Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi /* COM/2011/0752 definitivo - 2011/0367 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
Le politiche degli affari interni sono in
costante sviluppo da ormai diversi anni. Chiave di volta del progetto europeo,
queste politiche intendono instaurare uno spazio senza frontiere interne, in
cui i cittadini dell'Unione e di paesi terzi possono entrare, circolare, vivere
e lavorare, apportando nuove idee, capitali, conoscenza e innovazione o
colmando le lacune dei mercati nazionali del lavoro, certi che i loro diritti
saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita. Il programma di
Stoccolma ha confermato l’importanza crescente delle politiche degli affari
interni, uno dei settori che il trattato di Lisbona ha modificato in misura
sensibile. Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato
una proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020: “Un bilancio per la strategia Europa 2020”[1]. Nel settore degli affari
interni, che ricomprende la sicurezza, la migrazione e la gestione delle
frontiere esterne, la Commissione ha proposto di semplificare la struttura del
finanziamento riconducendo il numero di programmi finanziari a due fondi: un
Fondo per l'asilo e la migrazione e un Fondo per la sicurezza interna. La semplificazione è un obiettivo fondamentale
per la comunicazione sulla revisione del bilancio dell’Unione[2], il programma per una normativa
intelligente[3]
e la richiamata comunicazione relativa al quadro finanziario pluriennale.
L'esperienza dell'attuale periodo di programmazione rivela che, per la loro
diversità e frammentazione, le norme che disciplinano i programmi di spesa
risultano spesso inutilmente complicate e difficili da attuare e controllare,
con conseguenti e pesanti oneri amministrativi a carico dei beneficiari come
della Commissione e degli Stati membri, che possono avere l'effetto
indesiderato di scoraggiare la partecipazione, aumentare il margine di errore e
ritardare l'esecuzione. Ciò significa che i benefici potenziali dei programmi
dell'Unione non sono pienamente realizzati. Il presente regolamento fa parte di un
pacchetto di quattro regolamenti che insieme istituiscono il quadro di
finanziamento dell'Unione per gli affari interni nell’ambito dei due fondi. Il
presente regolamento ne disciplina la programmazione, la gestione e il
controllo, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, la chiusura dei
programmi e la rendicontazione e valutazione e, di conseguenza, ne definisce i
meccanismi di erogazione; le finalità e il campo di applicazione, le risorse e
i mezzi di attuazione dei due fondi sono invece definiti nei rispettivi
regolamenti specifici. Il presente strumento orizzontale garantirà un approccio
comune all’attuazione dei due fondi e un trattamento uniforme dei beneficiari
riguardo all’intero sostegno dell’Unione nel settore degli affari interni. Questa struttura generale di quattro
regolamenti è necessaria alla luce degli obblighi imposti dal trattato. A
motivo delle diverse regole di voto in sede di Consiglio derivanti dalla
"geometria variabile" prevista dai protocolli n. 19 (sull'acquis
di Schengen) e n. 21 (sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda
riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia) non è giuridicamente
possibile, nonostante la coerenza degli obiettivi strategici perseguiti,
predisporre un’unica proposta legislativa generale per il Fondo Sicurezza
interna. Inoltre, si è ritenuto importante che i due fondi (Fondo Sicurezza
interna e Fondo Asilo e migrazione) dispongano, per quanto possibile, di
identici meccanismi di erogazione, conformemente all'obiettivo generale di semplificazione
e integrazione (mainstreaming). Infine, con un regolamento orizzontale
che definisce le norme comuni il numero totale di disposizioni risulta
considerevolmente ridotto rispetto a quanto accadrebbe se fossero ripetute in
ciascun atto. Il presente regolamento contiene solo obblighi
di natura finanziaria e tecnica, lasciando la scelta di definire gli obiettivi
strategici, le azioni ammissibili, la distribuzione delle risorse e il campo di
intervento per ciascun settore specifico alle rispettive basi giuridiche (i
regolamenti specifici). I suoi meccanismi intendono regolare la
principale fonte di finanziamento dell’Unione nel settore degli affari interni.
Per questo sostituirà la miriade di disposizioni che, con gradi diversi di
dettaglio e complessità, attualmente caratterizzano le basi giuridiche degli
strumenti di finanziamento vigenti per gli affari interni: i quattro strumenti
del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, ossia il
Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo
europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, il Fondo europeo per
i rimpatri, e i due programmi specifici del programma generale sulla sicurezza
e la tutela delle libertà, ossia ISEC ("Prevenzione e lotta contro la
criminalità") e CIPS ("Prevenzione, preparazione e gestione delle
conseguenze in materia di terrorismo" e di altri rischi per la sicurezza).
2.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI
D’IMPATTO
Facendo eco alla grande rilevanza attribuita
alla valutazione come mezzo per informare l’elaborazione delle politiche, la
presente proposta tiene conto dei risultati della valutazione, della
consultazione delle parti interessate e della valutazione d'impatto. I preparativi per i futuri strumenti
finanziari nel settore degli affari interni sono iniziati nel 2010 e continuati
nel 2011. Nell’ambito di tali lavori, nel dicembre 2010, uno studio di
valutazione/valutazione d’impatto è stato commissionato a un contraente
esterno. Tale studio, ultimato nel luglio 2011, raccoglie tutti i risultati
disponibili in termini di valutazione degli strumenti finanziari esistenti e
passa in rassegna i problemi, gli obiettivi e le opzioni strategiche, incluse
le eventuali conseguenze, esaminati nella valutazione d'impatto. Su questa base
la Commissione ha approntato una relazione sulla valutazione d'impatto, che è
stata esaminata dal comitato per la valutazione d'impatto il 9 settembre 2011. La valutazione d’impatto individua, da un
lato, problemi riguardanti il campo di applicazione e le priorità dei programmi
di spesa vigenti per il settore degli affari interni, dall'altro, problemi
legati all’erogazione dei finanziamenti. Con riferimento a questi ultimi, la
valutazione d’impatto esamina opzioni relative alla gestione concorrente, alla
gestione centralizzata e alla risposta tempestiva a situazioni di emergenza. ·
Riguardo alla gestione concorrente, la valutazione
d’impatto conclude che l'opzione da prediligere è un programma pluriennale
preceduto da un dialogo strategico. Rispetto allo status quo, che unisce
programmi annuali a un quadro pluriennale, l’onere amministrativo risulta
fortemente ridotto. Pur apportando maggior flessibilità, il passaggio a una
sola programmazione pluriennale non dà risposte al bisogno costante, tipico del
settore degli affari interni, di far fronte a situazioni in continuo mutamento
negli Stati membri e nei paesi terzi. La programmazione pluriennale, unita ad
uno stabile dialogo strategico, risponde invece a tale bisogno permettendo
anche un approccio più improntato ai risultati. ·
Sotto il profilo di un miglior sistema di
erogazione dei finanziamenti nell’ambito della gestione centralizzata, lo
status quo è stato scartato poiché le prospettive di semplificazione o
riduzione dell’onere amministrativo che offre sono scarse, se non addirittura
nulle. Anche l’approccio unicamente basato su procedure d’appalto è stato
scartato, dal momento che eliminerebbe completamente la possibilità di
promuovere azioni improntate alle politiche, stimolare la cooperazione
transnazionale e sostenere la società civile attraverso le sovvenzioni.
L’opzione da prediligere è il ricorso ad una gestione centralizzata più mirata
e meno diversificata e dispendiosa, poiché si ritiene che possa migliorare i
rapporti con i principali interlocutori e ridurre complessivamente il carico di
lavoro. ·
Riguardo al meccanismo di pronto intervento, la
valutazione d’impatto conclude che l’attuale meccanismo è palesemente
inadeguato a rispondere con maggiore efficacia e rapidità alle crisi nei
settori della migrazione e della sicurezza. L’opzione da prediligere è quindi
un meccanismo da estendere a una serie più ampia di tipologie di crisi, legate
sia alla migrazione che alla sicurezza. La valutazione d’impatto tiene conto dei
risultati di una consultazione pubblica online sul futuro dei finanziamenti nel
settore degli affari interni, protrattasi dal 5 gennaio al 20 marzo 2011 e
aperta a tutte le parti interessate. È pervenuto un totale di 115 risposte di
privati e organizzazioni, compresi otto position paper, emananti da
tutti gli Stati membri ma anche da alcuni paesi terzi. Nell’aprile del 2011 la conferenza “The
future of EU funding for Home Affairs: A fresh look”, i principali
referenti (Stati membri, organizzazioni internazionali, associazioni della
società civile ecc.) per uno scambio di vedute sul futuro dei finanziamenti
dell’Unione nel settore degli affari interni. La conferenza è stata poi
l’occasione per convalidare gli esiti della valutazione e della consultazione pubblica.
Del futuro dei finanziamenti dell'Unione nel
settore degli affari interni si è discusso con gli interlocutori istituzionali
in più occasioni, finanche in una colazione di lavoro a latere del Consiglio
GAI del 21 gennaio 2011, in una prima colazione di lavoro con i coordinatori
politici del Parlamento europeo il 26 gennaio 2011, durante l’audizione della
commissaria Malmström davanti alla commissione parlamentare sulle sfide
politiche (SURE) il 10 marzo 2011 e in uno scambio di pareri tra il direttore
generale della direzione generale Affari interni e la commissione parlamentare
Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) il 17 marzo 2011. È stato
raccolto anche un parere specifico in occasione di discussioni con esperti
degli Stati membri nell'ambito del comitato comune per il programma generale
“Solidarietà e gestione dei flussi migratori”. Da tali consultazioni, conferenze e
discussioni tra esperti è emerso che tutti i principali interlocutori
convengono sulla necessità di adoperarsi per una maggiore semplificazione dei
meccanismi di erogazione e una maggiore flessibilità, specie nel reagire alle
emergenze. Gli interlocutori sono favorevoli all'ipotesi di ridurre a due fondi
il numero degli strumenti finanziari, sempre che tale modifica comporti
un'effettiva semplificazione. I partecipanti alle discussioni sono poi
d’accordo sulla necessità di un meccanismo di pronto intervento flessibile
consenta all’Unione di reagire con prontezza ed efficacia alle crisi connesse
alla migrazione e alla sicurezza. La gestione concorrente orientata alla
programmazione pluriennale, con la definizione di obiettivi comuni a livello
dell’Unione, è generalmente considerata la modalità di gestione adeguata per
tutti i finanziamenti nel settore degli affari interni, anche se le
organizzazioni non governative sono del parere che sia opportuno mantenere la
gestione diretta. I soggetti interessati sono anche a favore di un
rafforzamento del ruolo delle agenzie del settore degli affari interni, che
promuova la cooperazione e le sinergie .
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Il diritto di intervenire discende
dall’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea che recita:
“L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle
persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle
frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e
la lotta contro quest'ultima”. Poiché persegue al contempo vari obiettivi,
tra loro legati in modo inscindibile e dotati del medesimo rango di importanza
che preclude qualsiasi logica di subordinazione reciproca, il presente
regolamento ha come base giuridica le norme di diritto sostanziale contenute
nel titolo V del trattato, relativo a uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, segnatamente l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 79, paragrafi 2
e 4, l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2.
Essi costituiscono le basi giuridiche per l’intervento dell’Unione nei settori
dell’asilo, dell’immigrazione, della gestione dei flussi migratori, del
trattamento equo dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli
Stati membri, del contrasto dell’immigrazione illegale, dell’allontanamento e
rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, della tratta di esseri umani,
della cooperazione giudiziaria in materia penale, della prevenzione della
criminalità, del contrasto di reati quali il terrorismo, la corruzione, la criminalità
organizzata, e della cooperazione di polizia. Questi articoli sono basi giuridiche
compatibili con la posizione del Regno Unito, dell'Irlanda [e della Danimarca]
rispetto alle materie che disciplinano, e consentono quindi di votare il
presente testo in Consiglio. A ciascuna di esse si applica la procedura
legislativa ordinaria e pertanto la combinazione delle basi giuridiche permette
il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento europeo. L’attenzione è richiamata sull’articolo 80 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in virtù del quale alcune
di queste politiche dell'Unione e la loro attuazione sono governate dal
principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli
Stati membri, anche sul piano di finanziamento. Alla luce del processo decisionale di cui
sopra, le disposizioni del presente regolamento recano norme comuni orizzontali
per l’attuazione del Fondo Asilo e migrazione e di uno dei componenti del Fondo
Sicurezza interna, segnatamente lo strumento di sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione delle crisi. Per le politiche degli affari interni che
rientrano nel Fondo Sicurezza interna, le cui basi giuridiche non sono compatibili
con quanto sopra descritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi sulla
base di una precisa clausola di uno dei regolamenti specifici, segnatamente lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti fondato
sull’articolo 77, paragrafo 2, del TFUE, poiché tali politiche costituiscono
uno sviluppo dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito e l'Irlanda non
partecipano. Di conseguenza, previa adozione congiunta dei
regolamenti specifici e del presente regolamento, le disposizioni di
quest’ultimo si applicheranno anche a tutti i finanziamenti dell’Unione nel
settore degli affari interni. Complessivamente, gli affari interni
rappresentano un settore in cui il valore aggiunto dell'investimento del
bilancio dell'Unione è evidente. L’intervento
dell’Unione è giustificato dagli obiettivi di cui all'articolo 67 del TFUE, che
stabilisce i mezzi per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L’attuazione dell’assistenza finanziaria in partenariato con gli Stati membri
attraverso la gestione concorrente è un aspetto importante del finanziamento
dell'Unione nel settore degli affari interni. Il metodo della gestione
concorrente è considerato adeguato a tutti i settori strategici degli affari
interni ed è stato quindi esteso al settore della sicurezza interna dove non
era in uso in precedenza. La gestione centralizzata viene mantenuta per
attività improntate alle politiche. Nella gestione
concorrente, il passaggio da programmi annuali a una programmazione pluriennale
preceduta da un dialogo all’interno di un quadro strategico definito a livello
di Unione garantirà che le azioni il cui finanziamento è a carico del bilancio
dell’Unione rispondano tanto alle priorità di quest'ultima che alle esigenze
dei singoli Stati membri. La presente proposta reca norme generali sulla
programmazione, sulla rendicontazione, sulla gestione finanziaria, sui
controlli e sulle valutazioni necessari alla corretta attuazione del
finanziamento dell'Unione nel settore degli affari interni ma, ove possibile,
lascia agli Stati membri la libertà di decidere le modalità di attuazione di
queste norme a livello nazionale. Ad esempio, fatto salvo un limitato numero di
semplici principi comuni contenuti nel presente regolamento, l'ammissibilità
delle spese sarà determinata in base alle regole nazionali. Gli interventi
sono quindi realizzati a un livello appropriato e il ruolo dell’Unione si
limita a quanto è necessario. Stando alla revisione del bilancio dell'Unione
europea[4],
“il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i "beni
pubblici" dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni
non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può
garantire risultati migliori”. Le giustificazioni
dettagliate dell’intervento dell’Unione nei vari settori strategici ricompresi
nel presente regolamento figurano nelle relazioni dei regolamenti specifici.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta della Commissione relativa al un
quadro finanziario pluriennale prevede una dotazione di bilancio di 3,869
milioni di EUR per il Fondo Asilo e migrazione e di 4,648 milioni di EUR
per il Fondo Sicurezza interna (prezzi correnti).
5.
ELEMENTI PRINCIPALI
In quanto nuovo quadro generale di attuazione
del finanziamento dell'Unione nel settore degli affari interni, il presente
regolamento reca norme generali sul finanziamento delle spese, in particolare
norme disciplinanti il partenariato, la programmazione, la rendicontazione, il
monitoraggio e la valutazione, i sistemi di gestione e di controllo che gli
Stati membri devono instaurare, e la liquidazione dei conti: –
le norme relative al partenariato, alla
programmazione, al monitoraggio e alla valutazione tengono conto
dell'esperienza cumulata con gli attuali quattro fondi del programma generale
"Solidarietà e gestione dei flussi migratori"; –
le norme sui sistemi di gestione e di controllo,
sulla gestione finanziaria, la liquidazione dei conti e la rendicontazione e
sulla chiusura dei programmi si ispirano alla parte II della proposta di
regolamento della Commissione relativo a disposizioni comuni ai fondi
ricompresi nel quadro strategico comune (di seguito “regolamento sui fondi del
QSC”)[5]
e alla proposta di regolamento della Commissione sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune[6], pur garantendo - ove opportuno
- continuità con le disposizioni applicabili agli attuali quattro fondi. Il regolamento intende stabilire le
condizioni: (1)
di un finanziamento più improntato alle politiche e
orientato ai risultati, anche attraverso una programmazione strategica
rafforzata; (2)
di una significativa semplificazione dei meccanismi
di erogazione rispetto alla situazione attuale; (3)
di maggiore flessibilità nella gestione finanziaria
e nell’attuazione, alla luce della necessità di saper rispondere a nuove ed
impreviste circostanze tipiche degli affari interni; (4)
di un quadro rafforzato di monitoraggio e
valutazione, che garantisca l'affidabilità e la trasparenza e una riflessione
informata sul futuro sostegno nel settore degli affari interni.
5.1.
Un’agenda improntata alle politiche e orientata ai
risultati
Gestione concorrente ·
All’inizio del quadro finanziario pluriennale si
terrà un unico complessivo dialogo strategico con ciascuno Stato membro su come
questi intenda singolarmente contribuire a realizzare gli obiettivi dello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia usando i fondi messi a disposizione
dal bilancio dell'Unione. Il dialogo sarà preceduto da una comunicazione della
Commissione che ne preciserà il quadro e le aspettative generali e presenterà
anche le intenzioni della Commissione in merito alle azioni dell’Unione e al
quadro per la loro attuazione (ad esempio, diversi metodi di gestione da
utilizzare). ·
Sulla scorta di tale dialogo strategico, i
programmi concordati tra la Commissione e lo Stato membro descriveranno la
situazione di partenza e definiranno gli obiettivi che questi dovrà realizzare
nel settore strategico e gli obiettivi per l'utilizzo delle risorse
dell'Unione. Il programma nazionale individuerà i risultati da raggiungere ed
esempi di azioni per ciascun obiettivo. Inoltre, un piano di finanziamento
settennale indicherà in che modo le risorse stanziate debbano essere impegnate
e spese, entro i massimali disponibili. Nel caso di azioni nei paesi terzi e in
relazione a tali paesi, gli interventi non dovranno essere direttamente
orientati allo sviluppo e il dialogo strategico perseguirà la totale coerenza
con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna e della politica
estera dell’Unione relativa al paese o alla regione in questione. ·
Pur garantendo il massimo impegno affinché i
programmi nazionali siano adottati nel 2014, non è escluso che taluni di essi
non vengano adottati prima del 2015. Onde evitare di perdere i relativi
stanziamenti d’impegno per il 2014, la Commissione modificherà di conseguenza
la propria proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 [COM(2011) 398 del
29.6.2011], per estendere le disposizioni del suo articolo 7 ai programmi
attuati in gestione concorrente nell’ambito del Fondo Asilo e migrazione e del
Fondo Sicurezza interna. ·
Gli Stati membri riferiranno annualmente sulla
gestione finanziaria e sui risultati ottenuti nell'ambito dei programmi. ·
Con una revisione intermedia nel 2017 sarà
esaminata la situazione in ciascuno Stato membro e, all’occasione, potranno
essere assegnate nuove risorse per il periodo 2018-2020. Gestione diretta e indiretta ·
Gli obiettivi da realizzare nell’ambito dei
programmi nazionali saranno completati da “azioni dell’Unione” oltre che da un
meccanismo di pronto intervento per far fronte alle situazioni di emergenza. Le
azioni dell’Unione sosterranno l’attuazione delle sue politiche con sovvenzioni
e appalti; rientreranno in tale categoria le azioni nei paesi terzi e in
relazione a tali paesi, come indicato nella comunicazione sul quadro
finanziario pluriennale[7].
Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono
integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di
assistenza esterna dell'Unione, che rimangono la principale fonte di
finanziamento per aiutare i paesi terzi a sviluppare le loro specifiche
capacità. L'attuazione di tali azioni deve essere improntata alla piena
coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e
la politica estera dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione.
La complementarità sarà assicurata tramite un coordinamento rafforzato con il
servizio europeo per l'azione esterna e i competenti servizi della Commissione. ·
Le azioni dell’Unione e le misure di assistenza
emergenziale possono essere attuate, laddove ciò sia nell’interesse
dell’Unione, anche dalla sue agenzie nel settore degli affari interni (Cepol,
Europol, EASO, Frontex e l’agenzia IT) se le azioni sono puntuali e il loro
successo dipende dalla competenza operativa e tecnica dell’agenzia in
questione. Tali azioni si svolgeranno nel quadro della missione di dette
agenzie, in conformità alla loro base giuridica e saranno complementari ai loro
programmi, fatte salve le previste riduzioni generali di personale. ·
L’assistenza tecnica su iniziativa della
Commissione servirà a sostenere gli Stati membri e i beneficiari, a
incoraggiare l'apprendimento reciproco e migliorare la comunicazione (compresa
quella istituzionale, ove opportuno) e la valutazione. Questi stanziamenti
andranno a sostegno anche di misure di controllo adeguate nell’Unione e nei
paesi terzi relativamente alle azioni finanziate, e dell’operatività del
sistema IT usato per la comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione nel
quadro della gestione concorrente.
5.2.
Semplificazione dei meccanismi di erogazione
Gestione concorrente ·
Ogni Stato membro sarà tenuto ad approntare un
unico programma nazionale per ciascun fondo, riunendo cioè vari settori
strategici, il che porterà ad un sostegno proveniente dal bilancio dell’Unione
destinato, rispettivamente, a una politica migratoria integrata (comprendente
l’integrazione, l’asilo e il rimpatrio) per quanto riguarda il Fondo Asilo e
migrazione, e a una strategia generale per la sicurezza interna (comprendente
la cooperazione di polizia, la sicurezza delle frontiere, la lotta contro i
reati gravi transfrontalieri, la falsificazione dei documenti ecc.) per quanto
riguarda il Fondo Sicurezza interna. ·
Rispetto agli attuali quattro fondi, che operano
sia con una strategia pluriennale che con programmi annuali, il nuovo quadro
rappresenta una sostanziale semplificazione e riduzione dell’onere
amministrativo. Il numero di programmi sarà al massimo 26 per il Fondo Asilo e
migrazione (escludendo la Danimarca, se il Regno Unito e l’Irlanda dovessero
decidere di partecipare) e 27 per il Fondo Sicurezza interna (tutti gli Stati
membri). Inoltre, anche gli Stati associati Schengen parteciperanno al Fondo
Sicurezza interna con riferimento alle componenti “frontiere esterne e visti” e
“cooperazione di polizia”. ·
Saranno poche le revisioni dei programmi nazionali:
questi infatti si concentreranno su obiettivi e risultati da raggiungere e non
già sull’individuazione esaustiva delle azioni. Lo scopo è che vi sia, per
quanto possibile e salvo nuove o impreviste circostanze, un’unica decisione di
approvazione del programma pluriennale per Stato membro e per fondo, nonché,
ove necessario, una sola decisione di modificare il programma nell’ambito della
revisione intermedia. ·
Così come per i fondi del QSC, il principio del
partenariato va attuato attraverso un comitato di sorveglianza. ·
Ciascuno Stato membro istituirà un unico sistema di
gestione e di controllo per fondo, con la possibilità di avere un solo sistema
per entrambi i fondi. Al fine di tener conto delle peculiarità istituzionali
nazionali, è data facoltà agli Stati membri di istituire autorità delegate a
cui le autorità responsabili possono delegare determinati compiti
(programmazione e esecuzione). ·
L’ammissibilità delle spese sarà determinata sulla
base delle regole nazionali, fatti salvi pochi semplici principi comuni. Questa
impostazione costituirà una semplificazione rilevante nella gestione del
progetto per i beneficiari. Le opzioni di costo semplificate, quali i tassi
forfettari e le somme forfettarie, offrono agli Stati membri la possibilità di
passare a una gestione orientata ai risultati a livello dei beneficiari. Gestione diretta e indiretta ·
L’assistenza finanziaria sarà disponibile in
situazioni di emergenza, quali definite dalle disposizioni pertinenti dei
regolamenti specifici. Il meccanismo è attivato dalla Commissione, anche su
iniziativa degli Stati membri, del comitato "articolo 71" (COSI)
rappresentato dalla presidenza di turno dell'Unione, o di altri referenti quali
organizzazioni internazionali (l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni ecc.) e agenzie dell’Unione
nel settore degli affari interni. ·
Si farà ricorso a tutti i possibili mezzi per
evitare la frammentazione, concentrando le risorse su un numero limitato di
obiettivi dell’Unione, e alle competenze dei principali soggetti partecipanti,
come opportuno, sulla base di accordi di partenariato e accordi quadro. ·
Per quanto attiene al sostegno finanziario allo
sviluppo di nuovi sistemi IT ("pacchetto frontiere intelligenti"), le
attuali decisioni finanziarie annuali che consentono alla Commissione di
sviluppare le componenti centrali saranno sostituite da un quadro pluriennale.
5.3.
Flessibilità
Gestione concorrente ·
L’incidenza della revisione intermedia dipenderà
dalla situazione negli Stati membri: quelli che risultano esposti a maggiori
rischi o che ottengono risorse supplementari per attuare le specifiche priorità
dell’Unione saranno invitati a rivedere gli importi nel loro piano di
finanziamento e, ove opportuno, aggiungere elementi al programma. ·
La flessibilità finanziaria è parte integrante
dell'attuale accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e della
proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale
2014-2020, ed è presente anche nella proposta di revisione del
regolamento finanziario e delle relative misure di esecuzione. Sarà pertanto
applicata in particolare attraverso i diversi meccanismi previsti da queste
proposte, la cui attuazione avrà come fasi cruciali la programmazione
finanziaria pluriennale e il suo aggiornamento annuale, la dotazione di
bilancio annuale e la sua esecuzione annuale. ·
I regolamenti specifici stabiliscono gli importi da
assegnare ai programmi nazionali, alle azioni dell’Unione e ad altre attività.
Tuttavia, nel contesto dell’intero pacchetto composto dal presente regolamento
e dai regolamenti specifici è previsto che la Commissione possa, mediante atti
delegati, modificare taluni importi per garantire l'uso ottimale delle risorse
dell'Unione. Gestione diretta e indiretta ·
Gli stanziamenti annuali per le azioni dell’Unione,
l’assistenza emergenziale e, nei limiti dei massimali annui, l’assistenza
tecnica su iniziativa della Commissione sono considerati un’unica “dotazione”,
il che consente la massima flessibilità nel decidere la ripartizione delle
risorse da un esercizio finanziario all’altro, in funzione delle specifiche
necessità. ·
Le azioni dell’Unione sono definite in senso lato,
in modo da conferire alla Commissione tutti gli strumenti necessari per
svolgere i propri compiti di elaborazione e coordinamento delle politiche. –
Tali azioni si concentrano su aspetti
transnazionali (cooperazione, analisi comparativa, reti) che richiedono un
intervento concertato fra tutti gli Stati membri, e sostengono attivamente gli
interventi collettivi e di rafforzamento reciproco fra Stati membri e altri
interlocutori, che consolidano la cooperazione all’interno dell’Unione e
portano innovazione e mutuo apprendimento. –
Le azioni dell’Unione consentono anche azioni che,
pur non avendo natura transnazionale, sono di particolare interesse per lo
sviluppo strategico in questi settori per l'intera Unione. –
Esse possono ricomprendere azioni nei paesi terzi e
in relazione a tali paesi. –
I regolamenti specifici prevedono modalità di
attuazione con riferimento a tutte le politiche e agli obiettivi finanziati dai
fondi, e finanche certi aspetti del loro funzionamento legati alla politica di
finanziamento. Per quanto riguarda la componente “frontiere e visti” del Fondo
Sicurezza interna, ciò può ricomprendere l’attuazione del meccanismo di
valutazione e monitoraggio Schengen. ·
Pertanto, i regolamenti specifici prevedono un
sostegno allo sviluppo delle reti della società civile e transnazionali (in
particolare per il Fondo Asilo e migrazione) e alla verifica e alla convalida
dei progetti di ricerca, ad esempio di ricerca applicata che colmino il divario
tra il programma “Orizzonte 2020” e l'applicazione pratica dei suoi risultati
(in particolare per il Fondo Sicurezza interna).
5.4.
Un quadro coerente ed efficiente per la
rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione
Gestione concorrente ·
Gli Stati membri riferiranno annualmente
sull’esecuzione del programma pluriennale con una relazione che sarà parte
integrante dell'esercizio di liquidazione dei conti. Ai fini della revisione
intermedia, nel 2017 dovranno fornire informazioni ulteriori sui progressi
compiuti nel realizzare gli obiettivi. Un esercizio simile sarà condotto nel
2019, in modo da consentire, se necessario, aggiustamenti durante l’ultimo
esercizio finanziario (2020). ·
All’insegna dello sviluppo di una cultura fondata
sulla valutazione nel settore degli affari interni, i fondi avranno un quadro
comune di monitoraggio e valutazione con ampi indicatori connessi alla politica
che ne riflettono l’impostazione orientata ai risultati e il ruolo essenziale
che possono svolgere nel mix di politiche per raggiungere gli obiettivi di uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Detti indicatori si riferiscono
all’incidenza che i fondi potrebbero avere: lo sviluppo di una cultura comune
di sicurezza delle frontiere, cooperazione di polizia e gestione delle crisi;
una gestione efficace dei flussi migratori verso l’Unione; il trattamento equo
e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi; la solidarietà e la
cooperazione tra Stati membri nel trovare risposte ai problemi migratori e di sicurezza
interna e un approccio comune a livello di Unione alla migrazione e alla
sicurezza nei confronti dei paesi terzi. ·
Per garantire l’applicazione appropriata dei
principi di valutazione, e forti dell’esperienza pratica acquisita con la
valutazione negli Stati membri nell'ambito degli attuali finanziamenti
dell'Unione nel settore degli affari interni, la Commissione e gli Stati membri
lavoreranno insieme per delineare, mediante misure di esecuzione, il quadro
comune di monitoraggio e valutazione, tra l’altro definendo modelli e
indicatori comuni di realizzazione e risultato. ·
Tutte le misure saranno stabilite all’inizio del
periodo di programmazione, così da permettere agli Stati membri di definire i
sistemi di rendicontazione e valutazione sulla base dei principi e requisiti
concordati. ·
Per ridurre l’onere amministrativo e garantire
sinergie tra la rendicontazione e la valutazione, le informazioni richieste per
le relazioni di valutazione si baseranno, completandole, su quelle fornite
dagli Stati membri per le relazioni annuali di esecuzione dei programmi
nazionali. ·
La relazione di valutazione intermedia è prevista
per il 2018 e sarà materia di riflessione per il successivo periodo di
programmazione. 2011/0367 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante disposizioni generali sul Fondo Asilo
e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di
polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 79,
paragrafi 2 e 4, l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87,
paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[8],
visto il parere del Comitato delle regioni[9], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La politica dell’Unione europea nel settore degli
affari interni mira a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, uno
spazio senza frontiere interne in cui le persone possano entrare, circolare,
vivere e lavorare liberamente, certe che i loro diritti saranno pienamente
rispettati e la loro sicurezza garantita, tenuto conto delle sfide comuni quali
lo sviluppo di una politica generale dell’immigrazione dell’Unione che rafforzi
la competitività e la coesione sociale, la creazione di un sistema europeo
comune di asilo, la prevenzione delle minacce di reati gravi e di criminalità
organizzata, della criminalità informatica e del terrorismo e la lotta a tali
fenomeni. (2)
È necessario che il finanziamento dell'Unione a
sostegno dello sviluppo di questo settore costituisca un segno tangibile della
solidarietà e della ripartizione delle responsabilità indispensabili per
raccogliere le sfide comuni. (3)
L’esistenza di un quadro comune dovrebbe garantire
la necessaria coerenza, semplificazione e attuazione uniforme di tale
finanziamento in tutti i settori d’intervento interessati. (4)
È opportuno che un quadro comune stabilisca i
principi d’intervento e individui le responsabilità degli Stati membri e della
Commissione nel garantirne l'applicazione. (5)
Il finanziamento dell’Unione sarebbe più efficiente
e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una
programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in
dialogo con la Commissione. (6)
È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in
relazione a tali paesi sostenute dai regolamenti specifici siano decise in
sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all’Unione sostenute dagli
strumenti di assistenza esterna dell’Unione, sia geografici che tematici. In
particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza
con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la
politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in
questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e
devono integrare, ove opportuno, l’aiuto finanziario prestato tramite gli
strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica
umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare l’assistenza emergenziale. (7)
È necessario che l’azione esterna sia coerente, in
conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea. (8)
Prima della predisposizione dei programmi
pluriennali come strumento per realizzare gli obiettivi di tale intervento
finanziario dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione
instaurino tra loro un dialogo per definire una strategia coerente per ogni
singolo Stato membro. (9)
È opportuno che la strategia sia soggetta a revisione
intermedia, per garantire un finanziamento appropriato nel periodo 2018-2020. (10)
È auspicabile che gli Stati membri istituiscano
partenariati con le autorità ed organismi interessati al fine di preparare,
attuare e monitorare i rispettivi programmi nazionali durante l’intero periodo
pluriennale. È auspicabile altresì che gli Stati membri istituiscano dei
comitati di sorveglianza per monitorare i programmi nazionali e assisterli
nella fase di revisione dell'attuazione e dei progressi compiuti verso la realizzazione
degli obiettivi. (11)
È opportuno che, fatti salvi i principi comuni,
l’ammissibilità delle spese nel quadro dei programmi nazionali sia determinata
in base al diritto nazionale. Le date iniziali e finali di ammissibilità della
spesa andrebbero definite in modo che ai programmi nazionali si applichino
regole eque e uniformi. (12)
L’assistenza tecnica dovrebbe consentire agli Stati
membri di sostenere l’esecuzione dei programmi nazionali e aiutare i
beneficiari a rispettare loro obbligazioni e il diritto dell’Unione. (13)
Al fine di garantire un quadro appropriato che
permetta di apportare rapidamente l’assistenza emergenziale, è opportuno che il
presente regolamento autorizzi il finanziamento di azioni per le quali le spese
sono state sostenute prima dell’introduzione della domanda di finanziamento,
conformemente alla disposizione del regolamento finanziario[10] che permette la necessaria
flessibilità in casi eccezionali debitamente giustificati. (14)
Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono
essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure
proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione
degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non
correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. (15)
È opportuno che gli Stati membri adottino misure
adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di
controllo e la qualità dell’attuazione. A tal fine, occorre stabilire i
principi generali e le funzioni necessarie cui devono attenersi i sistemi in
questione. (16)
È opportuno che siano specificati gli obblighi
degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo, alla
prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni
del diritto dell'Unione, per garantire l’attuazione efficiente e corretta dei
programmi nazionali. (17)
Conformemente ai principi di sussidiarietà e
proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria,
attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell’esecuzione e del
controllo dei programmi nazionali. (18)
Solo le autorità responsabili accreditate dagli
Stati membri offrono garanzie sufficienti riguardo all’effettiva esecuzione dei
controlli necessari prima della concessione ai beneficiari di un finanziamento
a carico del bilancio dell’Unione. Dovrebbe pertanto essere esplicitamente
previsto che sono rimborsabili solo le spese effettuate dalle autorità
responsabili accreditate. (19)
È opportuno definire i poteri e le responsabilità
della Commissione relativi alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di
gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli
Stati membri l'adozione di provvedimenti. (20)
Agli impegni di bilancio occorre procedere
annualmente. Per garantire l'efficace gestione del programma, è necessario
stabilire norme comuni per il pagamento del saldo annuale e del saldo finale. (21)
Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei
programmi fa sì che lo Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il
sostegno per l'esecuzione del programma a decorrere dalla sua adozione.
Pertanto, è opportuno prevedere prefinanziamenti iniziali. La liquidazione
contabile del prefinanziamento iniziale dovrebbe essere effettuata
integralmente al momento della chiusura del programma. (22)
La revisione triennale del regolamento finanziario[11] introduce modifiche ai
principi di gestione concorrente di cui occorre tener conto. (23)
È necessario istituire un quadro appropriato per la
procedura di liquidazione annuale dei conti al fine di rafforzare la
responsabilità per le spese cofinanziate dal bilancio dell'Unione in ogni
esercizio finanziario. In detto quadro, l’autorità responsabile dovrebbe
sottoporre alla Commissione, relativamente a un dato programma nazionale, una
dichiarazione di affidabilità di gestione accompagnata dai conti annuali, da
una relazione di sintesi e da un parere di audit e un rapporto di controllo
indipendenti. (24)
Per suffragare l’affidabilità della liquidazione
annuale dei conti in tutta l’Unione è opportuno che siano stabilite norme
comuni sulla natura e sul livello dei controlli che devono effettuare gli Stati
membri. (25)
Al fine di garantire una sana gestione finanziaria
delle risorse dell’Unione, può rivelarsi necessario che la Commissione apporti
rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati
membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni delle norme
nazionali o dell'Unione applicabili possono portare a rettifiche finanziarie da
parte della Commissione. Per assicurare che le rettifiche finanziarie che la
Commissione può imporre agli Stati membri siano connesse alla protezione degli
interessi finanziari dell'Unione, esse dovrebbero limitarsi ai casi in cui la
violazione delle norme nazionali o dell'Unione riguarda direttamente o
indirettamente l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo degli
interventi e delle spese corrispondenti. Per garantire la proporzionalità, è
importante che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione
nel decidere l'importo della rettifica finanziaria. A questo riguardo, è
opportuno definire i criteri per l’applicazione delle rettifiche finanziarie da
parte della Commissione e la procedura che può portare a una decisione sulla
rettifica finanziaria. (26)
Al fine di definire la relazione finanziaria tra le
autorità responsabili e il bilancio dell'Unione, occorre che la Commissione
liquidi i conti di dette autorità a cadenza annuale. È opportuno che la
decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l’esattezza e la veridicità
dei conti ma non la conformità della spesa con la normativa dell’Unione. (27)
Spetta alla Commissione, in quanto responsabile
della corretta applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 17
del trattato sull'Unione europea, decidere se le spese sostenute dagli Stati
membri rispettano le norme dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero avere il
diritto di giustificare le loro decisioni di effettuare pagamenti. Per dare
agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese
sostenute, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione
decide quali sono le conseguenze finanziarie della mancata osservanza. (28)
Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria,
è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell’impegno di
bilancio in un programma nazionale, in particolare se un importo può essere
escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da
un procedimento giudiziario o ricorso amministrativo con effetti sospensivi o
da cause di forza maggiore. (29)
Per garantire l'applicazione corretta delle norme
generali sul disimpegno, occorre che le norme stabilite specifichino come si
determinano le scadenze del disimpegno e come si calcolano i rispettivi
importi. (30)
È importante portare all’attenzione del grande
pubblico i risultati del finanziamento dell'Unione. I cittadini hanno il
diritto di sapere come sono spese le risorse finanziarie dell'Unione. La
responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate
dovrebbe spettare sia alle autorità responsabili sia ai beneficiari dei
progetti. Per garantire una maggiore efficienza della comunicazione al grande
pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su
iniziativa della Commissione, il bilancio destinato alle attività di
comunicazione a norma del presente regolamento deve anche contribuire a coprire
la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea
nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente
finanziamento dell’Unione. (31)
Al fine di garantire un’ampia divulgazione delle
informazioni in merito al presente finanziamento dell’Unione e di informare i
potenziali beneficiari circa le opportunità di sostegno finanziario, è
opportuno stabilire, sulla base del presente regolamento, disposizioni
dettagliate relativamente a misure di informazione e comunicazione oltre a
talune caratteristiche tecniche di tali misure, e che ciascuno Stato membro
crei un sito o un portale web contenente le necessarie informazioni. (32)
L’efficacia delle azioni finanziate dipende anche
dalla valutazione e dalla divulgazione dei loro risultati. È opportuno che
siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al
riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità
delle informazioni connesse. (33)
Al fine di modificare le disposizioni del presente
regolamento concernenti i principi comuni sull'ammissibilità della spesa,
occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi
dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di
particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione
conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della
preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la
Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e
tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (34)
Al fine di garantire condizioni uniformi per
l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione
competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in
conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[12]. (35)
Nel caso di atti di esecuzione che prevedono
obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla
trasmissione d’informazioni alla Commissione, è opportuno che si faccia ricorso
alla procedura d’esame, mentre la procedura consultiva andrebbe applicata per
l'adozione di atti di esecuzione relativi a modelli di formulari per la trasmissione
delle informazioni alla Commissione, vista la loro natura puramente tecnica. (36)
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a
dire stabilire disposizioni generali, non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello
di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. A
norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato
al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non
partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati,
né sono soggetti alla sua applicazione. [OPPURE] [A norma dell'articolo 3
del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito e
l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e
all'applicazione del presente regolamento.] (37)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa
all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta
alla sua applicazione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione Il presente regolamento reca disposizioni
generali per l’attuazione dei regolamenti specifici, con riferimento: (a)
al finanziamento delle spese; (b)
al partenariato, alla programmazione, alla
rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione; (c)
ai sistemi di gestione e di controllo che gli Stati
membri devono instaurare; (d)
alla liquidazione dei conti. Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende
per: (a)
“regolamenti specifici”: –
il regolamento n. ../2012/UE [che istituisce
il Fondo Asilo e migrazione]; –
il regolamento n. ../2012/UE [che istituisce,
nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione delle crisi], e –
qualunque altro regolamento che prevede
l’applicazione del presente regolamento. (b)
“programmazione”: l’iter organizzativo, decisionale
e di finanziamento in più fasi, finalizzato all’attuazione pluriennale
dell’azione congiunta dell’Unione e degli Stati membri per realizzare gli
obiettivi dei regolamenti specifici; (c)
“azione”: un progetto o gruppo di progetti
selezionati dall’autorità responsabile del programma nazionale interessato o
posti sotto la sua responsabilità, che contribuiscono agli obiettivi generali e
specifici perseguiti dai regolamenti specifici; (d)
“azione dell’Unione”: un’azione transnazionale o
un’azione di particolare interesse per l’Unione quale definita nei regolamenti
specifici; (e)
“progetto”: gli specifici mezzi pratici impiegati
dal beneficiario di un contributo dell’Unione per attuare un’azione in tutto o
in parte; (f)
“assistenza emergenziale”: un progetto o gruppo di
progetti per far fronte a una situazione d’emergenza, come definita nei
regolamenti specifici; (g)
“beneficiario”: il destinatario di un contributo
dell’Unione nel quadro di un progetto, che si tratti di organismo pubblico o
privato, di organizzazioni internazionali o della Croce rossa, della
Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della
Mezzaluna rossa. CAPO II PRINCIPI DI INTERVENTO Articolo 3 Principi generali 1.
I regolamenti specifici forniscono sostegno,
attraverso i programmi nazionali, le azioni dell’Unione e l’assistenza
emergenziale, a complemento dell’intervento nazionale, regionale e locale per
conseguire gli obiettivi dell’Unione. 2.
La Commissione e gli Stati membri garantiscono che
il sostegno fornito nel quadro dei regolamenti specifici e dagli Stati membri
sia coerente con le attività, le politiche e le priorità dell’Unione europea e
complementare rispetto agli altri strumenti dell’Unione. 3.
Il sostegno nel quadro dei regolamenti specifici è
attuato in stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. 4.
In base alle rispettive responsabilità, la
Commissione e gli Stati membri, unitamente al servizio europeo per l’azione
esterna per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali
paesi , garantiscono il coordinamento tra il presente regolamento e i
regolamenti specifici e con altri strumenti e politiche dell'Unione, compresi
quelli nel quadro dell'azione esterna dell'Unione. 5.
La Commissione e gli Stati membri applicano il
principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo [26] del regolamento
finanziario. 6.
La Commissione e gli Stati membri garantiscono
l’efficacia del sostegno fornito nell’ambito dei regolamenti specifici, in
particolare attraverso il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione. 7.
La Commissione e gli Stati membri svolgono i
rispettivi ruoli, con riguardo al presente regolamento e ai regolamenti
specifici, mirando a ridurre l’onere amministrativo a carico dei beneficiari. Articolo 4 Conformità
al diritto dell’Unione e nazionale Gli interventi finanziati dai regolamenti
specifici sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale. Articolo 5 Tutela degli
interessi finanziari dell'Unione europea 1.
La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti
a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi dei
regolamenti specifici, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati
mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e
ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero
rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate
e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.
Gli Stati membri prevengono, individuano e
rettificano le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati
compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne riferiscono alla
Commissione e la informano sull'andamento dei relativi procedimenti
amministrativi e giudiziari. 3.
Quando un importo indebitamente versato a un
beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno
Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al
bilancio generale dell'Unione europea. 4.
Gli Stati membri predispongono una prevenzione
efficace contro la frode, con particolare riguardo ai settori che presentano un
livello di rischio maggiore, e che funga da deterrente, tenuto conto dei benefici
e della proporzionalità delle misure. 5.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente alla procedura di cui all’articolo 54, con
riferimento agli obblighi degli Stati membri descritti al paragrafo 4. 6.
La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte
dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di
documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i
subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell’ambito dei
regolamenti specifici. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici
che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti,
secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96,
per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite
lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o
decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli
accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le
convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione
del presente regolamento e dei regolamenti specifici devono abilitare
espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali
revisioni, controlli e verifiche sul posto. Articolo 6 Programmazione
Gli obiettivi dei regolamenti specifici sono
realizzati nell’ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2014 al
2020) con revisione intermedia a norma dell’articolo 15. CAPO III QUADRO FINANZIARIO PER LE AZIONI
DELL'UNIONE, L'ASSISTENZA EMERGENZIALE E L’ASSISTENZA TECNICA Articolo 7 Quadro di attuazione 1.
La Commissione stabilisce l’importo totale
disponibile per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza
tecnica su sua iniziativa, nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio
dell’Unione. 2.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione,
il programma di lavoro per le azioni dell'Unione e l'assistenza emergenziale.
L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui
all'articolo 55, paragrafo 3. 3.
Per garantire la tempestiva disponibilità delle
risorse, la Commissione può adottare un programma di lavoro separato per
l’assistenza emergenziale. 4.
Le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e
l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione possono essere attuate –
direttamente, dalla Commissione o mediante agenzie
esecutive; –
indirettamente, da entità e persone diverse dagli
Stati membri conformemente all’articolo [57] del regolamento finanziario. Articolo 8 Assistenza emergenziale 1.
In risposta a una situazione di emergenza come
definita nei regolamenti specifici, è facoltà della Commissione decidere di
prestare assistenza emergenziale. 2.
Entro i limiti delle risorse disponibili,
l’assistenza emergenziale può ammontare al 100% delle spese ammissibili. 3.
Essa può consistere in assistenza negli Stati
membri e in paesi terzi conformemente agli obiettivi e alle azioni definite nei
regolamenti specifici. 4.
L'assistenza emergenziale può finanziare spese
sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o
della richiesta di assistenza, qualora ciò sia necessario per attuare l’azione.
Articolo 9 Azioni dell’Unione e assistenza
emergenziale nei paesi terzi o in relazione a tali paesi 1.
È facoltà della Commissione decidere di finanziare
le azioni dell’Unione e l’assistenza emergenziale nei paesi terzi o in
relazione a tali paesi, conformemente agli obiettivi e alle azioni definite nei
regolamenti specifici. 2.
Nei casi in cui tali azioni sono attuate
direttamente, possono presentare domanda le seguenti entità: (a)
gli Stati membri; (b)
i paesi terzi; (c)
organismi congiunti costituiti da paesi terzi e
dall’Unione o da Stati membri; (d)
le organizzazioni internazionali, comprese le
organizzazioni regionali, gli organismi, i dipartimenti e le missioni delle
Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie e internazionali, le banche di
sviluppo e le istituzioni di giurisdizione internazionale, in quanto
contribuiscono agli obiettivi dei regolamenti specifici interessati; (e)
il comitato internazionale della Croce rossa, la
Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della
Mezzaluna rossa; (f)
le organizzazioni non governative stabilite e
registrate nell’Unione e nei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e
allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Articolo 10 Assistenza tecnica su iniziativa della
Commissione 1.
Su iniziativa o per conto della Commissione, i
regolamenti specifici possono finanziare misure preparatorie, di monitoraggio,
assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie
all'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici. 2.
Dette misure possono comprendere, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: (a)
l’assistenza alla preparazione e alla valutazione
dei progetti; (b)
il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo
sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace del presente
regolamento e dei regolamenti specifici; (c)
misure connesse all'analisi, alla gestione, al
monitoraggio, allo scambio di informazioni e all'attuazione del presente
regolamento e dei regolamenti specifici, nonché misure relative all'attuazione
dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa; (d)
valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e
studi, anche di natura generale, sul funzionamento dei regolamenti specifici; (e)
azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a
sostegno del lavoro di rete, interventi di comunicazione, azioni di
sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio
di esperienze, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della
comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di
comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle
attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche
a coprire la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione
europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente
regolamento e dei regolamenti specifici; (f)
installazione, funzionamento e interconnessione di
sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e
la valutazione; (g)
la progettazione di un quadro di monitoraggio e
valutazione comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove
opportuno, degli indicatori nazionali; (h)
azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e
lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione; (i)
conferenze, seminari, convegni e altre misure
comuni a carattere informativo e formativo relative all'attuazione del presente
regolamento e dei regolamenti specifici, per autorità e beneficiari
determinati; (j)
azioni relative all’audit. 3.
Le azioni possono riguardare i quadri finanziari
precedenti e successivi. CAPO IV PROGRAMMI NAZIONALI Sezione 1
Quadro di programmazione e attuazione Articolo 11 Intervento
sussidiario e proporzionale 1.
Gli Stati membri e gli organismi da essi designati
a tale scopo (“autorità designate”) sono responsabili dell'esecuzione dei
programmi e svolgono i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento e
dei regolamenti specifici a un livello appropriato, conformemente al quadro
istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del
presente regolamento e dei regolamenti specifici. 2.
Le modalità di attuazione e di impiego del sostegno
finanziario concesso nell’ambito dei regolamenti specifici, in particolare le
risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la
valutazione, la gestione e il controllo, tengono conto del principio di
proporzionalità rispetto al livello di sostegno assegnato. Articolo 12 Partenariato 1. Ogni Stato membro organizza,
nel rispetto delle proprie norme e prassi nazionali, un partenariato con le
autorità e gli organismi interessati per sviluppare ed attuare i programmi
nazionali. Tali autorità e organismi comprendono le autorità
regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti e, ove
opportuno, le organizzazioni internazionali e gli organismi che rappresentano
la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali. 2. Il partenariato è condotto
nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di
ciascuna categoria di partner. 3.
I partner sono coinvolti nella stesura,
nell’esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi nazionali. 4.
Ciascuno Stato membro istituisce un comitato di
sorveglianza per supportare l’esecuzione dei programmi nazionali. 5.
La Commissione può partecipare ai lavori del
comitato di sorveglianza a titolo consultivo. Articolo 13 Dialogo
strategico 1.
Per dare il via al periodo di programmazione la
Commissione e ciascuno Stato membro instaurano un dialogo strategico in merito
alle necessità nazionali e al contributo che il bilancio dell’Unione può
apportare per soddisfare tali necessità, tenendo conto della situazione di
partenza nello Stato membro interessato e degli obiettivi dei regolamenti
specifici. I risultati di tale dialogo sono verbali congiuntamente approvati o
uno scambio di lettere da cui emergano le specifiche necessità e priorità dello
Stato membro interessato, e fungono da quadro per la predisposizione dei
programmi nazionali. Nel caso di azioni nei paesi terzi e in relazione
a tali paesi, gli interventi non sono direttamente orientati allo sviluppo e il
dialogo strategico persegue la totale coerenza con i principi e gli obiettivi
generali dell'azione esterna e della politica estera dell’Unione relativa al
paese o alla regione in questione. 2.
Nell’ambito dell’esame della richiesta di pagamento
di cui all’articolo 39 e della relazione di esecuzione di cui all’articolo 49,
lo Stato membro interessato e la Commissione riesaminano i progressi compiuti
nell’esecuzione del programma nazionale, tenendo conto delle conclusioni del
dialogo strategico. Articolo 14 Preparazione
e approvazione dei programmi nazionali 1.
Ciascuno Stato membro propone, sulla base delle
conclusioni del dialogo strategico di cui all’articolo 13, paragrafo 1, un
programma nazionale in conformità dei regolamenti specifici. 2.
Ciascun programma nazionale proposto si riferisce
agli esercizi finanziari del periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2020 e presenta i seguenti elementi: (a)
una descrizione della situazione di partenza nello
Stato membro; (b)
un’analisi delle necessità nello Stato membro e
degli obiettivi nazionali definiti per soddisfare tali necessità durante il
periodo di applicazione del programma; (c)
un’opportuna strategia che individui gli obiettivi
da realizzare con il sostegno del bilancio dell’Unione, e che comprenda i
risultati da raggiungere, un calendario indicativo ed esempi di interventi
previsti per realizzare tali obiettivi; (d)
i meccanismi che garantiscono il coordinamento tra
gli strumenti introdotti dai regolamenti specifici e altri strumenti nazionali
e dell'Unione; (e)
informazioni sul quadro di monitoraggio e
valutazione da istituire e sugli indicatori da utilizzare per misurare i
progressi compiuti nell’attuare gli obiettivi perseguiti rispetto alla
situazione di partenza nello Stato membro; (f)
le modalità per garantire l’attuazione efficace ed
efficiente del sostegno finanziario del bilancio dell’Unione, compresa la
pianificazione dell’assistenza tecnica e l’approccio scelto per dare attuazione
al principio di partenariato sancito dall’articolo 12; (g)
un progetto di piano di finanziamento suddiviso per
ciascun esercizio finanziario del periodo; (h)
i meccanismi e i metodi da utilizzare per pubblicizzare
il programma nazionale; (i)
le modalità di esecuzione del programma nazionale
contenenti l’indicazione delle autorità designate. 3.
Gli Stati membri presentano alla Commissione le
proposte di programmi nazionali entro tre mesi dalla chiusura del dialogo strategico
di cui all’articolo 13, paragrafo 1. 4.
I programmi nazionali sono redatti sulla base del
modello adottato dalla Commissione. Il corrispondente atto di esecuzione è
adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 55,
paragrafo 2. 5.
Prima di approvare una proposta di programma
nazionale, la Commissione ne esamina: (a)
la coerenza rispetto agli obiettivi dei regolamenti
specifici e alle conclusioni del dialogo strategico di cui all'articolo 13,
paragrafo 1; (b)
la pertinenza degli obiettivi, dei risultati da
raggiungere, degli indicatori, il calendario e gli esempi di azioni previste
nella proposta di programma nazionale, alla luce della strategia proposta; (c)
la pertinenza delle disposizioni di esecuzione di
cui al paragrafo 2, punto i), con riguardo alle azioni previste; (d)
la conformità della proposta di programma con il
diritto dell’Unione; (e)
la complementarità con il sostegno finanziario
fornito da altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo sociale europeo; (f)
ove applicabile ai sensi di un regolamento
specifico, con riferimento agli obiettivi e agli esempi di azioni nei paesi
terzi o in relazione a tali paesi, la coerenza con i principi e gli obiettivi
dell’azione esterna e della politica estera dell’Unione relativa al paese o
alla regione in questione. 6.
La Commissione formula osservazioni entro tre mesi
dalla data di presentazione della proposta di programma nazionale. Qualora
ritenga che la proposta di programma nazionale non sia coerente con gli
obiettivi dei regolamenti specifici, sia insufficiente alla luce della
strategia o non rispetti il diritto dell’Unione, la Commissione invita lo Stato
membro interessato a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie e,
se del caso, a modificare la proposta di programma nazionale. Lo Stato membro
fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se
del caso, modifica la proposta di programma nazionale. 7.
La Commissione approva, mediante atti di
esecuzione, ciascun programma nazionale entro sei mesi dacché lo Stato membro
lo ha presentato ufficialmente, a condizione che siano state prese in
considerazione in modo soddisfacente tutte le osservazioni della Commissione. 8.
Alla luce di nuove o impreviste circostanze, su
iniziativa della Commissione o dello Stato membro interessato, un programma
nazionale approvato può essere riesaminato e, ove necessario, modificato per il
restante periodo di programmazione. Articolo 15 Revisione intermedia 1.
Nel 2017 la Commissione e ciascuno Stato membro
riesaminano la situazione, alla luce degli sviluppi delle politiche dell’Unione
e della situazione dello Stato membro interessato. 2.
A seguito di tale revisione, gli Stati membri
possono modificare i rispettivi programmi nazionali. I programmi nazionali sono
modificati per quegli Stati membri che riceveranno dotazioni aggiuntive ai
sensi dei regolamenti specifici. 3.
Le disposizioni dell'articolo 14 sulla preparazione
e sull'approvazione dei programmi nazionali si applicano per analogia alla
preparazione e all'approvazione di tali programmi modificati. 4.
La Commissione assegna agli Stati membri, mediante
atti di esecuzione, le risorse per i programmi nazionali che sono disponibili
nel quadro della revisione intermedia ai sensi dei regolamenti specifici.
Ultimata la revisione intermedia, la Commissione presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni una relazione sulla revisione intermedia svolta conformemente
alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici. Articolo 16 Struttura
del finanziamento 1.
Il contributo finanziario ai sensi del programma
nazionale è erogato nella forma di sovvenzioni. 2.
Le azioni sostenute dai programmi nazionali sono cofinanziate
da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono
beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell'Unione. 3.
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non
supera il 75% del totale delle spese ammissibili di un progetto. 4.
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può
essere aumentato fino al 90% per azioni specifiche o priorità strategiche
definite nei regolamenti specifici. 5.
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può
essere aumentato fino al 90% anche in circostanze debitamente giustificate, in
particolare nei casi in cui i progetti non potrebbero essere altrimenti attuati
e gli obiettivi del programma nazionale non sarebbero realizzati. Articolo 17
Principi generali di
ammissibilità 1.
L'ammissibilità della spesa è determinata sulla
base delle regole nazionali, salvo ove il presente regolamento o i regolamenti
specifici prevedano disposizioni specifiche. 2.
Conformemente ai regolamenti specifici, per essere
ammissibili le spese devono: (a)
rientrare nel campo di applicazione dei regolamenti
specifici e dei loro obiettivi; (b)
essere necessarie per il buon esito delle attività
del progetto in questione; (c)
essere ragionevoli e rispettare i principi di sana
gestione finanziaria, in particolare i principi della convenienza economica e
del rapporto tra costi ed efficacia. 3.
Le spese sono ammissibili al finanziamento ai sensi
dei regolamenti specifici se –
il beneficiario le ha sostenute e pagate tra il 1°
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022, e –
l’autorità responsabile accreditata le ha
effettivamente versate tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2023. 4.
Le spese indicate nelle richieste di pagamento del
beneficiario all’autorità responsabile sono giustificate da fatture o documenti
contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno
finanziario di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Per tali
forme di sostegno, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 3, gli importi
indicati sulla richiesta di pagamento sono i costi rimborsati al beneficiario
dall'autorità responsabile. 5.
Le entrate nette generate direttamente da un
progetto nel corso della sua esecuzione e di cui non si sia tenuto conto al
momento dell'approvazione del progetto stesso vengono dedotte dalle spese
ammissibili del progetto nella richiesta di pagamento finale presentata dal
beneficiario. Articolo 18 Spese
ammissibili 1.
Le spese ammissibili possono essere rimborsate
secondo le seguenti modalità: (a)
rimborso dei costi ammissibili effettivamente
sostenuti e pagati, se del caso unitamente agli ammortamenti; (b)
tabella standard di costi unitari; (c)
somme forfettarie; (d)
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati
applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite. 2.
Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono
combinare se ciascuna di esse copre diverse categorie di costi, o se sono
utilizzate per progetti diversi facenti parte di un’azione o per fasi
successive di un’azione. 3.
Se un progetto è attuato esclusivamente mediante
appalti di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, lettera a). 4.
Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e
d), sono stabiliti in anticipo sulla base di una delle seguenti modalità: (a)
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile,
basato su: i) dati statistici o altre informazioni
oggettive; oppure ii) dati storici verificati dei singoli
beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi; (b)
metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari,
somme e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie
analoghe di azioni/progetti e beneficiari; (c)
metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari,
somme e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione
finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di
azione/progetto e beneficiario. 5.
Il documento che specifica le condizioni per il
sostegno a ciascun progetto/azione indica il metodo da applicare per stabilire
i costi dell'azione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione. 6.
Laddove l'esecuzione di un progetto dia origine a
costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei
seguenti modi: (a)
un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti
ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di
un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati
interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di azione/progetto o
beneficiario; (b)
un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti
ammissibili per il personale; (c)
un tasso forfettario applicato ai costi diretti
ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili
nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di azione/progetto e
beneficiario. 7.
Le sovvenzioni per le quali il sostegno finanziario
a carico del bilancio dell’Unione non supera i 50 000 EUR sono concesse
nella forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari. 8.
Per le sovvenzioni per le quali il contributo a
carico del bilancio dell'Unione non supera i 100 000 EUR, i finanziamenti
nelle forme di tassi forfettari, tabelle standard di costi unitari e somme
forfettarie di cui al paragrafo 4 possono essere calcolati caso per caso, in
funzione del progetto, in base a una bozza di dotazione di bilancio approvata a
priori dall'autorità responsabile. 9.
Le spese di ammortamento si possono considerare
spese ammissibili alle seguenti condizioni: (a)
le spese sono ammissibili in virtù delle regole di
ammissibilità contenute nel programma nazionale; (b)
l'importo della spesa è debitamente giustificato da
documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture quando rimborsato
nella forma di cui al paragrafo 1, lettera a); (c)
i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di
sostegno al progetto; (d)
il sostegno a carico del bilancio dell’Unione non
ha contribuito all’acquisto dei beni ammortizzati. Articolo 19 Spese
non ammissibili Non sono ammissibili a un contributo a carico
del bilancio dell’Unione ai sensi dei regolamenti specifici i seguenti costi: (a)
interessi passivi; (b)
l’acquisto di terreni non edificati; (c)
l’acquisto di terreni edificati, qualora il terreno
sia necessario all’esecuzione del progetto, per un importo superiore al 10%
della spesa totale ammissibile del progetto considerato; (d)
l’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli
importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione
nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti
come definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva
2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla
fornitura di infrastrutture. Articolo 20 Assistenza tecnica su iniziativa degli
Stati membri 1.
Su iniziativa di uno Stato membro per ciascun
programma nazionale, i regolamenti specifici possono finanziare azioni per
attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e
comunicazione, lavoro di rete, controllo e audit, oltre a misure per il
rafforzamento della capacità amministrativa in vista dell’attuazione del
presente regolamento e dei regolamenti specifici. 2.
Tali misure possono ricomprendere: (a)
spese relative alla preparazione, selezione,
valutazione, gestione e al monitoraggio di azioni o progetti; (b)
spese per gli audit e controlli sul posto di azioni
o progetti; (c)
spese per la valutazione di azioni o progetti; (d)
spese relative all'informazione, alla divulgazione
e trasparenza in relazione ad azioni o progetti; (e)
spese per l’acquisto o locazione, l'installazione e
la manutenzione di sistemi informatici di gestione, monitoraggio e valutazione
del presente regolamento e dei regolamenti specifici; (f)
spese per le riunioni dei comitati e sottocomitati
di sorveglianza relative all'attuazione delle azioni; queste spese possono
includere anche i costi relativi agli esperti e agli altri partecipanti,
inclusi i partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è essenziale per il
buon esito delle azioni o dei progetti; (g)
spese per il rafforzamento della capacità
amministrativa per l’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti
specifici. 3.
Gli Stati membri possono usare gli stanziamenti per
finanziare azioni destinate a ridurre l'onere amministrativo a carico dei
beneficiari, compresi i sistemi di scambio di dati elettronici, ed azioni per
rafforzare la capacità delle autorità dello Stato membro e dei beneficiari di
amministrare e utilizzare il finanziamento concesso nell’ambito dei regolamenti
specifici. 4.
Le azioni possono riguardare i quadri finanziari
precedenti e successivi. Sezione 2
Gestione e controllo Articolo 21
Principi generali dei sistemi
di gestione e di controllo I sistemi di
gestione e di controllo prevedono: (a)
la descrizione delle funzioni degli organismi
coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni
all'interno di ciascun organismo; (b)
l'osservanza del principio della separazione delle
funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; (c)
procedure atte a garantire la correttezza e la
regolarità delle spese dichiarate; (d)
sistemi informatici per la contabilità, per la
memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli
indicatori, per il monitoraggio e la rendicontazione; (e)
sistemi di rendicontazione e di monitoraggio
laddove l’autorità responsabile affida l’esecuzione di compiti ad un altro
organismo; (f)
disposizioni per l'audit del funzionamento dei
sistemi di gestione e di controllo; (g)
sistemi e procedure per garantire un’adeguata
tracciabilità dei dati; (h)
la prevenzione, il rilevamento e la correzione di
irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente
versati, compresi, se del caso, gli interessi. Articolo 22
Responsabilità degli Stati
membri 1.
Gli Stati membri adempiono agli obblighi di
gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano
indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento
finanziario e alle norme del presente regolamento. Conformemente al principio
della gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili della gestione e
del controllo dei programmi nazionali. 2.
Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di
gestione e di controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle
disposizioni del presente regolamento e che funzionino in modo efficace. 3.
Gli Stati membri assegnano risorse adeguate
affinché ciascun organismo svolga le proprie funzioni lungo tutto il periodo di
programmazione. 4.
Gli Stati membri stabiliscono norme e procedure per
la selezione e l’esecuzione dei progetti in conformità del presente
regolamento. 5.
Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli
Stati membri e la Commissione si svolgono utilizzando un sistema di scambio
elettronico di dati istituito dalla Commissione. Articolo 23
Autorità designate 1.
Ai fini dell’esecuzione del proprio programma
nazionale, ciascuno Stato membro designa i seguenti organismi: a) un’autorità accreditante, come definita
dall’articolo [56] del regolamento finanziario; b) un’autorità responsabile accreditata,
ossia un organismo pubblico dello Stato membro che sia il solo responsabile
della gestione e del controllo corretti del programma nazionale e si occupi di
tutte le comunicazioni con la Commissione; c) un’autorità di audit, ossia un’autorità
pubblica o un organismo pubblico nazionale, indipendente dal punto di vista
funzionale dall’autorità responsabile e dall’autorità accreditante, incaricato
della verifica del funzionamento efficace del sistema di gestione e di
controllo; d) se opportuno, un'autorità delegata, ossia
un organismo pubblico o privato che svolga taluni compiti dell’autorità
responsabile, sotto la responsabilità di quest’ultima. 2.
Lo Stato membro definisce le regole che governano
le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste
con la Commissione. Articolo 24
Accreditamento
delle autorità responsabili 1.
A norma dell'articolo [56, paragrafo 3], del
regolamento finanziario, ciascuna autorità responsabile della gestione e del
controllo della spesa nell'ambito del presente regolamento è accreditata con
decisione formale di un’autorità accreditante a livello ministeriale. 2.
L'accreditamento è subordinato al rispetto da parte
dell'organismo dei criteri di accreditamento riguardanti l'ambiente interno, le
attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti
dal presente regolamento o in base ad esso. 3.
L'accreditamento si fonda sul parere di un
organismo di audit indipendente che valuta il rispetto da parte dell'autorità
responsabile dei criteri di accreditamento. L'organismo di audit indipendente
svolge il proprio compito in conformità con standard internazionalmente
riconosciuti. 4.
L'autorità accreditante controlla l'autorità
responsabile accreditata e revoca l'accreditamento con decisione formale se uno
o più dei criteri di accreditamento non sono più soddisfatti, a meno che
l'autorità responsabile non adotti le necessarie azioni correttive entro un
periodo di prova stabilito dall'autorità accreditante in base alla gravità del
problema. L'autorità accreditante notifica immediatamente alla Commissione il
periodo di prova stabilito per un’autorità responsabile accreditata ed
eventuali decisioni di revoca. 5.
Al fine di garantire il corretto funzionamento di
questo sistema, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente alla procedura di cui all’articolo 54 riguardanti: (a)
le condizioni minime per l’accreditamento delle
autorità responsabili con riguardo all’ambiente interno, alle attività di
controllo, informazione e comunicazione, e al monitoraggio, oltre alle norme
sulla procedura per rilasciare e revocare l’accreditamento; (b)
le norme relative alla vigilanza delle autorità
responsabili e la procedura per il riesame del loro accreditamento; (c)
gli obblighi delle autorità responsabili in materia
di intervento pubblico e di contenuto delle loro responsabilità di gestione e
di controllo. Articolo 25
Principi generali sui
controlli delle autorità responsabili 1.
Le autorità responsabili effettuano un controllo
amministrativo sistematico di tutte le richieste di pagamento inoltrate dai
beneficiari e, per raggiungere un livello sufficiente di affidabilità, lo
completano con controlli sul posto delle spese connesse alle richieste di
pagamento finale dei beneficiari, che sono dichiarate nei conti annuali. 2.
Con riferimento ai controlli sul posto, l'autorità
responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera
popolazione dei beneficiari includendo, se opportuno, una parte casuale e una
parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore
rappresentativo e un livello minimo di fiducia, mirando nel contempo anche agli
errori più elevati. 3.
L'autorità responsabile redige una relazione di
controllo per ogni controllo sul posto. 4.
Qualora i problemi riscontrati si rivelino di
natura sistemica e siano quindi potenzialmente fonte di rischio per altri
progetti, l’autorità responsabile garantisce che siano svolti esami ulteriori,
se necessario anche controlli supplementari, per definire l’entità di tali
problemi e se il tasso di errore vada oltre la soglia di rilevanza. L’autorità
responsabile prende le necessarie misure preventive e correttive e le comunica
alla Commissione nella relazione di sintesi di cui all’articolo 39, paragrafo 1,
lettera c). 5.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione,
le disposizioni necessarie a garantire un’applicazione uniforme del presente
articolo. Tali disposizioni possono riguardare in particolare: (a)
i controlli amministrativi e i controlli sul posto
che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli
obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti
dall’applicazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici; (b)
il livello minimo dei controlli sul posto necessari
ai fini di un’efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali
gli Stati membri sono tenuti ad intensificare tali controlli o possono ridurli
in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di
tassi di errore che si situano a un livello accettabile; (c)
le norme e i metodi di rendicontazione dei
controlli e delle verifiche svolti e dei relativi risultati. La Commissione adotta tali atti di esecuzione
conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3. Articolo 26
Pagamento dei beneficiari Le autorità responsabili garantiscono che i
beneficiari ricevano l’importo totale del finanziamento pubblico per intero e
il più rapidamente possibile. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né
alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla
riduzione di detti importi per i beneficiari. Articolo 27
Funzioni dell’autorità di
audit 1.
L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di
attività di audit sui sistemi di gestione e di controllo, su un campione
adeguato di spese incluse nei conti annuali. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati, conformemente alla procedura di cui all’articolo 54,
relativi allo status delle autorità di audit e alle condizioni che devono
rispettare nell’eseguire gli audit. 2. Qualora le attività di audit siano
svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta
che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale. 3. L’autorità di audit si assicura che
il lavoro di revisione contabile tenga conto degli standard di audit
riconosciuti a livello internazionale. Articolo 28
Cooperazione con le autorità
di audit 1. La Commissione collabora con
le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia
immediatamente i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e
di controllo. 2. La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e
almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare il rapporto di
controllo annuale e il parere di audit, e per uno scambio di opinioni su
questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo. Articolo 29
Controlli e audit della
Commissione 1.
La Commissione si basa sulle informazioni
disponibili, compresa la procedura di accreditamento, le dichiarazioni annuali
di affidabilità di gestione, le relazioni annuali di controllo, i pareri
annuali di audit, le relazioni annuali di esecuzione e gli audit effettuati da
organismi nazionali e dell’Unione, al fine di verificare che gli Stati membri
abbiano istituito sistemi di gestione e di controllo conformi al presente
regolamento e che detti sistemi funzionino in modo efficace nel corso
dell'esecuzione dei programmi nazionali. 2.
Fatte salve le attività di audit condotte dagli
Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati
possono svolgere audit o controlli sul posto dandone adeguato preavviso. A
detti audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti
autorizzati degli Stati membri. 3.
L’ambito degli audit o dei controlli può
comprendere, in particolare: (a)
l’accertamento del funzionamento efficace dei
sistemi di gestione e di controllo di un programma nazionale o di una sua
parte; (b)
la conformità delle prassi amministrative con le
norme dell’Unione; (c)
l’esistenza dei documenti giustificativi richiesti
e la loro rispondenza alle azioni finanziate nell’ambito dei programmi
nazionali; (d)
i termini in cui sono state realizzate e
controllate le azioni; (e)
una valutazione della sana gestione finanziaria
delle azioni e/o del programma nazionale. 4.
Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti
autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli di audit sul
posto, hanno accesso a tutti i registri, documenti e metadati, a prescindere dal
mezzo su cui sono conservati, relativi a spese o a sistemi di gestione e di
controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di
tali registri, documenti e metadati. I poteri descritti nel presente paragrafo non
pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni
atti a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione
nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non
partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori
formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia
accesso alle informazioni così raccolte. 5.
Su richiesta della Commissione e con il
consenso dello Stato membro, gli organismi competenti di detto Stato membro
effettuano controlli o indagini supplementari sulle azioni previste dal
presente regolamento. A tali controlli possono partecipare gli agenti della
Commissione o persone da questa delegate. Al fine di migliorare la qualità dei controlli, la
Commissione può, con il consenso degli Stati membri interessati, chiedere
l’assistenza delle autorità di tali Stati membri per determinati controlli o
indagini. 6.
La Commissione può chiedere a uno Stato membro di
adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei
suoi sistemi di gestione e di controllo o la regolarità delle spese in
conformità delle norme applicabili. Sezione 3
Gestione finanziaria Articolo
30
Impegni di bilancio 1.
Gli impegni di bilancio dell’Unione nel rispetto di
ciascun programma nazionale sono assunti in frazioni annue nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. 2.
La decisione della Commissione di approvare ciascun
programma nazionale costituisce la decisione di finanziamento ai sensi
dell'articolo [81, paragrafo 2], del regolamento finanziario e, una volta
notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale
regolamento. 3.
Per ciascun programma nazionale, l'impegno di
bilancio relativo alla prima frazione segue l’approvazione del programma da
parte della Commissione. 4.
Gli impegni di bilancio relativi alle frazioni
successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni
anno, sulla base della decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo,
salvo ove sia applicabile l'articolo [13] del regolamento finanziario. Articolo 31
Norme comuni per i pagamenti 1.
I pagamenti, da parte della Commissione, del
contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale sono
effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai
fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all’impegno di bilancio aperto
meno recente in questione. 2.
I pagamenti avvengono sotto forma di
prefinanziamento iniziale, di pagamenti dei saldi annuali e di pagamento del
saldo finale. 3.
Si applica l’articolo [87] del regolamento
finanziario. Articolo 32
Cumulo del prefinanziamento
iniziale e dei saldi annuali 1.
La somma complessiva del pagamento del
prefinanziamento iniziale e dei pagamenti dei saldi annuali non supera il 95%
del contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale. 2.
Una volta raggiunto il massimale del 95%, gli Stati
membri continuano a trasmettere alla Commissione le richieste di pagamento. Articolo 33
Modalità del prefinanziamento
iniziale 1.
A seguito della decisione che approva il programma
nazionale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di
prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale versamento
rappresenta il 4% del contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma
nazionale interessato e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può essere
suddiviso in due rate. 2.
Se un programma nazionale è approvato nel 2015 o
successivamente, le rate sono erogate nell’anno di approvazione. 3.
Il prefinanziamento è utilizzato esclusivamente per
effettuare pagamenti ai beneficiari che attuano il programma nazionale ed è a
tale scopo messo immediatamente a disposizione dell’autorità responsabile. 4.
L’importo totale versato a titolo di
prefinanziamento è rimborsato alla Commissione se entro 24 mesi dalla data in
cui questa ha versato la prima rata del prefinanziamento iniziale non è stata
inoltrata nessuna richiesta di pagamento ai sensi dell’articolo 39. 5.
Gli interessi maturati sul prefinanziamento
iniziale sono imputati al programma nazionale in questione e detratti
dall’importo di spesa pubblica indicato nella richiesta di pagamento finale. 6.
La liquidazione contabile dell'importo versato a
titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla
Commissione in conformità all'articolo 36 al più tardi al momento della
chiusura del programma nazionale. Articolo 34
Definizione dell'esercizio
finanziario Ai fini del presente regolamento, l’esercizio
finanziario copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate
dall’autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell’anno “N-1” al
15 ottobre dell’anno “N”. Articolo 35
Pagamento del saldo annuale 1.
La Commissione procede al pagamento del saldo
annuale nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di
finanziamento in vigore, ai conti annuali dell’esercizio finanziario
corrispondente del programma nazionale, e alla corrispondente decisione di
liquidazione. 2.
I conti annuali coprono i versamenti effettuati
dall'autorità responsabile durante l'esercizio finanziario per il quale sono
stati rispettati i requisiti di controllo di cui all'articolo 25. 3.
Il pagamento del saldo annuale è effettuato
entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le
informazioni e i documenti indicati all’articolo 39, paragrafo 1, e
all’articolo 49 ed è stato liquidato l’ultimo conto annuale. Articolo 36
Chiusura del programma 1.
Entro e non oltre il 31 dicembre 2023 gli
Stati membri forniscono i seguenti documenti: (a)
le informazioni richieste per gli ultimi conti
annuali, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1; (b)
una richiesta di pagamento del saldo finale; (c)
la relazione finale di esecuzione del programma
nazionale, di cui all'articolo 49, paragrafo 1. 2.
I pagamenti effettuati dall’autorità responsabile
nel periodo che va dal 16 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 sono inclusi
negli ultimi conti annuali. 3.
Una volta ricevuti i documenti di cui al paragrafo
1, la Commissione procede al pagamento del saldo finale nei limiti delle
disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, agli
ultimi conti annuali e alla corrispondente decisione di liquidazione. 4.
Il pagamento del saldo finale è effettuato entro
tre mesi dalla data di liquidazione dei conti dell’esercizio finanziario finale
o entro un mese dalla data di accettazione della relazione finale di
esecuzione, se successiva. Gli importi ancora impegnati dopo il pagamento del
saldo sono disimpegnati dalla Commissione entro sei mesi, fatto salvo
l’articolo 47. Articolo 37
Interruzione del periodo di
pagamento 1.
I termini di pagamento di una richiesta di
pagamento possono essere interrotti dall’ordinatore delegato ai sensi del
regolamento finanziario per un periodo massimo di nove mesi, qualora ricorra
almeno una delle seguenti condizioni: (a)
a seguito di informazioni fornite da un organismo
di audit nazionale o dell'Unione, vi sono prove che facciano presumere carenze
significative nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo; (b)
l'ordinatore delegato deve effettuare verifiche
supplementari, essendo venuto a conoscenza di informazioni secondo cui le spese
contenute in una richiesta di pagamento sarebbero connesse a un'irregolarità
con gravi conseguenze finanziarie; (c)
non sono stati forniti uno o più documenti
richiesti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1. 2.
L'ordinatore delegato ha facoltà di limitare
l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto
della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al
paragrafo 1. L'ordinatore delegato informa immediatamente lo Stato membro e
l'autorità responsabile in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo ad
essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine
all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie. Articolo 37 bis
Sospensione del pagamento 1.
La Commissione può sospendere la totalità o una
parte del pagamento del saldo annuale se: (a)
il sistema di gestione e di controllo del programma
presenta gravi carenze che compromettono l’affidabilità della procedura di
certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure
correttive; oppure (b)
le spese figuranti in una dichiarazione certificata
di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;
oppure (c)
uno Stato membro ha commesso una grave violazione
dei propri obblighi ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2. 2.
La Commissione può decidere di sospendere la
totalità o una parte del pagamento del saldo annuale dopo aver dato allo Stato
membro l’opportunità di presentare osservazioni entro due mesi. 3.
La Commissione pone fine alla sospensione della
totalità o di una parte del pagamento del saldo annuale quando lo Stato membro
ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato
membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la
soppressione della totalità o di una parte del contributo dell’Unione al
programma operativo ai sensi dell'articolo 42. Articolo 38
Uso dell’euro 1.
Gli importi che figurano nei programmi presentati
dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le
richieste di pagamento, i conti annuali e le spese indicate nelle relazioni di
esecuzione annuali e finali sono espressi in euro. 2.
Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come
valuta nazionale alla data della richiesta di pagamento convertono in euro gli
importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in
euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese
durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del
programma nazionale interessato. Detto tasso è pubblicato in formato
elettronico ogni mese dalla Commissione. 3.
Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato
membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 2 continua ad
applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità responsabile prima
della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta
nazionale e l'euro. Sezione 4
Liquidazione dei conti e rettifiche finanziarie Articolo 39
Presentazione di informazioni 1.
Entro il 1° febbraio dell’anno che segue
l’esercizio finanziario, ogni Stato membro presenta alla Commissione i
documenti e le informazioni seguenti in conformità all’articolo [56] del
regolamento finanziario: (a)
i conti annuali dell’autorità responsabile; (b)
la dichiarazione di affidabilità di gestione circa
la completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali, il corretto
funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legittimità e la
regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana
gestione finanziaria; (c)
una relazione di sintesi di tutte le attività di
audit e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle carenze
sistemiche o ricorrenti, nonché le azioni correttive adottate o previste; (d)
un parere dell’autorità di audit in merito alla
dichiarazione di affidabilità di gestione che ne esamini tutti gli elementi,
corredato di una relazione di controllo che evidenzi le risultanze delle
attività di audit svolte in relazione all’esercizio finanziario oggetto del
parere. 2.
Su richiesta della Commissione, lo Stato membro le
fornisce ulteriori informazioni. Se uno Stato membro non fornisce le
informazioni richieste entro la scadenza indicata dalla Commissione per la loro
presentazione, la Commissione può prendere la decisione di liquidare i conti
sulla base delle informazioni in suo possesso. 3.
I documenti di cui al paragrafo 1 fungono da
richiesta di pagamento del saldo annuale. 4.
I documenti di cui al paragrafo 1 sono redatti
secondo i modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. La
Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura
consultiva di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Articolo 40
Liquidazione annuale dei
conti 1.
Entro il 30 aprile dell’anno che segue l’esercizio
finanziario, la Commissione decide in merito alla liquidazione dei conti
annuali per ciascun programma nazionale. La decisione di liquidazione riguarda
la completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali presentati e non
pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive. 2.
La Commissione definisce, mediante atti di
esecuzione, le modalità per l’esecuzione della procedura di liquidazione
annuale dei conti, per quanto riguarda le misure da adottare in relazione
all'adozione della decisione e della sua attuazione, compreso lo scambio
d’informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare.
Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di
cui all'articolo 55, paragrafo 3. Articolo 41
Rettifiche finanziarie
effettuate dagli Stati membri Gli Stati membri apportano le rettifiche
finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nei programmi
nazionali attraverso la soppressione totale o parziale del relativo contributo
a carico del bilancio dell’Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura
e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta
per il bilancio dell’Unione e apportano una rettifica proporzionale. Gli importi esclusi dal finanziamento e gli
importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo
programma nazionale, ad esclusione degli importi che risultano da irregolarità
identificate dalla Corte dei conti europea e dai servizi della Commissione,
compreso l’OLAF. Dopo la alla chiusura del programma nazionale,
lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell’Unione. Articolo 42
Verifica di conformità e
rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione 1.
La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie
sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma
nazionale e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere
dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile
dell'Unione e nazionale, anche per carenze nei sistemi di gestione e di
controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione o dalla Corte dei
conti europea. 2.
Una violazione della normativa applicabile
dell'Unione o nazionale determina una rettifica finanziaria solo ove ricorra
una delle seguenti condizioni: (a)
la violazione ha o potrebbe aver influenzato la
selezione dei progetti nell’ambito del programma nazionale; (b)
esiste il rischio che la violazione abbia o possa
avere influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del
bilancio dell'Unione. 3.
Nel decidere l'ammontare di una rettifica
finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura e
della gravità della violazione della normativa applicabile dell'Unione o
nazionale e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. 4.
Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del
finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte
dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte,
in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui
provvedimenti da adottare. 5.
Il rifiuto del finanziamento non può riguardare: a) le spese sostenute dall’autorità responsabile più di 36 mesi prima
della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro
interessato, dei risultati delle proprie verifiche; b) le spese per azioni pluriennali nel
quadro dei programmi nazionali, per le quali l’ultimo obbligo imposto al
beneficiario risale a oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte
della Commissione allo Stato membro, dei risultati delle proprie verifiche; c) le spese per azioni nell’ambito dei programmi nazionali diverse da
quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento
o, se del caso, il pagamento del saldo finale da parte dell’autorità
responsabile è stato effettuato oltre 36 mesi prima della comunicazione
scritta, da parte della Commissione allo Stato membro, dei risultati delle
proprie verifiche. 6.
La Commissione definisce, mediante atti di
esecuzione, le modalità per l’esecuzione della verifica di conformità, con
riferimento alle misure da adottare ai fini dell'adozione della decisione e
della sua esecuzione, compreso lo scambio d’informazioni tra la Commissione e
gli Stati membri e le scadenze da rispettare. Tali atti di esecuzione sono
adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo
3.
Articolo 43
Obblighi degli Stati
membri L'applicazione di una rettifica finanziaria da
parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di
procedere ai recuperi di cui all'articolo 21, lettera h), del presente
regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 1, del trattato e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio[13]. Articolo 44
Rimborso 1. Qualsiasi importo dovuto al
bilancio generale dell’Unione è rimborsato entro il termine indicato
nell’ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo [77] del regolamento
finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese
successivo all'emissione dell'ordine. 2. Ogni ritardo nel provvedere
al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla
data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso
di tale interesse è superiore di un punto e mezzo percentuale rispetto al tasso
applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di
rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine. Sezione 5
Disimpegno Articolo 45
Principi 1.
I programmi nazionali sono sottoposti ad una
procedura di disimpegno sulla base del principio per cui sono disimpegnati gli
importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento
iniziale ai sensi dell’articolo 33 o una richiesta di pagamento ai sensi
dell’articolo 39, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello dell’impegno di bilancio. 2.
L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è
disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
3.
È automaticamente disimpegnato qualunque impegno
ancora aperto all’ultima data utile per l’ammissibilità delle spese ai sensi
dell’articolo 17, paragrafo 3, per il quale l’autorità responsabile non abbia
presentato nessuna richiesta di pagamento entro sei mesi da tale data. Articolo 46
Eccezioni al disimpegno 1.
L'importo interessato dal disimpegno s'intende
ridotto degli importi che l'autorità responsabile non è stata in grado di
dichiarare alla Commissione a causa di: (a) azioni sospese in virtù di un
procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo;
oppure (b) cause di forza maggiore che compromettono
gravemente l'esecuzione del programma, in tutto o in parte. Le autorità
responsabili che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze
dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma. La riduzione può essere richiesta una volta, se la
sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno, o più
volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero
di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che
sospende l'esecuzione dell'azione e la data della decisione finale. 2.
Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla
Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1 per
l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente. 3.
Non rientra nel calcolo del disimpegno automatico
la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una
richiesta di pagamento, ma il cui pagamento è ridotto o sospeso dalla
Commissione al 31 dicembre dell'anno N+2. Articolo 47
Procedura 1. La Commissione informa in
tempo utile lo Stato membro ogniqualvolta esista un rischio di applicazione del
disimpegno ai sensi dell'articolo 42. 2. Sulla base delle informazioni
di cui dispone al 31 gennaio, la Commissione informa l’autorità responsabile
circa l’importo del disimpegno risultante dalle informazioni in suo possesso. 3. Lo Stato membro dispone di
due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere
osservazioni. 4. La Commissione procede al
disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante
dall’applicazione dei paragrafi da 1 a 3. 5. In caso di disimpegno
automatico, il contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma
nazionale interessato è ridotto, per l’anno considerato, dell’importo oggetto
del disimpegno automatico. Il contributo dell’Unione al piano di finanziamento
sarà ridotto proporzionalmente, salvo che lo Stato membro produca un piano di
finanziamento modificato. CAPO V INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE Articolo 48
Informazione e pubblicità 1.
Gli Stati membri e le autorità responsabili sono
responsabili di quanto segue: (a)
garantire la creazione di un sito o di un portale
web che fornisca informazioni sui programmi nazionali in un dato Stato membro e
sull’accesso agli stessi; (b)
informare i potenziali beneficiari in merito alle
opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi nazionali; (c)
pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il
ruolo e le realizzazioni dei regolamenti specifici mediante azioni di
informazione e comunicazione sui risultati e sull’impatto dei programmi
nazionali. 2.
Gli Stati membri garantiscono la trasparenza
dell’esecuzione dei programmi nazionali e stilano un elenco di azioni
finanziate per programma nazionale, accessibile tramite il sito o il portale
web. 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente alla procedura di cui all’articolo 54 per definire
le norme relative alle misure di informazione e pubblicità indirizzate al
pubblico e alle misure di informazione destinate ai beneficiari. 4.
La Commissione definisce, mediante atti di
esecuzione, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e
pubblicità. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla
procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3. Articolo 49
Relazioni
di esecuzione 1.
Entro il 31 marzo 2016 ed entro il 31 marzo di ogni
anno successivo sino al 2022 incluso, lo Stato membro presenta alla Commissione
una relazione annuale di esecuzione di ciascun programma nazionale svoltosi nel
precedente esercizio finanziario. La relazione presentata nel 2016 riguarda gli
esercizi finanziari 2014 e 2015. Lo Stato membro presenta una relazione finale di
esecuzione dei programmi nazionali entro il 31 dicembre 2023. 2.
Le relazioni annuali di esecuzione contengono
informazioni su quanto segue: (a)
esecuzione del programma con riferimento ai dati
finanziari e agli indicatori; (b)
qualunque problema che abbia ripercussioni sui
risultati del programma nazionale. 3.
Alla luce della relazione intermedia, la relazione
annuale di esecuzione presentata nel 2017 contiene e valuta le informazioni
elencate al paragrafo 2, nonché: (a)
i progressi verso il conseguimento degli obiettivi,
ottenuti con il contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma
nazionale; (b)
il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione,
monitoraggio e valutazione del programma nazionale. 4.
La relazione annuale di esecuzione presentata nel
2019 e la relazione finale di esecuzione, oltre alle informazioni e alla
valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e la valutazione
sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma nazionale. 5.
Le relazioni annuali di esecuzione di cui ai
paragrafi da 1 a 4 si considerano ricevibili se contengono tutte le
informazioni indicate negli stessi paragrafi. Ove la Commissione non comunichi
allo Stato membro che la relazione annuale di esecuzione non è ricevibile entro
15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, tale relazione si considera
ricevibile. 6.
La Commissione informa lo Stato membro in merito
alle sue osservazioni sulla relazione annuale di esecuzione entro due mesi
dalla data di ricezione. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il
termine stabilito, la relazione s'intende accettata. 7.
La Commissione può formulare raccomandazioni per
affrontare eventuali problemi che incidono sull'attuazione del programma
nazionale. In tal caso, l'autorità responsabile informa la Commissione entro
tre mesi in merito alle misure correttive adottate. 8.
La relazione annuale di esecuzione e la relazione
finale di esecuzione sono redatte secondo i modelli adottati dalla Commissione.
Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva
di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Articolo 50
Quadro
comune di monitoraggio e valutazione 1.
La Commissione svolge un monitoraggio periodico del
presente regolamento e dei regolamenti specifici, ove opportuno in cooperazione
con gli Stati membri. 2.
L’attuazione dei regolamenti specifici è valutata
dalla Commissione in partenariato con gli Stati membri. 3.
È istituito un quadro comune di monitoraggio e
valutazione allo scopo di misurare la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza, il
valore aggiunto e la sostenibilità delle azioni, la semplificazione e la
riduzione dell’onere amministrativo, alla luce degli obiettivi del presente
regolamento e dei regolamenti specifici, nonché i risultati da questi prodotti
in quanto strumenti che contribuiscono allo sviluppo dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia. 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente alla procedura di cui all’articolo 54 per
sviluppare ulteriormente il quadro comune di monitoraggio e valutazione. 5.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte
le informazioni necessarie a consentire il monitoraggio e la valutazione del
presente regolamento e dei regolamenti specifici. 6.
La Commissione esamina altresì la complementarità
tra le azioni attuate nell’ambito dei regolamenti specifici e quelle
concernenti altre politiche, strumenti e iniziative pertinenti dell’Unione. Articolo 51
Valutazione
dei programmi nazionali effettuata dagli Stati membri 1.
Gli Stati membri effettuano valutazioni per
migliorare la qualità dell’elaborazione e dell’attuazione dei programmi
nazionali, nel rispetto del quadro comune di monitoraggio e valutazione. 2.
Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di
procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati
relativi agli indicatori comuni e agli indicatori specifici per programma. 3.
Le valutazioni sono effettuate da esperti
funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili, dalle autorità di
audit e dalle autorità delegate. La Commissione fornisce orientamenti su come
effettuare le valutazioni. 4.
Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche
integralmente. Articolo 52
Relazioni
di valutazione degli Stati membri e della Commissione 1.
Nel rispetto del quadro comune di monitoraggio e
valutazione, gli Stati membri presentano alla Commissione: (a) entro il 31 dicembre 2017, una
relazione di valutazione intermedia sull’esecuzione delle azioni nell’ambito
dei programmi nazionali; (b) entro il 31 dicembre 2023, una
relazione di valutazione ex-post sugli effetti delle azioni nell'ambito dei
programmi nazionali. 2.
Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1,
la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: (a)
entro il 30 giugno 2018, una relazione di
valutazione intermedia sull’attuazione del presente regolamento e dei
regolamenti specifici a livello di Unione; (b)
entro il 30 giugno 2024, una relazione di
valutazione ex-post sugli effetti del presente regolamento e dei regolamenti
specifici a seguito della chiusura dei programmi nazionali. 3.
La valutazione ex-post della Commissione esamina
altresì l’impatto dei regolamenti specifici sullo sviluppo dello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia in termini di contributo ai seguenti obiettivi: (a)
lo sviluppo di una cultura comune di sicurezza
delle frontiere, cooperazione di polizia e gestione delle crisi; (b)
una gestione efficace dei flussi migratori verso
l’Unione; (c)
lo sviluppo del sistema europeo comune di asilo; (d)
il trattamento equo e non discriminatorio dei
cittadini di paesi terzi; (e)
la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri
nell’affrontare le questioni migratorie e di sicurezza interna; (f)
un approccio comune dell’Unione sulla migrazione e
sulla sicurezza verso i paesi terzi. Articolo 53
Relazione
di revisione intermedia Nel 2018 la Commissione presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni una relazione sulla revisione intermedia svolta in conformità con
le disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici. CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 54 Esercizio della delega 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
La delega di potere di cui al presente regolamento
è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è
tacitamente prorogata per un periodo di identica durata, a meno che il
Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi
tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.
La delega di potere di cui al presente regolamento
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
L'atto delegato adottato ai sensi del presente
regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio
hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è
stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 55 Procedura di comitato 1.
La Commissione è assistita dal comitato comune
“Asilo, migrazione e sicurezza” istituito dal presente regolamento. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 56 Revisione Su proposta della Commissione, il Parlamento
europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno
2020. Articolo 57 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Comunicazione
"Costruire un’Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni
2014-2020" Proposta di
regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi Proposta di
regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione Proposta di
regolamento che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi Proposta di
regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[14]
Attualmente
rubrica 3, titolo 18 – Affari interni Future
prospettive finanziarie pluriennali: rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) –
“Fondo Asilo e migrazione” e “Fondo Sicurezza interna” Natura della proposta/iniziativa þ La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione (finanziamento nel settore degli Affari
interni per il periodo 2014-2020) ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[15]
¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova
azione
1.3.
Obiettivi
1.3.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
L'obiettivo
ultimo delle politiche nel settore degli affari interni è instaurare uno spazio
senza frontiere interne, in cui i cittadini dell'Unione europea e di paesi
terzi possono entrare, circolare, vivere e lavorare, apportando nuove idee,
capitali, conoscenza e innovazione o colmando le lacune dei mercati nazionali
del lavoro, certi che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro
sicurezza garantita. Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale la
cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. La crescente
importanza delle politiche nel settore degli affari interni trova conferma nel
programma di Stoccolma e relativo piano d’azione, la cui attuazione costituisce
una priorità strategica per i prossimi cinque anni e riguarda settori quali la
migrazione (migrazione legale e integrazione, asilo, migrazione irregolare e
rimpatrio), la sicurezza (prevenzione e lotta al terrorismo e alla criminalità
organizzata, cooperazione di polizia) e la gestione delle frontiere esterne
(compresa la politica dei visti), e include anche la dimensione esterna di
queste politiche. Il trattato di Lisbona consente inoltre all'Unione di
rispondere con maggiore ambizione ai timori quotidiani dei suoi cittadini nello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le priorità strategiche di questo
settore, in particolare l’integrazione di cittadini di paesi terzi, vanno anche
considerate nel contesto delle sette iniziative faro della strategia Europa
2020 intese ad aiutare l'Unione europea a superare l'attuale crisi economica e
finanziaria e a conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Fondo Asilo
e migrazione e il Fondo Sicurezza interna forniranno l'assistenza finanziaria
necessaria per tradurre in risultati tangibili gli obiettivi dell’Unione
europea in materia di affari interni.
1.3.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
FONDO
ASILO E MIGRAZIONE a) rafforzare
e sviluppare il sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione
esterna; b) sostenere
la migrazione legale nell’Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale
degli Stati membri e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi
terzi, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione
internazionale; c) rafforzare
la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati
membri, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla
riammissione effettiva nei paesi di origine; d) migliorare
la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri,
specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo; Attuali
attività ABB interessate: 18.03 (Fondo europeo per i
rifugiati, misure d’emergenza e Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi) e 18.02 (relativamente al Fondo europeo per i rimpatri). FONDO
SICUREZZA INTERNA Strumento
di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi In linea con
le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle
valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, lo strumento contribuisce
ai seguenti obiettivi specifici: a) prevenire
e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata,
compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le
autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati; b) aumentare
la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi
per la sicurezza e le crisi, e prepararsi e proteggere la popolazione e le
infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di
sicurezza. Attuali
attività ABB interessate: 18.05 Strumento
di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti In linea con
le priorità individuate nelle pertinenti strategie dell'Unione, nei suoi
programmi e nelle sue valutazioni dei rischi e delle minacce, lo strumento
contribuisce ai seguenti obiettivi specifici: a) sostenere
una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle
persone per scopi legittimi, assicurare parità di trattamento dei cittadini di
paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare; b) sostenere
la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato
livello di protezione lungo le frontiere esterne e, dall’altro,
l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis
di Schengen. Attuali
attività ABB interessate: 18.02 (per quanto riguarda
il Fondo per le frontiere esterne).
1.3.3.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Gli effetti della
proposta/iniziativa sui beneficiari/gruppi interessati sono descritti in modo
particolareggiato nella sezione 4.1.2 della valutazione d'impatto. In generale,
la semplificazione introdotta a tutti i livelli del processo di finanziamento e
in ciascuna modalità di gestione si ripercuoterà positivamente sui processi
nell'ambito dei quali verrà gestito il sostegno finanziario. Fondo Asilo
e migrazione I principali
beneficiari del sostegno finanziario per l’asilo e la migrazione saranno i
servizi degli Stati membri cui compete attuare l’acquis o le politiche
pertinenti e le organizzazioni internazionali o ONG attive nel settore
dell’asilo e della migrazione (procedure di ammissione, misure di integrazione
e operazioni di rimpatrio). I gruppi che
trarranno vantaggio dai cambiamenti risultanti saranno quelli dei richiedenti
asilo, beneficiari di protezione internazionale, rifugiati reinsediati e altri
cittadini di paesi terzi che arrivano nell’Unione per vari motivi e con
esigenze diverse (ad esempio, motivi economici, ricongiungimento familiare,
minori non accompagnati ecc.). Sarà poi più facile raggiungere tali gruppi di
riferimento poiché l’aver ricondotto a un unico fondo le diverse azioni
riguardanti la gestione della migrazione agevolerà l’accesso ai finanziamenti
(una sola autorità responsabile, maggiore visibilità e un campo d'azione più
chiaro) e consentirà un sostegno più flessibile (ad esempio, lo stesso tipo di
azione per più gruppi di riferimento). Sarà inoltre più ampio il campo di
applicazione, che ricomprenderà l’intera catena migratoria con tutti i diversi
gruppi di riferimento, inclusi ad esempio i gruppi più estesi dei cittadini di
paesi terzi di seconda generazione (con un genitore cittadino di paesi terzi). Fondo
Sicurezza interna Cooperazione
di polizia, prevenzione e lotta alla criminalità e gestione delle crisi I principali
beneficiari del sostegno finanziario saranno gli Stati membri e le rispettive
autorità di contrasto così come qualsiasi altra autorità specializzata nella
protezione delle infrastrutture critiche e nella gestione delle crisi, ma
anche, ove opportuno, le competenti organizzazioni internazionali e non
governative (ad esempio, in materia di prevenzione della criminalità, lotta
alla radicalizzazione e alla tratta di esseri umani). Il gruppo che
trarrà vantaggi dai cambiamenti risultanti sarà la popolazione nel suo insieme.
I principali risultati saranno (1) una maggiore capacità amministrativa e
operativa degli Stati membri di individuare e perseguire con successo i reati gravi,
transfrontalieri e di criminalità organizzata, incluso il terrorismo, al fine
di ridurre le minacce per la sicurezza che tali reati comportano, e (2) una
maggiore resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità, grazie a una
politica più coerente dell' Unione in materia di gestione del rischio che
colleghi la valutazione delle minacce e dei rischi al processo decisionale, da
un lato, e una risposta più efficace e coordinata dell'Unione alla crisi che
colleghi le capacità e competenze esistenti dall'altro. Un altro importante
risultato consisterà nell'aumentare la capacità degli Stati membri di
prevenire, prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche
da attentati terroristici e altre minacce gravi per la sicurezza. Frontiere
esterne e visti I principali
beneficiari del sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e dei
visti saranno i servizi che attuano l'acquis di Schengen, il codice frontiere
Schengen e il codice dei visti negli Stati membri: guardia di frontiera, polizia
e servizi consolari. Il gruppo che trarrà vantaggi dai cambiamenti risultanti
sarà quello dei viaggiatori: tutte le persone che attraversano le frontiere
esterne per entrare nel territorio dell'Unione europea. I risultati
includeranno una maggiore capacità dei citati servizi (1) di sorvegliare le
frontiere e instaurare collegamenti con altri servizi incaricati
dell'applicazione della legge, nell'ambito del Sistema europeo di sorveglianza
delle frontiere (EUROSUR); (2) gestire i flussi migratori presso gli uffici
consolari (domande di visto) e (3) migliorare la gestione dei flussi di
passeggeri ai valichi di frontiera, in modo da assicurare, da un lato, un
livello elevato e uniforme di protezione, in cooperazione con gli altri servizi
incaricati dell'applicazione della legge, e, dall’altro, l'attraversamento
senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen e
ai principi di trattamento rispettoso e dignità. Un importante risultato
specifico sarà la creazione di due nuovi sistemi IT dell’Unione per la gestione
degli attraversamenti di frontiera dei cittadini di paesi terzi (un sistema di
ingressi/uscite e un programma per viaggiatori registrati).
1.3.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Poiché dovrà
essere condotto un dialogo strategico in vista di definire i programmi
nazionali, non è possibile stabilire, a questo stadio, un elenco esaustivo di
indicatori per misurare il conseguimento dei suddetti obiettivi specifici. Tuttavia, con riferimento al settore dell’asilo e della migrazione,
gli indicatori includeranno il grado di miglioramento delle condizioni di
accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi
di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di
reinsediamento; il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi
terzi all’occupazione, all’istruzione e al processo democratico; il numero di
rimpatriati e il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche
attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione. Con
riferimento alla cooperazione di polizia e alla prevenzione e lotta contro
la criminalità, gli indicatori includeranno il numero di operazioni
transfrontaliere congiunte effettuate, il numero di codici di buone pratiche
elaborati e di eventi organizzati. Gli indicatori in materia di gestione
delle crisi e protezione delle infrastrutture critiche includeranno il
numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione
delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori
economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce prodotte a
livello dell'Unione. Nel settore
delle frontiere e dei visti, gli indicatori includeranno il numero delle
rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire
l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità
ai richiedenti il visto, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di
frontiera e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi
terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella
corrispondente sezione di frontiera esterna. Gli indicatori d'impatto
misureranno l'incremento della sicurezza alle frontiere, la capacità di
rilascio dei visti e la capacità di gestire in modo sicuro e fluido gli
attraversamenti di frontiera.
1.4.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Nel periodo
2014-2020 l’Unione continuerà ad affrontare grandi sfide sul fronte degli
affari interni. A fronte degli andamenti demografici, dei cambiamenti
strutturali dei mercati del lavoro e della “corsa ai talenti”, urge una
politica lungimirante in materia di immigrazione e integrazione per migliorare
la competitività e la coesione sociale dell'Unione europea, arricchendo le
società europee e creando opportunità per tutti. L’Unione deve anche affrontare
correttamente l’immigrazione irregolare e lottare contro la tratta degli esseri
umani. Al tempo stesso, deve continuare a dimostrare solidarietà verso coloro
che necessitano di protezione internazionale. Il completamento di un sistema
europeo comune di asilo più protettivo ed efficiente che rifletta i valori
europei resta una priorità. Garantire un
ambiente sicuro è sia necessario sia utile per la sua crescita economica,
culturale e sociale. All'Unione spetta un ruolo decisivo, che si tratti di
affrontare le minacce della criminalità grave e organizzata, della criminalità
informatica e del terrorismo, di assicurare la gestione delle frontiere esterne
dell'Unione o ancora di reagire rapidamente alle situazioni di emergenza
conseguenti alle catastrofi naturali o indotte dalle attività umane. Nell'era
della globalizzazione, in cui le minacce aumentano e assumono una dimensione
sempre più transnazionale, nessuno Stato membro può reagire efficacemente da
solo. È necessaria una risposta europea globale e coerente onde garantire che
le autorità di contrasto possano operare efficacemente, senza essere ostacolate
da frontiere e diverse competenze giurisdizionali. La
cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è
fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi. I recenti avvenimenti nei
paesi dell'Africa settentrionale hanno dimostrato quanto sia importante che
l'Unione europea disponga di un approccio globale e coordinato in materia di
migrazione, frontiere e sicurezza. La dimensione esterna dell’Unione in materia
di affari interni - sempre più importante – deve pertanto essere rafforzata,
coerentemente con la politica estera dell'Unione.
1.4.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
La gestione
dei flussi migratori e delle minacce per la sicurezza comporta sfide che i
singoli Stati membri non possono affrontare individualmente. Si tratta di
settori in cui è evidente il valore aggiunto che può essere apportato grazie ai
finanziamenti dell'Unione. Su alcuni
Stati membri grava un peso enorme a motivo della loro specifica situazione
geografica e della lunghezza delle frontiere esterne dell'Unione che devono
gestire. L'abolizione dei controlli alle frontiere interne deve essere
accompagnata da misure comuni per garantire un effettivo controllo e una
sorveglianza efficace delle frontiere esterne dell'Unione. Le politiche comuni
in materia di asilo, immigrazione e frontiere esterne sono pertanto improntate
al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra
Stati membri. Il bilancio dell'UE fornisce gli strumenti per sopperire alle
implicazioni finanziarie di tale principio. Nel settore della sicurezza, i
reati gravi e la criminalità organizzata, il terrorismo e le altre minacce per
la sicurezza assumono una dimensione sempre più transfrontaliera. La
cooperazione transnazionale e il coordinamento tra le autorità di contrasto
sono essenziali per riuscire a prevenire e combattere tali reati, per esempio
attraverso lo scambio di informazioni, le indagini congiunte, le tecnologie
interoperabili e comuni valutazioni dei rischi e delle minacce. Affrontare i
flussi migratori, gestire le frontiere esterne e la sicurezza dell'Unione
richiede ingenti risorse e notevoli capacità da parte degli Stati membri. Una
più intensa cooperazione operativa e un migliore coordinamento, basato sulla
messa in comune delle risorse in settori quali la formazione e le attrezzature
consente di creare economie di scala e sinergie, garantendo un uso più
efficiente dei fondi pubblici e potenziando la solidarietà, la fiducia
reciproca e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per le
politiche comuni dell'Unione. Si tratta di una prospettiva particolarmente
importante nel settore della sicurezza, in cui un sostegno finanziario per
tutte le forme di operazioni transfrontaliere congiunte risulta determinante
per migliorare la cooperazione tra le forze di polizia, le dogane, le guardie
di frontiera e le autorità giudiziarie. In relazione
alla dimensione esterna degli affari interni, è chiaro che l'adozione di misure
e la messa in comune di risorse a livello di Unione aumenterebbero in misura
significativa l'influenza che l'Unione può esercitare sui paesi terzi per
convincerli ad affrontare al suo fianco le questioni attinenti alla migrazione
e alla sicurezza, che interessano in primo luogo l'Unione europea e gli Stati
membri. Il diritto
dell'Unione di intervenire nel settore degli affari interni discende dal titolo
V "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 77,
paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,
l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2. La
cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è contemplata
all'articolo 212, paragrafo 3, del TFUE. Le proposte rispettano il principio di
sussidiarietà in quanto la maggior parte del finanziamento sarà attuato
mediante gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali
degli Stati membri.
1.4.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Benché sia opinione
condivisa che gli attuali strumenti finanziari del settore degli affari interni
funzionano efficacemente e raggiungono gli obiettivi perseguiti, le conclusioni
che si possono trarre dalle valutazioni intermedie e dalla consultazione dei
principali referenti indicano che è necessario: – semplificare e snellire i futuri strumenti del settore degli affari
interni, riducendo il numero di programmi finanziari a
due mediante la creazione di un Fondo Asilo e migrazione e un Fondo Sicurezza
interna. Ciò consentirà all'Unione di utilizzare in modo più strategico i suoi
strumenti, affinché possano rispondere più efficacemente alle priorità
politiche e alle esigenze dell’UE; – rafforzare il ruolo dell'Unione quale protagonista a livello mondiale, includendo una componente relativa alla dimensione esterna nei futuri
fondi per rafforzare l’influenza dell’Unione nella dimensione esterna delle
politiche nel settore degli affari interni; – privilegiare la gestione concorrente anziché
la gestione centralizzata, ove possibile, per eliminare inutili oneri
burocratici; – stabilire un approccio orientato ai risultati nella gestione
concorrente mediante una programmazione pluriennale
accompagnata da un dialogo strategico ad alto livello: ciò assicurerà che i
programmi nazionali degli Stati membri siano perfettamente in linea con gli
obiettivi strategici e le priorità dell'Unione e permetterà di concentrarsi sul
conseguimento dei risultati; – migliorare la gestione centralizzata in modo da offrire una pluralità
di strumenti per le attività incentrate sulle politiche dell'Unione, compreso il sostegno ad azioni transnazionali, azioni particolarmente
innovative e azioni nei paesi terzi e relative a tali paesi (dimensione
esterna), nonché ad interventi di emergenza, studi e eventi; – istituire un quadro normativo comune con un
insieme condiviso di norme in materia di programmazione, comunicazione,
gestione finanziaria e controlli, quanto più possibile analogo a quelli
esistenti per gli altri fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, affinché
tutti i partecipanti possano sviluppare una migliore comprensione delle regole
e garantendo, in tal modo, un elevato grado di coerenza e coesione; – prevedere una rapida ed efficace risposta alle emergenze, concependo i fondi in modo tale da permettere all'Unione di reagire
adeguatamente in situazioni in rapida evoluzione; – potenziare il ruolo delle agenzie del settore degli affari interni per promuovere la cooperazione pratica tra gli Stati membri e affidare
loro l’attuazione di azioni specifiche, pur garantendo un adeguato controllo
politico sulle attività delle agenzie. Una
descrizione più particolareggiata in proposito è contenuta nella valutazione di
impatto e nella relazione introduttiva di ciascun regolamento.
1.4.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
Una serie di
altri strumenti dell'Unione fornirà sostegno ad attività che sono complementari
alle azioni che saranno finanziate nell'ambito del Fondo Asilo e migrazione e
del Fondo Sicurezza interna. Il Fondo
sociale europeo sostiene attualmente misure di integrazione finalizzate
all’accesso al mercato del lavoro mentre il Fondo per l’integrazione finanzia
misure come corsi di educazione civica, partecipazione alla vita civile e
sociale, parità di accesso ai servizi ecc. Le misure di integrazione
continueranno a ricevere analogo sostegno nell’ambito del Fondo Asilo e
migrazione e del futuro Fondo sociale europeo. La linea di
demarcazione tra il Fondo Sicurezza interna e lo strumento finanziario per
la protezione civile rimarrà quella descritta all'articolo 3 dell'attuale
programma CIPS: le catastrofi naturali e quelle causate involontariamente da
attività umane rientrano nella competenza della protezione civile (infortuni),
mentre i disastri causati intenzionalmente da azioni umane rientrano
nell'ambito delle misure di sicurezza e quindi nel Fondo Sicurezza interna. Gli attentati
terroristici o altri incidenti di sicurezza resteranno al di fuori dell'ambito
di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE. Non è nemmeno chiaro
in che misura e per quale preciso campo di applicazione l’articolo 222 del TFUE
(clausola di solidarietà) possa essere invocato per aiutare gli Stati membri
vittime di attentati terroristici o catastrofi naturali e provocate dall'uomo,
poiché ciò richiede l'adozione formale di disposizioni attuative non ancora
proposte. Le possibilità di finanziamento di emergenza nell'eventualità di
attentato terroristico o altri incidenti di sicurezza proverranno pertanto dal
Fondo Sicurezza interna. Sarà colmato
il divario tra la ricerca in materia di sicurezza nell’ambito del programma
"Orizzonte 2020" e l'applicazione pratica dei risultati di tali
attività, in quanto il Fondo Sicurezza interna prevede obiettivi specifici e
azioni ammissibili che consentono il finanziamento della verifica e convalida
dei risultati della ricerca scientifica ("prototipi") in vista
dell'applicazione pratica su larga scala ("appalti pre-commerciali").
Il futuro programma
"Giustizia" presenterà una stretta connessione e complementarità
con il Fondo Sicurezza interna, in particolare nella sua componente relativa
alla “Giustizia penale”, ma sarà maggiormente incentrato sulla cooperazione
giudiziaria, sul processo di armonizzazione procedurale e sul reciproco
riconoscimento, in modo da evitare, nella pratica, sostanziali sovrapposizioni.
Le componenti
relative alla dimensione esterna del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo
Sicurezza interna sosterranno azioni nei paesi terzi e in relazione a tali
paesi; tali azioni servono principalmente gli interessi e gli obiettivi
dell'Unione, hanno conseguenze dirette nell’Unione e nei suoi Stati membri e
assicurano la continuità con le attività svolte nel territorio dell'Unione.
Tali finanziamenti saranno concepiti e attuati coerentemente con l'azione
esterna e la politica estera dell'Unione europea. Non sono destinati ad azioni
che sostengono lo sviluppo e integreranno, come opportuno, l’assistenza
finanziaria fornita attraverso strumenti di assistenza esterna. In questo
contesto, il successore del programma tematico "Migrazione e
asilo" e lo strumento per la stabilità saranno di particolare
interesse nel settore degli affari interni. Mentre gli strumenti di aiuto
esterno sostengono le necessità di sviluppo dei paesi beneficiari o gli
interessi politici generali dell'UE con i partner strategici, i fondi nel
settore degli affari interni finanzieranno azioni specifiche nei paesi terzi
nell'interesse della politica di immigrazione e degli obiettivi di sicurezza
interna dell'Unione. Serviranno pertanto a colmare specifiche carenze e
contribuiranno a integrare la gamma di strumenti a disposizione dell'UE.
1.5.
Durata e incidenza finanziaria
þ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
þ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2014 fino al
31.12.2020 –
þ Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.6.
Modalità di gestione prevista[16]
þ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione þ Gestione centralizzata indiretta con
delega delle funzioni di esecuzione a: –
þ agenzie esecutive –
þ organismi creati dalle Comunità[17]
–
þ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario þ Gestione concorrente con gli Stati
membri þ Gestione decentrata con paesi terzi þ Gestione congiunta con organizzazioni
internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni Le proposte
saranno attuate principalmente in gestione concorrente, con programmi nazionali
pluriennali. Gli obiettivi
da conseguire nell’ambito di programmi nazionali saranno integrati da “azioni
dell'Unione” e da un meccanismo di pronto intervento per far fronte a
situazioni di emergenza. Tali finanziamenti saranno erogati principalmente
sotto forma di sovvenzioni e appalti pubblici con gestione diretta
centralizzata e includeranno azioni nei paesi terzi e in relazione a tali
paesi. Si farà
ricorso a tutti i possibili mezzi per evitare la frammentazione, concentrando
le risorse su un numero limitato di obiettivi dell'UE, e alle competenze dei
principali soggetti partecipanti, come opportuno, sulla base di accordi di
partenariato e accordi quadro. L'assistenza
tecnica su iniziativa della Commissione sarà attuata in gestione centralizzata
diretta. I paesi
associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di
Schengen partecipano anche ai due strumenti del Fondo Sicurezza interna
(rispettivamente, relativi alle frontiere e ai visti e alla cooperazione di
polizia) che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, alla stregua
di Stati membri, in base agli accordi di associazione Schengen. Parteciperanno
agli strumenti conformemente alle disposizioni del regolamento, dando
attuazione ai propri programmi nazionali pluriennali e potranno chiedere
finanziamenti nell’ambito delle azioni dell'Unione ecc. Come per il Fondo per
le frontiere esterne, dovranno essere conclusi accordi specifici per precisare
le disposizioni complementari necessarie alla loro partecipazione (in relazione
al regolamento finanziario, alle modalità di esecuzione e ai trattati, incluso
il potere di controllo della Corte dei conti). Atteso che tali paesi
contribuiscono al bilancio dell'UE per i due strumenti in misura proporzionale
al loro PIL, gli accordi ne fisseranno anche i contributi nell'ambito della
ripartizione delle responsabilità sulla governance Schengen, indipendentemente
dall'entità delle dotazioni fornite loro dagli strumenti. Ad oggi, gli Stati
associati sono: Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Precisare la frequenza
e le condizioni. Per la
gestione concorrente, si propone un quadro coerente ed
efficiente per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione. Per
ciascun programma nazionale, gli Stati membri sono invitati a costituire un
comitato di sorveglianza al quale la Commissione possa partecipare. Su base annua
gli Stati membri presenteranno una relazione di esecuzione del programma
pluriennale. Tali relazioni costituiscono una condizione preliminare per i
pagamenti annuali. Ai fini della raccolta del materiale necessario al processo
di revisione intermedia, nel 2017 essi dovranno inoltre fornire ulteriori
informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi. Un
esercizio analogo sarà effettuato nel 2019, per consentire eventuali
adeguamenti durante l'ultimo esercizio finanziario (2020). Al fine di
favorire l'emergere di una cultura improntata alla valutazione nel settore
degli affari interni, i Fondi faranno riferimento a un quadro comune di
monitoraggio e valutazione corredato di ampi indicatori collegati alle
politiche, che sottolineino l'impostazione orientata ai risultati dei fondi e
il ruolo fondamentale che possono svolgere nell'insieme delle politiche dirette
alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tali
indicatori sono collegati all'impatto che i fondi possono avere: lo sviluppo di
una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione di polizia e
gestione delle crisi; una gestione efficace dei flussi migratori verso l'UE; il
trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi; la
solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nell'affrontare le questioni
migratorie e di sicurezza interna e un approccio comune sulla migrazione e
sulla sicurezza verso i paesi terzi. Per garantire
l’applicazione appropriata dei principi di valutazione, e forti dell’esperienza
pratica acquisita con la valutazione negli Stati membri nell'ambito
dell'attuale sistema di finanziamento UE per gli affari interni, la Commissione
e gli Stati membri collaboreranno per delineare un quadro comune di
monitoraggio e valutazione, anche definendo modelli e indicatori comuni di
realizzazione e risultato. Tutte le
misure saranno stabilite all'inizio del periodo di programmazione, in modo da
permettere agli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di
rendicontazione e valutazione sulla base dei principi e dei criteri concordati.
Per ridurre
gli oneri amministrativi e assicurare sinergie fra la rendicontazione e la
valutazione, le informazioni richieste per le relazioni di valutazione si
baseranno, integrandole, su quelle fornite dagli Stati membri nelle relazioni
annuali di esecuzione dei programmi nazionali. Nel 2018 la
Commissione presenterà inoltre una relazione sulla revisione intermedia dei
programmi nazionali. A livello
più generale, la Commissione intende presentare una
relazione intermedia sull'attuazione dei fondi entro il 30 giugno 2018 e una
valutazione ex post entro il 30 giugno 2024, avente per oggetto l'attuazione
nel suo complesso (cioè non soltanto i programmi nazionali in gestione
concorrente).
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
I programmi di
spesa della DG HOME non hanno presentato ad oggi un significativo rischio di
errori. Ciò è confermato dalla continuativa assenza di riscontri significative
nelle relazioni annuali della Corte dei conti, nonché dall'assenza di un tasso
di errore residuo superiore al 2% negli ultimi anni nelle relazioni annuali di
attività della DG HOME (ed ex DG JLS) . Nella
gestione concorrente, i rischi generici relativi
all'attuazione dei programmi in corso ricadono principalmente in tre categorie: – rischio di utilizzo inefficace o insufficientemente mirato dei fondi; – errori derivanti dalla complessità delle norme e dalle carenze nei
sistemi di gestione e di controllo; – impiego inefficiente di risorse amministrative (limitata
proporzionalità dei requisiti). Giova inoltre
notare gli elementi specifici riguardanti il sistema dei quattro fondi
nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi
migratori". – Il sistema dei programmi annuali garantisce che i pagamenti finali
siano effettuati ad intervalli regolari, sulla base di spese certificate e
sottoposte a audit. Tuttavia, il periodo di ammissibilità dei programmi annuali
non coincide con l'esercizio finanziario dell'Unione e la catena di
affidabilità non è pertanto del tutto soddisfacente, nonostante un sistema molto
rigoroso. – Le dettagliate norme di ammissibilità sono stabilite dalla Commissione.
Ciò garantisce in linea di principio l'omogeneità delle spese finanziate, ma
crea anche un’inutile mole di lavoro per le autorità nazionali e la Commissione
e aumenta il rischio di errori dei beneficiari e/o degli Stati membri, a causa
di errori d'interpretazione delle norme dell’Unione. – Gli attuali sistemi di gestione e di controllo sono molto simili a
quelli applicati nell'ambito dei Fondi strutturali, ma esistono lievi differenze,
soprattutto nella catena di responsabilità tra le autorità di certificazione e
le autorità di audit. Ciò crea confusione negli Stati membri, in particolare
quando le autorità intervengono nell'ambito di entrambi i tipi di fondi; si
accresce inoltre il rischio di errori ed è necessario un più intenso
monitoraggio. Tali elementi
saranno oggetto di una profonda modifica nella presente proposta: – i sistemi di gestione e di controllo seguiranno i criteri generali
definiti per i fondi del QCS e saranno pienamente conformi ai nuovi requisiti
del nuovo regolamento finanziario: il numero delle autorità scenderà da 3 a 2
(l'autorità responsabile e l’autorità di audit) i cui ruoli sono precisati, ai
fini di maggiore certezza; – la programmazione pluriennale e la relativa liquidazione annuale dei
conti sulla base dei pagamenti effettuati dall'autorità responsabile allineerà
i periodi di ammissibilità con i conti annuali della Commissione, senza
aumentare l'onere amministrativo rispetto al sistema attuale; – i controlli sul posto saranno effettuati nell'ambito dei controlli di
primo livello, ossia dall'autorità responsabile, a sostegno della sua
dichiarazione annuale di affidabilità della gestione; – la precisazione e la semplificazione delle norme di ammissibilità e la
loro armonizzazione con altri strumenti di sostegno finanziario dell'Unione
ridurranno gli errori commessi dai beneficiari che si avvalgono di aiuti da
fonti diverse. Tali norme di ammissibilità saranno definite a livello
nazionale, ad eccezione di alcuni principi base, analoghi a quelli utilizzati
per i fondi del QCS; – è incoraggiato il ricorso alle opzioni semplificate, soprattutto per le
sovvenzioni di piccola entità. Nell’ambito
della gestione centralizzata, i rischi principali sono i seguenti: – il rischio di scarsa corrispondenza tra i progetti ricevuti e le
priorità politiche della DG HOME; – il rischio che i progetti selezionati siano di scarsa qualità e che il
progetto non sia stato sufficientemente sviluppato dal punto di vista tecnico,
compromettendo così l'incidenza dei programmi, a causa di procedure di
selezione inadeguate, mancanza di competenze o monitoraggio insufficiente; – il rischio che i fondi erogati siano utilizzati in modo inefficace o
non economico, sia per le sovvenzioni (complessità del rimborso dei costi
ammissibili effettivi a cui si aggiungono le limitate possibilità di controllo
documentale dei costi ammissibili) che per gli appalti (a volte il numero
limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste non
consente di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo); – il rischio relativo alla capacità delle organizzazioni (soprattutto di
piccole dimensioni) di operare un controllo efficace delle spese e di garantire
la trasparenza delle operazioni eseguite; – il rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino
frodi o reati; è possibile infatti ricevere solo garanzie parziali dai sistemi
di controllo interno di terzi, in ragione del numero piuttosto elevato di
aggiudicatari e beneficiari eterogenei, ciascuno con un proprio sistema di
controllo, spesso anche di ridotte dimensioni. Tali rischi
dovrebbero diminuire, in gran parte, grazie a proposte più mirate e
all'applicazione di elementi semplificati previsti nel nuovo regolamento
finanziario.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Gestione
concorrente: A livello
degli Stati membri, la struttura proposta per i
sistemi di gestione e di controllo rappresenta un'evoluzione rispetto a quella
esistente per il periodo 2007-2013 e mantiene la maggior parte delle funzioni
espletate nel periodo attuale, incluse le verifiche amministrative e sul posto,
gli audit dei sistemi di gestione e di controllo e gli audit dei progetti. La
sequenza di queste funzioni è tuttavia modificata affinché risulti
inequivocabilmente che i controlli sul posto sono di competenza dell'autorità
responsabile, come parte integrante della preparazione per l'esercizio annuale
di liquidazione dei conti. Per
incrementare l'assunzione di responsabilità, le autorità responsabili
verrebbero accreditate da un’autorità accreditante incaricata della loro
supervisione continua. La riduzione del numero delle autorità coinvolte (non è
più prevista l'autorità di certificazione e il numero dei fondi è ridotto)
dovrebbe, potenzialmente, ridurre l'onere amministrativo e accrescerebbe la
possibilità di costruire una più forte capacità amministrativa, consentendo
altresì una ripartizione più chiara delle responsabilità. Finora non è
disponibile una stima affidabile dei costi dei controlli sui fondi in gestione
concorrente nel settore degli affari interni. L'unica stima disponibile
riguarda il FESR e il Fondo di coesione, nel cui caso i costi dei compiti
relativi al controllo (a livello nazionale e regionale, esclusi i costi della
Commissione) si aggirerebbero intorno al 2% dei finanziamenti totali gestiti
nel periodo 2007-2013. Tali costi sono imputabili alle seguenti aree di
controllo: l'1% è richiesto per il coordinamento e la predisposizione del
programma nazionale, l'82% è ascrivibile alla gestione del programma, il 4%
alla certificazione e il 13% all'audit. Le seguenti
proposte aumenteranno i costi relativi al controllo: – la creazione e l'operatività di un’autorità accreditante e in generale
un cambiamento del sistema; – la presentazione di una dichiarazione di affidabilità di gestione a
corredo dei conti annuali; – i controlli sul posto svolti dall’autorità responsabile; – la necessità di attività di audit supplementari da parte delle autorità
di audit per verificare la dichiarazione di gestione. Esistono
tuttavia anche proposte che ridurranno i costi relativi al controllo: – non ci saranno più le autorità di certificazione. Benché le loro
funzioni siano in parte riprese dall'autorità responsabile, ciò consentirà allo
Stato membro di risparmiare una porzione notevole dei costi della
certificazione, in virtù di un'amministrazione più efficiente, di una minore
necessità di coordinamento e di una riduzione del campo di applicazione degli
audit; – i controlli che saranno effettuati dall'autorità di audit dovranno
mirare piuttosto a una verifica (a campione) dei controlli di primo livello
amministrativo e sul posto già effettuati dall'autorità responsabile. Ciò
accelererà i procedimenti in contraddittorio e garantirà che tutti i controlli
necessari siano effettuati prima della presentazione dei conti annuali; – il ricorso ai costi semplificati ridurrà i costi e gli oneri
amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i
beneficiari; – la chiusura annuale e la limitazione del periodo per la verifica di
conformità a 36 mesi ridurranno il periodo di conservazione dei documenti ai
fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari; – l'avvio di una corrispondenza per via elettronica tra la Commissione e
gli Stati membri sarà obbligatorio. A tali
elementi si aggiungono le azioni di semplificazione di cui al punto 2.2.1 che
contribuiranno anch'esse a ridurre l'onere amministrativo a carico dei
beneficiari con una conseguente parallela diminuzione dei rischi di errore e di
costi amministrativi. Conseguentemente,
nel complesso ci si attende che tali proposte determinino piuttosto una
redistribuzione dei costi dei controlli anziché una variazione nella loro
entità. Si prevede tuttavia che tale redistribuzione dei costi (tra le varie
funzioni e, in virtù dei dispositivi di controllo proporzionati, anche tra gli
Stati membri e tra i programmi) consentirà una più efficace attenuazione dei
rischi, e una migliore e più rapida catena di affidabilità. A livello
della Commissione, presumibilmente i costi di gestione
e dei controlli per la gestione concorrente non diminuiranno nella prima metà
del periodo di programmazione. Ciò è in primo luogo dovuto al fatto che
l'entità e i settori strategici interessati dalla gestione concorrente
aumenteranno rispetto al periodo in corso. Pertanto mantenere le stesse risorse
impone già un aumento di efficienza. Inoltre, i primi anni saranno
caratterizzati da una molteplicità di compiti: la chiusura dei programmi
2007-2013 (ultime relazioni definitive entro il 31 marzo 2016), la conduzione
dei dialoghi strategici, l'approvazione dei programmi nazionali pluriennali
2014-2020 e la costituzione del nuovo sistema di liquidazione dei conti. Nella
seconda metà del periodo le risorse potenzialmente disponibili saranno
utilizzate per migliorare il monitoraggio e la valutazione. Gestione
centralizzata Per quanto
riguarda la gestione centralizzata, la Commissione continuerà ad applicare il
suo attuale sistema di controllo, composto dai seguenti elementi: supervisione
delle operazioni da parte delle direzioni operative, i controlli ex ante da
parte dell'Unità "Bilancio e controllo", il comitato interno in
materia di appalti, i controlli ex post per le sovvenzioni o gli audit della
struttura di audit interno e/o del Servizio di audit interno. Il settore del
controllo ex-post applica una "strategia di individuazione" delle
irregolarità mirata al riscontro del numero massimo di anomalie in vista del
recupero di pagamenti indebiti. Sulla base di questa strategia, gli audit sono
svolti su un campione di progetti selezionati quasi interamente sulla base di
un' analisi dei rischi. Grazie a
questa combinazione di controlli ex ante ed ex post, controlli documentali e
audit sul posto, negli ultimi anni il tasso di errore residuo medio
quantificabile è stato inferiore al 2%. Pertanto, il sistema di controllo
interno, e il relativo costo, è a giudizio della DG HOME adeguato per
raggiungere l’obiettivo di un ridotto tasso di errore. Nondimeno, in
questo contesto, la DG HOME continuerà a esaminare possibili modalità per
migliorare la gestione e approfondire la semplificazione. In particolare sarà
fatto il massimo ricorso possibile alle opzioni semplificate previste dal nuovo
regolamento finanziario, poiché si stima che contribuiranno alla riduzione degli
oneri amministrativi a carico dei beneficiari e pertanto comporteranno una
parallela riduzione dei rischi di errore e degli oneri amministrativi per la
Commissione. Nuove linee
di azione Le proposte
prevedono nuove linee di azione per i finanziamenti dell’Unione nel settore
degli affari interni, ad esempio un uso migliore delle competenze esistenti
nelle agenzie dell'UE, lo sviluppo della dimensione esterna e il rafforzamento
dei meccanismi di emergenza.
Esse richiedono nuovi metodi di gestione e di controllo da parte della DG HOME.
Gli importi che saranno destinati alle nuove linee d'azione non sono ancora
determinati, ma saranno probabilmente trascurabili rispetto alla dotazione
complessiva per l'intero settore degli affari interni. Tuttavia, sarà molto importante
definire quanto prima gli strumenti e le modalità operative interne per attuare
questi nuovi compiti entro il periodo prescritto, nel pieno rispetto dei
principi della sana gestione finanziaria. L’analisi che
precede indica chiaramente che, nonostante tutte le semplificazioni introdotte,
dovrà essere rafforzato il livello di risorse umane necessarie per attuare il
maggiore bilancio della DG HOME.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato
alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG,
integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell'ambito dell'assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Oltre
all'applicazione di tutti i meccanismi regolamentari di controllo, la DG HOME
metterà a punto una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia
antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per assicurare,
fra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano pienamente allineati
con la CAFS e che l'approccio della gestione del rischio di frode sia teso a
individuare i settori a rischio e a trovare le risposte adeguate. Se del caso,
saranno istituiti gruppi in rete e strumenti informatici dedicati per lo studio
dei casi di frode relativi ai fondi. Per quanto
riguarda la gestione concorrente, la strategia CAFS individua chiaramente la
necessità, ai fini delle proposte di regolamento 2014-2020 della Commissione,
che gli Stati membri adottino misure efficaci di prevenzione delle frodi,
proporzionate ai rischi di frode identificati. L'attuale proposta prevede
all'articolo 5 un esplicito obbligo per gli Stati membri di prevenire,
individuare e correggere le irregolarità e di riferire in merito alla
Commissione. Ulteriori dettagli su tali obblighi saranno inseriti nelle norme
dettagliate che disciplinano le funzioni dell'autorità responsabile come
previsto all’articolo 24, paragrafo 5, lettera c). Inoltre, il
riutilizzo dei fondi provenienti da una rettifica finanziaria basata su
riscontri della Commissione o della Corte dei conti è stato espressamente
previsto all'articolo 41.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero || Diss.[18] || di paesi EFTA[19] || di paesi candidati[20] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3 || || Diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero 3 || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3 || 18 01 04 aa – Fondo Asilo e migrazione – Assistenza tecnica || Non diss. || NO || NO || NO || NO 3 || 18 02 aa – Fondo Asilo e migrazione || Diss. || NO || NO || NO || NO 3 || 18 01 04 bb – Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità – Assistenza tecnica || Non diss. || NO || NO || SÌ || NO 3 || 18 02 bb – Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || Diss. || NO || NO || SÌ || NO 3 || 18 01 04 cc - Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti – Assistenza tecnica || Non diss. || NO || NO || SÌ || NO 3 || 18 02 cc - Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti – || Diss. || NO || NO || SÌ || NO I contributi dei paesi terzi riguardano
entrambe le componenti del Fondo Sicurezza interna. I criteri e i metodi per il calcolo di tali
contributi dovranno essere negoziati tra l'Unione europea e gli Stati associati
con procedura separata. Nell'ipotesi di percentuali analoghe a quelle
attualmente applicate nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne, agli
Stati associati sarebbe richiesto di contribuire con circa 210 milioni di
EUR per la componente "frontiere e visti" e con circa 50 milioni
di EUR per la componente "cooperazione di polizia".
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 3 || Sicurezza e cittadinanza DG HOME || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Dopo il 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi (prezzi correnti) || || || || || || || || || 18 02 aa Fondo Asilo e migrazione || Impegni || (1) || 517,492 || 527,892 || 538,500 || 549,320 || 560,356 || 571,613 || 586,266 || - || 3.851,439 Pagamenti || (2) || 90,085 || 102,823 || 270,844 || 420,790 || 532,681 || 543,385 || 554,303 || 1.336,528 || 3.851,439 18 02 bb Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || Impegni || (1a) || 135,076 || 143,047 || 151,283 || 159,791 || 168,578 || 177,653 || 187,022 || || 1.122,450 Pagamenti || (2a) || 15,714 || 43,881 || 71,419 || 111,709 || 147,854 || 156,248 || 164,918 || 410,707 || 1.122,450 18 02 cc Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti || Impegni || (1a) || 422,310 || 447,186 || 472,886 || 499,435 || 526,856 || 555,173 || 584,412 || - || 3.508,258 Pagamenti || (2a) || 59,999 || 120,794 || 223,204 || 350,813 || 461,098 || 487,256 || 514,275 || 1.290,818 || 3.508,258 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[21] || || || || || || || || || 18 01 04 aa Fondo Asilo e migrazione || || (3) || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || || 18,500 18 01 04 bb Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || || || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || || 5,600 18 01 04 cc Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti || || || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1;700 || 1;700 || || 11,900 TOTALE stanziamenti per DG HOME || Impegni || =1+1a +3 || 1.079,878 || 1.123,125 || 1.167,669 || 1.213,546 || 1.260,790 || 1.309,439 || 1.362,700 || || 8.517,147 Pagamenti || =2+2a +3 || 170,799 || 272,497 || 570,467 || 888,313 || 1.146,634 || 1.191,889 || 1.238,496 || 3.038,053 || 8.517,147 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Dopo il 2020 || TOTALE DG HOME || Risorse umane || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || || 145.887 Altre spese amministrative || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || || 1,157 TOTALE DG HOME || Stanziamenti || 20.997 || 21.000 || 21.003 || 21.006 || 21.009 || 21.013 || 21.016 || || 147.044 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 20.997 || 21.000 || 21.003 || 21.006 || 21.009 || 21.013 || 21.016 || || 147.044 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Dopo il 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1.100,875 || 1.144,125 || 1.188,672 || 1.234,552 || 1.281,799 || 1.330,452 || 1.383,716 || || 8.664,191 Pagamenti || 191,796 || 293,497 || 591,470 || 909,319 || 1.167,643 || 1.212,902 || 1.259,512 || 3.038,053 || 8.664,191
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito:
La politica nel settore degli affari interni è attuata principalmente in
gestione concorrente. Le priorità di spesa sono fissate a livello di Unione,
mentre la gestione quotidiana effettiva è affidata alle autorità responsabili a
livello nazionale. Gli indicatori comuni di realizzazione e i risultati saranno
decisi assieme tra Commissione e le autorità responsabili nell’ambito dei
programmi nazionali, e approvati dalla Commissione. Risulta pertanto difficile
indicare gli obiettivi di risultato fintantoché i programmi non saranno
redatti, negoziati e approvati nel 2013/14.
Con riferimento alla gestione centralizzata, la DG HOME non può nemmeno fornire
un elenco esaustivo di tutti i risultati che saranno conseguiti grazie
all'intervento finanziario dei Fondi, né il loro costo medio e il relativo
numero, come richiesto dalla presente sezione. Non si dispone al momento di
strumenti statistici per un calcolo significativo dei costi medi sulla base dei
programmi in corso; inoltre una definizione tanto precisa sarebbe contraria al
principio della flessibilità richiesta al futuro programma per potersi adattare
alle priorità strategiche nel periodo 2014-2020. Ciò vale in particolar modo
per l'assistenza emergenziale e le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali
paesi. Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[22] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[23]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) HOME RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale[24] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Risorse umane HOME || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 145.887 Altre spese amministrative || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || 1,157 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 20.997 || 21.000 || 21.003 || 21.006 || 21.009 || 21.013 || 21.016 || 147.044 Esclusa la RUBRICA 5[25] del quadro finanziario pluriennale[26] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Risorse umane HOME || 1.280 || 1.280 || 1.280 || 1.280 || 1.280 || 1.280 || 1.280 || 8.960 Altre spese di natura amministrativa || 3.720 || 3.720 || 3.720 || 3.720 || 3.720 || 3.720 || 3.720 || 26.040 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 5.000 || 5.000 || 5.000 || 5.000 || 5.000 || 5.000 || 5.000 || 35.000 TOTALE || 25.997 || 26.000 || 26.003 || 26.006 || 26.009 || 26.013 || 26.016 || 182.044
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come
spiegato di seguito: le cifre utilizzate per l'anno N sono quelle riferite al
2011. Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) HOME || || 18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 18 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[27] || || 18 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || XX 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 18 01 04 aa [28] || - in sede[29] || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || - nelle delegazioni || * || * || * || * || * || * || * || 18 01 04 bb[30] || - in sede[31] || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || - nelle delegazioni || * || * || * || * || * || * || * || 18 01 04 cc[32] || - in sede[33] || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || - nelle delegazioni || * || * || * || * || * || * || * || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (13 01 04 02) || || || || || || || || TOTALE || 197 || 197 || 197 || 197 || 197 || 197 || 197 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal
personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato
all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare
concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione,
tenendo conto dei vincoli di bilancio. Importi e imputazioni saranno adeguati
nell'eventualità di un processo di esternalizzazione ad una agenzia esecutiva. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei in sede || I compiti da svolgere comprendono tutti i compiti necessari alla gestione di un programma finanziario, quali: - fornire dati ai fini della procedura di bilancio; - condurre il dialogo strategico con gli Stati membri; - preparare programmi di lavoro annuali/decisioni di finanziamento, definire le priorità annuali, approvare i programmi nazionali; - gestire i programmi nazionali, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara e le successive procedure di selezione; - comunicare con i partecipanti (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri ecc); - redigere orientamenti per gli Stati membri; - gestire progetti, sotto il profilo operativo e finanziario; - eseguire controlli, come sopra descritto (verifiche ex ante, comitato di aggiudicazione, controlli ex post, audit interno, liquidazione dei conti); - contabilità; - sviluppare e gestire gli strumenti IT di gestione delle sovvenzioni e dei programmi nazionali; - monitorare e riferire sulla realizzazione degli obiettivi, compreso nella relazione annuale di attività e nelle relazioni sulle sottodeleghe dell'ordinatore. Personale esterno || I compiti sono simili a quelli svolti dai funzionari e dagli agenti temporanei, ad eccezione di compiti che non possono essere svolti dal personale esterno. Personale nelle delegazioni || Per fornire adeguata assistenza all'attuazione della politica nel settore degli affari interni, in particolare nella sua dimensione esterna, le delegazioni dell'Unione dovranno disporre di personale competente nel settore degli affari interni. È competente al riguardo il personale della Commissione europea e/o del Servizio europeo per l'azione esterna. Per fornire adeguata
assistenza all'attuazione della politica nel settore degli affari interni, in
particolare nella sua dimensione esterna, le delegazioni dell'Unione dovranno
disporre di personale competente nel settore degli affari interni. È competente
al riguardo il personale della Commissione europea e/o del Servizio europeo per
l'azione esterna.
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il prossimo
quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[34]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee
di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
þ La proposta dispone che i finanziamenti europei siano cofinanziati.
L'importo esatto del cofinanziamento non può essere quantificato. Il
regolamento stabilisce i tassi massimi di cofinanziamento differenziati in
linea con le tipologie di azione: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM || TOTALE stanziamenti cofinanziati || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare ||
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
þ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[35] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo………… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. [1] COM(2011) 500 definitivo. [2] COM(2010) 700 definitivo. [3] COM(2010) 543 definitivo. [4] "Revisione del bilancio dell'Unione europea",
COM(2010) 700 del 19.10.2010. [5] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011) 615 definitivo). [6] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune (COM(2011) 628/3). [7] Si veda la nota 1. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] GU C […] del […], pag. […]. [10] Revisione triennale del regolamento finanziario – proposta
della Commissione COM(2010) 260. [11] Revisione triennale del regolamento finanziario – proposta
della Commissione COM(2010) 260. [12] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [13] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. [14] ABM: Activity Based Management (gestione per attività)
– ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [15] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [16] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [17] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [18] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti
non dissociati. [19] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [20] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [21] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. AC= agente contrattuale; [22] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.) [23] Quale descritto nella sezione 1.4.2.
"Obiettivo/obiettivi specifici…" [24] Dotazione globale, sulla base della dotazione finale 2011
per le risorse umane, compresi i funzionari e il personale esterno [25] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di
sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee
"BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [26] Personale esterno il cui costo è a carico delle ex linee
“BA” sulla base dell'assegnazione finale delle risorse umane 2011, compreso il
personale esterno in sede e nelle delegazioni. [27] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED =
giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [28] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [29] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [30] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [31] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [32] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [33] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [34] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [35] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.