52011PC0691




RELAZIONE

L'accordo interno e il regolamento finanziario per il 10° FES prevedono una nuova procedura per le richieste di contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario, questa nuova procedura è stata applicata per la prima volta ai contributi del 2009.

Conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES, la presente proposta riguarda:

- il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2013;

- l’importo annuo del contributo per il 2012 e

- l’importo della prima quota del contributo per il 2012.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario per il 10° FES, l’importo gestito dalla Commissione e l’importo gestito dalla BEI vengono indicati separatamente.

Conformemente all’articolo 145 del regolamento finanziario per il 10° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES, il Consiglio deve decidere su questa proposta entro il 15 novembre 2011 e gli Stati membri devono versare la prima quota del contributo entro il 21 gennaio 2012.

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l’altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 9° FES per la BEI e del 10° FES per la Commissione.

L'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

2011/0305 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012 e nel 2013, compresa la prima quota per il 2012

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (in appresso "accordo interno")[1], in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso “regolamento finanziario per il 10° FES")[2], modificato da ultimo l'11 aprile 2011[3], in particolare l'articolo 57, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario per il 10° FES, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2011 una proposta in cui vengono specificati il massimale dell’importo annuo del contributo degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2013, l’importo annuo del contributo per il 2012 e l’importo della prima quota del contributo per il 2012.

(2) A norma dell’articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario per il 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare anche una richiesta di fondi a titolo del 9° FES in base all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES per la BEI.

(4) Il Consiglio deve decidere sulla proposta entro il 15 novembre 2011 e gli Stati membri devono versare la prima quota del contributo per il 2012 entro il 21 gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2013 è fissato a 3 800 000 000 euro per la Commissione e a 250 000 000 euro per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 2

L’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2012 è fissato a 3 600 000 000 euro per la Commissione e a 280 000 000 euro per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota per il 2012 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell’adozione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Prima quota dei contributi per il 2012 (in EUR)

STATI MEMBRI | Ripartizione 9° FES | Ripartizione 10° FES | Prima quota | Totale prima quota |

% | % | BEI 9° FES | Commissione 10° FES |

BELGIO | 3,92 | 3,53 | 3 920.000 | 68 835 000 | 72 755 000 |

DANIMARCA | 2,14 | 2,00 | 2 140.000 | 39 000 000 | 41 140 000 |

GERMANIA | 23,36 | 20,50 | 23 360.000 | 399 750 000 | 423 110 000 |

GRECIA | 1,25 | 1,47 | 1 250 000 | 28 665 000 | 29 915 000 |

SPAGNA | 5,84 | 7,85 | 5 840 000 | 153 075 000 | 158 915 000 |

FRANCIA | 24,30 | 19,55 | 24 300 000 | 381 225 000 | 405 525 000 |

IRLANDA | 0,62 | 0,91 | 620 000 | 17 745 000 | 18 365 000 |

ITALIA | 12,54 | 12,86 | 12 540 000 | 250 770 000 | 263 310 000 |

LUSSEMBURGO | 0,29 | 0,27 | 290 000 | 5 265 000 | 5 555 000 |

PAESI BASSI | 5,22 | 4,85 | 5 220 000 | 94 575 000 | 99 795 000 |

AUSTRIA | 2,65 | 2,41 | 2 650 000 | 46 995 000 | 49 645 000 |

PORTOGALLO | 0,97 | 1,15 | 970 000 | 22 425 000 | 23 395 000 |

FINLANDIA | 1,48 | 1,47 | 1 480 000 | 28 665 000 | 30 145 000 |

SVEZIA | 2,73 | 2,74 | 2 730 000 | 53 430 000 | 56 160 000 |

REGNO UNITO | 12,69 | 14,82 | 12 690 000 | 288 990 000 | 301 680 000 |

Totale parziale UE-15 | 100 | 96,38 | 100 000 000 | 1 879 410 000 | 1 979 410 000 |

REPUBBLICA CECA | 0,51 | 9 945 000 | 9 945 000 |

BULGARIA | 0,14 | 2 730 000 | 2 730 000 |

ESTONIA | 0,05 | 975 000 | 975 000 |

CIPRO | 0,09 | 1 755 000 | 1 755 000 |

LETTONIA | 0,07 | 1 365 000 | 1 365 000 |

LITUANIA | 0,12 | 2 340 000 | 2 340 000 |

UNGHERIA | 0,55 | 10 725 000 | 10 725 000 |

MALTA | 0,03 | 585 000 | 585 000 |

POLONIA | 1,30 | 25 350 000 | 25 350 000 |

ROMANIA | 0,37 | 7 215 000 | 7 215 000 |

SLOVENIA | 0,18 | 3 510 000 | 3 510 000 |

SLOVACCHIA | 0,21 | 4 095 000 | 4 095 000 |

Totale parziale UE-12 | 3,62 | 70 590 000 | 70 590 000 |

TOTALE UE-27 | 100 | 100 | 100 000 000 | 1 950 000 000 | 2 050 000 000 |

[1] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

[2] GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

[3] GU L 102 del 16.4.2011, pag. 1.