Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea /* COM/2011/0914 definitivo - 2011/0454 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il programma Hercule I poggiava sulla
decisione 804/2004/CE[1] che, in sostanza,
riordinava ed ampliava una serie di attività nel campo della tutela degli
interessi finanziari che si erano andate sviluppando nel tempo. La decisione 878/2007/CE[2]
ha prorogato il programma per il periodo dal 2007 al 2013, rinominandolo
Hercule II. La decisione del 2007 si è incentrata in particolare sulla lotta
contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette per rispondere agli obblighi
giuridici della Commissione nel quadro dell’accordo anticontrabbando e
anticontraffazione con Philip Morris International, siglato nel 2004. Quest’ultimo
è stato il primo di una serie di accordi sanciti con produttori internazionali
di sigarette sulla base del quale, a fronte del versamento, per un periodo fino
a 20 anni, di oltre 2 miliardi di USD a favore dei bilanci degli Stati membri e
dell’Unione, la Commissione e gli Stati membri hanno convenuto di sviluppare
ulteriormente l’impegno europeo volto a sopprimere il traffico illecito di
prodotti del tabacco. La dotazione di bilancio annuale per il programma Hercule
è stata aumentata di conseguenza a partire dal 2007. Poiché la base giuridica di Hercule II scadrà
alla fine del 2013, la sua sostituzione garantirebbe la continuità del sostegno
europeo alle attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri per fornire
migliori informazioni, effettuare studi ed offrire formazione o assistenza
tecnica e scientifica nella lotta contro le frodi. Il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE) ha tenuto conto della preoccupazione dell’opinione pubblica in
materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, con il principio
della protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle
istituzioni, organi e organismi dell’Unione (articolo 325 del TFUE, ex articolo
280 del TCE). Non verrà mai abbastanza sottolineata l’importanza di ottenere e tener
viva la fiducia dei cittadini nella capacità dell’Unione di tutelare il denaro
dei contribuenti dalle frodi, in particolar modo nell’attuale contesto di
rigore di bilancio e dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020
(QFP). 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO 2.1. Il programma Hercule II comprende una
serie articolata di azioni che coinvolgono vari soggetti, tutti, a vario titolo
e in diverse forme, impegnati nella lotta contro la frode, la corruzione e ogni
altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Nel 2011, l’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) ha svolto una consultazione informale fra diversi soggetti
interessati, in parte proponendo loro dei questionari: - i
partner del gruppo di lavoro specializzato dell’OLAF (il Task group “sigarette”,
i servizi specializzati degli Stati membri coinvolti in particolare negli accordi
con i produttori di tabacco); - i servizi degli Stati membri che utilizzano
l’Ufficio di sostegno all’informazione dell’OLAF, l’ISO (Information Support
Office); - le associazioni per il diritto penale
europeo e per la tutela degli interessi finanziari dell’UE (associazioni
europee degli avvocati, ELA). I soggetti interessati sono stati invitati a
fornire una valutazione sull’attuazione del programma Hercule II e a formulare
suggerimenti per gli obiettivi futuri. Il Task group “sigarette” ha individuato l’esigenza
di un sostegno continuo se non perfino rafforzato a livello dell’Unione. Sono
state avanzate alcune proposte concrete relative a eventuali utili attività
future, agli aspetti tecnici e alla semplificazione. La proposta della
Commissione tiene ampiamente conto di tali suggerimenti. Per quanto concerne l’acquisizione da parte
della Commissione/dell’OLAF delle fonti di dati disponibili in commercio che
hanno un certo valore per i servizi operativi degli Stati membri e per lo
stesso OLAF, l’uso delle medesime fonti di dati facilita un’impostazione comune
di analisi dei rischi negli Stati membri. L’OLAF controlla mensilmente l’utilizzo
delle banche dati, promuovendone l’utilizzo efficace da parte degli Stati
membri, permettendo di creare all’occorrenza memorie condivise, e reagendo in
caso di maggior utilizzo. Tale flessibilità, unitamente al maggior potere d’acquisto
della Commissione quando agisce per conto di tutti gli Stati membri, consente
di operare notevoli economie rispetto ai costi che gli Stati membri
sosterrebbero se dovessero procurarsi per contro proprio i dati, garantendo, in
pratica, a taluni Stati membri l’accesso a dati che altrimenti non si sarebbero
potuti procurare. Nell’estate del 2011, un sondaggio condotto fra gli utenti di
banche dati esterne ha confermato il valore aggiunto che gli Stati membri
riconoscono a tale servizio nella lotta contro la frode. La proposta della
Commissione tiene pienamente conto dei risultati del sondaggio. Le attività di formazione consentono di dare
una vasta eco alle misure contro la frode e contro la corruzione per tutelare
meglio gli interessi finanziari dell’Unione. Una stretta e regolare cooperazione
fra le autorità nazionali competenti e fra queste autorità e l’OLAF è un presupposto
per attuare gli obiettivi del trattato, nonché ottemperare ai principi di cui
all’articolo 325, paragrafo 3, del TFUE. Infine, per quanto concerne le azioni che
hanno come obiettivo i professionisti del settore giuridico - sia gli operatori
sul campo che i teorici - che hanno un interesse a sviluppare il quadro
giuridico relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, lo scopo
è quello di adoperarsi per conseguire un consenso accademico, a sostegno delle
attività strategiche e legislative concernenti la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione. Il riscontro delle ELA è stato positivo: alcune auspicano
procedure semplificate in sede di presentazione della candidatura e della relazione
finale e la proposta della Commissione ha tenuto conto in larga misura di
questo particolare aspetto. Sono state formulate proposte particolarmente
dettagliate in merito ai futuri temi di studio o discussione. Più in generale,
è stata espressa con forza la necessità di porre maggior enfasi sui sistemi
giuridici nazionali e sui singoli problemi in materia di tutela degli interessi
finanziari dell’Unione, benché la Commissione abbia preferito sostenere
progetti con un chiaro valore aggiunto a livello dell’Unione e dovrebbe proseguire
su tale strada. Per quanto riguarda altre attività finanziate
nell’ambito di Hercule II, l’OLAF intrattiene un dialogo continuo con i
soggetti interessati, in particolare rispetto all’assistenza tecnica, un
settore sensibile per il quale l’OLAF, ricevendo riscontri positivi da anni, ha
potuto adeguare i dettagli delle iniziative sulla scorta dei riscontri
ricevuti. 2.2. La Commissione ha effettuato una valutazione
d’impatto. In sede di valutazione, sono state esaminate quattro opzioni, tenendo
conto anche dell’incidenza sulla dotazione di bilancio. Opzione 1: proseguire il programma mantenendo
lo stesso livello di finanziamento (scenario di partenza). Opzione 2: rinnovare il programma Hercule
migliorandone obiettivi e metodologia, compreso in particolare l’aumento del
massimale di cofinanziamento per le attività di assistenza tecnica, come l’acquisto
di attrezzature. Opzione 3: modificare notevolmente la
distribuzione fra i vari obiettivi di spesa e dare maggior sostegno alle attività
operative e di contrasto degli illeciti. Opzione 4: sospendere il programma Hercule,
con la possibilità di proseguire talune azioni nell’ambito di altri programmi
di cofinanziamento dell’Unione e/o lasciare altre azioni agli Stati membri. Alla luce dell’esperienza passata, che è
strettamente legata alle attività operative condotte dagli Stati membri e dall’OLAF
nel campo della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nonché dell’incidenza
prevista per il futuro, anche attraverso lo sviluppo di azioni, l’opzione
prescelta è quella che prevede di rinnovare il programma migliorandone gli
obiettivi e la metodologia (opzione 2), provvista di una dotazione finanziaria a
prezzi reali che rimane simile a quella attuale (circa 15 milioni di EUR l’anno).
Di converso, l’opzione di modificare significativamente la distribuzione fra i
diversi obiettivi di spesa provocherebbe uno squilibrio a discapito del
sostegno specifico dato alle azioni di prevenzione e individuazione delle frodi
e potrebbe creare confusione quanto all’attribuzione delle responsabilità fra
Stati membri e Unione europea. Gli Stati membri, insieme con le rispettive
autorità nazionali e i propri bilanci, sono i principali responsabili della
lotta contro la frode tramite il ricorso alla giustizia e alle misure di
contrasto. La sospensione del programma ridurrebbe le spese a livello dell’Unione,
senza tuttavia creare economie reali e compensare le risorse a livello
nazionale o nel quadro di un altro programma dell’Unione; di conseguenza, verrebbe
compromessa in tal modo la protezione efficace ed equivalente in tutti gli
Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo
325 del TFUE. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
europea A norma dell’articolo 310, paragrafo 6, e
dell’articolo 325 del TFUE, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione
contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli
interessi finanziari dell’Unione è una responsabilità condivisa fra la
Commissione e gli Stati membri. Il programma Hercule III concerne questa sfera
specifica di attività della Commissione europea e la sua cooperazione tanto con
le autorità competenti degli Stati membri, quanto con le altre istituzioni e
gli altri organi europei, in particolar modo tramite l’OLAF. E’ essenziale che continui a esistere uno
strumento espressamente destinato alla lotta contro la frode, la corruzione e
ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Programmi
concepiti per ottenere un’incidenza più vasta fornirebbero un sostegno meno
efficace per affrontare una questione tanto specifica e, sotto il profilo
politico, le istituzioni dell’Unione dovrebbero dimostrare una reale
determinazione comune ad affrontare questo tema così sensibile e tradurre nella
pratica i principi sanciti dal trattato. Di conseguenza, il programma Hercule
III dovrebbe: - riguardare esclusivamente la tutela degli
interessi finanziari dell’Unione, nell’ambito di una visione di lungo respiro
coerente con gli altri obiettivi dell’Unione, sulla base delle priorità
definite ogni anno per questo specifico settore di competenza; - consentire che l’attuazione di altri
programmi dell’Unione si concentri su priorità diverse dalla tutela degli
interessi finanziari; - tenere pienamente conto dei risultati delle
azioni già cofinanziate in passato in quest’ambito, anche per quanto riguarda i
beneficiari oggetto dell’intervento e un’equa distribuzione geografica; - mirare a produrre un impatto diretto non
solo su talune indagini condotte dagli Stati membri, ma anche su quelle dell’OLAF. 3.2. Semplificazione Una priorità della Commissione e del
programma, così come avviene con altri programmi nell’ambito del quadro
finanziario pluriennale (QFP), è la semplificazione dell’ambito normativo e l’agevolazione,
nella maggior misura possibile, dell’accesso al programma da parte delle
autorità nazionali competenti, delle organizzazioni senza scopo di lucro e di
altri tipi di soggetti interessati nei vari Stati membri, paesi candidati e in
via di adesione, nonché paesi EFTA/SEE e paesi partner dello Strumento europeo
di vicinato. Coerenza con il regolamento finanziario Il programma proposto è pienamente coerente
con il regolamento finanziario e le relative modalità d’esecuzione. Le
sovvenzioni e le gare d’appalto sono i principali strumenti finanziari
utilizzati per l’attuazione del programma. Le misure di semplificazione
suggerite nella proposta della Commissione di revisione del regolamento
finanziario, in particolare il ricorso a somme forfetarie, tassi fissi e costi
unitari ridurranno già gli oneri amministrativi. In vista dell’importanza dell’elaborazione
delle indennità di soggiorno e di viaggio erogate nell’ambito del programma, si
introdurranno le misure di semplificazione proposte dal nuovo regolamento
finanziario e dalle relative misure di esecuzione a tale riguardo. Per le
sovvenzioni inferiori ai 50 000 EUR, si dovrebbero prevedere procedure di
gestione meno pesanti. In particolare, la Commissione potrebbe autorizzare un alleggerimento
dei requisiti in materia di ripartizione dei costi e previsioni di spesa e il
ricorso a criteri semplificati per le domande e la comunicazione dei risultati.
Un’altra misura di semplificazione prevista
concerne l’informazione e la consultazione dirette dei rappresentanti degli
Stati membri e dei paesi in via di adesione tramite un maggior ricorso ai
gruppi di lavoro e ai comitati di esperti, come il COCOLAF (comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi), nelle varie fasi di attuazione
del programma. Di conseguenza, sulla base dei riscontri ricevuti dai
rappresentanti che partecipano al comitato, si potrebbero apportare
miglioramenti ai programmi di lavoro annuali per quanto riguarda l’attuazione e
le procedure. 3.3. Rispetto dei principi di sussidiarietà
e di proporzionalità e valore aggiunto del programma Il programma Hercule concerne in parte le
attività della Commissione europea e più particolarmente dell’OLAF, e la
cooperazione con le varie istituzioni e gli altri organi dell’UE, nonché con
gli Stati membri. Pertanto, per definizione, non è possibile conseguire gli
obiettivi principali della proposta tramite un’azione svolta unicamente a
livello nazionale. Il programma mira a garantire pari tutela negli Stati membri
e in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione. Il programma
ha una dimensione transfrontaliera, giacché rafforza la cooperazione fra i
soggetti interessati in vari Stati membri e con i paesi terzi. La consultazione condotta nel 2011 fra i
principali soggetti interessati dall’attuazione del programma Hercule II ha
evidenziato altresì il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità; le misure previste nell’ambito del programma non vanno al di
là di quelle necessarie al conseguimento dei suoi obiettivi. La Commissione europea avvia il processo di
programmazione annuale e pluriennale dell’Unione (articolo 17 del TUE). L’Unione
può sostenere le iniziative degli Stati membri volte a migliorare la loro
capacità amministrativa di attuare il diritto dell’Unione. Tale azione può
consistere in particolare nell’agevolare lo scambio di informazioni e di
funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione (articolo 197 del
TFUE). La spesa a livello dell’Unione per tutelare gli interessi finanziari
dell’UE è pertanto giustificata in termini di sussidiarietà qualora faciliti la
cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri o tra questi ultimi, senza
interferire con le responsabilità degli stessi. Il valore aggiunto del programma Hercule III è
comprovato dalle economie che deriveranno dall’acquisizione comune di materiale
e banche dati specializzati ad uso dei soggetti interessati e dai risparmi realizzati
grazie ai programmi di formazione specializzata collettiva. Si prevede anche
una maggiore efficacia delle operazioni transfrontaliere a seguito dell’applicazione
di norme tecniche comuni e della formazione comune. Inoltre, gli obiettivi del programma sono
stati rinnovati rivolgendo particolare attenzione ai criteri specifici,
misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine (SMART), il che
contribuirà anche a garantire un’attuazione e un controllo adeguati. 3.4. Base giuridica La base giuridica della proposta è l’articolo
325, paragrafo 4, del TFUE; è richiesto il parere della Corte dei conti. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Il programma coprirà il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 con uno
stanziamento globale pari a 110 000 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è
coerente con la comunicazione della Commissione sul quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020: ‘‘Un bilancio per la strategia Europa
2020’’[3]. La scheda finanziaria legislativa allegata
alla presente proposta di regolamento stabilisce le implicazioni di bilancio e
le risorse umane e amministrative necessarie. 2011/0454 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO riguardante il programma Hercule III per la
promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione
europea IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 325, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo
ai parlamenti nazionali, visto il parere della Corte dei conti[4], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L’Unione e gli Stati membri si prefiggono di
contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli
interessi finanziari dell’Unione, inclusi il contrabbando e la contraffazione
di sigarette. Assieme alla Commissione, gli Stati membri organizzano una
stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti. (2)
Le attività volte a fornire una migliore
informazione, formazione specializzata o assistenza tecnica e scientifica
contribuiscono sensibilmente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione,
nonché al conseguimento di un livello equivalente di protezione in tutta l’Unione. (3)
In passato, il sostegno a tali iniziative ha reso
possibile migliorare le attività intraprese dall’Unione e dagli Stati membri in
termini di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita
lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Gli obiettivi del programma
Hercule per il periodo 2004-2006 come per quello 2007-2013 sono stati raggiunti
con successo. (4)
Nel 2011 la Commissione ha effettuato una
valutazione d’impatto per stabilire se fosse necessario o meno proseguire il
programma. (5)
Al fine di proseguire, e addirittura sviluppare, le
attività a livello di Unione e Stati membri per combattere la frode, la
corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari
dell’Unione, inclusa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di
sigarette, tenendo altresì conto delle nuove sfide in un contesto di
ristrettezze di bilancio, è opportuno adottare un nuovo programma. (6)
Il presente regolamento è attuato nel pieno
rispetto delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. XX/XX del XX 2012
sulle norme finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione. (7)
Gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati
per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, ivi comprese la
prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero
dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se
del caso, sanzioni. (8)
Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi
in via di adesione, dei paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano
di una strategia di preadesione, nonché ai paesi partner della politica europea
di vicinato, quando tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di
ravvicinamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell’Unione,
conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali di
partecipazione ai programmi dell’Unione, come definiti nei rispettivi accordi
quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili. (9)
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione intermedia indipendente sull’attuazione del programma,
nonché una relazione finale sul conseguimento dei suoi obiettivi. (10)
Il presente regolamento è conforme ai principi di
sussidiarietà e di proporzionalità. Il Programma Hercule III agevola la
cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri per
la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, senza tuttavia interferire
con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più
efficiente rispetto al livello nazionale. L’azione a livello di UE è necessaria
e motivata, in quanto essa è un chiaro sostegno agli Stati membri nella
protezione collettiva del bilancio dell’UE e dei bilanci nazionali e incentiva
l’utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo
scambio di informazioni fra le autorità competenti. (11)
Il Programma dovrebbe essere istituito per un
periodo di sette anni per allinearne la durata con quella del quadro
finanziario pluriennale di cui all’[articolo 1] del regolamento n. XXXX del
Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni
2014-2020. (12)
La Commissione dovrebbe adottare i programmi di
lavoro annuali che definiscono le priorità, la ripartizione del bilancio e i
criteri di valutazione per le sovvenzioni agli interventi. Al fine di garantire
condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire
competenze di esecuzione alla Commissione. (13)
Il presente regolamento stabilisce, per tutta la
durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità
di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio il riferimento privilegiato,
ai sensi del punto [17] dell’Accordo interistituzionale del XX/YY/201Z fra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia
di bilancio e la sana gestione finanziaria, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I Disposizioni
generali Articolo 1 Oggetto È istituito il programma d’azione pluriennale “Hercule
III” (di seguito “il programma”) per la promozione di azioni di lotta contro la
frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi
finanziari dell’Unione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2020. Articolo 2 Valore aggiunto Il programma contribuirà: a) a sviluppare, a livello dell’Unione e degli
Stati membri, le attività di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra
attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, compresa la
lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette; b) a una maggior cooperazione transnazionale a
livello dell’Unione e in particolare all’efficacia delle operazioni
transfrontaliere; c) a un’efficace prevenzione della frode,
della corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi
finanziari dell’Unione, offrendo formazione congiunta specializzata al
personale delle amministrazioni nazionali e regionali e ad altri soggetti
interessati. In particolare, il programma consente di
realizzare economie derivanti dall’acquisto collettivo di materiale e basi di
dati specializzati ad uso dei soggetti interessati e di operare risparmi con la
formazione specializzata collettiva. Articolo 3 Obiettivo generale del programma L’obiettivo generale del programma consiste nel tutelare gli interessi
finanziari dell’Unione, migliorando in tal modo la competitività dell’economia
europea e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti. Articolo 4 Obiettivo specifico del programma L’obiettivo specifico del programma consiste
nel prevenire e contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività
illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Questo obiettivo sarà misurato, fra l’altro, sulla
base degli importi recuperati a seguito dell’individuazione di frodi nel corso
delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere, del maggior numero di
operazioni congiunte riuscite e del maggior numero di casi accolti dalle
autorità investigative incaricate delle indagini penali. Articolo 5 Organismi ammissibili al finanziamento Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione
nell’ambito del programma i seguenti organismi: a) le amministrazioni nazionali o
regionali di uno Stato membro o paese terzo, quali definiti all’articolo 6, che
promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della
tutela degli interessi finanziari dell’Unione; b) gli istituti di ricerca e di insegnamento
e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da
almeno un anno in uno Stato membro o in un paese terzo, quali definiti all’articolo
6, che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai
fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Articolo 6 Partecipazione al programma 1.
I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i
paesi di cui al paragrafo 2. 2.
Il programma è aperto alla partecipazione dei
seguenti paesi: a) i paesi in via di adesione, candidati e
potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione,
conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali di
partecipazione ai programmi dell’Unione, stabiliti nei rispettivi accordi
quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili; b) i paesi partner della Politica europea di
vicinato, quando tali paesi abbiano conseguito un sufficiente livello di allineamento
della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell’Unione. I
paesi partner interessati partecipano al programma conformemente alle
disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi
quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione; c) i paesi EFTA/SEE, conformemente alle
condizioni stabilite nell’accordo SEE. 3.
Possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito
del programma, qualora ciò sia utile per il conseguimento degli obiettivi di
cui agli articoli 3 e 4, i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di
stabilizzazione e associazione per i paesi dell’Europa sudorientale, della
Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l’Unione ha concluso un
accordo di reciproca assistenza in materia di frodi e rappresentanti di
organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti. I
rappresentanti sono scelti sulla base di competenze, esperienze e conoscenze
pertinenti alle attività specifiche. Articolo 7 Azioni ammissibili Alle medesime condizioni indicate nel
programma di lavoro annuale di cui all’articolo 10, il programma dispone un
sostegno finanziario per le seguenti azioni: (a)
assistenza tecnica specializzata alle autorità
nazionali che consiste nel: –
fornire conoscenze specifiche, nonché materiale
specialistico e tecnicamente avanzato e strumenti informatici efficaci che agevolino
la cooperazione transnazionale e la cooperazione con la Commissione; –
offrire il sostegno necessario e agevolare le
indagini, in particolare tramite l’istituzione di gruppi d’indagine congiunti e
di operazioni transnazionali; –
sostenere la capacità degli Stati membri di
immagazzinare e distruggere le sigarette sequestrate, nonché i servizi di
analisi indipendenti per l’analisi delle sigarette sequestrate; –
promuovere gli scambi di personale nell’ambito di
progetti specifici, soprattutto nel campo della lotta al contrabbando e alla
contraffazione di sigarette; –
fornire un supporto tecnico e operativo alle
autorità degli Stati membri preposte all’applicazione della legge nella lotta
contro le attività transfrontaliere illegali e la frode lesive degli interessi
finanziari dell’Unione, ivi compreso in particolare il sostegno alle autorità
doganali; –
rafforzare la capacità informatica in tutti gli
Stati membri e i paesi terzi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sviluppando e
mettendo a disposizione banche dati e strumenti informatici specifici che
agevolino l’accesso ai dati e la loro analisi; –
intensificare lo scambio di dati, sviluppando e
mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e
sorvegliando le attività di intelligence. (b)
Organizzazione di formazione specializzata e
seminari di formazione sull’analisi dei rischi e conferenze al fine di: –
promuovere una migliore comprensione dei meccanismi
dell’Unione e nazionali; –
realizzare scambi di esperienze tra le autorità
competenti degli Stati membri e i paesi terzi di cui all’articolo 6, paragrafo
2, nonché fra i rappresentanti di organizzazioni internazionali, di cui
all’articolo 6, paragrafo 3, inclusi i servizi di contrasto specializzati; –
coordinare le attività degli Stati membri, dei
paesi terzi e di organizzazioni pubbliche internazionali, quali definiti all’articolo
6, paragrafi 2 e 3; –
divulgare le conoscenze, in particolare sulle
migliori modalità di individuazione del rischio a scopo investigativo; –
sviluppare attività di ricerca emblematiche,
compresi gli studi; –
migliorare la cooperazione fra gli esperti sul
campo e i teorici; –
sensibilizzare ulteriormente i giudici, i
magistrati e altri professionisti del settore legale alla tutela degli
interessi finanziari dell’Unione. (c)
Qualsivoglia altra azione prevista dai programmi di
lavoro annuali di cui all’articolo 10, necessaria al conseguimento degli
obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4. Capo II Quadro finanziario Articolo 8 Dotazione finanziaria La dotazione finanziaria per l’attuazione del
programma per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è fissata a 110 000 000
EUR a prezzi correnti. Articolo 9 Tipologia di intervento finanziario e di
cofinanziamento 1. La
Commissione attua il programma in conformità del regolamento finanziario. 2. I contributi finanziari dell’Unione
per le attività di cui all’articolo 7 vengono erogati sotto forma di: a) sovvenzioni; b) appalti pubblici; c) rimborso dei costi per la partecipazione
alle attività previste dal programma sostenuti dai rappresentanti di cui all’articolo
6, paragrafo 3. 3. L’acquisto di materiale non può
costituire l’unica componente della convenzione di sovvenzione. 4. Il tasso di cofinanziamento delle
sovvenzioni erogate nell’ambito del programma non supera l’80% dei costi
ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel
programma di lavoro annuale di cui all’articolo 10, il tasso di cofinanziamento
non supera il 90% dei costi ammissibili. Articolo 10 Programmi di lavoro annuali La Commissione
esegue il programma tramite l’adozione di programmi di lavoro annuali. I
programmi definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, i metodi di
attuazione e l’importo totale degli stessi. Essi contengono altresì una
descrizione delle azioni da finanziare, l’indicazione dell’importo stanziato
per ciascuna iniziativa e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto
concerne le sovvenzioni, i programmi comprendono le priorità, i criteri
essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Le somme stanziate
per le attività di comunicazione che la Commissione è chiamata a svolgere ai
sensi del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale
delle priorità politiche dell’Unione. Capo III Monitoraggio e
valutazione Articolo 11 Monitoraggio, valutazione e gestione 1. La Commissione riferisce
annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del
programma. Sono comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con
altri programmi e azioni a livello di Unione. La Commissione divulga
regolarmente i risultati delle iniziative sostenute nell’ambito del programma.
I paesi partecipanti forniscono alla Commissione tutti i dati e le informazioni
rilevanti per il monitoraggio e la valutazione del programma. 2. La Commissione
effettua una valutazione del programma. Entro il 31 dicembre 2017, la
Commissione presenta una relazione di valutazione sul conseguimento degli
obiettivi di tutte le misure, i risultati e gli impatti, l’efficienza dell’uso
delle risorse e il valore aggiunto europeo del programma, ai fini della
decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle misure. La
valutazione esamina inoltre le opportunità di semplificazione, la coerenza
interna ed esterna del programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli
obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell’Unione per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati
della valutazione sull’incidenza a lungo termine delle precedenti misure. Inoltre, entro il
31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma. Gli impatti a più lungo
termine e la sostenibilità degli effetti del programma sono valutati per
contribuire a un’eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un
successivo programma. Articolo 12 Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti
opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi
del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati
mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e
ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero
rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate
e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile,
esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di
sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti
dell’Unione nell’ambito del programma. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare
controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano
direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le
procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare
eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli
interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di
sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione
con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di
sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento
devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a
svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto. Capo IV Disposizioni
finali Articolo 13 Abrogazione Le decisioni 804/2004/CE e 878/2007/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio
2014. Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad
iniziative perseguite nell’ambito delle suddette decisioni continuano ad essere
disciplinati dalle stesse fino al loro completamento. Articolo 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO Obiettivi operativi del programma Gli obiettivi operativi del programma sono i
seguenti: 1) portare la prevenzione delle frodi e delle altre
attività illecite e le relative indagini a livelli superiori a quelli attuali, sviluppando
la cooperazione transnazionale e multidisciplinare; 2) potenziare la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione contro la frode, facilitando lo scambio di informazioni,
esperienze e buone pratiche, inclusi gli scambi di personale; 3) rafforzare la lotta contro la frode e altre
attività illecite fornendo sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte
a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali e preposte all’applicazione
della legge; 4) ridurre l’esposizione degli interessi
finanziari dell’Unione alla frode, alla corruzione e ad altre attività
illecite, rispetto agli attuali livelli di esposizione, al fine di ridurre lo
sviluppo di un’economia illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la
frode organizzata, il contrabbando e la contraffazione, soprattutto di
sigarette; 5) migliorare il grado di sviluppo della
tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari contro la
frode tramite la promozione di un’analisi di diritto comparato. SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA La presente iniziativa intende proseguire il
programma Hercule migliorandone obiettivi e metodologia. 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma
Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli
interessi finanziari dell’Unione europea. 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[5] Settore
24.0201: Lotta contro la frode 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[6] X La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La presente proposta fa parte del
pacchetto della Commissione collegato al prossimo quadro finanziario
pluriennale (programma di cofinanziamento dell’UE nel contesto del quadro
finanziario pluriennale 2014-2020). L’obiettivo generale del programma consiste
nel tutelare gli interessi finanziari dell’Unione migliorando in tal modo la
competitività dell’economia europea e garantendo la protezione del denaro dei
contribuenti. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Numero dell’attività: 24 0201 Lotta
contro la frode a) L’obiettivo specifico del programma consiste
nel prevenire e contrastare la frode, la corruzione e qualsivoglia altra
attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. b) Gli obiettivi operativi del programma
sono i seguenti: 1) portare la prevenzione delle frodi e
delle altre attività illecite e le relative indagini a livelli superiori a quelli
attuali, sviluppando la cooperazione transnazionale e multidisciplinare; 2) potenziare la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione contro la frode, facilitando lo scambio di informazioni,
esperienze e buone pratiche, compresi gli scambi di personale; 3) rafforzare la lotta contro la frode e
altre attività illecite fornendo sostegno tecnico e operativo alle indagini
condotte a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali e preposte
all’applicazione della legge; 4) ridurre l’esposizione degli interessi
finanziari dell’Unione alla frode, alla corruzione e ad altre attività
illecite, rispetto agli attuali livelli di esposizione, al fine di limitare lo
sviluppo di un’economia illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la
frode organizzata, il contrabbando e la contraffazione, soprattutto di
sigarette; 5) migliorare il grado di sviluppo della
tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari contro la
frode tramite la promozione di analisi di diritto comparato. 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. I beneficiari/gruppi destinatari della proposta saranno
soprattutto le autorità degli Stati membri preposte alla tutela degli interessi
finanziari dell’UE. Tra gli effetti figurano: 1) la possibilità, per i beneficiari, di avvalersi delle
capacità necessarie, compreso un livello di dotazioni tecniche analogo in tutta
l’UE; 2) un impatto positivo sulle indagini a livello nazionale e
di UE, anche attraverso l’agevolazione di operazioni congiunte, una migliore informazione
sugli illeciti e una qualità più elevata delle prove in sede di giudizio; 3) la possibilità, per i beneficiari, di accedere alle conoscenze
specifiche grazie a un’adeguata divulgazione, nonché allo sviluppo di reti specifiche
per la tutela degli interessi finanziari dalla frode; 4) il sostegno ai beneficiari per poter raggiungere un
consenso accademico a favore della Commissione, in particolare per quanto
concerne l’effettiva tutela legale degli interessi finanziari. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. OBIETTIVO SPECIFICO || Prevenire e contrastare la frode, la corruzione e altre attività illecite Indicatori di risultato || Ultimo risultato noto || Obiettivo a medio termine (risultato) 1. Importi recuperati in seguito all’individuazione di frodi tramite azioni congiunte e operazioni transfrontaliere || Importi recuperati in seguito a casi OLAF nel 2010: 67,9 milioni di EUR || Aumento di tale importo del 5‑10% 2. Aumento della percentuale di operazioni congiunte riuscite || 3 operazioni doganali congiunte sostenute nel 2010 || Aumento del 30% del numero di operazioni congiunte riuscite 3. Aumento del numero di casi accolti dalle autorità preposte ad indagini penali || Percentuale di casi archiviati dalle autorità preposte ad indagini penali: 43,9% || Diminuzione del 5‑10% del numero di casi archiviati dalle autorità preposte ad indagini penali I principali indicatori che permettono di sorvegliare la
realizzazione degli obiettivi operativi sono i seguenti: 1) indicatore per il risultato atteso n. 1: sviluppo della
percezione dei beneficiari del sostegno effettivamente fornito dal programma a
un migliore scambio di informazioni tramite banche dati comuni e dotazioni
specializzate equivalenti acquistate e istallate negli Stati membri; 2) indicatore per il risultato atteso n. 2: incidenza
concreta a livello operativo attraverso, ad esempio, una più elevata
percentuale di operazioni congiunte riuscite; 3) indicatore per il risultato atteso n. 3: incidenza
concreta sullo sviluppo di reti professionali pertinenti come indica, ad
esempio, la partecipazione di un maggior numero di beneficiari alla divulgazione
di conoscenze specifiche; 4) indicatore per il risultato atteso n. 4: sviluppo della
percezione dei beneficiari del sostegno effettivamente fornito dal programma al
raggiungimento di un consenso accademico al fine di sostenere la Commissione
nell’effettiva tutela giuridica degli interessi finanziari. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa Articolo 325 del TFUE: stretta e assidua
cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, assieme alla
Commissione, nel campo della tutela degli interessi finanziari dell’Unione
contro la frode. 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Tenendo
conto dell’esperienza acquisita e dei risultati conseguiti con Hercule I e II,
Hercule III affronterà svariati nuovi ambiti problematici per tutelare il
bilancio dell’UE a partire dal 2014 (rigore di bilancio, nuova strategia
antifrode della Commissione -COM(2011)376 definitivo). Cfr. anche il punto
1.5.4 (necessità di coerenza e sinergie). 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea Il programma Hercule III dovrebbe contribuire: -
ad aumentare la cooperazione transnazionale a livello di Unione e in
particolare all’efficacia delle operazioni transfrontaliere mediante l’assistenza
tecnica generale, consentendo un miglior livello delle dotazioni in tutta l’UE
e facilitando in tal modo le operazioni congiunte e il sostegno internazionale
alle operazioni; -
a un’efficace prevenzione della frode, della corruzione e di ogni altra
attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, offrendo
formazione congiunta specializzata al personale delle amministrazioni nazionali
e regionali, nonché ad altre parti interessate coinvolte e costituendo utili
reti fra tali autorità e le organizzazioni; - a
un miglior quadro di riferimento per la lotta contro la frode, la corruzione e
ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari degli istituti
di ricerca e di formazione ed enti senza scopo di lucro dell’Unione, prestando
assistenza per l’organizzazione di seminari, conferenze, studi giuridici, nonché
per la divulgazione di conoscenze specialistiche e la costituzione di reti. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Ad
oggi, i servizi della Commissione hanno effettuato due valutazioni del
programma Hercule. Dalle consultazioni svolte negli Stati membri risulta in
particolare che questi ultimi sono grati di poter migliorare l’efficacia
delle rispettive prestazioni in materia di tutela degli interessi finanziari
dell’UE e di ridurre i costi operativi delle proprie attività di contrasto del
fenomeno. Il
riesame intermedio del programma Hercule II (2007-2013) illustra gli
insegnamenti appresi nonché i suggerimenti formulati dai soggetti consultati.
Di conseguenza, Hercule III tiene conto delle carenze individuate dai soggetti
esterni, in particolare per quanto riguarda la mancanza di un eventuale
sostegno all’assistenza tecnica a causa, da un lato, di un tasso massimo di
cofinanziamento della Commissione inferiore a quello applicabile ad altre
misure e, dall’altro, dell’esigenza di aumentare le opportunità di scambio del
personale. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti La
valutazione d’impatto dimostra che il programma Hercule è il solo programma
dell’UE espressamente destinato alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Hercule III dovrebbe continuare a sostenere, per il periodo considerato
(2014-2020), una serie di attività complementari alle attività contemplate da
altri programmi. A tal fine, sarà organizzato un dialogo continuo a livello
nazionale e di UE al fine di evitare possibili sovrapposizioni e garantire la
coerenza globale. Il
programma di finanziamento Hercule III (2014-2020) continuerà a promuovere le
misure di attuazione della strategia antifrode della Commissione (COM (2011)
376 del 24.6.2011). La valutazione annuale a norma dell’articolo 11, paragrafo
1, del regolamento fungerà da base per sorvegliare i risultati del programma.
Gli obblighi di comunicazione entro il 2013 nell’ambito della strategia
antifrode della Commissione comprenderanno i risultati pertinenti dell’attuazione
del programma di finanziamento dell’attuale programma Hercule II (2007 - 2013). 1.6. Durata e incidenza
finanziaria X Proposta/iniziativa
di durata limitata (7 anni: dal 2014 al 2020). –
X Proposta/iniziativa
in vigore a decorrere dall’1.1.2014 fino al 31.12.2020. –
X Incidenza
finanziaria dal 2014 al 2023 (dal 2021 al 2023 solo per gli stanziamenti di
pagamento). 1.7. Modalità di gestione prevista[7] X Gestione centralizzata diretta da parte della
Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[8] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con
paesi terzi ¨ Gestione congiunta con
organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Sarà
introdotta una procedura semplificata per le sovvenzioni al di sotto dei 50 000
EUR conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e delle sue
modalità di esecuzione. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Cfr.
articolo 11 della proposta in base al quale: - vengono
trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni annuali sui
risultati, comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri
programmi dell’UE; - è
prevista una valutazione indipendente dell’attuazione degli obiettivi del
programma (entro il 31 dicembre 2017); -
inoltre, entro la fine del 2021 viene presentata all’autorità di bilancio una
relazione finale sugli obiettivi conseguiti da Hercule III. 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati Il
livello di rischio è ritenuto basso per le convenzioni di sovvenzione, poiché nel
90% dei casi i beneficiari sono pubbliche amministrazioni o autorità preposte
all’applicazione della legge negli Stati membri. Per
gli appalti aggiudicati in seguito a gara, il rischio è ancora minore, poiché
una parte importante della spesa è giuridicamente e finanziariamente coperta da
un contratto quadro concluso per un anno, prorogabile tre volte. Secondo
quanto stabilito dalla Commissione, ogni anno viene effettuata una valutazione
dei rischi. I
principali rischi individuati nei documenti di sovvenzione sono: -
che i beneficiari interpretino in modo eccessivamente flessibile le condizioni
di sovvenzione concernenti l’ammissibilità dei costi sostenuti in fase di
attuazione dell’iniziativa; -
che il beneficiario dichiari spese che non rientrano nel campo di applicazione
della convenzione di sovvenzione; -
che i costi del personale non siano sufficientemente giustificati. 2.2.2. Modalità di controllo previste Le procedure di controllo per entrambe le sezioni del programma (sovvenzioni e appalti) sono conformi al regolamento finanziario. Verifiche ex ante (impegni e pagamenti) L’OLAF ha optato per un piano di gestione finanziaria parzialmente decentrata in cui la totalità della verifica ex ante è effettuata nell’unità di bilancio centrale. Presso l’OLAF, prima di essere accettati dall’ordinatore sottodelegato, tutti i fascicoli sono verificati da almeno tre agenti (il responsabile della gestione dei fascicoli, l’agente verificatore finanziario dell’unità Bilancio e l’agente verificatore operativo dell’unità responsabile della spesa). Ogni capo unità riceve una sottodelega del direttore generale e di conseguenza ogni capo unità è responsabile dell’attuazione della propria parte del programma. - I controlli ex ante sono effettuati dall’agente verificatore finanziario su ogni operazione che richiede l’approvazione dell’ordinatore sottodelegato. - Vengono verificate le variabili sensibili alla luce dei risultati dalla valutazione dei rischi effettuata nel quadro della relazione sulla qualità contabile (ad esempio: LE e BA, conti G/L, linee di bilancio, importi e calcoli, ecc. .). Per il 25% dei fascicoli Hercule, il giorno di avvio dell’iniziativa è presente un agente dell’OLAF al fine di vigilare sul corretto impiego dei fondi (ad esempio, conferenze e formazione). Sovvenzioni - La convenzione di sovvenzione sottoscritta dai beneficiari definisce le condizioni applicate al finanziamento e alle attività che rientrano nella sovvenzione, compreso un capitolo sui metodi di controllo. L’OLAF partecipa con il proprio personale alle azioni finanziate. - A seconda delle diverse variabili (ammontare dell’appalto, complessità della pratica) i responsabili finanziario e operativo del fascicolo effettuano un controllo in loco ex post. Nel corso dei controlli vengono valutate la qualità e l’incidenza finanziaria dei risultati. L’OLAF intende effettuare circa 10 verifiche in loco l’anno. Appalti - Viene stilato un capitolato dettagliato, che costituisce la base dell’appalto specifico. Sono previste misure antifrode in tutti i contratti conclusi fra l’OLAF e i soggetti esterni. -L’OLAF effettua controlli su tutti i prodotti e controlla tutte le operazioni e i servizi svolti dall’aggiudicatario del contratto quadro. Inoltre,
a norma dell’articolo 12 della proposta, sono previste misure a livello dei
beneficiari (sono messi a disposizione della Commissione dei documenti
giustificativi). Possono essere effettuate revisioni contabili nel periodo di
durata del contratto o della convenzione e per un periodo di cinque anni
successivi all’ultimo pagamento che possono comportare, se del caso, decisioni
di recupero da parte della Commissione. Vengono stabiliti i diritti di accesso
del personale della Commissione e del personale esterno autorizzato; la Corte
dei conti e l’OLAF godono degli stessi diritti. I
controlli previsti consentono all’OLAF di avere sufficienti garanzie sulla
qualità e sulla regolarità della spesa e riducono il rischio di non conformità.
Il grado di valutazione in genere raggiunge il livello 3 e in taluni casi il
livello 4, qualora sia stata effettuata una verifica in loco[9].
I controlli di cui sopra riducono i rischi potenziali praticamente a zero e interessano
tutti i beneficiari. I
costi relativi all’attuazione della strategia di controllo indicata
rappresentano l’1,24% del bilancio. La stima si basa sulle misure di controllo
già in essere per il programma Hercule II. La strategia di controllo del programma è ritenuta efficace per
limitare il rischio di non conformità ed è proporzionata al rischio corso. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Cfr.
l’articolo 12, paragrafo 2, della proposta. La Commissione effettuerà controlli
e verifiche sul posto nell’ambito del programma, a norma del regolamento
(Euratom, CE) n. 2185/96 e, se del caso, le indagini saranno svolte dall’OLAF a
norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione………………………...……….] || Diss./Non-diss. ([10]) || di paesi EFTA[11] || di paesi candidati[12] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1 || 24.0201 Programma di azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) || Diss. || SÌ || SÌ || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle
spese Mio EUR (al terzo
decimale) A prezzi correnti Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1 || Crescita intelligente e inclusiva Mio EUR (al terzo decimale) DG: OLAF || || || Anno 2014[13] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021-2023 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 24 0201 || Impegni || (1) || 14,800 || 15,100 || 15,400 || 15,700 || 16,000 || 16,300 || 16,700 || 0 || 110,000 Pagamenti || (2) || 12,000 || 12,500 || 13,000 || 13,500 || 14,000 || 14,500 || 14,600 || 15,900 || 110,000 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[14] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG OLAF || Impegni || =1+1a +3 || 14,800 || 15,100 || 15,400 || 15,700 || 16,000 || 16,300 || 16,700 || 0 || 110,000 Pagamenti || =2+2a +3 || 12,000 || 12,500 || 13,000 || 13,500 || 14,000 || 14,500 || 14,600 || 15,900 || 110,000 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 14,800 || 15,100 || 15,400 || 15,700 || 16,000 || 16,300 || 16,700 || 0 || 110,000 Pagamenti || (5) || 12,000 || 12,500 || 13,000 || 13,500 || 14,000 || 14,500 || 14,600 || 15,900 || 110,000 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || || Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 14,800 || 15,100 || 15,400 || 15,700 || 16,000 || 16,300 || 16,700 || 0 || 110,000 Pagamenti || =5+ 6 || 12,000 || 12,500 || 13,000 || 13,500 || 14,000 || 14,500 || 14,600 || 15,900 || 110,000 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014[15] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: OLAF || Risorse umane || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 12,894 Altre spese amministrative || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,350 TOTALE DG OLAF || Stanziamenti || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 13,244 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 13,244 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014[16] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021-2023 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA DA 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 16,692 || 16,992 || 17,292 || 17,592 || 17,892 || 18,192 || 18,592 || 0 || 123.244 Pagamenti || 13,892 || 14,392 || 14,892 || 15,392 || 15,892 || 16,392 || 16,492 || 15,900 || 123,244 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi –
þ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo OBIETTIVO OPERATIVO 1 || || || || || || || || || || || || || || Migliorare la prevenzione delle frodi e delle altre attività illecite e le relative indagini, sviluppando la cooperazione transnazionale e multidisciplinare || || || || || || || || || || || || || || || || || || Azione 1 – Infrastrutture informatiche comuni || || || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato 1 - Cofinanziamento dell’acquisto di materiale tecnico destinato alle indagini || || 0,150 || 24 || 3,600 || 25 || 3,800 || 26 || 3,900 || 27 || 4,000 || 27 || 4,100 || 29 || 4,200 || 29 || 4,300 || 187 || 27,900 Risultato 2 - Sviluppi informatici nel campo dell’intelligence per agevolare l’accesso ai dati e la loro analisi. || || 0,800 || 1 || 0,800 || 1 || 0,900 || 1 || 0,900 || 1 || 1,000 || 1 || 1,000 || 1 || 1,100 || 2 || 1,200 || 8 || 6,900 Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 4,400 || || 4,700 || || .4,800 || || 5,000 || || 5,100 || || 5,300 || || 5,500 || || 34,800 OBIETTIVO OPERATIVO 2 || || Potenziare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode facilitando lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche || || || || || || || || || || || || || || || || || || Azione 1 - Formazione || || || || 0,550 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,600 || || 0,600 || || 3,950 Risultato 1 - Cofinanziamento di azioni di formazione nel settore della lotta antifrode || || 0,055 || 10 || 0,550 || 10 || 0,550 || 10 || 0,550 || 10 || 0,550 || 10 || 0,550 || 11 || 0,600 || 11 || 0,600 || 72 || 3,950 Azione 2 - Organizzazione di seminari e conferenze || || || || 0,750 || || 0,750 || || 0,750 || || 0,750 || || 0,750 || || 0,750 || || 0,750 || || 5,250 Risultato 1 - Organizzazione di azioni di formazione nel settore della lotta antifrode || || 0,100 || 6 || 0,600 || 6 || 0,600 || 6 || 0,600 || 6 || 0,600 || 6 || 0,600 || 6 || 0,600 || 6 || 0,600 || 42 || 4,200 Risultato 2 - Conferenza sui lavori svolti nel campo dell’intelligence || || 0,150 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 7 || 1,050 Azione 3 - Coordinamento delle attività concernenti la tutela degli interessi finanziari dell’Unione || || || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 2,100 Risultato 1 - Incontri fra le autorità nazionali degli Stati membri e di paesi terzi || || 0.15 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 14 || 2,100 Azione 5 - Divulgazione delle conoscenze scientifiche relative all’azione dell’Unione || || || || 0,075 || || 0,075 || || 0,075 || || 0,075 || || 0,075 || || 0,080 || || 0,080 || || 0,535 Risultato 1: Studi specializzati || || 0,020 || 2 || 0,040 || 2 || 0,040 || 2 || 0,040 || 2 || 0,040 || 2 || 0,040 || 2 || 0,040 || 2 || 0,040 || 14 || 0,280 Risultato 2: Pubblicazioni || || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,035 || 1 || 0,040 || 7 || 0,255 Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || 1,675 || || 1,675 || || 1,675 || || 1,675 || || 1,675 || || 1,730 || || 1,730 || || 11,835 OBIETTIVO OPERATIVO 3 || || || || || || || || || || || || || || Rafforzare la lotta contro la frode e altre attività illecite fornendo sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali e preposte all’applicazione della legge || || || || || || || || || || || || || || || || || || Azione 1 - || || || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato 1 - Assistenza specifica nel settore dell’informatica forense || || 0,030 || 4 || 0,120 || 4 || 0,120 || 4 || 0,120 || 4 || 0,120 || 4 || 0,120 || 4 || 0,120 || 4 || 0,120 || 28 || 0,600 Risultato 2 - Abbonamento a banche dati strategiche necessarie per le indagini || || 0,438 || 4 || 1,750 || 4 || 1,750 || 4 || 1,750 || 4 || 1,750 || 4 || 1,750 || 4 || 1,750 || 4 || 1,750 || 28 || 12,250 Risultato 3 - Abbonamento a diverse banche dati minori in funzione delle esigenze delle indagini || || 0,048 || 10 || 0,480 || 10 || 0,480 || 10 || 0,480 || 10 || 0,480 || 10 || 0,480 || 10 || 0,480 || 10 || 0,480 || 70 || 3,360 Totale parziale Obiettivo specifico 3 || || 2,350 || || 2,350 || || 2,350 || || 2,350 || || 2,350 || || 2,350 || || 2,350 || || 16,450 OBIETTIVO OPERATIVO 4 || || || || || || || || || || || || || || || || Ridurre l’esposizione degli interessi finanziari dell’Unione alla frode e ad altre attività illecite, rispetto agli attuali livelli di esposizione, al fine di limitare lo sviluppo di un’economia illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la frode organizzata, il contrabbando e la contraffazione di sigarette || || || || || || || || || || || || || || || || Azione 1 - Formazione, organizzazione di conferenze e seminari || || 1,125 || || 1,125 || || 1,225 || || 1,225 || || 1,325 || || 1,420 || || 1,520 || || 8,965 Risultato 1: - Formazione nel settore delle operazioni congiunte di sorveglianza nella lotta al contrabbando di sigarette || || 0,09 || 8 || 0,705 || 8 || 0, 705 || 8 || 0,805 || 8 || 0,805 || 10 || 0,905 || 11 || 1,000 || 12 || 1,100 || 65 || 6,025 Risultato 2 - Conferenze sul contrabbando di sigarette || || 0,150 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 14 || 2,100 Risultato 3 - Conferenze annuali del Task group “sigarette” || || 0,120 || 1 || 0,120 || 1 || 0,120 || 1 || 0,120 || 1 || 0,120 || 1 || 0,120 || 1 || 0,120 || 1 || 0,120 || 7 || 0,840 Azione 2 - Assistenza tecnica alle autorità nazionali coinvolte nella lotta contro la frode, compresa la lotta al contrabbando di sigarette || || || || 4,450 || || 4,450 || || 4,550 || || 4,650 || || 4,750 || || 4,700 || || 4,800 || || 18,700 Risultato 1 - Banche dati sulle sigarette e sviluppi informatici che agevolano l’accesso ai dati sulle sigarette e la loro analisi || || 0,150 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 14 || 1,800 Risultato 2 - Cofinanziamento dell’acquisizione di materiale tecnico specializzato per le indagini nel quadro della lotta contro il contrabbando di sigarette || || 0,148 || 25 || 3,700 || 25 || 3,700 || 26 || 3,800 || 26 || 3,900 || 27 || 4,000 || 28 || 4,100 || 28 || 4,200 || 185 || 19,900 Risultato 3 - Sostegno ad operazioni congiunte nel quadro della lotta al contrabbando di sigarette || || 0,075 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 2 || 0,150 || 14 || 0,750 Risultato 4 - Controlli incrociati sulle sigarette confiscate || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 2 || 0,300 || 1 || 0,150 || 1 || 0,150 || 12 || 1,800 Azione 3: Promozione di scambi di personale nel quadro della lotta al contrabbando di sigarette || || || || 0,500 || || 0,500 || || 0,500 || || 0,500 || || 0,500 || || 0,500 || || 0,500 || || 3,500 || || || || || || || || || || || || || || || || || || TOTALE || || 6,075 || || 6,075 || || 6,275 || || 6,375 || || 6,575 || || 6,620 || || 6.820 || || 44.815 OBIETTIVO OPERATIVO 5 || || || || || || || || || || || || || || || Migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari contro la frode tramite la promozione di analisi di diritto comparato. || || || || || || || || || || || || || || || Azione 1 - Studi scientifici || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 0,300 || || 2,100 Risultato 1 - Studi di diritto comparato || || || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 7 || 0,350 Risultato 2 - Conferenze e seminari nel campo della tutela degli interessi finanziari || || 0,050 || 4 || 0,200 || 4 || 0,200 || 4 || 0,200 || 4 || 0,200 || 4 || 0,200 || 4 || 0,200 || 4 || 0,200 || 28 || 1,400 Risultato 3 - Riunione annuale dei presidenti delle associazioni di giuristi europei || || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 7 || 0,350 COSTO TOTALE || || 14,800 || || 15,100 || || 15,400 || || 15,700 || || 16,000 || || 16,300 || || 16,700 || 110,000 – 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
þ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014[17] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 1,842 || 12,894 Altre spese amministrative || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,350 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5[18] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 1,892 || 13,244 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane –
þ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti tempo pieno || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 24 01 06 –A3 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[19] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della “dotazione globale”) || || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || || XX 01 04 yy [20] || - in sede[21] || || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || TOTALE || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || 14,5 || XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || 14,5 funzionari (5,5 AD e 9 AST) 14,5 funzionari x 127 000 EUR = 1,842 Mio EUR Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale 2014-2020 proposto dalla comunicazione COM (2011)500. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[22]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
þLa proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
þ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[23] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. ALLEGATO alla
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Titolo
della proposta/iniziativa: Proposta
di regolamento DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante il programma Hercule
III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi
finanziari dell’Unione europea (1)
QUANTITÀ e COSTO delle RISORSE UMANE CONSIDERATE
NECESSARIE (2)
COSTO di ALTRE SPESE di NATURA AMMINISTRATIVA (3)
METODI utilizzati per il CALCOLO dei COSTI Per le risorse umane (1)
Per altre spese amministrative Il presente allegato accompagna la scheda
finanziaria legislativa nel corso della consultazione interservizi. Le tabelle contenute nel presente documento
servono per compilare le tabelle della scheda finanziaria legislativa. Il presente allegato è un documento interno ad
uso dei servizi della Commissione. (1)
Quantità e costo delle risorse umane considerate
necessarie X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || 24 01 06 –A3 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri) || AD || 5,5 || 0,699 || 5,5 || 0,699 || 5,5 || 0,699 || 5,5 || 0,699 || 5,5 || 0,699 || 5,5 || 0,699 || 5,5 || 0,699 || 38,5 || 4,893 || AST || 9 || 1,143 || 9 || 1,143 || 9 || 1,143 || 9 || 1,143 || 9 || 1,143 || 9 || 1,143 || 9 || 1,143 || 63 || 8,000 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Personale esterno[24] || 24 01 06 00 (dotazione globale) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || AL || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || JED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || AL || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale – RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1.842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 101,5 || 12,894 || 24 è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 01 (ricerca diretta) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Personale esterno[25] || XX 01 04 yy Stanziamenti per personale esterno autorizzato sulle ex linee “BA” || In sede || AC || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || INT || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || END || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Nelle delegazioni || AC || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || INT || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || JED || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || AL || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || END || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || AC || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || INT || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || END || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || AC || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || INT || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Totale parziale – Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti TOTALE RUBRICA 5 e esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 14,5 || 1,842 || 101,5 || 12,894 Il fabbisogno di
risorse umane è coperto dal personale già assegnato alla gestione dell’azione
e/o da riassegnare, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa
alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione,
tenendo conto dei vincoli di bilancio. Costo delle altre spese di natura amministrativa X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di
stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || In sede: || || || || || || || || 24 01 06 00 A3 01 02 11 – Spese per missioni e di rappresentanza || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,350 24 01 06 00 – Riunioni e conferenze || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Riunioni di comitati[26] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Studi e consulenze || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Sistemi informatici e di gestione || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Perfezionamento professionale || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Materiale e mobilio || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 04 – Servizi e altre spese operative || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Nelle delegazioni: || || || || || || || || 24 01 06 00 – Spese per missioni, conferenze e ricevimenti || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Perfezionamento professionale || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Acquisto o affitto di immobili || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – Materiale, mobilio, forniture e servizi || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Totale parziale – RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,350 24 è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || 24 01 06 – Assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno), finanziata con stanziamenti operativi (ex linee “BA” ) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. - in sede || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. - nelle delegazioni || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00– altre spese di gestione per la ricerca indiretta || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 01 06 00 – altre spese di gestione per la ricerca diretta || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Totale parziale – Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 24 è il
settore o il titolo di bilancio interessato. TOTALE RUBRICA 5 e esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,350 Gli stanziamenti amministrativi richiesti
saranno coperti dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell’azione e/o
riassegnati, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. (1)
Metodi di calcolo utilizzati per stimare i costi Per le risorse
umane Fornire precisazioni sul metodo di calcolo
utilizzato per ciascuna categoria di personale (stime, costi medi, ecc.) RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale N.B.: i costi medi per ciascuna categoria di personale sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms Per i posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) Sostegno amministrativo: 0,5 AD + 2 AST Gestione di bilancio e antifrode: 0,5 AST Gestione del programma: 5 AD + 6,5 AST · funzionario: 127 000 EUR/anno · agente temporaneo: 127 000 EUR/anno Per il personale esterno Non pertinente Sono stati utilizzati tassi medi correnti per i funzionari e gli agenti temporanei: · agente contrattuale: 64 000 EUR/anno · assistenza tecnica: 160 000 EUR/anno · esperto nazionale distaccato: 73 000 EUR/anno || Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale Per i posti della tabella dell’organico (funzionari ricerca e agenti temporanei) Non pertinente || || Per il personale esterno Non pertinente Per altre spese di natura amministrativa Fornire precisazioni sul metodo di calcolo
utilizzato per ciascuna linea di bilancio e le stime sottostanti (ad esempio, il numero di
riunioni all’anno, i costi medi, ecc.) RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale Missioni: ipotesi che prevede 50 missioni all’anno, con un costo medio di 1 000 EUR a missione Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale Non pertinente [1] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9. [2] GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18. [3] COM(2011)500 [4] GU C , pag. [5] ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività). [6] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [7] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb : http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [8] A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario. [9] Controllo che si riferisce alla relativa documentazione
disponibile al momento dell'iter in questione e comprende l’accesso alla stessa. [10] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non-Diss. = Stanziamenti
non dissociati. [11] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [12] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [13] L’anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [14] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [15] L’anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [16] L’anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [17] L’anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [18] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [19] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT= personale interinale (intérimaire); JED= giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [20] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [21] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [22] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [23] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione. [24] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT= personale interinale (intérimaire); JED= giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [25] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT= personale interinale (intérimaire); JED= giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [26] Specificare il tipo di comitato e il gruppo in questione.