Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) /* COM/2011/0861 definitivo - 2011/0420 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) è l'organismo internazionale per i prodotti di base (OIPB) per il cotone[1], la cui missione è assistere i governi nella promozione di una sana economia cotoniera a livello mondiale. Esso assolve al suo compito garantendo la trasparenza sul mercato mondiale del cotone, fungendo da camera di compensazione delle informazioni tecniche sulla produzione del cotone, nonché da foro di discussione sulle questioni di rilevanza internazionale relative al cotone. L'ICAC svolge funzioni di osservatore statistico e raggruppa i paesi che producono, consumano e commerciano cotone, nonché tutti i segmenti dell’industria cotoniera. In linea generale, svolge un ruolo di facilitatore e non partecipa alle attività concernenti la fissazione o la determinazione del prezzo del cotone. Ad oggi, l'ICAC è uno dei pochi OIPB di cui l'UE non è membro. In svariate occasioni (segnatamente nelle sue conclusioni del 2004, 2008 e 2010), il Consiglio ha rivolto alla Commissione l'invito a valutare l'adesione dell'UE all'ICAC. L'UE è un produttore di cotone; importatore netto fino al 2008, a partire dal 2009 è diventata esportatore netto di cotone. L’industria tessile e dell'abbigliamento dell'UE è un utilizzatore importante del tessuto di cotone. Inoltre, il cotone rappresenta un ambito importante della cooperazione europea allo sviluppo, in quanto dal 2004 l’UE è il principale donatore nel settore del cotone africano. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI Tenuto conto dell'attuale situazione, la Commissione ritiene auspicabile l'adesione all'ICAC in quanto: - consentirebbe all'UE di esprimere la propria posizione sul cotone in modo univoco in seno all'OIPB di riferimento; - permetterebbe all'UE di avere accesso alle informazioni sulle questioni concernenti il settore del cotone, per seguire il mercato del cotone e influenzare l’agenda sul prodotto; - promuovere i collegamenti e i partenariati fra il settore privato dell'UE (cotone e tessile), i produttori di cotone (dell'UE e dei paesi in via di sviluppo) e le autorità pubbliche. Il segretariato ICAC è fortemente a favore dell'adesione dell'UE in quanto essa farà crescere l'importanza e lo status internazionale dell'ICAC in qualità di OICB.] 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Poiché le problematiche commerciali rappresentano una parte importante dei compiti dell'ICAC, la Commissione è del parere che sia auspicabile la competenza esclusiva dell'UE a norma dell'articolo 207 del TFUE. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La qualità di membro dell'ICAC si basa sul versamento di un contributo annuale, calcolato su base annua in funzione del numero di membri ICAC (quota fissa) e del volume di cotone grezzo commercializzato da ciascun membro (quota variabile). Sarebbe richiesto un contributo di 360 000 USD l’anno, che consentirebbe all'UE di esercitare la dovuta influenza sulle questioni trattate dall’ICAC e di essere ampiamente coinvolta nelle attività dell'ICAC. 2011/0420 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, previa approvazione del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: 1. L'Unione europea (UE) non è membro del Comitato consultivo internazionale del cotone. 2. In data 27 aprile 2004, 27 maggio 2008 e 10 maggio 2010 il Consiglio, nelle sue conclusioni concernenti rispettivamente il piano d'azione dell'UE riguardante le catene di prodotti agricoli di base, la dipendenza e la povertà, il partenariato UE-Africa a sostegno dello sviluppo del settore del cotone e il rafforzamento dell'azione dell'UE nel settore dei prodotti di base, ha invitato la Commissione a valutare l'adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale del cotone. 3. Poiché gli obiettivi di tale organismo sono rivolti alle politiche agricole, commerciali e di sviluppo, è nell'interesse dell'UE aderirvi, a norma dell'articolo II, sezioni 1 e 2, del regolamento del Comitato consultivo internazionale del cotone, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 E' approvata, a nome dell'Unione, l'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone. Il regolamento del Comitato consultivo internazionale del cotone è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a trasmettere, a nome dell'Unione europea, la presente decisione al Comitato consultivo internazionale del cotone per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dal regolamento del comitato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente REGOLAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO INTERNAZIONALE DEL COTONE Adottato dalla 31a Riunione plenaria del 16 giugno 1972 (con emendamenti fino a novembre 2008) ARTICOLO I - MANDATO Le funzioni del Comitato consultivo internazionale del cotone (di seguito l’"ICAC") sono le seguenti: a. osservare e seguire da vicino l'evoluzione della situazione mondiale del cotone; b. raccogliere, diffondere e tenere statistiche complete, autentiche e puntuali, nonché altre informazioni concernenti la produzione, il commercio, il consumo, le scorte o i prezzi del cotone nel mondo; e relativamente ad altre fibre tessili, o prodotti tessili, nella misura in cui riguardano l'economia cotoniera e non costituiscono duplicazioni dei mandati dati dai governi ad altri organismi internazionali; c. proporre ai governi membri dell’ICAC, quando e se del caso, tutte le misure che l'ICAC ritiene appropriate e realizzabili per rafforzare la collaborazione internazionale al fine di sviluppare e mantenere una sana economia cotoniera mondiale; d. costituire la sede in cui si svolgono le discussioni internazionali concernenti i prezzi del cotone, senza peraltro compromettere i dibattiti che si svolgono al contempo altrove, ad esempio nella UNCTAD. Tali scambi di opinione devono tenersi regolarmente sia in seno al comitato permanente sia in occasione delle riunioni plenarie annuali. ARTICOLO II - MEMBRI Sezione 1 - Criteri di adesione a. Tutti i membri delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura che esprimono un interesse per il cotone possono aderire all’'ICAC. b. Tutti gli altri governi che esprimono un interesse per il cotone possono presentare la propria candidatura per l’adesione. Sezione 2 - Adesione: obblighi dei governi aderenti L’adesione all'ICAC da parte di un governo avviene secondo la seguente procedura: a. lo Stato che intende aderire invia al direttore esecutivo una comunicazione in cui dichiara: 4. di avere un interesse per il cotone; 5. di essere disposto a ottemperare agli obblighi previsti dalla qualità di membro per quanto concerne: 6. il rispetto del regolamento dell'ICAC in vigore a quella data; 7. la comunicazione delle informazioni relative alla situazione del cotone e le relative questioni nel proprio paese, conformemente alle condizioni previste dall'ICAC e da eventuali programmi di lavoro che possano essere adottati, di volta in volta, e 8. il pagamento della propria quota associativa. b. Il comitato permanente o il comitato consultivo, secondo il caso, esamina quindi la comunicazione del governo che intende aderire. c. Di norma il comitato permanente conferma l'adesione di un governo che soddisfa i criteri di adesione a norma della sezione 1 a. del presente articolo in occasione della sua successiva riunione. Tuttavia, se la questione dell’adesione è sollevata in sede di riunione plenaria, il comitato consultivo conferma l'adesione. d. La candidatura da parte di qualsivoglia altro governo è esaminata dal comitato consultivo. e. Ogni volta che conferma o approva l'adesione di un governo all'ICAC, il comitato permanente o il comitato consultivo conferma allo stesso tempo l'importo del contributo finanziario di tale governo per l'anno di adesione conformemente a quanto disposto dalla sezione 4 c. del presente articolo. f. Il direttore esecutivo notifica per iscritto la decisione adottata al governo interessato. Sezione 3 - Rinuncia alla qualità di membro La rinuncia alla qualità di membro dell’ICAC da parte di un governo avviene secondo la seguente procedura: a. ogni Stato che intende rinunciare alla qualità di membro invia a tal fine una comunicazione al direttore esecutivo, indicando la data in cui intende rendere effettiva la propria rinuncia. b. Il direttore esecutivo informa della rinuncia il comitato consultivo o il comitato permanente, secondo il caso, e, prendendo atto della rinuncia, comunica al governo in questione la sua posizione finanziaria nei confronti dell’ICAC. Sezione 4 - Obblighi finanziari dei membri a. Il contributo versato da ciascun governo membro è l'importo arrotondato a 100 dollari USD, risultante dalla somma di: 9. una quota di base: il 40 per cento del contributo totale è ripartito equamente fra tutti i paesi membri, e 10. una quota proporzionale: il totale delle quote proporzionali è pari al fabbisogno di bilancio, meno l'importo delle quote di base. La quota proporzionale è determinata sulla base della media degli scambi di cotone grezzo (esportazioni più importazioni) delle ultime quattro campagne cotoniere (agosto-luglio) che si sono concluse prima dell'esercizio dell'ICAC cui sono imputabili tali contributi. b. Il periodo contributivo termina il 1° luglio di ogni anno e il relativo contributo viene versato entro i tre mesi successivi dell'esercizio dell'ICAC. Tutti i pagamenti ricevuti da un governo membro sono imputati al debito di maggior durata dovuto da tale governo all'ICAC. c. Il contributo iniziale di un governo aderente all'ICAC è calcolato conformemente alle disposizioni della sezione 4 a. del presente articolo. Tale contributo iniziale è fissato proporzionalmente, sulla base del numero di trimestri completi restanti nell'esercizio dell'ICAC. La quota proporzionale è fissata sulla base del rapporto della media degli scambi che è stato utilizzato per calcolare le ultime quote proporzionali dei membri esistenti. d. Il contributo iniziale di un governo aderente è dovuto alla data alla quale prende effetto la sua adesione e deve essere versato entro i successivi tre mesi. e. L'eventuale rinuncia alla qualifica di membro non comporta né la riduzione né il rimborso di qualsivoglia parte del contributo concernente l'esercizio dell'ICAC in cui avviene la rinuncia. Qualsivoglia contributo non ancora versato per quell'esercizio è esigibile alla data in cui il direttore esecutivo riceve la comunicazione di cui alla sezione 3 a. del presente articolo. f. Se un governo membro ha un ritardo di dodici mesi nel pagamento del proprio contributo, fatto salvo il caso di importi minimi non superiori al 15 per cento del suo attuale contributo annuale, il direttore esecutivo comunica al governo interessato che, a meno che il pagamento non venga ricevuto entro sei mesi dalla data della comunicazione, è interrotta la fornitura della documentazione e di servizi di altro tipo. Se il pagamento non viene effettuato trascorsi altri sei mesi, la qualità di membro del governo in questione è sospesa. g. Un governo che ha rinunciato alla qualità di membro a norma della sezione 3 del presente articolo o la cui qualità di membro è interrotta in virtù della sezione 4 f., non può essere riammesso in qualità di membro fintanto che non sia stato saldato almeno un quinto del suo debito complessivo nei confronti dell'ICAC. La qualità di membro del governo è ancora in essere soltanto se non si accumulano ulteriori arretrati mentre esso versa la totalità di quanto dovuto all’ICAC e solo se tale governo continua a pagare quanto dovuto all’ICAC tramite rate di entità non inferiore a un quarto dell'importo restante per ciascun esercizio. ARTICOLO III - COMITATO CONSULTIVO Sezione 1 - Definizione Nel presente regolamento, per "comitato consultivo" si intende l'ICAC riunito in sessione plenaria. Sezione 2 - Frequenza e sede delle riunioni Le riunioni del comitato consultivo si tengono su invito dei governi membri. Di norma, le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta per anno civile. Il comitato permanente può convocare altre riunioni. Non possono essere accolte le proposte di ospitare le riunioni plenarie provenienti da paesi che hanno più di un anno di arretrato nel pagamento delle quote dovute all'ICAC. Nella misura del possibile, il comitato consultivo si riunisce alternatamente in un paese esportatore e in un paese importatore di cotone. Poiché la sede dell'organizzazione è negli Stati Uniti d'America, le riunioni si terranno con maggior frequenza in tale paese piuttosto che in altri paesi membri e in generale con intervalli non superiori ai cinque anni. Sezione 3 - Presenza alle riunioni Per qualsivoglia proposta presentata al comitato consultivo internazionale del cotone da parte di un governo membro che voglia ospitare una riunione del comitato consultivo è sottinteso che le delegazioni di tutti i paesi membri sono legittimate a presenziare e partecipare alla riunione, se lo desiderano. Il comitato stesso può estendere gli inviti ai paesi membri. Sezione 4 - Procedura delle riunioni a. Per ogni riunione del comitato consultivo, il governo ospitante designa il presidente della riunione. Il presidente del comitato permanente ha funzione di primo vicepresidente. Il governo ospitante può designare uno o più vicepresidenti aggiuntivi. Il presidente della riunione presiede di norma le riunioni del comitato direttivo e le sessioni plenarie. Gli altri comitati designano il proprio presidente e vicepresidente. b. Il direttore esecutivo dell'ICAC esercita le funzioni di segretario generale e può nominare uno o più segretari generali aggiunti. Se il direttore esecutivo non è disponibile, il governo ospitante designa il segretario generale. c. Ogni governo membro comunica senza indugio al direttore esecutivo i nomi dei propri rappresentanti, supplenti e consulenti e trasmette qualsivoglia altra informazione, incluso il nome del capo delegazione, eventualmente necessaria per effettuare la registrazione. d. Nel corso delle discussioni relative a qualsivoglia questione, tutti i governi membri possono presentare una mozione d'ordine e chiedere di chiudere o aggiornare il dibattito. In ciascun caso, il presidente della riunione dichiara immediatamente la propria decisione che ha forza esecutiva a meno che l’assemblea non decida altrimenti. Sezione 5 - Mandato a. Nominare il direttore esecutivo, determinare il suo contratto di base e i suoi emolumenti. b. Esaminare e statuire su qualsivoglia altra questione che rientra nel mandato dell'ICAC. ARTICOLO IV - COMITATO PERMANENTE Sezione 1 - Relazioni con il comitato consultivo a. Fra due riunioni plenarie, il comitato consultivo è rappresentato a Washington da un comitato permanente, che gli è subordinato. b. Il comitato consultivo può delegare i propri poteri su questioni specifiche al comitato permanente; il comitato consultivo ha facoltà di modificare o ritirare tale delega. c. Tutte le decisioni adottate dal comitato permanente possono essere oggetto d’esame da parte del comitato consultivo. d. In occasione di ciascuna riunione del comitato consultivo, il presidente del comitato permanente riferisce sulle attività del comitato permanente dall'ultima riunione. Sezione 2 - Membri Tutti i membri dell'ICAC possono essere membri del comitato permanente. Non possono essere accolte le proposte di ospitare le riunioni plenarie provenienti da paesi che hanno più di un anno di arretrato nel pagamento delle quote dovute all'ICAC. Sezione 3 - Competenza, obblighi e responsabilità a. Nel merito 11. costituire lo strumento per lo scambio di vedute relativamente agli sviluppi attuali e futuri della situazione internazionale del cotone. 12. Dare attuazione a tutte le direttive, decisioni e raccomandazioni del comitato consultivo. 13. Preparare programmi di lavoro. 14. Vigilare affinché i programmi di lavoro siano attuati nella misura consentita dalle finanze dell'ICAC. Tale responsabilità comporta, ma non solo, i seguenti compiti: 15. determinare il numero, la natura e la distribuzione delle relazioni e delle pubblicazioni; 16. assegnare al segretariato o al sottocomitato appropriato quegli aspetti del programma di lavoro adottato per i quali non intende riservarsi competenza esclusiva; 17. migliorare le statistiche; 18. curare le pubbliche relazioni. 19. Preparare l'ordine del giorno e l'orario per il comitato consultivo e formulare le raccomandazioni da sottoporre allo stesso comitato. L'ordine del giorno deve indicare la data e il luogo della successiva riunione del comitato consultivo. 20. Stabilire un rapporto praticabile di cooperazione con le Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Istituto internazionale del cotone e altre organizzazioni internazionali che si occupano delle questioni d'interesse dell'ICAC. b. Questioni finanziarie Assicurare la vigilanza sulle finanze dell'ICAC. Tale responsabilità comprende, ma non solo, l'adozione di un bilancio di previsione delle spese e una tabella dei contributi dovuti da parte dei governi membri per il successivo esercizio dell'ICAC. c. Questioni amministrative 21. Creare e mantenere a Washington un segretariato che comprende un direttore esecutivo e il suo personale (cfr. articolo VII). 22. Assumere il personale che riterrà necessario a tal scopo, tenuto conto del fatto che è auspicabile ricorrere, nella misura del possibile, ai servizi di personale qualificato proveniente dai paesi partecipanti. 23. Nominare un nuovo direttore esecutivo e stabilirne le condizioni di lavoro, se del caso, nel periodo che intercorre fra due riunioni del comitato consultivo. 24. Definire, nella misura che ritiene necessaria per l’efficace conduzione delle sue attività, i doveri e le responsabilità del proprio ufficio di presidenza o del segretariato. 25. Raccomandare gli emendamenti da apportare al presente regolamento. Sezione 4 - Assegnazione dei lavori Il comitato permanente può assegnare lavori a qualsivoglia sottocomitato su questioni che rientrano nelle competenze di detto sottocomitato. Sezione 5 - Procedure del comitato permanente a. Informazioni generali 26. Le riunioni si tengono previa convocazione del presidente o del direttore esecutivo, su richiesta di un governo membro o per decisione del comitato permanente. 27. Di norma è dato un preavviso di almeno 10 giorni. 28. Le riunioni si tengono a porte chiuse a meno che il comitato permanente non decida altrimenti. b. Numero legale 29. Il numero legale dell'assemblea è costituito da un terzo dei suoi membri. 30. In mancanza del numero legale, la riunione si tiene se sono rappresentati almeno otto paesi. Tuttavia, il verbale della riunione indica, se del caso, quali decisioni sono state adottate in assenza dei numero legale e quali governi, eventualmente, si sono astenuti in sede di adozione. 31. Tutte le decisioni così adottate sono di norma vincolanti. Tuttavia, i membri che erano assenti o che hanno espresso riserve possono presentare opposizione entro dieci giorni dalla data indicata sul verbale provvisorio; se il numero dei membri che si oppongono alla decisione è maggiore di quello di coloro che hanno votato a favore della decisione in sede di approvazione, la decisione è annullata e il verbale definitivo riporta l’avvenuto annullamento. c. Ordine del giorno 32. L'approvazione dell'ordine del giorno è il primo atto di tutte le riunioni. 33. Il direttore esecutivo prepara un ordine del giorno provvisorio che trasmette a tutti i governi membri insieme con l'avviso di convocazione. Tutti i membri dell'ICAC possono inserire un punto all'ordine del giorno provvisorio, dandone comunicazione al direttore esecutivo almeno una settimana prima della riunione. 34. Durante una riunione è possibile aggiungere un punto all'ordine del giorno, fatto salvo il caso in cui la maggioranza dei membri presenti si opponga. Tuttavia, qualsivoglia deliberazione concernente questo punto richiede l’unanimità per essere adottata in tale riunione. 35. Tutte le proposte avanzate per la prima volta nel corso di una riunione richiedono l'unanimità per essere adottate in tale riunione. d. Verbali 36. Il verbale provvisorio delle riunioni è preparato in forma sintetica. La trascrizione integrale è preparata soltanto su richiesta del direttore esecutivo, di un membro dell’ufficio di presidenza o di un rappresentante di un governo membro. 37. Chiunque assista a una riunione ha il diritto di esaminare il materiale che lo concerne o che gli viene attribuito. Tutte le modifiche devono essere comunicate al segretariato entro 10 giorni dalla riunione. 38. In seguito il verbale definitivo è trasmesso a tutti i governi membri dell'ICAC. ARTICOLO V - UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO PERMANENTE Sezione 1 a. I membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente sono il presidente, il primo vicepresidente e il secondo vicepresidente. b. I membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente sono eletti ad ogni riunione ordinaria del comitato consultivo e restano in carica fino all’elezione dei loro successori. c. In sede di elezione dei membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente, il comitato consultivo tiene conto: (i) che è opportuno stabilire una rotazione su una base geografica più vasta possibile; (ii) che è opportuno dare adeguata rappresentanza sia ai paesi importatori sia a quelli esportatori di cotone; (iii) dell'abilità, dell'interesse e della partecipazione ai lavori del comitato. d. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i membri dell'ufficio di presidenza non ricevono alcuna remunerazione dall'ICAC. Tutte le spese dei membri dell'ufficio di presidenza sono a carico dei rispettivi governi, a meno che il comitato permanente non decida altrimenti per missioni particolari e specifiche che comportano costi di trasferta. Sezione 2 - Durata del mandato I membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente restano in carica per un anno. In casi eccezionali, essi possono essere rieletti per un secondo mandato. Ogniqualvolta possibile, il primo vicepresidente succede al presidente uscente e il secondo vicepresidente succede al primo vicepresidente. Sezione 3 - Procedure elettorali Un comitato di nomina, aperto a tutti i membri dell'ICAC, è convocato non più tardi di quattro mesi prima della riunione plenaria. Il comitato di nomina elegge il proprio presidente e riferisce al comitato permanente, il quale a sua volta rivolge le adeguate raccomandazioni al comitato consultivo. I delegati del comitato permanente in rappresentanza dei paesi che hanno più di un anno di arretrati nel pagamento della quota di partecipazione all'ICAC al momento della riunione del comitato di nomina non possono presentare la propria candidatura alla carica di membro dell'ufficio di presidenza del comitato permanente. Sezione 4 – Presidente a. Il presidente è il primo membro dell'ufficio di presidenza a presiedere i lavori e membro di diritto di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro. b. Se per qualsiasi ragione il presidente è impossibilitato a portare a termine il suo mandato, il primo vicepresidente assume la carica di presidente ad interim fino all'elezione del nuovo presidente. Sezione 5 - Vicepresidenti a. Il primo vicepresidente presiede le riunioni del comitato permanente in assenza o su richiesta del presidente. b. Il secondo vicepresidente presiede le riunioni del comitato permanente in assenza o su richiesta del presidente e/o del primo vicepresidente. c. Se per una qualsiasi ragione il primo vicepresidente non può portare a termine il proprio mandato, o se la sua posizione diventa vacante in quanto ha assunto le funzioni di presidente ad interim, a norma della sezione 4 b. del presente articolo, il secondo vicepresidente assume automaticamente la carica di primo vicepresidente ad interim per il periodo fino all'elezione del nuovo vicepresidente. ARTICOLO V I - SOTTOCOMITATI DEL COMITATO PERMANENTE Sezione 1 - Comitato permanente Il comitato permanente può istituire sottocomitati o gruppi di lavoro, definire il loro mandato, scioglierli o revocare loro il mandato. Sezione 2 Qualsiasi membro del comitato permanente può entrare a far parte di un sottocomitato o di un gruppo di lavoro. Sezione 3 - Competenza, obblighi e responsabilità dei sottocomitati a. Ciascun sottocomitato: 39. è responsabile nei confronti del comitato permanente dei lavori che gli sono affidati dal comitato consultivo o dal comitato permanente; 40. può portare qualsivoglia altra questione di sua competenza all'attenzione del comitato permanente; 41. elegge il proprio presidente e vicepresidente. Se, per qualsivoglia ragione, il presidente di un sottocomitato è impossibilitato a proseguire l’esercizio delle sue funzioni, il vicepresidente di quel sottocomitato assume le funzioni di presidente e il sottocomitato elegge un nuovo vicepresidente; 42. può definire il proprio regolamento, a titolo ufficiale o ufficioso. ARTICOLO VII - SEGRETARIATO Sezione 1 Il segretariato è diretto da un direttore esecutivo, che ha un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno remunerato ed esercita le proprie funzioni per il periodo specificato nel contratto di lavoro. a. Condizione per l'assunzione del direttore esecutivo è che egli non abbia alcun interesse finanziario sostanziale che possa pregiudicare la conduzione degli affari dell'ICAC e non richieda né riceva istruzioni da qualsivoglia autorità al di fuori dell'ICAC. b. La posizione retributiva del direttore esecutivo è pari a quella riservata agli altri membri del segretariato sotto tutti gli aspetti, fatta eccezione per la determinazione e l'applicazione degli adeguamenti al costo della vita agli stipendi e ai contributi pensionistici che saranno determinati, nel caso del direttore esecutivo, sulla base del sistema ONU. c. Il direttore esecutivo 43. svolge le funzioni di: 44. tesoriere dell'ICAC, pur non rispondendo personalmente dal punto di vista finanziario nell'esercizio normale di tali funzioni; 45. segretario generale del comitato consultivo; 46. segretario del comitato permanente e dei suoi organi dipendenti, a meno che egli non deleghi le proprie responsabilità a un membro del proprio personale; 47. custode di tutti i fascicoli dell'ICAC; 48. responsabile del personale del segretariato. 49. Egli si assume: 50. la piena responsabilità del programma di lavoro affidato al segretariato; 51. la responsabilità di preparare l'ordine del giorno, il calendario, i documenti tecnici, i processi verbali, gli avvisi e i resoconti delle riunioni; 52. la responsabilità relativa a questioni protocollari e alle comunicazioni con i governi, con altri organismi internazionali e con gli organismi nazionali interessati al lavoro dell'ICAC. 53. Egli: 54. rappresenta il comitato permanente in sede di organizzazione delle riunioni del comitato consultivo presso i governi ospitanti; 55. assegna, di concerto con i governi ospitanti, consulenti tecnici ai comitati in sede di riunioni del comitato consultivo; 56. prepara un bilancio annuale dettagliato da sottoporre al comitato permanente comprendente le seguenti rubriche: stipendi; contributi pensionistici; indennità di viaggio e trasferta; attrezzature per ufficio; affitti e imposte, fornendo un'indicazione delle risorse di personale da dedicare alle attività amministrative, tecniche e di altro genere; 57. prepara la proposta di tabella di quote di associazione da sottoporre al comitato permanente; 58. presenta, ogni tre mesi, un prospetto aggiornato e dettagliato di spesa a fronte del bilancio approvato. 59. È responsabile di tutti gli altri compiti o responsabilità che possono essergli assegnati di volta in volta dal comitato consultivo o dal comitato permanente. Sezione 2 È responsabilità del segretariato: a. chiedere ai governi membri le informazioni dettagliate di cui all'articolo IX, nonché tutte le altre informazioni particolari che possono essere richieste dal comitato consultivo o dal comitato permanente; b. sviluppare e mantenere meccanismi di scambio di informazioni relativamente al lavoro dell'ICAC con governi non membri, altre organizzazioni internazionali e organismi privati; c. preparare, pubblicare e diffondere un notiziario statistico trimestrale [la frequenza di questa pubblicazione è stata portata a semestrale a seguito di determinazione in occasione della 43a riunione plenaria], un riesame mensile della situazione mondiale [la frequenza di questa pubblicazione è stata portata a bimestrale a seguito di determinazione in occasione della 43a riunione plenaria], e il relativo comunicato stampa, conformemente alle norme definite dal comitato consultivo o dal comitato permanente; d. preparare qualsivoglia altra relazione e analisi richieste dal comitato consultivo, dal comitato permanente, dai sottocomitati o dai gruppi di lavoro istituiti conformemente all'articolo VI, sezione 1; e. comunicare ai governi membri le riunioni del comitato consultivo, del comitato permanente e dei sottocomitati. Il direttore esecutivo decide a chi comunicare le altre riunioni. Sezione 3 a. I comunicati stampa o altri documenti volti a illustrare le posizioni o i pareri dell'ICAC sono pubblicati esclusivamente previo consenso del comitato consultivo o del comitato permanente, secondo il caso. b. Le dichiarazioni o gli articoli pubblicati dal segretariato di sua iniziativa riportano una clausola di esclusione di qualsiasi responsabilità dell’ICAC. Sezione 4 E' responsabilità dei governi membri designare un'agenzia nazionale di coordinamento che svolga funzione di punto di contatto principale con il segretariato. ARTICOLO VIII - PROCEDURE FINANZIARIE Sezione 1 L'esercizio finanziario dell'ICAC ha inizio il 1° luglio. Sezione 2 Per ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo presenta un bilancio di previsione delle spese e una tabella delle quote associative dei governi membri al comitato permanente, il quale ha facoltà di modificarli integralmente o parzialmente e le cui decisioni sono definitive, a meno che non vengano modificate dal comitato consultivo. Sezione 3 - Contabilità a. Le spese sono iscritte nella contabilità dell'esercizio finanziario in cui sono stati effettivamente realizzati i pagamenti. b. Le entrate sono iscritte nella contabilità dell'esercizio finanziario in cui sono state effettivamente riscosse. c. Il segretariato prepara e presenta al comitato permanente gli estratti trimestrali della posizione finanziaria corrente dell'ICAC al 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno. Sezione 4 - Audit a. Il comitato permanente incarica un revisore dei conti di provata competenza e fa verificare i conti dell'ICAC almeno una volta l'anno. b. In caso di cambiamento della titolarità della funzione di direttore esecutivo, il comitato permanente può far eseguire un audit speciale. c. Ciascuna relazione del revisore dei conti è sottoposta al comitato permanente e alle agenzie di coordinamento per approvazione in sede di successiva riunione del comitato permanente, previo ricevimento della relazione da parte del segretariato. Sezione 5 - Fondi a. Ferma restando una diversa deliberazione da parte del comitato permanente, tutti i fondi ricevuti dall'ICAC sono destinati a un fondo di rotazione. Il comitato permanente decide di volta in volta il massimale, espresso in dollari, dei prelievi dal fondo di rotazione effettuati con assegno dal segretariato; per importi uguali o superiori al massimale indicato è richiesta l'approvazione scritta da parte del presidente del comitato permanente. È fatto divieto a chiunque, compreso il direttore esecutivo, di staccare a proprio favore un assegno tratto su uno dei conti del comitato. b. E' autorizzata la costituzione di un fondo di riserva per l'importo fissato di volta in volta dal comitato permanente. I prelievi dal fondo di riserva possono essere autorizzati dal comitato permanente, ma solo se l'importo disponibile nel fondo di rotazione non è sufficiente per coprire gli impegni o i debiti dell'ICAC. Tutti i prelievi effettuati dal fondo di riserva devono essere autorizzati e precisati in termini di importo e data di prelievo. Sezione 6 - Investimenti Gli importi eccedenti il fabbisogno corrente possono essere investiti in titoli di prima qualità denominati in dollari, fruttiferi a breve termine, oppure depositati in conti fruttiferi coperti da assicurazione federale, secondo le istruzioni del comitato permanente. Sezione 7 - Cessione dei beni a. I mobili e le attrezzature d'ufficio che non sono più necessari all'ICAC possono essere ceduti conformemente alle procedure approvate dal comitato permanente. b. Se in un qualsiasi momento appare imminente lo scioglimento dell'ICAC, il comitato permanente adotta le misure che ritiene più appropriate per onorare gli impegni finanziari dell'ICAC e per la cessione di tutti i beni rimanenti. c. Tutti i beni restanti, dopo aver onorato tutti gli impegni finanziari, vengono assegnati ai governi membri in regola con il pagamento delle quote associative, proporzionalmente all'importo effettivamente versato da ciascun membro nel corso dell'esercizio corrente e dei tre esercizi precedenti. Sezione 8 - Regime pensionistico a. Il comitato permanente è autorizzato a istituire un regime pensionistico per i dipendenti a tempo pieno del segretariato. b. In caso di istituzione di tale regime, 60. l'ICAC versa nella cassa di tale regime contributi annuali pari almeno ai contributi annuali dei dipendenti partecipanti, ma non superiori al doppio di tali contributi. 61. Il regime può essere modificato o annullato dal comitato permanente. In caso di annullamento del regime pensionistico o di scioglimento dell'ICAC, ogni dipendente partecipante riceverà un rimborso, composto dai suoi contributi e dai contributi versati dall'ICAC per suo conto, con i relativi interessi. ARTICOLO IX - INFORMAZIONI Sezione 1 Tramite le rispettive agenzie di coordinamento, i governi forniscono le informazioni disponibili che possono essere richieste per lo svolgimento del programma di lavoro. Non appena disponibili, tali informazioni sono trasmesse direttamente al segretariato con il mezzo più rapido. Sezione 2 Se non diversamente indicato, ogni mese vengono fornite le seguenti informazioni, fatta eccezione per i dati concernenti i regolamenti, che sono trasmessi soltanto in caso di modifiche o su richiesta specifica del segretariato. a. Le quantità di fibra di cotone in unità locali compresa, se possibile, una ripartizione per le seguenti categorie di lunghezza dei fiocchi: meno di 3/4 di pollice, da 3/4 di pollice a 1-3/8 di pollice, da 1-3/8 di pollice e oltre, o il loro equivalente metrico. 62. Le scorte classificate per paese di produzione, alla fine di ogni mese: 63. negli stabilimenti di lavorazione e in altri centri di utilizzo, 64. nei depositi pubblici e privati, in transito nel paese, e in tutti gli altri siti all’interno del paese. 65. I dati sulla sgranatura (o pressatura). 66. I dati sulle importazioni, classificate per paese di produzione oppure, se non disponibile, per paese d'origine. 67. Il consumo, classificato per paese di produzione, per quanto possibile: 68. nelle filande e in altre fabbriche; 69. nelle famiglie (stime annue). 70. I dati sul cotone incenerito o altrimenti distrutto (stime annue). 71. I dati sulle esportazioni, classificate per paese di destinazione e, se possibile, per varietà. 72. I dati sulle riesportazioni, classificate per paese di destinazione. b. Indicazioni sulle previsioni di produzione, quali le zone da destinare alle piantagioni di cotone, le vendite di fertilizzanti, la distribuzione delle sementi, le intenzioni degli agricoltori a produrre cotone, i controlli e gli obiettivi governativi in materia di superfici. c. Le previsioni e le stime in materia di superfici in cui è stato piantato e raccolto il cotone, rese per acro e produzione per varietà, non appena disponibili, e almeno una volta nel periodo della semina e una volta quando il raccolto è maturo. Le informazioni relative ai raccolti sono espresse preferibilmente in termini di fibra di cotone ma quando sono disponibili solo i dati sulle sementi, si dovrebbe fornire qualche indicazione sulla produzione di fibra di cotone. d. Le statistiche mensili, trimestrali o annuali, a seconda dei casi, relative alla produzione, alle importazioni per paese d'origine e alle esportazioni per paese di destinazione, espresse preferibilmente in unità di quantità, di filato e di pezze di tessuto. e. Le agenzie di coordinamento sono invitate a comunicare senza indugio, a parte la relazione mensile ordinaria, tutte le modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali in materia di cotone. Sezione 3 I governi collaborano con il segretariato per fornirgli le informazioni disponibili, se necessarie al programma di lavoro, concernenti la produzione, le importazioni, le esportazioni e i prezzi delle fibre e dei tessuti cellulosici e non cellulosici artificiali. ARTICOLO X - LINGUE Sezione 1 Le lingue ufficiali e di lavoro dell'ICAC sono l'inglese, il francese, lo spagnolo, il russo e l'arabo. Sezione 2 Per le riunioni del comitato consultivo: a. il comitato permanente decide quali servizi d'interpretazione saranno forniti dall'ICAC. L'ICAC non sostiene alcuna spesa concernente tali servizi che non sia iscritta in bilancio; b. le dichiarazioni ufficiali da parte dei membri sono fornite dai rispettivi governi almeno in una delle lingue ufficiali. Sezione 3 Per ragioni di ordine esclusivamente pratico, le riunioni del comitato permanente e dei suoi organismi dipendenti si tengono di norma in lingua inglese. Sezione 4 a. Sono pubblicati in inglese, francese e spagnolo: - il sunto dei dibattiti delle riunioni tenute dal comitato consultivo; - il riesame mensile della situazione mondiale cotoniera [la frequenza di questa pubblicazione è stata portata a bimestrale a seguito di determinazione in occasione della 43a riunione plenaria]; - i verbali del comitato permanente [la traduzione in francese e spagnolo è stata sospesa a seguito di determinazione in occasione della 43a riunione plenaria]. b. Sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali: - l’esame annuale della situazione cotoniera mondiale; - la relazione del presidente del comitato permanente; - la relazione del direttore esecutivo; - la dichiarazione finale della riunione plenaria. c. Il comitato permanente definisce quali altri documenti di merito vadano stampati nelle varie lingue tenuto conto della loro utilità per i membri e delle ripercussioni di bilancio. ARTICOLO XI – VOTAZIONE Sezione 1 a. In fase decisionale, il comitato consultivo e il comitato permanente si sforzano di conseguire l'unanimità. b. Nel caso in cui in sede di comitato consultivo non si esprima un consenso su una determinata questione, questa può essere sottoposta al comitato consultivo, a meno che non sia specificato in questo o in altri regolamenti dell’ICAC che la questione debba essere posta in votazione in sede di comitato permanente. Il comitato consultivo delibera per consenso. Nel caso in cui in sede di comitato consultivo non si esprima un consenso, la questione può essere messa ai voti su richiesta di un delegato, nel qual caso una raccomandazione o una proposta è adottata a maggioranza dei due terzi dei governi membri presenti e votanti. c. Ogni governo membro ha diritto a un voto. d. L'astensione non è considerata come un voto. e. Di norma, la votazione ha luogo per levata di mano, a meno che la maggioranza dei membri presenti e votanti faccia richiesta di procedere al voto per appello nominale. Qualora un membro ne faccia richiesta, si procede alla votazione a scrutinio segreto. ARTICOLO XII - COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI Sezione 1 a. L'ICAC collabora con altre organizzazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali. Il comitato permanente individua le organizzazioni, nonché la natura e la portata di tale collaborazione. b. Tali organizzazioni, nonché i governi non membri e il pubblico, previa autorizzazione da parte del governo ospitante, possono essere invitati a presenziare alle sedute del comitato consultivo. Il comitato consultivo o il comitato permanente definiscono le condizioni della loro partecipazione alle riunioni. ARTICOLO XIII - MODIFICHE IL PRESENTE REGOLAMENTO PUÒ ESSERE MODIFICATO SOLTANTO DAL COMITATO CONSULTIVO , a meno che quest’ultimo non lo trasmetta specificamente al comitato permanente a tale scopo. ARTICOLO XIV - SOSTITUZIONE IL PRESENTE REGOLAMENTO, ADOTTATO IL 16 GIUGNO 1972 , sostituisce tutti gli atti, le risoluzioni o i regolamenti precedenti incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA Titolo della proposta/iniziativa Proposta di decisione del Consiglio relativa all’adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC). Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB Relazioni esterne, sviluppo e relazioni con gli Stati ACP. Oneri nei confronti degli organismi internazionali per i prodotti di base. Natura della proposta/iniziativa Atto legislativo mirante a consentire all’Unione europea (UE) di divenire membro del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC). Obiettivi L'adesione dell'UE all'ICAC dovrebbe essere considerata nel contesto dell'approccio generale dell'UE alla partecipazione agli organismi internazionali per i prodotti di base (OIPB), quale strumento per agevolare gli scambi e le relazioni commerciali fra gli importatori e gli esportatori. La decisione di partecipare ad accordi di questo tipo, che sono considerati un modo per promuovere lo sviluppo, si basa su un'analisi dettagliata dei loro obiettivi, identificati come segue: gli scambi, la promozione della trasparenza nel commercio di cotone, lo stimolo ai membri a intraprendere e a sviluppare l'economia cotoniera e un foro di consultazione fra i governi. La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con gli altri strumenti finanziari di partecipazione dell'UE agli organismi internazionali. Motivazioni della proposta/iniziativa L'iniziativa consentirà all'UE di partecipare e operare in qualità di membro a pieno titolo ai lavori dell'organismo internazionale del cotone, anche conformemente agli auspici espressi in svariate occasioni dagli Stati membri. Durata e incidenza finanziaria L’adesione dell'UE all'ICAC è a tempo indeterminato. E’ dovuto un contributo annuale. Modalità di gestione previste La partecipazione diretta della Commissione ai lavori dell'ICAC con competenza esclusiva, conformemente alla base giuridica della presente proposta (articolo 207 del TFUE). 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E DI RELAZIONI La Commissione, in veste di rappresentante e portavoce dell’UE, presenta regolarmente il resoconto della sua azione e dei suoi lavori al suo interno e nell'ambito del gruppo di lavoro "PROBA" del Consiglio sui prodotti di base. 2.2. Sistema di gestione e di controllo La Commissione è informata e provvede al monitoraggio costante della gestione amministrativa e finanziaria dell'ICAC. 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità L'ICAC garantisce all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) o qualsiasi altro servizio finanziario l’accesso ai suoi libri contabili e la possibilità di eseguire controlli o verifiche, se la Commissione lo reputa opportuno. L'ICAC si impegna a garantire lo svolgimento di qualsiasi ispezione, indagine o visita presso la propria sede. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate Linea di bilancio 21 07 04 – Accordi sui prodotti di base 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese Il primo contributo annuale dovrebbe attestarsi a circa 360 000 USD. Esso è calcolato su base annua in funzione del numero di membri ICAC (quota fissa) e del volume di cotone greggio commercializzato da ciascun membro (quota variabile). Il contributo può subire leggere variazioni da un anno all'altro; ad oggi non sono previste modifiche significative. 3.2.2. 3.3. I ncidenza prevista sulle entrate: nessuna 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'UE al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB [3] Relazioni esterne, sviluppo e relazioni con gli Stati ACP. Oneri nei confronti degli organismi internazionali per i prodotti di base. 1.3. Natura della proposta/iniziativa X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria [4] ( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ( La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Nell’ambito della gestione per attività (ABM) la presente proposta risponde all’obiettivo di sviluppare il ruolo della Commissione quale punto di riferimento intellettuale per lo sviluppo tramite la sua partecipazione attiva al dibattito internazionale sul cotone. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 4: promuovere la sostenibilità del commercio del prodotto di base selezionato Attività ABM/ABB interessata(e): 21 07 Azioni di cooperazione allo sviluppo e programmi ad hoc 1.4.3. Risultat i e incidenza previsti Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati . La proposta consentirà alla Commissione di agire in nome dell'UE nel contesto di una competenza esclusiva al fine di esprimere la propria politica e la propria posizione sulle attività dell'ICAC in linea con gli orientamenti generali dell’Unione europea. La Commissione è di conseguenza interessata a proporre la presente decisione conformemente al suo ruolo istituzionale e agli auspici formulati in svariate occasioni dagli Stati membri. L'incidenza si avvertirà soprattutto nell'ambito dell’azione strategica dell'ICAC e della sua gestione. La quota dell'UE contribuirà al bilancio amministrativo e operativo dell'ICAC. 1.4.4. Indicatori di risultato e d i incidenza Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Essendo un organismo internazionale per i prodotti di base, non esistono veri indicatori che possano servire a misurare la realizzazione della proposta. La volontà dell’insieme dei membri di continuare la cooperazione internazionale può essere comunque considerata un soddisfacente indicatore positivo. Anche i progressi realizzati nella politica di sostenibilità possono essere interpretati come un indicatore positivo. 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1 Necessità da coprire nel breve e lungo termine Versamento della quota annuale 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea Coinvolgimento dell'UE e coerenza della sua azione con la sua politica. Promuovere la cooperazione degli Stati membri rafforzando al contempo il loro ruolo e le loro competenze. L'assenza di tale organismo internazionale per i prodotti di base consentirebbe solo una cooperazione lacunosa e difficoltosa, che rischierebbe di compromettere la cooperazione in materia di cotone. L'adesione dell'UE stabilizzerebbe l'adesione dell'ICAC e ne assicurerebbe lo status. 1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe L'esperienza dell'UE che partecipa alle OIPB è positiva e apprezzata dagli OIPB. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti La sinergia con i programmi di cooperazione allo sviluppo sul cotone (nel quadro del partenariato UE-Africa sul cotone) sarà migliorata tramite la partecipazione attiva all'ICAC. 1.6. Durata e incidenza finanziaria ( Proposta/iniziativa di durata limitata ( Proposta/iniziativa in vigore dal ( Incidenza finanziaria dal X Proposta/iniziativa di durata illimitata Attuazione con un periodo di avviamento dal 2012 al 2012, seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista [5] X Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: ( agenzie esecutive ( organismi creati dalle Comunità[6] ( organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico ( persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ( Gestione concorrente con gli Stati membri ( Gestione decentrata con i paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e condizioni. La Commissione, in veste di rappresentante e portavoce dell’UE, presenta regolarmente il resoconto della sua azione e dei suoi lavori al suo interno e nell'ambito del gruppo di lavoro "PROBA" del Consiglio sui prodotti di base. Partecipazione della Commissione alle riunioni degli organi con una frequenza di circa 5-6 riunioni all'anno. 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati Liquidazione dell'organizzazione (evento piuttosto improbabile) 2.2.2. Modalità di controllo previst e La delegazione della Commissione, in qualità di membro del comitato consultivo e del comitato permanente, ha competenze di controllo e di gestione. In questi due ambiti viene discusso e approvato il bilancio amministrativo. Tutti i conti sono a disposizione dei membri e si possono richiedere audit una volta l'anno. 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste. L'ICAC garantisce all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) o qualsiasi altro servizio finanziario l’accesso ai suoi libri contabili e la possibilità di eseguire controlli o verifiche, se la Commissione lo reputa opportuno. L'ICAC si impegna a garantire lo svolgimento di qualsiasi ispezione, indagine o visita presso la propria sede. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate - Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | Numero [Denominazione] | Diss./ Non diss. ([7]) | di paesi EFTA[8] | di paesi candidati[9] | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario | 21.07.04 Accordo sui prodotti di base | NO | NO | NO | SÌ/NO | - Si richiede la creazione di nuove linee di bilancio Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | Numero [Denominazione] | Diss./Non diss. | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO | 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese in Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero | [Denominazione] | in Mio EUR (al terzo decimale) ( Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) | Personale esterno | 3.2.5. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale. ( La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. ( La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[16]. 3.2.6. Partecipazione di terzi al finanziamento X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: 3.3. Incidenza prevista sulle entrate X La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. ( La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ( sulle risorse proprie ( sulle altre entrate [1] www.icac.org. [2] GU C , , pag. . [3] ABM: Activity-Based Management (gestione per attività - ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività). [4] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario. [5] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [6] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [7] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati [8] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [9] Paesi candidati e se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [10] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [11] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [12] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [13] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ( intérimaire ); JED = giovane esperto in delegazione ( jeune expert en délégation ); [14] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [15] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [16] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.