Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India /* COM/2011/0868 definitivo - 2011/0423 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA · Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del
regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio dell'11 giugno 2009,
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di
paesi non membri della Comunità europea[1]
("regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni
di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India. · Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro
dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta
svolta in ottemperanza alle disposizioni sostanziali e procedurali del
regolamento di base. Le misure attualmente in vigore consistono in un
dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 del
Consiglio (GU L 288 del 6.11.2007, pag.1.) sulle importazioni di fogli di
polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, modificato da ultimo dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 469/2011 del Consiglio (GU L 129 del 17.5.2011,
pag.1.). · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non applicabile 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI
DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO · Consultazione delle parti interessate Le parti interessate dal procedimento hanno avuto
la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in ossequio
alle disposizioni del regolamento di base. · Ricorso al parere di esperti Non è risultato necessario consultare esperti
esterni. · Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato
dell'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione
generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da
valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte Il 29 ottobre 2010 la Commissione ha avviato
un'inchiesta di riesame intermedio parziale delle misure antidumping
applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET)
originari dell'India, limitata all'esame delle pratiche di dumping concernenti
la Ester Industries Ltd ("il richiedente"). L'inchiesta di riesame è
stata avviata perché il richiedente, un produttore esportatore indiano, aveva
fornito sufficienti elementi di prova prima facie da far ritenere che le
circostanze del dumping all'origine delle misure fossero mutate e che tali
mutamenti avessero carattere duraturo. Dal confronto tra il valore normale della
produzione del richiedente e il suo prezzo all'esportazione nell'Unione nel
periodo dell'inchiesta ai fini del riesame è emerso un margine di dumping
dell'8,3%, una percentuale sensibilmente inferiore al dazio anti-dumping
applicabile a detta società. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che il mutamento
di circostanze che ha portato all'apertura del riesame può ragionevolmente essere
considerato di carattere duraturo. Si propone pertanto che il Consiglio adotti
l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea entro il 28 gennaio 2012, che modifica l'aliquota di
dazio applicabile alla Ester Industries Ltd. portandola all'8,3%. · Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in
particolare l'articolo 11, paragrafo 3. · Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.
Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. · Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per la seguente ragione: il tipo di intervento è descritto nel regolamento
di base sopraindicato e non consente l'adozione di decisioni a livello
nazionale. Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere
commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a
carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli
operatori economici e dei cittadini. · Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto
il regolamento di base non prevede opzioni alternative. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2011/0423 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di
polietilene tereftalato (PET) originari dell'India IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[2] ("regolamento di
base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11,
paragrafi 3, 5 e 6, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea ("la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO 1.
Inchieste precedenti e misure antidumping in
vigore (1)
Nell'agosto del 2001 il Consiglio ha istituito con
il regolamento (CE) n. 1676/2001[3]
un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene
tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India. Le misure consistevano in
un dazio antidumping ad valorem, compreso tra lo 0% e il 62,6%,
applicabile alle importazioni provenienti da singoli produttori esportatori
figuranti in un elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 53,3% applicata
alle importazioni da tutte le altre società. (2)
Con decisione 2001/645/CE[4] la Commissione ha accettato
nell'agosto 2001 gli impegni sui prezzi offerti da cinque produttori indiani.
Nel marzo del 2006 è stata successivamente ritirata l'accettazione degli
impegni offerti[5]. (3)
Con il regolamento (CE) n. 366/2006[6] il Consiglio ha modificato nel
marzo 2006 le misure prese mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il dazio
antidumping così rivisto, la cui aliquota era compresa tra lo 0% e il 18 %,
teneva conto dei risultati del riesame in previsione della scadenza dei dazi
compensativi definitivi di cui al regolamento (CE) n. 367/2006[7]. (4)
In seguito alla richiesta di un nuovo produttore
esportatore il Consiglio ha modificato nel settembre 2006 il regolamento (CE)
n. 1424/2006[8]
nei confronti di un esportatore indiano mediante il regolamento (CE) n.
1676/2001. Il regolamento modificato stabilisce un margine di dumping del 15,5%
per le società non incluse nel campione e fissa un'aliquota di dazio
antidumping del 3,5% per la società in questione, tenendo conto del margine di
sovvenzione all'esportazione accertato per la società medesima dall'inchiesta
antisovvenzioni che ha determinato l'adozione del citato regolamento (CE) n.
367/2006. Giacché per la società non era stata fissata un'aliquota individuale
per il dazio compensativo, si è applicata l'aliquota di dazio stabilita per
tutte le altre società. (5)
Con il regolamento (CE) n. 1292/2007[9] del Consiglio è stato imposto
nel novembre 2007 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli
di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, in seguito a un riesame
in previsione della scadenza condotto in ottemperanza all'articolo 11,
paragrafo 2, del regolamento di base. Con lo stesso regolamento è stato chiuso
il riesame intermedio parziale in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3,
del regolamento antidumping di base, con portata limitata all'esame del dumping
relativo a un produttore esportatore indiano. (6)
Il regolamento (CE) n. 1292/2007 ha inoltre
mantenuto l'estensione delle misure a Brasile e Israele, con l'esenzione di
alcune società. L'ultima modifica del regolamento 1292/2007 a questo proposito
è stata introdotta con il regolamento 806/2010[10]. (7)
In seguito a un riesame intermedio parziale avviato
di propria iniziativa dalla Commissione in merito al sovvenzionamento di cinque
produttori indiani di fogli di PET, il Consiglio ha modificato nel gennaio del
2009, mediante il regolamento (CE) n. 15/2009[11] i dazi antidumping definitivi
imposti a tali società dal regolamento (CE) n. 1292/2007 e i dazi
compensativi imposti alle medesime dal regolamento (CE) n. 367/2006. (8)
Nel maggio 2011 il Consiglio ha modificato il
regolamento (CE) n. 1292/2007 con il regolamento (UE) n. 469/2011[12] , adattando così le aliquote
di dazio antidumping in vista della scadenza, fissata per il 9 marzo 2011[13], del dazio compensativo
previsto dal regolamento n. 367/2006. (9)
Al richiedente considerato in questo esame
intermedio, ovvero Ester Industries Limited, si applica attualmente un dazio
antidumping definitivo del 29,3%. 2.
Domanda di riesame intermedio parziale (10)
Nell'luglio 2010 la Commissione ha ricevuto una
domanda di riesame intermedio parziale ex articolo 11, paragrafo 3, del
regolamento di base. La richiesta, limitata all'esame del dumping, è stata
presentata dalla Ester Industries Limited, un produttore esportatore dell'India
("Ester" o "il richiedente"). Il richiedente ha sostenuto
nella sua domanda che le circostanze alla base delle misure siano mutate e che
tali mutamenti avessero carattere duraturo. Il richiedente ha fornito elementi
di prova prima facie del fatto che non sia più necessario mantenere la
misura al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole. 3.
Apertura di un riesame (11)
Dopo aver sentito il comitato consultivo ed aver
stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare
l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha avviato, con un
avviso di apertura pubblicato il 29 ottobre 2010 nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea[14]
("avviso di apertura"), un riesame intermedio parziale,
limitato all'esame del dumping concernente il richiedente, a norma
dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. (12)
Secondo l'avviso d'apertura lo scopo dell'inchiesta
di riesame intermedio parziale era anche di valutare, in base ai risultati del
riesame, la necessità di modificare l'aliquota del dazio applicabile alle
importazioni del prodotto in esame effettuate dai produttori esportatori del
paese interessato non citati singolarmente nell'articolo 2, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1292/2007, ovvero l'aliquota del dazio antidumping
applicabile a "tutte le altre società" in India. 4.
Inchiesta (13)
L'inchiesta relativa al livello di dumping riguarda
il periodo compreso tra l'1 ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 ("il
periodo dell'inchiesta ai fini del riesame" o "PIR"). (14)
La Commissione ha formalmente informato il
richiedente, le autorità del Paese esportatore e i produttori comunitari
dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto
la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere
un'audizione. (15)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai
fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e
ha ricevuto una risposta entro il termine fissato. (16)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le
informazioni ritenute necessarie per determinare la portata di un eventuale
dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso
la sede del richiedente. B.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1.
Prodotto in esame (17)
Il prodotto in esame, ovvero i fogli di polietilene
tereftalato (PET) originari dell'India attualmente classificati ai codici NC
ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, è lo stesso
definito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 nella sua stesura più recente, che
istituisce i provvedimenti in vigore. 2.
Prodotto simile (18)
Come nelle inchieste precedenti, con la presente
inchiesta è stato dimostrato che i fogli di polietilene tereftalato (PET)
prodotti in India ed esportati nell'Unione, così come i fogli di polietilene
tereftalato (PET) prodotti e venduti localmente sul mercato indiano e i fogli
di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti da produttori dell'Unione
sul mercato dell'Unione, presentano le stesse caratteristiche fisiche e
chimiche di base e gli stessi impieghi di base. (19)
Questi prodotti sono pertanto considerati simili a
norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. C. DUMPING a) Valore normale (20)
In ottemperanza all'articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite
del prodotto simile effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti sul
mercato interno fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse
pari o superiore al 5% del volume totale delle corrispondenti esportazioni
verso l'Unione. (21)
La Commissione ha quindi individuato i tipi di
prodotto simile venduti dalla società sul mercato interno, identici o
direttamente comparabili ai tipi esportati nell'Unione. (22)
Si è quindi proceduto ad appurare, se le vendite
sul mercato interno del richiedente fossero rappresentative per ciascun tipo di
prodotto, ovvero se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto
costituissero almeno il 5% del volume delle vendite dello stesso tipo di
prodotto effettuate nell'Unione. Per i tipi di prodotto venduti in quantità
rappresentative si è quindi esaminato se tali vendite fossero state realizzate
nel corso di normali operazioni commerciali, come previsto dall'articolo 2,
paragrafo 4, del regolamento di base. (23)
L'esame per accertare se le vendite interne di
ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno in quantitativi
rappresentativi potessero essere considerate come vendite realizzate nel corso
di normali operazioni commerciali è stato effettuato calcolando la percentuale
delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti
indipendenti. In tutti i casi in cui le vendite interne di un particolare tipo
di prodotto siano state realizzate in quantità sufficienti nel corso di normali
operazioni commerciali il valore normale è stato determinato in base al prezzo
effettivo sul mercato interno, determinato a sua volta calcolando la media
ponderata di tutte le vendite interne di questo tipo di prodotto effettuate nel
PIR. (24)
Per gli altri tipi di prodotto, le cui vendite sul
mercato interno non sono state rappresentative o non sono avvenute nel corso di
normali operazioni commerciali, il valore normale è stato ricostruito con le
modalità previste dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il
valore normale è stato ricostruito sommando ai costi di produzione dei tipi
esportati, eventualmente adeguati, una ragionevole percentuale per le spese
generali, amministrative e di vendita e un ragionevole margine di profitto
sulla base dei dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del
prodotto simile effettuate dal produttore esportatore sottoposto all'inchiesta
nel corso di normali operazioni commerciali, in ottemperanza all'articolo 2,
paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base. b) Prezzo all'esportazione (25)
Dal precedente esame intermedio, che ha portato
all'adozione del regolamento (CE) 366/2006, è emerso che in passato gli impegni
relativi ai prezzi hanno inciso sui prezzi all'esportazione in modo tale da
renderli inattendibili per la determinazione del futuro andamento delle
esportazioni. Poiché la Ester ha venduto il prodotto in esame in quantità
considerevoli sul mercato mondiale durante il PIR, nel corso del riesame
intermedio è stato deciso di stabilire il prezzo all'esportazione in base ai
prezzi effettivamente pagati o pagabili verso tutti i paesi terzi. (26)
Si ricorda che nel marzo del 2006, ossia più di tre
anni prima dell'attuale PIR, è stata ritirata l'accettazione degli impegni
relativi ai prezzi. Per tale motivo durante l'attuale PIR i prezzi
all'esportazione verso l'Unione non sono stati influenzati dagli impegni
relativi ai prezzi. È pertanto possibile considerarli attendibili per la
determinazione del futuro andamento delle esportazioni. (27)
Dato che tutte le vendite all'esportazione del
richiedente verso l'Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti
indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi
effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, come previsto
dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. c) Confronto (28)
Il confronto tra la media ponderata del valore
normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a
livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un
confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto
conto, in ottemperanza all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base,
delle differenze attinenti a vari fattori che incidono sui prezzi e sulla loro
comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se
applicabili e giustificati, per tener conto delle differenze di costi di trasporto,
assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, commissioni, costi
finanziari e spese d'imballaggio pagati dal richiedente. (29)
Il richiedente ha dichiarato di offrire una
maggiore variazione di rivestimenti chimici rispetto a quelli offerti nel
periodo della precedente inchiesta ai fini del riesame intermedio e che tale
aspetto va preso in considerazione durante la classificazione per tipo del
prodotto in questione. La società non ha tuttavia dimostrato che i diversi tipi
di rivestimento incidono sulla comparabilità dei prezzi e, in particolare, che
gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno e sul
mercato d'esportazione nell'UE a causa della differenza fra tali fattori. Per
tale motivo la classificazione del prodotto resta invariata rispetto alle
precedenti inchieste e la richiesta non può essere accolta. (30)
Il richiedente ha inoltre chiesto un adeguamento
del prezzo all'esportazione corrispondente ai vantaggi ottenuti al momento
dell'esportazione nel quadro del sistema di credito di dazi d'importazione
("Duty Entitlement Passbook Scheme", DEPBS) su base
post-esportazione. A questo proposito si è rilevato che, nell'ambito di questo
sistema, i crediti ottenuti all'esportazione del prodotto in esame possono
essere utilizzati per compensare i dazi dovuti sulle importazioni di qualsiasi
tipo di merce oppure possono essere venduti liberamente ad altre società. Non
è inoltre previsto che le merci importate siano destinate soltanto alla
produzione del prodotto esportato in questione. La Ester non ha
dimostrato che i vantaggi ottenuti a titolo del DEPBS incidano sulla
comparabilità dei prezzi e, in particolare, che gli acquirenti abbiano pagato
prezzi diversi sul mercato interno a causa dell’applicazione di tale sistema.
L'argomentazione è stata pertanto respinta. (31)
Il richiedente ha inoltre chiesto un adeguamento
del prezzo all'esportazione sulla base dei vantaggi ottenuti grazie al Regime
di Esenzione dal Dazio d’importazione Sui Beni Strumentali ("Export
Promotion Capital Goods Scheme", EPCGS) e ai Crediti all’esportazione
("Export Credit Scheme", ECS). A questo proposito va detto
che, analogamente ai sistemi di cui sopra, non è previsto che le merci
importate applicando l'EPCGS siano destinate soltanto alla produzione del prodotto
esportato in questione. In secondo luogo, il richiedente non ha
presentato alcuna prova che dimostrasse un collegamento esplicito tra le merci
esportate e i vantaggi ottenuti grazie ai sistemi EPCGS ed ECS. Infine
il richiedente non ha provato che i vantaggi ottenuti grazie a questi due
sistemi incidano sulla comparabilità dei prezzi e, in particolare, che gli
acquirenti abbiano sistematicamente pagato prezzi diversi sul mercato interno a
causa dell’applicazione dell'EPCGS e dell'ECS. L’argomento viene quindi
respinto. d) Margine di dumping (32)
Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del
regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di
prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione
del tipo corrispondente a quello del prodotto in esame. In seguito alle
osservazioni riguardanti la diffusione di cui ai considerando (44) e (45), il
margine di dumping espresso sotto forma di percentuale del prezzo CIF franco
frontiera dell'Unione, al netto del dazio, è dell'8,3%. D. CARATTERE DURATURO DEL CAMBIAMENTO
DI CIRCOSTANZE (33)
In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del
regolamento di base si è inoltre verificato se il cambiamento delle circostanze
potesse ragionevolmente essere considerato duraturo. (34)
A questo proposito l'inchiesta ha rivelato che la
Ester ha effettivamente adottato parecchi provvedimenti per la riduzione dei
costi e l'incremento dell'efficienza. In particolare la società ha modernizzato
e costruito una nuova linea di produzione. A seguito del considerevole aumento
di produttività, le spese generali sono inoltre diminuite. La società ha anche
cominciato a effettuare un approvvigionamento delle materie prime più
efficiente (ottenendole da un luogo più vicino) ed è riuscita in tal modo ad
abbassare considerevolmente le spese di trasporto. Tale riduzione dei costi ha
un effetto diretto sul margine di dumping. Il cambiamento di circostanze può
pertanto ritenersi duraturo. (35)
Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione,
dall'inchiesta è emersa una certa stabilità nelle politiche dei prezzi della
Ester su un lungo periodo, ovvero tra il 2006 (anno in cui gli impegni sono
stati revocati) e il 2010 (quasi alla fine del PIR). In base al cambiamento del
metodo per la determinazione dei prezzi della Ester all'esportazione
nell'Unione, come descritto nei considerando (24) e (25), e alla sopra citata
stabilità dei prezzi, il nuovo margine di dumping è stato ricalcolato,
probabilmente in modo duraturo. (36)
Si ritiene perciò che le circostanze che hanno
condotto all'apertura del presente riesame intermedio non dovrebbero in un
futuro prossimo evolvere in modo tale da inficiarne le conclusioni. Si è
pertanto concluso che il cambiamento delle circostanze è di natura duratura e
che l'applicazione della misura al suo livello attuale non è più giustificata. E. MISURE ANTIDUMPING (37)
Un produttore esportatore ha sostenuto che il
margine di dumping medio del campione dovrebbe essere ricalcolato nel caso in
cui l'attuale esame intermedio dovesse dare luogo a un abbassamento del margine
di dumping per la Ester (una delle società del campione) rispetto a quello
imposto in precedenza. Va ricordato che, in ottemperanza all'articolo 11,
paragrafo 3, il campo d’applicazione dell’inchiesta ai fini del riesame
intermedio è esplicitamente limitato alla revisione del margine di dumping del
richiedente, un singolo esportatore, ovvero la Ester. Per tale motivo
l'inchiesta è stata limitata alle circostanze specifiche del richiedente,
tenendo conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e
documentati[15].Le
conclusioni a cui si è giunti su tale base non sono applicabili alle altre
società del campione o a qualsiasi altro produttore esportatore del paese in
questione. (38)
Si ritiene che in tali circostanze la determinazione
di un nuovo margine di dumping medio per il campione conformemente all'articolo
9, paragrafo 6, del regolamento di base non sia né possibile dal punto di vista
giuridico, né opportuno dal punto di vista economico per i motivi che seguono:
va ricordato che si ricorrerà a un calcolo del margine di dumping medio per
l'intero campione soltanto se, nel contesto di una data inchiesta, il numero
degli esportatori è così elevato che lo svolgimento di indagini individuali per
ciascun esportatore che abbia collaborato costituirebbe un onere eccessivo per
le istituzioni e pregiudicherebbe la conclusione dell'inchiesta entro il
termine imperativo di cui nel regolamento di base. In tale caso si
presume che il margine di dumping medio ponderato, calcolato sulla base dei
margini di dumping degli esportatori del campione, sia rappresentativo per il
margine di dumping degli esportatori disposti a collaborare non inclusi nel
campione. I calcoli risultano rappresentativi soltanto se fatti sulla
base dei margini di dumping relativi allo stesso periodo. Nell'ambito
dell'attuale riesame intermedio limitato a una società facente originariamente
parte del campione, come è il caso per l'inchiesta in questione, non sussiste
nessuna delle condizioni summenzionate. Si è quindi giunti alla
conclusione che le circostanze obiettive dell'attuale riesame intermedio
parziale siano tali da determinare chiaramente l'inapplicabilità delle
discipline di cui all'articolo 9, paragrafo 6. (39)
Va ricordato che la dichiarazione nell'avviso di
apertura in cui viene asserito che "se viene accertato che le misure
debbano essere abrogate o modificate in relazione al richiedente, potrà essere
necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle
importazioni del prodotto in esame da altre società indiane" significa che
conseguentemente all'inchiesta il dazio residuo potrebbe aumentare per evitarne
l'elusione[16].
Dato che l'aliquota del dazio del richiedente è stata abbassata, la
disposizione di cui all'avviso di apertura non è pertinente. (40)
Tenuto conto dei motivi di cui ai considerando da
(37) a (39) menzionati in precedenza, la richiesta di ricalcolare il margine di
dumping medio del campione è stata respinta. (41)
Le parti interessate sono state informate dei fatti
e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una
modifica dell’aliquota del dazio applicabile al richiedente ed è stata data
loro la possibilità di presentare osservazioni. (42)
Il richiedente ha ribadito le proprie richieste
riguardanti la classificazione del prodotto di cui al considerando (29) e
l'adeguamento della restituzione del dazio sul prezzo all'esportazione dovuto
ai vantaggi ottenuti grazie al DEPBS, l'EOCGS e l'ECS, come descritto nei
considerando (30) e (31). Dato che non sono stati forniti elementi nuovi che
potessero determinare una modifica delle conclusioni della Commissione, le
richieste sono state tuttavia respinte. (43)
Il metodo di calcolo del valore CIF delle
operazioni eseguite su base FOB è stato ulteriormente contestato dal
richiedente. Per stabilire il valore unitario CIF la Commissione ha messo in
relazione il totale delle spese di trasporto pagate dalla società con tutte le
operazioni di esportazione, incluse quelle FOB. La società ha avanzato la
richiesta di mettere in relazione il totale delle spese di trasporto soltanto
con le operazioni CIF. Tale richiesta è stata accettata. (44)
In conclusione il richiedente ha sostenuto che non
tutte le vendite del campione siano state escluse dal calcolo per stabilire il
margine di dumping. Anche questa richiesta è stata accettata. (45)
Dopo il periodo di riesame parziale il margine di
dumping e l'aliquota del dazio antidumping riveduti e proposti, applicabili
alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla Ester Industries
Limited, ammontano all'8,3%, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio la voce concernente la Ester
Industries Limited è sostituita dalla seguente: Ester Industries Limited, DLF City, Phase II, Sector 25, Gurgaon, Haryana - 122022, India || 8,3 || A026 Articolo 2 Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [3] GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1. [4] GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56. [5] GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 37. [6] GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6. [7] GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15. [8] GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1. [9] GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1. [10] GU L 242 del 15.9.2010. [11] GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1. [12] GU L 129 del 17.5.2011, pag. 1. [13] Avviso di scadenza, GU C 68 del 3.3.2011, pag. 6. [14] GU C 294 del 29.10.2010, pag. 10. [15] Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010, EWRIA e
a./Commissione, Causa T-369/08, punti 7 e 79 e la giurisprudenza ivi citata. [16] Regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 del
Consiglio del 29 marzo 2010 (GU L 84 del 31.3.2010, pag 13), recante
modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 (GU L 109 del 26.4.2007, pag.
12) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da
stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.