Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’aggiudicazione dei contratti di concessione /* COM/2011/0897 definitivo - 2011/0437 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Nella comunicazione L’Atto per il mercato unico
– Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia, del 13
aprile 2011, la Commissione ha annunciato l’intenzione di adottare
un’iniziativa legislativa in materia di concessioni. Attualmente l’aggiudicazione di concessioni di
lavori è disciplinata da un numero limitato di disposizioni del diritto
derivato, mentre alle concessioni di servizi si applicano solo i principi
generali del TFUE. Tale carenza provoca gravi distorsioni nel mercato interno,
soprattutto limitando l’accesso delle imprese europee, in particolare delle
piccole e medie imprese, alle opportunità economiche offerte dai contratti di
concessione. La mancanza di certezza giuridica è inoltre fonte di inefficienze.
La presente iniziativa ha lo scopo di ridurre
l’incertezza che grava sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, a
vantaggio di autorità pubbliche e operatori economici. Il diritto dell’Unione
europea non limita la libertà delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti
aggiudicatori di svolgere i compiti di interesse pubblico che rientrano nell'ambito
delle loro competenze utilizzando le risorse proprie, ma quando un’amministrazione
aggiudicatrice decide di affidare tali compiti a un soggetto esterno occorre
garantire un effettivo accesso al mercato a tutti gli operatori economici
dell’Unione. A fronte delle notevoli restrizioni di bilancio e delle
difficoltà economiche di molti Stati membri dell’UE, l'allocazione efficiente
dei fondi pubblici è oggetto di particolare attenzione. Un idoneo quadro
giuridico in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione
stimolerebbe gli investimenti pubblici e privati in infrastrutture e servizi
strategici con il migliore rapporto qualità/prezzo. Il potenziale offerto da
un’iniziativa legislativa in materia di contratti di concessione di creare un
quadro a livello dell'Unione di sostegno per i PPP è stato evidenziato nella
comunicazione della Commissione del 2009 Mobilitare gli investimenti
pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine:
sviluppare i partenariati pubblico-privati. Il presente progetto di direttiva viene presentato
contestualmente alla revisione delle direttive sugli appalti pubblici[1]. Esso porterà all’adozione di
uno strumento giuridico distinto di disciplinata dell’aggiudicazione delle
concessioni che, insieme alle due proposte di revisione delle vigenti direttive
sugli appalti pubblici (2004/17/CE e 2004/18/CE), mira a creare un moderno quadro
legislativo per gli appalti pubblici. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Tra il 12 maggio e il 9
luglio 2010 la Commissione ha tenuto una consultazione pubblica online aperta
al grande pubblico. Tra il 5 agosto e il 30 settembre 2010 è stata
organizzata un’altra consultazione pubblica destinata agli ambienti
imprenditoriali, alle parti sociali e agli enti aggiudicatori. Le consultazioni
hanno confermato che la mancanza di certezza giuridica è causa di problemi e ha
messo in luce altresì gli ostacoli che le imprese devono affrontare in materia
di accesso al mercato. Esse hanno anche dimostrando la necessità di un adeguato
intervento dell’Unione europea. I risultati si possono consultare sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/concessions_en.htm Tali conclusioni sono state poi confermate nel
corso di alcuni incontri bilaterali con i rappresentanti degli Stati membri, a
livello locale, delle imprese operanti nei settori interessati e delle
associazioni degli industriali. Le informazioni raccolte durante le consultazioni
sono state inserite nella relazione sulla valutazione dell’impatto, che è stata
esaminata e accettata dal comitato per la valutazione dell’impatto il 21 marzo 2011.
Il comitato ha formulato raccomandazioni concernenti tra l’altro la necessità
di fornire ulteriori prove dell’entità dei problemi emersi, le conseguenze
delle distorsioni individuate, il trattamento differenziato per appalti
pubblici e concessioni e infine il potenziamento dell’analisi dell’impatto e
del confronto tra le opzioni. La versione della valutazione dell’impatto che è
stata ripresentata in seguito ha tenuto debito conto di queste raccomandazioni.
I pareri formulati dal comitato per la valutazione dell’impatto in merito alla
relazione sono stati pubblicati insieme alla presente proposta, nonché alla
valutazione definitiva dell’impatto e alla sua sintesi. La relazione ha confermato la necessità di un
nuovo intervento legislativo. Stando ai risultati della relazione, gli
operatori economici si trovano ad agire in condizioni di disparità, le quali
non di rado si traducono in occasioni commerciali mancate per le imprese. Questa
situazione comporta costi e penalizza i concorrenti che hanno sede in altri
Stati membri, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nonché
i consumatori. Inoltre, tanto la definizione di “concessione” quanto il
contenuto preciso degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione
previsti dal trattato risultano poco chiari. La conseguente mancanza di
certezza giuridica accresce il rischio di cancellazione o cessazione anticipata
di contratti aggiudicati illegalmente e, da ultimo, scoraggia le autorità dal
ricorrere a concessioni anche laddove questo tipo di contratto può essere una
soluzione valida. Anche se gli Stati membri adottassero norme per
istituire un quadro giuridico fondato sui principi del trattato, rimarrebbe
comunque il rischio dell’incertezza giuridica connessa alle interpretazioni di
tali principi da parte dei legislatori nazionali e alle grandi disparità tra le
diverse legislazioni dei singoli Stati membri. In alcuni casi la totale assenza
di legislazione nazionale è stata indicata come causa delle aggiudicazioni
dirette, che comportano rischi di pratiche scorrette o persino di corruzione. La soluzione ottimale che è stata individuata
consiste in una legislazione basata sulle vigenti disposizioni in materia di
concessioni di lavori pubblici adeguatamente modificate e integrate da una
serie di disposizioni specifiche. Un approccio più restrittivo, consistente in
una semplice estensione alle concessioni delle disposizioni applicabili agli
appalti pubblici, è stato ritenuto controproducente perché avrebbe potuto scoraggiare
le amministrazioni aggiudicatrici dal ricorrere alle concessioni. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA ·
Base giuridica La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo
53, paragrafo 1, e dagli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE). ·
Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto
la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell’Unione europea. Gli obiettivi della proposta non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi indicati di
seguito. Il coordinamento delle procedure per gli appalti
pubblici di valore superiore a determinate soglie costituisce uno strumento
importante per realizzare il mercato interno nel settore degli acquisti pubblici,
garantendo agli operatori economici un effettivo e uguale accesso alle
concessioni in tutto il mercato unico. L’introduzione di procedure di appalto
su scala europea garantisce trasparenza e obiettività negli appalti pubblici, consentendo
di conseguenza notevoli risparmi e migliori risultati degli appalti stessi, a
vantaggio delle autorità degli Stati membri e, in ultima analisi, dei
contribuenti europei. Tale obiettivo non potrebbe essere raggiunto in
misura sufficiente dall’azione degli Stati membri, la quale produrrebbe
inevitabilmente procedure divergenti se non addirittura regimi procedurali in
conflitto, aggravando la complessità normativa e ponendo ostacoli
ingiustificati alle attività transfrontaliere. In effetti, fino a oggi numerosi
Stati membri non hanno interpretato, né precisato adeguatamente e neppure
attuato i pertinenti principi del trattato in materia di trasparenza e parità
di trattamento in modo da garantire la corretta aggiudicazione dei contratti di
concessione. La conseguente mancanza di certezza giuridica e l'esclusione dal mercato
difficilmente potrà trovare rimedio senza un intervento a livello opportuno. L’intervento dell’Unione europea è pertanto
necessario per superare le barriere che attualmente intralciano il
funzionamento del mercato delle concessioni a livello di Unione, oltre che per
garantire convergenza e parità di condizioni e assicurare in ultima istanza la
libera circolazione di beni e servizi nei 27 Stati membri. La proposta rispetta pertanto il principio di
sussidiarietà. ·
Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità in quanto si limita a ciò che è necessario per realizzare
l’obiettivo di garantire l’adeguato funzionamento del mercato interno fissando
norme limitate sull'aggiudicazione di concessioni. La valutazione dell’impatto ha permesso di
individuare un ventaglio di soluzioni che successivamente sono state analizzate
per verificare se fossero adeguate per realizzare gli obiettivi della
legislazione. L’analisi ha dimostrato che tali obiettivi non si possono
realizzare per mezzo di una politica in materia di infrazioni o con altri
strumenti non legislativi, come le normative non vincolanti. Anche l’insieme di
provvedimenti di base, attualmente applicabili alle concessioni di lavori, è
stato giudicato inadeguato in quanto non fornisce sufficiente certezza
giuridica né garantisce conformità ai principi del trattato. D’altra parte, una
legislazione più dettagliata, analoga alle norme vigenti per l’aggiudicazione
di appalti pubblici, è stata considerata eccessiva rispetto a ciò che è
necessario per realizzare gli obiettivi. ·
Scelta dello strumento Dal momento che la proposta si basa sull'articolo 53,
paragrafo 1, e sugli articoli 62 e 114 del TFUE, il ricorso a un regolamento applicabili
all'acquisto sia di beni che di servizi non sarebbe consentito dal trattato. Di
conseguenza, lo strumento proposto è una direttiva. Le opzioni non legislative sono state scartate per
i motivi elencati dettagliatamente nella valutazione dell’impatto. 4. Incidenza sul bilancio La proposta non incide sul bilancio. 5. Informazioni supplementari ·
Riesame/revisione/clausola di cessazione
dell’efficacia La proposta contiene una clausola di riesame
riguardante gli effetti economici sul mercato interno derivanti
dall’applicazione delle soglie fissate all’articolo 5. ·
Illustrazione dettagliata della proposta Si prevede che la direttiva proposta garantisca
trasparenza, correttezza e certezza giuridica nell’aggiudicazione dei contratti
di concessione, contribuendo in tal modo a offrire migliori opportunità di
investimenti e, in ultima analisi, un maggior numero e una migliore qualità dei
lavori e dei servizi. Essa si applicherà alle concessioni aggiudicate dopo la
sua entrata in vigore, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea in materia di modifiche contrattuali (fatti salvi gli
accordi temporanei che possano risultare strettamente necessari per garantire
la continuità della fornitura del servizio, nell’attesa dell’aggiudicazione di
una nuova concessione). Si prevede di ottenere i vantaggi appena
menzionati ricorrendo a una serie di precisazioni e requisiti procedurali
applicabili all’aggiudicazione di concessioni, e miranti a realizzare due
obiettivi di fondo: accrescere la certezza giuridica e garantire a tutte le
imprese europee un migliore accesso ai mercati delle concessioni. Certezza giuridica L’obiettivo principale della direttiva è di
definire chiaramente il quadro giuridico applicabile all’aggiudicazione di
concessioni, senza dimenticare però l’esigenza di delimitare con precisione il
campo di applicazione di tale quadro. Gli specifici obblighi vigenti in materia
di concessioni rafforzeranno la certezza giuridica, da un lato offrendo alle amministrazioni
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori norme precise che integrino i principi
del trattato che disciplinano l'aggiudicazione delle concessioni, e dall’altro
fornendo agli operatori economici alcune garanzie di base concernenti la
procedura di aggiudicazione. Definizione: la
presente proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
fornisce una definizione più precisa dei contratti di concessione, con riferimento
al concetto di rischio operativo. La proposta precisa inoltre quali tipi di
rischio si debbano considerare rischi operativi e come debba essere definito il
rischio significativo. Essa fornisce infine riferimenti relativi alla durata
massima delle concessioni. Integrazione degli obblighi del trattato nel
diritto derivato: la proposta estende a tutte le
concessioni di servizi la maggior parte degli obblighi attualmente previsti in
materia di aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici. Inoltre essa
introduce una serie di requisiti concreti e più precisi, applicabili alle
diverse fasi del processo di aggiudicazione sulla base dei principi del
trattato, nell’interpretazione che ne offre la giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea. Infine, la proposta estende l’applicazione del
diritto derivato all’aggiudicazione dei contratti di concessione nel settore
dei servizi di pubblica utilità, attualmente escluso dall’applicazione di tale legislazione.
Cooperazione pubblico-pubblico: in merito alla misura in cui le norme in materia di appalti pubblici
debbano estendersi alla cooperazione tra le autorità pubbliche, regna una
notevole incertezza giuridica. La pertinente giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea viene interpretata in maniera divergente dagli
Stati membri e anche dalle amministrazioni aggiudicatrici. La presente
proposta, quindi, precisa i casi in cui i contratti stipulati tra amministrazioni
aggiudicatrici non sono soggetti all’applicazione delle norme
sull’aggiudicazione delle concessioni. Tale precisazione è guidata dai principi
fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Modifiche: la modifica
delle concessioni in vigenza delle stesse è diventata un nodo sempre più
importante e problematico per gli operatori. Una disposizione specifica
concernente la modifica delle concessioni riprende le principali soluzioni
elaborate dalla giurisprudenza e offre una soluzione pragmatica che consente di
affrontare le circostanze impreviste che possono esigere di adattare una
concessione in vigenza della stessa. Un accesso migliore ai mercati delle
concessioni La proposta migliora radicalmente l’accesso degli
operatori economici ai mercati delle concessioni. Le disposizioni sono
concepite in primo luogo per migliorare la trasparenza e l’equità delle
procedure di aggiudicazione, limitando l’arbitrarietà delle decisioni delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori su aspetti come la pubblicazione
precedente e a posteriori, le garanzie procedurali, i criteri di selezione e di
aggiudicazione e i termini imposti agli offerenti. Inoltre, le disposizioni
consentono un migliore accesso alla giustizia allo scopo di prevenire o
affrontare eventuali violazioni delle disposizioni stesse. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento di
tutti gli operatori economici, la presente proposta stabilisce l’obbligo di
pubblicare i bandi relativi ai contratti di concessione di valore pari o
superiore a 5 000 000 EUR. Tale soglia, che già si applica alle
concessioni di lavori, è stata ora estesa alle concessioni di servizi tenendo
conto delle consultazioni pubbliche e degli studi effettuati dalla Commissione
nel corso della preparazione della presente proposta. Lo scopo è quello di
mantenere i costi e gli oneri amministrativi supplementari proporzionati al
valore del contratto e di concentrarsi sui contratti che presentano un chiaro
interesse transfrontaliero. La soglia sarà applicabile al valore dei contratti,
calcolato in base al metodo indicato nel contratto. Nel caso dei servizi, tale
valore riflette il valore complessivo stimato di tutti i servizi che il
concessionario dovrà fornire nell’intero arco della durata della concessione. Le nuove norme indicano le informazioni di minima
da comunicare ai potenziali offerenti. Termini: la presente
proposta fissa inoltre un termine minimo di 52 giorni (uguale a quello ora
vigente per le concessioni di lavori pubblici) per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse relative a qualsiasi procedura di aggiudicazione di
concessioni. Si è deciso di prevedere un termine più lungo per le concessioni,
rispetto agli appalti pubblici, dal momento che di solito i contratti di
concessione sono più complessi. Criteri di selezione e di esclusione: la proposta prevede obblighi attinenti ai criteri di selezione che le
autorità aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori devono applicare in sede di aggiudicazione
delle concessioni. Tali norme sono meno restrittive di analoghe disposizioni
attualmente applicabili agli appalti pubblici. Esse limitano tuttavia i criteri
di selezione alla capacità economica, finanziaria e tecnica dell’offerente e
restringono la portata dei criteri di esclusione ammissibili. Criteri di aggiudicazione: la proposta prevede l’obbligo di applicare criteri obiettivi connessi
all'oggetto della concessione, garantendo il rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, e assicurando che la
valutazione delle offerte si svolga in condizioni di concorrenza effettiva, in
modo che sia possibile determinare un beneficio economico generale per l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore. Tali criteri dovrebbero impedire
decisioni arbitrarie da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti
aggiudicatori e essere pubblicati in anticipo ed elencati in ordine di
importanza decrescente. Gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori che lo desiderino possono prevedere o applicare il
criterio dell'“offerta economicamente più vantaggiosa” per l’aggiudicazione
delle concessioni. Garanzie procedurali: a
differenza delle direttive sugli appalti pubblici, le norme proposte non
contengono un elenco prefissato di procedure di aggiudicazione. Tale soluzione
consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di
seguire procedure più flessibili per l’aggiudicazione delle concessioni, così
da poter riflettere, in particolare, le tradizioni giuridiche nazionali e
riuscire a organizzare il processo di aggiudicazione con la massima efficienza.
La proposta istituisce tuttavia una serie di chiare garanzie procedurali, da
applicare all’aggiudicazione delle concessioni in particolare durante le negoziazioni.
Tali garanzie mirano ad assicurare il carattere equo e trasparente del processo. Ricorsi: la presente
proposta contempla anche l’estensione dell’ambito di applicazione delle
direttive sui ricorsi (direttive 89/665/CEE e 92/13/CE, modificate dalla
direttiva 2007/66/CE) a tutti i contratti di concessione che superano la
soglia, così da garantire l’effettiva possibilità di adire il giudice per
ricorrere contro una decisione di aggiudicazione, e stabilisce alcune norme
minime in materia giurisdizionale che le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori devono rispettare. 2011/0437 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62
e 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo[2],
visto il parere del Comitato delle regioni[3], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
l’assenza di una chiara normativa che disciplini a
livello dell'Unione l’aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo a
incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca
distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza gli operatori
economici, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati
dei loro diritti nell’ambito del mercato interno e perdono importanti
opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a
utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai
cittadini dell’Unione europea servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro
giuridico idoneo per l’aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso
effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici
dell’Unione assicurando altresì la certezza giuridica, e favorendo quindi gli
investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini. (2)
Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale
nella strategia Europa 2020[4]
in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per
ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo
contemporaneamente la massima efficienza nell’uso dei fondi pubblici.
Attualmente, l’aggiudicazione delle concessioni di lavori è soggetta alle norme
di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, mentre l’aggiudicazione
delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero è soggetta ai
principi del trattato, e in particolare al principio della libertà di
circolazione delle merci, di stabilimento e di fornire servizi nonché ai
principi che ne derivano come la parità di trattamento, la non discriminazione,
il riconoscimento reciproco, la trasparenza e la proporzionalità. Vi è il
rischio di mancanza di certezza giuridica dovuto a interpretazioni diverse dei
principi del trattato da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità
tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato
dall’estesa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che
però ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell’aggiudicazione dei
contratti di concessione. È quindi necessario, a livello di Unione europea,
concretizzare in maniera uniforme i principi del trattato in tutti gli Stati
membri ed eliminare le discrepanze interpretative che ne derivano, in modo da eliminare
le persistenti distorsioni del mercato interno. (3)
La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo
incidere sulla libertà degli Stati membri o delle autorità pubbliche di
decidere sulla fornitura diretta di lavori o servizi al pubblico, né
sull’esternalizzazione di tale fornitura a terzi. Gli Stati membri o le
autorità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire le caratteristiche
del servizio da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al
prezzo dei servizi, così da poter perseguire i loro obiettivi di politica
pubblica. (4)
Nel caso delle concessioni superiori a un determinato
valore, è opportuno procedere a un coordinamento di minima delle procedure
nazionali per l’aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del
trattato, nell’ottica di garantire l’apertura delle concessioni alla
concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di
coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli
obiettivi succitati. Occorre tuttavia che gli Stati membri abbiano la facoltà
di completare e sviluppare ulteriormente tali norme se lo giudicano opportuno,
soprattutto per meglio garantire la conformità ai principi illustrati. (5)
È opportuno adottare alcune norme di coordinamento
anche per l’aggiudicazione di concessioni di lavori e servizi nei settori
dell’erogazione di acqua ed energia e dei servizi di trasporto e postali,
considerato che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento dei
soggetti che operano in tali settori e tenendo conto del fatto che i mercati in
cui essi agiscono sono chiusi a causa di diritti speciali o esclusivi concessi dagli
Stati membri per quanto riguarda la fornitura, la creazione o il funzionamento
delle reti di erogazione dei servizi in questione. (6)
Le concessioni sono contratti a titolo oneroso
conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni
aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l’acquisizione
di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di
gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L’esecuzione di tali lavori
o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dall’ente aggiudicatore o amministrazione
aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di
Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un’autorità pubblica
stabiliscono le condizioni per l’esercizio di un’attività economica, non si
possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati
accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire
determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di
affitto di terreni con i quali lo Stato oppure l’amministrazione aggiudicatrice
o l’ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d’uso senza
acquisire lavori o servizi specifici. (7)
Le difficoltà legate all’interpretazione dei
concetti di “contratto di concessione” e di “appalto pubblico” sono state
talvolta motivo di perdurante incertezza giuridica tra i soggetti interessati,
nonché oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell’Unione
europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di
concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di “rischio
operativo sostanziale”. La caratteristica principale di una concessione, ossia
il diritto di gestire i lavori o i servizi, comporta sempre il trasferimento al
concessionario di un rischio economico che comprende il possibile mancato
recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per realizzare i
lavori o i servizi aggiudicati. L'applicazione di norme specifiche di
disciplina dell’aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata, se l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore evitasse all’aggiudicatario qualsiasi
perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore ai costi
che l’aggiudicatario deve sostenere in relazione all’esecuzione del contratto. Allo
stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi interamente pagati dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore si configurerebbero come concessioni
qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti
dall’operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda
dall’effettiva domanda o disponibilità del servizio o del bene. (8)
Qualora la regolamentazione settoriale specifica
preveda una garanzia a favore del concessionario per il recupero degli
investimenti e dei costi sostenuti per la realizzazione del contratto, il
contratto stesso non si configurerebbe come una concessione ai sensi della
presente direttiva. (9)
Il concetto di diritti speciali o esclusivi è essenziale
per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal
momento che gli enti, i quali non sono né enti aggiudicatori ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), né imprese pubbliche, sono soggetti
alle sue disposizioni solo nella misura in cui esercitano una delle attività
coperte sulla base di tali diritti. È opportuno perciò precisare che i diritti
concessi per mezzo di una procedura basata su criteri oggettivi, in particolare
ai sensi della legislazione dell'Unione, e in base alla quale sia stata
garantita adeguata pubblicità, non costituiscono diritti
speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva. In tale legislazione
dovrebbero rientrare la Direttiva 98/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale[5],
la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996,
concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica[6], la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio[7], la direttiva 94/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio
delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi[8] e il regolamento (CE) n. 1370/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di
passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70[9]. Il progressivo diversificarsi
delle forme di azione pubblica ha imposto una definizione più precisa dello
stesso concetto di appalto. Le norme dell’Unione in materia di concessioni si
riferiscono all’acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste
nel diritto di gestire tali lavori o servizi. Il concetto di acquisizione dovrebbe
essere inteso in senso ampio come il godimento dei vantaggi dei lavori o dei servizi
in questione, senza implicare in tutti i casi un trasferimento di proprietà
agli enti aggiudicatori o amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il mero
finanziamento di un’attività, spesso legato all’obbligo di rimborsare gli
importi ricevuti qualora non siano stati usati per lo scopo previsto, non
rientra di norma nell’ambito di applicazione della presente direttiva. (10)
È emersa inoltre la necessità di precisare il significato
da attribuire all’espressione “appalto unico”, con la conseguenza – per quanto
riguarda le soglie della presente direttiva – di dover tener conto del valore
aggregato di tutte le concessioni concluse ai fini di tale appalto, e di dover
pubblicizzare l’appalto nel suo complesso, eventualmente frazionato in singoli
lotti. Il concetto di appalto unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e i
servizi necessari per portare a compimento un particolare progetto. Le
indicazioni relative all’esistenza di un progetto unico possono consistere, per
esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente
dall’amministrazione aggiudicatrice, nel fatto che i diversi elementi
acquistati soddisfano un’unica funzione economica e tecnica oppure sono
altrimenti legati da una connessione logica. (11)
La necessità di garantire l’effettiva
liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle
norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti
interessati vengano individuati prescindendo dalla loro qualificazione
giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti
aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si
dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del trattato, sia
lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. (12)
È possibile, da parte degli enti aggiudicatori,
procedere all’aggiudicazione di concessioni per venir incontro a necessità
inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici
diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un’unica
concessione destinata a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto
alle norme applicabili all’attività cui la concessione è principalmente
destinata. Per determinare l’attività cui la concessione è principalmente
destinata, ci si può basare sull’analisi delle necessità cui la concessione
specifica deve rispondere, effettuata dall’ente aggiudicatore ai fini della
valutazione dell’impatto della concessione e della fissazione dei documenti di
gara. In taluni casi, può essere oggettivamente impossibile determinare
l’attività cui la concessione è principalmente destinata. Occorre prevedere
quali norme si debbano applicare in siffatti casi. (13)
È opportuno escludere dal campo di applicazione
della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a un
operatore economico, esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore, sulla base di un diritto esclusivo di cui l’operatore gode ai
sensi del vigente diritto nazionale o di un atto amministrativo, e che è stato concesso
ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell’Unione in materia di
gestione delle infrastrutture di rete collegate alle attività di cui
all’allegato III, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile
seguire una procedura competitiva per l’aggiudicazione. A titolo derogatorio e
fatte salve le conseguenze giuridiche dell’esclusione generale dal campo di
applicazione della presente direttiva, le concessioni di cui all’articolo 8,
paragrafo 1, dovrebbero essere soggette all’obbligo di pubblicazione dell'avviso
di aggiudicazione della concessione in modo da garantire una minima trasparenza
a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste dalla
legislazione settoriale. (14)
È opportuno escludere talune concessioni di servizi
e di lavori aggiudicate a un’impresa collegata a enti aggiudicatori, la cui
attività principale consista nel prestare tali servizi o lavori al gruppo cui
appartiene, invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere talune
concessioni di servizi e di lavori aggiudicate da un ente aggiudicatore a una joint-venture,
costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla
presente direttiva e di cui l’ente faccia parte. Tuttavia, è opportuno pure
evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio
di imprese o joint-ventures collegate agli enti aggiudicatori; occorre
prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i
limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte del loro fatturato
dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi aggiudicare
concessioni senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-ventures
e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di
cui sono composte. (15)
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle
concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori miranti a consentire lo
svolgimento di una delle attività di cui all’allegato III se, nello Stato
membro in cui l’attività viene svolta, essa è direttamente esposta alla
concorrenza su mercati l’accesso ai quali non è limitato, come stabilisce la
procedura istituita a tale scopo conformemente agli articoli 27 e 28 della
direttiva [vigente direttiva 2004/17/CE]. Tale procedura dovrebbe offrire
certezza giuridica agli enti interessati e un adeguato processo decisionale,
assicurando in tempi brevi un’applicazione uniforme del diritto dell'Unione in
materia. (16)
La presente direttiva non si applica
all’aggiudicazione di concessioni effettuata da organizzazioni internazionali a
proprio nome e per proprio conto. Occorre però precisare in quale misura sia
opportuno applicare la presente direttiva alle aggiudicazioni di concessioni disciplinate
da specifiche norme internazionali. (17)
In merito alla misura in cui le norme in materia di
aggiudicazione delle concessioni debbano estendersi alla cooperazione tra le
pubbliche autorità, regna una notevole incertezza giuridica. La pertinente
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea viene interpretata
in maniera divergente dagli Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni
aggiudicatrici o dai diversi enti aggiudicatori. È quindi necessario precisare
i casi in cui le concessioni concluse fra dette amministrazioni non sono
soggette all’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni
pubbliche. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla
pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il semplice fatto che
entrambe le parti di un accordo siano esse stesse amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto
1), non esclude di per sé l’applicazione delle norme sull’aggiudicazione di
concessioni. Tuttavia l’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle
concessioni non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di
decidere le modalità secondo cui organizzare lo svolgimento dei propri compiti
di servizio pubblico. Le concessioni aggiudicate a enti controllati o la
cooperazione per l’esecuzione congiunta dei compiti di servizio pubblico di amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti dovrebbe quindi essere
esentata dall’applicazione delle norme qualora siano soddisfatte le condizioni
fissate nella presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe mirare a
garantire che le cooperazioni pubblico-pubblico esentate non provochino una
distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati.
Neppure la partecipazione di un’amministrazione aggiudicatrice, in qualità di
offerente, alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico dovrebbe
provocare distorsioni della concorrenza. (18)
Al fine di garantire una pubblicità adeguata delle
concessioni di lavori e di servizi di valore superiore a una determinata soglia
e aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori, la
loro aggiudicazione dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione obbligatoria
del relativo bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le soglie dovrebbero
essere coerenti con il chiaro interesse transfrontaliero delle concessioni per
gli operatori economici aventi sede negli altri Stati membri. Per calcolare il
valore di una concessione di servizi si dovrebbe tener conto del valore stimato
di tutti i servizi che devono essere forniti dal concessionario dal punto di
vista di un potenziale offerente. (19)
In considerazione degli effetti negativi sulla
concorrenza, l’aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione
dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali. L’eccezione
dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione
non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi
è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione. Solamente
situazioni di oggettiva esclusività possono giustificare l’aggiudicazione di
una concessione a un operatore economico senza previa pubblicazione, qualora la
situazione di esclusività non sia stata creata dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore stessi in vista della futura procedura
di aggiudicazione e non esistano neppure sostituti adeguati, la cui
disponibilità deve essere meticolosamente vagliata. (20)
Il riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non
prioritari (servizi “A” e “B”) effettuato dalla Commissione ha dimostrato che
non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli
appalti a un gruppo limitato di servizi. Di conseguenza, la presente direttiva
dovrebbe applicarsi a una serie di servizi (come i servizi di catering e
distribuzione idrica), che hanno evidenziato un potenziale di scambio
transfrontaliero. (21)
Alla luce dei risultati della valutazione
effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici,
è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva
soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in
particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi
sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto
particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro a causa delle
differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi
si dovrebbe perciò istituire un regime specifico, che tenga conto del fatto che
sono stati disciplinati di recente. L’obbligo di pubblicare un avviso di
preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni
di valore pari o superiore alle soglie stabilite nella presente direttiva è un
metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità
commerciali nonché tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di
contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del
caso per l’aggiudicazione dei contratti di concessione per questi servizi, così
da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento
degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei
servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano tener conto della necessità di
garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei
servizi, delle esigenze specifiche delle differenti categorie di utenti, della partecipazione
e della responsabilizzazione degli utenti e dell’innovazione. (22)
Considerata l’importanza del contesto culturale e
la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un ampio
margine di discrezionalità così da organizzare la scelta dei prestatori dei
servizi nel modo che ritengano più opportuno. Le norme della presente direttiva
non vietano agli Stati membri di utilizzare, per la scelta dei prestatori dei
servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo
volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la
protezione sociale dell’Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità
pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di
organizzare i servizi sociali secondo modalità che non comportino la
conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di
tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli
operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o
quote di sorta, purché tale sistema garantisca adeguata pubblicità e rispetti i
principi di trasparenza e di non discriminazione. (23)
Per consentire a tutti gli operatori interessati di
presentare domanda di partecipazione e offerte, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere tenuti a rispettare un
termine minimo per la presentazione delle domande di partecipazione. (24)
La scelta e l’applicazione di criteri di selezione
proporzionali, non discriminatori ed equi è essenziale per garantire agli
operatori economici l’effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle
concessioni. In particolare, la facoltà concessa ai candidati di far ricorso alle
capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per promuovere la
partecipazione delle piccole e medie imprese. È quindi opportuno stabilire che
i criteri di selezione debbano riguardare soltanto la capacità tecnica,
finanziaria ed economica degli operatori, debbano essere indicati nel bando di
concessione e non possano impedire a un operatore economico di far ricorso alle
capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi
rapporti con essi, qualora l'operatore dimostri all’amministrazione
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie. (25)
Per garantire trasparenza e parità di trattamento,
i criteri per l’aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare
alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in
anticipo a tutti i potenziali offerenti, dovrebbero riguardare l’oggetto del
contratto e non dovrebbero lasciare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente
aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre
garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati
da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite
dagli offerenti. Per rispettare tali norme e contemporaneamente migliorare la
certezza giuridica, gli Stati membri possono prevedere il ricorso al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. (26)
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori che scelgano di aggiudicare una concessione all’offerta
economicamente più vantaggiosa dovrebbero stabilire i criteri economici e
qualitativi in base ai quali decideranno quale offerta presenti il miglior
rapporto qualità/prezzo. La fissazione di tali criteri dipende dall'oggetto della
concessione, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di
prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto della
concessione, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il
rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. (27)
Di norma le concessioni sono accordi complessi di
lunga durata con i quali l’aggiudicatario assume responsabilità e rischi
tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti
aggiudicatori e rientranti nell'ambito di competenza di questi ultimi. Per tale
ragione, questi ultimi dovrebbero conservare un margine di flessibilità
nell’organizzazione della procedura di aggiudicazione che consenta di negoziare
il contenuto del contratto con i candidati. Tuttavia, al fine di garantire
parità di trattamento e trasparenza durante l’intera procedura di
aggiudicazione, è opportuno stabilire determinati requisiti relativi alla
struttura della procedura di aggiudicazione, ivi comprese le negoziazioni, la
diffusione delle informazioni e la disponibilità di registrazioni scritte. È
altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste
dal bando di concessione, per evitare disparità di trattamento tra i potenziali
candidati. (28)
È necessario che le specifiche tecniche definite
dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori permettano l’apertura
delle concessioni alla concorrenza. A tal fine, occorre garantire la
possibilità di presentare offerte che riflettano la diversità delle soluzioni
tecniche, così da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di
conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da
evitare di restringere artificialmente la concorrenza tramite requisiti che
favoriscano uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali
caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori abitualmente offerti
da quell’operatore economico. Redigendo le specifiche tecniche in termini di
requisiti funzionali e di prestazioni, è generalmente possibile realizzare tale
obiettivo nel modo migliore e favorire l’innovazione. Qualora si faccia
riferimento a una norma europea oppure, in mancanza di questa, a una norma
nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su norme equivalenti.
Per dimostrare l’equivalenza, agli offerenti può essere richiesto di fornire
prove verificate da terzi; tuttavia, dovrebbero essere accettati consentire
anche altri mezzi di prova adeguati, come per esempio la documentazione tecnica
del fabbricante, qualora l’operatore economico interessato non abbia accesso a
tali certificati o relazioni di prova, o non sia in grado di ottenerli entro i
termini previsti. (29)
Nelle specifiche tecniche e nei criteri di
aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una
specifica modalità di fornitura di servizi o a uno specifico processo per
qualsiasi altra fase del ciclo di vita di un prodotto o servizio, purché
collegati all’oggetto della concessione. Per meglio integrare le considerazioni
di ordine sociale nell’aggiudicazione delle concessioni, gli appaltatori possono
anche essere autorizzati a includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche
relative alle condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ricorrano all’offerta economicamente
più vantaggiosa, tali criteri possono riferirsi solamente alle condizioni di
lavoro delle persone direttamente impegnate nel processo di produzione o
fornitura in questione. Tali caratteristiche possono riguardare solamente la tutela
della salute del personale direttamente partecipante al processo di produzione
oppure la promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di
membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l’esecuzione del
contratto, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In questo
caso, qualsiasi criterio di aggiudicazione che includa queste caratteristiche
dovrebbe in ogni caso limitarsi alle caratteristiche aventi conseguenze
immediate sui membri del personale nel loro ambiente di lavoro. Tali criteri si
dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei
lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi[10] e in modo da non discriminare
direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o
di paesi terzi partecipanti agli accordi di libero scambio sottoscritti
dall’Unione. Anche quando utilizzano il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori
dovrebbe essere consentito di utilizzare, come criteri di aggiudicazione,
l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato
dell’esecuzione della concessione in questione, dal momento che questi fattori
possono incidere sulla qualità dell’esecuzione della concessione, e di
conseguenza sul valore economico dell’offerta. (30)
I mezzi elettronici di informazione e comunicazione
possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e migliorare
l’efficienza e la trasparenza delle procedure di aggiudicazione delle
concessioni. Dovrebbero quindi diventare la norma per le comunicazioni e lo
scambio di informazioni nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni.
L’uso di mezzi elettronici comporta un risparmio di tempo. È pertanto opportuno
prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi
elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità
di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione. Inoltre, i mezzi
elettronici di informazione e comunicazione dotati di opportune funzionalità
possono consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti
aggiudicatori di prevenire, individuare e correggere gli errori che si
verificano nel corso delle procedure d’appalto. (31)
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori di Stati membri diversi possono avere interesse a cooperare e ad
aggiudicare congiuntamente concessioni pubbliche, per sfruttare nel modo
migliore il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e ripartizione
di rischi e benefici, soprattutto per quel che riguarda i progetti innovativi,
che comportano rischi superiori a quanto può essere ragionevolmente sostenuto
da un'unica amministrazione aggiudicatrice o da un unico ente aggiudicatore.
Sarebbe quindi opportuno stabilire nuove norme sull’aggiudicazione congiunta di
concessioni transfrontaliere, che indichino il diritto applicabile, in modo da
agevolare l’aggiudicazione congiunta di concessioni pubbliche transfrontaliere.
Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di Stati
membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti, che funzionino ai
sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Per tale forma di aggiudicazione
congiunta di concessioni sarebbe opportuno fissare norme specifiche. (32)
All'esecuzione delle concessioni si applicano le leggi,
la regolamentazione e i contratti collettivi in vigore sia a livello nazionale
che dell'Unione in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro,
purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto
dell’Unione. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui i lavoratori di uno
Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione
di una concessione, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi[11]
stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese
ospitante nei confronti dei lavoratori distaccati. (33)
Occorre evitare l’aggiudicazione di concessioni a
operatori economici che hanno partecipato a un’organizzazione criminale o che
si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi
finanziari dell’Unione o di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe
essere sanzionato con l’esclusione obbligatoria a livello di Unione. Inoltre,
le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero godere
della facoltà di escludere candidati od offerenti per gravi violazioni della legislazione
nazionale o dell'Unione mirante alla protezione degli interessi pubblici
compatibili con il trattato, oppure qualora l’operatore economico abbia evidenziato
gravi o costanti carenze nell’esecuzione di precedenti concessioni di natura
analoga aggiudicate dalla medesima amministrazione aggiudicatrice o dal
medesimo ente aggiudicatore. (34)
È necessario precisare le condizioni in base alle
quali le modifiche di una concessione nel corso dell’esecuzione esigono una
nuova procedura di aggiudicazione, tenendo conto della pertinente
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Si richiede una
nuova procedura di aggiudicazione in caso di modifiche sostanziali alla
concessione iniziale che dimostrino l’intenzione delle parti di rinegoziare le condizioni
essenziali della concessione. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui le
condizioni modificate avrebbero influito sull’esito della procedura se fossero
state inserite nella procedura iniziale. Un’estensione eccezionale e temporanea
della durata della concessione strettamente tesa a garantire la continuità
della fornitura del servizio, nell’attesa dell’aggiudicazione di una nuova
concessione, non dovrebbe normalmente configurare una modifica sostanziale
della concessione iniziale. (35)
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non
avevano potuto prevedere al momento di aggiudicare la concessione. In tal caso,
occorre un certo grado di flessibilità per adattare la concessione a tali
circostanze senza dover ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione. Il
concetto di circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore diligente non avrebbe potuto prevedere si riferisce a circostanze
impossibili da prevedere, nonostante una preparazione ragionevolmente diligente
dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, tenendo conto dei mezzi disponibili, della natura e delle
caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in
questione e dell’esigenza di garantire un rapporto adeguato tra le risorse
spese nella preparazione dell’aggiudicazione e il suo prevedibile valore. Tale
principio non può tuttavia applicarsi ai casi in cui da una modifica scaturisce
un’alterazione della natura generale dell’appalto, per esempio a causa della
sostituzione dei lavori, delle forniture o dei servizi da appaltare con altro
oppure a causa di un radicale mutamento del tipo di appalto, poiché in tal caso
si può presupporre un’ipotetica influenza sull’esito. (36)
In linea con i principi di parità di trattamento e
trasparenza, l’offerente aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un
altro operatore economico senza riaprire la concessione alla concorrenza. Tuttavia,
l’offerente aggiudicatario che esegue la concessione può subire determinate
modifiche strutturali durante l’esecuzione della concessione, come
riorganizzazioni meramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenze, o
venire sostituito in base a una clausola contrattuale nota a tutti gli
offerenti e conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Tali modifiche
strutturali non dovrebbero richiedere automaticamente nuove procedure di
aggiudicazione per tutte le concessioni eseguite dall’impresa. (37)
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche allo stesso
contratto di concessione per mezzo di clausole di riesame che tuttavia non
conferiscano loro una discrezionalità illimitata. La presente direttiva
dovrebbe pertanto stabilire in quale misura possano essere previste modifiche
della concessione iniziale. (38)
Per adeguarsi ai rapidi sviluppi tecnici ed
economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai
sensi dell’articolo 290 del trattato riguardo ad un certo numero di elementi
non essenziali della presente direttiva. Caratteristiche e dettagli tecnici dei
dispositivi di ricezione elettronica dovrebbero essere mantenuti aggiornati
rispetto agli sviluppi tecnologici e alle esigenze amministrative; è altresì
necessario conferire alla Commissione il potere di rendere obbligatorie
determinate norme tecniche per le comunicazioni elettroniche per garantire l'interoperabilità
dei formati tecnici e degli standard di elaborazione e di messaggistica delle
procedure di aggiudicazione delle concessioni effettuate con l’ausilio di mezzi
di comunicazione elettronici, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle
esigenze amministrative. Inoltre, l’elenco degli atti legislativi dell’Unione
che istituiscono metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita
dovrebbe essere tempestivamente adeguato per integrarvi le misure adottate su
base settoriale. Per soddisfare tali esigenze, sarebbe opportuno mettere in grado
la Commissione di mantenere aggiornato l’elenco degli atti legislativi
contenenti metodi per il calcolo dei costi del ciclo di vita. (39)
Allo scopo di garantire un’idonea tutela giurisdizionale
dei candidati e degli offerenti durante le procedure di aggiudicazione di
concessioni, nonché al fine di rendere effettivo il rispetto delle disposizioni
della presente direttiva e dei principi del trattato, la direttiva 89/665/CEE del
Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia
di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori[12] e la direttiva 92/13/CEE del
Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti
che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore
delle telecomunicazioni[13]
dovrebbero applicarsi anche alle concessione di servizi e alle concessioni di
lavori aggiudicate sia da amministrazioni aggiudicatrici che da enti
aggiudicatori. Occorre quindi modificare di conseguenza le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE. (40)
Occorre che il trattamento dei dati personali ai
sensi della presente direttiva sia disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati[14].
(41)
Il diritto dell’Unione in materia di appalti
pubblici impone agli Stati membri di controllare in maniera uniforme e
sistematica l’applicazione e il funzionamento di tali norme, così da garantire l’attuazione
uniforme ed efficiente del diritto dell'Unione. Di conseguenza, qualora gli
Stati membri affidino a un’unica autorità nazionale il monitoraggio,
l’attuazione e il controllo degli appalti pubblici, a tale autorità possono
essere attribuite le medesime responsabilità per quanto riguarda le
concessioni. Un organismo unico, incaricato di compiti generali, garantirebbe
una visione complessiva delle principali difficoltà di attuazione e potrebbe
suggerire i rimedi opportuni a problemi strutturali di fondo. Tale organismo
potrebbe poi fornire indicazioni immediate sul funzionamento della politica e sulle
potenziali carenze della prassi e della legislazione nazionali, contribuendo in
tal modo a individuare rapidamente le soluzioni e a migliorare le procedure di
aggiudicazione delle concessioni. (42)
È di particolare importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.
Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre
che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e
tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (43)
Per garantire condizioni uniformi per l’attuazione
della presente direttiva, la procedura per la redazione e la trasmissione dei
bandi e degli avvisi e per la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui
agli allegati da IV a VI, e la modifica delle soglie, è opportuno conferire
competenze d’esecuzione alla Commissione. Occorre che tali competenze siano
esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[15].
La procedura consultiva si dovrebbe utilizzare per l’adozione degli atti di
esecuzione, che non incidono né dal punto di vista finanziario né sulla natura
e la portata degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e che, al contrario,
sono caratterizzati da fini puramente amministrativi e servono ad agevolare
l’applicazione delle norme fissate dalla presente direttiva. (44)
Conformemente alla dichiarazione politica comune
degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del [data],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato,
la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a
chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti
degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente
direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia
giustificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Direttiva sulle
concessioni Indice TITOLO I: Definizioni, principi generali e campo
d’applicazione CAPO I: Definizioni, principi generali e
campo d’applicazione SEZIONE 1: DefiniZIONI
E CAMPO D’APPLICAZIONE Articolo 1: Oggetto e campo d’applicazione Articolo 2: Definizioni Articolo 3: Amministrazioni aggiudicatrici Articolo 4: Enti aggiudicatori Articolo 5: Soglie Articolo 6: Metodi di calcolo del valore stimato
delle concessioni Articolo 7: Principi generali SEZIONE II: ESCLUSIONI Articolo 8: Esclusioni riguardanti le concessioni
aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori Articolo 9: Esclusioni specifiche nel settore
delle comunicazioni elettroniche Articolo 10: Esclusioni applicabili alle
concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori Articolo 11: Concessioni aggiudicate a un’impresa
collegata Articolo 12: Concessioni aggiudicate a una joint
venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture Articolo 13: Notifica di informazioni da parte di
enti aggiudicatori Articolo 14: Esclusione di attività direttamente
esposte alla concorrenza Articolo 15: Relazioni tra amministrazioni
pubbliche SEZIONE III: DISPOSIZIONI GeneralI Articolo 16: Durata della concessione Articolo 17: Servizi sociali e altri servizi
specifici Articolo 18: Concessioni miste Articolo 19: Concessioni che riguardano più
attività SEZIONE IV: SITUAZIONI SpecificHE Articolo 20: Concessioni riservate Articolo 21: Servizi di ricerca e sviluppo CAPO II: Principi Articolo 22: Operatori economici Articolo 23: Nomenclature Articolo 24: Riservatezza Articolo 25: Norme applicabili alle comunicazioni TITOLO II: NORME SULL’AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CAPO I: Pubblicazione e trasparenza Articolo 26: Bandi di concessione Articolo 27: Avvisi di aggiudicazione delle
concessioni Articolo 28: Modelli e modalità di pubblicazione
dei bandi e degli avvisi Articolo 29: Pubblicazione a livello nazionale Articolo 30: Disponibilità elettronica dei
documenti di gara CAPO II: Svolgimento della procedura SEZIONE 1: CONCESSIONI CONGIUNTE, TERMINI E
SPECIFICHE TECNICHE Articolo 31: Concessioni congiunte tra
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di Stati membri diversi Articolo 32: Specifiche tecniche Articolo 33: Relazioni di prova, certificazione e
altri mezzi di prova SEZIONE II: SCELTA DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE
DELLE CONCESSIONI Articolo 34: Principi generali Articolo 35: Garanzie procedurali Articolo 36: Selezione e valutazione qualitativa
dei candidati Articolo 37: Fissazione dei termini Articolo 38: Termini di presentazione delle
domande di partecipazione alla concessione Articolo 39: Criteri di aggiudicazione delle
concessioni Articolo 40: Calcolo dei costi del ciclo di vita TITOLO III: NORME SULL’ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI Articolo 41: Subappalto Articolo 42: Modifica delle concessioni in vigenza
delle stesse Articolo 43: Cessazione delle concessioni TITOLO IV: MODIFICHE DELLE DIRETTIVE IN RELAZIONE
ALLE PROCEDURE DI RICORSO NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI Articolo 44: Modifica della direttiva 89/665/CEE Articolo 45: Modifica della direttiva 92/13/CEE TITOLO V: POTERI DELEGATI, COMPETENZE D’ESECUZIONE E
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 46: Esercizio della delega di poteri Articolo 47: Procedura d’urgenza Articolo 48: Procedura di comitato Articolo 49: Attuazione Articolo 50: Disposizioni transitorie Articolo 51: Riesame Articolo 52: Entrata in vigore Articolo 53: Destinatari ALLEGATI ALLEGATO I: ELENCO
DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 5) ALLEGATO II: ELENCO
DELLA LEGISLAZIONE UE DI CUI ALL’ARTICOLO 40, PARAGRAFO 3 ALLEGATO III: ATTIVITÀ
SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 ALLEGATO IV:
INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE ALLEGATO V: INFORMAZIONI
DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI ALLEGATO VI: INFORMAZIONI
DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI
SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (ARTICOLO 27, PARAGRAFO 2) ALLEGATO VII: INFORMAZIONI
DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA
STESSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 42 ALLEGATO VIII:
DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATO IX: CARATTERISTICHE
RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ALLEGATO X: SERVIZI
DI CUI ALL’ARTICOLO 17 ALLEGATO XI: ELENCO
DEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO
3, LETTERA b) ALLEGATO XII: REQUISITI
RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE ALLEGATO XIII: INFORMAZIONI
DA INCLUDERE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI
SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI TITOLO I
DefiniZIONI, PRINCIPI
GENERALI E CAMPO D’APPLICAZIONE CAPO I
Definizioni, principi generali e campo d’applicazione Sezione I
Definizioni e campo d’applicazionee Articolo 1
Oggetto e campo d’applicazione 1.
La presente direttiva istituisce norme relative
alle procedure d’appalto applicate da amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori per le concessioni il cui valore stimato non è inferiore alle
soglie indicate all’articolo 5. 2.
La presente direttiva si applica all’acquisizione
di lavori o servizi, comprese le forniture accessorie rispetto all’oggetto della
concessione, da operatori economici scelti da uno dei seguenti soggetti: a) amministrazioni aggiudicatrici,
indipendentemente dal fatto che i lavori o sevizi, comprese le relative
forniture, siano destinati a un fine pubblico; b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi,
comprese le relative forniture, siano destinati allo svolgimento di una delle
attività di cui all’allegato III. Articolo 2
Definizioni 1.
Ai fini della presente direttiva si applicano le
definizioni seguenti: (1)
per “concessioni” si intendono concessioni di
lavori pubblici, concessioni di lavori o concessioni di servizi; (2)
per “concessione di lavori pubblici” si intende un
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori
economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, avente per oggetto l’esecuzione
di lavori, ove il corrispettivo dei lavori da eseguire consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in
tale diritto accompagnato da un prezzo; (3)
i termini “scritto” o “per iscritto” si intende un
insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato.
Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici; (4)
per “concessione di lavori” si intende un contratto
a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e uno
o più enti aggiudicatori, avente per oggetto l’esecuzione di lavori, ove il
corrispettivo dei lavori da eseguire consista unicamente
nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto
accompagnato da un prezzo; (5)
per “esecuzione dei lavori” si intende l’esecuzione
o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle
attività di cui all’allegato I o di un’opera, oppure la
realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze
specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza
decisiva sul tipo di opera o sulla sua progettazione; (6)
per “opera” si intende il risultato di un insieme
di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica; (7)
per “concessione di servizi” si intende un
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori
economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti
aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli
di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in
tale diritto accompagnato da un prezzo; (8)
per “candidato” si intende un operatore economico
che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura
di aggiudicazione di concessioni; (9)
per “concessionario” si intende un operatore
economico cui è stata aggiudicata una concessione; (10)
per “operatore economico” si intende una persona
fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o
enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura
di prodotti o di servizi; (11)
per “offerente” si intende un operatore economico
che ha presentato un’offerta; (12)
per “mezzo elettronico” si intende uno strumento elettronico
per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei
dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via
radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; (13)
per “documenti di gara” si intendono tutti i
documenti prodotti o ai quali l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi
dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, le specifiche
tecniche, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la presentazione
dei documenti da parte di candidati od offerenti, le informazioni sugli
obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari; (14)
per “ciclo di vita” si intendono tutte le fasi
consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l’uso e la
manutenzione, nell’arco dell’esistenza di un prodotto o di lavori o della
prestazione di un servizio, dall’acquisizione delle materie prime o dalla
produzione delle risorse allo smaltimento, al completamento e all’approvazione. 2.
Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al
paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al
concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il
concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia
garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per
la gestione dell’opera o dei servizi oggetto della concessione. Tale rischio economico può assumere una delle due
forme seguenti: (a) il rischio relativo all’uso dei lavori o
alla domanda di prestazione del servizio; oppure (b) il rischio relativo alla disponibilità
delle infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura
dei servizi agli utenti. Articolo 3
Amministrazioni aggiudicatrici 1.
Ai fini della presente direttiva le
“amministrazioni aggiudicatrici” sono lo Stato, gli enti pubblici territoriali,
gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di
tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico,
diversi da quelli che aggiudicano una concessione allo scopo di svolgere
un’attività di cui all’allegato III. 2.
Per “autorità regionali” si intendono tutte le
autorità delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 1 e 2,
secondo il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[16]. 3.
Per “autorità locali” si intendono tutte le
autorità delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 3 e delle
unità amministrative inferiori, secondo il regolamento n. 1059/2003. 4.
Per “organismi di diritto pubblico” si intendono
gli organismi che presentano tutte le seguenti caratteristiche: (a) sono specificamente istituiti o hanno lo
specifico scopo di soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere
non industriale o commerciale; (b) sono dotati di personalità giuridica; (c) sono finanziati in modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico; oppure i cui dirigenti sono soggetti alla vigilanza di questi ultimi;
oppure il cui organo di amministrazione, di direzione e di sorveglianza è
costituito per più della metà da membri designati dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Ai fini del primo comma, lettera a), un organismo
che opera in normali condizioni di mercato, mira a generare profitti e sostiene
le perdite derivanti dall’esercizio della propria attività; esso non ha lo
scopo di soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale. Articolo 4
Enti aggiudicatori 1.
Ai sensi della presente direttiva sono “enti
aggiudicatori”: (1)
lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli
organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali
enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto
pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2-4; (2)
le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo 2 del
presente articolo; (3)
i soggetti diversi dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dalle imprese pubbliche, operanti sulla base di diritti
speciali o esclusivi concessi dall’autorità competente di uno Stato membro, allorché aggiudicano una concessione allo scopo di
svolgere una delle attività di cui all’allegato III. 2.
Per “impresa pubblica” si intende qualsiasi impresa
su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno
una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese
in questione. L’influenza dominante è presunta quando le
amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo
all'impresa: (a) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto dall'impresa, oppure (b) controllano la maggioranza dei voti cui
danno diritto le azioni emesse dall’impresa, oppure (c) possono designare più della metà dei
membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'impresa. 3.
Per “diritti speciali o esclusivi” si intendono i
diritti concessi da un’autorità competente di uno Stato membro mediante
qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente
l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio di un’attività di cui
all’allegato III e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di
esercitare tale attività. I diritti concessi per mezzo di una procedura nel
cui ambito sia stata garantita adeguata pubblicità e la concessione di tali
diritti sia basata su criteri oggettivi non costituiscono “diritti speciali o
esclusivi” ai sensi della presente direttiva. Tale procedura comprende: (a) le procedure d’appalto con previa
indizione di gara, conformemente alla direttiva [2004/18/CE o 2004/17/CE] o
alla presente direttiva; (b) le procedure ai sensi di altri atti
legislativi dell’Unione, elencati nell’allegato XI, che garantiscono adeguata
previa trasparenza per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri
obiettivi. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 46 riguardo alle
modifiche dell’elenco degli atti legislativi dell’Unione di cui all’allegato XI, qualora le modifiche si dimostrino necessarie in
seguito all’adozione di nuova legislazione dell'Unione o all’abrogazione di vigente
legislazione dell'Unione. Articolo 5
Soglie 1.
La presente direttiva si applica alle seguenti
concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 5 000 000 EUR: (a) le concessioni concluse da enti
aggiudicatori per lo svolgimento di una delle attività di cui all’allegato III;
(b) le concessioni concluse da amministrazioni
aggiudicatrici. 2.
Le concessioni di servizi il cui valore è uguale o
superiore a 2 500 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR, con
l’eccezione dei servizi sociali e di altri servizi specifici, sono soggette
all’obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della concessione
conformemente agli articoli 27 e 28. Articolo 6
Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni 1.
Il calcolo del valore stimato di una concessione si
basa sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore compresa qualsiasi forma di opzioni e
qualsiasi proroga della durata della concessione. 2.
Il valore stimato della concessione è calcolato
come valore della globalità dei lavori e dei servizi, anche se acquistati
tramite appalti differenti, qualora tali appalti facciano parte di un progetto
unico. Le indicazioni relative all’esistenza di un progetto unico possono
consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive
impostate inizialmente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore, nel fatto che i diversi elementi acquistati svolgono un’unica
funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione
logica. Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne
tiene conto nel calcolo del valore stimato della concessione. 3.
La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato della concessione non può essere fatta con l’intenzione di escludere la
concessione stessa dal campo di applicazione della presente direttiva. Un
progetto di lavori o una globalità di servizi non possono essere frazionati
allo scopo di escluderli dal campo d’applicazione della presente direttiva, a
meno che ciò non sia giustificato da ragioni obiettive. 4.
Detta stima è valida al momento dell’invio del
bando di concessione o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, nel
momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avviano
la procedura di aggiudicazione della concessione, in particolare definendo le
caratteristiche essenziali della concessione prevista. 5.
Per le concessioni di lavori pubblici e le
concessioni di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dei costi dei
lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei
servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, purché siano necessari per
l’esecuzione dei lavori. 6.
Quando un’opera prevista o un progetto di acquisto
di servizi può dar luogo a concessioni aggiudicate contemporaneamente per lotti
distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali
lotti. 7.
Quando il valore aggregato dei lotti è pari o
superiore alla soglia di cui all’articolo 5, la presente direttiva si applica
all’aggiudicazione di ciascun lotto. 8.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori possono aggiudicare concessioni per singoli lotti senza applicare
le disposizioni in materia di aggiudicazione previste dalla presente direttiva,
purché il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione sia inferiore
a 1 milione di EUR. Il valore aggregato dei lotti aggiudicati senza applicare
la presente direttiva non deve superare il 20% del valore aggregato di tutti i
lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista o il progetto di acquisto
di servizi. 9.
Il valore delle concessioni di servizi equivale al
valore complessivo stimato dei servizi da prestare da parte del concessionario
nell’arco dell’intera durata della concessione, calcolato secondo una
metodologia obiettiva specificata nel bando di concessione o nei documenti di gara.
La base di calcolo del valore stimato della
concessione è, a seconda dei casi, la seguente: (a) per i servizi assicurativi: il premio da
pagare e altre forme di remunerazione; (b) per i servizi finanziari: gli onorari, le
commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione; (c) per i servizi di progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione. 10.
Il valore delle concessioni include sia gli
introiti stimati da ricevere da terzi, sia gli importi pagabili da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Articolo 7
Principi generali Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e agiscono
con trasparenza e proporzionalità. La progettazione della procedura di
aggiudicazione della concessione non può essere fatta con l’obiettivo di
escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva o di restringere
artificialmente la concorrenza. Sezione II
Esclusioni
Articolo 8
Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni
aggiudicatrici e da enti aggiudicatori 1.
La presente direttiva non si applica alle
concessioni di servizi aggiudicate da un’amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore a un operatore economico che è a sua volta un ente
aggiudicatore o un’associazione di tali enti, in base a un diritto esclusivo di
cui tale operatore economico beneficia in virtù di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative nazionali applicabili e pubblicate, concesso in
conformità del trattato e della legislazione settoriale dell’Unione in materia
di gestione delle infrastrutture di rete relativamente alle attività di cui
all’allegato III. 2.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo,
quando la legislazione settoriale di cui al paragrafo 1 del presente articolo
non prevede specifici obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le
disposizioni dell’articolo 27, paragrafi 1 e 3. 3.
La presente direttiva non si applica alle
concessioni che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore è
obbligato ad aggiudicare od organizzare in conformità delle procedure d’appalto
previste da: (a) un accordo internazionale concluso in
conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e
riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o
alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; (b) un accordo internazionale concluso in
relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato
membro o di un paese terzo; (c) la particolare procedura di un’organizzazione
internazionale; (d) nei casi in cui le concessioni sono
finanziate interamente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione
internazionale di finanziamento. Tutti gli accordi di cui al primo comma, lettera
a) sono comunicati alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo
per gli appalti pubblici di cui all’articolo 48. Ai fini del primo comma, lettera d), quando una
concessione è cofinanziata in misura notevole da un’organizzazione
internazionale oppure da un’istituzione internazionale di finanziamento, le
parti decidono in merito alle procedure di aggiudicazione delle concessioni
applicabili, che devono essere conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. 4.
Ai sensi dell’articolo 346 del trattato, la
presente direttiva non si applica all’aggiudicazione di concessioni nei settori
della difesa e della sicurezza, nella misura in cui la protezione degli
interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possono essere
garantiti dalle norme previste dalla presente direttiva. 5.
La presente direttiva non si applica alle
concessioni di servizi per: (a) l’acquisto o la locazione, quali che
siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le concessioni
di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o
successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a
prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente
direttiva; (b) l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o
coproduzione di programmi destinati alla diffusione – intesa come trasmissione
e distribuzione per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica – aggiudicati
da parte di emittenti radiotelevisive e le concessioni concernenti il tempo di
trasmissione, aggiudicate alle emittenti radiotelevisive; (c) i servizi di arbitrato e di
conciliazione; (d) i servizi finanziari relativi
all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di
altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni
condotte con lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF); (e) i contratti di lavoro; (f) i servizi di trasporto aereo basati sul
rilascio di una licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008[17] del Parlamento europeo e del
Consiglio[18]; (g) i servizi pubblici di trasporto di
passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio[19]. La diffusione di cui al primo comma, lettera b),
include qualsiasi trasmissione e distribuzione effettuata per mezzo di
qualsiasi forma di rete elettronica. Articolo 9
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche La presente
direttiva non si applica alle concessioni principalmente finalizzate a
permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la
gestione di reti pubbliche di comunicazioni o la prestazione al pubblico di uno
o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo: (a)
per “rete pubblica di comunicazioni” si intende una
rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che
consentono il trasferimento di informazioni tra i punti terminali della rete; (b)
per “reti di comunicazioni elettroniche” si
intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse (compresi gli elementi della
rete non attivi) che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti
satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi di cavi
elettrici, nella misura in cui siano usati per trasmettere segnali, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi,
e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato; (c)
per “punto terminale di rete” si intende il punto
fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso a una rete pubblica di
comunicazioni; nel caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento,
il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico,
che può essere correlato al nome o al numero dell'abbonato; (d)
per “servizi di comunicazione elettronica” si
intendono i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo
editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti
interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche. Articolo 10
Esclusioni applicabili alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori 1.
La presente direttiva non si applica alle
concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi
dall'esercizio delle loro attività di cui all’allegato III, o per l’esercizio
di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all'interno dell'Unione. 2.
Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione
o all’organo di vigilanza nazionale, su loro richiesta, qualsiasi attività che
considerano esclusa. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, l’elenco delle
categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione
rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono
far valere quando comunicano le informazioni. Articolo 11
Concessioni aggiudicate a un’impresa collegata 1.
Ai fini del presente articolo, “impresa collegata”
è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente
aggiudicatore a norma della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio[20]. 2.
Nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, per
“impresa collegata” si intende qualsiasi impresa: (a) su cui l’ente aggiudicatore possa
esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva; (b) che possa esercitare un’influenza
dominante sull’ente aggiudicatore; (c) che, assieme a quest’ultimo, sia soggetta
all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà,
di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne. 3.
Nonostante l’articolo 15 e alle condizioni previste
dal paragrafo 4, la presente direttiva non si applica alle seguenti
concessioni: (a) le concessioni aggiudicate da un ente
aggiudicatore a un’impresa collegata; (b) le concessioni aggiudicate da una joint
venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di
svolgere le attività di cui all’allegato III, presso un’impresa collegata a uno
di tali enti aggiudicatori. 4.
Il paragrafo 3 si applica: (a) alle concessioni di servizi purché almeno
l’80% del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli
ultimi tre anni nel campo dei servizi in generale provenga dalla fornitura di
tali servizi alle imprese cui è collegata; (b) alle concessioni di lavori purché almeno
l’80% del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli
ultimi tre anni nel campo dei lavori in generale provenga dalla fornitura di
tali lavori alle imprese con cui è collegata. 5.
Se, a causa della data di costituzione o di inizio
dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è
disponibile, è sufficiente che l’impresa dimostri, in base a proiezioni
dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al paragrafo 4,
lettere a) e b). 6.
Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore
forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali di
cui al paragrafo 4 sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto
rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali
imprese collegate. Articolo 12
Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente
aggiudicatore facente parte di una joint venture Nonostante l’articolo 15,
e purché la joint venture sia stata costituita per
svolgere le attività di cui trattasi almeno per un periodo di almeno tre anni e
che l’atto costitutivo della joint venture preveda che gli enti
aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo,
la presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate da: (a) una joint venture, composta
esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere le attività di cui
all’allegato III, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure (b) da un ente aggiudicatore a una joint
venture di cui fa parte. Articolo 13
Notifica di informazioni da parte di enti aggiudicatori Gli enti aggiudicatori comunicano alla
Commissione o all’organo di vigilanza nazionale, su loro richiesta, le seguenti
informazioni relative all’applicazione dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, e
dell’articolo 12. (a) i nomi delle imprese o delle joint
venture interessate, (b) la natura e il valore delle concessioni
considerate, (c) gli elementi che la Commissione o
l’organo di vigilanza nazionale possono giudicare necessari per provare che le
relazioni tra l’impresa o la joint venture cui le concessioni sono
aggiudicate e l’ente aggiudicatore rispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo
11 o dall'articolo 12. Articolo 14
Esclusione di attività direttamente esposte alla
concorrenza La presente direttiva non si applica alle
concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in
cui tali concessioni si svolgono, l’attività sia direttamente esposta alla
concorrenza ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva [che sostituisce la
direttiva 2004/17/CE]. Articolo 15
Relazioni tra amministrazioni pubbliche 1.
Una concessione aggiudicata da un’amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
punto 1), a un’altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione
della presente direttiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni
cumulative: a) l’amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un
controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi; b) almeno il 90% delle attività di tale
persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche
controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore; c) non vi è partecipazione privata nella
persona giuridica controllata. Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o
un ente aggiudicatore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su
una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui
propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita
un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata. 2.
Il paragrafo 1 si applica anche quando il soggetto
controllato, che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di
cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), aggiudica una concessione all’ente
che lo controllo oppure a un’altra persona giuridica controllata dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice, purché non vi sia partecipazione privata nella
persona giuridica cui viene aggiudicata la concessione pubblica. 3.
Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che non eserciti
controllo su una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno
aggiudicare una concessione senza applicare le disposizioni della presente
direttiva a una persona giuridica che controlla congiuntamente ad altre amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori, qualora siano soddisfatte le seguenti
condizioni: a) amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitano
congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a
quello da essi esercitato sui propri servizi; b) almeno il 90% delle attività di tale
persona giuridica vengono svolte per le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano
il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore; c) non vi è partecipazione privata nella
persona giuridica controllata. Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1,
punto 1), esercitino congiuntamente controllo su una persona giuridica quando
siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: (a) gli organi decisionali della persona
giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni
aggiudicatrici o di tutti gli enti aggiudicatori partecipanti di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1); (b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), sono in grado di
esercitare congiuntamente un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le
decisioni significative della persona giuridica controllata; (c) la persona giuridica controllata non
persegue alcun interesse distinto da quello delle amministrazioni pubbliche a
essa collegate; (d) la persona giuridica controllata non
ricava alcun guadagno, eccezion fatta per il rimborso dei costi effettivi,
dagli appalti pubblici stipulati con le amministrazioni aggiudicatrici. 4.
Un accordo concluso fra due o più amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1),
non è considerato una concessione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1),
della presente direttiva, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni
cumulative: (a) l’accordo stabilisce una reale
cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti
al fine di svolgere congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale
da comportare diritti e obblighi reciproci per le parti; (b) l’accordo è retto esclusivamente da
considerazioni inerenti all’interesse pubblico; (c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti non realizzano sul mercato aperto, in termini di
fatturato, più del 10% delle attività rilevanti nel contesto dell’accordo; (d) l’accordo non comporta trasferimenti
finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti, eccezion fatta per quelli corrispondenti al rimborso dei costi
effettivi di lavori, servizi o forniture; (e) non vi è partecipazione privata in
nessuna delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori interessati. 5.
L’assenza di partecipazione privata di cui ai
paragrafi da 1 a 4 viene verificata al momento dell’aggiudicazione della
concessione o della conclusione dell’accordo. Le eccezioni previste dal presente articolo
cessano di applicarsi dal momento in cui ha luogo un’eventuale partecipazione
privata, con la conseguenza che le concessioni in corso devono essere aperte
alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione delle
concessioni. Sezione III
Disposizioni generali Articolo 16
Durata della concessione La durata della concessione è limitata al
periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli
investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un
ragionevole ritorno sul capitale investito. Articolo 17
Servizi sociali e altri servizi specifici Le concessioni per i servizi sociali e altri
servizi specifici elencati nell’allegato X che rientrano nel campo di
applicazione della presente direttiva sono soggette agli obblighi previsti
dall’articolo 26, paragrafo 3 e dall’articolo 27, paragrafo 1. Articolo 18
Concessioni miste 1.
Gli appalti aventi per oggetto sia servizi che
forniture sono aggiudicati ai sensi della presente direttiva allorché l’oggetto
principale dell’appalto in questione è formato da servizi e qualora si tratti
di concessioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1). 2.
Le concessioni aventi per oggetto sia servizi ai
sensi dell’articolo 17, sia altri servizi, sono aggiudicate in conformità delle
disposizioni applicabili al tipo di servizio che caratterizza l’oggetto
principale dell’appalto in questione. 3.
Nel caso di appalti misti di cui ai paragrafi 1 e 2,
l’oggetto principale viene determinato mediante un confronto tra i valori dei
rispettivi servizi o forniture. 4.
Qualora gli appalti abbiano per oggetto concessioni
disciplinate dalla presente direttiva nonché contratti o altri elementi non disciplinati
da essa né dalle direttive [che sostituiscono le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE]
o dalla direttiva 2009/81/CE, la parte dell’appalto che costituisce una
concessione trattata dalla presente direttiva viene aggiudicata conformemente
alla presente direttiva. Se però le differenti parti dell’appalto non sono
oggettivamente separabili, l’applicazione della presente direttiva viene
determinata sulla base dell’oggetto principale dell’appalto stesso. 5.
Nel caso di concessioni soggette alla presente
direttiva e di appalti soggetti alle direttive [direttive 2004/18/CE o 2004/17/CE]
o alla direttiva 2009/81/CE[21],
la parte dell’appalto che costituisce una concessione disciplinata dalla
presente direttiva viene aggiudicata conformemente alle disposizioni della
stessa. Se le differenti parti di detti appalti non sono
oggettivamente separabili, l’applicazione della presente direttiva viene
determinata sulla base dell’oggetto principale dell’appalto stesso. Articolo 19
Concessioni che riguardano più attività 1.
A una concessione destinata all’esercizio di più
attività si applicano le norme relative all’attività principale cui è destinata. Tuttavia, la scelta tra l’aggiudicazione di
un’unica concessione o l’aggiudicazione di un certo numero di concessioni
separate non può essere fatta con l’obiettivo di escluderla dal campo di
applicazione della presente direttiva. 2.
Se una delle attività cui è destinata la
concessione disciplinata dalle disposizioni della presente direttiva è elencata
nell’allegato III e un’altra attività non vi è elencata, e qualora sia
oggettivamente impossibile stabilire a quale attività la concessione sia
destinata in via principale, la concessione stessa viene aggiudicata
conformemente alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle
amministrazioni aggiudicatrici. 3.
Se una delle attività cui è destinato l’appalto o
la concessione è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra attività non è
disciplinata né dalla presente direttiva né dalle direttive [direttive 2004/18/CE
o 2004/17/CE] o dalla direttiva 2009/81/CE[22],
e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l’appalto o la
concessione siano destinati in via principale, l’appalto o la concessione sono
aggiudicati secondo la presente direttiva. Sezione IV
Situazioni specifiche Articolo 20
Concessioni riservate Gli Stati membri possono riservare il diritto
di partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori
protetti e operatori economici il cui obiettivo principale sia l’integrazione
sociale e professionale dei lavoratori disabili e svantaggiati, oppure disporre
che tali concessioni si svolgano nell’ambito di programmi di lavoro protetti, a
condizione che più del 30% dei lavoratori operanti in tali laboratori,
operatori economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o
svantaggiati. Il bando di concessione menziona la presente disposizione. Articolo 21
Servizi di ricerca e sviluppo 1.
La presente direttiva si applica alle concessioni
di servizi di ricerca e sviluppo con numeri di riferimento CPV da 73000000-2 a 73436000-7,
a eccezione di 73200000‑4, 73210000-7 o 73220000-0, purché siano
soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore perché li usino nell'esercizio della
propria attività, (b) la prestazione dei servizi è interamente
retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. 2.
La presente direttiva non si applica alle concessioni
di servizi pubblici di ricerca e sviluppo con numeri di riferimento CPV da 73000000-2
a 73436000-7, a eccezione di 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0 qualora una
delle suddette condizioni non sia soddisfatta. 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 46 riguardo ai numeri di riferimento citati
nel presente articolo, ogniqualvolta le modifiche della nomenclatura CPV debbano
riflettersi nella presente direttiva, senza che ciò comporti una modifica del
campo di applicazione della presente direttiva. CAPO II
Principi Articolo 22
Operatori economici 1.
Gli operatori economici che, in base alla normativa
dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire il
servizio di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che,
secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicata la concessione,
essi dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche. 2.
Tuttavia, alle persone giuridiche può essere
imposto di indicare nell’offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le
qualifiche professionali appropriate delle persone incaricate di eseguire la concessione
di cui trattasi. 3.
I raggruppamenti di operatori economici sono
autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. 4.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori non stabiliscono, per la partecipazione di tali raggruppamenti
alle procedure di aggiudicazione delle concessioni, condizioni specifiche che
non siano imposte ai candidati singoli. Ai fini della presentazione di
un’offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici
o gli enti aggiudicatori non possono esigere che i raggruppamenti di operatori
economici abbiano una forma giuridica specifica. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono stabilire, per l’esecuzione della concessione da parte di
un raggruppamento, condizioni specifiche, purché queste siano giustificate da
ragioni oggettive e proporzionate. Al raggruppamento selezionato può essere
imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato
aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria
per la buona esecuzione dell'appalto. Articolo 23
Nomenclature 1.
Qualsiasi rimando alle nomenclature nell’ambito
dell’aggiudicazione di concessioni viene effettuato ricorrendo al “Vocabolario
comune per gli appalti” (CPV) di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002[23]. 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati ai sensi dell’articolo 46 riguardo ai numeri di riferimento usati
negli allegati I e X, ogniqualvolta le modifiche della nomenclatura CPV debbano
riflettersi nella presente direttiva, senza che ciò comporti una modifica del
campo di applicazione della presente direttiva. Articolo 24
Riservatezza 1.
Fatte salve le disposizioni della presente
direttiva o della legislazione nazionale in materia di accesso all’informazione,
e in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli
appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti
rispettivamente agli articoli 27 e 35 della presente direttiva, l’amministrazione
aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e
da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare, ma
non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati
delle offerte. 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori possono imporre agli operatori economici requisiti volti a
proteggere la natura riservata delle informazioni che le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori rendono disponibili nel corso
dell’intera procedura di aggiudicazione delle concessioni. Articolo 25
Norme applicabili alle comunicazioni 1.
Fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi
elettronici è obbligatorio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo
30 della presente direttiva, amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori possono scegliere tra i seguenti mezzi di comunicazione per tutte
le comunicazioni e gli scambi di informazioni: (a) mezzi elettronici in conformità dei
paragrafi 3, 4 e 5; (b) posta o fax; (c) telefono nei casi e alle condizioni di
cui al paragrafo 6, oppure (d) una combinazione di tali mezzi. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio
l’uso dei mezzi elettronici di comunicazione, per le concessioni, al di là
degli obblighi fissati all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 30 della
presente direttiva. 2.
Il mezzo di comunicazione scelto deve essere
comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori
economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. In tutte le comunicazioni, gli scambi e
l’archiviazione di informazioni, amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori agiscono in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Le amministrazioni
aggiudicatrici prendono visione del contenuto delle offerte e delle domande di
partecipazione solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro
presentazione. 3.
Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via
elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di
carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e
compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della
comunicazione generalmente in uso, e non devono limitare l’accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Le
modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica da
considerarsi conformi al primo comma del presente paragrafo sono elencate all’allegato
XII. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 46 per modificare le modalità e le caratteristiche
tecniche elencate all’allegato XII, in seguito a sviluppi tecnici o motivi di
ordine amministrativo. Per garantire la compatibilità dei formati tecnici
nonché degli standard di processo e messaggistica, soprattutto in un contesto
transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 46 per rendere obbligatorio l’uso di
specifici standard tecnici, almeno per quanto riguarda l’uso della presentazione
elettronica di domande di partecipazione e di offerte, i cataloghi elettronici
e i mezzi di autenticazione elettronica. 4.
Amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori possono, ove necessario, imporre l’uso di strumenti non
comunemente disponibili, a condizione di offrire mezzi di accesso alternativi. Si considera che le amministrazioni aggiudicatrici
e gli enti aggiudicatori garantiscano adeguati mezzi di accesso alternativi nei
casi seguenti: (a)
essi offrono accesso libero, diretto e completo per
via elettronica a tali strumenti a partire dalla data di pubblicazione del
bando in conformità dell’allegato IX o dalla data d’invio dell’invito a
manifestare interesse; il testo del bando o dell’invito a manifestare interesse
indica il sito internet sul quale tali strumenti sono accessibili; (b)
garantiscono che gli offerenti stabiliti in Stati
membri diversi da quello dell’amministrazione aggiudicatrice possano accedere
alla procedura di aggiudicazione della concessione utilizzando token
temporanei resi disponibili online senza costi supplementari; (c)
assicurano un canale alternativo per la
presentazione elettronica delle offerte. 5.
Ai dispositivi di trasmissione e ricezione
elettronica delle offerte e ai dispositivi di trasmissione e ricezione
elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: a) le informazioni concernenti le
specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via
elettronica, compresa la cifratura e i servizi di apposizione del giorno e
dell’ora, sono messe a disposizione degli interessati; b) i dispositivi, i metodi di autenticazione
e le firme elettroniche soddisfano i requisiti dell’allegato XII; c) le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori precisano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi
elettronici di comunicazione nelle varie fasi della procedura adottata per
l’aggiudicazione delle concessioni. Tale livello è proporzionale ai rischi; d) ove siano richieste firme elettroniche
avanzate ai sensi della direttiva 1999/93/CE[24]
del Parlamento europeo e del Consiglio, le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori accettano firme basate su un certificato elettronico
qualificato nel quadro dell’elenco di fiducia previsto dalla decisione della
Commissione europea 2009/767/CE[25],
con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, purché siano
soddisfatte le condizioni seguenti: (i) amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori devono definire il formato richiesto per la firma avanzata sulla
base dei formati previsti dalla decisione della Commissione 2011/130/UE[26] e varare le misure necessarie
per trattare tecnicamente tali formati; (ii) se un’offerta viene firmata valendosi
di un certificato qualificato compreso nell’elenco di fiducia, amministrazioni
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori non devono introdurre requisiti supplementari
che possano ostacolare il ricorso a tali firme da parte degli offerenti. 6.
Le seguenti norme si applicano alla trasmissione
delle domande di partecipazione: (a)
le domande di partecipazione alla procedura di
aggiudicazione della concessione possono essere presentate per iscritto o per
telefono; nel secondo caso, è necessario inviare una conferma scritta prima
della scadenza dei termini fissati per la ricezione; (b)
amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori possono esigere, se necessario o per motivi di prova giuridica,
che le domande di partecipazione presentate via fax siano confermate per posta
o per via elettronica. Ai fini della lettera b), nel bando di concessione
o nell’invito a manifestare interesse l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore chiedono esplicitamente che le domande di partecipazione inviate
via fax vengano confermate per posta o per via elettronica, precisando i
termini per l’invio di tale conferma. 7.
Gli Stati membri garantiscono che, entro cinque
anni dalla data indicata nell’articolo 49, paragrafo 1, tutte le procedure per
l’aggiudicazione di concessioni ai sensi della presente direttiva vengano
effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, in particolare per
quel che riguarda la presentazione elettronica di domande e di offerte,
conformemente alle disposizioni del presente articolo. Detto obbligo non si applica quando l’utilizzo di
mezzi elettronici richiederebbe strumenti specializzati o formati di file non
comunemente disponibili in tutti gli Stati membri ai sensi del paragrafo 3. Amministrazioni
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che utilizzano altri mezzi di
comunicazione per la presentazione delle offerte hanno la responsabilità di
dimostrare nei documenti di gara che l’uso di mezzi elettronici, per la
particolare natura delle informazioni da scambiare con gli operatori economici,
richiederebbe strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili
in tutti gli Stati membri. Si considera che amministrazioni aggiudicatrici ed
enti aggiudicatori abbiano motivazioni legittime per non richiedere l’utilizzo
di mezzi di comunicazione elettronici nel processo di presentazione delle domande
e delle offerte nei casi seguenti: (a)
la descrizione delle specifiche tecniche, a causa
della natura specialistica dell’aggiudicazione della concessione, non si può
effettuare con i formati di file generalmente supportati dalle applicazioni più
comuni; (b)
le applicazioni che supportano i formati di file
adatti alla descrizione delle specifiche tecniche sono protette da un sistema
di licenze proprietarie e l’amministrazione aggiudicatrice non può metterle a
disposizione per scaricarle o utilizzarle a distanza; (c)
le applicazioni che supportano i formati di file
adatti alla descrizione delle specifiche tecniche utilizzano formati di file non
gestibili da altre applicazioni aperte o scaricabili. 8.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono usare i
dati trattati elettronicamente per le procedure di appalti pubblici allo scopo
di prevenire, individuare e correggere gli errori che si verifichino in
ciascuna fase, sviluppando gli opportuni strumenti. TITOLO II
NORME SULL’AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CAPO I
Pubblicazione e trasparenza Articolo 26
Bandi di concessione 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale
intenzione per mezzo di un bando di concessione. 2.
Il bando di concessione contiene le informazioni
indicate in parte dell’allegato IV e, ove opportuno, ogni altra informazione
ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore secondo
il formato dei modelli uniformi. 3.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri
servizi specifici rendono nota l’intenzione di aggiudicare la prevista concessione
mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione quanto prima dopo
l’inizio dell’esercizio di bilancio. Tali avvisi contengono le informazioni di
cui all’allegato XIII. 4.
La Commissione stabilisce i modelli uniformi. I
relativi atti di esecuzione vengono adottati in conformità della procedura
consultiva di cui all’articolo 48. 5.
In deroga al paragrafo 1, alle amministrazioni
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori non è richiesto di pubblicare un bando
di concessione in uno qualsiasi dei seguenti casi: (a) qualora non sia stata presentata alcuna
offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata presentata alcuna domanda
di partecipazione in risposta a una procedura di concessione, purché le condizioni
iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate e purché
una relazione sia trasmessa alla Commissione o all’organo nazionale di
vigilanza designato in conformità dell’articolo 84 della direttiva [che
sostituisce la direttiva 2004/18/CE] a richiesta di questi ultimi; (b) quando i lavori o i servizi possono
essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per l’assenza di concorrenza
per motivi tecnici, la protezione dei brevetti, dei diritti d’autore o di altri
diritti di proprietà intellettuale o la tutela di altri diritti esclusivi, e
qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l’assenza di concorrenza
non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per
l’aggiudicazione della concessione; (c) per nuovi lavori o servizi consistenti
nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore
economico a cui le medesime amministrazioni aggiudicatrici o i medesimi enti
aggiudicatori avevano aggiudicato la concessione iniziale soggetta all’obbligo di
cui al paragrafo 1, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un
progetto di base in base al quale era stata aggiudicata la concessione iniziale.
Il progetto di base indica l'entità degli eventuali lavori o servizi aggiuntivi
e le condizioni alle quali saranno aggiudicati. Non appena il primo progetto è sottoposto a
indizione di gara, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono
conto del costo totale stimato dei lavori o servizi successivi, al momento di
applicare le disposizioni dell’articolo 5. 6.
Ai fini del paragrafo 5, lettera a), un’offerta non
è ritenuta appropriata se: - è irregolare o inaccettabile, e - non presenta alcuna pertinenza con la
concessione, ed è quindi inadeguata a rispondere alle esigenze dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore specificate nei documenti di gara. Le offerte vengono ritenute irregolari se non
rispettano i documenti di gara o se i prezzi offerti sono al riparo dalle
normali forze della concorrenza. Le offerte sono ritenute inaccettabili nei
seguenti casi: (a) sono state ricevute in ritardo; (b) sono state presentate da offerenti che
non possiedono le qualifiche prescritte; (c) il prezzo proposto supera il bilancio dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, fissato prima di avviare la procedura
di aggiudicazione della concessione e documentato per iscritto; (d) sono ritenute eccessivamente basse. Articolo 27
Avvisi di aggiudicazione delle concessioni 1.
Entro 48 giorni dall’aggiudicazione di una
concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano
un avviso contenente i risultati della procedura di aggiudicazione. 2.
L’obbligo previsto dal paragrafo 1 si applica anche
alle concessioni di servizi il cui valore stimato, calcolato in base alle
modalità di cui all’articolo 6, paragrafo 5, sia pari o superiore a 2 500 000
EUR con la sola eccezione dei servizi sociali e degli altri servizi specifici
di cui all’articolo 17. 3.
Detti avvisi contengono le informazioni di cui
all’allegato V o, in relazione alle concessioni concernenti servizi sociali e altri
servizi specifici, le informazioni di cui all’allegato VI, e vengono pubblicati
ai sensi dell’articolo 28. Articolo 28
Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi 1.
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 26 e 27 e
all’articolo 43, paragrafo 6, secondo comma, contengono le informazioni
indicate negli allegati dal IV al VI e nel formato dei modelli uniformi, compresi
i modelli uniformi per le rettifiche. La Commissione stabilisce i modelli uniformi
mediante atti di esecuzione da adottare in conformità della procedura consultiva
di cui all’articolo 48. 2.
I bandi e gli avvisi sono redatti, trasmessi per
via elettronica alla Commissione e pubblicati in conformità dell’allegato IX. I
bandi e gli avvisi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della
Commissione sono a carico dell’Unione. 3.
I bandi di cui all’articolo 26 sono pubblicati per
esteso in una delle lingue ufficiali dell’Unione a scelta dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il testo pubblicato in tale lingua è
l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è
pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 4.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione
degli avvisi o bandi. La Commissione rilascia all’amministrazione
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una conferma della ricezione
dell’avviso o bando e della pubblicazione delle informazioni trasmesse, con
menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della
pubblicazione. 5.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
possono pubblicare bandi e avvisi relativi a concessioni non soggette
all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva a condizione che
tali bandi e avvisi vengano trasmessi alla Commissione per via elettronica
secondo il formato e le procedure di trasmissione indicati nell’allegato IX. Articolo 29
Pubblicazione a livello nazionale 1.
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 26 e 27 nonché
le informazioni ivi contenute non possono essere pubblicati a livello nazionale
prima della pubblicazione ai sensi dell’articolo 28. 2.
I bandi e gli avvisi pubblicati a livello nazionale
non contengono informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli
avvisi trasmessi alla Commissione ma menzionano la data della trasmissione del
bando o dell’avviso alla Commissione. Articolo 30
Disponibilità elettronica dei documenti di gara 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori offrono gratuitamente, per via elettronica e a decorrere dalla data
di pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 28, o dalla data dell’invio
dell’invito a presentare offerte, l’accesso libero, diretto e completo ai
documenti di gara. Il testo del bando o dell’invito precisa il sito internet sul
quale tale documentazione è accessibile. 2.
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o i servizi competenti comunicano
le informazioni aggiuntive sui documenti di gara almeno sei giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. CAPO II
Svolgimento della procedura Sezione I
Concessioni congiunte, termini e specifiche tecniche Articolo 31
Concessioni congiunte tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
di Stati membri diversi 1.
Fatto salvo l’articolo 15, le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono aggiudicare
congiuntamente concessioni pubbliche mediante uno dei mezzi descritti nel
presente articolo. 2.
Varie amministrazioni aggiudicatrici o vari enti
aggiudicatori di Stati membri diversi possono aggiudicare concessioni congiuntamente.
In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti
concludono un accordo che determini: (a) quali disposizioni nazionali si applicano
alla procedura di aggiudicazione della concessione; (b) l’organizzazione interna della procedura
di aggiudicazione della concessione, tra cui la gestione della procedura, la ripartizione
delle responsabilità, la distribuzione di lavori, forniture o servizi da
aggiudicare e la conclusione della concessione. Al momento di determinare la legislazione
nazionale applicabile in conformità alla lettera a), le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere le disposizioni
nazionali dello Stato membro in cui sia ubicata una delle amministrazioni
partecipanti. 3.
Qualora varie amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori di Stati membri diversi abbiano costituito un soggetto giuridico
congiunto, compresi i gruppi europei di cooperazione territoriale ai sensi del
regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[27], le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, con decisione dell’organo
competente del soggetto giuridico congiunto, si accordano in merito alle norme
nazionali applicabili in materia di aggiudicazione delle concessioni di uno dei
seguenti Stati membri: (a) le disposizioni nazionali dello Stato
membro in cui il soggetto giuridico ha la propria sede legale; (b) le disposizioni nazionali dello Stato
membro in cui il soggetto giuridico svolge la propria attività. Tale accordo può applicarsi sia a tempo
indeterminato, se ciò è stabilito nell’atto costitutivo del soggetto giuridico
congiunto, o può limitarsi a un periodo di tempo, ad alcuni tipi di concessioni
oppure a una o più aggiudicazioni di singole concessioni. 4.
In mancanza di un accordo che definisca le norme
applicabili in materia di concessioni, la legislazione nazionale che disciplini
l’aggiudicazione delle concessioni è determinata secondo le seguenti modalità: (a) se la procedura viene svolta o gestita da
un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore partecipanti per conto
degli altri, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro di tale amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore; (b) se la procedura non viene svolta o
gestita da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore
partecipanti per conto degli altri, e (i) riguarda una concessione di lavori
pubblici o di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è
ubicata la maggior parte dei lavori; (ii) riguarda una concessione di servizi, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le
disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è fornita la maggior parte dei
servizi; (c) qualora non sia possibile determinare la
legge nazionale applicabile in conformità alle lettere a) o b), le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali
dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice che sostiene la maggior
parte dei costi. 5.
In mancanza di un accordo che definisca la legge
applicabile in materia di aggiudicazione di concessioni ai sensi del paragrafo 3,
la legislazione nazionale che disciplina le procedure di aggiudicazione delle
concessioni da parte di soggetti giuridici congiunti istituiti da varie amministrazioni
aggiudicatrici o da vari enti aggiudicatori di Stati membri diversi è determinata
secondo le seguenti modalità: (a) se la procedura viene svolta o gestita
dall’organo competente del soggetto giuridico congiunto, si applicano le
disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sede
legale; (b) se la procedura viene svolta o gestita da
un membro del soggetto giuridico per conto del soggetto giuridico, si applicano
le norme di cui al paragrafo 4, lettere a) e b); (c) qualora non sia possibile determinare la
legge nazionale applicabile in conformità del paragrafo 4, lettere a) o b). le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali
dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sede legale. 6.
Una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o
più enti aggiudicatori possono aggiudicare singole concessioni nell’ambito di
un accordo quadro concluso da un’amministrazione aggiudicatrice ubicata in un
altro Stato membro o congiuntamente a essa, a condizione che l’accordo quadro
contenga specifiche disposizioni che consentano alla rispettiva o alle
rispettive amministrazioni aggiudicatrici o ancora all’ente aggiudicatore o
agli enti aggiudicatori di aggiudicare le singole concessioni. 7.
Le decisioni in materia di aggiudicazione di
concessioni transfrontaliere sono soggette ai normali meccanismi di ricorso messi
a disposizione dalla legislazione nazionale applicabile. 8.
Per consentire un efficace funzionamento dei
meccanismi di ricorso, gli Stati membri consentono che le decisioni degli
organi di ricorso ubicati in altri Stati membri, ai sensi della direttiva 89/665/CEE
del Consiglio[28]
e della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, siano pienamente eseguite nell’ambito
del loro ordinamento giuridico nazionale, se tali decisioni coinvolgono amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori stabiliti sul loro territorio e
partecipanti alla pertinente procedura di aggiudicazione di concessioni
transfrontaliere. Articolo 32
Specifiche tecniche 1.
Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato
VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche
richieste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono anche fare
riferimento allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, delle
forniture o dei servizi richiesti o a qualsiasi altra fase del suo ciclo di
vita di cui all’articolo 2, punto 14). Le specifiche tecniche indicano inoltre se sarà
richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. Per tutte le aggiudicazioni di concessioni il cui oggetto
è destinato all’uso da parte di persone fisiche, che si tratti del pubblico o
del personale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, le
specifiche tecniche devono essere redatte, salvo casi giustificati, in modo da
tener conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di una
progettazione adeguata per tutti gli utenti. Se si adottano norme obbligatorie in materia di
accessibilità con atto legislativo dell’Unione, le specifiche tecniche, per
quanto riguarda i criteri di accessibilità vengono definiti in relazione a
quest’ultimo. 2.
Le specifiche tecniche garantiscono agli operatori
economici parità di accesso alla procedura di aggiudicazione delle concessioni
e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura alla
concorrenza dell’aggiudicazione delle concessioni. 3.
Fatte salve le regole tecniche nazionali
obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione,
le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: (a) in termini di prestazioni o di requisiti
funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i
parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di
determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici o agli
enti aggiudicatori di aggiudicare l’appalto; (b) mediante riferimento a specifiche
tecniche definite nell’allegato VIII e, in ordine di preferenza, alle norme
nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee,
alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi
tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o,
se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o
alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di
realizzazione delle opere e uso delle forniture; ciascun riferimento contiene
la menzione “o equivalente”; (c) in termini di prestazioni o di requisiti
funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche tecniche citate
alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a
detti requisiti; (d) mediante riferimento alle specifiche tecniche
di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai
requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche. 4.
A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto,
le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza
determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un
brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero
come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale
menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui
una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto
non sia possibile applicando il paragrafo 3; una siffatta menzione o un
siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione “o equivalente”. 5.
Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento
alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono respingere un’offerta per
il motivo che i lavori, le forniture e i servizi offerti non sono conformi alle
specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente
prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui
all’articolo 33, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 6.
Quando si avvalgono della facoltà, prevista al
paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di
prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori non possono respingere un’offerta di lavori, di forniture o
di servizi conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a
una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma
internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di
normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti
funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta l’offerente è tenuto a
provare, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui
all’articolo 33, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma
ottemperano alle prestazioni o ai requisiti funzionali dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. Articolo 33
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori possono esigere che gli operatori economici presentino come mezzo
di prova della conformità alle specifiche tecniche una relazione di prova
redatta da un organismo riconosciuto o un certificato rilasciato da tale
organismo. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono
la presentazione di certificati rilasciati da organismi riconosciuti per
attestare la conformità a particolari specifiche tecniche accettano anche
certificati rilasciati da altri organismi riconosciuti equivalenti. 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori accettano anche altri mezzi di prova appropriati quali una
documentazione tecnica del fabbricante qualora l’operatore economico interessato
non abbia accesso ai certificati né alle relazioni di prova di cui al paragrafo
1, né abbia alcuna possibilità di ottenerli entro i termini previsti. 3.
Per organismi riconosciuti ai sensi del presente
articolo si intendono i laboratori di prova e di calibratura e gli organismi di
ispezione e di certificazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio[29]. 4.
Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri
Stati membri, su richiesta, qualsiasi informazione concernente le prove e i documenti
esibiti per provare la conformità ai requisiti tecnici di cui all’articolo 32 e
al presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento
forniscono tali informazioni conformemente alle disposizioni in materia di governance
di cui all’articolo 88 della direttiva (direttiva che sostituisce la direttiva 2004/18/CE). Sezione II
Scelta dei partecipanti e aggiudicazione delle concessioni Articolo 34
Principi generali Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei
criteri esposti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore
ai sensi dell’articolo 39, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni
cumulative: (a) l’offerta soddisfa i requisiti, le
condizioni e i criteri indicati nel bando di concessione o nell’invito a confermare
interesse nonché nei documenti di gara; (b) l’offerta è stata presentata da un
offerente che (i) non è escluso dalla partecipazione alla
procedura di aggiudicazione in conformità dell’articolo 36, paragrafi da 4 a 8,
e (ii) soddisfa i criteri di selezione fissati
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in conformità
dell’articolo 36, paragrafi da 1 a 3. Articolo 35
Garanzie procedurali 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell’invito a presentare offerte o nei
documenti di gara la descrizione della concessione, i criteri di aggiudicazione
e i requisiti minimi da soddisfare. Sulla base di tali informazioni, deve essere
possibile individuare la natura e l’entità della concessione, affinché gli
operatori economici possano decidere se chiedere di partecipare alla procedura
di aggiudicazione della concessione. La descrizione, i criteri di
aggiudicazione e i requisiti minimi non possono cambiare durante i negoziati. 2.
Nel corso della procedura di aggiudicazione della
concessione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
garantiscono parità di trattamento a tutti gli offerenti. In particolare, non
forniscono informazioni in maniera discriminatoria, il che potrebbe favorire
taluni offerenti a scapito di altri. 3.
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore che limiti il numero di candidati ad un livello adeguato deve farlo
in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi resi noti a tutti gli
operatori economici interessati. 4.
Le norme per l’organizzazione della procedura di
aggiudicazione della concessione, comprese le norme relative alla
comunicazione, alle fasi della procedura e alla tempistica, sono stabilite in
anticipo e comunicate a tutti i partecipanti. 5.
Qualora l’aggiudicazione della concessione comporti
lo svolgimento di negoziazioni, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori rispettano le seguenti norme: (a) se le negoziazioni si svolgono dopo la
presentazione delle offerte, negoziano con gli offerenti le offerte che questi
hanno presentato per adattarle ai criteri e ai requisiti indicati in conformità
del paragrafo 1; (b) non possono rivelare agli altri partecipanti
le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato
partecipante alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo
non assume la forma di una deroga generale ma è considerato in riferimento alla
prevista comunicazione di soluzioni specifiche o di altre informazioni
riservate; (c) possono svolgere le negoziazioni in fasi
successive per ridurre il numero delle offerte da negoziare applicando i
criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a
presentare offerte o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a
presentare offerte o nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice
deve indicare se si è avvalsa di tale facoltà; (d) valutano le offerte secondo quanto negoziato
sulla base dei criteri di aggiudicazione inizialmente indicati; (e) tengono una registrazione scritta delle
delibere formali nonché di ogni altro fatto o evento rilevante ai fini della
procedura di aggiudicazione della concessione. In particolare, viene assicurata
con ogni mezzo adeguato la tracciabilità delle negoziazioni. 6.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori informano quanto prima i candidati e gli offerenti delle
decisioni prese riguardo all’aggiudicazione di una concessione, ivi compresi i
motivi per i quali hanno deciso di non aggiudicare un appalto per il quale sia
stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura. 7.
Su richiesta della parte interessata, l’amministrazione
aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla
ricezione di una richiesta scritta: (a) a ogni candidato escluso i motivi del
rigetto della sua domande di partecipazione; (b) ad ogni offerente escluso i motivi del
rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 32,
paragrafi 5 e 6, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione
secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle
prestazioni o ai requisiti funzionali; (c) ad ogni offerente che abbia presentato
un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta
selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o le
parti dell’accordo quadro; (d) ad ogni offerente che abbia presentato
un’offerta selezionabile lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del
dialogo con gli offerenti. 8.
Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono
decidere di non divulgare talune informazioni di cui al paragrafo 6 relative
all’appalto, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge,
sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. Articolo 36
Selezione e valutazione qualitativa dei candidati 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel
bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di: (a)
abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale; (b)
capacità economica e finanziaria; (c)
capacità tecniche e professionali. Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le
condizioni di partecipazione a quelle in grado di garantire che un candidato o
un offerente disponga delle capacità giuridiche e finanziarie nonché delle competenze
tecniche e commerciali per eseguire la concessione da aggiudicare. Tutti i
requisiti devono essere correlati e strettamente proporzionali all’oggetto
dell’appalto, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza
effettiva. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori indicano nel bando di concessione anche la referenza o le
referenze che gli operatori economici devono presentare a dimostrazione del
possesso delle capacità richieste. I requisiti riguardanti tali referenze sono
non discriminatori e proporzionati all’oggetto della concessione. 2.
Per quanto riguarda i criteri di cui al paragrafo 1,
ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico
può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura
giuridica dei suoi rapporti con loro. In tal caso deve dimostrare all’amministrazione
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie
per l’intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell’impegno
a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria,
le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono richiedere
che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano responsabili in
solido dell’esecuzione dell’appalto. 3.
Alle stesse condizioni, un raggruppamento di
operatori economici di cui all’articolo 22 può fare valere le capacità dei
partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. 4.
Gli Stati membri adottano le norme necessarie per
la lotta contro il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di
interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e
la parità di trattamento di tutti gli offerenti. Per quanto riguarda i conflitti di interessi, le
misure adottate si limitano allo stretto necessario per prevenire o eliminare
gli eventuali conflitti individuati. In particolare, esse consentono di
escludere un offerente o un candidato dalla procedura soltanto qualora non si
possa ovviare al conflitto di interessi con altri mezzi. 5.
È escluso dalla partecipazione alla concessione il
candidato o l’offerente condannato con sentenza definitiva per una o più delle
ragioni elencate qui di seguito: (a) partecipazione a un’organizzazione
criminale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/841/GAI
del Consiglio[30]; (b) corruzione, secondo la definizione di cui
all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella
quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell’Unione europea e all’articolo 2 della decisione quadro 2003/568/GAI del
Consiglio[31],
nonché corruzione secondo la definizione contenuta nella legislazione nazionale
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’operatore economico; (c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziarie delle Comunità europee[32]; (d) reati terroristici o reati connessi alle
attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo
3 della decisione quadro 2002/475/GAI[33]
ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere un reato quali definiti
all’articolo 4 della stessa decisione quadro; (e) riciclaggio dei proventi di attività
illecite, quale definito all’articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del
Consiglio[34]. L’obbligo di escludere un candidato o un offerente
dalla partecipazione a una concessione si applica anche qualora la condanna con
sentenza definitiva riguardi i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona avente
potere di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del
candidato o dell’offerente. 6.
Un operatore economico è escluso dalla
partecipazione alla concessione qualora l’amministrazione aggiudicatrice o
l’ente aggiudicatore è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiari
che detto operatore non è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento
di imposte o di contributi di previdenza sociale in conformità delle
disposizioni giuridiche del paese in cui è stabilito o di quelle dello Stato
membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. 7.
Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possano escludere qualsiasi operatore
economico dalla partecipazione all’aggiudicazione della concessione qualora si
verifichi una delle seguenti condizioni: (a) se sono a conoscenza di altre gravi violazioni
delle norme del diritto nazionale e dell’Unione europea volte a tutelare gli
interessi pubblici compatibili con il trattato; (b) se l’operatore economico è oggetto di una
procedura di insolvenza o di liquidazione, se i suoi beni sono amministrati da un
liquidatore o dal giudice, se ha stipulato un concordato preventivo con i
creditori, se ha sospeso l’attività o si trova in qualsiasi altra situazione
analoga derivante da una procedura simile ai sensi delle leggi e dai
regolamenti nazionali; (c) se l’operatore economico ha evidenziato gravi
e persistenti carenze nel rispetto di requisiti sostanziali nel quadro di precedenti
concessioni di natura simile con la medesima amministrazione aggiudicatrice o con
il medesimo ente aggiudicatore. Per applicare i motivi di esclusione di cui al primo
comma, lettera c), le amministrazione aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
offrono un metodo di valutazione dell’esecuzione del contratto basato su
criteri obiettivi e misurabili e applicato in maniera sistematica, coerente e
trasparente. La valutazione dell'esecuzione è comunicata all’operatore
economico in questione, al quale deve essere data la possibilità di opporsi
alle conclusioni e ottenere tutela giurisdizionale. 8.
Qualsiasi candidato od offerente che si trovi in
una delle situazioni di cui ai paragrafi da 5 a 7 può fornire
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore prove che
dimostrino la sua affidabilità nonostante l’esistenza di motivi di esclusione. 9.
Gli Stati membri specificano le condizioni di
applicazione del presente articolo. Su richiesta, mettono a disposizione degli
altri Stati membri le informazioni relative ai motivi di esclusione elencati
nel presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di
stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 88 della
direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE]. Articolo 37
Fissazione dei termini 1.
Nel fissare i termini di presentazione delle domande
di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità della concessione
e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi
stabiliti dall’articolo 37. 2.
Qualora le domande o le offerte soltanto possano
essere presentate soltanto previa visita dei luoghi o previa consultazione in
loco della documentazione allegata ai documenti di gara, i termini fissati per
la presentazione delle domande sono prorogati, in modo tale che tutti gli
operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte. Articolo 38
Termini di presentazione delle domande di partecipazione alla concessione 1.
Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici e
gli enti aggiudicatori procedano a una concessione, il termine per la
presentazione delle domande non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di
spedizione del bando. 2.
Il termine per la ricezione delle offerte può
essere ridotto di cinque giorni se l’ente aggiudicatore accetta che le offerte
possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell’articolo 25. Articolo 39
Criteri di aggiudicazione delle concessioni 1.
Le concessioni sono aggiudicate sulla base di
criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione e parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle
offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un
vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore. 2.
I criteri di aggiudicazione sono connessi all’oggetto
della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore. Tali criteri garantiscono una concorrenza effettiva
e sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le
informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori verificano efficacemente che le offerte soddisfano i criteri
di aggiudicazione, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli
offerenti. 3.
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore indica nel bando o nei documenti di gara la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno dei criteri fissati al paragrafo 1 o elenca tali criteri
in ordine decrescente di importanza. 4.
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità
che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino
l’aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere,
oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri: (a) la qualità, che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per
tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo; (b) per le concessioni di servizi e le
concessioni che comportano la progettazione di lavori, si può tener conto dell’organizzazione,
delle qualifiche e dell’esperienza del personale incaricato dell’esecuzione
della concessione in oggetto, con la conseguenza che, dopo l’aggiudicazione
della concessione il personale può essere sostituito soltanto con il consenso
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, i quali devono
verificare che tali sostituzioni garantiscano un’organizzazione e un livello
qualitativo equivalenti; (c) il servizio post-vendita e l’assistenza
tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; (d) lo specifico processo di produzione o di
fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi
altra fase del ciclo di vita di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14), nella
misura in cui tali criteri riguardano fattori direttamente coinvolti in tali
processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o fornitura dei
lavori, delle forniture o dei servizi richiesti. 5.
Nel caso di cui al paragrafo 4, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore precisano, nel bando di gara, nell’invito
a presentare un’offerta o nei documenti di gara, la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta
economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo
una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere
appropriato. L’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga
impossibile la ponderazione per ragioni oggettive, indica i criteri in ordine decrescente
d’importanza. Articolo 40
Calcolo dei costi del ciclo di vita 1.
I costi del ciclo di vita comprendono, per quanto
pertinente, tutti i seguenti costi del ciclo di vita di un prodotto, di un servizio
o dei lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14): (a)
costi interni, compresi i costi relativi
all’acquisizione (come i costi di produzione), l’uso (come il consumo
energetico e i costi di manutenzione) e il fine vita (come i costi di raccolta
e riciclaggio); (b)
costi esterni ambientali direttamente connessi al
ciclo di vita, a condizione di poterne determinare e verificare il valore monetario,
che può includere il costo delle emissioni di gas serra e di altre emissioni
inquinanti, nonché i costi per la mitigazione dei cambiamenti climatici. 2.
Se le amministrazioni aggiudicatrici valutano i
costi utilizzando un approccio basato sui costi del ciclo di vita, nei
documenti di gara devono indicare la metodologia adottata per il calcolo dei
costi del ciclo di vita. Tale metodologia deve soddisfare tutte le seguenti
condizioni: (a)
è stata elaborata sulla base di informazioni
scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non
discriminatori; (b)
è stata concepita per un’applicazione ripetuta o
continua; (c)
è accessibile a tutte le parti in causa. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori consentono agli operatori economici di applicare una metodologia
diversa per stabilire i costi del ciclo di vita della propria offerta, a
condizione che essi provino che tale metodologia soddisfa i requisiti indicati
alle lettere a), b) e c) ed è equivalente alla metodologia indicata
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. 3.
Se una metodologia comune per il calcolo dei costi
del ciclo di vita è adottata nell’ambito di un atto legislativo dell’Unione, anche
mediante atti delegati in conformità della specifica legislazione settoriale, essa
viene applicata qualora i costi del ciclo di vita rientrino tra i criteri di
aggiudicazione di cui all’articolo 39, paragrafo 4. L’allegato II contiene l'elenco di detti atti
legislativi e delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 46 riguardo all’aggiornamento di tale
elenco quando, in seguito all’adozione di una nuova legislazione o all’abrogazione
o alla modifica di tale legislazione, tali modifiche si rendano necessarie. TITOLO III
Norme sull’esecuzione delle concessioni Articolo 41
Subappalto 1.
Nei documenti di gara l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da
uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le
parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori
proposti. 2.
Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la questione
della responsabilità dell'operatore economico principale. Articolo 42
Modifica delle concessioni in vigenza delle stesse 1.
Ai fini della presente direttiva, la modifica
sostanziale delle disposizioni di una concessione in vigenza della stessa viene
considerata una nuova aggiudicazione e richiede una nuova procedura di
aggiudicazione conformemente alla presente direttiva. 2.
La modifica di una concessione in vigenza della
stessa viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, se rende la
concessione sostanzialmente diversa da quella inizialmente conclusa. In ogni
caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica viene considerata sostanziale
se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a)
la modifica introduce condizioni che, se fossero
state parte della procedura iniziale di aggiudicazione di concessioni,
avrebbero consentito di scegliere candidati diversi da quelli inizialmente
selezionati, o avrebbero consentito di aggiudicare la concessione a un altro
candidato od offerente; (b)
la modifica altera l’equilibrio economico della
concessione a favore del concessionario oppure (c)
la modifica amplia considerevolmente l’ambito della
concessione per includere forniture, servizi o lavori non inizialmente coperti
dalla concessione stessa. 3.
La sostituzione del concessionario viene
considerata una modifica sostanziale ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso
di successione universale o parziale nella posizione dell’aggiudicatario
iniziale, in seguito a operazioni di ristrutturazione societaria, di insolvenza
o sulla base di una clausola contrattuale di un altro operatore economico che
soddisfa i criteri di selezione qualitativa inizialmente fissati, a condizione
che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione e non miri ad
aggirare l’applicazione della presente direttiva. 4.
Quando il valore della modifica può essere espresso
in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del
paragrafo 1 se il suo valore non supera le soglie fissate all’articolo 5 e se è
inferiore del 5% al prezzo del contratto iniziale, a condizione che la modifica
non alteri la natura generale dell’appalto. Nel caso di modifiche successive,
il valore viene valutato sulla base del valore cumulativo delle modifiche
successive. 5.
Le modifiche della concessione non sono considerate
sostanziali ai sensi del paragrafo 1, se sono previste dalla documentazione di
gara mediante opzioni o clausole di riesame chiare, precise e inequivocabili.
Tali clausole definiscono l’ambito e la natura delle opzioni o delle modifiche
possibili, nonché le condizioni alle quali possono essere utilizzate. Non
prevedono modifiche od opzioni che altererebbero la natura generale della
concessione. 6.
In deroga al paragrafo 1, una modifica sostanziale
non richiede una nuova procedura di aggiudicazione di concessioni se sono
soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: (d)
la modifica è stata resa necessaria da circostanze
che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non
avrebbe potuto prevedere; (e)
la modifica non altera la natura generale della
concessione; (f)
nel caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni
aggiudicatrici quando l'aumento dei prezzi non superi il 50% del valore della
concessione originale. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori pubblicano nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un
avviso per comunicare tali modifiche. Tali avvisi contengono le informazioni di
cui all’allegato VII e vengono pubblicati in conformità delle disposizioni
dell’articolo 28. 7.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori non si avvalgono delle modifiche alle concessioni nei casi
seguenti: (a)
qualora la modifica intenda rimediare a carenze
della prestazione del concessionario o alle relative conseguenze, cui si possa
porre rimedio imponendo l’esecuzione degli obblighi contrattuali; (b)
qualora la modifica intenda compensare i rischi
derivanti da aumenti di prezzi provocati da fluttuazioni dei prezzi che
potrebbero influire sensibilmente sull’esecuzione di un appalto e che sono
stati coperti dal concessionario. Articolo 43
Cessazione delle concessioni Gli Stati membri assicurano che le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità,
alle condizioni fissate dal diritto contrattuale nazionale applicabile, di porre
termine alla concessione in vigenza della stessa, se viene soddisfatta una
qualsiasi delle seguenti condizioni: (a)
le eccezioni di cui all’articolo 15 cessano di
applicarsi in seguito a una partecipazione privata alla persona giuridica cui è
stato aggiudicato l’appalto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4; (b)
una modifica della concessione rappresenta una
nuova aggiudicazione ai sensi dell’articolo 42; (c)
la Corte di giustizia dell’Unione europea constata
che, in una procedura ai sensi dell’articolo 258 del trattato, uno Stato membro
ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il
fatto che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore
appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in
oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente
direttiva. TITOLO V
MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE Articolo 44
Modifica della direttiva 89/665/CEE La direttiva 89/665/CEE è modificata come
segue: 1.
l’articolo 1 è modificato come segue: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. La presente direttiva si applica agli appalti
di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, a meno che tali appalti
siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 18 di tale direttiva. La presente direttiva si applica anche alle
concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, di cui alla
direttiva [sull’aggiudicazione delle concessioni] a meno che tali concessioni
siano escluse a norma degli articoli 8, 9, 15 e 21 di tale direttiva. Gli appalti di cui alla presente direttiva
comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori
pubblici e i sistemi dinamici di acquisizione”. (b) l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, è
sostituito dal seguente: “Gli Stati membri adottano i
provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti
disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, o dalla direttiva [sulle concessioni],
le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto
di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo
le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente
direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto
dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme
nazionali che lo recepiscono”. 2.
L’articolo 2 bis, paragrafo 2, è modificato
come segue: (a) il primo comma è sostituito dal seguente: “La conclusione di un contratto in seguito alla
decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE
o dalla direttiva [sulle concessioni] non può avvenire prima dello scadere di
un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla
data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli
offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per
via elettronica, oppure se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione
prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere
dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o di
almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di
ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto”; (b) al quarto comma, il primo trattino è
sostituito dal seguente: “– una relazione sintetica
dei motivi pertinenti di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE,
fatte salve le disposizioni dell’articolo 41, paragrafo 3, della medesima, o all’articolo 35, paragrafo 7, della direttiva
[sulle concessioni], fatte salve le disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 8,
della medesima direttiva e”, 3.
All’articolo 2 ter, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: “a) se la direttiva 2004/18/CE
o la direttiva [sulle concessioni] non prescrivono la previa pubblicazione di
un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”; 4.
l’articolo 2 quinquies è modificato come
segue: (a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita
dalla seguente: “a) se l’amministrazione
aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia
consentito a norma della direttiva 2004/18/CE o della direttiva [sulle
concessioni]”; (b) al paragrafo 4, il primo trattino è
sostituito dal seguente: “- l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che
l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea sia consentita a norma della direttiva 2004/18/CE
o della direttiva [sulle concessioni]”, 5.
L’articolo 2 septies, paragrafo 1, lettera
a), è modificato come segue: (a) il primo trattino è sostituito dal
seguente: “ - l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato
l’avviso di aggiudicazione a norma dell’articolo 35, paragrafo 4, e degli
articoli 36 e 37 della direttiva 2004/18/CE o degli articoli 26 e 27 della
direttiva [sulle concessioni], a condizione che tale avviso contenga la
motivazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di affidare il
contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, oppure”; (b) dopo il primo trattino, si inserisce il
seguente trattino: “- l’amministrazione aggiudicatrice ha informato
gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a
condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi
pertinenti di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE,
fatte salve le disposizioni dell’articolo 41, paragrafo 3, di detta direttiva o
all’articolo 35, paragrafo 7, della direttiva [sulle concessioni] fatte salve
le disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 8, di detta direttiva. Quest’ultima
opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, lettera c),
della presente direttiva”; 6.
All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: “1. La Commissione può
avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula
di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del
diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici in una procedura di
aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE o dalla
direttiva [sulle concessioni].”. Articolo 45
Modifica della direttiva 92/13/CEE La direttiva 92/13/CEE è modificata come
segue: 1.
l’articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:
(a) il primo e il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti: “La presente direttiva si
applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali (1), a meno che tali appalti siano esclusi a norma
dell’articolo 5, paragrafo 2, degli articoli da 19 a 26, degli articoli 29 e 30
o dell’articolo 62 di tale direttiva. La presente direttiva si applica anche alle
concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori, di cui alla direttiva [sulle
concessioni] a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli 8, 10,
11, 12, 14, 15 e 21 di tale direttiva.”; (b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Gli Stati membri adottano i provvedimenti
necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla
direttiva 2004/17/CE o dalla direttiva [sulle concessioni], le decisioni prese
dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in
particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli
articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto
che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di
aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che lo recepiscono”; 2.
L’articolo 2 bis, paragrafo 2, è modificato
come segue: (a) il primo comma è sostituito dal seguente: “La conclusione di un
contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto
disciplinato dalla direttiva 2004/17/CE o dalla direttiva [sulle concessioni]
non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni
civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di
aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati
interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure,
se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello
scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla
data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli
offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a
decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di
aggiudicazione dell’appalto”; (b) nel quarto comma, il primo trattino è
sostituito dal seguente: “— una relazione sintetica
dei motivi pertinenti di cui all’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE
o all’articolo 35, paragrafo 7, della direttiva [sulle concessioni], fatte
salve le disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 8, della medesima direttiva,
e”; 3.
All’articolo 2 ter, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: “a) se la direttiva 2004/17/CE o la direttiva
[sulle concessioni] non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea”; 4.
L’articolo 2 quater è sostituito dal
seguente: “Articolo 2 quater Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi
ricorso avverso una decisione presa da un ente aggiudicatore nel quadro di o in
relazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla
direttiva 2004/17/CE o dalla direttiva [sulle concessioni] debba essere
presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest’ultimo è di
almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui
la decisione dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al
candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure,
se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno
quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la
decisione dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato
o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di
ricezione della decisione dell’ente aggiudicatore. La comunicazione della
decisione dell’ente aggiudicatore a ogni offerente o candidato è accompagnata
da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di
un ricorso relativo alle decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera
b), della presente direttiva che non sono soggette a una notifica specifica, il
termine è di almeno dieci giorni civili dalla data della pubblicazione della
decisione di cui trattasi”. 5.
L’articolo 2 quinquies è modificato come
segue: (a) nel paragrafo 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: “a) se l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un
appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea senza che ciò sia consentito a norma della direttiva
2004/17/CE o della direttiva [sulle concessioni]”; (b) nel paragrafo 4, il primo trattino è
sostituito dal seguente: “— l’ente aggiudicatore ritiene che
l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea sia consentita a norma della direttiva 2004/17/CE
o della direttiva [sulle concessioni]”; 6.
All’articolo 2 septies, paragrafo 1, la
lettera a) è sostituita dalla seguente: “— l’ente aggiudicatore ha pubblicato l’avviso di
aggiudicazione a norma degli articoli 43 e 44 della direttiva 2004/17/CE, o
degli articoli 26 e 27 della direttiva [sulle concessioni], a condizione che
tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’ente aggiudicatore di
affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea oppure — l’ente aggiudicatore ha informato gli offerenti
e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali
informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui
all’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE o dell’articolo 35,
paragrafo 7, della direttiva [sulle concessioni], fatte salve le disposizioni
dell’articolo 35, paragrafo 8, della medesima direttiva. Quest’ultima opzione
si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, lettera c), della
presente direttiva”; 7.
Nell’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: “1. La Commissione può
avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula
di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del
diritto dell’Unione in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di
un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE o dalla direttiva [sulle
concessioni] o ancora in relazione all’articolo 27, lettera a), della direttiva
2004/17/CE per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione”. TITOLO VI
POTERI DELEGATI, COMPETENZE D’ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 46
Esercizio della delega di poteri 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
La delega di poteri di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo
25, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 52, paragrafo 2, è
conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla [data
di entrata in vigore della presente direttiva]. 3.
La delega di poteri di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo
25, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 52, paragrafo 2,
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
L’atto delegato adottato ai sensi del presente
articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 47
Procedura d’urgenza 1.
Gli atti delegati adottati ai sensi del presente
articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano
sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto
delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso
alla procedura d'urgenza. 2.
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono
sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo
46, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a
seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il
Consiglio hanno sollevato obiezioni. Articolo 48
Procedura di comitato 1.
La Commissione è assistita dal comitato consultivo
per gli appalti di lavori pubblici istituito con la decisione del Consiglio 71/306/CEE[35]. Esso è un comitato ai sensi
del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo,
si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 49
Attuazione 1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva al più tardi entro il 30 giugno 2014. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia
disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 50
Disposizioni transitorie I riferimenti all’articolo 1, paragrafo 3,
lettera a) e b), della direttiva 2004/17/CE e all’articolo 1, paragrafi 3
e 4, nonché al Titolo III della direttiva 2004/18/CE s’intendono fatti alla
presente direttiva. Articolo 51
Riesame La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno derivanti
dall’applicazione delle soglie fissate all’articolo 5 e riferisce in materia al
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2016. Articolo 52
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Articolo 53
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente ALLEGATO I
ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 5[36] NACE Rev. 1(1) || Codice CPV SEZIONE F || COSTRUZIONI Divisione || Gruppo || Classe || Descrizione || Note 45 || || || Costruzioni || Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni. || 45000000 || 45.1 || || Preparazione del cantiere edile || || 45100000 || || 45.11 || Demolizione di edifici e sistemazione del terreno || Questa classe comprende: — la demolizione di edifici e di altre strutture, — lo sgombero dei cantieri edili, — il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. — la preparazione del sito per l’estrazione di minerali: — — rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio del cantiere edile. — il drenaggio di terreni agricoli o forestali. || 45110000 || || 45.12 || Trivellazioni e perforazioni || Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica. Questa classe non comprende: — la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20. — la perforazione di pozzi d’ acqua, cfr. 45.25, — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25, — le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20. || 45120000 || 45.2 || || Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile || || 45200000 || || 45.21 || Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile || Questa classe comprende: — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile, — ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi, — condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, — condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane, — lavori urbani ausiliari, — il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate. Questa classe non comprende: — le attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28, — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23, — l’installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3, — i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4, — le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20, — la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20. || 45210000 Eccezion fatta per: -45213316 45220000 45231000 45232000 || || 45.22 || Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici || Questa classe comprende: — la costruzione di tetti, — la copertura di tetti, — lavori d’impermeabilizzazione. || 45261000 || || 45.23 || Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi || Questa classe comprende: — la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, — la costruzione di strade ferrate, — la costruzione di piste di campi di aviazione, — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, — la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio. Questa classe non comprende: — i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. || 45212212 e DA03 45230000 eccezion fatta per: -45231000 -45232000 -45234115 || || 45.24 || Costruzione di opere idrauliche || Questa classe comprende: — la costruzione di: — — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc., — dighe e sbarramenti, — lavori di dragaggio, — lavori sotterranei. || 45240000 || || 45.25 || Altri lavori speciali di costruzione || Questa classe comprende: — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, — lavori di fondazione, inclusa la palificazione, — perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi, — posa in opera di elementi d’acciaio non fabbricati in proprio, — piegatura d’acciaio, — posa in opera di mattoni e pietre, — montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, — costruzione di camini e forni industriali. Questa classe non comprende: — il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32 || 45250000 45262000 || 45.3 || || Installazione dei servizi in un fabbricato || || 45300000 || || 45.31 || Installazione di impianti elettrici || Questa classe comprende: L’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici, — sistemi di telecomunicazione, — sistemi di riscaldamento elettrico, — antenne d’uso privato, — impianti di segnalazione d’incendio, — sistemi d’allarme antifurto, — ascensori e scale mobili, — linee di discesa di parafulmini, ecc. || 45213316 45310000 eccezion fatta per: -45316000 || || 45.32 || Lavori di isolamento || Questa classe comprende: — l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Questa classe non comprende: — i lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22. || 45320000 || || 45.33 || Installazione di impianti idraulico-sanitari || Questa classe comprende: — l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — — impianti idraulico-sanitari, — raccordi per il gas, — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria, — sistemi antincendio (sprinkler). Questa classe non comprende: — l’installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31. || 45330000 || || 45.34 || Altri lavori di installazione || Questa classe comprende: — l’installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, — l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove. || 45234115 45316000 45340000 || 45.4 || || Lavori di completamento degli edifici || || 45400000 || || 45.41 || Intonacatura || Questa classe comprende: — lavori d’intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di steccatura. || 45410000 || || 45.42 || Posa in opera di infissi in legno o in metallo || Questa classe comprende: — l’installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, — completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. Questa classe non comprende: — la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. || 45420000 || || 45.43 || Rivestimento di pavimenti e muri || Questa classe comprende: — la posa in opera, l’applicazione o l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, — parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum, — gomma o plastica per pavimenti, — rivestimenti in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, — carta da parati. || 45430000 || || 45.44 || Tinteggiatura e posa in opera di vetrate || Questa classe comprende: — la tinteggiatura interna ed esterna di edifici, — la verniciatura di strutture di genio civile, — la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe non comprende: — la posa in opera di finestre, cfr. 45.42. || 45440000 || || 45.45 || Altri lavori di completamento degli edifici || Questa classe comprende: — l’installazione di piscine private, — la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici, — altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a Questa classe non comprende: — le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture, cfr.74.70. || 45212212 e DA04 45450000 || 45.5 || || Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore || || 45500000 || || 45.50 || Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore || Questa classe non comprende: — il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32. || 45500000 (1) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1). ALLEGATO II
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE UE DI CUI ALL’ARTICOLO 40, PARAGRAFO 3 1.
Direttiva 2009/33/CE[37]. ALLEGATO III
ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL’ART. 4 Le disposizioni della presente direttiva che disciplinano
le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori si applicano alle seguenti
attività: 1.
Per quanto riguarda il gas e l’energia termica: (a)
la messa a disposizione o gestione di reti fisse
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; (b)
l’alimentazione di tali reti con gas o energia
termica. L’alimentazione con gas o energia termica di reti
che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, punti 2) e 3) non è considerata un’attività di cui
al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni vengono soddisfatte: (c)
la produzione di gas o di energia termica da parte
dell’ente interessato è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività
non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi da 2 a 4 del presente
allegato; (d)
l’alimentazione della rete pubblica mira solo a
sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del
fatturato dell’ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso
l’anno in corso. 2.
Per quanto riguarda l’elettricità: (a)
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; (b)
l’alimentazione di tali reti con l’elettricità. Ai fini della presente direttiva, l’alimentazione
con elettricità comprende la generazione (produzione) e la vendita all’ingrosso
dell’elettricità. L’alimentazione con elettricità di reti che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, punti 2) e 3), non è considerata un’attività di
cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni vengono soddisfatte: (a) la produzione di elettricità da parte
dell’ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio
di un’attività non prevista dal presente paragrafo, né dai paragrafi 1, 3 e 4
del presente allegato; (b) l’alimentazione della rete pubblica dipende
solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30% della produzione totale
di energia dell’ente, considerando la media degli ultimi tre anni compreso
l’anno in corso. 3.
Per quanto riguarda l’acqua: (a)
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; (b)
l’alimentazione di tali reti con acqua potabile. La presente direttiva si applica anche alle
concessioni aggiudicate od organizzate dagli enti che esercitano un’attività
sopra indicata e: (a)
riguardano progetti di ingegneria idraulica,
irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato
all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti più del 20% del volume
totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o
drenaggio, o (b)
riguardano lo smaltimento o il trattamento delle
acque reflue. L’alimentazione con acqua potabile di reti che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), non è considerata un’attività di
cui al primo comma se tutte le seguenti condizioni vengono soddisfatte: (a)
la produzione di acqua potabile da parte dell’ente
interessato avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di
un’attività non prevista dai paragrafi da 1 a 4 del presente allegato; (b)
l’alimentazione della rete pubblica dipende solo
dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30% della produzione totale
d’acqua potabile dell’ente, considerando la media degli ultimi tre anni,
compreso l’anno in corso. 4.
Attività relative alla messa a disposizione o alla
gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del
trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi
automatici o cavo. Nei servizi di trasporto, si considera esistere
una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla
competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle
tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del
servizio. 5.
Attività relative allo sfruttamento di un’area
geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o
interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e
fluviali. 6.
Attività relative alla fornitura di: (a)
servizi postali; alle condizioni di cui alla
lettera c), (b)
altri servizi diversi dai servizi postali, a
condizione che tali servizi siano forniti da un ente che fornisce anche servizi
postali ai sensi del secondo comma, lettera b), e purché le condizioni di cui
all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE]
non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti al secondo comma,
lettera b). Ai fini della presente direttiva e fatta salva la
direttiva 97/67/CE, si intende per: “invio postale”: un invio indirizzato nella forma
definitiva in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal peso. Oltre
agli invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri, cataloghi,
giornali periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore
commerciale, indipendentemente dal loro peso; (a)
“servizi postali”: servizi consistenti nella
raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi
comprendono sia i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio
universale, istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che esulano
dallo stesso campo; (b)
“altri servizi diversi dai servizi postali”:
servizi forniti nei seguenti ambiti: (1)
servizi di gestione dei servizi postali (servizi
precedenti l’invio e servizi successivi all’invio, come i mailroom
management services), (2)
servizi speciali connessi ed effettuati interamente
per via elettronica (come la trasmissione sicura per via elettronica di
documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione
della posta elettronica registrata), (3)
servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla
lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo, (4)
servizi finanziari, quali definiti nel CPV ai
numeri di riferimento da 66100000-1 a 66720000-3 e nell’articolo 8, paragrafo 5,
lettera d), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti
correnti postali, (5)
servizi di filatelia, (6)
servizi logistici (servizi che associano la
consegna fisica e/o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai
servizi postali). 7.
Attività relative allo sfruttamento di un’area
geografica ai seguenti fini: (a)
estrazione di petrolio o gas, (b)
prospezione o estrazione di carbone o altri
combustibili solidi. ALLEGATO IV
INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di
telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio che può fornire ulteriori informazioni. 2.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore e principale attività svolta. 3.
Se le domande di partecipazione devono includere le
offerte, indirizzo di posta elettronica o sito internet ove si offra
gratuitamente accesso libero, diretto e completo alle specifiche e a qualsiasi
altro documento giustificativo. 4.
Descrizione dell’appalto: natura e quantità dei
lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura e quantità dei
servizi. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali
informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni. 5.
Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. Se
la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per
ogni lotto. 6.
Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione
dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo
principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è
suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. 7.
Valore totale stimato della concessione/delle
concessioni; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali
informazioni per ogni lotto, insieme alla descrizione dettagliata delle
modalità di calcolo del valore totale stimato della concessione, in conformità
dell’articolo 6. 8.
Se la concessione è suddivisa in lotti, indicazione
della possibilità di presentare offerte per uno, per più e/o per l’insieme dei
lotti; indicazione di eventuali limitazioni del numero di lotti che possono
essere aggiudicati allo stesso offerente. 9.
I tempi previsti per la fornitura o
l’approvvigionamento di forniture, lavori o servizi e, per quanto possibile, la
durata della concessione. 10.
Le condizioni di partecipazione, tra cui: (a) se del caso, indicare se la concessione è
limitata a laboratori protetti o se l’esecuzione è limitata a programmi di
lavoro protetti, (b) se del caso, indicare se in forza di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del
servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il
riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
rilevante, (c) un elenco e una breve descrizione dei
criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste
(autocertificazioni, documentazione). 11.
Descrizione della procedura di aggiudicazione
utilizzata, se la procedura si svolge in più fasi, numero dei candidati da
ammettere a una certa fase o da invitare a presentare offerte e criteri
obiettivi da utilizzare per scegliere i candidati in questione. (a) Termine per la presentazione delle domande
di partecipazione. (b) Indirizzo al quale inviare le domande di
partecipazione. (c) Lingua/lingue nelle
quali redigere le domande di partecipazione. 12.
Criteri di aggiudicazione della concessione. 13.
Data di spedizione del bando. 14.
Nome e indirizzo dell’organo
competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se
necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta
elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni. 15.
Laddove opportuno, condizioni particolari a cui è
soggetta l’esecuzione della concessione. 16.
Indirizzo al quale inviare le domande di
partecipazione o le offerte. 17.
Nel caso di procedure a una fase: (a) termine per il ricevimento delle offerte,
se diverso dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione; (b) periodo di tempo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta; (c) data, ora e luogo dell’apertura delle
offerte; (d) persone ammesse ad assistere all'apertura
delle offerte. 18.
Se del caso, indicare i requisiti e i termini
connessi all’impiego di mezzi di comunicazione elettronici. 19.
Comunicare se la concessione è connessa a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. ALLEGATO V
INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI I INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI
DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI PUBBLICATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 27,
PARAGRAFO 1 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di
telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio che può fornire ulteriori informazioni. 2.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore e principale attività svolta. 3.
Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. 4.
Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione
dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo
principale di esecuzione delle concessioni di servizi. 5.
Descrizione dell’appalto: natura e quantità dei
lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura e quantità dei
servizi. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali
informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni. 6.
Descrizione della procedura di aggiudicazione
utilizzata, nel caso di aggiudicazione senza previa pubblicazione, motivazione. 7.
Criteri di cui all’articolo 39 utilizzati per
aggiudicare la concessione o le concessioni. 8.
Data della decisione (o delle decisioni) di
aggiudicazione della concessione. 9.
Numero di offerte ricevute per ogni aggiudicazione,
tra cui: (a) numero di offerte ricevute da operatori
economici che sono piccole e medie imprese, (b) numero di offerte ricevute dall’estero, (c) numero di offerte ricevute con mezzi
elettronici. 10.
Per ogni aggiudicazione, fornire il nome,
l’indirizzo comprensivo di codice NUTS, il numero di telefono e di fax,
l’indirizzo di posta elettronica e il sito internet dell’aggiudicatario (degli
aggiudicatari) nonché (a) le informazioni necessarie ad accertare
se l’aggiudicatario sia una piccola o media impresa, (b) le informazioni necessarie ad accertare
se la concessione sia stata aggiudicata a un consorzio. 11.
Valore e principali condizioni finanziarie della
concessione aggiudicata, inclusi tariffe e prezzi. 12.
Ove del caso, per ogni aggiudicazione, valore e
parte della concessione che può essere subappaltato a terzi. 13.
Informazioni necessarie ad accertare se la
concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi
dell’Unione europea. 14.
Nome e indirizzo dell’organo di vigilanza e
dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se
necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta
elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni. 15.
Data (date) e riferimento (riferimenti) a
precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rilevanti
per la concessione (le concessioni) pubblicizzate nel presente bando. 16.
Data di spedizione del bando. 17.
Descrizione dettagliata delle modalità di calcolo
del valore totale stimato della concessione, in conformità dell’articolo 6. 18.
Altre eventuali informazioni rilevanti. II. INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI
AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI PUBBLICATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 27, PARAGRAFO 2 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di
telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio che può fornire ulteriori informazioni. 2.
Descrizione dell’appalto: natura e quantità dei
lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura e quantità dei
servizi. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali
informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni. 3.
Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. 4.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore e principale attività svolta. 5.
Data della decisione (o delle decisioni) di
aggiudicazione della concessione; 6.
Per ogni aggiudicazione, fornire il nome,
l’indirizzo comprensivo di codice NUTS, il numero di telefono e di fax,
l’indirizzo di posta elettronica e il sito internet degli operatori economici
cui è stata aggiudicata la concessione. 7.
Valore e principali condizioni finanziarie
dell’aggiudicazione, inclusi tariffe e prezzi. 8.
Descrizione dettagliata delle modalità di calcolo
del valore totale stimato della concessione, in conformità dell’articolo 6. ALLEGATO VI
INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI
CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di
telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio che può fornire ulteriori informazioni. 2.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore e principale attività svolta. 3.
Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. Se
la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per
ogni lotto. 4.
Almeno un’indicazione succinta del tipo e della
quantità dei servizi e, se del caso, delle forniture e dei lavori forniti. 5.
Numero di offerte ricevute. 6.
Valore e principali condizioni finanziarie
dell’aggiudicazione, inclusi tariffe e prezzi. 7.
Nome e indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero
di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet dell’operatore
aggiudicatario (o degli operatori aggiudicatari). 8.
Altre eventuali informazioni rilevanti. ALLEGATO VII
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN
VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 42 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di
telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso,
del servizio che può fornire ulteriori informazioni. 2.
Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. 3.
Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione
dei lavori nel caso di concessioni di lavori pubblici o concessioni di lavori
oppure codice NUTS per il luogo principale di esecuzione o consegna delle
concessioni di servizi. 4.
Descrizione della concessione prima e dopo la
modifica: natura e quantità dei lavori, natura e quantità o valore delle
forniture, natura e quantità dei servizi. 5.
Se del caso, modifica delle condizioni finanziarie
della concessione, compresi gli eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe
provocati dalla modifica. 6.
Descrizione delle circostanze che hanno reso
necessaria la modifica. 7.
Data della decisione di aggiudicazione della
concessione. 8.
Se opportuno, nome, indirizzo comprensivo di codice
NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito
internet del nuovo operatore economico (o dei nuovi operatori economici). 9.
Comunicare se la concessione è connessa a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. 10.
Nome e indirizzo dell’organo di vigilanza e
dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di
mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi
o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di
posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni. 11.
Data (date) e riferimento (riferimenti) a
precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rilevanti
per l’appalto (gli appalti) di cui al presente bando. 12.
Data di spedizione del bando. 13.
Altre eventuali informazioni rilevanti. ALLEGATO VIII
DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE Ai fini della presente direttiva si intende
per: 1. “specifica tecnica”: (a) nel caso di concessioni di lavori
pubblici o concessioni di lavori l’insieme delle prescrizioni tecniche
contenute in particolare nei documenti di aggiudicazione della concessione, che
definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, di un prodotto o di una
fornitura, in modo che essi rispondano all’uso a cui sono destinati
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Tra le caratteristiche
rientrano i livelli di prestazioni ambientali e le ripercussioni sul clima, la
progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità
per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, la
sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di
garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di
prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso,
nonché i processi e i metodi di produzione in ogni fase del ciclo di vita dei
lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la
determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di
accettazione dei lavori nonché le tecniche o i metodi di costruzione come pure
ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o
particolare, in relazione ai lavori finiti e per quanto riguarda i materiali o
gli elementi che li compongono; (b) nel caso di concessioni di servizi, le specifiche
a contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un
prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli di prestazione
ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di
tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per i disabili), la valutazione
della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le
dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione
di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova,
l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i
processi e i metodi di produzione in ogni fase del ciclo di vita della
fornitura o del servizio, nonché le procedure di valutazione della conformità; 2. “norma”, la specifica tecnica,
approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è
obbligatoria, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua e che rientri in
una delle seguenti categorie: (a) norma internazionale: una norma adottata
da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico, (b) norma europea: una norma adottata da un
organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico, (c) norma nazionale: una norma adottata da un
organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico; 3. “omologazione tecnica europea”, la
valutazione tecnica favorevole dell’idoneità all’impiego di un prodotto
destinato a una finalità specifica, fondata sulla rispondenza ai requisiti
essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche
del prodotto e di determinate condizioni d’applicazione e di impiego.
L’omologazione tecnica europea è rilasciata dall’organismo designato a tale
scopo dallo Stato membro; 4. “specifiche tecniche comuni”: una
specifica tecnica stabilita conformemente a una procedura riconosciuta dagli
Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; 5. “riferimento tecnico”, qualsiasi
prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle
norme europee, secondo procedure adattate all’evoluzione delle esigenze di
mercato. ALLEGATO IX
CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE 1.
Pubblicazione di bandi e di avvisi. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 26 e 27
sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori
all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati conformemente alle
seguenti modalità: gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 26 e 27
sono pubblicati dall’Ufficio
pubblicazioni dell’Unione europea; l’Ufficio pubblicazioni
dell’Unione europea conferma
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore la pubblicazione di
cui all’articolo 28, paragrafo 5. 2.
Pubblicazione di informazioni complementari o
aggiuntive. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori pubblicano integralmente le specifiche e i documenti aggiuntivi su
internet. 3.
Formati e modalità di trasmissione di bandi e
avvisi per via elettronica. Il formato e le modalità di trasmissione di bandi
e avvisi per via elettronica, secondo quanto previsto dalla Commissione, sono
accessibili sul sito internet http://simap.europa.eu. ALLEGATO X
SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 17 Codice CPV || Designazione 7511000-4 e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2) || Servizi sanitari e sociali 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 || Servizi in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura 75300000-9 || Servizi di sicurezza sociale obbligatoria 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 || Servizi di prestazioni sociali 98000000-3 || Altri servizi pubblici, sociali e personali 98120000-0 || Servizi prestati da organizzazioni sindacali 98131000-0 || Servizi religiosi ALLEGATO XI
ELENCO DEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA DI CUI ALL’ARTICOLO 4,
PARAGRAFO 3, LETTERA b) I diritti conferiti mediante una procedura in
cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali
diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono “diritti speciali o
esclusivi” ai sensi della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una
serie di procedure che garantiscono un’adeguata trasparenza preliminare per il
rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell’Unione
europea che non sono considerati “diritti speciali o esclusivi” ai sensi della
presente direttiva: (a)
concessione di autorizzazioni per la gestione di
impianti di gas naturale conformemente alle procedure di cui all’articolo 4
della direttiva 98/30/CE; (b)
autorizzazione o invito a presentare un’offerta per
la costruzione di nuovi impianti per la generazione di energia elettrica a
norma della direttiva 96/92/CE; (c)
la concessione di autorizzazioni, conformemente
alle procedure di cui all’articolo 9 della direttiva 97/67/CE in relazione a
servizi postali che non sono né possono essere riservati; (d)
la procedura per concedere l’autorizzazione a
svolgere un’attività che comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi della
direttiva 94/22/CE; (e)
contratti di servizio pubblico ai sensi del
regolamento (CE) n. 1370/2007 aggiudicati mediante una procedura di gara in
conformità dell’articolo 5, paragrafo 3. ALLEGATO XII
REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAIZONE E DELLE OFFERTE 1.
I dispositivi di ricezione elettronica delle domande
di partecipazione e delle offerte devono, mediante procedure e mezzi tecnici
appropriati, garantire almeno che: (a)
l’ora e la data esatte della ricezione delle domande
di partecipazione e delle offerte possano essere stabilite con precisione; (b)
si possa ragionevolmente assicurare che nessuno
abbia accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della
scadenza dei termini specificati; (c)
in caso di violazione del divieto di accesso, si
possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile; (d)
solo le persone autorizzate possano fissare o
modificare le date di apertura dei dati ricevuti; (e)
solo l’azione simultanea delle persone autorizzate
possa permettere l’accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle
diverse fasi della procedura di aggiudicazione della concessione; (f)
l’azione simultanea delle persone autorizzate possa
dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata; (g)
i dati ricevuti e aperti in applicazione dei
presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a
prenderne conoscenza, e (h)
l’autenticazione delle offerte sia conforme ai
requisiti fissati nel presente allegato. ALLEGATO XIII
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE
CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI
(di cui all’articolo 26, paragrafo 3) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di
telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può
fornire ulteriori informazioni. 2.
Se del caso, indirizzo di posta elettronica o sito
internet ove le specifiche e qualsiasi altro documento giustificativo siano reperibili. 3.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore e principale attività svolta. 4.
Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. Se
l’appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni
lotto. 5.
Codice NUTS per il luogo principale di prestazione
o esecuzione delle concessioni di servizi. 6.
Descrizione dei servizi e, se del caso, delle
forniture e dei lavori accessori da appaltare. 7.
Valore totale stimato della concessione/delle
concessioni; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali
informazioni per ogni lotto. 8.
Condizioni di partecipazione. 9.
Se opportuno, termini per contattare
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore in vista della
partecipazione. 10.
Se del caso, breve descrizione delle principali
caratteristiche della procedura di aggiudicazione da applicare. 11.
Altre eventuali informazioni rilevanti. [1] COM(2010) 608 definitivo, punto 1.4, proposta n. 17. [2] GU
C, pag. . [3] GU
C, pag. . [4] COM(2010) 2020 definitivo, 3.3-2010. [5] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1 [6] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. [7] GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. [8] GU J L 164 del 30.6.1994, pag. 3. [9] GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1. [10] GU L 18, 21.1.1997, pag.1. [11] GU L 18 21.1.1997, pag. 1. [12] GU L 395, 30.12.1989, pag. 33. [13] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14. [14] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [15] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [16] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1 [17] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella
Comunità. [18] GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3. [19] GU L 315 del 3.12.2007. [20] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). [21] GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76. [22] GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76. [23] GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1. [24] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12. [25] GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36. [26] GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66. [27] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19. [28] GU L 395, del 30.12. 1989, pag. 33. [29] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. [30] GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42. [31] GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54. [32] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48. [33] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. [34] GU L 166 del 28.6.1991,
pag. 77. [35] GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. [36] In caso di interpretazione divergente tra CPV e NCE, si
applica la nomenclatura CPV [37] GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5.