52011PC0800

/* COM/2011/0800 definitivo - 2011/0377 (NLE) */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pescatra l’Unione europea e la Repubblica del Mozambico


RELAZIONE

In base al pertinente mandato conferitole dal Consiglio[1], la Commissione, a nome dell’Unione europea, ha condotto negoziati con la Repubblica del Mozambico al fine di rinnovare il protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico. In seguito ai suddetti negoziati, il 2 giugno 2011 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di tre anni, che inizia a decorrere dall’adozione della decisione del Consiglio relativa all’applicazione provvisoria del suddetto protocollo e segue la scadenza del protocollo in vigore, il 31 dicembre 2011.

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del Consiglio, con l’accordo del Parlamento europeo, sulla conclusione del nuovo protocollo e il regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nell’ambito di detto protocollo.

Nel definire la propria posizione in sede negoziale, la Commissione si è basata segnatamente sui risultati di una valutazione ex post del protocollo in vigore realizzata da esperti indipendenti nell’aprile 2011.

Il nuovo protocollo è conforme agli obiettivi dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che mirano a rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica del Mozambico e a promuovere un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Mozambico nell’interesse delle due parti.

Le parti hanno convenuto di cooperare all’attuazione della politica nel settore della pesca del Mozambico e a questo fine proseguono il dialogo politico relativo alla pertinente programmazione.

Il nuovo protocollo prevede una contropartita finanziaria complessiva di 2 940 000 EUR per l’intero periodo. Tale importo corrisponde a: a) 520 000 EUR all’anno, equivalenti a un quantitativo di riferimento annuo di 8 000 tonnellate, e b) 460 000 EUR all’anno, corrispondenti alla dotazione supplementare versata dall’Unione per sostenere la politica marittima e di pesca del Mozambico. La contropartita finanziaria annua a carico del bilancio dell’Unione è quindi di 980 000 EUR. Le possibilità di pesca per la flotta tonniera dell’Unione sono a disposizione di 43 pescherecci con reti a circuizione e di 32 pescherecci con palangari, cioè complessivamente 75 navi.

Si invita la Commissione ad adottare tale proposta e a trasmetterla al Consiglio.

2011/0377 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica del Mozambico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

1. Il 22 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1446/2007 del Consiglio relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico[3].

2. Il protocollo a detto accordo di partenariato, che è attualmente in vigore, scade il 31 dicembre 2011.

3. L’Unione ha negoziato con il Mozambico un nuovo protocollo all’accordo di partenariato, che conferisce alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Mozambico in materia di pesca. Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell’Unione, il protocollo ne prevede l’applicazione provvisoria in conformità dell’articolo 13.

4. In seguito a detti negoziati, il 2 giugno 2011 è stato siglato un protocollo.

5. Il nuovo protocollo deve essere firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure relative alla sua conclusione formale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata a nome dell’Unione la firma del protocollo all’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica del Mozambico, fatta salva la conclusione dello stesso.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio abilita a firmare il protocollo la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio in conformità dell’articolo 13 dello steso, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica del Mozambico

Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca, concesse per un periodo di tre (3) anni, a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:

specie altamente migratorie (specie di cui all’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982)

6. 43 tonniere oceaniche con reti a circuizione e

7. 32 pescherecci con palangari di superficie.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3. A norma dell’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e dell’articolo 7 del presente protocollo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque del Mozambico soltanto se figurano nell’elenco delle navi da pesca autorizzate della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e detengono un’autorizzazione di pesca rilasciata alle condizioni stabilite nel presente protocollo, in conformità del relativo allegato.

Articolo 2 Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria totale prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è stabilita a 2 940 000 EUR per l’intera durata del presente protocollo.

2. Questa contropartita finanziaria totale comprende:

8. un importo annuo di 520 000 EUR per l’accesso alla ZEE del Mozambico, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate annue, e

9. un importo specifico annuo di 460 000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca e della politica marittima del Mozambico.

3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8 e 9 del presente protocollo.

4. Durante il periodo d’applicazione del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall’Unione europea in ragione di 980 000 EUR all’anno, corrispondenti all’importo complessivo stabilito al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo (vale a dire rispettivamente 520 000 e 460 000 EUR).

5. Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate annualmente dalle navi dell’Unione europea nella zona di pesca del Mozambico supera le 8 000 tonnellate, l’importo della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è di 65 euro per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a), cioè 1 040 000 EUR. Quando i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea nella zona di pesca del Mozambico superano i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo in conformità delle disposizioni dell’allegato.

6. Il pagamento è effettuato entro sessanta (60) giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, di cui all’articolo 15, per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi.

7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva del Mozambico.

8. La contropartita finanziaria è versata o trasferita sul conto unico del Tesoro nazionale. Il numero di conto è indicato dalle autorità del Mozambico.

Articolo 3 Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque del Mozambico

1. Al momento dell’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, l’Unione europea e il Mozambico concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale, in conformità del piano generale per la pesca del Mozambico e del quadro politico della Commissione europea, nonché modalità di applicazione concernenti segnatamente:

a) gli orientamenti, annuali e pluriennali, in base ai quali sarà utilizzato l’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Mozambico nell’ambito della politica nazionale della pesca e di altre politiche in grado di incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate, tra cui le aree marine protette;

c) i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annua.

2. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

3. Se necessario il Mozambico può assegnare ogni anno un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale attribuzione viene notificata all’Unione europea.

Articolo 4 Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Mozambico, basata sul principio della non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e il Mozambico si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Mozambico.

3. Le parti vegliano al rispetto delle raccomandazioni e delle risoluzioni della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e dei pareri del gruppo di lavoro scientifico congiunto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo, in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca.

4. In conformità dell’articolo 4 dell’accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della IOTC, dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, se opportuno, dei risultati della riunione scientifica congiunta, prevista all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le parti possono consultarsi nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato e, ove necessario, decidere le misure per garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche del Mozambico.

5. Qualora le navi dell’UE effettuino sbarchi delle loro catture in paesi terzi, le autorità del Mozambico hanno la facoltà di effettuare osservazioni degli sbarchi in questione.

Articolo 5 Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere modificate di comune accordo, a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla IOTC e dal gruppo di lavoro scientifico congiunto indichino che tale modifica garantirà la gestione sostenibile di tonnidi e specie affini nell’Oceano Indiano.

2. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis . Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

3. Le parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca.

Articolo 6 Nuove possibilità di pesca

1. Nel caso in cui navi da pesca dell’Unione europea siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 dell’accordo di partenariato, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso, concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le necessarie modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare delle specie di acque profonde insufficientemente sfruttate presenti nelle acque del Mozambico. A tal fine, su richiesta di una delle parti, si consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

3. Le parti effettuano operazioni di pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati, eventualmente nell’ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono accordate per un periodo massimo di 6 mesi.

4. Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo del Mozambico può concedere alla flotta dell’Unione europea possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni degli armatori e le condizioni esposti nell’allegato sono modificati di conseguenza.

Articolo 7 Condizioni per l’esercizio della pesca – clausola di esclusiva

Fatto salvo l’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le navi da pesca dell’Unione europea possono pescare nelle acque del Mozambico soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Mozambico nell’ambito del presente protocollo e del relativo allegato.

Articolo 8 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è riveduta o sospesa in seguito a una consultazione tra le due parti:

a) se le attività di pesca non possono essere effettuate nella zona di pesca del Mozambico per motivi diversi dai fenomeni naturali;

b) a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo.

2. I risultati conseguiti con la politica di sostegno settoriale e il rapporto costi-benefici sono valutati dal governo del Mozambico o da un valutatore esterno selezionato dal governo del Mozambico. L’esito di questa valutazione annuale è analizzato dalla commissione mista conformemente all’articolo 3 del presente protocollo. Di conseguenza, se i risultati della politica di sostegno settoriale risultano materialmente in contrasto con la programmazione preventivata, la Commissione europea può sospendere, interamente o in parte, il pagamento del contributo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

3. Il versamento della contropartita finanziaria e/o le attività di pesca possono riprendere non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti suindicati e le parti, dopo essersi consultate, si siano dichiarate d’accordo.

Articolo 9 Sospensione dell’applicazione del protocollo

1. L’applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti, a seguito di consultazioni e di un accordo tra le parti nell’ambito della commissione prevista all’articolo 9 dell’accordo:

a) se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nella zona di pesca del Mozambico;

b) quando l’Unione europea omette di effettuare i versamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle indicate all’articolo 8 del presente protocollo;

c) quando tra le parti sorge una controversia che non può essere risolta, concernente l’interpretazione e l’applicazione del presente protocollo e del relativo allegato;

d) se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato;

e) a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

f) se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

g) in caso di inosservanza della Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

2. Ai fini della sospensione dell’applicazione del presente protocollo, la parte interessata deve notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data a partire dalla quale entra in vigore la sospensione.

3. In caso di sospensione dell’applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, il presente protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis , in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10 Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1. Le attività delle navi da pesca dell’Unione europea nelle acque del Mozambico sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Mozambico salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato.

2. Le autorità del Mozambico informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti la politica della pesca.

Articolo 11 Riservatezza

Le parti garantiscono che, in qualsiasi momento, tutti i dati relativi alle navi da pesca dell’UE e alle loro attività di pesca nelle acque del Mozambico siano trattati in modo riservato. Questi dati sono usati esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione della pesca, di monitoraggio, di controllo e di sorveglianza da parte delle autorità competenti.

Articolo 12 Scambi elettronici di dati

Il Mozambico e l’Unione europea si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’attuazione dell’accordo. I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

Le parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolano tali scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 13 Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre (3) anni a decorrere dall’applicazione provvisoria a norma dell’articolo 15, salvo denuncia notificata in conformità dell’articolo 14.

Articolo 14 Denuncia

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la denuncia prende effetto.

2. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Article 15 Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria dalla data della firma, ma non prima del 1° gennaio 2012.

Articolo 16 Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA NELLA ZONA DI PESCA DEL MOZAMBICO

CAPO I

Disposizioni generali

1. Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o al Mozambico in relazione a un’autorità competente designa:

- per l’UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’UE in Mozambico;

- per il Mozambico: il ministero della Pesca.

2. Zona di pesca del Mozambico

Tutte le disposizioni del protocollo e del suo allegato si applicano esclusivamente nella zona di pesca del Mozambico, come indicata nell’appendice 2.

3. Designazione di un agente locale

Qualsiasi nave dell’UE che intenda ottenere un’autorizzazione di pesca ai sensi del presente protocollo deve essere rappresentata da un agente raccomandatario residente in Mozambico.

4. Conto bancario

Prima dell’entrata in vigore del protocollo, il Mozambico comunica all’UE i dati concernenti il conto o i conti bancari su cui vanno versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell’UE nel quadro dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca del tonno

1. Condizioni per ottenere un’autorizzazione di pesca del tonno — navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca del tonno di cui all’articolo 6 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia inclusa nel registro dei pescherecci dell’UE e nell’elenco delle navi autorizzate della IOTC e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle attività di pesca effettuate in Mozambico nell’ambito dell’accordo, nonché le disposizioni legislative in materia di pesca del Mozambico.

2. Domanda di autorizzazione di pesca

L’UE presenta al Mozambico una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell’accordo almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 1 del presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda deve essere corredata di:

i. prova del pagamento anticipato del canone per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca richiesta;

ii. nome, indirizzo e dati di contatto:

- dell’armatore della nave;

- dell’operatore della nave;

- del raccomandatario locale della nave, se esistente;

iii. fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, della dimensione minima di 15 cm x 10 cm;

iv certificato di navigabilità della nave;

v. certificato di immatricolazione della nave

vi. certificato sanitario della nave, rilasciato dall’autorità competente dell’UE;

vii. le informazioni per entrare in contatto con il peschereccio (fax, e-mail, ecc.).

Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, per una nave la cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della prova di pagamento del canone.

3. Pagamento anticipato del canone

L’importo del canone da pagare anticipatamente è stabilito in base al tasso annuo indicato nelle schede tecniche che figurano nell’appendice 2 del presente allegato. Esso include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4. Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Non appena ricevute le domande di autorizzazione di pesca, l’organismo nazionale incaricato di assicurare la supervisione delle attività di pesca stabilisce per ciascuna categoria di navi l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Le autorità competenti del Mozambico inviano senza indugio l’elenco all’UE.

L’UE trasmette detto elenco provvisorio all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’UE, il Mozambico può inviare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore o al suo raccomandatario e trasmettere una copia all’UE.

5. Rilascio dell’autorizzazione di pesca

Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità competente ha ricevuto il fascicolo di domanda completo. Una copia dell’autorizzazione deve essere immediatamente inviata alla delegazione UE.

6. Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, l’organismo nazionale incaricato di assicurare la supervisione delle attività di pesca stabilisce per ciascuna categoria di navi l’elenco definitivo delle navi autorizzate a operare nella zona di pesca del Mozambico. Questo elenco deve essere immediatamente inviato all’UE e sostituisce l’elenco provvisorio di cui sopra.

7. Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Al fine di determinare l’inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

i. nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;

ii. in seguito, ogni anno civile completo;

iii. nel corso dell’ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1° gennaio e la data di scadenza del protocollo.

Per il primo e per l’ultimo anno di applicazione del protocollo, il pagamento anticipato del canone deve essere calcolato pro rata temporis .

8. Documenti da detenere a bordo

Durante la permanenza nelle acque o nei porti del Mozambico, i pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti documenti:

10. l’autorizzazione di pesca;

11. i documenti rilasciati da un’autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio di cui trattasi, recanti:

- il numero di registrazione del peschereccio e il suo certificato di immatricolazione;

- il certificato di conformità previsto dalla Convenzione di Torremolinos dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO);

12. disegni e/o descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi;

13. ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto concerne la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità della stiva, un certificato autenticato da un’autorità competente dello Stato di bandiera della nave da pesca che descrive la natura delle modifiche;

14. se il peschereccio è munito di serbatoi d’acqua marina refrigerata, un documento certificato da un’autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi;

15. l’autorizzazione rilasciata al peschereccio di pescare al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione dello Stato di bandiera;

16. una copia della legge in materia di pesca del Mozambico (legge n. 3/90) e della regolamentazione sulla pesca marittima (decreto REPMAR n. 43/2003).

9. Trasferimento dell’autorizzazione di pesca

L’autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e su richiesta dell’UE l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un’altra nave simile o di una nave sostitutiva, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal caso il computo dei canoni per le navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui al capo IV deve tener conto delle catture complessive delle due navi nella zona del Mozambico.

Il trasferimento comporta il rinvio dell’autorizzazione di pesca da sostituire da parte dell’armatore o del suo raccomandatario in Mozambico e la preparazione dell’autorizzazione sostitutiva da parte del Mozambico nel più breve tempo possibile. L’autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza ulteriori indugi all’armatore o al suo raccomandatario quando l’autorizzazione da sostituire è rinviata. L’autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell’autorizzazione da sostituire.

Il Mozambico aggiorna quanto prima l’elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco viene immediatamente comunicato all’autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE.

10. Navi di appoggio

Le navi d’appoggio devono essere autorizzate conformemente alle disposizioni e condizioni previste dalla legislazione del Mozambico.

Il canone applicabile alle navi d’appoggio è di 3 580 EUR/anno.

Le competenti autorità del Mozambico trasmettono periodicamente l’elenco di queste autorizzazioni alla Commissione, tramite la delegazione dell’UE in Mozambico.

CAPO III

Misure tecniche

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un’autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture supplementari, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all’appendice 2 del presente allegato.

Le navi devono rispettare la legislazione in materia di pesca del Mozambico e le risoluzioni adottate dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC).

CAPO IV

Dichiarazione delle catture

1. Definizione della bordata di pesca

Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell’UE è così definita:

- il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalla zona di pesca del Mozambico; o

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca del Mozambico e un trasbordo in porto e/o uno sbarco in Mozambico.

2. Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell’UE operante nell’ambito dell’accordo tiene un giornale di pesca della IOTC, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all’appendice 3 del presente allegato.

Il giornale di pesca dei pescherecci con palangari di superficie deve soddisfare la risoluzione 08/04 della IOTC e quello dei pescherecci con reti a circuizione la risoluzione 10/03.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Mozambico.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture accessorie.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

3. Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Mozambico i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca del Mozambico.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i. in caso di passaggio in un porto del Mozambico, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Mozambico, che ne dichiara il ricevimento per iscritto; una copia del giornale deve essere consegnata alla squadra di ispettori del Mozambico;

ii. in caso di uscita dalla zona di pesca del Mozambico senza passare preliminarmente per un porto del Mozambico, l’originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di 7 giorni a decorrere dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei 15 giorni successivi all’uscita dalla zona del Mozambico;

a. per posta elettronica, all’indirizzo indicato dall’organismo nazionale che controlla le attività di pesca; oppure

b. per fax, al numero indicato dall’organismo nazionale che controlla le attività di pesca; oppure

c. per lettera inviata all’organismo nazionale che controlla le attività di pesca.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, le due parti istituiscono un protocollo per lo scambio elettronico di tutti i dati relativi alle catture e alle dichiarazioni sulla base di un giornale di bordo elettronico: le due parti devono quindi pianificare l’attuazione del protocollo e la sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con una versione elettronica entro il 1° luglio 2012.

Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all’UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera. Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì una copia di tutti i giornali di pesca all’Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP) e ad uno dei seguenti istituti scientifici:

i. IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii. IEO (Instituto Español de Oceanografía);

iii. IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

Se la nave torna nella zona del Mozambico nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Mozambico può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l’armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Mozambico può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca. Il Mozambico informa senza indugio l’UE di ogni sanzione applicata in questo contesto.

4. Computo finale dei canoni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Per ciascuna tonniera oceanica e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle rispettive dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici suindicati, l’UE stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell’anno di calendario precedente.

L’UE invia questo computo finale al Mozambico e all’armatore entro il 31 luglio dell’anno in corso. Entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di trasmissione, il Mozambico può contestare il computo finale sulla base di elementi giustificativi. In caso di disaccordo, le parti si concertano nell’ambito della commissione mista. Se il Mozambico non presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni lavorativi, il computo finale si considera adottato.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato, versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo al Mozambico al massimo entro il 30 settembre dell’anno di cui trattasi. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.

CAPO V

Sbarchi e trasbordi

I trasbordi in mare sono vietati. Il monitoraggio di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di ispettori per la pesca del Mozambico.

Il comandante di una nave dell’UE che intenda effettuare operazioni di sbarco o trasbordo deve notificare al Mozambico, almeno 48 ore prima dello sbarco o del trasbordo, i seguenti dati:

a. il nome della nave da pesca che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero nel registro delle navi da pesca della IOTC;

b. il porto di sbarco o di trasbordo;

c. la data e l’ora prevista per lo sbarco o il trasbordo;

d. il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);

e. in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente.

Quanto alle navi riceventi, almeno 24 ore prima dell’inizio nonché al termine del trasbordo il comandante della nave da trasporto ricevente informa le autorità del Mozambico in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro 24 ore completa e trasmette a dette autorità la dichiarazione di trasbordo.

L’operazione di trasbordo è oggetto di un’autorizzazione preventiva rilasciata dal Mozambico al comandante o al suo raccomandatario entro 24 ore dalla suddetta notifica. L’operazione di trasbordo deve essere effettuata in un porto del Mozambico all’uopo autorizzato.

In Mozambico i porti di pesca in cui sono autorizzate le operazioni di trasbordo sono Maputo, Beira e Nacala (porti dichiarati alla IOTC ai sensi della risoluzione 10/11 e in base ai requisiti PSME).

Le navi dell’UE che effettuano sbarchi nei porti del Mozambico si adoperano per mettere a disposizione delle imprese di trasformazione locali le catture accessorie, ai prezzi del mercato locale. Su richiesta delle società di pesca dell’UE, le autorità del Mozambico forniscono un elenco delle imprese di trasformazione locali e i dati per contattarle.

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione del Mozambico.

CAPO VI

Controllo

1. Entrata e uscita dalla zona

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca del Mozambico di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca deve essere notificata al Mozambico entro 3 ore dall’entrata o dall’uscita.

Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:

i. la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;

ii. il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie bersaglio detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iii. il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iv. il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) rigettato in mare di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica oppure a un numero di telefono o di fax comunicati dal Mozambico, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 4 dell’allegato. Il Mozambico ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica o fax.

Il Mozambico notifica senza indugio alle navi interessate e all’UE ogni modifica dell’indirizzo elettronico, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona del Mozambico senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla normativa in materia di pesca del Mozambico.

I rapporti di entrata/uscita devono essere tenuti a bordo per almeno un anno a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione.

2. Dichiarazione periodica delle catture

Quando opera nelle acque del Mozambico, il comandante di una nave dell’UE in possesso di un’autorizzazione di pesca deve comunicare ogni tre giorni alle autorità del Mozambico le catture effettuate nella zona di pesca del Mozambico. La prima dichiarazione di cattura è trasmessa il quinto giorno successivo alla data in cui la nave è entrata nella zona di pesca del Mozambico.

Nel trasmettere le dichiarazioni periodiche delle catture, ogni cinque giorni la nave provvede a comunicare in particolare:

i. la data, l’ora e la posizione al momento della dichiarazione;

ii. il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di cinque giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iii. il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e detenuta a bordo durante il periodo di cinque giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iv. il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) rigettato in mare di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e rigettata in mare durante il periodo di cinque giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

v. la presentazione dei prodotti;

vi. per le tonniere con reti a circuizione:

- il numero di cale condotte a buon fine con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) dall’ultima dichiarazione;

- il numero di cale condotte a buon fine su banchi liberi dall’ultima dichiarazione;

- il numero di cale infruttuose;

vii. per le tonniere con palangari:

- numero di cale dall’ultima dichiarazione;

- numero di ami dispiegati dall’ultima dichiarazione.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica oppure a un numero di telefono comunicati dal Mozambico, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 5 dell’allegato. Il Mozambico notifica senza indugio alle navi interessate e all’UE ogni modifica dell’indirizzo elettronico, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona del Mozambico senza aver trasmesso la dichiarazione periodica di cinque giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla normativa in materia di pesca del Mozambico.

La dichiarazione periodica delle catture deve essere tenuta a bordo per almeno un anno a partire dalla relativa data di trasmissione.

3. Ispezione in mare

Nella zona del Mozambico, l’ispezione in mare delle navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Mozambico chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo, gli ispettori autorizzati comunicano alla nave dell’UE la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta da due ispettori di pesca, che devono fornire prove della loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione.

Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell’UE solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all’ispezione. Essi conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’UE ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Prima di lasciare la nave dell’UE, gli ispettori autorizzati consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione deve essere trasmessa anche all’UE, come previsto al capo VIII.

4. Informazioni e ispezione prima della pesca

Ogni anno civile, prima di iniziare l’attività di pesca, il 33% delle navi dell’UE autorizzate a svolgere attività di pesca nelle acque del Mozambico fa scalo in un porto del Mozambico per ricevere informazioni e essere oggetto di un’ispezione.

L’elenco delle navi da sottoporre a ispezione prima di iniziare l’attività di pesca è comunicato dalla autorità del Mozambico agli armatori, con copia all’UE. Alle navi che figurano nell’elenco l’autorizzazione di pesca è consegnata subito dopo l’ispezione in porto.

L’armatore deve informare le autorità del Mozambico, con un anticipo di 72 ore, riguardo a tempi e porto scelti per l’ispezione. Le ispezioni saranno effettuate entro 24 ore dall’arrivo nel porto prescelto, vale a dire Maputo, Beira o Nacala.

Il Mozambico può autorizzare l’UE a partecipare all’ispezione in porto in qualità di osservatore.

Il comandante della nave dell’UE facilita il lavoro degli ispettori del Mozambico.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Mozambico redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’UE ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni.

Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Non appena conclusa l’ispezione, gli ispettori del Mozambico consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell’UE. Il Mozambico trasmette una copia del rapporto di ispezione all’UE entro un termine di 8 giorni lavorativi a decorrere dall’ispezione.

5. Ispezione in porto in caso di sbarco e di trasbordo

L’ispezione in un porto del Mozambico delle navi dell’UE che sbarcano o trasbordano le catture effettuate nella zona del Mozambico è svolta da ispettori del Mozambico chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Gli ispettori devono fornire prove della loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori del Mozambico restano a bordo della nave dell’UE solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all’ispezione e conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’UE ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Non appena conclusa l’ispezione, gli ispettori del Mozambico consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell’UE.

CAPO VII

Sistema di sorveglianza via satellite (VMS)

1. Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

Le navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di sorveglianza via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ciascun messaggio di posizione deve includere:

a. l’identificazione della nave;

b. l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99%;

c. la data e l’ora di registrazione della posizione;

d. la velocità e la rotta della nave.

Ciascun messaggio di posizione deve essere configurato in base al formato indicato nell’appendice 5 del presente allegato.

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona del Mozambico è identificata con il codice “ENT”. Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice “POS”, ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona del Mozambico, che viene identificata con il codice “EXI”. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante deve garantire in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

Le navi dell’UE con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Mozambico.

Se già operanti nella zona di pesca del Mozambico, le navi che subiscono guasti del sistema VMS devono riparare detto sistema al termine della bordata o sostituirlo entro 10 giorni. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Mozambico.

Le navi che pescano nella zona del Mozambico con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera e al Mozambico, almeno ogni due ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Mozambico

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Mozambico. I CCP dello Stato di bandiera e del Mozambico si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Mozambico avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP del Mozambico informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e dell’UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Mozambico verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ad ogni infrazione si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente in Mozambico.

5. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, il Mozambico può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Detti elementi di prova devono essere trasmessi dal Mozambico al CCP dello Stato di bandiera e all’UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Mozambico i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Il CCP del Mozambico notifica immediatamente la fine della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.

Al termine del periodo di indagine determinato, il Mozambico informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito alle misure di monitoraggio eventualmente necessarie.

CAPO VIII

Infrazioni

Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni del protocollo, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della normativa del Mozambico in materia di pesca può comportare l’imposizione di sanzioni nonché la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca della nave.

1. Trattamento delle infrazioni

Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Mozambico da una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto.

In caso di ispezione a bordo, la firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore con riguardo all’infrazione denunciata. Se rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante scrive in detto rapporto i motivi del suo rifiuto e appone l’indicazione “rifiuto di firma”.

Per qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Mozambico da una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca, la notifica dell’infrazione di cui trattasi e delle sanzioni accessorie imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla normativa in materia di pesca del Mozambico. Una copia della notifica è inviata entro 72 ore allo Stato di bandiera della nave e all’UE.

2. Fermo di una nave

Ove consentito dalla legislazione vigente del Mozambico per l’infrazione in oggetto, ogni nave dell’UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto del Mozambico.

Il Mozambico notifica all’UE, entro un termine massimo di 24 ore, ogni fermo di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica deve indicare i motivi del fermo e/o del sequestro.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Mozambico designa un funzionario incaricato delle indagini e organizza su richiesta dell’UE, entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le eventuali misure previste. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell’armatore della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3. Sanzione dell’infrazione – Procedura transazionale

La sanzione dell’infrazione denunciata è fissata dal Mozambico secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Qualora l’armatore non accetti le sanzioni, prima di adire le vie legali è avviata una procedura transazionale tra le autorità del Mozambico e la nave dell’UE al fine di dirimere la questione in via extragiudiziale. Alla procedura transazionale può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transazionale deve essere conclusa entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave.

4. Procedura giudiziaria – Cauzione bancaria

Se la suindicata procedura transazionale non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita presso una banca designata dal Mozambico una cauzione bancaria il cui importo, fissato dal Mozambico, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione della procedura giudiziaria.

Dopo la pronuncia della sentenza, la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente resa all’armatore:

a. integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b. a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

Il Mozambico informa l’UE sui risultati della procedura giudiziaria entro un termine di 8 giorni a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

5. Liberazione della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria.

CAPO IX

Imbarco di marinai

1. Numero di marittimi da imbarcare

Nel periodo di attività nella zona di pesca del Mozambico, ciascuna tonniera oceanica con reti a circuizione dell’UE deve imbarcare almeno 2 marittimi qualificati del Mozambico. Ciascun peschereccio con palangari deve imbarcare almeno 1 marittimo qualificato del Mozambico.

Gli armatori delle navi dell’UE si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi del Mozambico.

Se per un qualsiasi motivo non imbarcano marittimi del Mozambico, gli armatori dell’UE sono tenuti a versare un importo forfettario corrispondente al numero di giorni nei quali la nave ha operato nella zona di pesca del Mozambico moltiplicato per l’importo giornaliero, stabilito a 30 euro per marittimo, per peschereccio e per giorno. L’importo forfettario è versato alle autorità del Mozambico entro il 31 dicembre dell’anno in questione.

Questo importo, da destinare alla formazione di marinai/pescatori in Mozambico, è versato su un conto indicato dalle autorità del Mozambico.

2. Libera scelta dei marittimi

Il Mozambico tiene un elenco dei marittimi qualificati per essere imbarcati sulle navi dell’UE.

L’armatore, o il suo raccomandatario, sceglie liberamente da detto elenco i marittimi da imbarcare e informa le autorità del Mozambico di averli inclusi nell’equipaggio.

3. Contratti dei marittimi

Il contratto di assunzione deve essere concluso tra l’armatore, o il suo accomandatario, e i marittimi, eventualmente rappresentati dal loro sindacato, in collegamento con il Mozambico. Esso stipula in particolare la data e il porto d’imbarco.

Detto contratto garantisce ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile in Mozambico, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

Una copia del contratto è consegnata ai firmatari.

Ai marittimi del Mozambico sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro, sanciti dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

4. Salario dei marittimi

I salari dei marittimi del Mozambico sono pagati dall’armatore e devono essere fissati prima del rilascio dell’autorizzazione di pesca, di comune accordo tra l’armatore e il suo raccomandatario in Mozambico.

Il salario non può essere inferiore a quello degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

5. Obblighi dei marittimi

Il marittimo è tenuto a presentarsi al comandante della nave che gli è stata indicata il giorno precedente alla data di imbarco annunciata nel suo contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell’ora d’imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, il suo contratto si considera privo di oggetto e l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. In questo caso l’armatore non è tenuto a versare alcun tipo di sanzione pecuniaria o di pagamento compensativo

CAPO X

1. Osservazione delle attività di pesca

Tutte le navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca in Mozambico versano un contributo di 300 EUR a favore del programma di osservazione della pesca su un conto specifico dell’autorità competente, quando presentano la richiesta di autorizzazione di pesca. Questo fondo è utilizzato per coprire le spese amministrative e di gestione del programma di osservazione.

Detto programma deve essere conforme alle disposizioni previste nelle risoluzioni adottate dalla IOTC (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano).

2. Navi e osservatori designati

Le autorità del Mozambico adottano l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore. Tale elenco è tenuto aggiornato e viene trasmesso alla Commissione europea non appena compilato.

Le autorità del Mozambico comunicano agli armatori interessati il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulle rispettive navi con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista per l’imbarco dell’osservatore.

Il tempo di presenza dell’osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per svolgere i suoi compiti.

3. Retribuzione dell’osservatore

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell’autorità competente del Mozambico.

4. Condizioni d’imbarco

Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e dal Mozambico.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’armatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza per garantire l’incolumità fisica e il benessere dell’osservatore.

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Egli ha accesso ai mezzi di comunicazione, a qualsiasi documento a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

5. Imbarco e sbarco dell’osservatore

L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore.

L’armatore o il suo rappresentante comunica al Mozambico, con un preavviso di 10 giorni rispetto alla data dell’imbarco, la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore.

Se l’osservatore non si presenta nelle 12 ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

L’armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l’osservatore non viene sbarcato in un porto del Mozambico, l’armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell’osservatore durante l’attesa del volo di rimpatrio.

6. Compiti dell’osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:

a. prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere od ostacolare le operazioni di pesca;

b. rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo;

c. rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Durante l’attività delle navi nella zona di pesca del Mozambico, gli osservatori comunicano almeno una volta alla settimana via radio, fax o posta elettronica le loro osservazioni, relative tra l’altro al quantitativo di catture principali e di catture accessorie detenuto a bordo, e svolgono eventuali altri compiti loro assegnati dall’autorità competente.

7. Rapporto dell’osservatore

Prima di lasciare la nave, l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell’osservatore.

L’osservatore fa pervenire il suo rapporto al Mozambico, che ne trasmette una copia all’UE entro un termine di 15 giorni a decorrere dallo sbarco dell’osservatore.

Appendici del presente allegato

1. Appendice 1 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

2. Appendice 2 – Schede tecniche

3. Appendice 3 – Giornale di pesca

4. Appendice 4 – Modulo di notifica di entrata/uscita

5. Appendice 5 – Formato del messaggio di posizione VMS

Appendice 1 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

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Appendice 2 – Schede tecniche

SCHEDA: NAVI TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE |

Zona di pesca: |

Al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base Coordinate geografiche: cfr. la tabella seguente |

Attrezzi autorizzati |

Reti a circuizione Palangari di superficie |

Catture accessorie |

Rispetto delle risoluzioni IOTC |

Stazza autorizzata/Canoni |

Numero di navi autorizzate a pescare: | Tonniere oceaniche con reti a circuizione : 43 Pescherecci con palangari di superficie: 32 |

Canone annuo anticipato: | 5 100 EUR per tonniera oceanica con reti a circuizione, per 146 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate 4 100 EUR per peschereccio con palangari di superficie > 250 GT, per 118 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate 2 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie > 250 GT, per 72 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate |

Canone aggiuntivo: | 35 EUR per tonnellata di catture |

Marittimi con cittadinanza del Mozambico |

30 euro per marittimo/nave/giorno, in caso di mancato imbarco. |

Osservatori (contributo al programma di osservazione della pesca) |

300 euro per anno/nave |

Coordinate geografiche:

Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione |

Destinatario | AD | O | Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa 3 del paese |

Mittente | FR | O | Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa 3 del paese |

Stato di bandiera | FS | F | Dato relativo al messaggio – Stato di bandiera |

Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio [ENT, POS, EXI ] |

Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave |

Numero di riferimento interno della parte contraente | IR | F | Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |

Numero di immatricolazione esterno | XR | O | Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave |

Latitudine | LA | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WG-S84) |

Longitudine | LO | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84) |

Rotta | CO | O | Rotta della nave su scala di 360° |

Velocità | SP | O | Velocità della nave in decimi di nodi |

Giorno | DA | O | Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |

Ora | TI | O | Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |

Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione |

O = Elemento obbligatorioF = Elemento facoltativo

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

1. i caratteri sono conformi alla norma ISO 8859.1

2. una doppia barra obliqua (//) e il codice SR indicano l’inizio della trasmissione3. ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//)4. un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato5. il codice ER seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio6. i dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine del messaggio

[1] Decisione n. xxx/2011 del Consiglio del xx xxx 2011 - Rif. SEC(2010) 1593 definitivo.

[2] GU C [...] del [...], pag.

[3] GU L 331 del 17.12.2007, pag. 1.