Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi /* COM/2011/0753 definitivo - 2011/0368 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Le politiche relative allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia sono in costante sviluppo da ormai diversi anni. Chiave
di volta del progetto europeo, queste politiche intendono instaurare uno spazio
senza frontiere interne, in cui i cittadini dell'Unione e di paesi terzi
possono entrare, circolare, vivere e lavorare, apportando nuove idee, capitali,
conoscenza e innovazione o colmando le lacune dei mercati nazionali del lavoro,
certi che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza
garantita. Il programma di Stoccolma del 2009[1]
ha confermato l'importanza crescente delle politiche degli affari interni, uno
dei settori che il trattato di Lisbona ha modificato in misura sensibile. Nel settore della sicurezza interna, i
documenti di base, quali la comunicazione della Commissione sulla strategia di
sicurezza interna[2],
hanno fornito chiari orientamenti circa la direzione che le attività dovranno
prendere nel prossimo futuro. Grandi sfide attendono l'Unione europea nel
settore della sicurezza interna: terrorismo e criminalità organizzata, traffico
illecito di stupefacenti, corruzione, criminalità informatica, tratta degli
esseri umani e traffico illecito di armi continueranno a costituire minacce gravi.
Secondo le previsioni, i tassi aggregati di criminalità rimarranno stabili ma
la natura dei reati è destinata a cambiare poiché i criminali si avvarranno di
nuove tecnologie. È ipotizzabile che la criminalità transfrontaliera e
organizzata aumentino e assumano una dimensione più sofisticata e
internazionale; aumenteranno alcune tipologie di illeciti, quali frodi,
riciclaggio di denaro e la criminalità informatica. L'Unione dovrà adottare
ulteriori azioni per proteggere più efficientemente le sue infrastrutture
critiche dagli attentati terroristici e per sviluppare un approccio integrato a
livello dell'Unione alla gestione dei rischi e delle crisi. Per affrontare
tutte queste sfide future, è fondamentale potenziare le azioni a livello
dell'Unione per riuscire a proteggere efficacemente i cittadini da minacce che
assumono una dimensione sempre più transnazionale e per sostenere gli
interventi operativi delle autorità competenti degli Stati membri, anche grazie
ad un adeguato finanziamento dell'Unione. In proposito il programma di
Stoccolma ha espressamente richiesto la costituzione di un fondo a sostegno
dell'attuazione della strategia di sicurezza interna così come un approccio
coerente e globale nei confronti della cooperazione in materia di applicazione
della legge, compresa la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea. In questo contesto, nella proposta del 29
giugno 2011 relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[3], la Commissione ha suggerito di
istituire un fondo per la sicurezza interna, all'interno di una struttura
bipartita semplificata per le spese future nel settore degli affari interni che
comprende anche un fondo per l'asilo e la migrazione. Il Fondo Sicurezza
interna avrà una dotazione di bilancio complessiva di 4 648 milioni di EUR (a
prezzi correnti) per sostenere la realizzazione dei cinque obiettivi strategici
definiti dalla strategia di sicurezza interna: smantellare le reti criminali
internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il
reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel
ciberspazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere, e
aumentare la resilienza dell’Europa alle crisi e alle calamità. Poiché il trattato pone basi giuridiche
diverse per l'ampia gamma di obiettivi strategici da realizzare, non è
possibile, sotto il profilo giuridico, istituire il Fondo Sicurezza interna
come un unico strumento finanziario. Si propone pertanto di istituire il Fondo
sotto forma di un quadro finanziario generale, composto da due specifiche
proposte settoriali (il presente documento costituisce una delle due proposte),
integrate da uno strumento orizzontale che ne stabilisce le disposizioni
comuni. Una spiegazione più articolata dell'architettura
giuridica è riportata nella sezione 3. 2. Consultazioni delle parti interessate e
valutazione d'impatto Facendo eco alla grande rilevanza attribuita
alla valutazione come mezzo per informare il processo di elaborazione delle
politiche, la presente proposta tiene conto dei risultati della valutazione,
della consultazione dei soggetti interessati e della valutazione d'impatto. I preparativi per i futuri strumenti
finanziari nel settore degli affari interni sono iniziati nel 2010 e continuati
nel 2011. Nell’ambito di tali lavori, nel dicembre 2010, uno studio di
valutazione/valutazione d’impatto è stato commissionato a un contraente
esterno. Tale studio, ultimato nel luglio 2011, raccoglie tutti i risultati
disponibili in termini di valutazione degli strumenti finanziari esistenti e
passa in rassegna i problemi, gli obiettivi e le opzioni strategiche, incluse
le eventuali conseguenze, esaminati nella valutazione d'impatto. Su questa base
la Commissione ha approntato una relazione sulla valutazione d'impatto, che è
stata esaminata e commentata dal comitato per la valutazione d'impatto il 9
settembre 2011. Ribadendo
l’importanza della valutazione come mezzo per informare il processo di
elaborazione delle politiche, la presente proposta tiene anche pienamente conto
della valutazione formale intermedia del programma generale sulla sicurezza e
la tutela delle libertà[4],
che ha esaminato l'attuazione dei programmi ISEC ("Prevenzione e lotta
contro la criminalità") e CIPS ("Prevenzione, preparazione e gestione
delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla
sicurezza") nel periodo 2007-2009. Nella relazione del 16 giugno 2011, la
Commissione ha valutato gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione
dei programmi e i risultati conseguiti, fornendo l’esatta mappatura delle
attività del programma, l’analisi dei risultati dei progetti finanziati e una
rassegna degli strumenti e dei meccanismi di attuazione, al fine di individuare
le misure correttive eventualmente necessarie. Nel formulare la presente proposta si è tenuto
conto dei risultati di una consultazione pubblica online sul futuro dei
finanziamenti nel settore degli affari interni[5],
protrattasi dal 5 gennaio al 20 marzo 2011 e aperta ai soggetti interessati
dell'Unione e dei paesi terzi. È pervenuto un totale di 115 risposte di privati
e organizzazioni, compresi otto position paper, emananti da tutti gli
Stati membri ma anche da alcuni paesi terzi. Nell’aprile 2011 la conferenza “The future
of EU funding for Home Affairs: A fresh look” ha riunito i principali
referenti (Stati membri, organizzazioni internazionali, associazioni della
società civile, ecc.) per uno scambio di vedute sul futuro dei finanziamenti
dell'Unione nel settore degli affari interni. La conferenza è stata poi
l’occasione per convalidare gli esiti della valutazione e della consultazione
pubblica. Del futuro dei finanziamenti dell'Unione nel
settore degli affari interni si è discusso con gli interlocutori istituzionali
in più occasioni, finanche in una colazione di lavoro a latere del Consiglio
GAI del 21 gennaio 2011, in una prima colazione di lavoro con i coordinatori
politici del Parlamento europeo il 26 gennaio 2011, durante l’audizione della
commissaria Malmström davanti alla commissione parlamentare sulle sfide
politiche (SURE) il 10 marzo 2011 e in uno scambio di pareri tra il direttore
generale della direzione generale Affari interni e la commissione parlamentare
Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) il 17 marzo 2011. Gli esperti hanno dato il loro specifico
parere sui futuri strumenti finanziari nel settore della sicurezza interna
durante la riunione del comitato COSI del 5 ottobre 2010, che ha permesso uno
scambio preliminare di vedute tra i rappresentanti degli Stati membri e delle agenzie
(Eurojust, Europol, Cepol e Frontex) e nel corso della conferenza EOS su
Industria e Sicurezza tenutasi il 9 febbraio 2011. Gli aspetti tecnici
dell'attuazione del futuro strumento finanziario nel settore della sicurezza
interna sono stati inoltre discussi anche con gli esperti degli Stati membri
nelle riunioni del 15 febbraio e del 18 luglio 2011 dei due comitati per il
programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (ISEC e CIPS). Da tali consultazioni, conferenze e
discussioni tra esperti è emerso che tutti i principali interlocutori
convengono sulla necessità di ampliare il campo di azione dei finanziamenti
dell'Unione in materia di sicurezza interna, anche rispetto alla loro
dimensione esterna, e di adoperarsi per una maggiore semplificazione dei
meccanismi di erogazione e una maggiore flessibilità, specie nel reagire alle
emergenze. Perché apporti valore aggiunto, la spesa dell’Unione dovrebbe
rispecchiare più da vicino le priorità e gli impegni strategici assunti a
livello dell'Unione e sostenere l'attuazione dell'acquis in materia di affari
interni. Quanto alla sicurezza interna, gli interlocutori ritengono che il
programma di Stoccolma del 2009 e la strategia di sicurezza interna del 2010
già ne fissino le ampie priorità tematiche. Il futuro meccanismo di
finanziamento dovrà quindi essere definito in modo estensivo per includere le
autorità di contrasto della criminalità, le guardie di frontiera e le dogane. È
inoltre importante e necessario coinvolgere maggiormente le competenti agenzie
dell’Unione, quali Europol e Frontex, ed ampio è il sostegno all'ipotesi di
ridurre a due fondi il numero degli strumenti finanziari, sempre che tale
modifica comporti una effettiva semplificazione. I partecipanti alle
discussioni sono poi d’accordo sulla necessità di un meccanismo di pronto
intervento flessibile e la gestione concorrente orientata alla programmazione
pluriennale è generalmente considerata la modalità di gestione adeguata per
tutti i finanziamenti nel settore degli affari interni, anche se le
organizzazioni non governative sono del parere che sia opportuno mantenere
anche la gestione diretta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Il diritto di intervenire discende
dall’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea che recita:
“L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle
persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle
frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e
la lotta contro quest'ultima”. L’intervento dell’Unione è giustificato dagli
obiettivi di cui all'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (di seguito “il trattato”) che stabilisce i mezzi per realizzare uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il regolamento è basato sul titolo V del
trattato relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare
sull'articolo 82, paragrafo 1, sull'articolo 84 e sull'articolo 87, paragrafo
2. Tali articoli costituiscono basi giuridiche compatibili alla luce delle
particolarità giuridiche che caratterizzano il processo decisionale nell'ambito
del citato titolo. A motivo delle diverse regole di voto in sede
di Consiglio derivanti dalla "geometria variabile" prevista dai
protocolli n. 19 (sull'acquis di Schengen), n. 21 (sulla posizione del Regno
Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia) e
n. 22 (sulla posizione della Danimarca, anche in relazione alla parte terza,
titolo V, del trattato) non è giuridicamente possibile, nonostante la coerenza
degli obiettivi strategici perseguiti, predisporre un'unica proposta
legislativa generale per il Fondo Sicurezza interna. Il Fondo Sicurezza interna si configura
pertanto come un quadro finanziario generale, composto da due atti distinti che
istituiscono le diverse componenti del Fondo e stabiliscono gli obiettivi, le
azioni ammissibili e le dotazioni di ciascuna componente: ·
un regolamento che istituisce, nell’ambito del
Fondo, la componente relativa alla cooperazione di polizia, alla prevenzione e
alla lotta della criminalità e alla gestione delle crisi; ·
un regolamento che istituisce, nell’ambito del
Fondo, la componente relativa alla gestione delle frontiere e alla politica
comune dei visti. Nell'ambito del quadro generale del Fondo
Sicurezza interna, il presente regolamento fornisce sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la
prevenzione della criminalità e la lotta contro i reati gravi, transfrontalieri
e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, la protezione della
popolazione e delle infrastrutture critiche dagli incidenti di sicurezza e la
gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, tenendo conto
delle politiche comuni dell'Unione europea (strategie, programmi e piani
d'azione), della legislazione, della cooperazione pratica e delle valutazioni
dei rischi e delle minacce. Di conseguenza, i due programmi che attualmente
prevedono il sostegno finanziario nel settore politico in questione (ISEC e
CIPS) devono essere abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2014, fatto salvo un
regime transitorio. L'abrogazione del programma CIPS (Decisione 2007/124/CE,
Euratom del Consiglio) non può essere disposta dal presente regolamento, ma
richiederà un distinto atto giuridico, a motivo delle diverse regole di voto
previste dalla sua doppia base giuridica (CE/Euratom). Complessivamente, il valore aggiunto
dell’intervento dell’Unione in questo settore rispetto all’azione isolata degli
Stati membri è evidente. L’Unione europea si trova in posizione avvantaggiata
rispetto agli Stati membri per affrontare fenomeni transfrontalieri e fornire
una piattaforma per approcci comuni. Il sostegno finanziario previsto dal
presente regolamento contribuisce in particolare a rafforzare le capacità
nazionali ed europee nonché la cooperazione e il coordinamento
transfrontalieri, a facilitare e rendere sicure le comunicazioni, e a
promuovere il lavoro di rete, la fiducia reciproca e lo scambio di informazioni
e di buone pratiche a livello dell'Unione. È tuttavia comunemente riconosciuto
che gli interventi debbano essere realizzati a un livello appropriato e che il
ruolo dell'Unione debba limitarsi a quanto è necessario. Stando alla revisione
del bilancio dell'Unione europea, “il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per
finanziare i "beni pubblici" dell'Unione europea e azioni che gli
Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in
cui l'intervento UE può garantire risultati migliori”[6]. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta della Commissione relativa al
quadro finanziario pluriennale prevede una dotazione di bilancio di 4 648
milioni di EUR (prezzi correnti) per il Fondo Sicurezza interna nel periodo
2014-2020. Di tale dotazione globale, 1 128 milioni di EUR rappresentano
le risorse indicativamente disponibili per attuare il presente regolamento
specifico. Indicativamente, il 50% dell'importo (564 milioni di EUR) sarà
destinato ai programmi nazionali degli Stati membri, mentre il rimanente 50%
sarà gestito a livello centrale per finanziare le azioni dell'Unione,
l’assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica. milioni
di EUR Fondo Sicurezza interna compresi nuovi sistemi IT || || 4 648 - strumento per la cooperazione di polizia || || 1 128 - strumento per le frontiere || || 3 520 5. ELEMENTI PRINCIPALI ·
Concentrarsi sulle priorità strategiche Per garantire che si possa ottenere un impatto
sufficiente e dimostrabile, il presente regolamento propone di concentrare il
sostegno finanziario dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 su cinque
priorità strategiche fondamentali (quali individuate dalla strategia di
sicurezza interna dell'UE): –
prevenire e contrastare i reati gravi,
transfrontalieri e di criminalità organizzata; –
aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e
le imprese nel ciberspazio; –
prevenire il terrorismo e contrastare la
radicalizzazione e il reclutamento; –
rafforzare la capacità di proteggere le
infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, e –
aumentare la resilienza dell’Europa alle crisi e
alle calamità. Gli Stati membri sono tenuti a tenere in
considerazione tali priorità strategiche, dettagliate nell'allegato del
presente regolamento, all'atto della stesura dei rispettivi programmi nazionali
pluriennali, che possono essere modificati in qualsiasi momento con procedura
semplificata, mediante atto delegato in caso di nuovi rischi o minacce
emergenti. Inoltre, per fornire ulteriori incentivi, il tasso di cofinanziamento
dell'Unione per le misure nazionali che attuano una delle priorità strategiche
dell’Unione può essere aumentato fino al 90% (anziché 75%), conformemente al
regolamento orizzontale. Le misure concrete sostenute dal presente
regolamento riguardano principalmente le azioni volte a rafforzare le capacità
operative degli Stati membri, quali le operazioni transfrontaliere congiunte,
lo scambio delle migliori pratiche, la verifica e convalida di nuove
metodologie e tecnologie (per colmare il divario con la ricerca in materia di
sicurezza finanziata dall'Unione), l'acquisto o locazione di attrezzature e
infrastrutture tecniche, la formazione, lo scambio di personale, le attività di
analisi, come le valutazioni dei rischi e delle minacce e il lavoro di rete. Per un uso più efficace delle competenze e del
know-how delle agenzie dell’Unione nel settore degli affari interni, la
Commissione ipotizza inoltre di avvalersi della possibilità offerta dal
regolamento finanziario[7]
di affidare loro, nell'ambito delle risorse previste dal presente regolamento,
l'esecuzione di compiti specifici che rientrino nella loro missione e siano
complementari ai loro programmi di lavoro. Ai fini dei compiti oggetto del
presente strumento, sono principalmente interessati l'ufficio europeo di
polizia (Europol), per esempio per l'organizzazione di squadre investigative
comuni o la funzione di helpdesk Prüm, e l'Accademia europea di polizia (CEPOL)
per lo sviluppo e l’attuazione di programmi di formazione europei, curricula di
studio e moduli tematici comuni, anche per il personale delle autorità di
contrasto dei paesi terzi interessati. ·
Distribuzione delle risorse disponibili L'importo totale destinato al presente
strumento per il periodo 2014-2020 è suddiviso in due parti: la dotazione di
bilancio dell'Unione (1 128 milioni di EUR a prezzi correnti) e i
contributi – di importo ancora sconosciuto – dei paesi associati
all’attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
(Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) che partecipano al presente
strumento. Tra gli Stati membri, la Danimarca non partecipa al presente
regolamento e l'Irlanda e il Regno Unito possono decidere di parteciparvi, in
virtù dei rispettivi protocolli. L'importo totale di 1 128 milioni di EUR
è diviso in parti uguali (rapporto 50/50): agli Stati membri andrà un importo
indicativo di 564 milioni di EUR (a prezzi correnti) a favore dei rispettivi
programmi nazionali (gestione concorrente) e delle azioni dell'Unione,
dell'assistenza emergenziale e dell'assistenza tecnica; la Commissione gestirà,
con modalità dirette ed indirette, un importo indicativo della medesima entità.
I criteri scelti per l'assegnazione dei fondi
disponibili agli Stati membri si rifanno ai principali beni che questi devono
proteggere: la rispettiva popolazione, il territorio nazionale, le persone e
merci soggetti a controllo nei rispettivi porti e aeroporti e le infrastrutture
critiche europee designate ai sensi del diritto dell'Unione. Atteso che, nel
presente contesto, si è inoltre tenuto conto della diversa capacità finanziaria
degli Stati membri, il loro prodotto interno lordo è stato aggiunto (in modo
inversamente proporzionale) come quinto criterio di assegnazione. ·
Assistenza emergenziale e azioni nei paesi terzi
o in relazione a tali paesi Nel presente regolamento e nel regolamento
orizzontale sono inserite disposizioni specifiche per permettere all’Unione di
intervenire in modo rapido ed efficace in caso di incidenti di sicurezza o di
nuova minaccia che ha o potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla
sicurezza delle persone in uno o più Stati membri (situazione di emergenza).
Tale assistenza emergenziale è sempre decisa dalla Commissione, ma può essere
proposta anche dagli Stati membri, dalle agenzie dell'Unione, dalle
organizzazioni internazionali o dal comitato "articolo 71" (COSI)
rappresentato dallo Stato membro che esercita la presidenza di turno del
Consiglio. L'assistenza emergenziale non è limitata all'Unione ma può anche
includere interventi nei paesi terzi o in relazione a tali paesi. Generalmente l’elenco delle azioni ammissibili
nei paesi terzi o in relazione a tali paesi ai sensi del presente regolamento
si concentra sulle azioni operative a breve termine aventi un impatto diretto
sulla sicurezza interna dell'Unione, quali le operazioni transfrontaliere
congiunte, l'acquisto o locazione di attrezzature tecniche, gli scambi e le
attività di formazione, le valutazioni delle minacce e dei rischi e il sostegno
finanziario alle attività di sensibilizzazione e di comunicazione. Compete
principalmente alla Commissione attuare gli interventi nei paesi terzi, in
modalità di gestione diretta o indiretta in conformità del regolamento
finanziario. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo
e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli
strumenti di assistenza esterna dell'Unione, che rimangono la principale fonte
di finanziamento per aiutare i paesi terzi a sviluppare le loro specifiche
capacità. L'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con
i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica
estera dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione. La
complementarità sarà assicurata tramite un coordinamento rafforzato con il
servizio europeo per l'azione esterna e i competenti servizi della Commissione. 2011/0368 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce, nell'ambito del Fondo
Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di
polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e
l'articolo 87, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea[8], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[9], visto il parere del Comitato delle regioni[10], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) È opportuno che l'obiettivo
dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure di
prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e
cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli Stati membri e
con i paesi terzi interessati. (2) Per conseguire questo
obiettivo è necessario intensificare le azioni a livello dell'Unione volte a
proteggere la popolazione e le merci da minacce di natura sempre più
transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli
Stati membri. Il terrorismo e la criminalità organizzata, il traffico illecito
di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, la tratta di esseri
umani e il traffico di armi, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce
persistenti alla sicurezza interna dell'Unione. (3) La strategia di sicurezza
interna per l'Unione europea, adottata dal Consiglio nel febbraio 2010[11], costituisce un programma
condiviso per affrontare tali problemi di sicurezza comuni. La comunicazione
della Commissione del novembre 2010, intitolata "La strategia di sicurezza
interna dell'Unione in azione"[12],
ne traduce i principi e gli orientamenti in azioni concrete individuando cinque
obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire
il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i
livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare
la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere e aumentare la resilienza
dell’Europa alle crisi e alle calamità. (4) I principi fondamentali che
dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono
la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei
compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una
particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto indissolubile
con la sicurezza esterna. (5) Per promuovere l'attuazione
della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è
necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario
dall'Unione attraverso la costituzione di un fondo per la sicurezza interna. (6) A motivo delle particolarità
giuridiche proprie del titolo V del trattato non è possibile istituire il Fondo
Sicurezza interna come un unico strumento finanziario. (7) Il Fondo Sicurezza interna
deve pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno
finanziario dell'Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello
strumento istituito con il presente regolamento e dello strumento istituito con
regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo
Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere
esterne e i visti.[13]
Il quadro generale deve essere integrato dal regolamento (UE) n. XXX/2012[14] recante disposizioni generali
sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione delle crisi. (8) Le risorse globali assegnate
al presente regolamento e al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce,
nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario
per le frontiere esterne e i visti, costituiscono, congiuntamente, la dotazione
finanziaria per l’intera durata del Fondo Sicurezza interna, che fungerà da
riferimento privilegiato per l’autorità di bilancio nel corso della procedura
di bilancio annuale, in conformità con il punto 17 dell’accordo interistituzionale.
(9) Nell'ambito del quadro
generale del Fondo Sicurezza interna, l'assistenza finanziaria fornita dal
presente strumento deve essere finalizzata a sostenere la cooperazione di
polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità
e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata,
compreso il terrorismo, la protezione della popolazione e delle infrastrutture
critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la
sicurezza e delle crisi, tenendo conto delle politiche comuni (strategie,
programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica. (10) L'assistenza finanziaria in
questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare azioni volte a
promuovere operazioni transfrontaliere congiunte, l'accesso e lo scambio di
informazioni, lo scambio delle migliori pratiche, una comunicazione e un
coordinamento più semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale,
le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni
generali dei rischi e delle minacce, le attività di sensibilizzazione, la
verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze
forensi e l’acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili. (11) È opportuno che le azioni nei
paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano
decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all’Unione
sostenute dagli strumenti dell’Unione per l'assistenza esterna, sia geografici
che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla
piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione
esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della
regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo
sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato
tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con
la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di
emergenza. (12) Il presente strumento deve
essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (13) Per assicurare un'attuazione
uniforme del Fondo Sicurezza interna, occorre che la dotazione di bilancio
dell'Unione destinata al presente strumento finanziario sia attuata in gestione
concorrente, ad eccezione delle azioni di particolare interesse per l'Unione
(azioni dell'Unione), dell’assistenza emergenziale e dell’assistenza tecnica,
che sono attuate mediante gestione diretta e indiretta. (14) È opportuno che le risorse
assegnate agli Stati membri per l'attuazione tramite i rispettivi programmi
nazionali siano ripartite sulla base di criteri, trasparenti e obiettivi,
attinenti ai beni pubblici che gli Stati membri devono proteggere e della loro
capacità finanziaria di assicurare un livello elevato di sicurezza interna,
quali l'entità della popolazione, l'estensione del territorio nazionale, il
numero dei passeggeri e il volume delle merci sottoposti a controlli nei loro
porti e aeroporti internazionali, il numero delle infrastrutture critiche
europee così come il loro prodotto interno lordo. (15) Al fine di rafforzare la
solidarietà e la ripartizione delle responsabilità per le politiche comuni, le
strategie e i programmi dell'Unione, gli Stati membri devono essere
incoraggiati ad utilizzare la parte delle risorse globali destinate ai
programmi nazionali per conseguire le priorità strategiche dell'Unione di cui
all'allegato del presente regolamento. Per i progetti che vertono su tali
priorità, il contributo dell'Unione deve essere portato al 90% del loro costo
totale ammissibile, conformemente al regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento
orizzontale]. (16) È opportuno che il massimale
delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione sia equivalente alle
risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione dei rispettivi programmi
nazionali, in modo da assicurare che l'Unione europea possa, in un determinato
esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare
interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti
transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori pratiche, il
controllo dell'attuazione del diritto dell’Unione e delle politiche e azioni
dell'Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate
devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie,
programmi, piani d'azione, valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione. (17) Per rafforzare la capacità
dell'Unione europea di reagire immediatamente a incidenti di sicurezza e alle
nuove minacce emergenti per l'Unione, si deve poter fornire assistenza
emergenziale, conformemente al meccanismo di pronto intervento istituito dal
regolamento (UE) n. XXX/2012. (18) È opportuno che i
finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività
in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione
isolata degli Stati membri. Poiché l’Unione europea è in posizione
avvantaggiata rispetto agli Stati membri per affrontare fenomeni
transfrontalieri e fornire una piattaforma per approcci comuni, le attività
ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento devono contribuire in
particolare a rafforzare le capacità nazionali ed europee, la cooperazione e il
coordinamento transfrontalieri, il lavoro di rete, la fiducia reciproca e lo
scambio di informazioni e delle migliori pratiche. (19) Al fine di integrare o
modificare le disposizioni del presente strumento concernenti la definizione
delle priorità strategiche dell'Unione occorre delegare alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea affinché, durante i lavori preparatori, conduca adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e
della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca
contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (20) Al fine di garantire
un’attuazione uniforme, efficiente e tempestiva delle disposizioni del presente
regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali
competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione. (21) La decisione 2007/125/GAI del
Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il
programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità",
quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà[15] deve essere abrogata, nel
rispetto delle disposizioni transitorie stabilite dal presente regolamento. (22) Poiché
gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la cooperazione
e il coordinamento tra autorità di contrasto, prevenire e combattere la
criminalità, proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da
incidenti di sicurezza e migliorare la capacità degli Stati membri e dell'Unione
di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, non possono
essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque
essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato
sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario
per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo. (23) Per quanto riguarda l’Islanda
e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal
Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di
Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo
sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo
1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo[16]. (24) Per quanto riguarda la
Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che
rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione
1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE
del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea,
dell’accordo[17]. (25) Per quanto riguarda il
Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra
l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il
Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein
all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che
rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione
1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE
del Consiglio sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo[18]. (26) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso
vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. (27) A norma dell’articolo 3 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e
al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4
di tale protocollo, l’Irlanda [non partecipa all’adozione del presente
regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione / ha
notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del
presente regolamento]. (28) A norma dell’articolo 3 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e
al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4
di tale protocollo, il Regno Unito [non partecipa all’adozione del presente
regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione / ha
notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del
presente regolamento], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione 1. Il
presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione delle crisi (di seguito "lo strumento") nell’ambito del
Fondo Sicurezza interna (di seguito "il Fondo"). Unitamente con il
regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo
Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere
esterne e i visti, il presente regolamento istituisce il Fondo Sicurezza
interna per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2020. 2. Il
presente regolamento stabilisce: a) gli obiettivi, le azioni ammissibili e le
priorità strategiche del sostegno finanziario fornito in applicazione dello
strumento; b) il quadro generale di attuazione delle
azioni ammissibili; c) le risorse disponibili in forza del
presente strumento, nel periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2020, e la loro
ripartizione. 3. Il
presente regolamento prevede l’applicazione delle norme del regolamento (UE)
n. XXX/2012 [regolamento orizzontale]. 4. Lo
strumento non si applica alle materie che rientrano nell'ambito del programma
"Giustizia", come disposto dal regolamento (UE) n. XXX/2012[19]. Lo strumento può, tuttavia,
contemplare azioni finalizzate ad incoraggiare la cooperazione tra autorità
giudiziarie e di polizia. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: a) "cooperazione di polizia": le
specifiche misure e tipologie di cooperazione definite all'articolo 87 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) "scambio di informazioni e accesso
alle informazioni": la raccolta, l'archiviazione, il trattamento,
l'analisi e lo scambio delle informazioni pertinenti per le attività delle
autorità di contrasto nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e
perseguimento di reati, in particolare di reati gravi, transfrontalieri e di
criminalità organizzata. c) "prevenzione della
criminalità": tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a
contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini,
ai sensi della decisione 2009/902/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 che
istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC)[20]; d) "reato di criminalità
organizzata": la condotta penalmente rilevante di un gruppo strutturato di
tre o più persone, stabilito da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo
di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro
vantaggio materiale; e) "terrorismo": qualsiasi atto
intenzionale o reato di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo[21], modificata dalla decisione
quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008[22]; f) "gestione dei rischi e delle
crisi": qualsiasi misura relativa alla valutazione, prevenzione,
preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo e di altri rischi per
la sicurezza; g) "prevenzione e preparazione":
qualsiasi misura volta a prevenire e/o ridurre i rischi collegati a possibili
attentati terroristici o altri rischi per la sicurezza; h) "gestione delle conseguenze":
l'effettivo coordinamento delle misure adottate per reagire e ridurre le
ripercussioni degli effetti di un attentato terroristico o altro incidente di
sicurezza, al fine di garantire un effettivo coordinamento delle azioni a
livello nazionale e/o dell'Unione; i) "infrastrutture critiche": le
risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell'informazione, le
reti e i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero
gravi ripercussioni sulle funzioni fondamentali della società, tra cui la
catena di approvvigionamenti, la salute, l'incolumità, la sicurezza e il
benessere economico o sociale della popolazione, o sul funzionamento
dell'Unione o dei suoi Stati membri; j) "situazione di emergenza":
qualsiasi incidente di sicurezza o nuova minaccia emergente che ha o potrebbe
avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione in uno o
più Stati membri. Articolo 3 Obiettivi 1. Obiettivo generale dello strumento
è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea. 2. Nell'ambito dell'obiettivo generale
di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle
pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle
minacce dell'Unione, contribuisce ai seguenti obiettivi specifici: a) prevenire e combattere i reati
gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e
potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto
degli Stati membri e con i paesi terzi interessati. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà
misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di operazioni
transfrontaliere congiunte, il numero di codici di buone pratiche elaborati e
di eventi organizzati; b) aumentare la capacità degli Stati
membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le
crisi, e di prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche
da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà
misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di strumenti
introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione delle infrastrutture
critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori economici e il numero
di valutazioni dei rischi e delle minacce effettuate a livello dell'Unione. 3. Per conseguire i citati obiettivi,
lo strumento contribuisce, promuovendoli e sviluppandoli, ai seguenti obiettivi
operativi: a) misure (metodologie, strumenti e
strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e
contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata,
compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati
pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche,
l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la
criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di
sensibilizzazione; b) il coordinamento amministrativo e
operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di
informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità
nazionali e gli organismi competenti dell'Unione e, ove opportuno, con i paesi
terzi; c) attività di formazione volte all’attuazione
delle politiche dell'Unione in materia di formazione, compresi specifici
programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una
autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia; d) misure e migliori pratiche per la protezione
e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato; e) misure volte a rafforzare la capacità
amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture
critiche in tutti i settori di attività economica, anche attraverso partenariati
pubblico-privato e un migliore coordinamento, collaborazione, scambio e
diffusione di know-how e di esperienze all'interno dell'Unione europea e con i
paesi terzi interessati; f) la creazione di connessioni sicure e un
effettivo coordinamento tra gli attori settoriali esistenti a livello
dell'Unione e nazionale nel campo dell'allarme rapido e della cooperazione in
caso di crisi, compresi i centri di situazione, per consentire di elaborare in
tempi rapidi un quadro completo e accurato della situazione di crisi,
coordinare gli interventi e condividere informazioni pubbliche, riservate e
classificate; g) misure (metodologie, strumenti e
strutture) per rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati
membri e dell'Unione di elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle
minacce, al fine di consentire all'Unione di sviluppare approcci integrati
sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di
rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di
minaccia adottate dagli Stati membri e dai paesi partner. 4. Lo strumento contribuisce anche al
finanziamento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della
Commissione. Articolo 4 Azioni ammissibili 1. Nell’ambito degli obiettivi di cui
all’articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico
di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento
orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o
condotte dagli Stati membri, aventi in particolare le seguenti finalità: a) migliorare la cooperazione di polizia e
il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre
investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera
congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie
interoperabili; b) il lavoro di rete, la fiducia, la
comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la
diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle
informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione
attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità; c) attività di analisi, monitoraggio e
valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni
d'impatto; d) attività di sensibilizzazione,
divulgazione e comunicazione; e) l'acquisto e la locazione e/o il
successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle
infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo
settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della
comunicazione e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea
nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il
Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica; f) lo scambio, la formazione e
l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti,
compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti; g) utilizzare, trasferire, verificare e
convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e
follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati
dall’Unione. 2. Nell'ambito degli obiettivi di cui
all'articolo 3, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e
in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità: a) migliorare la cooperazione di polizia e
il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre
investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera
congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie
interoperabili; b) il lavoro di rete, la fiducia, la
comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la
diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle
informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione
attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità; c) l'acquisto e la locazione e/o il
successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di
informazione e comunicazione e i relativi componenti; d) lo scambio, la formazione e
l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti,
compresa la formazione linguistica; e) attività di sensibilizzazione,
divulgazione e comunicazione; f) valutazioni dei rischi e delle minacce e
valutazioni d'impatto; g) studi e progetti pilota. Articolo 5 Risorse globali e attuazione 1. Le risorse globali per l'attuazione
del presente regolamento ammontano a 1 128 milioni di EUR. 2. L’autorità di bilancio autorizza
gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario. 3. Le risorse globali sono impiegate
nell'ambito: a) dei programmi nazionali, di cui
all’articolo 6; b) delle azioni dell’Unione, di cui
all’articolo 7; c) dell'assistenza tecnica, di cui
all'articolo 8; d) dell'assistenza emergenziale, di cui
all'articolo 9. 4. La dotazione di bilancio
dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata a norma dell’articolo 55,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo
regolamento finanziario][23],
fatte salve le azioni dell'Unione di cui all’articolo 7, l’assistenza tecnica
di cui all’articolo 8, paragrafo 1, l'assistenza emergenziale di cui
all'articolo 9. 5. A titolo indicativo, le risorse
globali sono così utilizzate: a) 564 milioni di EUR per i programmi
nazionali degli Stati membri; b) 564 milioni di EUR per le azioni
dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su iniziativa
della Commissione. 6. Congiuntamente alle risorse globali
previste per il regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito
del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le
frontiere esterne e i visti, le risorse globali assegnate al presente regolamento,
precisate nel paragrafo 1, costituiscono la dotazione finanziaria del Fondo
Sicurezza interna e fungono da riferimento privilegiato per l'autorità di
bilancio, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17
dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione
finanziaria[24].
7. I paesi associati all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano allo
strumento a norma del presente regolamento. 8. Sono conclusi accordi contenenti le
disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi allo strumento e
le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione,
in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e
il potere di controllo della Corte dei conti. I contributi finanziari provenienti da tali
paesi vanno ad aggiungersi alle risorse globali stanziate dal bilancio
dell'Unione di cui al paragrafo 1. Articolo 6 Programmi nazionali 1. Gli Stati membri redigono i
rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento congiuntamente con
quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che
istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno
finanziario per le frontiere esterne e i visti, e li sottopongono alla
Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma
dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].
2. Nell’ambito dei programmi nazionali
da sottoporre ad esame e approvazione della Commissione, a norma dell'articolo
14 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale], gli Stati
membri si concentrano sui progetti riguardanti le priorità strategiche
dell'Unione elencate nell'allegato del presente regolamento. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per modificare
l'allegato di cui al paragrafo 2, aggiungendo o eliminando priorità strategiche
dell'Unione. Articolo
7 Azioni dell'Unione 1. Su iniziativa della Commissione, il
presente strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare
interesse per l'Unione ("azioni dell'Unione") riguardanti gli
obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3. 2. Per essere ammissibili al
finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere in linea con le priorità
individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi, nelle valutazioni dei
rischi e delle minacce dell'Unione, e sostenere in particolare: a) misure preparatorie, di monitoraggio, di
sostegno amministrativo e tecnico e di sviluppo di un meccanismo di valutazione
necessario per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia,
prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi; b) progetti transnazionali che coinvolgano
due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo; c) attività di analisi, monitoraggio e
valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni
d'impatto e progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e
degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri; d) progetti volti a promuovere il lavoro di
rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione
e la diffusione di buone pratiche e approcci innovativi a livello dell'Unione,
programmi di scambio e formazione; e) progetti a sostegno dello sviluppo di
strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni; f) l'acquisto e la locazione e/o il
successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle
infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo
settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della
comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini
della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica,
segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla
criminalità informatica; g) progetti di sensibilizzazione alle
politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico
in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche
dell'Unione; h) progetti particolarmente innovativi volti
a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di
trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti
volti a sperimentare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca
finanziati dall'Unione nel settore della sicurezza; i) studi e progetti pilota; j) azioni nei paesi terzi e in relazione a
tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2. 3. Le azioni dell'Unione sono attuate
in conformità dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. XXX/2012
[regolamento orizzontale]. Articolo 8 Assistenza tecnica 1. Su iniziativa della Commissione e/o
per suo conto, lo strumento può contribuire annualmente nel limite di
800 000 EUR, all’assistenza tecnica prevista dal Fondo Sicurezza
interna, in conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. XXX/2012
[regolamento orizzontale]. 2. Su iniziativa di uno Stato membro,
lo strumento può contribuire, nel limite del 5% dell’importo totale assegnato a
quello Stato membro, all'assistenza tecnica prevista dal programma nazionale in
conformità dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento
orizzontale]. Articolo 9 Assistenza emergenziale 1. Il presente strumento fornisce
sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche
nell’eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'articolo 2,
lettera j). 2. L'assistenza emergenziale è attuata
in conformità del meccanismo di cui all’articolo 8 del regolamento (UE)
n. XXX/2012 [regolamento orizzontale]. Articolo 10 Risorse per le azioni ammissibili
negli Stati membri 1. A titolo indicativo agli Stati
membri è assegnato un importo di 564 milioni di EUR, così ripartito: a) 30% in proporzione dell'entità della
popolazione totale; b) 10% in proporzione dell'estensione del
territorio nazionale; c) 10% in proporzione del numero di
passeggeri e delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e
aeroporti internazionali; d) 10% in proporzione del numero di
infrastrutture critiche europee designate ai sensi della direttiva 2008/114/CE; e) 40% in misura inversamente proporzionale
al prodotto interno lordo (standard di potere d'acquisto per abitante). 2. Le cifre di riferimento per i dati
di cui al paragrafo 1 sono le ultime statistiche fornite dalla Commissione
(Eurostat) in base ai dati trasmessi dagli Stati membri in conformità del
diritto dell'Unione, e i dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in
conformità della direttiva 2008/114/CE. La data di riferimento è il 30 giugno
2013. Articolo 11 Esercizio
della delega 1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui al
presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni
a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento].
La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a
meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga
al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui al
presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere
ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto
delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né
il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il
termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima
della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio
hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale
termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 12 Procedura
di comitato 1. La Commissione è assistita dal
comitato comune “Asilo, migrazione e sicurezza” istituito a norma dell’articolo
55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento
orizzontale]. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n.
182/2011. Articolo 13 Applicabilità
del regolamento (UE) n. XXX/20112 Allo
strumento si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. XXX/2012
[regolamento orizzontale]. Articolo 14 Abrogazione La decisione 2007/125/GAI del Consiglio, è
abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014. Articolo 15 Disposizioni
transitorie 1. Il
presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la
soppressione totale o parziale, dei progetti fino alla loro chiusura, o di
interventi approvati dalla Commissione sulla base della decisione 2007/125/GAI
del Consiglio, o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla
data del 31 dicembre 2013. 2. Nell’adottare
decisioni di cofinanziamento ai sensi dello strumento, la Commissione tiene
conto delle misure adottate sulla base della decisione 2007/125/GAI del
Consiglio, prima del [data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale]
aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento. 3. Gli
importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1°
gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e per i quali non le sono stati trasmessi i
documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per
la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente
dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso di
importi indebitamente versati. Sono esclusi dal
calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti
ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi
con effetto sospensivo. 4. Gli
Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2015, una
relazione di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate
sulla base della decisione 2007/125/GAI del Consiglio, per il periodo 2011 -
2013. 5. Entro
il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e
quantitativi dell'attuazione della decisione 2007/125/GAI del Consiglio per il
periodo 2011-2013. Articolo 16 Revisione Su proposta della Commissione, il
Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il
30 giugno 2020. Articolo 17 Entrata
in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri in conformità dei trattati. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO Elenco
delle priorità strategiche dell'Unione (articolo 6, paragrafo 2) ·
Misure intese a prevenire e contrastare i reati
gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, in particolare il
traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo
sfruttamento sessuale dei minori, e progetti volti a individuare e smantellare
le reti criminali, a proteggere l'economia da infiltrazione criminali e a
ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la
confisca dei proventi di reato. ·
Misure intese ad aumentare i livelli di
sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio, in particolare
progetti volti a potenziare le capacità delle autorità di polizia e
giudiziarie, progetti di collaborazione con le imprese al fine di proteggere i
cittadini e dare loro gli strumenti per agire così come progetti per rafforzare
la capacità di contrastare gli attacchi informatici. ·
Misure intese a prevenire il terrorismo e
contrastare la radicalizzazione e il reclutamento, in particolare progetti
che permettono alle comunità di sviluppare approcci e politiche locali di
prevenzione, progetti che consentono alle autorità competenti di escludere i
terroristi dall'accesso a fondi e materiali e di tracciare le loro operazioni,
progetti per la protezione di passeggeri e merci e progetti volti a migliorare
la sicurezza degli esplosivi e dei materiali CBRN. ·
Misure intese ad aumentare la capacità
amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture
critiche in tutti i settori di attività economica, compresi quelli che
formano oggetto della direttiva 2008/114/CE, in particolare i progetti volti a
promuovere partenariati pubblico-privato al fine di instaurare un clima di
fiducia e facilitare la cooperazione, il coordinamento, la pianificazione di
emergenza e lo scambio e la diffusione delle informazioni e di buone pratiche
tra gli operatori pubblici e privati. ·
Misure volte ad aumentare la resilienza
dell'Europa alle crisi e alle calamità, in particolare progetti intesi a
promuovere lo sviluppo di una politica europea coerente di gestione dei rischi
che colleghi la valutazione delle minacce e dei rischi al processo decisionale,
così come progetti a sostegno di una risposta coordinata ed efficace alle crisi
intesi a creare un collegamento tra le esistenti capacità, competenze e centri
di situazione (settoriali), ivi compreso nel settore della salute, della
protezione civile e del terrorismo. SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Comunicazione
"Costruire un’Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni
2014-2020" Proposta di
regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi Proposta di
regolamento che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi Proposta di
regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura
ABM/ABB[25]
Attualmente
rubrica 3, titolo 18 – Affari interni Future
prospettive finanziarie pluriennali: rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) –
"Sicurezza interna" Natura della proposta/iniziativa þ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione (finanziamento
nel settore degli Affari interni per il periodo 2014-2020) ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[26]
¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione
1.3.
Obiettivi
1.3.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
L'obiettivo
ultimo delle politiche nel settore degli affari interni è instaurare uno spazio
senza frontiere interne, in cui i cittadini dell'Unione europea e di paesi
terzi possono entrare, circolare, vivere e lavorare, apportando nuove idee,
capitali, conoscenza e innovazione o colmando le lacune dei mercati nazionali
del lavoro, certi che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro
sicurezza garantita. Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale la
cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. La crescente
importanza delle politiche nel settore degli affari interni trova conferma nel
programma di Stoccolma e relativo piano d’azione, la cui attuazione costituisce
una priorità strategica per i prossimi cinque anni e riguarda settori quali la
migrazione (migrazione legale e integrazione, asilo, migrazione irregolare e rimpatrio),
la sicurezza (prevenzione e lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata,
cooperazione di polizia) e la gestione delle frontiere esterne (compresa la
politica dei visti), e include anche la dimensione esterna di queste politiche.
Il trattato di Lisbona consente inoltre all'Unione di rispondere con maggiore
ambizione ai timori quotidiani dei suoi cittadini nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia. Le priorità strategiche di questo settore, in
particolare l’integrazione di cittadini di paesi terzi, vanno anche considerate
nel contesto delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 intese ad
aiutare l'UE a superare l'attuale crisi economica e finanziaria e a conseguire
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Fondo
Sicurezza interna fornirà l'assistenza finanziaria necessaria per tradurre in
risultati tangibili gli obiettivi dell’Unione europea in materia di affari
interni.
1.3.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
FONDO
SICUREZZA INTERNA Strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi In linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei
programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, lo
strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici: a) prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di
criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento
e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi
terzi interessati; c) aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di
gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e prepararsi e
proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati
terroristici e altri incidenti di sicurezza. Attuali
attività ABB interessate: 18.05 Strumento
di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti In linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei
programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, lo
strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici: a) sostenere una politica comune dei visti per facilitare la
libera circolazione delle persone per scopi legittimi, assicurare parità di
trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione
irregolare; b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da
assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo le frontiere
esterne e, dall’altro, l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne
conformemente all’acquis di Schengen. Attuali attività ABB interessate: 18.02 (per
quanto riguarda il Fondo per le frontiere esterne).
1.3.3.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Gli effetti
della proposta/iniziativa sui beneficiari/gruppi interessati sono descritti in
modo particolareggiato nella sezione 4.1.2 della valutazione d'impatto. In generale,
la semplificazione introdotta a tutti i livelli del processo di finanziamento e
in ciascuna modalità di gestione si ripercuoterà positivamente sui processi
nell'ambito dei quali verrà gestito il sostegno finanziario. Cooperazione
di polizia, prevenzione e lotta alla criminalità e gestione delle crisi I principali
beneficiari del sostegno finanziario saranno gli Stati membri e le rispettive
autorità di contrasto così come qualsiasi altra autorità specializzata nella
protezione delle infrastrutture critiche e nella gestione delle crisi, ma
anche, ove opportuno, le competenti organizzazioni internazionali e non
governative (ad esempio, in materia di prevenzione della criminalità, lotta
alla radicalizzazione e alla tratta di esseri umani). Il gruppo che
trarrà vantaggi dai cambiamenti risultanti sarà la popolazione nel suo insieme. I principali
risultati saranno: 1) una maggiore capacità amministrativa e operativa degli
Stati membri di individuare e perseguire con successo i reati gravi,
transfrontalieri e di criminalità organizzata, incluso il terrorismo, al fine
di ridurre le minacce per la sicurezza che tali reati comportano, e 2) una
maggiore resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità, grazie a una
politica più coerente dell'UE in materia di gestione del rischio, in cui la
valutazione delle minacce e dei rischi confluisca nel processo di elaborazione
delle politiche, da un lato, e, dall'altro, a una risposta dell'UE alla crisi
più efficace e coordinata, basata su un più stretto collegamento tra le
capacità e le competenze esistenti. Un altro
importante risultato consisterà nell'aumentare la capacità degli Stati membri
prevenire, prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche
da attentati terroristici e altre minacce gravi per la sicurezza. Frontiere
esterne e visti I principali
beneficiari del sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e dei
visti saranno i servizi che attuano l'acquis di Schengen, il codice frontiere
Schengen e il codice dei visti negli Stati membri: guardia di frontiera,
polizia e servizi consolari. Il gruppo che trarrà vantaggi dai cambiamenti
risultanti sarà quello dei viaggiatori: tutte le persone che attraversano le
frontiere esterne per entrare nel territorio dell'Unione europea. I risultati
includeranno una maggiore capacità dei citati servizi 1) di sorvegliare le
frontiere e instaurare collegamenti con altri servizi di contrasto, nell'ambito
del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur); 2) gestire i
flussi migratori presso gli uffici consolari (domande di visto) e 3) migliorare
la gestione dei flussi di passeggeri ai valichi di frontiera, in modo da
assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di protezione, in
cooperazione con gli altri servizi di contrasto, e, dall’altro,
l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all’acquis di
Schengen e ai principi di trattamento rispettoso e dignità. Un importante
risultato specifico sarà la creazione di due nuovi sistemi IT dell’UE per la
gestione degli attraversamenti di frontiera dei cittadini di paesi terzi (un sistema
di ingressi/uscite e un programma per viaggiatori registrati).
1.3.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Poiché dovrà
essere condotto un dialogo strategico in vista di definire i programmi
nazionali, non è possibile stabilire, a questo stadio, un elenco esaustivo di
indicatori per misurare il conseguimento dei suddetti obiettivi specifici. Tuttavia, con
riferimento alla cooperazione di polizia e alla prevenzione e lotta contro
la criminalità, gli indicatori includeranno il numero di operazioni
transfrontaliere congiunte effettuate, il numero di codici di buone pratiche
elaborati e di eventi organizzati. Gli indicatori
in materia di gestione delle crisi e protezione delle infrastrutture
critiche includeranno il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per
facilitare la protezione delle infrastrutture critiche da parte degli Stati
membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle
minacce prodotte a livello dell'Unione. Nel settore delle frontiere e dei
visti, gli indicatori includeranno il numero delle rappresentanze consolari
dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento
delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il
visto, lo sviluppo di attrezzature per il controllo delle frontiere e per
l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in
posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella
corrispondente sezione di frontiera esterna. Gli indicatori d'impatto
misureranno l'incremento della sicurezza alle frontiere, la capacità di
rilascio dei visti e la capacità di gestire in modo sicuro e fluido gli
attraversamenti di frontiera.
1.4.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Nel periodo
2014-2020 l’Unione continuerà ad affrontare grandi sfide sul fronte degli
affari interni. Garantire un
ambiente sicuro è sia necessario sia utile per la sua crescita economica,
culturale e sociale. All'Unione
spetta un ruolo decisivo, che si tratti di affrontare le minacce della
criminalità grave e organizzata, della criminalità informatica e del
terrorismo, di assicurare la gestione delle frontiere esterne dell'UE o ancora
di reagire rapidamente alle situazioni di emergenza conseguenti alle catastrofi
naturali o indotte dalle attività umane. Nell'era della globalizzazione, in cui
le minacce aumentano e assumono una dimensione sempre più transnazionale,
nessuno Stato membro può reagire efficacemente da solo. È necessaria una
risposta europea globale e coerente al fine di garantire che le autorità di
contrasto possano operare efficacemente, senza essere ostacolate da frontiere e
diverse competenze giurisdizionali. La cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali è fondamentale per il conseguimento di tali
obiettivi. I recenti avvenimenti dei paesi dell'Africa settentrionale hanno
dimostrato quanto sia importante che l'UE disponga di un approccio globale e
coordinato in materia di migrazione, frontiere e sicurezza. La dimensione
esterna dell’UE in materia di affari interni - sempre più importante – deve
pertanto essere rafforzata, coerentemente con la politica estera dell'Unione.
1.4.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
La gestione
dei flussi migratori e delle minacce per la sicurezza comporta sfide che i
singoli Stati membri non possono affrontare individualmente. Si tratta di
settori in cui è evidente il valore aggiunto che può essere apportato grazie ai
finanziamenti dell'Unione. Su alcuni
Stati membri grava un peso enorme a motivo della loro specifica situazione
geografica e della lunghezza delle frontiere esterne dell'Unione che devono
gestire. L'abolizione dei controlli alle frontiere interne deve essere
accompagnata da misure comuni per garantire un effettivo controllo e una
sorveglianza efficace delle frontiere esterne dell'Unione. Le politiche comuni
in materia di asilo, immigrazione e frontiere esterne sono pertanto improntate
al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra
Stati membri. Il bilancio dell'Unione fornisce gli strumenti per sopperire alle
implicazioni finanziarie di tale principio. Nel settore della sicurezza, i
reati gravi e la criminalità organizzata, il terrorismo e le altre minacce per
la sicurezza assumono una dimensione sempre più transfrontaliera. La
cooperazione transnazionale e il coordinamento tra le autorità di contrasto
sono essenziali per riuscire a prevenire e combattere tali reati, per esempio
attraverso lo scambio di informazioni, le indagini congiunte, le tecnologie
interoperabili e comuni valutazioni dei rischi e delle minacce. Affrontare i
flussi migratori, gestire le frontiere esterne e la sicurezza dell'Unione
richiede ingenti risorse e notevoli capacità da parte degli Stati membri. Una
più intensa cooperazione operativa e un migliore coordinamento, basato sulla
messa in comune delle risorse in settori quali la formazione e le attrezzature
consente di generare economie di scala e sinergie, garantendo un uso più
efficiente dei fondi pubblici e potenziando la solidarietà, la fiducia
reciproca e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per le
politiche comuni dell'UE. Si tratta di una prospettiva particolarmente importante
nel settore della sicurezza, in cui un sostegno finanziario per tutte le forme
di operazioni transfrontaliere congiunte risulta determinante per migliorare la
cooperazione tra le forze di polizia, le dogane, le guardie di frontiera e le
autorità giudiziarie. In relazione
alla dimensione esterna degli affari interni, è chiaro che l'adozione di misure
e la messa in comune di risorse a livello dell'UE aumenterebbero in misura
significativa l'influenza che l'Unione può esercitare sui paesi terzi per convincerli
ad impegnarsi al suo fianco per affrontare le questioni attinenti alla
migrazione e alla sicurezza, che interessano in primo luogo l'UE e gli Stati
membri. Il diritto
dell'UE di intervenire nel settore degli affari interni discende dal titolo V
"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 77,
paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,
l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2. La
cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è contemplata
all'articolo 212, paragrafo 3, del TFUE. Le proposte rispettano il principio di
sussidiarietà in quanto la maggior parte del finanziamento sarà attuato mediante
gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati
membri.
1.4.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Benché sia
opinione condivisa che gli attuali strumenti finanziari del settore degli
affari interni funzionano efficacemente e raggiungono gli obiettivi perseguiti,
le conclusioni che si possono trarre dalle valutazioni intermedie e dalla
consultazione dei principali referenti indicano che è necessario: – semplificare e snellire i futuri strumenti del settore degli affari interni, riducendo il numero di programmi finanziari a due mediante la
creazione di un Fondo Asilo e migrazione e un Fondo Sicurezza interna. Ciò
consentirà all'UE di utilizzare in modo più strategico i suoi strumenti,
affinché possano rispondere più efficacemente alle priorità politiche e alle
esigenze dell’UE; – rafforzare il ruolo dell'Unione quale protagonista a livello mondiale, includendo una componente relativa alla dimensione esterna nei futuri
fondi per rafforzare l’influenza dell’UE nella dimensione esterna delle
politiche in materia di affari interni; – privilegiare la gestione concorrente anziché
la gestione centralizzata, ove possibile, per eliminare inutili oneri
burocratici; – stabilire un approccio orientato ai risultati nella gestione
concorrente mediante una programmazione pluriennale
accompagnata da un dialogo strategico ad alto livello: ciò assicurerà che i
programmi nazionali degli Stati membri siano perfettamente in linea con gli
obiettivi e le priorità politiche dell'UE e permetterà di concentrarsi sul
conseguimento dei risultati; – migliorare la gestione centralizzata in modo da offrire una pluralità
di strumenti per le attività incentrate sulle politiche dell'Unione, compreso il sostegno ad azioni transnazionali, azioni particolarmente
innovative e azioni negli Stati membri e nei paesi terzi (dimensione esterna),
nonché gli interventi di emergenza, studi e eventi; – istituire un quadro normativo comune con un
insieme condiviso di norme in materia di programmazione, comunicazione,
gestione finanziaria e controlli, quanto più possibile analogo a quelli
esistenti per gli altri fondi UE attuati in regime di gestione concorrente,
affinché tutti i partecipanti possano sviluppare una migliore comprensione
delle regole e garantendo, in tal modo, un elevato grado di coerenza e
coesione; – prevedere una rapida ed efficace risposta alle emergenze, concependo i fondi in modo tale da permettere all'UE di reagire
adeguatamente in situazioni in rapida evoluzione; – potenziare il ruolo delle agenzie del settore degli affari interni per promuovere la cooperazione pratica tra gli Stati membri e affidare
loro l’attuazione di azioni specifiche, pur garantendo un adeguato controllo
politico sulle attività delle agenzie. Una
descrizione più particolareggiata in proposito è contenuta nella valutazione di
impatto e nella relazione introduttiva di ciascun regolamento.
1.4.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
Una serie di
altri strumenti dell'UE fornirà sostegno ad attività che sono complementari
alle azioni che saranno finanziate nell'ambito del Fondo Sicurezza interna: La linea di
demarcazione tra il Fondo Sicurezza interna e lo strumento finanziario per la
protezione civile rimarrà quella descritta all'articolo 3 dell'attuale
programma CIPS: le catastrofi naturali e quelle causate involontariamente da
attività umane rientrano nella competenza della protezione civile (infortuni),
mentre i disastri causati intenzionalmente da azioni umane rientrano
nell'ambito delle misure di sicurezza e quindi nel Fondo Sicurezza interna. Gli attentati
terroristici o altri incidenti di sicurezza resteranno al di fuori dell'ambito
di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE. Non è nemmeno chiaro in che
misura e per quale preciso campo di applicazione l’articolo 222 del TFUE
(clausola di solidarietà) possa essere invocato per aiutare gli Stati membri
vittime di attentati terroristici o catastrofi naturali e provocate dall'uomo,
poiché ciò richiede l'adozione formale di disposizioni attuative non ancora
proposte. Le possibilità di finanziamento di emergenza nell'eventualità di
attentato terroristico o altri incidenti di sicurezza proverranno pertanto dal
Fondo Sicurezza interna. Sarà colmato
il divario tra la ricerca in materia di sicurezza nell’ambito del programma
"Orizzonte 2020" e l'applicazione pratica dei risultati di tali
attività, in quanto il Fondo Sicurezza interna prevede obiettivi specifici e
azioni ammissibili che consentono il finanziamento della verifica e convalida
dei risultati della ricerca scientifica ("prototipi") in vista
dell'applicazione pratica su larga scala ("appalti pre-commerciali").
Il futuro programma
"Giustizia" presenterà una stretta connessione e complementarità
con il Fondo Sicurezza interna, in particolare nella sua componente relativa
alla “Giustizia penale”, ma sarà maggiormente incentrato sulla cooperazione
giudiziaria, sul processo di armonizzazione procedurale e sul reciproco
riconoscimento, in modo da evitare, nella pratica, sostanziali sovrapposizioni.
Le componenti
relative alla dimensione esterna del Fondo Sicurezza interna sosterranno azioni
nei paesi terzi e in relazione a tali paesi; tali azioni servono principalmente
gli interessi e gli obiettivi dell'UE, hanno conseguenze dirette nell’UE e nei
suoi Stati membri e assicurano la continuità con le attività svolte nel
territorio dell'UE. Tali finanziamenti saranno concepiti e attuati
coerentemente con l'azione esterna e la politica estera dell'UE. Non sono
destinati ad azioni che sostengono lo sviluppo e integreranno, come opportuno,
l’assistenza finanziaria fornita attraverso strumenti di assistenza esterna. In
questo contesto, il successore del programma tematico "Migrazione e
asilo" e lo strumento per la stabilità saranno di particolare
interesse nel settore degli affari interni. Mentre gli strumenti di aiuto
esterno sostengono le necessità di sviluppo dei paesi beneficiari o gli
interessi politici generali dell'UE con i partner strategici, i fondi nel
settore degli affari interni finanzieranno azioni specifiche nei paesi terzi nell'interesse
degli obiettivi di sicurezza interna dell'UE. Serviranno pertanto a colmare
specifiche carenze e contribuiranno a integrare la gamma di strumenti a
disposizione dell'UE.
1.5.
Durata e incidenza finanziaria
þ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
þ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 al
31.12.2020 –
þ Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.6.
Modalità di gestione prevista[27]
þGestione centralizzata diretta da parte della Commissione þ Gestione centralizzata indiretta con delega
delle funzioni di esecuzione a: –
þ agenzie esecutive –
þ organismi creati dalle Comunità[28]
–
þ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario þ Gestione concorrente con gli Stati membri
þGestione decentrata con paesi terzi þ Gestione congiunta con organizzazioni
internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni: Le proposte
saranno attuate principalmente in gestione concorrente, con programmi nazionali
pluriennali. Gli obiettivi
da conseguire nell’ambito di programmi nazionali saranno integrati da “azioni
dell'Unione" e da un meccanismo di pronto intervento per far fronte a
situazioni di emergenza. Tali finanziamenti saranno erogati principalmente
sotto forma di sovvenzioni e appalti pubblici con gestione diretta
centralizzata e includeranno azioni nei paesi terzi e in relazione a tali
paesi. Si farà
ricorso a tutti i possibili mezzi per evitare la frammentazione, concentrando
le risorse su un numero limitato di obiettivi dell'UE, e alle competenze dei
principali soggetti partecipanti, come opportuno, sulla base di accordi di
partenariato e accordi quadro. L'assistenza
tecnica su iniziativa della Commissione sarà attuata in gestione centralizzata
diretta. I paesi
associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di
Schengen partecipano anche ai due strumenti del Fondo Sicurezza interna
(rispettivamente, relativi alle frontiere e ai visti e alla cooperazione di
polizia) che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, alla stregua
di Stati membri, in base agli accordi di associazione Schengen. Parteciperanno
agli strumenti conformemente alle disposizioni del regolamento, dando
attuazione ai propri programmi nazionali pluriennali e potranno chiedere
finanziamenti nell’ambito delle azioni dell'Unione ecc. Come per il Fondo per
le frontiere esterne, dovranno essere conclusi accordi specifici per precisare
le disposizioni complementari necessarie alla loro partecipazione (in relazione
al regolamento finanziario, alle modalità di esecuzione e ai trattati, incluso
il potere di controllo della Corte dei conti). Atteso che tali paesi
contribuiscono al bilancio dell'UE per i due strumenti in misura proporzionale
al loro PIL, gli accordi ne fisseranno anche i contributi nell'ambito della
ripartizione delle responsabilità sulla governance Schengen, indipendentemente
dall'entità delle dotazioni fornite loro dagli strumenti. Ad oggi, gli Stati
associati sono: Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Precisare la frequenza
e le condizioni. Per la
gestione concorrente, si propone un quadro coerente ed
efficiente per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione. Per
ciascun programma nazionale, gli Stati membri sono invitati a costituire un
comitato di sorveglianza al quale la Commissione possa partecipare. Su base annua
gli Stati membri presenteranno una relazione di esecuzione del programma
pluriennale. Tali relazioni costituiscono una condizione preliminare per i
pagamenti annuali. Ai fini della raccolta del materiale necessario al processo
di revisione intermedia, nel 2017 essi dovranno inoltre fornire ulteriori
informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi. Un
esercizio analogo sarà effettuato nel 2019, per consentire eventuali
adeguamenti durante l'ultimo esercizio finanziario (2020). Al fine di
favorire l'emergere di una cultura improntata alla valutazione nel settore
degli affari interni, i Fondi faranno riferimento a un quadro comune di
monitoraggio e valutazione corredato di ampi indicatori collegati alle
politiche, che sottolineino l'impostazione orientata ai risultati dei fondi e
il ruolo fondamentale che possono svolgere nell'insieme delle politiche dirette
alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tali
indicatori sono collegati all'impatto che i fondi possono avere: lo sviluppo di
una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione di polizia e
gestione delle crisi; una gestione efficace dei flussi migratori verso l'UE; il
trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi; la
solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nell'affrontare le questioni
migratorie e di sicurezza interna e un approccio comune sulla migrazione e
sulla sicurezza verso i paesi terzi. Per garantire
un' adeguata applicazione dei principi di valutazione, e forti dell’esperienza
pratica acquisita con la valutazione negli Stati membri nell'ambito
dell'attuale sistema di finanziamento UE per gli affari interni, la Commissione
e gli Stati membri collaboreranno per delineare un quadro comune di monitoraggio
e valutazione, anche definendo modelli e indicatori comuni di realizzazione e
risultato. Tutte le
misure saranno stabilite all'inizio del periodo di programmazione, in modo da
permettere agli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di rendicontazione
e valutazione sulla base dei principi e dei criteri concordati. Per ridurre
gli oneri amministrativi e assicurare sinergie fra la rendicontazione e la
valutazione, le informazioni richieste per le relazioni di valutazione si
baseranno, integrandole, su quelle fornite dagli Stati membri nelle relazioni
annuali di esecuzione dei programmi nazionali. Nel 2018 la
Commissione presenterà inoltre una relazione sulla revisione intermedia dei
programmi nazionali. A livello
più generale, la Commissione intende presentare una
relazione intermedia sull'attuazione dei fondi entro il 30 giugno 2018 e una
valutazione ex post entro il 30 giugno 2024, avente per oggetto l'attuazione
nel suo complesso (cioè non soltanto i programmi nazionali in gestione concorrente).
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
I programmi di
spesa della DG HOME non hanno presentato ad oggi un significativo rischio di
errori. Ciò è confermato dalla continuativa assenza di accertamenti
significativi nelle relazioni annuali della Corte dei conti, nonché
dall'assenza di un tasso di errore residuo superiore al 2% negli ultimi anni
nelle relazioni annuali di attività della DG HOME (ed ex DG JLS) . Nella
gestione concorrente, i rischi generici relativi
all'attuazione dei programmi in corso ricadono principalmente in tre categorie: – rischio di utilizzo inefficace o insufficientemente mirato dei fondi; – errori derivanti dalla complessità delle norme e dalle carenze nei
sistemi di gestione e di controllo; – impiego inefficiente di risorse amministrative (limitata
proporzionalità dei requisiti); Giova inoltre
notare gli elementi specifici riguardanti il sistema dei quattro fondi
nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi
migratori". – Il sistema dei programmi annuali garantisce che i pagamenti finali
siano effettuati ad intervalli regolari, sulla base di spese certificate e
sottoposte a audit. Tuttavia, il periodo di ammissibilità dei programmi annuali
non coincide con l'esercizio finanziario dell'UE e la catena di affidabilità
non è pertanto del tutto soddisfacente, nonostante un sistema molto rigoroso. – Le dettagliate norme di ammissibilità sono stabilite dalla Commissione.
Ciò garantisce in linea di principio l'omogeneità delle spese finanziate, ma
crea anche un’inutile mole di lavoro per le autorità nazionali e la Commissione
e aumenta il rischio di errori dei beneficiari e/o degli Stati membri, a causa
di errori d'interpretazione delle norme UE. – Gli attuali sistemi di gestione e di controllo sono molto simili a
quelli applicati nell'ambito dei Fondi strutturali, ma esistono lievi
differenze, soprattutto nella catena di responsabilità tra le autorità di
certificazione e le autorità di audit. Ciò crea confusione negli Stati membri,
in particolare quando le autorità intervengono nell'ambito di entrambi i tipi
di fondi; si accresce inoltre il rischio di errori ed è necessario un più
intenso monitoraggio. Tali elementi
saranno oggetto di una profonda modifica nella presente proposta: – i sistemi di gestione e di controllo seguiranno i criteri generali
definiti per i fondi del QCS e saranno pienamente conformi ai nuovi requisiti
del nuovo regolamento finanziario: il numero delle autorità scenderà da 3 a 2
(l'autorità responsabile e l’autorità di audit) i cui ruoli sono precisati, ai
fini di maggiore certezza; – la programmazione pluriennale e la relativa liquidazione annuale dei
conti sulla base dei pagamenti effettuati dall'autorità responsabile allineerà
i periodi di ammissibilità con i conti annuali della Commissione, senza
aumentare l'onere amministrativo rispetto al sistema attuale; – i controlli sul posto saranno effettuati nell'ambito dei controlli di
primo livello, ossia dall'autorità responsabile, a sostegno della sua
dichiarazione annuale di affidabilità della gestione; – la precisazione e la semplificazione delle norme di ammissibilità e la
loro armonizzazione con altri strumenti di sostegno finanziario dell'Unione
ridurranno gli errori commessi dai beneficiari che si avvalgono di aiuti da
fonti diverse. Tali norme di ammissibilità saranno definite a livello
nazionale, ad eccezione di alcuni principi base, analoghi a quelli utilizzati
per i fondi del QCS; – è incoraggiato il ricorso alle opzioni semplificate, soprattutto per le
sovvenzioni di piccola entità. Nell’ambito della
gestione centralizzata, i rischi principali sono i seguenti: – il rischio di scarsa corrispondenza tra i progetti ricevuti e le
priorità politiche della DG HOME; – il rischio che i progetti selezionati siano di scarsa qualità e che il
progetto non sia stato sufficientemente sviluppato dal punto di vista tecnico,
compromettendo così l'incidenza dei programmi, a causa di procedure di
selezione inadeguate, mancanza di competenze o monitoraggio insufficiente; – il rischio che i fondi erogati siano utilizzati in modo inefficace o
non economico, sia per le sovvenzioni (complessità del rimborso dei costi
ammissibili effettivi a cui si aggiungono le limitate possibilità di controllo
documentale dei costi ammissibili) che per gli appalti (a volte il numero
limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste non
consente di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo); – il rischio relativo alla capacità delle organizzazioni (soprattutto di
piccole dimensioni) di operare un controllo efficace delle spese e di garantire
la trasparenza delle operazioni eseguite; – il rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino
frodi o reati; è possibile infatti ricevere solo garanzie parziali dai sistemi
di controllo interno di terzi, in ragione del numero piuttosto elevato di
aggiudicatari e beneficiari eterogenei, ciascuno con un proprio sistema di
controllo, spesso anche di ridotte dimensioni. Tali rischi
dovrebbero diminuire, in gran parte, grazie a proposte più mirate e
all'applicazione di elementi semplificati previsti nel nuovo regolamento
finanziario.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Gestione
concorrente: A livello
degli Stati membri, la struttura proposta per i
sistemi di gestione e di controllo rappresenta un'evoluzione rispetto a quella
esistente per il periodo 2007-2013 e mantiene la maggior parte delle funzioni
espletate nel periodo attuale, incluse le verifiche amministrative e sul posto,
gli audit dei sistemi di gestione e di controllo e gli audit dei progetti. La
sequenza di queste funzioni è tuttavia modificata affinché risulti
inequivocabilmente che i controlli sul posto sono di competenza dell'autorità
responsabile, come parte integrante della preparazione per l'esercizio annuale
di liquidazione dei conti. Per
incrementare l'assunzione di responsabilità, le autorità responsabili
verrebbero accreditate da un’autorità accreditante incaricata della loro
supervisione continua. La riduzione del numero delle autorità coinvolte (non è
più prevista l'autorità di certificazione e il numero dei fondi è ridotto)
dovrebbe, potenzialmente, ridurre l'onere amministrativo e accrescerebbe la
possibilità di costruire una più forte capacità amministrativa, consentendo
altresì una ripartizione più chiara delle responsabilità. Finora non è
disponibile una stima affidabile dei costi dei controlli sui fondi in gestione
concorrente nel settore degli affari interni. L'unica stima disponibile
riguarda il FESR e il Fondo di coesione, nel cui caso i costi dei compiti
relativi al controllo (a livello nazionale e regionale, esclusi i costi della
Commissione) si aggirerebbero intorno al 2% dei finanziamenti totali gestiti
nel periodo 2007-2013. Tali costi sono imputabili alle seguenti aree di
controllo: l'1% è richiesto per il coordinamento e la predisposizione del
programma nazionale, l'82% è ascrivibile alla gestione del programma, il 4%
alla certificazione e il 13% all'audit. Le seguenti
proposte aumenteranno i costi relativi al controllo: – la creazione e l'operatività di un’autorità accreditante e in generale un
cambiamento del sistema; – la presentazione di una dichiarazione di affidabilità di gestione a
corredo dei conti annuali; – i controlli sul posto svolti dall’autorità responsabile; – la necessità di attività di audit supplementari da parte delle autorità
di audit per verificare la dichiarazione di gestione. Esistono
tuttavia anche proposte che ridurranno i costi relativi al controllo: – non ci saranno più le autorità di certificazione. Benché le loro
funzioni siano in parte riprese dall'autorità responsabile, ciò consentirà allo
Stato membro di risparmiare una porzione notevole dei costi della
certificazione, in virtù di un'amministrazione più efficiente, di una minore
necessità di coordinamento e di una riduzione del campo di applicazione degli
audit; – i controlli che saranno effettuati dall'autorità di audit dovranno
mirare piuttosto a una verifica (a campione) dei controlli di primo livello
amministrativo e sul posto già effettuati dall'autorità responsabile. Ciò
accelererà i procedimenti in contraddittorio e garantirà che tutti i controlli
necessari siano effettuati prima della presentazione dei conti annuali; – il ricorso ai costi semplificati ridurrà i costi e gli oneri
amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i
beneficiari; – la chiusura annuale e la limitazione del periodo per la verifica di
conformità a 36 mesi ridurranno il periodo di conservazione dei documenti ai
fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari; – l'avvio di una corrispondenza per via elettronica tra la Commissione e
gli Stati membri sarà obbligatorio. A tali
elementi si aggiungono le azioni di semplificazione di cui al punto 2.2.1 che
contribuiranno anch'esse a ridurre l'onere amministrativo a carico dei
beneficiari con una conseguente parallela diminuzione dei rischi di errore e di
costi amministrativi. Conseguentemente,
nel complesso ci si attende che tali proposte determinino piuttosto una
redistribuzione dei costi dei controlli anziché una variazione nella loro
entità. Si prevede tuttavia che tale redistribuzione dei costi (tra le varie
funzioni e, in virtù dei dispositivi di controllo proporzionati, anche tra gli
Stati membri e tra i programmi) consentirà una più efficace attenuazione dei
rischi, e una migliore e più rapida catena di affidabilità. A livello
della Commissione, presumibilmente i costi di gestione
e dei controlli per la gestione concorrente non diminuiranno nella prima metà
del periodo di programmazione. Ciò è in primo
luogo dovuto al fatto che l'entità e i settori strategici interessati dalla
gestione concorrente aumenteranno rispetto al periodo in corso. Pertanto
mantenere le stesse risorse impone già un aumento di efficienza. Inoltre, i primi anni saranno caratterizzati da una molteplicità di
compiti: la chiusura dei programmi 2007-2013
(ultime relazioni definitive entro il 31 marzo 2016), la conduzione dei
dialoghi strategici, l'approvazione dei programmi nazionali pluriennali
2014-2020 e la costituzione del nuovo sistema di liquidazione dei conti. Nella seconda metà del periodo le risorse
potenzialmente disponibili saranno utilizzate per migliorare il monitoraggio e
la valutazione. Gestione
centralizzata Per quanto
riguarda la gestione centralizzata, la Commissione continuerà ad applicare il
suo attuale sistema di controllo, composto dai seguenti elementi: supervisione
delle operazioni da parte delle direzioni operative, i controlli ex ante da
parte dell'Unità "Bilancio e controllo", il comitato interno in
materia di appalti, i controlli ex post per le sovvenzioni o gli audit della
struttura di audit interno e/o del Servizio di audit interno. Il settore del
controllo ex-post applica una "strategia di individuazione" delle
irregolarità mirata al riscontro del numero massimo di anomalie in vista del
recupero di pagamenti indebiti. Sulla base di questa strategia, gli audit sono
svolti su un campione di progetti selezionati quasi interamente sulla base di
un' analisi dei rischi. Grazie a
questa combinazione di controlli ex ante ed ex post, controlli documentali e
audit sul posto, negli ultimi anni il tasso di errore residuo medio
quantificabile è stato inferiore al 2%. Pertanto, il sistema di controllo
interno, e il relativo costo, è a giudizio della DG HOME adeguato per
raggiungere l’obiettivo di un ridotto tasso di errore. Nondimeno, in
questo contesto, la DG HOME continuerà a esaminare possibili modalità per
migliorare la gestione e approfondire la semplificazione. In particolare sarà
fatto il massimo ricorso possibile alle opzioni semplificate previste dal nuovo
regolamento finanziario, poiché si stima che contribuiranno alla riduzione
degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e pertanto comporteranno
una parallela riduzione dei rischi di errore e degli oneri amministrativi per
la Commissione. Nuove linee
di azione Le proposte
prevedono nuove linee di azione per i finanziamenti UE nel settore degli affari
interni, ad esempio un uso migliore delle competenze esistenti nelle agenzie
dell'UE, lo sviluppo della dimensione esterna e il rafforzamento dei meccanismi
di emergenza.
Esse richiedono nuovi metodi di gestione e di controllo da parte della DG HOME.
Gli importi che saranno destinati alle nuove linee d'azione non sono ancora
determinati, ma saranno probabilmente trascurabili rispetto alla dotazione
complessiva per l'intero settore degli affari interni. Tuttavia, sarà molto
importante definire quanto prima gli strumenti e le modalità operative interne
per attuare questi nuovi compiti entro il periodo prescritto, nel pieno
rispetto dei principi della sana gestione finanziaria. L’analisi che
precede indica chiaramente che, nonostante tutte le semplificazioni introdotte,
dovrà essere rafforzato il livello di risorse umane necessarie per attuare il
maggiore bilancio della DG HOME.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato
alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG,
integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell'ambito dell'assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Oltre
all'applicazione di tutti i meccanismi regolamentari di controllo, la DG HOME
metterà a punto una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia
antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per assicurare,
fra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano pienamente allineati
con la CAFS e che l'approccio della gestione del rischio di frode sia teso a
individuare i settori a rischio e a trovare le risposte adeguate. Se del caso,
saranno istituiti gruppi in rete e strumenti informatici dedicati per lo studio
dei casi di frode relativi ai fondi. Per quanto
riguarda la gestione concorrente, la strategia CAFS individua chiaramente la
necessità, ai fini delle proposte di regolamento 2014-2020 della Commissione,
che gli Stati membri adottino misure efficaci di prevenzione delle frodi,
proporzionate ai rischi di frode identificati. L'attuale proposta prevede
all'articolo 5 un esplicito obbligo per gli Stati membri di prevenire,
individuare e correggere le irregolarità e di riferire in merito alla
Commissione. Ulteriori dettagli su tali obblighi saranno inseriti nelle norme
dettagliate che disciplinano le funzioni dell'autorità responsabile come
previsto all’articolo 24, paragrafo 5, lettera c). Inoltre, il
riutilizzo dei fondi provenienti da una rettifica finanziaria basata su
accertamenti della Commissione o della Corte dei conti è stato espressamente
previsto all'articolo 41.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero || Diss.[29] || di paesi EFTA[30] || di paesi candidati[31] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3 || || Diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero 3 || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3 || 18 01 04 bb – Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità – Assistenza tecnica || Non diss. || NO || NO || Sì || NO 3 || 18 02 bb – Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || Diss. || NO || NO || Sì || NO 3 || 18 01 04 cc - Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti – Assistenza tecnica || Non diss. || NO || NO || Sì || NO 3 || 18 02 cc - Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti – || Diss. || NO || NO || Sì || NO I contributi dei paesi terzi riguardano
entrambe le componenti del Fondo Sicurezza interna. I criteri e i metodi per il calcolo di tali
contributi dovranno essere negoziati tra l'UE e gli Stati associati con
procedura separata. Nell'ipotesi di percentuali analoghe a quelle attualmente
applicate nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne, agli Stati associati
sarebbe richiesto di contribuire con circa 210 milioni di EUR per la
componente "frontiere e visti" e con circa 50 milioni di EUR per
la componente "cooperazione di polizia".
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 3 || Sicurezza e cittadinanza DG HOME || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Dopo il 2020 || TOTAL Stanziamenti operativi (prezzi correnti) || || || || || || || || || 18 02 bb Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || Impegni || (1a) || 135,076 || 143,047 || 151,283 || 159,791 || 168,578 || 177,653 || 187,022 || || 1 122,450 Pagamenti || (2a) || 15,714 || 43,881 || 71,419 || 111,709 || 147,854 || 156,248 || 164,918 || 410,707 || 1 122,450 18 02 cc Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti || Impegni || (1a) || 422,310 || 447,186 || 472,886 || 499,435 || 526,856 || 555,173 || 584,412 || - || 3 508,258 Pagamenti || (2a) || 59,999 || 120,794 || 223,204 || 350,813 || 461,098 || 487,256 || 514,275 || 1 290,818 || 3 508,258 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[32] || || || || || || || || || 18 01 04 bb Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || || || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || || 5,600 18 01 04 cc Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti || || || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || || 11,900 TOTALE stanziamenti per DG HOME || Impegni || =1+1a +3 || 559,886 || 592,733 || 626,669 || 661,726 || 697,934 || 735,326 || 773,934 || || 4 648,208 Pagamenti || =2+2a +3 || 78,213 || 167,174 || 297,123 || 465,023 || 611,452 || 646,004 || 681,693 || 1 701,525 || 4 648,208 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Poiché esistono
elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo
Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e
dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei
nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe
evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative
tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna. Pertanto le cifre
indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali
ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte
della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti. Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Dopo il 2020 || TOTALE DG: HOME || Risorse umane || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || || 145,887 Altre spese amministrative || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || || 1,157 TOTALE DG HOME || Stanziamenti || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || || 147,044 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || || 147,044 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE 1 e 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || Pagamenti || || || || || || || || ||
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
þ La proposta comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come
spiegato di seguito:
La politica nel settore degli affari interni è attuata principalmente in
gestione concorrente. Le priorità di spesa sono fissate a livello UE, mentre la
gestione quotidiana effettiva è affidata alle autorità responsabili a livello
nazionale. Gli indicatori comuni di realizzazione e i risultati saranno decisi
assieme tra Commissione e le autorità responsabili nell’ambito dei programmi
nazionali, e approvati dalla Commissione. Risulta pertanto difficile indicare
gli obiettivi di risultato fintantoché i programmi non saranno redatti,
negoziati e approvati nel 2013/14.
Con riferimento alla gestione centralizzata, la DG HOME non può nemmeno fornire
un elenco esaustivo di tutti i risultati che saranno conseguiti grazie
all'intervento finanziario dei Fondi, né il loro costo medio e il relativo
numero, come richiesto dalla presente sezione. Non si dispone al momento di
strumenti statistici per un calcolo significativo dei costi medi sulla base dei
programmi in corso; inoltre una definizione tanto precisa sarebbe contraria al
principio della flessibilità richiesta al futuro programma per potersi adattare
alle priorità strategiche nel periodo 2014-2020. Ciò vale in particolar modo
per l'assistenza emergenziale e le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali
paesi. Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE || RISULTATI || Tipo di risultato[33] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[34]… || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || ||
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Poiché esistono
elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione del Fondo
Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e
dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei
nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe
evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative
tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna. Pertanto le cifre
indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali
ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte
della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti. Mio EUR (al terzo
decimale) HOME RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale[35] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Risorse umane HOME || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 145,887 Altre spese di natura amministrativa || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || 1,157 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || 147,044 Esclusa la RUBRICA 5[36] del quadro finanziario pluriennale[37] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Risorse umane HOME || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 4,480 Altre spese di natura amministrativa || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 13,020 Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 17,500 TOTALE || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come
spiegato di seguito: le cifre utilizzate per l'anno N sono quelle riferite al
2011. Poiché esistono
elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo
Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e
dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei
nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe
evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative
tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna. Pertanto le cifre
indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali
ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte
della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti. Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) HOME || || 18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 18 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[38] || || 18 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || XX 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 18 01 04 bb[39] || - in sede[40] || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || - nelle delegazioni || * || * || * || * || * || * || * || 18 01 04 cc[41] || - in sede[42] || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || - nelle delegazioni || * || * || * || * || * || * || * || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (13 01 04 02) || || || || || || || || TOTALE || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal
personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato
all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare
concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di
assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Importi e imputazioni
saranno adeguati nell'eventualità di un processo di esternalizzazione ad una
agenzia esecutiva. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei in sede || I compiti da svolgere comprendono tutti i compiti necessari alla gestione di un programma finanziario, quali:- fornire dati ai fini della procedura di bilancio; - condurre il dialogo strategico con gli Stati membri; - preparare programmi di lavoro annuali/decisioni di finanziamento, definire le priorità annuali, approvare i programmi nazionali; - gestire i programmi nazionali, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara e le successive procedure di selezione; - comunicare con i partecipanti (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri ecc); - redigere orientamenti per gli Stati membri; - gestire progetti, sotto il profilo operativo e finanziario; - eseguire controlli, come sopra descritto (verifiche ex ante, comitato di aggiudicazione, controlli ex post, audit interno, liquidazione dei conti); - contabilità; - sviluppare e gestire gli strumenti IT di gestione delle sovvenzioni e dei programmi nazionali; - monitorare e riferire sulla realizzazione degli obiettivi, compreso nelle relazioni annuali di attività e nelle relazioni sulle sottodeleghe dell'ordinatore. Personale esterno || I compiti sono simili a quelli svolti dai funzionari e dagli agenti temporanei, ad eccezione di compiti che non possono essere svolti dal personale esterno. Personale nelle delegazioni || Per fornire adeguata assistenza all'attuazione della politica nel settore degli affari interni, in particolare nella sua dimensione esterna, le delegazioni dell'Unione dovranno disporre di personale competente nel settore degli affari interni. È competente al riguardo il personale della Commissione europea e/o del Servizio europeo per l'azione esterna.
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il prossimo
quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[43]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee
di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
þ La proposta dispone che i finanziamenti europei siano cofinanziati.
L'importo esatto del cofinanziamento non può essere quantificato. Il
regolamento stabilisce i tassi massimi di cofinanziamento differenziati in
linea con le tipologie di azione: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || Sm || Sm || Sm || Sm || Sm || Sm || Sm || TOTALE stanziamenti cofinanziati || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare ||
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
þ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[44] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo………… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. [1] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1. [2] COM(2010) 673 definitivo. [3] COM(2011) 500 definitivo. [4] COM(2011) 318 definitivo del 16.6.2011. Comunicazione
sulla valutazione intermedia del programma quadro "Sicurezza e tutela
delle libertà" (2007-2013). [5] I documenti di consultazione e la relazione sui
risultati della consultazione sono disponibili nel sito Internet della DG
Affari interni:
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/consulting_public/consulting_0020_en.htm [6] "Revisione
del bilancio dell'Unione europea", COM(2010) 700 del 19.10.2010. [7] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale
dell'Unione, COM(2010) 815 definitivo del 22.12.2010). Con questa sua proposta
la Commissione ha formalmente ritirato le precedenti proposte legislative
COM(2010) 71 definitivo e COM(2010) 260 definitivo. [8] GU C … del […], pag. […]. [9] GU C … del […], pag. […]. [10] GU C … del […], pag. […]. [11] Documento del Consiglio 7120/10. [12] COM(2010) 673 definitivo. [13] GU L ... del […], pag. […]. [14] GU L ... del […], pag. […]. [15] GU L 58 del 24.2.2007, pag.7. [16] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. [17] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1. [18] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1. [19] GU L [...] del […], pag. […]. [20] GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 44. [21] GU L 64 del 22.6.2002, pag. 3. [22] GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21. [23] GU L […] del […], pag. […] [24] COM(2011) 403 definitivo. [25] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [26] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [27] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [28] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [29] SD = stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non
dissociati [30] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [31] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [32] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [33] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.) [34] Quale descritto nella sezione 1.4.2.
"Obiettivo/obiettivi specifici…" [35] Dotazione globale, sulla base della dotazione finale 2011
per le risorse umane, compresi i funzionari e il personale esterno [36] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [37] Personale esterno finanziato da ex linee "BA",
sulla base della dotazione finale 2011 per le risorse umane, compreso il
personale esterno in sede e in delegazione. [38] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation) . [39] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [40] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [41] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [42] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [43] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [44] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.