Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti /* COM/2011/0807 definitivo - 2011/0382 (NLE) */
RELAZIONE La normativa statunitense autorizza il
Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (di seguito “DHS”) a
esigere che tutti i vettori aerei che effettuano un servizio di trasporto
passeggeri verso gli Stati Uniti e dagli Stati Uniti gli forniscano l’accesso
elettronico ai dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR)
prima che i passeggeri arrivino negli Stati Uniti o lascino il territorio
statunitense. Gli obblighi imposti dalle autorità statunitensi si fondano sul titolo
49 del codice degli Stati Uniti (United States Code), sezione 44909c (3), e
relativi regolamenti di applicazione (titolo 19 del codice dei regolamenti
federali (Code of federal regulations), sezione 122.49b). Il presente atto normativo mira a consentire
il ricevimento elettronico dei dati PNR in anticipo sull'arrivo del volo e di
conseguenza rafforza notevolmente la capacità del DHS di svolgere una
valutazione anticipata efficiente ed efficace dei rischi presentati dai
passeggeri e di facilitare i viaggi in buona fede, aumentando così la sicurezza
degli Stati Uniti. L'accordo inoltre promuoverà la cooperazione di polizia e
giudiziaria internazionale grazie al trasferimento, dagli Stati Uniti alle
autorità competenti degli Stati membri e a Europol e Eurojust nell’ambito delle
rispettive competenze, di informazioni analitiche provenienti dai dati PNR. Con PNR si intendono le informazioni relative
al viaggio di ciascun passeggero comprendenti tutti i dati necessari per il
trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei. I vettori aerei hanno l’obbligo di consentire
l’accesso del DHS a certi dati PNR conservati nei loro sistemi di prenotazione
e di controllo delle partenze. Le norme di protezione dei dati vigenti
nell'UE vietano ai vettori aerei europei e di paesi terzi che effettuano voli
in partenza dall'UE di trasmettere i dati PNR dei loro passeggeri a paesi terzi
che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali,
senza che siano addotte garanzie appropriate. È necessaria una soluzione che
fornisca la base giuridica per il trasferimento dei dati PNR dall’UE agli Stati
Uniti quale riconoscimento della necessità e dell'importanza dell'uso del PNR
nella lotta al terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale,
evitando nel contempo l’incertezza giuridica per i vettori aerei. Tale
soluzione dovrebbe inoltre applicarsi uniformemente in tutta l’Unione europea e
assicurare la certezza del diritto per i vettori aerei e ai cittadini il
rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e l'incolumità. Nel 2007 l’Unione europea ha firmato un
accordo con gli Stati Uniti sul trattamento e sul trasferimento dei dati PNR
basato su una dichiarazione di intenti del DHS in relazione all’applicazione
del suo programma PNR[1]. A seguito dell'entrata in vigore del trattato
di Lisbona e in attesa della conclusione dell’accordo, il Consiglio ha
trasmesso l’accordo del 2007 con gli Stati Uniti al Parlamento europeo per
approvazione. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione[2] in cui ha deciso di rinviare la
votazione sulla richiesta di approvazione e ha chiesto di rinegoziare l’accordo
in base a determinati criteri. In attesa della rinegoziazione, l’accordo del
2007 è rimasto provvisoriamente applicabile. Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha ricevuto
una raccomandazione della Commissione affinché la autorizzasse ad avviare i
negoziati per un accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul
trasferimento e sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name
Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di
natura transnazionale. L’11 novembre 2010 il Parlamento europeo ha
adottato una risoluzione sulla richiamata raccomandazione. Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una
decisione, con relative direttive di negoziato, che autorizza la Commissione ad
avviare i negoziati a nome dell’Unione europea. A seguito dei negoziati, il 17
novembre 2011 le Parti hanno siglato l'accordo. L’accordo tiene conto e rispetta i criteri generali
contenuti nella comunicazione della Commissione sull’approccio globale al
trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)
verso paesi terzi[3]
e le direttive di negoziato del Consiglio. Il PNR si è rivelato uno strumento molto
importante nella lotta al terrorismo e ai reati gravi. L’accordo contiene
importanti salvaguardie per coloro i cui dati saranno trasferiti e usati. In
particolare, la finalità del trattamento dei dati PNR è strettamente limitata
alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e all’azione penale nei
confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale.
Il periodo di conservazione dei PNR è limitato e i dati saranno usati per un
periodo più breve per la lotta ai reati gravi di natura transnazionale e per un
periodo più lungo per la lotta al terrorismo. Inoltre i dati saranno
spersonalizzati dopo sei mesi. Ai singoli è riconosciuto il diritto di accesso,
rettifica, ricorso e informazione. Il metodo di trasferimento standard è il
metodo “push”, che tutti i vettori aerei dovranno utilizzare entro due anni
dall’entrata in vigore dell’accordo. I dati sensibili potranno essere usati
solo in casi assolutamente eccezionali e dovranno essere cancellati entro un
brevissimo periodo. Il rispetto di tutte queste norme è soggetto alla verifica
e alla supervisione indipendente dei funzionari preposti alla protezione della
vita privata nei vari dipartimenti (Department Privacy Officers), dell'Ufficio
dell’ispettorato generale (Office of Inspector General) del DHS, dell’Ufficio
per la responsabilità governativa (Government Accountability Office) e del
Congresso degli Stati Uniti. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6,
lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio autorizza
la conclusione degli accordi internazionali. La Commissione propone pertanto al Consiglio
di adottare una decisione che approva la conclusione dell’accordo tra gli Stati
Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul trasferimento del codice di
prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza
interna degli Stati Uniti. 2011/0382 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo tra
gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul trasferimento del
codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la
sicurezza interna degli Stati Uniti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e
l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[4], sentito il garante europeo della protezione
dei dati, considerando quanto segue: (1) Il 2 dicembre 2010 il
Consiglio ha adottato una decisione, con relative direttive di negoziato, che
autorizza la Commissione ad avviare i negoziati a nome dell’Unione europea per
un accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trasferimento e
sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per
prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura
transnazionale. (2) A norma della decisione
2011/XXX del Consiglio del [][5],
il … 2011 è stato firmato l’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione
europea sull’uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name
Record — PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di
natura transnazionale, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (3) È opportuno concludere
l'accordo. (4) L’accordo rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto
della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto
alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il
diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo
47. È opportuno che l’accordo sia applicato in conformità di tali diritti e
principi. (5) [A norma dell'articolo 3 del
protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e
l'Irlanda partecipano all'adozione della presente decisione.] (6) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata
dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato a nome dell’Unione europea
l’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul
trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al
Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti. Il testo dell'accordo da concludere è accluso
alla presente decisione. Articolo 2 È approvata la dichiarazione dell'Unione
europea relativa all'accordo sull’uso e sul trasferimento del codice di
prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza
interna degli Stati Uniti (di seguito "accordo") rispetto ai suoi
obblighi ai sensi degli articoli 17 e 23 dell'accordo. Il testo della dichiarazione è accluso alla
presente decisione. Articolo 3 Il Presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, allo scambio degli strumenti
di approvazione a norma dell'articolo 27 dell'accordo, per esprimere il
consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO I ACCORDO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E
L'UNIONE EUROPEA SULL’USO E SUL TRASFERIMENTO DEL CODICE DI PRENOTAZIONE
(PASSENGER NAME RECORD — PNR) AL DIPARTIMENTO PER LA SICUREZZA INTERNA DEGLI
STATI UNITI GLI STATI UNITI D'AMERICA e L'UNIONE EUROPEA in seguito denominati "le Parti", DESIDEROSE di prevenire e combattere
efficacemente il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale al fine di
proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni, NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la
cooperazione tra le Parti nello spirito del partenariato transatlantico, RICONOSCENDO il diritto e la responsabilità
degli Stati di garantire la sicurezza dei loro cittadini e di proteggere le
frontiere e tenendo presente la responsabilità che incombe a tutte le nazioni
di proteggere la vita e l’incolumità delle persone, anche quando usano sistemi
di trasporto internazionale, CONVINTI che lo scambio delle informazioni è
una componente fondamentale della lotta al terrorismo e ai reati gravi di
natura transnazionale e che, in tale contesto, il trattamento e l'uso del
codice di prenotazione (passenger name record PNR) costituiscono uno strumento
necessario che fornisce informazioni non ottenibili con altri mezzi, RISOLUTI a
prevenire e combattere i reati di terrorismo e la criminalità transnazionale
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e riconoscendo
l’importanza della vita privata, della protezione dei dati personali e
dell’informazione, VISTI gli strumenti internazionali, le leggi e
i regolamenti statunitensi che impongono a ciascun vettore aereo che effettua
voli passeggeri nell'ambito di un servizio estero di trasporto aereo da o per
gli Stati Uniti di mettere a disposizione del Dipartimento per la sicurezza
interna degli Stati uniti (di seguito “DHS”) i PNR nella misura in cui questi
dati sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di
prenotazione/controllo delle partenze del vettore aereo, nonché i requisiti
analoghi che sono o potranno essere applicati nell'Unione europea, CONSTATANDO che il DHS tratta e usa i PNR per
prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la
criminalità transnazionale nel rispetto delle salvaguardie per la vita privata,
la protezione dei dati personali e l’informazione previste dal presente
accordo, SOTTOLINEANDO l’importanza che gli Stati Uniti
scambino i PNR e informazioni analitiche pertinenti e appropriate da quelli
ottenute con le competenti autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri
ed Europol o Eurojust, quale strumento per promuovere la cooperazione di
polizia e giudiziaria internazionale, RICONOSCENDO le lunghe tradizioni di rispetto
della vita privata di entrambe le Parti, come risulta dalle loro leggi e atti
fondativi, TENENDO PRESENTE gli impegni dell’Unione
europea ai sensi dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea relativo al
rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata
con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 16 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di proporzionalità e
necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita
familiare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai
sensi dell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, la convenzione n. 108 del Consiglio
d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato
di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale n. 181, nonché
gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, TENENDO PRESENTE che il DHS attualmente
applica procedure rigorose per proteggere la vita privata e per garantire
l’integrità dei dati, compresa la sicurezza fisica, il controllo degli accessi,
la separazione e la cifratura dei dati, le capacità di audit e misure efficaci
di responsabilizzazione, RICONOSCENDO l’importanza di assicurare la
qualità, l’esattezza, l’integrità e la sicurezza dei dati e di istituire misure
appropriate di responsabilizzazione per garantire il rispetto di tali principi, PRESO ATTO in particolare del principio della
trasparenza e dei vari mezzi con cui gli Stati Uniti assicurano che i
passeggeri il cui PNR è raccolto dal DHS siano informati della necessità e
dell’uso dei loro dati, RICONOSCENDO inoltre che la raccolta e
l’analisi dei PNR sono necessarie al DHS per assolvere la missione di sicurezza
delle frontiere, garantendo nel contempo che la loro raccolta e uso rimangano
pertinenti e necessari per le finalità per le quali i dati sono raccolti, RICONOSCENDO che, ai fini del presente accordo
e della sua attuazione, il DHS risulta assicurare un livello adeguato di
protezione dei dati in relazione al trattamento e all’uso dei PNR che gli sono
stati trasferiti, TENENDO PRESENTE che gli Stati Uniti e
l’Unione europea sono impegnati a garantire, nella lotta alla criminalità e al
terrorismo, un livello elevato di protezione dei dati personali e sono
determinati a raggiungere, quanto prima, un accordo per proteggere globalmente
i dati personali scambiati nell'ambito della lotta alla criminalità e al
terrorismo in modo da favorire gli obiettivi reciproci; PRENDENDO ATTO dell’esito positivo delle
revisioni congiunte del 2005 e del 2010 degli accordi tra le Parti sul
trasferimento dei dati PNR del 2004 e del 2007, PRESO ATTO dell'interesse delle Parti, nonché
degli Stati membri dell'Unione europea, a scambiare informazioni relative al
metodo di trasmissione dei PNR e al loro trasferimento successivo come previsto
dai pertinenti articoli del presente accordo, e preso altresì atto dell'interesse
dell'Unione europea a che tale aspetto sia affrontato nell'ambito del processo
di consultazione e verifica previsto dal presente accordo; AFFERMANDO che il presente accordo non
costituisce un precedente per eventuali disposizioni future tra le Parti o tra
una delle due Parti e un’altra Parte in materia di trattamento, uso o
trasferimento di PNR o altri tipi di dati, ovvero in materia di protezione dei
dati, RICONOSCENDO
i principi correlati di proporzionalità e di pertinenza e necessità che
presiedono al presente accordo e alla sua attuazione da parte dell’Unione
europea e degli Stati Uniti, e VISTA
la possibilità per le Parti di discutere ulteriormente il trasferimento dei PNR
nel trasporto marittimo, CONVENGONO
QUANTO SEGUE:
Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Scopo 1.
Scopo del presente accordo è garantire la sicurezza
e proteggere la vita e l’incolumità delle persone. 2.
A tal fine, il presente accordo fissa le
responsabilità delle Parti in relazione alle condizioni in cui i PNR possono
essere trasferiti, trattati e usati e devono essere protetti. Articolo 2 Campo di applicazione 1.
Per “PNR”, secondo le linee guida
dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, si intende il codice
creato dai vettori aerei, o da loro agenti autorizzati, per ogni volo prenotato
da un passeggero o per suo conto, e registrato in sistemi di prenotazione, in
sistemi di controllo delle partenze o in altri sistemi equivalenti con le
stesse funzionalità (denominati collettivamente nel presente accordo “sistemi
di prenotazione”). In particolare, ai sensi del presente accordo il PNR
ricomprende i tipi di dati enunciati in allegato. 2.
Il presente accordo si applica ai vettori che
effettuano voli passeggeri tra l’Unione europea e gli Stati Uniti. 3.
Il presente accordo si applica inoltre ai vettori
che sono registrati nell’Unione europea o che conservano dati nell’Unione
europea e che effettuano voli passeggeri da o per gli Stati Uniti. Articolo 3 Trasmissione dei PNR Le Parti concordano che i vettori trasmettano
al DHS i PNR contenuti nei loro sistemi di prenotazione, come richiesto dal DHS
e in conformità delle norme del DHS, e in linea con il presente accordo.
Qualora nei dati trasferiti dai vettori siano compresi altri dati rispetto a
quelli elencati in allegato, il DHS li cancella non appena li riceve. Articolo 4 Uso dei PNR 1.
Gli Stati Uniti raccolgono, usano e trattano i PNR
al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire: (a)
i reati di terrorismo e i reati connessi
comprendenti: i) la condotta che 1. comporti un atto violento o un atto
pericoloso per la vita umana, la proprietà o le infrastrutture e che 2. abbia in apparenza lo scopo di a. intimidire o sopraffare la popolazione
civile; b. influenzare la politica di un governo
con l'intimidazione o la coercizione, oppure c. colpire un governo con la distruzione di
massa, l'assassinio, il rapimento o la presa di ostaggi; ii) le attività che configurano reato ai
sensi e secondo le definizioni delle convenzioni e dei protocolli
internazionali applicabili relativi al terrorismo; iii) la fornitura o raccolta di fondi, in
qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli,
in tutto o in parte, per compiere uno degli atti di cui ai punti i) o ii), o
sapendo che saranno utilizzati a tal fine; iv) il tentativo di commettere uno degli
atti di cui ai punti i), ii) o iii); v) la partecipazione come complice a uno
degli atti di cui ai punti i), ii) o iii); vi) l'organizzazione o l'esecuzione, tramite
altre persone, di uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii); vii) qualunque altro contributo alla
commissione di uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii); viii) la minaccia di commettere uno degli atti
di cui al punto i) in circostanze che indicano che la minaccia è credibile; (b)
altri reati punibili con una pena detentiva non
inferiore a tre anni e aventi natura transnazionale. Un reato è considerato di natura transnazionale in
particolare se: i) è commesso in più di uno Stato; ii) è commesso in uno Stato ma preparato,
pianificato, diretto o controllato in misura sostanziale in un altro Stato; iii) è commesso in uno Stato ma vi è
implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in
più di uno Stato; iv) è commesso in uno Stato ma ha effetti
sostanziali in un altro Stato, oppure v) è commesso in uno Stato e l’autore del
reato si trova oppure intende recarsi in un altro Stato. 2.
I PNR possono essere usati e trattati caso per caso
se necessario in vista di una minaccia grave e per salvaguardare gli interessi
vitali di una persona o se disposto dall’autorità giurisdizionale. 3.
Il DHS può usare e trattare i PNR per individuare i
soggetti che potrebbero essere sottoposti a interrogatorio o esame approfondito
al momento dell’arrivo o della partenza dagli Stati Uniti oppure richiedere un
ulteriore esame. 4.
I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano le competenze
delle autorità di polizia e giudiziarie nazionali, o i procedimenti, qualora
siano individuate altre violazioni o indizi di violazione durante l'uso e il
trattamento dei PNR. Capo II Salvaguardie applicabili all’uso dei
PNR Articolo 5 Sicurezza dei dati 1.
Il DHS provvede affinché siano attuate appropriate
misure tecniche e organizzative per proteggere i dati e le informazioni
personali contenuti nel PNR dalla perdita, distruzione, comunicazione, alterazione
o dall’accesso, trattamento o uso accidentali, illeciti o non autorizzati. 2.
Il DHS ricorre alle tecnologie appropriate per
garantire la protezione, la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati.
In particolare, il DHS provvede affinché: (a)
siano applicate le procedure di cifratura,
autorizzazione e documentazione riconosciute dalle autorità competenti. In
particolare, l’accesso ai PNR è sicuro e limitato a funzionari specificatamente
autorizzati; (b)
i PNR siano conservati in ambiente fisico sicuro e
protetti con funzioni di controllo delle intrusioni, e (c)
sussistano meccanismi per garantire che le
interrogazioni dei PNR siano conformi all’articolo 4. 3.
In caso di incidente a danno della vita privata
(compresi l’accesso o la comunicazione non autorizzati), il DHS prende misure
ragionevoli per informare opportunamente gli interessati, mitigare il rischio
di danno da comunicazione non autorizzata di dati e informazioni personali e,
ove tecnicamente fattibile, disporre misure correttive. 4.
Nell'ambito del presente accordo, il DHS comunica
senza indebito ritardo alle autorità europee competenti gli incidenti gravi a
danno della vita privata riguardanti il PNR di cittadini dell’Unione europea o
persone residenti nell’Unione europea causati da distruzione accidentale o
illecita, perdita o alterazione accidentali, divulgazione o accesso non
autorizzati, o da qualunque forma di trattamento o uso non autorizzati. 5.
Gli Stati Uniti confermano che la legislazione
statunitense prevede efficaci misure di contrasto a livello amministrativo,
civile e penale in caso di incidenti a danno della vita privata. Il DHS può
prendere provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di tali
incidenti, quali, a seconda del caso, il diniego di accesso al sistema, censure
formali, la sospensione, la retrocessione di grado o la rimozione
dall’incarico. 6.
Tutti gli accessi ai PNR, il loro trattamento e uso
sono registrati o documentati presso il DHS. I registri o la documentazione
sono usati esclusivamente a fini di controllo, audit e manutenzione del sistema
o per quanto altrimenti prescritto dalla legge. Articolo 6 Dati sensibili 7.
Qualora nel PNR di un passeggero siano compresi
dati sensibili (ossia dati e informazioni personali che rivelano l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, l’appartenenza sindacale, o dati relativi alla salute e alla vita
sessuale), il DHS si serve di sistemi automatizzati per filtrarli e
mascherarli. Inoltre si astiene dal loro trattamento o uso ulteriore, salvo se
in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 8.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente
accordo il DHS trasmette alla Commissione europea l’elenco dei codici e dei
termini che identificano i dati sensibili da filtrare. 9.
L’accesso ai dati sensibili e il loro trattamento e
uso sono consentiti in casi eccezionali di pericolo o seria minaccia per la
vita di una persona. L’accesso è ammesso esclusivamente caso per caso, mediante
procedure restrittive, previa approvazione di un alto funzionario del DHS. 10.
I dati sensibili sono cancellati definitivamente
entro 30 giorni dacché il DHS ha ricevuto per l'ultima volta i PNR contenenti
tali dati. Tuttavia, i dati sensibili possono essere conservati per il periodo
prescritto dalla legislazione statunitense ai fini di un'indagine, azione
penale o esecuzione specifica. Articolo 7 Decisioni individuali automatizzate Gli Stati Uniti non possono prendere decisioni
che comportino azioni o effetti significativamente negativi per gli interessi
giuridici dell’interessato, soltanto sulla base del trattamento e uso
automatizzato del PNR. Articolo 8 Conservazione dei dati 11.
Il DHS conserva i PNR in una banca dati attiva per
un periodo massimo di cinque anni. Dopo i primi sei mesi, i dati sono
spersonalizzati e mascherati conformemente al paragrafo 2 del presente
articolo. L’accesso alla banca dati attiva è limitato a un numero ristretto di
funzionari specificamente autorizzati, salvo altrimenti disposto dal presente
accordo. 12.
Al fine di spersonalizzare i dati, sono mascherate
le informazioni ricollegabili a un soggetto specifico contenute nei seguenti
tipi di dati PNR: (d)
il nome o i nomi; (e)
altri nomi figuranti nel PNR; (f)
tutte le informazioni di contatto disponibili
(incluse quelle sull’originatore); (g)
osservazioni generali, comprese le informazioni OSI
(Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR
(Special Service Request), e (h)
i dati APIS (Advance Passenger Information System)
eventualmente raccolti. 13.
Dopo questo periodo attivo i PNR sono trasferiti in
una banca dati dormiente per un periodo massimo di dieci anni. La banca dati
dormiente è soggetta a controlli supplementari, tra cui un numero più ristretto
di personale abilitato e un livello di autorizzazione più elevato per
accedervi. I PNR contenuti nella banca dati dormiente non possono essere
ripersonalizzati, salvo per operazioni di contrasto e in tal caso solo in
relazione a un caso, una minaccia o un rischio identificabili. Per quanto
riguarda i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i PNR contenuti
nella banca dati dormiente possono essere ripersonalizzati solo per un periodo
massimo di cinque anni. 14.
Dopo il periodo dormiente, i dati conservati devono
essere resi completamente anonimi cancellando tutti i tipi di dati che potrebbero
servire per individuare il passeggero cui si riferisce il PNR, senza
possibilità di ripersonalizzarli. 15.
I dati connessi a un caso o a un’indagine specifici
possono essere conservati in una banca dati PNR attiva fino a quando il caso o
l’indagine sono archiviati. Il presente paragrafo non pregiudica i requisiti di
conservazione dei dati previsti per singole indagini o azioni penali. 16.
Le Parti convengono di esaminare, nel quadro della
valutazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, l'opportunità di un periodo
dormiente di conservazione di dieci anni. Articolo 9 Non discriminazione Gli Stati Uniti provvedono affinché le
salvaguardie applicabili al trattamento e all’uso dei PNR ai sensi del presente
accordo si applichino a tutti i passeggeri su base paritaria senza
discriminazioni illegittime. Articolo 10 Trasparenza 17.
Il DHS informa i viaggiatori dell’uso e trattamento
del PNR mediante: (i)
pubblicazioni nel registro federale (Federal
Register); (j)
pubblicazioni sul suo sito web; (k)
avvisi che i vettori possono inserire nei contratti
di trasporto; (l)
relazioni al Congresso obbligatorie per legge, e (m)
altre misure appropriate eventualmente predisposte. 18.
Il DHS pubblica e trasmette all’Unione europea per
eventuale pubblicazione le proprie procedure e modalità di accesso, correzione
o rettifica e le procedure di ricorso. 19.
Le Parti collaborano con l’industria dell'aviazione
affinché siano rese più visibili ai viaggiatori, al momento della prenotazione,
la finalità della raccolta, del trattamento e dell’uso dei PNR da parte del DHS
e le modalità per richiedere l’accesso e la correzione e presentare ricorso. Articolo 11 Accesso 20.
Conformemente alle disposizioni della legge sulla
libertà di informazione (Freedom of Information Act), chiunque,
indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di origine o di residenza, ha
il diritto di chiedere al DHS il proprio PNR. Il DHS li fornisce
tempestivamente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente
articolo. 21.
La comunicazione delle informazioni contenute nel
PNR può essere soggetta a ragionevoli limitazioni legali applicabili in forza
della normativa statunitense, incluse limitazioni eventualmente necessarie per
salvaguardare informazioni sensibili protette dalla normativa sulla vita
privata o relative alla sicurezza nazionale e alle attività di contrasto. 22.
Qualsiasi rifiuto o restrizione dell’accesso è
motivato per iscritto e comunicato all’interessato tempestivamente. La
comunicazione precisa la base giuridica su cui si fonda il rifiuto o la
restrizione e informa l'interessato dei mezzi di ricorso contemplati dalla
normativa statunitense. 23.
Il DHS non può rivelare dati PNR al pubblico,
fuorché ai soggetti i cui dati sono stati trattati o usati o ai loro
rappresentanti, o nei casi prescritti dalla normativa statunitense. Articolo 12 Correzione o rettifica 24.
Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o
dal paese di origine o di residenza, ha il diritto di chiedere al DHS la
correzione o la rettifica, compresa la cancellazione o il blocco, del proprio
PNR secondo le modalità descritte nel presente accordo. 25.
Senza indebito ritardo il DHS informa per iscritto
il richiedente della decisione di correggere o rettificare il PNR in questione.
26.
Qualsiasi rifiuto o restrizione della correzione o
della rettifica è motivato per iscritto e comunicato all’interessato
tempestivamente. La comunicazione precisa la base giuridica su cui si fonda il
rifiuto o la restrizione e informa l'interessato dei mezzi di ricorso
contemplati dalla normativa statunitense. Articolo 13 Ricorso 27.
Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o
dal paese di origine o di residenza, ha il diritto a un ricorso effettivo in
sede amministrativa e giudiziaria, conformemente alla normativa statunitense,
se i suoi dati e le sue informazioni personali sono stati trattati e usati in
modo non conforme al presente accordo. 28.
Chiunque ha il diritto di contestare in sede
amministrativa le decisioni del DHS relative all’uso e al trattamento dei PNR. 29.
Ai sensi della legge sulle procedure amministrative
(Administrative Procedure Act) e altre leggi applicabili, chiunque ha il
diritto di chiedere che un giudice federale degli Stati Uniti riesamini una
decisione definitiva del DHS. Inoltre, a chiunque è dato il diritto di chiedere
il riesame giudiziario in conformità della legge applicabile e delle
disposizioni pertinenti: (n)
della legge sulla libertà di informazione (Freedom
of Information Act); (o)
della legge sulle frodi e sugli abusi informatici
(Computer Fraud and Abuse Act); (p)
della legge sulla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Privacy
Act), e (q)
delle altre disposizioni applicabili della
normativa statunitense. 30.
In particolare, il DHS mette a disposizione dei
viaggiatori uno strumento amministrativo (attualmente il programma TRIP (Traveler
Redress Inquiry Program) del DHS) per rispondere alle contestazioni connesse ai
viaggi e all’uso dei PNR. Il TRIP del DHS costituisce un mezzo di ricorso per
quanti affermano di aver subito ritardi nell'imbarco o di non essere stati
imbarcati su un aeromobile civile perché erroneamente considerati una minaccia.
Ai sensi della legge sulle procedure amministrative e del titolo 49 del codice
degli Stati Uniti (United States Code), sezione 46110, un soggetto così leso ha
il diritto di chiedere che un giudice federale degli Stati Uniti riesamini la
decisione definitiva del DHS relativa a tali questioni. Articolo 14 Supervisione 31.
Il rispetto delle salvaguardie per la protezione
della vita privata previste dal presente accordo è soggetto alla verifica e
alla supervisione dei funzionari di dipartimento preposti alla protezione della
vita privata (Department Privacy Officers), quale il responsabile della
protezione della vita privata (Chief Privacy Officer) del DHS, che: (r)
abbiano una comprovata autonomia; (s)
esercitino effettivi poteri di supervisione,
indagine, intervento e verifica, e (t)
abbiano il potere di segnalare le violazioni di
legge connesse al presente accordo ai fini di un’azione giudiziaria o
disciplinare, a seconda dei casi. In particolare, garantiscono che siano ricevuti i
reclami relativi all’inosservanza del presente accordo, siano fatte le debite
indagini, sia data una risposta e previsto un rimedio adeguato. Chiunque può
proporre reclamo, indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di origine o
di residenza. 32.
Inoltre, l’applicazione del presente accordo da
parte degli Stati Uniti è soggetta alla verifica e alla supervisione
indipendenti di uno o più dei seguenti enti: (u)
l'Ufficio dell’ispettorato generale (Office of
Inspector General) del DHS; (v)
l’Ufficio per la responsabilità governativa
(Government Accountability Office) istituito dal Congresso, e (w)
il Congresso degli Stati Uniti. La supervisione può rispecchiarsi nei risultati e
nelle raccomandazioni di relazioni pubbliche, audizioni pubbliche e analisi. Capo III Modalità dei trasferimenti Articolo 15 Metodo di trasmissione dei PNR 33.
Ai fini del presente accordo, i vettori devono
trasferire i PNR al DHS con il metodo “push”, in risposta all'esigenza di
esattezza, tempestività e completezza dei dati. 34.
I vettori devono trasferire i PNR al DHS con mezzi
elettronici sicuri conformemente ai requisiti tecnici del DHS. 35.
I vettori devono trasferire i PNR al DHS in
conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la prima volta 96 ore
prima della partenza prevista del volo e poi in tempo reale o per un numero
fisso di trasferimenti di routine prestabiliti, come specificato dal DHS. 36.
In ogni caso, le Parti convengono che tutti i
vettori devono acquisire la capacità tecnica di usare il metodo “push” entro 24
mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. 37.
Ove necessario il DHS può esigere, caso per caso,
che il vettore trasferisca il PNR tra due trasferimenti o dopo i trasferimenti
di cui al paragrafo 3. Qualora, per motivi tecnici, i vettori non siano in
grado di rispondere tempestivamente alle richieste di cui al presente articolo
in conformità delle norme del DHS, oppure, in circostanze eccezionali, al fine
di rispondere a una minaccia specifica, urgente e grave, il DHS può esigere che
i vettori forniscano l’accesso in altro modo. Articolo 16 Scambio di dati nazionale 38.
Il DHS può scambiare i PNR solo previo accertamento
del rispetto delle seguenti salvaguardie: (x)
esclusivamente in conformità dell’articolo 4; (y)
solo con autorità governative statunitensi che agiscono
per uno degli usi di cui all’articolo 4; (z)
se le autorità riceventi riconoscono ai PNR
salvaguardie equivalenti o comparabili a quelle previste dal presente accordo,
e (aa)
solo nei casi oggetto di esame o di indagine e
conformemente alle intese scritte e alla legislazione statunitense sullo
scambio d'informazioni tra autorità governative statunitensi. 39.
Nel trasferire informazioni analitiche ottenute dal
PNR ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie previste al
paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 17 Trasferimento successivo 40.
Gli Stati Uniti possono trasferire i PNR alle
autorità governative competenti di paesi terzi solo ai sensi di disposizioni
conformi al presente accordo e solo previo accertamento che l’uso previsto dal
destinatario è linea con tali disposizioni. 41.
Salvo in casi di emergenza, i trasferimenti
successivi sono effettuati in conformità di intese esplicite che contemplano
disposizioni a tutela dei dati personali analoghe a quelle applicate dal DHS ai
PNR, secondo il presente accordo. 42.
I PNR sono scambiati solo nei casi oggetto di esame
o di indagine. 43.
Qualora il DHS sia a conoscenza del trasferimento
del PNR di un cittadino o un residente di uno Stato membro dell’Unione europea,
le autorità competenti dello Stato membro interessato ne sono informate quanto
prima. 44.
Nel trasferire informazioni analitiche ottenute dal
PNR ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie previste ai
paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Articolo 18 Cooperazione di polizia, giudiziaria e tra altre autorità di contrasto 45.
In linea con gli accordi o intese in materia di
contrasto o scambio delle informazioni vigenti tra gli Stati Uniti e qualunque
Stato membro dell’Unione europea, Europol o Eurojust, il DHS provvede affinché,
non appena possibile, siano messe a disposizione delle competenti autorità di
polizia, giudiziarie o di altre autorità di contrasto degli Stati membri e di
Europol e di Eurojust, nell’ambito delle rispettive competenze, le informazioni
analitiche pertinenti e appropriate ottenute dal PNR nei casi oggetto di esame
o di indagine al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire
nell’Unione europea i reati aventi natura transnazionale di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, lettera b), o condotte o attività connessi a reati di terrorismo. 46.
Le autorità di polizia o giudiziarie di uno Stato
membro dell’Unione europea, o Europol o Eurojust, nell’ambito delle rispettive
competenze, possono chiedere l’accesso ai PNR o alle informazioni analitiche
pertinenti da quelli ottenute necessarie in casi specifici per prevenire,
accertare, indagare e perseguire nell’Unione europea reati di terrorismo o i
reati aventi natura transnazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera
b). Il DHS, nel rispetto degli accordi o intese di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, mette a disposizione tali informazioni. 47.
Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo,
il DHS scambia i PNR solo previo accertamento del rispetto delle seguenti
salvaguardie: (bb)
esclusivamente in conformità dell’articolo 4; (cc)
solo quando agisce per uno degli usi di cui
all’articolo 4, e (dd)
se le autorità riceventi riconoscono ai PNR
salvaguardie equivalenti o comparabili a quelle previste dal presente accordo. 48.
Nel trasferire informazioni analitiche ottenute dal
PNR ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie previste ai
paragrafi da 1 a 3 del presente articolo. Capo IV Disposizioni esecutive e finali Articolo 19 Adeguatezza Ai fini del presente accordo e della sua
attuazione, si presume che il DHS assicuri, ai sensi della pertinente
legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati, un livello adeguato di
protezione in relazione al trattamento e all’uso dei PNR. Al riguardo, si
presume che i vettori che hanno trasferito i PNR al DHS in conformità del
presente accordo abbiano rispettato i requisiti giuridici applicabili
nell’Unione europea al trasferimento di tali dati dall’Unione europea agli
Stati Uniti. Articolo 20 Reciprocità 49.
Le Parti promuovono attivamente, nel rispettivo
ordinamento giuridico, la cooperazione dei vettori con qualunque sistema PNR
operativo o che potrebbe essere adottato nell’ordinamento giuridico dell’altra
Parte, in linea con il presente accordo. 50.
Poiché l’istituzione di un sistema PNR dell’UE
potrebbe avere ripercussioni concrete sugli obblighi incombenti alle Parti ai
sensi del presente accordo, nell’ipotesi che sia istituito un tale sistema le
Parti si consulteranno per stabilire se l’accordo in vigore debba essere
adeguato di conseguenza per garantire la piena reciprocità. Tali consultazioni
esamineranno in particolare se l’eventuale sistema PNR dell’UE applichi norme
di protezione dei dati meno rigorose di quelle previste nell’accordo in vigore
e se, di conseguenza, questo debba essere modificato. Articolo 21 Attuazione e inderogabilità 51.
Il presente accordo non crea né conferisce, ai
sensi del diritto statunitense, diritti o benefici a persone o enti, pubblici o
privati. Ciascuna Parte garantisce che le disposizioni del presente accordo
siano attuate correttamente. 52.
Nessuna disposizione del presente accordo deroga
agli obblighi incombenti agli Stati Uniti e agli Stati membri, in particolare
ai sensi dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e
gli Stati Uniti d’America del 25 giugno 2003 e dei connessi strumenti
bilaterali di assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti e gli Stati membri. Articolo 22 Comunicazione di modifiche nel diritto interno Le Parti si informano reciprocamente in merito
all’adozione di qualunque disposizione di legge che possa avere ripercussioni
concrete sull’attuazione del presente accordo. Articolo 23 Verifica e valutazione 53.
Un anno dopo l’entrata in vigore del presente
accodo e poi periodicamente secondo quanto concordato, le Parti procedono a una
verifica congiunta dell’attuazione del presente accordo. Inoltre, quattro anni
dopo la sua entrata in vigore le Parti procedono a una sua valutazione
congiunta. 54. Le Parti convengono in anticipo le modalità e i termini della verifica
congiunta e si comunicano la composizione dei rispettivi gruppi. Ai fini della
verifica congiunta, l’Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea
e gli Stati Uniti dal DHS. I gruppi possono comprendere esperti di protezione
dei dati e contrasto. Fatta salva la normativa applicabile, i partecipanti alla
verifica congiunta devono avere le idonee autorizzazioni di sicurezza e
rispettare la riservatezza delle discussioni. Ai fini della verifica congiunta,
il DHS assicura un accesso adeguato alla documentazione, ai sistemi pertinenti
e al personale competente. 55.
In seguito alla verifica congiunta, la Commissione
europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione
europea. Gli Stati Uniti possono formulare
osservazioni scritte da allegare alla relazione. Articolo 24 Risoluzione delle controversie e sospensione dell’accordo 56.
In caso di controversia sull’attuazione del
presente accordo e per qualunque aspetto connesso, le Parti si consultano al
fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, che preveda la
possibilità per ciascuna di porre rimedio entro un termine ragionevole. 57.
Qualora le consultazioni non portino alla
risoluzione della controversia, ciascuna Parte può sospendere l'applicazione
del presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica, con effetto
decorsi 90 giorni dalla data della notifica, salvo altrimenti convenuto. 58.
Nonostante la sospensione del presente accordo,
tutti i dati PNR ottenuti dal DHS ai sensi del presente accordo prima della sua
sospensione continuano ad essere trattati e usati nel rispetto delle
salvaguardie disposte dall’accordo stesso. Articolo 25 Denuncia 59.
Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo
in qualsiasi momento, mediante notifica scritta per via diplomatica. 60.
La denuncia ha effetto decorsi 120 giorni dalla
data della notifica, salvo altrimenti convenuto. 61.
Prima dell’eventuale denuncia del presente accordo,
le Parti si consultano in modo da disporre di tempo sufficiente per giungere a
una soluzione reciprocamente accettabile. 62.
Nonostante la denuncia del presente accordo, tutti
i PNR ottenuti dal DHS ai sensi del presente accordo prima della sua denuncia
continuano ad essere trattati e usati nel rispetto delle salvaguardie disposte
dall’accordo stesso. Articolo 26 Durata 63.
Fatto salvo l'articolo 25, il presente accordo
resta in vigore per un periodo di sette anni decorrente dalla data della sua
entrata in vigore. 64.
Allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, e di ogni eventuale rinnovo ai sensi del presente paragrafo,
l’accordo si rinnova per un periodo successivo di sette anni salvo che una
Parte notifichi all'altra per iscritto per via diplomatica, con preavviso di
almeno dodici mesi, l’intenzione di non rinnovare l'accordo. 65.
Nonostante la scadenza del presente accordo, tutti
i PNR ottenuti dal DHS ai sensi del presente accordo continuano ad essere
trattati e usati nel rispetto delle salvaguardie disposte dall’accordo stesso.
Analogamente, tutti i PNR ottenuti dal DHS ai sensi dell’accordo tra gli Stati
Uniti d'America e l'Unione europea sul trattamento e sul trasferimento dei dati
del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori
aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS), firmato
a Bruxelles e a Washington il 23 e il 26 luglio 2007, continuano ad essere
trattati e usati conformemente alle salvaguardie previste da tale accordo. Articolo 27 Disposizioni finali 66.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno
del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di
avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. 67.
A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente
accordo sostituisce l’accordo del 23 e 26 luglio 2007. 68.
Il presente accordo si applica ai territori di
Danimarca, Regno Unito o Irlanda solo se la Commissione europea notifica per
iscritto agli Stati Uniti che la Danimarca, il Regno Unito o l'Irlanda hanno
scelto di vincolarsi al presente accordo. 69.
Se prima dell'entrata in vigore del presente
accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applica ai
territori di Danimarca, Regno Unito o Irlanda, il presente accordo si applica
ai territori di tali Stati a decorrere dalla data fissata per gli altri Stati
membri dell'Unione europea obbligati dal presente accordo. 70.
Se dopo l'entrata in vigore del presente accordo la
Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applica ai territori
di Danimarca, Regno Unito o Irlanda, il presente accordo si applica ai
territori di tali Stati a decorrere dal primo giorno successivo al ricevimento
della notifica da parte degli Stati Uniti. Fatto a […], il […] 2011, in due originali. Ai sensi del diritto dell’Unione europea, il
presente accordo è redatto dall’Unione europea anche in lingua bulgara, ceca,
danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana,
maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola,
svedese, tedesca e ungherese. ALLEGATO Tipi
di dati PNR 71.
codice PNR di identificazione della pratica; 72.
data di prenotazione/emissione del biglietto; 73.
data o date previste di viaggio; 74.
nome o nomi; 75.
informazioni sui viaggiatori abituali
"frequent flyer" e benefici vari (biglietti gratuiti, passaggi di
classe ecc.); 76.
altri nomi che compaiono nel PNR, incluso il numero
di viaggiatori ivi inseriti; 77.
tutte le informazioni di contatto disponibili
(incluse quelle sull’originatore); 78.
tutte le informazioni disponibili su
pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione
connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla
transazione stessa); 79.
itinerario per specifico PNR; 80.
agenzia/agente di viaggio; 81.
informazioni sul code share (codici comuni); 82.
informazioni scisse/divise; 83.
status di viaggio del passeggero (incluse conferme
e check-in); 84.
dati sull’emissione del biglietto, compresi numero,
biglietti di sola andata e dati ATFQ; 85.
tutte le informazioni relative al bagaglio; 86.
informazioni sul posto, compreso il numero di posto
assegnato; 87.
osservazioni generali comprese le informazioni OSI,
SSI e SSR; 88.
informazioni APIS (sistema di informazione
anticipata sui passeggeri) eventualmente assunte; 89.
cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai
numeri da 1 a 18. ALLEGATO II Dichiarazione
dell'Unione europea relativa all'accordo sull’uso e sul trasferimento del
codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la
sicurezza interna degli Stati Uniti ("accordo") rispetto ai suoi
obblighi ai sensi degli articoli 17 e 23 dell'accordo. 4.
Nell'ambito del meccanismo congiunto di verifica e
valutazione di cui all'articolo 23 dell'accordo, e fatte salve altre questioni
che potrebbero porsi nell'ambito di tale meccanismo, l'Unione europea chiederà
agli Stati Uniti, se del caso, informazioni sullo scambio di informazioni
relative ai trasferimenti di dati PNR di cittadini e residenti dell'Unione
europea alle autorità di paesi terzi come previsto all'articolo 17
dell'accordo. 5.
Nell'ambito del meccanismo di verifica e
valutazione di cui all'articolo 23 dell'accordo, l'Unione europea chiederà agli
Stati Uniti tutte le informazioni opportune sull'attuazione delle condizioni
che regolano tali trasferimenti conformemente alle disposizioni dell'articolo
17. 6.
Nell'ambito del meccanismo di verifica e
valutazione di cui all'articolo 23 dell'accordo, l'Unione europea presterà
particolare attenzione al rispetto di tutte le salvaguardie relative
all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, onde
assicurarsi che i paesi terzi che ricevono tali dati si siano impegnati a
riconoscere agli stessi una protezione, in termini di vita privata, comparabile
a quella riconosciuta dal DHS ai PNR ai sensi del presente accordo. [1] GU L 204 del 4.8.2007, pag. 16. [2] P7_TA-(2010)0144 del 5.5.2010. [3] COM(2010) 492. [4] GU C del […], pag. […]. [5] GU L del […], pag. […].