90 || 30 || || || 1602 50 99 || 12 || || || 3505 10 21 || 8 ||

0710 40 00 || 0 || 0,63 NIS per kg || || 1602 90 90 || 12 || || || 3505 20 00 || 8 ||

0711 90 41 || 0 || 0,55 NIS per kg || || 1603 00 00 || 12 || || || || ||

0805 40 10 || 90 || || || 1704 10 90 || 0 || 0,11 NIS per kg || || || ||

0805 50 10 || 120 || || || 1905 31 10 || 0 || 1,05 NIS per kg ma senza superare il 112% || || || ||

0805 90 11 || 100 || || || 1905 32 20 || 0 || 0,42 NIS per kg ma senza superare il 112% || || || ||

0805 90 19 || 75 || || || 1905 32 30 || 0 || 1,05 NIS per kg ma senza superare il 112% || || || ||

0806 10 00 || 150 || || || 1905 32 90 || 0 || 0,42 NIS per kg ma senza superare il 112% || || || ||

0806 20 90 || 150 || || || 1905 90 30 || 6,3 || || || || ||

0807 11 10 || 50 || || || 1905 90 91 || 0 || 1,05 NIS per kg ma senza superare il 112% || || || ||

0807 19 90 || 70 || || || 1905 90 92 || 0 || 0,17 NIS per kg ma senza superare il 112% || || || ||

0808 20 19 || 80 || || || 2001 90 30 || 0 || 0,71 NIS per kg || || || ||

0809 10 90 || 60 || || || 2001 90 40 || 0 || 1,95 NIS per kg || || || ||

(1)            I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1° gennaio 2010, versione 1590.

(2)            Nella versione inglese, BNM significa "but not more" (ma senza superare).

Lettera n. 2 Lettera di Israele

Tel Aviv/Bruxelles, …. 2011

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del […] così redatta:

"mi pregio fare riferimento alle riunioni tecniche relative all'applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009. Nel corso di dette riunioni è stato concluso che si rendono necessari taluni adeguamenti tecnici.

Propongo pertanto che l'allegato al protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dello Stato di Israele e l'allegato al protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nello Stato di Israele di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'Unione europea dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in vigore dal 1º gennaio 2010, siano sostituiti dagli allegati del presente accordo con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione."

Mi pregio confermarLe l'accordo dello Stato di Israele sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dello Stato di Israele

SCHEDA FINANZIARIA || Fichefin/11/1228768 DDG/nh/ 6.0.2005.1-2011

|| DATA: 21.10.2011

1. || LINEA DI BILANCIO: capitolo 12 — Dazi doganali e altri diritti || STANZIAMENTI: PB2012: 19 171,2 Mio EUR

2. || DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, recante modifica degli allegati ai protocolli n. 1 e n. 2 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.

3. || BASE GIURIDICA: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5.

4. || OBIETTIVI: Apportare correzioni tecniche al precedente accordo per onorare gli impegni contratti in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati.

5. || INCIDENZA FINANZIARIA || PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) || ESERCIZIO IN CORSO 2011 (Mio EUR) || ESERCIZIO SUCCESSIVO 2012 (Mio EUR)

5.0 || SPESE A CARICO: -               DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) -               DEI BILANCI NAZIONALI -               ALTRI || - || - || -

5.1 || ENTRATE -               RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) -               NAZIONALI || - || - || -

|| || 2013 || 2014 || 2015

5.0.1 || PREVISIONI DI SPESA || || ||

5.1.1 || PREVISIONI DI ENTRATA || - || - || -

5.2 || METODO DI CALCOLO: -

6.0 || FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || SÌ/NO

6.1 || FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || SÌ/NO

6.2 || NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE || SÌ/NO

6.3 || STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI || SÌ/NO

OSSERVAZIONI: Il provvedimento riguarda modifiche tecniche degli allegati ai protocolli n. 1 e n. 2 dell'accordo, relativi all'importazione di taluni prodotti agricoli nell'Unione. Esso non ha alcuna incidenza finanziaria.

[1]               Il testo originario dell'articolo 7 dell'accordo di associazione UE-IL sulla definizione dei prodotti industriali recitava: "Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e, per quanto riguarda i prodotti originari di Israele, diversi da quelli specificati nell'allegato I del presente accordo."

[2]               Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

[3]               Approvato dal direttore generale del ministero dell'Agricoltura.