52011PC0916

/* COM/2011/0916 definitivo - 2011/0451 (NLE) */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori


RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Scopo della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione del 1980"), ratificata fino ad oggi da 86 paesi, tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea, è ristabilire lo status quo, assicurando l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti, attraverso un sistema di cooperazione tra le autorità centrali nominate da ciascuno Stato contraente.

Prevenire la sottrazione di minori è un puntello della politica dell'Unione europea nel settore dei diritti del minore e l'Unione si attiva a livello internazionale per favorire una migliore applicazione della convenzione del 1980 incoraggiando gli Stati terzi ad aderirvi.

Il 9 marzo 2010 il Marocco ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione del 1980, entrata in vigore nel paese il 1° giugno 2010.

L'articolo 38, quarto comma, della convenzione del 1980 stabilisce che l'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione. L'Unione europea deve quindi decidere se accettare l'adesione del Marocco e, in caso affermativo, gli Stati membri dovranno dichiarare di accettare detta adesione nell'interesse dell'Unione europea.

Dal momento che la sottrazione internazionale di minori è competenza esterna esclusiva dell'Unione europea, la decisione con cui gli Stati membri accettano o meno l'adesione del Marocco alla convenzione del 1980 deve essere presa tramite decisione del Consiglio.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La giurisprudenza[1] della Corte di giustizia individua nella sottrazione internazionale di minori una questione di competenza esterna esclusiva dell'Unione europea, avendo quest'ultima emanato una normativa interna con il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("regolamento Bruxelles II bis")[2], che si applica tra gli Stati membri dal 1° marzo 2005. Il regolamento, che rispetto alla convenzione del 1980 stabilisce norme anche più restrittive sulla sottrazione di minore da parte di un genitore, soprattutto all'articolo 11, fa direttamente riferimento alla Convenzione del 1980 e ne riprende i principi nel diritto dell'Unione.

La convenzione del 1980 è stata adottata più di 20 anni prima del regolamento Bruxelles II bis e non contempla quindi disposizioni sull'adesione di organizzazioni internazionali, come l'Unione europea (la cosiddetta clausola sulle organizzazioni regionali di integrazione economica). Questa circostanza rende necessaria la ratifica o l'adesione alla convenzione da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea.

È quindi opportuno che gli Stati membri dichiarino, nell'interesse dell'Unione europea, di accettare l'adesione del Marocco alla convezione del 1980. Per garantire la coerenza e l'uniformità del diritto dell'Unione, è necessario che la suddetta dichiarazione di accettazione sia resa simultaneamente dagli Stati membri entro un lasso di tempo definito dalla decisione del Consiglio. La Commissione propone che gli Stati membri depositino la dichiarazione entro due mesi dall'adozione della decisione del Consiglio.

Ai fini dell'applicazione pratica della convenzione del 1980, è fondamentale che ciascuno Stato contraente nomini un'autorità centrale, come previsto all'articolo 6 della convenzione stessa, incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla convenzione. Tutti gli Stati membri hanno nominato un'autorità centrale ai sensi della convenzione del 1980. Anche il Marocco ha nominato l'autorità centrale preposta ad assistere i cittadini europei nel caso in cui un minore venga illecitamente trasferito verso il Marocco.

Considerato che la decisione riguarda un accordo internazionale, la base giuridica pertinente è l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 81, paragrafo 3. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

2011/0451 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218 e l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

1. La tutela e la promozione dei diritti del minore sono prioritarie per l'Unione europea, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, e prevenire la sottrazione dei minori è ritenuto un elemento essenziale di questa politica.

2. L'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("regolamento Bruxelles II bis"), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del loro trasferimento illecito o del loro mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e di affidamento.

3. Il regolamento Bruxelles II bis completa e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione del 1980") la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di cooperazione tra autorità centrali mirante ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti. In particolare l'articolo 11 del regolamento Bruxelles II bis riprende le norme e i principi della convenzione del 1980.

4. Gli Stati membri dell'Unione europea sono tutti parti contraenti della convenzione del 1980.

5. L'Unione europea incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

6. L'Unione europea sottolinea in che misura l'esistenza di un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi possa offrire la migliore soluzione in casi delicati di sottrazione internazionale di minori, qualora le vie diplomatiche e i tentativi di mediazione falliscano.

7. Il Marocco ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione del 1980 il 9 marzo 2010 e la convenzione è entrata in vigore nel paese il 1° giugno 2010.

8. L'articolo 38, quarto comma, della convenzione del 1980 stabilisce che l'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione.

9. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare il parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova Convenzione di Lugano, le disposizioni della convenzione del 1980 influiscono sul diritto derivato dell'Unione in materia di sottrazione internazionale di minori e responsabilità genitoriale, nello specifico sul regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Le questioni trattate dalla convenzione del 1980 sono quindi di competenza esterna esclusiva dell'Unione europea.

10. La convenzione del 1980 stabilisce che solo gli Stati sovrani possono aderirvi. L'Unione europea non può quindi né aderire alla convenzione né depositare la dichiarazione con cui accetta l'adesione del Marocco.

11. Pertanto gli Stati membri dovranno depositare la dichiarazione con cui accettano l'adesione del Marocco nell'interesse dell'Unione europea.

12. È quindi opportuno che gli Stati membri dichiarino, nell'interesse dell'Unione europea, di accettare l'adesione del Marocco alla convezione del 1980 affinché questa possa applicarsi tra l'Unione europea e il Marocco. Tenuto conto del prezioso contributo della convenzione del 1980 alla tutela del minore in ambito internazionale, è auspicabile che le disposizioni della convenzione siano applicate senza indugio.

13. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri dell'Unione europea depositano simultaneamente, entro il [AGGIUNGERE DATA: due mesi dopo l'adozione], una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori usando la seguente formulazione:

"Il/La/L' [STATO MEMBRO] dichiara di accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[1] Parere 1/03 della Corte del 7 febbraio 2006 sulla competenza della Comunità a concludere la nuova convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

[2] GU L 338 del 23.12.2003.

[3] GU C […] del […], pag. […].