52011PC0663

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi /* COM/2011/0663 definitivo - 2011/0290 (COD) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFEU) distinguono due tipi di atti della Commissione.

L’articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati “atti delegati” (articolo 290, paragrafo 3).

L’articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. Tali atti possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati “atti di esecuzione” (articolo 291, paragrafo 4).

L’obiettivo della presente proposta consiste nell’allineare alle suddette disposizioni del TFUE il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi[1].

Nell’ambito della presente proposta, gli obiettivi, i principi ed altri elementi essenziali della politica in materia di azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi sono stabiliti dal legislatore. Di conseguenza è il legislatore che fissa gli obiettivi di tale politica specifica e i relativi principi in termini di approccio strategico, programmazione, complementarità, coerenza e conformità con altre politiche dell’Unione. Lo stesso dicasi per i principi di partenariato, sussidiarietà, parità tra uomini e donne e non discriminazione.

Spetta alla Commissione stabilire, mediante atti delegati, che cosa si intende per programma di informazione e di promozione (articolo 1, paragrafo 1). Analogamente, essa adotta atti delegati per definire le caratteristiche cui devono rispondere i messaggi di informazione e di promozione dei programmi al fine di rafforzare l’obiettività di tali messaggi e proteggere i consumatori (articolo 1, paragrafo 3). Essa redige inoltre elenchi dei temi, prodotti e paesi terzi che possono formare oggetto di tali misure (articolo 4). Adotta altresì le norme applicabili ai programmi di informazione e di promozione (articolo 5) nonché norme dettagliate riguardanti i programmi da attuare nei paesi terzi in collaborazione con organizzazioni internazionali, al fine di garantirne il corretto svolgimento (articolo 6). Per garantire la massima efficienza nell’uso dei finanziamenti dell’Unione, la Commissione può inoltre definire ulteriori priorità per la selezione dei programmi oltre a quelle già stabilite dal legislatore (articolo 8, paragrafo 1).

Il legislatore deve altresì conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti di esecuzione in conformità dell’articolo 291, paragrafo 2, del trattato per quanto riguarda le condizioni uniformi di preselezione dei programmi da parte degli Stati membri (articolo 7) e la loro selezione da parte della Commissione (articolo 8), la procedura applicabile in assenza di programmi (articolo 9), l’approvazione degli organismi incaricati dell’esecuzione (articolo 11, paragrafo 4), l’utilizzo dei materiali e la sorveglianza dei programmi (articolo 12, paragrafo 3), le modalità di finanziamento dei programmi, la conclusione di contratti per l’attuazione dei programmi, la costituzione di cauzioni, le modalità di pagamento e la ripetizione dell’indebito, le modalità dei controlli e le sanzioni (articolo 13, paragrafo 9).

Infine, alcune delle competenze fino ad ora esercitate dalla Commissione nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (CE) n. 3/2008 sono state considerate di importanza tale da dover essere incorporate nel suddetto regolamento. Questo concerne i) l’esclusione dal sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 3/2008 delle attività di informazione e promozione sul mercato interno sovvenzionate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento (cfr. l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione[2]); ii) il principio per cui, ai fini di una sana gestione del bilancio dell’Unione, le organizzazioni proponenti devono costituire cauzioni a garanzia della corretta esecuzione dei programmi (cfr. l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 501/2008) e iii) il principio per cui tali organizzazioni sono passibili di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi che ad esse incombono (cfr. l’articolo 27 del regolamento (CE) n. 501/2008).

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Non è stato necessario consultare le parti interessate o eseguire una valutazione dell’impatto in quanto la proposta di allineamento del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio al TFUE è una questione interistituzionale che riguarda tutti i regolamenti del Consiglio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi della proposta

Individuare i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione nel regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio e istituire la procedura idonea di adozione di tali atti.

Incorporare nel regolamento (CE) n. 3/2008 alcuni dei poteri che sono stati fino ad ora esercitati dalla Commissione.

· Base giuridica

Articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

· Principio di sussidiarietà

La politica dell’UE in materia di promozione e informazione integra efficacemente e potenzia le azioni condotte dagli Stati membri, promuovendo l’immagine dei prodotti presso i consumatori nell’Unione e nei paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la qualità, il valore nutrizionale, la sicurezza dei prodotti alimentari e i metodi di produzione. Nel contribuire all’apertura di nuovi sbocchi nei paesi terzi, questa attività potrebbe avere altresì un effetto moltiplicatore nei confronti di iniziative nazionali o private.

La proposta rientra nell’ambito delle competenze condivise tra l’UE e gli Stati membri e rispetta il principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

Con la crescente liberalizzazione del commercio, in particolare di prodotti agricoli e alimentari, gli scambi commerciali tra gli Stati membri dell’UE e i paesi terzi vanno assumendo sempre maggiore rilievo. Nel contempo sono stati ridotti gli aiuti ai produttori dell’UE che competono con i produttori di paesi terzi sul mercato unionale e mondiale (per esempio le restituzioni all’esportazione). Il regolamento relativo alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi costituisce pertanto uno strumento essenziale e coerente con il nuovo quadro definito dall’accordo OMC sull’agricoltura.

È inoltre ovvio che spetta all’UE promuovere gli elevati standard di qualità dei propri prodotti agricoli e incoraggiare l’attuazione di programmi di promozione comuni cui partecipino più Stati membri o più settori agricoli.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

· Scelta dello strumento giuridico

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sulle spese di bilancio.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Nessuno.

2011/0290 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea[3],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[5],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio[6] attribuisce alla Commissione competenze per l’adozione delle modalità di applicazione di detto regolamento.

(2) A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“il trattato”).

(3) Al fine di garantire la coerenza e l’efficacia delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 3/2008 nonché la corretta gestione di tali azioni e la massima efficienza nell’uso dei finanziamenti dell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato per quanto riguarda la definizione di un programma di informazione e di promozione, la definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i messaggi di informazione e di promozione, l’elaborazione di elenchi dei temi, prodotti e paesi terzi che possono formare oggetto di tali misure, l’adozione di norme che definiscano la strategia dei programmi di informazione e di promozione, l’adozione di norme dettagliate riguardanti i programmi da attuare nei paesi terzi in collaborazione con organizzazioni internazionali e la definizione di ulteriori priorità per la selezione dei programmi oltre a quelle già stabilite dal regolamento (CE) n. 3/2008. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 3/2008, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[7].

(5) Alcune delle competenze fino ad ora esercitate dalla Commissione nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (CE) n. 3/2008 sono considerate di importanza tale da dover essere incorporate nel medesimo regolamento. Questo concerne i) l’esclusione dal sostegno, ai sensi del regolamento (CE) n. 3/2008, delle attività di informazione e di promozione sovvenzionate nell’ambito di altri regimi dell’Unione che potrebbero comportare il rischio di doppio finanziamento, ii) il principio per cui le organizzazioni proponenti devono costituire cauzioni a garanzia della corretta esecuzione dei programmi e iii) il principio per cui, ai fini di una sana gestione del bilancio dell’Unione, tali organizzazioni sono passibili di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi che ad esse incombono.

(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 3/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3/2008 è così modificato:

1) l’articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

“La Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le caratteristiche dei programmi di informazione e di promozione e la durata di attuazione dei medesimi.”;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“3.     La Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le caratteristiche dei messaggi di informazione e di promozione.

4.       La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla designazione, da parte degli Stati membri, delle autorità competenti incaricate dell’attuazione delle azioni di cui al paragrafo 1.”.

2) All’articolo 4, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

“La Commissione stabilisce, mediante atti delegati, gli elenchi dei temi e dei prodotti di cui all’articolo 3, nonché dei paesi terzi interessati.”.

3) L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5 Strategia dei programmi di informazione e di promozione

1.      La Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme da seguire nella definizione della strategia dei programmi di informazione e di promozione sul mercato interno.

Tali norme danno indicazioni generali, riguardanti in particolare:

a)       gli obiettivi da perseguire e i gruppi bersaglio;

b)      l’indicazione di uno o più temi che devono formare oggetto delle azioni selezionate;

c)       il tipo di azioni da attuare;

d)      la durata dei programmi;

e)       la ripartizione indicativa, in base ai mercati e ai tipi di azioni previste, dell’importo disponibile per la partecipazione finanziaria dell’Unione alla realizzazione dei programmi.

Per quanto riguarda la promozione della frutta e della verdura fresche, si dà particolare attenzione alle azioni di promozione destinate ai bambini negli istituti scolastici.

2.      La Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme intese a definire la strategia da seguire nelle proposte di programmi di informazione e di promozione nei paesi terzi a favore di alcuni o di tutti i prodotti menzionati all’articolo 3, paragrafo 2.”.

4) L’articolo 6 è così modificato:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.     Per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità con gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, la o le organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati membri o a livello dell’Unione elaborano proposte di programmi di informazione e di promozione aventi una durata massima di tre anni.”;

b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

“La Commissione adotta, mediante atti delegati, le norme per l’attuazione di azioni di promozione nei paesi terzi in collaborazione con organizzazioni internazionali.”.

5) L’articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituto dal seguente:

“Gli Stati membri interessati prendono in esame l’opportunità dei programmi proposti e ne verificano la conformità con il presente regolamento, con gli atti delegati di cui all’articolo 5 e con i capitolati. Essi verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione.”;

b) al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

“La Commissione, se constata che un programma presentato o alcune sue azioni non sono conformi alla normativa dell’Unione o, per le azioni da realizzare sul mercato interno, agli atti delegati di cui all’articolo 5, oppure che non offrono un buon rapporto qualità/prezzo, informa gli Stati membri interessati entro un termine prestabilito. Se non viene trasmessa alcuna informazione entro tale termine, il programma è considerato ammissibile.

Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione e le inviano i programmi riveduti d’accordo con l’organizzazione o le organizzazioni proponenti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, entro un termine prestabilito.”;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3.     “La Commissione definisce mediante atti di esecuzione:

a)       le norme relative alla presentazione delle proposte di programmi agli Stati membri,

b)      i requisiti che i programmi devono rispettare e i criteri in base ai quali devono essere verificati,

c)       le norme relative alla procedura di preselezione da parte degli Stati membri e alla procedura di selezione da parte della Commissione, nonché i termini corrispondenti.”.

6) L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8 Selezione dei programmi di informazione e di promozione

1.       In sede di selezione la priorità è data ai programmi presentati da più Stati membri o che prevedono azioni in più Stati membri o in più paesi terzi.

La Commissione può definire, mediante atti delegati, ulteriori priorità per la selezione dei programmi.

2.       La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, i programmi specifici da selezionare, eventuali modifiche dei medesimi e le corrispondenti dotazioni finanziarie.”.

7) L’articolo 9 è così modificato:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.     In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base degli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.”;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“In assenza di programmi di informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base degli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.”;

c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)     la conformità del programma e dell’organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento e, se del caso, con gli atti delegati applicabili;”;

d) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.     Ai fini dell’esame dei programmi da parte della Commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 e all’articolo 8.”;

e) il paragrafo 5 è soppresso.

8) All’articolo 10, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

“Previa informazione del comitato di cui all’articolo 16 ter, paragrafo 1, o, se del caso, del comitato per la produzione biologica istituito dall’articolo 38 sexies, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici* o del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli istituito dall’articolo [54] del regolamento n. XXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX Xxxxx 201X, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli**, la Commissione può decidere di realizzare una o più delle azioni seguenti:

* GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

**GU L …”.

9) L’articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è soppresso il secondo comma;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4.     La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le condizioni per l’approvazione, da parte degli Stati membri, degli organismi di esecuzione selezionati nonché le condizioni alle quali l’organizzazione proponente può essere autorizzata a eseguire essa stessa certe parti del programma.”.

10) All’articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3.     La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative all’utilizzo del materiale informativo e promozionale e alla sorveglianza dei programmi.”.

11) L’articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6.     In deroga all’articolo [XXX ex articolo 180 del regolamento 1234/2007] del regolamento (UE) n. XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio*, del …. [recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)] [OCM unica allineata] e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli**, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri, compresi i contributi finanziari degli stessi, né ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori a carico degli Stati membri o delle organizzazioni proponenti a favore di programmi che possono beneficiare di un sostegno dell’Unione ai sensi dell’articolo 42 del trattato e che la Commissione ha selezionato a norma dell’articolo 8 del presente regolamento.

*GU L ….

GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.”;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

“7.     Le azioni di informazione e di promozione sovvenzionate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)* non possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione europea a titolo del presente regolamento.

8.      Le organizzazioni proponenti costituiscono cauzioni destinate a garantire la corretta applicazione dei programmi e sono loro imposte sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi ad esse incombenti.

9.       La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a)       le modalità di finanziamento dei programmi approvati nell’ambito del presente regolamento,

b)      la conclusione di contratti per l’attuazione dei programmi approvati nell’ambito del presente regolamento,

c)       la costituzione di cauzioni da parte delle organizzazioni proponenti e le modalità per lo svincolo delle cauzioni,

d)      le modalità di pagamento e la ripetizione dell’indebito,

e)       le modalità dei controlli che gli Stati membri devono realizzare e le sanzioni di cui sono passibili le organizzazioni proponenti.

* GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.”.

12) Gli articoli 15 e 16 sono soppressi.

13) Sono inseriti i seguenti articoli 15 bis, 16 bis e 16 ter:

“Articolo 15 bis Poteri della Commissione

Ove sia conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati si applica l’articolo 16 bis.

Ove sia conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione, quest’ultima agisce secondo la procedura di cui all’articolo 16 ter.”

Articolo 16 bis Esercizio della delega

1.      Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.      La delega di poteri prevista dal presente regolamento è conferita per una durata indeterminata.

3.      La delega di poteri di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.      Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.      L’atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16 ter Atti di esecuzione – comitato

1.      La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 323, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio* del… [recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)] [OCM unica allineata]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione **.

2.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

* GU L ….

** GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.”.

14) L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17 Consultazione

Prima di adottare atti delegati o atti di esecuzione ai sensi del presente regolamento, la Commissione può consultare:

a)       il gruppo consultivo “promozione dei prodotti agricoli” istituito dalla decisione 2004/391/CE della Commissione;

b)      gruppi di lavoro tecnici “ad hoc” costituiti da membri del comitato o da esperti nel settore della promozione e della pubblicità.”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA ||

||

1. || LINEA DI BILANCIO: Titolo 05: agricoltura e sviluppo rurale || STANZIAMENTI: SI: 57 292 184 763 EUR SP: 55 269 004 060 EUR

2. || DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

3. || BASE GIURIDICA Articolo 43 del TFUE

4. || OBIETTIVI: individuare i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione nel regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio e istituire la procedura idonea di adozione di tali atti (allineamento del regolamento al trattato di Lisbona)

5. || INCIDENZA FINANZIARIA || PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) || ESERCIZIO IN CORSO [2011] (Mio EUR) || ESERCIZIO SUCCESSIVO [2012] (Mio EUR)

5.0 || SPESE A CARICO -               DEL BILANCIO DELL’UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) -               DEI BILANCI NAZIONALI -               DI ALTRI SETTORI || - || - || -

5.1 || ENTRATE -               RISORSE PROPRIE DELL’UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) -               SUL PIANO NAZIONALE || - || - || -

|| || [2013] || [2014] || [2015] || [2016]

5.0.1 || PREVISIONI DI SPESA || - || - || - || -

5.1.1 || PREVISIONI DI ENTRATA || - || - || - || -

5.2 || METODO DI CALCOLO:

6.0 || FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || SÌ/NO

6.1 || FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || SÌ/NO

6.2 || NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE || SÌ/NO

6.3 || STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI || SÌ/NO

OSSERVAZIONI: Si tratta dell’allineamento del regolamento del Consiglio al trattato di Lisbona: la presente proposta non ha quindi incidenze sulle spese di bilancio.

[1]               GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

[2]               GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.

[3]               GU C [...] del [...], pag.

[4]               GU C [...] del [...], pag.

[5]               GU C [...] del [...], pag.

[6]               GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

[7]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.