Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico /* COM/2011/0877 definitivo - 2011/0430 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.
Motivazione e obiettivi della proposta
La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,
è stata adottata il 17 novembre 2003. Lo scopo della direttiva era agevolare il
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in tutta l'Unione europea
armonizzando le condizioni di base di tale riutilizzo e rimuovendo i principali
ostacoli sul mercato interno. La direttiva contiene disposizioni in materia di
non discriminazione, tariffazione, accordi di esclusiva, trasparenza, licenze e
strumenti pratici per agevolare il reperimento e il riutilizzo di documenti
pubblici. L'articolo 13
della direttiva prevedeva l'esecuzione di un riesame della sua applicazione
anteriormente al 1° luglio 2008. Il riesame è stato eseguito dalla Commissione
e pubblicato nella comunicazione COM(2009) 212[1]. Dal riesame è emerso che
sussisteva una serie di ostacoli, tra cui i tentativi degli enti pubblici di
recuperare al massimo i costi invece di guardare ai vantaggi per l’economia nel
suo complesso, la concorrenza tra il settore pubblico e quello privato, le
questioni pratiche che ostacolano il riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico (come la mancanza di indicazioni su quali di esse sono disponibili) o
la mentalità degli enti pubblici che non ne comprendono le potenzialità
economiche. La Commissione concludeva che sarebbe stato necessario compiere un
ulteriore riesame entro il 2012, quando si sarebbero avute maggiori prove
dell'impatto, degli effetti e dell'applicazione della direttiva. La presente
proposta della Commissione è il risultato del secondo riesame. Le informazioni
del settore pubblico sono un importante materia prima per i prodotti e i
servizi basati sui contenuti digitali, con un potenziale enorme finora non
sfruttato. L'obiettivo generale dell'intervento dell'Unione è contribuire alla
crescita economica e alla creazione di occupazione sfruttando il potenziale
economico dei dati detenuti dal settore pubblico attraverso il miglioramento
delle condizioni d’uso dell'informazione del settore pubblico. L’obiettivo
generale è pienamente in linea con le strategie trasversali dell’Unione, in
particolare con la strategia Europa 2020 lanciata dalla Commissione il 3 marzo 2010
per “trasformare l'Europa in un'economia intelligente, sostenibile e
inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e
coesione sociale”. L'apertura delle
informazioni del settore pubblico a fini di riutilizzo avrà inoltre conseguenze
positive a livello di trasparenza, efficienza e responsabilizzazione delle
amministrazioni pubbliche e faciliterà la partecipazione attiva dei cittadini. In definitiva la
direttiva si prefigge quindi di mettere in moto un mutamento culturale nel settore
pubblico creando un ambiente favorevole ad attività a valore aggiunto connesse
al riutilizzo di risorse di informazione pubbliche. La sfida a livello
di regolamentazione è offrire al mercato un quadro legislativo ottimale per
stimolare il mercato di servizi e prodotti a contenuto digitale basato
sull'informazione del settore pubblico, senza dimenticare la dimensione
transnazionale, nonché prevenire le distorsioni di concorrenza sul mercato
unionale del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Per
questo la proposta della Commissione riguarda la filiera dell'uso commerciale e
non commerciale dell'informazione del settore pubblico, in modo da prevedere
condizioni specifiche nelle varie fasi della filiera per migliorare l'accesso
alle informazioni e facilitarne il riutilizzo. Occorre sbloccare i dati e renderli reperibili
ed effettivamente disponibili per il loro riutilizzo. I costi finanziari e non
finanziari dell'acquisizione di dati devono rimanere più bassi possibile. I
riutilizzatori devono avere accesso ad un meccanismo di ricorso efficiente ed
efficace per poter far valere i propri diritti. Occorre rafforzare la direttiva
originaria per superare gli ostacoli residui, come ad esempio la mancanza di
informazioni sui dati effettivamente disponibili, regole restrittive o poco
chiare sulle condizioni di accesso e di riutilizzo, tariffazione scoraggiante,
non chiara e non coerente nei casi in cui il riutilizzo dell'informazione è a
pagamento e, infine, un'eccessiva complessità generale delle procedure
necessarie per ottenere l'autorizzazione di riutilizzare informazioni del
settore pubblico, in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre, i
riutilizzatori e gli enti pubblici “ibridi" in posizione dominante (che
svolgono compiti di servizio pubblico insieme ad attività commerciali) devono
godere di condizioni di parità sul piano della concorrenza, senza alcun
trattamento discriminatorio e senza che vi siano accordi ingiustificati di
esclusiva per lo sfruttamento dell'informazione del settore pubblico. Infine
il mercato interno del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico si
svilupperà soltanto se saranno rimosse le barriere regolamentari e pratiche al
riutilizzo delle informazioni in tutta l'Unione e se si garantirà che lo stesso
tipo di dati sia disponibile secondo condizioni simili, se non uguali,
indipendentemente dalla loro origine nazionale. I vantaggi derivanti dal miglioramento
dell'accesso e dall'agevolazione del riutilizzo sono tra l'altro l'innovazione
nei propri prodotti direttamente basati sulle informazioni del settore pubblico
e in prodotti complementari, la riduzione dei costi di transazione e una
maggiore efficienza nel settore pubblico e, infine, in misura crescente, la
combinazione di diverse informazioni provenienti sia dal settore pubblico che
dal settore privato per ricavarne nuovi prodotti.
1.2.
Contesto generale
Gli organismi pubblici producono, raccolgono o
detengono tutta una serie di informazioni e contenuti di valore, che vanno da
dati statistici, economici o ambientali a materiale di archivio, collezioni di
libri o opere d'arte. La rivoluzione digitale ha accresciuto in misura
spettacolare il valore di queste risorse per la creazione di prodotti o servizi
innovativi che usano questi dati come materia prima. L'importanza economica dell'apertura delle
risorse di dati, inclusi i dati pubblici è oggi riconosciuta da tutti. Ad
esempio, secondo una relazione pubblicata dall’Economist nel 2010, i dati sono
diventati “una materia prima economica quasi alla pari del capitale e della
forza lavoro”[2],
mentre il Digital Britain Final Report definisce i dati “una valuta
dell’innovazione… la linfa dell’economia della conoscenza”[3]. Secondo uno studio recente, il
mercato complessivo delle informazioni del settore pubblico nel 2008 totalizzava
un importo di 28 miliardi di EUR nell’Unione[4].
Lo stesso studio indica che l’utile economico complessivo derivante
dall’ulteriore apertura delle informazioni del settore pubblico determinata da
un accesso agevole alle stesse ammonta a 40 miliardi di EUR all’anno per i
paesi dell’UE-27. Gli utili economici diretti e indiretti totali connessi alle
applicazioni e all’uso delle informazioni del settore pubblico per l’intera
economia dell’UE-27 sarebbero dell’ordine di 140 miliardi EUR all’anno. Oltre ad alimentare l’innovazione e la
creatività che servono da stimolo alla crescita economica, l'apertura dei dati
delle pubbliche amministrazioni faciliterà anche la partecipazione attiva dei
cittadini, rafforzando una democrazia partecipativa e promuovendo la
trasparenza, la responsabilità e l'efficienza delle amministrazioni. La direttiva dovrà quindi offrire al mercato
un quadro legislativo ottimale per facilitare e stimolare il riutilizzo di dati
pubblici aperti, sia a fini commerciali che non commerciali. In definitiva la
direttiva, attraverso la sua revisione, si prefigge quindi di mettere in moto
un mutamento culturale nel settore pubblico creando un ambiente favorevole ad
attività a valore aggiunto connesse al riutilizzo di risorse di informazione del
settore pubblico. La revisione della direttiva rientra perciò
nella Agenda digitale europea e nella strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva[5].
La revisione è in effetti uno degli interventi chiave previsti dall’Agenda
digitale (azione chiave 1c).
1.3.
Coerenza con altre politiche
1.3.1.
Politica in materia di informazione del settore
pubblico e regole unionali della concorrenza
Uno degli obiettivi della direttiva è limitare
le distorsioni di concorrenza sul mercato dell'Unione e creare quindi parità di
condizioni per tutti i potenziali riutilizzatori dell'informazione del settore
pubblico. Al riguardo la direttiva contiene una formulazione specifica delle
regole unionali più generali sulla concorrenza, in particolare l'articolo 10,
paragrafo 2, che vieta i sussidi incrociati, e l'articolo 11 che vieta, con
eccezioni, gli accordi di esclusiva.
1.3.2.
Politica in materia di informazione del settore
pubblico e politica ambientale
La direttiva 2003/98/CE (direttiva PSI), la
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
(direttiva Aarhus) e la direttiva 2007/2/CE che istituisce un'Infrastruttura
per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) costituiscono
insieme una serie di misure dell'Unione destinate a garantire la divulgazione
più ampia possibile delle informazioni ambientali detenute da organismi
pubblici. Queste direttive, anche se non hanno in comune obiettivi immediati,
si completano l'un l'altra e hanno l'obiettivo comune di rafforzare la trasparenza
e la disponibilità di dati pubblici. La direttiva sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale contribuisce a sensibilizzare maggiormente il
pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni,
ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in
materia e, in definitiva, a migliorare l'ambiente. Tale direttiva appoggia la
politica della Commissione sul riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico in quanto un accesso ampio alle informazioni è una precondizione per
il loro riutilizzo e i dati ambientali costituiscono una fonte importantissima
di informazioni per la creazione di nuovi prodotti e servizi. La direttiva
INSPIRE ha un ruolo simile per quanto riguarda le informazioni territoriali. Inoltre la direttiva PSI è di importanza
cruciale per la coerenza globale del futuro Sistema comune di informazioni
ambientali (SEIS).
1.3.3.
Informazioni del settore pubblico e politica
marittima integrata
Nel settembre 2010 la Commissione ha
pubblicato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Conoscenze
oceanografiche 2020 - che mira a valorizzare il potenziale delle conoscenze
oceanografiche europee. Il suo approccio triplice, consistente nel cercare di
rendere più agevole e meno costoso l'uso dei dati marini, nel rafforzare la
concorrenza tra utilizzatori di dati marini e nel migliorare le conoscenze
relative a oceani e mari, è coerente con la politica della Commissione in
materia di riutilizzo dei dati delle amministrazioni pubbliche e la rafforza.
1.3.4.
Politica in materia di informazione del settore
pubblico e politica comune dei trasporti
Una delle 40 iniziative presentate nel nuovo
Libro bianco sui trasporti[6]
è la creazione di condizioni quadro per promuovere lo sviluppo e l'uso di
sistemi intelligenti, di dimensione multimodale e interoperabile, per la
ricerca degli orari, le informazioni, le prenotazioni online e la vendita dei
biglietti. Quest’iniziativa è direttamente connessa al
Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa[7] nel settore del trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, adottato dalla
Commissione nel dicembre 2008, e alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la
diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto[8]. Questi due strumenti si
prefiggono di accelerare e coordinare lo sviluppo di applicazioni di sistemi di
trasporto intelligenti, come i servizi di informazioni in tempo reale sulla
viabilità e i servizi di informazione sul traffico a livello panunionale. In virtù della direttiva 2010/40/UE la
Commissione adotterà specifiche vincolanti per “la predisposizione in tutto il
territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo
reale” e “la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di
servizi di informazione sulla mobilità” ai fini della fornitura di dati sulla
regolazione del traffico da parte delle autorità competenti dei trasporti e per
garantire l'accesso delle imprese private ai pertinenti dati pubblici. Tali specifiche, ma anche un'eventuale proposta legislativa successiva
allo scopo di garantire l'accesso e il riutilizzo delle informazioni relative
al trasporto pubblico, possono dare un contributo significativo alla politica
della Commissione sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,
conferendo ai cittadini o alle imprese il diritto di accedere e di riutilizzare
le informazioni sul trasporto pubblico o sul trasporto stradale per la
creazione di nuovi prodotti e servizi basati sul contenuto altamente dinamico
di tali dati. Tutto questo sostiene la politica della Commissione sul
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
1.3.5.
Politica in materia di informazione del settore
pubblico e l'iniziativa per un accesso aperto all'informazione scientifica
L'obiettivo ricercato dalla Commissione nel
campo dell'informazione scientifica è massimizzare i vantaggi delle tecnologie
dell'informazione (internet, reti di supercomputer, estrazione di dati) per un
migliore accesso e un riutilizzo più agevole delle conoscenze scientifiche. Le
politiche di "accesso aperto" perseguono l'obiettivo di rendere
gratuitamente accessibili ai lettori sul web articoli scientifici e dati della
ricerca. La Commissione intende adottare provvedimenti per promuovere l'accesso
all'informazione scientifica e la sua conservazione, comprese le pubblicazioni
e i dati relativi a progetti di ricerca finanziati con il bilancio dell'Unione. Gli obiettivi della Commissione in questo
settore sono perfettamente in linea con quelli della direttiva sulle
informazioni del settore pubblico nel senso che in entrambi i casi l'obiettivo
è di ampliare l'accesso all'informazione pubblica in Europa e permetterne il
riutilizzo.
1.3.6.
Politica in materia di informazione del settore
pubblico e politica in materia di digitalizzazione e patrimonio culturale
La
digitalizzazione di collezioni culturali promuove l'accesso alla cultura rendendo
più accessibile a tutti, per motivi di lavoro, studio e svago, il patrimonio
culturale europeo detenuto dalle istituzioni culturali europee, come libri,
mappe, materiale audio, filmati, manoscritti, oggetti di museo ecc. Nello
stesso tempo la digitalizzazione trasforma queste risorse in un valore duraturo
per l'economia digitale, creando molte opportunità di innovazione, anche se il
pieno sfruttamento dei beni culturali digitali è ancora ai primi passi. Si
stanno esplorando modelli commerciali e le attività in questo campo sono solo
all'inizio. Gli obiettivi di garantire un'ampia disponibilità dell'informazione
del settore pubblico (direttiva PSI) e di porre i beni culturali digitalizzanti
a disposizione di imprese creative e innovative (politica della digitalizzazione)
sono del tutto coerenti, si rafforzano l'un l'altro e rispettano pienamente
l'Agenda europea per la cultura e il Piano di lavoro per la cultura adottato
dal Consiglio.
2.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE
ANALISI D'IMPATTO
2.1.1.
Consultazione pubblica
Dal 9 settembre al 30 novembre 2010 si è
proceduto a un’ampia consultazione pubblica in merito al riesame della
direttiva, in linea con le norme stabilite dalla Commissione. La consultazione
è stata pubblicata sul sito internet della Commissione:
(http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010). L'avvio della consultazione è stato oggetto di
un comunicato stampa ed è stato pubblicizzato anche su Twitter, sul sito Web
della Commissione sulla Società dell'informazione
(http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm)
e sul portale ePSIplatform [9].
Inoltre le parti interessate sono state informate della consultazione e
invitate a esprimersi attraverso le loro associazioni o con messaggi
elettronici individuali. Sono stati invitati a contribuire tutti gli
interessati, incluse le amministrazioni pubbliche, i detentori di contenuti del
settore pubblico (anche di settori attualmente esclusi dalla direttiva),
riutilizzatori commerciali e non commerciali, esperti, accademici e cittadini. Le 598 risposte pervenute sono state pubblicate
sul sito web PSI della Commissione[10].
Le risposte provenivano da tutti i vari protagonisti della catena del valore
delle informazioni del settore pubblico: detentori di contenuti PSI (8%), altre
autorità pubbliche che non detengono informazioni del settore pubblico (4%),
riutilizzatori di tali informazioni (13%), accademici ed esperti (23%),
cittadini (48%) e “altri” (4%). La stragrande
maggioranza di quanti hanno risposto segnala che il riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico non sfrutta ancora appieno tutte le
possibilità esistenti e sostiene che occorre fare di più per promuovere il
riutilizzo e la messa a disposizione a livello transnazionale di prodotti e
servizi basati sulle informazioni detenute dal settore pubblico. Molti
partecipanti sono a favore di una modifica della direttiva, in particolare il 40%
nel caso dei detentori di contenuti del settore pubblico e fino al 70% nel caso
dei riutilizzatori. I suggerimenti circa modifiche legislative e la
predisposizione di orientamenti supplementari non vincolanti non variano in
maniera significativa tra specifiche categorie di partecipanti, ma la maggior
parte è a favore di una modifica del principio generale di creazione di un
diritto di riutilizzo e sostiene l'adozione di misure supplementari (per aprire
le risorse di dati pubblici e facilitarne il riutilizzo, come liste dei
documenti disponibili, condizioni semplificate per le licenze o soppressione
della concessione di licenze, tariffe corrispondenti ai costi marginali, ecc). Tutti i partecipanti
alla consultazione hanno a cuore la questione delle tariffe. Emerge chiaramente
da molti contributi pervenuti la necessità di fornire maggiore chiarezza e
orientamenti su molti aspetti della tariffazione, come le strategie di
tariffazione scelte rispetto all’accesso libero e le tariffe ammissibili. Le
parti interessate non sono a favore di una tariffazione del riutilizzo basata
sul recupero completo o parziale dei costi. Spesso i partecipanti caldeggiano o
un divieto di applicazione di tariffe o, quanto meno, il chiarimento del
concetto di "congruo utile sugli investimenti". La maggior parte è a
favore della gratuità del riutilizzo non commerciale. I partecipanti di tutte
le categorie hanno sviluppato varie argomentazioni a favore e contro la
soluzione dei costi marginali e su questo punto non c'è consenso. Infine, le
risposte provenienti da tutti i settori invitano in generale all'adozione di
misure di sostegno e di diffusione del riutilizzo delle informazioni del
settore pubblico, anche su scala transfrontaliera. Queste misure vanno
dall'adozione di orientamenti su vari aspetti (licenze, tariffazione, qualità
dei dati) al sostegno della creazione di portali nazionali di dati e di un
punto unico di accesso europeo ai dati. In sintesi, le
risposte alla consultazione dimostrano che, rispetto al riesame del 2009, la
cultura del riutilizzo si è fatta strada in molti Stati membri (in particolare
nel Regno Unito, in Francia e in Danimarca). Tuttavia, resta ancora molto da
fare per massimizzare il potenziale del riutilizzo dei dati del settore
pubblico e, per sfruttare pienamente le norme stabilite dalla direttiva del 2003,
è necessario modificare o chiarire molte delle sue disposizioni. Inoltre, la
mancanza di consenso o le divergenze tra i partecipanti sul tema della
tariffazione del riutilizzo dei dati del settore pubblico sta a dimostrare che
non esiste una soluzione unica valida per tutti e che occorre tener conto delle
diverse esigenze sia dei detentori di dati del settore pubblico che dei
riutilizzatori di tali dati per non impedirne il riutilizzo. Nel valutare le
opzioni che hanno condotto all'adozione di un pacchetto di misure non
vincolanti insieme ad alcune modifiche legislative, contenuto nella presente
proposta, si è tenuto conto delle risposte ricevute.
2.1.2.
Ricorso al parere di esperti
Negli ultimi anni la Commissione ha realizzato
i seguenti studi per valutare i vari aspetti del mercato del riutilizzo dei
dati del settore pubblico, oltre a una valutazione economica: studio “MEPSIR –
Measuring European Public Sector Information Resources"[11], uno studio sugli accordi di
esclusiva[12],
indicatori economici e studi di casi sui modelli di tariffazione dei dati del
settore pubblico[13],
uno studio sui modelli di tariffazione per le informazioni nel settore pubblico
(Deloitte, non ancora pubblicato), uno studio sul valore di mercato
dell'informazione del settore pubblico (Vickery, non ancora pubblicato), uno
studio sul riutilizzo di materiale e culturale[14]. Gli studi hanno misurato il riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico negli Stati membri, hanno stimato le
dimensioni complessive del mercato dell'informazione del settore pubblico
nell'Unione (nel 2006 e nel 2010-2011), valutato l'esistenza di eventuali
accordi di esclusiva conclusi dagli enti pubblici a norma dell'articolo 11
della direttiva, valutato gli attuali sviluppi negli Stati membri in materia di
informazione del settore pubblico, raccomandato l'adozione di indicatori
economici per misurare il riutilizzo di tali informazioni, esaminato vari
modelli di messa a disposizione e di tariffazione delle informazioni del
settore pubblico e infine hanno elaborato una visione di insieme del riutilizzo
di tali informazioni nel settore culturale. I risultati degli studi suddetti
hanno permesso di ricavare preziosi dati economici per stabilire le opzioni più
indicate ai fini di una revisione della direttiva PSI. La Commissione ha inoltre ricevuto
un'approfondita analisi giuridica in esito ad una ricerca condotta dalla rete
tematica LAPSI (Legal Aspects of Public Sector Information)[15] che ha analizzato le
implicazioni giuridiche di aspetti specifici relativi al riutilizzo, come le
eccezioni alla regola di base di tariffazione ai costi marginali, i concetti di
"compiti di servizio pubblico" e di non discriminazione, l'opportunità
o meno di far rientrare le imprese pubbliche nel campo di applicazione della
direttiva PSI e infine le condizioni di concessione di licenze. Infine, sono stati raccolti dati supplementari
attraverso attività di rete, cooperazione, coordinamento e attività di
sensibilizzazione con gli Stati membri e le parti interessate. La piattaforma
ePSIplatform comprende una serie molto ampia di informazioni del servizio
pubblico provenienti da tutta l'Unione[16].
2.1.3.
Valutazione dell'impatto
La valutazione dell'impatto ha preso in esame
cinque opzioni per la risoluzione dei problemi individuati, vale a dire
insufficiente chiarezza e trasparenza delle norme sul riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico, risorse di informazione bloccate, prezzi
eccessivi, mancanza di condizioni di parità, applicazione insufficiente delle
disposizioni in materia di riutilizzo e approccio disomogeneo tra gli Stati
membri. A parte l’abrogazione della direttiva, le altre opzioni rientrano
grosso modo in due categorie: quelle che prevedono il mantenimento delle
disposizioni attuali e quelle che prefigurano modifiche che vanno da semplici
aggiustamenti tecnici a modifiche sostanziali delle disposizioni. Opzione 1: status quo:
nessuna modifica della direttiva A livello del riutilizzo delle informazioni
del settore pubblico, quest’opzione dello status quo significherebbe che
rimangono in vigore le attuali disposizioni della direttiva e delle misure
nazionali di recepimento. Opzione 2: cessare l'intervento a livello
dell'Unione: abrogazione direttiva PSI La direttiva ha fissato le condizioni di base
per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico nell'Unione e ha
determinato una svolta nelle politiche e nella legislazione degli Stati membri.
Senza la direttiva gli Stati membri sarebbero liberi di abrogare o modificare
la legislazione nazionale di attuazione delle disposizioni in materia di
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Questo si tradurrebbe, in
pratica, nella rimozione di tutti gli obblighi regolamentari attualmente
contenuti nella direttiva e negli atti di recepimento della medesima. Opzione 3: misure normative non
vincolanti Si tratta di strumenti come orientamenti o
raccomandazioni della Commissione, che forniscono informazioni aggiuntive o
un'interpretazione di alcune delle disposizioni della direttiva. Le misure non
vincolanti comprenderebbero ad esempio raccomandazioni in materia di licenze,
orientamenti sui formati tecnici o sul calcolo del prezzo (compreso il calcolo
dei costi marginali). Opzione 4: modifiche legislative Quest'opzione consiste nella modifica della
sostanza della direttiva, ossia dei diritti e degli obblighi previsti dalle sue
disposizioni. In particolare: i) ampliamento del campo di applicazione della
direttiva per includervi settori attualmente esclusi (istituti di ricerca o di
istruzione e altre istituzioni culturali e emittenti pubbliche); ii) la
fissazione di una regola di tariffazione basata sui costi marginali, con
eventuali eccezioni; iii) la modifica del principio generale di permettere il
riutilizzo dei documenti accessibili; iv) imporre l'obbligo di pubblicazione
dei dati in formati leggibili meccanicamente; v) imporre l'obbligo di nominare
un regolatore indipendente e predisporre un meccanismo di ricorso efficiente ed
efficace; vi) rovesciare l'onere della prova del rispetto delle disposizioni in
materia di tariffazione; vii) imporre l'obbligo di definire la portata dei
"compiti di servizio pubblico" attraverso disposizioni di legge
unicamente. Opzione 5: soluzione mista Si tratta di una soluzione che combinerebbe
l'adozione di modifiche sostanziali delle norme per il riutilizzo (opzione 4)
con l'adozione di orientamenti supplementari sui principi che le autorità
nazionali devono applicare nella loro attuazione a livello nazionale (opzione 3). Risultato della valutazione di impatto Nella valutazione di impatto la capacità dei
servizi e prodotti basati sull'informazione del settore pubblico di procurare
vantaggi economici e sociali per tutti i consumatori è stata confrontata
rispetto ai costi socioeconomici derivanti dalle perdite potenziali di reddito
causate dalla messa a disposizione, gratuita o a costo contenuto, di dati
pubblici ai fini del loro riutilizzo. In particolare si è tenuto conto del
fatto che qualunque politica in quest’ambito deve garantire pari condizioni di
trattamento tra enti pubblici ibridi, che riutilizzano per fini commerciali i
dati che producono o raccolgono grazie a fondi pubblici, e i loro concorrenti
privati, e che non sia posto a carico del settore pubblico un onere
sproporzionato che metta a repentaglio la produzione di dati del settore
pubblico, gli investimenti e l'innovazione. In base alla
valutazione, l'assenza di modifiche dell'attuale quadro legislativo (opzione 1)
farebbe aumentare la probabilità di adozione di approcci divergenti a livello
nazionale creando incertezza a livello della regolamentazione e distorsioni
delle condizioni di concorrenza nel mercato interno. L'abrogazione della direttiva (opzione 2)
sopprimerebbe la rete di sicurezza fornita a livello unionale dalle norme
minime sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Se si
lasciassero gli Stati membri liberi di agire in un settore che prima era
soggetto a norme armonizzate a livello dell'Unione si creerebbe un'incertezza
giuridica e approcci nazionali divergenti, a scapito della concorrenza e del
mercato interno del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
L'abrogazione della direttiva sarebbe inoltre del tutto incoerente con le
iniziative correlate sull'accessibilità dei dati e sulle possibilità del loro
riutilizzo promosse a livello unionale e nazionale. L'adozione di
misure non vincolanti (opzione 3) faciliterebbe l'applicazione delle norme
della direttiva in materia di licenze e tariffe, ma aumenterebbe comunque la
probabilità di approcci divergenti a livello nazionale, creando incertezza a
livello della regolamentazione e distorsioni delle condizioni di concorrenza
nel mercato interno. Le modifiche delle disposizioni vigenti della
direttiva (opzione 4) contribuiranno a creare un quadro regolamentare più
favorevole al riutilizzo: sarà ampliato il campo di applicazione della
direttiva inserendovi materiale culturale, sarà creato un diritto al riutilizzo
dei dati pubblici rivendicabile a livello dell'Unione, scenderanno i prezzi del
riutilizzo delle informazioni pubbliche, aumenterà l'efficacia del meccanismo
di ricorso per far valere il diritto di riutilizzo e si creeranno condizioni di
maggiore parità nella concorrenza tra gli organismi pubblici e riutilizzatori
privati. Quest’opzione comporta tuttavia il rischio di divergenze, e di
incertezza del diritto, nell'applicazione di singole disposizioni, in
particolare quelle sul calcolo dei costi e sul rilascio di licenze. Le modifiche legislative abbinate a misure non
vincolanti (opzione 5) combinano i vantaggi delle opzioni 3 e 4. Sarebbe in
questo modo assicurata la convergenza di approcci regolamentari nazionali
favorevoli al riutilizzo in tutto il mercato interno, col risultato di
rafforzare la certezza del diritto, incentivare maggiormente il riutilizzo
delle informazioni del settore pubblico e ridurre gli ostacoli residui.
L'analisi della valutazione d'impatto indica che quest'ultima opzione offre
l'equilibrio migliore tra promozione del riutilizzo, armonizzazione e certezza
del diritto tenendo conto delle circostanze nazionali.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
3.1.
Base giuridica
La direttiva è stata adottata in base
all’articolo 114 del TFUE (ex articolo 95 del trattato CE), poiché contiene
disposizioni in materia di corretto funzionamento del mercato interno e di
libera circolazione dei servizi. Qualunque modifica della direttiva deve
poggiare quindi sulla stessa base giuridica.
3.2.
Sussidiarietà e proporzionalità
La direttiva PSI è stata adottata in base
all’articolo 114 del TFUE (ex articolo 95 del trattato CE). L'obiettivo
generale della presente revisione è sopprimere le differenze che persistono ed
emergono tra gli Stati membri nello sfruttamento dell'informazione del settore
pubblico, le quali ostacolano la piena realizzazione del potenziale economico
di tale risorsa. Gli obiettivi specifici sono: agevolare la creazione di
prodotti e servizi basati sull'informazione del settore pubblico di portata
panunionale, garantire un uso effettivo transnazionale dell'informazione del
settore pubblico per la creazione di prodotti e servizi a valore aggiunto,
limitare le distorsioni di concorrenza sul mercato interno e prevenire
l'aggravamento delle disparità di approccio al riutilizzo delle informazioni
del settore pubblico tra gli Stati membri. Il contenuto della
presente proposta corrisponde a tali obiettivi. Oggi c’è maggiore
consapevolezza che nel 2002, data alla quale la Commissione propose l'adozione
dell'attuale direttiva, dell’importanza economica di dati aperti e accessibili,
in particolare dei dati delle amministrazioni pubbliche, come base per la
creazione di prodotti e servizi di informazione nuovi. Pur essendo state
armonizzate a livello unionale le regole quadro fondamentali per il riutilizzo
dei dati del settore pubblico, alcuni problemi restano insoluti e ne sono
emersi altri. Ne deriva che le parti interessate ritengono
che l'attuale quadro legislativo non sia più sufficiente a garantire le
condizioni che permettono di massimizzare i vantaggi potenziali del riutilizzo
di risorse di dati pubblici in Europa. Con lo sviluppo delle attività che si
basano sui dati del settore pubblico, alcune delle vigenti regole sostanziali
ostacolano lo sviluppo di attività basate sul riutilizzo di tali dati e portano
a una frammentazione del mercato interno. L'attuale regime di tariffazione, che si fonda
sul recupero dei costi permesso dalle norme della direttiva, è considerato
inadeguato ad incentivare le attività che si basano sul riutilizzo dei dati
pubblici. Solo un'armonizzazione a livello dell’Unione permette di garantire
che la regola standard di tariffazione e le sue eccezioni siano coerenti in
tutti gli Stati membri in modo da stimolare le attività di riutilizzo. Inoltre in alcuni
Stati membri gli enti pubblici hanno un potere discrezionale quanto
all'autorizzazione del riutilizzo[17].
Ne deriva che "c'è un evidente mancanza di armonizzazione tra gli Stati
membri per quanto riguarda il riutilizzo di dati pubblici che si può applicare
anche al traffico di dati (pubblici)"[18].
È necessario un intervento livello dell'Unione per garantire ad esempio che il
riutilizzo sia autorizzato per dati preziosi del settore pubblico in tutti gli
Stati membri e che l'attività commerciale individuale di determinati enti
pubblici non ostacoli lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Inoltre, le
difficoltà di ricorso effettivo incontrate in molti Stati membri in caso di
violazione delle norme in materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico scoraggiano i riutilizzatori dall'avviare progetti ambiziosi basati
sul riutilizzo su scala unionale. Non è possibile
raggiungere a livello di un solo Stato membro l’ulteriore armonizzazione del
principio di base, del regime di tariffazione, della portata e dei meccanismi
di ricorso per alleviare la frammentazione del mercato interno e per stimolare
prodotti e servizi transnazionali basati sui dati del settore pubblico. Per quanto
riguarda la portata, lo scopo della revisione non è quello di regolamentare,
direttamente o indirettamente, il diritto di accesso a documenti pubblici, che
resta di sola ed esclusiva competenza degli Stati membri. Le disposizioni
rivedute si applicherebbero al riutilizzo dei documenti generalmente
accessibili, anche nell'ambito di norme nazionali che ne regolano l’accesso. Inoltre
l'obiettivo della revisione non è quello di regolamentare l'elaborazione di
dati personali da parte degli enti pubblici o lo statuto dei diritti di
proprietà intellettuale, che resta inalterato rispetto
all'ambito delle vigenti norme della direttiva. Senza un
intervento mirato a livello unionale, le attività di regolamentazione a livello
nazionale già avviate da un certo numero di Stati membri potrebbero esacerbare
le già significative differenze esistenti. Tali disposizioni nazionali
esistenti, in assenza di un'ulteriore armonizzazione, turberebbero il
funzionamento del mercato interno. Un'azione dell'Unione si limita invece a
eliminare gli ostacoli individuati o a prevenirne la comparsa. 2011/0430 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa
al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[19], visto il parere del Comitato delle regioni[20], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
del settore pubblico[21],
stabilisce un insieme minimo di norme che disciplinano il riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico e i mezzi pratici per facilitare il
riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri. (2)
Le politiche relative all'apertura dei dati, che
incoraggiano la disponibilità e il riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni
vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, possono svolgere un ruolo
importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi
innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle. Questo però
presuppone che le decisioni in merito all'autorizzazione o al divieto di
riutilizzo di determinati documenti siano adottate secondo condizioni uniformi
a livello unionale, che non possono essere garantite se tali condizioni sono
affidate alle diverse norme e pratiche seguite dagli Stati membri o dagli enti
pubblici interessati. (3)
La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti
da un ente pubblico procura un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti
finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico,
grazie al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti
finali che permette al detentore di migliorare la qualità dei dati che
raccoglie. (4)
Da quando nel 2003 è stato adottato il primo
insieme di norme sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, si è
assistito a un'esplosione della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici,
e alla comparsa e raccolta di nuovi tipi di dati. Parallelamente, si assiste ad
una rivoluzione costante delle tecnologie per l'analisi, lo sfruttamento e
l'elaborazione dei dati. Questa rapida evoluzione tecnologica permette di
creare nuovi servizi e nuove applicazioni basate sull'uso, sull'aggregazione o
sulla combinazione di dati. Le norme adottate nel 2003 non rispecchiano più
questi rapidi mutamenti e si rischia quindi di non poter cogliere le
opportunità economiche e sociali offerte dal riutilizzo di dati pubblici. (5)
Contemporaneamente, gli Stati membri hanno messo in
atto politiche per il riutilizzo dei dati in virtù della direttiva 2003/98/CE e
alcuni di loro hanno adottato approcci ambiziosi in materia di apertura dei
dati, per agevolare il riutilizzo di dati pubblici accessibili ai cittadini e
alle imprese, andando ben al di là del livello minimo fissato dalla direttiva.
Per impedire che norme diverse adottate da Stati membri diversi ostacolino
l'offerta transfrontaliera di prodotti e servizi e per permettere che possano
essere riutilizzati insiemi comparabili di dati pubblici per la creazione di
applicazioni paneuropee basate su tali dati, è necessaria un'armonizzazione
minima anche per quanto riguarda il tipo di dati pubblici da rendere disponibili
per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione, che sia coerente con
il pertinente regime di accesso. (6)
La direttiva 2003/98/CE non prescrive attualmente
l'obbligo di consentire il riutilizzo di documenti. La decisione di autorizzare
o meno il riutilizzo spetta agli Stati membri o all'ente pubblico interessato.
Nello stesso tempo la direttiva si basa sulle norme nazionali di accesso ai
documenti. Alcuni Stati membri hanno esplicitamente collegato il diritto di
riutilizzo al diritto di accesso, cosicché tutti i documenti generalmente
accessibili sono anche riutilizzabili. In altri Stati membri il legame tra
questi due insiemi di norme è meno chiaro e questo dà luogo a incertezza del
diritto. (7)
Occorre pertanto che la direttiva 2003/98/CE
stabilisca esplicitamente l'obbligo per gli Stati membri di rendere
riutilizzabili tutti i documenti generalmente accessibili. Poiché il legame tra
il diritto di accesso e il diritto di utilizzo costituisce una limitazione dei
diritti di proprietà intellettuale detenuti dagli autori dei documenti, la sua portata
deve essere ridotta a quanto è strettamente necessario per conseguire gli
obiettivi perseguiti con la sua introduzione. A tale riguardo, tenendo conto
della legislazione dell'Unione e degli Stati membri e degli obblighi
internazionali dell'Unione, in particolare nell'ambito della convenzione di
Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e dell'accordo
sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo
TRIP), è necessario escludere dall'ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE
i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. Se un
terzo era il proprietario iniziale di un documento in possesso di biblioteche
(comprese le biblioteche universitarie), musei e archivi che sia ancora
protetto da diritti di proprietà intellettuale, ai fini della presente
direttiva tale documento deve essere considerato un documento i cui diritti di
proprietà intellettuale sono detenuti da terzi. (8)
L'applicazione della direttiva 2003/98/CE non deve
pregiudicare i diritti che i funzionari degli enti pubblici possono godere in
virtù della normativa nazionale. (9)
Occorre inoltre che l'ente pubblico interessato mantenga
il diritto a sfruttare qualsiasi documento reso disponibile a fini di riutilizzazione. (10)
È opportuno che il campo di applicazione della
presente direttiva sia esteso alle biblioteche (comprese le biblioteche
universitarie), ai musei e agli archivi. La direttiva non si applica ad altre
istituzioni culturali, come teatri lirici, compagnie di ballo o teatri,
compresi gli archivi che ne fanno parte. (11)
Per facilitare il riutilizzo, è opportuno che gli
enti pubblici mettano i loro documenti a disposizione, tramite formati
leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e
appropriato, in un formato che garantisce l'interoperabilità, per esempio
elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i
requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007,
che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità
europea (Inspire)[22]. (12)
Qualora per il riutilizzo di documenti sia
richiesto un corrispettivo in denaro, è opportuno che le tariffe siano limitate
ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo in
casi eccezionali giustificati in base ai criteri oggettivi, trasparenti e
verificabili. Occorre in particolare tener conto della necessità di non
ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che traggono dallo
sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale una parte sostanziale
delle entrate destinate a coprire i costi di funzionamento inerenti allo
svolgimento dei compiti di servizio pubblico. L'onere di dimostrare che
l'entità delle tariffe è orientata ai costi e rispetta i limiti fissati spetta
all'ente pubblico che chiede il versamento di un corrispettivo in denaro per il
riutilizzo di documenti. (13)
In relazione al riutilizzo di un documento e ove
fattibile, gli enti pubblici possono imporre condizioni al riutilizzatore, come
la citazione della fonte. Le eventuali licenze per il riutilizzo di
informazioni del settore pubblico devono comunque limitare il meno possibile il
riutilizzo. Al riguardo possono svolgere un ruolo importante le licenze aperte
disponibili in linea, che conferiscono diritti di riutilizzo più ampi senza
limitazioni tecnologiche, finanziarie o geografiche e che si basano su formati
di dati aperti. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l'uso di
licenze statali aperte. (14)
L'attuazione corretta di alcuni elementi della
presente direttiva, come i mezzi di ricorso, il rispetto dei principi di
tariffazione e gli obblighi in materia di relazione, richiede la sorveglianza
di autorità indipendenti competenti in materia di riutilizzo delle informazioni
del settore pubblico. Per garantire coerenza tra gli approcci a livello
dell'Unione è necessario incoraggiare il coordinamento tra le autorità indipendenti,
in particolare mediante lo scambio delle migliori pratiche e le politiche sul
riutilizzo dei dati. (15)
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in
particolare quello di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto
informativo estesi all'intera Unione basati su documenti del settore pubblico,
di promuovere l’effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del
settore pubblico da parte delle imprese private per ricavarne prodotti e
servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e infine di limitare le
distorsioni della concorrenza sul mercato unionale, non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle
dimensioni e degli effetti paneuropei intrinseci dell'azione proposta, essere realizzati
meglio a livello unionale, l’Unione può adottare misure in conformità al
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo. (16)
La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto di proprietà
(articolo 17). Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere
interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei
diritti dell'uomo. (17)
È necessario garantire che gli Stati membri
riferiscano alla Commissione (si veda il considerando 19) in merito alla
portata del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, alle condizioni
alle quali il riutilizzo è permesso e all'attività dell'autorità indipendente.
Per garantire la coerenza tra gli approcci seguiti a livello dell'Unione, è
opportuno incoraggiare il coordinamento tra le autorità indipendenti, in
particolare attraverso lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e le
politiche di riutilizzo dei dati. (18)
È opportuno che la Commissione assista gli Stati
membri nell'attuazione della presente direttiva in modo coerente fornendo
orientamenti, in particolare per quanto riguarda la tariffazione e il calcolo
dei costi, le condizioni di concessione delle licenze raccomandate e i formati,
previa consultazione delle parti interessate. (19)
In conformità alla dichiarazione politica congiunta
degli Stati membri e della Commissione del [data] sui documenti esplicativi,
gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la
notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che spieghino la
relazione tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli
strumenti nazionali di recepimento. Con riguardo alla presente direttiva, il
legislatore considera giustificata la trasmissione di tali documenti. (20)
È necessario quindi modificare di conseguenza la
direttiva 2003/98/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1
Modifiche della direttiva 2003/98/CE La direttiva 2003/98/CE è così modificata: 1.
Modifiche dell'articolo 1 (Oggetto e ambito di
applicazione): (1)
al paragrafo 2, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: “a) ai documenti la cui fornitura è un'attività
che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in
questione, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato
membro interessato;"; (2)
al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla
seguente: “e) ai documenti in possesso di istituti di
istruzione e di ricerca, quali centri di ricerca comprese, se del caso,
organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e
università (escluse le biblioteche universitarie per quanto riguarda i
documenti diversi dai documenti di ricerca protetti da diritti di proprietà
intellettuale di terze parti) e"; (3)
al paragrafo 2, il testo della lettera f) è
sostituito dal seguente: “f) ai documenti in
possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli
archivi."; (4)
al paragrafo 4 i termini "disposizioni di
diritto comunitario e nazionale" sono sostituiti dai termini “disposizioni
del diritto unionale e nazionale"; (5)
alla fine del paragrafo 5 è aggiunta la seguente frase: ‘Le disposizioni della presente direttiva non
pregiudicano i diritti economici o morali che i funzionari degli enti pubblici
possono godere in virtù della normativa nazionale. 2.
All’articolo 2 (Definizioni) è aggiunto il seguente
punto: ‘6. "leggibili meccanicamente",
documenti digitali che sono sufficientemente strutturati per applicazioni
informatiche che permettono l'individuazione attendibile di dichiarazioni
individuali di fatto e la loro struttura interna". 3.
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: “Articolo
3 Principio
generale (1)
Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri
provvedono affinché i documenti di cui all'articolo 1 siano riutilizzabili a
fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei
capi III e IV. (2)
Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i
cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche (comprese
le biblioteche universitarie), musei e archivi, qualora il loro riutilizzo sia
autorizzato, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali
conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV." 4.
modifiche dell'articolo 4 (Prescrizioni per il
trattamento delle richieste di riutilizzo): (1)
alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la
seguente frase: "Tuttavia, le biblioteche (comprese le
biblioteche universitarie), i musei e gli archivi non sono tenuti a includere
tale indicazione."; (2)
alla fine del paragrafo 4 è aggiunta la seguente
frase: "I mezzi di ricorso comprendono la
possibilità di revisione da parte di un'autorità indipendente alla quale sono
conferite competenze regolamentari specifiche riguardanti il riutilizzo
dell'informazione settore pubblico e le cui decisioni sono vincolanti per
l'ente pubblico interessato."; 5.
modifiche dell'articolo 5 (Formati disponibili): (1)
al paragrafo 1, i termini "per via
elettronica" sono sostituiti dai termini "in formati leggibili
meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati.”; 6.
modifiche dell'articolo 6 (Principi di
tariffazione): (1)
I seguenti paragrafi sono inseriti all'inizio
dell'articolo: "1. Qualora per il riutilizzo di
documenti sia richiesto un corrispettivo in denaro, l'importo totale chiesto
dagli enti pubblici è limitato ai costi marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione." "2. In casi eccezionali, in particolare
quando gli enti pubblici generano una parte sostanziale delle entrate destinate
a coprire i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio
pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale, gli
enti pubblici possono essere autorizzati a chiedere, per il riutilizzo dei
documenti, un corrispettivo in denaro di importo superiore ai costi marginali, secondo
criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, purché sia nell'interesse
pubblico e previa approvazione dell'autorità indipendente di cui all'articolo 4,
paragrafo 4, fermi restando i paragrafi 3 e 4 del presente articolo." "3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le
biblioteche (comprese le biblioteche universitarie), i musei e gli archivi
possono addebitare una tariffa superiore ai costi marginali per il riutilizzo
di documenti in loro possesso." (2)
Il testo esistente dell'articolo 6 diventa il
paragrafo 4. (3)
È aggiunto un nuovo paragrafo 5: "L'onere della prova per dimostrare che
le tariffe rispettano le disposizioni del presente articolo spetta all'ente
pubblico che richiede un corrispettivo in denaro per il riutilizzo." 7.
all'articolo 7 (Trasparenza), dopo i termini
"presi in considerazione nel calcolo delle tariffe" sono inseriti i
termini "superiori ai costi marginali oppure".”; 8.
modifiche dell'articolo 8: (1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "Gli enti pubblici possono autorizzare
il riutilizzo incondizionato o possono imporre condizioni, come la citazione
della fonte, se opportuno mediante una licenza. Tali condizioni non riducono
indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare
la concorrenza." 9.
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: “Articolo
9 Modalità
pratiche Gli Stati membri garantiscono che siano
previste modalità pratiche per facilitare la ricerca interlinguistica dei
documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più
importanti, insieme ai rispettivi metadati, di preferenza accessibili on-line e
in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati a elenchi di
contenuti decentralizzati.”; 10.
all'articolo 11 (Divieto di accordi di esclusiva),
alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la seguente frase: “Tuttavia gli accordi che coinvolgano
istituzioni culturali e biblioteche universitarie cessano allo scadere del
contratto o comunque non oltre il 31 dicembre 20XX [6 anni dopo l'entrata
in vigore della direttiva].”; 11.
l'articolo 12 (Attuazione) è sostituito dal
seguente: “Articolo
12 Gli Stati membri comunicano alla Commissione
il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella
materia disciplinata dalla presente direttiva.” 12.
All'articolo 13 (Riesame) la data del 1° luglio 2008
è sostituita da... [3 anni dopo la data di attuazione] ed è aggiunto seguente
comma: “Gli Stati membri presentano una relazione
annuale alla Commissione sulla portata del riutilizzo dell'informazione del
settore pubblico, sulle condizioni alle quali è reso disponibile e sull'attività
dell'autorità indipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 4.". Articolo 2 (1)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 18
mesi, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra
queste ultime e la presente direttiva. (2)
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 4 Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0212:FIN:IT:PDF. [2] http://www.economist.com/node/15557443. [3] http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/interactive.bis.gov.uk/digitalbritain/report/,
p. 214. [4] Review of recent studies on PSI re-use and related
market developments, G. Vickery, agosto 2011. [5] http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm. [6] LIBRO BIANCO Tabella di marcia verso uno spazio unico
europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e
sostenibile COM(2011) 144 definitivo del 28.3.2011. [7] COM(2008) 886 definitivo/2 — Corrigendum del 20.3.2009. [8] GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1. [9] http://www.epsiplatform.eu/. [10] http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm. [11] http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/mepsir/index_en.htm. [12] http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/facilitating_reuse/exlusive_agreements/
index_en.htm. [13] http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/economic_study_report_final.pdf. [14] http://tinyurl.com/culturePSI. [15] http://www.lapsi-project.eu/. [16] http://www.epsiplatform.eu/. [17] UK Re-use of Public Sector Information Regulations 2005,
‘A public sector body may permit re-use’ (regulation 7(1)). [18] Studio sull'accesso garantito ai dati sul traffico e sulla
mobilità e sulla fornitura gratuita di informazioni universali di traffico,
Lione, 11 ottobre 2010. [19] GU C [...] del [...], pag. [20] GU C [...] del [...], pag. [21] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90. [22] GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.