52011PC0661

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2011) /* COM/2011/0661 definitivo - 2011/0289 (NLE) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario per il 10° FES, la presente proposta riguarda l'importo della terza quota del contributo per il 2011 ("n+1" nel senso delle procedure permanenti stabilite in quell'articolo). Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la terza quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Conformemente all’articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario per il 10° FES, l’importo gestito dalla Commissione e l’importo gestito dalla BEI vengono specificati ogni volta.

Conformemente all’articolo 145 del regolamento finanziario per il 10° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l’altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 10° FES per la Commissione e del 9° FES per la BEI.

L’articolo 60 del regolamento finanziario per il 10° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

2011/0289 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2011)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[1], quale modificato da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010[2] (in appresso l’"accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (in appresso "accordo interno")[3], in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso “regolamento finanziario per il 10° FES")[4], da ultimo modificato l'11 aprile 2011[5], in particolare l'articolo 57, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 5, del regolamento finanziario per il 10° FES, la Commissione presenta entro il 10 ottobre 2011 una proposta in cui vengono specificati (a) l’importo della terza quota del contributo per il 2011 e (b) l’importo annuale del contributo per il 2011 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’accordo interno, l’importo annuale dovesse deviarne. Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la terza quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

(2) Il 5 novembre 2010 il Consiglio ha adottato[6], su proposta della Commissione, la decisione di fissare rispettivamente a 3 690 000 000 e a 210 000 000 di euro la quota della Commissione e della BEI dell’importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2011. Su di una successiva proposta della Commissione, il Consiglio ha deciso il 20 giugno 2011[7] di modificare la quota della Commissione per il 2011 a 3 100 000 000 di euro.

(3) In conformità con l’articolo 7, paragrafo 3, dell’accordo interno sul 10° FES, qualora i contributi dovessero deviare dalle esigenze effettive del FES, la Commissione presenta una proposta al Consiglio per modificare l’importo di tali contributi entro il massimale già deciso. Pertanto, l’importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2011 assegnati alla BEI dovrebbe essere fissato a 200 000 000 di euro.

(4) A norma dell’articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario per il 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(5) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare anche una richiesta di fondi a titolo del 9° FES in base all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES per la BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2011 è fissato a 200 000 000 di euro e sarà gestito dalla Banca europea per gli investimenti per finanziare il Fondo investimenti.

Articolo 2

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della terza quota per il 2011 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell’adozione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Terza quota dei contributi per il 2011 (in euro)

STATI MEMBRI | Ripartizione 10° FES | Terza quota |

% | Commissione 10° FES |

BELGIO | 3,53 | 6 707 000 |

DANIMARCA | 2,00 | 3 800 000 |

GERMANIA | 20,50 | 38 950 000 |

GRECIA | 1,47 | 2 793 000 |

SPAGNA | 7,85 | 14 915 000 |

FRANCIA | 19,55 | 37 145 000 |

IRLANDA | 0,91 | 1 729 000 |

ITALIA | 12,86 | 24 434 000 |

LUSSEMBURGO | 0,27 | 513 000 |

PAESI BASSI | 4,85 | 9 215 000 |

AUSTRIA | 2,41 | 4 579 000 |

PORTOGALLO | 1,15 | 2 185 000 |

FINLANDIA | 1,47 | 2 793 000 |

SVEZIA | 2,74 | 5 206 000 |

REGNO UNITO | 14,82 | 28 158 000 |

Totale parziale UE-15 | 96,38 | 183 122 000 |

BULGARIA | 0,14 | 266 000 |

REPUBBLICA CECA | 0,51 | 969 000 |

ESTONIA | 0,05 | 95 000 |

CIPRO | 0,09 | 171 000 |

LETTONIA | 0,07 | 133 000 |

LITUANIA | 0,12 | 228 000 |

UNGHERIA | 0,55 | 1 045 000 |

MALTA | 0,03 | 57 000 |

POLONIA | 1,30 | 2 470 000 |

ROMANIA | 0,37 | 703 000 |

SLOVENIA | 0,18 | 342 000 |

SLOVACCHIA | 0,21 | 399 000 |

Totale parziale UE-12 | 3,62 | 6 878 000 |

TOTALE UE-27 | 100,00 | 190 000 000 |

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

[2] GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

[3] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

[4] GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

[5] GU L 102 del 16.4.2011, pag. 1.

[6] 15831/10

[7] 11689/11