Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) /* COM/2011/0793 definitivo - 2011/0373 (COD) */
RELAZIONE
1.
Contesto della proposta
La presente
proposta, unitamente alla proposta di regolamento sulla risoluzione delle
controversie online per le controversie dei consumatori (regolamento sull'ODR
per i consumatori) va considerata nel contesto degli impegni volti a migliorare
il funzionamento del mercato interno al dettaglio, più in particolare le
possibilità di ricorso per i consumatori. Una buona parte
dei consumatori europei incontra problemi quando acquista beni e servizi sul
mercato interno. Nel 2010 circa il 20% dei consumatori europei ha fatto tale
esperienza[1].
Sebbene la legislazione garantisca un livello generalmente elevato di
protezione del consumatore, i problemi dei consumatori spesso restano
irrisolti. Le perdite subite dai consumatori europei a causa di problemi
connessi all'acquisto di beni o servizi ammontano secondo le stime allo 0,4%
del PIL dell'UE. Oltre ai consueti
mezzi di ricorso giudiziali[2],
in taluni Stati membri i consumatori e le imprese hanno la possibilità di
presentare i loro reclami ad organismi di risoluzione alternativa delle
controversie (organismi ADR). Tali organismi sono destinati a risolvere le
controversie tra le parti senza ricorrere ai tribunali, grazie all'intervento
di un arbitro, un conciliatore, un mediatore, un ombudsman o una commissione
per i reclami. La Commissione ha adottato due raccomandazioni
sull'ADR per i consumatori[3]
e ha istituito due reti che si occupano dell'ADR (ECC-NET[4] e FIN-NET[5]). Vari atti legislativi
settoriali dell'UE contengono una clausola sull'ADR[6] e la direttiva sulla mediazione[7] promuove la composizione
amichevole delle controversie, anche quelle dei consumatori. Tuttavia
esaminando la situazione attuale si identificano le carenze principali
seguenti, che compromettono l'efficacia dell'ADR: lacune nella copertura,
scarsa consapevolezza dei consumatori e delle imprese nonché qualità non
omogenea delle procedure ADR[8].
L'assenza di un'ADR efficace crea particolari
difficoltà nel contesto delle operazioni commerciali transfrontaliere (ad es.
barriere linguistiche, costi potenzialmente più elevati, differenze a livello
legislativo fra Stati membri). Dopo aver
esaminato i problemi identificati, la Commissione ha deciso di proporre misure
sull'ADR volte a garantire che tutti i reclami dei consumatori possano essere
presentati ad un organismo ADR e che le controversie connesse ad operazioni
commerciali transfrontaliere possano essere risolte più facilmente[9].
2.
Risultati delle consultazioni con le parti
interessate e valutazione dell'impatto
2.1.
Ricorso al parere di esperti e consultazione delle
parti interessate
La Commissione ha realizzato vari studi
sull'ADR, fra i quali "Studi on the use of Alternative Dispute
Resolution in the European Union" (Studio sull'utilizzo della
risoluzione alternativa delle controversie nell'Unione europea)[10] nel 2009, che effettua
un'analisi approfondita degli organismi di ADR esistenti e del loro
funzionamento in tutti gli Stati membri, lo studio "Consumer redress in
the EU: consumers' experiences, perceptions and opinions" (I ricorsi
dei consumatori nell'UE: esperienze, percezioni e opinioni dei consumatori)[11], "Assessment of the
compliance costs including administrative costs/burdens on businesses linked to
the use of Alternative Dispute Resolution (ADR)" (Valutazione dei
costi di messa in conformità, compresi i costi/oneri amministrativi per le
imprese, connessi all'uso della risoluzione alternativa delle controversie
(ADR)) del 2011 e lo studio "Cross-border ADR in the European Union"
(ADR transfrontaliera nell'Unione europea)[12],
sempre del 2011. La consultazione pubblica sull'utilizzo
dell'ADR è stata avviata nel gennaio 2011[13].
Il consenso sull'ADR è risultato decisamente elevato: tutti i rispondenti
concordano sulla necessità di sviluppare ulteriormente l'ADR in modo da
migliorare il funzionamento del mercato interno. L'ampia maggioranza dei
rispondenti sostiene anche iniziative a livello dell'Unione e sottolinea la
necessità di procedure ADR di qualità, disponibili soprattutto per le
controversie connesse ad operazioni commerciali transfrontaliere e in ambito
elettronico. A loro avviso, per essere efficaci, le procedure ADR devono essere
guidate da una serie di principi comuni, quali l'imparzialità, la trasparenza,
l'efficacia e l'equità. Molti rispondenti sono a favore del
miglioramento delle procedure ODR, soprattutto per le operazioni nell'ambito
del commercio elettronico, dove i reclami sono in aumento, specialmente per
casi di valore poco elevato. Nel marzo 2011 i servizi della Commissione ed
il Parlamento europeo hanno organizzato un vertice sulla "Risoluzione alternativa
delle controversie per il mercato interno e i consumatori", in occasione
del quale si sono riunite circa 200 parti interessate. Dal dibattito è emerso
un generale sostegno allo sviluppo dell'ADR, inclusa l'ODR, per i consumatori
ed è stata sottolineata la necessità di un intervento dell'Unione. Nell'aprile
2011 è stato organizzato il gruppo di lavoro "ADR, come farla funzionare
meglio?" all'interno del vertice europeo dei consumatori[14], al quale hanno partecipato 60
soggetti interessati. Un ulteriore input è stato fornito in
particolare da una consultazione di imprese svolta dai servizi della
Commissione tra dicembre 2010 e gennaio 2011 attraverso l'European business
test panel (Gruppo pilota di imprese europee)[15]
e da una consultazione di imprese effettuata tra marzo e maggio 2011 tramite la
piattaforma per le inchieste sulle PMI[16]. È stato consultato anche il Garante europeo
della protezione dei dati (GEPD).
2.2.
Valutazione dell'impatto
La Commissione ha effettuato una valutazione
dell'impatto (VI) dettagliata, analizzando una serie di opzioni strategiche sia
per "la copertura, l'informazione e la qualità dell'ADR" che
per "l'ODR per le operazioni transfrontaliere di commercio elettronico".
Secondo le conclusioni della VI, solo una combinazione di due strumenti
sull'ADR e sull'ODR può garantire l'accesso a mezzi imparziali, trasparenti,
efficaci ed equi per comporre le controversie dei consumatori a livello
nazionale e transfrontaliero senza rivolgersi ai tribunali. In particolare, una
direttiva quadro è lo strumento più adatto a garantire una completa copertura
ADR in tutti gli Stati membri, ad informare i consumatori in merito all'ADR e
ad accertarsi che gli organismi ADR rispettino determinati principi di qualità.
Con una completa copertura ADR si potrà istituire il quadro necessario, sulla
base del quale il sistema ODR a livello dell'UE potrà trattare in modo efficace
le controversie riguardanti operazioni transfrontaliere di commercio
elettronico.
3.
Elementi giuridici della proposta
3.1.
Elementi principali della proposta
3.1.1.
Garantire che esistano procedure ADR per tutte le
controversie dei consumatori
Nell'ambito della presente proposta gli Stati
membri garantiscono che tutte le controversie tra consumatori e professionisti
connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi possano essere
sottoposte ad un organismo ADR, anche online. Per ottemperare integralmente ai
loro obblighi gli Stati membri possono avvalersi degli organismi ADR esistenti
adeguandone il campo d'applicazione, se necessario, oppure possono crearne di
nuovi o istituire un organismo residuo transsettoriale. La presente proposta riguarda le controversie
tra consumatori e professionisti connesse alla vendita di beni o alla fornitura
di servizi. Sono compresi i reclami presentati dai consumatori nei confronti
dei professionisti, ma anche quelli presentati dai professionisti contro i
consumatori. La presente proposta si applica a tutti gli organismi ADR che
cercano di risolvere le controversie tra consumatori e professionisti in via
extragiudiziale, attraverso l'intervento di un organismo di risoluzione delle
controversie. Essa riguarda in particolare le procedure di mediazione, ma anche
le procedure extragiudiziali di natura arbitrale, ad esempio presso le
commissioni per i reclami dei consumatori o le procedure di arbitrato e di
conciliazione. La presente proposta non si applica ai sistemi di trattamento
dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista, né agli organismi di
risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della
composizione sono alle esclusive dipendenze del professionista. Sono escluse
anche le negoziazioni dirette tra le parti.
3.1.2.
Informazioni sull'ADR e collaborazione
In caso di controversia i consumatori devono
essere in grado di identificare rapidamente gli organismi ADR competenti a
trattarla. A tal fine la presente proposta garantisce che i consumatori siano
in grado di reperire informazioni sull'organismo ADR competente nei principali
documenti commerciali forniti dal professionista e, se questo dispone di un
sito web, su tale sito. Inoltre i professionisti sono tenuti ad informare i
consumatori se intendono impegnarsi ad utilizzare l'ADR in relazione a reclami
presentati nei loro confronti dai consumatori. Tale obbligo costituisce un
incentivo per i professionisti ad utilizzare l'ADR con maggiore frequenza. Nell'ambito della presente proposta gli Stati
membri garantiscono che i consumatori possano ottenere assistenza se coinvolti
in una controversia transfrontaliera. Gli Stati membri possono delegare la
responsabilità relativa a tale mansione ai rispettivi centri della rete di
Centri europei dei consumatori (ECC-Net), che attualmente svolge la funzione di
orientare i consumatori verso gli organismi ADR competenti a trattare le loro
controversie transfrontaliere. Nell'ambito della proposta, gli organismi ADR
sono incoraggiati ad associarsi alle reti di organismi ADR di un determinato
settore o area quando trattano controversie in tale area. Inoltre la proposta
promuove la collaborazione tra organismi ADR e autorità nazionali incaricate
dell'attuazione della legislazione di protezione dei consumatori. La presente proposta comprende disposizioni
volte a garantire l'osservanza di severi principi di riservatezza e tutela dei
dati, nel rispetto della legislazione pertinente dell'Unione.
3.1.3.
Qualità degli organismi ADR
La presente proposta intende garantire che gli
organismi ADR rispettino i principi di qualità relativi ad imparzialità,
trasparenza, efficacia ed equità. Tali principi sono stati stabiliti da due
raccomandazioni della Commissione. Conferendo a tali principi un effetto
vincolante, la presente proposta crea condizioni di parità per l'ADR e rafforza
la fiducia dei consumatori e dei professionisti nelle procedure ADR. La trasparenza degli organismi ADR deve
garantire che le parti ricevano tutte le informazioni necessarie per decidere
con cognizione di causa prima di avviare una procedura ADR. Le procedure ADR
devono essere efficaci ed affrontare determinati punti sfavorevoli connessi
alle procedure giudiziali, quali costi, tempi lunghi e complessità. Basandosi
sui risultati di studi effettuati, la presente proposta prescrive che le
controversie siano risolte entro 90 giorni. Per garantire che le procedure ADR
restino accessibili a tutti i consumatori, la presente proposta dispone che
siano gratuite o a costi moderati per i consumatori.
3.1.4.
Monitoraggio
Per assicurare che gli organismi ADR
funzionino correttamente e forniscano un servizio di qualità ai consumatori e
ai professionisti, è necessario monitorarli con assiduità. In ogni Stato membro
un'autorità competente è incaricata del monitoraggio del funzionamento degli
organismi ADR del proprio territorio. Le autorità competenti valutano, tra
l'altro, sulla base delle informazioni loro trasmesse dagli organismi ADR, se
un determinato organismo ADR rispetti i requisiti qualitativi stabiliti dalla
presente proposta. Inoltre le autorità competenti pubblicano a scadenza
regolare relazioni sullo sviluppo e sul funzionamento degli organismi ADR. Ogni
tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull'applicazione della direttiva.
3.2.
Principio di sussidiarietà
La proposta si fonda sull'articolo 114 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'elaborazione di un sistema ADR che funzioni
correttamente all'interno dell'Unione, basato su organismi ADR esistenti negli
Stati membri, nel rispetto delle loro tradizioni legali, rafforzerà la fiducia
dei consumatori nel mercato interno al dettaglio, compreso il settore del
commercio elettronico. Si potranno anche creare nuove opportunità per le
imprese. L'intervento dei soli Stati membri produrrebbe un ulteriore
frammentazione dell'ADR, che a sua volta contribuirebbe ad instaurare disparità
di trattamento per i consumatori e per i professionisti nel mercato interno e
creerebbe livelli divergenti di riparazioni per i consumatori all'interno
dell'Unione. L'intervento a livello dell'Unione, come proposto, dovrebbe
fornire ai consumatori europei lo stesso livello di protezione, promuovere le
prassi concorrenziali tra le imprese e, di conseguenza, incrementare lo scambio
di prodotti o servizi attraverso i confini. Definendo a livello dell'Unione principi e
regole comuni per gli organismi e le procedure ADR in tutti gli Stati membri si
otterrà il netto vantaggio di garantire un trattamento efficace ed adeguato
delle controversie dei consumatori connesse a operazioni nazionali o
transfrontaliere. Si potrà anche garantire una maggiore omogeneità dei livelli
qualitativi delle procedure ADR nell'Unione. La divergenza nelle politiche nazionali in
merito alle procedure ADR (o la loro mancanza) dimostra che l'intervento
unilaterale degli Stati membri non può individuare soluzioni soddisfacenti per
i consumatori, né per le imprese. Un'ADR efficace ed efficiente per le
controversie transfrontaliere deve poter contare su un sistema di organismi ADR
nazionali che funzioni correttamente e sul quale potrà essere fondata la
piattaforma ODR a livello dell'UE.
3.3.
Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le seguenti ragioni. La proposta non va al di là di quanto è
strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi. Essa non disciplina
tutti gli aspetti dell'ADR, ma si concentra su taluni aspetti fondamentali
della risoluzione extragiudiziale delle controversie. La direttiva quadro si
baserà su organismi ADR già esistenti e lascerà agli Stati membri la
possibilità di scegliere forma e metodi per ottenere i risultati desiderati. Gli obiettivi della presente proposta saranno
raggiunti a costi il più possibile bassi per le imprese e gli Stati membri,
evitando la duplicazione delle spese e oneri amministrativi inutili. 4. Incidenza sul bilancio La presente proposta non incide sul bilancio dell'UE. Per tale motivo
alla presente proposta non è acclusa la scheda finanziaria. 2011/0373 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n.
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea[17], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[18], sentito il Garante europeo della protezione
dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169,
paragrafo 2, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) stabiliscono che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello
elevato di protezione dei consumatori mediante i provvedimenti adottati in
virtù dell'articolo 114. L'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea stabilisce che nelle politiche dell'Unione è garantito un
livello elevato di protezione dei consumatori. (2)
Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del
TFUE il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è
assicurata la libera circolazione di beni e servizi. Affinché i consumatori
abbiano fiducia nel mercato interno e ne traggano vantaggi, è necessario
fornire loro l'accesso a strumenti semplici e poco costosi per risolvere le
controversie connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi. Questo
vale sia per le operazioni offline che per quelle online, soprattutto se i
consumatori acquistano oltre confine. (3)
La risoluzione alternativa delle controversie offre
una soluzione semplice, veloce ed extragiudiziale alle controversie tra
consumatori e professionisti. Tuttavia, nell'Unione europea la risoluzione alternativa
delle controversie non è ancora sufficientemente sviluppata. Affinché i
consumatori possano avvalersi del suo intero potenziale, la risoluzione alternativa
delle controversie deve essere disponibile per tutti i tipi di controversie dei
consumatori, le procedure ADR devono raggiungere tutte gli stessi livelli
qualitativi e i consumatori e i professionisti devono essere a conoscenza di
tali procedure. Gli organismi ADR devono anche essere in grado di trattare con
efficienza le controversie transfrontaliere. (4)
Nell'Atto per il mercato unico[19], la Commissione ha
identificato la legislazione sulla risoluzione alternativa delle controversie
che comprende anche il commercio elettronico quale una delle dodici leve per
stimolare la crescita e rafforzare la fiducia nel mercato unico. (5)
Il Consiglio europeo ha invitato il Parlamento ed
il Consiglio ad adottare entro la fine del 2012 una prima serie di
provvedimenti prioritari per conferire un nuovo slancio al mercato unico[20]. (6)
Lo sviluppo, all'interno dell'Unione europea, di
una risoluzione alternativa delle controversie che funzioni correttamente serve
a rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno, anche nel settore
del commercio elettronico. Tale sviluppo deve fondarsi sulle procedure ADR che
già esistono negli Stati membri e rispettare le loro tradizioni legali. (7)
La presente direttiva si applica alle controversie
contrattuali tra consumatori e professionisti connesse alla vendita di beni o
alla fornitura di servizi in tutti i settori economici. Sono compresi i reclami
presentati dai consumatori nei confronti dei professionisti, ma anche quelli
presentati dai professionisti e riguardanti consumatori. La presente direttiva
non si applica alle controversie tra professionisti; tuttavia essa non
impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni
relative a procedure per la risoluzione extragiudiziale di tali controversie. (8)
La definizione di "consumatore" deve
comprendere le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, se il
contratto è stipulato per scopi in parte interni ed in parte esterni
all'attività commerciale della persona (contratti a duplice scopo) e lo scopo
dell'operazione è limitato in modo da non essere predominante nel contesto
generale della fornitura, la persona va considerata come un consumatore. (9)
La presente direttiva non pregiudica la direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa
a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale[21], il regolamento (CE) n.
44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale[22],
il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
("Roma II")[23]
ed il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
("Roma I")[24].
(10)
La presente direttiva prevale sulla legislazione
dell'Unione contenente disposizioni volte a promuovere l'istituzione di
organismi ADR in un settore specifico. Qualora la legislazione settoriale disponga
l'istituzione di tali organismi, la presente direttiva prevale solo nella
misura in cui tale legislazione non garantisce un livello di protezione del
consumatore almeno equivalente. (11)
Gli organismi ADR sono molto diversi nei vari paesi
dell'Unione ma anche all'interno degli Stati membri. La presente direttiva
copre qualsiasi organismo istituito su base permanente e che offre la
risoluzione di controversie attraverso una procedura ADR. Una procedura di
arbitrato istituita all'esterno del quadro di un organismo ADR su base ad hoc,
per un'unica controversia tra un consumatore ed un professionista non va
considerata come procedura ADR. (12)
La presente proposta non si applica alle procedure
presso organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche
incaricate della composizione sono alle esclusive dipendenze del
professionista, né alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei
consumatori gestiti dal professionista. Non si applica neppure alle
negoziazioni dirette tra le parti. Inoltre essa non si applica ai tentativi
messi in atto dal giudice al fine di giungere ad una composizione della
controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la
controversia stessa. (13)
Gli Stati membri devono garantire che le
controversie oggetto della presente direttiva possano essere presentate ad un
organismo ADR che soddisfa i requisiti da essa stabiliti. Gli Stati membri
devono avere la possibilità di ottemperare a tale obbligo contando sugli
organismi ADR esistenti ed adeguandone il campo d'applicazione, se necessario,
oppure creando nuovi organismi ADR. La presente direttiva non obbliga gli Stati
membri a creare organismi ADR specifici per ogni settore del commercio al
dettaglio. Gli Stati membri devono avere la possibilità di provvedere alla
creazione di un organismo ADR residuo, che tratti le controversie per la
risoluzione delle quali nessun organismo specifico è competente. (14)
La presente direttiva non impedisce ai
professionisti stabiliti un uno Stato membro di essere coperti da un organismo
ADR situato in un altro Stato membro. Gli Stati membri devono promuovere lo
sviluppo di tali organismi. (15)
La presente direttiva non impedisce agli Stati
membri di mantenere o introdurre procedure ADR che trattano in comune
controversie identiche o simili tra un professionista e vari consumatori. Tali
procedure possono essere considerate come fase preliminare all'ulteriore
sviluppo di procedure ADR collettive all'interno dell'Unione. (16)
Il trattamento di informazioni relative a
controversie oggetto della presente direttiva deve avvenire nel rispetto delle
regole sulla tutela dei dati personali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e
dalle disposizioni amministrative degli Stati membri adottati a norma della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. (17)
Le persone fisiche incaricate della risoluzione alternativa
delle controversie sono considerate imparziali solo se non possono essere
oggetto di pressioni che potenzialmente influiscono sul loro atteggiamento nei
confronti della controversia. La necessità di garantire l'assenza di tali
pressioni si manifesta in particolare quando gli organismi ADR sono finanziati
da una delle parti della controversia o da un'organizzazione alla quale
appartiene una delle parti. (18)
Per garantire la trasparenza degli organismi e
delle procedure ADR è necessario che le parti ricevano tutte le informazioni
che consentono loro di decidere con cognizione di causa prima di avviare una
procedura ADR. (19)
Le procedure ADR devono essere efficaci. Esse
devono essere semplici e veloci e durare, in genere, non più di 90 giorni.
L'organismo ADR deve avere la possibilità di estendere questo periodo se la
complessità della controversia in questione lo richiede. (20)
Le procedure ADR devono essere gratuite o a costi
moderati per i consumatori, affinché essi ritengano sia economicamente
ragionevole farvi ricorso. (21)
Le procedure ADR devono essere eque, ovvero le
parti di una controversia devono essere informate in modo esauriente dei loro
diritti e delle conseguenze delle loro scelte nel contesto della procedura ADR. (22)
Quando sorge una controversia i consumatori devono
essere in grado di identificare rapidamente quali fra gli organismi ADR siano
competenti a trattare il loro reclamo e sapere se il professionista coinvolto
intende partecipare al procedimento trasmesso all'organismo ADR. Per questo
motivo i professionisti devono fornire tali informazioni nei loro principali
documenti commerciali e, qualora dispongano di un sito web, sul loro sito. Il
suddetto obbligo non pregiudica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera t),
l'articolo 7, paragrafo 1 e l'articolo 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori[25]. Per i contratti dei
consumatori conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali l'articolo 6,
paragrafo 1, lettera t) della direttiva 2011/83/UE prescrive al professionista
di informare il consumatore in merito alla possibilità di ricorrere ad un
meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso al quale il professionista
stesso è soggetto, nonché in merito alle condizioni per accedervi, prima che il
consumatore sia vincolato dal contratto. L'articolo 7, paragrafo 1, della
direttiva 2011/83/UE prescrive che, per quanto riguarda i contratti negoziati
fuori dai locali commerciali, il professionista fornisce al consumatore le
suddette informazioni su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su
un altro mezzo durevole. (23)
La presente direttiva non prescrive che la
partecipazione dei professionisti alle procedure ADR sia obbligatoria, né che
l'esito di tali procedure sia vincolante per i professionisti, quando un
consumatore presenta un reclamo nei loro confronti. Tuttavia la presente
direttiva non pregiudica le norme nazionali che obbligano i professionisti a
partecipare a tali procedure o rendono vincolante il loro esito per i
professionisti, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di
esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario secondo le
garanzie di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea. (24)
Gli Stati membri assicurano la cooperazione tra gli
organismi ADR ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere. (25)
Le reti di organismi ADR che agevolano la
risoluzione delle controversie transfrontaliere, quali FIN-NET nel settore dei
servizi finanziari, devono essere rafforzate all'interno dell'Unione. Gli Stati
membri devono promuovere l'adesione degli organismi ADR a tali reti. (26)
Attraverso l'assidua collaborazione tra organismi
ADR e autorità nazionali incaricate dell'attuazione della legislazione
dell'Unione sulla protezione dei consumatori si deve rendere più efficace
l'applicazione di tale legislazione. (27)
Per assicurare che gli organismi ADR funzionino
correttamente e con efficacia, è necessario monitorarli con assiduità. La
Commissione e le autorità competenti a norma della presente direttiva devono
pubblicare e aggiornare un elenco di organismi ADR conformi alla presente
direttiva. Anche altri organismi, quali organismi ADR, associazioni di
consumatori, associazioni d'imprese e la rete dei Centri europei dei
consumatori, devono pubblicare il suddetto elenco. Inoltre le autorità
competenti devono pubblicare a scadenza regolare relazioni sullo sviluppo e sul
funzionamento degli organismi ADR. Gli organismi ADR devono trasmettere alle
autorità competenti informazioni specifiche sulle quali si baseranno le
suddette relazioni. Gli Stati membri devono incentivare gli organismi ADR a
fornire tali informazioni avvalendosi della raccomandazione 2010/304/UE della
Commissione relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la
classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori[26]. (28)
È necessario che gli Stati membri determinino le
sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni della presente
direttiva relative all'informazione dei consumatori da parte dei professionisti
e alle informazioni che gli organismi ADR devono trasmettere alle autorità
competenti e ne garantiscano l'applicazione. Occorre che tali sanzioni siano
effettive, proporzionate e dissuasive. (29)
Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori
(regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)[27] deve essere modificato per
includere nel suo allegato un riferimento alla presente direttiva in modo da
rafforzare la cooperazione transfrontaliera per l'attuazione della presente
direttiva. (30)
La direttiva 2009/22 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori (direttiva sui provvedimenti inibitori)[28] deve essere modificata per
includere nel suo allegato un riferimento alla presente direttiva, in modo da
garantire la tutela degli interessi collettivi dei consumatori stabiliti dalla
presente direttiva. (31)
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, in
particolare contribuire al corretto funzionamento del mercato interno
garantendo un livello elevato di protezione del consumatore, non può essere
conseguito in maniera soddisfacente dagli Stati membri, mentre lo può essere a
livello di Unione, l'Unione può adottare provvedimenti conformemente al
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (32)
La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 7, 8,
38 e 47 della medesima. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Oggetto La presente direttiva intende contribuire al
funzionamento del mercato interno e al raggiungimento di un livello elevato di
protezione del consumatore garantendo che le controversie tra consumatori e
professionisti possano essere presentate ad organismi che offrono procedure
imparziali, trasparenti, efficaci ed eque di risoluzione alternativa delle
controversie. Articolo 2
Ambito d'applicazione 1.
La presente direttiva si applica alle procedure di
risoluzione extragiudiziale delle controversie contrattuali connesse alla
vendita di beni o alla fornitura di servizi da parte di professionisti stabiliti
nell'Unione a consumatori residenti nell'Unione attraverso l'intervento di un
organismo di risoluzione delle controversie che propone o impone una soluzione
o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole, qui di
seguito "procedure ADR". 2.
La presente direttiva non si applica: (a)
alle procedure presso organismi di risoluzione
delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle
controversie sono alle esclusive dipendenze del professionista; (b)
alle procedure presso sistemi di trattamento dei
reclami dei consumatori gestiti dal professionista; (c)
alla negoziazione diretta tra consumatore e
professionista, con o senza rappresentanti; (d)
ai tentativi messi in atto dal giudice al fine di
giungere ad una composizione della controversia nel corso di un procedimento
giudiziario riguardante la controversia stessa. Articolo 3
Rapporto con altre disposizioni della normativa dell'Unione 1. La presente direttiva non pregiudica
la direttiva 2008/52/CE, il regolamento (CE) n. 44/2001, il regolamento (CE) n.
864/2007 ed il regolamento (CE) n. 593/2008. 2. L'articolo 5, paragrafo 1, della
presente direttiva prevale sulle disposizioni di cui all'allegato. 3. La presente direttiva prevale sulle
disposizioni obbligatorie della legislazione settoriale dell'Unione relativa
alla risoluzione alternativa delle controversie solo nella misura in cui tali
disposizioni non garantiscono un livello di protezione del consumatore almeno
equivalente. Articolo 4
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende
per: (a)
"consumatore": qualsiasi persona fisica
che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale; (b)
"professionista": qualsiasi persona
fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un
soggetto privato o pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona
che agisca in suo nome o per suo conto; (c)
il professionista è stabilito: –
se si tratta di una persona fisica, presso la sua
sede di attività; –
se si tratta di una società o di un'altra persona
giuridica o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua
sede statutaria, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attività,
comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede; (d)
"controversia transfrontaliera": una
controversia contrattuale connessa alla vendita di beni o alla fornitura di
servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i
servizi, risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il
professionista; (e)
"organismo ADR": qualsiasi organismo, a
prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente e che offre
la risoluzione di controversie attraverso una procedura ADR; (f)
l'organismo ADR è stabilito: –
se è gestito da una persona fisica, nel luogo in
cui svolge le attività di risoluzione alternativa delle controversie; –
se l'organismo è gestito da una persona giuridica o
da un'associazione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui
tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le
attività di risoluzione alternativa delle controversie o ha la sua sede
statutaria; –
se l'organismo è gestito da un'autorità o da un
altro ente pubblico, nel luogo in cui tale autorità o altro ente pubblico ha la
propria sede. CAPITOLO II
ACCESSO E PRINCIPI APPLICABILI ALLA RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE
CONTROVERSIE Articolo 5
Accesso alla risoluzione alternativa delle controversie 1.
Gli Stati membri garantiscono che le controversie
oggetto della presente direttiva possano essere presentate ad un organismo ADR
che soddisfa i requisiti da essa stabiliti. 2.
Gli Stati membri garantiscono che gli organismi
ADR: (a)
dispongano di un sito web che consente alle parti
di presentare la controversia online; (b)
consentano alle parti di trasmettere loro
informazioni per via elettronica; (c)
accettino sia le controversie nazionali che quelle
transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. [numero
di riferimento da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni] del
Parlamento europeo e del Consiglio, del [data di adozione da inserire a cura
dell'Ufficio delle pubblicazioni] sulla risoluzione delle controversie
online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori)[29]; nonché (d)
quando trattano le controversie oggetto della
presente direttiva, adottino i provvedimenti necessari a garantire che il
trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole sulla
protezione dei dati personali di cui alla legislazione nazionale di attuazione
della direttiva 95/46/CE. 3.
Gli Stati membri possono ottemperare ai loro
obblighi di cui al paragrafo 1 garantendo la disponibilità di un organismo ADR
residuo, competente a trattare le controversie secondo quanto stabilito al
paragrafo 1 nei casi in cui nessun organismo ADR esistente sia competente a
farlo. Articolo 6
Competenza e imparzialità 1.
Gli Stati membri garantiscono che le persone
fisiche incaricate della risoluzione alternativa delle controversie possiedano
le competenze necessarie e siano imparziali. Essi garantiscono che tali
persone: (a)
possiedano le conoscenze, le capacità e
l'esperienza necessarie nel settore della risoluzione alternativa delle
controversie; (b)
non possano essere rimosse dalle loro mansioni
senza giusta causa; (c)
non si trovino in situazione di conflitto
d'interessi con una o l'altra delle parti della controversia. 2.
Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR
in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno
parte di un organismo collegiale dispongano, in tale organismo, di un numero
uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti
degli interessi dei professionisti. Articolo 7
Trasparenza 1.
Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR
rendano disponibili al pubblico sui loro siti web e su supporto cartaceo nella
loro sede informazioni relative a: (a)
le persone fisiche incaricate della risoluzione alternativa
delle controversie, il metodo con il quale sono state nominate e la durata del
loro mandato; (b)
la fonte di finanziamento, compresa la percentuale
di finanziamento pubblico e privato; (c)
se del caso, l'appartenenza a reti di organismi ADR
che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; (d)
i tipi di controversie per le quali sono
competenti; (e)
il regolamento interno che disciplina la
risoluzione delle controversie; (f)
le lingue nelle quali possono essere presentati i
reclami all'organismo ADR e in cui si svolge la procedura ADR; (g)
i tipi di regole sulle quali l'organismo ADR può
basarsi per risolvere le controversie (ad es. norme giuridiche, considerazioni
di equità, codici di condotta); (h)
qualsiasi requisito preliminare che le parti sono
eventualmente tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR; (i)
gli eventuali i costi che le parti dovranno
sostenere; (j)
la durata approssimativa della procedura ADR; (k)
l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR. 2.
Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR
rendano disponibili al pubblico sui loro siti web e su supporto cartaceo nella
loro sede le relazioni annuali d'attività. Tali relazioni comprendono le
informazioni seguenti relative alle controversie sia nazionali che
transfrontaliere: (a)
numero di controversie ricevute e tipi di reclami
ai quali si riferiscono; (b)
eventuali problemi ricorrenti causa di controversie
tra consumatori e professionisti; (c)
percentuale delle procedure di risoluzione delle
controversie interrotte prima di raggiungere un risultato; (d)
tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie; (e)
percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle
procedure ADR; (f)
se del caso, cooperazione all'interno di reti di
organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere. Articolo 8
Efficacia Gli Stati membri garantiscono che le procedure
ADR siano efficaci e rispettino i seguenti requisiti: (a)
la procedura ADR è facilmente accessibile per
entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione; (b)
le parti hanno accesso alla procedura senza essere
obbligate a ricorrere a un professionista legale; tuttavia le parti possono
essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura; (c)
la procedura ADR è gratuita o implica costi
moderati per i consumatori; (d)
la controversia è risolta entro 90 giorni dalla
data in cui l'organismo ADR ha ricevuto il reclamo. Per le controversie
complesse l'organismo ADR ha la facoltà di estendere tale periodo. Articolo 9
Equità 1.
Gli Stati membri assicurano che nell'ambito delle
procedure ADR: (a)
le parti abbiano la possibilità di esprimere la
loro opinione e ascoltare le argomentazioni e i fatti presentati dall'altra
parte nonché le eventuali dichiarazioni di esperti; (b)
l'esito della procedura ADR sia comunicato ad
entrambe le parti per iscritto o su un mezzo durevole, indicando i motivi sui quali
è fondato. 2.
Gli Stati membri garantiscono che nell'ambito delle
procedure ADR volte a risolvere la controversia suggerendo una soluzione (a)
il consumatore, prima di accettare una soluzione
proposta, sia informato: i) di avere la scelta se accettare o meno
la soluzione proposta; ii) che la soluzione proposta può essere
meno favorevole del risultato che potrebbe essere ottenuto in caso di procedura
giudiziale che faccia applicazione su norme giuridiche; iii) che prima di accogliere o di respingere
la soluzione proposta, ha il diritto di ricorrere all'avviso di una fonte
indipendente; (b)
le parti, prima di accogliere una soluzione
proposta, siano informate dell'effetto giuridico di tale accettazione; (c)
le parti, prima di accogliere una soluzione
proposta o acconsentire ad una soluzione amichevole, dispongano di un periodo
di riflessione ragionevole. CAPITOLO III
INFORMAZIONE E COOPERAZIONE Articolo 10
Informazione del consumatore da parte dei professionisti 1.
Gli Stati membri garantiscono che i professionisti
stabiliti nei loro territori informino i consumatori in merito agli organismi
ADR dai quali sono coperti e che sono competenti a trattare eventuali
controversie con i consumatori. Tali informazioni comprendono gli indirizzi dei
siti web degli organismi ADR pertinenti e precisano se il professionista si
impegna a ricorrere a tali organismi per la risoluzione delle controversie con
i consumatori. 2.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno
formulate in modo accessibile facilmente, direttamente, visibilmente e permanentemente
sul sito web del professionista, se esiste, nelle condizioni generali dei
contratti per la vendita di beni o la fornitura di servizi tra il
professionista ed il consumatore nonché sulle fatture e sulle ricevute relative
ai suddetti contratti. Va anche specificato come ottenere ulteriori
informazioni sull'organismo ADR in questione e quali siano le condizioni per
accedervi. 3.
Le disposizioni del presente articolo non
pregiudicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2011/83/UE
relative all'informazione dei consumatori nel caso dei contratti a distanza e
fuori dai locali commerciali. Articolo 11
Assistenza ai consumatori 1.
Gli Stati membri garantiscono che i consumatori
possano ottenere assistenza in merito alle loro controversie connesse a vendite
transfrontaliere di beni o forniture transfrontaliere di servizi. Tale
assistenza è intesa in particolare ad aiutare i consumatori ad accedere
all'organismi ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare
la loro controversia transfrontaliera. 2.
Gli Stati membri possono conferire responsabilità
per la mansione di cui al paragrafo 1 ai loro centri della rete dei Centri
europei dei consumatori, ad associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro
organismo. Articolo 12
Informazioni generali Gli Stati membri garantiscono che gli
organismi ADR, le associazioni di consumatori, le associazioni d'imprese, i
centri della rete di Centri europei dei consumatori e, se del caso, gli
organismi nominati in virtù dell'articolo 11, paragrafo 2, mettano a
disposizione nei loro locali e sui loro siti web l'elenco degli organismi ADR
di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Articolo 13
Cooperazione tra organismi ADR per la risoluzione delle controversie
transfrontaliere 1.
Gli Stati membri assicurano la cooperazione tra gli
organismi ADR ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere. 2.
Se in un determinato settore all'interno
dell'Unione esiste una rete di organismi ADR che agevola la risoluzione delle
controversie transfrontaliere di tale settore, gli Stati membri incoraggiano
gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore ad associarsi a
detta rete. 3.
La Commissione pubblica un elenco contenente nomi e
informazioni di contatto delle reti di cui al paragrafo 1. All'occorrenza la
Commissione aggiorna tale elenco ogni due anni. Articolo 14
Cooperazione tra organismi ADR ed autorità nazionali di attuazione della
legislazione dell'Unione sulla protezione dei consumatori 1.
Gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra
organismi ADR e autorità nazionali incaricate dell'attuazione della
legislazione UE di protezione dei consumatori. 2.
La suddetta cooperazione comprende lo scambio di
informazioni sulle prassi commerciali dei professionisti nei confronti delle
quali i consumatori hanno presentato reclami. È inclusa anche la fornitura di
valutazioni tecniche ed informazioni da parte delle autorità nazionali agli
organismi ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie. 3.
Gli Stati membri garantiscono che la cooperazione e
lo scambio d'informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 avvengano nel rispetto
delle regole sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva
95/46/CE. CAPITOLO IV
MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI ADR Articolo 15
Designazione delle autorità competenti 1.
Ogni Stato membro designa un'autorità competente
incaricata di monitorare il funzionamento e lo sviluppo degli organismi ADR del
proprio territorio e ne dà comunicazione alla Commissione. 2.
La Commissione elabora un elenco delle autorità
competenti comunicatele a norma del paragrafo 1 e lo pubblica sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Articolo 16
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli organismi
ADR 1.
Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR
stabiliti nei loro territori trasmettano all'autorità competente: (a)
il loro nome, le informazioni di contatto e
l'indirizzo web; (b)
informazioni sulla loro struttura e sul loro
finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della
risoluzione alternativa delle controversie, sul loro finanziamento e su chi le
impiega; (c)
il loro regolamento interno; (d)
le loro tariffe, se del caso; (e)
la durata approssimativa delle procedure ADR; (f)
la lingua o le lingue in cui possono essere
presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura ADR; (g)
una dichiarazione relativa agli elementi necessari
a stabilire la loro competenza; (h)
una dichiarazione motivata, basata su
un'autovalutazione dell'organismo ADR, di possedere o no i requisiti di un
organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente direttiva e
di rispettare o no i requisiti di cui al capitolo II. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a)
e g) vengano modificate, gli organismi ADR informano immediatamente l'autorità
competente in merito a tali modifiche. 2.
Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR
comunichino alle autorità competenti almeno una volta l'anno le informazioni
seguenti: (a)
numero di controversie ricevute e tipi di reclami
ai quali si riferiscono; (b)
percentuale delle procedure ADR interrotte prima di
raggiungere un risultato; (c)
tempo medio necessario per la risoluzione delle
controversie ricevute; (d)
percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle
procedure ADR; (e)
statistiche pertinenti che dimostrino il modo in
cui i professionisti si rivolgono alla risoluzione alternativa delle
controversie per le loro controversie con i consumatori; (f)
eventuali problemi ricorrenti causa di controversie
tra consumatori e professionisti; (g)
se del caso, una valutazione dell'efficacia della
loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la
risoluzione delle controversie transfrontaliere; (h)
un'autovalutazione dell'efficacia della procedura
ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla. Articolo 17
Ruolo delle autorità competenti e della Commissione 1.
Ogni autorità competente valuta, sulla base delle
informazioni ricevute in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, se gli
organismi ADR ad essa notificati si possono considerare organismi ADR che
rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva e che rispettano
i requisiti di cui al capitolo II. 2.
Ogni autorità competente, sulla base della
valutazione di cui al paragrafo 1, elabora un elenco degli organismi ADR che
soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. L'elenco comprende: (a)
nome, informazioni di contatto e indirizzi web di
tali organismi ADR; (b)
le loro tariffe, se del caso; (c)
la lingua o le lingue in cui possono essere
presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura ADR; (d)
gli elementi necessari a stabilire la loro
competenza; (e)
la necessità della presenza fisica delle parti o
dei loro rappresentanti, se del caso nonché (f)
la natura vincolante o non vincolante dell'esito
della procedura. Ogni autorità competente notifica l'elenco alla
Commissione. Qualora all'autorità competente siano notificate modifiche a norma
dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, l'elenco è immediatamente
aggiornato e le informazioni pertinenti sono trasmesse alla Commissione. 3.
La Commissione elabora un elenco degli organismi
ADR che le sono comunicati a norma del paragrafo 2 e lo aggiorna qualora le
siano notificate modifiche in conformità del paragrafo 2, terzo comma, seconda
frase. La Commissione pubblica tale elenco ed i relativi aggiornamenti e lo
trasmette alle autorità competenti e agli Stati membri. 4.
Ogni autorità competente pubblica l'elenco
consolidato degli organismi ADR di cui al paragrafo 3 sul suo sito web e
attraverso altri mezzi che ritiene appropriati. 5.
Ogni due anni ogni autorità competente pubblica una
relazione sullo sviluppo e sul funzionamento degli organismi ADR. Tale
relazione: (a)
identifica eventuali settori in cui le procedure
ADR non trattano ancora controversie oggetto della presente direttiva; (b)
identifica prassi ottimali di organismi ADR; (c)
sottolinea le insufficienze, comprovate da
statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le
controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso; (d)
elabora raccomandazioni su come migliorare il
funzionamento degli organismi ADR, se del caso. CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 18
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme
riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di
diritto interno adottate conformemente all'articolo 10 e all'articolo 16,
paragrafi 1 e 2 della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie
per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive. Articolo 19
Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 Nell'allegato del regolamento (CE)
n. 2006/2004 è aggiunto il punto seguente: "20. Direttiva ….. del Parlamento europeo
e del Consiglio, del ….. sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L … del …, pag.
…): articolo 10." Articolo 20
Modifica della direttiva 2009/22/CE Nell'allegato della direttiva 2009/22/CE è
aggiunto il punto seguente: "14. Direttiva ….. del Parlamento europeo
e del Consiglio, del ….. sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della
direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L … del …, pag.
…): articolo 10." Articolo 21
Comunicazioni 1.
Entro il [l'Ufficio delle pubblicazioni inserisce
la stessa data dell'articolo 22, paragrafo 1 = data di applicazione della
direttiva] gli Stati membri comunicano alla Commissione (a)
se del caso, nomi e modalità di contatto degli
organismi designati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2; nonché (b)
le autorità competenti designate a norma
dell'articolo 15, paragrafo 1. Gli Stati membri informano la Commissione di
qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati. 2.
Entro il [data da inserire a cura dell'Ufficio
delle pubblicazioni: sei mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo
22, paragrafo 1] gli Stati membri comunicano alla Commissione il primo
elenco di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 3.
La Commissione comunica agli Stati membri le
informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Articolo 22
Recepimento 1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il [data da inserire a cura dell'Ufficio delle
pubblicazioni: 18 mesi dopo l’entrata in vigore]. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola
di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 23
Relazione Entro il [data da inserire a cura
dell'Ufficio delle pubblicazioni: cinque anni dalla data di entrata in vigore]
e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo,
al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione
sull'applicazione della presente direttiva. La relazione esamina lo sviluppo e
l'utilizzo degli organismi ADR e l'impatto della presente direttiva sui
consumatori e sui professionisti. La relazione è corredata, se necessario, di
proposte di revisione della presente direttiva. Articolo 24
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 25
Destinatari Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO 1.
Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza
di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (articolo 14, paragrafo 1), GU L
271 del 9.10.2002, pag. 16. 2.
Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi
ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di
scambio (articolo 14, paragrafo 2), GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10. 3.
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
93/22/CEE del Consiglio (articolo 53, paragrafo 1), GU L 145 del 30.4.2004,
pag. 1. 4.
Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (articolo
11, paragrafo 1), GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3. 5.
Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualità del servizio (articolo 19, paragrafo 1, terzo comma), GU L 52 del
27.2.2008, pag. 3. [1] Eurobarometro 342, "Consumer empowerment" (Conferimento
di diritti ai consumatori), pag. 169. [2] Ad esempio il regolamento (CE) n. 861/2007 che
istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, GU L
199 del 31.7.2007, pag. 1. [3] Raccomandazione 98/257/CE della Commissione riguardante
i principi applicabili agli organismi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, GU L 115 del
17.4.1998, pag. 31 e raccomandazione 2001/310/CE della Commissione sui principi
applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione
consensuale delle controversie in materia di consumo ADR, GU L 109 del
19.4.2001, pag. 56. [4] La rete dei Centri europei per i consumatori (ECC-Net)
aiuta i consumatori a rivolgersi all'organismo di ADR competente in un altro
Stato membro in caso di controversie transfrontaliere. [5] FIN-NET è costituita da sistemi di ADR che trattano
controversie transfrontaliere tra consumatori e fornitori di servizi
finanziari. [6] Ad esempio, la direttiva 2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alle norme comuni per il
mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pagg. 55 e 94).
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (GU L 133 del 22.5.2008,
pag. 66). Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(Direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). [7] GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3. [8] Cfr. studio sull'utilizzo della risoluzione alternativa
delle controversie nell'Unione europea del 16 ottobre 2009, http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_study.pdf
, pagg. 56-63; 112-115; 120-121. [9] Iniziativa faro Europa 2020: "Un'agenda digitale
europea", COM(2010) 245, pag. 13; comunicazione della Commissione
"Atto per il mercato unico", COM(2011) 206, pag. 9. [10] Study on the use of Alternative Dispute Resolution in
the European Union (Studio sull'utilizzo della risoluzione alternativa
delle controversie nell'Unione europea), consultazione pubblica del consorzio
di valutazione della politica per i consumatori (CPEC), 2009, consultabile
all'indirizzo seguente: http://www.cc.cec/home/dgserv/sg/evaluation/pages/eims_en.htm. [11] "Consumer redress in the European Union:
consumers' experiences, perceptions and opinions"(I ricorsi dei
consumatori nell'Unione europea: esperienze, percezioni e opinioni dei
consumatori), 2009 http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/cons_redress_EU_qual_study_report_en.pdf.
[12] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/dv/adr_study_/adr_study_en.pdf. [13] Consultazione pubblica sull'utilizzo della risoluzione
alternativa delle controversie (ADR) quale strumento per risolvere le
controversie connesse ad operazioni commerciali e prassi nell'UE:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/Feedback_Statement_Final.pdf. [14] http://www.european-consumer-summit.eu/workshops3_en.asp.
[15] 335 società di tutti gli Stati membri dell'UE sono state
consultate in merito alle loro esperienze ed opinioni sull'ADR: http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2010/adr/index_en.htm. [16] Durante tale consultazione 927 piccole e medie imprese
hanno risposto a domande riguardanti l'ADR. [17] GU C ... del ..., pag. … [18] GU C ... del ..., pag. … [19] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni:
Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare
la fiducia – "Insieme per una nuova crescita", COM(2011) 206
definitivo, pag. 9. [20] Conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011
(EUCO 10/11), pag. 4; cfr. anche conclusioni del Consiglio europeo del 23
ottobre 2011 (EUCO 52/11), pagg. 1-2. [21] GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3. [22] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 32. [23] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40. [24] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6. [25] GU L … del …, pag. … [26] GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1. [27] GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. [28] GU L
110 dell'1.5.2009, pagg. 30-36. [29] GU L … del …, pag. …