Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione /* COM/2011/0745 definitivo - 2011/0335 (NLE) */
RELAZIONE Il 7 dicembre 2010 il Consiglio ha concesso
all'Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di
esecuzione 2011/77/UE del Consiglio) a sostegno di un robusto programma di
riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire
il ritorno dell'economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la
stabilità finanziaria in Irlanda, nell'area dell'euro e nell'Unione europea. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9,
della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine,
in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, il quarto riesame
dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi in riferimento all'attuazione
delle misure concordate nonché alla loro efficacia e al loro impatto economico
e sociale. Tenuto conto della revisione delle prospettive
economiche e sulla base di nuove informazioni, la Commissione propone di
modificare, come illustrato di seguito, le condizioni di gestione economica per
ottenere l'assistenza finanziaria. La Commissione ritiene che le modifiche
proposte alle condizioni di gestione economica siano necessarie per garantire
un'agevole attuazione del programma e il conseguimento degli obiettivi ivi
contenuti. 2011/0335 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione
2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del
Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di
stabilizzazione finanziaria[1],
in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
Il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su sua stessa
richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE del
Consiglio[2])
a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a
ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia verso una
crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell'area
dell'euro e nell'Unione europea. (2)
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della
decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in
collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, il quarto riesame dei
progressi compiuti dalle autorità irlandesi in riferimento all'attuazione delle
misure concordate nonché alla loro efficacia e al loro impatto economico e
sociale. (3)
La rimanente esposizione in conto capitale della
Bank of Ireland è scesa da 500 milioni di euro a 350 milioni di euro
a seguito di altre operazioni di gestione delle passività e grazie al
plusvalore ottenuto dalla svendita di contratti di copertura collegati agli
strumenti di debito subordinato. (4)
Le autorità irlandesi hanno chiesto di spostare
alla fine del secondo trimestre del 2012 il termine entro il quale sono tenute
a predisporre la legislazione volta a rafforzare il quadro normativo del
settore delle banche popolari, per poter svolgere un'approfondita consultazione
delle parti interessate. Nel frattempo le autorità si concentreranno sugli
aspetti più deboli delle banche popolari in maggiori difficoltà, tutelando al
contempo i depositi per garantire la stabilità finanziaria. (5)
Le autorità irlandesi hanno chiesto di spostare
alla fine del primo trimestre del 2012 il termine entro il quale sono tenute a
predisporre la prevista legislazione sulla responsabilità di bilancio, che darà
esecuzione ai recenti miglioramenti ottenuti nell'ambito del patto di stabilità
e crescita, per poter discutere in modo approfondito con le parti interessate. (6)
Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è
opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 3 della decisione di esecuzione
2011/77/UE è modificato come segue: 1. il testo al paragrafo 7, lettera g), è
sostituito dal testo seguente: "g) la ricapitalizzazione delle banche
nazionali entro fine luglio 2011 (fatti salvi opportuni aggiustamenti legati
alla prevista vendita di attività e alle misure di gestione delle passività nel
caso di Irish Life & Permanent e della Bank of Ireland), in linea con le
conclusioni della Prudential Liquidity Assessment Review (PLAR) e della Prudential
Capital Assessment Review (PCAR) del 2011, come annunciato dalla Banca
nazionale irlandese il 31 marzo 2011. Per consentire un'ulteriore ripartizione
degli oneri, l'ultima fase della ricapitalizzazione della Bank of Ireland, per
un ammontare di 0,35 miliardi di EUR, è completata entro fine 2011 e un'eventuale
ulteriore ricapitalizzazione di Irish Life & Permanent è completata
successivamente alla cessione del comparto assicurativo;". 2. Al paragrafo 7, sono soppresse le
lettere e) e p). 3. Al paragrafo 8 sono aggiunte le seguenti
lettere: "d) la presentazione all'Oireachtas di
una legge che offra alle banche popolari un quadro normativo rafforzato
contenente requisiti più severi in materia di governance e regolamentazione; e) l'adozione di misure volte a rafforzare sia una
strategia di bilancio credibile che il quadro di bilancio. L'Irlanda adotta e attua una norma di bilancio in
base alla quale tutte le eventuali entrate supplementari non previste nel
periodo 2011-2015 sono destinate alla riduzione del disavanzo e del debito. L'Irlanda
introduce una legge sulla responsabilità di bilancio che contempli disposizioni
per un quadro di bilancio a medio termine con massimali di spesa pluriennali
vincolanti per ciascun settore di spesa, norme di bilancio e disposizioni atte
a garantire l'indipendenza del consiglio consultivo di bilancio. A tale fine
essa tiene conto delle riforme aggiornate di governance economica a livello
dell'Unione e si basa sulle riforme già esistenti.". Articolo 2 L'Irlanda è
destinataria della presente decisione. Articolo 3 La presente
decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1. [2] GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.