52011PC0657

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE /* COM/2011/0657 definitivo - 2011/0299 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale

La presente iniziativa deriva dalla strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[1], che ha fatto delle infrastrutture digitali una punta di lancia dell’iniziativa faro “Un’agenda digitale europea”[2]. L’iniziativa faro ha messo in rilievo l’esigenza di assicurare l’espansione e l’adozione della banda larga per tutti, a velocità sempre maggiori, tramite tecnologie sia fisse che senza fili, e di facilitare gli investimenti nelle nuove reti internet superveloci, aperte e competitive, che saranno le arterie dell’economia del futuro. L’UE si è posta traguardi ambiziosi in termini di diffusione e uso della banda larga entro il 2020.

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione “Un bilancio per la strategia 2020” sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020[3], in cui propone la creazione di un meccanismo per collegare l’Europa allo scopo di promuovere lo sviluppo delle infrastrutture prioritarie dell’energia, dei trasporti e digitali con una dotazione unica di 40 miliardi di euro, di cui 9,2 miliardi di euro dedicati a reti e servizi digitali.

Finalità della proposta

La finalità del presente regolamento è quella di stabilire una serie di orientamenti relativi agli obiettivi e alle priorità previste per le reti a banda larga e le infrastrutture di servizi digitali nel campo delle telecomunicazioni nel contesto del meccanismo per collegare l’Europa.

Gli orientamenti individuano in allegato progetti di interesse comune per la diffusione delle reti di banda larga e delle infrastrutture di servizi digitali. Tali progetti contribuiranno a migliorare la competitività dell’economia europea, comprese le piccole e medie imprese (PMI), promuoveranno l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali e l’accesso a queste ultime e sosterranno lo sviluppo di un mercato unico digitale. Saranno ammessi al sostegno finanziario dell’UE mediante gli strumenti previsti dal regolamento sul meccanismo per collegare l’Europa che accompagna il presente regolamento.

Il presente regolamento mira a eliminare le strozzature che ostacolano il completamento del mercato unico digitale, ad esempio fornendo la connettività alla rete e l’accesso, anche transfrontaliero, a un’infrastruttura di servizi pubblici digitali. Gli ostacoli in termini operativi che si presentano per le reti di telecomunicazioni riguardano aspetti sul lato sia della domanda che dell’offerta, a differenza di quanto avviene, ad esempio, per il finanziamento della tangenziale di una città capitale che sarebbe indispensabile per garantire la fluidità di un corridoio di trasporto. Sul fronte dell’offerta le limitazioni sono associate ad un elevato livello di inefficienze del mercato e alle concomitanti scarse attrattive per gli investimenti nelle reti a banda larga e nella realizzazione di servizi essenziali di interesse pubblico (quali l’assistenza sanitaria online, l’identità elettronica, gli appalti elettronici e la loro interoperabilità transfrontaliera). Sul fronte della domanda il mercato unico digitale, dotato di un notevole potenziale di crescita, presuppone che tutti i cittadini siano collegati a reti digitali.

Il meccanismo per collegare l’Europa mira ad utilizzare strumenti finanziari innovativi per incentivare gli investimenti in infrastrutture riducendo i rischi connessi e fornendo un finanziamento a più lungo termine sia per gli investitori alternativi che per quelli tradizionali. Gli strumenti finanziari innovativi generano un importante effetto leva sugli investimenti privati e su altri investimenti pubblici, pur continuando a basarsi su meccanismi di mercato. Nei casi in cui l’attrattiva commerciale degli investimenti in infrastrutture è particolarmente scarsa, il meccanismo per collegare l’Europa contempla anche la possibilità di intervenire con cofinanziamenti in forma di sovvenzioni.

Nel campo delle reti a banda larga, azioni per contribuire a progetti di interesse comune nel settore della banda larga sosterranno una serie di investimenti nelle reti per raggiungere entro il 2020 gli obiettivi dell’agenda digitale europea che prevedono la copertura universale a 30 Mb o il collegamento come minimo del 50% dei nuclei familiari europei a velocità di connessione superiori a 100 Mb. Sarà costituito un portafoglio equilibrato di progetti a 30 e 100 Mb, tenendo anche debito conto delle esigenze di investimento degli Stati membri, valutate a non più di 270 miliardi di euro.

Per l’infrastruttura di servizi digitali, le strozzature in termini di diffusione dei servizi in contesti interoperabili sono affrontate mediante regimi di sovvenzione diretta, in alcuni casi con elevati tassi di cofinanziamento, perché non esistono proprietari naturali di un’infrastruttura europea interoperabile di servizi. In effetti, né gli Stati membri né gli investitori privati garantirebbero l’introduzione di servizi in contesti interoperabili. Ne deriva un elevato valore aggiunto dell’azione dell’Unione europea.

Fra i progetti di interesse comune nel campo delle infrastrutture di servizi digitali elencati nell’allegato vi sono: connessioni portanti transeuropee ad alta velocità per le amministrazioni pubbliche; la fornitura transfrontaliera di servizi di pubblica amministrazione elettronica basati sull’identificazione e sull’autenticazione interoperabili (ad esempio procedure elettroniche paneuropee di avvio di imprese, nonché per appalti transfrontalieri, giustizia elettronica e servizi transfrontalieri di assistenza sanitaria online); l’accesso alle informazioni del settore pubblico, fra cui le risorse digitali del patrimonio europeo, data.eu e risorse multilingui; la sicurezza (internet più sicura e infrastrutture per servizi critici); servizi di energia intelligente. I progetti di interesse comune possono comprendere anche il funzionamento di servizi pubblici elettronici attuati nell’ambito di altri programmi dell’Unione, quali il programma ISA (soluzioni di interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee).

Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune sono ammesse a fruire del sostegno finanziario dell’UE mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa[4]. La presente proposta va quindi vista in combinazione con la proposta relativa a tale regolamento. Il regolamento stipula anche i criteri per l’individuazione di nuovi progetti di interesse comune sulla base della valutazione della Commissione dell’evoluzione delle priorità strategiche, degli sviluppi tecnologici e della situazione nei singoli mercati.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Per quanto riguarda la diffusione della banda larga, si sono tenute numerose consultazioni con gli Stati membri, gli operatori settoriali e le parti sociali. In particolare, la vicepresidente Neelie Kroes ha riunito attorno a un tavolo i dirigenti di fornitori di contenuti, fabbricanti di attrezzature, investitori e operatori telecom delle principali imprese a livello mondiale, quali Nokia, Alcatel Lucent, Google, Ericsson, News Corp e altre, e il 16 e 17 giugno 2011 si è tenuta a Bruxelles la prima assemblea dell’agenda digitale, cui hanno partecipato più di mille parti interessate del settore pubblico e privato e della società civile. In queste e in molte altre occasioni le parti interessate hanno ampiamente condiviso la valutazione della Commissione secondo cui l’attuale modello di investimento nelle telecomunicazioni è insufficiente per concretizzare la diffusione di infrastrutture di banda larga economicamente accessibili e di elevata qualità per tutti i cittadini europei ed hanno accolto con favore le proposte della Commissione di utilizzare investimenti pubblici mirati, ad esempio mediante l’uso di strumenti finanziari innovativi, per moltiplicare i necessari investimenti nelle infrastrutture e sostenere modelli di investimento alternativi e più sostenibili.

In un progetto di relazione sul futuro quadro finanziario pluriennale, il Parlamento europeo ha riconosciuto l’importanza di utilizzare il bilancio per generare un effetto leva sugli investimenti nella banda larga.

Per quanto riguarda le infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri, la Commissione collabora da molti anni con diversi gruppi di parti interessate. Le valutazioni e i pareri degli esperti riguardanti attività esistenti, come Europeana (per il patrimonio culturale) o il programma per l’uso sicuro di internet, tendono a raccomandare il prosieguo e l’espansione delle attività.

La relazione di valutazione di impatto considera due opzioni. La prima opzione – status quo – non prevede l’assegnazione di fondi UE alla banda larga, salvo eventualmente attraverso i fondi strutturali e la continuazione del programma “Competitività e innovazione” per infrastrutture di servizi digitali e solamente a livello di progetti pilota. In questo scenario non si otterrebbe una massa critica o una diffusione significativa dei servizi digitali e gli investimenti nella banda larga continuerebbero ad essere insufficienti in molte regioni per la mancanza di concorrenza e per l’elevato rischio commerciale. Parimenti, i servizi pubblici online rimarrebbero poco sviluppati e non interoperabili a livello transfrontaliero, a causa della frammentarietà di interventi e soluzioni tecniche poco efficienti, della mancanza di massa critica e dei costi elevati sia per i fornitori che per i beneficiari dei servizi. Ne deriva che tale opzione non darebbe un contributo alla realizzazione del mercato unico digitale e molti europei resterebbero esclusi dalle opportunità digitali.

La seconda opzione prevede uno strumento di finanziamento per integrare le risorse di finanziamento già disponibili nell’ambito della prima opzione. È questa la linea di azione prevista nella proposta di quadro finanziario pluriennale presentata dalla Commissione il 29 giugno 2011, che crea un “meccanismo per collegare l’Europa” destinato a finanziare l’infrastruttura. Tale nuovo meccanismo finanzierà progetti di infrastruttura aventi un elevato valore aggiunto a livello dell’UE, riguardanti non solo le infrastrutture materiali ma anche quelle immateriali e intelligenti e le strutture di governance necessarie per realizzare la “rete centrale” dei trasporti, i “corridoi prioritari” dell’energia e l’infrastruttura digitale. Il meccanismo interesserebbe progetti dotati di un elevato valore aggiunto europeo, ad esempio che prevedono interconnessioni transfrontaliere e l’introduzione di sistemi paneuropei che dovranno essere operativi entro il 2020. Per ottenere il massimo impatto, con una serie di provvedimenti specifici si garantirebbe un’integrazione tra gli strumenti di mercato e il sostegno diretto dell’UE, al fine di incoraggiare la partecipazione di investitori specializzati in infrastrutture. Nel caso di sovvenzioni, la Commissione conserverebbe la responsabilità della pianificazione generale e della selezione dei progetti, eventualmente con il sostegno di un’agenzia esecutiva, mentre i promotori dei progetti si occuperebbero della realizzazione sul campo. Nel caso di strumenti finanziari, la realizzazione sarebbe delegata ad istituti finanziari specializzati, ma la Commissione determinerebbe l’ammissibilità dei progetti. Gli Stati membri contribuirebbero a questo sforzo elaborando piani nazionali per l’internet ad alta velocità, in linea con le mete per la banda larga, mentre la mappatura dell’infrastruttura e dei servizi di banda larga (a livello unionale, nazionale e regionale) individuerà le lacune della copertura e stimolerà le iniziative di una molteplicità di investitori privati e pubblici.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La proposta di regolamento sostituisce e abroga la decisione n. 1336/97/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee.

L’intervento proposto sarà conforme all’articolo 172 del TFUE, che costituisce una base giuridica per l’intervento dell’UE a sostegno delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture energetiche.

Sussidiarietà e proporzionalità

Lo sviluppo coordinato di una rete transeuropea di telecomunicazioni in grado di sostenere la diffusione di infrastrutture di banda larga e la promozione di servizi nel mercato unico europeo, nonché la coesione economica, sociale e territoriale, necessita di azioni intraprese a livello dell’Unione, che non potrebbero essere realizzate individualmente a livello degli Stati membri.

La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità e rientra nel campo di azione del settore della rete transeuropea delle telecomunicazioni, secondo la definizione dell’articolo 170 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Scelta dello strumento giuridico

Gli attuali orientamenti per le telecomunicazioni sono stati proposti e adottati in forma di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, specificamente indirizzata agli Stati membri, che li rende integralmente vincolanti per tutti gli Stati membri.

Tuttavia, lo strumento faciliterà in particolare la diffusione dell’infrastruttura di telecomunicazioni e la promozione di servizi da parte di soggetti privati (fra cui operatori, fornitori di servizi pubblici, fabbricanti di attrezzature, ecc.) e delle autorità regionali e locali. Con un numero crescente di attori, oltre agli Stati membri, coinvolti nella programmazione, nello sviluppo e nel funzionamento delle reti digitali di telecomunicazioni, è importante garantire che gli orientamenti siano vincolanti per tutti. La Commissione ha quindi scelto un regolamento come strumento giuridico per la presente proposta.

Finanziamento

I progetti di interesse comune saranno ammessi a fruire del sostegno finanziario dell’UE mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa [XX/2012]. Il sostegno finanziario sarà erogato conformemente alle pertinenti regole e procedure adottate dall’Unione e in base alle priorità di finanziamento e alle risorse disponibili.

Delega di poteri

Le reti di telecomunicazioni sono in rapida evoluzione e l’elenco di progetti di interesse comune sarà soggetto a future modifiche per rispecchiare tale evoluzione. A tal fine, si propone che il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia delegato alla Commissione.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell’UE.

La proposta di regolamento sugli orientamenti per la realizzazione delle reti transeuropee di telecomunicazioni è collegata alla proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa, la quale fornirà il quadro legislativo e finanziario. Nell’ambito della dotazione del meccanismo per collegare l’Europa, un importo di 9,2 miliardi di euro[5] è assegnato alle telecomunicazioni.

2011/0299 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

visto il parere del Comitato delle regioni[7],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Le reti e i servizi di telecomunicazioni sono sempre più basati su infrastrutture internet in cui le reti a banda larga e i servizi digitali sono strettamente interconnessi. Internet sta diventando la piattaforma dominante per la comunicazione, i servizi e le attività commerciali. Pertanto, la disponibilità a livello transeuropeo dell’accesso a internet veloce e a servizi digitali di interesse pubblico è essenziale per la crescita economica e per il mercato unico.

(2) Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente la proposta della Commissione di varare la strategia Europa 2020. Una delle tre priorità di Europa 2020 è la crescita intelligente mediante lo sviluppo di un’economia basata sulle conoscenze e sull’innovazione. Gli investimenti nelle telecomunicazioni, in particolare nelle reti a banda larga e nelle infrastrutture di servizi digitali, sono una condizione necessaria per la crescita economica intelligente – ma anche sostenibile e inclusiva – dell’Unione.

(3) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha dato il proprio avallo all’agenda digitale europea[8] esortando tutte le istituzioni ad impegnarsi perché sia attuata pienamente. L’agenda digitale mira a tracciare un percorso di realizzazione del massimo potenziale sociale ed economico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare grazie alla diffusione delle reti a banda larga ad alta velocità, garantendo che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso a velocità internet superiori a 30 Mb e non meno del 50% dei nuclei familiari europei siano abbonati a connessioni di più di 100 Mb. L’agenda digitale mira ad istituire un quadro giuridico stabile per incentivare: gli investimenti in un’infrastruttura aperta e competitiva per l’internet ad alta velocità e nei servizi collegati; un autentico mercato unico per i contenuti e i servizi online; un sostegno attivo alla digitalizzazione del ricco patrimonio culturale europeo; la promozione dell’accesso a internet e dell’adesione di tutti i cittadini, soprattutto mediante il sostegno all’alfabetizzazione digitale e all’accessibilità digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri attuino piani nazionali per l’internet ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti pubblici verso zone non pienamente servite dagli investimenti privati nelle infrastrutture internet, e promuovano la diffusione e l’utilizzazione di servizi online moderni e accessibili.

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale”[9] conclude che il ruolo critico di internet implica che i benefici per la società nel suo complesso appaiano assai maggiori degli incentivi privati agli investimenti in reti più veloci. Un intervento pubblico in questo settore è dunque necessario, ma è auspicabile che non falsi indebitamente la concorrenza.

(5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Un bilancio per la strategia Europa 2020”[10] riconosce la creazione di un meccanismo per collegare l’Europa nel contesto del quadro finanziario pluriennale allo scopo di affrontare le esigenze di infrastruttura nei settori dei trasporti, dell’energia e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le sinergie fra tali settori e con altri programmi di investimenti dell’Unione sono essenziali, perché da essi emergono sfide simili che richiedono soluzioni volte a sbloccare la crescita, contrastare la frammentazione, rafforzare la coesione, favorire l’uso di strumenti finanziari innovativi e affrontare le inefficienze del mercato nonché l’eliminazione di strozzature che ostacolano il completamento del mercato unico.

(6) Il regolamento (UE) n. […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa[11] stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per l’erogazione dell’aiuto finanziario dell’Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti nei settori dei trasporti, dell’energia e delle infrastrutture di telecomunicazioni.

(7) Le azioni nel campo delle reti a banda larga saranno in linea con le pertinenti politiche, regolamentazioni e orientamenti dell’Unione. Ciò comprende il complesso di norme e orientamenti per i mercati delle telecomunicazioni, in particolare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche adottato nel 2009, che fornisce un approccio coerente, affidabile e flessibile alla regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica in mercati in rapida evoluzione. Queste regole sono in fase di attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). La raccomandazione “NGA”[12], adottata nel 2010, mira a favorire lo sviluppo del mercato unico rafforzando la certezza del diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l’innovazione sul mercato dei servizi a banda larga, in particolare nella transizione alle reti di accesso di nuova generazione (NGA).

(8) Tali azioni saranno anche conformi agli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché agli orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido delle reti a banda larga, adottati nel 2009, che forniscono un quadro di riferimento per consentire alle parti interessate e agli Stati membri di accelerare e ampliare la diffusione della banda larga. Gli orientamenti dell’UE per i modelli di investimento in NGA per le autorità di gestione dell’UE ed altre agenzie pertinenti (pubblicati a ottobre 2011) forniscono un approccio dettagliato all’attuazione di una serie di modelli che garantiscono una concorrenza equa fra tutti i fornitori e mirano a realizzare gli obiettivi delle politiche di coesione e di sviluppo rurale.

(9) Nel quadro di un sistema di mercati aperti e competitivi, l’intervento dell’Unione è necessario ove occorra rimediare a inefficienze del mercato. Fornendo un sostegno finanziario e un ulteriore effetto leva finanziario ai progetti di infrastrutture, l’Unione può contribuire alla realizzazione e allo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni, generando maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e uso delle risorse.

(10) Maggiori velocità di banda larga sono associate a sostanziali vantaggi economici e sociali che non sono quantificabili o monetizzabili da parte degli investitori. La banda larga veloce e superveloce è l’infrastruttura essenziale per consentire lo sviluppo e la diffusione di servizi digitali che dipendono dalla disponibilità, velocità, affidabilità e resistenza delle reti fisiche. La creazione e l’adozione di reti più veloci aprono la strada a servizi innovativi che sfruttano le velocità più elevate. L’azione a livello dell’Unione è necessaria per sfruttare al massimo le sinergie e le interazioni fra questi due componenti delle reti digitali di telecomunicazioni.

(11) La diffusione della banda larga superveloce avvantaggerà soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) che spesso non possono usufruire di servizi web quali “cloud computing” (risorse informatiche in remoto) a causa di connettività e velocità inadeguate delle attuali connessioni a banda larga. In tal modo, si sbloccherà un potenziale di sostanziali guadagni di produttività per le PMI.

(12) Con la creazione di opportunità commerciali, la diffusione di reti digitali e di infrastrutture per servizi digitali stimolerà la creazione di posti di lavoro nell’Unione. La realizzazione materiale delle reti a banda larga avrà anche un effetto immediato sull’occupazione, in particolare nel settore dell’ingegneria civile.

(13) Lo sviluppo di reti a banda larga e di infrastrutture di servizi digitali contribuirà all’obiettivo dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, consentendo l’adozione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico in molti settori dell’economia europea. Tale effetto positivo sarà limitato, ma solo in parte, dall’aumento della domanda di energia e di risorse generato principalmente dalle opere di realizzazione delle reti a banda larga e dal funzionamento delle infrastrutture di servizi digitali.

(14) L’interoperabilità delle reti a banda larga e dell’infrastruttura per le comunicazioni digitali in associazione alle reti di energia rende possibile una convergenza delle comunicazioni per la diffusione di reti digitali affidabili ed efficienti sotto il profilo energetico e dei costi. Inoltre, la convergenza sarà estesa al di là della connettività per consentire la fornitura in pacchetti di energia e di servizi telecom da parte di fornitori rispettivamente di energia e di servizi telecom.

(15) Lo sviluppo, la diffusione e la fornitura a lungo termine di servizi amministrativi online interoperabili transfrontalieri migliora il funzionamento del mercato unico. È da apprezzare che i governi forniscano servizi pubblici online che contribuiscono ad aumentare l’efficienza e l’efficacia del settore pubblico e privato.

(16) L’attivazione dei servizi pubblici elettronici comuni attuati in conformità alla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009[13], mira a rendere disponibili servizi comuni a sostegno dell’interazione transfrontaliera e intersettoriale fra le amministrazioni pubbliche europee.

(17) La direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera[14] fornisce il quadro giuridico per la fornitura transfrontaliera dell’assistenza sanitaria, compresi i servizi di assistenza sanitaria online, in Europa. Si prevede che la diffusione di tali servizi migliori la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti, riduca la spesa medica, contribuisca all’ammodernamento dei sistemi nazionali di assistenza sanitaria e ne aumenti l’efficienza, favorendone anche un migliore adattamento alle esigenze individuali dei cittadini, dei pazienti e degli addetti sanitari e alle sfide di una società in via d’invecchiamento.

(18) Aumentando e preservando l’accesso ai ricchi e diversificati contenuti e dati culturali europei detenuti da soggetti del settore pubblico e rendendoli disponibili per altri usi nel pieno rispetto dei diritti d’autore e degli altri diritti connessi, si alimenteranno e stimoleranno l’innovazione e l’imprenditorialità. L’accesso libero a risorse multilingui riusabili aiuterà a superare le barriere linguistiche che ostacolano il mercato interno dei servizi online e limitano l’accesso alle conoscenze.

(19) Nel settore della sicurezza, una piattaforma UE per la condivisione delle risorse, dei sistemi di informazione e degli strumenti informatici volti a promuovere la sicurezza online contribuirà a creare un ambiente più sicuro per i minori sulla rete, consentendo il funzionamento in tutta Europa di centri in grado di trattare migliaia di richieste e allerte all’anno. La protezione delle infrastrutture critiche informatizzate rafforzerà in tutta l’Unione la capacità di preparazione, condivisione di informazioni, coordinamento e risposta alle minacce alla sicurezza cibernetica.

(20) Si prevede l’emergere di applicazioni innovative di tipo commerciale che funzioneranno sulle infrastrutture di servizi digitali. La ricerca e i test su tali applicazioni possono essere cofinanziati nell’ambito di progetti di ricerca e innovazione del programma Orizzonte 2020 e la loro diffusione può ricevere il sostegno della politica di coesione.

(21) Per tenere conto degli sviluppi nei settori delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare l’allegato del presente regolamento. Particolare importanza riveste lo svolgimento da parte della Commissione di appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. La delega ha lo scopo di affrontare nuovi sviluppi tecnologici e del mercato, priorità politiche emergenti od opportunità di avvalersi di sinergie fra infrastrutture diverse, comprese quelle nei campi dei trasporti e dell’energia. La portata della delega è limitata a modifiche della descrizione di progetti di interesse comune, all’inserimento di un progetto di interesse comune o al ritiro di un progetto di interesse comune obsoleto, sulla base di criteri prestabiliti, chiari e trasparenti.

(22) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e corretta dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23) La decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee[15] concerne gli obiettivi, le priorità e le grandi linee delle misure previste per le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni. Alla luce degli sviluppi recenti occorre abrogare tale decisione.

(24) Pertanto, è opportuno abrogare la decisione n. 1336/97/CE.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce orientamenti per determinare quali reti transeuropee di telecomunicazioni ricevono un sostegno a norma del regolamento XXX (del meccanismo per collegare l’Europa) al fine dello sviluppo, dell’attuazione, della diffusione, dell’interconnessione e dell’interoperabilità delle medesime reti.

I presenti orientamenti definiscono gli obiettivi e le priorità dei progetti di interesse comune, individuano i progetti di interesse comune e stabiliscono i criteri per l’individuazione di nuovi progetti di interesse comune.

Articolo 2 Obiettivi

I progetti di interesse comune:

(1) contribuiscono alla crescita economica e sostengono lo sviluppo del mercato unico, portando al miglioramento della competitività dell’economia europea, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI);

(2) contribuiscono a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni promuovendo l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali di telecomunicazioni e l’accesso a queste ultime;

(3) incentivano la diffusione in tutta Europa di reti a banda larga veloci e superveloci le quali, a loro volta, facilitano lo sviluppo e la diffusione dei servizi digitali transeuropei;

(4) facilitano lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture di servizi digitali transeuropei, la loro interoperabilità e il loro coordinamento a livello europeo, nonché il loro funzionamento, la loro manutenzione e il loro ammodernamento;

(5) contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e proteggono e migliorano l’ambiente.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. “reti di telecomunicazioni”: reti a banda larga e infrastrutture di servizi digitali;

2. “reti a banda larga”: reti di accesso con o senza fili (anche via satellite), infrastruttura ausiliaria e reti essenziali in grado di fornire una connettività ad altissima velocità;

3. “infrastrutture di servizi digitali”: servizi in rete erogati elettronicamente, generalmente via internet, che forniscono servizi transeuropei interoperabili di interesse pubblico e in grado di conferire possibilità operative ai cittadini, alle imprese e/o alle amministrazioni;

4. “valore aggiunto europeo”: il valore risultante da un intervento dell’Unione europea che supera il valore che si sarebbe ottenuto mediante la sola azione di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento XXX (sul meccanismo per collegare l’Europa).

Articolo 4 Priorità per i progetti di interesse comune

In considerazione degli obiettivi di cui all’articolo 2, le priorità per i progetti di interesse comune sono:

(a) la diffusione di reti a banda larga superveloci che garantiscano una velocità di trasmissione dei dati non inferiore a 100 Mb;

(b) la diffusione di reti a banda larga per collegare regioni insulari, prive di accesso al mare e periferiche alle regioni centrali dell’Unione, garantendo che in dette regioni le velocità di trasmissione dei dati siano sufficienti a permettere una connettività di banda larga non inferiore a 30 Mb;

(c) il sostegno a piattaforme di servizi essenziali nel settore delle infrastrutture di servizi digitali;

(d) azioni che consentano di realizzare sinergie e interoperabilità fra diversi progetti di interesse comune nel campo delle telecomunicazioni, fra progetti di interesse comune relativi ad infrastrutture di tipi diversi, compresi i trasporti e l’energia, fra progetti di interesse comune nel campo delle telecomunicazioni e progetti sostenuti dai fondi strutturali e di coesione, nonché pertinenti infrastrutture di ricerca.

Articolo 5 Progetti di interesse comune

1. I progetti di interesse comune di cui all’allegato contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.

2. Un progetto di interesse comune può comprendere il suo intero ciclo, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il funzionamento continuato, il coordinamento e la valutazione.

3. Gli Stati membri e/o altri soggetti responsabili dell’attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all’attuazione degli stessi adottano le misure normative, amministrative, tecniche e finanziarie necessarie in conformità alle specifiche corrispondenti del presente regolamento.

4. L’Unione può facilitare l’attuazione dei progetti di interesse comune mediante misure regolamentari, ove appropriato, mediante il coordinamento, mediante misure di sostegno e mediante un sostegno finanziario per stimolarne la diffusione e l’adozione e per incentivare gli investimenti pubblici e privati.

5. Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune sono ammesse a fruire del sostegno finanziario dell’UE alle condizioni e mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa [RIF]. Il sostegno finanziario è erogato conformemente alle pertinenti regole e procedure adottate dall’Unione e in base alle priorità di finanziamento e alle risorse disponibili.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare la descrizione dei progetti di interesse comune di cui all’allegato, inserire nell’allegato nuovi progetti di interesse comune o ritirare dall’allegato progetti di interesse comune obsoleti, a norma dei paragrafi 7, 8 e 9 in appresso e dell’articolo 8.

7. Nell’adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 6, la Commissione valuta se la modifica della descrizione di un progetto di interesse comune o l’inserimento di un progetto di interesse comune soddisfi i bisogni determinati da:

(a) nuovi sviluppi tecnologici e dei mercati;

(b) priorità politiche emergenti; oppure

(c) nuove opportunità per sfruttare sinergie fra diverse infrastrutture, comprese quelle nel campo dei trasporti e dell’energia.

8. Oltre ai criteri stabiliti al paragrafo 7, qualora l’atto delegato riguardi l’inserimento di un nuovo progetto di interesse comune, la Commissione valuta anche se tale progetto soddisfi cumulativamente i seguenti criteri:

(a) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2;

(b) si basa su una tecnologia matura, pronta all’impiego;

(c) dimostra di possedere un valore aggiunto europeo.

9. Nell’adottare un atto delegato per ritirare dall’allegato un progetto di interesse comune obsoleto, la Commissione valuta se tale progetto abbia cessato di corrispondere ai bisogni di cui al paragrafo 7, oppure di soddisfare i criteri di cui al paragrafo 8.

Articolo 6

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. L’Unione può stabilire contatti, intavolare discussioni, scambiare informazioni e cooperare con autorità pubbliche o altre organizzazioni di paesi terzi per raggiungere qualsiasi obiettivo dei presenti orientamenti ove tale cooperazione produca un valore aggiunto europeo. Fra gli altri obiettivi, tale cooperazione mira a promuovere l’interoperabilità fra le reti transeuropee di telecomunicazioni e le reti di telecomunicazioni di paesi terzi.

2. L’Unione può anche stabilire contatti, intavolare discussioni, scambiare informazioni e cooperare con organizzazioni internazionali e persone giuridiche stabilite in paesi terzi per raggiungere qualsiasi obiettivo dei presenti orientamenti.

Articolo 7 Scambio di informazioni, monitoraggio e riesame

1. Sulla base delle informazioni pervenute a norma dell’articolo 21 del regolamento XXX che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione dei presenti orientamenti.

2. La Commissione è assistita da un gruppo di esperti, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il monitoraggio dell’attuazione dei presenti orientamenti, per l’assistenza alla programmazione delle strategie nazionali per l’internet ad alta velocità e alla mappatura delle infrastrutture e per lo scambio di informazioni. Il gruppo di esperti può anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti transeuropee di telecomunicazione.

3. In congiunto con la valutazione intermedia e con la valutazione ex-post del regolamento XXX che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione dei presenti orientamenti. Tale relazione viene presentata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4. Nelle relazioni la Commissione valuta anche se la portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare le priorità politiche, gli sviluppi tecnologici e la situazione nei mercati interessati. Per i progetti di grande entità, le relazioni comprendono un’analisi dell’impatto ambientale, che tiene conto delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale riesame può anche svolgersi in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno.

Articolo 8 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 6, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega dei poteri di cui all’articolo 5, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 Abrogazione

La decisione n. 1336/97/CE, modificata dalla decisione n. 1376/2002/CE, è abrogata.

Articolo 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

I progetti di interesse comune mirano a eliminare le strozzature che ostacolano il completamento del mercato unico, ad esempio fornendo la connettività alla rete e l’accesso, anche transfrontaliero, alle infrastrutture di servizi digitali.

La diffusione e il potenziamento delle reti transeuropee di telecomunicazione (reti a banda larga e infrastrutture di servizi digitali) contribuiscono a promuovere la crescita economica, creare posti di lavoro e realizzare un mercato unico digitale dinamico. In particolare, la diffusione di tali reti renderà possibile un accesso più veloce a internet, apporterà miglioramenti della vita quotidiana dei cittadini (compresi i minori e i giovani), delle imprese e delle amministrazioni, grazie alla tecnologia dell’informazione, aumenterà l’interoperabilità e faciliterà l’allineamento o convergenza verso standard comuni.

Sezione 1 - Priorità orizzontali

La diffusione di reti transeuropee di telecomunicazione che aiuteranno a eliminare le strozzature esistenti nel mercato unico digitale è accompagnata da studi e da azioni di sostegno ai programmi, elencati di seguito.

(a) Gestione innovativa, mappatura e servizi. Le misure di assistenza tecnica, ove necessarie per la diffusione e la governance, comprendono progettazione, pianificazione degli investimenti e studi di fattibilità, a sostegno di misure di investimento e strumenti finanziari. La mappatura dell’infrastruttura paneuropea a banda larga permetterà di effettuare un’esplorazione fisica dettagliata permanente, documentando siti di interesse, analizzando diritti di passaggio, valutando il potenziale di ammodernamento degli impianti esistenti, ecc. Dovrà osservare i principi sanciti dalla direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) e le relative attività di standardizzazione. Le misure di assistenza tecnica possono anche sostenere la riproduzione di modelli riusciti di investimento e diffusione.       Le azioni possono anche comprendere attività di “climate proofing” per valutare i rischi connessi al clima e garantire che le infrastrutture siano resistenti alle catastrofi, in conformità ai pertinenti requisiti della normativa nazionale o dell’Unione.

(b) Azioni di sostegno e altre misure tecniche di sostegno. Queste azioni sono necessarie per preparare o sostenere la realizzazione di progetti di interesse comune o accelerarne l’adozione. Nel campo dei servizi digitali, le azioni di sostegno stimolano e promuovono anche l’adozione di nuove infrastrutture di servizi digitali che si rendano necessarie o utili sulla base di sviluppi tecnologici, di mutamenti nei mercati connessi o di priorità politiche emergenti.

Sezione 2 - Reti a banda larga

Tutti gli investimenti nella banda larga sul territorio dell’Unione aumentano la capacità della rete e recano vantaggi a tutti gli utenti potenziali, anche a quelli situati in Stati membri diversi da quello dell’investimento. Gli investimenti in tali reti incrementano la concorrenza e l’innovazione nell’economia, rendono possibili servizi pubblici più efficienti ed efficaci e concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’UE relativi ad un’economia a basse emissioni di carbonio, favorendo la competitività e la produttività dell’UE in generale.

Gli investimenti nelle infrastrutture di banda larga sono stati intrapresi principalmente da investitori privati e si prevede che questa situazione permanga anche in futuro. Tuttavia, il raggiungimento delle mete dell’agenda digitale richiederà investimenti in settori che non possiedono una chiara attrattiva commerciale o in cui potrebbe essere necessario potenziare tale attrattiva entro il riferimento temporale delle mete stesse. Sulla base dei probabili investimenti, è possibile caratterizzare i seguenti tipi di settori:

Le zone suburbane e di media densità tendono ad essere servite da connessioni a media velocità, ma sono generalmente escluse dalle velocità più elevate. Laddove sia dimostrato che l’attrattiva commerciale per gli investimenti in tecnologie avanzate risulta insufficiente per gli investitori privati a breve termine, un sostegno finanziario potrebbe generare investimenti redditizi sul lungo termine colmando il divario di redditività e stimolando la concorrenza.

Le zone rurali e a bassa densità tendono ad essere servite da connessioni a bassa velocità e, in alcuni casi, non sono affatto servite. È probabile che l’attrattiva commerciale degli investimenti risulti inesistente e che quindi le mete europee difficilmente possano essere raggiunte entro il 2020. In queste zone gli investimenti abbisognano di un sostegno finanziario, sotto forma di sovvenzioni eventualmente completate da strumenti finanziari. Si tratta di zone che comprendono regioni remote e scarsamente popolate in cui i costi di investimento sono molto elevati o i redditi sono molto modesti. È probabile che in queste zone il sostegno del meccanismo per collegare l’Europa completi i fondi di coesione o di sviluppo rurale disponibili ed altri sostegni pubblici diretti.

Le aree ad alta densità e urbane – ad eccezione di alcune regioni a basso reddito – tendono ad essere ben servite con connessioni a velocità media e alta, spesso offerte in modo competitivo da operatori di servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a causa di questa situazione relativamente soddisfacente, esistono pochi incentivi di mercato agli investimenti in reti superveloci, quali la fibra ottica fino all’abitazione. È quindi possibile prevedere un sostegno finanziario ad investimenti in aree urbane densamente popolate che non attirano capitali sufficienti nonostante i vantaggi sociali che genererebbero, purché pienamente conformi agli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, se pertinente, agli orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido delle reti a banda larga.

Nelle regioni meno sviluppate, è opportuno fornire il sostegno allo sviluppo delle reti a banda larga principalmente attraverso gli strumenti dei fondi strutturali e di coesione. Le sovvenzioni e/o gli strumenti finanziari del meccanismo per collegare l’Europa potranno completare tale sostegno ove necessario per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. L’impiego di un sistema appropriato di coordinamento potrà potenziare le sinergie fra le azioni del Meccanismo per collegare l’Europa in quelle regioni e il sostegno dei fondi strutturali e di coesione[16].

La classificazione delle regioni nelle categorie sopra descritte è riportata a titolo indicativo nella mappa in appresso.

Le azioni che contribuiscono ad un progetto di interesse comune nel campo delle reti a banda larga costituiscono un portafoglio equilibrato che comprende azioni volte al raggiungimento delle mete di 30 Mb e di 100 Mb dell’agenda digitale, presenti in particolare in zone rurali e suburbane e in regioni di tutta l’Unione europea.

Le azioni che contribuiscono ad un progetto di interesse comune nel settore delle reti a banda larga, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata:

(a) sostengono investimenti in reti a banda larga in grado di raggiungere la meta dell’Agenda digitale 2020 della copertura universale a 30Mb; oppure

(b) sostengono investimenti in reti a banda larga in grado di raggiungere la meta dell’agenda digitale 2020 e di garantire che non meno del 50% delle famiglie siano abbonate a servizi con velocità superiori a 100Mb;

(c) sono conformi alla normativa in vigore, in particolare in materia di concorrenza

e consistono in particolare in una o più delle azioni seguenti:

(a) la diffusione di infrastrutture fisiche passive o la diffusione di infrastrutture fisiche combinate passive e attive e di elementi di infrastruttura ausiliare, corredati dei servizi necessari per il funzionamento di dette infrastrutture;

(b) impianti e servizi associati, quali connessioni negli edifici, antenne, torri ed altre costruzioni di supporto, condotte, tubazioni, pali, pozzetti e armadi;

(c) lo sfruttamento di potenziali sinergie fra la messa in opera di reti a banda larga e di altre reti di servizi pubblici (energia, trasporti, acqua, fognature, ecc.), in particolare quelle connesse alla distribuzione intelligente dell’elettricità.

La diffusione di reti a banda larga per collegare regioni insulari, prive di accesso al mare e periferiche dell’Unione, anche mediante cavi sottomarini se necessario, sarà sostenuta laddove sia essenziale per garantire l’accesso alla banda larga a 30Mb e più da parte di comunità isolate. Tale sostegno deve completare altri fondi, dell’Unione o nazionali, disponibili per questo fine.

Per evitare ambiguità, i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un contenuto editoriale su tali contenuti secondo la definizione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, non rientrano nel campo delle azioni che contribuiscono ad un progetto di interesse comune nel campo delle reti a banda larga.

I beneficiari del sostegno dell’UE per un progetto di interesse comune nel settore della banda larga comprendono fra l’altro:

(a) operatori di telecomunicazioni (tradizionali che investono direttamente o per mezzo di una controllata, oppure nuovi soggetti del mercato) che attivano investimenti in reti a banda larga veloci e superveloci;

(b) imprese fornitrici di servizi pubblici (p. es. acqua, fognature, energia, trasporti) che devono investire in reti passive a banda larga, isolatamente o in collaborazione con operatori;

(c) decisori regionali, fra cui amministrazioni comunali, che possono istituire concessioni per infrastrutture a banda larga. I fornitori di attrezzature possono ravvisare un interesse in un accordo di questo tipo, mediante la creazione di una società appositamente costituita;

(d) collaborazioni fra diversi operatori attivi nei mercati con e senza fili per costruire una nuova generazione di infrastrutture.

Nel costituire il portafoglio, si terrà debito conto delle esigenze di investimento degli Stati membri in termini del numero di famiglie da collegare con il sostegno del meccanismo per collegare l’Europa.

Inoltre, si darà un sostegno anche a connessioni ad alta velocità a punti di accesso pubblici a internet, in particolare in impianti pubblici quali scuole, ospedali, uffici amministrativi di enti locali e biblioteche.

Sezione 3 - Infrastrutture per i servizi digitali

La realizzazione di infrastrutture di servizi digitali contribuirà all’attuazione di un mercato unico digitale eliminando le strozzature esistenti in termini di diffusione dei servizi. A tal fine, si provvederà a creare e/o potenziare piattaforme interoperabili di infrastrutture di servizi digitali, corredate di infrastrutture essenziali per servizi digitali di base. Ci si avvarrà di un approccio a due livelli:

(1) le piattaforme essenziali di servizi sono gli elementi centrali o snodi delle infrastrutture di servizi digitali, essenziali per garantire la connettività, l’accesso e l’interoperabilità a livello transeuropeo. Possono comprendere attrezzature fisiche, quali server, reti dedicate e strumenti di software. Le piattaforme essenziali di servizi sono aperte a soggetti di tutti gli Stati membri;

(2) i servizi generici forniscono le funzionalità e i contenuti delle infrastrutture di servizi digitali. Possono essere interconnessi attraverso una piattaforma essenziale di servizi.

I progetti di interesse comune nel campo delle infrastrutture di servizi digitali sono elencati in appresso.

Connessioni portanti transeuropee ad alta velocità per le amministrazioni pubbliche

Un’infrastruttura portante transeuropea pubblica fornirà servizi a velocità e connettività molto elevate fra istituzioni pubbliche dell’UE in settori quali la pubblica amministrazione, la cultura, l’istruzione e la sanità. Tale infrastruttura portante supporterà servizi pubblici di valore europeo mediante il controllo della qualità dei servizi e dell’accesso. In tal modo garantirà una continuità digitale di fornitura di servizi pubblici a tutto vantaggio di cittadini, imprese e amministrazioni e consentirà un’aggregazione della domanda di connettività, con il raggiungimento di una massa critica e la riduzione dei costi.

Piattaforma essenziale di servizi

L’infrastruttura si baserà sulla struttura portante esistente di internet, ma si farà ricorso a nuove reti ove necessario. Le connessioni saranno realizzate direttamente o attraverso infrastrutture gestite a livello regionale o nazionale. In particolare, l’infrastruttura fornirà connettività per altri servizi transeuropei, compresi quelli citati nel presente allegato. Sarà pienamente integrata in internet quale capacità essenziale per il servizio pubblico transeuropeo e supporterà l’adozione di standard emergenti (p. es. protocolli internet quali Ipv6[17]). Le infrastrutture dedicate soggiacenti per collegare le amministrazioni pubbliche potranno essere prese in considerazione se necessarie per motivi di sicurezza.

Servizi generici

L’integrazione della piattaforma essenziale nei servizi pubblici europei sarà facilitata dalla diffusione di servizi generici: autorizzazione, autenticazione, sicurezza interdominio e larghezza di banda su richiesta, federazione di servizi, gestione della mobilità, controllo di qualità e controllo del rendimento, integrazione di infrastrutture nazionali.

Un servizio interoperabile di “cloud computing” fornirà la funzionalità di infrastruttura portante su cui potranno essere offerte “nuvole” per servizi pubblici transeuropei. Ciò include servizi transeuropei in rete quali videoconferenza, archivio virtuale e supporto ad applicazioni ad elevata intensità di calcolo, comprese quelle relative ad altri progetti di interesse comune.

Fornitura transfrontaliera di servizi di pubblica amministrazione elettronica

La pubblica amministrazione elettronica è l’interazione fra le autorità pubbliche da un lato e i cittadini, le imprese e le organizzazioni dall’altro, nonché fra autorità pubbliche di paesi diversi. Introducendo piattaforme di interazione standardizzate, transfrontaliere e facili da usare si genereranno guadagni di efficienza sia nell’economia che nel settore pubblico, contribuendo al mercato unico.

Piattaforma essenziale di servizi

Identificazione e autenticazione elettroniche interoperabili in tutta Europa. Si installerà una serie di server e protocolli di autenticazione collegati e sicuri per garantire l’interoperabilità fra i diversi sistemi di autenticazione, identificazione e autorizzazione esistenti in Europa. Questa piattaforma consentirà ai cittadini e alle imprese di accedere a servizi online quando necessario per studio, lavoro, viaggi, ottenimento di assistenza sanitaria o esercizio di attività economiche all’estero. Sarà il livello fondamentale per tutti i servizi digitali che richiedono l’identificazione e l’autenticazione elettroniche, fra cui gli appalti elettronici, i servizi sanitari online, la rendicontazione commerciale standardizzata, lo scambio elettronico di informazioni giudiziarie, la registrazione transeuropea online delle imprese, i servizi di pubblica amministrazione elettronica per le imprese, compresa la comunicazione fra registri di imprese relativa a fusioni transfrontaliere e succursali all’estero. Questa piattaforma potrà usare risorse e strumenti della piattaforma essenziale multilingue.

Servizi generici

(a) Procedure elettroniche per la creazione e il funzionamento di un’impresa in un altro paese europeo. Questo servizio transfrontaliero consentirà di espletare elettronicamente tutte le formalità amministrative necessarie rivolgendosi a uno sportello unico. Il servizio è anche un obbligo sancito dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

(b) Servizi transfrontalieri elettronici interoperabili per gli appalti. Questo servizio consentirà a qualsiasi impresa dell’UE di rispondere a bandi di gara di qualsiasi Stato membro riguardanti attività appaltanti pre e post aggiudicazione, integrando attività quali la presentazione elettronica di offerte, il fascicolo d’impresa virtuale, cataloghi elettronici, ordini elettronici e fatture elettroniche.

(c) Servizi transfrontalieri elettronici interoperabili della giustizia elettronica. Questo servizio consentirà l’accesso transfrontaliero online, da parte di cittadini, imprese, organizzazioni e professionisti del diritto, a mezzi/documenti giuridici e a procedure giudiziali. Esso renderà possibile l’interazione transfrontaliera online (mediante lo scambio online di dati e documenti) fra autorità giudiziali in diversi Stati membri, aumentando così la loro capacità di trattare cause legali transfrontaliere in modo più efficiente.

(d) Servizi transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria online. Questi servizi renderanno possibile l’interazione fra i cittadini/pazienti e i fornitori di assistenza sanitaria, la trasmissione di dati fra istituzioni e fra organizzazioni e la comunicazione paritaria fra cittadini/pazienti e/o addetti sanitari e istituzioni. L’infrastruttura da mettere in campo sarà conforme ai principi di protezione dei dati stabiliti, in particolare, dalle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, nonché alle regole etiche internazionali e nazionali relative all’utilizzazione delle cartelle sanitarie dei pazienti e di altri dati personali.        I servizi comprenderanno l’accesso transfrontaliero alle cartelle sanitarie elettroniche e ai servizi elettronici di prescrizione, nonché teleservizi di medicina remota e assistenza a domicilio, servizi semantici multilingui transfrontalieri connessi alla piattaforma essenziale multilingue, l’accesso alle informazioni previdenziali utilizzando l’infrastruttura EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di informazioni previdenziali), ecc.

(e) Piattaforma europea per l’interconnessione dei registri europei delle imprese. Questo meccanismo fornirà una serie di strumenti e servizi centrali che consentiranno ai registri di imprese di tutti gli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle imprese registrate e le loro filiali, fusioni e cessazioni. Metterà anche a disposizione un servizio di ricerca multipaese e multilingue per gli utenti di un punto di accesso centrale accessibile attraverso il portale della giustizia elettronica.

Accesso alle informazioni del settore pubblico e servizi multilingui

Accesso alle risorse digitali del patrimonio europeo

Questa infrastruttura ha lo scopo di rendere disponibili grandi collezioni di risorse culturali europee in formato digitale e di promuoverne il riuso da parte di terzi, nella piena osservanza dei diritti di autore e degli altri diritti connessi.

Piattaforma essenziale di servizi

Lo sviluppo della piattaforma essenziale di servizi si baserà sull’attuale portale Europeana. La piattaforma – che richiede lo sviluppo, l’operazione e l’amministrazione di risorse distribuite di calcolo, archiviazione e software – fornirà un punto di accesso unico ai contenuti del patrimonio culturale europeo a livello di singoli elementi, un insieme di specifiche di interfaccia per l’interazione con l’infrastruttura (ricerca di dati, scarico di dati), un supporto per l’adattamento di metadati e l’incorporazione di nuovi contenuti, nonché informazioni sulle condizioni di riuso dei contenuti accessibili mediante l’infrastruttura.

Questa piattaforma fornirà anche i mezzi per realizzare un’interazione con i fornitori dei contenuti, gli utenti (cittadini che accedono al portale) e i riutilizzatori (imprese creative), nonché per promuovere la piattaforma stessa, coordinare le reti connesse e scambiare informazioni.

Servizi generici

(a) Aggregazione di contenuti detenuti da istituzioni culturali e da privati negli Stati membri.

(b) Meccanismi di crowdsourcing che incentivano l’interattività e consentono agli utilizzatori di dare un contributo attivo al sito.

(c) Servizi di facile uso per il portale, relativi a questioni quali miglioramenti delle funzioni di ricerca e navigazione, nonché accesso non vincolato a una lingua specifica.

(d) Infrastrutture per lo scambio di informazioni sui diritti e per le licenze.

(e) Centri di competenza sulla digitalizzazione e sulla conservazione del patrimonio culturale digitale.

(f) Repository di contenuti per istituzioni culturali e per contenuti generati dagli utilizzatori e la loro conservazione a lungo termine.

Accesso a informazioni riusabili del settore pubblico

Questa infrastruttura per i servizi digitali consentirà di accedere ad informazioni detenute dal settore pubblico nell’UE e destinate ad essere riutilizzate.

Piattaforma essenziale di servizi

Le funzioni di calcolo distribuito, archivio di dati e software forniranno: un unico punto d’accesso a gruppi di dati multilingui (in tutte le lingue ufficiali dell’UE) detenuti da organismi pubblici nell’UE a livello europeo, nazionale, regionale e locale; strumenti di ricerca e visualizzazione dei gruppi di dati; la garanzia che i gruppi di dati disponibili possiedono licenze di pubblicazione e ridistribuzione, compresa la tracciabilità delle verifiche della provenienza dei dati; un insieme di interfacce di programmazione di applicazioni per consentire l’interazione dei software clienti con l’infrastruttura (ricerca di dati, raccolta di statistiche, scarico di dati) per lo sviluppo di applicazioni di terze parti. Le suddette funzioni consentono anche la raccolta e la pubblicazione di statistiche sul funzionamento del portale, sulla disponibilità di dati e applicazioni e sulle modalità del loro uso.

Servizi generici

Graduale ampliamento dell’accesso a tutti gli insiemi di dati detenuti e resi pubblici da parte di quasi tutte le amministrazioni pubbliche nell’UE, compresa la ricerca multilingue, da realizzare mediante le seguenti azioni.

(a) Aggregazione di insiemi di dati internazionali/unionali/nazionali/regionali/locali.

(b) Interoperabilità degli insiemi di dati, fra cui questioni giuridiche e di licenze, per consentire un miglior riuso.

(c) Interfaccia verso infrastrutture di dati aperti in paesi terzi.

(d) Repository di dati e servizi di conservazione a lungo termine.

Accesso multilingue a servizi online

Questa infrastruttura di servizi consentirà a fornitori attuali e futuri di servizi online di offrire i loro contenuti e servizi nella gamma più ampia possibile di lingue dell’UE al miglior costo.

Piattaforma essenziale di servizi

La piattaforma consentirà l’acquisto, la manutenzione e la messa a disposizione di grandi raccolte di dati linguistici dal vivo e di strumenti riusabili di trattamento del linguaggio. Coprirà tutte le lingue dell’UE e sarà conforme agli standard pertinenti e ai requisiti concordati di servizio e giuridici. La piattaforma consentirà, con modalità flessibili, l’inserimento, la conservazione e l’affinamento dei dati e degli strumenti linguistici da parte dei collaboratori e garantirà che tali risorse siano accessibili e riproponibili da parte di organizzazioni che offrono o sviluppano servizi con funzioni linguistiche integrate. La piattaforma supporterà anche la cooperazione e la collaborazione con iniziative analoghe e centri di dati, esistenti o futuri, dentro e fuori dell’UE.

Servizi generici

La piattaforma conterrà un’ampia gamma di dati e risorse software riusabili, che copriranno tutte le lingue dell’UE. Provvederà ad assemblare, armonizzare e integrare tali dati ed elementi software entro un’infrastruttura distribuita di servizi. Renderà disponibili e in alcuni casi svilupperà o amplierà dati e risorse software da utilizzare come elementi costruttivi per sviluppare, customizzare e portare a termine servizi multilingui o gateway multilingui per servizi online.

Sicurezza

Un’infrastruttura più sicura per i servizi internet

Il supporto fornirà servizi integrati e interoperabili a livello europeo, sulla base della condivisione di consapevolezza, risorse, strumenti e pratiche al fine di consentire ai minori, ai loro genitori e tutori e agli insegnanti di fare il miglior uso possibile di internet.

Piattaforma essenziale di servizi

La piattaforma essenziale di servizi consentirà l’acquisizione, il funzionamento e la manutenzione di risorse di calcolo, basi di dati e strumenti software in condivisione per i centri “Internet più sicuro” negli Stati membri, nonché operazioni di back office per trattare le denunce di contenuti pornografici con collegamenti con i responsabili della programmazione, comprese organizzazioni internazionali quali Interpol e, ove appropriato, la gestione del ritiro di tali contenuti da parte dei siti interessati. Le banche dati comuni costituiranno la base di questa struttura.

Servizi generici

(a) Servizi di assistenza telefonica per i minori e i loro genitori e tutori sui modi migliori di utilizzare internet per i minori, evitando il rischio di incappare in contenuti e comportamenti dannosi e illegali, con il relativo supporto di back office.

(b) Linee telefoniche d’urgenza per denunce su contenuti illegali pedopornografici su internet.

(c) Strumenti per garantire l’accesso a contenuti e servizi appropriati in funzione dell’età.

(d) Software per consentire denunce facili e veloci di contenuti illegali e il loro ritiro, nonché le denunce di comportamenti di manipolazione psicologica a scopo sessuale e di bullismo.

(e) Sistemi di software che consentano una migliore identificazione di contenuti pedopornografici (non denunciati) su internet, nonché tecnologie di supporto alle inchieste della polizia, in particolare per l’identificazione dei minori vittime di abusi, degli autori degli abusi e del commercio dei contenuti.

Infrastrutture per informazioni critiche

Si svilupperanno e metteranno in atto canali e piattaforme di comunicazione per rafforzare in tutta l’Unione europea la capacità di preparazione, condivisione di informazioni, coordinamento e risposta.

Piattaforma essenziale di servizi

La piattaforma essenziale di servizi consisterà in una rete di squadre di pronto intervento informatico (Computer Emergency Response Teams, CERT) nazionali/governative configurata secondo un insieme minimo di capacità di base. Tale rete fornirà l’ossatura di un sistema europeo di condivisione delle informazioni e di allarme (EISAS) per i cittadini e le PMI dell’Unione.

Servizi generici

(a) Servizi proattivi – osservatorio della tecnologia e diffusione e condivisione di informazioni relative alla sicurezza; valutazioni di sicurezza; fornitura di orientamenti su configurazioni di sicurezza; fornitura di servizi di rilevamento delle intrusioni.

(b) Servizi reattivi – gestione degli incidenti e risposta; emissione di allarmi e avvisi; analisi e gestione della vulnerabilità, gestione delle disfunzioni informatiche (con avvisi di alta qualità su nuovi malware e altre disfunzioni).

Diffusione di soluzioni di tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni per le reti intelligenti di energia e per la fornitura di servizi intelligenti di energia

I servizi intelligenti di energia usano le moderne tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per soddisfare i bisogni dei cittadini (che possono essere sia produttori che consumatori di energia), dei fornitori di energia e delle autorità pubbliche. I servizi intelligenti di energia includono l’interazione fra i cittadini e i fornitori di energia, la trasmissione di dati fra organizzazioni e la comunicazione paritaria fra cittadini, creando opportunità per soggetti esistenti e nuovi nei mercati delle telecomunicazioni e dell’energia (per esempio, le imprese di servizi energetici). Possono anche consentire alle imprese e ai cittadini di determinare le emissioni di gas a effetto serra associate alle loro decisioni di acquisto.

Piattaforme essenziali di servizi

L’infrastruttura delle comunicazioni, generalmente messa in opera da fornitori di servizi pubblici in collaborazione con gli operatori di telecomunicazioni, nonché l’hardware informatico necessario da incorporare nei componenti energetici (p. es. nelle sottostazioni). Le piattaforme comprendono anche i servizi essenziali che consentono il monitoraggio delle attività, il controllo della gestione dell’energia, l’automazione e la gestione dei dati e la comunicazione fra i diversi soggetti (fornitori di servizi, operatori di rete e di altri servizi pubblici, consumatori, ecc.).

Servizi generici

Generalmente i servizi generici sono forniti da un ampio ventaglio di soggetti nuovi e innovativi, quali fornitori di servizi energetici, imprese di servizi energetici e aggregatori di energia, in modo da facilitare soprattutto l’ingresso di diversi tipi di PMI locali e prevenire la monopolizzazione del mercato al dettaglio.

I servizi generici forniranno una funzionalità che consentirà ai clienti di gestire la propria domanda di energia, le loro fonti rinnovabili di energia e la loro capacità di immagazzinamento al fine di ottimizzare il loro consumo energetico, riducendo l’importo della fattura energetica e le emissioni di gas a effetto serra e garantendo nel contempo la tutela e la sicurezza dei dati personali.

(a) Infrastruttura di rilevamento intelligente (contatori intelligenti) per misurare e comunicare informazioni sul consumo di energia. I servizi generici comprendono anche attrezzature per la gestione dell’energia nei locali del cliente, quali dispositivi hardware informatici associati a reti domestiche collegate al contatore intelligente.

(b) Agenti software in grado di decidere quando comprare/vendere energia e quando accendere/spegnere apparecchi in funzione di segnali di prezzo ricevuti dal fornitore di energia, previsioni meteorologiche, gestione e comunicazione di dati, dispositivi di controllo e automazione e relative soluzioni in rete.

[1]               COM(2010) 2020.

[2]               COM(2010) 245 definitivo.

[3]               COM(2011) 500 definitivo, parti I e II.

[4]               Inserire il riferimento

[5]               I dati sono espressi in prezzi costanti del 2011.

[6]               GU C […] del […], pag. […].

[7]               GU C […] del […], pag. […].

[8]               COM(2010) 245 definitivo/2.

[9]               COM(2010) 472 definitivo.

[10]             COM(2011) 500 definitivo.

[11]             GU […] del […], pag. […].

[12]             GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35.

[13]             GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

[14]             GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

[15]             GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12.

[16]             Come previsto all'articolo 11, lettera e), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006. COM(2011) 615 definitivo.

[17]             Riferimento alla comunicazione Ipv6: COM(2008) 313 definitivo, “Piano d’azione per l’introduzione del protocollo Internet versione 6 (IPv6) in Europa”.