Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE /* COM/2011/0657 definitivo - 2011/0299 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO
DELLA PROPOSTA Contesto generale La presente iniziativa deriva dalla strategia “Europa
2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[1], che ha
fatto delle infrastrutture digitali una punta di lancia dell’iniziativa faro “Un’agenda
digitale europea”[2].
L’iniziativa faro ha messo in rilievo l’esigenza di assicurare l’espansione e l’adozione
della banda larga per tutti, a velocità sempre maggiori, tramite tecnologie sia
fisse che senza fili, e di facilitare gli investimenti nelle nuove reti
internet superveloci, aperte e competitive, che saranno le arterie dell’economia
del futuro. L’UE si è posta traguardi
ambiziosi in termini di diffusione e uso della banda larga entro il 2020. Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato
la comunicazione “Un bilancio per la strategia 2020” sul quadro
finanziario pluriennale 2014-2020[3],
in cui propone la creazione di un meccanismo per collegare l’Europa allo scopo
di promuovere lo sviluppo delle infrastrutture prioritarie dell’energia, dei
trasporti e digitali con una dotazione unica di 40 miliardi di euro,
di cui 9,2 miliardi di euro dedicati a reti e servizi digitali. Finalità della proposta La finalità del presente regolamento è quella
di stabilire una serie di orientamenti relativi agli obiettivi e alle priorità
previste per le reti a banda larga e le infrastrutture di servizi digitali nel
campo delle telecomunicazioni nel contesto del meccanismo per collegare l’Europa.
Gli orientamenti individuano in allegato
progetti di interesse comune per la diffusione delle reti di banda larga e
delle infrastrutture di servizi digitali. Tali progetti contribuiranno a
migliorare la competitività dell’economia europea, comprese le piccole e medie
imprese (PMI), promuoveranno l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti
nazionali e l’accesso a queste ultime e sosterranno lo sviluppo di un mercato
unico digitale. Saranno ammessi al sostegno finanziario dell’UE mediante gli
strumenti previsti dal regolamento sul meccanismo per collegare l’Europa che
accompagna il presente regolamento. Il presente regolamento mira a eliminare le
strozzature che ostacolano il completamento del mercato unico digitale, ad
esempio fornendo la connettività alla rete e l’accesso, anche transfrontaliero,
a un’infrastruttura di servizi pubblici digitali. Gli ostacoli in termini
operativi che si presentano per le reti di telecomunicazioni riguardano aspetti
sul lato sia della domanda che dell’offerta, a differenza di quanto avviene, ad
esempio, per il finanziamento della tangenziale di una città capitale che
sarebbe indispensabile per garantire la fluidità di un corridoio di trasporto. Sul fronte dell’offerta le limitazioni sono
associate ad un elevato livello di inefficienze del mercato e alle concomitanti
scarse attrattive per gli investimenti nelle reti a banda larga e nella
realizzazione di servizi essenziali di interesse pubblico (quali l’assistenza
sanitaria online, l’identità elettronica, gli appalti elettronici e la loro
interoperabilità transfrontaliera). Sul fronte
della domanda il mercato unico digitale, dotato di un notevole potenziale di
crescita, presuppone che tutti i cittadini siano collegati a reti digitali. Il meccanismo per collegare l’Europa mira ad
utilizzare strumenti finanziari innovativi per incentivare gli investimenti in
infrastrutture riducendo i rischi connessi e fornendo un finanziamento a più
lungo termine sia per gli investitori alternativi che per quelli tradizionali.
Gli strumenti finanziari innovativi generano un importante effetto leva sugli investimenti
privati e su altri investimenti pubblici, pur continuando a basarsi su
meccanismi di mercato. Nei casi in cui l’attrattiva commerciale degli
investimenti in infrastrutture è particolarmente scarsa, il meccanismo per
collegare l’Europa contempla anche la possibilità di intervenire con
cofinanziamenti in forma di sovvenzioni. Nel campo delle reti a banda larga, azioni per
contribuire a progetti di interesse comune nel settore della banda larga
sosterranno una serie di investimenti nelle reti per raggiungere entro il 2020
gli obiettivi dell’agenda digitale europea che prevedono la copertura
universale a 30 Mb o il collegamento
come minimo del 50% dei nuclei familiari europei a velocità di connessione
superiori a 100 Mb. Sarà costituito un
portafoglio equilibrato di progetti a 30 e 100 Mb, tenendo anche debito
conto delle esigenze di investimento degli Stati membri, valutate a non più di 270
miliardi di euro. Per l’infrastruttura di servizi digitali, le
strozzature in termini di diffusione dei servizi in contesti interoperabili
sono affrontate mediante regimi di sovvenzione diretta, in alcuni casi con
elevati tassi di cofinanziamento, perché non esistono proprietari naturali di
un’infrastruttura europea interoperabile di servizi. In effetti, né gli Stati
membri né gli investitori privati garantirebbero l’introduzione di servizi in
contesti interoperabili. Ne deriva un elevato valore aggiunto dell’azione dell’Unione
europea. Fra i progetti di interesse comune nel campo
delle infrastrutture di servizi digitali elencati nell’allegato vi sono:
connessioni portanti transeuropee ad alta velocità per le amministrazioni
pubbliche; la fornitura transfrontaliera di servizi di pubblica amministrazione
elettronica basati sull’identificazione e sull’autenticazione interoperabili
(ad esempio procedure elettroniche paneuropee di
avvio di imprese, nonché per appalti transfrontalieri, giustizia elettronica e
servizi transfrontalieri di assistenza sanitaria online); l’accesso alle
informazioni del settore pubblico, fra cui le risorse digitali del patrimonio
europeo, data.eu e risorse multilingui; la sicurezza (internet più sicura e
infrastrutture per servizi critici); servizi di energia intelligente. I progetti di interesse comune possono comprendere
anche il funzionamento di servizi pubblici elettronici attuati nell’ambito di
altri programmi dell’Unione, quali il programma ISA (soluzioni di
interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee). Le azioni che contribuiscono ai progetti di
interesse comune sono ammesse a fruire del sostegno finanziario dell’UE
mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento che istituisce il
meccanismo per collegare l’Europa[4].
La presente proposta va quindi vista in combinazione con la proposta relativa a
tale regolamento. Il regolamento stipula anche i criteri per l’individuazione
di nuovi progetti di interesse comune sulla base della valutazione della
Commissione dell’evoluzione delle priorità strategiche, degli sviluppi
tecnologici e della situazione nei singoli mercati. 2. RISULTATI
DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Per quanto riguarda la diffusione della banda
larga, si sono tenute numerose consultazioni con gli Stati membri, gli
operatori settoriali e le parti sociali. In
particolare, la vicepresidente Neelie Kroes ha riunito attorno a un tavolo i
dirigenti di fornitori di contenuti, fabbricanti di attrezzature, investitori e
operatori telecom delle principali imprese a livello mondiale, quali Nokia,
Alcatel Lucent, Google, Ericsson, News Corp e altre, e il 16 e 17 giugno 2011
si è tenuta a Bruxelles la prima assemblea dell’agenda digitale, cui hanno
partecipato più di mille parti interessate del settore pubblico e privato e
della società civile. In queste e in molte
altre occasioni le parti interessate hanno ampiamente condiviso la valutazione
della Commissione secondo cui l’attuale modello di investimento nelle
telecomunicazioni è insufficiente per concretizzare la diffusione di
infrastrutture di banda larga economicamente accessibili e di elevata qualità
per tutti i cittadini europei ed hanno accolto con favore le proposte della
Commissione di utilizzare investimenti pubblici mirati, ad esempio mediante l’uso
di strumenti finanziari innovativi, per moltiplicare i necessari investimenti
nelle infrastrutture e sostenere modelli di investimento alternativi e più
sostenibili. In un progetto di relazione sul futuro quadro
finanziario pluriennale, il Parlamento europeo ha riconosciuto l’importanza di
utilizzare il bilancio per generare un effetto leva sugli investimenti nella
banda larga. Per quanto riguarda le infrastrutture di
servizi digitali transfrontalieri, la Commissione collabora da molti anni con
diversi gruppi di parti interessate. Le
valutazioni e i pareri degli esperti riguardanti attività esistenti, come
Europeana (per il patrimonio culturale) o il programma per l’uso sicuro di
internet, tendono a raccomandare il prosieguo e l’espansione delle attività. La relazione di valutazione di impatto
considera due opzioni. La prima opzione –
status quo – non prevede l’assegnazione di fondi UE alla banda larga, salvo
eventualmente attraverso i fondi strutturali e la continuazione del programma “Competitività
e innovazione” per infrastrutture di servizi digitali e solamente a livello di
progetti pilota. In questo scenario non si
otterrebbe una massa critica o una diffusione significativa dei servizi
digitali e gli investimenti nella banda larga continuerebbero ad essere
insufficienti in molte regioni per la mancanza di concorrenza e per l’elevato
rischio commerciale. Parimenti, i servizi
pubblici online rimarrebbero poco sviluppati e non interoperabili a livello
transfrontaliero, a causa della frammentarietà di interventi e soluzioni
tecniche poco efficienti, della mancanza di massa critica e dei costi elevati
sia per i fornitori che per i beneficiari dei servizi.
Ne deriva che tale opzione non darebbe un contributo alla realizzazione
del mercato unico digitale e molti europei resterebbero esclusi dalle
opportunità digitali. La seconda opzione prevede uno strumento di
finanziamento per integrare le risorse di finanziamento già disponibili nell’ambito
della prima opzione. È questa la linea di
azione prevista nella proposta di quadro finanziario pluriennale presentata
dalla Commissione il 29 giugno 2011, che crea un “meccanismo per
collegare l’Europa” destinato a finanziare l’infrastruttura. Tale nuovo meccanismo finanzierà progetti di
infrastruttura aventi un elevato valore aggiunto a livello dell’UE, riguardanti
non solo le infrastrutture materiali ma anche quelle immateriali e intelligenti
e le strutture di governance necessarie per realizzare la “rete centrale” dei
trasporti, i “corridoi prioritari” dell’energia e l’infrastruttura digitale. Il meccanismo interesserebbe progetti dotati di un
elevato valore aggiunto europeo, ad esempio che prevedono interconnessioni
transfrontaliere e l’introduzione di sistemi paneuropei che dovranno essere
operativi entro il 2020. Per ottenere il
massimo impatto, con una serie di provvedimenti specifici si garantirebbe un’integrazione
tra gli strumenti di mercato e il sostegno diretto dell’UE, al fine di
incoraggiare la partecipazione di investitori specializzati in infrastrutture. Nel caso di sovvenzioni, la Commissione
conserverebbe la responsabilità della pianificazione generale e della selezione
dei progetti, eventualmente con il sostegno di un’agenzia esecutiva, mentre i
promotori dei progetti si occuperebbero della realizzazione sul campo. Nel caso di strumenti finanziari, la realizzazione
sarebbe delegata ad istituti finanziari specializzati, ma la Commissione
determinerebbe l’ammissibilità dei progetti. Gli
Stati membri contribuirebbero a questo sforzo elaborando piani nazionali per l’internet
ad alta velocità, in linea con le mete per la banda larga, mentre la mappatura
dell’infrastruttura e dei servizi di banda larga (a livello unionale, nazionale
e regionale) individuerà le lacune della copertura e stimolerà le iniziative di
una molteplicità di investitori privati e pubblici. 3. ELEMENTI
GIURIDICI DELLA PROPOSTA Base giuridica La proposta di regolamento sostituisce e
abroga la decisione n. 1336/97/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di
telecomunicazione transeuropee. L’intervento proposto sarà conforme all’articolo
172 del TFUE, che costituisce una base giuridica per l’intervento dell’UE a
sostegno delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle
telecomunicazioni e delle infrastrutture energetiche. Sussidiarietà e
proporzionalità Lo sviluppo
coordinato di una rete transeuropea di telecomunicazioni in grado di sostenere
la diffusione di infrastrutture di banda larga e la promozione di servizi nel
mercato unico europeo, nonché la coesione economica, sociale e territoriale,
necessita di azioni intraprese a livello dell’Unione, che non potrebbero essere
realizzate individualmente a livello degli Stati membri. La presente
proposta è conforme al principio di proporzionalità e rientra nel campo di
azione del settore della rete transeuropea delle telecomunicazioni, secondo la
definizione dell’articolo 170 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. Scelta dello
strumento giuridico Gli attuali
orientamenti per le telecomunicazioni sono stati proposti e adottati in forma
di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, specificamente indirizzata
agli Stati membri, che li rende integralmente vincolanti per tutti gli Stati
membri. Tuttavia, lo
strumento faciliterà in particolare la diffusione dell’infrastruttura di
telecomunicazioni e la promozione di servizi da parte di soggetti privati (fra
cui operatori, fornitori di servizi pubblici, fabbricanti di attrezzature,
ecc.) e delle autorità regionali e locali. Con
un numero crescente di attori, oltre agli Stati membri, coinvolti nella programmazione,
nello sviluppo e nel funzionamento delle reti digitali di telecomunicazioni, è
importante garantire che gli orientamenti siano vincolanti per tutti. La Commissione ha quindi scelto un regolamento come
strumento giuridico per la presente proposta. Finanziamento I progetti di
interesse comune saranno ammessi a fruire del sostegno finanziario dell’UE
mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento che istituisce il
meccanismo per collegare l’Europa [XX/2012]. Il
sostegno finanziario sarà erogato conformemente alle pertinenti regole e
procedure adottate dall’Unione e in base alle priorità di finanziamento e alle
risorse disponibili. Delega di
poteri Le reti di
telecomunicazioni sono in rapida evoluzione e l’elenco di progetti di interesse
comune sarà soggetto a future modifiche per rispecchiare tale evoluzione. A tal fine, si propone che il potere di adottare
atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea sia delegato alla Commissione. 4. INCIDENZA
SUL BILANCIO La proposta non comporta costi supplementari
per il bilancio dell’UE. La proposta di regolamento sugli orientamenti
per la realizzazione delle reti transeuropee di telecomunicazioni è collegata
alla proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa,
la quale fornirà il quadro legislativo e finanziario.
Nell’ambito della dotazione del meccanismo per collegare l’Europa, un
importo di 9,2 miliardi di euro[5]
è assegnato alle telecomunicazioni. 2011/0299 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sugli orientamenti per le reti transeuropee
di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 172, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[6], visto il parere del Comitato delle regioni[7], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Le reti e i servizi di telecomunicazioni sono
sempre più basati su infrastrutture internet in cui le reti a banda larga e i
servizi digitali sono strettamente interconnessi. Internet
sta diventando la piattaforma dominante per la comunicazione, i servizi e le
attività commerciali. Pertanto, la
disponibilità a livello transeuropeo dell’accesso a internet veloce e a servizi
digitali di interesse pubblico è essenziale per la crescita economica e per il
mercato unico. (2)
Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha accolto
favorevolmente la proposta della Commissione di varare la strategia Europa 2020. Una delle tre priorità di Europa 2020 è la crescita
intelligente mediante lo sviluppo di un’economia basata sulle conoscenze e sull’innovazione. Gli investimenti nelle telecomunicazioni, in
particolare nelle reti a banda larga e nelle infrastrutture di servizi
digitali, sono una condizione necessaria per la crescita economica intelligente
– ma anche sostenibile e inclusiva – dell’Unione. (3)
Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha dato il
proprio avallo all’agenda digitale europea[8] esortando tutte le istituzioni ad impegnarsi
perché sia attuata pienamente. L’agenda digitale mira a tracciare un
percorso di realizzazione del massimo potenziale sociale ed economico delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare grazie alla
diffusione delle reti a banda larga ad alta velocità, garantendo che entro il 2020
tutti gli europei abbiano accesso a velocità internet superiori a 30 Mb e non
meno del 50% dei nuclei familiari europei siano abbonati a connessioni di più
di 100 Mb. L’agenda digitale mira ad
istituire un quadro giuridico stabile per incentivare: gli investimenti in un’infrastruttura
aperta e competitiva per l’internet ad alta velocità e nei servizi collegati; un autentico mercato unico per i contenuti e i
servizi online; un sostegno attivo alla
digitalizzazione del ricco patrimonio culturale europeo; la promozione dell’accesso
a internet e dell’adesione di tutti i cittadini, soprattutto mediante il
sostegno all’alfabetizzazione digitale e all’accessibilità digitale. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri attuino
piani nazionali per l’internet ad alta velocità, indirizzando i finanziamenti
pubblici verso zone non pienamente servite dagli investimenti privati nelle
infrastrutture internet, e promuovano la diffusione e l’utilizzazione di
servizi online moderni e accessibili. (4)
La comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni “La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla
tecnologia digitale”[9]
conclude che il ruolo critico di internet implica che i benefici per la società
nel suo complesso appaiano assai maggiori degli incentivi privati agli
investimenti in reti più veloci. Un intervento
pubblico in questo settore è dunque necessario, ma è auspicabile che non falsi
indebitamente la concorrenza. (5)
La comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni “Un bilancio per la strategia Europa 2020”[10]
riconosce la creazione di un meccanismo per collegare l’Europa nel contesto del
quadro finanziario pluriennale allo scopo di affrontare le esigenze di
infrastruttura nei settori dei trasporti, dell’energia e delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione. Le sinergie fra tali
settori e con altri programmi di investimenti dell’Unione sono essenziali,
perché da essi emergono sfide simili che richiedono soluzioni volte a sbloccare
la crescita, contrastare la frammentazione, rafforzare la coesione, favorire l’uso
di strumenti finanziari innovativi e affrontare le inefficienze del mercato
nonché l’eliminazione di strozzature che ostacolano il completamento del
mercato unico. (6)
Il regolamento (UE) n. […/…] del Parlamento europeo
e del Consiglio, del […], che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa[11] stabilisce
le condizioni, i metodi e le procedure per l’erogazione dell’aiuto finanziario
dell’Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti nei settori
dei trasporti, dell’energia e delle infrastrutture di telecomunicazioni. (7)
Le azioni nel campo delle reti a banda larga
saranno in linea con le pertinenti politiche, regolamentazioni e orientamenti
dell’Unione. Ciò comprende il complesso di norme e orientamenti per i mercati
delle telecomunicazioni, in particolare il quadro normativo per le comunicazioni
elettroniche adottato nel 2009, che fornisce un approccio coerente, affidabile
e flessibile alla regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica in mercati in rapida evoluzione. Queste regole sono in fase di
attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e dell’Organismo
dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). La
raccomandazione “NGA”[12],
adottata nel 2010, mira a favorire lo sviluppo del mercato unico rafforzando la
certezza del diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l’innovazione
sul mercato dei servizi a banda larga, in particolare nella transizione alle
reti di accesso di nuova generazione (NGA). (8)
Tali azioni saranno anche conformi agli articoli 101,
102 e 106 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché agli
orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di
aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido delle reti a banda larga,
adottati nel 2009, che forniscono un quadro di riferimento per consentire alle
parti interessate e agli Stati membri di accelerare e ampliare la diffusione
della banda larga. Gli orientamenti dell’UE per i modelli di investimento in
NGA per le autorità di gestione dell’UE ed altre agenzie pertinenti (pubblicati
a ottobre 2011) forniscono un approccio dettagliato all’attuazione di una serie
di modelli che garantiscono una concorrenza equa fra tutti i fornitori e mirano
a realizzare gli obiettivi delle politiche di coesione e di sviluppo rurale. (9)
Nel quadro di un sistema di mercati aperti e
competitivi, l’intervento dell’Unione è necessario ove occorra rimediare a
inefficienze del mercato. Fornendo un sostegno finanziario e un ulteriore
effetto leva finanziario ai progetti di infrastrutture, l’Unione può contribuire
alla realizzazione e allo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle
telecomunicazioni, generando maggiori vantaggi in termini di impatto sul
mercato, efficienza amministrativa e uso delle risorse. (10)
Maggiori velocità di banda larga sono associate a
sostanziali vantaggi economici e sociali che non sono quantificabili o
monetizzabili da parte degli investitori. La
banda larga veloce e superveloce è l’infrastruttura essenziale per consentire
lo sviluppo e la diffusione di servizi digitali che dipendono dalla
disponibilità, velocità, affidabilità e resistenza delle reti fisiche. La creazione e l’adozione di reti più veloci aprono
la strada a servizi innovativi che sfruttano le velocità più elevate. L’azione a livello dell’Unione è necessaria per sfruttare
al massimo le sinergie e le interazioni fra questi due componenti delle reti
digitali di telecomunicazioni. (11)
La diffusione della banda larga superveloce
avvantaggerà soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) che spesso non
possono usufruire di servizi web quali “cloud computing” (risorse informatiche
in remoto) a causa di connettività e velocità inadeguate delle attuali
connessioni a banda larga. In tal modo, si
sbloccherà un potenziale di sostanziali guadagni di produttività per le PMI. (12)
Con la creazione di opportunità commerciali, la
diffusione di reti digitali e di infrastrutture per servizi digitali stimolerà
la creazione di posti di lavoro nell’Unione. La
realizzazione materiale delle reti a banda larga avrà anche un effetto
immediato sull’occupazione, in particolare nel settore dell’ingegneria civile. (13)
Lo sviluppo di reti a banda larga e di
infrastrutture di servizi digitali contribuirà all’obiettivo dell’Unione di
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, consentendo l’adozione di
soluzioni efficienti sotto il profilo energetico in molti settori dell’economia
europea. Tale effetto positivo sarà limitato, ma solo in parte, dall’aumento
della domanda di energia e di risorse generato principalmente dalle opere di
realizzazione delle reti a banda larga e dal funzionamento delle infrastrutture
di servizi digitali. (14)
L’interoperabilità delle reti a banda larga e dell’infrastruttura
per le comunicazioni digitali in associazione alle reti di energia rende
possibile una convergenza delle comunicazioni per la diffusione di reti
digitali affidabili ed efficienti sotto il profilo energetico e dei costi. Inoltre, la convergenza sarà estesa al di là della
connettività per consentire la fornitura in pacchetti di energia e di servizi
telecom da parte di fornitori rispettivamente di energia e di servizi telecom. (15)
Lo sviluppo, la diffusione e la fornitura a lungo
termine di servizi amministrativi online interoperabili transfrontalieri
migliora il funzionamento del mercato unico. È
da apprezzare che i governi forniscano servizi pubblici online che
contribuiscono ad aumentare l’efficienza e l’efficacia del settore pubblico e
privato. (16)
L’attivazione dei servizi pubblici elettronici
comuni attuati in conformità alla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009[13], mira a rendere disponibili servizi comuni
a sostegno dell’interazione transfrontaliera e intersettoriale fra le
amministrazioni pubbliche europee. (17)
La direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera[14] fornisce
il quadro giuridico per la fornitura transfrontaliera dell’assistenza
sanitaria, compresi i servizi di assistenza sanitaria online, in Europa. Si
prevede che la diffusione di tali servizi migliori la qualità dell’assistenza e
la sicurezza dei pazienti, riduca la spesa medica, contribuisca all’ammodernamento
dei sistemi nazionali di assistenza sanitaria e ne aumenti l’efficienza,
favorendone anche un migliore adattamento alle esigenze individuali dei
cittadini, dei pazienti e degli addetti sanitari e alle sfide di una società in
via d’invecchiamento. (18)
Aumentando e preservando l’accesso ai ricchi e
diversificati contenuti e dati culturali europei detenuti da soggetti del
settore pubblico e rendendoli disponibili per altri usi nel pieno rispetto dei
diritti d’autore e degli altri diritti connessi, si alimenteranno e
stimoleranno l’innovazione e l’imprenditorialità. L’accesso
libero a risorse multilingui riusabili aiuterà a superare le barriere
linguistiche che ostacolano il mercato interno dei servizi online e limitano l’accesso
alle conoscenze. (19)
Nel settore della sicurezza, una piattaforma UE per
la condivisione delle risorse, dei sistemi di informazione e degli strumenti
informatici volti a promuovere la sicurezza online contribuirà a creare un
ambiente più sicuro per i minori sulla rete, consentendo
il funzionamento in tutta Europa di centri in grado di trattare migliaia di
richieste e allerte all’anno. La protezione delle infrastrutture critiche
informatizzate rafforzerà in tutta l’Unione la capacità di preparazione,
condivisione di informazioni, coordinamento e risposta alle minacce alla
sicurezza cibernetica. (20)
Si prevede l’emergere di applicazioni innovative di
tipo commerciale che funzioneranno sulle infrastrutture di servizi digitali. La
ricerca e i test su tali applicazioni possono essere cofinanziati nell’ambito
di progetti di ricerca e innovazione del programma Orizzonte 2020 e la loro diffusione
può ricevere il sostegno della politica di coesione. (21)
Per tenere conto degli sviluppi nei settori delle
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni è opportuno che sia delegato
alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare l’allegato del
presente regolamento. Particolare importanza riveste lo svolgimento da parte
della Commissione di appropriate consultazioni nel corso dei lavori
preparatori, anche a livello di esperti. La delega ha lo scopo di affrontare
nuovi sviluppi tecnologici e del mercato, priorità politiche emergenti od
opportunità di avvalersi di sinergie fra infrastrutture diverse, comprese
quelle nei campi dei trasporti e dell’energia. La portata della delega è
limitata a modifiche della descrizione di progetti di interesse comune, all’inserimento
di un progetto di interesse comune o al ritiro di un progetto di interesse
comune obsoleto, sulla base di criteri prestabiliti, chiari e trasparenti. (22)
Nel contesto della preparazione e della stesura
degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione
simultanea, tempestiva e corretta dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (23)
La decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di
orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee[15] concerne
gli obiettivi, le priorità e le grandi linee delle misure previste per le reti
transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni. Alla luce
degli sviluppi recenti occorre abrogare tale decisione. (24)
Pertanto, è opportuno abrogare la decisione n. 1336/97/CE. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo
1
Oggetto Il presente regolamento stabilisce orientamenti
per determinare quali reti transeuropee di telecomunicazioni ricevono un sostegno
a norma del regolamento XXX (del meccanismo per collegare l’Europa) al
fine dello sviluppo, dell’attuazione, della diffusione, dell’interconnessione e
dell’interoperabilità delle medesime reti. I presenti orientamenti definiscono gli obiettivi
e le priorità dei progetti di interesse comune, individuano i progetti di
interesse comune e stabiliscono i criteri per l’individuazione di nuovi
progetti di interesse comune. Articolo 2
Obiettivi I progetti di interesse comune: (1)
contribuiscono alla crescita economica e sostengono
lo sviluppo del mercato unico, portando al miglioramento della competitività
dell’economia europea, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese
(PMI); (2)
contribuiscono a migliorare la vita quotidiana dei
cittadini, delle imprese e delle amministrazioni promuovendo l’interconnessione
e l’interoperabilità delle reti nazionali di telecomunicazioni e l’accesso a
queste ultime; (3)
incentivano la diffusione in tutta Europa di reti a
banda larga veloci e superveloci le quali, a loro volta, facilitano lo sviluppo
e la diffusione dei servizi digitali transeuropei; (4)
facilitano lo sviluppo sostenibile delle
infrastrutture di servizi digitali transeuropei, la loro interoperabilità e il
loro coordinamento a livello europeo, nonché il loro funzionamento, la loro
manutenzione e il loro ammodernamento; (5)
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra e proteggono e migliorano l’ambiente. Articolo 3
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1.
“reti di telecomunicazioni”: reti a banda larga e
infrastrutture di servizi digitali; 2.
“reti a banda larga”: reti di accesso con o senza
fili (anche via satellite), infrastruttura ausiliaria e reti essenziali in
grado di fornire una connettività ad altissima velocità; 3.
“infrastrutture di servizi digitali”: servizi in
rete erogati elettronicamente, generalmente via internet, che forniscono
servizi transeuropei interoperabili di interesse pubblico e in grado di
conferire possibilità operative ai cittadini, alle imprese e/o alle
amministrazioni; 4.
“valore aggiunto europeo”: il valore risultante da
un intervento dell’Unione europea che supera il valore che si sarebbe ottenuto
mediante la sola azione di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al
regolamento XXX (sul meccanismo per collegare l’Europa). Articolo 4
Priorità per i progetti di interesse comune In considerazione degli obiettivi di cui all’articolo 2, le priorità
per i progetti di interesse comune sono: (a)
la diffusione di reti a banda larga superveloci che
garantiscano una velocità di trasmissione dei dati non inferiore a 100 Mb; (b)
la diffusione di reti a banda larga per collegare
regioni insulari, prive di accesso al mare e periferiche alle regioni centrali
dell’Unione, garantendo che in dette regioni le velocità di trasmissione dei
dati siano sufficienti a permettere una connettività di banda larga non
inferiore a 30 Mb; (c)
il sostegno a piattaforme di servizi essenziali nel
settore delle infrastrutture di servizi digitali; (d)
azioni che consentano di realizzare sinergie e
interoperabilità fra diversi progetti di interesse comune nel campo delle
telecomunicazioni, fra progetti di interesse comune relativi ad infrastrutture
di tipi diversi, compresi i trasporti e l’energia, fra progetti di interesse
comune nel campo delle telecomunicazioni e progetti sostenuti dai fondi
strutturali e di coesione, nonché pertinenti infrastrutture di ricerca. Articolo 5
Progetti di interesse comune 1.
I progetti di interesse comune di cui all’allegato
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2. 2.
Un progetto di interesse comune può comprendere il
suo intero ciclo, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il
funzionamento continuato, il coordinamento e la valutazione. 3.
Gli Stati membri e/o altri soggetti responsabili
dell’attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all’attuazione
degli stessi adottano le misure normative, amministrative, tecniche e
finanziarie necessarie in conformità alle specifiche corrispondenti del
presente regolamento. 4.
L’Unione può facilitare l’attuazione dei progetti
di interesse comune mediante misure regolamentari, ove appropriato, mediante il
coordinamento, mediante misure di sostegno e mediante un sostegno finanziario
per stimolarne la diffusione e l’adozione e per incentivare gli investimenti
pubblici e privati. 5.
Le azioni che contribuiscono ai progetti di
interesse comune sono ammesse a fruire del sostegno finanziario dell’UE alle
condizioni e mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento che
istituisce il meccanismo per collegare l’Europa [RIF].
Il sostegno finanziario è erogato conformemente alle pertinenti regole e
procedure adottate dall’Unione e in base alle priorità di finanziamento e alle
risorse disponibili. 6.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati per modificare la descrizione dei progetti di interesse comune di
cui all’allegato, inserire nell’allegato nuovi progetti di interesse comune o
ritirare dall’allegato progetti di interesse comune obsoleti, a norma dei
paragrafi 7, 8 e 9 in appresso e dell’articolo 8. 7.
Nell’adottare gli atti delegati di cui al paragrafo
6, la Commissione valuta se la modifica della descrizione di un progetto di
interesse comune o l’inserimento di un progetto di interesse comune soddisfi i
bisogni determinati da: (a)
nuovi sviluppi tecnologici e dei mercati; (b)
priorità politiche emergenti; oppure (c)
nuove opportunità per sfruttare sinergie fra
diverse infrastrutture, comprese quelle nel campo dei trasporti e dell’energia. 8.
Oltre ai criteri stabiliti al paragrafo 7, qualora
l’atto delegato riguardi l’inserimento di un nuovo progetto di interesse
comune, la Commissione valuta anche se tale progetto soddisfi cumulativamente i
seguenti criteri: (a)
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di
cui all’articolo 2; (b)
si basa su una tecnologia matura, pronta all’impiego; (c)
dimostra di possedere un valore aggiunto europeo. 9.
Nell’adottare un atto delegato per ritirare dall’allegato
un progetto di interesse comune obsoleto, la Commissione valuta se tale
progetto abbia cessato di corrispondere ai bisogni di cui al paragrafo 7,
oppure di soddisfare i criteri di cui al paragrafo 8. Articolo 6 Cooperazione con paesi terzi e
organizzazioni internazionali 1.
L’Unione può stabilire contatti, intavolare
discussioni, scambiare informazioni e cooperare con autorità pubbliche o altre
organizzazioni di paesi terzi per raggiungere qualsiasi obiettivo dei presenti
orientamenti ove tale cooperazione produca un valore aggiunto europeo. Fra gli altri obiettivi, tale cooperazione mira a
promuovere l’interoperabilità fra le reti transeuropee di telecomunicazioni e
le reti di telecomunicazioni di paesi terzi. 2.
L’Unione può anche stabilire contatti, intavolare
discussioni, scambiare informazioni e cooperare con organizzazioni
internazionali e persone giuridiche stabilite in paesi terzi per raggiungere
qualsiasi obiettivo dei presenti orientamenti. Articolo 7
Scambio di informazioni, monitoraggio e riesame 1.
Sulla base delle informazioni pervenute a norma
dell’articolo 21 del regolamento XXX che istituisce il meccanismo per
collegare l’Europa, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni
sui progressi compiuti nell’attuazione dei presenti orientamenti. 2.
La Commissione è assistita da un gruppo di esperti,
composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il monitoraggio
dell’attuazione dei presenti orientamenti, per l’assistenza alla programmazione
delle strategie nazionali per l’internet ad alta velocità e alla mappatura
delle infrastrutture e per lo scambio di informazioni. Il gruppo di esperti può
anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti
transeuropee di telecomunicazione. 3.
In congiunto con la valutazione intermedia e con la
valutazione ex-post del regolamento XXX che istituisce il meccanismo per
collegare l’Europa e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione
pubblica una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione dei presenti
orientamenti. Tale relazione viene presentata
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni. 4.
Nelle relazioni la Commissione valuta anche se la
portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare le priorità
politiche, gli sviluppi tecnologici e la situazione nei mercati interessati. Per i progetti di grande entità, le relazioni
comprendono un’analisi dell’impatto ambientale, che tiene conto delle esigenze
di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e
della resistenza alle catastrofi. Tale riesame può anche svolgersi in qualsiasi
altro momento ritenuto opportuno. Articolo 8
Esercizio della delega 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
La delega di potere di cui all’articolo 5,
paragrafo 6, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a
decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. 3.
La delega dei poteri di cui all’articolo 5,
paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone
fine alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una
data ulteriore ivi precisata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.
Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo
notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio
hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è
stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Detto termine
può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio. Articolo 9
Abrogazione La decisione n. 1336/97/CE, modificata dalla
decisione n. 1376/2002/CE, è abrogata. Articolo 10
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Per il Parlamento
europeo Per il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO PROGETTI
DI INTERESSE COMUNE I progetti di interesse comune mirano a eliminare
le strozzature che ostacolano il completamento del mercato unico, ad esempio
fornendo la connettività alla rete e l’accesso, anche transfrontaliero, alle
infrastrutture di servizi digitali. La diffusione e il potenziamento delle reti
transeuropee di telecomunicazione (reti a banda larga e infrastrutture di
servizi digitali) contribuiscono a promuovere la crescita economica, creare
posti di lavoro e realizzare un mercato unico digitale dinamico. In particolare, la diffusione di tali reti renderà
possibile un accesso più veloce a internet, apporterà miglioramenti della vita
quotidiana dei cittadini (compresi i minori e i giovani), delle imprese e delle
amministrazioni, grazie alla tecnologia dell’informazione, aumenterà l’interoperabilità
e faciliterà l’allineamento o convergenza verso standard comuni. Sezione 1 - Priorità
orizzontali La diffusione di reti transeuropee di
telecomunicazione che aiuteranno a eliminare le strozzature esistenti nel
mercato unico digitale è accompagnata da studi e da azioni di sostegno ai
programmi, elencati di seguito. (a)
Gestione innovativa, mappatura e servizi. Le misure di assistenza tecnica, ove necessarie per la diffusione e
la governance, comprendono progettazione, pianificazione degli investimenti e
studi di fattibilità, a sostegno di misure di investimento e strumenti
finanziari. La mappatura dell’infrastruttura paneuropea a banda larga
permetterà di effettuare un’esplorazione fisica dettagliata permanente,
documentando siti di interesse, analizzando diritti di passaggio, valutando il
potenziale di ammodernamento degli impianti esistenti, ecc. Dovrà osservare i
principi sanciti dalla direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) e le relative
attività di standardizzazione. Le misure di assistenza tecnica possono anche
sostenere la riproduzione di modelli riusciti di investimento e diffusione.
Le azioni possono anche comprendere attività di “climate proofing” per valutare
i rischi connessi al clima e garantire che le infrastrutture siano resistenti
alle catastrofi, in conformità ai pertinenti requisiti della normativa
nazionale o dell’Unione. (b)
Azioni di sostegno e altre misure tecniche di
sostegno. Queste azioni sono necessarie per preparare
o sostenere la realizzazione di progetti di interesse comune o accelerarne l’adozione.
Nel campo dei servizi digitali, le azioni di sostegno stimolano e promuovono
anche l’adozione di nuove infrastrutture di servizi digitali che si rendano
necessarie o utili sulla base di sviluppi tecnologici, di mutamenti nei mercati
connessi o di priorità politiche emergenti. Sezione 2 - Reti a banda larga Tutti gli investimenti
nella banda larga sul territorio dell’Unione aumentano la capacità della rete e
recano vantaggi a tutti gli utenti potenziali, anche a quelli situati in Stati
membri diversi da quello dell’investimento. Gli
investimenti in tali reti incrementano la concorrenza e l’innovazione nell’economia,
rendono possibili servizi pubblici più efficienti ed efficaci e concorrono al
raggiungimento degli obiettivi dell’UE relativi ad un’economia a basse
emissioni di carbonio, favorendo la competitività e la produttività dell’UE in
generale. Gli investimenti nelle infrastrutture di banda
larga sono stati intrapresi principalmente da investitori privati e si prevede
che questa situazione permanga anche in futuro. Tuttavia,
il raggiungimento delle mete dell’agenda digitale richiederà investimenti in
settori che non possiedono una chiara attrattiva commerciale o in cui potrebbe
essere necessario potenziare tale attrattiva entro il riferimento temporale
delle mete stesse. Sulla base dei probabili
investimenti, è possibile caratterizzare i seguenti tipi di settori: Le zone suburbane e di media densità tendono ad
essere servite da connessioni a media velocità, ma sono generalmente escluse
dalle velocità più elevate. Laddove sia dimostrato che l’attrattiva commerciale
per gli investimenti in tecnologie avanzate risulta insufficiente per gli
investitori privati a breve termine, un sostegno finanziario potrebbe generare
investimenti redditizi sul lungo termine colmando il divario di redditività e
stimolando la concorrenza. Le zone rurali e a bassa densità tendono ad essere
servite da connessioni a bassa velocità e, in alcuni casi, non sono affatto
servite. È probabile che l’attrattiva commerciale degli investimenti risulti
inesistente e che quindi le mete europee difficilmente possano essere raggiunte
entro il 2020. In queste zone gli investimenti abbisognano di un sostegno
finanziario, sotto forma di sovvenzioni eventualmente completate da strumenti
finanziari. Si tratta di zone che comprendono regioni remote e scarsamente
popolate in cui i costi di investimento sono molto elevati o i redditi sono
molto modesti. È probabile che in queste zone il sostegno del meccanismo per
collegare l’Europa completi i fondi di coesione o di sviluppo rurale
disponibili ed altri sostegni pubblici diretti. Le aree ad alta densità e urbane – ad eccezione di
alcune regioni a basso reddito – tendono ad essere ben servite con connessioni
a velocità media e alta, spesso offerte in modo competitivo da operatori di
servizi via cavo e telecom. Tuttavia, a causa di questa situazione
relativamente soddisfacente, esistono pochi incentivi di mercato agli
investimenti in reti superveloci, quali la fibra ottica fino all’abitazione. È
quindi possibile prevedere un sostegno finanziario ad investimenti in aree
urbane densamente popolate che non attirano capitali sufficienti nonostante i
vantaggi sociali che genererebbero, purché pienamente conformi agli articoli 101,
102 e 106 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, se pertinente,
agli orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia
di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido delle reti a banda larga. Nelle regioni meno sviluppate, è opportuno fornire
il sostegno allo sviluppo delle reti a banda larga principalmente attraverso
gli strumenti dei fondi strutturali e di coesione. Le sovvenzioni e/o gli
strumenti finanziari del meccanismo per collegare l’Europa potranno completare
tale sostegno ove necessario per raggiungere gli obiettivi del presente
regolamento. L’impiego di un sistema appropriato di coordinamento potrà
potenziare le sinergie fra le azioni del Meccanismo per collegare l’Europa in
quelle regioni e il sostegno dei fondi strutturali e di coesione[16]. La classificazione delle regioni nelle categorie
sopra descritte è riportata a titolo indicativo nella mappa in appresso. Le azioni che contribuiscono ad un progetto di
interesse comune nel campo delle reti a banda larga costituiscono un
portafoglio equilibrato che comprende azioni volte al raggiungimento delle mete
di 30 Mb e di 100 Mb dell’agenda digitale, presenti in particolare in zone
rurali e suburbane e in regioni di tutta l’Unione europea. Le azioni che contribuiscono ad un progetto di
interesse comune nel settore delle reti a banda larga, indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata: (a)
sostengono investimenti in reti a banda larga in
grado di raggiungere la meta dell’Agenda digitale 2020 della copertura
universale a 30Mb; oppure (b)
sostengono investimenti in reti a banda larga in
grado di raggiungere la meta dell’agenda digitale 2020 e di garantire che non
meno del 50% delle famiglie siano abbonate a servizi con velocità superiori a 100Mb; (c)
sono conformi alla normativa in vigore, in
particolare in materia di concorrenza e consistono in particolare in una o più delle
azioni seguenti: (a)
la diffusione di infrastrutture fisiche passive o
la diffusione di infrastrutture fisiche combinate passive e attive e di
elementi di infrastruttura ausiliare, corredati dei servizi necessari per il
funzionamento di dette infrastrutture; (b)
impianti e servizi associati, quali connessioni
negli edifici, antenne, torri ed altre costruzioni di supporto, condotte,
tubazioni, pali, pozzetti e armadi; (c)
lo sfruttamento di potenziali sinergie fra la messa
in opera di reti a banda larga e di altre reti di servizi pubblici (energia,
trasporti, acqua, fognature, ecc.), in particolare quelle connesse alla
distribuzione intelligente dell’elettricità. La diffusione di reti a banda larga per collegare
regioni insulari, prive di accesso al mare e periferiche dell’Unione, anche
mediante cavi sottomarini se necessario, sarà sostenuta laddove sia essenziale
per garantire l’accesso alla banda larga a 30Mb e più da parte di comunità
isolate. Tale sostegno deve completare altri fondi, dell’Unione o nazionali,
disponibili per questo fine. Per evitare ambiguità, i servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un contenuto editoriale su tali contenuti secondo la definizione
di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE, non consistenti interamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica, non rientrano nel campo delle azioni che contribuiscono ad un
progetto di interesse comune nel campo delle reti a banda larga. I beneficiari del sostegno dell’UE per un progetto
di interesse comune nel settore della banda larga comprendono fra l’altro: (a)
operatori di telecomunicazioni (tradizionali che
investono direttamente o per mezzo di una controllata, oppure nuovi soggetti
del mercato) che attivano investimenti in reti a banda larga veloci e
superveloci; (b)
imprese fornitrici di servizi pubblici (p. es.
acqua, fognature, energia, trasporti) che devono investire in reti passive a
banda larga, isolatamente o in collaborazione con operatori; (c)
decisori regionali, fra cui amministrazioni
comunali, che possono istituire concessioni per infrastrutture a banda larga. I
fornitori di attrezzature possono ravvisare un interesse in un accordo di
questo tipo, mediante la creazione di una società appositamente costituita; (d)
collaborazioni fra diversi operatori attivi nei
mercati con e senza fili per costruire una nuova generazione di infrastrutture. Nel costituire il portafoglio, si terrà debito
conto delle esigenze di investimento degli Stati membri in termini del numero
di famiglie da collegare con il sostegno del meccanismo per collegare l’Europa. Inoltre, si darà un sostegno anche a connessioni
ad alta velocità a punti di accesso pubblici a internet, in particolare in
impianti pubblici quali scuole, ospedali, uffici amministrativi di enti locali
e biblioteche. Sezione 3 - Infrastrutture per i servizi
digitali La realizzazione di infrastrutture di servizi
digitali contribuirà all’attuazione di un mercato unico digitale eliminando le
strozzature esistenti in termini di diffusione dei servizi. A tal fine, si provvederà a creare e/o potenziare
piattaforme interoperabili di infrastrutture di servizi digitali, corredate di
infrastrutture essenziali per servizi digitali di base.
Ci si avvarrà di un approccio a due livelli: (1)
le piattaforme essenziali di servizi sono
gli elementi centrali o snodi delle infrastrutture di servizi digitali,
essenziali per garantire la connettività, l’accesso e l’interoperabilità a
livello transeuropeo. Possono comprendere attrezzature fisiche, quali server,
reti dedicate e strumenti di software. Le piattaforme essenziali di servizi
sono aperte a soggetti di tutti gli Stati membri; (2)
i servizi generici forniscono le
funzionalità e i contenuti delle infrastrutture di servizi digitali. Possono
essere interconnessi attraverso una piattaforma essenziale di servizi. I progetti di interesse comune nel campo delle
infrastrutture di servizi digitali sono elencati in appresso. Connessioni portanti transeuropee ad alta
velocità per le amministrazioni pubbliche Un’infrastruttura portante transeuropea pubblica
fornirà servizi a velocità e connettività molto elevate fra istituzioni
pubbliche dell’UE in settori quali la pubblica amministrazione, la cultura, l’istruzione
e la sanità. Tale infrastruttura portante supporterà servizi pubblici di valore
europeo mediante il controllo della qualità dei servizi e dell’accesso. In tal
modo garantirà una continuità digitale di fornitura di servizi pubblici a tutto
vantaggio di cittadini, imprese e amministrazioni e consentirà un’aggregazione
della domanda di connettività, con il raggiungimento di una massa critica e la
riduzione dei costi. Piattaforma essenziale di servizi L’infrastruttura si baserà sulla struttura
portante esistente di internet, ma si farà ricorso a nuove reti ove necessario.
Le connessioni saranno realizzate direttamente o attraverso infrastrutture
gestite a livello regionale o nazionale. In particolare, l’infrastruttura
fornirà connettività per altri servizi transeuropei, compresi quelli citati nel
presente allegato. Sarà pienamente integrata in internet quale capacità
essenziale per il servizio pubblico transeuropeo e supporterà l’adozione di
standard emergenti (p. es. protocolli internet quali Ipv6[17]). Le
infrastrutture dedicate soggiacenti per collegare le amministrazioni pubbliche
potranno essere prese in considerazione se necessarie per motivi di sicurezza. Servizi generici L’integrazione della piattaforma essenziale nei
servizi pubblici europei sarà facilitata dalla diffusione di servizi generici:
autorizzazione, autenticazione, sicurezza interdominio e larghezza di banda su
richiesta, federazione di servizi, gestione della mobilità, controllo di
qualità e controllo del rendimento, integrazione di infrastrutture nazionali. Un servizio interoperabile di “cloud computing”
fornirà la funzionalità di infrastruttura portante su cui potranno essere
offerte “nuvole” per servizi pubblici transeuropei. Ciò include servizi
transeuropei in rete quali videoconferenza, archivio virtuale e supporto ad
applicazioni ad elevata intensità di calcolo, comprese quelle relative ad altri
progetti di interesse comune. Fornitura transfrontaliera di servizi di
pubblica amministrazione elettronica La pubblica amministrazione elettronica è l’interazione
fra le autorità pubbliche da un lato e i cittadini, le imprese e le
organizzazioni dall’altro, nonché fra autorità pubbliche di paesi diversi. Introducendo piattaforme di interazione
standardizzate, transfrontaliere e facili da usare si genereranno guadagni di
efficienza sia nell’economia che nel settore pubblico, contribuendo al mercato
unico. Piattaforma essenziale di servizi Identificazione e autenticazione elettroniche
interoperabili in tutta Europa. Si installerà una serie di server e protocolli di autenticazione
collegati e sicuri per garantire l’interoperabilità fra i diversi sistemi di
autenticazione, identificazione e autorizzazione esistenti in Europa. Questa piattaforma consentirà ai cittadini e alle
imprese di accedere a servizi online quando necessario per studio, lavoro,
viaggi, ottenimento di assistenza sanitaria o esercizio di attività economiche
all’estero. Sarà il livello fondamentale per
tutti i servizi digitali che richiedono l’identificazione e l’autenticazione
elettroniche, fra cui gli appalti elettronici,
i servizi sanitari online, la rendicontazione commerciale standardizzata, lo
scambio elettronico di informazioni giudiziarie, la registrazione transeuropea
online delle imprese, i servizi di pubblica amministrazione elettronica per le
imprese, compresa la comunicazione fra registri di imprese relativa a fusioni
transfrontaliere e succursali all’estero. Questa
piattaforma potrà usare risorse e strumenti della piattaforma essenziale
multilingue. Servizi generici (a)
Procedure elettroniche per la creazione e il
funzionamento di un’impresa in un altro paese europeo.
Questo servizio transfrontaliero consentirà di espletare elettronicamente tutte
le formalità amministrative necessarie rivolgendosi a uno sportello unico. Il
servizio è anche un obbligo sancito dalla direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi nel mercato interno. (b)
Servizi transfrontalieri elettronici
interoperabili per gli appalti. Questo servizio
consentirà a qualsiasi impresa dell’UE di rispondere a bandi di gara di
qualsiasi Stato membro riguardanti attività appaltanti pre e post
aggiudicazione, integrando attività quali la presentazione elettronica di
offerte, il fascicolo d’impresa virtuale, cataloghi elettronici, ordini
elettronici e fatture elettroniche. (c)
Servizi transfrontalieri elettronici
interoperabili della giustizia elettronica. Questo
servizio consentirà l’accesso transfrontaliero online, da parte di cittadini,
imprese, organizzazioni e professionisti del diritto, a mezzi/documenti
giuridici e a procedure giudiziali. Esso renderà possibile l’interazione
transfrontaliera online (mediante lo scambio online di dati e documenti) fra
autorità giudiziali in diversi Stati membri, aumentando così la loro capacità
di trattare cause legali transfrontaliere in modo più efficiente. (d)
Servizi transfrontalieri interoperabili di assistenza
sanitaria online. Questi servizi renderanno possibile
l’interazione fra i cittadini/pazienti e i fornitori di assistenza sanitaria,
la trasmissione di dati fra istituzioni e fra organizzazioni e la comunicazione
paritaria fra cittadini/pazienti e/o addetti sanitari e istituzioni. L’infrastruttura
da mettere in campo sarà conforme ai principi di protezione dei dati stabiliti,
in particolare, dalle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, nonché alle regole
etiche internazionali e nazionali relative all’utilizzazione delle cartelle
sanitarie dei pazienti e di altri dati personali.
I servizi comprenderanno l’accesso transfrontaliero alle cartelle sanitarie
elettroniche e ai servizi elettronici di prescrizione, nonché teleservizi di
medicina remota e assistenza a domicilio, servizi semantici multilingui
transfrontalieri connessi alla piattaforma essenziale multilingue, l’accesso
alle informazioni previdenziali utilizzando l’infrastruttura EESSI (Electronic
Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di informazioni
previdenziali), ecc. (e)
Piattaforma europea per l’interconnessione dei
registri europei delle imprese. Questo meccanismo
fornirà una serie di strumenti e servizi centrali che consentiranno ai registri
di imprese di tutti gli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle imprese
registrate e le loro filiali, fusioni e cessazioni. Metterà anche a
disposizione un servizio di ricerca multipaese e multilingue per gli utenti di
un punto di accesso centrale accessibile attraverso il portale della giustizia
elettronica. Accesso alle informazioni del settore pubblico e servizi multilingui Accesso alle risorse digitali del patrimonio europeo Questa infrastruttura ha lo scopo di rendere
disponibili grandi collezioni di risorse culturali europee in formato digitale
e di promuoverne il riuso da parte di terzi, nella piena osservanza dei diritti
di autore e degli altri diritti connessi. Piattaforma essenziale di servizi Lo sviluppo della piattaforma essenziale di
servizi si baserà sull’attuale portale Europeana. La
piattaforma – che richiede lo sviluppo, l’operazione e l’amministrazione di
risorse distribuite di calcolo, archiviazione e software – fornirà un punto di
accesso unico ai contenuti del patrimonio culturale europeo a livello di
singoli elementi, un insieme di specifiche di interfaccia per l’interazione con
l’infrastruttura (ricerca di dati, scarico di dati), un supporto per l’adattamento
di metadati e l’incorporazione di nuovi contenuti, nonché informazioni sulle
condizioni di riuso dei contenuti accessibili mediante l’infrastruttura. Questa piattaforma fornirà anche i mezzi per
realizzare un’interazione con i fornitori dei contenuti, gli utenti (cittadini
che accedono al portale) e i riutilizzatori (imprese creative), nonché per
promuovere la piattaforma stessa, coordinare le reti connesse e scambiare
informazioni. Servizi generici (a)
Aggregazione di contenuti detenuti da istituzioni
culturali e da privati negli Stati membri. (b)
Meccanismi di crowdsourcing che incentivano
l’interattività e consentono agli utilizzatori di dare un contributo attivo al
sito. (c)
Servizi di facile uso per il portale, relativi a
questioni quali miglioramenti delle funzioni di ricerca e navigazione, nonché
accesso non vincolato a una lingua specifica. (d)
Infrastrutture per lo scambio di informazioni sui
diritti e per le licenze. (e)
Centri di competenza sulla digitalizzazione e sulla
conservazione del patrimonio culturale digitale. (f)
Repository di contenuti
per istituzioni culturali e per contenuti generati dagli utilizzatori e la loro
conservazione a lungo termine. Accesso a informazioni riusabili del settore
pubblico Questa infrastruttura per i servizi digitali
consentirà di accedere ad informazioni detenute dal settore pubblico nell’UE e
destinate ad essere riutilizzate. Piattaforma essenziale di servizi Le funzioni di calcolo distribuito, archivio di
dati e software forniranno: un unico punto d’accesso a gruppi di dati
multilingui (in tutte le lingue ufficiali dell’UE) detenuti da organismi
pubblici nell’UE a livello europeo, nazionale, regionale e locale; strumenti di
ricerca e visualizzazione dei gruppi di dati; la garanzia che i gruppi di dati
disponibili possiedono licenze di pubblicazione e ridistribuzione, compresa la
tracciabilità delle verifiche della provenienza dei dati; un insieme di
interfacce di programmazione di applicazioni per consentire l’interazione dei
software clienti con l’infrastruttura (ricerca di dati, raccolta di
statistiche, scarico di dati) per lo sviluppo di applicazioni di terze parti.
Le suddette funzioni consentono anche la raccolta e la pubblicazione di
statistiche sul funzionamento del portale, sulla disponibilità di dati e
applicazioni e sulle modalità del loro uso. Servizi generici Graduale ampliamento dell’accesso a tutti gli
insiemi di dati detenuti e resi pubblici da parte di quasi tutte le
amministrazioni pubbliche nell’UE, compresa la ricerca multilingue, da
realizzare mediante le seguenti azioni. (a)
Aggregazione di insiemi di dati
internazionali/unionali/nazionali/regionali/locali. (b)
Interoperabilità degli insiemi di dati, fra cui
questioni giuridiche e di licenze, per consentire un miglior riuso. (c)
Interfaccia verso infrastrutture di dati aperti in
paesi terzi. (d)
Repository di dati e
servizi di conservazione a lungo termine. Accesso multilingue a servizi online Questa infrastruttura di servizi consentirà a
fornitori attuali e futuri di servizi online di offrire i loro contenuti e
servizi nella gamma più ampia possibile di lingue dell’UE al miglior costo. Piattaforma essenziale di servizi La piattaforma consentirà l’acquisto, la
manutenzione e la messa a disposizione di grandi raccolte di dati linguistici
dal vivo e di strumenti riusabili di trattamento del linguaggio. Coprirà tutte le lingue dell’UE e sarà conforme
agli standard pertinenti e ai requisiti concordati di servizio e giuridici. La piattaforma consentirà, con modalità flessibili,
l’inserimento, la conservazione e l’affinamento dei dati e degli strumenti
linguistici da parte dei collaboratori e garantirà che tali risorse siano
accessibili e riproponibili da parte di organizzazioni che offrono o sviluppano
servizi con funzioni linguistiche integrate. La
piattaforma supporterà anche la cooperazione e la collaborazione con iniziative
analoghe e centri di dati, esistenti o futuri, dentro e fuori dell’UE. Servizi generici La piattaforma conterrà un’ampia gamma di dati e
risorse software riusabili, che copriranno tutte le lingue dell’UE. Provvederà ad assemblare, armonizzare e integrare
tali dati ed elementi software entro un’infrastruttura distribuita di servizi. Renderà disponibili e in alcuni casi svilupperà o
amplierà dati e risorse software da utilizzare come elementi costruttivi per
sviluppare, customizzare e portare a termine servizi multilingui o gateway
multilingui per servizi online. Sicurezza Un’infrastruttura più sicura per i servizi
internet Il supporto fornirà servizi integrati e
interoperabili a livello europeo, sulla base della condivisione di
consapevolezza, risorse, strumenti e pratiche al fine di consentire ai minori,
ai loro genitori e tutori e agli insegnanti di fare il miglior uso possibile di
internet. Piattaforma essenziale di servizi La piattaforma essenziale di servizi consentirà l’acquisizione,
il funzionamento e la manutenzione di risorse di calcolo, basi di dati e strumenti
software in condivisione per i centri “Internet più sicuro” negli Stati membri,
nonché operazioni di back office per trattare le denunce di contenuti
pornografici con collegamenti con i responsabili della programmazione, comprese
organizzazioni internazionali quali Interpol e, ove appropriato, la gestione
del ritiro di tali contenuti da parte dei siti interessati. Le banche dati
comuni costituiranno la base di questa struttura. Servizi generici (a)
Servizi di assistenza telefonica per i minori e i
loro genitori e tutori sui modi migliori di utilizzare internet per i minori,
evitando il rischio di incappare in contenuti e comportamenti dannosi e
illegali, con il relativo supporto di back office. (b)
Linee telefoniche d’urgenza per denunce su
contenuti illegali pedopornografici su internet. (c)
Strumenti per garantire l’accesso a contenuti e
servizi appropriati in funzione dell’età. (d)
Software per consentire denunce facili e veloci di
contenuti illegali e il loro ritiro, nonché le denunce di comportamenti di
manipolazione psicologica a scopo sessuale e di bullismo. (e)
Sistemi di software che consentano una migliore
identificazione di contenuti pedopornografici (non denunciati) su internet,
nonché tecnologie di supporto alle inchieste della polizia, in particolare per
l’identificazione dei minori vittime di abusi, degli autori degli abusi e del
commercio dei contenuti. Infrastrutture per informazioni critiche Si svilupperanno e metteranno in atto canali e
piattaforme di comunicazione per rafforzare in tutta l’Unione europea la
capacità di preparazione, condivisione di informazioni, coordinamento e
risposta. Piattaforma essenziale di servizi La piattaforma essenziale di servizi consisterà in
una rete di squadre di pronto intervento informatico (Computer Emergency
Response Teams, CERT) nazionali/governative configurata secondo un insieme
minimo di capacità di base. Tale rete fornirà l’ossatura di un sistema europeo
di condivisione delle informazioni e di allarme (EISAS) per i cittadini e le
PMI dell’Unione. Servizi generici (a)
Servizi proattivi – osservatorio della tecnologia e
diffusione e condivisione di informazioni relative alla sicurezza; valutazioni
di sicurezza; fornitura di orientamenti su configurazioni di sicurezza;
fornitura di servizi di rilevamento delle intrusioni. (b)
Servizi reattivi – gestione degli incidenti e
risposta; emissione di allarmi e avvisi; analisi e gestione della
vulnerabilità, gestione delle disfunzioni informatiche (con avvisi di alta
qualità su nuovi malware e altre disfunzioni). Diffusione di soluzioni di tecnologia dell’informazione
e delle comunicazioni per le reti intelligenti di energia e per la fornitura di
servizi intelligenti di energia I servizi intelligenti di energia usano le moderne
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per soddisfare i bisogni dei
cittadini (che possono essere sia produttori che consumatori di energia), dei
fornitori di energia e delle autorità pubbliche. I
servizi intelligenti di energia includono l’interazione fra i cittadini e i
fornitori di energia, la trasmissione di dati fra organizzazioni e la
comunicazione paritaria fra cittadini, creando
opportunità per soggetti esistenti e nuovi nei mercati delle telecomunicazioni
e dell’energia (per esempio, le imprese di servizi energetici). Possono anche consentire alle imprese e ai
cittadini di determinare le emissioni di gas a effetto serra associate alle
loro decisioni di acquisto. Piattaforme essenziali di servizi L’infrastruttura delle comunicazioni, generalmente
messa in opera da fornitori di servizi pubblici in collaborazione con gli
operatori di telecomunicazioni, nonché l’hardware informatico necessario da
incorporare nei componenti energetici (p. es. nelle sottostazioni). Le
piattaforme comprendono anche i servizi essenziali che consentono il
monitoraggio delle attività, il controllo della gestione dell’energia, l’automazione
e la gestione dei dati e la comunicazione fra i diversi soggetti (fornitori di
servizi, operatori di rete e di altri servizi pubblici, consumatori, ecc.). Servizi generici Generalmente i servizi
generici sono forniti da un ampio ventaglio di soggetti nuovi e innovativi,
quali fornitori di servizi energetici, imprese di servizi energetici e
aggregatori di energia, in modo da facilitare soprattutto l’ingresso di diversi
tipi di PMI locali e prevenire la monopolizzazione del mercato al dettaglio. I servizi generici forniranno una funzionalità che
consentirà ai clienti di gestire la propria domanda di energia, le loro fonti
rinnovabili di energia e la loro capacità di immagazzinamento al fine di
ottimizzare il loro consumo energetico, riducendo l’importo della fattura
energetica e le emissioni di gas a effetto serra e garantendo nel contempo la
tutela e la sicurezza dei dati personali. (a)
Infrastruttura di rilevamento intelligente
(contatori intelligenti) per misurare e comunicare informazioni sul consumo di
energia. I servizi generici comprendono anche attrezzature per la gestione dell’energia
nei locali del cliente, quali dispositivi hardware informatici associati a reti
domestiche collegate al contatore intelligente. (b)
Agenti software in grado di decidere quando
comprare/vendere energia e quando accendere/spegnere apparecchi in funzione di
segnali di prezzo ricevuti dal fornitore di energia, previsioni meteorologiche,
gestione e comunicazione di dati, dispositivi di controllo e automazione e
relative soluzioni in rete. [1] COM(2010) 2020. [2] COM(2010)
245 definitivo. [3] COM(2011)
500 definitivo, parti I e II. [4] Inserire
il riferimento [5] I dati
sono espressi in prezzi costanti del 2011. [6] GU C […]
del […], pag. […]. [7] GU C […]
del […], pag. […]. [8] COM(2010)
245 definitivo/2. [9] COM(2010)
472 definitivo. [10] COM(2011) 500
definitivo. [11] GU […] del
[…], pag. […]. [12] GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35. [13] GU L 260
del 3.10.2009, pag. 20. [14] GU L 88
del 4.4.2011, pag. 45. [15] GU L 183
dell'11.7.1997, pag. 12. [16] Come
previsto all'articolo 11, lettera e), del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006. COM(2011) 615 definitivo. [17] Riferimento
alla comunicazione Ipv6: COM(2008) 313 definitivo, “Piano d’azione per
l’introduzione del protocollo Internet versione 6 (IPv6) in Europa”.