52011PC0914

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea /* COM/2011/0914 definitivo - 2011/0454 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il programma Hercule I poggiava sulla decisione 804/2004/CE[1] che, in sostanza, riordinava ed ampliava una serie di attività nel campo della tutela degli interessi finanziari che si erano andate sviluppando nel tempo.

La decisione 878/2007/CE[2] ha prorogato il programma per il periodo dal 2007 al 2013, rinominandolo Hercule II. La decisione del 2007 si è incentrata in particolare sulla lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette per rispondere agli obblighi giuridici della Commissione nel quadro dell’accordo anticontrabbando e anticontraffazione con Philip Morris International, siglato nel 2004. Quest’ultimo è stato il primo di una serie di accordi sanciti con produttori internazionali di sigarette sulla base del quale, a fronte del versamento, per un periodo fino a 20 anni, di oltre 2 miliardi di USD a favore dei bilanci degli Stati membri e dell’Unione, la Commissione e gli Stati membri hanno convenuto di sviluppare ulteriormente l’impegno europeo volto a sopprimere il traffico illecito di prodotti del tabacco. La dotazione di bilancio annuale per il programma Hercule è stata aumentata di conseguenza a partire dal 2007.

Poiché la base giuridica di Hercule II scadrà alla fine del 2013, la sua sostituzione garantirebbe la continuità del sostegno europeo alle attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri per fornire migliori informazioni, effettuare studi ed offrire formazione o assistenza tecnica e scientifica nella lotta contro le frodi.

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ha tenuto conto della preoccupazione dell’opinione pubblica in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, con il principio della protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione (articolo 325 del TFUE, ex articolo 280 del TCE). Non verrà mai abbastanza sottolineata l’importanza di ottenere e tener viva la fiducia dei cittadini nella capacità dell’Unione di tutelare il denaro dei contribuenti dalle frodi, in particolar modo nell’attuale contesto di rigore di bilancio e dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP).

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

2.1. Il programma Hercule II comprende una serie articolata di azioni che coinvolgono vari soggetti, tutti, a vario titolo e in diverse forme, impegnati nella lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

Nel 2011, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha svolto una consultazione informale fra diversi soggetti interessati, in parte proponendo loro dei questionari:

- i partner del gruppo di lavoro specializzato dell’OLAF (il Task group “sigarette”, i servizi specializzati degli Stati membri coinvolti in particolare negli accordi con i produttori di tabacco);

- i servizi degli Stati membri che utilizzano l’Ufficio di sostegno all’informazione dell’OLAF, l’ISO (Information Support Office);

- le associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli interessi finanziari dell’UE (associazioni europee degli avvocati, ELA).

I soggetti interessati sono stati invitati a fornire una valutazione sull’attuazione del programma Hercule II e a formulare suggerimenti per gli obiettivi futuri.

Il Task group “sigarette” ha individuato l’esigenza di un sostegno continuo se non perfino rafforzato a livello dell’Unione. Sono state avanzate alcune proposte concrete relative a eventuali utili attività future, agli aspetti tecnici e alla semplificazione. La proposta della Commissione tiene ampiamente conto di tali suggerimenti.

Per quanto concerne l’acquisizione da parte della Commissione/dell’OLAF delle fonti di dati disponibili in commercio che hanno un certo valore per i servizi operativi degli Stati membri e per lo stesso OLAF, l’uso delle medesime fonti di dati facilita un’impostazione comune di analisi dei rischi negli Stati membri. L’OLAF controlla mensilmente l’utilizzo delle banche dati, promuovendone l’utilizzo efficace da parte degli Stati membri, permettendo di creare all’occorrenza memorie condivise, e reagendo in caso di maggior utilizzo. Tale flessibilità, unitamente al maggior potere d’acquisto della Commissione quando agisce per conto di tutti gli Stati membri, consente di operare notevoli economie rispetto ai costi che gli Stati membri sosterrebbero se dovessero procurarsi per contro proprio i dati, garantendo, in pratica, a taluni Stati membri l’accesso a dati che altrimenti non si sarebbero potuti procurare. Nell’estate del 2011, un sondaggio condotto fra gli utenti di banche dati esterne ha confermato il valore aggiunto che gli Stati membri riconoscono a tale servizio nella lotta contro la frode. La proposta della Commissione tiene pienamente conto dei risultati del sondaggio.

Le attività di formazione consentono di dare una vasta eco alle misure contro la frode e contro la corruzione per tutelare meglio gli interessi finanziari dell’Unione. Una stretta e regolare cooperazione fra le autorità nazionali competenti e fra queste autorità e l’OLAF è un presupposto per attuare gli obiettivi del trattato, nonché ottemperare ai principi di cui all’articolo 325, paragrafo 3, del TFUE.

Infine, per quanto concerne le azioni che hanno come obiettivo i professionisti del settore giuridico - sia gli operatori sul campo che i teorici - che hanno un interesse a sviluppare il quadro giuridico relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, lo scopo è quello di adoperarsi per conseguire un consenso accademico, a sostegno delle attività strategiche e legislative concernenti la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Il riscontro delle ELA è stato positivo: alcune auspicano procedure semplificate in sede di presentazione della candidatura e della relazione finale e la proposta della Commissione ha tenuto conto in larga misura di questo particolare aspetto. Sono state formulate proposte particolarmente dettagliate in merito ai futuri temi di studio o discussione. Più in generale, è stata espressa con forza la necessità di porre maggior enfasi sui sistemi giuridici nazionali e sui singoli problemi in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, benché la Commissione abbia preferito sostenere progetti con un chiaro valore aggiunto a livello dell’Unione e dovrebbe proseguire su tale strada.

Per quanto riguarda altre attività finanziate nell’ambito di Hercule II, l’OLAF intrattiene un dialogo continuo con i soggetti interessati, in particolare rispetto all’assistenza tecnica, un settore sensibile per il quale l’OLAF, ricevendo riscontri positivi da anni, ha potuto adeguare i dettagli delle iniziative sulla scorta dei riscontri ricevuti.

2.2. La Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto. In sede di valutazione, sono state esaminate quattro opzioni, tenendo conto anche dell’incidenza sulla dotazione di bilancio.

Opzione 1: proseguire il programma mantenendo lo stesso livello di finanziamento (scenario di partenza).

Opzione 2: rinnovare il programma Hercule migliorandone obiettivi e metodologia, compreso in particolare l’aumento del massimale di cofinanziamento per le attività di assistenza tecnica, come l’acquisto di attrezzature.

Opzione 3: modificare notevolmente la distribuzione fra i vari obiettivi di spesa e dare maggior sostegno alle attività operative e di contrasto degli illeciti.

Opzione 4: sospendere il programma Hercule, con la possibilità di proseguire talune azioni nell’ambito di altri programmi di cofinanziamento dell’Unione e/o lasciare altre azioni agli Stati membri.

Alla luce dell’esperienza passata, che è strettamente legata alle attività operative condotte dagli Stati membri e dall’OLAF nel campo della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nonché dell’incidenza prevista per il futuro, anche attraverso lo sviluppo di azioni, l’opzione prescelta è quella che prevede di rinnovare il programma migliorandone gli obiettivi e la metodologia (opzione 2), provvista di una dotazione finanziaria a prezzi reali che rimane simile a quella attuale (circa 15 milioni di EUR l’anno). Di converso, l’opzione di modificare significativamente la distribuzione fra i diversi obiettivi di spesa provocherebbe uno squilibrio a discapito del sostegno specifico dato alle azioni di prevenzione e individuazione delle frodi e potrebbe creare confusione quanto all’attribuzione delle responsabilità fra Stati membri e Unione europea. Gli Stati membri, insieme con le rispettive autorità nazionali e i propri bilanci, sono i principali responsabili della lotta contro la frode tramite il ricorso alla giustizia e alle misure di contrasto. La sospensione del programma ridurrebbe le spese a livello dell’Unione, senza tuttavia creare economie reali e compensare le risorse a livello nazionale o nel quadro di un altro programma dell’Unione; di conseguenza, verrebbe compromessa in tal modo la protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 325 del TFUE.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea

A norma dell’articolo 310, paragrafo 6, e dell’articolo 325 del TFUE, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione è una responsabilità condivisa fra la Commissione e gli Stati membri.

Il programma Hercule III concerne questa sfera specifica di attività della Commissione europea e la sua cooperazione tanto con le autorità competenti degli Stati membri, quanto con le altre istituzioni e gli altri organi europei, in particolar modo tramite l’OLAF.

E’ essenziale che continui a esistere uno strumento espressamente destinato alla lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Programmi concepiti per ottenere un’incidenza più vasta fornirebbero un sostegno meno efficace per affrontare una questione tanto specifica e, sotto il profilo politico, le istituzioni dell’Unione dovrebbero dimostrare una reale determinazione comune ad affrontare questo tema così sensibile e tradurre nella pratica i principi sanciti dal trattato. Di conseguenza, il programma Hercule III dovrebbe:

- riguardare esclusivamente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nell’ambito di una visione di lungo respiro coerente con gli altri obiettivi dell’Unione, sulla base delle priorità definite ogni anno per questo specifico settore di competenza;

- consentire che l’attuazione di altri programmi dell’Unione si concentri su priorità diverse dalla tutela degli interessi finanziari;

- tenere pienamente conto dei risultati delle azioni già cofinanziate in passato in quest’ambito, anche per quanto riguarda i beneficiari oggetto dell’intervento e un’equa distribuzione geografica;

- mirare a produrre un impatto diretto non solo su talune indagini condotte dagli Stati membri, ma anche su quelle dell’OLAF.

3.2. Semplificazione

Una priorità della Commissione e del programma, così come avviene con altri programmi nell’ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP), è la semplificazione dell’ambito normativo e l’agevolazione, nella maggior misura possibile, dell’accesso al programma da parte delle autorità nazionali competenti, delle organizzazioni senza scopo di lucro e di altri tipi di soggetti interessati nei vari Stati membri, paesi candidati e in via di adesione, nonché paesi EFTA/SEE e paesi partner dello Strumento europeo di vicinato.

Coerenza con il regolamento finanziario

Il programma proposto è pienamente coerente con il regolamento finanziario e le relative modalità d’esecuzione. Le sovvenzioni e le gare d’appalto sono i principali strumenti finanziari utilizzati per l’attuazione del programma. Le misure di semplificazione suggerite nella proposta della Commissione di revisione del regolamento finanziario, in particolare il ricorso a somme forfetarie, tassi fissi e costi unitari ridurranno già gli oneri amministrativi. In vista dell’importanza dell’elaborazione delle indennità di soggiorno e di viaggio erogate nell’ambito del programma, si introdurranno le misure di semplificazione proposte dal nuovo regolamento finanziario e dalle relative misure di esecuzione a tale riguardo. Per le sovvenzioni inferiori ai 50 000 EUR, si dovrebbero prevedere procedure di gestione meno pesanti. In particolare, la Commissione potrebbe autorizzare un alleggerimento dei requisiti in materia di ripartizione dei costi e previsioni di spesa e il ricorso a criteri semplificati per le domande e la comunicazione dei risultati.

Un’altra misura di semplificazione prevista concerne l’informazione e la consultazione dirette dei rappresentanti degli Stati membri e dei paesi in via di adesione tramite un maggior ricorso ai gruppi di lavoro e ai comitati di esperti, come il COCOLAF (comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi), nelle varie fasi di attuazione del programma. Di conseguenza, sulla base dei riscontri ricevuti dai rappresentanti che partecipano al comitato, si potrebbero apportare miglioramenti ai programmi di lavoro annuali per quanto riguarda l’attuazione e le procedure.

3.3. Rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e valore aggiunto del programma

Il programma Hercule concerne in parte le attività della Commissione europea e più particolarmente dell’OLAF, e la cooperazione con le varie istituzioni e gli altri organi dell’UE, nonché con gli Stati membri. Pertanto, per definizione, non è possibile conseguire gli obiettivi principali della proposta tramite un’azione svolta unicamente a livello nazionale. Il programma mira a garantire pari tutela negli Stati membri e in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione. Il programma ha una dimensione transfrontaliera, giacché rafforza la cooperazione fra i soggetti interessati in vari Stati membri e con i paesi terzi.

La consultazione condotta nel 2011 fra i principali soggetti interessati dall’attuazione del programma Hercule II ha evidenziato altresì il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; le misure previste nell’ambito del programma non vanno al di là di quelle necessarie al conseguimento dei suoi obiettivi.

La Commissione europea avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione (articolo 17 del TUE). L’Unione può sostenere le iniziative degli Stati membri volte a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell’Unione. Tale azione può consistere in particolare nell’agevolare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione (articolo 197 del TFUE). La spesa a livello dell’Unione per tutelare gli interessi finanziari dell’UE è pertanto giustificata in termini di sussidiarietà qualora faciliti la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri o tra questi ultimi, senza interferire con le responsabilità degli stessi.

Il valore aggiunto del programma Hercule III è comprovato dalle economie che deriveranno dall’acquisizione comune di materiale e banche dati specializzati ad uso dei soggetti interessati e dai risparmi realizzati grazie ai programmi di formazione specializzata collettiva. Si prevede anche una maggiore efficacia delle operazioni transfrontaliere a seguito dell’applicazione di norme tecniche comuni e della formazione comune.

Inoltre, gli obiettivi del programma sono stati rinnovati rivolgendo particolare attenzione ai criteri specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine (SMART), il che contribuirà anche a garantire un’attuazione e un controllo adeguati.

3.4. Base giuridica

La base giuridica della proposta è l’articolo 325, paragrafo 4, del TFUE; è richiesto il parere della Corte dei conti.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Il programma coprirà il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 con uno stanziamento globale pari a 110 000 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è coerente con la comunicazione della Commissione sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: ‘‘Un bilancio per la strategia Europa 2020’’[3].

La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta di regolamento stabilisce le implicazioni di bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie.

2011/0454 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti[4],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L’Unione e gli Stati membri si prefiggono di contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Assieme alla Commissione, gli Stati membri organizzano una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

(2) Le attività volte a fornire una migliore informazione, formazione specializzata o assistenza tecnica e scientifica contribuiscono sensibilmente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nonché al conseguimento di un livello equivalente di protezione in tutta l’Unione.

(3) In passato, il sostegno a tali iniziative ha reso possibile migliorare le attività intraprese dall’Unione e dagli Stati membri in termini di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Gli obiettivi del programma Hercule per il periodo 2004-2006 come per quello 2007-2013 sono stati raggiunti con successo.

(4) Nel 2011 la Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto per stabilire se fosse necessario o meno proseguire il programma.

(5) Al fine di proseguire, e addirittura sviluppare, le attività a livello di Unione e Stati membri per combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, inclusa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, tenendo altresì conto delle nuove sfide in un contesto di ristrettezze di bilancio, è opportuno adottare un nuovo programma.

(6) Il presente regolamento è attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. XX/XX del XX 2012 sulle norme finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione.

(7) Gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(8) Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, nonché ai paesi partner della politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell’Unione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali di partecipazione ai programmi dell’Unione, come definiti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili.

(9) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia indipendente sull’attuazione del programma, nonché una relazione finale sul conseguimento dei suoi obiettivi.

(10) Il presente regolamento è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il Programma Hercule III agevola la cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente rispetto al livello nazionale. L’azione a livello di UE è necessaria e motivata, in quanto essa è un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva del bilancio dell’UE e dei bilanci nazionali e incentiva l’utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti.

(11) Il Programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni per allinearne la durata con quella del quadro finanziario pluriennale di cui all’[articolo 1] del regolamento n. XXXX del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020.

(12) La Commissione dovrebbe adottare i programmi di lavoro annuali che definiscono le priorità, la ripartizione del bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni agli interventi. Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione.

(13) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio il riferimento privilegiato, ai sensi del punto [17] dell’Accordo interistituzionale del XX/YY/201Z fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

È istituito il programma d’azione pluriennale “Hercule III” (di seguito “il programma”) per la promozione di azioni di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Valore aggiunto

Il programma contribuirà:

a) a sviluppare, a livello dell’Unione e degli Stati membri, le attività di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette;

b) a una maggior cooperazione transnazionale a livello dell’Unione e in particolare all’efficacia delle operazioni transfrontaliere;

c) a un’efficace prevenzione della frode, della corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, offrendo formazione congiunta specializzata al personale delle amministrazioni nazionali e regionali e ad altri soggetti interessati.

In particolare, il programma consente di realizzare economie derivanti dall’acquisto collettivo di materiale e basi di dati specializzati ad uso dei soggetti interessati e di operare risparmi con la formazione specializzata collettiva.

Articolo 3

Obiettivo generale del programma

L’obiettivo generale del programma consiste nel tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, migliorando in tal modo la competitività dell’economia europea e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti.

Articolo 4

Obiettivo specifico del programma

L’obiettivo specifico del programma consiste nel prevenire e contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

Questo obiettivo sarà misurato, fra l’altro, sulla base degli importi recuperati a seguito dell’individuazione di frodi nel corso delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere, del maggior numero di operazioni congiunte riuscite e del maggior numero di casi accolti dalle autorità investigative incaricate delle indagini penali.

Articolo 5

Organismi ammissibili al finanziamento

Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione nell’ambito del programma i seguenti organismi:

a)         le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro o paese terzo, quali definiti all’articolo 6, che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione;

b)         gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro o in un paese terzo, quali definiti all’articolo 6, che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Articolo 6

Partecipazione al programma

1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2.

2. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)      i paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali di partecipazione ai programmi dell’Unione, stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;

b)      i paesi partner della Politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano conseguito un sufficiente livello di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell’Unione. I paesi partner interessati partecipano al programma conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione;

c)      i paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE.

3. Possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma, qualora ciò sia utile per il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell’Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l’Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi e rappresentanti di organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti. I rappresentanti sono scelti sulla base di competenze, esperienze e conoscenze pertinenti alle attività specifiche.

Articolo 7

Azioni ammissibili

Alle medesime condizioni indicate nel programma di lavoro annuale di cui all’articolo 10, il programma dispone un sostegno finanziario per le seguenti azioni:

(a) assistenza tecnica specializzata alle autorità nazionali che consiste nel:

– fornire conoscenze specifiche, nonché materiale specialistico e tecnicamente avanzato e strumenti informatici efficaci che agevolino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con la Commissione;

– offrire il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l’istituzione di gruppi d’indagine congiunti e di operazioni transnazionali;

– sostenere la capacità degli Stati membri di immagazzinare e distruggere le sigarette sequestrate, nonché i servizi di analisi indipendenti per l’analisi delle sigarette sequestrate;

– promuovere gli scambi di personale nell’ambito di progetti specifici, soprattutto nel campo della lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette;

– fornire un supporto tecnico e operativo alle autorità degli Stati membri preposte all’applicazione della legge nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali e la frode lesive degli interessi finanziari dell’Unione, ivi compreso in particolare il sostegno alle autorità doganali;

– rafforzare la capacità informatica in tutti gli Stati membri e i paesi terzi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sviluppando e mettendo a disposizione banche dati e strumenti informatici specifici che agevolino l’accesso ai dati e la loro analisi;

– intensificare lo scambio di dati, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence.

(b) Organizzazione di formazione specializzata e seminari di formazione sull’analisi dei rischi e conferenze al fine di:

– promuovere una migliore comprensione dei meccanismi dell’Unione e nazionali;

– realizzare scambi di esperienze tra le autorità competenti degli Stati membri e i paesi terzi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, nonché fra i rappresentanti di organizzazioni internazionali, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, inclusi i servizi di contrasto specializzati;

– coordinare le attività degli Stati membri, dei paesi terzi e di organizzazioni pubbliche internazionali, quali definiti all’articolo 6, paragrafi 2 e 3;

– divulgare le conoscenze, in particolare sulle migliori modalità di individuazione del rischio a scopo investigativo;

– sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi;

– migliorare la cooperazione fra gli esperti sul campo e i teorici;

– sensibilizzare ulteriormente i giudici, i magistrati e altri professionisti del settore legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(c) Qualsivoglia altra azione prevista dai programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4.

Capo II

Quadro finanziario

Articolo 8

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è fissata a 110 000 000 EUR a prezzi correnti.

Articolo 9

Tipologia di intervento finanziario e di cofinanziamento

1.         La Commissione attua il programma in conformità del regolamento finanziario.

2.         I contributi finanziari dell’Unione per le attività di cui all’articolo 7 vengono erogati sotto forma di:

a) sovvenzioni;

b) appalti pubblici;

c) rimborso dei costi per la partecipazione alle attività previste dal programma sostenuti dai rappresentanti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

3.         L’acquisto di materiale non può costituire l’unica componente della convenzione di sovvenzione.

4.         Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nell’ambito del programma non supera l’80% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel programma di lavoro annuale di cui all’articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90% dei costi ammissibili.

Articolo 10

Programmi di lavoro annuali

La Commissione esegue il programma tramite l’adozione di programmi di lavoro annuali. I programmi definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, i metodi di attuazione e l’importo totale degli stessi. Essi contengono altresì una descrizione delle azioni da finanziare, l’indicazione dell’importo stanziato per ciascuna iniziativa e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto concerne le sovvenzioni, i programmi comprendono le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Le somme stanziate per le attività di comunicazione che la Commissione è chiamata a svolgere ai sensi del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione.

Capo III

Monitoraggio e valutazione

Articolo 11

Monitoraggio, valutazione e gestione

1.         La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma. Sono comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi e azioni a livello di Unione. La Commissione divulga regolarmente i risultati delle iniziative sostenute nell’ambito del programma. I paesi partecipanti forniscono alla Commissione tutti i dati e le informazioni rilevanti per il monitoraggio e la valutazione del programma.

2.         La Commissione effettua una valutazione del programma. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure, i risultati e gli impatti, l’efficienza dell’uso delle risorse e il valore aggiunto europeo del programma, ai fini della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle misure. La valutazione esamina inoltre le opportunità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati della valutazione sull’incidenza a lungo termine delle precedenti misure.

Inoltre, entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma.

Gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma sono valutati per contribuire a un’eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.         La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.         La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del programma.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 13

Abrogazione

Le decisioni 804/2004/CE e 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell’ambito delle suddette decisioni continuano ad essere disciplinati dalle stesse fino al loro completamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

Obiettivi operativi del programma

Gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:

1) portare la prevenzione delle frodi e delle altre attività illecite e le relative indagini a livelli superiori a quelli attuali, sviluppando la cooperazione transnazionale e multidisciplinare;

2) potenziare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode, facilitando lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, inclusi gli scambi di personale;

3) rafforzare la lotta contro la frode e altre attività illecite fornendo sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali e preposte all’applicazione della legge;

4) ridurre l’esposizione degli interessi finanziari dell’Unione alla frode, alla corruzione e ad altre attività illecite, rispetto agli attuali livelli di esposizione, al fine di ridurre lo sviluppo di un’economia illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la frode organizzata, il contrabbando e la contraffazione, soprattutto di sigarette;

5) migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari contro la frode tramite la promozione di un’analisi di diritto comparato.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

La presente iniziativa intende proseguire il programma Hercule migliorandone obiettivi e metodologia.

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[5]

Settore 24.0201: Lotta contro la frode

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[6]

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La presente proposta fa parte del pacchetto della Commissione collegato al prossimo quadro finanziario pluriennale (programma di cofinanziamento dell’UE nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020).

L’obiettivo generale del programma consiste nel tutelare gli interessi finanziari dell’Unione migliorando in tal modo la competitività dell’economia europea e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Numero dell’attività: 24 0201 Lotta contro la frode

a) L’obiettivo specifico del programma consiste nel prevenire e contrastare la frode, la corruzione e qualsivoglia altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

b) Gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:

1) portare la prevenzione delle frodi e delle altre attività illecite e le relative indagini a livelli superiori a quelli attuali, sviluppando la cooperazione transnazionale e multidisciplinare;

2) potenziare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode, facilitando lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, compresi gli scambi di personale;

3) rafforzare la lotta contro la frode e altre attività illecite fornendo sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali e preposte all’applicazione della legge;

4) ridurre l’esposizione degli interessi finanziari dell’Unione alla frode, alla corruzione e ad altre attività illecite, rispetto agli attuali livelli di esposizione, al fine di limitare lo sviluppo di un’economia illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la frode organizzata, il contrabbando e la contraffazione, soprattutto di sigarette;

5) migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari contro la frode tramite la promozione di analisi di diritto comparato.

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I beneficiari/gruppi destinatari della proposta saranno soprattutto le autorità degli Stati membri preposte alla tutela degli interessi finanziari dell’UE.

Tra gli effetti figurano:

1) la possibilità, per i beneficiari, di avvalersi delle capacità necessarie, compreso un livello di dotazioni tecniche analogo in tutta l’UE;

2) un impatto positivo sulle indagini a livello nazionale e di UE, anche attraverso l’agevolazione di operazioni congiunte, una migliore informazione sugli illeciti e una qualità più elevata delle prove in sede di giudizio;

3) la possibilità, per i beneficiari, di accedere alle conoscenze specifiche grazie a un’adeguata divulgazione, nonché allo sviluppo di reti specifiche per la tutela degli interessi finanziari dalla frode;

4) il sostegno ai beneficiari per poter raggiungere un consenso accademico a favore della Commissione, in particolare per quanto concerne l’effettiva tutela legale degli interessi finanziari.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

OBIETTIVO SPECIFICO || Prevenire e contrastare la frode, la corruzione e altre attività illecite

Indicatori di risultato || Ultimo risultato noto || Obiettivo a medio termine (risultato)

1. Importi recuperati in seguito all’individuazione di frodi tramite azioni congiunte e operazioni transfrontaliere || Importi recuperati in seguito a casi OLAF nel 2010: 67,9 milioni di EUR || Aumento di tale importo del 5‑10%

2. Aumento della percentuale di operazioni congiunte riuscite || 3 operazioni doganali congiunte sostenute nel 2010 || Aumento del 30% del numero di operazioni congiunte riuscite

3. Aumento del numero di casi accolti dalle autorità preposte ad indagini penali || Percentuale di casi archiviati dalle autorità preposte ad indagini penali: 43,9% || Diminuzione del 5‑10% del numero di casi archiviati dalle autorità preposte ad indagini penali

I principali indicatori che permettono di sorvegliare la realizzazione degli obiettivi operativi sono i seguenti:

1) indicatore per il risultato atteso n. 1: sviluppo della percezione dei beneficiari del sostegno effettivamente fornito dal programma a un migliore scambio di informazioni tramite banche dati comuni e dotazioni specializzate equivalenti acquistate e istallate negli Stati membri;

2) indicatore per il risultato atteso n. 2: incidenza concreta a livello operativo attraverso, ad esempio, una più elevata percentuale di operazioni congiunte riuscite;

3) indicatore per il risultato atteso n. 3: incidenza concreta sullo sviluppo di reti professionali pertinenti come indica, ad esempio, la partecipazione di un maggior numero di beneficiari alla divulgazione di conoscenze specifiche;

4) indicatore per il risultato atteso n. 4: sviluppo della percezione dei beneficiari del sostegno effettivamente fornito dal programma al raggiungimento di un consenso accademico al fine di sostenere la Commissione nell’effettiva tutela giuridica degli interessi finanziari.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

Articolo 325 del TFUE: stretta e assidua cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, assieme alla Commissione, nel campo della tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode.

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Tenendo conto dell’esperienza acquisita e dei risultati conseguiti con Hercule I e II, Hercule III affronterà svariati nuovi ambiti problematici per tutelare il bilancio dell’UE a partire dal 2014 (rigore di bilancio, nuova strategia antifrode della Commissione -COM(2011)376 definitivo). Cfr. anche il punto 1.5.4 (necessità di coerenza e sinergie).

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Il programma Hercule III dovrebbe contribuire:

- ad aumentare la cooperazione transnazionale a livello di Unione e in particolare all’efficacia delle operazioni transfrontaliere mediante l’assistenza tecnica generale, consentendo un miglior livello delle dotazioni in tutta l’UE e facilitando in tal modo le operazioni congiunte e il sostegno internazionale alle operazioni;

- a un’efficace prevenzione della frode, della corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, offrendo formazione congiunta specializzata al personale delle amministrazioni nazionali e regionali, nonché ad altre parti interessate coinvolte e costituendo utili reti fra tali autorità e le organizzazioni;

- a un miglior quadro di riferimento per la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari degli istituti di ricerca e di formazione ed enti senza scopo di lucro dell’Unione, prestando assistenza per l’organizzazione di seminari, conferenze, studi giuridici, nonché per la divulgazione di conoscenze specialistiche e la costituzione di reti.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Ad oggi, i servizi della Commissione hanno effettuato due valutazioni del programma Hercule. Dalle consultazioni svolte negli Stati membri risulta in particolare che questi ultimi sono grati di poter migliorare l’efficacia delle rispettive prestazioni in materia di tutela degli interessi finanziari dell’UE e di ridurre i costi operativi delle proprie attività di contrasto del fenomeno.

Il riesame intermedio del programma Hercule II (2007-2013) illustra gli insegnamenti appresi nonché i suggerimenti formulati dai soggetti consultati. Di conseguenza, Hercule III tiene conto delle carenze individuate dai soggetti esterni, in particolare per quanto riguarda la mancanza di un eventuale sostegno all’assistenza tecnica a causa, da un lato, di un tasso massimo di cofinanziamento della Commissione inferiore a quello applicabile ad altre misure e, dall’altro, dell’esigenza di aumentare le opportunità di scambio del personale.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La valutazione d’impatto dimostra che il programma Hercule è il solo programma dell’UE espressamente destinato alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Hercule III dovrebbe continuare a sostenere, per il periodo considerato (2014-2020), una serie di attività complementari alle attività contemplate da altri programmi. A tal fine, sarà organizzato un dialogo continuo a livello nazionale e di UE al fine di evitare possibili sovrapposizioni e garantire la coerenza globale.

Il programma di finanziamento Hercule III (2014-2020) continuerà a promuovere le misure di attuazione della strategia antifrode della Commissione (COM (2011) 376 del 24.6.2011). La valutazione annuale a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento fungerà da base per sorvegliare i risultati del programma. Gli obblighi di comunicazione entro il 2013 nell’ambito della strategia antifrode della Commissione comprenderanno i risultati pertinenti dell’attuazione del programma di finanziamento dell’attuale programma Hercule II (2007 - 2013).

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata (7 anni: dal 2014 al 2020).

– X  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2014 fino al 31.12.2020.

– X  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023 (dal 2021 al 2023 solo per gli stanziamenti di pagamento).

1.7.        Modalità di gestione prevista[7]

X Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[8]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Sarà introdotta una procedura semplificata per le sovvenzioni al di sotto dei 50 000 EUR conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Cfr. articolo 11 della proposta in base al quale:

- vengono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni annuali sui risultati, comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi dell’UE;

- è prevista una valutazione indipendente dell’attuazione degli obiettivi del programma (entro il 31 dicembre 2017);

- inoltre, entro la fine del 2021 viene presentata all’autorità di bilancio una relazione finale sugli obiettivi conseguiti da Hercule III.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Il livello di rischio è ritenuto basso per le convenzioni di sovvenzione, poiché nel 90% dei casi i beneficiari sono pubbliche amministrazioni o autorità preposte all’applicazione della legge negli Stati membri.

Per gli appalti aggiudicati in seguito a gara, il rischio è ancora minore, poiché una parte importante della spesa è giuridicamente e finanziariamente coperta da un contratto quadro concluso per un anno, prorogabile tre volte.

Secondo quanto stabilito dalla Commissione, ogni anno viene effettuata una valutazione dei rischi.

I principali rischi individuati nei documenti di sovvenzione sono:

- che i beneficiari interpretino in modo eccessivamente flessibile le condizioni di sovvenzione concernenti l’ammissibilità dei costi sostenuti in fase di attuazione dell’iniziativa;

- che il beneficiario dichiari spese che non rientrano nel campo di applicazione della convenzione di sovvenzione;

- che i costi del personale non siano sufficientemente giustificati.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

Le procedure di controllo per entrambe le sezioni del programma (sovvenzioni e appalti) sono conformi al regolamento finanziario. Verifiche ex ante (impegni e pagamenti) L’OLAF ha optato per un piano di gestione finanziaria parzialmente decentrata in cui la totalità della verifica ex ante è effettuata nell’unità di bilancio centrale. Presso l’OLAF, prima di essere accettati dall’ordinatore sottodelegato, tutti i fascicoli sono verificati da almeno tre agenti (il responsabile della gestione dei fascicoli, l’agente verificatore finanziario dell’unità Bilancio e l’agente verificatore operativo dell’unità responsabile della spesa). Ogni capo unità riceve una sottodelega del direttore generale e di conseguenza ogni capo unità è responsabile dell’attuazione della propria parte del programma.

- I controlli ex ante sono effettuati dall’agente verificatore finanziario su ogni operazione che richiede l’approvazione dell’ordinatore sottodelegato. - Vengono verificate le variabili sensibili alla luce dei risultati dalla valutazione dei rischi effettuata nel quadro della relazione sulla qualità contabile (ad esempio: LE e BA, conti G/L, linee di bilancio, importi e calcoli, ecc. .). Per il 25% dei fascicoli Hercule, il giorno di avvio dell’iniziativa è presente un agente dell’OLAF al fine di vigilare sul corretto impiego dei fondi (ad esempio, conferenze e formazione). Sovvenzioni - La convenzione di sovvenzione sottoscritta dai beneficiari definisce le condizioni applicate al finanziamento e alle attività che rientrano nella sovvenzione, compreso un capitolo sui metodi di controllo. L’OLAF partecipa con il proprio personale alle azioni finanziate. - A seconda delle diverse variabili (ammontare dell’appalto, complessità della pratica) i responsabili finanziario e operativo del fascicolo effettuano un controllo in loco ex post. Nel corso dei controlli vengono valutate la qualità e l’incidenza finanziaria dei risultati. L’OLAF intende effettuare circa 10 verifiche in loco l’anno. Appalti - Viene stilato un capitolato dettagliato, che costituisce la base dell’appalto specifico. Sono previste misure antifrode in tutti i contratti conclusi fra l’OLAF e i soggetti esterni. -L’OLAF effettua controlli su tutti i prodotti e controlla tutte le operazioni e i servizi svolti dall’aggiudicatario del contratto quadro.

Inoltre, a norma dell’articolo 12 della proposta, sono previste misure a livello dei beneficiari (sono messi a disposizione della Commissione dei documenti giustificativi). Possono essere effettuate revisioni contabili nel periodo di durata del contratto o della convenzione e per un periodo di cinque anni successivi all’ultimo pagamento che possono comportare, se del caso, decisioni di recupero da parte della Commissione. Vengono stabiliti i diritti di accesso del personale della Commissione e del personale esterno autorizzato; la Corte dei conti e l’OLAF godono degli stessi diritti.

I controlli previsti consentono all’OLAF di avere sufficienti garanzie sulla qualità e sulla regolarità della spesa e riducono il rischio di non conformità. Il grado di valutazione in genere raggiunge il livello 3 e in taluni casi il livello 4, qualora sia stata effettuata una verifica in loco[9]. I controlli di cui sopra riducono i rischi potenziali praticamente a zero e interessano tutti i beneficiari.

I costi relativi all’attuazione della strategia di controllo indicata rappresentano l’1,24% del bilancio. La stima si basa sulle misure di controllo già in essere per il programma Hercule II.

La strategia di controllo del programma è ritenuta efficace per limitare il rischio di non conformità ed è proporzionata al rischio corso.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Cfr. l’articolo 12, paragrafo 2, della proposta. La Commissione effettuerà controlli e verifiche sul posto nell’ambito del programma, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e, se del caso, le indagini saranno svolte dall’OLAF a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione………………………...……….] || Diss./Non-diss. ([10]) || di paesi EFTA[11] || di paesi candidati[12] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

1 || 24.0201 Programma di azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) || Diss. || SÌ || SÌ || NO || NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.   Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

A prezzi correnti

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1 || Crescita intelligente e inclusiva

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: OLAF || || || Anno 2014[13] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021-2023 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

24 0201 || Impegni || (1) || 14,800 || 15,100 || 15,400 || 15,700 || 16,000 || 16,300 || 16,700 || 0 || 110,000

Pagamenti || (2) || 12,000 || 12,500 || 13,000 || 13,500 || 14,000 || 14,500 || 14,600 || 15,900 || 110,000

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[14] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG OLAF || Impegni || =1+1a +3 || 14,800 || 15,100 || 15,400 || 15,700 || 16,000 || 16,300 || 16,700 || 0 || 110,000

Pagamenti || =2+2a +3 || 12,000 || 12,500 || 13,000 || 13,500 || 14,000 || 14,500 || 14,600 || 15,900 || 110,000

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 14,800 || 15,100 || 15,400 || 15,700 || 16,000 || 16,300 || 16,700 || 0 || 110,000

Pagamenti || (5) || 12,000 || 12,500 || 13,000 || 13,500 || 14,000 || 14,500 || 14,600 || 15,900 || 110,000

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || ||

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 14,800 || 15,100 || 15,400 || 15,700 || 16,000 || 16,300 || 16,700 || 0 || 110,000

Pagamenti || =5+ 6 || 12,000 || 12,500 || 13,000 || 13,500 || 14,000 || 14,500 || 14,600 || 15,900 || 110,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014[15] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

DG: OLAF ||

Ÿ Risorse umane || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 12,894

Ÿ Altre spese amministrative || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,350

TOTALE DG OLAF || Stanziamenti || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 13,244

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 13,244

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014[16] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021-2023 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA DA 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 16,692 || 16,992 || 17,292 || 17,592 || 17,892 || 18,192 || 18,592 || 0 || 123.244

Pagamenti || 13,892 || 14,392 || 14,892 || 15,392 || 15,892 || 16,392 || 16,492 || 15,900 || 123,244

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo

OBIETTIVO OPERATIVO 1 || || || || || || || || || || || || || ||

Migliorare la prevenzione delle frodi e delle altre attività illecite e le relative indagini, sviluppando la cooperazione transnazionale e multidisciplinare || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Azione 1 – Infrastrutture informatiche comuni || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Risultato 1 - Cofinanziamento dell’acquisto di materiale tecnico destinato alle indagini || || 0,150 || 24 || 3,600 || 25 || 3,800 || 26 || 3,900 || 27 || 4,000 || 27 || 4,100 || 29 || 4,200 || 29 || 4,300 || 187 || 27,900

Risultato 2 - Sviluppi informatici nel campo dell’intelligence per agevolare l’accesso ai dati e la loro analisi. || || 0,800 || 1 || 0,800 || 1 || 0,900 || 1 || 0,900 || 1 || 1,000 || 1 || 1,000 || 1 || 1,100 || 2 || 1,200 || 8 || 6,900

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 4,400 || || 4,700 || || .4,800 || || 5,000 || || 5,100 || || 5,300 || || 5,500 || || 34,800

OBIETTIVO OPERATIVO 2 || ||

Potenziare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode facilitando lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Azione 1 - Formazione || || || || 0,550 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,600 || || 0,600 || || 3,950

Risultato 1 - Cofinanziamento di azioni di formazione nel settore della lotta antifrode || || 0,055 || 10 || 0,550 || 10 || 0,550 || 10 || 0,550 || 10 || 0,550 || 10 || 0,550 || 11 || 0,600 || 11 || 0,600 || 72 || 3,950

Azione 2 - Organizzazione di seminari e conferenze || || || || 0,750 || || 0,750 || || 0,750 || || 0,750 || || 0,750 || || 0,750 || || 0,750 || || 5,250

Risultato 1 - Organizzazione di azioni di formazione nel settore della lotta antifrode || || 0,100 || 6 || 0,600 || 6 || 0,600 || 6 || 0,600 || 6 || 0,600 || 6 || 0,600 || 6 || 0,600 || 6 || 0,600 || 42 || 4,200

Risultato 2 - Conferenza sui lavori svolti nel campo dell’intelligence || || 0,150 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 7 || 1,050

Azione 3 - Coordinamento delle attività concernenti la tutela degli interessi finanziari dell’Unione || || || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 2,100

Risultato 1 - Incontri fra le autorità nazionali degli Stati membri e di paesi terzi || || 0.15 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 14 || 2,100

Azione 5 - Divulgazione delle conoscenze scientifiche relative all’azione dell’Unione || || || || 0,075 || || 0,075 || || 0,075 || || 0,075 || || 0,075 || || 0,080 || || 0,080 || || 0,535

Risultato 1: Studi specializzati || || 0,020 || 2 || 0,040 || 2 || 0,040 || 2 || 0,040 || 2 || 0,040 || 2 || 0,040 || 2 || 0,040 || 2 || 0,040 || 14 || 0,280

Risultato 2: Pubblicazioni || || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,040 || 7 || 0,255

Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || 1,675 || || 1,675 || || 1,675 || || 1,675 || || 1,675 || || 1,730 || || 1,730 || || 11,835

OBIETTIVO OPERATIVO 3 || || || || || || || || || || || || || ||

Rafforzare la lotta contro la frode e altre attività illecite fornendo sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali e preposte all’applicazione della legge || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Azione 1 - || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Risultato 1 - Assistenza specifica nel settore dell’informatica forense || || 0,030 || 4 || 0,120 || 4 || 0,120 || 4 || 0,120 || 4 || 0,120 || 4 || 0,120 || 4 || 0,120 || 4 || 0,120 || 28 || 0,600

Risultato 2 - Abbonamento a banche dati strategiche necessarie per le indagini || || 0,438 || 4 || 1,750 || 4 || 1,750 || 4 || 1,750 || 4 || 1,750 || 4 || 1,750 || 4 || 1,750 || 4 || 1,750 || 28 || 12,250

Risultato 3 - Abbonamento a diverse banche dati minori in funzione delle esigenze delle indagini || || 0,048 || 10 || 0,480 || 10 || 0,480 || 10 || 0,480 || 10 || 0,480 || 10 || 0,480 || 10 || 0,480 || 10 || 0,480 || 70 || 3,360

Totale parziale Obiettivo specifico 3 || || 2,350 || || 2,350 || || 2,350 || || 2,350 || || 2,350 || || 2,350 || || 2,350 || || 16,450

OBIETTIVO OPERATIVO 4 || || || || || || || || || || || || || || || ||

Ridurre l’esposizione degli interessi finanziari dell’Unione alla frode e ad altre attività illecite, rispetto agli attuali livelli di esposizione, al fine di limitare lo sviluppo di un’economia illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la frode organizzata, il contrabbando e la contraffazione di sigarette || || || || || || || || || || || || || || || ||

Azione 1 - Formazione, organizzazione di conferenze e seminari || || 1,125 || || 1,125 || || 1,225 || || 1,225 || || 1,325 || || 1,420 || || 1,520 || || 8,965

Risultato 1: - Formazione nel settore delle operazioni congiunte di sorveglianza nella lotta al contrabbando di sigarette || || 0,09 || 8 || 0,705 || 8 || 0, 705 || 8 || 0,805 || 8 || 0,805 || 10 || 0,905 || 11 || 1,000 || 12 || 1,100 || 65 || 6,025

Risultato 2 - Conferenze sul contrabbando di sigarette || || 0,150 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 14 || 2,100

Risultato 3 - Conferenze annuali del Task group “sigarette” || || 0,120 || 1 || 0,120 || 1 || 0,120 || 1 || 0,120 || 1 || 0,120 || 1 || 0,120 || 1 || 0,120 || 1 || 0,120 || 7 || 0,840

Azione 2 - Assistenza tecnica alle autorità nazionali coinvolte nella lotta contro la frode, compresa la lotta al contrabbando di sigarette || || || || 4,450 || || 4,450 || || 4,550 || || 4,650 || || 4,750 || || 4,700 || || 4,800 || || 18,700

Risultato 1 - Banche dati sulle sigarette e sviluppi informatici che agevolano l’accesso ai dati sulle sigarette e la loro analisi || || 0,150 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 14 || 1,800

Risultato 2 - Cofinanziamento dell’acquisizione di materiale tecnico specializzato per le indagini nel quadro della lotta contro il contrabbando di sigarette || || 0,148 || 25 || 3,700 || 25 || 3,700 || 26 || 3,800 || 26 || 3,900 || 27 || 4,000 || 28 || 4,100 || 28 || 4,200 || 185 || 19,900

Risultato 3 - Sostegno ad operazioni congiunte nel quadro della lotta al contrabbando di sigarette || || 0,075 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 14 || 0,750

Risultato 4 - Controlli incrociati sulle sigarette confiscate || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 12 || 1,800

Azione 3: Promozione di scambi di personale nel quadro della lotta al contrabbando di sigarette || || || || 0,500 || || 0,500 || || 0,500 || || 0,500 || || 0,500 || || 0,500 || || 0,500 || || 3,500

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

TOTALE || || 6,075 || || 6,075 || || 6,275 || || 6,375 || || 6,575 || || 6,620 || || 6.820 || || 44.815

OBIETTIVO OPERATIVO 5 || || || || || || || || || || || || || || ||

Migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari contro la frode tramite la promozione di analisi di diritto comparato. || || || || || || || || || || || || || || ||

Azione 1 - Studi scientifici || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 2,100

Risultato 1 - Studi di diritto comparato || || || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 7 || 0,350

Risultato 2 - Conferenze e seminari nel campo della tutela degli interessi finanziari || || 0,050 || 4 || 0,200 || 4 || 0,200 || 4 || 0,200 || 4 || 0,200 || 4 || 0,200 || 4 || 0,200 || 4 || 0,200 || 28 || 1,400

Risultato 3 - Riunione annuale dei presidenti delle associazioni di giuristi europei || || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 7 || 0,350

COSTO TOTALE || || 14,800 || || 15,100 || || 15,400 || || 15,700 || || 16,000 || || 16,300 || || 16,700 || 110,000 –

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014[17] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 12,894

Altre spese amministrative || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,350

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Esclusa la RUBRICA 5[18] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese  di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 13,244

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane

– þ  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti tempo pieno

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

Ÿ Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

|| 24 01 06 –A3 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[19] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della “dotazione globale”) || || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy [20] || - in sede[21] || || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || ||

|| TOTALE || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || 14,5 funzionari (5,5 AD e 9 AST) 14,5 funzionari x 127 000 EUR = 1,842 Mio EUR

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– þ  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 proposto dalla comunicazione COM (2011)500.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[22].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– þLa proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– þ  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[23]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo… || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

ALLEGATO alla SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Titolo della proposta/iniziativa:

Proposta di regolamento DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea

(1) QUANTITÀ e COSTO delle RISORSE UMANE CONSIDERATE NECESSARIE

(2) COSTO di ALTRE SPESE di NATURA AMMINISTRATIVA

(3) METODI utilizzati per il CALCOLO dei COSTI

Per le risorse umane

(1) Per altre spese amministrative

Il presente allegato accompagna la scheda finanziaria legislativa nel corso della consultazione interservizi.

Le tabelle contenute nel presente documento servono per compilare le tabelle della scheda finanziaria legislativa.

Il presente allegato è un documento interno ad uso dei servizi della Commissione.

(1) Quantità e costo delle risorse umane considerate necessarie

X       La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti ||

Ÿ Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

24 01 06 –A3 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri) || AD || 5,5 || 0,699 || 5,5 || 0,699 || 5,5 || 0,699 || 5,5 || 0,699 || 5,5 || 0,699 || 5,5 || 0,699 || 5,5 || 0,699 || 38,5 || 4,893 ||

AST || 9 || 1,143 || 9 || 1,143 || 9 || 1,143 || 9 || 1,143 || 9 || 1,143 || 9 || 1,143 || 9 || 1,143 || 63 || 8,000 ||

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Ÿ Personale esterno[24] ||

24 01 06 00 (dotazione globale) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

AL || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

JED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

AL || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale – RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1.842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 101,5 || 12,894 ||

24 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE ||

ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti

Ÿ Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

10 01 05 01 (ricerca diretta) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Ÿ Personale esterno[25] ||

XX 01 04 yy Stanziamenti per personale esterno autorizzato sulle ex linee “BA” || In sede || AC || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

INT || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

END || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Nelle delegazioni || AC || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

INT || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

JED || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

AL || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

END || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || AC || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

INT || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

END || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || AC || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

INT || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Totale parziale – Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Mio EUR (al terzo decimale)

        || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

|| ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti

TOTALE RUBRICA 5 e esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 101,5 || 12,894

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale già assegnato alla gestione dell’azione e/o da riassegnare, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Costo delle altre spese di natura amministrativa

X       La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

                In sede: || || || || || || || ||

24 01 06 00 A3 01 02 11 – Spese per missioni e di rappresentanza || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,350

24 01 06 00 – Riunioni e conferenze || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Riunioni di comitati[26] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Studi e consulenze || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Sistemi informatici e di gestione || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Perfezionamento professionale || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Materiale e mobilio || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 04 – Servizi e altre spese operative || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

                Nelle delegazioni: || || || || || || || ||

24 01 06 00 – Spese per missioni, conferenze e ricevimenti || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Perfezionamento professionale || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Acquisto o affitto di immobili || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Materiale, mobilio, forniture e servizi || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Totale parziale – RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,350

24 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

24 01 06 – Assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno), finanziata con stanziamenti operativi (ex linee “BA” ) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

- in sede || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

- nelle delegazioni || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00– altre spese di gestione per la ricerca indiretta || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – altre spese di gestione per la ricerca diretta || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Totale parziale – Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

TOTALE RUBRICA 5 e esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,350

Gli stanziamenti amministrativi richiesti saranno coperti dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

(1) Metodi di calcolo utilizzati per stimare i costi

Per le risorse umane

Fornire precisazioni sul metodo di calcolo utilizzato per ciascuna categoria di personale (stime, costi medi, ecc.)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

N.B.: i costi medi per ciascuna categoria di personale sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms

Ÿ Per i posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) Sostegno amministrativo: 0,5 AD + 2 AST Gestione di bilancio e antifrode: 0,5 AST Gestione del programma: 5 AD + 6,5 AST · funzionario: 127 000 EUR/anno · agente temporaneo: 127 000 EUR/anno

Ÿ Per il personale esterno Non pertinente Sono stati utilizzati tassi medi correnti per i funzionari e gli agenti temporanei: · agente contrattuale: 64 000 EUR/anno · assistenza tecnica: 160 000 EUR/anno · esperto nazionale distaccato: 73 000 EUR/anno

|| Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

Ÿ Per i posti della tabella dell’organico (funzionari ricerca e agenti temporanei) Non pertinente ||

|| Ÿ Per il personale esterno Non pertinente

Per altre spese di natura amministrativa

Fornire precisazioni sul metodo di calcolo utilizzato per ciascuna linea di bilancio e

le stime sottostanti (ad esempio, il numero di riunioni all’anno, i costi medi, ecc.)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

Missioni: ipotesi che prevede 50 missioni all’anno, con un costo medio di 1 000 EUR a missione

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

Non pertinente

[1]               GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9.

[2]               GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18.

[3]               COM(2011)500

[4]               GU C , pag.

[5]               ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

[6]               A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[7]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb : http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[8]               A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[9]               Controllo che si riferisce alla relativa documentazione disponibile al momento dell'iter in questione e comprende l’accesso alla stessa.

[10]             Diss. = Stanziamenti dissociati / Non-Diss. = Stanziamenti non dissociati.

[11]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[12]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[13]             L’anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[14]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[15]             L’anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[16]             L’anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[17]             L’anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[18]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[19]             AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT= personale interinale (intérimaire); JED= giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[20]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[21]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[22]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[23]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

[24]             AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT= personale interinale (intérimaire); JED= giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[25]             AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT= personale interinale (intérimaire); JED= giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[26]             Specificare il tipo di comitato e il gruppo in questione.