Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) /* COM/2011/0873 definitivo - 2011/0427 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.
Introduzione
La presente proposta stabilisce il quadro
giuridico necessario per ottemperare alla richiesta, formulata dal Consiglio
europeo del 23-24 giugno 2011, di sviluppare ulteriormente il sistema europeo
di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) in via prioritaria affinché diventi
operativo entro il 2013, permettendo alle autorità degli Stati membri preposte
alla sorveglianza delle frontiere e all'Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione
europea[1]
(Frontex), qui di seguito denominata "Agenzia", di condividere le
informazioni operative e migliorare la cooperazione. L'obiettivo di EUROSUR è rafforzare il
controllo delle frontiere esterne dello spazio Schengen. EUROSUR istituirà un
meccanismo che permetterà alle autorità degli Stati membri preposte alla
sorveglianza delle frontiere di condividere informazioni operative e cooperare
tra loro e con l'Agenzia al fine di ridurre le perdite di vite umane in mare e
il numero di migranti irregolari che entrano clandestinamente nell'UE, e di
aumentare la sicurezza interna prevenendo reati transfrontalieri quali la
tratta degli esseri umani e il traffico illecito di stupefacenti. Le attività attualmente svolte per
sperimentare e introdurre gradualmente EUROSUR si basano sulla tabella di
marcia presentata dalla Commissione in una comunicazione del 2008[2].
1.2.
Base giuridica
La proposta legislativa si
basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), in virtù del quale il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano
misure riguardanti qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di
un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne[3]. L'istituzione di EUROSUR rientra in una
politica volta a rafforzare la gestione delle frontiere esterne degli Stati
membri. EUROSUR costituirà pertanto un nuovo strumento politico inteso a
razionalizzare la cooperazione e consentire uno scambio sistematico di
informazioni sulla sorveglianza di frontiera tra gli Stati membri e con
l'Agenzia, strumento che non esiste ancora a livello dell'UE. Se sarà adottato, l'atto legislativo relativo
a EUROSUR costituirà uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen
cui non partecipano il Regno Unito e l'Irlanda ma che si applicano ai quattro
paesi associati (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein). Gli Stati
Schengen si sono impegnati a mantenere norme comuni per il controllo alle
frontiere esterne.
1.3.
Obiettivo e contenuti della proposta legislativa
Scopo della presente proposta è migliorare la
conoscenza situazionale alle frontiere esterne, marittime e terrestri, e la
capacità di reazione degli Stati membri e dell'Agenzia nel prevenire la
migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera (articolo 1). A tal fine sarà istituito un quadro comune
(articolo 4), con chiare responsabilità e competenze tanto per i centri
nazionali di coordinamento incaricati della sorveglianza di frontiera negli
Stati membri (articolo 5) quanto per l'Agenzia (articolo 6), che formano la
struttura centrale di EUROSUR. Tali centri, che garantiranno una gestione
efficace ed efficiente delle risorse e del personale a livello nazionale, e
l'Agenzia comunicheranno fra loro tramite la rete di comunicazione (articolo 7)
che consentirà loro di scambiarsi sia informazioni sensibili non classificate,
sia informazioni classificate. La cooperazione e lo scambio di informazioni
tra i centri nazionali di coordinamento e l'Agenzia avverranno mediante 'quadri
situazionali' (articolo 8) che saranno stabiliti a livello nazionale (articolo
9) ed europeo (articolo 10) e per le zone prefrontaliere (articolo 11). Questi
tre quadri, di cui gli ultimi due gestiti dall'Agenzia, saranno strutturati in
maniera simile per agevolarne lo scambio di informazioni. In linea di massima i quadri situazionali non
comprenderanno dati personali, ma serviranno piuttosto a scambiare informazioni
su eventi e oggetti impersonali quali l'individuazione e la localizzazione di
imbarcazioni. In casi eccezionali e purché ricorrano le condizioni del
regolamento (CE) n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004[4], è possibile che fra i dati
trasmessi dagli Stati membri all'Agenzia figurino dati personali. I dati
personali che rientrino nel quadro situazionale nazionale di sezioni di
frontiera esterna vicine possono essere scambiati esclusivamente tra Stati
membri vicini, alle condizioni fissate dal quadro giuridico orizzontale dell'UE
in materia di protezione dei dati. Inoltre, l'Agenzia fornirà un servizio per
l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza (articolo 12), in
considerazione del vantaggio economico che comporta l'istituzione di tale
servizio a livello europeo. Il servizio potrebbe essere attuato con il sostegno
di programmi spaziali europei, tra cui il monitoraggio globale per l'ambiente e
la sicurezza (GMES). L'impostazione scelta per EUROSUR consiste
nell’utilizzare al meglio, per quanto possibile, le informazioni esistenti, le
capacità e i sistemi già disponibili in altre agenzie dell'UE (articolo 17).
L'Agenzia, quindi, collaborerebbe strettamente con il Centro satellitare
dell'UE, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la
sicurezza marittima nel fornire il servizio per l'applicazione comune degli
strumenti di sorveglianza, e con Europol per lo scambio di informazioni sulla
criminalità transfrontaliera. Riguardo ai dati relativi al traffico
marittimo che perverranno dal sistema SafeSeaNet a norma della direttiva
2002/59/CE, la Commissione intende presentare un'apposita proposta di modifica
della direttiva nel 2013 intesa a rendere disponibili le informazioni utili in
SafeSeaNet anche per scopi diversi da quelli relativi alla sicurezza marittima,
alla protezione marittima e alla protezione dell'ambiente marino, così da
rientrare fra gli strumenti di sorveglianza utilizzati dalla rete EUROSUR. Una migliore conoscenza di quanto avviene alle
frontiere esterne resta di utilità limitata se non è completata da una maggiore
capacità degli Stati membri dell'UE di reagire alle sfide che si pongono alle
frontiere esterne. Perciò gli Stati membri suddivideranno le loro frontiere
esterne in sezioni (articolo 13), a ognuna delle quali sarà attribuito un livello
di impatto sulla base di un'analisi dei rischi e del numero di episodi che vi
si verificano (articolo 14). In funzione del livello di impatto attribuito, i
centri nazionali di coordinamento e l'Agenzia adotteranno contromisure per
ridurre l'incidenza sulla sezione di frontiera in questione (articolo 15). La cooperazione con i paesi terzi vicini è
cruciale per il successo di EUROSUR. Di conseguenza, le reti regionali già
esistenti e quelle progettate tra gli Stati membri e i paesi terzi vicini
saranno collegate a EUROSUR tramite i centri nazionali di coordinamento (si
confrontino l'articolo 9, paragrafo 2, lettera h, e l'articolo 18). Dato che
gli Stati membri e l'Agenzia hanno già cominciato a istituire le varie
componenti di EUROSUR a livello nazionale ed europeo, si prevede che EUROSUR
divenga operativo nel secondo semestre del 2013 (articolo 21). Il Centro comune
di ricerca della Commissione europea dovrebbe dare all'Agenzia il sostegno
tecnico necessario per lo sviluppo tecnico di EUROSUR. Non essendo concepito come sistema per
disciplinare la raccolta, la conservazione o lo scambio transfrontaliero di
dati personali, EUROSUR non è contemplato dalla comunicazione della Commissione
del 2010 sul panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia[5].
Malgrado ciò, se n’è analizzato lo sviluppo sulla base dei principi enunciati
nella comunicazione e ulteriormente elaborati nella valutazione d'impatto che
l'accompagna. In particolare, in base al principio di necessità la possibilità
di ricorrere a EUROSUR per lo scambio di dati personali è stata mantenuta al
minimo assoluto, in base al principio di efficacia economica è stato scelto un
approccio graduale che utilizza le soluzioni tecniche meno complesse, e in base
al principio dell'elaborazione delle politiche "dal basso" la
Commissione collabora strettamente fin dal 2008 con gli esperti degli Stati
membri per valutare varie soluzioni tecniche e per convalidare in comune i
risultati e le raccomandazioni emersi dagli studi svolti. La presente proposta è stata esaminata per
verificarne la piena compatibilità con i diritti fondamentali, in particolare
la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla
protezione dei dati di carattere personale, il divieto di respingimento, il
divieto di discriminazione e i diritti del minore. Particolare attenzione è
stata rivolta all'articolo 4 e all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta di allontanare persone
verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena
di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
L'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento vieta infatti
esplicitamente ogni scambio di informazioni con un paese terzo che potrebbe
usare tali informazioni per identificare persone o gruppi di persone esposte a
grave rischio di tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti o altra
violazione dei diritti fondamentali. Anche l'articolo 24 della Carta ha avuto una
funzione importante, poiché fra i migranti irregolari e le vittime di tratta
molti sono minori. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento prevede esplicitamente
che gli Stati membri e l'Agenzia diano priorità alle speciali esigenze dei
minori, delle vittime della tratta, delle persone bisognose di assistenza
medica urgente, delle persone bisognose di protezione internazionale, di quanti
si trovano in pericolo in mare e di altre persone che si trovano in una
situazione di particolare vulnerabilità. Molto importante è anche l'articolo 8
della Carta, sulla protezione dei dati di carattere personale, poiché tra i
dati condivisi potrebbero essere compresi dati personali, nel qual caso si
applicano e devono essere pienamente rispettate le norme in materia di
protezione dei dati. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Il documento di lavoro dei servizi della
Commissione che accompagna la presente proposta e ne valuta l'impatto contiene
una panoramica dettagliata delle consultazioni svolte nel periodo 2008-2011 e
un'accurata spiegazione del quadro di EUROSUR, delle diverse opzioni
strategiche e dei costi per la sua istituzione. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA L’articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea costituisce la base giuridica
della presente proposta. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Le varie componenti di EUROSUR saranno attuate
principalmente dall'Agenzia e dagli Stati membri (gestione concorrente) sulla
base della tabella di marcia di EUROSUR del 2008 (COM(2008)68 definitivo). Per l'istituzione dei centri nazionali di
coordinamento, gli Stati membri riceveranno il sostegno del Fondo per le
frontiere esterne nel periodo 2012-2013 e dello strumento di sostegno
finanziario per le frontiere esterne e i visti, nel quadro del previsto Fondo
Sicurezza interna, nel periodo 2014-2020. D'altro canto, per creare la rete di
comunicazione e altre componenti orizzontali di EUROSUR, quali il quadro
situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera,
l'Agenzia utilizzerà il proprio bilancio, all'occorrenza completato da un
sostegno del Fondo Sicurezza interna (gestione finanziaria centralizzata
diretta o indiretta). Un finanziamento accordato nell'ambito del
Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo sosterrà l'istituzione del
previsto servizio per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza nel
periodo 2012-2013. Le misure nei paesi terzi vicini saranno
finanziate, per il 2012-2013, dal programma tematico in materia di asilo e
migrazione, nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo. 2011/0427 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce il sistema europeo di
sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) È necessario istituire un
sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (denominato qui di seguito
EUROSUR) che rafforzi lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa
tra le autorità nazionali degli Stati membri e con l'Agenzia europea per la
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri
dell'Unione europea istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio
del 26 ottobre 2004[6]
(Frontex) e denominata qui di seguito "Agenzia". EUROSUR dovrebbe
fornire a tali autorità e all'Agenzia le infrastrutture e gli strumenti
necessari per migliorarne la conoscenza situazionale alle frontiere esterne
degli Stati membri dell'Unione e la capacità di reazione, onde individuare e
prevenire la migrazione irregolare e i reati di criminalità transfrontaliera,
proteggere i migranti e salvarne la vita. (2) Gli Stati membri dovrebbero
stabilire centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera,
al fine di migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra di loro
e con l'Agenzia. Per il corretto funzionamento di EUROSUR è essenziale che
tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere
esterne in virtù del diritto nazionale cooperino fra loro tramite i centri
nazionali di coordinamento. (3) Il presente regolamento non
deve impedire agli Stati membri di incaricare i loro centri nazionali di
coordinamento anche di coordinare lo scambio di informazioni e la cooperazione
in materia di sorveglianza delle frontiere aeree e di svolgere le verifiche ai
valichi di frontiera. (4) Il presente regolamento fa
parte del modello europeo di gestione integrata delle frontiere esterne e della
strategia di sicurezza interna dell'Unione europea. EUROSUR contribuisce
inoltre allo sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni
ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE (CISE), fornendo un
quadro più ampio per la conoscenza situazionale marittima tramite lo scambio di
informazioni tra le autorità pubbliche di vari settori nell'Unione. (5) A norma dell'articolo 2,
paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 2007/2004, l'Agenzia
presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire EUROSUR e, ove
opportuno, per creare il CISE, compresa l'interoperabilità dei sistemi. (6) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la dignità umana, la
proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il
diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di
carattere personale, il divieto di respingimento, il divieto di discriminazione
e i diritti del minore. Gli Stati membri devono applicare il presente
regolamento osservando tali diritti e principi. (7) Gli scambi di dati personali
effettuati tramite la rete di comunicazione di EUROSUR devono essere condotti
sulla base delle vigenti disposizioni giuridiche nazionali e dell'Unione e nel
rispetto dei requisiti specifici per la protezione dei dati previsti da tali disposizioni.
Qualora strumenti più specifici, quale il regolamento (CE) n. 2007/2004,
non costituiscano un regime completo di protezione dei dati, si applicano la
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[7], il regolamento (CE)
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché
la libera circolazione di tali dati[8]
e, nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia, la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati
personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale[9].
(8) Poiché l'istituzione di
EUROSUR non può essere conseguita in misura sufficiente dagli Stati membri e può
dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, essere conseguita
meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al
principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (9) Per un avvio graduale di
EUROSUR in termini geografici, è opportuno che l'obbligo di designare e
attivare i centri nazionali di coordinamento si applichi in tre fasi
successive: in una prima fase agli Stati membri situati lungo le frontiere
esterne marittime meridionali e le frontiere esterne terrestri orientali, in
una seconda fase agli altri Stati membri situati lungo frontiere esterne
terrestri o marittime e in una terza fase a tutti gli Stati membri rimanenti. (10) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso
vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente
regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza,
titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca
decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei
mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio
diritto interno. (11) Il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il
Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio,
del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[10]. il Regno Unito non partecipa
pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua
applicazione. (12) La presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui
l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del
28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad
alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[11].
l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né
è soggetta alla sua applicazione. (13) Per quanto riguarda l’Islanda
e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal
Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di
Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen[12].
(14) Per quanto riguarda la
Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest’ultima
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[13]. (15) Per quanto riguarda il
Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra
l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il
Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein
all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[14]. (16) L’attuazione del presente
regolamento non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli
Stati membri e lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati
membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla
convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla
convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, alla
convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via
terra, via nave e via aria, alla convenzione relativa allo status dei
rifugiati, alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e ad altri strumenti internazionali pertinenti. (17) L'attuazione del presente
regolamento non pregiudica le norme sulla sorveglianza delle frontiere
marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata
dall'Agenzia, quale prevista dalla decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26
aprile 2010[15], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I DISPOSIZIONI
GENERALI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce un quadro
comune per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e
l'Agenzia, qui di seguito denominato sistema europeo di sorveglianza delle
frontiere (EUROSUR), al fine di migliorare la conoscenza situazionale e la
capacità di reazione degli Stati membri dell'Unione europea alle frontiere
esterne. Articolo 2 Campo
di applicazione 1. Il presente regolamento si
applica alla sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime degli
Stati membri, incluse le misure di monitoraggio, individuazione,
identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli
attraversamenti illegali delle frontiere. 2. Il presente regolamento non
si applica alle misure operative, procedurali e giuridiche adottate dopo
l'intercettazione. 3. Nell'applicare il presente
regolamento gli Stati membri e l'Agenzia rispettano i diritti fondamentali,
compresi gli obblighi di protezione dei dati. Essi considerano prioritarie le
speciali esigenze dei minori, delle vittime della tratta, delle persone
bisognose di assistenza medica urgente, delle persone bisognose di protezione
internazionale, di quanti si trovano in pericolo in mare e di chiunque si trovi
in una situazione di particolare vulnerabilità. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si
intende per: a) "conoscenza
situazionale": la capacità di monitorare, individuare, identificare,
localizzare e comprendere le attività transfrontaliere allo scopo di motivare
le misure di controllo, combinando nuove informazioni alle conoscenze già
acquisite; b) "capacità di
reazione": la capacità di intraprendere azioni dirette a contrastare
movimenti transfrontalieri illegali, con i mezzi e nei tempi necessari per
reagire adeguatamente a circostanze insolite; c) "quadro
situazionale": interfaccia grafica per presentare in tempo reale dati,
informazioni e intelligence trasmessi da varie autorità, sensori, piattaforme e
altre fonti, che vengono condivisi con altre autorità mediante canali di
comunicazione e informazione allo scopo di ottenere una conoscenza situazionale
e sostenere la capacità di reazione lungo le frontiere esterne e nella zona
prefrontaliera; d) "reati di criminalità
transfrontaliera": il reato grave o organizzato perpetrato alle frontiere
esterne degli Stati membri, come la tratta degli esseri umani, il traffico
illecito di stupefacenti e altre attività illecite; e) "sezione di frontiera
esterna": l'intera frontiera esterna terrestre o marittima di uno Stato
membro o parte di essa, quale definita dalla normativa nazionale o determinata
dal centro nazionale di coordinamento o da altra autorità nazionale
responsabile; f) "zona
prefrontaliera": l'area geografica situata oltre la frontiera esterna
degli Stati membri, che non è coperta da un sistema nazionale di sorveglianza
delle frontiere. TITOLO II QUADRO CAPO
I Componenti Articolo 4 Quadro
di EUROSUR 1. Per lo scambio di
informazioni e la cooperazione nel campo della sorveglianza di frontiera, gli
Stati membri e l'Agenzia utilizzano il quadro di EUROSUR che consiste delle
seguenti componenti: a) centri nazionali di
coordinamento per la sorveglianza di frontiera; b) quadri situazionali
nazionali; c) rete di comunicazione; d) quadro situazionale europeo; e) quadro comune di intelligence
prefrontaliera; f) applicazione comune degli
strumenti di sorveglianza. 2. I centri nazionali di
coordinamento forniscono all'Agenzia, tramite la rete di comunicazione, tutte
le informazioni tratte dai loro quadri situazionali nazionali che sono
necessarie per istituire e aggiornare il quadro situazionale europeo e il
quadro comune di intelligence prefrontaliera. 3. L'Agenzia conferisce ai
centri nazionali di coordinamento, tramite la rete di comunicazione, accesso
illimitato al quadro situazionale europeo e al quadro comune di intelligence
prefrontaliera. 4. Le componenti elencate al
paragrafo 1 sono istituite e gestite secondo i principi esposti in allegato. Articolo 5 Centro
nazionale di coordinamento 1. Ogni Stato membro situato
lungo le frontiere esterne terrestri e marittime istituisce, attiva e gestisce
un centro nazionale di coordinamento per la sorveglianza di frontiera, che
provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità
responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne a livello nazionale,
con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia. Lo Stato membro
comunica l'istituzione del centro alla Commissione, che ne informa
immediatamente gli altri Stati membri e l'Agenzia. 2. Fatto salvo l'articolo 16, il
centro nazionale di coordinamento costituisce l'unico punto di contatto per lo
scambio di informazioni e la cooperazione con altri centri nazionali di
coordinamento e con l'Agenzia. 3. Il centro nazionale di
coordinamento: a) provvede allo scambio
tempestivo di informazioni e alla cooperazione tra tutte le autorità nazionali
responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne e con le autorità di
contrasto competenti a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di
coordinamento e con l'Agenzia; b) contribuisce alla gestione
efficace ed efficiente delle risorse e del personale; c) istituisce e aggiorna il
quadro situazionale nazionale in conformità dell'articolo 9; d) assiste la pianificazione e
l'attuazione di tutte le attività nazionali di sorveglianza di frontiera; e) amministra il sistema
nazionale di sorveglianza delle frontiere, se del caso in conformità del
diritto nazionale; f) misura a scadenze regolari
gli effetti delle attività nazionali di sorveglianza di frontiera; g) coordina le misure operative
con altri Stati membri, fatte salve le competenze dell'Agenzia. 4. Il centro nazionale di coordinamento
è operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Articolo 6 L'Agenzia 1. L'Agenzia: a) amministra la rete di
comunicazione di EUROSUR in conformità dell'articolo 7; b) istituisce e aggiorna il
quadro situazionale europeo in conformità dell'articolo 10; c) istituisce e aggiorna il
quadro comune di intelligence prefrontaliera in conformità dell'articolo 11; d) agevola l'applicazione comune
degli strumenti di sorveglianza in conformità dell'articolo 12. 2. Ai fini del paragrafo 1,
l'Agenzia è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Articolo 7 Rete
di comunicazione 1. L'Agenzia istituisce e
aggiorna una rete per la comunicazione, l’analisi e lo scambio sicuro, quasi in
tempo reale, di informazioni sensibili non classificate e di informazioni
classificate con i centri nazionali di coordinamento e tra questi ultimi. La
rete è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e provvede ai seguenti compiti: a) scambio bilaterale e
multilaterale di informazioni quasi in tempo reale; b) audioconferenze e
videoconferenze; c) gestione, conservazione e
trattamento sicuri di informazioni sensibili non classificate; d) gestione, conservazione,
trasmissione e trattamento sicuri di informazioni classificate UE fino al
livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED o a livelli di classifica nazionali
equivalenti, garantendo che le informazioni classificate siano gestite in una
sezione distinta e debitamente accreditata della rete di comunicazione. 2. L'Agenzia fornisce assistenza
tecnica e garantisce che la rete di comunicazione sia interoperabile con ogni
altro sistema di comunicazione e informazione gestito dall'Agenzia. 3. L'Agenzia e i centri
nazionali di coordinamento scambiano, trattano e conservano informazioni
sensibili non classificate e informazioni classificate nella rete di comunicazione
secondo regole e norme conformi o equivalenti ai principi fondamentali e alle
norme comuni previsti dalla decisione 2001/844/CE della Commissione che
modifica il regolamento interno della Commissione[16]. 4. Le autorità degli Stati
membri, le agenzie e gli altri organismi che utilizzano la rete di
comunicazione si assicurano che le informazioni classificate siano gestite
secondo regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate
dall'Agenzia. CAPO II Conoscenza
situazionale Articolo 8 Quadri
situazionali 1. I quadri situazionali
nazionali, il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence
prefrontaliera risultano dalla raccolta e valutazione, dal confronto,
dall'analisi e interpretazione, dalla produzione, visualizzazione e divulgazione
di informazioni. 2. I quadri di cui al paragrafo
1 comprendono i seguenti livelli: a) il livello “eventi”, che
contiene informazioni su episodi connessi alla migrazione irregolare, alla
criminalità transfrontaliera e a situazioni di crisi; b) il livello “operazioni”, che
contiene informazioni sulla situazione e sulla posizione dei mezzi propri,
sulle aree di operazione e informazioni ambientali; c) il livello “analisi”, che
contiene informazioni strategiche, prodotti analitici, intelligence, immagini e
geodati. Articolo 9 Quadro
situazionale nazionale 1. Il centro nazionale di
coordinamento istituisce e aggiorna un quadro situazionale nazionale per
fornire a tutte le autorità responsabili a livello nazionale della sorveglianza
di frontiera informazioni efficaci, esatte e tempestive che siano utili per
prevenire la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera alle
frontiere esterne dello Stato membro interessato. 2. Il quadro situazionale
nazionale consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti: a) il sistema nazionale di
sorveglianza di frontiera, se del caso in conformità del diritto nazionale; b) sensori stazionari e mobili
gestiti da autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere
esterne; c) pattugliamenti per la
sorveglianza di frontiera e altre missioni di monitoraggio; d) centri di coordinamento
locali, regionali e di altro tipo; e) altre autorità e altri
sistemi nazionali pertinenti; f) l'Agenzia; g) i centri nazionali di
coordinamento degli altri Stati membri e dei paesi terzi; h) reti regionali con paesi
terzi vicini, quali la rete SEAHORSE per l'Atlantico, la rete SEAHORSE per il
Mediterraneo, la rete CoastNet di coordinamento del controllo frontaliero della
regione del Mar Baltico, il centro di coordinamento e di informazione del
litorale del Mar Nero e altre reti regionali istituite alle frontiere esterne
terrestri; i) sistemi di segnalazione
delle navi, quale il sistema di identificazione automatica (Automatic
Identification System, AIS) e il sistema di controllo dei pescherecci via
satellite (Vessel Monitoring System, VMS). I dati raccolti da questi
sistemi sono acquisiti a livello nazionale dalle autorità nazionali competenti
e dai centri di controllo della pesca; j) altre organizzazioni
competenti europee e internazionali; k) altre fonti. 3. Il livello “eventi” del
quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli: a) un sottolivello “migrazione
irregolare”, contenente informazioni su episodi connessi all'attraversamento
illegale delle frontiere da parte di migranti alle frontiere esterne dello
Stato membro interessato o in prossimità di tali frontiere, sul favoreggiamento
dell’attraversamento irregolare delle frontiere e su altro evento importante in
materia di migrazione irregolare, quali le missioni di ricerca e salvataggio di
persone che tentano di attraversare le frontiere illegalmente; b) un sottolivello “reati di
criminalità transfrontaliera”, contenente informazioni su episodi connessi alla
tratta di esseri umani, al traffico illecito di droga e altri beni illeciti, e
su altri reati gravi e organizzati o su episodi di criminalità organizzata che
si verificano alle frontiere esterne dello Stato membro interessato o in
prossimità di tali frontiere; c) un sottolivello “situazioni
di crisi”, contenente informazioni su catastrofi naturali o provocate
dall'uomo, incidenti e altre situazioni di crisi che si verificano alle
frontiere esterne dello Stato membro interessato o in prossimità di tali
frontiere e che potrebbero avere un'incidenza significativa sul controllo delle
frontiere esterne; d) un sottolivello “altri
eventi”, contenente informazioni su piattaforme e persone non identificate e
sospette presenti alle frontiere esterne dello Stato membro interessato o in
prossimità di tali frontiere, e su qualsiasi altro evento che potrebbe avere
un'incidenza significativa sul controllo delle frontiere esterne. 4. A ogni episodio registrato
nel livello “eventi” del quadro situazionale nazionale è assegnato un unico
livello di impatto indicativo, “basso”, “medio” o “alto”. Tutti gli eventi a
cui è assegnato un livello di impatto “medio” o “alto” sono comunicati
all'Agenzia. 5. Il livello “operazioni” del
quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli: a) un sottolivello “mezzi propri”,
contenente informazioni sulla posizione, l'ora, la direzione, la velocità, lo
stato e il tipo di mezzi propri, e sul piano di dispiegamento, comprese le
coordinate geografiche dell'area di operazione, gli orari di pattugliamento e i
codici di comunicazione; qualora i mezzi propri siano impiegati per una
missione multifunzionale che comprende missioni militari, il centro nazionale
di coordinamento può decidere di non condividere tali informazioni con altri
centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia, tranne se i mezzi propri
sono impiegati nella sezione di frontiera vicina di un altro Stato membro; b) un sottolivello “aree di
operazione”, contenente informazioni sulla missione, sull'ubicazione, sulla
situazione, sulla durata e sulle autorità coinvolte nelle operazioni; c) un sottolivello “informazioni
ambientali”, che contiene o permette di accedere a informazioni sulle
condizioni del terreno e meteorologiche alle frontiere esterne dello Stato
membro interessato. 6. Il livello “analisi” del
quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli: a) un sottolivello
“informazioni”, contenente le principali evoluzioni e gli indicatori utili per
l'analisi della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera; b) un sottolivello “prodotti
analitici”, che presenta relazioni analitiche, tendenze relative alla
valutazione dei rischi, osservazioni regionali e note informative sullo Stato
membro interessato; c) un sottolivello
“intelligence”, contenente profili e rotte migratorie, informazioni sui livelli
di impatto attribuiti alle sezioni di frontiere esterne terrestri e marittime e
analisi del favoreggiamento; d) un sottolivello “immagini e
geodati”, contenente immagini di riferimento, mappe di contesto, valutazioni
della validità dell'intelligence, analisi dei cambiamenti (immagini di
osservazione della terra) e rilevazione dei cambiamenti, dati georeferenziati e
mappe di permeabilità delle frontiere. 7. Le informazioni contenute nel
livello “analisi” e le informazioni ambientali del livello “operazioni” del
quadro situazionale nazionale possono basarsi sui dati forniti dal quadro
situazionale europeo e dal quadro comune di intelligence prefrontaliera. 8. Le informazioni sui mezzi
propri del livello “operazioni” sono classificate "EU RESTRICTED". 9. I centri nazionali di
coordinamento degli Stati membri vicini si comunicano direttamente e quasi in
tempo reale il quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine
per quanto riguarda: a) tutti gli episodi connessi
alla migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera e altri eventi
significativi contenuti nel livello “eventi”; b) le posizioni delle pattuglie
nazionali contenute nel livello ”operazioni”, se la missione primaria della
pattuglia è prevenire la migrazione irregolare e la criminalità
transfrontaliera; c) pianificazione, orari e
codici di comunicazione per il giorno successivo delle pattuglie che operano
nelle sezioni di frontiera esterna vicine; d) relazioni tattiche di analisi
dei rischi, contenute nel livello “analisi”. Articolo 10 Quadro
situazionale europeo 1. L'Agenzia istituisce e
aggiorna un quadro situazionale europeo per fornire ai centri nazionali di
coordinamento informazioni e analisi utili per la prevenzione della migrazione
irregolare e della criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne degli
Stati membri. 2. Il quadro situazionale
europeo consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti: a) i quadri situazionali
nazionali, comprese le informazioni di base ricevute a norma dell'articolo 9,
paragrafo 8; b) l'Agenzia; c) altre organizzazioni europee
e internazionali competenti; d) altre fonti. 3. Il livello “eventi” del
quadro situazionale europeo contiene informazioni su: a) episodi connessi alla
migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera, situazioni di crisi
e altri eventi contenuti nel livello “eventi” del quadro situazionale
nazionale, cui il centro nazionale di coordinamento abbia attribuito un livello
di impatto medio o alto; b) episodi connessi alla
migrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera, situazioni di crisi
e altri eventi contenuti nel quadro comune di intelligence prefrontaliera, se
hanno un impatto moderato o significativo sulle frontiere esterne degli Stati
membri; c) episodi connessi alla migrazione
irregolare e alla criminalità transfrontaliera nell'area operativa di
un'operazione congiunta coordinata dall'Agenzia. 4. Nel quadro situazionale
europeo l'Agenzia indica il livello di impatto che il centro nazionale di
coordinamento ha attribuito a un determinato episodio nel quadro situazionale
nazionale. 5. Il livello “operazioni” del
quadro situazionale europeo comprende i seguenti sottolivelli: a) un sottolivello “mezzi
propri”, contenente informazioni sulla posizione, l'ora, la direzione, la velocità,
lo stato e il tipo di mezzi che partecipano alle operazioni congiunte
dell'Agenzia o messi a disposizione di quest'ultima, e il piano di
dispiegamento, compresa l'area di operazione, gli orari di pattugliamento e i
codici di comunicazione; b) un sottolivello “operazioni”,
contenente informazioni sulle operazioni congiunte coordinate dall'Agenzia,
compresi il mandato della missione, l'ubicazione, la situazione, la durata,
informazioni sugli Stati membri e su altri attori coinvolti, relazioni sulla situazione
quotidiana e settimanale, dati statistici e fascicoli informativi per i media; c) un sottolivello “informazioni
ambientali”, contenente informazioni sulle condizioni del terreno e
meteorologiche alle frontiere esterne degli Stati membri. 6. Il livello “analisi” del
quadro situazionale europeo comprende i seguenti sottolivelli: a) un sottolivello
“informazioni”, contenente le principali evoluzioni e gli indicatori utili per
l'analisi della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera; b) un sottolivello ”prodotti
analitici”, che presenta mappe di valutazione dei rischi sia a livello globale
che per sottocategorie, le tendenze di valutazione dei rischi, osservazioni
regionali, note informative e indicatori di correlazione per le valutazioni dei
rischi e gli indicatori della rete di analisi dei rischi di Frontex; c) un sottolivello
“intelligence”, contenente profili e rotte migratorie, informazioni sui livelli
di impatto attribuiti alle sezioni di frontiere esterne terrestri e marittime e
analisi del favoreggiamento; d) un sottolivello “immagini e
geodati”, contenente immagini di riferimento, mappe di contesto, valutazioni
della validità dell'intelligence, analisi dei cambiamenti (immagini di
osservazione della terra) e rilevazione dei cambiamenti, dati georeferenziati e
mappe di permeabilità delle frontiere. 6. Le informazioni sui mezzi
propri del livello “operazioni” del quadro situazionale europeo sono
classificate "EU RESTRICTED". Articolo 11 Quadro
comune di intelligence prefrontaliera 1. L'Agenzia istituisce e
aggiorna un quadro comune di intelligence prefrontaliera per fornire ai centri
nazionali di coordinamento informazioni e analisi della zona prefrontaliera
utili per la prevenzione della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera
alle frontiere esterne degli Stati membri e nei paesi terzi vicini. 2. Il quadro comune di
intelligence prefrontaliera consta delle informazioni raccolte dalle seguenti
fonti: a) i centri nazionali di
coordinamento; b) informazioni e relazioni
fornite da funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione; c) l'Agenzia; d) altre organizzazioni europee
e internazionali competenti; e) paesi terzi; f) altre fonti. 3. Il quadro comune di
intelligence prefrontaliera può contenere informazioni utili per le operazioni
di sorveglianza delle frontiere aeree e per le verifiche ai valichi di
frontiera. 4. Il livello “eventi” del
quadro comune di intelligence prefrontaliera comprende informazioni su episodi,
situazioni di crisi e altri eventi che si verifichino nella zona prefrontaliera
e che possano avere un'incidenza moderata o significativa sulla migrazione
irregolare e sulla criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne degli
Stati membri. 5. L'Agenzia attribuisce un
unico livello di impatto indicativo a ogni episodio registrato nel livello
“eventi” del quadro comune di intelligence prefrontaliera. L'Agenzia informa i
centri nazionali di coordinamento di qualsiasi episodio avvenuto nella zona
prefrontaliera cui sia stato assegnato un livello di impatto medio o alto. 6. Il livello “operazioni” del
quadro comune di intelligence prefrontaliera è strutturato nello stesso modo di
quello del quadro situazionale europeo e contiene informazioni sui mezzi che
operano e sulle operazioni condotte nella zona prefrontaliera, e informazioni
ambientali. 7. Il livello “analisi” del
quadro comune di intelligence prefrontaliera è strutturato come quello del
quadro situazionale europeo e contiene informazioni strategiche, prodotti e
servizi analitici, intelligence, immagini e geodati sulla zona prefrontaliera. Articolo 12 Applicazione
comune degli strumenti di sorveglianza 1. L'Agenzia facilita
l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, quali satelliti e
sistemi di segnalazione delle navi, da parte degli Stati membri, al fine di
ottenere e di trasmettere ai centri nazionali di coordinamento informazioni
sulla sorveglianza delle frontiere esterne e della zona prefrontaliera su base
regolare e in modo affidabile ed economicamente efficiente. 2. L'Agenzia può fornire a un
centro nazionale di coordinamento che le richieda informazioni sulle frontiere
esterne dello Stato membro richiedente e sulla zona prefrontaliera, ottenute
tramite: a) monitoraggio selettivo di
porti e coste del paese terzo designato che, da analisi dei rischi e
dall’intelligence, risultano essere punti di imbarco o di transito di
imbarcazioni utilizzate per la migrazione irregolare e la criminalità
transfrontaliera; b) localizzazione in alto mare
di un'imbarcazione utilizzata, o che si sospetta sia utilizzata, per la
migrazione irregolare o la criminalità transfrontaliera; c) monitoraggio di aree
designate nel settore marittimo al fine di individuare, identificare e
localizzare imbarcazioni utilizzate, o che si sospetta siano utilizzate, per la
migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera; d) valutazione ambientale di
aree designate nel settore marittimo e alla frontiera esterna terrestre, allo
scopo di ottimizzare le attività di monitoraggio e pattugliamento; e) monitoraggio selettivo di
zone prefrontaliere designate lungo la frontiera esterna terrestre che, da
analisi dei rischi e dall'intelligence, risultano essere potenziali aree di
partenza o di transito della migrazione irregolare e della criminalità
transfrontaliera. 3. L'Agenzia può fornire le
informazioni di cui al paragrafo 1 combinando e analizzando i dati raccolti dai
sistemi, dai sensori e dalle piattaforme seguenti: a) sistemi di segnalazione delle
navi, entro i limiti legali loro assegnati, quali il sistema di identificazione
automatica (AIS) e il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS); b) immagini satellitari; c) sensori montati su qualsiasi
piattaforma, compresi velivoli con o senza pilota. 4. L'Agenzia può respingere una
richiesta presentata da un centro nazionale di coordinamento a motivo di
restrizioni tecniche e finanziarie, e per altre ragioni giustificate. 5. L'Agenzia può utilizzare di
propria iniziativa gli strumenti di sorveglianza di cui al paragrafo 2 al fine
di raccogliere informazioni utili per il quadro comune di intelligence
prefrontaliera. CAPO III Capacità
di reazione Articolo 13 Determinazione
delle sezioni di frontiera esterna Ogni Stato membro suddivide le sue frontiere
esterne terrestri e marittime in sezioni di frontiera, ognuna delle quali è
dotata di un centro locale o regionale di coordinamento che provvede alla
gestione efficace ed efficiente di personale e risorse. Articolo 14 Assegnazione
di livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna 1. Sulla base dell'analisi dei
rischi eseguita dall'Agenzia e previa consultazione degli Stati membri
interessati, l'Agenzia assegna i seguenti livelli di impatto a ciascuna delle
sezioni di frontiera esterna marittima e terrestre degli Stati membri: a) livello di impatto basso, nel
caso in cui gli episodi connessi alla migrazione irregolare e alla criminalità
transfrontaliera che si verificano nella sezione di frontiera in questione
abbiano un impatto irrilevante sulla sicurezza della frontiera; b) livello di impatto medio, nel
caso in cui gli episodi connessi alla migrazione irregolare e alla criminalità
transfrontaliera che si verificano nella sezione di frontiera in questione
abbiano un impatto moderato sulla sicurezza della frontiera; c) livello di impatto alto, nel
caso in cui gli episodi connessi alla migrazione irregolare e alla criminalità
transfrontaliera che si verificano nella sezione di frontiera in questione
abbiano un impatto significativo sulla sicurezza della frontiera. 2. Il centro nazionale di
coordinamento valuta periodicamente se sia necessario adeguare il livello di
impatto di una delle sezioni di frontiera. Il centro nazionale di coordinamento
può invitare l'Agenzia a modificare il livello di impatto trasmettendo
informazioni fondate relative all'evolvere delle condizioni lungo la sezione di
frontiera esterna in questione. 3. L'Agenzia visualizza i
livelli di impatto assegnati alle frontiere esterne nel quadro situazionale
europeo. Articolo 15 Reazioni
corrispondente ai livelli di impatto 1. Gli Stati membri si assicurano
che le attività di sorveglianza e pattugliamento svolte alle sezioni di
frontiera esterna corrispondano ai livelli di impatto attribuiti, nei modi
seguenti: a) per le sezioni di frontiera
esterna cui è attribuito un livello di impatto basso, il centro locale o
regionale di coordinamento organizza una sorveglianza regolare sulla base di
analisi dei rischi e provvede affinché nella zona di frontiera siano presenti
pattuglie sufficienti pronte alla localizzazione, all'identificazione e
all'intercettazione; b) per le sezioni di frontiera
esterna cui è attribuito un livello di impatto medio, il centro nazionale di
coordinamento sostiene il centro locale o regionale di coordinamento tramite
assegnazioni temporanee di personale e risorse supplementari; c) per le sezioni di frontiera
esterna cui è attribuito un livello di impatto alto, il centro nazionale di
coordinamento si assicura che il centro locale o regionale di coordinamento
riceva tutto il sostegno necessario a livello nazionale, compresi informazioni,
risorse e personale; il centro nazionale di coordinamento può anche chiedere
sostegno all'Agenzia in virtù delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 2007/2004. 2. Il centro nazionale di
coordinamento informa senza indugio l'Agenzia delle misure adottate a livello
nazionale a norma del paragrafo 1, lettere b) e c). 3. Se è attribuito un livello di
impatto medio o alto a una sezione di frontiera esterna adiacente a una sezione
di frontiera di un altro Stato membro o di un paese terzo, il centro nazionale
di coordinamento coordina le misure adottate con il centro nazionale di
coordinamento del paese vicino. 4. Quando un centro nazionale di
coordinamento presenta una richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c),
l'Agenzia può sostenere tale centro, in particolare a) riservando un trattamento
prioritario per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza; b) coordinando l'impiego di
squadre europee di guardie di frontiera ai sensi del regolamento (CE)
n. 2007/2004; c) garantendo l'impiego di attrezzature
tecniche a disposizione dell'Agenzia ai sensi del regolamento (CE)
n. 2007/2004; d) coordinando altre forme di
sostegno supplementare offerte dagli Stati membri. 5. L'Agenzia valuta
l'attribuzione dei livelli di impatto e le misure corrispondenti adottate a
livello nazionale e dell'Unione nelle sue relazioni di analisi dei rischi. TITOLO IV DISPOSIZIONI
SPECIFICHE Articolo 16 Assegnazione
di compiti ad altri centri negli Stati membri 1. Gli Stati membri possono
incaricare centri regionali, locali, funzionali o di altro tipo, che siano in
grado di prendere decisioni operative, di garantire la conoscenza situazionale
e la capacità di reazione nella rispettiva area di competenza, nonché dei
compiti e delle competenze di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b), d)
ed e). 2. La decisione dello Stato
membro di cui al paragrafo 1 non compromette la capacità del centro nazionale
di coordinamento di cooperare e scambiare informazioni con altri centri
nazionali di coordinamento e con l'Agenzia. 3. In casi prestabiliti, il
centro nazionale di coordinamento può autorizzare un centro di cui al paragrafo
1 a comunicare e scambiare informazioni con il centro regionale di
coordinamento o il centro nazionale di coordinamento di un altro Stato membro o
di un paese terzo, a condizione che informi regolarmente il suo centro
nazionale di coordinamento di tali comunicazioni e scambi di informazioni. Articolo 17 Cooperazione
dell'Agenzia con terzi 1. L'Agenzia utilizza
informazioni, capacità e sistemi disponibili presso altre agenzie e organismi
dell'Unione, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici. 2. A norma del paragrafo 1,
l'Agenzia coopera in particolare con i seguenti organismi: a) l'Ufficio europeo di polizia
(Europol), il Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo
(MAOC-N) e il Centre de Coordination pour la lutte antidrogue en
Méditerranée (CeCLAD-M), per lo scambio di informazioni sulla criminalità
transfrontaliera da inserire nel quadro situazionale europeo; b) il Centro satellitare dell'UE,
l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo
della pesca, per provvedere all'applicazione comune degli strumenti di
sorveglianza; c) la Commissione europea e
agenzie dell'Unione che possano fornire all'Agenzia informazioni utili per
aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence
prefrontaliera; d) organizzazioni internazionali
che possano fornire all'Agenzia informazioni utili per aggiornare il quadro
situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera. 3. Lo scambio di informazioni
tra l'Agenzia e gli organismi di cui al paragrafo 2 avviene tramite la rete di
cui all'articolo 7 o altre reti di comunicazione che rispondano ai criteri di
disponibilità, riservatezza e integrità. 4. La cooperazione tra l'Agenzia
e gli organismi di cui al paragrafo 2 è disciplinata da accordi di lavoro ai
sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004 e secondo la base giuridica di
ciascun organismo. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni
classificate, tali accordi prevedono che le agenzie dell'Unione e gli altri
organismi interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a
quelle applicate dall'Agenzia. 5. Le agenzie e gli organismi di
cui al paragrafo 2 possono usare le informazioni ricevute nel quadro di EUROSUR
entro i limiti del rispettivo quadro giuridico e nel rispetto dei diritti
fondamentali. Articolo 18 Cooperazione
con i paesi terzi vicini 1. Lo scambio di informazioni e
la cooperazione con i paesi terzi vicini a fini di prevenzione della migrazione
irregolare e della criminalità transfrontaliera possono basarsi su accordi
bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi
vicini interessati. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri
rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni tra la rete di
cui all'articolo 7 e le reti regionali con i paesi terzi vicini. 2. È vietato lo scambio di
informazioni ai sensi del paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera
h), di cui un paese terzo potrebbe avvalersi per identificare persone o gruppi
di persone che rischiano gravemente di essere sottoposte a tortura, pene o
trattamenti inumani o degradanti o altra violazione dei diritti fondamentali. 3. Lo scambio di informazioni ai
sensi del paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), avviene nel
rispetto delle condizioni degli accordi bilaterali e multilaterali conclusi con
i paesi terzi vicini. 4. È necessaria l'approvazione
preliminare di tutti gli altri Stati membri che abbiano fornito informazioni
nel quadro di EUROSUR e non partecipino agli accordi di cui al paragrafo 1, né
alle reti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), prima di condividere
tali informazioni con un paese terzo nell'ambito di quegli accordi o di quelle
reti. 5. Qualsiasi scambio con paesi
terzi di informazioni ottenute dal servizio per l'applicazione comune degli
strumenti di sorveglianza è soggetto alla normativa e alle regole che
disciplinano tali strumenti e sistemi e alle pertinenti disposizioni della
direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. Articolo 19 Manuale La Commissione europea, in stretta
collaborazione con gli Stati membri e l'Agenzia, pubblica un manuale pratico
per l'attuazione e la gestione di EUROSUR (qui di seguito denominato “manuale”)
che contiene orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori
prassi. La Commissione europea adotta il manuale mediante una raccomandazione. Articolo 20 Monitoraggio
e valutazione 1. L'Agenzia garantisce che
siano applicate procedure per monitorare il funzionamento tecnico e operativo
di EUROSUR in funzione degli obiettivi da conseguire, ossia un'adeguata
conoscenza situazionale e un'adeguata capacità di reazione alle frontiere
esterne. 2. Entro il 1° ottobre 2015, e
in seguito ogni due anni, l'Agenzia presenta una relazione sul funzionamento di
EUROSUR. 3. Il 1° ottobre 2016, e in
seguito ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una valutazione generale di EUROSUR che analizzi i risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati e stabilisca se sussistono le
motivazioni di base, se il presente regolamento è applicato negli Stati membri
e dall'Agenzia e se è garantito il rispetto dei diritti umani. La valutazione è
corredata, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente
regolamento. 4. Gli Stati membri trasmettono
all'Agenzia le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al
paragrafo 2. L’Agenzia comunica alla Commissione le informazioni necessarie per
presentare la valutazione complessiva di cui al paragrafo 3. Articolo 21 Entrata in vigore e applicabilità 1. Il presente regolamento entra
in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. 2. Il presente regolamento si
applica dal 1° ottobre 2013. 3. L'articolo 5, paragrafo 1, si
applica agli Stati membri situati lungo le frontiere esterne marittime
meridionali e terrestri orientali dell'Unione (Bulgaria, Cipro, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Ungheria) dal 1°
ottobre 2013. 4. L'articolo 5, paragrafo 1, si
applica ai rimanenti Stati membri situati lungo le frontiere esterne terrestri
e marittime (Belgio, Germania, Paesi Bassi e Svezia) dal 1° ottobre 2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati
membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente Allegato Per l'istituzione, il funzionamento e la
gestione delle varie componenti della rete EUROSUR si tiene conto dei principi
elencati qui di seguito. a) Principio delle comunità
d'interessi: il centro nazionale di coordinamento e l'Agenzia formano
specifiche comunità d'interessi per lo scambio di informazioni e la
cooperazione nel quadro di EUROSUR. Le comunità d'interessi sono utilizzate per
organizzare lo scambio d'informazioni tra i vari centri nazionali di
coordinamento e l'Agenzia, in funzione di obiettivi, obblighi e interessi
comuni. b) Principi della gestione
coerente e del ricorso a strutture già esistenti: l'Agenzia garantisce la
coerenza tra le varie componenti del quadro operativo EUROSUR, in particolare
dando orientamenti e sostegno ai centri nazionali di coordinamento e
promuovendo l'interoperabilità di informazioni e tecnologia. Nella misura del
possibile EUROSUR utilizza sistemi e capacità già esistenti. La rete è quindi
istituita in totale compatibilità con l'iniziativa del sistema comune per la
condivisione delle informazioni ai fini della sorveglianza del settore
marittimo dell'UE (CISE) e contribuisce a un'impostazione coordinata ed
economicamente efficiente per lo scambio intersettoriale di informazioni
nell'Unione, beneficiandone nel contempo. c) Principi della
condivisione delle informazioni e della garanzia di sicurezza delle
informazioni: le informazioni fornite nel quadro di EUROSUR sono a
disposizione di tutti i centri nazionali di coordinamento e dell'Agenzia, a
meno che non siano state stabilite o convenute specifiche restrizioni. I centri
nazionali di coordinamento garantiscono la disponibilità, la riservatezza e
l'integrità delle informazioni a livello nazionale ed europeo. L'Agenzia
garantisce la disponibilità, la riservatezza e l'integrità delle informazioni a
livello europeo. d) Principi dell'orientamento
al servizio e della normazione: le varie capacità di EUROSUR sono applicate
secondo un'impostazione orientata al servizio. L'Agenzia garantisce che, nella
misura del possibile, il quadro operativo di EUROSUR sia basato su norme
concordate a livello internazionale. e) Principio di flessibilità:
l'organizzazione, l'informazione e la tecnologia sono concepite in modo da
consentire ai soggetti che partecipano a EUROSUR di reagire ai cambiamenti di
situazione in modo flessibile e strutturato. SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di
regolamento che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere
(EUROSUR)
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[17]
Attualmente
rubrica 3a, titolo 18 - Affari interni Future
prospettive finanziarie pluriennali: rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) Natura della proposta/iniziativa þ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione (finanziamento
del settore degli affari interni per il periodo 2014-2020) ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[18]
¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.3.
Obiettivi
1.3.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Nelle sue
conclusioni del 23-24 giugno 2011, il Consiglio europeo ha affermato: "il
sistema europeo di sorveglianza delle frontiere sarà ulteriormente sviluppato
per diventare operativo entro il 2013 e permettere alle autorità degli Stati
membri preposte alla sorveglianza delle frontiere di condividere le
informazioni operative e migliorare la cooperazione". Stando al
programma di lavoro della Commissione per il 2011[19] “Obiettivo di EUROSUR è
rafforzare il controllo delle frontiere esterne Schengen, in particolare le
frontiere marittime meridionali e terrestri orientali. EUROSUR istituirà un
meccanismo per le autorità degli Stati membri che eseguono attività di
sorveglianza di frontiera (guardie di frontiera, guardie costiere, polizia,
dogane e marina militare) per condividere informazioni operative e cooperare
reciprocamente e con Frontex, al fine di ridurre le perdite di vite umane in
mare e il numero di immigrati irregolari che sfuggono ai controlli all’ingresso
nell'UE, e di aumentare la sicurezza interna contrastando la criminalità
transnazionale quale terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di armi e di
droga ecc.” Dal 2008 gli
Stati membri dell'UE, l'agenzia per le frontiere dell'Unione Frontex e la
Commissione europea cooperano strettamente per definire e sviluppare il quadro
di EUROSUR. Dal 2011 le componenti di EUROSUR vengono testate e gradualmente
introdotte a titolo sperimentale, ricorrendo a finanziamenti del bilancio di
Frontex. Parallelamente, dal 2008 gli Stati membri utilizzano il Fondo per le
frontiere esterne per stabilire le componenti nazionali di EUROSUR, quali i
centri nazionali di coordinamento e i sistemi nazionali di sorveglianza delle
frontiere. Sono quindi
attualmente interessate le attività ABB elencate qui di seguito. 18.02 –
Solidarietà, frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle
persone – Obiettivo 1: consentire alle persone di attraversare le frontiere
esterne senza controlli di frontiera, favorire la sicurezza delle frontiere e
prevenire la migrazione irregolare sviluppando ulteriormente un sistema
integrato di gestione delle frontiere esterne e introducendo standard elevati
di controlli di frontiera, anche tramite l'istituzione di SIS II e il sostegno
finanziario del Fondo per le frontiere esterne. Il processo
parallelo di sviluppo e attuazione di EUROSUR abbrevia notevolmente i tempi
necessari per la sua istituzione e consente anche di mettere alla prova e
adattare le varie componenti di EUROSUR prima di renderlo operativo alla fine
del 2013. Le attività
svolte per sviluppare, testare e introdurre gradualmente EUROSUR si basano
sulla tabella di marcia presentata dalla Commissione in una comunicazione del
2008[20],
approvata dal Consiglio Giustizia e affari interni nelle sue conclusioni del
giugno 2008 e del febbraio 2010, dal programma di Stoccolma e dal piano
d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma.
1.3.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
EUROSUR
persegue due obiettivi specifici: aumentare notevolmente la conoscenza
situazionale e la capacità di reazione delle autorità degli Stati
membri preposte al controllo delle frontiere e di Frontex affinché, in uno
scenario ottimale, possano giungere a identificare e contrastare, non appena
ingegnati, ogni nuova rotta e ogni nuovo metodo della migrazione irregolare e
della criminalità transfrontaliera.
1.3.3.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati 1. In
base alla conoscenza situazionale si misura la capacità delle autorità
di scoprire i movimenti transfrontalieri e di individuare motivi validi per
applicare misure di controllo. Questo risultato si può ottenere conseguendo i
seguenti obiettivi operativi a livello nazionale ed europeo: a. una migliore cooperazione tra le agenzie,
grazie alla razionalizzazione di strutture e sistemi di collegamento nel
settore del contrasto alla criminalità; b. il ricorso alla fusione dei dati
combinato con moderne capacità tecnologiche per individuare e seguire i
movimenti transfrontalieri, specialmente di (piccole) imbarcazioni; c. lo scambio intersettoriale di
informazioni con altri attori nel settore marittimo, ad esempio nel campo dei
trasporti, delle dogane, del controllo della pesca e della difesa; d. un migliore scambio di informazioni con i
paesi terzi vicini. 2. In
base alla capacità di reazione si misura il tempo necessario per mettere
sotto controllo un movimento transfrontaliero e anche il tempo e i mezzi necessari
per reagire adeguatamente a circostanze insolite. Gli obiettivi operativi da
conseguire a livello nazionale ed europeo sono quindi i seguenti: a. scambio
di dati, informazioni e intelligence quasi in tempo reale e, se necessario, in
modo sicuro, con un passaggio da un'impostazione orientata al pattugliamento a
un'impostazione basata sull'intelligence e sull'analisi del rischio; b. gestione efficace del personale e delle
risorse, inclusi i sensori e le pattuglie; c. misurazione dell'effetto, con valutazione
dell'incidenza delle attività di sorveglianza di frontiera, allo scopo di
fornire una nuova base per la valutazione del rischio e la riclassificazione
delle priorità. Tabella:
rapporto tra problemi, obiettivi e azioni Obiettivi specifici || Azioni previste 1a – Razionalizzare le strutture e collegare i sistemi a livello nazionale. 2a – Gestione efficace di personale e risorse. 2c – Misurazione degli effetti. || Istituzione di un centro nazionale di coordinamento e del centro situazionale di Frontex. 2a – Scambio di dati, informazioni e intelligence quasi in tempo reale. || Istituzione della rete EUROSUR, che collega i centri nazionali di coordinamento e Frontex. Istituzione del quadro comune di intelligence prefrontaliera. 1d - Migliore scambio di informazioni con i paesi terzi vicini. || Collegamento di EUROSUR con le reti regionali istituite tra gli Stati membri e i paesi terzi vicini. 1b – Ricorso alla fusione dei dati associata a capacità tecnologiche per individuare e seguire i movimenti transfrontalieri. 1c – Scambio intersettoriale di informazioni con altri attori nel settore marittimo. || Istituzione di un servizio per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza a livello dell'UE.
1.3.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Frontex garantirà l'istituzione di metodi per monitorare il
funzionamento di EUROSUR in vista degli obiettivi principali, tenendo conto
degli indicatori seguenti[21]. Indicatori d'impatto[22] riduzione del numero di migranti che entrano clandestinamente nello
spazio Schengen; riduzione del tasso di decesso di migranti in mare; riduzione dei reati di criminalità transfrontaliera, specialmente del
traffico illecito di droga attraverso le frontiere esterne. Indicatori di risultato e di realizzazione[23] maggiore conoscenza situazionale alle frontiere esterne e nella zona
prefrontaliera; migliore cooperazione tra agenzie a livello nazionale; migliore cooperazione tra gli Stati membri e con Frontex; maggiore cooperazione con i paesi terzi vicini; maggiore capacità tecnica e operativa di individuare e localizzare
piccole imbarcazioni; maggiore scambio di informazioni non classificate e classificate quasi
in tempo reale; maggiore capacità di reagire alle segnalazioni, agli incidenti e ad
altri eventi alle frontiere esterne.
1.4.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo
termine
Nel periodo
2012-2020, l'Unione europea continuerà a far fronte a una serie di problemi
generali e specifici nel campo della sorveglianza di frontiera, che saranno
competenza i EUROSUR[24]. L'Unione è
sottoposta a una forte pressione esercitata dalla migrazione irregolare alle
frontiere esterne, che stando alle previsioni continuerà nei prossimi anni. Il
ricorso a piccole imbarcazioni insicure è all’origine del drammatico aumento di
migranti che annegano nel Mediterraneo, mettendo a dura prova le autorità di
contrasto, che trovano estremamente difficile individuare e localizzare questo
tipo di imbarcazioni in alto mare. Le reti criminali coinvolte nel traffico di
migranti utilizzano spesso le stesse rotte e gli stessi metodi per i reati di
criminalità transfrontaliera, quali la tratta di esseri umani e il traffico
illecito di droga. Una maggiore cooperazione tra le autorità preposte al
controllo di frontiera e la polizia contribuirebbe decisamente a combattere
questi reati gravi alle frontiere esterne. Le
reti criminali sono spesso più veloci e flessibili nel cambiare rotte e metodi
di quanto non siano le autorità degli Stati membri nel reagire alle nuove
condizioni. Uno dei motivi di questa reazione ritardata è il fatto che in
alcuni Stati membri si contano fino a sei diverse autorità direttamente
coinvolte nella sorveglianza delle frontiere marittime, senza regole e
programmi di lavoro chiari per la cooperazione e lo scambio reciproco di
informazioni. Il coordinamento è insufficiente non solo all'interno di alcuni
Stati membri, ma anche tra uno Stato membro e l'altro, a causa della mancanza
di procedure, reti o canali di comunicazione adeguati per lo scambio di
informazioni. La pressione migratoria pone gravi problemi anche ai paesi terzi
situati sulla sponda meridionale del Mediterraneo. È quindi necessario
cooperare più strettamente con i paesi di origine e i paesi d'imbarco dei
migranti irregolari.
1.4.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
Conformemente
al principio di sussidiarietà[25],
EUROSUR segue un'impostazione decentrata: sono i centri nazionali di
coordinamento per la sorveglianza di frontiera a formare la struttura basilare
della cooperazione nel quadro di EUROSUR. Collegando tra loro sistemi nazionali
ed europei già esistenti e sviluppando nuove capacità, EUROSUR consentirà alle
autorità degli Stati membri preposte al controllo di frontiera e a Frontex di
comunicare e scambiare informazioni per ottenere una migliore conoscenza
situazionale alle frontiere esterne, apportando un autentico valore aggiunto
nel settore. Una migliore
condivisione delle informazioni aiuterà a identificare più precisamente
bersagli quali le imbarcazioni utilizzate per la migrazione irregolare e la
criminalità transfrontaliera e permetterà quindi un uso più mirato, tempestivo
ed economicamente vantaggioso dei dispositivi di intercettazione esistenti. Si
tratta di un obiettivo che non può essere conseguito in misura sufficiente dai
soli Stati membri e che può essere realizzato meglio a livello di Unione.
1.4.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
L'iniziativa
EUROSUR si basa sulle esperienze maturate in passato, ad esempio dalla rete
europea di pattuglie coordinata da Frontex. L'intenzione è inoltre sfruttare al
meglio le infrastrutture nazionali di controllo di frontiera già esistenti,
combinandole con sistemi operativi internazionali ed europei e con recenti
sviluppi tecnologici (ad esempio l'uso di satelliti). Per quanto riguarda in
particolare l'uso di tecnologie moderne, EUROSUR si basa su una serie di
progetti di ricerca svolti nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca
e sviluppo[26].
1.4.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
Utilizzando al
meglio i sistemi, le capacità e i programmi di finanziamento già disponibili a
livello dell’Unione, EUROSUR mira a garantire la migliore coerenza e le
migliori sinergie possibili con altri strumenti pertinenti.
1.5.
Durata e incidenza finanziaria
þ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
þ Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.6.
Modalità di gestione prevista[27]
þ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
þ organismi creati dalle Comunità[28]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario þ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Le varie
componenti di EUROSUR saranno attuate principalmente da Frontex e dagli Stati
membri (gestione concorrente) sulla base della tabella di marcia di EUROSUR del
2008 (COM(2008)68 definitivo). Per l'istituzione dei centri nazionali di
coordinamento, gli Stati membri riceveranno il sostegno del Fondo per le
frontiere esterne nel periodo 2012-2013 e dello strumento di sostegno
finanziario per le frontiere esterne e i visti, nel quadro del previsto Fondo
Sicurezza interna, nel periodo 2014-2020. D'altro lato, per creare la rete e
altre componenti orizzontali di EUROSUR, quali il quadro comune di intelligence
prefrontaliera, Frontex utilizzerà il proprio bilancio, completato
all'occorrenza da un sostegno fornito dal Fondo Sicurezza interna (gestione
finanziaria centralizzata diretta o indiretta). Un
finanziamento accordato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e
sviluppo sosterrà l'istituzione del previsto servizio per l'applicazione comune
degli strumenti di sorveglianza nel periodo 2012-2013. Le misure
attuate nei paesi terzi vicini saranno finanziate nel 2012-2013 dal programma
tematico in materia di asilo e migrazione, nell'ambito dello strumento di
cooperazione allo sviluppo.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Precisare frequenza e condizioni. Due anni dopo che EUROSUR sarà divenuto pienamente operativo e in
seguito ogni anno, Frontex presenterà alla Commissione una relazione sul
funzionamento tecnico e operativo di EUROSUR, tenendo conto degli indicatori
sopra elencati[29].
Inoltre, tre anni dopo che il sistema EUROSUR avrà avviato tutte le sue
operazioni e in seguito ogni quattro anni, la Commissione eseguirà una
valutazione generale di EUROSUR che analizzi i risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi fissati e stabilisca se sussistono le motivazioni di base. La
prima valutazione dovrebbe avvenire nel 2016, se EUROSUR diventerà operativo
nel 2013. La Commissione presenterà le relazioni di valutazione al Parlamento
europeo e al Consiglio, corredandole, se necessario, di adeguate proposte di
modifica del regolamento che istituisce EUROSUR.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati Le
stime dei costi fornita nella valutazione d'impatto sono basate sui dati
trasmessi dagli Stati membri, dalle agenzie dell'UE e dal settore privato e
verificate dal contraente esterno incaricato dello studio tecnico diretto a
valutare l'incidenza finanziaria di EUROSUR (GHK). Costituiscono la migliore
stima possibile dei costi di attuazione delle opzioni considerate, quali
descritte nella tabella di marcia EUROSUR del 2008 e nei successivi documenti
tecnici. Eventuali adeguamenti della portata, delle strutture organizzative e
gestionali, dei requisiti tecnici, della natura e della fornitura di servizi e
delle fasi di attuazione della tabella di marcia EUROSUR dovrebbero comportare
modifiche dei costi per la fornitura di tali servizi.
– Le diverse componenti e fasi indicate nella tabella di marcia EUROSUR
del 2008 (COM(2008) 68 definitivo) sono sviluppate, testate e attuate
parallelamente. Il motivo di questa scelta è che il normale ciclo di sviluppo
di un sistema, in cui ogni tappa si basa sui risultati della precedente e
l'attuazione del sistema succede al suo sviluppo, sarebbe durato troppo a
lungo. Occorre prestare un'attenzione particolare alla fusione dei risultati
delle varie tappe in un unico quadro comune. Il miglior modo per garantire la
coerenza è ricorrere a un atto legislativo, che definisca chiaramente il
diverso contenuto delle varie componenti nonché i ruoli e le responsabilità dei
vari attori.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Saranno
applicati i sistemi di gestione e di controllo istituiti nell'ambito dei vari
programmi finanziari (ad esempio il Fondo Sicurezza interna). Si prevede
inoltre di ricorrere a consulenze interne (ad es. del Centro comune di ricerca)
ed esterne (ad es. di contraenti esterni) per garantire un'attuazione adeguata
e agevole delle varie componenti di EUROSUR.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Si applicano
pienamente le misure antifrode vigenti a livello nazionale ed europeo.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti[30] Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero || Diss[31]. || di paesi EFTA[32] || di paesi candidati[33] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3a || 18 02 03 02 - Frontex || Diss. || NO || NO || NO || NO 3a || 18 02 06 – Fondo per le frontiere esterne || Diss. || NO || NO || SÌ || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3 || 18 02 cc – Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti || Diss. || NO || NO || SÌ || NO 3 || 18 02 05 02 - Frontex || Diss. || NO || NO || NO || NO
3.2.
Incidenza prevista sulle spese per il periodo
2014-2020[34]Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 3 || Sicurezza e cittadinanza DG HOME || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || Fondo Sicurezza interna[35] || Impegni || (1) || 14,107 || 16,111 || 16,111 || 16,411 || 16,411 || 16,411 || 16,411 || || 111,973 Pagamenti || (2) || 1,915 || 3,997 || 7,720 || 12,130 || 15,751 || 16,266 || 16,347 || 37,848 || 1111,973 18 02 03 02[36] || Impegni || (1a) || 20,601 || 19,997 || 18,290 || 18,290 || 18,290 || 18,290 || 18,290 || || 132,048 Pagamenti || (2a) || 10,301 || 20,299 || 19,144 || 18,290 || 18,290 || 18,290 || 18,290 || 9,145 || 132,048 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[37] || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0 TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME || Impegni || =1+1a +1b+1c || 34,708 || 36,108 || 34,401 || 34,701 || 34,701 || 34,701 || 34,701 || || 244,021 Pagamenti || || 12,215 || 24,296 || 26,864 || 30,420 || 34,041 || 34,556 || 34,637 || 46,993 || 244,021 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 34,708 || 36,108 || 34,401 || 34,701 || 34,701 || 34,701 || 34,701 || || 244,021 Pagamenti || (5) || 12,215 || 24,296 || 26,864 || 30,420 || 34,041 || 34,556 || 34,637 || 46,993 || 244,021 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 34,708 || 36,108 || 34,401 || 34,701 || 34,701 || 34,701 || 34,701 || || 244,021 Pagamenti || =5+ 6 || 12,215 || 24,296 || 26,864 || 30,420 || 34,041 || 34,556 || 34,637 || 46,993 || 244,021 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: HOME || Risorse umane || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || || 1,778 Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0 TOTALE DG HOME || Stanziamenti || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || || 1,778 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = totale pagamenti) || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || || 1,778 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 34,962 || 36,362 || 34,655 || 34,955 || 34,955 || 34,955 || 34,955 || || 245,799 Pagamenti || 12,469 || 24,550 || 27,118 || 30,674 || 34,295 || 34,810 || 34,891 || 46,993 || 245,799
3.2.1.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE || RISULTATI || Tipo di risultato[38] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || OBIETTIVO SPECIFICO 1a, 2a e 2c[39] || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato [40] || Centro || 2,179 || 24 || 7,470 || 24 || 7,470 || 24 || 7,470 || 24 || 7,470 || 24 || 7,470 || 24 || 7,470 || 24 || 7,470 || 24 || 52,29 || - Risultato[41] || Centro || 75,765 || 1 || 11,316 || 1 || 12,164 || 1 || 10,457 || 1 || 10,457 || 1 || 10,457 || 1 || 10,457 || 1 || 10,457 || 1 || 75,765 || Totale parziale obiettivi specifici 1a, 2a e 2c || 25 || 18,786 || 25 || 19,634 || 25 || 17,927 || 25 || 17,927 || 25 || 17,927 || 25 || 17,927 || 25 || 17,927 || 25 || 128,055 || OBIETTIVO SPECIFICO 2a[42] || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato[43] || Rete || 33,071 || 1 || 5,969 || 1 || 4,517 || 1 || 4,517 || 1 || 4,517 || 1 || 4,517 || 1 || 4,517 || 1 || 4,517 || 1 || 33,071 || - Risultato[44] || Quadro || 23,212 || 1 || 3,316 || 1 || 3,316 || 1 || 3,316 || 1 || 3,316 || 1 || 3,316 || 1 || 3,316 || 1 || 3,316 || 1 || 23,212 || Totale parziale obiettivo specifico 2a || 2 || 9,285 || 2 || 7,833 || 2 || 7,833 || 2 || 7,833 || 2 || 7,833 || 2 || 7,833 || 2 || 7,833 || 2 || 56,283 || OBIETTIVO SPECIFICO 1d[45] || || || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato || Reti || 537,75 || 4 || 951 || 4 || 0 || 4 || 0 || 4 || 300 || 4 || 300 || 4 || 300 || 4 || 300 || 4 || 2,151 || Totale parziale obiettivo specifico 1d || 4 || 0,951 || 4 || 0 || 4 || 0 || 4 || 0,300 || 4 || 0,300 || 4 || 0,300 || 4 || 0,300 || 4 || 2,151 OBIETTIVI SPECIFICI 1b e 1c[46] || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato[47] || Servizio || || 1 || 5,686 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 57,532 Totale parziale obiettivi specifici 1b e 1c || 1 || 5,686 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 8,641 || 1 || 57,532 COSTO TOTALE || 32 || 37,198 || 32 || 38,688 || 32 || 36,891 || 32 || 37,191 || 32 || 37,191 || 32 || 37,191 || 32 || 37,191 || 32 || 244,021 ||
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.2.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014[48] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 1,778 Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 1,778 Esclusa la RUBRICA 5[49] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 1,778
3.2.2.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito:[50] Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) 18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[51] XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy [52] || - in sede[53] || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD || 2 AD XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Controllo e sostegno della gestione quotidiana di EUROSUR. Personale esterno ||
3.2.3.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale e con il prossimo
–
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale e con il prossimo. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[54]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.4.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
þ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi –
¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di
seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||
Incidenza prevista sulle entrate –
þ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[55] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo…………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. [1] GU L 136 del 25.11.2004, pag. 1. [2] COM(2008) 68 definitivo del 13.2.2008 (tabella di marcia
EUROSUR). Sui progressi realizzati nel periodo 2008-2010, si vedano i documenti
SEC(2009)1265 definitivo del 24.9.2009, e SEC(2011)145 definitivo del
28.1.2011. [3] Si veda anche l'articolo 77, paragrafo 1, lettera c),
del TFUE. [4] Cfr. articolo 11 quater del regolamento (CE)
n. 2007/2004, inserito con il regolamento (UE) n. 1168/2011. [5] COM(2010)385 definitivo del 20.7.2010. [6] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1. [7] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [8] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [9] GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60. [10] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43. [11] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20. [12] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [13] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52. [14] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19. [15] GU L 111 del 4.5.2010, pag. 20. [16] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. [17] ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività). [18] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [19] COM(2010) 623 definitivo del 27.10.2010, volume II, punto
43, pag. 14. [20] COM(2008) 68 definitivo del 13.2.2008 (tabella di marcia
EUROSUR). [21] Si veda il capitolo 8 della valutazione d'impatto. [22] Rispetto alle cifre relative al 2011 fornite nelle
relazioni di analisi dei rischi di FRONTEX e nelle relazioni pertinenti di
EUROPOL. Tali indicatori dipenderanno anche da fattori esterni a EUROSUR, ad
esempio cambiamenti nella situazione politica ed economica dei paesi terzi
vicini. [23] In confronto alla situazione attuale quale descritta nella
valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento su EUROSUR. [24] Si vedano i capitoli 3.2 e 3.3 della valutazione
d'impatto. [25] Si veda il capitolo 3.5 della valutazione d'impatto. [26] Si veda la lista di progetti nell'allegato 1.5. [27] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [28] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [29] Si veda il capitolo 8 della valutazione d'impatto. [30] Le linee di bilancio in questione saranno usate per lo
sviluppo graduale e i test delle varie componenti di EUROSUR fino al 2013.
Tenendo conto del fatto che il proposto regolamento su EUROSUR dovrebbe entrare
in vigore alla fine del 2013, la scheda finanziaria legislativa è limitata al
periodo 2014-2020. Nella valutazione d'impatto figura un elenco dei costi
sostenuti per sviluppare EUROSUR nel periodo 2008-2010 e dei costi stimati per
EUROSUR per il periodo 2011-2020. [31] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti
non dissociati. [32] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [33] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [34] Nella valutazione d'impatto figura un elenco dei costi
totali stimati per il 2011-2020. [35] La linea di bilancio copre i seguenti costi: 1) il 75% del
cofinanziamento UE dei costi operativi per i centri nazionali di coordinamento
nei 24 Stati membri situati lungo le frontiere terrestri e marittime, nella
misura in cui tali costi sono programmati dagli Stati membri utilizzando il
bilancio dell'Unione; 2) costi del servizio per l'applicazione comune degli
strumenti di sorveglianza, che dovrebbe essere anch'esso cofinanziato dai
pertinenti programmi spaziali europei, compreso il monitoraggio globale per
l'ambiente e la sicurezza (GMES), nella misura delle disponibilità per il
periodo 2014-2020; 3) costi per il collegamento di EUROSUR con le reti
regionali istituite tra gli Stati membri e i paesi terzi vicini; 4) altri costi
necessari per l'attuazione di EUROSUR. [36] Per i costi operativi del centro situazionale di FRONTEX,
la rete che collega i centri nazionali di coordinamento e FRONTEX, e del quadro
comune di intelligence prefrontaliera. Si prevede che un importo annuo compreso
tra 5 e 10 milioni di EUR di questi costi stimati sia coperto dalla dotazione
di FRONTEX e un importo annuo compreso tra 10 e 15 milioni di EUR dalla
dotazione del Fondo Sicurezza interna. Gli importi precisi da finanziare a
titolo di FRONTEX saranno definiti nella procedura annuale di bilancio. [37] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [38] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio:
numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.) [39] Quale descritto nella sezione 1.4.2: 1a – Razionalizzare
le strutture e collegare i sistemi a livello nazionale. 2a – Gestione efficace
di personale e risorse. 2c – Misurazione degli effetti. [40] Il 75% del cofinanziamento UE dei costi operativi per i
centri nazionali di coordinamento nei 24 Stati membri situati lungo le
frontiere terrestri e marittime. [41] Costi operativi per il centro situazionale FRONTEX. [42] 2a – Scambio di dati, informazioni e intelligence quasi in
tempo reale. [43] Costi operativi per la rete che collega i centri nazionali
di coordinamento e FRONTEX. [44] Costi operativi per il quadro comune di intelligence
prefrontaliera. [45] 1d - Maggiore scambio di informazioni con i paesi terzi
vicini. [46] 1b – Ricorso alla fusione dei dati combinata a capacità
tecnologiche per individuare e localizzare movimenti transfrontalieri; 1c –
Scambio intersettoriale di informazioni con altri attori nel settore marittimo. [47] Costi operativi per il servizio di applicazione comune di
strumenti di sorveglianza a livello UE. [48] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [49] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [50] I posti 2 AD indicati nella seguente tabella sono inclusi
nella proposta di regolamento che istituisce il Fondo Sicurezza interna. [51] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale
distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [52] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [53] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [54] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [55] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.