52011PC0738

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie /* COM/2011/0738 definitivo - 2011/0334 (CNS) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta si prefigge di stabilire, conformemente all'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"), le disposizioni necessarie per determinare le modalità e la procedura secondo cui gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la risorsa propria basata sull’imposta sulle transazioni finanziarie (in appresso "ITF"), di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione […/…] del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (in appresso "DRP 2014")[1].

Le disposizioni pratiche in questione danno attuazione al sistema esposto nella DRP 2014 in relazione all'accertamento della risorsa propria basata sull'ITF, alle disposizioni contabili, alle scadenze temporali per la messa a disposizione, al pagamento degli interessi in caso di ritardo, alla conservazione dei documenti giustificativi e alla cooperazione amministrativa. Inoltre, tali disposizioni integrano le misure di esecuzione stabilite ai sensi dell'articolo 311, quarto comma, del TFUE in materia di controllo e vigilanza e di obblighi supplementari in materia di comunicazione[2].

La proposta della Commissione si basa sull’esperienza acquisita in passato nella gestione delle risorse proprie. Essa combina gli elementi più pertinenti di due dei sistemi esistenti: quello delle risorse proprie tradizionali e quello della risorsa propria basata sull'IVA. Onde evitare vincoli eccessivi sulle disposizioni giuridiche che gli Stati membri devono porre in essere per poter applicare un’imposta sulle transazioni finanziarie, si propone che il diritto alla risorsa propria non sorga fino a quando uno Stato membro non abbia effettivamente riscosso l’importo. Tuttavia, per garantire la riscossione più rapida ed efficace della risorsa propria, si propone che le entrate siano messe a disposizione mediante un sistema di estratti mensili in cui figuri chiaramente la data entro la quale gli importi delle risorse proprie devono essere messi a disposizione.

Il contenuto della proposta è sintetizzato in appresso. In tutta la sezione successiva è fatto riferimento al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio[3]. La Commissione ha adottato una proposta di rifusione di tale regolamento il 29 giugno 2011[4].

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1 Introduzione

La presente proposta fa parte di un pacchetto che comprende anche una proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità di messa a disposizione del bilancio dell'UE della nuova risorsa propria basata sull’IVA[5] nonché una rifusione modificata del regolamento del Consiglio in vigore concernente la messa a disposizione della risorsa basata sull'RNL[6].

La Commissione esaminerà la possibilità di consolidare in un unico regolamento le disposizioni per la determinazione e la messa a disposizione di tutte le risorse proprie dell'Unione dopo che sarà stato raggiunto un accordo generale sul pacchetto sulle risorse proprie.

2.2 Capo I "Disposizioni generali"

- Articolo 1 della proposta, "Oggetto": questo articolo precisa che le disposizioni proposte si applicano alla nuova risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione […/…].

- Articolo 2 della proposta, "Accertamento della risorsa propria basata sull'ITF": definisce il momento in cui sorge il diritto dell'Unione alla risorsa propria basata sull'ITF.

2.3 Capo II "Messa a disposizione della risorsa propria ITF"

- Articolo 3 della proposta, "Disposizioni in materia di contabilità". Le disposizioni già in uso per le risorse proprie esistenti, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 1150/2000, sono proposte anche per la risorsa propria basata sull'ITF.

- Articolo 4 della proposta "Iscrizione nella contabilità, comunicazioni e termini per la messa a disposizione": si propone di applicare alla risorsa propria basata sull’ITF disposizioni analoghe a quelle utilizzate a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 1150/2000, segnatamente la chiusura contabile mensile più anticipata possibile e l’utilizzo di un estratto mensile. La Commissione elaborerà modalità di applicazione per gli estratti mensili attraverso atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura consultiva. Si propone che la risorsa propria basata sull’ITF e i relativi estratti mensili siano messi a disposizione entro il primo giorno feriale del secondo mese successivo a quello in cui gli Stati membri hanno accertato i diritti dell’Unione. Considerato che gli importi messi a disposizione possono variare significativamente da un mese all’altro, si propone anche che gli Stati membri trasmettano stime degli importi che saranno contabilizzati.

- Articolo 5 della proposta, "Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente": si propone che ogni ritardo nella messa a disposizione della risorsa propria basata sull’ITF sia soggetto alle medesime disposizioni in materia di interessi di mora applicate attualmente a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 1150/2000.

- L’articolo 6 della proposta "Rettifiche contabili " propone che il termine utilizzato attualmente per le altre risorse proprie ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1150/2000 si applichi anche all’ITF.

2.4 Capo III "Disposizioni amministrative"

- Gli articoli 7 e 8 della proposta, "Conservazione dei documenti giustificativi" e "Cooperazione amministrativa" propongono che gli obblighi che attualmente incombono agli Stati membri per quanto riguarda le altre risorse proprie rispettivamente ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 1150/2000 siano parimenti applicati alla nuova risorsa propria basata sull’ITF.

2.5 Capo IV “Disposizioni finali”

- L'articolo 9 della proposta, "Procedura di comitato" prevede che, per quanto riguarda la nuova risorsa propria basata sull’ITF, la Commissione sia assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) che attualmente opera a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 e ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2011/0334 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[7],

visto il parere della Corte dei conti europea[8],

considerando quanto segue:

1. La risorsa propria dell'Unione basata su un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione del Consiglio n. […/…] relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea[9] (in appresso "risorsa propria ITF") deve essere messa a disposizione dell'Unione nelle migliori condizioni possibili e di conseguenza occorre stabilire norme destinate agli Stati membri relative alla messa a disposizione di questa risorsa alla Commissione.

2. A fini di semplificazione amministrativa e contabile nonché di certezza, l’accertamento della risorsa propria basata sull’ITF dovrebbe essere subordinato alla riscossione, da parte di uno Stato membro, del pagamento dell’ITF. Tale impostazione presenterebbe anche un nesso evidente e diretto tra le entrate generate dall’ITF e le risorse proprie dell'Unione.

3. La risorsa propria basata sull’ITF dovrebbe essere messa a disposizione sotto forma di un'iscrizione degli importi dovuti in un conto aperto a tale scopo, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità[10]. Gli Stati membri versano interessi in caso di ritardi nell'iscrizione della risorsa propria ITF nei conti. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, occorre provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti non superi l'importo degli interessi da versare.

4. Gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, trasmetterle i documenti e le informazioni necessari per consentirle di esercitare le competenze attribuitele in materia di risorse proprie dell'Unione. In particolare, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione un estratto mensile dei diritti accertati.

5. Le amministrazioni nazionali incaricate della riscossione delle risorse proprie devono tenere a disposizione della Commissione, in ogni momento, i documenti giustificativi di tale riscossione.

6. È necessario garantire una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione per agevolare la corretta applicazione della regolamentazione finanziaria relativa alle risorse proprie.

7. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione da esercitare a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[11].

8. È opportuno servirsi della procedura consultiva per adottare atti di esecuzione volti a stabilire le modalità relative agli estratti mensili dei conti della risorsa propria basata sull’ITF, data la natura tecnica di tali estratti.

9. Il presente regolamento si applica a decorrere dallo stesso giorno della decisione […/…],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla messa a disposizione della Commissione della risorsa propria dell'Unione basata su una quota dell’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione […/…] (di seguito "risorsa propria basata sull’ITF").

Articolo 2

Accertamento della risorsa propria basata sull’ITF

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il diritto dell’Unione alla risorsa propria basata sull’ITF di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione […/…] è accertato non appena uno Stato membro autorizzato a riscuotere l’ITF su una data transazione ha ricevuto il pagamento dell'imposta dovuta su tale transazione conformemente alla direttiva […/…][12] del Consiglio, comprese le entrate a titolo di acconto o di pagamento del saldo.

2. Quando una transazione imponibile ai sensi della direttiva […/…] è avvenuta, ma solo una parte dell'imposta dovuta è stata versata, lo Stato membro interessato si adopera affinché l’importo dovuto a titolo di risorsa propria sia messo a disposizione della Commissione prima che siano versate allo Stato membro eventuali entrate provenienti dall’ITF.

Capo II

MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RISORSA PROPRIA BASATA SULL’ITF

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di contabilità

1. Ciascuno Stato membro accredita le risorse proprie sul conto aperto a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.

2. Gli Stati membri o gli organi da essi designati trasmettono quanto segue alla Commissione, per via elettronica:

a) al più tardi il secondo giorno feriale successivo all’accredito sul conto della Commissione, un estratto conto che indichi l’iscrizione della risorsa propria basata sull’ITF;

b) se l'estratto conto di cui al punto a) non è disponibile il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sul conto della Commissione, un avviso di accredito che indichi l’iscrizione della risorse propria basata sull’ITF.

3. Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[13].

4. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene conservato il conto riepilogativo per la risorsa propria basata sull’ITF.

5. Ai fini della contabilizzazione della risorsa basata sull’ITF, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese durante il quale è avvenuto l’accertamento di tale risorsa propria.

Articolo 4

Iscrizione nella contabilità, comunicazioni e termini per la messa a disposizione

1. Gli importi accertati a norma dell’articolo 2 sono iscritti nel conto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il primo giorno feriale del secondo mese successivo a quello in cui l'importo corrispondente è stato accertato.

2. Almeno dieci giorni feriali prima della data di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un estratto mensile dei conti per la risorsa propria basata sull’ITF.

3. L’iscrizione nel conto riepilogativo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, deve essere effettuata al più tardi entro il primo giorno feriale del secondo mese successivo a quello in cui l’importo è stato accertato, ai sensi dell'articolo 2.

4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative agli estratti mensili di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 5

Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente

1. Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.

Tuttavia, si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

2. Gli interessi sono riscossi ai tassi e alle condizioni di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

3. Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

Rettifiche contabili

Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, e relativa a tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.

Capo III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 7

Conservazione dei documenti giustificativi

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi alla messa a disposizione della risorsa propria basata sull’ITF siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo comma, effettuata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) […/…] , palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.

Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo di risorsa propria basata sull’ITF venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.

Articolo 8

Cooperazione amministrativa

1. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a) la denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo della risorsa propria basata sull’ITF, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;

b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative alla riscossione dell'ITF, alla messa a disposizione dell’ITF e le disposizione relative al controllo della risorsa propria in questione da parte della Commissione;

c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali è iscritta la risorsa propria basata sull’ITF, in particolare quelli utilizzati per la tenuta della contabilità prevista all'articolo 4 .

Ogni modifica di tali informazioni è immediatamente comunicata alla Commissione.

2. La Commissione comunica a tutti gli Stati membri, su richiesta di uno Stato membro , i dati di cui al paragrafo 1.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 9

Procedura di comitato

10. La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie istituito dal regolamento (UE) n. […/…]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

11. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata e incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF).

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[14]

Entrate del bilancio dell'UE (Titolo 1, Risorse proprie).

1.3. Natura della proposta/iniziativa

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[15]

( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

( La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettiv o/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La presente proposta completa e perfeziona le proposte presentate dalla Commissione il 29 giugno 2011 relative al sistema delle risorse proprie dell'UE [cfr. COM (2001)510, 511 e 512].

1.4.2. Obiettiv o/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

Attività ABM/ABB interessate

Titolo 1 – risorse proprie

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) potrebbe costituire un nuovo flusso di entrate, tale da ridurre i contributi attuali degli Stati membri, dare agli Stati membri un maggiore margine di manovra e contribuire allo sforzo generale di risanamento di bilancio. Benché una certa forma di tassazione sulle transazioni finanziarie esista già in alcuni Stati membri, l’analisi ha anche chiarito che un’azione a livello dell’UE potrebbe rivelarsi più efficace ed efficiente rispetto a un’azione condotta in maniera non coordinata dagli Stati membri, considerato il volume delle attività transfrontaliere e la notevole mobilità delle basi imponibili. Inoltre, questa imposta potrebbe contribuire a ridurre l'attuale frammentazione del mercato interno. Questa iniziativa dell’UE costituirebbe un primo passo verso l’applicazione di un’ITF a livello mondiale.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

La presente proposta dovrebbe fornire il quadro di riferimento per una corretta e puntuale messa a disposizione del bilancio dell’UE della risorsa propria basata sull’ITF.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Le modalità relative alla messa a disposizione del bilancio dell'UE della risorsa propria ITF dovrebbero essere convenute in tempo utile a garantire la tempestiva attuazione della nuova risorsa propria.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Cfr. 1.4.3.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

n.p.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La presente proposta fa parte di un pacchetto che comprende anche una proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, una proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e la proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie nell'UE. Insieme, queste proposte chiariscono l’eventuale interazione tra la direttiva ITF e le disposizioni relative alle risorse proprie.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

( Proposta/iniziativa di durata limitata

- ( Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

- ( Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

( Proposta/iniziativa di durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dall'1/1/2013 al 31/12/2013,

- seguito da un funzionamento a pieno ritmo dall'1/1/2014.

1.7. Modalità di gestione previst a[16]

( Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ( agenzie esecutive

- ( organismi creati dalle Comunità[17]

- ( organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

- ( persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

( Gestione concorrente con gli Stati membri

( Gestione decentrata con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni per quanto riguarda la messa a disposizione della risorsa propria basata sull’ITF figurano nei capi III e IV del regolamento del Consiglio proposto.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I principali rischi potenziali includono: l’errato accertamento della risorsa propria basata sull’ITF, la registrazione inesatta nella contabilità, ritardi nella messa a disposizione della risorsa, nonché errori di contabilità.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Tali rischi vengono affrontati sistematicamente nella proposta, che comprende anche disposizioni specifiche in materia di cooperazione amministrativa e una procedura di comitatologia.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Oltre alle disposizioni di cui al punto 2.2.2., va osservato che disposizioni in materia di controllo e di supervisione figurano nella proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubric a/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Non pertinente.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | 5 | “Spese amministrative” |

In milioni di euro, espressi a prezzi costanti del 2011

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 e anni successivi. |

( Risorse umane | 0.508 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 |

( Altre spese amministrative | 0.072 | 0.197 | 0.197 | 0.287 | 0.212 |

TOTALE DG BILANCIO | Stanziamenti | 0.580 | 2.341 | 2.341 | 2.431 | 2.356 |

Totale degli stanziamenti per la RUBRICA 5 | Totale impegni = Totale pagamenti) | 0.580 | 2.341 | 2.341 | 2.431 | 2.356 |

Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale | Impegni | 0.580 | 2.341 | 2.341 | 2.431 | 2.356 |

Pagamenti | 0.580 | 2.341 | 2.341 | 2.431 | 2.356 |

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ( La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

- ( La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- ( La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

- ( La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

In milioni di euro, espressi a prezzi costanti del 2011

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 e anni successivi. |

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale |

Risorse umane | 0.508 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 |

Altre spese amministrative | 0.072 | 0.197 | 0.197 | 0.287 | 0.212 |

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | 0.580 | 2.341 | 2.341 | 2.431 | 2.356 |

Esclusa la RUBRICA 5[18] del quadro finanziario pluriennale |

Risorse umane |

Altre spese di natura amministrativa |

Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale |

TOTALE | 0.580 | 2.341 | 2.341 | 2.431 | 2.356 |

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ( La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

- ( La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stime da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 e anni successivi. |

( Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) |

27 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 |

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) |

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) |

10 01 05 01 (ricerca diretta) |

( Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[19] |

27 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) |

XX 01 04 yy[20] | - in sede[21] |

- nelle delegazioni |

XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) |

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta) |

Altre linee di bilancio (specificare) |

TOTALE |

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari, agenti temporanei e personale esterno | L’unità responsabile per la nuova risorsa propria basata sull’ITF dovrà controllare che gli Stati membri accertino, contabilizzino, recuperino e mettano a disposizione correttamente e tempestivamente la risorsa propria basata sull’ITF (“RP ITF”) che riscuotono ai fini del finanziamento del bilancio dell’UE. I principali compiti da svolgere sono i seguenti: 1) Ispezioni - verificare l’operato degli Stati membri in relazione alla RP ITF attraverso controlli in loco effettuati secondo un programma annuale, basato sulla valutazione dei rischi. Di norma, i 5 principali riscossori possono essere visitati due volte all’anno e gli altri Stati membri una volta all’anno. Tuttavia, gli Stati membri più piccoli possono essere visitati una volta ogni due anni. Le relazioni sui controlli e le relative risposte degli Stati membri devono essere discusse con gli Stati membri in sede di comitato consultivo per le risorse proprie RP ITF, che si riunisce due volte l'anno. I singoli risultati di tali controlli richiederanno un seguito finanziario o giuridico/amministrativo che potrà concludersi solo una volta che lo Stato membro interessato avrà adottato le azioni correttive necessarie. Diversamente dovrà essere avviata una procedura d’infrazione. 2) Seguito delle verifiche della CCE Anche la Corte dei conti europea effettuerà audit (DAS o speciali) aventi per oggetto la RP ITF negli Stati membri. Oltre al follow-up delle proprie risultanze di tali controlli, l’unità sarà responsabile del follow-up di tutte le conclusioni degli audit della Corte dei conti riguardanti gli Stati membri interessati. 3) Controllo del recupero e del seguito di singoli casi L'unità dovrà verificare le azioni di recupero avviate dagli Stati membri per la RP ITF in casi specifici che possano avere un’incidenza finanziaria significativa (ad esempio, riguardanti indagini su ampia scala svolte dall'OLAF). Ai fini del monitoraggio complessivo del recupero nei casi di frode e di irregolarità, l'unità potrebbe aver bisogno di gestire banche dati specifiche (nuove o basate su sistemi esistenti come OWNRES), cui gli Stati membri potranno inviare relazioni su tutti i casi riguardanti importi superiori a 10 000 EUR. Inoltre, tutti i casi specifici in cui un errore amministrativo dello Stato membro possa comportare una perdita di RP ITF richiederà un’azione di follow up. 4) Gestione delle relazioni degli Stati membri sugli importi irrecuperabili Per tutti i casi di importi di RP ITF irrecuperabili d’importo superiore ad una certa soglia, gli Stati membri potranno essere tenuti a trasmettere una relazione nella quale indicano i motivi per cui l’importo non ha potuto essere recuperato e messo a disposizione della Commissione. L'unità valuterà, in collaborazione con il servizio giuridico, la DG TAXUD e l’OLAF, se lo Stato membro in questione abbia agito con diligenza e possa quindi essere dispensato dall'obbligo di mettere a disposizione l'importo. Per tutti i casi in cui uno Stato membro viene ritenuto responsabile della perdita di RP ITF sarà necessaria un’azione di follow up da parte dell’unità. 5) Monitoraggio del grado di preparazione e assistenza ai paesi candidati L'unità controllerà la preparazione dei paesi candidati nel settore della RP ITF, ad esempio effettuando visite di controllo e analizzando le loro risposte ai questionari e agli esercizi di simulazione. Inoltre, sarà messo a disposizione di tali paesi un programma di assistenza di preadesione, compresi seminari in cui saranno spiegati in dettaglio i loro futuri obblighi in relazione alla RP ITF. |

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- ( La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

- ( La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

La presente proposta è strettamente collegata alle proposte per il prossimo quadro finanziario pluriennale, adottate dalla Commissione il 29 giugno 2011. La presente proposta mira a garantire modalità di finanziamento adeguate per il bilancio dell'UE dopo il 1° gennaio 2014, ossia dall’inizio del prossimo quadro finanziario.

- ( La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

- ( La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

- ( La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ( La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate

- ( La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

( sulle risorse proprie

( sulle entrate varie

In milioni di euro, espressi a prezzi correnti

Linea di bilancio delle entrate: | Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso | Incidenza della proposta/iniziativa[22] |

| | 2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | |Nuova (titolo 1) | | 43.692 |45.335 |46.801 |48.414 |50.175 |52.108 |54.226 | |Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

L’allegato alla relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie [SEC (2011)876, parte II, pagg. 25-26] e la valutazione d’impatto della proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE forniscono stime quantitative e spiegazioni sulle ipotesi utilizzate.

Formula utilizzata

Le stime si basano su una formula inizialmente elaborata dal ministero delle Finanze francese nel 2000 e utilizzata più di recente da Jetin e Denys (2005) e da McCulloch e Pacillo (2011). Essa parte dal presupposto che l'entrata fiscale R possa essere calcolata come:

[pic],

in cui τ è l'aliquota fiscale, V il volume annuale di transazioni e per E s'intendono la delocalizzazione e l'evasione fiscale. La variabile c descrive i costi delle transazioni in percentuale del volume di transazioni, mentre ε è l’elasticità fiscale che descrive l'effetto di un aumento delle imposte sul volume di transazioni, ovvero la base imponibile. L’ultima espressione tra parentesi descrive la reazione dei mercati in termini di volume determinata esclusivamente da un aumento dei costi delle transazioni. La delocalizzazione e l’evasione fiscale sono rilevate direttamente da E in questa formula.

Fonti dei dati

I dati sulle transazioni valutarie (il fatturato per le operazioni in valuta a pronti, gli swap in valuta e i mercati dei contratti a termine secco in valuta estera) provengono dalla banca dei regolamenti internazionali (BRI).

I dati per i calcoli dell’equity si basano sulle cifre messe a disposizione dalla Federation of European Securities Exchanges (FESE). I dati contengono informazioni sugli scambi azionari nei mercati regolamentati. Non vi sono dati sul fatturato di scambi privati come i sistemi di scambio di alcune grandi banche (ad esempio, SIGMA X della Goldman Sachs) né sul collocamento privato di azioni.

Per i derivati, il fatturato in termini di valori nozionali e gli importi nozionali in essere indicati dalla BRI sono approssimazioni utili per misurare l'attività di mercato nei mercati degli strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC).

Stime quantitative

Le ipotesi utilizzate incidono fortemente sulle stime delle entrate e variano a seconda dei segmenti di mercato. Le stime risultanti sono quindi fornite a titolo illustrativo, sulla base dei dati del 2010.

L'importo presentato corrisponde alla combinazione delle seguenti tre categorie:

i) applicazione di un’imposta sulle operazioni in titoli su tutte le operazioni su azioni e obbligazioni eseguite in mercati regolamentati con un'aliquota dello 0,1%.

ii) applicazione di un'aliquota dello 0,01% sui derivati negoziati in borsa, in particolare i contratti a termine standardizzati su singole azioni, i contratti di opzione sugli indici azionari, i contratti a termine su indici azionari, i contratti di opzione sulle obbligazioni e i contratti a termine standardizzati su obbligazioni.

iii) applicazione della stessa aliquota ai derivati OTC sui tassi d’interesse, compresi gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse, gli swap e i contratti di opzione.

Ipotesi specifiche riguardo ai costi delle transazioni, all’evasione fiscale e alle elasticità figurano nella valutazione d’impatto che accompagna la proposta di direttiva concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie [SEC (2011) 1102, 1103].

Il presupposto è che una quota dei due terzi venga trattenuta per il bilancio dell’UE.

A partire dalle stime del 2010, gli importi sono aumentati utilizzando stime relative alla crescita nominale dell’RNL.

[1] GU L [...] del [...], pag. [...].

[2] Proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, COM (2011)740 del 9.11.2011.

[3] GU L 130 del 31.5.2000, pag.1.

[4] COM(2011) 512 del 29 giugno 2011.

[5] Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto, (COM)2011)737 del 9.11.2011.

[6] Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria , COM(2011)742 del 9.11.2011.

[7] GU C , , pag. .

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU L [...] del [...], pag. [...].

[10] GU L 130 del 31.5.2000, pag.1.

[11] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[12] GU L [...] del [...], pag. [...].

[13] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[14] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[15] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[16] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[17] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[18] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[19] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation);

[20] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[21] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[22] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.