52011PC0752

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi /* COM/2011/0752 definitivo - 2011/0367 (COD) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le politiche degli affari interni sono in costante sviluppo da ormai diversi anni. Chiave di volta del progetto europeo, queste politiche intendono instaurare uno spazio senza frontiere interne, in cui i cittadini dell'Unione e di paesi terzi possono entrare, circolare, vivere e lavorare, apportando nuove idee, capitali, conoscenza e innovazione o colmando le lacune dei mercati nazionali del lavoro, certi che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita. Il programma di Stoccolma ha confermato l’importanza crescente delle politiche degli affari interni, uno dei settori che il trattato di Lisbona ha modificato in misura sensibile.

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: “Un bilancio per la strategia Europa 2020”[1]. Nel settore degli affari interni, che ricomprende la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere esterne, la Commissione ha proposto di semplificare la struttura del finanziamento riconducendo il numero di programmi finanziari a due fondi: un Fondo per l'asilo e la migrazione e un Fondo per la sicurezza interna.

La semplificazione è un obiettivo fondamentale per la comunicazione sulla revisione del bilancio dell’Unione[2], il programma per una normativa intelligente[3] e la richiamata comunicazione relativa al quadro finanziario pluriennale. L'esperienza dell'attuale periodo di programmazione rivela che, per la loro diversità e frammentazione, le norme che disciplinano i programmi di spesa risultano spesso inutilmente complicate e difficili da attuare e controllare, con conseguenti e pesanti oneri amministrativi a carico dei beneficiari come della Commissione e degli Stati membri, che possono avere l'effetto indesiderato di scoraggiare la partecipazione, aumentare il margine di errore e ritardare l'esecuzione. Ciò significa che i benefici potenziali dei programmi dell'Unione non sono pienamente realizzati.

Il presente regolamento fa parte di un pacchetto di quattro regolamenti che insieme istituiscono il quadro di finanziamento dell'Unione per gli affari interni nell’ambito dei due fondi. Il presente regolamento ne disciplina la programmazione, la gestione e il controllo, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, la chiusura dei programmi e la rendicontazione e valutazione e, di conseguenza, ne definisce i meccanismi di erogazione; le finalità e il campo di applicazione, le risorse e i mezzi di attuazione dei due fondi sono invece definiti nei rispettivi regolamenti specifici. Il presente strumento orizzontale garantirà un approccio comune all’attuazione dei due fondi e un trattamento uniforme dei beneficiari riguardo all’intero sostegno dell’Unione nel settore degli affari interni.

Questa struttura generale di quattro regolamenti è necessaria alla luce degli obblighi imposti dal trattato. A motivo delle diverse regole di voto in sede di Consiglio derivanti dalla "geometria variabile" prevista dai protocolli n. 19 (sull'acquis di Schengen) e n. 21 (sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia) non è giuridicamente possibile, nonostante la coerenza degli obiettivi strategici perseguiti, predisporre un’unica proposta legislativa generale per il Fondo Sicurezza interna. Inoltre, si è ritenuto importante che i due fondi (Fondo Sicurezza interna e Fondo Asilo e migrazione) dispongano, per quanto possibile, di identici meccanismi di erogazione, conformemente all'obiettivo generale di semplificazione e integrazione (mainstreaming). Infine, con un regolamento orizzontale che definisce le norme comuni il numero totale di disposizioni risulta considerevolmente ridotto rispetto a quanto accadrebbe se fossero ripetute in ciascun atto.

Il presente regolamento contiene solo obblighi di natura finanziaria e tecnica, lasciando la scelta di definire gli obiettivi strategici, le azioni ammissibili, la distribuzione delle risorse e il campo di intervento per ciascun settore specifico alle rispettive basi giuridiche (i regolamenti specifici).

I suoi meccanismi intendono regolare la principale fonte di finanziamento dell’Unione nel settore degli affari interni. Per questo sostituirà la miriade di disposizioni che, con gradi diversi di dettaglio e complessità, attualmente caratterizzano le basi giuridiche degli strumenti di finanziamento vigenti per gli affari interni: i quattro strumenti del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, ossia il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, il Fondo europeo per i rimpatri, e i due programmi specifici del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà, ossia ISEC ("Prevenzione e lotta contro la criminalità") e CIPS ("Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo" e di altri rischi per la sicurezza).

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Facendo eco alla grande rilevanza attribuita alla valutazione come mezzo per informare l’elaborazione delle politiche, la presente proposta tiene conto dei risultati della valutazione, della consultazione delle parti interessate e della valutazione d'impatto.

I preparativi per i futuri strumenti finanziari nel settore degli affari interni sono iniziati nel 2010 e continuati nel 2011. Nell’ambito di tali lavori, nel dicembre 2010, uno studio di valutazione/valutazione d’impatto è stato commissionato a un contraente esterno. Tale studio, ultimato nel luglio 2011, raccoglie tutti i risultati disponibili in termini di valutazione degli strumenti finanziari esistenti e passa in rassegna i problemi, gli obiettivi e le opzioni strategiche, incluse le eventuali conseguenze, esaminati nella valutazione d'impatto. Su questa base la Commissione ha approntato una relazione sulla valutazione d'impatto, che è stata esaminata dal comitato per la valutazione d'impatto il 9 settembre 2011.

La valutazione d’impatto individua, da un lato, problemi riguardanti il campo di applicazione e le priorità dei programmi di spesa vigenti per il settore degli affari interni, dall'altro, problemi legati all’erogazione dei finanziamenti. Con riferimento a questi ultimi, la valutazione d’impatto esamina opzioni relative alla gestione concorrente, alla gestione centralizzata e alla risposta tempestiva a situazioni di emergenza.

· Riguardo alla gestione concorrente, la valutazione d’impatto conclude che l'opzione da prediligere è un programma pluriennale preceduto da un dialogo strategico. Rispetto allo status quo, che unisce programmi annuali a un quadro pluriennale, l’onere amministrativo risulta fortemente ridotto. Pur apportando maggior flessibilità, il passaggio a una sola programmazione pluriennale non dà risposte al bisogno costante, tipico del settore degli affari interni, di far fronte a situazioni in continuo mutamento negli Stati membri e nei paesi terzi. La programmazione pluriennale, unita ad uno stabile dialogo strategico, risponde invece a tale bisogno permettendo anche un approccio più improntato ai risultati.

· Sotto il profilo di un miglior sistema di erogazione dei finanziamenti nell’ambito della gestione centralizzata, lo status quo è stato scartato poiché le prospettive di semplificazione o riduzione dell’onere amministrativo che offre sono scarse, se non addirittura nulle. Anche l’approccio unicamente basato su procedure d’appalto è stato scartato, dal momento che eliminerebbe completamente la possibilità di promuovere azioni improntate alle politiche, stimolare la cooperazione transnazionale e sostenere la società civile attraverso le sovvenzioni. L’opzione da prediligere è il ricorso ad una gestione centralizzata più mirata e meno diversificata e dispendiosa, poiché si ritiene che possa migliorare i rapporti con i principali interlocutori e ridurre complessivamente il carico di lavoro.

· Riguardo al meccanismo di pronto intervento, la valutazione d’impatto conclude che l’attuale meccanismo è palesemente inadeguato a rispondere con maggiore efficacia e rapidità alle crisi nei settori della migrazione e della sicurezza. L’opzione da prediligere è quindi un meccanismo da estendere a una serie più ampia di tipologie di crisi, legate sia alla migrazione che alla sicurezza.

La valutazione d’impatto tiene conto dei risultati di una consultazione pubblica online sul futuro dei finanziamenti nel settore degli affari interni, protrattasi dal 5 gennaio al 20 marzo 2011 e aperta a tutte le parti interessate. È pervenuto un totale di 115 risposte di privati e organizzazioni, compresi otto position paper, emananti da tutti gli Stati membri ma anche da alcuni paesi terzi.

Nell’aprile del 2011 la conferenza “The future of EU funding for Home Affairs: A fresh look”, i principali referenti (Stati membri, organizzazioni internazionali, associazioni della società civile ecc.) per uno scambio di vedute sul futuro dei finanziamenti dell’Unione nel settore degli affari interni. La conferenza è stata poi l’occasione per convalidare gli esiti della valutazione e della consultazione pubblica.

Del futuro dei finanziamenti dell'Unione nel settore degli affari interni si è discusso con gli interlocutori istituzionali in più occasioni, finanche in una colazione di lavoro a latere del Consiglio GAI del 21 gennaio 2011, in una prima colazione di lavoro con i coordinatori politici del Parlamento europeo il 26 gennaio 2011, durante l’audizione della commissaria Malmström davanti alla commissione parlamentare sulle sfide politiche (SURE) il 10 marzo 2011 e in uno scambio di pareri tra il direttore generale della direzione generale Affari interni e la commissione parlamentare Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) il 17 marzo 2011. È stato raccolto anche un parere specifico in occasione di discussioni con esperti degli Stati membri nell'ambito del comitato comune per il programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”.

Da tali consultazioni, conferenze e discussioni tra esperti è emerso che tutti i principali interlocutori convengono sulla necessità di adoperarsi per una maggiore semplificazione dei meccanismi di erogazione e una maggiore flessibilità, specie nel reagire alle emergenze. Gli interlocutori sono favorevoli all'ipotesi di ridurre a due fondi il numero degli strumenti finanziari, sempre che tale modifica comporti un'effettiva semplificazione. I partecipanti alle discussioni sono poi d’accordo sulla necessità di un meccanismo di pronto intervento flessibile consenta all’Unione di reagire con prontezza ed efficacia alle crisi connesse alla migrazione e alla sicurezza. La gestione concorrente orientata alla programmazione pluriennale, con la definizione di obiettivi comuni a livello dell’Unione, è generalmente considerata la modalità di gestione adeguata per tutti i finanziamenti nel settore degli affari interni, anche se le organizzazioni non governative sono del parere che sia opportuno mantenere la gestione diretta. I soggetti interessati sono anche a favore di un rafforzamento del ruolo delle agenzie del settore degli affari interni, che promuova la cooperazione e le sinergie .

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il diritto di intervenire discende dall’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea che recita: “L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima”.

Poiché persegue al contempo vari obiettivi, tra loro legati in modo inscindibile e dotati del medesimo rango di importanza che preclude qualsiasi logica di subordinazione reciproca, il presente regolamento ha come base giuridica le norme di diritto sostanziale contenute nel titolo V del trattato, relativo a uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, segnatamente l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 79, paragrafi 2 e 4, l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2. Essi costituiscono le basi giuridiche per l’intervento dell’Unione nei settori dell’asilo, dell’immigrazione, della gestione dei flussi migratori, del trattamento equo dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri, del contrasto dell’immigrazione illegale, dell’allontanamento e rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, della tratta di esseri umani, della cooperazione giudiziaria in materia penale, della prevenzione della criminalità, del contrasto di reati quali il terrorismo, la corruzione, la criminalità organizzata, e della cooperazione di polizia.

Questi articoli sono basi giuridiche compatibili con la posizione del Regno Unito, dell'Irlanda [e della Danimarca] rispetto alle materie che disciplinano, e consentono quindi di votare il presente testo in Consiglio. A ciascuna di esse si applica la procedura legislativa ordinaria e pertanto la combinazione delle basi giuridiche permette il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento europeo.

L’attenzione è richiamata sull’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in virtù del quale alcune di queste politiche dell'Unione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano di finanziamento.

Alla luce del processo decisionale di cui sopra, le disposizioni del presente regolamento recano norme comuni orizzontali per l’attuazione del Fondo Asilo e migrazione e di uno dei componenti del Fondo Sicurezza interna, segnatamente lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

Per le politiche degli affari interni che rientrano nel Fondo Sicurezza interna, le cui basi giuridiche non sono compatibili con quanto sopra descritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi sulla base di una precisa clausola di uno dei regolamenti specifici, segnatamente lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti fondato sull’articolo 77, paragrafo 2, del TFUE, poiché tali politiche costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano.

Di conseguenza, previa adozione congiunta dei regolamenti specifici e del presente regolamento, le disposizioni di quest’ultimo si applicheranno anche a tutti i finanziamenti dell’Unione nel settore degli affari interni.

Complessivamente, gli affari interni rappresentano un settore in cui il valore aggiunto dell'investimento del bilancio dell'Unione è evidente.

L’intervento dell’Unione è giustificato dagli obiettivi di cui all'articolo 67 del TFUE, che stabilisce i mezzi per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’attuazione dell’assistenza finanziaria in partenariato con gli Stati membri attraverso la gestione concorrente è un aspetto importante del finanziamento dell'Unione nel settore degli affari interni. Il metodo della gestione concorrente è considerato adeguato a tutti i settori strategici degli affari interni ed è stato quindi esteso al settore della sicurezza interna dove non era in uso in precedenza. La gestione centralizzata viene mantenuta per attività improntate alle politiche.

Nella gestione concorrente, il passaggio da programmi annuali a una programmazione pluriennale preceduta da un dialogo all’interno di un quadro strategico definito a livello di Unione garantirà che le azioni il cui finanziamento è a carico del bilancio dell’Unione rispondano tanto alle priorità di quest'ultima che alle esigenze dei singoli Stati membri. La presente proposta reca norme generali sulla programmazione, sulla rendicontazione, sulla gestione finanziaria, sui controlli e sulle valutazioni necessari alla corretta attuazione del finanziamento dell'Unione nel settore degli affari interni ma, ove possibile, lascia agli Stati membri la libertà di decidere le modalità di attuazione di queste norme a livello nazionale. Ad esempio, fatto salvo un limitato numero di semplici principi comuni contenuti nel presente regolamento, l'ammissibilità delle spese sarà determinata in base alle regole nazionali.

Gli interventi sono quindi realizzati a un livello appropriato e il ruolo dell’Unione si limita a quanto è necessario. Stando alla revisione del bilancio dell'Unione europea[4], “il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i "beni pubblici" dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori”.

Le giustificazioni dettagliate dell’intervento dell’Unione nei vari settori strategici ricompresi nel presente regolamento figurano nelle relazioni dei regolamenti specifici.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione relativa al un quadro finanziario pluriennale prevede una dotazione di bilancio di 3,869 milioni di EUR per il Fondo Asilo e migrazione e di 4,648 milioni di EUR per il Fondo Sicurezza interna (prezzi correnti).

5. ELEMENTI PRINCIPALI

In quanto nuovo quadro generale di attuazione del finanziamento dell'Unione nel settore degli affari interni, il presente regolamento reca norme generali sul finanziamento delle spese, in particolare norme disciplinanti il partenariato, la programmazione, la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione, i sistemi di gestione e di controllo che gli Stati membri devono instaurare, e la liquidazione dei conti:

– le norme relative al partenariato, alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione tengono conto dell'esperienza cumulata con gli attuali quattro fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

– le norme sui sistemi di gestione e di controllo, sulla gestione finanziaria, la liquidazione dei conti e la rendicontazione e sulla chiusura dei programmi si ispirano alla parte II della proposta di regolamento della Commissione relativo a disposizioni comuni ai fondi ricompresi nel quadro strategico comune (di seguito “regolamento sui fondi del QSC”)[5] e alla proposta di regolamento della Commissione sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune[6], pur garantendo - ove opportuno - continuità con le disposizioni applicabili agli attuali quattro fondi.

Il regolamento intende stabilire le condizioni:

(1) di un finanziamento più improntato alle politiche e orientato ai risultati, anche attraverso una programmazione strategica rafforzata;

(2) di una significativa semplificazione dei meccanismi di erogazione rispetto alla situazione attuale;

(3) di maggiore flessibilità nella gestione finanziaria e nell’attuazione, alla luce della necessità di saper rispondere a nuove ed impreviste circostanze tipiche degli affari interni;

(4) di un quadro rafforzato di monitoraggio e valutazione, che garantisca l'affidabilità e la trasparenza e una riflessione informata sul futuro sostegno nel settore degli affari interni.

5.1. Un’agenda improntata alle politiche e orientata ai risultati

Gestione concorrente

· All’inizio del quadro finanziario pluriennale si terrà un unico complessivo dialogo strategico con ciascuno Stato membro su come questi intenda singolarmente contribuire a realizzare gli obiettivi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia usando i fondi messi a disposizione dal bilancio dell'Unione. Il dialogo sarà preceduto da una comunicazione della Commissione che ne preciserà il quadro e le aspettative generali e presenterà anche le intenzioni della Commissione in merito alle azioni dell’Unione e al quadro per la loro attuazione (ad esempio, diversi metodi di gestione da utilizzare).

· Sulla scorta di tale dialogo strategico, i programmi concordati tra la Commissione e lo Stato membro descriveranno la situazione di partenza e definiranno gli obiettivi che questi dovrà realizzare nel settore strategico e gli obiettivi per l'utilizzo delle risorse dell'Unione. Il programma nazionale individuerà i risultati da raggiungere ed esempi di azioni per ciascun obiettivo. Inoltre, un piano di finanziamento settennale indicherà in che modo le risorse stanziate debbano essere impegnate e spese, entro i massimali disponibili. Nel caso di azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, gli interventi non dovranno essere direttamente orientati allo sviluppo e il dialogo strategico perseguirà la totale coerenza con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna e della politica estera dell’Unione relativa al paese o alla regione in questione.

· Pur garantendo il massimo impegno affinché i programmi nazionali siano adottati nel 2014, non è escluso che taluni di essi non vengano adottati prima del 2015. Onde evitare di perdere i relativi stanziamenti d’impegno per il 2014, la Commissione modificherà di conseguenza la propria proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 [COM(2011) 398 del 29.6.2011], per estendere le disposizioni del suo articolo 7 ai programmi attuati in gestione concorrente nell’ambito del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo Sicurezza interna.

· Gli Stati membri riferiranno annualmente sulla gestione finanziaria e sui risultati ottenuti nell'ambito dei programmi.

· Con una revisione intermedia nel 2017 sarà esaminata la situazione in ciascuno Stato membro e, all’occasione, potranno essere assegnate nuove risorse per il periodo 2018-2020.

Gestione diretta e indiretta

· Gli obiettivi da realizzare nell’ambito dei programmi nazionali saranno completati da “azioni dell’Unione” oltre che da un meccanismo di pronto intervento per far fronte alle situazioni di emergenza. Le azioni dell’Unione sosterranno l’attuazione delle sue politiche con sovvenzioni e appalti; rientreranno in tale categoria le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, come indicato nella comunicazione sul quadro finanziario pluriennale[7]. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, che rimangono la principale fonte di finanziamento per aiutare i paesi terzi a sviluppare le loro specifiche capacità. L'attuazione di tali azioni deve essere improntata alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione. La complementarità sarà assicurata tramite un coordinamento rafforzato con il servizio europeo per l'azione esterna e i competenti servizi della Commissione.

· Le azioni dell’Unione e le misure di assistenza emergenziale possono essere attuate, laddove ciò sia nell’interesse dell’Unione, anche dalla sue agenzie nel settore degli affari interni (Cepol, Europol, EASO, Frontex e l’agenzia IT) se le azioni sono puntuali e il loro successo dipende dalla competenza operativa e tecnica dell’agenzia in questione. Tali azioni si svolgeranno nel quadro della missione di dette agenzie, in conformità alla loro base giuridica e saranno complementari ai loro programmi, fatte salve le previste riduzioni generali di personale.

· L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione servirà a sostenere gli Stati membri e i beneficiari, a incoraggiare l'apprendimento reciproco e migliorare la comunicazione (compresa quella istituzionale, ove opportuno) e la valutazione. Questi stanziamenti andranno a sostegno anche di misure di controllo adeguate nell’Unione e nei paesi terzi relativamente alle azioni finanziate, e dell’operatività del sistema IT usato per la comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro della gestione concorrente.

5.2. Semplificazione dei meccanismi di erogazione

Gestione concorrente

· Ogni Stato membro sarà tenuto ad approntare un unico programma nazionale per ciascun fondo, riunendo cioè vari settori strategici, il che porterà ad un sostegno proveniente dal bilancio dell’Unione destinato, rispettivamente, a una politica migratoria integrata (comprendente l’integrazione, l’asilo e il rimpatrio) per quanto riguarda il Fondo Asilo e migrazione, e a una strategia generale per la sicurezza interna (comprendente la cooperazione di polizia, la sicurezza delle frontiere, la lotta contro i reati gravi transfrontalieri, la falsificazione dei documenti ecc.) per quanto riguarda il Fondo Sicurezza interna.

· Rispetto agli attuali quattro fondi, che operano sia con una strategia pluriennale che con programmi annuali, il nuovo quadro rappresenta una sostanziale semplificazione e riduzione dell’onere amministrativo. Il numero di programmi sarà al massimo 26 per il Fondo Asilo e migrazione (escludendo la Danimarca, se il Regno Unito e l’Irlanda dovessero decidere di partecipare) e 27 per il Fondo Sicurezza interna (tutti gli Stati membri). Inoltre, anche gli Stati associati Schengen parteciperanno al Fondo Sicurezza interna con riferimento alle componenti “frontiere esterne e visti” e “cooperazione di polizia”.

· Saranno poche le revisioni dei programmi nazionali: questi infatti si concentreranno su obiettivi e risultati da raggiungere e non già sull’individuazione esaustiva delle azioni. Lo scopo è che vi sia, per quanto possibile e salvo nuove o impreviste circostanze, un’unica decisione di approvazione del programma pluriennale per Stato membro e per fondo, nonché, ove necessario, una sola decisione di modificare il programma nell’ambito della revisione intermedia.

· Così come per i fondi del QSC, il principio del partenariato va attuato attraverso un comitato di sorveglianza.

· Ciascuno Stato membro istituirà un unico sistema di gestione e di controllo per fondo, con la possibilità di avere un solo sistema per entrambi i fondi. Al fine di tener conto delle peculiarità istituzionali nazionali, è data facoltà agli Stati membri di istituire autorità delegate a cui le autorità responsabili possono delegare determinati compiti (programmazione e esecuzione).

· L’ammissibilità delle spese sarà determinata sulla base delle regole nazionali, fatti salvi pochi semplici principi comuni. Questa impostazione costituirà una semplificazione rilevante nella gestione del progetto per i beneficiari. Le opzioni di costo semplificate, quali i tassi forfettari e le somme forfettarie, offrono agli Stati membri la possibilità di passare a una gestione orientata ai risultati a livello dei beneficiari.

Gestione diretta e indiretta

· L’assistenza finanziaria sarà disponibile in situazioni di emergenza, quali definite dalle disposizioni pertinenti dei regolamenti specifici. Il meccanismo è attivato dalla Commissione, anche su iniziativa degli Stati membri, del comitato "articolo 71" (COSI) rappresentato dalla presidenza di turno dell'Unione, o di altri referenti quali organizzazioni internazionali (l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni ecc.) e agenzie dell’Unione nel settore degli affari interni.

· Si farà ricorso a tutti i possibili mezzi per evitare la frammentazione, concentrando le risorse su un numero limitato di obiettivi dell’Unione, e alle competenze dei principali soggetti partecipanti, come opportuno, sulla base di accordi di partenariato e accordi quadro.

· Per quanto attiene al sostegno finanziario allo sviluppo di nuovi sistemi IT ("pacchetto frontiere intelligenti"), le attuali decisioni finanziarie annuali che consentono alla Commissione di sviluppare le componenti centrali saranno sostituite da un quadro pluriennale.

5.3. Flessibilità

Gestione concorrente

· L’incidenza della revisione intermedia dipenderà dalla situazione negli Stati membri: quelli che risultano esposti a maggiori rischi o che ottengono risorse supplementari per attuare le specifiche priorità dell’Unione saranno invitati a rivedere gli importi nel loro piano di finanziamento e, ove opportuno, aggiungere elementi al programma.

· La flessibilità finanziaria è parte integrante dell'attuale accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e della proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2014-2020, ed è presente anche nella proposta di revisione del regolamento finanziario e delle relative misure di esecuzione. Sarà pertanto applicata in particolare attraverso i diversi meccanismi previsti da queste proposte, la cui attuazione avrà come fasi cruciali la programmazione finanziaria pluriennale e il suo aggiornamento annuale, la dotazione di bilancio annuale e la sua esecuzione annuale.

· I regolamenti specifici stabiliscono gli importi da assegnare ai programmi nazionali, alle azioni dell’Unione e ad altre attività. Tuttavia, nel contesto dell’intero pacchetto composto dal presente regolamento e dai regolamenti specifici è previsto che la Commissione possa, mediante atti delegati, modificare taluni importi per garantire l'uso ottimale delle risorse dell'Unione.

Gestione diretta e indiretta

· Gli stanziamenti annuali per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e, nei limiti dei massimali annui, l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sono considerati un’unica “dotazione”, il che consente la massima flessibilità nel decidere la ripartizione delle risorse da un esercizio finanziario all’altro, in funzione delle specifiche necessità.

· Le azioni dell’Unione sono definite in senso lato, in modo da conferire alla Commissione tutti gli strumenti necessari per svolgere i propri compiti di elaborazione e coordinamento delle politiche.

– Tali azioni si concentrano su aspetti transnazionali (cooperazione, analisi comparativa, reti) che richiedono un intervento concertato fra tutti gli Stati membri, e sostengono attivamente gli interventi collettivi e di rafforzamento reciproco fra Stati membri e altri interlocutori, che consolidano la cooperazione all’interno dell’Unione e portano innovazione e mutuo apprendimento.

– Le azioni dell’Unione consentono anche azioni che, pur non avendo natura transnazionale, sono di particolare interesse per lo sviluppo strategico in questi settori per l'intera Unione.

– Esse possono ricomprendere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

– I regolamenti specifici prevedono modalità di attuazione con riferimento a tutte le politiche e agli obiettivi finanziati dai fondi, e finanche certi aspetti del loro funzionamento legati alla politica di finanziamento. Per quanto riguarda la componente “frontiere e visti” del Fondo Sicurezza interna, ciò può ricomprendere l’attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen.

· Pertanto, i regolamenti specifici prevedono un sostegno allo sviluppo delle reti della società civile e transnazionali (in particolare per il Fondo Asilo e migrazione) e alla verifica e alla convalida dei progetti di ricerca, ad esempio di ricerca applicata che colmino il divario tra il programma “Orizzonte 2020” e l'applicazione pratica dei suoi risultati (in particolare per il Fondo Sicurezza interna).

5.4. Un quadro coerente ed efficiente per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione

Gestione concorrente

· Gli Stati membri riferiranno annualmente sull’esecuzione del programma pluriennale con una relazione che sarà parte integrante dell'esercizio di liquidazione dei conti. Ai fini della revisione intermedia, nel 2017 dovranno fornire informazioni ulteriori sui progressi compiuti nel realizzare gli obiettivi. Un esercizio simile sarà condotto nel 2019, in modo da consentire, se necessario, aggiustamenti durante l’ultimo esercizio finanziario (2020).

· All’insegna dello sviluppo di una cultura fondata sulla valutazione nel settore degli affari interni, i fondi avranno un quadro comune di monitoraggio e valutazione con ampi indicatori connessi alla politica che ne riflettono l’impostazione orientata ai risultati e il ruolo essenziale che possono svolgere nel mix di politiche per raggiungere gli obiettivi di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Detti indicatori si riferiscono all’incidenza che i fondi potrebbero avere: lo sviluppo di una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione di polizia e gestione delle crisi; una gestione efficace dei flussi migratori verso l’Unione; il trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi; la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nel trovare risposte ai problemi migratori e di sicurezza interna e un approccio comune a livello di Unione alla migrazione e alla sicurezza nei confronti dei paesi terzi.

· Per garantire l’applicazione appropriata dei principi di valutazione, e forti dell’esperienza pratica acquisita con la valutazione negli Stati membri nell'ambito degli attuali finanziamenti dell'Unione nel settore degli affari interni, la Commissione e gli Stati membri lavoreranno insieme per delineare, mediante misure di esecuzione, il quadro comune di monitoraggio e valutazione, tra l’altro definendo modelli e indicatori comuni di realizzazione e risultato.

· Tutte le misure saranno stabilite all’inizio del periodo di programmazione, così da permettere agli Stati membri di definire i sistemi di rendicontazione e valutazione sulla base dei principi e requisiti concordati.

· Per ridurre l’onere amministrativo e garantire sinergie tra la rendicontazione e la valutazione, le informazioni richieste per le relazioni di valutazione si baseranno, completandole, su quelle fornite dagli Stati membri per le relazioni annuali di esecuzione dei programmi nazionali.

· La relazione di valutazione intermedia è prevista per il 2018 e sarà materia di riflessione per il successivo periodo di programmazione.

2011/0367 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 79, paragrafi 2 e 4, l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

visto il parere del Comitato delle regioni[9],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La politica dell’Unione europea nel settore degli affari interni mira a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio senza frontiere interne in cui le persone possano entrare, circolare, vivere e lavorare liberamente, certe che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita, tenuto conto delle sfide comuni quali lo sviluppo di una politica generale dell’immigrazione dell’Unione che rafforzi la competitività e la coesione sociale, la creazione di un sistema europeo comune di asilo, la prevenzione delle minacce di reati gravi e di criminalità organizzata, della criminalità informatica e del terrorismo e la lotta a tali fenomeni.

(2) È necessario che il finanziamento dell'Unione a sostegno dello sviluppo di questo settore costituisca un segno tangibile della solidarietà e della ripartizione delle responsabilità indispensabili per raccogliere le sfide comuni.

(3) L’esistenza di un quadro comune dovrebbe garantire la necessaria coerenza, semplificazione e attuazione uniforme di tale finanziamento in tutti i settori d’intervento interessati.

(4) È opportuno che un quadro comune stabilisca i principi d’intervento e individui le responsabilità degli Stati membri e della Commissione nel garantirne l'applicazione.

(5) Il finanziamento dell’Unione sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in dialogo con la Commissione.

(6) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dai regolamenti specifici siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all’Unione sostenute dagli strumenti di assistenza esterna dell’Unione, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l’aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare l’assistenza emergenziale.

(7) È necessario che l’azione esterna sia coerente, in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(8) Prima della predisposizione dei programmi pluriennali come strumento per realizzare gli obiettivi di tale intervento finanziario dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione instaurino tra loro un dialogo per definire una strategia coerente per ogni singolo Stato membro.

(9) È opportuno che la strategia sia soggetta a revisione intermedia, per garantire un finanziamento appropriato nel periodo 2018-2020.

(10) È auspicabile che gli Stati membri istituiscano partenariati con le autorità ed organismi interessati al fine di preparare, attuare e monitorare i rispettivi programmi nazionali durante l’intero periodo pluriennale. È auspicabile altresì che gli Stati membri istituiscano dei comitati di sorveglianza per monitorare i programmi nazionali e assisterli nella fase di revisione dell'attuazione e dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi.

(11) È opportuno che, fatti salvi i principi comuni, l’ammissibilità delle spese nel quadro dei programmi nazionali sia determinata in base al diritto nazionale. Le date iniziali e finali di ammissibilità della spesa andrebbero definite in modo che ai programmi nazionali si applichino regole eque e uniformi.

(12) L’assistenza tecnica dovrebbe consentire agli Stati membri di sostenere l’esecuzione dei programmi nazionali e aiutare i beneficiari a rispettare loro obbligazioni e il diritto dell’Unione.

(13) Al fine di garantire un quadro appropriato che permetta di apportare rapidamente l’assistenza emergenziale, è opportuno che il presente regolamento autorizzi il finanziamento di azioni per le quali le spese sono state sostenute prima dell’introduzione della domanda di finanziamento, conformemente alla disposizione del regolamento finanziario[10] che permette la necessaria flessibilità in casi eccezionali debitamente giustificati.

(14) Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(15) È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell’attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui devono attenersi i sistemi in questione.

(16) È opportuno che siano specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo, alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione, per garantire l’attuazione efficiente e corretta dei programmi nazionali.

(17) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell’esecuzione e del controllo dei programmi nazionali.

(18) Solo le autorità responsabili accreditate dagli Stati membri offrono garanzie sufficienti riguardo all’effettiva esecuzione dei controlli necessari prima della concessione ai beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio dell’Unione. Dovrebbe pertanto essere esplicitamente previsto che sono rimborsabili solo le spese effettuate dalle autorità responsabili accreditate.

(19) È opportuno definire i poteri e le responsabilità della Commissione relativi alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti.

(20) Agli impegni di bilancio occorre procedere annualmente. Per garantire l'efficace gestione del programma, è necessario stabilire norme comuni per il pagamento del saldo annuale e del saldo finale.

(21) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che lo Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'esecuzione del programma a decorrere dalla sua adozione. Pertanto, è opportuno prevedere prefinanziamenti iniziali. La liquidazione contabile del prefinanziamento iniziale dovrebbe essere effettuata integralmente al momento della chiusura del programma.

(22) La revisione triennale del regolamento finanziario[11] introduce modifiche ai principi di gestione concorrente di cui occorre tener conto.

(23) È necessario istituire un quadro appropriato per la procedura di liquidazione annuale dei conti al fine di rafforzare la responsabilità per le spese cofinanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario. In detto quadro, l’autorità responsabile dovrebbe sottoporre alla Commissione, relativamente a un dato programma nazionale, una dichiarazione di affidabilità di gestione accompagnata dai conti annuali, da una relazione di sintesi e da un parere di audit e un rapporto di controllo indipendenti.

(24) Per suffragare l’affidabilità della liquidazione annuale dei conti in tutta l’Unione è opportuno che siano stabilite norme comuni sulla natura e sul livello dei controlli che devono effettuare gli Stati membri.

(25) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria delle risorse dell’Unione, può rivelarsi necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni delle norme nazionali o dell'Unione applicabili possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le rettifiche finanziarie che la Commissione può imporre agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, esse dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione delle norme nazionali o dell'Unione riguarda direttamente o indirettamente l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo degli interventi e delle spese corrispondenti. Per garantire la proporzionalità, è importante che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione nel decidere l'importo della rettifica finanziaria. A questo riguardo, è opportuno definire i criteri per l’applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione e la procedura che può portare a una decisione sulla rettifica finanziaria.

(26) Al fine di definire la relazione finanziaria tra le autorità responsabili e il bilancio dell'Unione, occorre che la Commissione liquidi i conti di dette autorità a cadenza annuale. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti ma non la conformità della spesa con la normativa dell’Unione.

(27) Spetta alla Commissione, in quanto responsabile della corretta applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, decidere se le spese sostenute dagli Stati membri rispettano le norme dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di giustificare le loro decisioni di effettuare pagamenti. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide quali sono le conseguenze finanziarie della mancata osservanza.

(28) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell’impegno di bilancio in un programma nazionale, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da un procedimento giudiziario o ricorso amministrativo con effetti sospensivi o da cause di forza maggiore.

(29) Per garantire l'applicazione corretta delle norme generali sul disimpegno, occorre che le norme stabilite specifichino come si determinano le scadenze del disimpegno e come si calcolano i rispettivi importi.

(30) È importante portare all’attenzione del grande pubblico i risultati del finanziamento dell'Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono spese le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità responsabili sia ai beneficiari dei progetti. Per garantire una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, il bilancio destinato alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento deve anche contribuire a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente finanziamento dell’Unione.

(31) Al fine di garantire un’ampia divulgazione delle informazioni in merito al presente finanziamento dell’Unione e di informare i potenziali beneficiari circa le opportunità di sostegno finanziario, è opportuno stabilire, sulla base del presente regolamento, disposizioni dettagliate relativamente a misure di informazione e comunicazione oltre a talune caratteristiche tecniche di tali misure, e che ciascuno Stato membro crei un sito o un portale web contenente le necessarie informazioni.

(32) L’efficacia delle azioni finanziate dipende anche dalla valutazione e dalla divulgazione dei loro risultati. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità delle informazioni connesse.

(33) Al fine di modificare le disposizioni del presente regolamento concernenti i principi comuni sull'ammissibilità della spesa, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(34) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[12].

(35) Nel caso di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione d’informazioni alla Commissione, è opportuno che si faccia ricorso alla procedura d’esame, mentre la procedura consultiva andrebbe applicata per l'adozione di atti di esecuzione relativi a modelli di formulari per la trasmissione delle informazioni alla Commissione, vista la loro natura puramente tecnica.

(36) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire disposizioni generali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione. [OPPURE] [A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

(37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento reca disposizioni generali per l’attuazione dei regolamenti specifici, con riferimento:

(a) al finanziamento delle spese;

(b) al partenariato, alla programmazione, alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione;

(c) ai sistemi di gestione e di controllo che gli Stati membri devono instaurare;

(d) alla liquidazione dei conti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a) “regolamenti specifici”:

– il regolamento n. ../2012/UE [che istituisce il Fondo Asilo e migrazione];

– il regolamento n. ../2012/UE [che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi], e

– qualunque altro regolamento che prevede l’applicazione del presente regolamento.

(b) “programmazione”: l’iter organizzativo, decisionale e di finanziamento in più fasi, finalizzato all’attuazione pluriennale dell’azione congiunta dell’Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi dei regolamenti specifici;

(c) “azione”: un progetto o gruppo di progetti selezionati dall’autorità responsabile del programma nazionale interessato o posti sotto la sua responsabilità, che contribuiscono agli obiettivi generali e specifici perseguiti dai regolamenti specifici;

(d) “azione dell’Unione”: un’azione transnazionale o un’azione di particolare interesse per l’Unione quale definita nei regolamenti specifici;

(e) “progetto”: gli specifici mezzi pratici impiegati dal beneficiario di un contributo dell’Unione per attuare un’azione in tutto o in parte;

(f) “assistenza emergenziale”: un progetto o gruppo di progetti per far fronte a una situazione d’emergenza, come definita nei regolamenti specifici;

(g) “beneficiario”: il destinatario di un contributo dell’Unione nel quadro di un progetto, che si tratti di organismo pubblico o privato, di organizzazioni internazionali o della Croce rossa, della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 3

Principi generali

1. I regolamenti specifici forniscono sostegno, attraverso i programmi nazionali, le azioni dell’Unione e l’assistenza emergenziale, a complemento dell’intervento nazionale, regionale e locale per conseguire gli obiettivi dell’Unione.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro dei regolamenti specifici e dagli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità dell’Unione europea e complementare rispetto agli altri strumenti dell’Unione.

3. Il sostegno nel quadro dei regolamenti specifici è attuato in stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

4. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri, unitamente al servizio europeo per l’azione esterna per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi , garantiscono il coordinamento tra il presente regolamento e i regolamenti specifici e con altri strumenti e politiche dell'Unione, compresi quelli nel quadro dell'azione esterna dell'Unione.

5. La Commissione e gli Stati membri applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo [26] del regolamento finanziario.

6. La Commissione e gli Stati membri garantiscono l’efficacia del sostegno fornito nell’ambito dei regolamenti specifici, in particolare attraverso il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

7. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli, con riguardo al presente regolamento e ai regolamenti specifici, mirando a ridurre l’onere amministrativo a carico dei beneficiari.

Articolo 4

Conformità al diritto dell’Unione e nazionale

Gli interventi finanziati dai regolamenti specifici sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale.

Articolo 5

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi dei regolamenti specifici, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne riferiscono alla Commissione e la informano sull'andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

3. Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio generale dell'Unione europea.

4. Gli Stati membri predispongono una prevenzione efficace contro la frode, con particolare riguardo ai settori che presentano un livello di rischio maggiore, e che funga da deterrente, tenuto conto dei benefici e della proporzionalità delle misure.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all’articolo 54, con riferimento agli obblighi degli Stati membri descritti al paragrafo 4.

6. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell’ambito dei regolamenti specifici.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

Articolo 6

Programmazione

Gli obiettivi dei regolamenti specifici sono realizzati nell’ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2014 al 2020) con revisione intermedia a norma dell’articolo 15.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO PER LE AZIONI DELL'UNIONE, L'ASSISTENZA EMERGENZIALE E L’ASSISTENZA TECNICA

Articolo 7

Quadro di attuazione

1. La Commissione stabilisce l’importo totale disponibile per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su sua iniziativa, nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro per le azioni dell'Unione e l'assistenza emergenziale. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.

3. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare un programma di lavoro separato per l’assistenza emergenziale.

4. Le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione possono essere attuate

– direttamente, dalla Commissione o mediante agenzie esecutive;

– indirettamente, da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all’articolo [57] del regolamento finanziario.

Articolo 8

Assistenza emergenziale

1. In risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici, è facoltà della Commissione decidere di prestare assistenza emergenziale.

2. Entro i limiti delle risorse disponibili, l’assistenza emergenziale può ammontare al 100% delle spese ammissibili.

3. Essa può consistere in assistenza negli Stati membri e in paesi terzi conformemente agli obiettivi e alle azioni definite nei regolamenti specifici.

4. L'assistenza emergenziale può finanziare spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della richiesta di assistenza, qualora ciò sia necessario per attuare l’azione.

Articolo 9

Azioni dell’Unione e assistenza emergenziale nei paesi terzi o in relazione a tali paesi

1. È facoltà della Commissione decidere di finanziare le azioni dell’Unione e l’assistenza emergenziale nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, conformemente agli obiettivi e alle azioni definite nei regolamenti specifici.

2. Nei casi in cui tali azioni sono attuate direttamente, possono presentare domanda le seguenti entità:

(a) gli Stati membri;

(b) i paesi terzi;

(c) organismi congiunti costituiti da paesi terzi e dall’Unione o da Stati membri;

(d) le organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, gli organismi, i dipartimenti e le missioni delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie e internazionali, le banche di sviluppo e le istituzioni di giurisdizione internazionale, in quanto contribuiscono agli obiettivi dei regolamenti specifici interessati;

(e) il comitato internazionale della Croce rossa, la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;

(f) le organizzazioni non governative stabilite e registrate nell’Unione e nei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Articolo 10

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa o per conto della Commissione, i regolamenti specifici possono finanziare misure preparatorie, di monitoraggio, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

2. Dette misure possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

(a) l’assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;

(b) il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace del presente regolamento e dei regolamenti specifici;

(c) misure connesse all'analisi, alla gestione, al monitoraggio, allo scambio di informazioni e all'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;

(d) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, anche di natura generale, sul funzionamento dei regolamenti specifici;

(e) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno del lavoro di rete, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche a coprire la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento e dei regolamenti specifici;

(f) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e la valutazione;

(g) la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove opportuno, degli indicatori nazionali;

(h) azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

(i) conferenze, seminari, convegni e altre misure comuni a carattere informativo e formativo relative all'attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, per autorità e beneficiari determinati;

(j) azioni relative all’audit.

3. Le azioni possono riguardare i quadri finanziari precedenti e successivi.

CAPO IV

PROGRAMMI NAZIONALI

Sezione 1 Quadro di programmazione e attuazione

Articolo 11

Intervento sussidiario e proporzionale

1. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo (“autorità designate”) sono responsabili dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici a un livello appropriato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

2. Le modalità di attuazione e di impiego del sostegno finanziario concesso nell’ambito dei regolamenti specifici, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo, tengono conto del principio di proporzionalità rispetto al livello di sostegno assegnato.

Articolo 12

Partenariato

1.           Ogni Stato membro organizza, nel rispetto delle proprie norme e prassi nazionali, un partenariato con le autorità e gli organismi interessati per sviluppare ed attuare i programmi nazionali.

Tali autorità e organismi comprendono le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti e, ove opportuno, le organizzazioni internazionali e gli organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

2.           Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

3. I partner sono coinvolti nella stesura, nell’esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi nazionali.

4. Ciascuno Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza per supportare l’esecuzione dei programmi nazionali.

5. La Commissione può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Articolo 13

Dialogo strategico

1. Per dare il via al periodo di programmazione la Commissione e ciascuno Stato membro instaurano un dialogo strategico in merito alle necessità nazionali e al contributo che il bilancio dell’Unione può apportare per soddisfare tali necessità, tenendo conto della situazione di partenza nello Stato membro interessato e degli obiettivi dei regolamenti specifici. I risultati di tale dialogo sono verbali congiuntamente approvati o uno scambio di lettere da cui emergano le specifiche necessità e priorità dello Stato membro interessato, e fungono da quadro per la predisposizione dei programmi nazionali.

Nel caso di azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, gli interventi non sono direttamente orientati allo sviluppo e il dialogo strategico persegue la totale coerenza con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna e della politica estera dell’Unione relativa al paese o alla regione in questione.

2. Nell’ambito dell’esame della richiesta di pagamento di cui all’articolo 39 e della relazione di esecuzione di cui all’articolo 49, lo Stato membro interessato e la Commissione riesaminano i progressi compiuti nell’esecuzione del programma nazionale, tenendo conto delle conclusioni del dialogo strategico.

Articolo 14

Preparazione e approvazione dei programmi nazionali

1. Ciascuno Stato membro propone, sulla base delle conclusioni del dialogo strategico di cui all’articolo 13, paragrafo 1, un programma nazionale in conformità dei regolamenti specifici.

2. Ciascun programma nazionale proposto si riferisce agli esercizi finanziari del periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 e presenta i seguenti elementi:

(a) una descrizione della situazione di partenza nello Stato membro;

(b) un’analisi delle necessità nello Stato membro e degli obiettivi nazionali definiti per soddisfare tali necessità durante il periodo di applicazione del programma;

(c) un’opportuna strategia che individui gli obiettivi da realizzare con il sostegno del bilancio dell’Unione, e che comprenda i risultati da raggiungere, un calendario indicativo ed esempi di interventi previsti per realizzare tali obiettivi;

(d) i meccanismi che garantiscono il coordinamento tra gli strumenti introdotti dai regolamenti specifici e altri strumenti nazionali e dell'Unione;

(e) informazioni sul quadro di monitoraggio e valutazione da istituire e sugli indicatori da utilizzare per misurare i progressi compiuti nell’attuare gli obiettivi perseguiti rispetto alla situazione di partenza nello Stato membro;

(f) le modalità per garantire l’attuazione efficace ed efficiente del sostegno finanziario del bilancio dell’Unione, compresa la pianificazione dell’assistenza tecnica e l’approccio scelto per dare attuazione al principio di partenariato sancito dall’articolo 12;

(g) un progetto di piano di finanziamento suddiviso per ciascun esercizio finanziario del periodo;

(h) i meccanismi e i metodi da utilizzare per pubblicizzare il programma nazionale;

(i) le modalità di esecuzione del programma nazionale contenenti l’indicazione delle autorità designate.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione le proposte di programmi nazionali entro tre mesi dalla chiusura del dialogo strategico di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

4. I programmi nazionali sono redatti sulla base del modello adottato dalla Commissione. Il corrispondente atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

5. Prima di approvare una proposta di programma nazionale, la Commissione ne esamina:

(a) la coerenza rispetto agli obiettivi dei regolamenti specifici e alle conclusioni del dialogo strategico di cui all'articolo 13, paragrafo 1;

(b) la pertinenza degli obiettivi, dei risultati da raggiungere, degli indicatori, il calendario e gli esempi di azioni previste nella proposta di programma nazionale, alla luce della strategia proposta;

(c) la pertinenza delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 2, punto i), con riguardo alle azioni previste;

(d) la conformità della proposta di programma con il diritto dell’Unione;

(e) la complementarità con il sostegno finanziario fornito da altri fondi dell'Unione, compreso il Fondo sociale europeo;

(f) ove applicabile ai sensi di un regolamento specifico, con riferimento agli obiettivi e agli esempi di azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, la coerenza con i principi e gli obiettivi dell’azione esterna e della politica estera dell’Unione relativa al paese o alla regione in questione.

6. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di programma nazionale. Qualora ritenga che la proposta di programma nazionale non sia coerente con gli obiettivi dei regolamenti specifici, sia insufficiente alla luce della strategia o non rispetti il diritto dell’Unione, la Commissione invita lo Stato membro interessato a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, a modificare la proposta di programma nazionale. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, modifica la proposta di programma nazionale.

7. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, ciascun programma nazionale entro sei mesi dacché lo Stato membro lo ha presentato ufficialmente, a condizione che siano state prese in considerazione in modo soddisfacente tutte le osservazioni della Commissione.

8. Alla luce di nuove o impreviste circostanze, su iniziativa della Commissione o dello Stato membro interessato, un programma nazionale approvato può essere riesaminato e, ove necessario, modificato per il restante periodo di programmazione.

Articolo 15

Revisione intermedia

1. Nel 2017 la Commissione e ciascuno Stato membro riesaminano la situazione, alla luce degli sviluppi delle politiche dell’Unione e della situazione dello Stato membro interessato.

2. A seguito di tale revisione, gli Stati membri possono modificare i rispettivi programmi nazionali. I programmi nazionali sono modificati per quegli Stati membri che riceveranno dotazioni aggiuntive ai sensi dei regolamenti specifici.

3. Le disposizioni dell'articolo 14 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi modificati.

4. La Commissione assegna agli Stati membri, mediante atti di esecuzione, le risorse per i programmi nazionali che sono disponibili nel quadro della revisione intermedia ai sensi dei regolamenti specifici. Ultimata la revisione intermedia, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla revisione intermedia svolta conformemente alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

Articolo 16

Struttura del finanziamento

1. Il contributo finanziario ai sensi del programma nazionale è erogato nella forma di sovvenzioni.

2. Le azioni sostenute dai programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell'Unione.

3. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75% del totale delle spese ammissibili di un progetto.

4. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90% per azioni specifiche o priorità strategiche definite nei regolamenti specifici.

5. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90% anche in circostanze debitamente giustificate, in particolare nei casi in cui i progetti non potrebbero essere altrimenti attuati e gli obiettivi del programma nazionale non sarebbero realizzati.

Articolo 17 Principi generali di ammissibilità

1. L'ammissibilità della spesa è determinata sulla base delle regole nazionali, salvo ove il presente regolamento o i regolamenti specifici prevedano disposizioni specifiche.

2. Conformemente ai regolamenti specifici, per essere ammissibili le spese devono:

(a) rientrare nel campo di applicazione dei regolamenti specifici e dei loro obiettivi;

(b) essere necessarie per il buon esito delle attività del progetto in questione;

(c) essere ragionevoli e rispettare i principi di sana gestione finanziaria, in particolare i principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia.

3. Le spese sono ammissibili al finanziamento ai sensi dei regolamenti specifici se

– il beneficiario le ha sostenute e pagate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022, e

– l’autorità responsabile accreditata le ha effettivamente versate tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2023.

4. Le spese indicate nelle richieste di pagamento del beneficiario all’autorità responsabile sono giustificate da fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Per tali forme di sostegno, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 3, gli importi indicati sulla richiesta di pagamento sono i costi rimborsati al beneficiario dall'autorità responsabile.

5. Le entrate nette generate direttamente da un progetto nel corso della sua esecuzione e di cui non si sia tenuto conto al momento dell'approvazione del progetto stesso vengono dedotte dalle spese ammissibili del progetto nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

Articolo 18

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili possono essere rimborsate secondo le seguenti modalità:

(a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, se del caso unitamente agli ammortamenti;

(b) tabella standard di costi unitari;

(c) somme forfettarie;

(d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

2. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare se ciascuna di esse copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un’azione o per fasi successive di un’azione.

3. Se un progetto è attuato esclusivamente mediante appalti di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, lettera a).

4. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in anticipo sulla base di una delle seguenti modalità:

(a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su:

i)        dati statistici o altre informazioni oggettive; oppure

ii)       dati storici verificati dei singoli beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi;

(b) metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari, somme e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di azioni/progetti e beneficiari;

(c) metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari, somme e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di azione/progetto e beneficiario.

5. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascun progetto/azione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'azione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

6. Laddove l'esecuzione di un progetto dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

(a) un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di azione/progetto o beneficiario;

(b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;

(c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di azione/progetto e beneficiario.

7. Le sovvenzioni per le quali il sostegno finanziario a carico del bilancio dell’Unione non supera i 50 000 EUR sono concesse nella forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari.

8. Per le sovvenzioni per le quali il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera i 100 000 EUR, i finanziamenti nelle forme di tassi forfettari, tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie di cui al paragrafo 4 possono essere calcolati caso per caso, in funzione del progetto, in base a una bozza di dotazione di bilancio approvata a priori dall'autorità responsabile.

9. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

(a) le spese sono ammissibili in virtù delle regole di ammissibilità contenute nel programma nazionale;

(b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture quando rimborsato nella forma di cui al paragrafo 1, lettera a);

(c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno al progetto;

(d) il sostegno a carico del bilancio dell’Unione non ha contribuito all’acquisto dei beni ammortizzati.

Articolo 19

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a un contributo a carico del bilancio dell’Unione ai sensi dei regolamenti specifici i seguenti costi:

(a) interessi passivi;

(b) l’acquisto di terreni non edificati;

(c) l’acquisto di terreni edificati, qualora il terreno sia necessario all’esecuzione del progetto, per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile del progetto considerato;

(d) l’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti come definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla fornitura di infrastrutture.

Articolo 20

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro per ciascun programma nazionale, i regolamenti specifici possono finanziare azioni per attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione, lavoro di rete, controllo e audit, oltre a misure per il rafforzamento della capacità amministrativa in vista dell’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

2. Tali misure possono ricomprendere:

(a) spese relative alla preparazione, selezione, valutazione, gestione e al monitoraggio di azioni o progetti;

(b) spese per gli audit e controlli sul posto di azioni o progetti;

(c) spese per la valutazione di azioni o progetti;

(d) spese relative all'informazione, alla divulgazione e trasparenza in relazione ad azioni o progetti;

(e) spese per l’acquisto o locazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi informatici di gestione, monitoraggio e valutazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici;

(f) spese per le riunioni dei comitati e sottocomitati di sorveglianza relative all'attuazione delle azioni; queste spese possono includere anche i costi relativi agli esperti e agli altri partecipanti, inclusi i partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è essenziale per il buon esito delle azioni o dei progetti;

(g) spese per il rafforzamento della capacità amministrativa per l’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

3. Gli Stati membri possono usare gli stanziamenti per finanziare azioni destinate a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari, compresi i sistemi di scambio di dati elettronici, ed azioni per rafforzare la capacità delle autorità dello Stato membro e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il finanziamento concesso nell’ambito dei regolamenti specifici.

4. Le azioni possono riguardare i quadri finanziari precedenti e successivi.

Sezione 2 Gestione e controllo

Articolo 21 Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo prevedono:

(a) la descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

(b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

(c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

(d) sistemi informatici per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per il monitoraggio e la rendicontazione;

(e) sistemi di rendicontazione e di monitoraggio laddove l’autorità responsabile affida l’esecuzione di compiti ad un altro organismo;

(f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

(g) sistemi e procedure per garantire un’adeguata tracciabilità dei dati;

(h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi.

Articolo 22 Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme del presente regolamento. Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi nazionali.

2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento e che funzionino in modo efficace.

3. Gli Stati membri assegnano risorse adeguate affinché ciascun organismo svolga le proprie funzioni lungo tutto il periodo di programmazione.

4. Gli Stati membri stabiliscono norme e procedure per la selezione e l’esecuzione dei progetti in conformità del presente regolamento.

5. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolgono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito dalla Commissione.

Articolo 23 Autorità designate

1. Ai fini dell’esecuzione del proprio programma nazionale, ciascuno Stato membro designa i seguenti organismi:

a)      un’autorità accreditante, come definita dall’articolo [56] del regolamento finanziario;

b)      un’autorità responsabile accreditata, ossia un organismo pubblico dello Stato membro che sia il solo responsabile della gestione e del controllo corretti del programma nazionale e si occupi di tutte le comunicazioni con la Commissione;

c)      un’autorità di audit, ossia un’autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, indipendente dal punto di vista funzionale dall’autorità responsabile e dall’autorità accreditante, incaricato della verifica del funzionamento efficace del sistema di gestione e di controllo;

d)      se opportuno, un'autorità delegata, ossia un organismo pubblico o privato che svolga taluni compiti dell’autorità responsabile, sotto la responsabilità di quest’ultima.

2. Lo Stato membro definisce le regole che governano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

Articolo 24 Accreditamento delle autorità responsabili

1. A norma dell'articolo [56, paragrafo 3], del regolamento finanziario, ciascuna autorità responsabile della gestione e del controllo della spesa nell'ambito del presente regolamento è accreditata con decisione formale di un’autorità accreditante a livello ministeriale.

2. L'accreditamento è subordinato al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di accreditamento riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti dal presente regolamento o in base ad esso.

3. L'accreditamento si fonda sul parere di un organismo di audit indipendente che valuta il rispetto da parte dell'autorità responsabile dei criteri di accreditamento. L'organismo di audit indipendente svolge il proprio compito in conformità con standard internazionalmente riconosciuti.

4. L'autorità accreditante controlla l'autorità responsabile accreditata e revoca l'accreditamento con decisione formale se uno o più dei criteri di accreditamento non sono più soddisfatti, a meno che l'autorità responsabile non adotti le necessarie azioni correttive entro un periodo di prova stabilito dall'autorità accreditante in base alla gravità del problema. L'autorità accreditante notifica immediatamente alla Commissione il periodo di prova stabilito per un’autorità responsabile accreditata ed eventuali decisioni di revoca.

5. Al fine di garantire il corretto funzionamento di questo sistema, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all’articolo 54 riguardanti:

(a) le condizioni minime per l’accreditamento delle autorità responsabili con riguardo all’ambiente interno, alle attività di controllo, informazione e comunicazione, e al monitoraggio, oltre alle norme sulla procedura per rilasciare e revocare l’accreditamento;

(b) le norme relative alla vigilanza delle autorità responsabili e la procedura per il riesame del loro accreditamento;

(c) gli obblighi delle autorità responsabili in materia di intervento pubblico e di contenuto delle loro responsabilità di gestione e di controllo.

Articolo 25 Principi generali sui controlli delle autorità responsabili

1. Le autorità responsabili effettuano un controllo amministrativo sistematico di tutte le richieste di pagamento inoltrate dai beneficiari e, per raggiungere un livello sufficiente di affidabilità, lo completano con controlli sul posto delle spese connesse alle richieste di pagamento finale dei beneficiari, che sono dichiarate nei conti annuali.

2. Con riferimento ai controlli sul posto, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione dei beneficiari includendo, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo e un livello minimo di fiducia, mirando nel contempo anche agli errori più elevati.

3. L'autorità responsabile redige una relazione di controllo per ogni controllo sul posto.

4. Qualora i problemi riscontrati si rivelino di natura sistemica e siano quindi potenzialmente fonte di rischio per altri progetti, l’autorità responsabile garantisce che siano svolti esami ulteriori, se necessario anche controlli supplementari, per definire l’entità di tali problemi e se il tasso di errore vada oltre la soglia di rilevanza. L’autorità responsabile prende le necessarie misure preventive e correttive e le comunica alla Commissione nella relazione di sintesi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera c).

5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un’applicazione uniforme del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare in particolare:

(a) i controlli amministrativi e i controlli sul posto che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall’applicazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici;

(b) il livello minimo dei controlli sul posto necessari ai fini di un’efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti ad intensificare tali controlli o possono ridurli in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si situano a un livello accettabile;

(c) le norme e i metodi di rendicontazione dei controlli e delle verifiche svolti e dei relativi risultati.

La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.

Articolo 26 Pagamento dei beneficiari

Le autorità responsabili garantiscono che i beneficiari ricevano l’importo totale del finanziamento pubblico per intero e il più rapidamente possibile. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

Articolo 27 Funzioni dell’autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e di controllo, su un campione adeguato di spese incluse nei conti annuali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura di cui all’articolo 54, relativi allo status delle autorità di audit e alle condizioni che devono rispettare nell’eseguire gli audit.

2.         Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3.         L’autorità di audit si assicura che il lavoro di revisione contabile tenga conto degli standard di audit riconosciuti a livello internazionale.

Articolo 28 Cooperazione con le autorità di audit

1.           La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

2.           La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare il rapporto di controllo annuale e il parere di audit, e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 29 Controlli e audit della Commissione

1. La Commissione si basa sulle informazioni disponibili, compresa la procedura di accreditamento, le dichiarazioni annuali di affidabilità di gestione, le relazioni annuali di controllo, i pareri annuali di audit, le relazioni annuali di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell’Unione, al fine di verificare che gli Stati membri abbiano istituito sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e che detti sistemi funzionino in modo efficace nel corso dell'esecuzione dei programmi nazionali.

2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto dandone adeguato preavviso. A detti audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

3. L’ambito degli audit o dei controlli può comprendere, in particolare:

(a) l’accertamento del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo di un programma nazionale o di una sua parte;

(b) la conformità delle prassi amministrative con le norme dell’Unione;

(c) l’esistenza dei documenti giustificativi richiesti e la loro rispondenza alle azioni finanziate nell’ambito dei programmi nazionali;

(d) i termini in cui sono state realizzate e controllate le azioni;

(e) una valutazione della sana gestione finanziaria delle azioni e/o del programma nazionale.

4. Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli di audit sul posto, hanno accesso a tutti i registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a spese o a sistemi di gestione e di controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così raccolte.

5. Su richiesta della Commissione e con il consenso dello Stato membro, gli organismi competenti di detto Stato membro effettuano controlli o indagini supplementari sulle azioni previste dal presente regolamento. A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o persone da questa delegate.

Al fine di migliorare la qualità dei controlli, la Commissione può, con il consenso degli Stati membri interessati, chiedere l’assistenza delle autorità di tali Stati membri per determinati controlli o indagini.

6. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e di controllo o la regolarità delle spese in conformità delle norme applicabili.

Sezione 3 Gestione finanziaria

Articolo 30 Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio dell’Unione nel rispetto di ciascun programma nazionale sono assunti in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. La decisione della Commissione di approvare ciascun programma nazionale costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo [81, paragrafo 2], del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

3. Per ciascun programma nazionale, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l’approvazione del programma da parte della Commissione.

4. Gli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, salvo ove sia applicabile l'articolo [13] del regolamento finanziario.

Articolo 31 Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, del contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all’impegno di bilancio aperto meno recente in questione.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento iniziale, di pagamenti dei saldi annuali e di pagamento del saldo finale.

3. Si applica l’articolo [87] del regolamento finanziario.

Articolo 32 Cumulo del prefinanziamento iniziale e dei saldi annuali

1. La somma complessiva del pagamento del prefinanziamento iniziale e dei pagamenti dei saldi annuali non supera il 95% del contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale.

2. Una volta raggiunto il massimale del 95%, gli Stati membri continuano a trasmettere alla Commissione le richieste di pagamento.

Articolo 33 Modalità del prefinanziamento iniziale

1. A seguito della decisione che approva il programma nazionale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale versamento rappresenta il 4% del contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può essere suddiviso in due rate.

2. Se un programma nazionale è approvato nel 2015 o successivamente, le rate sono erogate nell’anno di approvazione.

3. Il prefinanziamento è utilizzato esclusivamente per effettuare pagamenti ai beneficiari che attuano il programma nazionale ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell’autorità responsabile.

4. L’importo totale versato a titolo di prefinanziamento è rimborsato alla Commissione se entro 24 mesi dalla data in cui questa ha versato la prima rata del prefinanziamento iniziale non è stata inoltrata nessuna richiesta di pagamento ai sensi dell’articolo 39.

5. Gli interessi maturati sul prefinanziamento iniziale sono imputati al programma nazionale in questione e detratti dall’importo di spesa pubblica indicato nella richiesta di pagamento finale.

6. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione in conformità all'articolo 36 al più tardi al momento della chiusura del programma nazionale.

Articolo 34 Definizione dell'esercizio finanziario

Ai fini del presente regolamento, l’esercizio finanziario copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate dall’autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell’anno “N-1” al 15 ottobre dell’anno “N”.

Articolo 35   Pagamento del saldo annuale

1. La Commissione procede al pagamento del saldo annuale nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, ai conti annuali dell’esercizio finanziario corrispondente del programma nazionale, e alla corrispondente decisione di liquidazione.

2. I conti annuali coprono i versamenti effettuati dall'autorità responsabile durante l'esercizio finanziario per il quale sono stati rispettati i requisiti di controllo di cui all'articolo 25.

3. Il pagamento del saldo annuale è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati all’articolo 39, paragrafo 1, e all’articolo 49 ed è stato liquidato l’ultimo conto annuale.

Articolo 36 Chiusura del programma

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023 gli Stati membri forniscono i seguenti documenti:

(a) le informazioni richieste per gli ultimi conti annuali, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1;

(b) una richiesta di pagamento del saldo finale;

(c) la relazione finale di esecuzione del programma nazionale, di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

2. I pagamenti effettuati dall’autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 sono inclusi negli ultimi conti annuali.

3. Una volta ricevuti i documenti di cui al paragrafo 1, la Commissione procede al pagamento del saldo finale nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, agli ultimi conti annuali e alla corrispondente decisione di liquidazione.

4. Il pagamento del saldo finale è effettuato entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti dell’esercizio finanziario finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione finale di esecuzione, se successiva. Gli importi ancora impegnati dopo il pagamento del saldo sono disimpegnati dalla Commissione entro sei mesi, fatto salvo l’articolo 47.

Articolo 37 Interruzione del periodo di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento possono essere interrotti dall’ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di nove mesi, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

(a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi sono prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

(b) l'ordinatore delegato deve effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza di informazioni secondo cui le spese contenute in una richiesta di pagamento sarebbero connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;

(c) non sono stati forniti uno o più documenti richiesti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1.

2. L'ordinatore delegato ha facoltà di limitare l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1. L'ordinatore delegato informa immediatamente lo Stato membro e l'autorità responsabile in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo ad essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

Articolo 37 bis Sospensione del pagamento

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte del pagamento del saldo annuale se:

(a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che compromettono l’affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; oppure

(b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; oppure

(c) uno Stato membro ha commesso una grave violazione dei propri obblighi ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2.

2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte del pagamento del saldo annuale dopo aver dato allo Stato membro l’opportunità di presentare osservazioni entro due mesi.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte del pagamento del saldo annuale quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte del contributo dell’Unione al programma operativo ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 38 Uso dell’euro

1. Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i conti annuali e le spese indicate nelle relazioni di esecuzione annuali e finali sono espressi in euro.

2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della richiesta di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma nazionale interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità responsabile prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Sezione 4 Liquidazione dei conti e rettifiche finanziarie

Articolo 39 Presentazione di informazioni

1. Entro il 1° febbraio dell’anno che segue l’esercizio finanziario, ogni Stato membro presenta alla Commissione i documenti e le informazioni seguenti in conformità all’articolo [56] del regolamento finanziario:

(a) i conti annuali dell’autorità responsabile;

(b) la dichiarazione di affidabilità di gestione circa la completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

(c) una relazione di sintesi di tutte le attività di audit e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle carenze sistemiche o ricorrenti, nonché le azioni correttive adottate o previste;

(d) un parere dell’autorità di audit in merito alla dichiarazione di affidabilità di gestione che ne esamini tutti gli elementi, corredato di una relazione di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit svolte in relazione all’esercizio finanziario oggetto del parere.

2. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro le fornisce ulteriori informazioni. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro la scadenza indicata dalla Commissione per la loro presentazione, la Commissione può prendere la decisione di liquidare i conti sulla base delle informazioni in suo possesso.

3. I documenti di cui al paragrafo 1 fungono da richiesta di pagamento del saldo annuale.

4. I documenti di cui al paragrafo 1 sono redatti secondo i modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 40 Liquidazione annuale dei conti

1. Entro il 30 aprile dell’anno che segue l’esercizio finanziario, la Commissione decide in merito alla liquidazione dei conti annuali per ciascun programma nazionale. La decisione di liquidazione riguarda la completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali presentati e non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive.

2. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità per l’esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti, per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e della sua attuazione, compreso lo scambio d’informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.

Articolo 41 Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Gli Stati membri apportano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nei programmi nazionali attraverso la soppressione totale o parziale del relativo contributo a carico del bilancio dell’Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il bilancio dell’Unione e apportano una rettifica proporzionale.

Gli importi esclusi dal finanziamento e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma nazionale, ad esclusione degli importi che risultano da irregolarità identificate dalla Corte dei conti europea e dai servizi della Commissione, compreso l’OLAF.

Dopo la alla chiusura del programma nazionale, lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell’Unione.

Articolo 42 Verifica di conformità e rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma nazionale e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile dell'Unione e nazionale, anche per carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea.

2. Una violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale determina una rettifica finanziaria solo ove ricorra una delle seguenti condizioni:

(a) la violazione ha o potrebbe aver influenzato la selezione dei progetti nell’ambito del programma nazionale;

(b) esiste il rischio che la violazione abbia o possa avere influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione.

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

4. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare.

5. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a)      le spese sostenute dall’autorità responsabile più di 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie verifiche;

b)      le spese per azioni pluriennali nel quadro dei programmi nazionali, per le quali l’ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro, dei risultati delle proprie verifiche;

c)      le spese per azioni nell’ambito dei programmi nazionali diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo finale da parte dell’autorità responsabile è stato effettuato oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro, dei risultati delle proprie verifiche.

6. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità per l’esecuzione della verifica di conformità, con riferimento alle misure da adottare ai fini dell'adozione della decisione e della sua esecuzione, compreso lo scambio d’informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.

Articolo 43 Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 21, lettera h), del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio[13].

Articolo 44 Rimborso

1.           Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell’Unione è rimborsato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo [77] del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2.           Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo percentuale rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

Sezione 5 Disimpegno

Articolo 45 Principi

1. I programmi nazionali sono sottoposti ad una procedura di disimpegno sulla base del principio per cui sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento iniziale ai sensi dell’articolo 33 o una richiesta di pagamento ai sensi dell’articolo 39, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio.

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3. È automaticamente disimpegnato qualunque impegno ancora aperto all’ultima data utile per l’ammissibilità delle spese ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, per il quale l’autorità responsabile non abbia presentato nessuna richiesta di pagamento entro sei mesi da tale data.

Articolo 46 Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno s'intende ridotto degli importi che l'autorità responsabile non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di:

(a)     azioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; oppure

(b)     cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'esecuzione del programma, in tutto o in parte. Le autorità responsabili che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

La riduzione può essere richiesta una volta, se la sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno, o più volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'azione e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1 per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

3. Non rientra nel calcolo del disimpegno automatico la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una richiesta di pagamento, ma il cui pagamento è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N+2.

Articolo 47 Procedura

1.           La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro ogniqualvolta esista un rischio di applicazione del disimpegno ai sensi dell'articolo 42.

2.           Sulla base delle informazioni di cui dispone al 31 gennaio, la Commissione informa l’autorità responsabile circa l’importo del disimpegno risultante dalle informazioni in suo possesso.

3.           Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4.           La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall’applicazione dei paragrafi da 1 a 3.

5.           In caso di disimpegno automatico, il contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato è ridotto, per l’anno considerato, dell’importo oggetto del disimpegno automatico. Il contributo dell’Unione al piano di finanziamento sarà ridotto proporzionalmente, salvo che lo Stato membro produca un piano di finanziamento modificato.

CAPO V

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 48 Informazione e pubblicità

1. Gli Stati membri e le autorità responsabili sono responsabili di quanto segue:

(a) garantire la creazione di un sito o di un portale web che fornisca informazioni sui programmi nazionali in un dato Stato membro e sull’accesso agli stessi;

(b) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi nazionali;

(c) pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni dei regolamenti specifici mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull’impatto dei programmi nazionali.

2. Gli Stati membri garantiscono la trasparenza dell’esecuzione dei programmi nazionali e stilano un elenco di azioni finanziate per programma nazionale, accessibile tramite il sito o il portale web.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all’articolo 54 per definire le norme relative alle misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e alle misure di informazione destinate ai beneficiari.

4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 55, paragrafo 3.

Articolo 49 Relazioni di esecuzione

1. Entro il 31 marzo 2016 ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo sino al 2022 incluso, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale di esecuzione di ciascun programma nazionale svoltosi nel precedente esercizio finanziario.

La relazione presentata nel 2016 riguarda gli esercizi finanziari 2014 e 2015.

Lo Stato membro presenta una relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali entro il 31 dicembre 2023.

2. Le relazioni annuali di esecuzione contengono informazioni su quanto segue:

(a) esecuzione del programma con riferimento ai dati finanziari e agli indicatori;

(b) qualunque problema che abbia ripercussioni sui risultati del programma nazionale.

3. Alla luce della relazione intermedia, la relazione annuale di esecuzione presentata nel 2017 contiene e valuta le informazioni elencate al paragrafo 2, nonché:

(a) i progressi verso il conseguimento degli obiettivi, ottenuti con il contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale;

(b) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, monitoraggio e valutazione del programma nazionale.

4. La relazione annuale di esecuzione presentata nel 2019 e la relazione finale di esecuzione, oltre alle informazioni e alla valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e la valutazione sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma nazionale.

5. Le relazioni annuali di esecuzione di cui ai paragrafi da 1 a 4 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.

6. La Commissione informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni sulla relazione annuale di esecuzione entro due mesi dalla data di ricezione. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intende accettata.

7. La Commissione può formulare raccomandazioni per affrontare eventuali problemi che incidono sull'attuazione del programma nazionale. In tal caso, l'autorità responsabile informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure correttive adottate.

8. La relazione annuale di esecuzione e la relazione finale di esecuzione sono redatte secondo i modelli adottati dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 50 Quadro comune di monitoraggio e valutazione

1. La Commissione svolge un monitoraggio periodico del presente regolamento e dei regolamenti specifici, ove opportuno in cooperazione con gli Stati membri.

2. L’attuazione dei regolamenti specifici è valutata dalla Commissione in partenariato con gli Stati membri.

3. È istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione allo scopo di misurare la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza, il valore aggiunto e la sostenibilità delle azioni, la semplificazione e la riduzione dell’onere amministrativo, alla luce degli obiettivi del presente regolamento e dei regolamenti specifici, nonché i risultati da questi prodotti in quanto strumenti che contribuiscono allo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all’articolo 54 per sviluppare ulteriormente il quadro comune di monitoraggio e valutazione.

5. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie a consentire il monitoraggio e la valutazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

6. La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell’ambito dei regolamenti specifici e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative pertinenti dell’Unione.

Articolo 51 Valutazione dei programmi nazionali effettuata dagli Stati membri

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni per migliorare la qualità dell’elaborazione e dell’attuazione dei programmi nazionali, nel rispetto del quadro comune di monitoraggio e valutazione.

2. Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e agli indicatori specifici per programma.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili, dalle autorità di audit e dalle autorità delegate. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni.

4. Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche integralmente.

Articolo 52 Relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione

1. Nel rispetto del quadro comune di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri presentano alla Commissione:

(a)     entro il 31 dicembre 2017, una relazione di valutazione intermedia sull’esecuzione delle azioni nell’ambito dei programmi nazionali;

(b)     entro il 31 dicembre 2023, una relazione di valutazione ex-post sugli effetti delle azioni nell'ambito dei programmi nazionali.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni:

(a) entro il 30 giugno 2018, una relazione di valutazione intermedia sull’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici a livello di Unione;

(b) entro il 30 giugno 2024, una relazione di valutazione ex-post sugli effetti del presente regolamento e dei regolamenti specifici a seguito della chiusura dei programmi nazionali.

3. La valutazione ex-post della Commissione esamina altresì l’impatto dei regolamenti specifici sullo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in termini di contributo ai seguenti obiettivi:

(a) lo sviluppo di una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione di polizia e gestione delle crisi;

(b) una gestione efficace dei flussi migratori verso l’Unione;

(c) lo sviluppo del sistema europeo comune di asilo;

(d) il trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi;

(e) la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nell’affrontare le questioni migratorie e di sicurezza interna;

(f) un approccio comune dell’Unione sulla migrazione e sulla sicurezza verso i paesi terzi.

Articolo 53 Relazione di revisione intermedia

Nel 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla revisione intermedia svolta in conformità con le disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 54

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 55

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato comune “Asilo, migrazione e sicurezza” istituito dal presente regolamento. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 56

Revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 57

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Comunicazione "Costruire un’Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni 2014-2020"

Proposta di regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione

Proposta di regolamento che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[14]

Attualmente rubrica 3, titolo 18 – Affari interni

Future prospettive finanziarie pluriennali: rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) – “Fondo Asilo e migrazione” e “Fondo Sicurezza interna”

Natura della proposta/iniziativa

þ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione (finanziamento nel settore degli Affari interni per il periodo 2014-2020)

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[15]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.3. Obiettivi 1.3.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'obiettivo ultimo delle politiche nel settore degli affari interni è instaurare uno spazio senza frontiere interne, in cui i cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi possono entrare, circolare, vivere e lavorare, apportando nuove idee, capitali, conoscenza e innovazione o colmando le lacune dei mercati nazionali del lavoro, certi che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita. Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

La crescente importanza delle politiche nel settore degli affari interni trova conferma nel programma di Stoccolma e relativo piano d’azione, la cui attuazione costituisce una priorità strategica per i prossimi cinque anni e riguarda settori quali la migrazione (migrazione legale e integrazione, asilo, migrazione irregolare e rimpatrio), la sicurezza (prevenzione e lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, cooperazione di polizia) e la gestione delle frontiere esterne (compresa la politica dei visti), e include anche la dimensione esterna di queste politiche. Il trattato di Lisbona consente inoltre all'Unione di rispondere con maggiore ambizione ai timori quotidiani dei suoi cittadini nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le priorità strategiche di questo settore, in particolare l’integrazione di cittadini di paesi terzi, vanno anche considerate nel contesto delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 intese ad aiutare l'Unione europea a superare l'attuale crisi economica e finanziaria e a conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna forniranno l'assistenza finanziaria necessaria per tradurre in risultati tangibili gli obiettivi dell’Unione europea in materia di affari interni.

1.3.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

FONDO ASILO E MIGRAZIONE

a)         rafforzare e sviluppare il sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

b)         sostenere la migrazione legale nell’Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale;

c)         rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine;

d)         migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo;

Attuali attività ABB interessate: 18.03 (Fondo europeo per i rifugiati, misure d’emergenza e Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi) e 18.02 (relativamente al Fondo europeo per i rimpatri).

FONDO SICUREZZA INTERNA

Strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

In linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)         prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati;

b)         aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Attuali attività ABB interessate: 18.05

Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

In linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie dell'Unione, nei suoi programmi e nelle sue valutazioni dei rischi e delle minacce, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)         sostenere una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare;

b)         sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo le frontiere esterne e, dall’altro, l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen.

Attuali attività ABB interessate: 18.02 (per quanto riguarda il Fondo per le frontiere esterne).

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Gli effetti della proposta/iniziativa sui beneficiari/gruppi interessati sono descritti in modo particolareggiato nella sezione 4.1.2 della valutazione d'impatto.

In generale, la semplificazione introdotta a tutti i livelli del processo di finanziamento e in ciascuna modalità di gestione si ripercuoterà positivamente sui processi nell'ambito dei quali verrà gestito il sostegno finanziario.

Fondo Asilo e migrazione

I principali beneficiari del sostegno finanziario per l’asilo e la migrazione saranno i servizi degli Stati membri cui compete attuare l’acquis o le politiche pertinenti e le organizzazioni internazionali o ONG attive nel settore dell’asilo e della migrazione (procedure di ammissione, misure di integrazione e operazioni di rimpatrio).

I gruppi che trarranno vantaggio dai cambiamenti risultanti saranno quelli dei richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale, rifugiati reinsediati e altri cittadini di paesi terzi che arrivano nell’Unione per vari motivi e con esigenze diverse (ad esempio, motivi economici, ricongiungimento familiare, minori non accompagnati ecc.). Sarà poi più facile raggiungere tali gruppi di riferimento poiché l’aver ricondotto a un unico fondo le diverse azioni riguardanti la gestione della migrazione agevolerà l’accesso ai finanziamenti (una sola autorità responsabile, maggiore visibilità e un campo d'azione più chiaro) e consentirà un sostegno più flessibile (ad esempio, lo stesso tipo di azione per più gruppi di riferimento). Sarà inoltre più ampio il campo di applicazione, che ricomprenderà l’intera catena migratoria con tutti i diversi gruppi di riferimento, inclusi ad esempio i gruppi più estesi dei cittadini di paesi terzi di seconda generazione (con un genitore cittadino di paesi terzi).

Fondo Sicurezza interna

Cooperazione di polizia, prevenzione e lotta alla criminalità e gestione delle crisi

I principali beneficiari del sostegno finanziario saranno gli Stati membri e le rispettive autorità di contrasto così come qualsiasi altra autorità specializzata nella protezione delle infrastrutture critiche e nella gestione delle crisi, ma anche, ove opportuno, le competenti organizzazioni internazionali e non governative (ad esempio, in materia di prevenzione della criminalità, lotta alla radicalizzazione e alla tratta di esseri umani).

Il gruppo che trarrà vantaggi dai cambiamenti risultanti sarà la popolazione nel suo insieme.         I principali risultati saranno (1) una maggiore capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di individuare e perseguire con successo i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, incluso il terrorismo, al fine di ridurre le minacce per la sicurezza che tali reati comportano, e (2) una maggiore resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità, grazie a una politica più coerente dell' Unione in materia di gestione del rischio che colleghi la valutazione delle minacce e dei rischi al processo decisionale, da un lato, e una risposta più efficace e coordinata dell'Unione alla crisi che colleghi le capacità e competenze esistenti dall'altro. Un altro importante risultato consisterà nell'aumentare la capacità degli Stati membri di prevenire, prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altre minacce gravi per la sicurezza.

Frontiere esterne e visti

I principali beneficiari del sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e dei visti saranno i servizi che attuano l'acquis di Schengen, il codice frontiere Schengen e il codice dei visti negli Stati membri: guardia di frontiera, polizia e servizi consolari. Il gruppo che trarrà vantaggi dai cambiamenti risultanti sarà quello dei viaggiatori: tutte le persone che attraversano le frontiere esterne per entrare nel territorio dell'Unione europea. I risultati includeranno una maggiore capacità dei citati servizi (1) di sorvegliare le frontiere e instaurare collegamenti con altri servizi incaricati dell'applicazione della legge, nell'ambito del Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR); (2) gestire i flussi migratori presso gli uffici consolari (domande di visto) e (3) migliorare la gestione dei flussi di passeggeri ai valichi di frontiera, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di protezione, in cooperazione con gli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge, e, dall’altro, l'attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen e ai principi di trattamento rispettoso e dignità. Un importante risultato specifico sarà la creazione di due nuovi sistemi IT dell’Unione per la gestione degli attraversamenti di frontiera dei cittadini di paesi terzi (un sistema di ingressi/uscite e un programma per viaggiatori registrati).

1.3.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Poiché dovrà essere condotto un dialogo strategico in vista di definire i programmi nazionali, non è possibile stabilire, a questo stadio, un elenco esaustivo di indicatori per misurare il conseguimento dei suddetti obiettivi specifici.

Tuttavia, con riferimento al settore dell’asilo e della migrazione, gli indicatori includeranno il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento; il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all’occupazione, all’istruzione e al processo democratico; il numero di rimpatriati e il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione.

Con riferimento alla cooperazione di polizia e alla prevenzione e lotta contro la criminalità, gli indicatori includeranno il numero di operazioni transfrontaliere congiunte effettuate, il numero di codici di buone pratiche elaborati e di eventi organizzati. Gli indicatori in materia di gestione delle crisi e protezione delle infrastrutture critiche includeranno il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce prodotte a livello dell'Unione.

Nel settore delle frontiere e dei visti, gli indicatori includeranno il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna. Gli indicatori d'impatto misureranno l'incremento della sicurezza alle frontiere, la capacità di rilascio dei visti e la capacità di gestire in modo sicuro e fluido gli attraversamenti di frontiera.

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa 1.4.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Nel periodo 2014-2020 l’Unione continuerà ad affrontare grandi sfide sul fronte degli affari interni. A fronte degli andamenti demografici, dei cambiamenti strutturali dei mercati del lavoro e della “corsa ai talenti”, urge una politica lungimirante in materia di immigrazione e integrazione per migliorare la competitività e la coesione sociale dell'Unione europea, arricchendo le società europee e creando opportunità per tutti. L’Unione deve anche affrontare correttamente l’immigrazione irregolare e lottare contro la tratta degli esseri umani. Al tempo stesso, deve continuare a dimostrare solidarietà verso coloro che necessitano di protezione internazionale. Il completamento di un sistema europeo comune di asilo più protettivo ed efficiente che rifletta i valori europei resta una priorità.

Garantire un ambiente sicuro è sia necessario sia utile per la sua crescita economica, culturale e sociale. All'Unione spetta un ruolo decisivo, che si tratti di affrontare le minacce della criminalità grave e organizzata, della criminalità informatica e del terrorismo, di assicurare la gestione delle frontiere esterne dell'Unione o ancora di reagire rapidamente alle situazioni di emergenza conseguenti alle catastrofi naturali o indotte dalle attività umane. Nell'era della globalizzazione, in cui le minacce aumentano e assumono una dimensione sempre più transnazionale, nessuno Stato membro può reagire efficacemente da solo. È necessaria una risposta europea globale e coerente onde garantire che le autorità di contrasto possano operare efficacemente, senza essere ostacolate da frontiere e diverse competenze giurisdizionali.

La cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi. I recenti avvenimenti nei paesi dell'Africa settentrionale hanno dimostrato quanto sia importante che l'Unione europea disponga di un approccio globale e coordinato in materia di migrazione, frontiere e sicurezza. La dimensione esterna dell’Unione in materia di affari interni - sempre più importante – deve pertanto essere rafforzata, coerentemente con la politica estera dell'Unione.

1.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La gestione dei flussi migratori e delle minacce per la sicurezza comporta sfide che i singoli Stati membri non possono affrontare individualmente. Si tratta di settori in cui è evidente il valore aggiunto che può essere apportato grazie ai finanziamenti dell'Unione.

Su alcuni Stati membri grava un peso enorme a motivo della loro specifica situazione geografica e della lunghezza delle frontiere esterne dell'Unione che devono gestire. L'abolizione dei controlli alle frontiere interne deve essere accompagnata da misure comuni per garantire un effettivo controllo e una sorveglianza efficace delle frontiere esterne dell'Unione. Le politiche comuni in materia di asilo, immigrazione e frontiere esterne sono pertanto improntate al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri. Il bilancio dell'UE fornisce gli strumenti per sopperire alle implicazioni finanziarie di tale principio. Nel settore della sicurezza, i reati gravi e la criminalità organizzata, il terrorismo e le altre minacce per la sicurezza assumono una dimensione sempre più transfrontaliera. La cooperazione transnazionale e il coordinamento tra le autorità di contrasto sono essenziali per riuscire a prevenire e combattere tali reati, per esempio attraverso lo scambio di informazioni, le indagini congiunte, le tecnologie interoperabili e comuni valutazioni dei rischi e delle minacce.

Affrontare i flussi migratori, gestire le frontiere esterne e la sicurezza dell'Unione richiede ingenti risorse e notevoli capacità da parte degli Stati membri. Una più intensa cooperazione operativa e un migliore coordinamento, basato sulla messa in comune delle risorse in settori quali la formazione e le attrezzature consente di creare economie di scala e sinergie, garantendo un uso più efficiente dei fondi pubblici e potenziando la solidarietà, la fiducia reciproca e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per le politiche comuni dell'Unione. Si tratta di una prospettiva particolarmente importante nel settore della sicurezza, in cui un sostegno finanziario per tutte le forme di operazioni transfrontaliere congiunte risulta determinante per migliorare la cooperazione tra le forze di polizia, le dogane, le guardie di frontiera e le autorità giudiziarie.

In relazione alla dimensione esterna degli affari interni, è chiaro che l'adozione di misure e la messa in comune di risorse a livello di Unione aumenterebbero in misura significativa l'influenza che l'Unione può esercitare sui paesi terzi per convincerli ad affrontare al suo fianco le questioni attinenti alla migrazione e alla sicurezza, che interessano in primo luogo l'Unione europea e gli Stati membri.

Il diritto dell'Unione di intervenire nel settore degli affari interni discende dal titolo V "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2. La cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è contemplata all'articolo 212, paragrafo 3, del TFUE. Le proposte rispettano il principio di sussidiarietà in quanto la maggior parte del finanziamento sarà attuato mediante gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri.

1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Benché sia opinione condivisa che gli attuali strumenti finanziari del settore degli affari interni funzionano efficacemente e raggiungono gli obiettivi perseguiti, le conclusioni che si possono trarre dalle valutazioni intermedie e dalla consultazione dei principali referenti indicano che è necessario:

– semplificare e snellire i futuri strumenti del settore degli affari interni, riducendo il numero di programmi finanziari a due mediante la creazione di un Fondo Asilo e migrazione e un Fondo Sicurezza interna. Ciò consentirà all'Unione di utilizzare in modo più strategico i suoi strumenti, affinché possano rispondere più efficacemente alle priorità politiche e alle esigenze dell’UE;

– rafforzare il ruolo dell'Unione quale protagonista a livello mondiale, includendo una componente relativa alla dimensione esterna nei futuri fondi per rafforzare l’influenza dell’Unione nella dimensione esterna delle politiche nel settore degli affari interni;

– privilegiare la gestione concorrente anziché la gestione centralizzata, ove possibile, per eliminare inutili oneri burocratici;

– stabilire un approccio orientato ai risultati nella gestione concorrente mediante una programmazione pluriennale accompagnata da un dialogo strategico ad alto livello: ciò assicurerà che i programmi nazionali degli Stati membri siano perfettamente in linea con gli obiettivi strategici e le priorità dell'Unione e permetterà di concentrarsi sul conseguimento dei risultati;

– migliorare la gestione centralizzata in modo da offrire una pluralità di strumenti per le attività incentrate sulle politiche dell'Unione, compreso il sostegno ad azioni transnazionali, azioni particolarmente innovative e azioni nei paesi terzi e relative a tali paesi (dimensione esterna), nonché ad interventi di emergenza, studi e eventi;

– istituire un quadro normativo comune con un insieme condiviso di norme in materia di programmazione, comunicazione, gestione finanziaria e controlli, quanto più possibile analogo a quelli esistenti per gli altri fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, affinché tutti i partecipanti possano sviluppare una migliore comprensione delle regole e garantendo, in tal modo, un elevato grado di coerenza e coesione;

– prevedere una rapida ed efficace risposta alle emergenze, concependo i fondi in modo tale da permettere all'Unione di reagire adeguatamente in situazioni in rapida evoluzione;

– potenziare il ruolo delle agenzie del settore degli affari interni per promuovere la cooperazione pratica tra gli Stati membri e affidare loro l’attuazione di azioni specifiche, pur garantendo un adeguato controllo politico sulle attività delle agenzie.

Una descrizione più particolareggiata in proposito è contenuta nella valutazione di impatto e nella relazione introduttiva di ciascun regolamento.

1.4.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Una serie di altri strumenti dell'Unione fornirà sostegno ad attività che sono complementari alle azioni che saranno finanziate nell'ambito del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo Sicurezza interna.

Il Fondo sociale europeo sostiene attualmente misure di integrazione finalizzate all’accesso al mercato del lavoro mentre il Fondo per l’integrazione finanzia misure come corsi di educazione civica, partecipazione alla vita civile e sociale, parità di accesso ai servizi ecc. Le misure di integrazione continueranno a ricevere analogo sostegno nell’ambito del Fondo Asilo e migrazione e del futuro Fondo sociale europeo.

La linea di demarcazione tra il Fondo Sicurezza interna e lo strumento finanziario per la protezione civile rimarrà quella descritta all'articolo 3 dell'attuale programma CIPS: le catastrofi naturali e quelle causate involontariamente da attività umane rientrano nella competenza della protezione civile (infortuni), mentre i disastri causati intenzionalmente da azioni umane rientrano nell'ambito delle misure di sicurezza e quindi nel Fondo Sicurezza interna.

Gli attentati terroristici o altri incidenti di sicurezza resteranno al di fuori dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE. Non è nemmeno chiaro in che misura e per quale preciso campo di applicazione l’articolo 222 del TFUE (clausola di solidarietà) possa essere invocato per aiutare gli Stati membri vittime di attentati terroristici o catastrofi naturali e provocate dall'uomo, poiché ciò richiede l'adozione formale di disposizioni attuative non ancora proposte. Le possibilità di finanziamento di emergenza nell'eventualità di attentato terroristico o altri incidenti di sicurezza proverranno pertanto dal Fondo Sicurezza interna.

Sarà colmato il divario tra la ricerca in materia di sicurezza nell’ambito del programma "Orizzonte 2020" e l'applicazione pratica dei risultati di tali attività, in quanto il Fondo Sicurezza interna prevede obiettivi specifici e azioni ammissibili che consentono il finanziamento della verifica e convalida dei risultati della ricerca scientifica ("prototipi") in vista dell'applicazione pratica su larga scala ("appalti pre-commerciali").

Il futuro programma "Giustizia" presenterà una stretta connessione e complementarità con il Fondo Sicurezza interna, in particolare nella sua componente relativa alla “Giustizia penale”, ma sarà maggiormente incentrato sulla cooperazione giudiziaria, sul processo di armonizzazione procedurale e sul reciproco riconoscimento, in modo da evitare, nella pratica, sostanziali sovrapposizioni.

Le componenti relative alla dimensione esterna del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo Sicurezza interna sosterranno azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi; tali azioni servono principalmente gli interessi e gli obiettivi dell'Unione, hanno conseguenze dirette nell’Unione e nei suoi Stati membri e assicurano la continuità con le attività svolte nel territorio dell'Unione. Tali finanziamenti saranno concepiti e attuati coerentemente con l'azione esterna e la politica estera dell'Unione europea. Non sono destinati ad azioni che sostengono lo sviluppo e integreranno, come opportuno, l’assistenza finanziaria fornita attraverso strumenti di assistenza esterna. In questo contesto, il successore del programma tematico "Migrazione e asilo" e lo strumento per la stabilità saranno di particolare interesse nel settore degli affari interni. Mentre gli strumenti di aiuto esterno sostengono le necessità di sviluppo dei paesi beneficiari o gli interessi politici generali dell'UE con i partner strategici, i fondi nel settore degli affari interni finanzieranno azioni specifiche nei paesi terzi nell'interesse della politica di immigrazione e degli obiettivi di sicurezza interna dell'Unione. Serviranno pertanto a colmare specifiche carenze e contribuiranno a integrare la gamma di strumenti a disposizione dell'UE.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

þ Proposta/iniziativa di durata limitata

– þ    Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2014 fino al 31.12.2020

– þ    Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione prevista[16]

þ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– þ    agenzie esecutive

– þ    organismi creati dalle Comunità[17]

– þ    organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨    persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

þ Gestione concorrente con gli Stati membri

þ Gestione decentrata con paesi terzi

þ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Le proposte saranno attuate principalmente in gestione concorrente, con programmi nazionali pluriennali.

Gli obiettivi da conseguire nell’ambito di programmi nazionali saranno integrati da “azioni dell'Unione” e da un meccanismo di pronto intervento per far fronte a situazioni di emergenza. Tali finanziamenti saranno erogati principalmente sotto forma di sovvenzioni e appalti pubblici con gestione diretta centralizzata e includeranno azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

Si farà ricorso a tutti i possibili mezzi per evitare la frammentazione, concentrando le risorse su un numero limitato di obiettivi dell'UE, e alle competenze dei principali soggetti partecipanti, come opportuno, sulla base di accordi di partenariato e accordi quadro.

L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sarà attuata in gestione centralizzata diretta.

I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano anche ai due strumenti del Fondo Sicurezza interna (rispettivamente, relativi alle frontiere e ai visti e alla cooperazione di polizia) che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, alla stregua di Stati membri, in base agli accordi di associazione Schengen. Parteciperanno agli strumenti conformemente alle disposizioni del regolamento, dando attuazione ai propri programmi nazionali pluriennali e potranno chiedere finanziamenti nell’ambito delle azioni dell'Unione ecc. Come per il Fondo per le frontiere esterne, dovranno essere conclusi accordi specifici per precisare le disposizioni complementari necessarie alla loro partecipazione (in relazione al regolamento finanziario, alle modalità di esecuzione e ai trattati, incluso il potere di controllo della Corte dei conti). Atteso che tali paesi contribuiscono al bilancio dell'UE per i due strumenti in misura proporzionale al loro PIL, gli accordi ne fisseranno anche i contributi nell'ambito della ripartizione delle responsabilità sulla governance Schengen, indipendentemente dall'entità delle dotazioni fornite loro dagli strumenti. Ad oggi, gli Stati associati sono: Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.

2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare la frequenza e le condizioni.

Per la gestione concorrente, si propone un quadro coerente ed efficiente per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione. Per ciascun programma nazionale, gli Stati membri sono invitati a costituire un comitato di sorveglianza al quale la Commissione possa partecipare.

Su base annua gli Stati membri presenteranno una relazione di esecuzione del programma pluriennale. Tali relazioni costituiscono una condizione preliminare per i pagamenti annuali. Ai fini della raccolta del materiale necessario al processo di revisione intermedia, nel 2017 essi dovranno inoltre fornire ulteriori informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi. Un esercizio analogo sarà effettuato nel 2019, per consentire eventuali adeguamenti durante l'ultimo esercizio finanziario (2020).

Al fine di favorire l'emergere di una cultura improntata alla valutazione nel settore degli affari interni, i Fondi faranno riferimento a un quadro comune di monitoraggio e valutazione corredato di ampi indicatori collegati alle politiche, che sottolineino l'impostazione orientata ai risultati dei fondi e il ruolo fondamentale che possono svolgere nell'insieme delle politiche dirette alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tali indicatori sono collegati all'impatto che i fondi possono avere: lo sviluppo di una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione di polizia e gestione delle crisi; una gestione efficace dei flussi migratori verso l'UE; il trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi; la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nell'affrontare le questioni migratorie e di sicurezza interna e un approccio comune sulla migrazione e sulla sicurezza verso i paesi terzi.

Per garantire l’applicazione appropriata dei principi di valutazione, e forti dell’esperienza pratica acquisita con la valutazione negli Stati membri nell'ambito dell'attuale sistema di finanziamento UE per gli affari interni, la Commissione e gli Stati membri collaboreranno per delineare un quadro comune di monitoraggio e valutazione, anche definendo modelli e indicatori comuni di realizzazione e risultato.

Tutte le misure saranno stabilite all'inizio del periodo di programmazione, in modo da permettere agli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di rendicontazione e valutazione sulla base dei principi e dei criteri concordati.

Per ridurre gli oneri amministrativi e assicurare sinergie fra la rendicontazione e la valutazione, le informazioni richieste per le relazioni di valutazione si baseranno, integrandole, su quelle fornite dagli Stati membri nelle relazioni annuali di esecuzione dei programmi nazionali.

Nel 2018 la Commissione presenterà inoltre una relazione sulla revisione intermedia dei programmi nazionali.

A livello più generale, la Commissione intende presentare una relazione intermedia sull'attuazione dei fondi entro il 30 giugno 2018 e una valutazione ex post entro il 30 giugno 2024, avente per oggetto l'attuazione nel suo complesso (cioè non soltanto i programmi nazionali in gestione concorrente).

2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

I programmi di spesa della DG HOME non hanno presentato ad oggi un significativo rischio di errori. Ciò è confermato dalla continuativa assenza di riscontri significative nelle relazioni annuali della Corte dei conti, nonché dall'assenza di un tasso di errore residuo superiore al 2% negli ultimi anni nelle relazioni annuali di attività della DG HOME (ed ex DG JLS) .

Nella gestione concorrente, i rischi generici relativi all'attuazione dei programmi in corso ricadono principalmente in tre categorie:

– rischio di utilizzo inefficace o insufficientemente mirato dei fondi;

– errori derivanti dalla complessità delle norme e dalle carenze nei sistemi di gestione e di controllo;

– impiego inefficiente di risorse amministrative (limitata proporzionalità dei requisiti).

Giova inoltre notare gli elementi specifici riguardanti il sistema dei quattro fondi nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

– Il sistema dei programmi annuali garantisce che i pagamenti finali siano effettuati ad intervalli regolari, sulla base di spese certificate e sottoposte a audit. Tuttavia, il periodo di ammissibilità dei programmi annuali non coincide con l'esercizio finanziario dell'Unione e la catena di affidabilità non è pertanto del tutto soddisfacente, nonostante un sistema molto rigoroso.

– Le dettagliate norme di ammissibilità sono stabilite dalla Commissione. Ciò garantisce in linea di principio l'omogeneità delle spese finanziate, ma crea anche un’inutile mole di lavoro per le autorità nazionali e la Commissione e aumenta il rischio di errori dei beneficiari e/o degli Stati membri, a causa di errori d'interpretazione delle norme dell’Unione.

– Gli attuali sistemi di gestione e di controllo sono molto simili a quelli applicati nell'ambito dei Fondi strutturali, ma esistono lievi differenze, soprattutto nella catena di responsabilità tra le autorità di certificazione e le autorità di audit. Ciò crea confusione negli Stati membri, in particolare quando le autorità intervengono nell'ambito di entrambi i tipi di fondi; si accresce inoltre il rischio di errori ed è necessario un più intenso monitoraggio.

Tali elementi saranno oggetto di una profonda modifica nella presente proposta:

– i sistemi di gestione e di controllo seguiranno i criteri generali definiti per i fondi del QCS e saranno pienamente conformi ai nuovi requisiti del nuovo regolamento finanziario: il numero delle autorità scenderà da 3 a 2 (l'autorità responsabile e l’autorità di audit) i cui ruoli sono precisati, ai fini di maggiore certezza;

– la programmazione pluriennale e la relativa liquidazione annuale dei conti sulla base dei pagamenti effettuati dall'autorità responsabile allineerà i periodi di ammissibilità con i conti annuali della Commissione, senza aumentare l'onere amministrativo rispetto al sistema attuale;

– i controlli sul posto saranno effettuati nell'ambito dei controlli di primo livello, ossia dall'autorità responsabile, a sostegno della sua dichiarazione annuale di affidabilità della gestione;

– la precisazione e la semplificazione delle norme di ammissibilità e la loro armonizzazione con altri strumenti di sostegno finanziario dell'Unione ridurranno gli errori commessi dai beneficiari che si avvalgono di aiuti da fonti diverse. Tali norme di ammissibilità saranno definite a livello nazionale, ad eccezione di alcuni principi base, analoghi a quelli utilizzati per i fondi del QCS;

– è incoraggiato il ricorso alle opzioni semplificate, soprattutto per le sovvenzioni di piccola entità.

Nell’ambito della gestione centralizzata, i rischi principali sono i seguenti:

– il rischio di scarsa corrispondenza tra i progetti ricevuti e le priorità politiche della DG HOME;

– il rischio che i progetti selezionati siano di scarsa qualità e che il progetto non sia stato sufficientemente sviluppato dal punto di vista tecnico, compromettendo così l'incidenza dei programmi, a causa di procedure di selezione inadeguate, mancanza di competenze o monitoraggio insufficiente;

– il rischio che i fondi erogati siano utilizzati in modo inefficace o non economico, sia per le sovvenzioni (complessità del rimborso dei costi ammissibili effettivi a cui si aggiungono le limitate possibilità di controllo documentale dei costi ammissibili) che per gli appalti (a volte il numero limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste non consente di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo);

– il rischio relativo alla capacità delle organizzazioni (soprattutto di piccole dimensioni) di operare un controllo efficace delle spese e di garantire la trasparenza delle operazioni eseguite;

– il rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; è possibile infatti ricevere solo garanzie parziali dai sistemi di controllo interno di terzi, in ragione del numero piuttosto elevato di aggiudicatari e beneficiari eterogenei, ciascuno con un proprio sistema di controllo, spesso anche di ridotte dimensioni.

Tali rischi dovrebbero diminuire, in gran parte, grazie a proposte più mirate e all'applicazione di elementi semplificati previsti nel nuovo regolamento finanziario.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Gestione concorrente:

A livello degli Stati membri, la struttura proposta per i sistemi di gestione e di controllo rappresenta un'evoluzione rispetto a quella esistente per il periodo 2007-2013 e mantiene la maggior parte delle funzioni espletate nel periodo attuale, incluse le verifiche amministrative e sul posto, gli audit dei sistemi di gestione e di controllo e gli audit dei progetti. La sequenza di queste funzioni è tuttavia modificata affinché risulti inequivocabilmente che i controlli sul posto sono di competenza dell'autorità responsabile, come parte integrante della preparazione per l'esercizio annuale di liquidazione dei conti.

Per incrementare l'assunzione di responsabilità, le autorità responsabili verrebbero accreditate da un’autorità accreditante incaricata della loro supervisione continua. La riduzione del numero delle autorità coinvolte (non è più prevista l'autorità di certificazione e il numero dei fondi è ridotto) dovrebbe, potenzialmente, ridurre l'onere amministrativo e accrescerebbe la possibilità di costruire una più forte capacità amministrativa, consentendo altresì una ripartizione più chiara delle responsabilità.

Finora non è disponibile una stima affidabile dei costi dei controlli sui fondi in gestione concorrente nel settore degli affari interni. L'unica stima disponibile riguarda il FESR e il Fondo di coesione, nel cui caso i costi dei compiti relativi al controllo (a livello nazionale e regionale, esclusi i costi della Commissione) si aggirerebbero intorno al 2% dei finanziamenti totali gestiti nel periodo 2007-2013. Tali costi sono imputabili alle seguenti aree di controllo: l'1% è richiesto per il coordinamento e la predisposizione del programma nazionale, l'82% è ascrivibile alla gestione del programma, il 4% alla certificazione e il 13% all'audit.

Le seguenti proposte aumenteranno i costi relativi al controllo:

– la creazione e l'operatività di un’autorità accreditante e in generale un cambiamento del sistema;

– la presentazione di una dichiarazione di affidabilità di gestione a corredo dei conti annuali;

– i controlli sul posto svolti dall’autorità responsabile;

– la necessità di attività di audit supplementari da parte delle autorità di audit per verificare la dichiarazione di gestione.

Esistono tuttavia anche proposte che ridurranno i costi relativi al controllo:

– non ci saranno più le autorità di certificazione. Benché le loro funzioni siano in parte riprese dall'autorità responsabile, ciò consentirà allo Stato membro di risparmiare una porzione notevole dei costi della certificazione, in virtù di un'amministrazione più efficiente, di una minore necessità di coordinamento e di una riduzione del campo di applicazione degli audit;

– i controlli che saranno effettuati dall'autorità di audit dovranno mirare piuttosto a una verifica (a campione) dei controlli di primo livello amministrativo e sul posto già effettuati dall'autorità responsabile. Ciò accelererà i procedimenti in contraddittorio e garantirà che tutti i controlli necessari siano effettuati prima della presentazione dei conti annuali;

– il ricorso ai costi semplificati ridurrà i costi e gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i beneficiari;

– la chiusura annuale e la limitazione del periodo per la verifica di conformità a 36 mesi ridurranno il periodo di conservazione dei documenti ai fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari;

– l'avvio di una corrispondenza per via elettronica tra la Commissione e gli Stati membri sarà obbligatorio.

A tali elementi si aggiungono le azioni di semplificazione di cui al punto 2.2.1 che contribuiranno anch'esse a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari con una conseguente parallela diminuzione dei rischi di errore e di costi amministrativi.

Conseguentemente, nel complesso ci si attende che tali proposte determinino piuttosto una redistribuzione dei costi dei controlli anziché una variazione nella loro entità. Si prevede tuttavia che tale redistribuzione dei costi (tra le varie funzioni e, in virtù dei dispositivi di controllo proporzionati, anche tra gli Stati membri e tra i programmi) consentirà una più efficace attenuazione dei rischi, e una migliore e più rapida catena di affidabilità.

A livello della Commissione, presumibilmente i costi di gestione e dei controlli per la gestione concorrente non diminuiranno nella prima metà del periodo di programmazione. Ciò è in primo luogo dovuto al fatto che l'entità e i settori strategici interessati dalla gestione concorrente aumenteranno rispetto al periodo in corso. Pertanto mantenere le stesse risorse impone già un aumento di efficienza. Inoltre, i primi anni saranno caratterizzati da una molteplicità di compiti: la chiusura dei programmi 2007-2013 (ultime relazioni definitive entro il 31 marzo 2016), la conduzione dei dialoghi strategici, l'approvazione dei programmi nazionali pluriennali 2014-2020 e la costituzione del nuovo sistema di liquidazione dei conti. Nella seconda metà del periodo le risorse potenzialmente disponibili saranno utilizzate per migliorare il monitoraggio e la valutazione.

Gestione centralizzata

Per quanto riguarda la gestione centralizzata, la Commissione continuerà ad applicare il suo attuale sistema di controllo, composto dai seguenti elementi: supervisione delle operazioni da parte delle direzioni operative, i controlli ex ante da parte dell'Unità "Bilancio e controllo", il comitato interno in materia di appalti, i controlli ex post per le sovvenzioni o gli audit della struttura di audit interno e/o del Servizio di audit interno. Il settore del controllo ex-post applica una "strategia di individuazione" delle irregolarità mirata al riscontro del numero massimo di anomalie in vista del recupero di pagamenti indebiti. Sulla base di questa strategia, gli audit sono svolti su un campione di progetti selezionati quasi interamente sulla base di un' analisi dei rischi.

Grazie a questa combinazione di controlli ex ante ed ex post, controlli documentali e audit sul posto, negli ultimi anni il tasso di errore residuo medio quantificabile è stato inferiore al 2%. Pertanto, il sistema di controllo interno, e il relativo costo, è a giudizio della DG HOME adeguato per raggiungere l’obiettivo di un ridotto tasso di errore.

Nondimeno, in questo contesto, la DG HOME continuerà a esaminare possibili modalità per migliorare la gestione e approfondire la semplificazione. In particolare sarà fatto il massimo ricorso possibile alle opzioni semplificate previste dal nuovo regolamento finanziario, poiché si stima che contribuiranno alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e pertanto comporteranno una parallela riduzione dei rischi di errore e degli oneri amministrativi per la Commissione.

Nuove linee di azione

Le proposte prevedono nuove linee di azione per i finanziamenti dell’Unione nel settore degli affari interni, ad esempio un uso migliore delle competenze esistenti nelle agenzie dell'UE, lo sviluppo della dimensione esterna e il rafforzamento dei meccanismi di emergenza.         Esse richiedono nuovi metodi di gestione e di controllo da parte della DG HOME.         Gli importi che saranno destinati alle nuove linee d'azione non sono ancora determinati, ma saranno probabilmente trascurabili rispetto alla dotazione complessiva per l'intero settore degli affari interni. Tuttavia, sarà molto importante definire quanto prima gli strumenti e le modalità operative interne per attuare questi nuovi compiti entro il periodo prescritto, nel pieno rispetto dei principi della sana gestione finanziaria.

L’analisi che precede indica chiaramente che, nonostante tutte le semplificazioni introdotte, dovrà essere rafforzato il livello di risorse umane necessarie per attuare il maggiore bilancio della DG HOME.        Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito dell'assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Oltre all'applicazione di tutti i meccanismi regolamentari di controllo, la DG HOME metterà a punto una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per assicurare, fra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS e che l'approccio della gestione del rischio di frode sia teso a individuare i settori a rischio e a trovare le risposte adeguate. Se del caso, saranno istituiti gruppi in rete e strumenti informatici dedicati per lo studio dei casi di frode relativi ai fondi.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, la strategia CAFS individua chiaramente la necessità, ai fini delle proposte di regolamento 2014-2020 della Commissione, che gli Stati membri adottino misure efficaci di prevenzione delle frodi, proporzionate ai rischi di frode identificati. L'attuale proposta prevede all'articolo 5 un esplicito obbligo per gli Stati membri di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e di riferire in merito alla Commissione. Ulteriori dettagli su tali obblighi saranno inseriti nelle norme dettagliate che disciplinano le funzioni dell'autorità responsabile come previsto all’articolo 24, paragrafo 5, lettera c).

Inoltre, il riutilizzo dei fondi provenienti da una rettifica finanziaria basata su riscontri della Commissione o della Corte dei conti è stato espressamente previsto all'articolo 41.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero || Diss.[18] || di paesi EFTA[19] || di paesi candidati[20] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

3 ||   || Diss. || NO || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero 3 || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

3 || 18 01 04 aa – Fondo Asilo e migrazione – Assistenza tecnica || Non diss. || NO || NO || NO || NO

3 || 18 02 aa – Fondo Asilo e migrazione || Diss. || NO || NO || NO || NO

3 || 18 01 04 bb – Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità – Assistenza tecnica || Non diss. || NO || NO || SÌ || NO

3 || 18 02 bb – Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || Diss. || NO || NO || SÌ || NO

3 || 18 01 04 cc - Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti – Assistenza tecnica || Non diss. || NO || NO || SÌ || NO

3 || 18 02 cc - Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti – || Diss. || NO || NO || SÌ || NO

I contributi dei paesi terzi riguardano entrambe le componenti del Fondo Sicurezza interna.

I criteri e i metodi per il calcolo di tali contributi dovranno essere negoziati tra l'Unione europea e gli Stati associati con procedura separata.

Nell'ipotesi di percentuali analoghe a quelle attualmente applicate nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne, agli Stati associati sarebbe richiesto di contribuire con circa 210 milioni di EUR per la componente "frontiere e visti" e con circa 50 milioni di EUR per la componente "cooperazione di polizia".

3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 3 || Sicurezza e cittadinanza

DG HOME || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Dopo il 2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi (prezzi correnti) || || || || || || || || ||

18 02 aa  Fondo Asilo e migrazione || Impegni || (1) || 517,492 || 527,892 || 538,500 || 549,320 || 560,356 || 571,613 || 586,266 || - || 3.851,439

Pagamenti || (2) || 90,085 || 102,823 || 270,844 || 420,790 || 532,681 || 543,385 || 554,303 || 1.336,528 || 3.851,439

18 02 bb Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || Impegni || (1a) || 135,076 || 143,047 || 151,283 || 159,791 || 168,578 || 177,653 || 187,022 || || 1.122,450

Pagamenti || (2a) || 15,714 || 43,881 || 71,419 || 111,709 || 147,854 || 156,248 || 164,918 || 410,707 || 1.122,450

18 02 cc  Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti || Impegni || (1a) || 422,310 || 447,186 || 472,886 || 499,435 || 526,856 || 555,173 || 584,412 || - || 3.508,258

Pagamenti || (2a) || 59,999 || 120,794 || 223,204 || 350,813 || 461,098 || 487,256 || 514,275 || 1.290,818 || 3.508,258

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[21] || || || || || || || || ||

18 01 04 aa             Fondo Asilo e migrazione || || (3) || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || || 18,500

18 01 04 bb            Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || || || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || || 5,600

18 01 04 cc             Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti || || || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1;700 || 1;700 || || 11,900

TOTALE stanziamenti per DG HOME || Impegni || =1+1a +3 || 1.079,878 || 1.123,125 || 1.167,669 || 1.213,546 || 1.260,790 || 1.309,439 || 1.362,700 || || 8.517,147

Pagamenti || =2+2a +3 || 170,799 || 272,497 || 570,467 || 888,313 || 1.146,634 || 1.191,889 || 1.238,496 || 3.038,053 || 8.517,147

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Dopo il 2020 || TOTALE

DG HOME ||

Ÿ Risorse umane || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || || 145.887

Ÿ Altre spese amministrative || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || || 1,157

TOTALE DG HOME || Stanziamenti || 20.997 || 21.000 || 21.003 || 21.006 || 21.009 || 21.013 || 21.016 || || 147.044

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni       = Totale pagamenti) || 20.997 || 21.000 || 21.003 || 21.006 || 21.009 || 21.013 || 21.016 || || 147.044

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Dopo il 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1.100,875 || 1.144,125 || 1.188,672 || 1.234,552 || 1.281,799 || 1.330,452 || 1.383,716 || || 8.664,191

Pagamenti || 191,796 || 293,497 || 591,470 || 909,319 || 1.167,643 || 1.212,902 || 1.259,512 || 3.038,053 || 8.664,191

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:            La politica nel settore degli affari interni è attuata principalmente in gestione concorrente. Le priorità di spesa sono fissate a livello di Unione, mentre la gestione quotidiana effettiva è affidata alle autorità responsabili a livello nazionale. Gli indicatori comuni di realizzazione e i risultati saranno decisi assieme tra Commissione e le autorità responsabili nell’ambito dei programmi nazionali, e approvati dalla Commissione. Risulta pertanto difficile indicare gli obiettivi di risultato fintantoché i programmi non saranno redatti, negoziati e approvati nel 2013/14.     Con riferimento alla gestione centralizzata, la DG HOME non può nemmeno fornire un elenco esaustivo di tutti i risultati che saranno conseguiti grazie all'intervento finanziario dei Fondi, né il loro costo medio e il relativo numero, come richiesto dalla presente sezione. Non si dispone al momento di strumenti statistici per un calcolo significativo dei costi medi sulla base dei programmi in corso; inoltre una definizione tanto precisa sarebbe contraria al principio della flessibilità richiesta al futuro programma per potersi adattare alle priorità strategiche nel periodo 2014-2020. Ciò vale in particolar modo per l'assistenza emergenziale e le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato[22] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1[23]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale) HOME

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale[24] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Risorse umane HOME || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 20.841 || 145.887

Altre spese amministrative || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || 1,157

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 20.997 || 21.000 || 21.003 || 21.006 || 21.009 || 21.013 || 21.016 || 147.044

Esclusa la RUBRICA 5[25] del quadro finanziario pluriennale[26] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Risorse umane HOME || 1.280 || 1.280 || 1.280 || 1.280 || 1.280 || 1.280 || 1.280 || 8.960

Altre spese di natura amministrativa || 3.720 || 3.720 || 3.720 || 3.720 || 3.720 || 3.720 || 3.720 || 26.040

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 5.000 || 5.000 || 5.000 || 5.000 || 5.000 || 5.000 || 5.000 || 35.000

TOTALE || 25.997 || 26.000 || 26.003 || 26.006 || 26.009 || 26.013 || 26.016 || 182.044

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito: le cifre utilizzate per l'anno N sono quelle riferite al 2011.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) HOME ||

|| 18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15

|| 18 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[27] ||

|| 18 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16

|| XX 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10

|| 18 01 04 aa [28] || - in sede[29] || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10

|| - nelle delegazioni || * || * || * || * || * || * || *

|| 18 01 04 bb[30] || - in sede[31] || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4

|| - nelle delegazioni || * || * || * || * || * || * || *

|| 18 01 04 cc[32] || - in sede[33] || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6

|| - nelle delegazioni || * || * || * || * || * || * || *

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (13 01 04 02) || || || || || || ||

|| TOTALE || 197 || 197 || 197 || 197 || 197 || 197 || 197

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Importi e imputazioni saranno adeguati nell'eventualità di un processo di esternalizzazione ad una agenzia esecutiva.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei in sede || I compiti da svolgere comprendono tutti i compiti necessari alla gestione di un programma finanziario, quali: - fornire dati ai fini della procedura di bilancio;               - condurre il dialogo strategico con gli Stati membri;     - preparare programmi di lavoro annuali/decisioni di finanziamento, definire le priorità annuali, approvare i programmi nazionali;       - gestire i programmi nazionali, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara e le successive procedure di selezione;  - comunicare con i partecipanti (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri ecc); - redigere orientamenti per gli Stati membri;    - gestire progetti, sotto il profilo operativo e finanziario;              - eseguire controlli, come sopra descritto (verifiche ex ante, comitato di aggiudicazione, controlli ex post, audit interno, liquidazione dei conti); - contabilità;          - sviluppare e gestire gli strumenti IT di gestione delle sovvenzioni e dei programmi nazionali;               - monitorare e riferire sulla realizzazione degli obiettivi, compreso nella relazione annuale di attività e nelle relazioni sulle sottodeleghe dell'ordinatore.

Personale esterno || I compiti sono simili a quelli svolti dai funzionari e dagli agenti temporanei, ad eccezione di compiti che non possono essere svolti dal personale esterno.

Personale nelle delegazioni || Per fornire adeguata assistenza all'attuazione della politica nel settore degli affari interni, in particolare nella sua dimensione esterna, le delegazioni dell'Unione dovranno disporre di personale competente nel settore degli affari interni. È competente al riguardo il personale della Commissione europea e/o del Servizio europeo per l'azione esterna.

Per fornire adeguata assistenza all'attuazione della politica nel settore degli affari interni, in particolare nella sua dimensione esterna, le delegazioni dell'Unione dovranno disporre di personale competente nel settore degli affari interni. È competente al riguardo il personale della Commissione europea e/o del Servizio europeo per l'azione esterna.

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– þ  La proposta/iniziativa è compatibile con il prossimo quadro finanziario pluriennale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[34].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– þ La proposta dispone che i finanziamenti europei siano cofinanziati. L'importo esatto del cofinanziamento non può essere quantificato. Il regolamento stabilisce i tassi massimi di cofinanziamento differenziati in linea con le tipologie di azione:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare ||

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– þ  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[35]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo………… || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[1]               COM(2011) 500 definitivo.

[2]               COM(2010) 700 definitivo.

[3]               COM(2010) 543 definitivo.

[4]               "Revisione del bilancio dell'Unione europea", COM(2010) 700 del 19.10.2010.

[5]               Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011) 615 definitivo).

[6]               Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628/3).

[7]               Si veda la nota 1.

[8]               GU C […] del […], pag. […].

[9]               GU C […] del […], pag. […].

[10]             Revisione triennale del regolamento finanziario – proposta della Commissione COM(2010) 260.

[11]             Revisione triennale del regolamento finanziario – proposta della Commissione COM(2010) 260.

[12]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[13]             GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

[14]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[15]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[16]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[17]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[18]             Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

[19]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[20]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[21]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. AC= agente contrattuale;

[22]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

[23]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"

[24]             Dotazione globale, sulla base della dotazione finale 2011 per le risorse umane, compresi i funzionari e il personale esterno

[25]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[26]             Personale esterno il cui costo è a carico delle ex linee “BA” sulla base dell'assegnazione finale delle risorse umane 2011, compreso il personale esterno in sede e nelle delegazioni.

[27]             AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[28]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[29]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[30]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[31]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[32]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[33]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[34]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[35]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.