Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” /* COM/2011/0812 definitivo - 2011/0400 (NLE) */
RELAZIONE 1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA Il proposto programma Euratom di ricerca e
formazione (2014-2018), di seguito il “programma Euratom”, riguarda attività
nei settori dell’energia nucleare (fusione e fissione) e della radioprotezione.
La proposta, che è parte integrante del programma quadro di ricerca e
innovazione “Orizzonte 2020”, stabilisce il bilancio globale per le azioni
dirette e indirette, fissa gli obiettivi delle attività di R&S e specifica
gli strumenti a sostegno degli stessi. La proposta consiste in un regolamento unico
che copre tutti gli aspetti pertinenti per lo svolgimento di attività di
ricerca nei settori sopra citati, fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici
e stabilisce regole apposite per la partecipazione delle organizzazioni di
ricerca, delle università e dei soggetti produttivi. Nel suo ambito di
applicazione figureranno il programma di ricerca e sviluppo sull’energia da
fusione, le attività di ricerca in materia di fissione e radioprotezione e le
azioni dirette del JRC in materia di sicurezza e protezione nucleari. In tal modo, la proposta garantirà il
proseguimento della ricerca e delle attività di formazione finanziate dall’Unione nei settori della scienza e della
tecnologia nucleari nel periodo 2014-2018 e il mantenimento di programmi
efficaci ed efficienti che attualmente catalizzano e coordinano le attività
negli Stati membri, per assicurare un massimo valore aggiunto dell’Unione. Attraverso il sostegno alle suddette priorità,
il programma Euratom (2014-2018) contribuirà al raggiungimento dei tre
obiettivi strategici delineati nel programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte
2020”, vale a dire: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide
della società. Si manterranno quindi collegamenti e interfacce appropriate
fra il programma Euratom e il programma quadro “Orizzonte 2020”. Il programma
Euratom proposto è chiaramente collegato agli obiettivi delle strategie
Europa 2020 e Energia 2020. Esso contribuirà all’iniziativa faro “Unione
dell’innovazione” sostenendo la ricerca precommerciale e connessa alle
politiche e agevolando il trasferimento di tecnologia fra le università e le
industrie. Il programma quadro Euratom, grazie all’importanza tributata alla
formazione in tutte le sue attività, alla capacità di stimolare la concorrenza
nell’industria nucleare esistente e, in particolare, grazie alla creazione di
un nuovo settore dell’industria dell’alta tecnologia nell’ambito dell’energia
da fusione, permetterà di aumentare la crescita e l’occupazione in un’ampia gamma
di discipline. Il trattato Euratom limita a cinque anni la
durata dei programmi di ricerca nel settore nucleare[1]. Di conseguenza, la
legislazione proposta sarà valida fino alla fine del 2018. Il progetto ITER è oggetto di una decisione a
parte, poiché il suo finanziamento esulerà dal quadro finanziario pluriennale,
in sintonia con la comunicazione “Un bilancio per la strategia Europa 2020”
(COM(2011)500 del 29.6.2011). Il programma Euratom (2014-2018) è attuato
mediante un unico regolamento che stabilisce tutte le disposizioni necessarie
per la realizzazione di attività di ricerca nucleare. Questo nuovo approccio
differisce da quello adottato per i precedenti periodi di programmazione, in
cui i contenuti del presente regolamento erano suddivisi fra quattro atti
legislativi distinti (tre decisioni, rispettivamente sul programma quadro,
sul programma specifico per le azioni indirette e il programma specifico per le
azioni dirette del JRC, nonché un regolamento che stabiliva le regole di
partecipazione per le imprese, i centri di ricerca e le università e per la
diffusione dei risultati delle ricerche). Il presente regolamento persegue inoltre l’obiettivo
della semplificazione facendo riferimento al medesimo fondo di garanzia dei
partecipanti del programma quadro “Orizzonte 2020”. Infine, il programma Euratom (2014-2018)
propone una grande semplificazione delle regole di finanziamento e una
strategia di controllo riveduta, sempre a sostegno dell’obiettivo generale
della semplificazione. 2.
ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL’IMPATTO Nella preparazione del programma Euratom si è
tenuto pienamente conto delle risposte ad un’ampia consultazione pubblica
basata sul Libro verde “Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro
strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione nell’Unione
europea”[2].
Si sono organizzate ulteriori consultazioni per discutere la sfida
rappresentata dall’energia nel futuro programma di ricerca con rappresentanti
dei governi e un ampio ventaglio di parti interessate settoriali, universitarie
e della società civile, su temi sia nucleari che non nucleari. La Commissione
ha anche tenuto conto dei risultati delle discussioni svoltesi in seno al
Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo
sulla proposta di programma quadro Euratom per il 2012-2013. La proposta si è anche avvalsa di una
valutazione di impatto approfondita, basata su consultazioni delle parti
interessate e valutazioni esterne. Tale valutazione di impatto ha evidenziato
che le sfide poste dalla sicurezza nucleare e dal calo delle qualifiche
nucleari in Europa possono essere affrontate in modo efficace sfruttando le
sinergie fra le attività di ricerca degli Stati membri e quelle del settore
privato e fra le discipline scientifiche e i settori tecnologici. L’azione a
livello dell’Unione può rafforzare il quadro di ricerca e di innovazione nel
settore nucleare e coordinare le attività di ricerca degli Stati membri,
evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa critica in settori
essenziali e garantendo il miglior utilizzo possibile dei finanziamenti
pubblici. Un programma a livello dell’Unione può anche intraprendere il
programma di ricerca e sviluppo dell’energia di fusione, ad alto rischio e a lungo
termine, condividendo il rischio e generando un’ampiezza ed economie di scala
che non sarebbe possibile ottenere in altro modo. 3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La base giuridica del presente programma
quadro è da rinvenirsi nell’articolo 7 del trattato Euratom. 4.
INCIDENZA SUL BILANCIO Il bilancio previsionale della proposta è
presentato a prezzi attuali. La “scheda finanziaria dell’atto normativo”
allegata alla presente proposta stabilisce le implicazioni in materia di
bilancio, di risorse umane e amministrative. 2011/0400 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul programma di ricerca e formazione della
Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma
quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato
che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (nel prosieguo il “trattato
Euratom”, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo[3], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[4],
considerando quanto segue: (1)
uno degli obiettivi della Comunità europea dell’energia
atomica (nel prosieguo la “Comunità”) è quello di contribuire all’aumento del
livello di vita negli Stati membri, anche attraverso la promozione e l’agevolazione
della ricerca nucleare negli Stati membri e la sua integrazione attraverso
un programma comunitario di ricerca e formazione. (2)
La ricerca nucleare può contribuire alla prosperità
economica e alla sostenibilità ambientale migliorando la sicurezza nucleare e
la radioprotezione. Di importanza non minore è il contributo della ricerca
nucleare alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo
sicuro ed efficiente. (3)
Sostenendo la ricerca nucleare, il programma di
ricerca e formazione della Comunità (nel prosieguo il “programma Euratom”)
contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del programma quadro di ricerca e
innovazione “Orizzonte 2020” istituito dal regolamento (UE) n. XX/XXXX del [….][5] (nel prosieguo il “programma
quadro Orizzonte 2020”) e faciliterà l’attuazione della strategia Europa 2020 e
la realizzazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. (4)
Nonostante l’impatto potenziale dell’energia
nucleare sulla produzione di energia e sullo sviluppo economico, incidenti
nucleari gravi possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Ne
consegue che occorre dare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove
appropriato, ai relativi aspetti di pubblica sicurezza nel programma Euratom di
ricerca e formazione. (5)
Poiché tutti gli Stati membri hanno impianti
nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, in particolare nella medicina,
il Consiglio, nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2008, ha riconosciuto[6] la necessità di continuare a
disporre di competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso azioni
adeguate di istruzione e formazione collegate alla ricerca e coordinate a
livello della Comunità. (6)
Con la firma di un accordo sull’istituzione dell’Organizzazione
internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del
progetto ITER[7],
Euratom si è impegnata a partecipare alla costruzione di ITER e al suo futuro
funzionamento. Il contributo della Comunità è gestito attraverso la “Impresa
comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione” (nel prosieguo “Fusion
for Energy”), istituita dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 2007[8]. Le attività di Fusion for
Energy, fra cui ITER, saranno disciplinate da un atto legislativo distinto. (7)
Affinché la fusione diventi un’alternativa
credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo
completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le
attività. In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia
ambiziosa ma realistica per arrivare alla produzione di elettricità entro il 2050.
Per raggiungere tali obiettivi occorre dare un nuovo indirizzo al programma
europeo di fusione incentrandosi maggiormente sulle attività a sostegno di
ITER. Occorre operare tale razionalizzazione senza mettere in pericolo il ruolo
guida dell’Europa nella comunità scientifica della fusione. (8)
È opportuno che il Centro comune di ricerca (JRC)
continui a fornire un sostegno scientifico e tecnologico, indipendente e
funzionale ai destinatari, per formulare, sviluppare, attuare e monitorare le
politiche comunitarie, in particolare nel settore della ricerca e della
formazione nella sicurezza nucleare. (9)
Occorre che il Centro comune di ricerca continui a
generare risorse aggiuntive mediante attività competitive, fra cui la
partecipazione alle azioni indirette del programma Euratom, attività per conto
di terzi e, in misura minore, lo sfruttamento della proprietà intellettuale. (10)
Sebbene spetti a ciascuno Stato membro decidere se
fare uso o meno dell’energia nucleare, all’Unione incombe il ruolo di
sviluppare, nell’interesse di tutti gli Stati membri, un quadro per
sostenere la ricerca congiunta di avanguardia, la creazione di conoscenze e la
manutenzione delle conoscenze sulle tecnologie di fissione nucleare, con un
accento particolare sulla sicurezza, sulla radioprotezione e sulla non
proliferazione. Ciò richiede dati scientifici indipendenti, a cui il JRC può
dare un contributo essenziale. Queste premesse sono state riconosciute nella comunicazione
della Commissione “Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione dell’innovazione”[9], in cui essa ha dichiarato l’intenzione
di rafforzare la base scientifica della programmazione attraverso il JRC. Il
JRC propone di raccogliere tale sfida indirizzando la propria ricerca in
materia di sicurezza nucleare verso le priorità politiche dell’Unione. (11)
Al fine di approfondire il rapporto fra la scienza
e la società e rafforzare la fiducia dei cittadini nella scienza, è auspicabile
che il programma Euratom stimoli un impegno informato dei cittadini e della
società civile nelle questioni della ricerca e dell’innovazione, promuovendo l’istruzione
scientifica, migliorando l’accessibilità del sapere scientifico, elaborando
programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le
preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile e
agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma
stesso. (12)
È opportuno che il programma Euratom risponda all’evolversi
delle opportunità e dei bisogni della scienza e della tecnologia, dell’industria,
delle politiche pubbliche e della società. Pertanto, occorre definire i
programmi in stretto collegamento con le parti interessate di tutti i settori
coinvolti, prevedendo una flessibilità sufficiente per tenere conto di nuovi
sviluppi. Occorre fare ricorso a consulenze esterne in modo continuo durante l’esecuzione
del programma Euratom, avvalendosi altresì di strutture rilevanti quali le
piattaforme tecnologiche europee. (13)
È auspicabile che il programma Euratom contribuisca
all’attrattiva della professione di ricercatore nell’Unione. Occorre dedicare
un’attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori[10],
nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello
Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario. (14)
È opportuno che le attività sviluppate nell’ambito
del programma Euratom mirino a promuovere l’uguaglianza fra uomini e donne
nella ricerca e nell’innovazione, in particolare affrontando le cause
soggiacenti agli squilibri di genere, sfruttando il pieno potenziale dei
ricercatori di sesso femminile e maschile e integrando la dimensione di genere
nei contenuti dei progetti, al fine di migliorare la qualità della ricerca e
stimolare l’innovazione. Occorre anche che le attività mirino ad attuare i
principi relativi all’uguaglianza fra donne e uomini di cui agli articoli 2 e 3
del trattato sull’Unione europea e all’articolo 8 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE). (15)
È necessario che le attività di ricerca e
innovazione sostenute dal programma Euratom rispettino i principi etici
fondamentali. Occorre tenere conto dei pareri espressi dal Gruppo europeo di
etica delle scienze e delle nuove tecnologie. Occorre che le attività di
ricerca tengano conto altresì dell’articolo 13 del TFUE e riducano l’impiego di
animali nella ricerca e nelle prove, con l’obiettivo a termine di eliminare l’uso
degli animali. È opportuno che tutte le attività siano eseguite garantendo un
elevato livello di protezione della salute umana. (16)
È auspicabile che si ottenga un impatto maggiore
combinando i finanziamenti del programma Euratom e del settore privato nell’ambito
di partenariati pubblico-privato in settori in cui la ricerca e l’innovazione
potrebbero contribuire agli obiettivi più ampi di competitività dell’Unione.
Occorre dedicare un’attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e
medie imprese. (17)
È opportuno che il programma Euratom promuova la cooperazione
con i paesi terzi, in particolare nel settore della sicurezza, sulla base di
interessi comuni e vantaggi reciproci. (18)
Al fine di mantenere la parità di condizioni per
tutti i soggetti attivi nel mercato interno, è opportuno che i finanziamenti erogati
dal programma Euratom siano concepiti in conformità alle regole sugli aiuti di
Stato, in modo da garantire l’efficacia della spesa pubblica e prevenire
distorsioni del mercato quali il soffocamento dei finanziamenti privati, la
creazione di strutture di mercato inefficaci o la preservazione di aziende
inefficienti. (19)
Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011,
riconoscendo l’esigenza di un nuovo approccio ai controlli e alla gestione dei
rischi nel finanziamento unionale della ricerca, ha auspicato un nuovo
equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione
dell’11 novembre 2010 sulla semplificazione dell’attuazione
dei programmi quadro di ricerca[11],
ha invocato un cambiamento pragmatico verso la semplificazione amministrativa e
finanziaria, auspicando che la gestione del finanziamento unionale della
ricerca sia maggiormente basata sulla fiducia e più tollerante dei rischi nei
confronti dei partecipanti. (20)
Occorre tutelare gli interessi finanziari dell’Unione
mediante misure proporzionate durante il ciclo di spesa, fra cui la
prevenzione, il rilevamento e l’investigazione delle irregolarità, il recupero
di importi persi, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, ove
appropriato, l’imposizione di penali. Occorre che una strategia di controllo
riveduta, più incentrata sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento
delle frodi che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l’onere dei
controlli per i partecipanti. (21)
È importante garantire la sana gestione finanziaria
del programma Euratom e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice
possibile, assicurando la certezza giuridica e l’accessibilità del programma
per tutti i partecipanti. È necessario garantire la conformità al regolamento
(UE) n. XXXX/2012 [nuovo regolamento finanziario][12] e ai requisiti di
semplificazione e di migliore regolamentazione. (22)
Per garantire l’attuazione più efficiente possibile
e un facile accesso di tutti i partecipanti mediante procedure semplificate,
nonché ai fini della realizzazione di un quadro coerente, completo e
trasparente per i partecipanti, occorre che la partecipazione al programma
Euratom e la diffusione dei risultati delle ricerche sia disciplinata dalle
regole del programma quadro “Orizzonte 2020”, a norma del regolamento (UE) n.
XX/XXXX [regole di partecipazione], opportunamente adattate. (23)
È importante continuare a facilitare l’usufrutto
della proprietà intellettuale sviluppata dai partecipanti tutelando al tempo
stesso i legittimi interessi degli altri partecipanti e della Comunità, a norma
del capo 2 del trattato Euratom. (24)
I fondi di garanzia per i partecipanti, gestiti
dalla Commissione e istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006
del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la
partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito
del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per
la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)[13] e del regolamento (Euratom)
n. XX/XX del […] che stabilisce le regole per la partecipazione di
imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell’ambito del
programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la
diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013)[14] si sono rivelati un importante
meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi connessi agli importi dovuti e
non rimborsati da partecipanti inadempienti. È auspicabile che il fondo di
garanzia per i partecipanti istituito a norma del regolamento (UE) n. XX/2012
[regole di partecipazione e diffusione] copra anche le azioni disciplinate dal
regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, dal regolamento (Euratom)
n. XX/XX del Consiglio [regole Euratom di partecipazione (2012-2013)] e
dal presente regolamento. (25)
L’articolo 7 del trattato Euratom affida alla
Commissione la responsabilità dell’esecuzione del programma Euratom. Ai fini
dell’attuazione del programma Euratom, salvo le azioni dirette, è opportuno che
la Commissione sia assistita da un comitato consultivo degli Stati membri per
garantire l’opportuno coordinamento con le politiche nazionali nei settori
coperti dal presente programma di ricerca e formazione. (26)
Il raggiungimento degli obiettivi del programma
Euratom nei settori pertinenti richiede un sostegno alle attività trasversali
sia nell’ambito del programma Euratom che congiuntamente con le attività del
programma quadro “Orizzonte 2020”. (27)
La gestione efficace delle prestazioni, che
comprende la valutazione e il monitoraggio, richiede lo sviluppo di indicatori
specifici di prestazioni misurabili nel tempo, realistici e tali da
rispecchiare al tempo stesso la logica dell’intervento e pertinenti alla
gerarchia appropriata di obiettivi e attività. Occorre istituire meccanismi
appropriati di coordinamento fra l’attuazione e il monitoraggio del programma
Euratom e il monitoraggio dei progressi, delle realizzazioni e del
funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. (28)
Il consiglio di amministrazione del Centro comune
di ricerca, istituito dalla Decisione della Commissione 96/282/Euratom, del 10
aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca[15], è stato consultato sui
contenuti scientifici e tecnologici delle azioni dirette del JRC. (29)
Ai fini della certezza del diritto, occorre abrogare
la decisione del Consiglio 2006/970/Euratom, del 18 dicembre 2006,
concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia
atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare
(2007-2011)[16],
il regolamento (Euratom) n. 1908/2006, la decisione del Consiglio 2006/976/Euratom,
del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante
attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia
atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare
(2007-2011)[17],
la decisione del Consiglio 2006/977/Euratom, del 19 dicembre 2006,
concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del
Centro comune di ricerca nell’ambito del settimo programma quadro della
Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e
formazione nel settore nucleare (2007-2011)[18],
la decisione del Consiglio XXXX/XXXX del […] concernente il programma quadro
della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di
ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)[19], il regolamento (Euratom) n.XXX/XXXX
[regole Euratom di partecipazione (2012-2013)], la decisione del Consiglio
XXXX/XXXX/Euratom del […] concernente il programma specifico, da attuare
mediante azioni indirette, recante attuazione del programma quadro della
Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione
nel settore nucleare (2012-2013)[20]
e la decisione del Consiglio XXXX/XXXX/Euratom, del [...], concernente il
programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di
ricerca, recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia
atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)[21]. (30)
La Commissione ha consultato il comitato
scientifico e tecnico dell’Euratom, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I ISTITUZIONE Articolo 1 Istituzione Il presente regolamento istituisce il
programma Euratom di ricerca e formazione per il periodo dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2018, nel prosieguo il “programma Euratom”, e ne stabilisce le
regole di partecipazione, compresa la partecipazione ai programmi degli
organismi di finanziamento che gestiscono i finanziamenti concessi a norma del
presente regolamento e alle attività svolte congiuntamente a norma del presente
regolamento e del programma quadro “Orizzonte 2020” istituito dal regolamento
(UE) XX/XXX (nel prosieguo “Orizzonte 2020”). Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (a)
“attività di ricerca e innovazione”, l’intero spettro delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico,
dimostrazione e innovazione, fra cui la promozione della cooperazione con paesi
terzi e organizzazioni internazionali, la diffusione e ottimizzazione dei
risultati e lo stimolo alla formazione e alla mobilità dei ricercatori nella
Comunità europea dell’energia atomica (nel prosieguo la “Comunità”); (b)
“azioni dirette”, attività di ricerca e
innovazione svolte dalla Commissione tramite il proprio Centro comune di
ricerca; (c)
“azioni indirette”, attività di ricerca e
innovazione a cui l’Unione o la Comunità (nel prosieguo la “Unione”) fornisce
un sostegno finanziario e che sono svolte da partecipanti; (d)
“partenariato pubblico-privato”, un partenariato in cui i partner del settore privato, la Comunità e,
ove appropriato, altri soggetti s’impegnano a sostenere congiuntamente lo
sviluppo e l’attuazione di un programma di ricerca e innovazione o di attività
di importanza strategica; (e)
“partenariato pubblico-pubblico”, un partenariato in cui organismi del settore pubblico od organismi
aventi una missione di servizio pubblico a livello regionale, nazionale o
internazionale s’impegnano con la Comunità a sostenere congiuntamente lo
sviluppo e l’attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione. Articolo 3 Obiettivi 1.
L’obiettivo generale del programma Euratom è quello
di migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e contribuire alla
decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell’energia in modo sicuro ed
efficiente. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività
specificate nell’allegato I in forma di azioni dirette e indirette che
perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.
Le azioni indirette del programma Euratom hanno i
seguenti obiettivi specifici: (a)
sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi
nucleari; (b)
contribuire allo sviluppo di soluzioni per la
gestione dei rifiuti nucleari finali; (c)
sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle
competenze nucleari a livello dell’Unione; (d)
promuovere la radioprotezione; (e)
avanzare verso la dimostrazione di fattibilità
della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e
futuri; (f)
porre le basi per future centrali elettriche a
fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione; (g)
promuovere l’innovazione e la competitività
industriale; (h)
garantire la disponibilità e l’uso delle
infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea. 3.
Le azioni dirette del programma Euratom hanno i
seguenti obiettivi specifici: (a)
migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che
comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo
smantellamento degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze; (b)
migliorare la sicurezza (security) nucleare, che
comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta
contro il traffico illecito e la scienza forense in campo nucleare; (c)
aumentare l’eccellenza della base scientifica
nucleare per la standardizzazione; (d)
promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione
e la formazione; (e)
sostenere la politica dell’Unione in materia di
sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione. 4.
Il programma Euratom è attuato in modo da garantire
che le priorità e le attività sostenute accompagnino l’evoluzione dei bisogni e
tengano conto della natura evolutiva della scienza, della tecnologia, dell’innovazione,
della programmazione, dei mercati e della società. 5.
Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui ai
paragrafi 2 e 3, si può tenere conto di bisogni nuovi e imprevisti sorti
durante il periodo di attuazione del programma Euratom, fra cui risposte a
nuove opportunità, crisi e pericoli, a bisogni connessi all’elaborazione di
nuove politiche dell’Unione e all’indirizzo di azioni che si prevede di
sostenere nell’ambito di programmi futuri. Articolo 4 Dotazione finanziaria 1.
La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma
Euratom è di 1 788,889 milioni di EUR. Tale importo è ripartito come
segue: (a)
azioni indirette per il programma di ricerca e sviluppo
della fusione, 709,713 milioni di EUR; (b)
azioni indirette per la fissione nucleare, la
sicurezza e la radioprotezione, 354,857 milioni di EUR; (c)
azioni dirette, 724,319 milioni di EUR. Per l’attuazione di azioni indirette del programma
Euratom, la percentuale massima destinata alle spese amministrative della
Commissione è pari al 13,5%. 2.
La dotazione finanziaria del programma Euratom può
coprire spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo,
verifica e valutazione necessarie ai fini della gestione del programma e del
raggiungimento dei suoi obiettivi, fra cui in particolare studi e riunioni di
esperti, purché collegate agli obiettivi generali del presente regolamento,
spese relative a reti informatiche per il trattamento e lo scambio di
informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e
amministrativa incorse dalla Commissione per la gestione del programma Euratom. 3.
Se del caso, alcuni stanziamenti potranno essere
iscritti nel bilancio dopo il 2018 per coprire spese per assistenza tecnica e
amministrativa, onde consentire la gestione delle azioni non completate
entro il 31 dicembre 2018. 4.
Laddove le azioni dirette contribuiscano ad
iniziative istituite da soggetti cui la Commissione ha affidato la realizzazione
di compiti a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 15, tale
contributo non è considerato come facente parte del contributo finanziario
assegnato a dette iniziative. Articolo 5 Associazione
di paesi terzi 1.
Il programma Euratom è aperto all’associazione: (a)
dei paesi in via di adesione, paesi candidati e
potenziali paesi candidati, conformemente ai principi generali e alle
condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell’Unione
stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei
consigli di associazione o in accordi analoghi; (b)
di specifici paesi terzi che soddisfano tutti i
criteri seguenti: i) possedere una buona capacità in campo
scientifico, tecnologico e di innovazione; ii) avere un’esperienza positiva di
partecipazione ai programmi di ricerca e innovazione dell’Unione; iii) avere forti vincoli economici e
geografici con l’Unione; iv) essere membri dell’Associazione europea
di libero scambio (EFTA) o essere paesi o territori elencati nell’allegato del
regolamento n. XX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]. 2.
I termini e le condizioni specifiche della
partecipazione dei paesi associati al programma Euratom, fra cui il contributo
finanziario calcolato in base al prodotto interno lordo del paese associato,
sono determinati da accordi internazionali fra l’Unione e i paesi associati. TITOLO II ESECUZIONE CAPO I ESECUZIONE,
GESTIONE E FORME DI SOSTEGNO Articolo 6 Gestione
e forme di sostegno della Comunità 1.
Il programma Euratom è attuato mediante azioni
indirette con l’impiego di una o più forme di sostegno finanziario di cui al
regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario], fra cui
sovvenzioni, premi, appalti, strumenti finanziari e contributi finanziari. Il
sostegno della Comunità consiste anche in azioni dirette in forma di attività
di ricerca e innovazione svolte dal Centro comune di ricerca (JRC). 2.
Senza pregiudicare l’articolo 10 del trattato
Euratom, la Commissione può affidare parte dell’esecuzione del programma Euratom
agli organismi di finanziamento di cui all’articolo [55, paragrafo 1, lettera
b)], del regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario]. La Commissione può anche affidare l’esecuzione di
azioni indirette del programma Euratom a organismi creati nell’ambito del
programma quadro “Orizzonte 2020” o in esso menzionati. Articolo 7 Regole
relative alla partecipazione e alla diffusione dei risultati delle ricerche 1.
La partecipazione di un soggetto giuridico ad
azioni indirette svolte nell’ambito del programma Euratom è disciplinata dalle
regole stabilite nel regolamento (EU) n. XX/2012 [le regole di
partecipazione e diffusione], fatti salvi i paragrafi 2 e 3. 2.
Ai fini del programma Euratom, le “norme di
sicurezza” di cui all’articolo 40, paragrafo 2, primo comma, del regolamento
(XX) [regole di partecipazione e diffusione] includono gli interessi della
difesa degli Stati membri ai sensi dell’articolo 24 del trattato Euratom. In deroga all’articolo 41, paragrafo 3, primo
comma, del suddetto regolamento, la Commissione o l’organismo di finanziamento
può, relativamente a risultati generati da partecipanti che hanno beneficiato
di finanziamenti della Comunità, opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla
concessione di licenze esclusive o non esclusive a terzi stabiliti in un paese
terzo non associato al programma Euratom, qualora ritenga che la concessione o
il trasferimento non corrisponda all’interesse di sviluppare la competitività
dell’economia dell’Unione o non sia coerente con i principi etici o le
considerazioni di sicurezza. Le “considerazioni di sicurezza” includono gli
interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell’articolo 24 del
trattato Euratom. In deroga all’articolo 46, paragrafo 1, primo
comma, del suddetto regolamento, la Comunità e le sue imprese comuni, ai fini
dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle politiche e dei
programmi della Comunità o di obblighi assunti nell’ambito della cooperazione
internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali, godono dei
diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del
finanziamento della Comunità. Tali diritti di accesso, che comprendono il
diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e
il diritto di concedere sublicenze, sono limitati all’utilizzazione non
commerciale e non competitiva e sono concessi a titolo gratuito. 3.
Il “fondo di garanzia per i partecipanti” istituito
a norma del regolamento (UE) n. XX/2012 [regole di partecipazione e
diffusione] sostituisce e succede ai fondi di garanzia per i partecipanti
istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e del regolamento
(Euratom) n. XX/XX [regole di partecipazione Euratom 2012-2013]. Tutti gli importi proveniente dai fondi di
garanzia per i partecipanti istituiti a norma dei regolamenti (Euratom) n. 1908/2006
e (Euratom) n. XX/XX [regole Euratom di partecipazione 2012-2013] sono
trasferiti al fondo di garanzia per i partecipanti il 31 dicembre 2013.
I partecipanti di azioni a norma della decisione XX/XX [programma Euratom 2012-2013]
che sottoscrivono convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 versano
il loro contributo al fondo di garanzia per i partecipanti. Articolo 8 Attività trasversali 1.
Per raggiungere gli obiettivi del programma Euratom
e affrontare sfide comuni a quest’ultimo programma e a Orizzonte 2020, attività
trasversali rispetto alle azioni indirette di cui all’allegato I e/o a quelle
che attuano il programma specifico del programma quadro “Orizzonte 2020”,
istituito dalla decisione XX/XXXX/UE del Consiglio[23], possono beneficiare del
contributo finanziario dell’Unione. 2.
Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 può
essere una combinazione dei contributi finanziari per azioni indirette a norma
dell’articolo 4 del presente regolamento e dell’articolo 6 del regolamento (UE)
n. XX/XXXX [che istituisce Orizzonte 2020] ed essere attuato mediante un
singolo regime di finanziamento. Articolo 9
Parità di genere Il programma Euratom garantisce l’effettiva
promozione della parità di genere e della dimensione del genere nei contenuti
della ricerca e dell’innovazione. Articolo 10 Principi
etici 1.
Tutte le attività di ricerca e innovazione svolte
nell’ambito del programma Euratom rispettano i principi etici e la pertinente
normativa nazionale, unionale e internazionale, fra cui la carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli
aggiuntivi. Si presta particolare attenzione al principio di
proporzionalità, al diritto alla vita privata, al diritto alla protezione dei
dati personali, al diritto all’integrità fisica e mentale della persona umana,
al diritto a non subire discriminazioni e all’esigenza di garantire elevati livelli
di protezione della salute umana. 2.
Le attività di ricerca e innovazione svolte nell’ambito
del programma Euratom si incentrano esclusivamente sulle applicazioni civili. Articolo 11 Programmi
di lavoro 1.
La Commissione adotta programmi di lavoro per l’attuazione
delle azioni indirette. I programmi di lavoro consentono approcci dal basso
verso l’alto che affrontano gli obiettivi con modalità innovative. I programmi di lavoro stabiliscono gli elementi
essenziali di attuazione delle azioni a norma del regolamento XX/2012 [il
regolamento finanziario], fra cui gli obiettivi dettagliati, i finanziamenti
associati e il calendario, nonché un approccio pluriennale e gli orientamenti
strategici per i successivi anni di attuazione. 2.
Per le azioni dirette, la Commissione elabora,
conformemente alla decisione 96/282/Euratom, un programma di lavoro pluriennale
che specifica in maniera più dettagliata gli obiettivi e le priorità
scientifiche e tecnologiche riportate nell’allegato
I, nonché il calendario di attuazione. Tale programma di lavoro pluriennale tiene anche
conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi
associati e dalle organizzazioni europee e internazionali. Ove e quando
necessario, tale programma di lavoro viene aggiornato. 3.
I programmi di lavoro tengono conto dello stato
attuale della scienza, della tecnologia e dell’innovazione a livello nazionale,
unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi programmatici, commerciali
e sociali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono
aggiornati. 4.
I programmi di lavoro comprendono una parte che
identifica le attività trasversali di cui all’articolo 8. Articolo 12 Governance
del programma 1.
Al fine dell’attuazione delle azioni indirette del
programma Euratom, la Commissione è assistita dai seguenti comitati consultivi: a) per gli aspetti relativi alla fissione,
dal comitato consultivo di cui ai punti 5 e 6 dell’allegato alla decisione del
Consiglio 84/338/Euratom, CECA, CEE[24]; b) per gli aspetti relativi alla fusione, dal
comitato consultivo per il programma Fusione istituito a norma della decisione
del Consiglio del 16 dicembre 1980[25]. In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, della
decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE e al punto 9 della decisione del Consiglio
del 16 dicembre 1980, rispettivamente, i comitati consultivi sono presieduti
dalla Commissione. 2.
La Commissione riferisce periodicamente ai
rispettivi comitati di cui al paragrafo 1 dei progressi generali compiuti nell’attuazione
del programma Euratom e li informa tempestivamente su tutte le azioni indirette
proposte o finanziate nell’ambito di tale programma. Articolo 13 Consulenze esterne e partecipazione della società 1.
L’attuazione del programma Euratom tiene conto dei
pareri e dei contributi provenienti, ove appropriato: dal comitato scientifico
e tecnico Euratom di cui all’articolo 134 del trattato Euratom; da gruppi
consultivi di esperti indipendenti di alto livello istituiti dalla Commissione;
dalle strutture di dialogo istituite nell’ambito di accordi internazionali di
scienza e tecnologia; da attività di pianificazione; da consultazioni pubbliche
mirate; da processi trasparenti e interattivi che garantiscono il sostegno alla
ricerca e all’innovazione responsabili. 2.
Si tiene inoltre pienamente conto degli aspetti pertinenti
delle agende di ricerca e innovazione istituite dalle piattaforme tecnologiche
europee, dalle iniziative di programmazione congiunta e dai partenariati
europei per l’innovazione. CAPO II CAMPI DI AZIONE SPECIFICI Articolo 14 Piccole e
medie imprese Si rivolge un’attenzione particolare alla
garanzia di un’adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al
programma Euratom e di un adeguato impatto su di esse dell’innovazione generata
dal programma. Si svolgono valutazioni quantitative e qualitative della
partecipazione delle PMI nell’ambito dei dispositivi di valutazione e
controllo. Articolo 15 Partenariati
pubblico-privato e pubblico-pubblico Per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo
3, si possono attuare attività specifiche del programma Euratom mediante: (a)
imprese comuni istituite sulla base del capo 5 del
trattato Euratom; (b)
partenariati pubblico-pubblico sulla base del
regime di finanziamento “azioni di cofinanziamento di programma”; (c)
partenariati
contrattuali pubblico-privato di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. xxx/201x. Articolo 16 Cooperazione
internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 1.
I soggetti aventi sede in paesi terzi e le
organizzazioni internazionali sono ammessi a partecipare alle azioni indirette
del programma Euratom alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) XX/XXX
[regole di partecipazione]. L’articolo 7 dispone le eccezioni a tale principio
generale. Il programma Euratom promuove la cooperazione internazionale con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionale al fine di: (a)
rafforzare l’eccellenza e l’attrattiva dell’Unione
nel campo della ricerca e dell’innovazione, nonché la sua competitività
economica e industriale; (b)
affrontare efficacemente le sfide globali della
società; (c)
sostenere gli obiettivi della politica esterna dell’unione,
a complemento dei programmi esterni. 2.
Si attuano azioni mirate volte a promuovere la
cooperazione con specifici paesi terzi o gruppi di paesi terzi, sulla base di
interessi comuni e vantaggi reciproci, tenendo conto delle capacità
scientifiche e tecnologiche di tali paesi e delle opportunità commerciali,
nonché dell’impatto previsto. Occorre incoraggiare l’accesso reciproco a
programmi di paesi terzi. Per ottenere il massimo impatto, si promuovono il
coordinamento e le sinergie con iniziative degli Stati membri e dei paesi
associati. Le priorità della cooperazione tengono conto degli
sviluppi delle politiche dell’Unione e delle opportunità di cooperazione con i
paesi terzi, nonché di eventuali carenze dei sistemi di proprietà intellettuale
dei paesi terzi. Articolo 17 Comunicazione e
diffusione 1.
Nell’attuazione del programma Euratom, le attività
di diffusione e comunicazione sono considerate parte integrante delle azioni
sostenute dal programma stesso. 2.
Le attività di comunicazione possono comprendere: (a)
iniziative volte ad ampliare la divulgazione dei
finanziamenti disponibili nell’ambito del programma Euratom e a facilitarvi l’accesso,
in particolare per le regioni e le tipologie di partecipanti che risultano
sottorappresentate; (b)
l’assistenza mirata a progetti e consorzi per dar
loro accesso alle competenze necessarie per ottimizzare la comunicazione e la
diffusione dei risultati; (c)
le iniziative volte a stimolare il dialogo e i
dibattiti con i cittadini su temi scientifici, tecnologici e connessi all’innovazione,
avvantaggiandosi anche dei cosiddetti media sociali e di altre tecnologie e
metodologie innovative; (d)
la comunicazione delle priorità politiche dell’Unione,
purché connesse agli scopi del presente regolamento. 3.
Nel rispetto delle vigenti disposizioni del
trattato Euratom e della normativa unionale pertinente, le attività di
diffusione possono comprendere: (a)
attività che accomunano i risultati di una serie di
progetti, fra cui progetti finanziati da altre fonti, per mettere a
disposizione banchi di dati di facile uso ed elaborare relazioni sintetiche sui
principali risultati ottenuti; (b)
la diffusione dei risultati indirizzata ai
responsabili politici, fra cui gli organismi di normazione, per promuovere l’impiego
di risultati significativi sotto il profilo delle politiche da parte degli
organismi appropriati a livello internazionale, unionale, nazionale e
regionale. CAPO III CONTROLLO Articolo 18 Controllo e audit 1.
Il sistema di controllo istituito per l’esecuzione
del presente regolamento è concepito per fornire un’assicurazione ragionevole
dell’effettiva adeguatezza della gestione dei rischi relativi all’efficacia e
all’efficienza delle operazioni, nonché della legalità e regolarità delle
transazioni connesse, tenendo conto della natura pluriennale dei programmi e
della natura dei pagamenti interessati. 2.
Il sistema di controllo garantisce un equilibrio
appropriato fra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e
altri dei controlli a tutti i livelli, così da consentire il raggiungimento
degli obiettivi del programma Euratom e renderlo attraente per i ricercatori
più eccellenti e le imprese più innovative. 3.
Nell’ambito del sistema di controllo, la strategia
di audit delle spese delle azioni indirette del programma Euratom si basa sull’audit
finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute in tutta la sfera
di attuazione del programma. Tale campione rappresentativo è integrato da una
selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Gli audit delle spese delle azioni indirette nell’ambito
del programma Euratom sono eseguiti con coerenza nel rispetto dei principi di
economia, efficienza ed efficacia, onde minimizzarne l’onere per i
partecipanti. Articolo 19 Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1. La Commissione adotta
provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni
finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione
siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la
corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove
fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente
versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile,
esercitabile sulla base di documenti e di controlli e ispezioni sul posto, su
tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti, i subcontraenti e altri terzi
che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione a norma del presente regolamento. Senza pregiudicare il paragrafo 3, gli audit della
Commissione si possono svolgere fino a quattro anni dopo l’effettuazione dell’ultimo
pagamento. 3. L’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e ispezioni sul posto presso
gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da
tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE)
n. 2185/96[26],
per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite
lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o
decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2
e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni
internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti
conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare
espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali
revisioni, controlli e verifiche sul posto. CAPO IV CONTROLLO E VALUTAZIONE Articolo 20 Controllo 1.
La Commissione controlla con periodicità annuale l’esecuzione
del programma Euratom, compresi i progressi e le realizzazioni. 2.
La Commissione riferisce e divulga i risultati di
tale controllo. Articolo 21 Valutazione 1.
Le valutazioni si svolgono con tempestività
sufficiente per alimentare il processo decisionale. Entro il 31 maggio 2017 e tenendo conto della
valutazione ex post del 7° programma quadro Euratom istituito dalla decisione 2006/970/Euratom
e del programma Euratom 2012-2013 istituito dalla decisione 20XX/XX/Euratom e
destinato a concludersi entro fine 2015, la Commissione, assistita da esperti
indipendenti, esegue una valutazione intermedia del programma Euratom sulla
base del raggiungimento degli obiettivi, a livello dei risultati ottenuti e dei
progressi compiuti verso le incidenze, e del permanere della pertinenza di
tutte le misure, dell’efficienza e dell’uso delle risorse, del potenziale di
ulteriore semplificazione e del valore aggiunto europeo. Tale valutazione tiene
anche conto del contributo delle misure alle priorità dell’Unione in termini di
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e dei risultati sull’impatto a
lungo termine delle misure che le hanno precedute. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione,
assistita da esperti indipendenti, esegue una valutazione ex post del programma
Euratom, che comprende la concezione, l’attuazione e le realizzazioni, nonché
gli impatti a lungo termine e la sostenibilità delle misure, per alimentare una
decisione sull’eventuale rinnovo, modifica o sospensione di una misura
successiva. 2.
Senza pregiudicare il paragrafo 1, le azioni
dirette e indirette del programma Euratom formano oggetto di valutazioni
separate. 3.
Le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valutano i
progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti all’articolo
3, tenendo conto dei pertinenti indicatori di prestazioni definiti nell’allegato
II. 4.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati
e le informazioni necessari per il monitoraggio e la valutazione delle misure
interessate. 5.
La Commissione comunica le conclusioni delle
valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, corredate delle proprie osservazioni, al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 22 Abrogazione e
disposizioni transitorie 1.
La decisione 2006/970/Euratom, il regolamento
(Euratom) n. 1908/2006, la decisione 2006/976/Euratom, la decisione 2006/977/Euratom,
la decisione XXXX/XXXX [programma quadro Euratom 2012-2013], il regolamento
(Euratom) n. XXX/XXXX [regole Euratom di partecipazione 2012-2013], la
decisione XXXX/XXXX/Euratom [programma specifico 2012-2013] e la decisione
XXXX/XXXX/Euratom [programma specifico – azioni dirette 2012-2013] sono
abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2014. 2.
Le attività beneficiarie del contributo finanziario
della Comunità nell’ambito di programmi istituiti dalle decisioni di cui al
paragrafo 1 e i relativi obblighi finanziari continuano ad essere disciplinati
dalle norme di applicazione per detti programmi fino alla loro conclusione. 3.
La dotazione finanziaria di cui all’articolo 4 può
anche coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per
assicurare la transizione fra quel programma e le misure adottate a norma della
decisione XX/XX/Euratom [programma quadro Euratom 2012-2013], della decisione
XXXX/XXXX/Euratom [programma specifico 2012-2013] e della decisione
XXXX/XXXX/Euratom [programma specifico – azioni dirette 2012-2013] Articolo 23 Entrata in vigore Il presente
regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO I — ATTIVITÀ
1.
Motivazioni del programma Euratom – preparare il terreno per il 2020
Realizzando gli obiettivi stabiliti all’articolo
3, il programma Euratom amplierà i risultati ottenuti in base alle tre priorità
del programma quadro “Orizzonte 2020”: eccellenza scientifica, leadership
industriale e sfide della società. In particolare, il programma Euratom
sosterrà la transizione verso un futuro sistema di energia affidabile,
sostenibile e competitivo, a fronte dell’acuirsi della scarsità delle risorse,
dell’aumento del fabbisogno e dei cambiamenti climatici. Il programma Euratom rafforzerà il quadro di
ricerca e di innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di
ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa
critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei
finanziamenti pubblici. La strategia di sviluppare la fusione quale
alternativa credibile per la produzione commerciale di energia a emissioni zero
di carbonio seguirà una tabella di marcia con tappe che porteranno all’obiettivo
di produrre elettricità entro il 2050. Per attuare tale strategia, si
effettuerà una ristrutturazione radicale dei lavori collegati alla fusione nell’Unione,
che comprenderà la governance, il finanziamento e la gestione, per garantire un
avvicendamento delle priorità dalla ricerca pura alla concezione, costruzione e
operazione di futuri impianti, mediante ITER, DEMO e ulteriori iniziative. Ciò
richiederà una stretta cooperazione fra tutta la comunità della fusione dell’Unione,
la Commissione e le agenzie di finanziamento nazionali. Per mantenere le competenze dell’Unione
necessarie per raggiungere tali obiettivi, il programma amplierà ulteriormente
la propria attività di formazione istituendo meccanismi di formazione di
interesse paneuropeo che genereranno programmi specifici. In tal modo, si
continuerà a promuovere lo Spazio europeo della ricerca e l’ulteriore
integrazione dei nuovi Stati membri e dei paesi associati.
2.
Attività necessarie per raggiungere gli obiettivi del programma
2.1.
Azioni indirette
(a)
Sostenere il funzionamento sicuro dei
sistemi nucleari (sfide della società) In sintonia con l’obiettivo
generale, sostegno ad attività congiunte di ricerca relative alla sicurezza di
esercizio delle filiere di reattori (compresi gli impianti del ciclo del
combustibile) in funzionamento nell’Unione o, nella misura in cui ciò sia
ritenuto necessario per mantenere un’ampia competenza di sicurezza nucleare
nell’Unione, dei tipi di reattori che potranno essere usati in futuro,
incentrandosi esclusivamente sugli aspetti di sicurezza (safety), compresi
tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali la suddivisione e la
trasmutazione. (b)
Contribuire allo sviluppo di soluzioni per
la gestione dei rifiuti nucleari finali (eccellenza scientifica; sfide della
società) Attività di
ricerca congiunte e/o coordinate sui rimanenti aspetti essenziali del deposito
geologico del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi a lunga vita, con
l’eventuale dimostrazione di tecnologie e sicurezza. Tali attività promuovono l’instaurarsi
di un punto di vista comune in seno all’Unione sulle principali questioni
relative alla gestione dei rifiuti, dallo scarico del combustibile allo
smaltimento. Attività di ricerca relative alla gestione di altri flussi di
rifiuti radioattivi per i quali non esistono attualmente processi
industrialmente maturi. (c)
Sostenere lo sviluppo e la sostenibilità
delle competenze nucleari a livello dell’Unione (eccellenza scientifica) Promozione di
attività congiunte di formazione e mobilità fra centri di ricerca e industrie e
fra diversi Stati membri e paesi associati e sostegno al mantenimento di
competenze nucleari pluridisciplinari per garantire la disponibilità di
ricercatori, ingegneri e altri addetti dotati delle qualifiche necessarie nel
settore nucleare dell’Unione a lungo termine. (d)
Promuovere la radioprotezione (eccellenza
scientifica; sfide della società) Attività di
ricerca congiunte e/o coordinate, in particolare sui rischi derivanti da basse
dosi di esposizione industriale, medica o ambientale e sulla gestione delle
emergenze relativamente a incidenti interessati da radiazioni, per fornire una
base scientifica e tecnologica paneuropea per un sistema di protezione solido,
equo e socialmente accettabile. (e)
Avanzare verso la dimostrazione di
fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti a fusione
esistenti e futuri (leadership industriale; sfide della società) Sostegno ad
attività comuni di ricerca svolte da membri dell’accordo europeo per lo
sviluppo della fusione, per garantire il rapido avvio del pieno ed efficace
funzionamento di ITER, compreso l’uso degli impianti pertinenti (fra cui JET,
il toroide europeo comune), della modellazione integrata mediante computer ad
alte prestazioni e di attività di formazione per preparare la prossima
generazione di ricercatori e ingegneri. (f)
Porre le basi per future centrali elettriche
a fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione (leadership
industriale; sfide della società) Sostegno ad
attività congiunte svolte da membri dell’accordo europeo per lo sviluppo della
fusione per sviluppare e qualificare materiali per una centrale elettrica di
dimostrazione che richiede, fra l’altro, lavori propedeutici per un impianto
adatto di prova dei materiali e negoziati per la partecipazione dell’Unione a
un quadro internazionale appropriato per tale impianto. Sostegno ad
attività congiunte di ricerca svolte da membri dell’accordo europeo per lo
sviluppo della fusione per affrontare questioni relative al funzionamento dei
reattori e sviluppare e dimostrare tutte le tecnologie pertinenti per una
centrale elettrica di fusione di dimostrazione. Tali attività comprenderanno la
preparazione di una centrale elettrica a dimostrazione completa, i progetti
preliminari e l’esplorazione del potenziale degli stellarator quale tecnologia
per le centrali elettriche. (g)
Promuovere l’innovazione e la competitività
dell’industria (leadership industriale) Attuare o sostenere la gestione delle
conoscenze e il trasferimento delle tecnologie dalla ricerca cofinanziata dal
presente programma alle industrie che ne sfruttano gli aspetti innovativi. Promuovere l’innovazione mediante, fra l’altro,
il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche, una banca dati per la
gestione e la diffusione delle conoscenze e la promozione di temi tecnologici
nei programmi di istruzione. A lungo termine,
il programma Euratom sosterrà la preparazione e lo sviluppo di un settore
industriale competitivo della fusione nucleare, in particolare attraverso l’attuazione
di una tabella di marcia tecnologica per la realizzazione di una centrale
elettrica a fusione, con la partecipazione attiva dell’industria nella
progettazione e nei progetti di sviluppo. (h)
Garantire la disponibilità e l’uso delle
infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea (eccellenza scientifica) Attività a
sostegno della costruzione, della ristrutturazione, dell’uso e del mantenimento
della disponibilità di infrastrutture di ricerca essenziali nell’ambito del
programma Euratom, nonché dell’accesso appropriato a tali infrastrutture e
della cooperazione fra di loro. i) Accordo europeo per lo sviluppo
della fusione Si concederà una sovvenzione (azione di
cofinanziamento del programma) al soggetto giuridico istituito o designato dai
membri dell’accordo europeo per lo sviluppo della fusione al fine di attuarne e
coordinarne le attività. Tale sovvenzione potrà includere risorse in natura
della Comunità, quali lo sfruttamento scientifico e tecnico dell’impianto JET a
norma dell’articolo 10 del trattato Euratom sul distacco del personale della
Commissione.
2.2.
Azioni dirette del JRC
Le attività nucleari del JRC mirano a
sostenere l’attuazione delle direttive del Consiglio 2009/71/Euratom[27] e 2009/70/Euratom[28], nonché le conclusioni del
Consiglio che privilegiano gli standard più rigorosi per la sicurezza nucleare
nell’Unione e nel mondo. Il JRC, in particolare, mobiliterà le capacità e le
competenze necessarie per contribuire alla valutazione e al miglioramento della
sicurezza degli impianti nucleari e all’uso pacifico dell’energia nucleare e di
altre applicazioni non di fissione, per fornire una base scientifica alla
pertinente normativa dell’Unione e, ove necessario, rispondere entro i limiti
della sua missione e competenza a guasti e incidenti nucleari. A tal fine, il
JRC svolgerà ricerche e valutazioni, fornirà riferimenti e standard e impartirà
formazioni teoriche e pratiche specifiche. Si cercheranno sinergie con la
piattaforma tecnologica per l’energia nucleare sostenibile (SNETP) ed altre
iniziative trasversali, ove appropriato. (a)
Migliorare la sicurezza (safety) nucleare,
che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti
e lo smantellamento degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze Il JRC contribuirà allo sviluppo di strumenti
e metodi per realizzare elevati standard di sicurezza per i reattori nucleari e
i cicli del combustibile che hanno rilevanza per l’Europa. Tali strumenti e
metodi comprendono: (1)
analisi rigorose degli incidenti, modellazione e
metodologie per la valutazione dei margini di sicurezza operativa degli
impianti nucleari; il sostegno all’adozione di un approccio comune europeo alla
valutazione dei cicli avanzati del combustibile e dei progetti; l’investigazione
e la diffusione degli insegnamenti tratti dall’esperienza operativa. Il JRC
rafforzerà ulteriormente la propria “European Clearinghouse on NPP Operational
Experience Feedback” per rispondere alle sfide emergenti alla sicurezza
nucleare del dopo Fukushima. (2)
La riduzione al minimo delle incertezze
scientifiche nella predizione del comportamento a lungo termine dei rifiuti
nucleari e della dispersione di radionuclidi nell’ambiente e aspetti essenziali
della ricerca sullo smantellamento degli impianti nucleari. (3)
Il potenziamento della capacità dell’Unione di
rispondere a guasti e incidenti nucleari sviluppando ulteriormente i sistemi di
allarme e i modelli di dispersione radiologica nell’atmosfera e mobilitando
risorse e competenze per l’analisi e la modellazione di incidenti nucleari e la
fornitura di un sostegno tecnico pertinente. (b)
Migliorare la sicurezza (security) nucleare,
che comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la
lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare Si dedicherà la massima attenzione al settore
della non proliferazione. Il JRC: (1)
svilupperà metodologie perfezionate e metodi e
tecnologie di rilevamento/verifica a sostegno delle salvaguardie comunitarie e
per rafforzare le salvaguardie internazionali; (2)
svilupperà e applicherà metodi e tecnologie
perfezionati per prevenire e rilevare gli incidenti nucleari e radioattivi e
rispondervi, compresa la qualifica della tecnologia di rilevamento e lo
sviluppo di metodi e tecniche di scienza forense in campo nucleare per lottare
contro il traffico illecito, in sinergia con il quadro globale CBRN (armi
chimiche, biologiche, radioattive e nucleari); (3)
sosterrà l’applicazione del trattato di non
proliferazione delle armi nucleari e le relative strategie dell’Unione
attraverso analisi, studi e l’osservazione dell’evoluzione tecnica dei regimi
di controllo all’esportazione per dare supporto ai competenti servizi della
Commissione e dell’Unione. (c)
Aumentare l’eccellenza della base
scientifica nucleare per la standardizzazione Il JRC svilupperà ulteriormente la base
scientifica relativa alla sicurezza nucleare. Si porrà l’accento sulla ricerca
sulle proprietà fondamentali e sul comportamento degli attinoidi e materiali
strutturali e nucleari. A sostegno della standardizzazione dell’Unione, il JRC
fornirà standard nucleari di ultima generazione, dati di riferimento e misure,
compresi lo sviluppo e la realizzazione di pertinenti banche dati e strumenti
di valutazione. Il JRC sosterrà l’ulteriore sviluppo delle applicazioni
mediche, in particolare di nuove terapie contro il cancro basate sull’irradiazione
alfa. (d)
Promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione
e la formazione Il JRC si manterrà aggiornato sui nuovi
sviluppi della scienza e della strumentazione e della normativa in materia di
sicurezza e ambiente. A tal fine, sarà attuato un piano di investimenti per le
infrastrutture scientifiche. Per mantenere l’Unione all’avanguardia della
sicurezza nucleare, il JRC svilupperà strumenti di gestione delle conoscenze,
seguirà le tendenze delle risorse umane attraverso il proprio osservatorio
sulle risorse umane per il nucleare e impartirà programmi specifici di
formazione e istruzione che copriranno anche aspetti dello smantellamento. (e)
Sostenere la politica dell’Unione in materia
di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione Il JRC svilupperà le proprie competenze per fornire
i dati scientifici e tecnici indipendenti necessari per supportare l’evoluzione
della normativa unionale in materia di sicurezza nucleare. Quale agente esecutivo Euratom per il Forum
internazionale Generazione IV (GIF), il JRC continuerà a coordinare il
contributo della Comunità al GIF. Il JRC perseguirà e svilupperà ulteriormente
la cooperazione internazionale della ricerca con paesi partner importanti e
organizzazioni internazionali (AIEA, OCSE/AEN) onde promuovere le politiche
dell’Unione in materia di sicurezza nucleare.
3.
Attività trasversali nell’ambito del programma Euratom
Al fine del raggiungimento dei propri
obiettivi generali, il programma Euratom sostiene attività complementari
(dirette e indirette, coordinamento e stimolo alla programmazione congiunta)
che garantiscono sinergie delle attività di ricerca volte alla risoluzione di
sfide comuni (come materiali, tecnologia dei fluidi di raffreddamento, dati
nucleari di riferimento, modellazione e simulazione, manipolazione a distanza,
gestione dei rifiuti, radioprotezione).
4.
Attività trasversali e interfacce con il programma quadro di ricerca
e innovazione “Orizzonte 2020”
Per raggiungere gli obiettivi del programma
Euratom, si garantiranno appropriati collegamenti e interfacce, quali inviti
congiunti a presentare proposte, con il programma specifico del programma
quadro “Orizzonte 2020”. Il programma Euratom potrà contribuire alla
Debt Facility (dispositivo per la concessione di crediti) e alla Equity
Facility (dispositivo per l’acquisizione di equity) sviluppate nell’ambito del
programma quadro “Orizzonte 2020” e allargate per coprire gli obiettivi di cui
all’articolo 3.
5.
Definizione delle priorità
Per garantire che
le azioni indirette del programma Euratom potenzino in modo reciproco le
attività di ricerca degli Stati membri e del settore privato, le priorità dei
programmi di lavoro saranno stabilite sulla base di contributi delle autorità
pubbliche nazionali e delle parti interessate della ricerca nucleare riunite in
organismi o quadri, quali le piattaforme tecnologiche e i forum tecnici per i
sistemi nucleari e la sicurezza (SNETP), la gestione dei rifiuti finali (IGDTP)
e la radioprotezione / dosi ridotte (MELODI), l’accordo europeo per lo sviluppo
della fusione e qualsiasi organizzazione o forum pertinente di parti
interessate del settore nucleare. Le priorità delle
azioni dirette saranno definite previa consultazione delle direzioni generali
strategiche della Commissione europea e del consiglio d’amministrazione del
JRC.
6.
Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali
Proseguirà la cooperazione internazionale in
ricerca e innovazione nel settore nucleare, basata su obiettivi condivisi e
fiducia reciproca, onde recare vantaggi chiari e significativi all’Unione. Quale
contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3,
la Comunità cercherà di rafforzare le competenze scientifiche e tecniche dell’Unione
mediante accordi internazionali di cooperazione e di promuovere l’accesso dell’industria
nucleare dell’Unione a nuovi mercati emergenti. Le attività internazionali di cooperazioni
saranno promosse mediante quadri multilaterali (quali AIEA, OCSE, ITER, GIF) e
nell’ambito della cooperazione bilaterale esistente o di nuova istituzione con
paesi che possiedono forti basi di R&S e di capacità industriale e impianti
di ricerca in funzionamento, in costruzione o in progetto. ALLEGATO II — INDICATORI DI EFFICACIA Il presente allegato presenta, per ciascun
obiettivo specifico del programma Euratom, una serie limitata di indicatori di
prestazioni per valutare i risultati e l’incidenza. 1.
Indicatori per le azioni indirette (a)
Sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi
nucleari –
Percentuale dei progetti finanziati (ricerca
congiunta e/o azioni coordinate) che porteranno probabilmente al miglioramento
delle pratiche di sicurezza nucleare in Europa. (b)
Contribuire allo sviluppo di soluzioni per la
gestione dei rifiuti nucleari finali –
Numero di depositi geologici per combustibile
nucleare esaurito e/o rifiuti ad alta attività programmati in Europa e per i
quali la Comunità ha dato un sostegno all’elaborazione di uno studio di
sicurezza e all’eventuale fase di precostruzione. (c)
Sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle
competenze nucleari a livello dell’Unione. –
Formazione attraverso la ricerca – numero di
studenti di dottorato e ricercatori post-dottorato sostenuti tramite progetti
Euratom di fissione –
Numero di borsisti e tirocinanti nel programma di
fusione Euratom (d)
Promuovere la radioprotezione –
Percentuale di progetti finanziati che
probabilmente avranno un’incidenza dimostrabile sull’esercizio della
regolamentazione in materia di radioprotezione. (e)
Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità
della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e
futuri –
Numero di articoli pubblicati in riviste
autorevoli. (f)
Porre le basi per future centrali elettriche di
fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione –
Percentuale di traguardi
delle tappe della fusione stabiliti per il periodo 2014-2018, raggiunti dal
programma Euratom. (g)
Promuovere l’innovazione e la competitività
industriale –
Numero di spin-off dalla ricerca di fusione svolta
nell’ambito del programma Euratom. –
Domande di brevetto generate da laboratori europei
di fusione. (h)
Garantire la disponibilità e l’uso delle
infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea –
Numero di infrastrutture di ricerca sostenute a
livello dell’Unione e di ricercatori che ne fanno uso mediante il sostegno alla
mobilità e all’accesso. 2.
Indicatori per le azioni dirette (a)
Indicatore di incidenza per il sostegno del JRC all’azione
politica –
Numero di casi in cui il sostegno tecnico e
scientifico del JRC all’azione politica ha avuto incidenze specifiche tangibili
sulle politiche dell’Unione. (b)
Indicatore della produttività scientifica del JRC –
Numero di pubblicazioni accademiche autorevoli. Gli indicatori di cui ai punti a) e b) possono
essere rappresentati in funzione dei seguenti obiettivi comunitari per le
azioni dirette: ·
migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che
comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo
smantellamento degli impianti, nonché la capacità di gestione delle emergenze; ·
migliorare la sicurezza (security) nucleare, che
comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta
contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare; ·
aumentare l’eccellenza della base scientifica
nucleare per la standardizzazione; ·
promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione
e la formazione; ·
sostenere la politica dell’Unione o in materia di
sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Regolamento
del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia
atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte
2020”
1.2.
Settori interessati nella struttura ABM/ABB[29]
- 08
Ricerca e innovazione - 10
Centro comune di ricerca
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
ý La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[30]
¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Il programma Euratom rafforzerà il quadro di
ricerca e di innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di
ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa
critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei
finanziamenti pubblici. Gli obiettivi tecnici del programma Euratom consistono
nel migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e nel contribuire
alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell’energia in modo sicuro
ed efficiente. Tali obiettivi sono collegati a quelli delle strategie Europa 2020
e Energia 2020. Il programma contribuirà all’iniziativa faro “L’Unione dell’innovazione”
sostenendo la ricerca nucleare connessa alle politiche, nonché precommerciale e
trasversale, e agevolando il trasferimento di tecnologia fra le università, le
industrie e le autorità pubbliche. Il programma quadro Euratom, grazie all’importanza
tributata alla formazione in tutte le sue attività, alla capacità di stimolare
la concorrenza nell’industria nucleare e, in particolare, grazie alla creazione
di un nuovo settore dell’industria dell’alta tecnologia nell’ambito dell’energia
da fusione, permetterà di aumentare la crescita e l’occupazione in un’ampia
gamma di discipline. Per quanto riguarda la strategia Energia 2020, il
programma Euratom affronterà questioni di sicurezza nucleare e manterrà la
competitività tecnologica dell’Unione nel lungo termine.
1.4.2.
Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
per azioni indirette
Obiettivo
specifico n. 1 – Sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi nucleari Obiettivo
specifico n. 2 – Contribuire allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei
rifiuti nucleari finali Obiettivo
specifico n. 3 – Sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze
nucleari a livello dell’Unione Obiettivo
specifico n. 4 – Promuovere la radioprotezione Obiettivo
specifico n. 5 – Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione
quale fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e futuri Obiettivo
specifico n. 6 – Porre le basi per future centrali elettriche di fusione
sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione Obiettivo
specifico n. 7 – Promuovere l’innovazione e la competitività industriale Obiettivo
specifico n. 8 – Garantire la disponibilità dell’infrastruttura di ricerca Attività
ABM/ABB interessate: 08 Ricerca e innovazione
1.4.3.
Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
per azioni dirette JRC
Obiettivo
specifico n. 1 – Migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la
sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo
smantellamento degli impianti, nonché la capacità di gestione delle emergenze Obiettivo
specifico n. 2 – Migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende i
controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il
traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare Obiettivo
specifico n. 3 – Aumentare l’eccellenza della base scientifica nucleare per la
standardizzazione Obiettivo
specifico n. 4 – Promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione e la
formazione Obiettivo
specifico n. 5 – Sostenere la politica dell’Unione in materia di sicurezza
nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione Attività
ABM/ABB interessate: 10 Centro comune di ricerca
1.4.4.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. 1) Si prevede che l’incidenza
del programma Euratom risiederà nel suo valore aggiunto comunitario per il
miglioramento del funzionamento sicuro delle centrali nucleari esistenti e
future, in ulteriori progressi significativi in materia di attuazione sicura
dello smaltimento geologico dei rifiuti nucleari ad alta attività e a vita
lunga e in una più rigorosa regolamentazione delle pratiche mediche e
industriali che si avvalgono delle radiazioni ionizzanti. 2) Il programma Euratom
porterà ad una maggiore sicurezza nucleare grazie alla ricerca sui controlli di
sicurezza nucleare e alla messa in opera di tecnologie perfezionate di verifica
e rilevamento, per quanto riguarda sia i materiali nucleari che il ciclo del
combustibile nucleare. 3) Il programma Euratom
contribuirà allo sviluppo di competenze ed esperienze in materia nucleare nell’Unione
mediante azioni di ricerca, formazione e mobilità e grazie a un migliore
accesso e uso delle strutture di ricerca. 4) Attraverso il
sostegno alla ricerca di fusione, il programma Euratom garantirà un rapido
avvio del funzionamento di ITER, svilupperà e qualificherà i materiali per una
centrale elettrica dimostrativa e svilupperà e dimostrerà le tecnologie
rilevanti per una centrale elettrica dimostrativa a fusione. Le attività del
programma comprenderanno la preparazione di una centrale elettrica dimostrativa
completa, i progetti preliminari e l’esplorazione del potenziale degli
stellarator quale tecnologia per le centrali elettriche.
1.4.5.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. La
seguente sezione specifica, per gli obiettivi specifici del programma Euratom,
una serie di indicatori essenziali per valutare i risultati e l’incidenza. Indicatori per le azioni indirette 1) Sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi nucleari Indicatore:
Percentuale dei progetti finanziati (ricerca congiunta e/o azioni coordinate)
che porteranno probabilmente al miglioramento delle pratiche di sicurezza
nucleare in Europa. Attuale:
90% (2011); Obiettivo: 100% (2018) 2) Contribuire allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti
nucleari finali Indicatore:
numero di depositi geologici per combustibile nucleare esaurito e/o rifiuti ad
alta attività programmati in Europa e per i quali l’Unione ha dato un sostegno
all’elaborazione di uno studio di sicurezza e all’eventuale fase di
precostruzione. Attuale:
0 (2011); Obiettivo: 3 (2018) 3) Sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari a
livello dell’Unione Indicatore:
Formazione attraverso la ricerca – numero di studenti di dottorato e
ricercatori post-dottorato che partecipano a progetti Euratom di fissione. Attuale:
circa 200 (totale per il 2007-2011); Obiettivo: 300 (totale per il 2014-2018) Indicatore:
Numero di borsisti e tirocinanti nel programma di fusione Euratom Attuale:
in media 27 all’anno (2011); Obiettivo: 40 all’anno (2018) 4) Promuovere la radioprotezione Indicatore:
Percentuale di progetti finanziati che probabilmente avranno un’incidenza
dimostrabile sull’esercizio della regolamentazione in materia di
radioprotezione. Attuale:
90% (2011); Obiettivo: 100% (2018) 5) Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale
fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e futuri Indicatore:
numero di articoli pubblicati in riviste autorevoli. Attuale:
circa 800 (2010); Obiettivo: mantenimento del livello attuale (2018). Descrizione dell’indicatore: Fonte dei dati – banca dati Scopus. Va
notato che con il passaggio delle priorità del programma Euratom di fusione
dalla ricerca allo sviluppo tecnologico, questo indicatore potrebbe risultare
più basso in futuro. L’indicatore riguarda gli articoli di cui almeno un
coautore appartenga al laboratorio europeo di fusione che partecipa al
programma Euratom. È calcolato sulla base di cinque riviste di comprovata
autorevolezza e di livello nazionale: Nuclear Fusion, Plasma Physics and
Controlled Fusion, Fusion Engineering and Design, Fusion Science and
Technology, Journal of Fusion Energy. 6) Porre le basi per future centrali elettriche a fusione sviluppando i
materiali, le tecnologie e la progettazione Indicatore:
Percentuale di traguardi delle tappe della fusione stabiliti per il periodo 2014-2018,
raggiunti dal programma Euratom. Attuale:
nuovo indicatore, 0% Obiettivo:
90%, compresa la relazione sulle attività di progettazione preliminare della
centrale elettrica di fusione (2018) Descrizione dell’indicatore: si tratta di un indicatore nuovo che si
baserà sulle tappe del programma di fusione da elaborare prima del 2014. 7) Promuovere l’innovazione e la competitività industriale Indicatore:
Numero di spin-off dalla ricerca di fusione svolta nell’ambito del programma
Euratom. Attuale:
il 33% dei contratti hanno generato spin-off (2011); Obiettivo: 50% (2018) Descrizione dell’indicatore: nuovi prodotti o servizi sviluppati da
imprese che partecipano alla ricerca di fusione. Indicatore:
Domande di brevetto generate da laboratori europei di fusione Attuale:
2-3 nuovi brevetti all’anno (2011); Obiettivo: media di 4-5 nuovi brevetti all’anno
(2018) 8) Garantire la disponibilità e l’uso delle infrastrutture di ricerca
di rilevanza paneuropea Indicatore:
Numero di infrastrutture di ricerca sostenute a livello dell’Unione e di
ricercatori che ne fanno uso mediante il sostegno alla mobilità e all’accesso. Attuale:
circa 800 (2008); Obiettivo: 1200 (2018); Descrizione dell’indicatore: il regime di mobilità del programma di
fusione dà un sostegno alle visite di breve durata di scienziati europei agli
impianti di fusione, quali JET. Indicatori per le azioni dirette 1) Indicatore di incidenza per il sostegno del JRC all’azione politica Numero
di casi in cui il sostegno tecnico e scientifico del JRC all’azione politica ha
avuto incidenze specifiche tangibili sulle politiche dell’Unione. Attuale:
39 (2010), Obiettivo: 45 (2018) 2) Indicatore della produttività scientifica del JRC Numero
di pubblicazioni accademiche autorevoli Attuale:
190 (2010); Obiettivo: 210 (2018) Gli indicatori di cui ai punti 1) e 2) soprastanti
possono essere rappresentati in funzione dei seguenti obiettivi comunitari per
le azioni dirette: - migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che
comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo
smantellamento degli impianti, nonché la capacità di gestione delle emergenze; -
migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende i controlli di
sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico
illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare; -
aumentare l’eccellenza della base scientifica nucleare per la
standardizzazione; -
promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione e la formazione; -
sostenere la politica dell’Unione o in materia di sicurezza nucleare e la
relativa normativa unionale in evoluzione.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Requisiti da soddisfare a breve e lungo termine
Il terremoto del marzo 2011
in Giappone e i successivi avvenimenti alla centrale nucleare Fukushima Daiichi
costituiscono un monito severo a ricordare che la fissione nucleare, pur
essendo una fonte affidabile e costante di elettricità a bassa emissione di
carbonio, richiede un impegno continuo in materia di sicurezza e di capacità di
gestione delle emergenze. Le principali sfide perché l’attuale tecnologia
nucleare possa contribuire ulteriormente alla competitività, alla sicurezza
dell’approvvigionamento e alla decarbonizzazione dei sistemi energetici europei
consistono nel garantire elevati livelli di sicurezza, sviluppare soluzioni per
la gestione dei rifiuti finali e mantenere le competenze nucleari. Altrettanto
importante è la necessità di disporre di un sistema solido di radioprotezione a
livello dell’Unione, tenendo conto dei vantaggi dell’uso della radiazione in
applicazioni mediche e industriali. In vista delle preoccupazioni crescenti sul
rischio alla non proliferazione e sulla minaccia del terrorismo nucleare,
occorre anche predisporre misure di protezione adeguate per garantire la
sicurezza nucleare in Europa e nel mondo.
1.5.2.
Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione
europea
Risulta evidente la
necessità dell’intervento della Comunità per affrontare le sfide della
sicurezza nucleare e della diminuzione delle competenze nucleari in Europa.
Inoltre, i mercati non si faranno carico dei rischi elevati e della prospettiva
di lungo termine connessi con il programma di R&S in materia di energia di
fusione. È chiaro che gli Stati membri da soli non potranno sostenere l’intervento
pubblico necessario. I loro investimenti in ricerca e innovazione sono
comparativamente bassi e frammentari. È improbabile che gli Stati membri
sarebbero in grado da soli di affrontare i problemi derivanti dalla mancanza di
coordinamento transnazionale. Euratom invece è in una buona posizione per
fornire un valore aggiunto sfruttando le sinergie fra gli sforzi di ricerca
degli Stati membri e del settore privato e fra discipline scientifiche e
settori tecnologici. Un intervento a livello della Comunità può rafforzare il
quadro di ricerca e di innovazione nelle tecnologie nucleari e coordinare le
attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un
livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo
ottimale dei finanziamenti pubblici. Il programma Euratom può anche farsi
carico di un programma di ricerca e sviluppo dell’energia di fusione, ad alto
rischio e a lungo termine, condividendo il rischio e generando un’ampiezza ed
economie di scala che non sarebbe possibile ottenere in altro modo. Le azioni
dirette del Centro comune di ricerca (JRC) forniscono un valore aggiunto per l’unicità
della loro dimensione europea. Tali benefici vanno dal soddisfare l’esigenza
della Commissione di disporre di fonti interne di conoscenze scientifiche
indipendenti dagli interessi nazionali e privati ai benefici diretti che
derivano ai cittadini dell’Unione grazie ai contributi a politiche volte a
migliorare le condizioni economiche, ambientali e sociali.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Il programma Euratom si
fonda sull’esperienza accumulata dai precedenti programmi quadro Euratom. In un
arco di diversi decenni, i programmi Euratom: –
sono riusciti ad attirare la partecipazione dei
migliori ricercatori e istituti europei nel settore nucleare; –
hanno apportato un contributo significativo alla
base di conoscenza europea in campo nucleare e hanno avuto un’incidenza importante
sulle reti e sulla cooperazione, promuovendo una ristrutturazione rilevante
della ricerca nucleare europea. Oltre a tali successi,
vi sono anche insegnamenti importanti da trarre dalle esperienze del passato: –
occorre impostare la ricerca, l’innovazione e l’istruzione
in modo più coordinato; –
è opportuno che i risultati della ricerca abbiano
una migliore diffusione e siano valorizzati in nuovi prodotti, processi e
servizi; –
la logica di intervento dovrebbe essere più mirata,
concreta, dettagliata e trasparente; –
occorre rafforzare il monitoraggio e la
valutazione. Le raccomandazioni
riguardanti le azioni dirette contenute in relazioni recenti di valutazione
rilevano che il JRC può: –
promuovere un’integrazione più stretta nella
produzione del sapere nell’Unione; –
introdurre analisi di impatto e studi
costo-beneficio di attività specifiche nell’ambito del nuovo programma del JRC;
–
migliorare la cooperazione con le imprese del
settore per rafforzare gli effetti delle attività a vantaggio della
competitività dell’economia europea.
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri
strumenti pertinenti
Il programma Euratom (2014-2018)
contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delineati nel programma quadro di
ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020). Si manterranno quindi
collegamenti e interfacce appropriate fra il programma Euratom e il programma
quadro “Orizzonte 2020”, mediante le azioni trasversali.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
ý Proposta/iniziativa di durata limitata
–
ý Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2014 fino al 31.12.2018
–
ý Incidenza finanziaria dal 2014 al 2026 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Modalità di gestione previste[31]
ý Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ý Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
ý agenzie esecutive –
ý organismi creati dalle Comunità[32]
–
ý organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ý Gestione concorrente con gli Stati membri (se del caso) ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni La
Commissione intende avvalersi di una serie di modalità di gestione per
realizzare l’attività, espandendo le modalità di gestione impiegate nell’ambito
delle attuali prospettive finanziarie. La gestione sarà assicurata dai servizi
della Commissione e dalle agenzie esecutive esistenti della Commissione, i cui
mandati saranno rinnovati ed estesi in modo equilibrato. L’esternalizzazione
di ulteriori attività del programma Euratom, in particolare ricorrendo ad
agenzie esistenti, è prevista purché compatibile con l’esigenza di mantenere
competenze politiche essenziali all’interno dei servizi della Commissione. L’esercizio
dell’esternalizzazione implica che le attività interessate siano realizzate da
soggetti selezionati sulla base della loro comprovata efficacia ed efficienza.
Nello stesso tempo, il personale assegnato alle agenzie esecutive della
Commissione dovrà aumentare in proporzione alla parte del bilancio
corrispondente alle attività esternalizzate e tenendo conto dell’impegno in
termini di personale assunto dalla Commissione (Un bilancio per l’Europa 2020
COM(2011) 500).
2.
MISURE DI GESTIONE
Semplificazione Il
programma Euratom deve attirare ricercatori eccellenti e le imprese europee più
innovative. Ciò si può realizzare unicamente attraverso un programma che
imponga un minimo di oneri amministrativi ai partecipanti ed offra condizioni
di finanziamento adeguate. La semplificazione del programma Euratom si
inserisce nel più ampio processo di semplificazione proposto per “Orizzonte 2020”.
Così come avviene per “Orizzonte 2020”, la semplificazione nell’ambito del
programma Euratom avrà dunque tre obiettivi precipui: la riduzione dei costi
amministrativi per i partecipanti; l’accelerazione di tutti i processi di
gestione delle proposte e delle sovvenzioni; la diminuzione del tasso di errore
finanziario. La
semplificazione nell’ambito del programma Euratom riguarderà diverse
dimensioni. 1) Semplificazione strutturale: le regole di “Orizzonte
2020” si applicheranno anche al programma Euratom. 2) La semplificazione spinta delle regole
di finanziamento faciliterà la preparazione delle proposte e la gestione
dei progetti. Al tempo stesso, ciò ridurrà il numero di errori finanziari. Si
propone l’approccio seguente. Principale
modello di finanziamento per le sovvenzioni: –
un rimborso semplificato dei costi diretti
effettivi, con un’accettazione più ampia delle consuetudini dei beneficiari in
materia di contabilità, compresa l’ammissibilità di talune imposte e tasse; –
la possibilità di utilizzare costi unitari del
personale (costi medi del personale), per i beneficiari che utilizzano
abitualmente questo sistema contabile e per i proprietari di PMI che non
percepiscono uno stipendio; –
la semplificazione della registrazione del tempo di
lavoro definendo un insieme chiaro e semplice di condizioni minime, in
particolare l’eliminazione degli obblighi di registrazione per il personale che
lavora esclusivamente per un progetto dell’Unione; –
un tasso di rimborso unico per tutti i partecipanti
invece di 3 diverse aliquote per tipo di partecipante; –
un tasso forfettario unico per i costi indiretti come
regola generale, invece di 4 metodi di calcolo dei costi indiretti; –
un finanziamento basato sui risultati con importi
forfettari per interi progetti in settori specifici. 3) Una strategia di controllo riveduta, come
indicato al punto 2.2.2, che garantisce un nuovo equilibrio tra fiducia e
controllo, ridurrà ulteriormente gli oneri amministrativi per i partecipanti. Al
di là della semplificazione delle norme e dei controlli, tutte le procedure
e i processi per l’attuazione dei progetti saranno razionalizzati.
Ciò include disposizioni dettagliate sul contenuto e la forma delle proposte,
processi per trasformare le proposte in progetti, disposizioni applicabili in
materia di rendicontazione e controllo, nonché i relativi documenti di
orientamento e i servizi di supporto. Un importante contributo alla riduzione
dei costi amministrativi di partecipazione verrà da una piattaforma IT di
agevole uso, basata sul portale dei partecipanti del Settimo programma quadro
di R&S dell’Unione per attività di ricerca e sviluppo (2007-2013) (nel
seguito “7° PQ”).
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Per
la valutazione e il monitoraggio delle azioni indirette nell’ambito del
programma Euratom, sarà predisposto un nuovo sistema. Si baserà su una
strategia completa, a scadenze adeguate e armonizzata, particolarmente
incentrata sulla produttività, i risultati e gli impatti. Il sistema si avvarrà
di un archivio di dati pertinenti, di esperti, di una attività di ricerca
specifica e di una maggiore cooperazione con gli Stati membri e gli Stati
associati e sarà valorizzato mediante un’adeguata diffusione e comunicazione.
Per le azioni dirette, il JRC continuerà a migliorare il controllo adeguando
ulteriormente i suoi indicatori che misurano i risultati e l’impatto.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
Un
limite di errore del 2% è stato adottato come indicatore principale in materia
di legittimità e regolarità nel settore della ricerca. Tuttavia, ciò ha
provocato alcuni effetti collaterali indesiderati o imprevisti. Secondo i
beneficiari e le autorità legislative l’onere dei controlli è diventato
decisamente eccessivo. Si rischia così di indebolire l’attrattiva dei programmi
di ricerca dell’Unione, fra cui il programma Euratom, incidendo così
negativamente sulla ricerca e sull’innovazione dell’Unione. Il
Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha concluso che “è essenziale che gli
strumenti dell’UE volti a promuovere l’RSI, siano semplificati al fine di
agevolare la loro adozione da parte dei migliori scienziati e delle imprese più
innovative, in particolare concordando fra le pertinenti istituzioni un nuovo
equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi”
(cfr. EUCO 2/1/11, REV1; Bruxelles, 8 marzo 2011). Il
Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell’11 novembre 2010 (P7_TA (2010) 0401)
sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca si
esprime a favore di un rischio di errore più elevato per il finanziamento della
ricerca e “esprime preoccupazione per il fatto che il sistema e le pratiche
attuali di gestione del 7° PQ sono eccessivamente orientati ai controlli, con
conseguente spreco di risorse, scarsa partecipazione e scenari di ricerca meno
interessanti; osserva con preoccupazione che l’attuale sistema di gestione
senza alcuna tolleranza al rischio sembra evitare piuttosto che gestire i
rischi”. Il
forte aumento del numero di audit e la successiva estrapolazione dei risultati
hanno inoltre provocato una serie di proteste da parte del mondo della ricerca
(ad esempio l’iniziativa “Trust Researchers”[33]che
finora ha raccolto oltre 13 800 firme). Si
registra dunque un consenso, tra le parti interessate e le istituzioni, sul
fatto che l’attuale approccio deve essere riesaminato. Occorrerebbe tenere
conto anche di altri obiettivi e interessi, in particolare il successo della
politica di ricerca, la competitività internazionale e l’eccellenza
scientifica. Allo stesso tempo, occorre assolutamente gestire il bilancio in
modo efficace ed effettivo e prevenire le frodi e gli sprechi. Si tratta di
sfide in comune fra “Orizzonte 2020” e il programma Euratom. La
Commissione mantiene l’obiettivo ultimo di giungere ad un tasso di errore
residuo inferiore al 2% della spesa totale per l’intera durata del programma. A
tal fine, ha introdotto una serie di misure di semplificazione. Tuttavia,
occorre tenere conto di altri obiettivi, come l’attrattiva e il successo della
politica di ricerca dell’Unione, la competitività internazionale, l’eccellenza
scientifica e in particolare i costi dei controlli (cfr. punto 2.2.2). Alla
luce di questi elementi si propone che le direzioni generali incaricate dell’esecuzione
del bilancio di ricerca e innovazione mettano a punto un sistema di controllo
interno efficace rispetto ai costi che offra ragionevoli garanzie che il
rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa, su base annua, si
attesti tra il 2% e il 5%, allo scopo ultimo di giungere ad un livello di
errore residuo il più possibile vicino al 2% al termine dei programmi
pluriennali, dopo aver tenuto conto dell’impatto finanziario di tutti gli audit
e delle misure correttive e di recupero.
2.2.1.
Quadro di controllo interno
Il quadro di controllo
interno per le sovvenzioni si basa su: –
l’attuazione delle norme di controllo interno della
Commissione; –
le procedure di selezione dei progetti migliori e
loro traduzione in strumenti giuridici; –
la gestione del progetto e del contratto per tutta
la durata di vita di ogni progetto; –
i controlli ex ante sul 100% delle dichiarazioni,
compresa la ricezione dei certificati di audit e la certificazione ex ante
delle metodologie di costo; –
gli audit ex post su un campione di dichiarazioni; –
la valutazione scientifica dei risultati del
progetto. Per le azioni dirette, i
circuiti finanziari comportano verifiche ex ante in materia di appalti e
controlli ex-post. I rischi sono valutati ogni anno e i progressi nell’esecuzione
del lavoro e il consumo di risorse vengono controllati regolarmente, sulla base
di obiettivi e indicatori definiti.
2.2.2.
Costi e benefici dei controlli
Il
costo del sistema di controllo interno per le direzioni generali della
Commissione incaricate dell’esecuzione del bilancio per la ricerca e l’innovazione
(compresa Euratom) è stimato a 267 milioni di euro l’anno (sulla base dell’esercizio
2009 sul rischio tollerabile di errore). Ciò ha determinato anche un notevole
onere per i beneficiari e i servizi della Commissione. Secondo i beneficiari e
le autorità legislative l’onere dei controlli è diventato decisamente
eccessivo. Si rischia così di indebolire l’attrattiva dei programmi di ricerca
dell’Unione, incidendo negativamente sulla ricerca e l’innovazione dell’Unione. 43%
dei costi complessivi dei controlli per i servizi della Commissione (ad
esclusione dei costi per il beneficiario) sono sostenuti nella fase di gestione
dei progetti, 18% nel corso della selezione delle proposte, e 16% nella fase di
negoziazione dei contratti. Gli audit expost e il loro follow-up rappresentano 23%
(61 milioni di EUR) del totale. Tuttavia,
questo importante sforzo di controllo non è riuscito a conseguire pienamente il
suo obiettivo. Il tasso di errore “residuo” stimato per il 6° PQ, tenuto conto
di tutti i recuperi e le rettifiche che sono stati o saranno effettuati, resta
superiore al 2%. L’attuale tasso di errore risultante dagli audit del 7° PQ
effettuati dalla Direzione generale della ricerca e innovazione è del 5% circa,
e malgrado la riduzione prevista determinata dagli audit, e il fatto che sia
leggermente distorto poiché incentrato su beneficiari che non erano stati in
precedenza oggetto di audit, è improbabile che l’errore residuo del 2% sia
raggiunto. Il tasso di errore rilevato dalla Corte dei conti europea è simile. 2.2.3. Livello previsto di rischio di
inadempimento Il
punto di partenza è lo status quo, sulla base di audit effettuati nell’ambito
del 7° PQ. Questo tasso di errore rappresentativo preliminare è prossimo al 5%
(per la Direzione generale della ricerca e dell’innovazione). La maggior parte
degli errori rilevati è dovuta al fatto che l’attuale sistema di finanziamento
delle attività di ricerca è basato sul rimborso dei costi effettivi del
progetto di ricerca dichiarati dal partecipante. Questo rende molto complessa
la valutazione dei costi ammissibili. Un’analisi
dei tassi di errore effettuata per gli audit del 7° PQ finora eseguiti nella
Direzione generale ricerca e innovazione evidenzia che: -
circa il 27% in numero – e il 35% in valore – degli errori riguarda l’imputazione
dei costi del personale. I problemi ricorrenti sono l’imputazione di costi medi
o costi iscritti in bilancio (anziché dei costi effettivi), assenza di adeguata
registrazione delle ore di lavoro dedicate al programma, imputazione di voci
non ammissibili; -
circa il 40% in numero – e il 37% in valore – degli errori riguarda gli altri
costi diretti (ad eccezione di quelli per il personale). I problemi ricorrenti
sono l’inclusione dell’IVA, l’assenza di un nesso chiaro con il progetto, la
mancata presentazione delle prove di pagamento e delle fatture o il calcolo
errato dell’ammortamento (imputazione dell’intero costo delle apparecchiature
anziché dell’importo ammortizzato), subappalti senza previa autorizzazione
oppure senza rispettare le norme in materia di rapporto qualità/prezzo ecc.; -
circa il 33% in numero – e il 28% in valore – degli errori riguarda i costi
indiretti. I rischi sono uguali a quelli rilevati per le spese personale, cui
si aggiunge il rischio di una assegnazione errata o iniqua delle spese generali
ai progetti dell’Unione. In
alcuni casi, i costi indiretti sono una percentuale forfettaria dei costi
diretti, e quindi l’errore nei costi indiretti è proporzionale all’errore nei
costi diretti. Orizzonte
2020 e il programma Euratom introducono un numero significativo di importanti
misure di semplificazione (cfr. punto 2), che ridurranno il tasso di errore in
tutte le categorie di errore. Tuttavia, la consultazione delle parti
interessate e delle istituzioni circa un’ulteriore semplificazione e la
valutazione d’impatto di Orizzonte 2020 indicano chiaramente che il
mantenimento di un modello di finanziamento basato sul rimborso dei costi
effettivi rimane l’opzione preferita. Il ricorso sistematico ai finanziamenti
in funzione dei risultati, ai tassi forfettari o agli importi forfettari sembra
prematuro in questa fase in quanto si tratta di un sistema che non è stato
testato nell’ambito di programmi precedenti. Mantenere un sistema basato sul
rimborso dei costi effettivi non significa tuttavia che gli errori
continueranno a verificarsi. Un’analisi
degli errori individuati nel corso di audit del 7° PQ indica che circa il 25-35%
di essi potrebbero essere evitati con le misure di semplificazione proposte. Il
tasso di errore potrebbe diminuire dell’1,5%, passando da quasi 5% a circa 3,5%,
una cifra menzionata nella comunicazione della Commissione come il punto di
giusto equilibrio tra i costi amministrativi dei controlli e il rischio di
errore. La
Commissione ritiene pertanto che, per le spese di ricerca nell’ambito del
programma Euratom, un rischio di errore tra 2% e 5% su base annua sia un
obiettivo realistico, tenendo conto dei costi dei controlli e delle misure di
semplificazione proposte per ridurre la complessità delle regole e i relativi
rischi associati al rimborso dei costi del progetto di ricerca. L’obiettivo
ultimo per il livello residuo di rischio alla chiusura dei programmi, dopo aver
tenuto conto dell’impatto finanziario di tutti gli audit, delle misure
correttive e di recupero, è giungere ad un livello il più possibile vicino al 2%.
La
strategia di audit ex post per le spese nell’ambito di Orizzonte 2020 e del
programma Euratom tiene conto di tale obiettivo. Si baserà sull’audit
finanziario di un unico campione rappresentativo di spese per l’intero
programma, accompagnato da un campione compilato sulla base di considerazioni
sui rischi. Il
numero totale di audit ex post sarà limitato a quanto strettamente necessario
per il raggiungimento di tale obiettivo e l’attuazione della strategia. A
titolo indicativo, la Commissione ritiene che al massimo 7% dei partecipanti a
Orizzonte 2020 e al programma Euratom sarebbero soggetti ad un audit nel corso
dell’intero periodo di programmazione. L’esperienza del passato dimostra che le
spese oggetto di audit sarebbero considerevolmente superiori e ci si può
aspettare una copertura minima del 40%. La
strategia sugli audit ex-post per quanto riguarda la legittimità e la
regolarità delle operazioni sarà integrata da una valutazione scientifica
rafforzata e dalla strategia antifrode (cfr. punto 2.3). Tale
scenario si basa sull’ipotesi che le misure di semplificazione non siano
soggette a modifiche sostanziali nel processo decisionale. Nota:
la presente sezione riguarda soltanto il processo di gestione delle
sovvenzioni; per le spese amministrative e operative nell’ambito delle
procedure di appalti pubblici si applica il 2% come limite massimo di rischio
di errore tollerabile. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Le
direzioni generali incaricate dell’esecuzione del bilancio di ricerca e
innovazione sono fermamente intenzionate a lottare contro le frodi in tutte le
fasi del processo di gestione delle sovvenzioni. Hanno messo a punto e stanno
attuando strategie antifrode, compreso un uso rafforzato dell’intelligence,
soprattutto attraverso strumenti IT avanzati e la formazione e informazione del
personale. Per scoraggiare le frodi sono state stabilite sanzioni nonché penali
adeguate in caso di frode comprovata. Questo impegno proseguirà. Le proposte
per Orizzonte 2020 e per il programma Euratom sono state sottoposte ad un esame
di “impermeabilità alle frodi” e a una valutazione d’impatto. Nel complesso, le
misure proposte dovrebbero avere un’incidenza positiva sulla lotta contro la
frode, in particolare la maggiore importanza attribuita agli audit basati sul
rischio e il rafforzamento della valutazione scientifica e dei controlli. Va
sottolineato che le frodi individuate sono state molto poche rispetto al totale
delle spese, tuttavia le direzioni generali responsabili dell’esecuzione del
bilancio per la ricerca sono determinate a combatterle. La
Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, quando sono
realizzate azioni finanziate nel quadro del presente regolamento, gli interessi
finanziari dell’Unione europea siano tutelati mediante l’applicazione di misure
preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita,
controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, il recupero delle
somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive. La
Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di
sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i
beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto
fondi dell’Unione nell’ambito del programma. L’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare controlli e
verifiche presso gli operatori economici interessati direttamente o
indirettamente da un finanziamento di questo tipo, secondo le procedure
stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare casi di
frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari
dell’Unione europea in relazione a una convenzione o decisione di sovvenzione o
a un contratto avente per oggetto un finanziamento dell’Unione Fatti
salvi i commi precedenti, le decisioni, gli accordi di cooperazione con paesi
terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di
sovvenzione e i contratti risultanti dall’applicazione del presente regolamento
autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a
svolgere tali audit, controlli e verifiche sul posto. 3. INCIDENZA
FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate ·
Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e
delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…………………...……….] || Diss./Non diss. ([34]) || di paesi EFTA[35] || di paesi candidati[36] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1 || || Diss. || No || Sì/No * || Sì || Sì || || || || || ·
Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la
creazione Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero Denominazione || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1 || 08 01 Spese amministrative – Ricerca 08 01 05 01 Spesa relativa al personale di ricerca 08 01 05 02 Personale esterno di ricerca 08 01 05 03 Altre spese di gestione per la ricerca 10 01 Spese del settore della ricerca diretta 10 01 05 Spese di sostegno per le operazioni nel settore della ricerca diretta 10 01 05 01 Spesa relativa al personale di ricerca 10 01 05 02 Personale esterno di ricerca 10 01 05 03 Altre spese di gestione per la ricerca 10 01 05 04 Infrastrutture di ricerca 08 03 02 01 Euratom – Energia di fusione 08 03 02 02 Euratom – Fissione nucleare e radioprotezione 08 04 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico 10 03 Stanziamenti operativi per la ricerca finanziata direttamente – Euratom 10 03 01 Attività nucleare del Centro comune di ricerca (JRC) 10 03 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi || Non diss. || No || Sì/No * || Sì || No * Sono in corso
discussioni con la Turchia relative ad accordi di associazione nel settore
della ricerca nucleare. Il JRC
chiede una nuova linea di bilancio per gli investimenti infrastrutturali.
La maggior parte degli impianti del JRC risale agli anni‘60 e‘70 e non è
più all’avanguardia. Di conseguenza è necessario disporre di nuove strutture e
aggiornare quelle esistenti al fine di attuare il programma di lavoro
pluriennale del JRC, in conformità alle norme di sicurezza dell’Unione e agli
obiettivi ambientali di UE 20-20-20. Il JRC
ha stilato il proprio “Piano di sviluppo infrastrutturale 2014-2020” nel
quale illustra le esigenze in termini di investimenti fino al 2020 per tutti i
siti del JRC ripresi nella nuova linea di bilancio proposta. Il JRC è una
direzione generale della Commissione avente sede in cinque paesi diversi con
sette istituti scientifici situati in cinque Stati membri dell’UE: Ispra
(Italia), Geel (Belgio), Petten (Paesi Bassi), Karlsruhe (Germania) e
Siviglia (Spagna). Gli impianti di ricerca del JRC comprendono impianti
nucleari e un’ampia gamma di laboratori altamente specializzati e unici nel
loro genere che devono ottemperare alle norme nucleari, ambientali e di
sicurezza di ciascun paese ospitante. I servizi tecnici specializzati necessari
per la manutenzione e l’operazione di tali impianti provengono dall’organico
del JRC (compresi la sicurezza, il servizio antincendio, ecc.) e non hanno
equivalenti negli altri servizi della Commissione. La linea di
bilancio 10.01.05.01 è impiegata per finanziare i funzionari inseriti nell’organico
del JRC, mentre la linea 10.01.05.02 copre il personale esterno con contratti a
termine (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati, borsisti, tirocinanti,
ecc.) per consentire al JRC di rimanere all’avanguardia della ricerca e far
fronte alle specifiche esigenze connesse alla sua missione di servizio di
sostegno scientifico diretto della Commissione. Questi crediti
per il personale servono principalmente a finanziare scienziati e tecnici
impiegati in azioni scientifiche di attuazione del programma di lavoro del JRC.
Il componente prettamente “amministrativo” di queste linee è relativamente
basso (meno del 20%), come ha confermato la DG HR nel suo esercizio
annuale di controllo. La linea di
bilancio 10.01.05.03 si riferisce al sostegno dell’infrastruttura scientifica e
tecnica nucleare e non nucleare. La maggior parte dei crediti di questa linea
sono dedicati a 1) garantire il funzionamento regolare degli istituti del JRC
(p.es. manutenzione, equipaggiamento tecnico, forniture di
acqua/gas/elettricità, sicurezza, radioprotezione, informatica,
telecomunicazioni, elaborazione dati, ecc.) e 2) operazioni non correnti
(lavori di ristrutturazione, ammodernamento degli impianti esistenti,
adempimento a nuove norme, ecc.). 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese – Ricerca indiretta a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 || Crescita intelligente e inclusiva Ricerca indiretta || || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE Stanziamenti operativi || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || > 2018 || Numero della linea di bilancio: 08 03 02 totale || Impegni || (1) || 159.641 || 171.785 || 184.350 || 197.350 || 210.794 || || 923.920 Pagamenti || (2) || 100.131 || 125.934 || 152.733 || 162.535 || 196.821 || 185.766 || 923.920 Numero della linea di bilancio: 08 03 02 01 Numero della linea di bilancio: 08 03 02 02 || Impegni || (1) || 108.073 || 116.201 || 124.612 || 133.312 || 142.309 || || 624.507 Pagamenti || (2) || 80.065 || 94.967 || 104.867 || 107.771 || 128.659 || 108.178 || 624.507 Impegni || (1) || 51.568 || 55.584 || 59.739 || 64.038 || 68.485 || || 299.414 Pagamenti || (2) || 20.066 || 30.967 || 47.867 || 54.764 || 68.162 || 77.589 || 299.415 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma Euratom[37] 08 01 05 01 Spesa relativa al personale di ricerca 08 01 05 02 Personale esterno di ricerca 08 01 05 03 Altre spese di gestione per la ricerca || 17.780 2.240 7.007 || 18.136 2.285 7.147 || 18.498 2.330 7.290 || 18.868 2.377 7.436 || 19.246 2.425 7.585 || || 92.529 11.657 36.465 Numero della linea di bilancio: 08 01 05 || || (3) || 27.027 || 27.568 || 28.119 || 28.681 || 29.255 || || 140.650 TOTALE degli stanziamenti per la DG Ricerca e innovazione || Impegni || =1+1a +3 || 186.668 || 199.353 || 212.469 || 226.031 || 240.049 || || 1064.570 Pagamenti || =2+2a+3 || 127.158 || 153.502 || 180.852 || 191.216 || 226.076 || 185.766 || 1064.570 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 159.641 || 171.785 || 184.350 || 197.350 || 210.794 || || 923.920 Pagamenti || (5) || 100.131 || 125.934 || 152.733 || 162.350 || 196.821 || 185.766 || 923.920 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma Euratom || (6) || 27.027 || 27.568 || 28.119 || 28.681 || 29.255 || 0 || 140.650 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 186.668 || 199.353 || 212.469 || 226.031 || 240.049 || || 1064.570 Pagamenti || =5+ 6 || 127.158 || 153.502 || 180.852 || 191.216 || 226.076 || 185.766 || 1064.570 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: n.a.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || Spese amministrative a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || TOTALE DG: Ricerca / Ricerca diretta || Risorse umane || || || || || || 0 Altre spese amministrative || || || || || || 0 TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || || || || || || 0 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || 0 a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || > 2018 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 186.668 || 199.353 || 212.469 || 226.031 || 240.049 || || 1064.570 Pagamenti || 127.158 || 153.502 || 180.852 || 191.216 || 226.076 || 185.766 || 1064.570 3.2.1. Sintesi
dell’incidenza prevista sulle spese – Ricerca diretta a
prezzi attuali - Mio EUR
(al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 || Crescita intelligente e inclusiva DG JRC Ricerca diretta || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno ≥ 2019 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || Numero della linea di bilancio: 10.03 || Impegni || (1a) || 10.457 || 10.666 || 10.879 || 11.097 || 11.319 || 0 || 54.417 Pagamenti || (2a) || 4.706 || 8.982 || 10.208 || 10.935 || 11.153 || 8.434 || 54.417 Numero della linea di bilancio: 10.03.01 || Impegni || (1a) || 10.457 || 10.666 || 10879 || 11.097 || 11.319 || 0 || 54.417 Pagamenti || (2a) || 4.706 || 8.982 || 10.208 || 10.935 || 11.153 || 8.434 || 54.417 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma Euratom[38] 10 01 05 10 01 05 01 10 01 05 02 10 01 05 03 10 01 05 04 || 126.796 61.598 11.205 38.706 15.286 || 130.284 63.754 11.457 39.481 15.592 || 133.874 65.986 11.715 40.270 15.903 || 137.571 68.295 11.979 41.076 16.222 || 141.377 70.686 12.248 41.897 16.546 || || 669.901 330.319 58.604 201.430 79.549 TOTALE degli stanziamenti per la DG JRC / Ricerca diretta || Impegni || =1+1a +3 || 137.253 || 140.950 || 144.753 || 148.668 || 152.695 || || 724.319 Pagamenti || =2+2a+3 || 131.501 || 139.266 || 144.082 || 148.506 || 152.530 || 8.434 || 724.319 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 10.457 || 10.666 || 10.879 || 11.097 || 11.319 || 0 || 54.417 Pagamenti || (5) || 4.706 || 8.982 || 10.208 || 10.935 || 11.153 || 8.434 || 54.417 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma Euratom || (6) || 126.796 || 130.284 || 133.874 || 137.571 || 141.377 || 0 || 669.901 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 137.253 || 140.950 || 144.753 || 148.668 || 152.695 || 0 || 724.319 Pagamenti || =5+ 6 || 131.501 || 139.266 || 144.082 || 148.506 || 152.530 || 8.434 || 724.319 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: n.a. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || Spese amministrative a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || TOTALE DG: Ricerca / Ricerca diretta || Risorse umane || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || > 2018 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 137.253 || 140.950 || 144.753 || 148.668 || 152.695 || 0 || 724.319 Pagamenti || 131.501 || 139.266 || 144.082 || 148.506 || 152.530 || 8.434 || 724.319 Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese
– Ricerca indiretta + ricerca diretta a prezzi attuali - Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 || Crescita intelligente e inclusiva Sintesi Ricerca indiretta / ricerca diretta || || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE Stanziamenti operativi || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || > 2018 || Numero della linea di bilancio: 08 03 02 || Impegni || (1) || 159.641 || 171.785 || 184.350 || 197.350 || 210.794 || || 923.920 Pagamenti || (2) || 100.131 || 125.934 || 152.733 || 162.535 || 196.821 || 185.766 || 923.920 Numero della linea di bilancio: 10 03 || Impegni || (1a) || 10.457 || 10.666 || 10.879 || 11.097 || 11.319 || 0 || 54.417 Pagamenti || (2a) || 4.706 || 8.982 || 10.208 || 10.935 || 11.153 || 8.434 || 54.417 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma Euratom[39] 08 01 05 10 01 05 || 27.027 || 27.568 || 28.119 || 28.681 || 29.255 || 0 || 140.650 137.252 || 140.950 || 144.753 || 148.669 || 152.696 || 0 0 || 724.320 Numero della linea di bilancio: 08 01 05 / 10 01 05 || || (3) || 153.822 || 157.852 || 161.992 || 166.253 || 170.632 || || 810.551 TOTALE degli stanziamenti per la DG Ricerca e innovazione / Ricerca diretta || Impegni || =1+1a +3 || 323.920 || 340.303 || 357.221 || 374.700 || 392.745 || || 1788.889 Pagamenti || =2+2a+3 || 258.659 || 292.768 || 324.933 || 339.723 || 378.606 || 194.200 || 1788.889 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 170.098 || 182.451 || 195.229 || 208.447 || 222.113 || || 978.338 Pagamenti || (5) || 104.837 || 134.916 || 162.941 || 173.470 || 207.974 || 194.200 || 978.338 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma Euratom || (6) || 153.822 || 157.852 || 161.992 || 166.253 || 170.632 || || 810.551 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 323.920 || 340.303 || 357.221 || 374.700 || 392.745 || || 1788.889 Pagamenti || =5+ 6 || 258.659 || 292.768 || 324.933 || 339.723 || 378.606 || 194.200 || 1788.889 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma Euratom || (6) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi – ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi. – X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[40] || Costo medio del risultato || N. di risultati || Costo || N. di risultati || Costo || N. di risultati || Costo || N. di risultati || Costo || N. di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVI SPECIFICI da 1 a 8 delle azioni indirette[41] || || || || || || - Risultato – Fusione EURATOM || ** || ** || 100 || 108.073 || 100 || 116.201 || 100 || 124.612 || 100 || 133.312 || 100 || 142.309 || 500 || 624.507 - Risultato – Fissione EURATOM || || || 25 || 51.568 || 25 || 55.584 || 25 || 59.739 || 25 || 64.038 || 25 || 68.485 || 125 || 299.414 Totale parziale per gli obiettivi specifici da 1 a 8 per le azioni indirette || || || || || || OBIETTIVI SPECIFICI da 1 a 5 delle azioni dirette[42] || || || || || || - Risultato – Ricerca diretta EURATOM - JRC || *** || *** || 150 || 10.457 || 150 || 10.666 || 150 || 10.879 || 150 || 11.097 || 150 || 11.319 || 750 || 54.417 Totale parziale per gli obiettivi specifici da 1 a 5 per le azioni dirette || 150 || 10.457 || 150 || 10.666 || 150 || 10.879 || 150 || 11.097 || 150 || 11.319 || 750 || 54.417 COSTO TOTALE || 275 || 170.098 || 275 || 182.451 || 275 || 195.229 || 275 || 208.447 || 275 || 222.113 || 1,375 || 978.338 (*) Numero stimato di risultati. (**) il risultato consueto di una
sovvenzione di ricerca è una relazione che descrive i fatti, le rilevazioni e i
risultati. (***) Tipo di risultato: prodotti e servizi
per i responsabili politici dell’UE. Costo medio del risultato:
Il costo di ciascun risultato è assai variabile. Ad esempio, un risultato di
tipo ordinario (come un bollettino periodico di previsioni agricole) non è
comparabile alla relazione finale relativa a uno studio corposo ed
eventualmente costoso per il quale un importo considerevole di crediti si è
tradotto in un unico documento. Ambedue sono importanti e utili ma sono
finalizzati a obiettivi diversi. Il costo medio indicato è semplicemente un
calcolo matematico operato dividendo il bilancio per il numero stimato di
risultati. 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi – ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi
– X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || Risorse umane || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 Esclusa la RUBRICA 5[43] del quadro finanziario pluriennale || Ricerca indiretta || Ricerca diretta || Ricerca indiretta || Ricerca diretta || Ricerca indiretta || Ricerca diretta || Ricerca indiretta || Ricerca diretta || Ricerca indiretta || Ricerca diretta Risorse umane || 20.020 || 72.803 || 20.421 || 75.211 || 20.828 || 77.701 || 21.245 || 80.274 || 21.671 || 82.934 Altre spese di natura amministrativa || 7.007 || 53.992 || 7.147 || 55.072 || 7.290 || 56.174 || 7.436 || 57.297 || 7.585 || 58.443 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 27.027 || 126.796 || 27.568 || 130.284 || 28.118 || 133.874 || 28.681 || 137.571 || 29.256 || 141.377 TOTALE* || 27.027 || 126.796 || 27.568 || 130.284 || 28.118 || 133.874 || 28.681 || 137.571 || 29.256 || 141.377 *Queste
cifre sono suscettibili di adeguamento in conseguenza della procedura di
esternalizzazione prevista. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non
comporta l’utilizzazione di risorse umane –
X La
proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di
seguito: Stime da esprimere in numeri interi (o, al massimo,
con un decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || X 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || xx 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || 08 01 05 01 (ricerca indiretta)* || 140 || 140 || 140 || 140 || 140 || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || 566 || 566 || 566 || 566 || 566 || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE)[44] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || 08 01 04 40 [45] || - in sede[46] || || || || || || || - nelle delegazioni - funzionari e agenti temporanei - AC GFI-IV - END || || || || || || 08 01 05 02 (AC, INT, END – ricerca indiretta)* || 35 || 35 || 35 || 35 || 35 || 10 01 05 02 (AC, INT, END – ricerca diretta) || 194 || 194 || 194 || 194 || 194 || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || TOTALE || 935 || 935 || 935 || 935 || 935 XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. * Da questi totali sono stati esclusi i
funzionari, gli agenti temporanei e il personale esterno addetti al progetto
ITER nella sede centrale (Bruxelles). Questi
effettivi sono menzionati nel programma supplementare di ricerca del progetto
ITER IFL. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Compiti derivanti dall’esecuzione del programma Euratom di ricerca e formazione (azioni dirette e indirette), in particolare per quanto concerne la gestione dei rifiuti nucleari, la sicurezza (safety) nucleare e le salvaguardie e la sicurezza (security) nucleari. Svolgeranno anche attività necessarie per smantellare gli impianti nucleari Euratom JRC Personale esterno 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro
finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa
implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario
pluriennale. – ¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione
dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario
pluriennale[47]. Non
pertinente 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
¨ La proposta/iniziativa non
prevede il cofinanziamento da parte di terzi –
X La
proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 - 2018 Specificare l’organismo di cofinanziamento || Paesi terzi associati al programma TOTALE degli stanziamenti cofinanziati* || p.m. i contributi terzi verranno aggiunti in una fase successiva * I contributi terzi
non sono ancora definiti; verranno aggiunti in una fase successiva 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
¨ La proposta/iniziativa non
ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. –
X La
proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
X sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[48] Dal 2014 al 2018 Voce 6011* Voce 6012* Voce 6013 Voce 6031** || || p.m. p.m. p.m. p.m. * Gli accordi relativi al
contributo della Svizzera nonché a quello per il fondo comune JET non sono
ancora conclusi. Sono in corso discussioni con la Turchia relative alla
cooperazione nel settore della ricerca nucleare. Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. 08 04 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di
terzi (non appartenenti allo Spazio economico europeo) alla ricerca, allo
sviluppo tecnologico e all’innovazione. 10 03 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di
terzi (non appartenenti allo Spazio economico europeo) alla ricerca e allo
sviluppo tecnologico. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. Alcuni
Stati associati possono contribuire a un finanziamento supplementare del
programma quadro per mezzo di accordi di associazione. Il metodo di calcolo
sarà convenuto in sede di accordo e non è necessariamente identico per tutti
gli accordi. La maggior parte dei calcoli è basata sul PIL dello Stato
associalo rispetto al PIL complessivo degli Stati membri applicando tale
percentuale all’insieme del bilancio. [1] Articolo
7 del trattato Euratom. [2] COM(2011)
48. [3] GU
C [...] del [...], pag. [4] GU
C [...] del [...], pag. [5] GU
L […] [6] Conclusioni
del Consiglio del 2 dicembre 2008 sul fabbisogno di competenze nel settore
nucleare (15406/08). [7] GU
L 358 del 16.12.2006, p.ag. 62. [8] GU
L 90 del 30.3.2007. [9] COM(2010)
546 definitivo del 6.10.2010. [10] C(2005)
576 definitivo dell’11.3.2005. [11] INI/2010/2079.
[12] GU
L […]. [13] GU
L 400 del 30.12.2006, pag. 1. [14] GU
L […]. [15] GU
L 107 del 30.4.1996, pag. 12. [16] GU
L 400 del 30.12.2006, pag. 60. [17] GU
L 400 del 30.12.2006, pag. 404. [18] GU
L 400 del 30.12.2006, pag. 434. [19] GU
L […]. [20] GU
L […]. [21] GU
L […]. [22] GU
L […]. [23] GU
L […]. [24] GU
L 177 del 4.7.1984, pag. 25. [25] Non
pubblicata nella Gazzetta ufficiale. [26] GU
L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [27] GU
L 172 del 2.7.2009, pag. 18. [28] GU
L 199 del 19.7.2011, pag. 1. [29] ABM:
Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based
Budgeting (bilancio per attività). [30] A
norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [31] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [32] A
norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario. [33] http://www.trust-researchers.eu/. [34] Diss.
= Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati. [35] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [36] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [37] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o
azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [38] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o
azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [39] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o
azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [40] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.) [41] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici delle azioni indirette” [42] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici delle azioni dirette” [43] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o
azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [44] AC
= agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED =
giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente
locale; END = esperto nazionale distaccato. [45] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [46] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [47] Cfr.
punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [48] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per le spese di riscossione.