52011PC0873

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) /* COM/2011/0873 definitivo - 2011/0427 (COD) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Introduzione

La presente proposta stabilisce il quadro giuridico necessario per ottemperare alla richiesta, formulata dal Consiglio europeo del 23-24 giugno 2011, di sviluppare ulteriormente il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) in via prioritaria affinché diventi operativo entro il 2013, permettendo alle autorità degli Stati membri preposte alla sorveglianza delle frontiere e all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea[1] (Frontex), qui di seguito denominata "Agenzia", di condividere le informazioni operative e migliorare la cooperazione.

L'obiettivo di EUROSUR è rafforzare il controllo delle frontiere esterne dello spazio Schengen. EUROSUR istituirà un meccanismo che permetterà alle autorità degli Stati membri preposte alla sorveglianza delle frontiere di condividere informazioni operative e cooperare tra loro e con l'Agenzia al fine di ridurre le perdite di vite umane in mare e il numero di migranti irregolari che entrano clandestinamente nell'UE, e di aumentare la sicurezza interna prevenendo reati transfrontalieri quali la tratta degli esseri umani e il traffico illecito di stupefacenti.

Le attività attualmente svolte per sperimentare e introdurre gradualmente EUROSUR si basano sulla tabella di marcia presentata dalla Commissione in una comunicazione del 2008[2].

1.2. Base giuridica

La proposta legislativa si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in virtù del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure riguardanti qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne[3].

L'istituzione di EUROSUR rientra in una politica volta a rafforzare la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri. EUROSUR costituirà pertanto un nuovo strumento politico inteso a razionalizzare la cooperazione e consentire uno scambio sistematico di informazioni sulla sorveglianza di frontiera tra gli Stati membri e con l'Agenzia, strumento che non esiste ancora a livello dell'UE.

Se sarà adottato, l'atto legislativo relativo a EUROSUR costituirà uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui non partecipano il Regno Unito e l'Irlanda ma che si applicano ai quattro paesi associati (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein). Gli Stati Schengen si sono impegnati a mantenere norme comuni per il controllo alle frontiere esterne.

1.3. Obiettivo e contenuti della proposta legislativa

Scopo della presente proposta è migliorare la conoscenza situazionale alle frontiere esterne, marittime e terrestri, e la capacità di reazione degli Stati membri e dell'Agenzia nel prevenire la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera (articolo 1).

A tal fine sarà istituito un quadro comune (articolo 4), con chiare responsabilità e competenze tanto per i centri nazionali di coordinamento incaricati della sorveglianza di frontiera negli Stati membri (articolo 5) quanto per l'Agenzia (articolo 6), che formano la struttura centrale di EUROSUR. Tali centri, che garantiranno una gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale a livello nazionale, e l'Agenzia comunicheranno fra loro tramite la rete di comunicazione (articolo 7) che consentirà loro di scambiarsi sia informazioni sensibili non classificate, sia informazioni classificate.

La cooperazione e lo scambio di informazioni tra i centri nazionali di coordinamento e l'Agenzia avverranno mediante 'quadri situazionali' (articolo 8) che saranno stabiliti a livello nazionale (articolo 9) ed europeo (articolo 10) e per le zone prefrontaliere (articolo 11). Questi tre quadri, di cui gli ultimi due gestiti dall'Agenzia, saranno strutturati in maniera simile per agevolarne lo scambio di informazioni.

In linea di massima i quadri situazionali non comprenderanno dati personali, ma serviranno piuttosto a scambiare informazioni su eventi e oggetti impersonali quali l'individuazione e la localizzazione di imbarcazioni. In casi eccezionali e purché ricorrano le condizioni del regolamento (CE) n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004[4], è possibile che fra i dati trasmessi dagli Stati membri all'Agenzia figurino dati personali. I dati personali che rientrino nel quadro situazionale nazionale di sezioni di frontiera esterna vicine possono essere scambiati esclusivamente tra Stati membri vicini, alle condizioni fissate dal quadro giuridico orizzontale dell'UE in materia di protezione dei dati.

Inoltre, l'Agenzia fornirà un servizio per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza (articolo 12), in considerazione del vantaggio economico che comporta l'istituzione di tale servizio a livello europeo. Il servizio potrebbe essere attuato con il sostegno di programmi spaziali europei, tra cui il monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES).

L'impostazione scelta per EUROSUR consiste nell’utilizzare al meglio, per quanto possibile, le informazioni esistenti, le capacità e i sistemi già disponibili in altre agenzie dell'UE (articolo 17). L'Agenzia, quindi, collaborerebbe strettamente con il Centro satellitare dell'UE, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima nel fornire il servizio per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, e con Europol per lo scambio di informazioni sulla criminalità transfrontaliera.

Riguardo ai dati relativi al traffico marittimo che perverranno dal sistema SafeSeaNet a norma della direttiva 2002/59/CE, la Commissione intende presentare un'apposita proposta di modifica della direttiva nel 2013 intesa a rendere disponibili le informazioni utili in SafeSeaNet anche per scopi diversi da quelli relativi alla sicurezza marittima, alla protezione marittima e alla protezione dell'ambiente marino, così da rientrare fra gli strumenti di sorveglianza utilizzati dalla rete EUROSUR.

Una migliore conoscenza di quanto avviene alle frontiere esterne resta di utilità limitata se non è completata da una maggiore capacità degli Stati membri dell'UE di reagire alle sfide che si pongono alle frontiere esterne. Perciò gli Stati membri suddivideranno le loro frontiere esterne in sezioni (articolo 13), a ognuna delle quali sarà attribuito un livello di impatto sulla base di un'analisi dei rischi e del numero di episodi che vi si verificano (articolo 14). In funzione del livello di impatto attribuito, i centri nazionali di coordinamento e l'Agenzia adotteranno contromisure per ridurre l'incidenza sulla sezione di frontiera in questione (articolo 15).

La cooperazione con i paesi terzi vicini è cruciale per il successo di EUROSUR. Di conseguenza, le reti regionali già esistenti e quelle progettate tra gli Stati membri e i paesi terzi vicini saranno collegate a EUROSUR tramite i centri nazionali di coordinamento (si confrontino l'articolo 9, paragrafo 2, lettera h, e l'articolo 18). Dato che gli Stati membri e l'Agenzia hanno già cominciato a istituire le varie componenti di EUROSUR a livello nazionale ed europeo, si prevede che EUROSUR divenga operativo nel secondo semestre del 2013 (articolo 21). Il Centro comune di ricerca della Commissione europea dovrebbe dare all'Agenzia il sostegno tecnico necessario per lo sviluppo tecnico di EUROSUR.

Non essendo concepito come sistema per disciplinare la raccolta, la conservazione o lo scambio transfrontaliero di dati personali, EUROSUR non è contemplato dalla comunicazione della Commissione del 2010 sul panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia[5]. Malgrado ciò, se n’è analizzato lo sviluppo sulla base dei principi enunciati nella comunicazione e ulteriormente elaborati nella valutazione d'impatto che l'accompagna. In particolare, in base al principio di necessità la possibilità di ricorrere a EUROSUR per lo scambio di dati personali è stata mantenuta al minimo assoluto, in base al principio di efficacia economica è stato scelto un approccio graduale che utilizza le soluzioni tecniche meno complesse, e in base al principio dell'elaborazione delle politiche "dal basso" la Commissione collabora strettamente fin dal 2008 con gli esperti degli Stati membri per valutare varie soluzioni tecniche e per convalidare in comune i risultati e le raccomandazioni emersi dagli studi svolti.

La presente proposta è stata esaminata per verificarne la piena compatibilità con i diritti fondamentali, in particolare la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il divieto di respingimento, il divieto di discriminazione e i diritti del minore. Particolare attenzione è stata rivolta all'articolo 4 e all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta di allontanare persone verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. L'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento vieta infatti esplicitamente ogni scambio di informazioni con un paese terzo che potrebbe usare tali informazioni per identificare persone o gruppi di persone esposte a grave rischio di tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti o altra violazione dei diritti fondamentali.

Anche l'articolo 24 della Carta ha avuto una funzione importante, poiché fra i migranti irregolari e le vittime di tratta molti sono minori. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento prevede esplicitamente che gli Stati membri e l'Agenzia diano priorità alle speciali esigenze dei minori, delle vittime della tratta, delle persone bisognose di assistenza medica urgente, delle persone bisognose di protezione internazionale, di quanti si trovano in pericolo in mare e di altre persone che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità. Molto importante è anche l'articolo 8 della Carta, sulla protezione dei dati di carattere personale, poiché tra i dati condivisi potrebbero essere compresi dati personali, nel qual caso si applicano e devono essere pienamente rispettate le norme in materia di protezione dei dati.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta e ne valuta l'impatto contiene una panoramica dettagliata delle consultazioni svolte nel periodo 2008-2011 e un'accurata spiegazione del quadro di EUROSUR, delle diverse opzioni strategiche e dei costi per la sua istituzione.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L’articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea costituisce la base giuridica della presente proposta.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Le varie componenti di EUROSUR saranno attuate principalmente dall'Agenzia e dagli Stati membri (gestione concorrente) sulla base della tabella di marcia di EUROSUR del 2008 (COM(2008)68 definitivo).

Per l'istituzione dei centri nazionali di coordinamento, gli Stati membri riceveranno il sostegno del Fondo per le frontiere esterne nel periodo 2012-2013 e dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nel quadro del previsto Fondo Sicurezza interna, nel periodo 2014-2020.

D'altro canto, per creare la rete di comunicazione e altre componenti orizzontali di EUROSUR, quali il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera, l'Agenzia utilizzerà il proprio bilancio, all'occorrenza completato da un sostegno del Fondo Sicurezza interna (gestione finanziaria centralizzata diretta o indiretta).

Un finanziamento accordato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo sosterrà l'istituzione del previsto servizio per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza nel periodo 2012-2013.

Le misure nei paesi terzi vicini saranno finanziate, per il 2012-2013, dal programma tematico in materia di asilo e migrazione, nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

2011/0427 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       È necessario istituire un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (denominato qui di seguito EUROSUR) che rafforzi lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra le autorità nazionali degli Stati membri e con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004[6] (Frontex) e denominata qui di seguito "Agenzia". EUROSUR dovrebbe fornire a tali autorità e all'Agenzia le infrastrutture e gli strumenti necessari per migliorarne la conoscenza situazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione e la capacità di reazione, onde individuare e prevenire la migrazione irregolare e i reati di criminalità transfrontaliera, proteggere i migranti e salvarne la vita.

(2)       Gli Stati membri dovrebbero stabilire centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera, al fine di migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra di loro e con l'Agenzia. Per il corretto funzionamento di EUROSUR è essenziale che tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne in virtù del diritto nazionale cooperino fra loro tramite i centri nazionali di coordinamento.

(3)       Il presente regolamento non deve impedire agli Stati membri di incaricare i loro centri nazionali di coordinamento anche di coordinare lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di sorveglianza delle frontiere aeree e di svolgere le verifiche ai valichi di frontiera.

(4)       Il presente regolamento fa parte del modello europeo di gestione integrata delle frontiere esterne e della strategia di sicurezza interna dell'Unione europea. EUROSUR contribuisce inoltre allo sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE (CISE), fornendo un quadro più ampio per la conoscenza situazionale marittima tramite lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche di vari settori nell'Unione.

(5)       A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 2007/2004, l'Agenzia presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire EUROSUR e, ove opportuno, per creare il CISE, compresa l'interoperabilità dei sistemi.

(6)       Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il divieto di respingimento, il divieto di discriminazione e i diritti del minore. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi.

(7)       Gli scambi di dati personali effettuati tramite la rete di comunicazione di EUROSUR devono essere condotti sulla base delle vigenti disposizioni giuridiche nazionali e dell'Unione e nel rispetto dei requisiti specifici per la protezione dei dati previsti da tali disposizioni. Qualora strumenti più specifici, quale il regolamento (CE) n. 2007/2004, non costituiscano un regime completo di protezione dei dati, si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[7], il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[8] e, nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia, la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[9].

(8)       Poiché l'istituzione di EUROSUR non può essere conseguita in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, essere conseguita meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)       Per un avvio graduale di EUROSUR in termini geografici, è opportuno che l'obbligo di designare e attivare i centri nazionali di coordinamento si applichi in tre fasi successive: in una prima fase agli Stati membri situati lungo le frontiere esterne marittime meridionali e le frontiere esterne terrestri orientali, in una seconda fase agli altri Stati membri situati lungo frontiere esterne terrestri o marittime e in una terza fase a tutti gli Stati membri rimanenti.

(10)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(11)     Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[10]. il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(12)     La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[11]. l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(13)     Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[12].

(14)     Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest’ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[13].

(15)     Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[14].

(16)     L’attuazione del presente regolamento non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri e lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via nave e via aria, alla convenzione relativa allo status dei rifugiati, alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ad altri strumenti internazionali pertinenti.

(17)     L'attuazione del presente regolamento non pregiudica le norme sulla sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia, quale prevista dalla decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010[15],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia, qui di seguito denominato sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), al fine di migliorare la conoscenza situazionale e la capacità di reazione degli Stati membri dell'Unione europea alle frontiere esterne.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.           Il presente regolamento si applica alla sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime degli Stati membri, incluse le misure di monitoraggio, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti illegali delle frontiere.

2.           Il presente regolamento non si applica alle misure operative, procedurali e giuridiche adottate dopo l'intercettazione.

3.           Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri e l'Agenzia rispettano i diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati. Essi considerano prioritarie le speciali esigenze dei minori, delle vittime della tratta, delle persone bisognose di assistenza medica urgente, delle persone bisognose di protezione internazionale, di quanti si trovano in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)           "conoscenza situazionale": la capacità di monitorare, individuare, identificare, localizzare e comprendere le attività transfrontaliere allo scopo di motivare le misure di controllo, combinando nuove informazioni alle conoscenze già acquisite;

b)           "capacità di reazione": la capacità di intraprendere azioni dirette a contrastare movimenti transfrontalieri illegali, con i mezzi e nei tempi necessari per reagire adeguatamente a circostanze insolite;

c)           "quadro situazionale": interfaccia grafica per presentare in tempo reale dati, informazioni e intelligence trasmessi da varie autorità, sensori, piattaforme e altre fonti, che vengono condivisi con altre autorità mediante canali di comunicazione e informazione allo scopo di ottenere una conoscenza situazionale e sostenere la capacità di reazione lungo le frontiere esterne e nella zona prefrontaliera;

d)           "reati di criminalità transfrontaliera": il reato grave o organizzato perpetrato alle frontiere esterne degli Stati membri, come la tratta degli esseri umani, il traffico illecito di stupefacenti e altre attività illecite;

e)           "sezione di frontiera esterna": l'intera frontiera esterna terrestre o marittima di uno Stato membro o parte di essa, quale definita dalla normativa nazionale o determinata dal centro nazionale di coordinamento o da altra autorità nazionale responsabile;

f)            "zona prefrontaliera": l'area geografica situata oltre la frontiera esterna degli Stati membri, che non è coperta da un sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere.

TITOLO II

QUADRO

CAPO I

Componenti

Articolo 4

Quadro di EUROSUR

1.           Per lo scambio di informazioni e la cooperazione nel campo della sorveglianza di frontiera, gli Stati membri e l'Agenzia utilizzano il quadro di EUROSUR che consiste delle seguenti componenti:

a)           centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera;

b)           quadri situazionali nazionali;

c)           rete di comunicazione;

d)           quadro situazionale europeo;

e)           quadro comune di intelligence prefrontaliera;

f)            applicazione comune degli strumenti di sorveglianza.

2.           I centri nazionali di coordinamento forniscono all'Agenzia, tramite la rete di comunicazione, tutte le informazioni tratte dai loro quadri situazionali nazionali che sono necessarie per istituire e aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera.

3.           L'Agenzia conferisce ai centri nazionali di coordinamento, tramite la rete di comunicazione, accesso illimitato al quadro situazionale europeo e al quadro comune di intelligence prefrontaliera.

4.           Le componenti elencate al paragrafo 1 sono istituite e gestite secondo i principi esposti in allegato.

Articolo 5

Centro nazionale di coordinamento

1.           Ogni Stato membro situato lungo le frontiere esterne terrestri e marittime istituisce, attiva e gestisce un centro nazionale di coordinamento per la sorveglianza di frontiera, che provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia. Lo Stato membro comunica l'istituzione del centro alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri Stati membri e l'Agenzia.

2.           Fatto salvo l'articolo 16, il centro nazionale di coordinamento costituisce l'unico punto di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.

3.           Il centro nazionale di coordinamento:

a)           provvede allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tra tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne e con le autorità di contrasto competenti a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia;

b)           contribuisce alla gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale;

c)           istituisce e aggiorna il quadro situazionale nazionale in conformità dell'articolo 9;

d)           assiste la pianificazione e l'attuazione di tutte le attività nazionali di sorveglianza di frontiera;

e)           amministra il sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere, se del caso in conformità del diritto nazionale;

f)            misura a scadenze regolari gli effetti delle attività nazionali di sorveglianza di frontiera;

g)           coordina le misure operative con altri Stati membri, fatte salve le competenze dell'Agenzia.

4.           Il centro nazionale di coordinamento è operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Articolo 6

L'Agenzia

1.           L'Agenzia:

a)           amministra la rete di comunicazione di EUROSUR in conformità dell'articolo 7;

b)           istituisce e aggiorna il quadro situazionale europeo in conformità dell'articolo 10;

c)           istituisce e aggiorna il quadro comune di intelligence prefrontaliera in conformità dell'articolo 11;

d)           agevola l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza in conformità dell'articolo 12.

2.           Ai fini del paragrafo 1, l'Agenzia è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Articolo 7

Rete di comunicazione

1.           L'Agenzia istituisce e aggiorna una rete per la comunicazione, l’analisi e lo scambio sicuro, quasi in tempo reale, di informazioni sensibili non classificate e di informazioni classificate con i centri nazionali di coordinamento e tra questi ultimi. La rete è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e provvede ai seguenti compiti:

a)           scambio bilaterale e multilaterale di informazioni quasi in tempo reale;

b)           audioconferenze e videoconferenze;

c)           gestione, conservazione e trattamento sicuri di informazioni sensibili non classificate;

d)           gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni classificate UE fino al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED o a livelli di classifica nazionali equivalenti, garantendo che le informazioni classificate siano gestite in una sezione distinta e debitamente accreditata della rete di comunicazione.

2.           L'Agenzia fornisce assistenza tecnica e garantisce che la rete di comunicazione sia interoperabile con ogni altro sistema di comunicazione e informazione gestito dall'Agenzia.

3.           L'Agenzia e i centri nazionali di coordinamento scambiano, trattano e conservano informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate nella rete di comunicazione secondo regole e norme conformi o equivalenti ai principi fondamentali e alle norme comuni previsti dalla decisione 2001/844/CE della Commissione che modifica il regolamento interno della Commissione[16].

4.           Le autorità degli Stati membri, le agenzie e gli altri organismi che utilizzano la rete di comunicazione si assicurano che le informazioni classificate siano gestite secondo regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

CAPO II

Conoscenza situazionale

Articolo 8

Quadri situazionali

1.           I quadri situazionali nazionali, il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera risultano dalla raccolta e valutazione, dal confronto, dall'analisi e interpretazione, dalla produzione, visualizzazione e divulgazione di informazioni.

2.           I quadri di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti livelli:

a)           il livello “eventi”, che contiene informazioni su episodi connessi alla migrazione irregolare, alla criminalità transfrontaliera e a situazioni di crisi;

b)           il livello “operazioni”, che contiene informazioni sulla situazione e sulla posizione dei mezzi propri, sulle aree di operazione e informazioni ambientali;

c)           il livello “analisi”, che contiene informazioni strategiche, prodotti analitici, intelligence, immagini e geodati.

Articolo 9

Quadro situazionale nazionale

1.           Il centro nazionale di coordinamento istituisce e aggiorna un quadro situazionale nazionale per fornire a tutte le autorità responsabili a livello nazionale della sorveglianza di frontiera informazioni efficaci, esatte e tempestive che siano utili per prevenire la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne dello Stato membro interessato.

2.           Il quadro situazionale nazionale consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

a)           il sistema nazionale di sorveglianza di frontiera, se del caso in conformità del diritto nazionale;

b)           sensori stazionari e mobili gestiti da autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne;

c)           pattugliamenti per la sorveglianza di frontiera e altre missioni di monitoraggio;

d)           centri di coordinamento locali, regionali e di altro tipo;

e)           altre autorità e altri sistemi nazionali pertinenti;

f)            l'Agenzia;

g)           i centri nazionali di coordinamento degli altri Stati membri e dei paesi terzi;

h)           reti regionali con paesi terzi vicini, quali la rete SEAHORSE per l'Atlantico, la rete SEAHORSE per il Mediterraneo, la rete CoastNet di coordinamento del controllo frontaliero della regione del Mar Baltico, il centro di coordinamento e di informazione del litorale del Mar Nero e altre reti regionali istituite alle frontiere esterne terrestri;

i)            sistemi di segnalazione delle navi, quale il sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System, AIS) e il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (Vessel Monitoring System, VMS). I dati raccolti da questi sistemi sono acquisiti a livello nazionale dalle autorità nazionali competenti e dai centri di controllo della pesca;

j)            altre organizzazioni competenti europee e internazionali;

k)           altre fonti.

3.           Il livello “eventi” del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli:

a)           un sottolivello “migrazione irregolare”, contenente informazioni su episodi connessi all'attraversamento illegale delle frontiere da parte di migranti alle frontiere esterne dello Stato membro interessato o in prossimità di tali frontiere, sul favoreggiamento dell’attraversamento irregolare delle frontiere e su altro evento importante in materia di migrazione irregolare, quali le missioni di ricerca e salvataggio di persone che tentano di attraversare le frontiere illegalmente;

b)           un sottolivello “reati di criminalità transfrontaliera”, contenente informazioni su episodi connessi alla tratta di esseri umani, al traffico illecito di droga e altri beni illeciti, e su altri reati gravi e organizzati o su episodi di criminalità organizzata che si verificano alle frontiere esterne dello Stato membro interessato o in prossimità di tali frontiere;

c)           un sottolivello “situazioni di crisi”, contenente informazioni su catastrofi naturali o provocate dall'uomo, incidenti e altre situazioni di crisi che si verificano alle frontiere esterne dello Stato membro interessato o in prossimità di tali frontiere e che potrebbero avere un'incidenza significativa sul controllo delle frontiere esterne;

d)           un sottolivello “altri eventi”, contenente informazioni su piattaforme e persone non identificate e sospette presenti alle frontiere esterne dello Stato membro interessato o in prossimità di tali frontiere, e su qualsiasi altro evento che potrebbe avere un'incidenza significativa sul controllo delle frontiere esterne.

4.           A ogni episodio registrato nel livello “eventi” del quadro situazionale nazionale è assegnato un unico livello di impatto indicativo, “basso”, “medio” o “alto”. Tutti gli eventi a cui è assegnato un livello di impatto “medio” o “alto” sono comunicati all'Agenzia.

5.           Il livello “operazioni” del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli:

a)           un sottolivello “mezzi propri”, contenente informazioni sulla posizione, l'ora, la direzione, la velocità, lo stato e il tipo di mezzi propri, e sul piano di dispiegamento, comprese le coordinate geografiche dell'area di operazione, gli orari di pattugliamento e i codici di comunicazione; qualora i mezzi propri siano impiegati per una missione multifunzionale che comprende missioni militari, il centro nazionale di coordinamento può decidere di non condividere tali informazioni con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia, tranne se i mezzi propri sono impiegati nella sezione di frontiera vicina di un altro Stato membro;

b)           un sottolivello “aree di operazione”, contenente informazioni sulla missione, sull'ubicazione, sulla situazione, sulla durata e sulle autorità coinvolte nelle operazioni;

c)           un sottolivello “informazioni ambientali”, che contiene o permette di accedere a informazioni sulle condizioni del terreno e meteorologiche alle frontiere esterne dello Stato membro interessato.

6.           Il livello “analisi” del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli:

a)           un sottolivello “informazioni”, contenente le principali evoluzioni e gli indicatori utili per l'analisi della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera;

b)           un sottolivello “prodotti analitici”, che presenta relazioni analitiche, tendenze relative alla valutazione dei rischi, osservazioni regionali e note informative sullo Stato membro interessato;

c)           un sottolivello “intelligence”, contenente profili e rotte migratorie, informazioni sui livelli di impatto attribuiti alle sezioni di frontiere esterne terrestri e marittime e analisi del favoreggiamento;

d)           un sottolivello “immagini e geodati”, contenente immagini di riferimento, mappe di contesto, valutazioni della validità dell'intelligence, analisi dei cambiamenti (immagini di osservazione della terra) e rilevazione dei cambiamenti, dati georeferenziati e mappe di permeabilità delle frontiere.

7.           Le informazioni contenute nel livello “analisi” e le informazioni ambientali del livello “operazioni” del quadro situazionale nazionale possono basarsi sui dati forniti dal quadro situazionale europeo e dal quadro comune di intelligence prefrontaliera.

8.           Le informazioni sui mezzi propri del livello “operazioni” sono classificate "EU RESTRICTED".

9.           I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri vicini si comunicano direttamente e quasi in tempo reale il quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine per quanto riguarda:

a)           tutti gli episodi connessi alla migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera e altri eventi significativi contenuti nel livello “eventi”;

b)           le posizioni delle pattuglie nazionali contenute nel livello ”operazioni”, se la missione primaria della pattuglia è prevenire la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera;

c)           pianificazione, orari e codici di comunicazione per il giorno successivo delle pattuglie che operano nelle sezioni di frontiera esterna vicine;

d)           relazioni tattiche di analisi dei rischi, contenute nel livello “analisi”.

Articolo 10

Quadro situazionale europeo

1.           L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro situazionale europeo per fornire ai centri nazionali di coordinamento informazioni e analisi utili per la prevenzione della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne degli Stati membri.

2.           Il quadro situazionale europeo consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

a)           i quadri situazionali nazionali, comprese le informazioni di base ricevute a norma dell'articolo 9, paragrafo 8;

b)           l'Agenzia;

c)           altre organizzazioni europee e internazionali competenti;

d)           altre fonti.

3.           Il livello “eventi” del quadro situazionale europeo contiene informazioni su:

a)           episodi connessi alla migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera, situazioni di crisi e altri eventi contenuti nel livello “eventi” del quadro situazionale nazionale, cui il centro nazionale di coordinamento abbia attribuito un livello di impatto medio o alto;

b)           episodi connessi alla migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera, situazioni di crisi e altri eventi contenuti nel quadro comune di intelligence prefrontaliera, se hanno un impatto moderato o significativo sulle frontiere esterne degli Stati membri;

c)           episodi connessi alla migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera nell'area operativa di un'operazione congiunta coordinata dall'Agenzia.

4.           Nel quadro situazionale europeo l'Agenzia indica il livello di impatto che il centro nazionale di coordinamento ha attribuito a un determinato episodio nel quadro situazionale nazionale.

5.           Il livello “operazioni” del quadro situazionale europeo comprende i seguenti sottolivelli:

a)           un sottolivello “mezzi propri”, contenente informazioni sulla posizione, l'ora, la direzione, la velocità, lo stato e il tipo di mezzi che partecipano alle operazioni congiunte dell'Agenzia o messi a disposizione di quest'ultima, e il piano di dispiegamento, compresa l'area di operazione, gli orari di pattugliamento e i codici di comunicazione;

b)           un sottolivello “operazioni”, contenente informazioni sulle operazioni congiunte coordinate dall'Agenzia, compresi il mandato della missione, l'ubicazione, la situazione, la durata, informazioni sugli Stati membri e su altri attori coinvolti, relazioni sulla situazione quotidiana e settimanale, dati statistici e fascicoli informativi per i media;

c)           un sottolivello “informazioni ambientali”, contenente informazioni sulle condizioni del terreno e meteorologiche alle frontiere esterne degli Stati membri.

6.           Il livello “analisi” del quadro situazionale europeo comprende i seguenti sottolivelli:

a)           un sottolivello “informazioni”, contenente le principali evoluzioni e gli indicatori utili per l'analisi della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera;

b)           un sottolivello ”prodotti analitici”, che presenta mappe di valutazione dei rischi sia a livello globale che per sottocategorie, le tendenze di valutazione dei rischi, osservazioni regionali, note informative e indicatori di correlazione per le valutazioni dei rischi e gli indicatori della rete di analisi dei rischi di Frontex;

c)           un sottolivello “intelligence”, contenente profili e rotte migratorie, informazioni sui livelli di impatto attribuiti alle sezioni di frontiere esterne terrestri e marittime e analisi del favoreggiamento;

d)           un sottolivello “immagini e geodati”, contenente immagini di riferimento, mappe di contesto, valutazioni della validità dell'intelligence, analisi dei cambiamenti (immagini di osservazione della terra) e rilevazione dei cambiamenti, dati georeferenziati e mappe di permeabilità delle frontiere.

6.           Le informazioni sui mezzi propri del livello “operazioni” del quadro situazionale europeo sono classificate "EU RESTRICTED".

Articolo 11

Quadro comune di intelligence prefrontaliera

1.           L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro comune di intelligence prefrontaliera per fornire ai centri nazionali di coordinamento informazioni e analisi della zona prefrontaliera utili per la prevenzione della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne degli Stati membri e nei paesi terzi vicini.

2.           Il quadro comune di intelligence prefrontaliera consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

a)           i centri nazionali di coordinamento;

b)           informazioni e relazioni fornite da funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione;

c)           l'Agenzia;

d)           altre organizzazioni europee e internazionali competenti;

e)           paesi terzi;

f)            altre fonti.

3.           Il quadro comune di intelligence prefrontaliera può contenere informazioni utili per le operazioni di sorveglianza delle frontiere aeree e per le verifiche ai valichi di frontiera.

4.           Il livello “eventi” del quadro comune di intelligence prefrontaliera comprende informazioni su episodi, situazioni di crisi e altri eventi che si verifichino nella zona prefrontaliera e che possano avere un'incidenza moderata o significativa sulla migrazione irregolare e sulla criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne degli Stati membri.

5.           L'Agenzia attribuisce un unico livello di impatto indicativo a ogni episodio registrato nel livello “eventi” del quadro comune di intelligence prefrontaliera. L'Agenzia informa i centri nazionali di coordinamento di qualsiasi episodio avvenuto nella zona prefrontaliera cui sia stato assegnato un livello di impatto medio o alto.

6.           Il livello “operazioni” del quadro comune di intelligence prefrontaliera è strutturato nello stesso modo di quello del quadro situazionale europeo e contiene informazioni sui mezzi che operano e sulle operazioni condotte nella zona prefrontaliera, e informazioni ambientali.

7.           Il livello “analisi” del quadro comune di intelligence prefrontaliera è strutturato come quello del quadro situazionale europeo e contiene informazioni strategiche, prodotti e servizi analitici, intelligence, immagini e geodati sulla zona prefrontaliera.

Articolo 12

Applicazione comune degli strumenti di sorveglianza

1.           L'Agenzia facilita l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, quali satelliti e sistemi di segnalazione delle navi, da parte degli Stati membri, al fine di ottenere e di trasmettere ai centri nazionali di coordinamento informazioni sulla sorveglianza delle frontiere esterne e della zona prefrontaliera su base regolare e in modo affidabile ed economicamente efficiente.

2.           L'Agenzia può fornire a un centro nazionale di coordinamento che le richieda informazioni sulle frontiere esterne dello Stato membro richiedente e sulla zona prefrontaliera, ottenute tramite:

a)           monitoraggio selettivo di porti e coste del paese terzo designato che, da analisi dei rischi e dall’intelligence, risultano essere punti di imbarco o di transito di imbarcazioni utilizzate per la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera;

b)           localizzazione in alto mare di un'imbarcazione utilizzata, o che si sospetta sia utilizzata, per la migrazione irregolare o la criminalità transfrontaliera;

c)           monitoraggio di aree designate nel settore marittimo al fine di individuare, identificare e localizzare imbarcazioni utilizzate, o che si sospetta siano utilizzate, per la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera;

d)           valutazione ambientale di aree designate nel settore marittimo e alla frontiera esterna terrestre, allo scopo di ottimizzare le attività di monitoraggio e pattugliamento;

e)           monitoraggio selettivo di zone prefrontaliere designate lungo la frontiera esterna terrestre che, da analisi dei rischi e dall'intelligence, risultano essere potenziali aree di partenza o di transito della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera.

3.           L'Agenzia può fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 combinando e analizzando i dati raccolti dai sistemi, dai sensori e dalle piattaforme seguenti:

a)           sistemi di segnalazione delle navi, entro i limiti legali loro assegnati, quali il sistema di identificazione automatica (AIS) e il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS);

b)           immagini satellitari;

c)           sensori montati su qualsiasi piattaforma, compresi velivoli con o senza pilota.

4.           L'Agenzia può respingere una richiesta presentata da un centro nazionale di coordinamento a motivo di restrizioni tecniche e finanziarie, e per altre ragioni giustificate.

5.           L'Agenzia può utilizzare di propria iniziativa gli strumenti di sorveglianza di cui al paragrafo 2 al fine di raccogliere informazioni utili per il quadro comune di intelligence prefrontaliera.

CAPO III

Capacità di reazione

Articolo 13

Determinazione delle sezioni di frontiera esterna

Ogni Stato membro suddivide le sue frontiere esterne terrestri e marittime in sezioni di frontiera, ognuna delle quali è dotata di un centro locale o regionale di coordinamento che provvede alla gestione efficace ed efficiente di personale e risorse.

Articolo 14

Assegnazione di livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna

1.           Sulla base dell'analisi dei rischi eseguita dall'Agenzia e previa consultazione degli Stati membri interessati, l'Agenzia assegna i seguenti livelli di impatto a ciascuna delle sezioni di frontiera esterna marittima e terrestre degli Stati membri:

a)           livello di impatto basso, nel caso in cui gli episodi connessi alla migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella sezione di frontiera in questione abbiano un impatto irrilevante sulla sicurezza della frontiera;

b)           livello di impatto medio, nel caso in cui gli episodi connessi alla migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella sezione di frontiera in questione abbiano un impatto moderato sulla sicurezza della frontiera;

c)           livello di impatto alto, nel caso in cui gli episodi connessi alla migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella sezione di frontiera in questione abbiano un impatto significativo sulla sicurezza della frontiera.

2.           Il centro nazionale di coordinamento valuta periodicamente se sia necessario adeguare il livello di impatto di una delle sezioni di frontiera. Il centro nazionale di coordinamento può invitare l'Agenzia a modificare il livello di impatto trasmettendo informazioni fondate relative all'evolvere delle condizioni lungo la sezione di frontiera esterna in questione.

3.           L'Agenzia visualizza i livelli di impatto assegnati alle frontiere esterne nel quadro situazionale europeo.

Articolo 15

Reazioni corrispondente ai livelli di impatto

1.           Gli Stati membri si assicurano che le attività di sorveglianza e pattugliamento svolte alle sezioni di frontiera esterna corrispondano ai livelli di impatto attribuiti, nei modi seguenti:

a)           per le sezioni di frontiera esterna cui è attribuito un livello di impatto basso, il centro locale o regionale di coordinamento organizza una sorveglianza regolare sulla base di analisi dei rischi e provvede affinché nella zona di frontiera siano presenti pattuglie sufficienti pronte alla localizzazione, all'identificazione e all'intercettazione;

b)           per le sezioni di frontiera esterna cui è attribuito un livello di impatto medio, il centro nazionale di coordinamento sostiene il centro locale o regionale di coordinamento tramite assegnazioni temporanee di personale e risorse supplementari;

c)           per le sezioni di frontiera esterna cui è attribuito un livello di impatto alto, il centro nazionale di coordinamento si assicura che il centro locale o regionale di coordinamento riceva tutto il sostegno necessario a livello nazionale, compresi informazioni, risorse e personale; il centro nazionale di coordinamento può anche chiedere sostegno all'Agenzia in virtù delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2004.

2.           Il centro nazionale di coordinamento informa senza indugio l'Agenzia delle misure adottate a livello nazionale a norma del paragrafo 1, lettere b) e c).

3.           Se è attribuito un livello di impatto medio o alto a una sezione di frontiera esterna adiacente a una sezione di frontiera di un altro Stato membro o di un paese terzo, il centro nazionale di coordinamento coordina le misure adottate con il centro nazionale di coordinamento del paese vicino.

4.           Quando un centro nazionale di coordinamento presenta una richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), l'Agenzia può sostenere tale centro, in particolare

a)           riservando un trattamento prioritario per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza;

b)           coordinando l'impiego di squadre europee di guardie di frontiera ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004;

c)           garantendo l'impiego di attrezzature tecniche a disposizione dell'Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004;

d)           coordinando altre forme di sostegno supplementare offerte dagli Stati membri.

5.           L'Agenzia valuta l'attribuzione dei livelli di impatto e le misure corrispondenti adottate a livello nazionale e dell'Unione nelle sue relazioni di analisi dei rischi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 16

Assegnazione di compiti ad altri centri negli Stati membri

1.           Gli Stati membri possono incaricare centri regionali, locali, funzionali o di altro tipo, che siano in grado di prendere decisioni operative, di garantire la conoscenza situazionale e la capacità di reazione nella rispettiva area di competenza, nonché dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b), d) ed e).

2.           La decisione dello Stato membro di cui al paragrafo 1 non compromette la capacità del centro nazionale di coordinamento di cooperare e scambiare informazioni con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.

3.           In casi prestabiliti, il centro nazionale di coordinamento può autorizzare un centro di cui al paragrafo 1 a comunicare e scambiare informazioni con il centro regionale di coordinamento o il centro nazionale di coordinamento di un altro Stato membro o di un paese terzo, a condizione che informi regolarmente il suo centro nazionale di coordinamento di tali comunicazioni e scambi di informazioni.

Articolo 17

Cooperazione dell'Agenzia con terzi

1.           L'Agenzia utilizza informazioni, capacità e sistemi disponibili presso altre agenzie e organismi dell'Unione, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici.

2.           A norma del paragrafo 1, l'Agenzia coopera in particolare con i seguenti organismi:

a)           l'Ufficio europeo di polizia (Europol), il Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N) e il Centre de Coordination pour la lutte antidrogue en Méditerranée (CeCLAD-M), per lo scambio di informazioni sulla criminalità transfrontaliera da inserire nel quadro situazionale europeo;

b)           il Centro satellitare dell'UE, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, per provvedere all'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza;

c)           la Commissione europea e agenzie dell'Unione che possano fornire all'Agenzia informazioni utili per aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera;

d)           organizzazioni internazionali che possano fornire all'Agenzia informazioni utili per aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera.

3.           Lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e gli organismi di cui al paragrafo 2 avviene tramite la rete di cui all'articolo 7 o altre reti di comunicazione che rispondano ai criteri di disponibilità, riservatezza e integrità.

4.           La cooperazione tra l'Agenzia e gli organismi di cui al paragrafo 2 è disciplinata da accordi di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004 e secondo la base giuridica di ciascun organismo. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che le agenzie dell'Unione e gli altri organismi interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

5.           Le agenzie e gli organismi di cui al paragrafo 2 possono usare le informazioni ricevute nel quadro di EUROSUR entro i limiti del rispettivo quadro giuridico e nel rispetto dei diritti fondamentali.

Articolo 18

Cooperazione con i paesi terzi vicini

1.           Lo scambio di informazioni e la cooperazione con i paesi terzi vicini a fini di prevenzione della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera possono basarsi su accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi vicini interessati. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni tra la rete di cui all'articolo 7 e le reti regionali con i paesi terzi vicini.

2.           È vietato lo scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), di cui un paese terzo potrebbe avvalersi per identificare persone o gruppi di persone che rischiano gravemente di essere sottoposte a tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti o altra violazione dei diritti fondamentali.

3.           Lo scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), avviene nel rispetto delle condizioni degli accordi bilaterali e multilaterali conclusi con i paesi terzi vicini.

4.           È necessaria l'approvazione preliminare di tutti gli altri Stati membri che abbiano fornito informazioni nel quadro di EUROSUR e non partecipino agli accordi di cui al paragrafo 1, né alle reti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), prima di condividere tali informazioni con un paese terzo nell'ambito di quegli accordi o di quelle reti.

5.           Qualsiasi scambio con paesi terzi di informazioni ottenute dal servizio per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza è soggetto alla normativa e alle regole che disciplinano tali strumenti e sistemi e alle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 19

Manuale

La Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l'Agenzia, pubblica un manuale pratico per l'attuazione e la gestione di EUROSUR (qui di seguito denominato “manuale”) che contiene orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi. La Commissione europea adotta il manuale mediante una raccomandazione.

Articolo 20

Monitoraggio e valutazione

1.           L'Agenzia garantisce che siano applicate procedure per monitorare il funzionamento tecnico e operativo di EUROSUR in funzione degli obiettivi da conseguire, ossia un'adeguata conoscenza situazionale e un'adeguata capacità di reazione alle frontiere esterne.

2.           Entro il 1° ottobre 2015, e in seguito ogni due anni, l'Agenzia presenta una relazione sul funzionamento di EUROSUR.

3.           Il 1° ottobre 2016, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione generale di EUROSUR che analizzi i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati e stabilisca se sussistono le motivazioni di base, se il presente regolamento è applicato negli Stati membri e dall'Agenzia e se è garantito il rispetto dei diritti umani. La valutazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente regolamento.

4.           Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 2. L’Agenzia comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare la valutazione complessiva di cui al paragrafo 3.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicabilità

1.           Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.           Il presente regolamento si applica dal 1° ottobre 2013.

3.           L'articolo 5, paragrafo 1, si applica agli Stati membri situati lungo le frontiere esterne marittime meridionali e terrestri orientali dell'Unione (Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Ungheria) dal 1° ottobre 2013.

4.           L'articolo 5, paragrafo 1, si applica ai rimanenti Stati membri situati lungo le frontiere esterne terrestri e marittime (Belgio, Germania, Paesi Bassi e Svezia) dal 1° ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

Allegato

Per l'istituzione, il funzionamento e la gestione delle varie componenti della rete EUROSUR si tiene conto dei principi elencati qui di seguito.

a)           Principio delle comunità d'interessi: il centro nazionale di coordinamento e l'Agenzia formano specifiche comunità d'interessi per lo scambio di informazioni e la cooperazione nel quadro di EUROSUR. Le comunità d'interessi sono utilizzate per organizzare lo scambio d'informazioni tra i vari centri nazionali di coordinamento e l'Agenzia, in funzione di obiettivi, obblighi e interessi comuni.

b)           Principi della gestione coerente e del ricorso a strutture già esistenti: l'Agenzia garantisce la coerenza tra le varie componenti del quadro operativo EUROSUR, in particolare dando orientamenti e sostegno ai centri nazionali di coordinamento e promuovendo l'interoperabilità di informazioni e tecnologia. Nella misura del possibile EUROSUR utilizza sistemi e capacità già esistenti. La rete è quindi istituita in totale compatibilità con l'iniziativa del sistema comune per la condivisione delle informazioni ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE (CISE) e contribuisce a un'impostazione coordinata ed economicamente efficiente per lo scambio intersettoriale di informazioni nell'Unione, beneficiandone nel contempo.

c)           Principi della condivisione delle informazioni e della garanzia di sicurezza delle informazioni: le informazioni fornite nel quadro di EUROSUR sono a disposizione di tutti i centri nazionali di coordinamento e dell'Agenzia, a meno che non siano state stabilite o convenute specifiche restrizioni. I centri nazionali di coordinamento garantiscono la disponibilità, la riservatezza e l'integrità delle informazioni a livello nazionale ed europeo. L'Agenzia garantisce la disponibilità, la riservatezza e l'integrità delle informazioni a livello europeo.

d)           Principi dell'orientamento al servizio e della normazione: le varie capacità di EUROSUR sono applicate secondo un'impostazione orientata al servizio. L'Agenzia garantisce che, nella misura del possibile, il quadro operativo di EUROSUR sia basato su norme concordate a livello internazionale.

e)           Principio di flessibilità: l'organizzazione, l'informazione e la tecnologia sono concepite in modo da consentire ai soggetti che partecipano a EUROSUR di reagire ai cambiamenti di situazione in modo flessibile e strutturato.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[17]

Attualmente rubrica 3a, titolo 18 - Affari interni

Future prospettive finanziarie pluriennali: rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza)

Natura della proposta/iniziativa

þ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione (finanziamento del settore degli affari interni per il periodo 2014-2020)

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[18]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.3. Obiettivi 1.3.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Nelle sue conclusioni del 23-24 giugno 2011, il Consiglio europeo ha affermato: "il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere sarà ulteriormente sviluppato per diventare operativo entro il 2013 e permettere alle autorità degli Stati membri preposte alla sorveglianza delle frontiere di condividere le informazioni operative e migliorare la cooperazione".

Stando al programma di lavoro della Commissione per il 2011[19] “Obiettivo di EUROSUR è rafforzare il controllo delle frontiere esterne Schengen, in particolare le frontiere marittime meridionali e terrestri orientali. EUROSUR istituirà un meccanismo per le autorità degli Stati membri che eseguono attività di sorveglianza di frontiera (guardie di frontiera, guardie costiere, polizia, dogane e marina militare) per condividere informazioni operative e cooperare reciprocamente e con Frontex, al fine di ridurre le perdite di vite umane in mare e il numero di immigrati irregolari che sfuggono ai controlli all’ingresso nell'UE, e di aumentare la sicurezza interna contrastando la criminalità transnazionale quale terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di armi e di droga ecc.”

Dal 2008 gli Stati membri dell'UE, l'agenzia per le frontiere dell'Unione Frontex e la Commissione europea cooperano strettamente per definire e sviluppare il quadro di EUROSUR. Dal 2011 le componenti di EUROSUR vengono testate e gradualmente introdotte a titolo sperimentale, ricorrendo a finanziamenti del bilancio di Frontex. Parallelamente, dal 2008 gli Stati membri utilizzano il Fondo per le frontiere esterne per stabilire le componenti nazionali di EUROSUR, quali i centri nazionali di coordinamento e i sistemi nazionali di sorveglianza delle frontiere.

Sono quindi attualmente interessate le attività ABB elencate qui di seguito.

18.02 – Solidarietà, frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone – Obiettivo 1: consentire alle persone di attraversare le frontiere esterne senza controlli di frontiera, favorire la sicurezza delle frontiere e prevenire la migrazione irregolare sviluppando ulteriormente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e introducendo standard elevati di controlli di frontiera, anche tramite l'istituzione di SIS II e il sostegno finanziario del Fondo per le frontiere esterne.

Il processo parallelo di sviluppo e attuazione di EUROSUR abbrevia notevolmente i tempi necessari per la sua istituzione e consente anche di mettere alla prova e adattare le varie componenti di EUROSUR prima di renderlo operativo alla fine del 2013.

Le attività svolte per sviluppare, testare e introdurre gradualmente EUROSUR si basano sulla tabella di marcia presentata dalla Commissione in una comunicazione del 2008[20], approvata dal Consiglio Giustizia e affari interni nelle sue conclusioni del giugno 2008 e del febbraio 2010, dal programma di Stoccolma e dal piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma.

1.3.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

EUROSUR persegue due obiettivi specifici: aumentare notevolmente la conoscenza situazionale e la capacità di reazione delle autorità degli Stati membri preposte al controllo delle frontiere e di Frontex affinché, in uno scenario ottimale, possano giungere a identificare e contrastare, non appena ingegnati, ogni nuova rotta e ogni nuovo metodo della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati

1.         In base alla conoscenza situazionale si misura la capacità delle autorità di scoprire i movimenti transfrontalieri e di individuare motivi validi per applicare misure di controllo. Questo risultato si può ottenere conseguendo i seguenti obiettivi operativi a livello nazionale ed europeo:

a.         una migliore cooperazione tra le agenzie, grazie alla razionalizzazione di strutture e sistemi di collegamento nel settore del contrasto alla criminalità;

b.         il ricorso alla fusione dei dati combinato con moderne capacità tecnologiche per individuare e seguire i movimenti transfrontalieri, specialmente di (piccole) imbarcazioni;

c.         lo scambio intersettoriale di informazioni con altri attori nel settore marittimo, ad esempio nel campo dei trasporti, delle dogane, del controllo della pesca e della difesa;

d.         un migliore scambio di informazioni con i paesi terzi vicini.

2.         In base alla capacità di reazione si misura il tempo necessario per mettere sotto controllo un movimento transfrontaliero e anche il tempo e i mezzi necessari per reagire adeguatamente a circostanze insolite. Gli obiettivi operativi da conseguire a livello nazionale ed europeo sono quindi i seguenti:

a.         scambio di dati, informazioni e intelligence quasi in tempo reale e, se necessario, in modo sicuro, con un passaggio da un'impostazione orientata al pattugliamento a un'impostazione basata sull'intelligence e sull'analisi del rischio;

b.         gestione efficace del personale e delle risorse, inclusi i sensori e le pattuglie;

c.         misurazione dell'effetto, con valutazione dell'incidenza delle attività di sorveglianza di frontiera, allo scopo di fornire una nuova base per la valutazione del rischio e la riclassificazione delle priorità.

Tabella: rapporto tra problemi, obiettivi e azioni

Obiettivi specifici || Azioni previste

1a – Razionalizzare le strutture e collegare i sistemi a livello nazionale. 2a – Gestione efficace di personale e risorse. 2c – Misurazione degli effetti. || Istituzione di un centro nazionale di coordinamento e del centro situazionale di Frontex.

2a – Scambio di dati, informazioni e intelligence quasi in tempo reale. || Istituzione della rete EUROSUR, che collega i centri nazionali di coordinamento e Frontex. Istituzione del quadro comune di intelligence prefrontaliera.

1d - Migliore scambio di informazioni con i paesi terzi vicini. || Collegamento di EUROSUR con le reti regionali istituite tra gli Stati membri e i paesi terzi vicini.

1b – Ricorso alla fusione dei dati associata a capacità tecnologiche per individuare e seguire i movimenti transfrontalieri. 1c – Scambio intersettoriale di informazioni con altri attori nel settore marittimo. || Istituzione di un servizio per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza a livello dell'UE.

1.3.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Frontex garantirà l'istituzione di metodi per monitorare il funzionamento di EUROSUR in vista degli obiettivi principali, tenendo conto degli indicatori seguenti[21].

Indicatori d'impatto[22]

riduzione del numero di migranti che entrano clandestinamente nello spazio Schengen;

riduzione del tasso di decesso di migranti in mare;

riduzione dei reati di criminalità transfrontaliera, specialmente del traffico illecito di droga attraverso le frontiere esterne.

Indicatori di risultato e di realizzazione[23]

maggiore conoscenza situazionale alle frontiere esterne e nella zona prefrontaliera;

migliore cooperazione tra agenzie a livello nazionale;

migliore cooperazione tra gli Stati membri e con Frontex;

maggiore cooperazione con i paesi terzi vicini;

maggiore capacità tecnica e operativa di individuare e localizzare piccole imbarcazioni;

maggiore scambio di informazioni non classificate e classificate quasi in tempo reale;

maggiore capacità di reagire alle segnalazioni, agli incidenti e ad altri eventi alle frontiere esterne.

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa 1.4.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Nel periodo 2012-2020, l'Unione europea continuerà a far fronte a una serie di problemi generali e specifici nel campo della sorveglianza di frontiera, che saranno competenza i EUROSUR[24].

L'Unione è sottoposta a una forte pressione esercitata dalla migrazione irregolare alle frontiere esterne, che stando alle previsioni continuerà nei prossimi anni. Il ricorso a piccole imbarcazioni insicure è all’origine del drammatico aumento di migranti che annegano nel Mediterraneo, mettendo a dura prova le autorità di contrasto, che trovano estremamente difficile individuare e localizzare questo tipo di imbarcazioni in alto mare. Le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti utilizzano spesso le stesse rotte e gli stessi metodi per i reati di criminalità transfrontaliera, quali la tratta di esseri umani e il traffico illecito di droga. Una maggiore cooperazione tra le autorità preposte al controllo di frontiera e la polizia contribuirebbe decisamente a combattere questi reati gravi alle frontiere esterne.

Le reti criminali sono spesso più veloci e flessibili nel cambiare rotte e metodi di quanto non siano le autorità degli Stati membri nel reagire alle nuove condizioni. Uno dei motivi di questa reazione ritardata è il fatto che in alcuni Stati membri si contano fino a sei diverse autorità direttamente coinvolte nella sorveglianza delle frontiere marittime, senza regole e programmi di lavoro chiari per la cooperazione e lo scambio reciproco di informazioni. Il coordinamento è insufficiente non solo all'interno di alcuni Stati membri, ma anche tra uno Stato membro e l'altro, a causa della mancanza di procedure, reti o canali di comunicazione adeguati per lo scambio di informazioni. La pressione migratoria pone gravi problemi anche ai paesi terzi situati sulla sponda meridionale del Mediterraneo. È quindi necessario cooperare più strettamente con i paesi di origine e i paesi d'imbarco dei migranti irregolari.

1.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Conformemente al principio di sussidiarietà[25], EUROSUR segue un'impostazione decentrata: sono i centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera a formare la struttura basilare della cooperazione nel quadro di EUROSUR. Collegando tra loro sistemi nazionali ed europei già esistenti e sviluppando nuove capacità, EUROSUR consentirà alle autorità degli Stati membri preposte al controllo di frontiera e a Frontex di comunicare e scambiare informazioni per ottenere una migliore conoscenza situazionale alle frontiere esterne, apportando un autentico valore aggiunto nel settore.

Una migliore condivisione delle informazioni aiuterà a identificare più precisamente bersagli quali le imbarcazioni utilizzate per la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e permetterà quindi un uso più mirato, tempestivo ed economicamente vantaggioso dei dispositivi di intercettazione esistenti. Si tratta di un obiettivo che non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri e che può essere realizzato meglio a livello di Unione.

1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'iniziativa EUROSUR si basa sulle esperienze maturate in passato, ad esempio dalla rete europea di pattuglie coordinata da Frontex. L'intenzione è inoltre sfruttare al meglio le infrastrutture nazionali di controllo di frontiera già esistenti, combinandole con sistemi operativi internazionali ed europei e con recenti sviluppi tecnologici (ad esempio l'uso di satelliti). Per quanto riguarda in particolare l'uso di tecnologie moderne, EUROSUR si basa su una serie di progetti di ricerca svolti nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo[26].

1.4.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Utilizzando al meglio i sistemi, le capacità e i programmi di finanziamento già disponibili a livello dell’Unione, EUROSUR mira a garantire la migliore coerenza e le migliori sinergie possibili con altri strumenti pertinenti.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

þ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– þ  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione prevista[27]

þ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– þ  organismi creati dalle Comunità[28]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

þ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Le varie componenti di EUROSUR saranno attuate principalmente da Frontex e dagli Stati membri (gestione concorrente) sulla base della tabella di marcia di EUROSUR del 2008 (COM(2008)68 definitivo). Per l'istituzione dei centri nazionali di coordinamento, gli Stati membri riceveranno il sostegno del Fondo per le frontiere esterne nel periodo 2012-2013 e dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nel quadro del previsto Fondo Sicurezza interna, nel periodo 2014-2020. D'altro lato, per creare la rete e altre componenti orizzontali di EUROSUR, quali il quadro comune di intelligence prefrontaliera, Frontex utilizzerà il proprio bilancio, completato all'occorrenza da un sostegno fornito dal Fondo Sicurezza interna (gestione finanziaria centralizzata diretta o indiretta).

Un finanziamento accordato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo sosterrà l'istituzione del previsto servizio per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza nel periodo 2012-2013.

Le misure attuate nei paesi terzi vicini saranno finanziate nel 2012-2013 dal programma tematico in materia di asilo e migrazione, nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Due anni dopo che EUROSUR sarà divenuto pienamente operativo e in seguito ogni anno, Frontex presenterà alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico e operativo di EUROSUR, tenendo conto degli indicatori sopra elencati[29]. Inoltre, tre anni dopo che il sistema EUROSUR avrà avviato tutte le sue operazioni e in seguito ogni quattro anni, la Commissione eseguirà una valutazione generale di EUROSUR che analizzi i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati e stabilisca se sussistono le motivazioni di base. La prima valutazione dovrebbe avvenire nel 2016, se EUROSUR diventerà operativo nel 2013. La Commissione presenterà le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandole, se necessario, di adeguate proposte di modifica del regolamento che istituisce EUROSUR.

2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati Le stime dei costi fornita nella valutazione d'impatto sono basate sui dati trasmessi dagli Stati membri, dalle agenzie dell'UE e dal settore privato e verificate dal contraente esterno incaricato dello studio tecnico diretto a valutare l'incidenza finanziaria di EUROSUR (GHK). Costituiscono la migliore stima possibile dei costi di attuazione delle opzioni considerate, quali descritte nella tabella di marcia EUROSUR del 2008 e nei successivi documenti tecnici. Eventuali adeguamenti della portata, delle strutture organizzative e gestionali, dei requisiti tecnici, della natura e della fornitura di servizi e delle fasi di attuazione della tabella di marcia EUROSUR dovrebbero comportare modifiche dei costi per la fornitura di tali servizi.

– Le diverse componenti e fasi indicate nella tabella di marcia EUROSUR del 2008 (COM(2008) 68 definitivo) sono sviluppate, testate e attuate parallelamente. Il motivo di questa scelta è che il normale ciclo di sviluppo di un sistema, in cui ogni tappa si basa sui risultati della precedente e l'attuazione del sistema succede al suo sviluppo, sarebbe durato troppo a lungo. Occorre prestare un'attenzione particolare alla fusione dei risultati delle varie tappe in un unico quadro comune. Il miglior modo per garantire la coerenza è ricorrere a un atto legislativo, che definisca chiaramente il diverso contenuto delle varie componenti nonché i ruoli e le responsabilità dei vari attori.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Saranno applicati i sistemi di gestione e di controllo istituiti nell'ambito dei vari programmi finanziari (ad esempio il Fondo Sicurezza interna). Si prevede inoltre di ricorrere a consulenze interne (ad es. del Centro comune di ricerca) ed esterne (ad es. di contraenti esterni) per garantire un'attuazione adeguata e agevole delle varie componenti di EUROSUR.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Si applicano pienamente le misure antifrode vigenti a livello nazionale ed europeo.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti[30]

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero || Diss[31]. || di paesi EFTA[32] || di paesi candidati[33] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

3a || 18 02 03 02 - Frontex || Diss. || NO || NO || NO || NO

3a || 18 02 06 – Fondo per le frontiere esterne || Diss. || NO || NO || SÌ || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

3 || 18 02 cc – Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti || Diss. || NO || NO || SÌ || NO

3 || 18 02 05 02 - Frontex || Diss. || NO || NO || NO || NO

3.2. Incidenza prevista sulle spese per il periodo 2014-2020[34]Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 3 || Sicurezza e cittadinanza

DG HOME || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || || ||

Fondo Sicurezza interna[35] || Impegni || (1) || 14,107 || 16,111 || 16,111 || 16,411 || 16,411 || 16,411 || 16,411 || || 111,973

Pagamenti || (2) || 1,915 || 3,997 || 7,720 || 12,130 || 15,751 || 16,266 || 16,347 || 37,848 || 1111,973

18 02 03 02[36] || Impegni || (1a) || 20,601 || 19,997 || 18,290 || 18,290 || 18,290 || 18,290 || 18,290 || || 132,048

Pagamenti || (2a) || 10,301 || 20,299 || 19,144 || 18,290 || 18,290 || 18,290 || 18,290 || 9,145 || 132,048

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati  dalla dotazione di programmi specifici[37] || || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0

TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME || Impegni || =1+1a +1b+1c || 34,708 || 36,108 || 34,401 || 34,701 || 34,701 || 34,701 || 34,701 || || 244,021

Pagamenti || || 12,215 || 24,296 || 26,864 || 30,420 || 34,041 || 34,556 || 34,637 || 46,993 || 244,021

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 34,708 || 36,108 || 34,401 || 34,701 || 34,701 || 34,701 || 34,701 || || 244,021

Pagamenti || (5) || 12,215 || 24,296 || 26,864 || 30,420 || 34,041 || 34,556 || 34,637 || 46,993 || 244,021

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 34,708 || 36,108 || 34,401 || 34,701 || 34,701 || 34,701 || 34,701 || || 244,021

Pagamenti || =5+ 6 || 12,215 || 24,296 || 26,864 || 30,420 || 34,041 || 34,556 || 34,637 || 46,993 || 244,021

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

DG: HOME ||

Ÿ Risorse umane || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || || 1,778

Ÿ Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0

TOTALE DG HOME || Stanziamenti || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || || 1,778

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = totale pagamenti) || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || || 1,778

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 34,962 || 36,362 || 34,655 || 34,955 || 34,955 || 34,955 || 34,955 || || 245,799

Pagamenti || 12,469 || 24,550 || 27,118 || 30,674 || 34,295 || 34,810 || 34,891 || 46,993 || 245,799

3.2.1. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE ||

RISULTATI ||

Tipo di risultato[38] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale ||

OBIETTIVO SPECIFICO 1a, 2a e 2c[39] || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato [40] || Centro || 2,179 || 24 || 7,470 || 24 || 7,470 || 24 || 7,470 || 24 || 7,470 || 24 || 7,470 || 24 || 7,470 || 24 || 7,470 || 24 || 52,29 ||

- Risultato[41] || Centro || 75,765 || 1 || 11,316 || 1 || 12,164 || 1 || 10,457 || 1 || 10,457 || 1 || 10,457 || 1 || 10,457 || 1 || 10,457 || 1 || 75,765 ||

Totale parziale obiettivi specifici 1a, 2a e 2c || 25 || 18,786 || 25 || 19,634 || 25 || 17,927 || 25 || 17,927 || 25 || 17,927 || 25 || 17,927 || 25 || 17,927 || 25 || 128,055 ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2a[42] || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato[43] || Rete || 33,071 || 1 || 5,969 || 1 || 4,517 || 1 || 4,517 || 1 || 4,517 || 1 || 4,517 || 1 || 4,517 || 1 || 4,517 || 1 || 33,071 ||

- Risultato[44] || Quadro || 23,212 || 1 || 3,316 || 1 || 3,316 || 1 || 3,316 || 1 || 3,316 || 1 || 3,316 || 1 || 3,316 || 1 || 3,316 || 1 || 23,212 ||

Totale parziale obiettivo specifico 2a || 2 || 9,285 || 2 || 7,833 || 2 || 7,833 || 2 || 7,833 || 2 || 7,833 || 2 || 7,833 || 2 || 7,833 || 2 || 56,283 ||

OBIETTIVO SPECIFICO 1d[45] || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| Risultato || Reti || 537,75 || 4 || 951 || 4 || 0 || 4 || 0 || 4 || 300 || 4 || 300 || 4 || 300 || 4 || 300 || 4 || 2,151

|| Totale parziale obiettivo specifico 1d || 4 || 0,951 || 4 || 0 || 4 || 0 || 4 || 0,300 || 4 || 0,300 || 4 || 0,300 || 4 || 0,300 || 4 || 2,151

OBIETTIVI SPECIFICI 1b e 1c[46] || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato[47] || Servizio || || 1 || 5,686 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 57,532

Totale parziale obiettivi specifici 1b e 1c || 1 || 5,686 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 57,532

COSTO TOTALE || 32 || 37,198 || 32 || 38,688 || 32 || 36,891 || 32 || 37,191 || 32 || 37,191 || 32 || 37,191 || 32 || 37,191 || 32 || 244,021 ||

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.2.1. Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014[48] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 1,778

Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 1,778

Esclusa la RUBRICA 5[49] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 1,778

3.2.2.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:[50]

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)

18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[51]

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 04 yy [52] || - in sede[53] || || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

TOTALE || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Controllo e sostegno della gestione quotidiana di EUROSUR.

Personale esterno ||

3.2.3. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale e con il prossimo

– þ  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale e con il prossimo.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[54].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.4. Partecipazione di terzi al finanziamento

– þ  La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– ¨  La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

Incidenza prevista sulle entrate

– þ  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[55]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo…………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[1]               GU L 136 del 25.11.2004, pag. 1.

[2]               COM(2008) 68 definitivo del 13.2.2008 (tabella di marcia EUROSUR). Sui progressi realizzati nel periodo 2008-2010, si vedano i documenti SEC(2009)1265 definitivo del 24.9.2009, e SEC(2011)145 definitivo del 28.1.2011.

[3]               Si veda anche l'articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del TFUE.

[4]               Cfr. articolo 11 quater del regolamento (CE) n. 2007/2004, inserito con il regolamento (UE) n. 1168/2011.

[5]               COM(2010)385 definitivo del 20.7.2010.

[6]               GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

[7]               GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[8]               GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[9]               GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

[10]             GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[11]             GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[12]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[13]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[14]             GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

[15]             GU L 111 del 4.5.2010, pag. 20.

[16]             GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

[17]             ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

[18]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[19]             COM(2010) 623 definitivo del 27.10.2010, volume II, punto 43, pag. 14.

[20]             COM(2008) 68 definitivo del 13.2.2008 (tabella di marcia EUROSUR).

[21]             Si veda il capitolo 8 della valutazione d'impatto.

[22]             Rispetto alle cifre relative al 2011 fornite nelle relazioni di analisi dei rischi di FRONTEX e nelle relazioni pertinenti di EUROPOL. Tali indicatori dipenderanno anche da fattori esterni a EUROSUR, ad esempio cambiamenti nella situazione politica ed economica dei paesi terzi vicini.

[23]             In confronto alla situazione attuale quale descritta nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento su EUROSUR.

[24]             Si vedano i capitoli 3.2 e 3.3 della valutazione d'impatto.

[25]             Si veda il capitolo 3.5 della valutazione d'impatto.

[26]             Si veda la lista di progetti nell'allegato 1.5.

[27]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[28]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[29]             Si veda il capitolo 8 della valutazione d'impatto.

[30]             Le linee di bilancio in questione saranno usate per lo sviluppo graduale e i test delle varie componenti di EUROSUR fino al 2013. Tenendo conto del fatto che il proposto regolamento su EUROSUR dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2013, la scheda finanziaria legislativa è limitata al periodo 2014-2020. Nella valutazione d'impatto figura un elenco dei costi sostenuti per sviluppare EUROSUR nel periodo 2008-2010 e dei costi stimati per EUROSUR per il periodo 2011-2020.

[31]             Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

[32]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[33]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[34]             Nella valutazione d'impatto figura un elenco dei costi totali stimati per il 2011-2020.

[35]             La linea di bilancio copre i seguenti costi: 1) il 75% del cofinanziamento UE dei costi operativi per i centri nazionali di coordinamento nei 24 Stati membri situati lungo le frontiere terrestri e marittime, nella misura in cui tali costi sono programmati dagli Stati membri utilizzando il bilancio dell'Unione; 2) costi del servizio per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, che dovrebbe essere anch'esso cofinanziato dai pertinenti programmi spaziali europei, compreso il monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), nella misura delle disponibilità per il periodo 2014-2020; 3) costi per il collegamento di EUROSUR con le reti regionali istituite tra gli Stati membri e i paesi terzi vicini; 4) altri costi necessari per l'attuazione di EUROSUR.

[36]             Per i costi operativi del centro situazionale di FRONTEX, la rete che collega i centri nazionali di coordinamento e FRONTEX, e del quadro comune di intelligence prefrontaliera. Si prevede che un importo annuo compreso tra 5 e 10 milioni di EUR di questi costi stimati sia coperto dalla dotazione di FRONTEX e un importo annuo compreso tra 10 e 15 milioni di EUR dalla dotazione del Fondo Sicurezza interna. Gli importi precisi da finanziare a titolo di FRONTEX saranno definiti nella procedura annuale di bilancio.

[37]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[38]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

[39]             Quale descritto nella sezione 1.4.2: 1a – Razionalizzare le strutture e collegare i sistemi a livello nazionale. 2a – Gestione efficace di personale e risorse. 2c – Misurazione degli effetti.

[40]             Il 75% del cofinanziamento UE dei costi operativi per i centri nazionali di coordinamento nei 24 Stati membri situati lungo le frontiere terrestri e marittime.

[41]             Costi operativi per il centro situazionale FRONTEX.

[42]             2a – Scambio di dati, informazioni e intelligence quasi in tempo reale.

[43]             Costi operativi per la rete che collega i centri nazionali di coordinamento e FRONTEX.

[44]             Costi operativi per il quadro comune di intelligence prefrontaliera.

[45]             1d - Maggiore scambio di informazioni con i paesi terzi vicini.

[46]             1b – Ricorso alla fusione dei dati combinata a capacità tecnologiche per individuare e localizzare movimenti transfrontalieri; 1c – Scambio intersettoriale di informazioni con altri attori nel settore marittimo.

[47]             Costi operativi per il servizio di applicazione comune di strumenti di sorveglianza a livello UE.

[48]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[49]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[50]             I posti 2 AD indicati nella seguente tabella sono inclusi nella proposta di regolamento che istituisce il Fondo Sicurezza interna.

[51]             AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[52]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[53]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[54]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[55]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.