52011PC0819

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro /* COM/2011/0819 definitivo - 2011/0385 (COD) */


2011/0385 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo negli ultimi tre anni ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione.

(2) È opportuno che il diritto dell’Unione preveda la piena coerenza tra il quadro di sorveglianza multilaterale dell’Unione stabilito dal trattato e le condizioni politiche cui è eventualmente soggetta tale assistenza finanziaria. L’integrazione economica e finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro impone una sorveglianza rafforzata per prevenire che uno Stato membro in difficoltà sotto il profilo della stabilità finanziaria contagi il resto della zona euro.

(3) È necessario che l’intensità della sorveglianza economica e fiscale sia proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell’assistenza finanziaria ricevuta, che può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose.

(4) Occorre che uno Stato membro la cui moneta è l’euro sia soggetto a una sorveglianza rafforzata se è colpito – o rischia di essere colpito – da gravi perturbazioni finanziarie onde garantire un rapido ritorno alla normalità e proteggere gli altri Stati membri della zona euro da possibili ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo rigoroso la situazione economica, fiscale e finanziaria, e la presentazione di relazioni periodiche al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Le medesime modalità di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale mediante la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo monetario internazionale (FMI) o un’altra istituzione finanziaria internazionale.

(5) Occorre rafforzare decisamente la sorveglianza in merito alla situazione economica e fiscale degli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico. Data la portata generale di quest’ultimo, è opportuno sospendere gli altri procedimenti di sorveglianza economica e fiscale per la sua durata, onde evitare la duplicazione degli oneri di informazione.

(6) È necessario definire norme atte a rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e ad assicurare una maggiore trasparenza e responsabilità.

(7) Una decisione relativa alla non conformità di uno Stato membro con il suo programma di aggiustamento dovrebbe comportare anche la sospensione dei pagamenti o degli impegni mediante fondi dell'Unione, come previsto all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. XXX recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1.           Il presente regolamento stabilisce le disposizioni atte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e/o che ricevono o possono ricevere assistenza finanziaria da uno o più Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) o da altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), quale il Fondo monetario internazionale (FMI).

2.           Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 2 Stati membri soggetti a sorveglianza rafforzata

1.           La Commissione può decidere di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria. Allo Stato membro interessato è data la possibilità di pronunciarsi in via preliminare. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata.

2.           La Commissione decide se uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità o da qualsiasi altra istituzione finanziaria, quale il Fondo monetario internazionale, debba essere soggetto a sorveglianza rafforzata. La Commissione redige un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale in questione e lo aggiorna onde tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario della European Financial Stability Facility (EFSF), del Meccanismo europeo di stabilità o di qualsiasi altra istituzione finanziaria internazionale pertinente.

3.           Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all’adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sarà utilizzata.

Articolo 3 Sorveglianza rafforzata

1.           Uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotta, in concertazione e collaborazione con la Commissione e d’intesa con la Banca centrale europea (BCE), misure atte a eliminare le cause, o le cause potenziali, di difficoltà.

2.           Il rigoroso monitoraggio della situazione fiscale di cui all’articolo 7, paragrafi 2, 3 e 6 del regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio si applica allo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata, a prescindere dall’esistenza di un disavanzo eccessivo. La relazione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, è presentata a cadenza trimestrale.

3.           Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata deve:

(a) comunicare alla Commissione, alla Banca centrale europea e all’Autorità bancaria europea (ABE), alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sulla situazione finanziaria degli enti finanziari che sono sotto la sorveglianza delle proprie autorità nazionali di vigilanza;

(b) effettuare, con il monitoraggio dell’Autorità bancaria europea, gli esercizi di prove di stress o le analisi di sensibilità necessarie per valutare la resilienza del settore bancario a diversi shock macroeconomici e finanziari secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla Banca centrale europea, e trasmettere a queste ultime risultati dettagliati al riguardo;

(c) sottostare a valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nel quadro di specifiche valutazioni inter pares effettuate dall’Autorità bancaria europea;

(d) comunicare qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici come previsto dal regolamento n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

4.           La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea, effettua missioni di verifica sistematiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza per verificare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al comitato economico e finanziario (CEF), o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine, e valuta in particolare se siano necessarie ulteriori misure. Tali missioni di verifica sostituiscono i controlli in loco previsti all’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/97.

5.           Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro interessato di chiedere assistenza finanziaria e di elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche dette raccomandazioni.

6.           Se le raccomandazioni di cui al paragrafo 5 sono rese pubbliche:

(a) la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni;

(b) il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare i rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni.

Articolo 4 Informazione in merito alle richieste di assistenza finanziaria previste

Uno Stato membro che desideri ottenere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo monetario internazionale o da un'altra istituzione al di fuori del quadro dell’Unione informa immediatamente delle proprie intenzioni il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea. Il comitato economico e finanziario, o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine, svolge un dibattito sulla richiesta prevista, dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione.

Articolo 5 Valutazione della sostenibilità del debito pubblico

Qualora sia richiesta l’assistenza finanziaria della European Financial Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo europeo di stabilità, la Commissione – d’intesa con la Banca centrale europea e, se possibile, con il Fondo monetario internazionale – elabora un’analisi della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, che riguardi anche la capacità dello Stato membro di rimborsare l’assistenza finanziaria richiesta, e la trasmette al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine.

Articolo 6 Programma di aggiustamento macroeconomico

1.           Uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dal Fondo monetario internazionale, dalla European Financial Stability Facility (EFSF) o dal Meccanismo europeo di stabilità elabora di concerto con la Commissione – che agisce d'intesa con la Banca centrale europea – un progetto di programma di aggiustamento volto a ristabilire una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la propria capacità di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto del programma di aggiustamento tiene debitamente conto delle raccomandazioni vigenti nei confronti dello Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate per ottemperarvi – mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le necessarie misure in materia di politiche.

2.           Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento.

3.           La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea, segue i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il comitato economico e finanziario o qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione. In particolare, fornisce alla Commissione tutte le informazioni che quest’ultima ritenga necessarie per monitorare il programma. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3.

4.           La Commissione – d’intesa con la Banca centrale europea – esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportate al programma di aggiustamento. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare al programma di aggiustamento.

5.           Se il monitoraggio di cui al paragrafo 3 mette in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi in materia di politiche previsti dal programma di aggiustamento.

6.           Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell’attuare il programma di aggiustamento chiede assistenza tecnica alla Commissione.

7.           La commissione competente del Parlamento europeo può invitare i rappresentanti dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento.

8.           Il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento.

Articolo 7 Coerenza con la procedura per i disavanzi eccessivi

1.           Il programma di aggiustamento e le modifiche a esso previste all'articolo 6 del presente regolamento sono considerati atti a sostituire la presentazione dei programmi di stabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.

2.           Se lo Stato membro interessato è oggetto, ai fini della correzione di un disavanzo eccessivo, di una raccomandazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, o di un'intimazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, del trattato:

(a) il programma di aggiustamento di cui all'articolo 6 del presente regolamento è considerato atto a sostituire in modo appropriato anche le relazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4 bis, e dall'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio;

(b) gli obiettivi di bilancio annuali del programma di aggiustamento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento sono considerati atti a sostituire in modo appropriato gli obiettivi di bilancio annuali previsti in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 nella richiamata raccomandazione e intimazione. Se lo Stato membro è oggetto di un’intimazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, del trattato, il programma di aggiustamento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato atto a sostituire le indicazioni relative alle misure volte al conseguimento degli obiettivi previsti dall’intimazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97;

(c) l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è considerata atta a sostituire la sorveglianza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio e la sorveglianza che accompagna tutte le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento.

Articolo 8 Coerenza con la procedura per gli squilibri eccessivi

L’attuazione del regolamento (UE) n. XXX sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici è sospesa per gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La sospensione si applica per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

Articolo 9 Coerenza con il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche

L’attività di monitoraggio di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è considerata atta a sostituire la sorveglianza e la valutazione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche di cui all’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.

Articolo 10 Coerenza con il regolamento (UE) n. XXX sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

L’attuazione del regolamento (UE) n. XXX sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro è sospesa negli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La sospensione si applica per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

Articolo 11 Sorveglianza post programma

1.           Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75% dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno e più altri Stati membri, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dalla European Financial Stability Facility (EFSF), o dal Meccanismo europeo di stabilità. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post programma.

2.           È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce inoltre le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. XXX sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro.

3.           La Commissione effettua, d’intesa con la Banca centrale europea, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza post programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al comitato economico e finanziario o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine e valuta in particolare se siano necessarie misure correttive.

4.           Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta delle Commissione, può raccomandare allo Stato membro soggetto a sorveglianza post programma di adottare misure correttive.

Articolo 12 Votazione in seno al Consiglio

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 11, paragrafo 4; il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

La maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo comma è calcolata conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

Articolo 13 Tipi di assistenza e prestiti esclusi dall’applicazione degli articoli 5 e 6

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non si applicano all’assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale e ai prestiti effettuati per la ricapitalizzazione degli enti finanziari.

Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente