52011PC0852

/* COM/2011/0852 definitivo - 2011/0403 (NLE) */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità è disciplinata, all'interno dell'Unione, dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio[1] (di seguito denominata "la direttiva sulla tassazione dell'energia" o "la direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre alle disposizioni previste, in particolare agli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

L'obiettivo della presente proposta è autorizzare la Svezia ad applicare, entro determinati limiti, un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata dai nuclei familiari e dalle società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale. L'obiettivo della misura è compensare le spese di riscaldamento che in queste zone sono più elevate a causa dalle particolari condizioni climatiche della regione.

La domanda e il suo contesto generale

L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, possa autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

La decisione 2005/231/CE[2] del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/503/CE[3] del Consiglio, autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in taluni comuni elencati nell'allegato a detta decisione. La riduzione fiscale dev'essere proporzionale alle spese supplementari di riscaldamento, dovute alla situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese, e l'aliquota ridotta deve essere conforme agli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare alle aliquote minime di cui all'articolo 10 di tale direttiva. L'autorizzazione scade il 31 dicembre 2011.

Con lettera dell'8 giugno 2011 le autorità svedesi, conformemente all'articolo 19 della direttiva, hanno informato la Commissione che intendono continuare ad applicare l'aliquota ridotta. La riduzione non può superare SEK 96/MWh, pari al 10,40 EUR[4]. Le autorità svedesi hanno chiesto che la riduzione possa essere accordata per un periodo di sei anni, fino al 31 dicembre 2017, ovvero il massimo autorizzabile in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva.

La Svezia giustifica la misura in base a obiettivi ambientali, nonché di politica regionale e di coesione. La Svezia sottolinea che le aliquote dell'imposta nazionale sull'energia elettrica superano di molto i livelli minimi di tassazione di cui alla direttiva 2003/96/CE e che pertanto il sistema d'imposizione ha effetti d'incentivo per l'efficienza energetica a livello nazionale superiori a quanto richiesto dalle aliquote minime dell'UE. Tuttavia, secondo le autorità svedesi, questo livello di imposizione generalmente elevato può essere mantenuto soltanto concedendo una riduzione d'imposta alle regioni settentrionali, che subiscono una situazione di svantaggio concorrenziale dovuta alle condizioni climatiche. Nel contempo la misura ridurrebbe le differenze dei costi di riscaldamento fra le diverse regioni del paese e contribuirebbe in tal modo al conseguimento degli obiettivi delle politiche regionali e di coesione dell'UE.

Per quanto riguarda la natura dello svantaggio causato dalle differenze climatiche, le autorità svedesi hanno ribadito quanto affermato nelle domande precedenti, ossia che le spese di riscaldamento nelle regioni settentrionali sono superiori del 25% in media poiché il periodo di riscaldamento in queste zone è più lungo.

La perdita di gettito conseguente alla riduzione di SEK 96/MWh è stimata a SEK 910 milioni all'anno, pari a 99 milioni di euro.

- Funzionamento della misura

La misura è accordata sotto forma di riduzione dell'aliquota. L'aliquota ridotta si applica direttamente al momento della riscossione dell'imposta.

- Campo d'applicazione

Le autorità svedesi hanno dichiarato che la distinzione geografica è stata introdotta in base a dati oggettivi relativi alle temperature medie. Su tale base è applicata una riduzione d'imposta in tutti i comuni delle contee di Norrbotten, Västerbotten e Jämtland e nei comuni di Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung, Mora, Orsa, Älvdalen e Torsby. La misura è limitata ai nuclei familiari e alle società del settore dei servizi, poiché solo questi gruppi di utenti versano integralmente l'imposta sull'energia elettrica. Poiché, d'altro canto, l'elettricità consumata dall'industria manifatturiera è comunque tassata ad un'aliquota inferiore, la misura in questione non incide sulle imprese di questo settore.

Secondo le autorità svedesi la misura accorda ai beneficiari del nord del paese le stesse condizioni di cui beneficiano gli stessi gruppi di utenti nella Svezia meridionale.

- Argomentazioni addotte dalle autorità svedesi in merito all'incidenza della misura sul mercato interno

Le autorità svedesi ritengono che la misura non pregiudicherebbe il corretto funzionamento del mercato interno. Ritengono che, benché la misura, riducendo i costi delle società del settore dei servizi nella Svezia settentrionale, potrebbe avere un effetto sugli scambi tra Stati membri, tale effetto sarebbe limitato poiché la maggioranza delle imprese di tale settore opera solitamente nell'ambito di una zona geografica limitata.

- Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Valutazione della misura ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

- Considerazioni politiche specifiche

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

" Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. ".

La misura prevista dalla Svezia consiste nel ridurre le accise sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi nella Svezia settentrionale. Le autorità svedesi fanno rilevare due obiettivi della misura. Innanzitutto affermano che l'aliquota ridotta ha un effetto ambientale positivo indiretto poiché consente l'applicazione di un'aliquota d'imposta generale più elevata di quanto sarebbe altrimenti possibile. A questo proposito la Commissione fa osservare che i requisiti di protezione ambientale sono già parte integrante della direttiva 2003/96/CE[5] e pertanto non rientrano in quanto tali nelle considerazioni politiche specifiche. Tuttavia la direttiva non consente, in termini generali, di accogliere le esigenze specifiche di regioni con condizioni climatiche molto particolari. In tale contesto, l'obiettivo di contribuire al mantenimento di un livello di tassazione relativamente elevato evitando, tramite un'aliquota ridotta, oneri altrimenti eccessivi nelle regioni soggette a tali condizioni climatiche, può quindi essere ritenuto una considerazione politica specifica.

In secondo luogo le autorità svedesi dichiarano che la riduzione avvicina i costi globali di riscaldamento dei consumatori della Svezia settentrionale ai costi sostenuti dai consumatori di altre regioni del paese e quindi persegue obiettivi di politica regionale e di coesione.

Anche per tale motivo si può ritenere che l'autorizzazione richiesta sia basata su considerazioni politiche specifiche.

- Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione

L'aliquota d'imposta generale sull'elettricità applicabile ai nuclei familiari e alle società del settore dei servizi in Svezia è di 283 SEK, ossia 30,70 EUR, per MWh, rispetto ad un'aliquota minima UE per uso non professionale pari a 1 EUR/MWh[6]. Con la riduzione proposta,l'aliquota applicabile nella Svezia settentrionale è di almeno 187 SEK/MWh, pari a 20,29 EUR/MWh. Poiché i livelli di tassazione dell'elettricità sono molto superiori all'aliquota minima sia nella Svezia settentrionale che nel resto del paese, è plausibile supporre che la riduzione d'imposta in parola in effetti contribuisca indirettamente a conseguire un livello globalmente più elevato di tutela ambientale con le modalità descritte dalle autorità svedesi.

In tale contesto l'obiettivo della misura è controbilanciare parzialmente i costi di riscaldamento più elevati nelle zone in cui si applica la riduzione dell'aliquota. Secondo le autorità svedesi le condizioni climatiche in queste regioni comportano un consumo di elettricità superiore di circa il 25%, in media, al resto del paese, dovuto soprattutto a un periodo di riscaldamento più lungo.

A tal proposito la Commissione osserva che, in base ai più recenti dati in materia di prezzi dell'elettricità in Svezia, la riduzione derivante dalla misura proposta sarebbe molto inferiore al 25% secondo tutte le associazioni di consumatori. Secondo i più recenti dati disponibili presso Eurostat sui prezzi, tale riduzione va dal 3,1% al 6,8%, a seconda del livello di consumo delle famiglie e delle imprese interessate[7].

L'importo dell'agevolazione rimane quindi inferiore ai costi di riscaldamento supplementari nelle regioni interessate. Di conseguenza, l'incentivo fiscale a usare l'energia in modo efficiente è mantenuto a un livello almeno pari a quello applicato nel resto del paese.

Si può pertanto concludere che la misura è compatibile con le politiche dell'Unione in materia di ambiente, sanità, energia e trasporti.

Inoltre, alla luce degli elementi forniti, essa risulta accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. In particolare a causa della lontananza delle regioni alle quali si applica, nonché del fatto che è limitata a nuclei familiari e a società del settore dei servizi, non si prevede che causerà distorsioni della concorrenza degne di nota, né modifiche della struttura degli scambi tra Stati membri. Si rammenta infine che la riduzione del livello di imposizione per i settori in questione è in vigore da trent'anni senza aver sollevato, a quanto risulta alla Commissione, nessuna difficoltà per il buon funzionamento del mercato interno o per gli altri obiettivi della politica dell'UE.

- Periodo di applicazione della misura e sviluppo del quadro fiscale dell'UE in materia di energia

La Commissione suggerisce di fissare il periodo di applicazione al massimo consentito dalla direttiva 2003/96/CE, ossia sei anni. Tale periodo sembra adeguato al fine di assicurare alle imprese e ai consumatori interessati un grado di certezza sufficiente.

Per quanto riguarda la futura evoluzione del quadro giuridico attuale e, più esattamente, la proposta di revisione della direttiva 2003/96/CE, presentata dalla Commissione il 13 aprile 2011 [COM(2011) 169], si precisa che l'adozione di tale proposta non comporterà una modifica delle norme vigenti rilevante per il funzionamento dell'autorizzazione qui proposta. Non è pertanto necessario prevedere garanzie particolari in materia.

Normativa sugli aiuti di Stato

Anche dopo l'applicazione della riduzione prevista dalle autorità della Svezia, nelle regioni interessate le aliquote di accisa sull'elettricità continueranno a rispettare il livello minimo di tassazione previsto all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE. Inoltre, l'autorizzazione del Consiglio si applica dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 (quindi per un periodo inferiore a 10 anni). La misura rientra pertanto nel cosiddetto regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (CE) n. 800/2008[8] e di conseguenza è esente dall'obbligo di notifica preventiva.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D 'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Svezia e concerne solo questo Stato membro.

Raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Obiettivo della proposta è autorizzare la Svezia, in deroga alle disposizioni generali della direttiva 2003/96/CE, ad applicare, entro determinati limiti, un livello differenziato di tassazione sull'elettricità.

Base giuridica

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

Principio di sussidiarietà

Il settore della tassazione indiretta, di cui all'articolo 113 del TFUE, non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del TFUE.

L'esercizio delle competenze concorrenti degli Stati membri in tale settore è tuttavia rigorosamente determinato e limitato dal diritto UE vigente. A norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, soltanto il Consiglio è abilitato ad autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono sostituirsi al Consiglio.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione fiscale non eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo in questione.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta oneri finanziari e amministrativi per l'UE. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

2011/0403 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità[9], in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. La decisione 2005/231/CE[10] del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/503/CE[11] del Consiglio autorizza la Svezia ad applicare, fino al 31 dicembre 2011, un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

2. Con lettera dell'8 giugno 2011 la Svezia ha chiesto l'autorizzazione di prorogare l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata dagli stessi beneficiari per un ulteriore periodo di sei anni, ossia fino al 31 dicembre 2017. La riduzione è limitata a SEK 96 per MWh.

3. Nelle zone interessate le spese di riscaldamento sono superiori di circa il 25%, in media, a quelle sostenute nel resto del paese, a causa di un periodo di riscaldamento più lungo. La riduzione del costo dell'elettricità a favore dei nuclei familiari e delle società del settore dei servizi in queste zone restringe pertanto il divario tra i costi complessivi di riscaldamento per i consumatori del nord della Svezia e quelli sostenuti dai consumatori nel resto del paese. La misura contribuisce quindi al conseguimento di obiettivi di politica regionale e di coesione. La misura consente inoltre alla Svezia di applicare un'aliquota fiscale globale sull'elettricità superiore a quanto sarebbe altrimenti possibile e, pertanto, contribuisce indirettamente al conseguimento di obiettivi di politica ambientale.

4. La riduzione fiscale non dovrebbe essere superiore all'importo necessario a compensare i costi supplementari di riscaldamento dei nuclei familiari e delle società del settore dei servizi nella Svezia settentrionale.

5. Le aliquote di imposizione ridotte saranno superiori ai livelli minimi di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

6. Visto che la misura si applica a zone particolarmente lontane e che l'importo della riduzione non deve superare i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nella Svezia settentrionale, e poiché la misura è limitata a nuclei familiari e a società del settore dei servizi, la presente misura non dovrebbe provocare distorsioni di concorrenza degne di nota, né modifiche negli scambi tra Stati membri.

7. Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale ed è compatibile con le politiche dell'Unione europea in materia di sanità, di ambiente, di energia e di trasporti.

8. Al fine di assicurare alle imprese e ai consumatori interessati un grado sufficiente di certezza, è opportuno autorizzare la Svezia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata nella Svezia settentrionale fino al 31 dicembre 2017.

9. Occorre garantire il mantenimento dell'autorizzazione ai sensi della decisione 2005/231/CE, concessa per ragioni analoghe per il precedente periodo, senza creare vuoti tra la scadenza di quella decisione e l'inizio della decorrenza degli effetti della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

10. La Svezia è autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi nei comuni elencati nell'allegato.La riduzione dell'aliquota nazionale normale di tassazione dell'elettricità non deve eccedere l'importo necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non deve superare 96 SEK/MWh.

11. Le aliquote ridotte rispettano gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 10.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile dal 1° gennaio 2012 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Allegato

Regioni | Comuni |

Norrbottens län | Tutti |

Västerbottens län | Tutti |

Jämtlands län | Tutti |

Västernorrlands län | Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, |

Gävleborgs län | Ljusdal, |

Dalarnas län | Malung, Mora, Orsa, Älvdalen |

Värmlands län | Torsby |

[1] Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

[2] GU L 72 del 18.3.2005, pag. 27.

[3] GU L 199 del 21.7.2006, pag. 19.

[4] In base al tasso di cambio del 1° ottobre 2010 (9,2183 SEK = 1 EUR), cfr. articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE.

[5] Cfr. in particolare i considerando 6 e 7.

[6] Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/96/CE, gli Stati membri possono limitare il campo di applicazione del livello ridotto di tassazione per uso professionale. Come sopra indicato la Svezia applica infatti l'aliquota d'imposta per uso non professionale sia alle famiglie che alle società del settore dei servizi.

[7] Fonte: Prezzi Eurostat per il 2° semestre del 2010. Le cifre riguardano l'uso non industriale delle categorie da DA (consumo inferiore a 1 000 kWh) a DE (consumo superiore a 15 000 kWh).

[8] Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008.

[9] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

[10] GU L 72 del 18.3.2005, pag. 27.

[11] GU L 199 del 21.7.2006, pag. 19.