Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione /* COM/2011/0773 definitivo - 2011/0357 (COD) */
RELAZIONE
1.
Contesto della proposta
Contesto generale, motivazioni e obiettivi
della proposta La presente proposta è presentata nel quadro
dell'attuazione del "pacchetto merci" adottato nel 2008. Fa
parte di un pacchetto di proposte relativo all'adeguamento di dieci direttive
sui prodotti alla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti. La normativa di armonizzazione dell'Unione
(UE) che garantisce la libera circolazione dei prodotti ha dato un notevole contributo
al completamento e al funzionamento del mercato unico. Si basa su un livello di
protezione elevato e fornisce agli operatori economici i mezzi per dimostrare
la conformità dei loro prodotti, che circolano quindi liberamente grazie alla
fiducia riscossa. La direttiva 2006/95/CE è un esempio di
normativa di armonizzazione dell'Unione, che garantisce la libera circolazione
del materiale elettrico. Stabilisce gli obiettivi di sicurezza cui il materiale
elettrico deve conformarsi ai fini della sua messa a disposizione sul mercato
dell'UE. I fabbricanti devono dimostrare che il materiale elettrico è stato
progettato e fabbricato nel rispetto degli obiettivi di sicurezza e apporre la
marcatura CE. Per quanto concerne la normativa di
armonizzazione dell'Unione, l'esperienza attuativa ha evidenziato a livello
trasversale alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione, che
hanno determinato: –
la presenza sul mercato di prodotti non conformi o
pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE; –
svantaggi competitivi per gli operatori economici
che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole; –
disparità di trattamento nel caso di prodotti non
conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa delle
diverse pratiche in materia di applicazione; –
pratiche divergenti per quanto riguarda la
designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle
autorità nazionali. Inoltre il contesto regolamentare è diventato
progressivamente più complesso, in quanto spesso a uno stesso prodotto si
applicano contemporaneamente numerosi atti normativi. Per gli operatori
economici e le autorità, le incongruenze tra questi atti accrescono sempre di
più le difficoltà di interpretazione e applicazione della normativa in
questione. Per ovviare alle carenze di carattere
orizzontale della normativa di armonizzazione dell'Unione constatate in diversi
settori industriali, è stato adottato nel 2008 – nel quadro del pacchetto
merci – il "nuovo quadro normativo". Il suo obiettivo è
rafforzare e completare la disciplina esistente e migliorare gli aspetti
pratici dell'attuazione e applicazione delle norme. Fanno parte del nuovo
quadro normativo (NQN) due strumenti complementari: il regolamento (CE) n.
765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la
decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione
dei prodotti. Il regolamento NQN ha introdotto norme
sull'accreditamento (strumento per valutare la competenza degli organismi di
valutazione della conformità), nonché prescrizioni in materia di organizzazione
e svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e in materia di controlli
dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questo complesso di norme si applica
direttamente in tutti gli Stati membri dal 1º gennaio 2010. La decisione NQN istituisce un quadro comune
per la normativa di armonizzazione dell'UE relativa ai prodotti. Questo quadro
comprende le disposizioni che generalmente figurano nella normativa dell'UE in materia
di prodotti (ad es. definizioni, obblighi degli operatori economici, meccanismi
di salvaguardia, ecc.). Queste disposizioni comuni sono state rafforzate per
garantire nella pratica un'attuazione e un'applicazione più efficaci delle
direttive. Sono stati introdotti nuovi elementi, quali gli obblighi a carico
degli importatori, essenziali per migliorare la sicurezza dei prodotti sul
mercato. Le disposizioni della decisione NQN e del
regolamento NQN sono complementari e strettamente collegate tra loro. La
decisione NQN stabilisce i corrispettivi obblighi a carico degli operatori
economici, consentendo alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere
correttamente le funzioni loro spettanti in forza del regolamento NQN e di
garantire un'applicazione efficace e coerente della normativa dell'UE relativa
ai prodotti. A differenza di quanto accade per il
regolamento NQN, le disposizioni della decisione NQN non sono tuttavia
direttamente applicabili. Occorre integrare nella normativa vigente relativa ai
prodotti le disposizioni della decisione NQN in modo che tutti i settori
economici cui si applica la normativa di armonizzazione dell'Unione traggano
beneficio dai miglioramenti derivanti dal nuovo quadro normativo. Da un'indagine successiva all'adozione del
pacchetto merci nel 2008 è emerso che la maggior parte della normativa di
armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti avrebbe dovuto essere rivista
entro i tre anni successivi, non solo per affrontare problemi rilevati in tutti
i settori, ma anche per motivi specificatamente settoriali. Qualsiasi revisione
comporterebbe automaticamente l'adeguamento della normativa in questione alla
decisione NQN, in quanto il Parlamento, il Consiglio, e la Commissione si sono
impegnati a utilizzare quanto più possibile nella susseguente normativa sui
prodotti le disposizioni della citata decisione al fine di promuovere la
massima coerenza del quadro normativo. Per una serie di altre direttive di
armonizzazione dell'Unione, compresa la direttiva 2006/95/CE, non era stata
prevista alcuna revisione legata a problemi specificatamente settoriali entro
il periodo suddetto. Tuttavia, per affrontare comunque i problemi connessi alla
non conformità in tali settori e per ragioni di coerenza del contesto
regolamentare complessivo in materia di prodotti, è stato deciso di adeguare
alle disposizioni della decisione NQN queste direttive all'interno di un
pacchetto. Coerenza con
altri obiettivi e politiche dell'Unione La presente iniziativa è conforme all'atto per
il mercato unico[1],
con il quale è stata sottolineata l'esigenza di ristabilire la fiducia dei
consumatori nella qualità dei prodotti presenti sul mercato e l'importanza di
rafforzare la vigilanza del mercato. Sostiene inoltre la politica della Commissione
in materia di migliore regolamentazione e semplificazione del contesto
regolamentare.
2.
Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto
Consultazione delle parti interessate L'adeguamento della direttiva 2006/95/CE alla
decisione NQN è stato discusso con gli esperti nazionali responsabili
dell'attuazione di tale direttiva, con il gruppo di cooperazione amministrativa
e in riunioni bilaterali con le associazioni di settore. Tra giugno e ottobre 2010 è stata organizzata
una consultazione pubblica che ha interessato tutti i settori coinvolti da
questa iniziativa. Sono stati previsti quattro questionari mirati, diretti agli
operatori economici, alle autorità, agli organismi notificati e agli
utilizzatori, per i quali i servizi della Commissione hanno ricevuto 300 risposte.
I risultati sono disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm. Oltre alla consultazione generale è stata
condotta una consultazione specifica delle PMI. Tra maggio e giugno 2010 sono
state consultate 603 PMI attraverso la rete Enterprise Europe. I risultati sono
disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf. Dalla consultazione è emerso un ampio sostegno
a favore dell'iniziativa. Unanime è il consenso sulla necessità di migliorare
la vigilanza del mercato e il sistema di valutazione e di controllo degli
organismi notificati. Le autorità sostengono appieno l'iniziativa in quanto
rafforzerà il sistema attuale e migliorerà la cooperazione a livello dell'UE.
L'industria prevede che da interventi più efficaci nei confronti dei prodotti
non conformi alla normativa deriveranno condizioni di maggiore parità e che
l'allineamento della normativa avrà un effetto di semplificazione. È stata
espressa qualche preoccupazione in merito ad alcuni obblighi, che tuttavia
risultano indispensabili per rendere più efficiente la vigilanza del mercato.
Le misure non comporteranno costi significativi per l'industria e i benefici
derivanti da una migliore vigilanza del mercato dovrebbero essere di gran lunga
superiori ai costi. Ricorso al parere di esperti La valutazione dell'impatto di questo
"pacchetto di attuazione" si è fondata in larga misura sulla
valutazione dell'impatto effettuata per il nuovo quadro normativo. Al parere
degli esperti, raccolto e analizzato in tale contesto, si sono affiancate
ulteriori consultazioni di gruppi di interesse e di esperti di settore, nonché
di esperti con competenze orizzontali nei campi dell'armonizzazione tecnica,
della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della vigilanza del
mercato. Valutazione dell'impatto Sulla base delle informazioni raccolte la
Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto esaminando e
confrontando tre opzioni. Opzione 1 – Nessuna modifica della
situazione attuale Questa opzione propone di non apportare alcuna
modifica alla direttiva vigente e si basa esclusivamente su alcuni
miglioramenti che possono derivare dal regolamento NQN. Opzione 2 – Adeguamento alla decisione NQN
mediante misure di carattere non legislativo L'opzione 2 ipotizza di promuovere
l'adeguamento volontario alle disposizioni contenute nella decisione NQN, ad
esempio presentando tali norme come migliori pratiche in documenti di
orientamento. Opzione 3 – Adeguamento alla decisione NQN
mediante misure di carattere legislativo Questa opzione consiste nell'includere le
disposizioni della decisione NQN nella direttiva vigente. L'opzione 3 è
risultata l'opzione da preferire in quanto: –
migliorerà la competitività delle imprese che
adempiono ai loro obblighi in rapporto a quelle che raggirano il sistema; –
migliorerà il funzionamento del mercato interno
garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in
particolare importatori e distributori; –
non comporta costi significativi per gli operatori
economici. Non si prevede alcun aggravio, o al massimo un aggravio marginale,
dei costi per coloro che già operano in modo responsabile; –
è ritenuta più efficace dell'opzione 2, in
relazione alla quale il dubbio è che l'impossibilità di farla valere
coattivamente impedisca la realizzazione degli effetti positivi; –
le opzioni 1 e 2 non risolvono i problemi di
incoerenza del quadro regolamentare e quindi non producono alcun effetto
positivo sulla semplificazione del contesto regolamentare.
3.
Elementi principali della proposta
3.1.
Definizioni di carattere orizzontale
La proposta
introduce definizioni armonizzate dei termini comunemente utilizzati nella
normativa di armonizzazione dell'Unione, ai quali è opportuno attribuire un
significato uniforme in tutta la normativa interessata.
3.2.
Obblighi degli operatori economici e prescrizioni
in materia di rintracciabilità
La proposta chiarisce gli obblighi dei
fabbricanti e dei rappresentanti autorizzati, introducendo inoltre obblighi a
carico degli importatori e dei distributori. Gli importatori sono tenuti a
verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della
conformità applicabile e preparato la documentazione tecnica. Devono inoltre
accertarsi con il fabbricante che tale documentazione tecnica possa essere
messa a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta e
verificare che il materiale elettrico rechi la corretta marcatura e sia
accompagnato dalle prescritte informazioni sulla sicurezza. Gli importatori
devono conservare una copia della dichiarazione di conformità UE e indicare il
loro nome e indirizzo sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile,
sull'imballaggio o nella documentazione che accompagna il prodotto. I
distributori devono verificare che il materiale elettrico rechi la marcatura
CE, riporti il nome del fabbricante e, se del caso, dell'importatore e sia
corredato della documentazione e delle istruzioni previste. Gli importatori e i distributori devono
cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare i provvedimenti
opportuni se il materiale elettrico da essi fornito non è conforme. Per tutti gli operatori economici vengono
introdotti obblighi rafforzati in materia di rintracciabilità. Il
materiale elettrico deve recare il nome e l'indirizzo del fabbricante e un
numero che consenta di identificare il materiale elettrico e collegarlo alla
sua documentazione tecnica. Sul materiale elettrico importato devono figurare
anche il nome e l'indirizzo dell'importatore. Inoltre ogni operatore economico
deve essere in grado di identificare di fronte alle autorità l'operatore
economico che gli abbia fornito o al quale abbia fornito il materiale
elettrico.
3.3.
Norme armonizzate
La conformità a una norma armonizzata
conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali. Il 1° giugno
2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sulla
normalizzazione europea[2]
che istituisce un quadro giuridico orizzontale per la normalizzazione europea.
La proposta di regolamento contiene tra l'altro disposizioni relative alle
richieste di normalizzazione presentate dalla Commissione agli organismi
europei di normalizzazione, sulla procedura applicabile alle obiezioni alle
norme armonizzate e sulla partecipazione dei soggetti interessati al processo
di normalizzazione. Le disposizioni della direttiva 2006/95/CE che disciplinano
gli stessi aspetti sono state pertanto soppresse dalla presente proposta per
ragioni di certezza del diritto. La disposizione che conferisce la presunzione
di conformità alle norme armonizzate è stata modificata per chiarire la portata
della presunzione di conformità quando le norme in questione disciplinano solo
parzialmente i requisiti essenziali.
3.4.
Valutazione della conformità e marcatura CE
La direttiva 2006/95/CE ha scelto la procedura
appropriata di valutazione della conformità che i fabbricanti devono applicare
per dimostrare la conformità del loro materiale elettrico agli obiettivi di
sicurezza. La proposta adegua queste procedure alle versioni aggiornate
contenute nella decisione NQN e introduce inoltre un modello di dichiarazione
di conformità UE. I principi generali della marcatura CE sono
enunciati all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, mentre le
disposizioni dettagliate relative all'apposizione della marcatura CE sul
materiale elettrico sono state inserite nella presente proposta.
3.5.
Vigilanza del mercato e procedura della clausola di
salvaguardia
La proposta rivede la vigente procedura della
clausola di salvaguardia. Introduce una fase di scambio di informazioni tra gli
Stati membri e precisa i provvedimenti che devono essere presi dalle autorità
interessate qualora venga scoperto materiale elettrico non conforme. La
procedura della clausola di salvaguardia vera e propria – che si conclude con
una decisione della Commissione con la quale viene stabilito se la misura è
giustificata o meno – è avviata solo se un altro Stato membro si oppone a una
misura adottata nei confronti del materiale elettrico interessato. Se non vi è
dissenso sulla misura restrittiva adottata, tutti gli Stati membri devono
realizzare gli interventi opportuni sul loro territorio.
4.
Elementi giuridici della proposta
Base giuridica La base giuridica della proposta è l'articolo
114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Principio di sussidiarietà Per il mercato interno una competenza
concorrente è attribuita all'Unione e agli Stati membri. Il principio di
sussidiarietà entra in gioco in particolare in rapporto alle nuove disposizioni
intese a migliorare l'applicazione efficace della direttiva 2006/95/CE. Tali
disposizioni riguardano gli obblighi dell'importatore e del distributore, la
rintracciabilità, la valutazione e gli obblighi di cooperazione rafforzata nel
quadro delle procedure riviste di salvaguardia e vigilanza del mercato. Secondo quanto emerge dall'esperienza
applicativa della normativa, le misure adottate a livello nazionale hanno
determinato impostazioni divergenti e un diverso trattamento degli operatori
economici all'interno dell'UE, e ciò vanifica l'obiettivo della presente
direttiva. Se per affrontare i problemi vengono adottati interventi a livello
nazionale, si rischia di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci.
Inoltre gli interventi a livello nazionale hanno una portata limitata alla
competenza territoriale di uno Stato membro. Data la crescente
internazionalizzazione degli scambi, il numero dei casi transfrontalieri è in
costante aumento. Attraverso un'azione coordinata a livello dell'UE gli
obiettivi stabiliti potranno essere conseguiti molto meglio e in particolare la
vigilanza del mercato risulterà più efficace. È pertanto più appropriato
intervenire a livello dell'UE. Quanto al problema delle incoerenze nelle
direttive, si tratta di una questione che può essere risolta soltanto dal
legislatore dell'UE. Proporzionalità Nel rispetto del principio di proporzionalità,
le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti. Gli obblighi, nuovi o modificati, non
impongono oneri e costi inutili all'industria, in particolare alle piccole e
medie imprese, né alle amministrazioni. Se è stato constatato che le modifiche
possono avere ripercussioni negative, l'analisi degli effetti dell'opzione
cerca di offrire la risposta più proporzionata ai problemi individuati. Una
serie di modifiche intende migliorare la chiarezza della direttiva vigente
senza introdurre nuove prescrizioni che comportino costi aggiuntivi. Tecnica legislativa utilizzata L'adeguamento alla decisione NQN comporta una
serie di modifiche sostanziali delle disposizioni della direttiva 2006/95/CE.
Per assicurare la leggibilità del testo modificato, è stata scelta la tecnica
della rifusione conformemente all'accordo interistituzionale, del
28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica
della rifusione degli atti normativi[3].
Le modifiche apportate alle disposizioni della
direttiva 2006/95/CE riguardano: le definizioni, gli obblighi degli operatori
economici, la presunzione di conformità conferita da norme armonizzate, la
dichiarazione di conformità, la marcatura CE, la procedura della clausola di
salvaguardia e le procedure di valutazione della conformità. La proposta non modifica il campo di
applicazione e gli obiettivi in materia di sicurezza della direttiva
2006/95/CE.
5.
Incidenza sul bilancio
Nessuna.
6.
Informazioni supplementari
Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta comporterà
l'abrogazione della direttiva 2006/95/CE. Spazio economico europeo La proposta riguarda il SEE e deve quindi
essere estesa allo Spazio economico europeo. ê 2006/95 (adattato) 2011/0357 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO concernente il ravvicinamento Ö l'armonizzazione Õ delle legislazioni
degli Stati membri relative al alla Ö messa a
disposizione sul mercato del Õ materiale elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea
Ö sul
funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare
l'articolo 95
Ö 114 Õ, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[4], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ò nuovo (1)
Alla direttiva 2006/95/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione[5] devono essere apportate diverse
modificazioni sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza,
alla rifusione di tale direttiva. (2)
Il regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto
riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE)
n. 339/93[6],
stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione
della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti
e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i
principi generali della marcatura CE. (3)
La decisione n.
768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione
dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE[7], stabilisce un quadro comune di
principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la
normativa di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei
prodotti, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione
di tale normativa. La direttiva 2006/95/CE va pertanto adeguata a tale
decisione. ê 2006/95 considerando
1 (adattato) La direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del
19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro
taluni limiti di tensione[8]
ha subito varie e sostanziali modificazioni[9] ed è perciò opportuno,
per ragioni di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione. ê 2006/95 considerando
2 Le disposizioni
vigenti negli Stati membri, a tutela della sicurezza nell'impiego del
materiale elettrico adoperato entro taluni limiti di tensione, possono essere
diverse tra loro creando pertanto degli ostacoli agli scambi commerciali. ê 2006/95 considerando
3 In alcuni Stati
membri e per alcuni materiali elettrici, il legislatore, per conseguire tale
obiettivo di sicurezza, fa ricorso a misure di prevenzione e di repressione
mediante norme imperative. ê 2006/95 considerando
4 In altri Stati
membri, il legislatore, per conseguire il medesimo obiettivo, rimanda alle
norme tecniche elaborate da istituti di normalizzazione. Questo sistema
presenta il vantaggio di un rapido adattamento al progresso tecnico senza
peraltro trascurare le esigenze della sicurezza. ê 2006/95 considerando
5 Taluni Stati
membri procedono ad operazioni di carattere amministrativo volte a riconoscere
le norme. Tale riconoscimento non pregiudica in alcun modo il contenuto tecnico
delle norme, né limita le loro condizioni di utilizzazione. Detto
riconoscimento non può pertanto modificare gli effetti attribuiti, dal punto
di vista comunitario, ad una norma armonizzata e pubblicata. ê 2006/95 considerando
6 Sul piano
comunitario, dovrebbe esistere la libera circolazione del materiale elettrico
quando quest'ultimo risponde ad alcuni requisiti in materia di sicurezza
riconosciuti in tutti gli Stati membri. Senza pregiudizio di ogni altro tipo
di prova, la prova dell'osservanza di questi requisiti può esser data dal
rinvio a norme armonizzate che li contemplano. Queste norme armonizzate
dovrebbero essere stabilite di comune accordo da organismi che sono notificati
da ciascuno Stato membro agli altri Stati
membri e alla Commissione e dovrebbero essere oggetto di un'ampia pubblicità.
Tale armonizzazione dovrebbe consentire l'eliminazione, sul piano degli scambi
commerciali, degli inconvenienti risultanti dalle divergenze fra norme nazionali. ê 2006/95 considerando
7 Senza pregiudizio
di ogni altro tipo di prova, la conformità del materiale elettrico a tali norme
armonizzate può essere presunta dall'apposizione di marchi o dal rilascio di
attestati da parte degli organismi competenti oppure, in mancanza, dalla
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. Tuttavia, allo scopo di
facilitare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali, gli Stati
membri dovrebbero riconoscere tali marchi o attestati o la summenzionata dichiarazione quali elementi di prova. A
tal fine, a detti marchi o attestati dovrebbe esser data pubblicità, in
particolare mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ò nuovo (4)
Gli operatori economici
devono essere responsabili della conformità del materiale elettrico, in
funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo
da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la
salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori, nonché una concorrenza
leale sul mercato dell'Unione. (5)
Tutti gli operatori
economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono
adottare le misure necessarie per garantire di mettere a disposizione sul
mercato solo materiale elettrico conforme alla presente direttiva. È necessario
stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti
al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione. (6)
Il fabbricante,
possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e
produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura
completa di valutazione della conformità del materiale elettrico. La
valutazione della conformità deve quindi rimanere obbligo del solo fabbricante. (7)
Anche se la valutazione
della conformità deve essere responsabilità del fabbricante senza che ciò
richieda il ricorso a un organismo indipendente di valutazione della
conformità, è opportuno riconoscere ai fabbricanti la facoltà di farsi
assistere da un laboratorio indipendente di valutazione della conformità, così
da rendere più agevole l'espletamento della relativa procedura. (8)
È necessario garantire
che il materiale elettrico proveniente da paesi terzi che entra nel mercato
dell'Unione sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e
in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di
valutazione in merito a tale materiale elettrico. Occorre pertanto prevedere
che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato materiale elettrico
conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di non
immettere sul mercato materiale elettrico che non è conforme a tali
prescrizioni o presenta un rischio. Deve essere inoltre previsto che gli
importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di
valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti e la
documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di
vigilanza a fini di controllo. (9)
Il distributore mette il
materiale elettrico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o
l'importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la dovuta diligenza
per garantire che la sua manipolazione del materiale elettrico non incida
negativamente sulla sua conformità. (10)
All'atto dell'immissione
del materiale elettrico sul mercato, ogni importatore deve indicare sul
materiale elettrico in questione il proprio nome e l'indirizzo al quale può
essere contattato. Vanno previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura
del materiale elettrico non consentano tale indicazione. Le eccezioni
comprendono il caso in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per
apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto. (11)
Qualsiasi operatore
economico che immetta sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o
marchio commerciale oppure modifichi materiale elettrico in modo tale da
incidere sulla conformità alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva
deve esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi
obblighi. (12)
I distributori e gli
importatori, vista la loro vicinanza al mercato, devono essere coinvolti nei
compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e
devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte
le informazioni necessarie sul materiale elettrico in questione. (13)
Garantire la
rintracciabilità del materiale elettrico in tutta la catena di fornitura
contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne
l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito
delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico
che abbia messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi. (14)
È opportuno che la
presente direttiva si limiti a formulare gli obiettivi di sicurezza. Per
facilitare la valutazione della conformità a tali obiettivi, è necessario
prevedere la presunzione di conformità del materiale elettrico conforme alle
norme armonizzate adottate conformemente al regolamento (UE) n. [../..] del
Parlamento europeo e del Consiglio, del […..], sulla normalizzazione europea,
che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con
la finalità di formulare specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali
obiettivi. (15)
Il regolamento (UE) n.
[../..] [sulla normalizzazione europea] prevede una procedura relativa alle
obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le
prescrizioni della presente direttiva. ê 2006/95 considerando
8 (adattato) ð nuovo (16)
Per il materiale elettrico per il quale non
esistono ancora norme armonizzate, la libera circolazione può deve essere assicurata, in via transitoria,
ricorrendo alle
norme o alle disposizioni in materia di sicurezza già
elaborate ð dalla Commissione elettrotecnica
internazionale ï da altri
organismi internazionali o Ö a norme
nazionali Õda uno degli organismi che stabiliscono le norme
armonizzate. ê 2006/95 considerando
9 È possibile che
materiale elettrico venga messo in libera circolazione, benché non risponda
ai requisiti in materia di sicurezza, ed è quindi opportuno prevedere le
disposizioni adeguate per ridurre al minimo questo pericolo. ê 2006/95 considerando
10 (nuovo) La decisione
93/465/CEE del Consiglio[10] determina i moduli relativi alle diverse fasi
delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive
di armonizzazione tecnica. ê 2006/95 considerando
11 La scelta delle
procedure non dovrebbe comportare un abbassamento del livello della
sicurezza del materiale elettrico già fissato nella Comunità. ò nuovo (17)
Per consentire agli
operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che
il materiale elettrico messo a disposizione sul mercato è conforme agli
obiettivi di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della
conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le
procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa
a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo
e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare
varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità
siano scelte tra questi moduli. (18)
I fabbricanti devono
redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca informazioni
dettagliate sulla conformità del materiale elettrico alle prescrizioni
stabilite dalla presente direttiva e da altri atti pertinenti della normativa
di armonizzazione dell'Unione. (19)
La marcatura CE, che
indica la conformità del materiale elettrico, è la conseguenza visibile di un
intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I
principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento
(CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva deve dettare le norme che
disciplinano l'apposizione della marcatura CE. (20)
Per garantire la certezza
del diritto, è necessario chiarire che al materiale elettrico si applicano le norme
in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che
entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. La
presente direttiva non deve impedire agli Stati membri di scegliere le autorità
competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti. (21)
La direttiva 2006/95/CE
prevede già una procedura di salvaguardia che si applica solo in caso di
disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro. Per
aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare
la procedura della clausola di salvaguardia attuale al fine di migliorarne
l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri. (22)
È opportuno completare il
sistema attuale con una procedura in base alla quale le parti interessate sono
informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti che
presentano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o per altri
aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici. Esso deve consentire
inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli
operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per
quanto riguarda tali prodotti. (23)
Nei casi in cui gli Stati
membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato
membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi della
Commissione, tranne qualora la non conformità possa essere attribuita a carenze
di una norma armonizzata. (24)
Gli Stati membri devono stabilire
norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni
nazionali adottate in virtù della presente direttiva e garantirne l'attuazione.
Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (25)
È necessario prevedere
disposizioni transitorie che consentano al materiale elettrico già immesso sul
mercato a norma della direttiva 2006/95/CE di essere messo a disposizione sul
mercato. (26)
Poiché l'obiettivo della
presente direttiva – ossia assicurare che il materiale elettrico presente sul
mercato soddisfi requisiti che offrano un elevato livello di protezione della
salute e della sicurezza e di altri interessi pubblici, garantendo nel contempo
il funzionamento del mercato interno – non può essere conseguito in maniera
sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo della sua portata e dei suoi
effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare
misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità
enunciato allo stesso articolo, la direttiva si limita a quanto necessario per
il conseguimento di tale obiettivo. (27)
L'obbligo di attuare la
presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni
che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2006/95/CE.
L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla
direttiva precedente. ê 2006/95 considerando
12 (adattato) (28)
La presente direttiva dovrebbe Ö deve Õ far salvi gli
obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto
nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2006/95/CE, ê 2006/95 (adattato) HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Capo 1 Ö Disposizioni
generali Õ Articolo 1 Ö Campo di
applicazione Õ Ai fini della La presente direttiva Ö si applica
al Õ per "materiale
elettrico", si intende ogni materiale elettrico
destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e
1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente
continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato
II. ò nuovo Articolo 2
[Articolo R1 della decisione n. 768/2008/CE] Definizioni Ai fini della presente
direttiva si intende per: 1) "immissione
sul mercato": la prima messa a disposizione di materiale elettrico sul
mercato dell'Unione; 2) "messa
a disposizione sul mercato": la fornitura di materiale elettrico per la
distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di
un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 3) "fabbricante":
una persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o lo fa
progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o
marchio; 4) "rappresentante
autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha
ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo
nome in relazione a determinati compiti; 5) "importatore":
una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato
dell'Unione materiale elettrico proveniente da un paese terzo; 6) "distributore":
una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal
fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale
elettrico; 7) "operatori
economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e
il distributore; 8) "specifica
tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che il materiale
elettrico deve soddisfare; 9) "norma
armonizzata": una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
lettera c), del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea]; 10) "valutazione
della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto degli
obiettivi di sicurezza relativi al materiale elettrico; 11) "richiamo":
qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di materiale elettrico già
messo a disposizione dell'utilizzatore finale; 12) "ritiro":
qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di
materiale elettrico presente nella catena di fornitura; 13) "marcatura
CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il
materiale elettrico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella
normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; 14) "normativa
di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti. ê 2006/95 (adattato) ð nuovo Articolo 32 Ö Messa a disposizione sul mercato e
obiettivi di sicurezza Õ 1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna
affinché il Il
materiale elettrico possa può essere immesso
ð messo a disposizione ï sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in
materia di sicurezza valida all'interno della dell'Ö Unione Õ Comunità,
non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di
utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli
animali domestici o dei beni. ê 2006/95 2. L'allegato I elenca i principali elementi
degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1. ê 2006/95 (adattato) Articolo 43 Ö Libera circolazione Õ Gli Stati membri adottano ogni misura
opportuna affinché non si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza,
alla libera circolazione all'interno della Comunità
dell'Ö Unione Õ del materiale
elettrico se, alle
condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 o 8, esso è
conforme alle disposizioni dell'articolo 2
della Ö presente
direttiva Õ. Articolo 54 Ö Fornitura di elettricità Õ Gli Stati membri assicurano che le imprese
distributrici di elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non
subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti
di sicurezza più rigorosi di quelli previsti nelldall'articolo 2 3 Ö e dall'allegato
I Õ. Capo 2 Ö Obblighi degli
operatori economici Õ ê 2006/95 Articolo 5 Gli Stati membri
adottano ogni misura opportuna affinché, in particolare, le autorità
amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui
all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino
rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che
soddisfa le disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate. Le norme si
considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi
notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera
a) sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse devono essere
aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della regola
dell'arte in materia di sicurezza. L'elenco delle
norme armonizzate ed i loro riferimenti sono pubblicati, a titolo
d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ò nuovo Articolo 6
[Articolo R2 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi dei fabbricanti 1. All'atto dell'immissione
di materiale elettrico sul mercato, i fabbricanti garantiscono che sia stato
progettato e fabbricato conformemente all'articolo 3 e all'allegato I. 2. I fabbricanti
preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguono o fanno
eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III. Qualora la conformità
del materiale elettrico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata
mediante la procedura di cui al primo comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione
di conformità UE e appongono la marcatura CE. 3. I fabbricanti
conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un
periodo di dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso
sul mercato. 4. I fabbricanti
garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la
produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto
delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto,
nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche con
riferimento alle quali è dichiarata la conformità del materiale elettrico. Laddove ritenuto
necessario in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, i
fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, una prova a
campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i
reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale
elettrico, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i
distributori di tale monitoraggio. 5. I fabbricanti
garantiscono che sul materiale elettrico sia apposto un numero di tipo, di
lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta
l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale
elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite
sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. 6. I fabbricanti
indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione
commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale
possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o
in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. L'indirizzo deve
indicare un unico punto presso cui il fabbricante può essere contattato. 7. I fabbricanti
garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da informazioni sulla
sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e
dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro
interessato. 8. I fabbricanti che
ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi immesso
sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le
misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale
elettrico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le
autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a
disposizione il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli
relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. 9. I fabbricanti, a
seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente,
forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie
per dimostrare la conformità del materiale elettrico in una lingua che può
essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su
sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati
dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato. Articolo 7
[Articolo R3 della decisione n. 768/2008/CE] Rappresentanti autorizzati 1. Il fabbricante
può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non
rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 2. Il rappresentante
autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante.
Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti
compiti: a) mantenere a
disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di
conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla
data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato; b) a seguito di
una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale
autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformità del materiale elettrico; c) cooperare con
le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico che
rientra nel mandato del rappresentante autorizzato. Articolo 8
[Articolo R4 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi degli importatori 1. Gli importatori
immettono sul mercato solo il materiale elettrico conforme. 2. Prima di immettere
il materiale elettrico sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante
abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi
assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che
sul materiale elettrico sia apposta la marcatura CE, che il materiale elettrico
sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato
le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6. L'importatore, se
ritiene o ha motivo di ritenere che il materiale elettrico non sia conforme
all'articolo 3 e all'allegato I, non immette il materiale elettrico sul mercato
fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale
elettrico presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le
autorità di vigilanza del mercato. 3. Gli importatori
indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione
commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale
possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o
in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. 4. Gli importatori
garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da informazioni sulla
sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e
dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro
interessato. 5. Gli importatori
garantiscono che, mentre il materiale elettrico è sotto la loro responsabilità,
le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua
conformità agli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 e all'allegato I. 6. Laddove ritenuto
opportuno in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, gli
importatori eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, prove a
campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i
reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale
elettrico, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i
distributori di tale monitoraggio. 7. Gli importatori che
ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi immesso
sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le
misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale
elettrico presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le
autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a
disposizione il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi
alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 8. Per un periodo di
dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato
gli importatori conservano la dichiarazione di conformità UE a disposizione
delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su
richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali
autorità. 9. Gli importatori, a
seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente,
forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie
per dimostrare la conformità del materiale elettrico in una lingua che può
essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su
sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati
dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato. Articolo 9
[Articolo R5 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi dei distributori 1. Quando mettono il
materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la
dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della presente direttiva. 2. Prima di mettere il
materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori verificano che
esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalle informazioni sulla sicurezza
in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri
utilizzatori finali nello Stato membro in cui il materiale elettrico deve
essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si
siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6,
e all'articolo 8, paragrafo 3. Il distributore, se
ritiene o ha motivo di ritenere che il materiale elettrico non sia conforme
alle prescrizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I, non mette il materiale
elettrico a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.
Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, il distributore ne
informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. 3. I distributori
garantiscono che, mentre il materiale elettrico è sotto la loro responsabilità,
le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua
conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I. 4. I distributori che ritengono
o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi messo a
disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano
che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale
materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre,
qualora il materiale elettrico presenti un rischio, i distributori ne informano
immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno
messo a disposizione il materiale elettrico, indicando in particolare i
dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 5. I distributori, a
seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente,
forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie
per dimostrare la conformità del materiale elettrico. Cooperano con tale
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dal materiale elettrico da essi messo a disposizione sul
mercato. Articolo 10 [Articolo R6 della decisione n. 768/2008/CE] Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano
agli importatori e ai distributori Un importatore o
distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è
soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6 quando immette sul
mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o
modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale che la
conformità alle prescrizioni della presente direttiva potrebbe esserne
condizionata. Articolo 11
[Articolo R7 della decisione n. 768/2008/CE] Identificazione degli operatori economici Gli operatori
economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi
operatore economico che abbia fornito loro materiale elettrico; b) qualsiasi
operatore economico cui abbiano fornito materiale elettrico. Gli operatori
economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo
comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito
materiale elettrico e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi
abbiano fornito materiale elettrico. Capo 3 Conformità del
materiale elettrico Articolo 12
[Articolo R8 della decisione n. 768/2008/CE] Presunzione di conformità a norme armonizzate Il materiale elettrico
conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato
conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse enunciati
all'articolo 3 e nell'allegato I. [Se una norma
armonizzata soddisfa i requisiti cui si riferisce e di cui all'articolo 3 e
all'allegato I, la Commissione pubblica i riferimenti della norma nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.] ê 2006/95 (adattato) ð nuovo Articolo 136 Ö Presunzione di conformità a norme
internazionali Õ 1. Ove non siano ancora
state elaborate e pubblicate norme armonizzate ai sensi Ö di cui Õ deall'articolo 125, gli Stati
membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative
competenti, ai fini dell'a immissione
ð messa a disposizione ï sul mercato di cui all'articolo 23 o della libera circolazione di cui
all'articolo 34,
considerino del pari rispondente alle disposizioni deall'articolo 32 Ö e all'allegato
I Õ il materiale
elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della "International Commission on Rules
for the Approval of Electrical Equipment" (CEE-el) (Commissione
internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti
elettrici) o della
"International Electrotechnical Commission" (IEC) (Commissione elettrotecnica
internazionale), per le quali sia stata espletata la procedura di
pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3. 2. Le disposizioni in materia
di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati
membri non appena
la presente direttiva entra in vigore e, in seguito, al momento della loro
pubblicazione. La Commissione, dopo aver
consultato gli Stati membri, indica le disposizioni e, in particolare, le
varianti di cui raccomanda la pubblicazione. 3. Entro tre mesi gli Stati
membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle
disposizioni così
notificate Ö conformemente
al paragrafo 2 Õ, menzionando le
ragioni di sicurezza che si oppongono all'accettazione di questa o quella
disposizione. Le disposizioni in materia di sicurezza nei
cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicate, a titolo
d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 147 Ö Presunzione di conformità a norme
nazionali Õ Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi
Ö di cui Õ deall'articolo 5
12 o disposizioni in materia di
sicurezza pubblicate a norma Ö di cui Õ deall'articolo 613, gli Stati membri adottano ogni
misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'a immissione
ð messa a disposizione ï sul mercato di cui all'articolo 23 o della libera circolazione di cui
all'articolo 34,
considerino del pari rispondente alle disposizioni deall'articolo 23 Ö e all'allegato
I Õ il materiale
elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza
delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando
detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul
proprio territorio. ê 2006/95 Articolo 8 1. Prima
dell'immissione sul mercato, il materiale elettrico deve essere munito della
marcatura CE stabilita nell'articolo 10, che attesta la conformità del
materiale alle disposizioni della presente direttiva, compresa la
valutazione della conformità di cui all'allegato IV. 2. In caso di
contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione,
elaborata da un organismo notificato a norma dell'articolo 11, primo comma,
lettera b) sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni
dell'articolo 2. 3. Qualora il
materiale elettrico sia disciplinato da altre direttive relative ad aspetti
diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che
tale materiale si presume conforme anche alle disposizioni di queste altre
direttive. Tuttavia, nel caso
in cui una o più di tali direttive lascino al fabbricante la facoltà di
scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura
CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni delle
direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste
direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle
avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che
accompagnano il materiale elettrico. Articolo 9 1. Se per motivi
di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la
libera circolazione di materiale elettrico, ne informa immediatamente gli
altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della
decisione e precisando in particolare: a) se la non
conformità all'articolo 2 risulti da una lacuna delle norme armonizzate di cui
all'articolo 5, delle disposizioni di cui all'articolo 6 o delle norme di
cui all'articolo 7; b) se la non
conformità all'articolo 2 risulti dalla cattiva applicazione di dette norme o
pubblicazioni o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui al
suddetto articolo. 2. Se altri Stati
membri muovono obiezioni alla decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione
procede senza indugio ad una consultazione degli Stati membri interessati. 3. Entro un
termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'informazione di cui al
paragrafo 1, ove non sia stato possibile raggiungere un accordo, la
Commissione sente il parere di uno degli organismi notificati a norma
dell'articolo 11, primo comma, lettera b) che abbia sede fuori dal territorio
degli Stati membri interessati e non sia intervenuto nella procedura di cui all'articolo 8. Nel parere viene precisato in che
misura non sono rispettate le disposizioni dell'articolo 2. 4. La Commissione
comunica il parere dell'organismo di cui al paragrafo 3 a tutti gli Stati
membri che, entro un mese, possono trasmettere le proprie osservazioni alla
Commissione. Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle
osservazioni delle parti interessate a proposito di tale parere. 5. Dopo aver preso
conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula, se necessario, le
raccomandazioni o i pareri adeguati. Articolo 10 1. La marcatura CE
di conformità di cui all'allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, se ciò non è
possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di
garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile. 2. È vietato
apporre sui materiali elettrici ogni altra marcatura che possa trarre in
inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.
Tuttavia, sul materiale elettrico, sul relativo imballaggio, sull'avvertenza
d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio
purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. 3. Fatto salvo
l'articolo 9: a) ogni constatazione
da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE
comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
l'obbligo di conformare il materiale elettrico alle disposizioni sulla
marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale
Stato membro; b) nel caso in cui
persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte
a limitare o vietare l'immissione del materiale elettrico sul mercato o a
garantirne il ritiro dal commercio a norma dell'articolo 9. Articolo 11 Ogni Stato membro
comunica agli altri Stati membri e alla Commissione: a) gli organismi di
cui all'articolo 5, secondo comma; b) gli organismi che
elaborano una relazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 o che esprimono
un parere a norma dell'articolo 9; c) gli estremi della
pubblicazione di cui all'articolo 5, secondo comma. Ogni Stato membro
comunica agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica di tali
indicazioni. Articolo 12 La presente
direttiva non è applicabile al materiale elettrico destinato all'esportazione
verso paesi terzi. ò nuovo Articolo 15
[Articolo R10 della decisione n. 768/2008/CE] Dichiarazione di conformità UE 1. La dichiarazione di
conformità UE attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza di cui
all'articolo 3 e all'allegato I. 2. La dichiarazione di
conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IV della presente
direttiva, contiene gli elementi specificati nel modulo A di cui all'allegato
III della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta
nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il materiale
elettrico viene immesso o messo a disposizione sul mercato. 3. Se al materiale elettrico si applicano più atti
dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata
un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti
dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti, compresi
i riferimenti di pubblicazione. 4. Con la
dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della
conformità del materiale elettrico. Articolo 16
[Articolo R11 della decisione n. 768/2008/CE] Principi generali della marcatura CE La marcatura CE è
soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE)
n. 765/2008. Articolo 17
[Articolo R12 della decisione n. 768/2008/CE] Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE 1. La marcatura CE è
apposta sul materiale elettrico o sulla sua targhetta in modo visibile,
leggibile e indelebile. Qualora la natura del materiale elettrico non lo
consenta o non lo giustifichi, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio e
sugli eventuali documenti di accompagnamento. 2. La marcatura CE è
apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato. Capo 4 Vigilanza del
mercato dell'Unione, controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
e procedure di salvaguardia Articolo 18 Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli
sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione Al materiale
elettrico si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29
del regolamento (CE) n. 765/2008. Articolo 19
[Articolo R31 della decisione n. 768/2008/CE] Procedura a livello nazionale per il materiale elettrico che comporta
rischi 1. Le autorità di
vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso
provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che il materiale elettrico
disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la sicurezza
delle persone, degli animali domestici o dei beni, effettuano una valutazione
del materiale elettrico interessato che investa tutte le prescrizioni di cui
alla presente direttiva. I pertinenti operatori economici cooperano ove
necessario con le autorità di vigilanza del mercato. Se, attraverso la
valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il materiale
elettrico non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono
tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure
correttive del caso al fine di rendere il materiale elettrico conforme alle
suddette prescrizioni oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un
termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei
casi. L'articolo 21 del
regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma. 2. Qualora ritengano
che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di
vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei
risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore
economico di prendere. 3. L'operatore
economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei
confronti del materiale elettrico interessato che ha messo a disposizione sul
mercato in tutta l'Unione. 4. Qualora l'operatore
economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine
di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato
adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa
a disposizione del materiale elettrico sul loro mercato nazionale, per
ritirarlo da tale mercato o richiamarlo. Le autorità di
vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati
membri delle misure adottate. 5. Le informazioni di
cui al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili, in particolare i
dati necessari all'identificazione del materiale elettrico non conforme, la sua
origine, la natura della presunta non conformità e del rischio connesso, la
natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti
espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di
vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle due
cause seguenti: a) mancato rispetto da
parte del materiale elettrico delle prescrizioni relative alla sicurezza delle
persone, degli animali domestici o dei beni; b) carenze nelle norme
armonizzate di cui all'articolo 12 che conferiscono la presunzione di
conformità. 6. Gli Stati membri
che non siano quello che ha avviato la procedura comunicano senza indugio alla
Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre
informazioni a loro disposizione sulla non conformità del materiale elettrico
interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le
loro obiezioni. 7. Qualora, entro due
mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non sia stata
sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei
confronti della misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è
ritenuta giustificata. 8. Gli Stati membri
garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive
in relazione al materiale elettrico in questione. Articolo 20
[Articolo R32 della decisione n. 768/2008/CE] Procedura di salvaguardia dell'Unione 1. Se in esito alla
procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni
nei confronti di una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione
ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la
Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con
l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale.
In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura
nazionale sia giustificata o meno. Gli Stati membri sono
destinatari della decisione della Commissione, che la comunica immediatamente
ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati. 2. Se la misura
nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono a ritirare
dal proprio mercato il materiale elettrico non conforme e ne informano la
Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro
interessato provvede a ritirarla. 3. Se la misura
nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del materiale elettrico è
attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 19, paragrafo
5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura
prevista dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione
europea]. Articolo 21
[Articolo R33 della decisione n. 768/2008/CE] Materiale elettrico conforme che presenta un rischio per la sicurezza 1. Se uno Stato
membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 19,
paragrafo 1, ritiene che il materiale elettrico, pur conforme alla presente
direttiva, presenti un rischio per la sicurezza delle persone, chiede
all'operatore economico interessato di far sì che tale materiale elettrico,
all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che
il materiale elettrico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o
richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del
rischio. 2. L'operatore
economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti del
materiale elettrico interessato che ha messo a disposizione sul mercato in
tutta l'Unione. 3. Lo Stato membro
informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure
correttive adottate. Tali informazioni includono tutti i particolari
disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del materiale
elettrico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del materiale
elettrico, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle
misure nazionali adottate. 4. La Commissione
avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli
operatori economici interessati e valuta le misure correttive adottate. In base
ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia
giustificata o meno e propone, all'occorrenza, opportune misure. 5. La Commissione
indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica
immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati. Articolo 22
[Articolo R34 della decisione n. 768/2008/CE] Non conformità formale 1. Fatto salvo
l'articolo 19, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni,
chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non
conformità in questione: a) la marcatura CE è
stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE)
n. 765/2008 o dell'articolo 17 della presente direttiva; b) la marcatura CE non
è stata apposta; c) non è stata
compilata la dichiarazione di conformità UE; d) non è stata
compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; e) la documentazione
tecnica non è disponibile o è incompleta. 2. Se la non
conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede
a limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del materiale
elettrico o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato. Capo 5 Disposizioni
transitorie e finali Articolo 23 Sanzioni Gli Stati membri
stabiliscono norme relative alle sanzioni a carico degli operatori economici,
applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in virtù
della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne
l'applicazione. Le sanzioni previste
sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [inserire la data di cui
all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma] e provvedono a notificarle
immediatamente ogni successiva modifica. Articolo 24 Disposizioni transitorie Gli Stati membri non
ostacolano la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico
rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2006/95/CE e ad essa
conforme, immesso sul mercato prima del [data di cui all'articolo 25, paragrafo
1, secondo comma]. ê Articolo 25 Attuazione 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano,
entro il [inserire la data - 2 anni dopo l'adozione], le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12, all'articolo 13, paragrafo 1, agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 e 24 e agli allegati III e IV. Essi comunicano immediatamente
alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza
tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere
dal [giorno successivo alla data di cui al primo comma]. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla
direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti
fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la
forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. ê 2006/95 (adattato) Articolo 13 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 1426 ÖAbrogazione Õ La direttiva 73/23/CEE2006/95/CE è abrogata Ö con effetto dal
[data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, della presente
direttiva], Õ, fatti salvi gli
obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto
nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2006/95/CE. I riferimenti alla direttiva abrogata si
intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato Vallegato
VI. Articolo 2715 Ö Entrata in vigore Õ ê 2006/95 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. ê L'articolo 1, l'articolo 3, paragrafo 2, gli
articoli 4 e 5, l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, II e V si
applicano a decorrere dal [data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, secondo
comma, della presente direttiva]. ê 2006/95 (adattato) Articolo 2816 ÖDestinatari Õ ê 2006/95 Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente ê 2006/95 (adattato) ALLEGATO I Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di
tensione 1. Requisiti generali a) Le caratteristiche essenziali del materiale
elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego
conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale
elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che
l'accompagna.; b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale
sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è
possibile, sull'imballaggio. (c)b) Il
materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter
essere collegati in maniera sicura ed adeguata.; (d)c) Il
materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la
protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché
che esso sia adoperato in
conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione. 2. Protezione dai pericoli che possono
derivare dal materiale elettrico In conformità al punto 1 sono previste misure
di carattere tecnico affinché: a) le persone e gli animali
domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite Ö lesioni
fisiche Õ o altri danni che
possono derivare da contatti diretti o indiretti; b) non possano prodursi
sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo; c) le persone, gli animali
domestici e gli
oggetti Ö i beni Õ siano adeguatamente
protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza,
possono derivare dal materiale elettrico; d) l'isolamento sia proporzionato
alle sollecitazioni previste. 3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza
di fattori esterni sul materiale elettrico In conformità del punto 1, sono previste
misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico: a) presenti le caratteristiche
meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali
domestici e agli
oggetti Ö ai beni Õ; b) sia resistente a fenomeni di
natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non
causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti Ö ai beni Õ; c) nelle condizioni di sovraccarico
previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli
oggetti Ö ai beni Õ. ALLEGATO II Materiali e fenomeni esclusi dal campo di
applicazione della presente direttiva Materiali elettrici destinati ad essere usati
in ambienti esposti a pericoli di esplosione. Materiali elettrici per radiologia e uso
clinico. Parti elettriche di ascensori e montacarichi. Contatori elettrici. Prese di corrente (basi e spine) a uso
domestico. Dispositivi di alimentazione di recinti
elettrici. Disturbi radioelettrici. Materiali elettrici speciali, destinati ad
essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle
disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano
gli Stati membri. ê 2006/95 ALLEGATO III Marcatura CE di
Conformità e Dichiarazione CE di Conformità A.
Marcatura CE di conformità La marcatura CE di
conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che
segue: –
In caso di
riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le
proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra. –
I diversi elementi
della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale
che non può essere inferiore a 5 mm. B.
Dichiarazione CE di conformità La dichiarazione
CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi: –
nome e indirizzo
del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; –
descrizione del
materiale elettrico; –
riferimento alle
norme armonizzate; –
eventuale
riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità; –
identificazione
del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità; –
le ultime due
cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE. ò nuovo ANNEX III [Allegato II,
Modulo A, della decisione n. 768/2008/CE] Modulo A Controllo interno della produzione 1. Il controllo
interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui
il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce
e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il materiale elettrico
interessato soddisfa le prescrizioni della presente direttiva. 2. Documentazione
tecnica Il fabbricante
compila la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la
conformità del materiale elettrico ai requisiti pertinenti e comprende
un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica
precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del materiale
elettrico. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli
elementi seguenti: – una descrizione
generale del materiale elettrico; – disegni relativi
alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi dei componenti, dei
sottoinsiemi, dei circuiti, ecc.; – le descrizioni e
le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del
funzionamento del materiale elettrico; – un elenco delle
norme armonizzate e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui
riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, applicate completamente o in parte, e le descrizioni delle
soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza della presente
direttiva, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate. In caso di
applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica
specifica le parti che sono state applicate; – i risultati dei
calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc., e – i verbali delle
prove. 3. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure
necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo
garantiscano la conformità del materiale elettrico alla documentazione tecnica
di cui al punto 2 e alle prescrizioni della presente direttiva. 4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità
UE 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su
ogni materiale elettrico che soddisfi le prescrizioni applicabili della
presente direttiva. 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione
scritta di conformità UE per un modello del prodotto che, insieme alla
documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per
dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul
mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il materiale elettrico
per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a
disposizione delle autorità competenti su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante previsti al
punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del
fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel
mandato. ê 2006/95 ALLEGATO IV CONTROLLO INTERNO DELLA FABBRICAZIONE 1. Il controllo
interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al
paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i
requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e
redige una dichiarazione scritta di conformità. 2. Il fabbricante prepara la documentazione
tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a
disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né
il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo
incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel
mercato comunitario. 3. La
documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale
elettrico ai requisiti della direttiva. Essa deve comprendere, nella misura
necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il
funzionamento del materiale elettrico; essa contiene: – la
descrizione generale del materiale elettrico; – disegni
di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità,
circuiti; – le
descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale
elettrico; – un
elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la
descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza
della direttiva qualora non siano state applicate le norme; – i
risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.; – le
relazioni sulle prove effettuate. 4. Il fabbricante
o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme
con la documentazione tecnica. 5. Il fabbricante
prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione
garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al
paragrafo 2 e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano. ò nuovo ALLEGATO IV [Allegato III della
decisione n. 768/2008/CE] DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 1. N. xxxxxx (identificazione univoca del
materiale elettrico) 2. Nome ed indirizzo del fabbricante o
del suo rappresentante autorizzato: 3. La presente dichiarazione di conformità
UE è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante; 4. Oggetto della dichiarazione
(identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilità.
Comprende un'immagine
a colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del materiale
elettrico). 5. L'oggetto della dichiarazione di cui
sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: 6. Riferimenti alle pertinenti norme
armonizzate utilizzate o alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata
la conformità: 7. Informazioni supplementari: Firmato a nome e in
vece di: (luogo e data del
rilascio) (nome e cognome,
funzione) (firma) ê 2006/95 (adattato) ALLEGATO V Parte A Direttiva abrogata e modifica successiva Direttiva del Consiglio73/23/CEE Direttiva del Consiglio 93/68/CEE Articolo 1, punto 12 e articolo 13 || (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29) (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1) Parte B Elenco dei termini di recepimento nel diritto
nazionale e di applicazione (di cui all'articolo 14) Direttiva || Termine di recepimento || Termine di applicazione 73/23/CEE 93/68/CEE || 21 agosto 1974[11] 1º luglio 1994 || - 1º gennaio 1995[12] ê 2006/95 (adattato) ALLEGATO VI Tavola
di Concordanza Direttiva 73/23/CEE Ö 2006/95/CE Õ || Presente direttiva || Articoli 1-7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) Articolo 8, paragrafo 3, lettera b) Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino Articolo 9, paragrafi 2-5 Articolo 10 Articolo 11, primo trattino Articolo 11, secondo trattino Articolo 11, terzo trattino Articolo 12 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 — — Articolo 14 Allegati I-IV — — || Articoli 1-7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3, primo comma Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) Articolo 9, paragrafi 2-5 Articolo 10 Articolo 11, lettera a) Articolo 11, lettera b) Articolo 11, lettera c) Articolo 12 — Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Allegati I-IV Allegato V Allegato VI || ÖArticolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Allegato I Allegato II Allegato III Allegato IV Allegato VÕ || ÖArticolo 1 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 16 - - Articoli da 18 a 20 Articoli 16 e 17 - - Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 26 Articolo 27 Allegato I Allegato II Articoli 15 e 16 e allegato IV Allegato III -Õ [1] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2011) 206 definitivo]. [2] COM
(2011) 315 definitivo. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio. [3] GU C 77
del 28.3.2002, pag. 1. [4] GU C […]
del […], pag. […]. [5] GU L 374 del 27.12.2006, pag.
10. [6] GU L 218 del 13.8.2008, pag.
30. [7] GU L 218 del 13.8.2008, pag.
82. [8] (3)GU L 77 del 26.3.1973,
pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del
30.8.1993, pag 1). [9] (4)Vedi
allegato V, parte A. [10] (1) Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22
luglio 1993 concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di
valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione
della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di
armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23). [11] (1)Nel caso
della Danimarca il termine è stato prorogato di cinque anni, vale a dire fino
al 21 febbraio 1978. Cfr. articolo 13, paragrafo 1 della direttiva
73/23/CEE. [12] (2)Gli Stati
membri dovevano consentire fino al 1º gennaio 1997 la commercializzazione e la
messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti
anteriormente al 1º gennaio 1995. Cfr. articolo 14, paragrafo 2 della
direttiva 93/68/CEE.