52011PC0812

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” /* COM/2011/0812 definitivo - 2011/0400 (NLE) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il proposto programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018), di seguito il “programma Euratom”, riguarda attività nei settori dell’energia nucleare (fusione e fissione) e della radioprotezione. La proposta, che è parte integrante del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”, stabilisce il bilancio globale per le azioni dirette e indirette, fissa gli obiettivi delle attività di R&S e specifica gli strumenti a sostegno degli stessi.

La proposta consiste in un regolamento unico che copre tutti gli aspetti pertinenti per lo svolgimento di attività di ricerca nei settori sopra citati, fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici e stabilisce regole apposite per la partecipazione delle organizzazioni di ricerca, delle università e dei soggetti produttivi. Nel suo ambito di applicazione figureranno il programma di ricerca e sviluppo sull’energia da fusione, le attività di ricerca in materia di fissione e radioprotezione e le azioni dirette del JRC in materia di sicurezza e protezione nucleari.

In tal modo, la proposta garantirà il proseguimento della ricerca e delle attività di formazione finanziate dall’Unione nei settori della scienza e della tecnologia nucleari nel periodo 2014-2018 e il mantenimento di programmi efficaci ed efficienti che attualmente catalizzano e coordinano le attività negli Stati membri, per assicurare un massimo valore aggiunto dell’Unione.

Attraverso il sostegno alle suddette priorità, il programma Euratom (2014-2018) contribuirà al raggiungimento dei tre obiettivi strategici delineati nel programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”, vale a dire: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide della società. Si manterranno quindi collegamenti e interfacce appropriate fra il programma Euratom e il programma quadro “Orizzonte 2020”.

Il programma Euratom proposto è chiaramente collegato agli obiettivi delle strategie Europa 2020 e Energia 2020. Esso contribuirà all’iniziativa faro “Unione dell’innovazione” sostenendo la ricerca precommerciale e connessa alle politiche e agevolando il trasferimento di tecnologia fra le università e le industrie. Il programma quadro Euratom, grazie all’importanza tributata alla formazione in tutte le sue attività, alla capacità di stimolare la concorrenza nell’industria nucleare esistente e, in particolare, grazie alla creazione di un nuovo settore dell’industria dell’alta tecnologia nell’ambito dell’energia da fusione, permetterà di aumentare la crescita e l’occupazione in un’ampia gamma di discipline.

Il trattato Euratom limita a cinque anni la durata dei programmi di ricerca nel settore nucleare[1]. Di conseguenza, la legislazione proposta sarà valida fino alla fine del 2018.

Il progetto ITER è oggetto di una decisione a parte, poiché il suo finanziamento esulerà dal quadro finanziario pluriennale, in sintonia con la comunicazione “Un bilancio per la strategia Europa 2020” (COM(2011)500 del 29.6.2011).

Il programma Euratom (2014-2018) è attuato mediante un unico regolamento che stabilisce tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione di attività di ricerca nucleare. Questo nuovo approccio differisce da quello adottato per i precedenti periodi di programmazione, in cui i contenuti del presente regolamento erano suddivisi fra quattro atti legislativi distinti (tre decisioni, rispettivamente sul programma quadro, sul programma specifico per le azioni indirette e il programma specifico per le azioni dirette del JRC, nonché un regolamento che stabiliva le regole di partecipazione per le imprese, i centri di ricerca e le università e per la diffusione dei risultati delle ricerche).

Il presente regolamento persegue inoltre l’obiettivo della semplificazione facendo riferimento al medesimo fondo di garanzia dei partecipanti del programma quadro “Orizzonte 2020”.

Infine, il programma Euratom (2014-2018) propone una grande semplificazione delle regole di finanziamento e una strategia di controllo riveduta, sempre a sostegno dell’obiettivo generale della semplificazione.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL’IMPATTO

Nella preparazione del programma Euratom si è tenuto pienamente conto delle risposte ad un’ampia consultazione pubblica basata sul Libro verde “Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione nell’Unione europea”[2]. Si sono organizzate ulteriori consultazioni per discutere la sfida rappresentata dall’energia nel futuro programma di ricerca con rappresentanti dei governi e un ampio ventaglio di parti interessate settoriali, universitarie e della società civile, su temi sia nucleari che non nucleari. La Commissione ha anche tenuto conto dei risultati delle discussioni svoltesi in seno al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di programma quadro Euratom per il 2012-2013.

La proposta si è anche avvalsa di una valutazione di impatto approfondita, basata su consultazioni delle parti interessate e valutazioni esterne. Tale valutazione di impatto ha evidenziato che le sfide poste dalla sicurezza nucleare e dal calo delle qualifiche nucleari in Europa possono essere affrontate in modo efficace sfruttando le sinergie fra le attività di ricerca degli Stati membri e quelle del settore privato e fra le discipline scientifiche e i settori tecnologici. L’azione a livello dell’Unione può rafforzare il quadro di ricerca e di innovazione nel settore nucleare e coordinare le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo il miglior utilizzo possibile dei finanziamenti pubblici. Un programma a livello dell’Unione può anche intraprendere il programma di ricerca e sviluppo dell’energia di fusione, ad alto rischio e a lungo termine, condividendo il rischio e generando un’ampiezza ed economie di scala che non sarebbe possibile ottenere in altro modo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica del presente programma quadro è da rinvenirsi nell’articolo 7 del trattato Euratom.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il bilancio previsionale della proposta è presentato a prezzi attuali. La “scheda finanziaria dell’atto normativo” allegata alla presente proposta stabilisce le implicazioni in materia di bilancio, di risorse umane e amministrative.

2011/0400 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (nel prosieguo il “trattato Euratom”, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) uno degli obiettivi della Comunità europea dell’energia atomica (nel prosieguo la “Comunità”) è quello di contribuire all’aumento del livello di vita negli Stati membri, anche attraverso la promozione e l’agevolazione della ricerca nucleare negli Stati membri e la sua integrazione attraverso un programma comunitario di ricerca e formazione.

(2) La ricerca nucleare può contribuire alla prosperità economica e alla sostenibilità ambientale migliorando la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Di importanza non minore è il contributo della ricerca nucleare alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro ed efficiente.

(3) Sostenendo la ricerca nucleare, il programma di ricerca e formazione della Comunità (nel prosieguo il “programma Euratom”) contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” istituito dal regolamento (UE) n. XX/XXXX del [….][5] (nel prosieguo il “programma quadro Orizzonte 2020”) e faciliterà l’attuazione della strategia Europa 2020 e la realizzazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca.

(4) Nonostante l’impatto potenziale dell’energia nucleare sulla produzione di energia e sullo sviluppo economico, incidenti nucleari gravi possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Ne consegue che occorre dare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, ai relativi aspetti di pubblica sicurezza nel programma Euratom di ricerca e formazione.

(5) Poiché tutti gli Stati membri hanno impianti nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, in particolare nella medicina, il Consiglio, nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2008, ha riconosciuto[6] la necessità di continuare a disporre di competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso azioni adeguate di istruzione e formazione collegate alla ricerca e coordinate a livello della Comunità.

(6) Con la firma di un accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER[7], Euratom si è impegnata a partecipare alla costruzione di ITER e al suo futuro funzionamento. Il contributo della Comunità è gestito attraverso la “Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione” (nel prosieguo “Fusion for Energy”), istituita dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 2007[8]. Le attività di Fusion for Energy, fra cui ITER, saranno disciplinate da un atto legislativo distinto.

(7) Affinché la fusione diventi un’alternativa credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le attività. In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica per arrivare alla produzione di elettricità entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi occorre dare un nuovo indirizzo al programma europeo di fusione incentrandosi maggiormente sulle attività a sostegno di ITER. Occorre operare tale razionalizzazione senza mettere in pericolo il ruolo guida dell’Europa nella comunità scientifica della fusione.

(8) È opportuno che il Centro comune di ricerca (JRC) continui a fornire un sostegno scientifico e tecnologico, indipendente e funzionale ai destinatari, per formulare, sviluppare, attuare e monitorare le politiche comunitarie, in particolare nel settore della ricerca e della formazione nella sicurezza nucleare.

(9) Occorre che il Centro comune di ricerca continui a generare risorse aggiuntive mediante attività competitive, fra cui la partecipazione alle azioni indirette del programma Euratom, attività per conto di terzi e, in misura minore, lo sfruttamento della proprietà intellettuale.

(10) Sebbene spetti a ciascuno Stato membro decidere se fare uso o meno dell’energia nucleare, all’Unione incombe il ruolo di sviluppare, nell’interesse di tutti gli Stati membri, un quadro per sostenere la ricerca congiunta di avanguardia, la creazione di conoscenze e la manutenzione delle conoscenze sulle tecnologie di fissione nucleare, con un accento particolare sulla sicurezza, sulla radioprotezione e sulla non proliferazione. Ciò richiede dati scientifici indipendenti, a cui il JRC può dare un contributo essenziale. Queste premesse sono state riconosciute nella comunicazione della Commissione “Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione dell’innovazione”[9], in cui essa ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la base scientifica della programmazione attraverso il JRC. Il JRC propone di raccogliere tale sfida indirizzando la propria ricerca in materia di sicurezza nucleare verso le priorità politiche dell’Unione.

(11) Al fine di approfondire il rapporto fra la scienza e la società e rafforzare la fiducia dei cittadini nella scienza, è auspicabile che il programma Euratom stimoli un impegno informato dei cittadini e della società civile nelle questioni della ricerca e dell’innovazione, promuovendo l’istruzione scientifica, migliorando l’accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile e agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma stesso.

(12) È opportuno che il programma Euratom risponda all’evolversi delle opportunità e dei bisogni della scienza e della tecnologia, dell’industria, delle politiche pubbliche e della società. Pertanto, occorre definire i programmi in stretto collegamento con le parti interessate di tutti i settori coinvolti, prevedendo una flessibilità sufficiente per tenere conto di nuovi sviluppi. Occorre fare ricorso a consulenze esterne in modo continuo durante l’esecuzione del programma Euratom, avvalendosi altresì di strutture rilevanti quali le piattaforme tecnologiche europee.

(13) È auspicabile che il programma Euratom contribuisca all’attrattiva della professione di ricercatore nell’Unione. Occorre dedicare un’attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori[10], nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario.

(14) È opportuno che le attività sviluppate nell’ambito del programma Euratom mirino a promuovere l’uguaglianza fra uomini e donne nella ricerca e nell’innovazione, in particolare affrontando le cause soggiacenti agli squilibri di genere, sfruttando il pieno potenziale dei ricercatori di sesso femminile e maschile e integrando la dimensione di genere nei contenuti dei progetti, al fine di migliorare la qualità della ricerca e stimolare l’innovazione. Occorre anche che le attività mirino ad attuare i principi relativi all’uguaglianza fra donne e uomini di cui agli articoli 2 e 3 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 8 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(15) È necessario che le attività di ricerca e innovazione sostenute dal programma Euratom rispettino i principi etici fondamentali. Occorre tenere conto dei pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie. Occorre che le attività di ricerca tengano conto altresì dell’articolo 13 del TFUE e riducano l’impiego di animali nella ricerca e nelle prove, con l’obiettivo a termine di eliminare l’uso degli animali. È opportuno che tutte le attività siano eseguite garantendo un elevato livello di protezione della salute umana.

(16) È auspicabile che si ottenga un impatto maggiore combinando i finanziamenti del programma Euratom e del settore privato nell’ambito di partenariati pubblico-privato in settori in cui la ricerca e l’innovazione potrebbero contribuire agli obiettivi più ampi di competitività dell’Unione. Occorre dedicare un’attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e medie imprese.

(17) È opportuno che il programma Euratom promuova la cooperazione con i paesi terzi, in particolare nel settore della sicurezza, sulla base di interessi comuni e vantaggi reciproci.

(18) Al fine di mantenere la parità di condizioni per tutti i soggetti attivi nel mercato interno, è opportuno che i finanziamenti erogati dal programma Euratom siano concepiti in conformità alle regole sugli aiuti di Stato, in modo da garantire l’efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato quali il soffocamento dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci o la preservazione di aziende inefficienti.

(19) Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, riconoscendo l’esigenza di un nuovo approccio ai controlli e alla gestione dei rischi nel finanziamento unionale della ricerca, ha auspicato un nuovo equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell’11 novembre 2010 sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca[11], ha invocato un cambiamento pragmatico verso la semplificazione amministrativa e finanziaria, auspicando che la gestione del finanziamento unionale della ricerca sia maggiormente basata sulla fiducia e più tollerante dei rischi nei confronti dei partecipanti.

(20) Occorre tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure proporzionate durante il ciclo di spesa, fra cui la prevenzione, il rilevamento e l’investigazione delle irregolarità, il recupero di importi persi, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, ove appropriato, l’imposizione di penali. Occorre che una strategia di controllo riveduta, più incentrata sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento delle frodi che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l’onere dei controlli per i partecipanti.

(21) È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma Euratom e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando la certezza giuridica e l’accessibilità del programma per tutti i partecipanti. È necessario garantire la conformità al regolamento (UE) n. XXXX/2012 [nuovo regolamento finanziario][12] e ai requisiti di semplificazione e di migliore regolamentazione.

(22) Per garantire l’attuazione più efficiente possibile e un facile accesso di tutti i partecipanti mediante procedure semplificate, nonché ai fini della realizzazione di un quadro coerente, completo e trasparente per i partecipanti, occorre che la partecipazione al programma Euratom e la diffusione dei risultati delle ricerche sia disciplinata dalle regole del programma quadro “Orizzonte 2020”, a norma del regolamento (UE) n. XX/XXXX [regole di partecipazione], opportunamente adattate.

(23) È importante continuare a facilitare l’usufrutto della proprietà intellettuale sviluppata dai partecipanti tutelando al tempo stesso i legittimi interessi degli altri partecipanti e della Comunità, a norma del capo 2 del trattato Euratom.

(24) I fondi di garanzia per i partecipanti, gestiti dalla Commissione e istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)[13] e del regolamento (Euratom) n. XX/XX del […] che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell’ambito del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013)[14] si sono rivelati un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi connessi agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. È auspicabile che il fondo di garanzia per i partecipanti istituito a norma del regolamento (UE) n. XX/2012 [regole di partecipazione e diffusione] copra anche le azioni disciplinate dal regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, dal regolamento (Euratom) n. XX/XX del Consiglio [regole Euratom di partecipazione (2012-2013)] e dal presente regolamento.

(25) L’articolo 7 del trattato Euratom affida alla Commissione la responsabilità dell’esecuzione del programma Euratom. Ai fini dell’attuazione del programma Euratom, salvo le azioni dirette, è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo degli Stati membri per garantire l’opportuno coordinamento con le politiche nazionali nei settori coperti dal presente programma di ricerca e formazione.

(26) Il raggiungimento degli obiettivi del programma Euratom nei settori pertinenti richiede un sostegno alle attività trasversali sia nell’ambito del programma Euratom che congiuntamente con le attività del programma quadro “Orizzonte 2020”.

(27) La gestione efficace delle prestazioni, che comprende la valutazione e il monitoraggio, richiede lo sviluppo di indicatori specifici di prestazioni misurabili nel tempo, realistici e tali da rispecchiare al tempo stesso la logica dell’intervento e pertinenti alla gerarchia appropriata di obiettivi e attività. Occorre istituire meccanismi appropriati di coordinamento fra l’attuazione e il monitoraggio del programma Euratom e il monitoraggio dei progressi, delle realizzazioni e del funzionamento dello Spazio europeo della ricerca.

(28) Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca, istituito dalla Decisione della Commissione 96/282/Euratom, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca[15], è stato consultato sui contenuti scientifici e tecnologici delle azioni dirette del JRC.

(29) Ai fini della certezza del diritto, occorre abrogare la decisione del Consiglio 2006/970/Euratom, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)[16], il regolamento (Euratom) n. 1908/2006, la decisione del Consiglio 2006/976/Euratom, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)[17], la decisione del Consiglio 2006/977/Euratom, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)[18], la decisione del Consiglio XXXX/XXXX del […] concernente il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)[19], il regolamento (Euratom) n.XXX/XXXX [regole Euratom di partecipazione (2012-2013)], la decisione del Consiglio XXXX/XXXX/Euratom del […] concernente il programma specifico, da attuare mediante azioni indirette, recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)[20] e la decisione del Consiglio XXXX/XXXX/Euratom, del [...], concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca, recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)[21].

(30) La Commissione ha consultato il comitato scientifico e tecnico dell’Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

ISTITUZIONE

Articolo 1

Istituzione

Il presente regolamento istituisce il programma Euratom di ricerca e formazione per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, nel prosieguo il “programma Euratom”, e ne stabilisce le regole di partecipazione, compresa la partecipazione ai programmi degli organismi di finanziamento che gestiscono i finanziamenti concessi a norma del presente regolamento e alle attività svolte congiuntamente a norma del presente regolamento e del programma quadro “Orizzonte 2020” istituito dal regolamento (UE) XX/XXX (nel prosieguo “Orizzonte 2020”).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a) “attività di ricerca e innovazione”, l’intero spettro delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione, fra cui la promozione della cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, la diffusione e ottimizzazione dei risultati e lo stimolo alla formazione e alla mobilità dei ricercatori nella Comunità europea dell’energia atomica (nel prosieguo la “Comunità”);

(b) “azioni dirette”, attività di ricerca e innovazione svolte dalla Commissione tramite il proprio Centro comune di ricerca;

(c) “azioni indirette”, attività di ricerca e innovazione a cui l’Unione o la Comunità (nel prosieguo la “Unione”) fornisce un sostegno finanziario e che sono svolte da partecipanti;

(d) “partenariato pubblico-privato”, un partenariato in cui i partner del settore privato, la Comunità e, ove appropriato, altri soggetti s’impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l’attuazione di un programma di ricerca e innovazione o di attività di importanza strategica;

(e) “partenariato pubblico-pubblico”, un partenariato in cui organismi del settore pubblico od organismi aventi una missione di servizio pubblico a livello regionale, nazionale o internazionale s’impegnano con la Comunità a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l’attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione.

Articolo 3

Obiettivi

1. L’obiettivo generale del programma Euratom è quello di migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell’energia in modo sicuro ed efficiente. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell’allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Le azioni indirette del programma Euratom hanno i seguenti obiettivi specifici:

(a) sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi nucleari;

(b) contribuire allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari finali;

(c) sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari a livello dell’Unione;

(d) promuovere la radioprotezione;

(e) avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e futuri;

(f) porre le basi per future centrali elettriche a fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione;

(g) promuovere l’innovazione e la competitività industriale;

(h) garantire la disponibilità e l’uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea.

3. Le azioni dirette del programma Euratom hanno i seguenti obiettivi specifici:

(a) migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze;

(b) migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito e la scienza forense in campo nucleare;

(c) aumentare l’eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione;

(d) promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione e la formazione;

(e) sostenere la politica dell’Unione in materia di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione.

4. Il programma Euratom è attuato in modo da garantire che le priorità e le attività sostenute accompagnino l’evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva della scienza, della tecnologia, dell’innovazione, della programmazione, dei mercati e della società.

5. Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3, si può tenere conto di bisogni nuovi e imprevisti sorti durante il periodo di attuazione del programma Euratom, fra cui risposte a nuove opportunità, crisi e pericoli, a bisogni connessi all’elaborazione di nuove politiche dell’Unione e all’indirizzo di azioni che si prevede di sostenere nell’ambito di programmi futuri.

Articolo 4

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma Euratom è di 1 788,889 milioni di EUR. Tale importo è ripartito come segue:

(a) azioni indirette per il programma di ricerca e sviluppo della fusione, 709,713 milioni di EUR;

(b) azioni indirette per la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione, 354,857 milioni di EUR;

(c) azioni dirette, 724,319 milioni di EUR.

Per l’attuazione di azioni indirette del programma Euratom, la percentuale massima destinata alle spese amministrative della Commissione è pari al 13,5%.

2. La dotazione finanziaria del programma Euratom può coprire spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione necessarie ai fini della gestione del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi, fra cui in particolare studi e riunioni di esperti, purché collegate agli obiettivi generali del presente regolamento, spese relative a reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa incorse dalla Commissione per la gestione del programma Euratom.

3. Se del caso, alcuni stanziamenti potranno essere iscritti nel bilancio dopo il 2018 per coprire spese per assistenza tecnica e amministrativa, onde consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2018.

4. Laddove le azioni dirette contribuiscano ad iniziative istituite da soggetti cui la Commissione ha affidato la realizzazione di compiti a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 15, tale contributo non è considerato come facente parte del contributo finanziario assegnato a dette iniziative.

Articolo 5

Associazione di paesi terzi

1. Il programma Euratom è aperto all’associazione:

(a) dei paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali paesi candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;

(b) di specifici paesi terzi che soddisfano tutti i criteri seguenti:

i)        possedere una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;

ii)       avere un’esperienza positiva di partecipazione ai programmi di ricerca e innovazione dell’Unione;

iii)      avere forti vincoli economici e geografici con l’Unione;

iv)      essere membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) o essere paesi o territori elencati nell’allegato del regolamento n. XX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[22].

2. I termini e le condizioni specifiche della partecipazione dei paesi associati al programma Euratom, fra cui il contributo finanziario calcolato in base al prodotto interno lordo del paese associato, sono determinati da accordi internazionali fra l’Unione e i paesi associati.

TITOLO II

ESECUZIONE

CAPO I

ESECUZIONE, GESTIONE E FORME DI SOSTEGNO

Articolo 6

Gestione e forme di sostegno della Comunità

1. Il programma Euratom è attuato mediante azioni indirette con l’impiego di una o più forme di sostegno finanziario di cui al regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario], fra cui sovvenzioni, premi, appalti, strumenti finanziari e contributi finanziari. Il sostegno della Comunità consiste anche in azioni dirette in forma di attività di ricerca e innovazione svolte dal Centro comune di ricerca (JRC).

2. Senza pregiudicare l’articolo 10 del trattato Euratom, la Commissione può affidare parte dell’esecuzione del programma Euratom agli organismi di finanziamento di cui all’articolo [55, paragrafo 1, lettera b)], del regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario].

La Commissione può anche affidare l’esecuzione di azioni indirette del programma Euratom a organismi creati nell’ambito del programma quadro “Orizzonte 2020” o in esso menzionati.

Articolo 7

Regole relative alla partecipazione e alla diffusione dei risultati delle ricerche

1. La partecipazione di un soggetto giuridico ad azioni indirette svolte nell’ambito del programma Euratom è disciplinata dalle regole stabilite nel regolamento (EU) n. XX/2012 [le regole di partecipazione e diffusione], fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2. Ai fini del programma Euratom, le “norme di sicurezza” di cui all’articolo 40, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (XX) [regole di partecipazione e diffusione] includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell’articolo 24 del trattato Euratom.

In deroga all’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, del suddetto regolamento, la Commissione o l’organismo di finanziamento può, relativamente a risultati generati da partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti della Comunità, opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive o non esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al programma Euratom, qualora ritenga che la concessione o il trasferimento non corrisponda all’interesse di sviluppare la competitività dell’economia dell’Unione o non sia coerente con i principi etici o le considerazioni di sicurezza. Le “considerazioni di sicurezza” includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell’articolo 24 del trattato Euratom.

In deroga all’articolo 46, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento, la Comunità e le sue imprese comuni, ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle politiche e dei programmi della Comunità o di obblighi assunti nell’ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali, godono dei diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento della Comunità. Tali diritti di accesso, che comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze, sono limitati all’utilizzazione non commerciale e non competitiva e sono concessi a titolo gratuito.

3. Il “fondo di garanzia per i partecipanti” istituito a norma del regolamento (UE) n. XX/2012 [regole di partecipazione e diffusione] sostituisce e succede ai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e del regolamento (Euratom) n. XX/XX [regole di partecipazione Euratom 2012-2013].

Tutti gli importi proveniente dai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma dei regolamenti (Euratom) n. 1908/2006 e (Euratom) n. XX/XX [regole Euratom di partecipazione 2012-2013] sono trasferiti al fondo di garanzia per i partecipanti il 31 dicembre 2013. I partecipanti di azioni a norma della decisione XX/XX [programma Euratom 2012-2013] che sottoscrivono convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 versano il loro contributo al fondo di garanzia per i partecipanti.

Articolo 8

Attività trasversali

1. Per raggiungere gli obiettivi del programma Euratom e affrontare sfide comuni a quest’ultimo programma e a Orizzonte 2020, attività trasversali rispetto alle azioni indirette di cui all’allegato I e/o a quelle che attuano il programma specifico del programma quadro “Orizzonte 2020”, istituito dalla decisione XX/XXXX/UE del Consiglio[23], possono beneficiare del contributo finanziario dell’Unione.

2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 può essere una combinazione dei contributi finanziari per azioni indirette a norma dell’articolo 4 del presente regolamento e dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. XX/XXXX [che istituisce Orizzonte 2020] ed essere attuato mediante un singolo regime di finanziamento.

Articolo 9

Parità di genere

Il programma Euratom garantisce l’effettiva promozione della parità di genere e della dimensione del genere nei contenuti della ricerca e dell’innovazione.

Articolo 10

Principi etici

1. Tutte le attività di ricerca e innovazione svolte nell’ambito del programma Euratom rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, unionale e internazionale, fra cui la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.

Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all’integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all’esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.

2. Le attività di ricerca e innovazione svolte nell’ambito del programma Euratom si incentrano esclusivamente sulle applicazioni civili.

Articolo 11

Programmi di lavoro

1. La Commissione adotta programmi di lavoro per l’attuazione delle azioni indirette. I programmi di lavoro consentono approcci dal basso verso l’alto che affrontano gli obiettivi con modalità innovative.

I programmi di lavoro stabiliscono gli elementi essenziali di attuazione delle azioni a norma del regolamento XX/2012 [il regolamento finanziario], fra cui gli obiettivi dettagliati, i finanziamenti associati e il calendario, nonché un approccio pluriennale e gli orientamenti strategici per i successivi anni di attuazione.

2. Per le azioni dirette, la Commissione elabora, conformemente alla decisione 96/282/Euratom, un programma di lavoro pluriennale che specifica in maniera più dettagliata gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche riportate nell’allegato I, nonché il calendario di attuazione.

Tale programma di lavoro pluriennale tiene anche conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee e internazionali. Ove e quando necessario, tale programma di lavoro viene aggiornato.

3. I programmi di lavoro tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell’innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi programmatici, commerciali e sociali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati.

4. I programmi di lavoro comprendono una parte che identifica le attività trasversali di cui all’articolo 8.

Articolo 12

Governance del programma

1. Al fine dell’attuazione delle azioni indirette del programma Euratom, la Commissione è assistita dai seguenti comitati consultivi:

a)      per gli aspetti relativi alla fissione, dal comitato consultivo di cui ai punti 5 e 6 dell’allegato alla decisione del Consiglio 84/338/Euratom, CECA, CEE[24];

b)      per gli aspetti relativi alla fusione, dal comitato consultivo per il programma Fusione istituito a norma della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980[25].

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE e al punto 9 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, rispettivamente, i comitati consultivi sono presieduti dalla Commissione.

2. La Commissione riferisce periodicamente ai rispettivi comitati di cui al paragrafo 1 dei progressi generali compiuti nell’attuazione del programma Euratom e li informa tempestivamente su tutte le azioni indirette proposte o finanziate nell’ambito di tale programma.

Articolo 13

Consulenze esterne e partecipazione della società

1. L’attuazione del programma Euratom tiene conto dei pareri e dei contributi provenienti, ove appropriato: dal comitato scientifico e tecnico Euratom di cui all’articolo 134 del trattato Euratom; da gruppi consultivi di esperti indipendenti di alto livello istituiti dalla Commissione; dalle strutture di dialogo istituite nell’ambito di accordi internazionali di scienza e tecnologia; da attività di pianificazione; da consultazioni pubbliche mirate; da processi trasparenti e interattivi che garantiscono il sostegno alla ricerca e all’innovazione responsabili.

2. Si tiene inoltre pienamente conto degli aspetti pertinenti delle agende di ricerca e innovazione istituite dalle piattaforme tecnologiche europee, dalle iniziative di programmazione congiunta e dai partenariati europei per l’innovazione.

CAPO II

CAMPI DI AZIONE SPECIFICI

Articolo 14

Piccole e medie imprese

Si rivolge un’attenzione particolare alla garanzia di un’adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma Euratom e di un adeguato impatto su di esse dell’innovazione generata dal programma. Si svolgono valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell’ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.

Articolo 15

Partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico

Per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 3, si possono attuare attività specifiche del programma Euratom mediante:

(a) imprese comuni istituite sulla base del capo 5 del trattato Euratom;

(b) partenariati pubblico-pubblico sulla base del regime di finanziamento “azioni di cofinanziamento di programma”;

(c) partenariati contrattuali pubblico-privato di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. xxx/201x.

Articolo 16

Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1. I soggetti aventi sede in paesi terzi e le organizzazioni internazionali sono ammessi a partecipare alle azioni indirette del programma Euratom alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) XX/XXX [regole di partecipazione]. L’articolo 7 dispone le eccezioni a tale principio generale. Il programma Euratom promuove la cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionale al fine di:

(a) rafforzare l’eccellenza e l’attrattiva dell’Unione nel campo della ricerca e dell’innovazione, nonché la sua competitività economica e industriale;

(b) affrontare efficacemente le sfide globali della società;

(c) sostenere gli obiettivi della politica esterna dell’unione, a complemento dei programmi esterni.

2. Si attuano azioni mirate volte a promuovere la cooperazione con specifici paesi terzi o gruppi di paesi terzi, sulla base di interessi comuni e vantaggi reciproci, tenendo conto delle capacità scientifiche e tecnologiche di tali paesi e delle opportunità commerciali, nonché dell’impatto previsto.

Occorre incoraggiare l’accesso reciproco a programmi di paesi terzi. Per ottenere il massimo impatto, si promuovono il coordinamento e le sinergie con iniziative degli Stati membri e dei paesi associati.

Le priorità della cooperazione tengono conto degli sviluppi delle politiche dell’Unione e delle opportunità di cooperazione con i paesi terzi, nonché di eventuali carenze dei sistemi di proprietà intellettuale dei paesi terzi.

Articolo 17

Comunicazione e diffusione

1. Nell’attuazione del programma Euratom, le attività di diffusione e comunicazione sono considerate parte integrante delle azioni sostenute dal programma stesso.

2. Le attività di comunicazione possono comprendere:

(a) iniziative volte ad ampliare la divulgazione dei finanziamenti disponibili nell’ambito del programma Euratom e a facilitarvi l’accesso, in particolare per le regioni e le tipologie di partecipanti che risultano sottorappresentate;

(b) l’assistenza mirata a progetti e consorzi per dar loro accesso alle competenze necessarie per ottimizzare la comunicazione e la diffusione dei risultati;

(c) le iniziative volte a stimolare il dialogo e i dibattiti con i cittadini su temi scientifici, tecnologici e connessi all’innovazione, avvantaggiandosi anche dei cosiddetti media sociali e di altre tecnologie e metodologie innovative;

(d) la comunicazione delle priorità politiche dell’Unione, purché connesse agli scopi del presente regolamento.

3. Nel rispetto delle vigenti disposizioni del trattato Euratom e della normativa unionale pertinente, le attività di diffusione possono comprendere:

(a) attività che accomunano i risultati di una serie di progetti, fra cui progetti finanziati da altre fonti, per mettere a disposizione banchi di dati di facile uso ed elaborare relazioni sintetiche sui principali risultati ottenuti;

(b) la diffusione dei risultati indirizzata ai responsabili politici, fra cui gli organismi di normazione, per promuovere l’impiego di risultati significativi sotto il profilo delle politiche da parte degli organismi appropriati a livello internazionale, unionale, nazionale e regionale.

CAPO III

CONTROLLO

Articolo 18

Controllo e audit

1. Il sistema di controllo istituito per l’esecuzione del presente regolamento è concepito per fornire un’assicurazione ragionevole dell’effettiva adeguatezza della gestione dei rischi relativi all’efficacia e all’efficienza delle operazioni, nonché della legalità e regolarità delle transazioni connesse, tenendo conto della natura pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti interessati.

2. Il sistema di controllo garantisce un equilibrio appropriato fra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e altri dei controlli a tutti i livelli, così da consentire il raggiungimento degli obiettivi del programma Euratom e renderlo attraente per i ricercatori più eccellenti e le imprese più innovative.

3. Nell’ambito del sistema di controllo, la strategia di audit delle spese delle azioni indirette del programma Euratom si basa sull’audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute in tutta la sfera di attuazione del programma. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese.

Gli audit delle spese delle azioni indirette nell’ambito del programma Euratom sono eseguiti con coerenza nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia, onde minimizzarne l’onere per i partecipanti.

Articolo 19

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.           La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.           La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti, i subcontraenti e altri terzi che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione a norma del presente regolamento.

Senza pregiudicare il paragrafo 3, gli audit della Commissione si possono svolgere fino a quattro anni dopo l’effettuazione dell’ultimo pagamento.

3.           L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e ispezioni sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96[26], per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

4.           Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

CAPO IV

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 20

Controllo

1. La Commissione controlla con periodicità annuale l’esecuzione del programma Euratom, compresi i progressi e le realizzazioni.

2. La Commissione riferisce e divulga i risultati di tale controllo.

Articolo 21

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.

Entro il 31 maggio 2017 e tenendo conto della valutazione ex post del 7° programma quadro Euratom istituito dalla decisione 2006/970/Euratom e del programma Euratom 2012-2013 istituito dalla decisione 20XX/XX/Euratom e destinato a concludersi entro fine 2015, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, esegue una valutazione intermedia del programma Euratom sulla base del raggiungimento degli obiettivi, a livello dei risultati ottenuti e dei progressi compiuti verso le incidenze, e del permanere della pertinenza di tutte le misure, dell’efficienza e dell’uso delle risorse, del potenziale di ulteriore semplificazione e del valore aggiunto europeo. Tale valutazione tiene anche conto del contributo delle misure alle priorità dell’Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e dei risultati sull’impatto a lungo termine delle misure che le hanno precedute.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione, assistita da esperti indipendenti, esegue una valutazione ex post del programma Euratom, che comprende la concezione, l’attuazione e le realizzazioni, nonché gli impatti a lungo termine e la sostenibilità delle misure, per alimentare una decisione sull’eventuale rinnovo, modifica o sospensione di una misura successiva.

2. Senza pregiudicare il paragrafo 1, le azioni dirette e indirette del programma Euratom formano oggetto di valutazioni separate.

3. Le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valutano i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti all’articolo 3, tenendo conto dei pertinenti indicatori di prestazioni definiti nell’allegato II.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio e la valutazione delle misure interessate.

5. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La decisione 2006/970/Euratom, il regolamento (Euratom) n. 1908/2006, la decisione 2006/976/Euratom, la decisione 2006/977/Euratom, la decisione XXXX/XXXX [programma quadro Euratom 2012-2013], il regolamento (Euratom) n. XXX/XXXX [regole Euratom di partecipazione 2012-2013], la decisione XXXX/XXXX/Euratom [programma specifico 2012-2013] e la decisione XXXX/XXXX/Euratom [programma specifico – azioni dirette 2012-2013] sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Le attività beneficiarie del contributo finanziario della Comunità nell’ambito di programmi istituiti dalle decisioni di cui al paragrafo 1 e i relativi obblighi finanziari continuano ad essere disciplinati dalle norme di applicazione per detti programmi fino alla loro conclusione.

3. La dotazione finanziaria di cui all’articolo 4 può anche coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione fra quel programma e le misure adottate a norma della decisione XX/XX/Euratom [programma quadro Euratom 2012-2013], della decisione XXXX/XXXX/Euratom [programma specifico 2012-2013] e della decisione XXXX/XXXX/Euratom [programma specifico – azioni dirette 2012-2013]

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO I — ATTIVITÀ

1. Motivazioni del programma Euratom – preparare il terreno per il 2020

Realizzando gli obiettivi stabiliti all’articolo 3, il programma Euratom amplierà i risultati ottenuti in base alle tre priorità del programma quadro “Orizzonte 2020”: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide della società. In particolare, il programma Euratom sosterrà la transizione verso un futuro sistema di energia affidabile, sostenibile e competitivo, a fronte dell’acuirsi della scarsità delle risorse, dell’aumento del fabbisogno e dei cambiamenti climatici.

Il programma Euratom rafforzerà il quadro di ricerca e di innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici.

La strategia di sviluppare la fusione quale alternativa credibile per la produzione commerciale di energia a emissioni zero di carbonio seguirà una tabella di marcia con tappe che porteranno all’obiettivo di produrre elettricità entro il 2050. Per attuare tale strategia, si effettuerà una ristrutturazione radicale dei lavori collegati alla fusione nell’Unione, che comprenderà la governance, il finanziamento e la gestione, per garantire un avvicendamento delle priorità dalla ricerca pura alla concezione, costruzione e operazione di futuri impianti, mediante ITER, DEMO e ulteriori iniziative. Ciò richiederà una stretta cooperazione fra tutta la comunità della fusione dell’Unione, la Commissione e le agenzie di finanziamento nazionali.

Per mantenere le competenze dell’Unione necessarie per raggiungere tali obiettivi, il programma amplierà ulteriormente la propria attività di formazione istituendo meccanismi di formazione di interesse paneuropeo che genereranno programmi specifici. In tal modo, si continuerà a promuovere lo Spazio europeo della ricerca e l’ulteriore integrazione dei nuovi Stati membri e dei paesi associati.

2. Attività necessarie per raggiungere gli obiettivi del programma 2.1. Azioni indirette

(a) Sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi nucleari (sfide della società)

In sintonia con l’obiettivo generale, sostegno ad attività congiunte di ricerca relative alla sicurezza di esercizio delle filiere di reattori (compresi gli impianti del ciclo del combustibile) in funzionamento nell’Unione o, nella misura in cui ciò sia ritenuto necessario per mantenere un’ampia competenza di sicurezza nucleare nell’Unione, dei tipi di reattori che potranno essere usati in futuro, incentrandosi esclusivamente sugli aspetti di sicurezza (safety), compresi tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali la suddivisione e la trasmutazione.

(b) Contribuire allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari finali (eccellenza scientifica; sfide della società)

Attività di ricerca congiunte e/o coordinate sui rimanenti aspetti essenziali del deposito geologico del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi a lunga vita, con l’eventuale dimostrazione di tecnologie e sicurezza. Tali attività promuovono l’instaurarsi di un punto di vista comune in seno all’Unione sulle principali questioni relative alla gestione dei rifiuti, dallo scarico del combustibile allo smaltimento. Attività di ricerca relative alla gestione di altri flussi di rifiuti radioattivi per i quali non esistono attualmente processi industrialmente maturi.

(c) Sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari a livello dell’Unione (eccellenza scientifica)

Promozione di attività congiunte di formazione e mobilità fra centri di ricerca e industrie e fra diversi Stati membri e paesi associati e sostegno al mantenimento di competenze nucleari pluridisciplinari per garantire la disponibilità di ricercatori, ingegneri e altri addetti dotati delle qualifiche necessarie nel settore nucleare dell’Unione a lungo termine.

(d) Promuovere la radioprotezione (eccellenza scientifica; sfide della società)

Attività di ricerca congiunte e/o coordinate, in particolare sui rischi derivanti da basse dosi di esposizione industriale, medica o ambientale e sulla gestione delle emergenze relativamente a incidenti interessati da radiazioni, per fornire una base scientifica e tecnologica paneuropea per un sistema di protezione solido, equo e socialmente accettabile.

(e) Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti a fusione esistenti e futuri (leadership industriale; sfide della società)

Sostegno ad attività comuni di ricerca svolte da membri dell’accordo europeo per lo sviluppo della fusione, per garantire il rapido avvio del pieno ed efficace funzionamento di ITER, compreso l’uso degli impianti pertinenti (fra cui JET, il toroide europeo comune), della modellazione integrata mediante computer ad alte prestazioni e di attività di formazione per preparare la prossima generazione di ricercatori e ingegneri.

(f) Porre le basi per future centrali elettriche a fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione (leadership industriale; sfide della società)

Sostegno ad attività congiunte svolte da membri dell’accordo europeo per lo sviluppo della fusione per sviluppare e qualificare materiali per una centrale elettrica di dimostrazione che richiede, fra l’altro, lavori propedeutici per un impianto adatto di prova dei materiali e negoziati per la partecipazione dell’Unione a un quadro internazionale appropriato per tale impianto.

Sostegno ad attività congiunte di ricerca svolte da membri dell’accordo europeo per lo sviluppo della fusione per affrontare questioni relative al funzionamento dei reattori e sviluppare e dimostrare tutte le tecnologie pertinenti per una centrale elettrica di fusione di dimostrazione. Tali attività comprenderanno la preparazione di una centrale elettrica a dimostrazione completa, i progetti preliminari e l’esplorazione del potenziale degli stellarator quale tecnologia per le centrali elettriche.

(g) Promuovere l’innovazione e la competitività dell’industria (leadership industriale)

Attuare o sostenere la gestione delle conoscenze e il trasferimento delle tecnologie dalla ricerca cofinanziata dal presente programma alle industrie che ne sfruttano gli aspetti innovativi.

Promuovere l’innovazione mediante, fra l’altro, il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche, una banca dati per la gestione e la diffusione delle conoscenze e la promozione di temi tecnologici nei programmi di istruzione.

A lungo termine, il programma Euratom sosterrà la preparazione e lo sviluppo di un settore industriale competitivo della fusione nucleare, in particolare attraverso l’attuazione di una tabella di marcia tecnologica per la realizzazione di una centrale elettrica a fusione, con la partecipazione attiva dell’industria nella progettazione e nei progetti di sviluppo.

(h) Garantire la disponibilità e l’uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea (eccellenza scientifica)

Attività a sostegno della costruzione, della ristrutturazione, dell’uso e del mantenimento della disponibilità di infrastrutture di ricerca essenziali nell’ambito del programma Euratom, nonché dell’accesso appropriato a tali infrastrutture e della cooperazione fra di loro.

i)            Accordo europeo per lo sviluppo della fusione

Si concederà una sovvenzione (azione di cofinanziamento del programma) al soggetto giuridico istituito o designato dai membri dell’accordo europeo per lo sviluppo della fusione al fine di attuarne e coordinarne le attività. Tale sovvenzione potrà includere risorse in natura della Comunità, quali lo sfruttamento scientifico e tecnico dell’impianto JET a norma dell’articolo 10 del trattato Euratom sul distacco del personale della Commissione.

2.2. Azioni dirette del JRC

Le attività nucleari del JRC mirano a sostenere l’attuazione delle direttive del Consiglio 2009/71/Euratom[27] e 2009/70/Euratom[28], nonché le conclusioni del Consiglio che privilegiano gli standard più rigorosi per la sicurezza nucleare nell’Unione e nel mondo. Il JRC, in particolare, mobiliterà le capacità e le competenze necessarie per contribuire alla valutazione e al miglioramento della sicurezza degli impianti nucleari e all’uso pacifico dell’energia nucleare e di altre applicazioni non di fissione, per fornire una base scientifica alla pertinente normativa dell’Unione e, ove necessario, rispondere entro i limiti della sua missione e competenza a guasti e incidenti nucleari. A tal fine, il JRC svolgerà ricerche e valutazioni, fornirà riferimenti e standard e impartirà formazioni teoriche e pratiche specifiche. Si cercheranno sinergie con la piattaforma tecnologica per l’energia nucleare sostenibile (SNETP) ed altre iniziative trasversali, ove appropriato.

(a) Migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze

Il JRC contribuirà allo sviluppo di strumenti e metodi per realizzare elevati standard di sicurezza per i reattori nucleari e i cicli del combustibile che hanno rilevanza per l’Europa. Tali strumenti e metodi comprendono:

(1) analisi rigorose degli incidenti, modellazione e metodologie per la valutazione dei margini di sicurezza operativa degli impianti nucleari; il sostegno all’adozione di un approccio comune europeo alla valutazione dei cicli avanzati del combustibile e dei progetti; l’investigazione e la diffusione degli insegnamenti tratti dall’esperienza operativa. Il JRC rafforzerà ulteriormente la propria “European Clearinghouse on NPP Operational Experience Feedback” per rispondere alle sfide emergenti alla sicurezza nucleare del dopo Fukushima.

(2) La riduzione al minimo delle incertezze scientifiche nella predizione del comportamento a lungo termine dei rifiuti nucleari e della dispersione di radionuclidi nell’ambiente e aspetti essenziali della ricerca sullo smantellamento degli impianti nucleari.

(3) Il potenziamento della capacità dell’Unione di rispondere a guasti e incidenti nucleari sviluppando ulteriormente i sistemi di allarme e i modelli di dispersione radiologica nell’atmosfera e mobilitando risorse e competenze per l’analisi e la modellazione di incidenti nucleari e la fornitura di un sostegno tecnico pertinente.

(b) Migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare

Si dedicherà la massima attenzione al settore della non proliferazione. Il JRC:

(1) svilupperà metodologie perfezionate e metodi e tecnologie di rilevamento/verifica a sostegno delle salvaguardie comunitarie e per rafforzare le salvaguardie internazionali;

(2) svilupperà e applicherà metodi e tecnologie perfezionati per prevenire e rilevare gli incidenti nucleari e radioattivi e rispondervi, compresa la qualifica della tecnologia di rilevamento e lo sviluppo di metodi e tecniche di scienza forense in campo nucleare per lottare contro il traffico illecito, in sinergia con il quadro globale CBRN (armi chimiche, biologiche, radioattive e nucleari);

(3) sosterrà l’applicazione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e le relative strategie dell’Unione attraverso analisi, studi e l’osservazione dell’evoluzione tecnica dei regimi di controllo all’esportazione per dare supporto ai competenti servizi della Commissione e dell’Unione.

(c) Aumentare l’eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione

Il JRC svilupperà ulteriormente la base scientifica relativa alla sicurezza nucleare. Si porrà l’accento sulla ricerca sulle proprietà fondamentali e sul comportamento degli attinoidi e materiali strutturali e nucleari. A sostegno della standardizzazione dell’Unione, il JRC fornirà standard nucleari di ultima generazione, dati di riferimento e misure, compresi lo sviluppo e la realizzazione di pertinenti banche dati e strumenti di valutazione. Il JRC sosterrà l’ulteriore sviluppo delle applicazioni mediche, in particolare di nuove terapie contro il cancro basate sull’irradiazione alfa.

(d) Promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione e la formazione

Il JRC si manterrà aggiornato sui nuovi sviluppi della scienza e della strumentazione e della normativa in materia di sicurezza e ambiente. A tal fine, sarà attuato un piano di investimenti per le infrastrutture scientifiche.

Per mantenere l’Unione all’avanguardia della sicurezza nucleare, il JRC svilupperà strumenti di gestione delle conoscenze, seguirà le tendenze delle risorse umane attraverso il proprio osservatorio sulle risorse umane per il nucleare e impartirà programmi specifici di formazione e istruzione che copriranno anche aspetti dello smantellamento.

(e) Sostenere la politica dell’Unione in materia di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione

Il JRC svilupperà le proprie competenze per fornire i dati scientifici e tecnici indipendenti necessari per supportare l’evoluzione della normativa unionale in materia di sicurezza nucleare.

Quale agente esecutivo Euratom per il Forum internazionale Generazione IV (GIF), il JRC continuerà a coordinare il contributo della Comunità al GIF. Il JRC perseguirà e svilupperà ulteriormente la cooperazione internazionale della ricerca con paesi partner importanti e organizzazioni internazionali (AIEA, OCSE/AEN) onde promuovere le politiche dell’Unione in materia di sicurezza nucleare.

3. Attività trasversali nell’ambito del programma Euratom

Al fine del raggiungimento dei propri obiettivi generali, il programma Euratom sostiene attività complementari (dirette e indirette, coordinamento e stimolo alla programmazione congiunta) che garantiscono sinergie delle attività di ricerca volte alla risoluzione di sfide comuni (come materiali, tecnologia dei fluidi di raffreddamento, dati nucleari di riferimento, modellazione e simulazione, manipolazione a distanza, gestione dei rifiuti, radioprotezione).

4. Attività trasversali e interfacce con il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”

Per raggiungere gli obiettivi del programma Euratom, si garantiranno appropriati collegamenti e interfacce, quali inviti congiunti a presentare proposte, con il programma specifico del programma quadro “Orizzonte 2020”.

Il programma Euratom potrà contribuire alla Debt Facility (dispositivo per la concessione di crediti) e alla Equity Facility (dispositivo per l’acquisizione di equity) sviluppate nell’ambito del programma quadro “Orizzonte 2020” e allargate per coprire gli obiettivi di cui all’articolo 3.

5. Definizione delle priorità

Per garantire che le azioni indirette del programma Euratom potenzino in modo reciproco le attività di ricerca degli Stati membri e del settore privato, le priorità dei programmi di lavoro saranno stabilite sulla base di contributi delle autorità pubbliche nazionali e delle parti interessate della ricerca nucleare riunite in organismi o quadri, quali le piattaforme tecnologiche e i forum tecnici per i sistemi nucleari e la sicurezza (SNETP), la gestione dei rifiuti finali (IGDTP) e la radioprotezione / dosi ridotte (MELODI), l’accordo europeo per lo sviluppo della fusione e qualsiasi organizzazione o forum pertinente di parti interessate del settore nucleare.

Le priorità delle azioni dirette saranno definite previa consultazione delle direzioni generali strategiche della Commissione europea e del consiglio d’amministrazione del JRC.

6. Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

Proseguirà la cooperazione internazionale in ricerca e innovazione nel settore nucleare, basata su obiettivi condivisi e fiducia reciproca, onde recare vantaggi chiari e significativi all’Unione. Quale contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, la Comunità cercherà di rafforzare le competenze scientifiche e tecniche dell’Unione mediante accordi internazionali di cooperazione e di promuovere l’accesso dell’industria nucleare dell’Unione a nuovi mercati emergenti.

Le attività internazionali di cooperazioni saranno promosse mediante quadri multilaterali (quali AIEA, OCSE, ITER, GIF) e nell’ambito della cooperazione bilaterale esistente o di nuova istituzione con paesi che possiedono forti basi di R&S e di capacità industriale e impianti di ricerca in funzionamento, in costruzione o in progetto.

 ALLEGATO II — INDICATORI DI EFFICACIA

Il presente allegato presenta, per ciascun obiettivo specifico del programma Euratom, una serie limitata di indicatori di prestazioni per valutare i risultati e l’incidenza.

1. Indicatori per le azioni indirette

(a) Sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi nucleari

– Percentuale dei progetti finanziati (ricerca congiunta e/o azioni coordinate) che porteranno probabilmente al miglioramento delle pratiche di sicurezza nucleare in Europa.

(b) Contribuire allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari finali

– Numero di depositi geologici per combustibile nucleare esaurito e/o rifiuti ad alta attività programmati in Europa e per i quali la Comunità ha dato un sostegno all’elaborazione di uno studio di sicurezza e all’eventuale fase di precostruzione.

(c) Sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari a livello dell’Unione.

– Formazione attraverso la ricerca – numero di studenti di dottorato e ricercatori post-dottorato sostenuti tramite progetti Euratom di fissione

– Numero di borsisti e tirocinanti nel programma di fusione Euratom

(d) Promuovere la radioprotezione

– Percentuale di progetti finanziati che probabilmente avranno un’incidenza dimostrabile sull’esercizio della regolamentazione in materia di radioprotezione.

(e) Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e futuri

– Numero di articoli pubblicati in riviste autorevoli.

(f) Porre le basi per future centrali elettriche di fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione

– Percentuale di traguardi delle tappe della fusione stabiliti per il periodo 2014-2018, raggiunti dal programma Euratom.

(g) Promuovere l’innovazione e la competitività industriale

– Numero di spin-off dalla ricerca di fusione svolta nell’ambito del programma Euratom.

– Domande di brevetto generate da laboratori europei di fusione.

(h) Garantire la disponibilità e l’uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea

– Numero di infrastrutture di ricerca sostenute a livello dell’Unione e di ricercatori che ne fanno uso mediante il sostegno alla mobilità e all’accesso.

2. Indicatori per le azioni dirette

(a) Indicatore di incidenza per il sostegno del JRC all’azione politica

– Numero di casi in cui il sostegno tecnico e scientifico del JRC all’azione politica ha avuto incidenze specifiche tangibili sulle politiche dell’Unione.

(b) Indicatore della produttività scientifica del JRC

– Numero di pubblicazioni accademiche autorevoli.

Gli indicatori di cui ai punti a) e b) possono essere rappresentati in funzione dei seguenti obiettivi comunitari per le azioni dirette:

· migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti, nonché la capacità di gestione delle emergenze;

· migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare;

· aumentare l’eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione;

· promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione e la formazione;

· sostenere la politica dell’Unione o in materia di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB[29]

- 08 Ricerca e innovazione

- 10 Centro comune di ricerca

1.3. Natura della proposta/iniziativa

ý La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[30]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il programma Euratom rafforzerà il quadro di ricerca e di innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici. Gli obiettivi tecnici del programma Euratom consistono nel migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e nel contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell’energia in modo sicuro ed efficiente. Tali obiettivi sono collegati a quelli delle strategie Europa 2020 e Energia 2020. Il programma contribuirà all’iniziativa faro “L’Unione dell’innovazione” sostenendo la ricerca nucleare connessa alle politiche, nonché precommerciale e trasversale, e agevolando il trasferimento di tecnologia fra le università, le industrie e le autorità pubbliche. Il programma quadro Euratom, grazie all’importanza tributata alla formazione in tutte le sue attività, alla capacità di stimolare la concorrenza nell’industria nucleare e, in particolare, grazie alla creazione di un nuovo settore dell’industria dell’alta tecnologia nell’ambito dell’energia da fusione, permetterà di aumentare la crescita e l’occupazione in un’ampia gamma di discipline. Per quanto riguarda la strategia Energia 2020, il programma Euratom affronterà questioni di sicurezza nucleare e manterrà la competitività tecnologica dell’Unione nel lungo termine.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate per azioni indirette

Obiettivo specifico n. 1 – Sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi nucleari

Obiettivo specifico n. 2 – Contribuire allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari finali

Obiettivo specifico n. 3 – Sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari a livello dell’Unione

Obiettivo specifico n. 4 – Promuovere la radioprotezione

Obiettivo specifico n. 5 – Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e futuri

Obiettivo specifico n. 6 – Porre le basi per future centrali elettriche di fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione

Obiettivo specifico n. 7 – Promuovere l’innovazione e la competitività industriale

Obiettivo specifico n. 8 – Garantire la disponibilità dell’infrastruttura di ricerca

Attività ABM/ABB interessate: 08 Ricerca e innovazione

1.4.3. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate per azioni dirette JRC

Obiettivo specifico n. 1 – Migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti, nonché la capacità di gestione delle emergenze

Obiettivo specifico n. 2 – Migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare

Obiettivo specifico n. 3 – Aumentare l’eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione

Obiettivo specifico n. 4 – Promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione e la formazione

Obiettivo specifico n. 5 – Sostenere la politica dell’Unione in materia di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione

Attività ABM/ABB interessate: 10 Centro comune di ricerca

1.4.4. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

1) Si prevede che l’incidenza del programma Euratom risiederà nel suo valore aggiunto comunitario per il miglioramento del funzionamento sicuro delle centrali nucleari esistenti e future, in ulteriori progressi significativi in materia di attuazione sicura dello smaltimento geologico dei rifiuti nucleari ad alta attività e a vita lunga e in una più rigorosa regolamentazione delle pratiche mediche e industriali che si avvalgono delle radiazioni ionizzanti.

2) Il programma Euratom porterà ad una maggiore sicurezza nucleare grazie alla ricerca sui controlli di sicurezza nucleare e alla messa in opera di tecnologie perfezionate di verifica e rilevamento, per quanto riguarda sia i materiali nucleari che il ciclo del combustibile nucleare.

3) Il programma Euratom contribuirà allo sviluppo di competenze ed esperienze in materia nucleare nell’Unione mediante azioni di ricerca, formazione e mobilità e grazie a un migliore accesso e uso delle strutture di ricerca.

4) Attraverso il sostegno alla ricerca di fusione, il programma Euratom garantirà un rapido avvio del funzionamento di ITER, svilupperà e qualificherà i materiali per una centrale elettrica dimostrativa e svilupperà e dimostrerà le tecnologie rilevanti per una centrale elettrica dimostrativa a fusione. Le attività del programma comprenderanno la preparazione di una centrale elettrica dimostrativa completa, i progetti preliminari e l’esplorazione del potenziale degli stellarator quale tecnologia per le centrali elettriche.

1.4.5. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

La seguente sezione specifica, per gli obiettivi specifici del programma Euratom, una serie di indicatori essenziali per valutare i risultati e l’incidenza.

Indicatori per le azioni indirette

1) Sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi nucleari

Indicatore: Percentuale dei progetti finanziati (ricerca congiunta e/o azioni coordinate) che porteranno probabilmente al miglioramento delle pratiche di sicurezza nucleare in Europa.

Attuale: 90% (2011); Obiettivo: 100% (2018)

2) Contribuire allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari finali

Indicatore: numero di depositi geologici per combustibile nucleare esaurito e/o rifiuti ad alta attività programmati in Europa e per i quali l’Unione ha dato un sostegno all’elaborazione di uno studio di sicurezza e all’eventuale fase di precostruzione.

Attuale: 0 (2011); Obiettivo: 3 (2018)

3) Sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari a livello dell’Unione

Indicatore: Formazione attraverso la ricerca – numero di studenti di dottorato e ricercatori post-dottorato che partecipano a progetti Euratom di fissione.

Attuale: circa 200 (totale per il 2007-2011); Obiettivo: 300 (totale per il 2014-2018)

Indicatore: Numero di borsisti e tirocinanti nel programma di fusione Euratom

Attuale: in media 27 all’anno (2011); Obiettivo: 40 all’anno (2018)

4) Promuovere la radioprotezione

Indicatore: Percentuale di progetti finanziati che probabilmente avranno un’incidenza dimostrabile sull’esercizio della regolamentazione in materia di radioprotezione.

Attuale: 90% (2011); Obiettivo: 100% (2018)

5) Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e futuri

Indicatore: numero di articoli pubblicati in riviste autorevoli.

Attuale: circa 800 (2010); Obiettivo: mantenimento del livello attuale (2018).

Descrizione dell’indicatore: Fonte dei dati – banca dati Scopus. Va notato che con il passaggio delle priorità del programma Euratom di fusione dalla ricerca allo sviluppo tecnologico, questo indicatore potrebbe risultare più basso in futuro. L’indicatore riguarda gli articoli di cui almeno un coautore appartenga al laboratorio europeo di fusione che partecipa al programma Euratom. È calcolato sulla base di cinque riviste di comprovata autorevolezza e di livello nazionale: Nuclear Fusion, Plasma Physics and Controlled Fusion, Fusion Engineering and Design, Fusion Science and Technology, Journal of Fusion Energy.

6) Porre le basi per future centrali elettriche a fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione

Indicatore: Percentuale di traguardi delle tappe della fusione stabiliti per il periodo 2014-2018, raggiunti dal programma Euratom.

Attuale: nuovo indicatore, 0%

Obiettivo: 90%, compresa la relazione sulle attività di progettazione preliminare della centrale elettrica di fusione (2018)

Descrizione dell’indicatore: si tratta di un indicatore nuovo che si baserà sulle tappe del programma di fusione da elaborare prima del 2014.

7) Promuovere l’innovazione e la competitività industriale

Indicatore: Numero di spin-off dalla ricerca di fusione svolta nell’ambito del programma Euratom.

Attuale: il 33% dei contratti hanno generato spin-off (2011); Obiettivo: 50% (2018)

Descrizione dell’indicatore: nuovi prodotti o servizi sviluppati da imprese che partecipano alla ricerca di fusione.

Indicatore: Domande di brevetto generate da laboratori europei di fusione

Attuale: 2-3 nuovi brevetti all’anno (2011); Obiettivo: media di 4-5 nuovi brevetti all’anno (2018)

8) Garantire la disponibilità e l’uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea

Indicatore: Numero di infrastrutture di ricerca sostenute a livello dell’Unione e di ricercatori che ne fanno uso mediante il sostegno alla mobilità e all’accesso.

Attuale: circa 800 (2008); Obiettivo: 1200 (2018);

Descrizione dell’indicatore: il regime di mobilità del programma di fusione dà un sostegno alle visite di breve durata di scienziati europei agli impianti di fusione, quali JET.

Indicatori per le azioni dirette

1) Indicatore di incidenza per il sostegno del JRC all’azione politica

Numero di casi in cui il sostegno tecnico e scientifico del JRC all’azione politica ha avuto incidenze specifiche tangibili sulle politiche dell’Unione.

Attuale: 39 (2010), Obiettivo: 45 (2018)

2) Indicatore della produttività scientifica del JRC

Numero di pubblicazioni accademiche autorevoli

Attuale: 190 (2010); Obiettivo: 210 (2018)

Gli indicatori di cui ai punti 1) e 2) soprastanti possono essere rappresentati in funzione dei seguenti obiettivi comunitari per le azioni dirette:

- migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti, nonché la capacità di gestione delle emergenze;

- migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare;

- aumentare l’eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione;

- promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione e la formazione;

- sostenere la politica dell’Unione o in materia di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1. Requisiti da soddisfare a breve e lungo termine

Il terremoto del marzo 2011 in Giappone e i successivi avvenimenti alla centrale nucleare Fukushima Daiichi costituiscono un monito severo a ricordare che la fissione nucleare, pur essendo una fonte affidabile e costante di elettricità a bassa emissione di carbonio, richiede un impegno continuo in materia di sicurezza e di capacità di gestione delle emergenze. Le principali sfide perché l’attuale tecnologia nucleare possa contribuire ulteriormente alla competitività, alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla decarbonizzazione dei sistemi energetici europei consistono nel garantire elevati livelli di sicurezza, sviluppare soluzioni per la gestione dei rifiuti finali e mantenere le competenze nucleari. Altrettanto importante è la necessità di disporre di un sistema solido di radioprotezione a livello dell’Unione, tenendo conto dei vantaggi dell’uso della radiazione in applicazioni mediche e industriali. In vista delle preoccupazioni crescenti sul rischio alla non proliferazione e sulla minaccia del terrorismo nucleare, occorre anche predisporre misure di protezione adeguate per garantire la sicurezza nucleare in Europa e nel mondo.

1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Risulta evidente la necessità dell’intervento della Comunità per affrontare le sfide della sicurezza nucleare e della diminuzione delle competenze nucleari in Europa. Inoltre, i mercati non si faranno carico dei rischi elevati e della prospettiva di lungo termine connessi con il programma di R&S in materia di energia di fusione. È chiaro che gli Stati membri da soli non potranno sostenere l’intervento pubblico necessario. I loro investimenti in ricerca e innovazione sono comparativamente bassi e frammentari. È improbabile che gli Stati membri sarebbero in grado da soli di affrontare i problemi derivanti dalla mancanza di coordinamento transnazionale. Euratom invece è in una buona posizione per fornire un valore aggiunto sfruttando le sinergie fra gli sforzi di ricerca degli Stati membri e del settore privato e fra discipline scientifiche e settori tecnologici. Un intervento a livello della Comunità può rafforzare il quadro di ricerca e di innovazione nelle tecnologie nucleari e coordinare le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici. Il programma Euratom può anche farsi carico di un programma di ricerca e sviluppo dell’energia di fusione, ad alto rischio e a lungo termine, condividendo il rischio e generando un’ampiezza ed economie di scala che non sarebbe possibile ottenere in altro modo. Le azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC) forniscono un valore aggiunto per l’unicità della loro dimensione europea. Tali benefici vanno dal soddisfare l’esigenza della Commissione di disporre di fonti interne di conoscenze scientifiche indipendenti dagli interessi nazionali e privati ai benefici diretti che derivano ai cittadini dell’Unione grazie ai contributi a politiche volte a migliorare le condizioni economiche, ambientali e sociali.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il programma Euratom si fonda sull’esperienza accumulata dai precedenti programmi quadro Euratom. In un arco di diversi decenni, i programmi Euratom:

– sono riusciti ad attirare la partecipazione dei migliori ricercatori e istituti europei nel settore nucleare;

– hanno apportato un contributo significativo alla base di conoscenza europea in campo nucleare e hanno avuto un’incidenza importante sulle reti e sulla cooperazione, promuovendo una ristrutturazione rilevante della ricerca nucleare europea.

Oltre a tali successi, vi sono anche insegnamenti importanti da trarre dalle esperienze del passato:

– occorre impostare la ricerca, l’innovazione e l’istruzione in modo più coordinato;

– è opportuno che i risultati della ricerca abbiano una migliore diffusione e siano valorizzati in nuovi prodotti, processi e servizi;

– la logica di intervento dovrebbe essere più mirata, concreta, dettagliata e trasparente;

– occorre rafforzare il monitoraggio e la valutazione.

Le raccomandazioni riguardanti le azioni dirette contenute in relazioni recenti di valutazione rilevano che il JRC può:

– promuovere un’integrazione più stretta nella produzione del sapere nell’Unione;

– introdurre analisi di impatto e studi costo-beneficio di attività specifiche nell’ambito del nuovo programma del JRC;

– migliorare la cooperazione con le imprese del settore per rafforzare gli effetti delle attività a vantaggio della competitività dell’economia europea.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il programma Euratom (2014-2018) contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delineati nel programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020). Si manterranno quindi collegamenti e interfacce appropriate fra il programma Euratom e il programma quadro “Orizzonte 2020”, mediante le azioni trasversali.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

ý Proposta/iniziativa di durata limitata

– ý  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2014 fino al 31.12.2018

– ý  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2026

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste[31]

ý Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

ý Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ý  agenzie esecutive

– ý  organismi creati dalle Comunità[32]

– ý organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

ý Gestione concorrente con gli Stati membri (se del caso)

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

La Commissione intende avvalersi di una serie di modalità di gestione per realizzare l’attività, espandendo le modalità di gestione impiegate nell’ambito delle attuali prospettive finanziarie. La gestione sarà assicurata dai servizi della Commissione e dalle agenzie esecutive esistenti della Commissione, i cui mandati saranno rinnovati ed estesi in modo equilibrato.

L’esternalizzazione di ulteriori attività del programma Euratom, in particolare ricorrendo ad agenzie esistenti, è prevista purché compatibile con l’esigenza di mantenere competenze politiche essenziali all’interno dei servizi della Commissione. L’esercizio dell’esternalizzazione implica che le attività interessate siano realizzate da soggetti selezionati sulla base della loro comprovata efficacia ed efficienza. Nello stesso tempo, il personale assegnato alle agenzie esecutive della Commissione dovrà aumentare in proporzione alla parte del bilancio corrispondente alle attività esternalizzate e tenendo conto dell’impegno in termini di personale assunto dalla Commissione (Un bilancio per l’Europa 2020 COM(2011) 500).

2. MISURE DI GESTIONE

Semplificazione

Il programma Euratom deve attirare ricercatori eccellenti e le imprese europee più innovative. Ciò si può realizzare unicamente attraverso un programma che imponga un minimo di oneri amministrativi ai partecipanti ed offra condizioni di finanziamento adeguate. La semplificazione del programma Euratom si inserisce nel più ampio processo di semplificazione proposto per “Orizzonte 2020”. Così come avviene per “Orizzonte 2020”, la semplificazione nell’ambito del programma Euratom avrà dunque tre obiettivi precipui: la riduzione dei costi amministrativi per i partecipanti; l’accelerazione di tutti i processi di gestione delle proposte e delle sovvenzioni; la diminuzione del tasso di errore finanziario.

La semplificazione nell’ambito del programma Euratom riguarderà diverse dimensioni.

1) Semplificazione strutturale: le regole di “Orizzonte 2020” si applicheranno anche al programma Euratom.

2) La semplificazione spinta delle regole di finanziamento faciliterà la preparazione delle proposte e la gestione dei progetti. Al tempo stesso, ciò ridurrà il numero di errori finanziari. Si propone l’approccio seguente.

Principale modello di finanziamento per le sovvenzioni:

– un rimborso semplificato dei costi diretti effettivi, con un’accettazione più ampia delle consuetudini dei beneficiari in materia di contabilità, compresa l’ammissibilità di talune imposte e tasse;

– la possibilità di utilizzare costi unitari del personale (costi medi del personale), per i beneficiari che utilizzano abitualmente questo sistema contabile e per i proprietari di PMI che non percepiscono uno stipendio;

– la semplificazione della registrazione del tempo di lavoro definendo un insieme chiaro e semplice di condizioni minime, in particolare l’eliminazione degli obblighi di registrazione per il personale che lavora esclusivamente per un progetto dell’Unione;

– un tasso di rimborso unico per tutti i partecipanti invece di 3 diverse aliquote per tipo di partecipante;

– un tasso forfettario unico per i costi indiretti come regola generale, invece di 4 metodi di calcolo dei costi indiretti;

– un finanziamento basato sui risultati con importi forfettari per interi progetti in settori specifici.

3) Una strategia di controllo riveduta, come indicato al punto 2.2.2, che garantisce un nuovo equilibrio tra fiducia e controllo, ridurrà ulteriormente gli oneri amministrativi per i partecipanti.

Al di là della semplificazione delle norme e dei controlli, tutte le procedure e i processi per l’attuazione dei progetti saranno razionalizzati. Ciò include disposizioni dettagliate sul contenuto e la forma delle proposte, processi per trasformare le proposte in progetti, disposizioni applicabili in materia di rendicontazione e controllo, nonché i relativi documenti di orientamento e i servizi di supporto. Un importante contributo alla riduzione dei costi amministrativi di partecipazione verrà da una piattaforma IT di agevole uso, basata sul portale dei partecipanti del Settimo programma quadro di R&S dell’Unione per attività di ricerca e sviluppo (2007-2013) (nel seguito “7° PQ”).

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Per la valutazione e il monitoraggio delle azioni indirette nell’ambito del programma Euratom, sarà predisposto un nuovo sistema. Si baserà su una strategia completa, a scadenze adeguate e armonizzata, particolarmente incentrata sulla produttività, i risultati e gli impatti. Il sistema si avvarrà di un archivio di dati pertinenti, di esperti, di una attività di ricerca specifica e di una maggiore cooperazione con gli Stati membri e gli Stati associati e sarà valorizzato mediante un’adeguata diffusione e comunicazione. Per le azioni dirette, il JRC continuerà a migliorare il controllo adeguando ulteriormente i suoi indicatori che misurano i risultati e l’impatto.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

Un limite di errore del 2% è stato adottato come indicatore principale in materia di legittimità e regolarità nel settore della ricerca. Tuttavia, ciò ha provocato alcuni effetti collaterali indesiderati o imprevisti. Secondo i beneficiari e le autorità legislative l’onere dei controlli è diventato decisamente eccessivo. Si rischia così di indebolire l’attrattiva dei programmi di ricerca dell’Unione, fra cui il programma Euratom, incidendo così negativamente sulla ricerca e sull’innovazione dell’Unione.

Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha concluso che “è essenziale che gli strumenti dell’UE volti a promuovere l’RSI, siano semplificati al fine di agevolare la loro adozione da parte dei migliori scienziati e delle imprese più innovative, in particolare concordando fra le pertinenti istituzioni un nuovo equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi” (cfr. EUCO 2/1/11, REV1; Bruxelles, 8 marzo 2011).

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell’11 novembre 2010 (P7_TA (2010) 0401) sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca si esprime a favore di un rischio di errore più elevato per il finanziamento della ricerca e “esprime preoccupazione per il fatto che il sistema e le pratiche attuali di gestione del 7° PQ sono eccessivamente orientati ai controlli, con conseguente spreco di risorse, scarsa partecipazione e scenari di ricerca meno interessanti; osserva con preoccupazione che l’attuale sistema di gestione senza alcuna tolleranza al rischio sembra evitare piuttosto che gestire i rischi”.

Il forte aumento del numero di audit e la successiva estrapolazione dei risultati hanno inoltre provocato una serie di proteste da parte del mondo della ricerca (ad esempio l’iniziativa “Trust Researchers”[33]che finora ha raccolto oltre 13 800 firme).

Si registra dunque un consenso, tra le parti interessate e le istituzioni, sul fatto che l’attuale approccio deve essere riesaminato. Occorrerebbe tenere conto anche di altri obiettivi e interessi, in particolare il successo della politica di ricerca, la competitività internazionale e l’eccellenza scientifica. Allo stesso tempo, occorre assolutamente gestire il bilancio in modo efficace ed effettivo e prevenire le frodi e gli sprechi. Si tratta di sfide in comune fra “Orizzonte 2020” e il programma Euratom.

La Commissione mantiene l’obiettivo ultimo di giungere ad un tasso di errore residuo inferiore al 2% della spesa totale per l’intera durata del programma. A tal fine, ha introdotto una serie di misure di semplificazione. Tuttavia, occorre tenere conto di altri obiettivi, come l’attrattiva e il successo della politica di ricerca dell’Unione, la competitività internazionale, l’eccellenza scientifica e in particolare i costi dei controlli (cfr. punto 2.2.2).

Alla luce di questi elementi si propone che le direzioni generali incaricate dell’esecuzione del bilancio di ricerca e innovazione mettano a punto un sistema di controllo interno efficace rispetto ai costi che offra ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa, su base annua, si attesti tra il 2% e il 5%, allo scopo ultimo di giungere ad un livello di errore residuo il più possibile vicino al 2% al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell’impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.

2.2.1. Quadro di controllo interno

Il quadro di controllo interno per le sovvenzioni si basa su:

– l’attuazione delle norme di controllo interno della Commissione;

– le procedure di selezione dei progetti migliori e loro traduzione in strumenti giuridici;

– la gestione del progetto e del contratto per tutta la durata di vita di ogni progetto;

– i controlli ex ante sul 100% delle dichiarazioni, compresa la ricezione dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di costo;

– gli audit ex post su un campione di dichiarazioni;

– la valutazione scientifica dei risultati del progetto.

Per le azioni dirette, i circuiti finanziari comportano verifiche ex ante in materia di appalti e controlli ex-post. I rischi sono valutati ogni anno e i progressi nell’esecuzione del lavoro e il consumo di risorse vengono controllati regolarmente, sulla base di obiettivi e indicatori definiti.

2.2.2. Costi e benefici dei controlli

Il costo del sistema di controllo interno per le direzioni generali della Commissione incaricate dell’esecuzione del bilancio per la ricerca e l’innovazione (compresa Euratom) è stimato a 267 milioni di euro l’anno (sulla base dell’esercizio 2009 sul rischio tollerabile di errore). Ciò ha determinato anche un notevole onere per i beneficiari e i servizi della Commissione. Secondo i beneficiari e le autorità legislative l’onere dei controlli è diventato decisamente eccessivo. Si rischia così di indebolire l’attrattiva dei programmi di ricerca dell’Unione, incidendo negativamente sulla ricerca e l’innovazione dell’Unione.

43% dei costi complessivi dei controlli per i servizi della Commissione (ad esclusione dei costi per il beneficiario) sono sostenuti nella fase di gestione dei progetti, 18% nel corso della selezione delle proposte, e 16% nella fase di negoziazione dei contratti. Gli audit expost e il loro follow-up rappresentano 23% (61 milioni di EUR) del totale.

Tuttavia, questo importante sforzo di controllo non è riuscito a conseguire pienamente il suo obiettivo. Il tasso di errore “residuo” stimato per il 6° PQ, tenuto conto di tutti i recuperi e le rettifiche che sono stati o saranno effettuati, resta superiore al 2%. L’attuale tasso di errore risultante dagli audit del 7° PQ effettuati dalla Direzione generale della ricerca e innovazione è del 5% circa, e malgrado la riduzione prevista determinata dagli audit, e il fatto che sia leggermente distorto poiché incentrato su beneficiari che non erano stati in precedenza oggetto di audit, è improbabile che l’errore residuo del 2% sia raggiunto. Il tasso di errore rilevato dalla Corte dei conti europea è simile.

2.2.3.     Livello previsto di rischio di inadempimento

Il punto di partenza è lo status quo, sulla base di audit effettuati nell’ambito del 7° PQ. Questo tasso di errore rappresentativo preliminare è prossimo al 5% (per la Direzione generale della ricerca e dell’innovazione). La maggior parte degli errori rilevati è dovuta al fatto che l’attuale sistema di finanziamento delle attività di ricerca è basato sul rimborso dei costi effettivi del progetto di ricerca dichiarati dal partecipante. Questo rende molto complessa la valutazione dei costi ammissibili.

Un’analisi dei tassi di errore effettuata per gli audit del 7° PQ finora eseguiti nella Direzione generale ricerca e innovazione evidenzia che:

- circa il 27% in numero – e il 35% in valore – degli errori riguarda l’imputazione dei costi del personale. I problemi ricorrenti sono l’imputazione di costi medi o costi iscritti in bilancio (anziché dei costi effettivi), assenza di adeguata registrazione delle ore di lavoro dedicate al programma, imputazione di voci non ammissibili;

- circa il 40% in numero – e il 37% in valore – degli errori riguarda gli altri costi diretti (ad eccezione di quelli per il personale). I problemi ricorrenti sono l’inclusione dell’IVA, l’assenza di un nesso chiaro con il progetto, la mancata presentazione delle prove di pagamento e delle fatture o il calcolo errato dell’ammortamento (imputazione dell’intero costo delle apparecchiature anziché dell’importo ammortizzato), subappalti senza previa autorizzazione oppure senza rispettare le norme in materia di rapporto qualità/prezzo ecc.;

- circa il 33% in numero – e il 28% in valore – degli errori riguarda i costi indiretti. I rischi sono uguali a quelli rilevati per le spese personale, cui si aggiunge il rischio di una assegnazione errata o iniqua delle spese generali ai progetti dell’Unione.

In alcuni casi, i costi indiretti sono una percentuale forfettaria dei costi diretti, e quindi l’errore nei costi indiretti è proporzionale all’errore nei costi diretti.

Orizzonte 2020 e il programma Euratom introducono un numero significativo di importanti misure di semplificazione (cfr. punto 2), che ridurranno il tasso di errore in tutte le categorie di errore. Tuttavia, la consultazione delle parti interessate e delle istituzioni circa un’ulteriore semplificazione e la valutazione d’impatto di Orizzonte 2020 indicano chiaramente che il mantenimento di un modello di finanziamento basato sul rimborso dei costi effettivi rimane l’opzione preferita. Il ricorso sistematico ai finanziamenti in funzione dei risultati, ai tassi forfettari o agli importi forfettari sembra prematuro in questa fase in quanto si tratta di un sistema che non è stato testato nell’ambito di programmi precedenti. Mantenere un sistema basato sul rimborso dei costi effettivi non significa tuttavia che gli errori continueranno a verificarsi.

Un’analisi degli errori individuati nel corso di audit del 7° PQ indica che circa il 25-35% di essi potrebbero essere evitati con le misure di semplificazione proposte. Il tasso di errore potrebbe diminuire dell’1,5%, passando da quasi 5% a circa 3,5%, una cifra menzionata nella comunicazione della Commissione come il punto di giusto equilibrio tra i costi amministrativi dei controlli e il rischio di errore.

La Commissione ritiene pertanto che, per le spese di ricerca nell’ambito del programma Euratom, un rischio di errore tra 2% e 5% su base annua sia un obiettivo realistico, tenendo conto dei costi dei controlli e delle misure di semplificazione proposte per ridurre la complessità delle regole e i relativi rischi associati al rimborso dei costi del progetto di ricerca. L’obiettivo ultimo per il livello residuo di rischio alla chiusura dei programmi, dopo aver tenuto conto dell’impatto finanziario di tutti gli audit, delle misure correttive e di recupero, è giungere ad un livello il più possibile vicino al 2%.

La strategia di audit ex post per le spese nell’ambito di Orizzonte 2020 e del programma Euratom tiene conto di tale obiettivo. Si baserà sull’audit finanziario di un unico campione rappresentativo di spese per l’intero programma, accompagnato da un campione compilato sulla base di considerazioni sui rischi.

Il numero totale di audit ex post sarà limitato a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale obiettivo e l’attuazione della strategia. A titolo indicativo, la Commissione ritiene che al massimo 7% dei partecipanti a Orizzonte 2020 e al programma Euratom sarebbero soggetti ad un audit nel corso dell’intero periodo di programmazione. L’esperienza del passato dimostra che le spese oggetto di audit sarebbero considerevolmente superiori e ci si può aspettare una copertura minima del 40%.

La strategia sugli audit ex-post per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni sarà integrata da una valutazione scientifica rafforzata e dalla strategia antifrode (cfr. punto 2.3).

Tale scenario si basa sull’ipotesi che le misure di semplificazione non siano soggette a modifiche sostanziali nel processo decisionale.

Nota: la presente sezione riguarda soltanto il processo di gestione delle sovvenzioni; per le spese amministrative e operative nell’ambito delle procedure di appalti pubblici si applica il 2% come limite massimo di rischio di errore tollerabile.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Le direzioni generali incaricate dell’esecuzione del bilancio di ricerca e innovazione sono fermamente intenzionate a lottare contro le frodi in tutte le fasi del processo di gestione delle sovvenzioni. Hanno messo a punto e stanno attuando strategie antifrode, compreso un uso rafforzato dell’intelligence, soprattutto attraverso strumenti IT avanzati e la formazione e informazione del personale. Per scoraggiare le frodi sono state stabilite sanzioni nonché penali adeguate in caso di frode comprovata. Questo impegno proseguirà. Le proposte per Orizzonte 2020 e per il programma Euratom sono state sottoposte ad un esame di “impermeabilità alle frodi” e a una valutazione d’impatto. Nel complesso, le misure proposte dovrebbero avere un’incidenza positiva sulla lotta contro la frode, in particolare la maggiore importanza attribuita agli audit basati sul rischio e il rafforzamento della valutazione scientifica e dei controlli.

Va sottolineato che le frodi individuate sono state molto poche rispetto al totale delle spese, tuttavia le direzioni generali responsabili dell’esecuzione del bilancio per la ricerca sono determinate a combatterle.

La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione europea siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’Unione nell’ambito del programma.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare controlli e verifiche presso gli operatori economici interessati direttamente o indirettamente da un finanziamento di questo tipo, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea in relazione a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto avente per oggetto un finanziamento dell’Unione

Fatti salvi i commi precedenti, le decisioni, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti risultanti dall’applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit, controlli e verifiche sul posto.

3.         INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…………………...……….] || Diss./Non diss. ([34]) || di paesi EFTA[35] || di paesi candidati[36] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

1 || || Diss. || No || Sì/No * || Sì || Sì

|| || || || ||

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero Denominazione || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

1 || 08 01 Spese amministrative – Ricerca 08 01 05 01 Spesa relativa al personale di ricerca 08 01 05 02 Personale esterno di ricerca 08 01 05 03 Altre spese di gestione per la ricerca 10 01 Spese del settore della ricerca diretta 10 01 05 Spese di sostegno per le operazioni nel settore della ricerca diretta 10 01 05 01 Spesa relativa al personale di ricerca 10 01 05 02 Personale esterno di ricerca 10 01 05 03 Altre spese di gestione per la ricerca 10 01 05 04 Infrastrutture di ricerca 08 03 02 01 Euratom – Energia di fusione 08 03 02 02 Euratom – Fissione nucleare e radioprotezione 08 04 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico 10 03 Stanziamenti operativi per la ricerca finanziata direttamente – Euratom 10 03 01 Attività nucleare del Centro comune di ricerca (JRC) 10 03 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi || Non diss. || No || Sì/No * || Sì || No

* Sono in corso discussioni con la Turchia relative ad accordi di associazione nel settore della ricerca nucleare.

Il JRC chiede una nuova linea di bilancio per gli investimenti infrastrutturali. La maggior parte degli impianti del JRC risale agli anni‘60 e‘70 e non è più all’avanguardia. Di conseguenza è necessario disporre di nuove strutture e aggiornare quelle esistenti al fine di attuare il programma di lavoro pluriennale del JRC, in conformità alle norme di sicurezza dell’Unione e agli obiettivi ambientali di UE 20-20-20. Il JRC ha stilato il proprio “Piano di sviluppo infrastrutturale 2014-2020” nel quale illustra le esigenze in termini di investimenti fino al 2020 per tutti i siti del JRC ripresi nella nuova linea di bilancio proposta.

Il JRC è una direzione generale della Commissione avente sede in cinque paesi diversi con sette istituti scientifici situati in cinque Stati membri dell’UE: Ispra (Italia), Geel (Belgio), Petten (Paesi Bassi), Karlsruhe (Germania) e Siviglia (Spagna). Gli impianti di ricerca del JRC comprendono impianti nucleari e un’ampia gamma di laboratori altamente specializzati e unici nel loro genere che devono ottemperare alle norme nucleari, ambientali e di sicurezza di ciascun paese ospitante. I servizi tecnici specializzati necessari per la manutenzione e l’operazione di tali impianti provengono dall’organico del JRC (compresi la sicurezza, il servizio antincendio, ecc.) e non hanno equivalenti negli altri servizi della Commissione.

La linea di bilancio 10.01.05.01 è impiegata per finanziare i funzionari inseriti nell’organico del JRC, mentre la linea 10.01.05.02 copre il personale esterno con contratti a termine (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati, borsisti, tirocinanti, ecc.) per consentire al JRC di rimanere all’avanguardia della ricerca e far fronte alle specifiche esigenze connesse alla sua missione di servizio di sostegno scientifico diretto della Commissione.

Questi crediti per il personale servono principalmente a finanziare scienziati e tecnici impiegati in azioni scientifiche di attuazione del programma di lavoro del JRC. Il componente prettamente “amministrativo” di queste linee è relativamente basso (meno del 20%), come ha confermato la DG HR nel suo esercizio annuale di controllo.

La linea di bilancio 10.01.05.03 si riferisce al sostegno dell’infrastruttura scientifica e tecnica nucleare e non nucleare. La maggior parte dei crediti di questa linea sono dedicati a 1) garantire il funzionamento regolare degli istituti del JRC (p.es. manutenzione, equipaggiamento tecnico, forniture di acqua/gas/elettricità, sicurezza, radioprotezione, informatica, telecomunicazioni, elaborazione dati, ecc.) e 2) operazioni non correnti (lavori di ristrutturazione, ammodernamento degli impianti esistenti, adempimento a nuove norme, ecc.).

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese – Ricerca indiretta        a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 || Crescita intelligente e inclusiva

Ricerca indiretta || || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || > 2018 ||

Numero della linea di bilancio: 08 03 02 totale || Impegni || (1) || 159.641 || 171.785 || 184.350 || 197.350 || 210.794 || || 923.920

Pagamenti || (2) || 100.131 || 125.934 || 152.733 || 162.535 || 196.821 || 185.766 || 923.920

Numero della linea di bilancio: 08 03 02 01 Numero della linea di bilancio: 08 03 02 02 || Impegni || (1) || 108.073 || 116.201 || 124.612 || 133.312 || 142.309 || || 624.507

Pagamenti || (2) || 80.065 || 94.967 || 104.867 || 107.771 || 128.659 || 108.178 || 624.507

Impegni || (1) || 51.568 || 55.584 || 59.739 || 64.038 || 68.485 || || 299.414

Pagamenti || (2) || 20.066 || 30.967 || 47.867 || 54.764 || 68.162 || 77.589 || 299.415

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma Euratom[37] 08 01 05 01 Spesa relativa al personale di ricerca 08 01 05 02 Personale esterno di ricerca 08 01 05 03 Altre spese di gestione per la ricerca || 17.780 2.240 7.007 || 18.136 2.285 7.147 || 18.498 2.330 7.290 || 18.868 2.377 7.436 || 19.246 2.425 7.585 || || 92.529 11.657 36.465

Numero della linea di bilancio: 08 01 05 || || (3) || 27.027 || 27.568 || 28.119 || 28.681 || 29.255 || || 140.650

TOTALE degli stanziamenti per la DG Ricerca e innovazione || Impegni || =1+1a +3 || 186.668 || 199.353 || 212.469 || 226.031 || 240.049 || || 1064.570

Pagamenti || =2+2a+3 || 127.158 || 153.502 || 180.852 || 191.216 || 226.076 || 185.766 || 1064.570

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 159.641 || 171.785 || 184.350 || 197.350 || 210.794 || || 923.920

Pagamenti || (5) || 100.131 || 125.934 || 152.733 || 162.350 || 196.821 || 185.766 || 923.920

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma Euratom || (6) || 27.027 || 27.568 || 28.119 || 28.681 || 29.255 || 0 || 140.650

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 186.668 || 199.353 || 212.469 || 226.031 || 240.049 || || 1064.570

Pagamenti || =5+ 6 || 127.158 || 153.502 || 180.852 || 191.216 || 226.076 || 185.766 || 1064.570

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

n.a.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || Spese amministrative

a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || TOTALE

DG: Ricerca / Ricerca diretta ||

Ÿ Risorse umane || || || || || || 0

Ÿ Altre spese amministrative || || || || || || 0

TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || || || || || || 0

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || 0

a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || > 2018 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 186.668 || 199.353 || 212.469 || 226.031 || 240.049 || || 1064.570

Pagamenti || 127.158 || 153.502 || 180.852 || 191.216 || 226.076 || 185.766 || 1064.570

3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese – Ricerca diretta

                                                                                                                         a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 || Crescita intelligente e inclusiva

  DG JRC Ricerca diretta || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno ≥ 2019 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio: 10.03 || Impegni || (1a) || 10.457 || 10.666 || 10.879 || 11.097 || 11.319 || 0 || 54.417

Pagamenti || (2a) || 4.706 || 8.982 || 10.208 || 10.935 || 11.153 || 8.434 || 54.417

Numero della linea di bilancio: 10.03.01 || Impegni || (1a) || 10.457 || 10.666 || 10879 || 11.097 || 11.319 || 0 || 54.417

Pagamenti || (2a) || 4.706 || 8.982 || 10.208 || 10.935 || 11.153 || 8.434 || 54.417

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione  del programma Euratom[38] 10 01 05            10 01 05 01             10 01 05 02             10 01 05 03 10 01 05 04 || 126.796 61.598 11.205 38.706 15.286 || 130.284 63.754 11.457 39.481 15.592 || 133.874 65.986 11.715 40.270 15.903 || 137.571 68.295 11.979 41.076 16.222 || 141.377 70.686 12.248 41.897 16.546 || || 669.901 330.319 58.604 201.430 79.549

TOTALE degli stanziamenti per la DG JRC / Ricerca diretta || Impegni || =1+1a +3 || 137.253 || 140.950 || 144.753 || 148.668 || 152.695 || || 724.319

Pagamenti || =2+2a+3 || 131.501 || 139.266 || 144.082 || 148.506 || 152.530 || 8.434 || 724.319

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 10.457 || 10.666 || 10.879 || 11.097 || 11.319 || 0 || 54.417

Pagamenti || (5) || 4.706 || 8.982 || 10.208 || 10.935 || 11.153 || 8.434 || 54.417

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma Euratom || (6) || 126.796 || 130.284 || 133.874 || 137.571 || 141.377 || 0 || 669.901

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 137.253 || 140.950 || 144.753 || 148.668 || 152.695 || 0 || 724.319

Pagamenti || =5+ 6 || 131.501 || 139.266 || 144.082 || 148.506 || 152.530 || 8.434 || 724.319

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

n.a.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || Spese amministrative

a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || TOTALE

DG: Ricerca / Ricerca diretta ||

Ÿ Risorse umane || || || || || ||

Ÿ Altre spese amministrative || || || || || ||

TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || ||

a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || > 2018 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 137.253 || 140.950 || 144.753 || 148.668 || 152.695 || 0 || 724.319

Pagamenti || 131.501 || 139.266 || 144.082 || 148.506 || 152.530 || 8.434 || 724.319

Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese – Ricerca indiretta + ricerca diretta a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 || Crescita intelligente e inclusiva

Sintesi Ricerca indiretta / ricerca diretta || || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || > 2018 ||

Numero della linea di bilancio: 08 03 02 || Impegni || (1) || 159.641 || 171.785 || 184.350 || 197.350 || 210.794 || || 923.920

Pagamenti || (2) || 100.131 || 125.934 || 152.733 || 162.535 || 196.821 || 185.766 || 923.920

Numero della linea di bilancio: 10 03 || Impegni || (1a) || 10.457 || 10.666 || 10.879 || 11.097 || 11.319 || 0 || 54.417

Pagamenti || (2a) || 4.706 || 8.982 || 10.208 || 10.935 || 11.153 || 8.434 || 54.417

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione  del programma Euratom[39] 08 01 05 10 01 05             || 27.027 || 27.568 || 28.119 || 28.681 || 29.255 || 0 || 140.650

137.252 || 140.950 || 144.753 || 148.669 || 152.696 || 0 0 || 724.320

Numero della linea di bilancio: 08 01 05 / 10 01 05 || || (3) || 153.822 || 157.852 || 161.992 || 166.253 || 170.632 || || 810.551

TOTALE degli stanziamenti per la DG Ricerca e innovazione / Ricerca diretta || Impegni || =1+1a +3 || 323.920 || 340.303 || 357.221 || 374.700 || 392.745 || || 1788.889

Pagamenti || =2+2a+3 || 258.659 || 292.768 || 324.933 || 339.723 || 378.606 || 194.200 || 1788.889

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 170.098 || 182.451 || 195.229 || 208.447 || 222.113 || || 978.338

Pagamenti || (5) || 104.837 || 134.916 || 162.941 || 173.470 || 207.974 || 194.200 || 978.338

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma Euratom || (6) || 153.822 || 157.852 || 161.992 || 166.253 || 170.632 || || 810.551

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 323.920 || 340.303 || 357.221 || 374.700 || 392.745 || || 1788.889

Pagamenti || =5+ 6 || 258.659 || 292.768 || 324.933 || 339.723 || 378.606 || 194.200 || 1788.889

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma Euratom || (6) || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || ||

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato[40] || Costo medio del risultato || N. di risultati || Costo || N. di risultati || Costo || N. di risultati || Costo || N. di risultati || Costo || N. di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVI SPECIFICI da 1 a 8 delle azioni indirette[41] || || || || || ||

- Risultato – Fusione EURATOM || ** || ** || 100 || 108.073 || 100 || 116.201 || 100 || 124.612 || 100 || 133.312 || 100 || 142.309 || 500 || 624.507

- Risultato – Fissione EURATOM || || || 25 || 51.568 || 25 || 55.584 || 25 || 59.739 || 25 || 64.038 || 25 || 68.485 || 125 || 299.414

Totale parziale per gli obiettivi specifici da 1 a 8 per le azioni indirette || || || || || ||

OBIETTIVI SPECIFICI da 1 a 5 delle azioni dirette[42] || || || || || ||

- Risultato – Ricerca diretta EURATOM - JRC || *** || *** || 150 || 10.457 || 150 || 10.666 || 150 || 10.879 || 150 || 11.097 || 150 || 11.319 || 750 || 54.417

Totale parziale per gli obiettivi specifici da 1 a 5 per le azioni dirette || 150 || 10.457 || 150 || 10.666 || 150 || 10.879 || 150 || 11.097 || 150 || 11.319 || 750 || 54.417

COSTO TOTALE || 275 || 170.098 || 275 || 182.451 || 275 || 195.229 || 275 || 208.447 || 275 || 222.113 || 1,375 || 978.338

(*)              Numero stimato di risultati.

(**)            il risultato consueto di una sovvenzione di ricerca è una relazione che descrive i fatti, le rilevazioni e i risultati.

(***)          Tipo di risultato: prodotti e servizi per i responsabili politici dell’UE.

Costo medio del risultato: Il costo di ciascun risultato è assai variabile. Ad esempio, un risultato di tipo ordinario (come un bollettino periodico di previsioni agricole) non è comparabile alla relazione finale relativa a uno studio corposo ed eventualmente costoso per il quale un importo considerevole di crediti si è tradotto in un unico documento. Ambedue sono importanti e utili ma sono finalizzati a obiettivi diversi. Il costo medio indicato è semplicemente un calcolo matematico operato dividendo il bilancio per il numero stimato di risultati.

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || ||

Risorse umane || || || || || ||

Altre spese amministrative || || || || || ||

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || ||

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018

Esclusa la RUBRICA 5[43] del quadro finanziario pluriennale || Ricerca indiretta || Ricerca diretta || Ricerca indiretta || Ricerca diretta || Ricerca indiretta || Ricerca diretta || Ricerca indiretta || Ricerca diretta || Ricerca indiretta || Ricerca diretta

Risorse umane || 20.020 || 72.803 || 20.421 || 75.211 || 20.828 || 77.701 || 21.245 || 80.274 || 21.671 || 82.934

Altre spese di natura amministrativa || 7.007 || 53.992 || 7.147 || 55.072 || 7.290 || 56.174 || 7.436 || 57.297 || 7.585 || 58.443

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 27.027 || 126.796 || 27.568 || 130.284 || 28.118 || 133.874 || 28.681 || 137.571 || 29.256 || 141.377

TOTALE* || 27.027 || 126.796 || 27.568 || 130.284 || 28.118 || 133.874 || 28.681 || 137.571 || 29.256 || 141.377

*Queste cifre sono suscettibili di adeguamento in conseguenza della procedura di esternalizzazione prevista.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stime da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018

|| Ÿ Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)

|| X 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || ||

|| xx 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || ||

|| 08 01 05 01 (ricerca indiretta)* || 140 || 140 || 140 || 140 || 140

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || 566 || 566 || 566 || 566 || 566

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE)[44]

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || ||

|| 08 01 04 40 [45] || - in sede[46] || || || || ||

|| || - nelle delegazioni - funzionari e agenti temporanei - AC GFI-IV - END || || || || ||

|| 08 01 05 02 (AC, INT, END – ricerca indiretta)* || 35 || 35 || 35 || 35 || 35

|| 10 01 05 02 (AC, INT, END – ricerca diretta) || 194 || 194 || 194 || 194 || 194

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || ||

|| TOTALE || 935 || 935 || 935 || 935 || 935

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

* Da questi totali sono stati esclusi i funzionari, gli agenti temporanei e il personale esterno addetti al progetto ITER nella sede centrale (Bruxelles). Questi effettivi sono menzionati nel programma supplementare di ricerca del progetto ITER IFL.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Compiti derivanti dall’esecuzione del programma Euratom di ricerca e formazione (azioni dirette e indirette), in particolare per quanto concerne la gestione dei rifiuti nucleari, la sicurezza (safety) nucleare e le salvaguardie e la sicurezza (security) nucleari. Svolgeranno anche attività necessarie per smantellare gli impianti nucleari Euratom JRC

Personale esterno

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[47].

Non pertinente

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– ¨  La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– X  La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 - 2018

Specificare l’organismo di cofinanziamento || Paesi terzi associati al programma

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati* || p.m. i contributi terzi verranno aggiunti in una fase successiva

* I contributi terzi non sono ancora definiti; verranno aggiunti in una fase successiva

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– ¨  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– X  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– X          sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[48]

Dal 2014 al 2018

Voce 6011* Voce 6012* Voce 6013 Voce 6031** || || p.m. p.m. p.m. p.m.

* Gli accordi relativi al contributo della Svizzera nonché a quello per il fondo comune JET non sono ancora conclusi. Sono in corso discussioni con la Turchia relative alla cooperazione nel settore della ricerca nucleare.

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

08 04 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non appartenenti allo Spazio economico europeo) alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione.

10 03 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non appartenenti allo Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Alcuni Stati associati possono contribuire a un finanziamento supplementare del programma quadro per mezzo di accordi di associazione. Il metodo di calcolo sarà convenuto in sede di accordo e non è necessariamente identico per tutti gli accordi. La maggior parte dei calcoli è basata sul PIL dello Stato associalo rispetto al PIL complessivo degli Stati membri applicando tale percentuale all’insieme del bilancio.

[1]               Articolo 7 del trattato Euratom.

[2]               COM(2011) 48.

[3]               GU C [...] del [...], pag.

[4]               GU C [...] del [...], pag.

[5]               GU L […]

[6]               Conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2008 sul fabbisogno di competenze nel settore nucleare (15406/08).

[7]               GU L 358 del 16.12.2006, p.ag. 62.

[8]               GU L 90 del 30.3.2007.

[9]               COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010.

[10]             C(2005) 576 definitivo dell’11.3.2005.

[11]             INI/2010/2079.

[12]             GU L […].

[13]             GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1.

[14]             GU L […].

[15]             GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12.

[16]             GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60.

[17]             GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404.

[18]             GU L 400 del 30.12.2006, pag. 434.

[19]             GU L […].

[20]             GU L […].

[21]             GU L […].

[22]             GU L […].

[23]             GU L […].

[24]             GU L 177 del 4.7.1984, pag. 25.

[25]             Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

[26]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[27]             GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18.

[28]             GU L 199 del 19.7.2011, pag. 1.

[29]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[30]             A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[31]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[32]             A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[33]             http://www.trust-researchers.eu/.

[34]             Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

[35]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[36]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[37]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[38]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[39]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[40]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

[41]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici delle azioni indirette”

[42]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici delle azioni dirette”

[43]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[44]             AC = agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato.

[45]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[46]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[47]             Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[48]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per le spese di riscossione.