52011PC0745

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione /* COM/2011/0745 definitivo - 2011/0335 (NLE) */


RELAZIONE

Il 7 dicembre 2010 il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio) a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell'area dell'euro e nell'Unione europea.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, il quarto riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi in riferimento all'attuazione delle misure concordate nonché alla loro efficacia e al loro impatto economico e sociale.

Tenuto conto della revisione delle prospettive economiche e sulla base di nuove informazioni, la Commissione propone di modificare, come illustrato di seguito, le condizioni di gestione economica per ottenere l'assistenza finanziaria. La Commissione ritiene che le modifiche proposte alle condizioni di gestione economica siano necessarie per garantire un'agevole attuazione del programma e il conseguimento degli obiettivi ivi contenuti.

2011/0335 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria[1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio[2]) a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell'area dell'euro e nell'Unione europea.

(2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, il quarto riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi in riferimento all'attuazione delle misure concordate nonché alla loro efficacia e al loro impatto economico e sociale.

(3) La rimanente esposizione in conto capitale della Bank of Ireland è scesa da 500 milioni di euro a 350 milioni di euro a seguito di altre operazioni di gestione delle passività e grazie al plusvalore ottenuto dalla svendita di contratti di copertura collegati agli strumenti di debito subordinato.

(4) Le autorità irlandesi hanno chiesto di spostare alla fine del secondo trimestre del 2012 il termine entro il quale sono tenute a predisporre la legislazione volta a rafforzare il quadro normativo del settore delle banche popolari, per poter svolgere un'approfondita consultazione delle parti interessate. Nel frattempo le autorità si concentreranno sugli aspetti più deboli delle banche popolari in maggiori difficoltà, tutelando al contempo i depositi per garantire la stabilità finanziaria.

(5) Le autorità irlandesi hanno chiesto di spostare alla fine del primo trimestre del 2012 il termine entro il quale sono tenute a predisporre la prevista legislazione sulla responsabilità di bilancio, che darà esecuzione ai recenti miglioramenti ottenuti nell'ambito del patto di stabilità e crescita, per poter discutere in modo approfondito con le parti interessate.

(6) Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è modificato come segue:

1. il testo al paragrafo 7, lettera g), è sostituito dal testo seguente:

"g) la ricapitalizzazione delle banche nazionali entro fine luglio 2011 (fatti salvi opportuni aggiustamenti legati alla prevista vendita di attività e alle misure di gestione delle passività nel caso di Irish Life & Permanent e della Bank of Ireland), in linea con le conclusioni della Prudential Liquidity Assessment Review (PLAR) e della Prudential Capital Assessment Review (PCAR) del 2011, come annunciato dalla Banca nazionale irlandese il 31 marzo 2011. Per consentire un'ulteriore ripartizione degli oneri, l'ultima fase della ricapitalizzazione della Bank of Ireland, per un ammontare di 0,35 miliardi di EUR, è completata entro fine 2011 e un'eventuale ulteriore ricapitalizzazione di Irish Life & Permanent è completata successivamente alla cessione del comparto assicurativo;".

2. Al paragrafo 7, sono soppresse le lettere e) e p).

3. Al paragrafo 8 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d) la presentazione all'Oireachtas di una legge che offra alle banche popolari un quadro normativo rafforzato contenente requisiti più severi in materia di governance e regolamentazione;

e) l'adozione di misure volte a rafforzare sia una strategia di bilancio credibile che il quadro di bilancio. L'Irlanda adotta e attua una norma di bilancio in base alla quale tutte le eventuali entrate supplementari non previste nel periodo 2011-2015 sono destinate alla riduzione del disavanzo e del debito. L'Irlanda introduce una legge sulla responsabilità di bilancio che contempli disposizioni per un quadro di bilancio a medio termine con massimali di spesa pluriennali vincolanti per ciascun settore di spesa, norme di bilancio e disposizioni atte a garantire l'indipendenza del consiglio consultivo di bilancio. A tale fine essa tiene conto delle riforme aggiornate di governance economica a livello dell'Unione e si basa sulle riforme già esistenti.".

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

[2]               GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.