52011PC0877

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico /* COM/2011/0877 definitivo - 2011/0430 (COD) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, è stata adottata il 17 novembre 2003. Lo scopo della direttiva era agevolare il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in tutta l'Unione europea armonizzando le condizioni di base di tale riutilizzo e rimuovendo i principali ostacoli sul mercato interno. La direttiva contiene disposizioni in materia di non discriminazione, tariffazione, accordi di esclusiva, trasparenza, licenze e strumenti pratici per agevolare il reperimento e il riutilizzo di documenti pubblici.

L'articolo 13 della direttiva prevedeva l'esecuzione di un riesame della sua applicazione anteriormente al 1° luglio 2008. Il riesame è stato eseguito dalla Commissione e pubblicato nella comunicazione COM(2009) 212[1]. Dal riesame è emerso che sussisteva una serie di ostacoli, tra cui i tentativi degli enti pubblici di recuperare al massimo i costi invece di guardare ai vantaggi per l’economia nel suo complesso, la concorrenza tra il settore pubblico e quello privato, le questioni pratiche che ostacolano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (come la mancanza di indicazioni su quali di esse sono disponibili) o la mentalità degli enti pubblici che non ne comprendono le potenzialità economiche. La Commissione concludeva che sarebbe stato necessario compiere un ulteriore riesame entro il 2012, quando si sarebbero avute maggiori prove dell'impatto, degli effetti e dell'applicazione della direttiva. La presente proposta della Commissione è il risultato del secondo riesame.

Le informazioni del settore pubblico sono un importante materia prima per i prodotti e i servizi basati sui contenuti digitali, con un potenziale enorme finora non sfruttato. L'obiettivo generale dell'intervento dell'Unione è contribuire alla crescita economica e alla creazione di occupazione sfruttando il potenziale economico dei dati detenuti dal settore pubblico attraverso il miglioramento delle condizioni d’uso dell'informazione del settore pubblico. L’obiettivo generale è pienamente in linea con le strategie trasversali dell’Unione, in particolare con la strategia Europa 2020 lanciata dalla Commissione il 3 marzo 2010 per “trasformare l'Europa in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale”.

L'apertura delle informazioni del settore pubblico a fini di riutilizzo avrà inoltre conseguenze positive a livello di trasparenza, efficienza e responsabilizzazione delle amministrazioni pubbliche e faciliterà la partecipazione attiva dei cittadini.

In definitiva la direttiva si prefigge quindi di mettere in moto un mutamento culturale nel settore pubblico creando un ambiente favorevole ad attività a valore aggiunto connesse al riutilizzo di risorse di informazione pubbliche.

La sfida a livello di regolamentazione è offrire al mercato un quadro legislativo ottimale per stimolare il mercato di servizi e prodotti a contenuto digitale basato sull'informazione del settore pubblico, senza dimenticare la dimensione transnazionale, nonché prevenire le distorsioni di concorrenza sul mercato unionale del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Per questo la proposta della Commissione riguarda la filiera dell'uso commerciale e non commerciale dell'informazione del settore pubblico, in modo da prevedere condizioni specifiche nelle varie fasi della filiera per migliorare l'accesso alle informazioni e facilitarne il riutilizzo.

Occorre sbloccare i dati e renderli reperibili ed effettivamente disponibili per il loro riutilizzo. I costi finanziari e non finanziari dell'acquisizione di dati devono rimanere più bassi possibile. I riutilizzatori devono avere accesso ad un meccanismo di ricorso efficiente ed efficace per poter far valere i propri diritti. Occorre rafforzare la direttiva originaria per superare gli ostacoli residui, come ad esempio la mancanza di informazioni sui dati effettivamente disponibili, regole restrittive o poco chiare sulle condizioni di accesso e di riutilizzo, tariffazione scoraggiante, non chiara e non coerente nei casi in cui il riutilizzo dell'informazione è a pagamento e, infine, un'eccessiva complessità generale delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione di riutilizzare informazioni del settore pubblico, in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre, i riutilizzatori e gli enti pubblici “ibridi" in posizione dominante (che svolgono compiti di servizio pubblico insieme ad attività commerciali) devono godere di condizioni di parità sul piano della concorrenza, senza alcun trattamento discriminatorio e senza che vi siano accordi ingiustificati di esclusiva per lo sfruttamento dell'informazione del settore pubblico. Infine il mercato interno del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico si svilupperà soltanto se saranno rimosse le barriere regolamentari e pratiche al riutilizzo delle informazioni in tutta l'Unione e se si garantirà che lo stesso tipo di dati sia disponibile secondo condizioni simili, se non uguali, indipendentemente dalla loro origine nazionale.

I vantaggi derivanti dal miglioramento dell'accesso e dall'agevolazione del riutilizzo sono tra l'altro l'innovazione nei propri prodotti direttamente basati sulle informazioni del settore pubblico e in prodotti complementari, la riduzione dei costi di transazione e una maggiore efficienza nel settore pubblico e, infine, in misura crescente, la combinazione di diverse informazioni provenienti sia dal settore pubblico che dal settore privato per ricavarne nuovi prodotti.

1.2. Contesto generale

Gli organismi pubblici producono, raccolgono o detengono tutta una serie di informazioni e contenuti di valore, che vanno da dati statistici, economici o ambientali a materiale di archivio, collezioni di libri o opere d'arte. La rivoluzione digitale ha accresciuto in misura spettacolare il valore di queste risorse per la creazione di prodotti o servizi innovativi che usano questi dati come materia prima.

L'importanza economica dell'apertura delle risorse di dati, inclusi i dati pubblici è oggi riconosciuta da tutti. Ad esempio, secondo una relazione pubblicata dall’Economist nel 2010, i dati sono diventati “una materia prima economica quasi alla pari del capitale e della forza lavoro”[2], mentre il Digital Britain Final Report definisce i dati “una valuta dell’innovazione… la linfa dell’economia della conoscenza”[3]. Secondo uno studio recente, il mercato complessivo delle informazioni del settore pubblico nel 2008 totalizzava un importo di 28 miliardi di EUR nell’Unione[4]. Lo stesso studio indica che l’utile economico complessivo derivante dall’ulteriore apertura delle informazioni del settore pubblico determinata da un accesso agevole alle stesse ammonta a 40 miliardi di EUR all’anno per i paesi dell’UE-27. Gli utili economici diretti e indiretti totali connessi alle applicazioni e all’uso delle informazioni del settore pubblico per l’intera economia dell’UE-27 sarebbero dell’ordine di 140 miliardi EUR all’anno.

Oltre ad alimentare l’innovazione e la creatività che servono da stimolo alla crescita economica, l'apertura dei dati delle pubbliche amministrazioni faciliterà anche la partecipazione attiva dei cittadini, rafforzando una democrazia partecipativa e promuovendo la trasparenza, la responsabilità e l'efficienza delle amministrazioni.

La direttiva dovrà quindi offrire al mercato un quadro legislativo ottimale per facilitare e stimolare il riutilizzo di dati pubblici aperti, sia a fini commerciali che non commerciali. In definitiva la direttiva, attraverso la sua revisione, si prefigge quindi di mettere in moto un mutamento culturale nel settore pubblico creando un ambiente favorevole ad attività a valore aggiunto connesse al riutilizzo di risorse di informazione del settore pubblico.

La revisione della direttiva rientra perciò nella Agenda digitale europea e nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[5]. La revisione è in effetti uno degli interventi chiave previsti dall’Agenda digitale (azione chiave 1c).

1.3. Coerenza con altre politiche 1.3.1. Politica in materia di informazione del settore pubblico e regole unionali della concorrenza

Uno degli obiettivi della direttiva è limitare le distorsioni di concorrenza sul mercato dell'Unione e creare quindi parità di condizioni per tutti i potenziali riutilizzatori dell'informazione del settore pubblico. Al riguardo la direttiva contiene una formulazione specifica delle regole unionali più generali sulla concorrenza, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, che vieta i sussidi incrociati, e l'articolo 11 che vieta, con eccezioni, gli accordi di esclusiva.

1.3.2. Politica in materia di informazione del settore pubblico e politica ambientale

La direttiva 2003/98/CE (direttiva PSI), la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (direttiva Aarhus) e la direttiva 2007/2/CE che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) costituiscono insieme una serie di misure dell'Unione destinate a garantire la divulgazione più ampia possibile delle informazioni ambientali detenute da organismi pubblici. Queste direttive, anche se non hanno in comune obiettivi immediati, si completano l'un l'altra e hanno l'obiettivo comune di rafforzare la trasparenza e la disponibilità di dati pubblici.

La direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale contribuisce a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, in definitiva, a migliorare l'ambiente. Tale direttiva appoggia la politica della Commissione sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico in quanto un accesso ampio alle informazioni è una precondizione per il loro riutilizzo e i dati ambientali costituiscono una fonte importantissima di informazioni per la creazione di nuovi prodotti e servizi. La direttiva INSPIRE ha un ruolo simile per quanto riguarda le informazioni territoriali.

Inoltre la direttiva PSI è di importanza cruciale per la coerenza globale del futuro Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS).

1.3.3. Informazioni del settore pubblico e politica marittima integrata

Nel settembre 2010 la Commissione ha pubblicato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Conoscenze oceanografiche 2020 - che mira a valorizzare il potenziale delle conoscenze oceanografiche europee. Il suo approccio triplice, consistente nel cercare di rendere più agevole e meno costoso l'uso dei dati marini, nel rafforzare la concorrenza tra utilizzatori di dati marini e nel migliorare le conoscenze relative a oceani e mari, è coerente con la politica della Commissione in materia di riutilizzo dei dati delle amministrazioni pubbliche e la rafforza.

1.3.4. Politica in materia di informazione del settore pubblico e politica comune dei trasporti

Una delle 40 iniziative presentate nel nuovo Libro bianco sui trasporti[6] è la creazione di condizioni quadro per promuovere lo sviluppo e l'uso di sistemi intelligenti, di dimensione multimodale e interoperabile, per la ricerca degli orari, le informazioni, le prenotazioni online e la vendita dei biglietti.

Quest’iniziativa è direttamente connessa al Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa[7] nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, adottato dalla Commissione nel dicembre 2008, e alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto[8]. Questi due strumenti si prefiggono di accelerare e coordinare lo sviluppo di applicazioni di sistemi di trasporto intelligenti, come i servizi di informazioni in tempo reale sulla viabilità e i servizi di informazione sul traffico a livello panunionale.

In virtù della direttiva 2010/40/UE la Commissione adotterà specifiche vincolanti per “la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale” e “la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità” ai fini della fornitura di dati sulla regolazione del traffico da parte delle autorità competenti dei trasporti e per garantire l'accesso delle imprese private ai pertinenti dati pubblici.

Tali specifiche, ma anche un'eventuale proposta legislativa successiva allo scopo di garantire l'accesso e il riutilizzo delle informazioni relative al trasporto pubblico, possono dare un contributo significativo alla politica della Commissione sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, conferendo ai cittadini o alle imprese il diritto di accedere e di riutilizzare le informazioni sul trasporto pubblico o sul trasporto stradale per la creazione di nuovi prodotti e servizi basati sul contenuto altamente dinamico di tali dati. Tutto questo sostiene la politica della Commissione sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

1.3.5. Politica in materia di informazione del settore pubblico e l'iniziativa per un accesso aperto all'informazione scientifica

L'obiettivo ricercato dalla Commissione nel campo dell'informazione scientifica è massimizzare i vantaggi delle tecnologie dell'informazione (internet, reti di supercomputer, estrazione di dati) per un migliore accesso e un riutilizzo più agevole delle conoscenze scientifiche. Le politiche di "accesso aperto" perseguono l'obiettivo di rendere gratuitamente accessibili ai lettori sul web articoli scientifici e dati della ricerca. La Commissione intende adottare provvedimenti per promuovere l'accesso all'informazione scientifica e la sua conservazione, comprese le pubblicazioni e i dati relativi a progetti di ricerca finanziati con il bilancio dell'Unione.

Gli obiettivi della Commissione in questo settore sono perfettamente in linea con quelli della direttiva sulle informazioni del settore pubblico nel senso che in entrambi i casi l'obiettivo è di ampliare l'accesso all'informazione pubblica in Europa e permetterne il riutilizzo.

1.3.6. Politica in materia di informazione del settore pubblico e politica in materia di digitalizzazione e patrimonio culturale

La digitalizzazione di collezioni culturali promuove l'accesso alla cultura rendendo più accessibile a tutti, per motivi di lavoro, studio e svago, il patrimonio culturale europeo detenuto dalle istituzioni culturali europee, come libri, mappe, materiale audio, filmati, manoscritti, oggetti di museo ecc. Nello stesso tempo la digitalizzazione trasforma queste risorse in un valore duraturo per l'economia digitale, creando molte opportunità di innovazione, anche se il pieno sfruttamento dei beni culturali digitali è ancora ai primi passi. Si stanno esplorando modelli commerciali e le attività in questo campo sono solo all'inizio. Gli obiettivi di garantire un'ampia disponibilità dell'informazione del settore pubblico (direttiva PSI) e di porre i beni culturali digitalizzanti a disposizione di imprese creative e innovative (politica della digitalizzazione) sono del tutto coerenti, si rafforzano l'un l'altro e rispettano pienamente l'Agenda europea per la cultura e il Piano di lavoro per la cultura adottato dal Consiglio.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE ANALISI D'IMPATTO 2.1.1. Consultazione pubblica

Dal 9 settembre al 30 novembre 2010 si è proceduto a un’ampia consultazione pubblica in merito al riesame della direttiva, in linea con le norme stabilite dalla Commissione. La consultazione è stata pubblicata sul sito internet della Commissione:            (http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010).

L'avvio della consultazione è stato oggetto di un comunicato stampa ed è stato pubblicizzato anche su Twitter, sul sito Web della Commissione sulla Società dell'informazione          (http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm) e sul portale ePSIplatform [9]. Inoltre le parti interessate sono state informate della consultazione e invitate a esprimersi attraverso le loro associazioni o con messaggi elettronici individuali. Sono stati invitati a contribuire tutti gli interessati, incluse le amministrazioni pubbliche, i detentori di contenuti del settore pubblico (anche di settori attualmente esclusi dalla direttiva), riutilizzatori commerciali e non commerciali, esperti, accademici e cittadini.

Le 598 risposte pervenute sono state pubblicate sul sito web PSI della Commissione[10]. Le risposte provenivano da tutti i vari protagonisti della catena del valore delle informazioni del settore pubblico: detentori di contenuti PSI (8%), altre autorità pubbliche che non detengono informazioni del settore pubblico (4%), riutilizzatori di tali informazioni (13%), accademici ed esperti (23%), cittadini (48%) e “altri” (4%).

La stragrande maggioranza di quanti hanno risposto segnala che il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico non sfrutta ancora appieno tutte le possibilità esistenti e sostiene che occorre fare di più per promuovere il riutilizzo e la messa a disposizione a livello transnazionale di prodotti e servizi basati sulle informazioni detenute dal settore pubblico. Molti partecipanti sono a favore di una modifica della direttiva, in particolare il 40% nel caso dei detentori di contenuti del settore pubblico e fino al 70% nel caso dei riutilizzatori. I suggerimenti circa modifiche legislative e la predisposizione di orientamenti supplementari non vincolanti non variano in maniera significativa tra specifiche categorie di partecipanti, ma la maggior parte è a favore di una modifica del principio generale di creazione di un diritto di riutilizzo e sostiene l'adozione di misure supplementari (per aprire le risorse di dati pubblici e facilitarne il riutilizzo, come liste dei documenti disponibili, condizioni semplificate per le licenze o soppressione della concessione di licenze, tariffe corrispondenti ai costi marginali, ecc).

Tutti i partecipanti alla consultazione hanno a cuore la questione delle tariffe. Emerge chiaramente da molti contributi pervenuti la necessità di fornire maggiore chiarezza e orientamenti su molti aspetti della tariffazione, come le strategie di tariffazione scelte rispetto all’accesso libero e le tariffe ammissibili. Le parti interessate non sono a favore di una tariffazione del riutilizzo basata sul recupero completo o parziale dei costi. Spesso i partecipanti caldeggiano o un divieto di applicazione di tariffe o, quanto meno, il chiarimento del concetto di "congruo utile sugli investimenti". La maggior parte è a favore della gratuità del riutilizzo non commerciale. I partecipanti di tutte le categorie hanno sviluppato varie argomentazioni a favore e contro la soluzione dei costi marginali e su questo punto non c'è consenso.

Infine, le risposte provenienti da tutti i settori invitano in generale all'adozione di misure di sostegno e di diffusione del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, anche su scala transfrontaliera. Queste misure vanno dall'adozione di orientamenti su vari aspetti (licenze, tariffazione, qualità dei dati) al sostegno della creazione di portali nazionali di dati e di un punto unico di accesso europeo ai dati.

In sintesi, le risposte alla consultazione dimostrano che, rispetto al riesame del 2009, la cultura del riutilizzo si è fatta strada in molti Stati membri (in particolare nel Regno Unito, in Francia e in Danimarca). Tuttavia, resta ancora molto da fare per massimizzare il potenziale del riutilizzo dei dati del settore pubblico e, per sfruttare pienamente le norme stabilite dalla direttiva del 2003, è necessario modificare o chiarire molte delle sue disposizioni. Inoltre, la mancanza di consenso o le divergenze tra i partecipanti sul tema della tariffazione del riutilizzo dei dati del settore pubblico sta a dimostrare che non esiste una soluzione unica valida per tutti e che occorre tener conto delle diverse esigenze sia dei detentori di dati del settore pubblico che dei riutilizzatori di tali dati per non impedirne il riutilizzo.

Nel valutare le opzioni che hanno condotto all'adozione di un pacchetto di misure non vincolanti insieme ad alcune modifiche legislative, contenuto nella presente proposta, si è tenuto conto delle risposte ricevute.

2.1.2. Ricorso al parere di esperti

Negli ultimi anni la Commissione ha realizzato i seguenti studi per valutare i vari aspetti del mercato del riutilizzo dei dati del settore pubblico, oltre a una valutazione economica: studio “MEPSIR – Measuring European Public Sector Information Resources"[11], uno studio sugli accordi di esclusiva[12], indicatori economici e studi di casi sui modelli di tariffazione dei dati del settore pubblico[13], uno studio sui modelli di tariffazione per le informazioni nel settore pubblico (Deloitte, non ancora pubblicato), uno studio sul valore di mercato dell'informazione del settore pubblico (Vickery, non ancora pubblicato), uno studio sul riutilizzo di materiale e culturale[14].

Gli studi hanno misurato il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico negli Stati membri, hanno stimato le dimensioni complessive del mercato dell'informazione del settore pubblico nell'Unione (nel 2006 e nel 2010-2011), valutato l'esistenza di eventuali accordi di esclusiva conclusi dagli enti pubblici a norma dell'articolo 11 della direttiva, valutato gli attuali sviluppi negli Stati membri in materia di informazione del settore pubblico, raccomandato l'adozione di indicatori economici per misurare il riutilizzo di tali informazioni, esaminato vari modelli di messa a disposizione e di tariffazione delle informazioni del settore pubblico e infine hanno elaborato una visione di insieme del riutilizzo di tali informazioni nel settore culturale. I risultati degli studi suddetti hanno permesso di ricavare preziosi dati economici per stabilire le opzioni più indicate ai fini di una revisione della direttiva PSI.

La Commissione ha inoltre ricevuto un'approfondita analisi giuridica in esito ad una ricerca condotta dalla rete tematica LAPSI (Legal Aspects of Public Sector Information)[15] che ha analizzato le implicazioni giuridiche di aspetti specifici relativi al riutilizzo, come le eccezioni alla regola di base di tariffazione ai costi marginali, i concetti di "compiti di servizio pubblico" e di non discriminazione, l'opportunità o meno di far rientrare le imprese pubbliche nel campo di applicazione della direttiva PSI e infine le condizioni di concessione di licenze.

Infine, sono stati raccolti dati supplementari attraverso attività di rete, cooperazione, coordinamento e attività di sensibilizzazione con gli Stati membri e le parti interessate. La piattaforma ePSIplatform comprende una serie molto ampia di informazioni del servizio pubblico provenienti da tutta l'Unione[16].

2.1.3. Valutazione dell'impatto

La valutazione dell'impatto ha preso in esame cinque opzioni per la risoluzione dei problemi individuati, vale a dire insufficiente chiarezza e trasparenza delle norme sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, risorse di informazione bloccate, prezzi eccessivi, mancanza di condizioni di parità, applicazione insufficiente delle disposizioni in materia di riutilizzo e approccio disomogeneo tra gli Stati membri. A parte l’abrogazione della direttiva, le altre opzioni rientrano grosso modo in due categorie: quelle che prevedono il mantenimento delle disposizioni attuali e quelle che prefigurano modifiche che vanno da semplici aggiustamenti tecnici a modifiche sostanziali delle disposizioni.

Opzione 1: status quo: nessuna modifica della direttiva

A livello del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, quest’opzione dello status quo significherebbe che rimangono in vigore le attuali disposizioni della direttiva e delle misure nazionali di recepimento.

Opzione 2: cessare l'intervento a livello dell'Unione: abrogazione direttiva PSI

La direttiva ha fissato le condizioni di base per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico nell'Unione e ha determinato una svolta nelle politiche e nella legislazione degli Stati membri. Senza la direttiva gli Stati membri sarebbero liberi di abrogare o modificare la legislazione nazionale di attuazione delle disposizioni in materia di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Questo si tradurrebbe, in pratica, nella rimozione di tutti gli obblighi regolamentari attualmente contenuti nella direttiva e negli atti di recepimento della medesima.

Opzione 3: misure normative non vincolanti

Si tratta di strumenti come orientamenti o raccomandazioni della Commissione, che forniscono informazioni aggiuntive o un'interpretazione di alcune delle disposizioni della direttiva. Le misure non vincolanti comprenderebbero ad esempio raccomandazioni in materia di licenze, orientamenti sui formati tecnici o sul calcolo del prezzo (compreso il calcolo dei costi marginali).

Opzione 4: modifiche legislative

Quest'opzione consiste nella modifica della sostanza della direttiva, ossia dei diritti e degli obblighi previsti dalle sue disposizioni. In particolare: i) ampliamento del campo di applicazione della direttiva per includervi settori attualmente esclusi (istituti di ricerca o di istruzione e altre istituzioni culturali e emittenti pubbliche); ii) la fissazione di una regola di tariffazione basata sui costi marginali, con eventuali eccezioni; iii) la modifica del principio generale di permettere il riutilizzo dei documenti accessibili; iv) imporre l'obbligo di pubblicazione dei dati in formati leggibili meccanicamente; v) imporre l'obbligo di nominare un regolatore indipendente e predisporre un meccanismo di ricorso efficiente ed efficace; vi) rovesciare l'onere della prova del rispetto delle disposizioni in materia di tariffazione; vii) imporre l'obbligo di definire la portata dei "compiti di servizio pubblico" attraverso disposizioni di legge unicamente.

Opzione 5: soluzione mista

Si tratta di una soluzione che combinerebbe l'adozione di modifiche sostanziali delle norme per il riutilizzo (opzione 4) con l'adozione di orientamenti supplementari sui principi che le autorità nazionali devono applicare nella loro attuazione a livello nazionale (opzione 3).

Risultato della valutazione di impatto

Nella valutazione di impatto la capacità dei servizi e prodotti basati sull'informazione del settore pubblico di procurare vantaggi economici e sociali per tutti i consumatori è stata confrontata rispetto ai costi socioeconomici derivanti dalle perdite potenziali di reddito causate dalla messa a disposizione, gratuita o a costo contenuto, di dati pubblici ai fini del loro riutilizzo. In particolare si è tenuto conto del fatto che qualunque politica in quest’ambito deve garantire pari condizioni di trattamento tra enti pubblici ibridi, che riutilizzano per fini commerciali i dati che producono o raccolgono grazie a fondi pubblici, e i loro concorrenti privati, e che non sia posto a carico del settore pubblico un onere sproporzionato che metta a repentaglio la produzione di dati del settore pubblico, gli investimenti e l'innovazione.

In base alla valutazione, l'assenza di modifiche dell'attuale quadro legislativo (opzione 1) farebbe aumentare la probabilità di adozione di approcci divergenti a livello nazionale creando incertezza a livello della regolamentazione e distorsioni delle condizioni di concorrenza nel mercato interno.

L'abrogazione della direttiva (opzione 2) sopprimerebbe la rete di sicurezza fornita a livello unionale dalle norme minime sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Se si lasciassero gli Stati membri liberi di agire in un settore che prima era soggetto a norme armonizzate a livello dell'Unione si creerebbe un'incertezza giuridica e approcci nazionali divergenti, a scapito della concorrenza e del mercato interno del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. L'abrogazione della direttiva sarebbe inoltre del tutto incoerente con le iniziative correlate sull'accessibilità dei dati e sulle possibilità del loro riutilizzo promosse a livello unionale e nazionale.

L'adozione di misure non vincolanti (opzione 3) faciliterebbe l'applicazione delle norme della direttiva in materia di licenze e tariffe, ma aumenterebbe comunque la probabilità di approcci divergenti a livello nazionale, creando incertezza a livello della regolamentazione e distorsioni delle condizioni di concorrenza nel mercato interno.

Le modifiche delle disposizioni vigenti della direttiva (opzione 4) contribuiranno a creare un quadro regolamentare più favorevole al riutilizzo: sarà ampliato il campo di applicazione della direttiva inserendovi materiale culturale, sarà creato un diritto al riutilizzo dei dati pubblici rivendicabile a livello dell'Unione, scenderanno i prezzi del riutilizzo delle informazioni pubbliche, aumenterà l'efficacia del meccanismo di ricorso per far valere il diritto di riutilizzo e si creeranno condizioni di maggiore parità nella concorrenza tra gli organismi pubblici e riutilizzatori privati. Quest’opzione comporta tuttavia il rischio di divergenze, e di incertezza del diritto, nell'applicazione di singole disposizioni, in particolare quelle sul calcolo dei costi e sul rilascio di licenze.

Le modifiche legislative abbinate a misure non vincolanti (opzione 5) combinano i vantaggi delle opzioni 3 e 4. Sarebbe in questo modo assicurata la convergenza di approcci regolamentari nazionali favorevoli al riutilizzo in tutto il mercato interno, col risultato di rafforzare la certezza del diritto, incentivare maggiormente il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e ridurre gli ostacoli residui. L'analisi della valutazione d'impatto indica che quest'ultima opzione offre l'equilibrio migliore tra promozione del riutilizzo, armonizzazione e certezza del diritto tenendo conto delle circostanze nazionali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica

La direttiva è stata adottata in base all’articolo 114 del TFUE (ex articolo 95 del trattato CE), poiché contiene disposizioni in materia di corretto funzionamento del mercato interno e di libera circolazione dei servizi. Qualunque modifica della direttiva deve poggiare quindi sulla stessa base giuridica.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

La direttiva PSI è stata adottata in base all’articolo 114 del TFUE (ex articolo 95 del trattato CE). L'obiettivo generale della presente revisione è sopprimere le differenze che persistono ed emergono tra gli Stati membri nello sfruttamento dell'informazione del settore pubblico, le quali ostacolano la piena realizzazione del potenziale economico di tale risorsa. Gli obiettivi specifici sono: agevolare la creazione di prodotti e servizi basati sull'informazione del settore pubblico di portata panunionale, garantire un uso effettivo transnazionale dell'informazione del settore pubblico per la creazione di prodotti e servizi a valore aggiunto, limitare le distorsioni di concorrenza sul mercato interno e prevenire l'aggravamento delle disparità di approccio al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico tra gli Stati membri.

Il contenuto della presente proposta corrisponde a tali obiettivi.

Oggi c’è maggiore consapevolezza che nel 2002, data alla quale la Commissione propose l'adozione dell'attuale direttiva, dell’importanza economica di dati aperti e accessibili, in particolare dei dati delle amministrazioni pubbliche, come base per la creazione di prodotti e servizi di informazione nuovi. Pur essendo state armonizzate a livello unionale le regole quadro fondamentali per il riutilizzo dei dati del settore pubblico, alcuni problemi restano insoluti e ne sono emersi altri.

Ne deriva che le parti interessate ritengono che l'attuale quadro legislativo non sia più sufficiente a garantire le condizioni che permettono di massimizzare i vantaggi potenziali del riutilizzo di risorse di dati pubblici in Europa. Con lo sviluppo delle attività che si basano sui dati del settore pubblico, alcune delle vigenti regole sostanziali ostacolano lo sviluppo di attività basate sul riutilizzo di tali dati e portano a una frammentazione del mercato interno.

L'attuale regime di tariffazione, che si fonda sul recupero dei costi permesso dalle norme della direttiva, è considerato inadeguato ad incentivare le attività che si basano sul riutilizzo dei dati pubblici. Solo un'armonizzazione a livello dell’Unione permette di garantire che la regola standard di tariffazione e le sue eccezioni siano coerenti in tutti gli Stati membri in modo da stimolare le attività di riutilizzo.

Inoltre in alcuni Stati membri gli enti pubblici hanno un potere discrezionale quanto all'autorizzazione del riutilizzo[17]. Ne deriva che "c'è un evidente mancanza di armonizzazione tra gli Stati membri per quanto riguarda il riutilizzo di dati pubblici che si può applicare anche al traffico di dati (pubblici)"[18]. È necessario un intervento livello dell'Unione per garantire ad esempio che il riutilizzo sia autorizzato per dati preziosi del settore pubblico in tutti gli Stati membri e che l'attività commerciale individuale di determinati enti pubblici non ostacoli lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

Inoltre, le difficoltà di ricorso effettivo incontrate in molti Stati membri in caso di violazione delle norme in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico scoraggiano i riutilizzatori dall'avviare progetti ambiziosi basati sul riutilizzo su scala unionale.

Non è possibile raggiungere a livello di un solo Stato membro l’ulteriore armonizzazione del principio di base, del regime di tariffazione, della portata e dei meccanismi di ricorso per alleviare la frammentazione del mercato interno e per stimolare prodotti e servizi transnazionali basati sui dati del settore pubblico.

Per quanto riguarda la portata, lo scopo della revisione non è quello di regolamentare, direttamente o indirettamente, il diritto di accesso a documenti pubblici, che resta di sola ed esclusiva competenza degli Stati membri. Le disposizioni rivedute si applicherebbero al riutilizzo dei documenti generalmente accessibili, anche nell'ambito di norme nazionali che ne regolano l’accesso.

Inoltre l'obiettivo della revisione non è quello di regolamentare l'elaborazione di dati personali da parte degli enti pubblici o lo statuto dei diritti di proprietà intellettuale, che resta inalterato rispetto all'ambito delle vigenti norme della direttiva.

Senza un intervento mirato a livello unionale, le attività di regolamentazione a livello nazionale già avviate da un certo numero di Stati membri potrebbero esacerbare le già significative differenze esistenti. Tali disposizioni nazionali esistenti, in assenza di un'ulteriore armonizzazione, turberebbero il funzionamento del mercato interno. Un'azione dell'Unione si limita invece a eliminare gli ostacoli individuati o a prevenirne la comparsa.

2011/0430 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[19],

visto il parere del Comitato delle regioni[20],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico[21], stabilisce un insieme minimo di norme che disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e i mezzi pratici per facilitare il riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri.

(2) Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano la disponibilità e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, possono svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle. Questo però presuppone che le decisioni in merito all'autorizzazione o al divieto di riutilizzo di determinati documenti siano adottate secondo condizioni uniformi a livello unionale, che non possono essere garantite se tali condizioni sono affidate alle diverse norme e pratiche seguite dagli Stati membri o dagli enti pubblici interessati.

(3) La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico procura un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette al detentore di migliorare la qualità dei dati che raccoglie.

(4) Da quando nel 2003 è stato adottato il primo insieme di norme sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, si è assistito a un'esplosione della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici, e alla comparsa e raccolta di nuovi tipi di dati. Parallelamente, si assiste ad una rivoluzione costante delle tecnologie per l'analisi, lo sfruttamento e l'elaborazione dei dati. Questa rapida evoluzione tecnologica permette di creare nuovi servizi e nuove applicazioni basate sull'uso, sull'aggregazione o sulla combinazione di dati. Le norme adottate nel 2003 non rispecchiano più questi rapidi mutamenti e si rischia quindi di non poter cogliere le opportunità economiche e sociali offerte dal riutilizzo di dati pubblici.

(5) Contemporaneamente, gli Stati membri hanno messo in atto politiche per il riutilizzo dei dati in virtù della direttiva 2003/98/CE e alcuni di loro hanno adottato approcci ambiziosi in materia di apertura dei dati, per agevolare il riutilizzo di dati pubblici accessibili ai cittadini e alle imprese, andando ben al di là del livello minimo fissato dalla direttiva. Per impedire che norme diverse adottate da Stati membri diversi ostacolino l'offerta transfrontaliera di prodotti e servizi e per permettere che possano essere riutilizzati insiemi comparabili di dati pubblici per la creazione di applicazioni paneuropee basate su tali dati, è necessaria un'armonizzazione minima anche per quanto riguarda il tipo di dati pubblici da rendere disponibili per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione, che sia coerente con il pertinente regime di accesso.

(6) La direttiva 2003/98/CE non prescrive attualmente l'obbligo di consentire il riutilizzo di documenti. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo spetta agli Stati membri o all'ente pubblico interessato. Nello stesso tempo la direttiva si basa sulle norme nazionali di accesso ai documenti. Alcuni Stati membri hanno esplicitamente collegato il diritto di riutilizzo al diritto di accesso, cosicché tutti i documenti generalmente accessibili sono anche riutilizzabili. In altri Stati membri il legame tra questi due insiemi di norme è meno chiaro e questo dà luogo a incertezza del diritto.

(7) Occorre pertanto che la direttiva 2003/98/CE stabilisca esplicitamente l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti generalmente accessibili. Poiché il legame tra il diritto di accesso e il diritto di utilizzo costituisce una limitazione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dagli autori dei documenti, la sua portata deve essere ridotta a quanto è strettamente necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti con la sua introduzione. A tale riguardo, tenendo conto della legislazione dell'Unione e degli Stati membri e degli obblighi internazionali dell'Unione, in particolare nell'ambito della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIP), è necessario escludere dall'ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. Se un terzo era il proprietario iniziale di un documento in possesso di biblioteche (comprese le biblioteche universitarie), musei e archivi che sia ancora protetto da diritti di proprietà intellettuale, ai fini della presente direttiva tale documento deve essere considerato un documento i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da terzi.

(8) L'applicazione della direttiva 2003/98/CE non deve pregiudicare i diritti che i funzionari degli enti pubblici possono godere in virtù della normativa nazionale.

(9) Occorre inoltre che l'ente pubblico interessato mantenga il diritto a sfruttare qualsiasi documento reso disponibile a fini di riutilizzazione.

(10) È opportuno che il campo di applicazione della presente direttiva sia esteso alle biblioteche (comprese le biblioteche universitarie), ai musei e agli archivi. La direttiva non si applica ad altre istituzioni culturali, come teatri lirici, compagnie di ballo o teatri, compresi gli archivi che ne fanno parte.

(11) Per facilitare il riutilizzo, è opportuno che gli enti pubblici mettano i loro documenti a disposizione, tramite formati leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e appropriato, in un formato che garantisce l'interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)[22].

(12) Qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo in denaro, è opportuno che le tariffe siano limitate ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo in casi eccezionali giustificati in base ai criteri oggettivi, trasparenti e verificabili. Occorre in particolare tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che traggono dallo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale una parte sostanziale delle entrate destinate a coprire i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. L'onere di dimostrare che l'entità delle tariffe è orientata ai costi e rispetta i limiti fissati spetta all'ente pubblico che chiede il versamento di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo di documenti.

(13) In relazione al riutilizzo di un documento e ove fattibile, gli enti pubblici possono imporre condizioni al riutilizzatore, come la citazione della fonte. Le eventuali licenze per il riutilizzo di informazioni del settore pubblico devono comunque limitare il meno possibile il riutilizzo. Al riguardo possono svolgere un ruolo importante le licenze aperte disponibili in linea, che conferiscono diritti di riutilizzo più ampi senza limitazioni tecnologiche, finanziarie o geografiche e che si basano su formati di dati aperti. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l'uso di licenze statali aperte.

(14) L'attuazione corretta di alcuni elementi della presente direttiva, come i mezzi di ricorso, il rispetto dei principi di tariffazione e gli obblighi in materia di relazione, richiede la sorveglianza di autorità indipendenti competenti in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Per garantire coerenza tra gli approcci a livello dell'Unione è necessario incoraggiare il coordinamento tra le autorità indipendenti, in particolare mediante lo scambio delle migliori pratiche e le politiche sul riutilizzo dei dati.

(15) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare quello di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione basati su documenti del settore pubblico, di promuovere l’effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico da parte delle imprese private per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e infine di limitare le distorsioni della concorrenza sul mercato unionale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti paneuropei intrinseci dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello unionale, l’Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto di proprietà (articolo 17). Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

(17) È necessario garantire che gli Stati membri riferiscano alla Commissione (si veda il considerando 19) in merito alla portata del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, alle condizioni alle quali il riutilizzo è permesso e all'attività dell'autorità indipendente. Per garantire la coerenza tra gli approcci seguiti a livello dell'Unione, è opportuno incoraggiare il coordinamento tra le autorità indipendenti, in particolare attraverso lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e le politiche di riutilizzo dei dati.

(18) È opportuno che la Commissione assista gli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva in modo coerente fornendo orientamenti, in particolare per quanto riguarda la tariffazione e il calcolo dei costi, le condizioni di concessione delle licenze raccomandate e i formati, previa consultazione delle parti interessate.

(19) In conformità alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione del [data] sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che spieghino la relazione tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Con riguardo alla presente direttiva, il legislatore considera giustificata la trasmissione di tali documenti.

(20) È necessario quindi modificare di conseguenza la direttiva 2003/98/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Modifiche della direttiva 2003/98/CE

La direttiva 2003/98/CE è così modificata:

1. Modifiche dell'articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione):

(1) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) ai documenti la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro interessato;";

(2) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) ai documenti in possesso di istituti di istruzione e di ricerca, quali centri di ricerca comprese, se del caso, organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università (escluse le biblioteche universitarie per quanto riguarda i documenti diversi dai documenti di ricerca protetti da diritti di proprietà intellettuale di terze parti) e";

(3) al paragrafo 2, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

“f) ai documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi.";

(4) al paragrafo 4 i termini "disposizioni di diritto comunitario e nazionale" sono sostituiti dai termini “disposizioni del diritto unionale e nazionale";

(5) alla fine del paragrafo 5 è aggiunta la seguente frase:

‘Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano i diritti economici o morali che i funzionari degli enti pubblici possono godere in virtù della normativa nazionale.

2. All’articolo 2 (Definizioni) è aggiunto il seguente punto:

‘6. "leggibili meccanicamente", documenti digitali che sono sufficientemente strutturati per applicazioni informatiche che permettono l'individuazione attendibile di dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna".

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Principio generale

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i documenti di cui all'articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.

(2) Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche (comprese le biblioteche universitarie), musei e archivi, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV."

4. modifiche dell'articolo 4 (Prescrizioni per il trattamento delle richieste di riutilizzo):

(1) alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la seguente frase:

"Tuttavia, le biblioteche (comprese le biblioteche universitarie), i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione.";

(2) alla fine del paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase:

"I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un'autorità indipendente alla quale sono conferite competenze regolamentari specifiche riguardanti il riutilizzo dell'informazione settore pubblico e le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato.";

5. modifiche dell'articolo 5 (Formati disponibili):

(1) al paragrafo 1, i termini "per via elettronica" sono sostituiti dai termini "in formati leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati.”;

6. modifiche dell'articolo 6 (Principi di tariffazione):

(1) I seguenti paragrafi sono inseriti all'inizio dell'articolo:

"1. Qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo in denaro, l'importo totale chiesto dagli enti pubblici è limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione."

"2. In casi eccezionali, in particolare quando gli enti pubblici generano una parte sostanziale delle entrate destinate a coprire i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale, gli enti pubblici possono essere autorizzati a chiedere, per il riutilizzo dei documenti, un corrispettivo in denaro di importo superiore ai costi marginali, secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, purché sia nell'interesse pubblico e previa approvazione dell'autorità indipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 4, fermi restando i paragrafi 3 e 4 del presente articolo."

"3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le biblioteche (comprese le biblioteche universitarie), i musei e gli archivi possono addebitare una tariffa superiore ai costi marginali per il riutilizzo di documenti in loro possesso."

(2) Il testo esistente dell'articolo 6 diventa il paragrafo 4.

(3) È aggiunto un nuovo paragrafo 5:

"L'onere della prova per dimostrare che le tariffe rispettano le disposizioni del presente articolo spetta all'ente pubblico che richiede un corrispettivo in denaro per il riutilizzo."

7. all'articolo 7 (Trasparenza), dopo i termini "presi in considerazione nel calcolo delle tariffe" sono inseriti i termini "superiori ai costi marginali oppure".”;

8. modifiche dell'articolo 8:

(1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Gli enti pubblici possono autorizzare il riutilizzo incondizionato o possono imporre condizioni, come la citazione della fonte, se opportuno mediante una licenza. Tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare la concorrenza."

9. l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Modalità pratiche

Gli Stati membri garantiscono che siano previste modalità pratiche per facilitare la ricerca interlinguistica dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, di preferenza accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati.”;

10. all'articolo 11 (Divieto di accordi di esclusiva), alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la seguente frase:

“Tuttavia gli accordi che coinvolgano istituzioni culturali e biblioteche universitarie cessano allo scadere del contratto o comunque non oltre il 31 dicembre 20XX [6 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva].”;

11. l'articolo 12 (Attuazione) è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.”

12. All'articolo 13 (Riesame) la data del 1° luglio 2008 è sostituita da... [3 anni dopo la data di attuazione] ed è aggiunto seguente comma:

“Gli Stati membri presentano una relazione annuale alla Commissione sulla portata del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, sulle condizioni alle quali è reso disponibile e sull'attività dell'autorità indipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 4.".

Articolo 2

(1) Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 18 mesi, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

(2) Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0212:FIN:IT:PDF.

[2]               http://www.economist.com/node/15557443.

[3]               http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/interactive.bis.gov.uk/digitalbritain/report/, p. 214.

[4]               Review of recent studies on PSI re-use and related market developments, G. Vickery, agosto 2011.

[5]               http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

[6]               LIBRO BIANCO Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile COM(2011) 144 definitivo del 28.3.2011.

[7]               COM(2008) 886 definitivo/2 — Corrigendum del 20.3.2009.

[8]               GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

[9]               http://www.epsiplatform.eu/.

[10]             http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm.

[11]             http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/mepsir/index_en.htm.

[12]             http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/facilitating_reuse/exlusive_agreements/               index_en.htm.

[13]             http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/economic_study_report_final.pdf.

[14]             http://tinyurl.com/culturePSI.

[15]             http://www.lapsi-project.eu/.

[16]             http://www.epsiplatform.eu/.

[17]             UK Re-use of Public Sector Information Regulations 2005, ‘A public sector body may permit re-use’ (regulation 7(1)).

[18]             Studio sull'accesso garantito ai dati sul traffico e sulla mobilità e sulla fornitura gratuita di informazioni universali di traffico, Lione, 11 ottobre 2010.

[19]             GU C [...] del [...], pag.

[20]             GU C [...] del [...], pag.

[21]             GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

[22]             GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.