Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(Rifusione) /* COM/2011/0656 definitivo - 2011/0298 (COD) */
RELAZIONE
1.
Contesto della proposta
La direttiva relativa ai mercati degli
strumenti finanziari (MiFID), in vigore da novembre 2007, rappresenta uno
dei pilastri fondamentali dell'integrazione dei mercati finanziari dell'UE.
Approvata in conformità alla procedura "Lamfalussy"[1], si compone di una direttiva quadro (direttiva 2004/39/CE)[2], una direttiva di esecuzione (direttiva 2006/73/CE)[3] e un regolamento di esecuzione (regolamento n. 1287/2006)[4]. La MiFID istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi
di investimento connessi a strumenti finanziari (quali ad esempio,
intermediazione, consulenza, negoziazione, gestione del portafoglio,
sottoscrizione, ecc.) da parte delle banche e delle imprese di investimento e
per la gestione dei mercati regolamentati da parte dei gestori del mercato.
Inoltre, definisce i poteri e i compiti delle autorità nazionali competenti in
relazione a tali attività. L'obiettivo generale è di favorire
ulteriormente l'integrazione, la concorrenza e l'efficienza dei mercati
finanziari UE. In termini concreti, essa ha abolito la possibilità per gli
Stati membri di richiedere che tutte le negoziazioni di strumenti finanziari
avvengano presso borse tradizionali e ha consentito l'affermarsi di una
concorrenza a livello europeo tra tali borse valori e le sedi alternative.
Inoltre ha concesso alle banche e alle imprese di investimento un "passaporto"
rafforzato per la fornitura di servizi di investimento in tutta l'Unione,
subordinato al rispetto sia dei requisiti organizzativi che di segnalazione,
nonché delle norme generali volte a garantire la protezione degli investitori. A tre anni e mezzo dall'entrata in vigore
della direttiva, il risultato è una maggiore concorrenza tra le sedi in cui
avviene la negoziazione degli strumenti finanziari e una maggiore scelta degli
investitori in termini di fornitori di servizi o strumenti finanziari
disponibili, un passo avanti che è stato accompagnato dai progressi
tecnologici. In generale, i costi di transazione sono diminuiti, mentre è aumentata
l'integrazione[5]. Tuttavia, sono emersi alcuni problemi. In
primo luogo, il contesto più competitivo ha comportato nuove sfide. I vantaggi
di una maggiore concorrenza non si sono distribuiti equamente fra tutti i
partecipanti al mercato e non sempre sono stati trasmessi agli investitori
finali, sia al dettaglio che all'ingrosso. La frammentazione del mercato
generata dalla concorrenza ha inoltre reso più complicato il contesto in cui
avviene la negoziazione, soprattutto per quanto riguarda la raccolta dei
relativi dati. In secondo luogo, gli sviluppi del mercato e quelli tecnologici
hanno superato diverse disposizioni contenute nella MiFID. L'interesse comune
per condizioni di parità e trasparenti tra le sedi in cui avvengono le
negoziazioni e le imprese di investimento rischia di essere compromesso. In
terzo luogo, la crisi finanziaria ha rivelato le debolezze nella
regolamentazione degli strumenti diversi dalle azioni, negoziati principalmente
tra gli investitori professionali. Relativamente a questo tipo di negoziazione
le ipotesi precedenti, secondo cui per favorire l'efficienza del mercato è
necessario garantire una trasparenza minima, il controllo e la protezione degli
investitori, non sono più valide. Infine, il rapido sviluppo e la complessità
crescente degli strumenti finanziari sottolineano l'importanza di un livello
maggiore e aggiornato di tutela degli investitori. Sebbene ampiamente
giustificate nell'ambito dell'esperienza della crisi finanziaria, le norme
generali della MiFID rivelano tuttavia l'esigenza di miglioramenti mirati, ma
ambiziosi. Il riesame della MiFID costituisce dunque una
parte integrante del processo di riforma volto ad attuare un sistema
finanziario più sicuro, solido, trasparente e responsabile, sia per l'economia
che per l'intera società, in seguito alla crisi finanziaria nonché ad
assicurare un mercato finanziario dell'UE più integrato, efficiente e
competitivo[6]. Inoltre è uno strumento fondamentale per rispettare l'impegno del G20[7] di dedicarsi agli aspetti meno regolamentati e più nebulosi del
sistema finanziario, oltre a migliorare la struttura, la trasparenza e il
controllo di vari segmenti di mercato, in particolare per quegli strumenti
negoziati principalmente fuori borsa (over the counter, OTC)[8], integrando le proposte di legge sui derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni[9]. Sono inoltre necessari miglioramenti mirati
per rafforzare la vigilanza e la trasparenza dei mercati dei derivati su merci
al fine di assicurarne il funzionamento per quanto riguarda la copertura e la
determinazione del prezzo, nonché per garantire una concorrenza equa e mercati
efficienti a seguito degli sviluppi delle strutture di mercato e dell'evoluzione
tecnologica. Occorre altresì introdurre modifiche specifiche al quadro della
protezione degli investitori, tenendo conto dell'evolversi delle pratiche e al
fine di sostenere la protezione degli investitori. Infine, in linea con le raccomandazioni del
gruppo de Larosière e le conclusioni del Consiglio ECOFIN[10], l'UE si è impegnata a ridurre, se del caso, le facoltà a disposizione
degli Stati membri nell'ambito delle direttive UE in materia di servizi
finanziari. Si tratta di un elemento comune a tutte le aree interessate dal
riesame della MiFID che contribuirà a stabilire un'unica regolamentazione per i
mercati finanziari UE, sviluppare ulteriormente parità di condizioni per gli
Stati membri e i partecipanti al mercato, migliorare la vigilanza e l'applicazione
della normativa, ridurre i costi a carico dei partecipanti al mercato e
migliorare le condizioni di accesso nonché accrescere la competitività globale
del settore finanziario dell'UE. Pertanto, la proposta di modifica della MiFID
è divisa in due parti: un regolamento e una direttiva. Il regolamento illustra
i requisiti relativi alla divulgazione al pubblico di dati sulla trasparenza
delle negoziazioni e alle autorità competenti di dati sulle operazioni, all'eliminazione
delle barriere per un accesso non discriminatorio alle stanze di compensazione,
alla negoziazione obbligatoria di derivati presso sedi organizzate, alle
attività di vigilanza specifiche sugli strumenti finanziari e sulle posizioni
in derivati e alla prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi
che non dispongono di una succursale. La direttiva modifica i requisiti
specifici concernenti la fornitura di servizi di investimento, il campo di
applicazione delle esenzioni previste dalla direttiva attuale, i requisiti
organizzativi e le norme di condotta per le imprese di investimento, i requisiti
organizzativi per le sedi in cui avvengono le negoziazioni, l'autorizzazione e
gli attuali obblighi vigenti per i fornitori di servizi di dati, le facoltà
delle autorità competenti, le sanzioni e la normativa applicabile alle imprese
di paesi terzi che operano tramite una succursale.
2.
Esito della consultazione delle parti interessate e della
valutazione dell'impatto
L'iniziativa è il risultato di consultazioni e
di un dialogo intensi e continui con tutte le principali parti in causa, tra
cui le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari, i partecipanti al
mercato, ivi inclusi gli emittenti e gli investitori al dettaglio. Essa prende
in considerazione le opinioni espresse nel corso di una consultazione pubblica
tenutasi dall'8 dicembre 2010 al 2 febbraio 2011[11], di un'audizione
pubblica tenutasi durante due giorni il 20 e 21 settembre 2010 che ha
registrato un'alta partecipazione[12], e i
contributi emersi nel corso di lunghe riunioni con le parti in causa a partire
da dicembre 2009. Infine, la proposta prende in considerazione le osservazioni
e l'analisi contenute nei documenti e nella consulenza tecnica pubblicata dal
comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari
(CESR), oggi l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(AESFEM)[13]. Inoltre sono stati commissionati due studi[14] da parte di consulenti esterni al fine di preparare il riesame della
MiFID. Il primo, richiesto a PriceWaterhouseCoopers il 10 febbraio 2010 e
ricevuto il 13 luglio 2010, riguarda la raccolta dei dati sulle attività dei
mercati e altre questioni relative alla MiFID. Il secondo, richiesto a Europe
Economics il 21 luglio 2010 e ricevuto il 23 maggio 2011, riguarda l'analisi
costi-benefici delle varie possibilità di intervento politico da considerare
nel contesto del riesame della MiFID. In linea con l'azione finalizzata a migliorare
la regolamentazione, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto
delle alternative strategiche. Ciascuna alternativa strategica è stata valutata
sulla base dei seguenti criteri: trasparenza delle operazioni di mercato per le
autorità di regolamentazione e i partecipanti al mercato, protezione e fiducia
degli investitori, parità di condizioni per i mercati e per i sistemi di
negoziazione dell'UE e il rapporto costi-efficacia, ovvero in che misura
ciascuna alternativa permette di conseguire gli obiettivi auspicati e facilita
il funzionamento dei mercati mobiliari in modo efficiente ed efficace sotto il
profilo dei costi. In generale, si prevede che il riesame della
MiFID genererà costi di conformità una tantum compresi tra 512 e 732 milioni di
euro e costi correnti compresi tra 312 e 586 milioni di euro. Pertanto, l'impatto
dei costi una tantum e dei costi correnti sarà rispettivamente compreso tra lo
0,10% e lo 0,15% e lo 0,06% e lo 0,12% della spesa operativa totale del settore
bancario UE. Si tratta di costi notevolmente inferiori rispetto a quelli
comportati dall'introduzione della MiFID. L'impatto dei costi una tantum dell'introduzione
della MiFID era compreso tra lo 0,56% (banche al dettaglio e casse di
risparmio) e lo 0,68% (banche d'investimento) della spesa operativa totale
mentre i costi correnti della conformità erano compresi tra lo 0,11% (banche al
dettaglio e casse di risparmio) e lo 0,17% (banche d'investimento) della spesa
operativa totale.
3.
Elementi giuridici della proposta
3.1.
Base giuridica
La proposta si
fonda sull'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE. La presente direttiva
sostituisce la direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda l'armonizzazione delle
norme nazionali per l'autorizzazione che disciplina la fornitura dei servizi di
investimento e lo svolgimento di attività di investimento da parte di imprese
di investimento, l'acquisizione di partecipazioni qualificate, l'esercizio
della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, i poteri
delle autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e di quello ospitante,
nonché l'autorizzazione e le condizioni di esercizio dei mercati regolamentati
e dei fornitori dei dati di mercato. La presente proposta ha come obiettivo e
come oggetto principali l'armonizzazione delle disposizioni nazionali relative
all'accesso all'attività delle imprese di investimento, dei mercati
regolamentati e dei fornitori di servizi di dati, alle modalità della loro
governance e al quadro di vigilanza. La base giuridica della presente proposta
è pertanto l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE. Tale proposta è
complementare al regolamento proposto [MiFIR] che stabilisce i requisiti
uniformi e direttamente applicabili necessari per il funzionamento equilibrato
del mercato degli strumenti finanziari per quanto riguarda, ad esempio, la
pubblicazione di dati sulle negoziazioni, la segnalazione delle operazioni alle
autorità competenti e poteri specifici per le autorità competenti e l'AESFEM.
3.2.
Sussidiarietà e proporzionalità
In virtù del principio di sussidiarietà
(articolo 5, paragrafo 3, del TFUE), l'Unione interviene soltanto se e in
quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in
misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o
degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di
Unione. La maggior parte degli aspetti presi in
considerazione dal riesame sono già contemplati dall'attuale quadro normativo
della MiFID. Inoltre, i mercati finanziari sono intrinsecamente transnazionali
e lo stanno diventando sempre di più. Le condizioni in base alle quali le
imprese e gli operatori possono competere in un contesto simile, che riguardi
le norme sulla trasparenza pre- e post-negoziazione, la tutela degli
investitori o la valutazione e il controllo dei rischi da parte dei
partecipanti al mercato, devono essere comuni a tutti gli Stati e a tutt'oggi
sono l'oggetto principale della MiFID. A livello europeo, è necessario
intervenire al fine di aggiornare e modificare il quadro normativo stabilito
dalla MiFID per considerare gli sviluppi dei mercati finanziari che sono
avvenuti sin dalla sua applicazione. I miglioramenti che la direttiva ha già
apportato all'integrazione e all'efficienza dei mercati e dei servizi
finanziari in Europa sarebbero così rafforzati grazie all'attuazione di
modifiche opportune per garantire la realizzazione di un quadro normativo
solido per un mercato unico. A seguito di tale integrazione, un intervento
nazionale isolato sarebbe molto meno efficace e comporterebbe la frammentazione
dei mercati, con il conseguente arbitraggio normativo e la distorsione della
concorrenza. Ad esempio, livelli diversi di trasparenza del mercato o di
protezione degli investitori negli Stati membri provocherebbero una
frammentazione dei mercati, comprometterebbero la liquidità e l'efficienza e
porterebbero ad un arbitraggio normativo dannoso. Anche l'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (AESFEM) dovrebbe rivestire un ruolo centrale nella
realizzazione di un nuovo quadro a livello dell'UE. Per migliorare il
funzionamento del mercato unico dei valori mobiliari è necessario che l'AESFEM
disponga di competenze specifiche in merito. La proposta accoglie pienamente il principio
della proporzionalità, ovvero che l'azione dell'UE deve essere adeguata per il
raggiungimento degli obiettivi e non eccedere quanto necessario. Essa è
compatibile a detto principio in quanto prende in considerazione il giusto
equilibrio tra l'interesse pubblico in questione e il rapporto costi-efficienza
della misura. I requisiti applicati alle varie parti sono stati attentamente
valutati. In particolare, la necessità di trovare un equilibrio tra la
protezione degli investitori, l'efficienza dei mercati e i costi del settore
sono stati i punti centrali per l'elaborazione di tali requisiti.
3.3.
Osservanza degli articoli 290 e 291 del TFUE
Il 23 settembre 2009 la Commissione ha
adottato le proposte relative ai regolamenti istitutivi dell'Autorità bancaria
europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali (AEAP) e dell'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (AESFEM). A tale riguardo la Commissione richiama la
dichiarazione in relazione agli articoli 290 e 291 del TFUE rilasciata in
occasione dell'adozione dei regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza
europee, secondo la quale: "Per quanto riguarda la procedura per l'adozione
degli standard di regolamentazione la Commissione sottolinea l'originalità del
settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è
stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La
Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in
materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con
gli articoli 290 e 291 del TFUE".
3.4.
Spiegazione dettagliata della proposta
3.4.1.
Aspetti generali – Parità di condizioni
Un obiettivo fondamentale della proposta è
garantire che tutte le negoziazioni organizzate avvengano in sedi
regolamentate: mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e
sistemi organizzati di negoziazione. A tutte queste sedi saranno applicati gli
stessi requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione. Analogamente, i
requisiti che riguardano gli aspetti organizzativi e la vigilanza del mercato
applicabili a tutti e tre i tipi di sedi sono pressoché identici. In questo
modo è garantita la parità di condizioni laddove esistano attività simili dal
punto di vista funzionale che riuniscono gli interessi di negoziazione di
terzi. Va tuttavia notato che i requisiti di trasparenza saranno calibrati per
i diversi tipi di strumenti, quali azioni, obbligazioni e derivati, e per i
diversi tipi di negoziazione, basati sugli ordini o sulle quotazioni. In tutte e tre le sedi il gestore della
piattaforma è neutrale. I mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di
negoziazione sono caratterizzati dall'esecuzione non discrezionale delle
operazioni. Ciò significa che le operazioni saranno svolte secondo norme
predefinite. Essi si fanno inoltre concorrenza per offrire la maggiore
partecipazione possibile purché rispettino una serie di condizioni chiare. Al contrario, il gestore di un sistema
organizzato di negoziazione ha un margine di discrezionalità sul modo di
eseguire un'operazione. Di conseguenza, il gestore è soggetto ai requisiti
sulla protezione dell'investitore, sull'esercizio dell'attività e sulla
migliore esecuzione nei confronti dei clienti che utilizzano la piattaforma.
Pertanto, mentre le norme relative sia all'accesso che alla metodologia di
esecuzione di un sistema organizzato di negoziazione devono essere chiare e
trasparenti, le stesse norme consentono al gestore di offrire un servizio ai
clienti che dal punto di vista qualitativo, nonché funzionale, è diverso dai
servizi offerti dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di
negoziazione ai propri membri e partecipanti. Inoltre, al fine di garantire la
neutralità del gestore dei sistemi organizzati di negoziazione per tutte le
operazioni e affinché gli obblighi nei confronti dei clienti non vengano
compromessi dalla possibilità di ottenere profitti a loro spese, è necessario
proibire al gestore dei sistemi organizzati di negoziazione di effettuare
negoziazioni impegnando capitale proprio. Infine, le negoziazioni organizzate possono
avvenire anche mediante un'internalizzazione sistematica. Un internalizzatore
sistematico può svolgere le operazioni dei clienti impegnando capitale proprio.
Un internalizzatore sistematico, però, non può combinare gli interessi di
acquisto e di vendita di un soggetto terzo in modo ugualmente funzionale a
quanto avverrebbe in un mercato regolamentato, nei sistemi multilaterali di negoziazione
o nei sistemi organizzati di negoziazione e, pertanto, non è una sede in cui
avvengono le negoziazioni. Si applicano quindi le norme di "esecuzione
alle condizioni migliori" e altre norme di condotta affinché il cliente
possa sapere chiaramente quando la negoziazione avviene con un'impresa di
investimento o con soggetti terzi. L'internalizzatore sistematico è soggetto a
norme specifiche sulla trasparenza pre-negoziazione e sull'accesso. D'altronde,
i requisiti di trasparenza saranno calibrati per i diversi tipi di strumenti,
quali azioni, obbligazioni e derivati, e si applicheranno al di sotto di soglie
specifiche. Eventuali negoziazioni per conto proprio da parte delle imprese di
investimento con i clienti, ivi incluse altre imprese di investimento, dovranno
pertanto essere considerate negoziazioni OTC. Le attività di negoziazione OTC
che non rientrano nella definizione di attività degli internalizzatori
sistematici, che deve essere resa più inclusiva tramite modifiche alle norme di
esecuzione, dovranno essere non sistematiche e irregolari.
3.4.2.
Estensione dell'applicazione delle norme MiFID a
prodotti e servizi simili (articoli 1, 3, 4)
Nel contesto dell'attività sui prodotti di
investimento al dettaglio preassemblati[15], la
Commissione si è impegnata a garantire un approccio normativo uniforme basato
sulle disposizioni della direttiva MiFID per la distribuzione agli investitori
al dettaglio di vari prodotti finanziari che soddisfino esigenze simili degli
investitori e che sollevino questioni comparabili in materia di protezione
degli stessi. In secondo luogo, sono emersi timori riguardanti l'applicabilità
della direttiva MiFID quando le imprese di investimento o gli enti creditizi
emettono e vendono i propri titoli. Sebbene l'applicazione della direttiva
MiFID risulti chiara quando viene fornita consulenza in materia di investimenti
nel corso di una vendita, è necessaria una maggiore chiarezza quando si tratta
di servizi senza consulenza, qualora si ritenga che l'impresa di investimento o
la banca non forniscano un servizio in base alla direttiva MiFID. Infine, la
disparità tra le norme degli Stati membri applicabili alle imprese attive a
livello locale non soggette alla direttiva MiFID e che offrono una gamma
limitata di servizi di investimento non è più sostenibile alla luce delle
lezioni impartite dalla crisi finanziaria, della complessità dei mercati e dei
prodotti finanziari e della necessità degli investitori di poter contare su
livelli di protezione simili indipendentemente dalla sede o dalla natura dei
fornitori del servizio. Le proposte dunque ampliano la portata dei
requisiti della direttiva MiFID, e in particolare le norme di condotta e sui
conflitti di interesse, fino ad includere la vendita con o senza consulenza dei
depositi strutturati da parte degli enti creditizi, precisano che la MiFID si
applica anche alle imprese di investimento e agli enti creditizi che vendono i
propri titoli senza fornire alcuna consulenza e richiedono agli Stati membri di
inserire all'interno delle norme applicabili alle società nazionali obblighi in
materia di autorizzazioni e di condotta simili a quelli previsti dalla MiFID.
3.4.3.
Riesame delle esenzioni alla MiFID (articolo 2)
La direttiva MiFID include le negoziazioni per
conto proprio in strumenti finanziari fra i servizi di investimento e le
attività che richiedono l'autorizzazione. Tuttavia sono state introdotte tre
esenzioni principali relative ai soggetti che effettuano negoziazioni per conto
proprio come attività esclusiva, come parte accessoria di un'altra attività
aziendale non finanziaria o come parte di un'attività non finanziaria di
negoziazione in merci. In linea con gli impegni del G20, dovrebbe essere
garantita l'opportuna applicazione delle disposizioni MiFID alle imprese che
forniscono servizi di investimento ai clienti e che svolgono attività di
investimento a livello professionale. Le proposte quindi limitano le esenzioni
in modo ancora più chiaro alle attività che non sono l'oggetto principale della
MiFID e che hanno una natura prettamente proprietaria o commerciale, o che non
costituiscono attività di negoziazione ad alta frequenza.
3.4.4.
Aggiornamenti alla normativa sulla struttura del
mercato (articoli 18, 19, 20, 32, 33, 34, 53, 54)
Sin dall'attuazione della direttiva MiFID, gli
sviluppi del mercato hanno in parte messo in discussione il quadro normativo
attuale applicabile alle diverse tipologie di sedi di negoziazione, il quale
era volto a rafforzare una concorrenza leale, la parità di condizioni e mercati
trasparenti ed efficienti. La sua funzione e struttura erano incentrate
principalmente sulla negoziazione di titoli, sulla necessità di migliorare la
trasparenza e la resilienza dei mercati non finanziari, e sul fatto che non
tutte le modalità di negoziazione organizzata che si sono sviluppate negli ultimi
anni corrispondono adeguatamente alle definizioni e ai requisiti della triplice
suddivisione prevista dalla MiFID (mercati regolamentati, sistemi multilaterali
di negoziazione e internalizzatori sistematici). Si tratta di segnali che
evidenziano la necessità di un miglioramento del quadro normativo attuale. Le
proposte danno origine ad una nuova categoria di sistema organizzato di
negoziazione che non corrisponde a nessuna categoria esistente, sostenuta da
solidi requisiti organizzativi e da identiche norme sulla trasparenza, e
aggiornano i principali requisiti per tutte le sedi in cui avvengono le
negoziazioni per tenere conto della maggiore concorrenza e delle negoziazioni
transfrontaliere generate congiuntamente dagli sviluppi tecnologici e dalla MiFID.
3.4.5.
Miglioramenti al governo societario (articoli 9,
48)
La direttiva MiFID prevede che le persone che
dirigono effettivamente l'attività di un'impresa di investimento abbiano
onorabilità e professionalità sufficienti per assicurare una gestione solida e
prudente di detta impresa. In linea con i lavori della Commissione in materia
di governo societario nel settore finanziario[16], la
proposta prevede il rafforzamento delle disposizioni relative al profilo, al
ruolo, alle responsabilità degli amministratori con incarichi esecutivi e non
esecutivi, oltre ad equilibrare la struttura degli organi direttivi. In
particolare, le proposte sono volte a garantire che i membri degli organi
direttivi possiedano conoscenze e competenze sufficienti per capire i rischi
legati all'attività dell'impresa affinché la gestione avvenga in modo sano e
prudente nell'interesse degli investitori e dell'integrità di mercato.
3.4.6.
Rafforzamento dei requisiti organizzativi per
salvaguardare il funzionamento efficiente e l'integrità dei mercati (articoli
16, 51)
Gli sviluppi tecnologici nella negoziazione di
strumenti finanziari presentano sia opportunità che sfide. Sebbene gli effetti
siano in genere percepiti come positivi per la liquidità del mercato e si
ritiene che abbiano migliorato l'efficienza dei mercati, sono state individuate
misure normative e di vigilanza specifiche necessarie per affrontare in modo
adeguato le possibili minacce ad un funzionamento ordinato dei mercati
derivanti da negoziazioni algoritmiche e ad alta frequenza. In particolare, le
proposte sono volte a far sì che tutte le imprese che svolgono attività di
negoziazione ad alta frequenza siano disciplinate dalla MiFID, che tali imprese
e quelle che offrono l'accesso ad altri operatori ad alta frequenza presentino
garanzie organizzative adeguate e che le sedi di negoziazione adottino adeguati
controlli del rischio per ridurre le negoziazioni anormali e garantire la
resilienza delle proprie piattaforme. Tali disposizioni, inoltre, mirano a
fornire assistenza alle autorità competenti nel corso del processo di controllo
e monitoraggio di tali attività.
3.4.7.
Rafforzamento del quadro normativo sulla protezione
dell'investitore (articoli 13, 24, 25, 27, 29, allegato I, sezione A)
In generale, si ritiene che la MiFID abbia
migliorato la protezione degli investitori, sia di quelli al dettaglio che di
quelli professionali. Tuttavia l'esperienza insegna che, per mitigare l'eventualità
che gli investitori possano subire dei danni, è necessario apportare modifiche
a vari aspetti. In particolare, le proposte prevedono un rafforzamento del
quadro normativo relativamente all'offerta di consulenza in materia di
investimenti e nella gestione del portafoglio nonché la possibilità per le
imprese di investimento di accettare incentivi da terzi; inoltre, illustra le
condizioni e gli accordi in base ai quali gli investitori possono svolgere
liberamente negoziazioni nel mercato di determinati strumenti non complessi,
con obblighi minimi o protezioni fornite dalla rispettiva impresa di
investimento. Inoltre, la proposta presenta un quadro normativo per lo
svolgimento di attività di vendita abbinata per garantire agli investitori
informazioni adeguate ed evitare che tali attività possano risultare dannose
nei loro confronti. La proposta rafforza gli obblighi delle imprese di
investimento e dei rispettivi agenti relativi alla gestione dei fondi o degli
strumenti che appartengono ai clienti e considera la tutela degli strumenti
finanziari per conto del cliente come un servizio di investimento. La proposta
aiuta a migliorare le informazioni destinate alla clientela in relazione ai
servizi offerti e all'esecuzione degli ordini.
3.4.8.
Intensificazione della protezione nell'offerta di
servizi di investimento a clienti non al dettaglio (articolo 30, allegato II)
La direttiva MiFID distingue fra clienti al
dettaglio, professionali e controparti qualificate. Tale classificazione
presenta un grado di flessibilità adeguato e soddisfacente e pertanto dovrebbe,
in linea di massima, restare invariata. Tuttavia, il fatto che le autorità
locali e i comuni effettuino operazioni in strumenti complessi ha evidenziato
che la loro classificazione non è adeguatamente riflessa nella direttiva MiFID.
In secondo luogo, sebbene molte norme di comportamento non riguardino la
relazione tra le controparti qualificate nelle loro negoziazioni giornaliere
multiple, è necessario applicare il principio generale di livello superiore
relativo ad una condotta onesta, equa e professionale e all'obbligo di
comportarsi in modo equo, chiaro e non ingannevole, indipendentemente dalla
classificazione della clientela. Infine, le controparti qualificate dovrebbero
poter usufruire di maggiori informazioni e di una documentazione migliore per i
servizi offerti.
3.4.9.
Nuovi requisiti per le sedi di negoziazione
(articoli 27, 59, 60)
Attualmente la valutazione della migliore
esecuzione ai sensi della MiFID dipende interamente dalla disponibilità di dati
sulla trasparenza pre- e post-negoziazione. Tuttavia, possono essere rilevanti
anche altre informazioni, come il numero degli ordini annullati prima dell'esecuzione
o la velocità di esecuzione. La proposta, pertanto, introduce l'obbligo di
pubblicazione dei dati annuali relativi alla qualità dell'esecuzione per le
sedi di negoziazione. In secondo luogo, i contratti degli strumenti derivati su
merci negoziati presso le sedi di negoziazione generalmente attraggono numerosi
utenti e investitori e spesso possono fungere da sedi per la determinazione del
prezzo di riferimento, come ad esempio i prezzi al dettaglio dell'energia e dei
prodotti alimentari. Pertanto la proposta prevede che tutte le sedi di
negoziazione dei contratti degli strumenti derivati su merci adottino
limitazioni adeguate o misure alternative per garantire un corretto
funzionamento del mercato e condizioni di regolamento per le merci consegnate
fisicamente, oltre a fornire informazioni sistematiche, dettagliate e
standardizzate in merito alle posizioni dei vari operatori finanziari e
commerciali alle autorità di regolamentazione (ivi incluse la categoria e
l'identità del cliente finale) e ai partecipanti al mercato (incluse solo le
posizioni aggregate delle categorie di clienti finali). Le limitazioni che le
sedi devono adottare possono essere armonizzate mediante atti delegati della
Commissione, e né tali limitazioni né altre misure alternative pregiudicano la
facoltà delle autorità competenti e dell'AESFEM, ai sensi della presente
direttiva e del MiFIR, di applicare misure complementari se necessario.
3.4.10.
Miglioramento del regime per i mercati delle PMI
(articolo 35)
Ad integrazione delle numerose iniziative UE
proposte di recente volte a fornire assistenza alle PMI nell'ottenimento di
finanziamenti, si propone di creare una nuova sottocategoria dei mercati
denominata mercati di crescita per le PMI. I gestori di tali mercati (che di
norma sono gestiti come sistemi multilaterali di negoziazione) possono
richiedere la registrazione dei sistemi multilaterali di negoziazione anche
come mercati di crescita per le PMI se soddisfano determinati requisiti. La
registrazione di tali mercati dovrebbe migliorarne la visibilità e il profilo
ed essere d'aiuto nell'applicazione di principi normativi comuni a livello
paneuropeo, creati ad hoc per questi mercati al fine di prendere in
considerazione le esigenze degli emittenti e degli investitori, mantenendo al
contempo l'attuale livello elevato di protezione degli investitori.
3.4.11.
Regime dei paesi terzi (articoli 41-50)
La proposta crea un quadro armonizzato per
consentire l'accesso ai mercati UE alle imprese e ai gestori del mercato localizzati
in paesi terzi al fine di superare l'attuale frammentazione in sistemi
nazionali dei paesi terzi e garantire la parità di condizioni per tutti i
fornitori di servizi finanziari nel territorio dell'Unione. La proposta prevede
un regime basato su una valutazione preliminare dell'equivalenza delle
giurisdizioni dei paesi terzi da parte della Commissione. Le imprese dei paesi
terzi per i quali è stata adottata una decisione di equivalenza potranno
chiedere di prestare servizi nell'Unione. La fornitura dei servizi ai clienti
al dettaglio comporterà l'apertura di una succursale; l'impresa del paese terzo
dovrà essere autorizzata dallo Stato membro in cui si trova la succursale e
quest'ultima sarà soggetta agli obblighi dell'Unione per quanto riguarda alcuni
aspetti (requisiti organizzativi, norme di condotta, conflitto di interessi,
trasparenza e altro). I servizi prestati alle controparti qualificate non
richiederanno l'apertura di una succursale, le imprese dei paesi terzi potranno
fornirli subordinatamente alla registrazione presso l'AESFEM. Esse saranno
sottoposte a controllo nel rispettivo paese. Sarà necessario un adeguato
accordo di collaborazione tra le autorità di vigilanza nei paesi terzi, le
autorità nazionali competenti e l'AESFEM.
3.4.12.
Consolidamento dei dati migliore e più efficiente
(articoli 61-68)
I dati di mercato in termini di qualità,
formato, costo e possibilità di consolidamento sono fondamentali per sostenere
il principio generale della direttiva MiFID in materia di trasparenza,
concorrenza e protezione degli investitori. In questo ambito, le disposizioni
proposte dal regolamento e dalla direttiva introducono una serie di modifiche
fondamentali. Le disposizioni prevedono un miglioramento
della qualità e della coerenza dei dati, poiché tutte le imprese dovranno
pubblicare le rendicontazioni delle negoziazioni in base ai meccanismi di
pubblicazione autorizzati (APA). Le disposizioni definiscono le procedure che l'autorità
competente dovrà seguire per approvare gli APA, oltre a stabilire i requisiti
organizzativi degli stessi. Le disposizioni proposte analizzeranno una
delle principali critiche avanzate sulle conseguenze dell'attuazione della
direttiva MiFID, ovvero la frammentazione dei dati. Oltre a richiedere che i
dati di mercato siano affidabili e disponibili tempestivamente e ad un costo
contenuto, per gli investitori è importante che i dati di mercato possano
essere raccolti in modo tale da consentire un confronto efficiente dei prezzi e
delle negoziazioni tra le varie sedi. La moltiplicazione delle sedi di mercato
a seguito dell'attuazione della MiFID ha reso tale attività ancora più
difficile. Le disposizioni della proposta precisano le condizioni per l'affermarsi
di fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione. La proposta definisce i
requisiti organizzativi che tali fornitori devono rispettare al fine di poter
operare in un sistema simile.
3.4.13.
Maggiori poteri alle autorità competenti in merito
alle posizioni su strumenti derivati (articoli 61, 72, 83)
A seguito della crescita esponenziale dei
mercati dei derivati negli ultimi anni, la proposta mira a superare l'attuale
frammentazione delle competenze di monitoraggio e sorveglianza delle posizioni
da parte delle autorità di regolamentazione. Al fine di un corretto
funzionamento dei mercati e per garantirne l'integrità, alle autorità saranno
espressamente concessi poteri per poter chiedere informazioni a qualsiasi
persona in merito alle posizioni detenute su strumenti derivati, nonché sulle
quote di emissioni. Le autorità di vigilanza potranno intervenire in qualsiasi
momento nell'ambito della validità di un contratto derivato e prendere misure
per ridurre tale posizione. Questi poteri accresciuti in materia di gestione
delle posizioni saranno integrati dalla possibilità di limitare ex-ante le
posizioni, in modo non discriminatorio. Tutte le azioni dovranno essere
comunicate all'AESFEM.
3.4.14.
Sanzioni efficaci (articoli 73-78)
Gli Stati membri dovranno assicurare che
idonee sanzioni e misure amministrative possano essere applicate in caso di
violazione della MiFID. A tal fine, la direttiva imporrà loro di conformarsi
alle seguenti norme minime. In primo luogo, le sanzioni e misure
amministrative dovranno applicarsi alle persone fisiche e giuridiche e alle
imprese di investimento responsabili di una violazione In secondo luogo, in caso di violazione delle
disposizioni della presente direttiva e del regolamento, un insieme minimo di
sanzioni e misure amministrative dovrà essere a disposizione delle autorità
competenti. Tra queste rientrano le revoche dell'autorizzazione, le
dichiarazioni pubbliche, i licenziamenti di dirigenti, le sanzioni pecuniarie amministrative. In terzo luogo, il livello massimo delle
sanzioni pecuniarie amministrative stabilite nella legislazione nazionale dovrà
superare i vantaggi derivanti dalla violazione, se determinabili, e in ogni
caso non dovrà essere inferiore al livello previsto dalla direttiva. In quarto luogo, i criteri presi in
considerazione dalle autorità competenti nel determinare il tipo e il livello
di sanzione da applicare in un caso specifico dovranno comprendere almeno i
criteri stabiliti nella direttiva (ad esempio vantaggi derivati dalla
violazione o perdite causate ai terzi, atteggiamento collaborativo della
persona responsabile, ecc.). In quinto luogo, le sanzioni e le misure
applicate dovranno essere pubblicate, conformemente a quanto disposto dalla
presente direttiva. Infine, occorre mettere in atto un meccanismo
adeguato per incoraggiare la segnalazione di violazioni all'interno delle
imprese di investimento. La proposta non prevede sanzioni penali.
3.4.15.
Quote di emissioni (allegato I, sezione C)
A differenza delle attività di negoziazione in
strumenti derivati, i mercati secondari a pronti relativi alle quote di
emissione nell'Unione europea sono molto deregolamentati. Nei mercati a pronti
si sono verificate diverse pratiche fraudolente che potrebbero minare la
fiducia nel sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS), stabilito dalla
direttiva sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissione[17]. Parallelamente alle misure previste dalla direttiva ETS e volte al
rafforzamento del sistema dei registri e delle condizioni per l'apertura di un
conto per lo scambio delle quote di emissioni nell'Unione, la proposta
assoggetterà l'intero mercato delle quote di emissioni alla regolamentazione
dei mercati finanziari. Sia i mercati a pronti che i mercati dei derivati
saranno posti sotto il controllo di un'unica autorità di vigilanza. Si
applicheranno dunque la MiFID e la direttiva 2003/6/CE in materia di abusi di
mercato, migliorando così in generale la sicurezza del mercato senza
interferire con l'oggetto della direttiva, che resta la riduzione delle
emissioni. Inoltre, tutto ciò garantirà la conformità alle norme già applicate
ai derivati sulle quote di emissione e comporterà un aumento della sicurezza
poiché le banche e le imprese di investimento, in quanto entità obbligate a
monitorare l'attività di negoziazione per prevenire le frodi, gli abusi o il
riciclaggio di denaro, avranno un ruolo maggiore nel controllare i potenziali
operatori a pronti.
4.
Incidenza sul bilancio
L'incidenza specifica della proposta sul
bilancio si riferisce al compito assegnato all'AESFEM così come indicato nella
scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta. L'incidenza
specifica sulla Commissione è valutata anch'essa nella scheda finanziaria che
accompagna la presente proposta. La proposta inciderà sul bilancio della
Comunità. ê 2004/39/CE ð nuovo 2011/0298 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa ai mercati degli strumenti
finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
(Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato ð sul funzionamento dell'Unione
europea ï che istituisce la Comunità europea,
in particolare l'articolo 53, paragrafo
147, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[18], ð previa trasmissione del progetto di
atto legislativo ai parlamenti nazionali, ï visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[19], visto il parere della Banca centrale europea[20], ð sentito il garante europeo della
protezione dei dati, ï deliberando secondo la procedura ð legislativa ordinaria ï di cui all'articolo 251 del trattato[21], considerando quanto segue: ò nuovo (1)
La direttiva 2004/39/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del
Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio[22], ha subito diverse e sostanziali modificazioni.
Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere,
per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. ê 2004/39/CE
considerando 1 (2) La direttiva 93/22/CEE del
Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore
dei valori mobiliari[23], era intesa a stabilire le condizioni alle quali le imprese di
investimento e le banche autorizzate potevano prestare determinati servizi o
stabilire succursali in altri Stati membri sulla base dell'autorizzazione e
della vigilanza dello Stato membro di origine. A tal fine la direttiva mirava
ad armonizzare i requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio per le
imprese di investimento, comprese le norme di comportamento. Essa prevedeva
inoltre l'armonizzazione di alcune condizioni riguardanti la gestione dei
mercati regolamentati. ê 2004/39/CE
considerando 2 (adattato) (3) Negli ultimi anni è cresciuto
il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma
di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa.
Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico comunitario
Ö dell'Unione Õ disciplini tutte le
attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il
grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un
livello elevato di protezione e consentire alle imprese di investimento di
prestare servizi in tutta la Comunità Ö l'Unione Õ, nel quadro del
mercato unico, sulla base della vigilanza dello Stato membro di origine. In
considerazione di quanto precede, è necessario che
la direttiva 93/22/CEE è statasia
sostituita dalla una nuova
direttiva 2004/39/CE. ò nuovo (4) La
crisi finanziaria ha esposto carenze nel funzionamento e nella trasparenza dei
mercati finanziari. L'evoluzione dei mercati finanziari ha evidenziato la necessità
di rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati degli strumenti
finanziari al fine di aumentare la trasparenza, tutelare maggiormente gli
investitori, potenziare la fiducia, ridurre i settori non regolamentati e
assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per
svolgere i loro compiti. ò nuovo (5) Gli
organismi di regolamentazione concordano a livello internazionale che le
carenze nel governo societario di numerosi istituti finanziari, compresa l'assenza
di adeguati sistemi di controllo e di equilibrio al loro interno, hanno
contribuito alla crisi finanziaria. Un'assunzione di rischi eccessiva e
imprudente può portare al fallimento di singoli istituti finanziari e causare
problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Il comportamento scorretto
di imprese che prestano servizi ai clienti può recare danno agli investitori e
portare alla perdita di fiducia da parte degli stessi. Allo scopo di ovviare al
potenziale effetto negativo di tali carenze nelle disposizioni di governo
societario è necessario che le disposizioni della presente direttiva siano
integrate da principi più dettagliati e da norme minime. Occorre che i principi
e le norme si applichino tenendo conto della natura, delle dimensioni e della
complessità delle imprese di investimento. ò nuovo (6) Il
gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione
europea ha invitato l'Unione europea ad elaborare un insieme più armonizzato di
regolamentazione finanziaria. Nel contesto della futura architettura di
vigilanza europea il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha inoltre
sottolineato la necessità di elaborare regole uniformi applicabili a tutti gli
istituti finanziari nel mercato unico. ò nuovo (7) Alla
luce di quanto precede, la direttiva 2004/39/CE è ora in parte rifusa nella
presente nuova direttiva e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. …/… (MiFIR). Insieme, questi due strumenti devono costituire il quadro
giuridico che disciplina i requisiti applicabili alle imprese di investimento,
ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati e
alle imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o esercitano
attività di investimento nell'Unione. La presente direttiva deve pertanto
essere letta in combinato disposto con il regolamento. Essa deve contenere le
disposizioni che disciplinano l'autorizzazione dell'attività, l'acquisizione di
partecipazioni qualificate, l'esercizio della libertà di stabilimento e della
libertà di prestare servizi, le condizioni di esercizio per le imprese di
investimento al fine di garantire la tutela degli investitori, i poteri delle
autorità di vigilanza degli Stati membri di origine e degli Stati membri
ospitanti e il regime sanzionatorio. Poiché l'obiettivo principale e l'oggetto della presente direttiva
consistono nell'armonizzare le disposizioni nazionali concernenti i settori
menzionati, è opportuno che la proposta sia basata sull'articolo 53, paragrafo
1, del TFUE. La forma della
direttiva è appropriata per consentire che le disposizioni di esecuzione nei
settori contemplati dalla presente direttiva siano adeguate, ove necessario,
alle specificità del mercato e dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato
membro. ê 2004/39/CE
considerando 3 (3) Per via della sempre maggiore
dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno
includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di
investimento che richiedono un'autorizzazione. ê 2004/39/CE
considerando 4 (8)(4) È opportuno
includere nell'elenco degli strumenti finanziari taluni strumenti finanziari
derivati su merci e altri derivati costituiti e negoziati in modo tale da
richiedere un approccio di regolamentazione comparabile a quello degli
strumenti finanziari tradizionali. ò nuovo (9) Nei
mercati secondari a pronti di quote di emissioni sono state riscontrate una
serie di pratiche fraudolente che potrebbero nuocere alla fiducia nei regimi di
scambio di quote di emissioni, istituiti dalla direttiva 2003/87/CE, e sono in
fase di adozione misure intese a rafforzare il sistema dei registri di quote di
emissioni e le condizioni per aprire un conto al fine di scambiare quote. Per
rafforzare l'integrità e salvaguardare il funzionamento efficiente di tali
mercati, inclusa un'ampia vigilanza dell'attività di negoziazione, è
appropriato integrare le misure adottate a norma della direttiva 2003/87/CE
inserendo pienamente le quote di emissioni nel campo di applicazione della
presente direttiva e del regolamento ----/-- [regolamento sugli abusi di
mercato], classificandole come strumenti finanziari. ê 2004/39/CE
considerando 7 (adattato) (10)(7) La presente direttiva è
destinata a disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nel
prestare servizi e/o effettuare attività di investimento a titolo
professionale. Occorre pertanto escludere dal suo ambito d'applicazione
chiunque eserciti altre attività professionali. ê 2004/39/CE
considerando 5 (11) È necessario stabilire un regime organico che disciplini l'esecuzione
delle operazioni su strumenti finanziari, indipendentemente dai metodi di
negoziazione utilizzati, in modo da garantire un'elevata qualità nell'esecuzione
delle operazioni degli investitori nonché l'integrità e l'efficienza globale
del sistema finanziario. Occorre creare un quadro coerente e sensibile al
rischio che regolamenti i principali tipi di sistemi di esecuzione degli ordini
esistenti attualmente nel mercato finanziario europeo. È necessario prendere
atto dell'emergere, a fianco dei mercati regolamentati, di una nuova
generazione di sistemi di negoziazione organizzati, che dovrebbero essere
sottoposti ad obblighi per preservare il funzionamento efficiente ed ordinato
dei mercati finanziari. Per porre in essere un quadro normativo adeguato, occorre prevedere l'inclusione di un
nuovo servizio di investimento che consiste nella gestione dei sistemi
multilaterali di negoziazione. ê 2004/39/CE
considerando 6 (12)(6) Occorre
introdurre definizioni di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di
negoziazione che siano strettamente allineate, in modo da riflettere il fatto
che entrambi esplicano la stessa funzione di negoziazione organizzata. Le
definizioni dovrebbero escludere i sistemi bilaterali dove un'impresa di investimento intraprende ogni
operazione per proprio conto e non come controparte interposta tra l'acquirente e il venditore senza assunzione di
rischi. Il termine «sistema» comprende tutti i mercati che sono costituiti
da una serie di regole e da una piattaforma di negoziazione nonché quelli che
funzionano esclusivamente in base a una serie di regole. I mercati
regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione non sono tenuti a gestire un sistema «tecnico» per il
confronto («matching») degli ordini. Un mercato costituito esclusivamente da
una serie di regole che disciplinano aspetti relativi all'acquisizione della qualità di membri, all'ammissione di strumenti alla negoziazione, alla
negoziazione tra membri, agli obblighi di notifica e, se del caso, di
trasparenza, è un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di
negoziazione ai sensi della presente direttiva e le operazioni concluse in base
a tali regole sono considerate come concluse
nell'ambito del sistema di un mercato regolamentato o
di un sistema multilaterale di negoziazione. I termini «interessi di acquisto e
di vendita» vanno intesi in senso ampio ed includono ordini, quotazioni di
prezzi e manifestazioni di interesse. Con la formula «consentire l'incontro al suo interno ed in base a regole non
discrezionali stabilite dal gestore del sistema» si intende che l'incontro degli interessi ha luogo in base alle
regole del sistema o tramite i protocolli o le procedure operative interne
del sistema (comprese le procedure incorporate nel software informatico). I
termini «regole non discrezionali» significano che le regole non lasciano all'impresa di investimento che gestisce un sistema
multilaterale di negoziazione alcuna discrezionalità su come possano
interagire gli interessi. Le definizioni prescrivono che gli interessi si
incontrino in modo tale da dare luogo ad un contratto, il che significa che l'esecuzione ha luogo in base alle regole del
sistema o tramite i suoi protocolli o le sue procedure operative interne. ò nuovo (12) Occorre
che tutte le sedi di negoziazione, ossia i mercati regolamentati, i sistemi
multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione, stabiliscano
norme trasparenti che disciplinino l'accesso ai sistemi. Tuttavia, mentre è
necessario che i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di
negoziazione siano soggetti a requisiti molto simili con riguardo all'eventuale
ammissione di membri o partecipanti, i sistemi organizzati di negoziazione
devono essere in grado di stabilire e restringere l'accesso sulla base, fra l'altro,
del ruolo e degli obblighi che i loro gestori hanno nei confronti dei clienti. ò nuovo (13) Un'impresa
di investimento che esegue gli ordini dei clienti impegnando capitale proprio
deve essere considerata un internalizzatore sistematico, tranne qualora le
operazioni si svolgano, su base occasionale, ad hoc e saltuaria, al di fuori
dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei
sistemi organizzati di negoziazione. Gli internalizzatori sistematici devono
essere definiti come imprese di investimento che, in modo organizzato,
frequente e sistematico, negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. Per garantire l'applicazione
oggettiva ed effettiva di questa definizione alle imprese di investimento è
necessario che le negoziazioni bilaterali svolte con i clienti siano rilevanti
e che criteri quantitativi completino i criteri qualitativi per l'identificazione
delle imprese di investimento tenute a registrarsi come internalizzatori
sistematici di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della
Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE. Mentre
un sistema organizzato di negoziazione è un qualunque sistema in cui interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi interagiscono nel sistema, un
internalizzatore sistematico non deve essere autorizzato a mettere insieme
interessi di acquisto e di vendita di terzi. ê 2004/39/CE
considerando 8 (adattato) ð nuovo (14)(8) Le persone che
amministrano mezzi propri (patrimonio) e le imprese che non prestano servizi di
investimento e/o non effettuano attività d'investimento diversi dalla
negoziazione per conto proprio ð non devono rientrare nel campo di
applicazione della presente direttiva ïa meno che siano market-maker, ð , membri o partecipanti di un mercato
regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o a meno che
eseguano ordini di un cliente negoziando ï o negozino
per conto proprio al di fuori di un mercato regolamentato o di un
sistema multilaterale di negoziazione su base organizzata, frequente e
sistematica fornendo un sistema accessibile ai terzi al fine di avviare
negoziazioni con essi, non dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della presente direttiva. ð A titolo di eccezione, è opportuno che non
rientrino nel campo di applicazione della presente direttiva le persone che
negoziano per conto proprio strumenti finanziari in quanto membri o
partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di
negoziazione, anche come market maker in relazione a strumenti derivati
su merci, quote di emissioni o strumenti derivati delle stesse, come attività
accessoria rispetto alla loro attività principale, che a livello di gruppo non
è né la prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente
direttiva né la prestazione di servizi bancari ai sensi della direttiva 2006/48/CE.
I criteri tecnici per stabilire quando un'attività sia accessoria rispetto a un'attività
principale devono essere chiariti negli atti delegati. La negoziazione per
conto proprio mediante esecuzione degli ordini dei clienti deve comprendere le
imprese che eseguono gli ordini di diversi clienti su una base principale di
confronto (back to back trading), le quali devono essere considerate
come agenti a titolo principale e devono essere soggette alle disposizioni
della presente direttiva concernenti sia l'esecuzione di ordini per conto dei
clienti che la negoziazione per conto proprio. L'esecuzione di ordini relativi
a strumenti finanziari come attività accessoria fra due persone la cui attività
principale, a livello di gruppo, non consiste né nella prestazione di servizi
di investimento ai sensi della presente direttiva né nella prestazione di
servizi bancari ai sensi della direttiva 2006/48/CE non deve essere considerata
una negoziazione per conto proprio mediante esecuzione degli ordini dei
clienti. ï ê 2004/39/CE
considerando 9 (15)(9) Nel testo, il
riferimento a persone dovrebbe essere inteso nel senso che esso include sia le
persone fisiche sia le persone giuridiche. ê 2004/39/CE
considerando 10 (adattato) (16)(10) Occorre
escludere le imprese di assicurazioni le cui attività sono oggetto di
appropriata sorveglianza da parte delle autorità competenti in materia di
vigilanza prudenziale e che sono soggette alla direttiva
64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in
materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di
stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi[24], alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del
24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di
esercizio dell'assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita[25] e alla direttiva 2000/83/CE del Consiglio e del Parlamento
europeo, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita[26] Ö direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)[27] Õ . ê 2004/39/CE
considerando 11 (17)(11) Occorre
escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le persone che
non prestano servizi a terzi, ma la cui attività consiste nel prestare servizi
di investimento esclusivamente alla loro impresa madre, alle loro imprese
figlie o ad altre imprese figlie della loro impresa madre. ê 2004/39/CE
considerando 12 (18)(12) Occorre
parimenti escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva
chiunque presti servizi di investimento unicamente a titolo accessorio nell'ambito
della propria attività professionale, a condizione che detta attività sia
disciplinata e che detta disciplina non escluda la prestazione, a titolo
accessorio, di servizi di investimento. ê 2004/39/CE
considerando 13 (19)(13) Occorre
escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le persone i cui
servizi di investimento consistono esclusivamente nella gestione di sistemi di
partecipazione dei lavoratori e che pertanto non prestano servizi di
investimento a terzi. ê 2004/39/CE
considerando 14 (20)(14) È
necessario escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le
banche centrali ed altri organismi che svolgano funzioni analoghe, nonché gli enti
pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano nella
medesima, dove per gestione si intende anche l'investimento del debito
pubblico, ad eccezione degli organismi a capitale parzialmente o integralmente
pubblico aventi scopi commerciali o scopi connessi con l'acquisizione di
partecipazioni. ò nuovo (21) Al
fine di chiarire il regime di esenzioni per il Sistema europeo di banche
centrali, altri organi nazionali che svolgono funzioni simili e gli organi che
intervengono nella gestione del debito pubblico, è appropriato limitare tali
esenzioni agli organi e agli istituti che svolgono le loro funzioni in
conformità al diritto di uno Stato membro o in conformità alla normativa dell'Unione
nonché agli organi internazionali a cui aderiscono uno o più Stati membri. ê 2004/39/CE
considerando 15 (adattato) (22)(15) È
necessario escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli
organismi di investimento collettivo e i fondi pensione, siano essi coordinati
o no a livello comunitario
Ö dell'Unione Õ, nonché i depositari
e dirigenti di tali organismi, in quanto essi sono soggetti ad una normativa
specifica adeguata alle loro attività. ê 2004/39/CE
considerando 16 (23)(16) Per
beneficiare delle esenzioni di cui alla presente direttiva le persone
interessate dovrebbero soddisfare in modo continuo le condizioni fissate per
tali esenzioni. In particolare le persone che prestano servizi d'investimento o
effettuano attività d'investimento e beneficiano delle esenzioni previste nella
presente direttiva in quanto tali servizi o attività sono accessori alla loro
attività principale, considerata nell'ambito del gruppo, cessano di beneficiare
di tali esenzioni riguardanti i servizi accessori quando i servizi o le
attività in questione non sono più accessori alla loro attività principale. ê 2004/39/CE
considerando 17 (24)(17) Per
garantire la tutela degli investitori e la stabilità del sistema finanziario è
necessario che le persone che prestano servizi e/o effettuano attività di
investimento contemplati dalla presente direttiva siano soggette ad
autorizzazione da parte del loro Stato membro d'origine. ê 2004/39/CE
considerando 18 (adattato) (25)(18) Gli
enti creditizi che sono autorizzati in virtù della direttiva 2000/12/CE Ö 2006/48/CE Õ del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2000 Ö 14 giugno
2006 Õ, relativa all'accesso
all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio Ö (rifusione) Õ Ö [28] Õ, non necessitano di
un'altra autorizzazione in virtù della presente direttiva per prestare servizi
o effettuare attività di investimento. Se un ente creditizio decide di prestare
servizi o effettuare attività di investimento, le autorità competenti
dovrebbero verificare, prima di accordare un'autorizzazione, che detto ente
rispetti le pertinenti disposizioni della presente direttiva. ò nuovo (26) I
depositi strutturati si sono affermati come una forma di prodotto di
investimento, ma, a differenza di altri investimenti strutturati, non sono
coperti da nessuna normativa di protezione degli investitori a livello dell'Unione.
È pertanto opportuno rafforzare la fiducia degli investitori e rendere più
uniforme il trattamento regolamentare concernente la distribuzione dei diversi
prodotti di investimento al dettaglio preassemblati al fine di assicurare un
livello adeguato di protezione degli investitori in tutta l'Unione. Per questo
motivo occorre inserire i depositi strutturati nel campo di applicazione della
presente direttiva. A tale riguardo è necessario chiarire che, poiché i
depositi strutturati sono una forma di prodotto di investimento, non
comprendono i depositi legati unicamente ai tassi di interesse, come Eurobor o
Libor, a prescindere dal fatto che i tassi di interesse siano predeterminati,
fissi o variabili. ò nuovo (27) Al
fine di rafforzare la protezione degli investitori nell'Unione occorre limitare
le condizioni a cui gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della
presente direttiva le persone che prestano servizi d'investimento a clienti
che, di conseguenza, non sono protetti in virtù della direttiva. In particolare
è opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare a tali persone
requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti dalla presente direttiva, in
particolare nella fase di autorizzazione, nella valutazione della loro
reputazione ed esperienza e dell'idoneità degli azionisti, nell'esame delle
condizioni per l'autorizzazione iniziale e la vigilanza continua nonché in
relazione alle norme di comportamento. ê 2004/39/CE
considerando 19 (28)(19) Qualora
un'impresa di investimento presti uno o più servizi di investimento o effettui
una o più attività di investimento non contemplati dalla sua autorizzazione, su
base non regolare, non dovrebbe necessitare di un'autorizzazione aggiuntiva in
virtù della presente direttiva. ê 2004/39/CE
considerando 20 (29)(20) Ai
fini della presente direttiva, l'attività di ricezione e trasmissione di ordini
dovrebbe comprendere anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o
più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra di
essi. ò nuovo (30) Occorre
che le imprese di investimento e gli enti creditizi che distribuiscono
strumenti finanziari emessi da loro stessi siano soggetti alle disposizioni
della presente direttiva quando prestano ai loro clienti servizi di consulenza
in materia di investimenti. Per eliminare l'incertezza e rafforzare la
protezione degli investitori occorre prevedere l'applicazione della presente
direttiva quando, nel mercato primario, le imprese di investimento e gli enti
creditizi distribuiscono strumenti finanziari emessi da loro stessi senza
fornire alcuna consulenza. A tal fine è necessario estendere la definizione del
servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti. ê 2004/39/CE
considerando 21(adattato) (21) Nel
contesto della futura revisione del quadro normativo di Basilea II sull'adeguatezza patrimoniale, gli Stati membri
riconoscono la necessità di riesaminare se le società di investimento che
eseguono ordini della clientela su una base principale di confronto devono o
non devono essere considerate come agenti a titolo principale ed essere quindi
soggette a ulteriori requisiti di regolamentazione sul patrimonio. ê 2004/39/CE
considerando 22 (31)(22) I
principi del mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata dallo Stato
membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non
dovrebbero concedere o dovrebbero revocare l'autorizzazione qualora determinati
elementi, come il contenuto del programma d'attività, la distribuzione
geografica o le attività effettivamente svolte, indichino in modo evidente che
l'impresa di investimento ha scelto l'ordinamento giuridico di uno Stato membro
al fine di sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in un altro Stato membro
sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie
attività. Se un'impresa di investimento è una persona giuridica dovrebbe essere
autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Se un'impresa
di investimento non è una persona giuridica dovrebbe essere autorizzata nello
Stato membro in cui si trova la sua amministrazione centrale. Gli Stati membri
dovrebbero altresì prescrivere che l'amministrazione centrale di un'impresa di
investimento sia sempre situata nel suo Stato membro d'origine e che vi operi
effettivamente. ò nuovo (32) La
direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre
2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive
2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole
procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario[29], stabilisce criteri dettagliati per la
valutazione prudenziale di progetti di acquisizione in un'impresa di
investimento e per la procedura relativa alla loro applicazione. Al fine di
fornire certezza giuridica, chiarezza e prevedibilità per quanto riguarda il
processo di valutazione e il relativo risultato, è necessario confermare i
criteri e il processo di valutazione prudenziale di cui alla direttiva
2007/44/CE. Le autorità competenti devono in particolare valutare la qualità
del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione
sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del candidato acquirente; la
reputazione e l'esperienza della persona che dirigerà l'attività dell'impresa
di investimento; la solidità finanziaria del candidato acquirente; la capacità
dell'impresa di investimento di soddisfare i requisiti prudenziali basati sulla
presente direttiva e su altre direttive, in particolare le direttive 2002/87/CE[30] e 2006/49/CE[31]; l'esistenza di motivi ragionevoli per
sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia
avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività
illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della
direttiva 2005/60/CE[32] o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne
il rischio. ê 2004/39/CE
considerando 23 (adattato) (33)(23) Un'impresa
di investimento autorizzata nel proprio Stato membro d'origine dovrebbe essere
autorizzata a prestare servizi o effettuare attività in tutta la Comunità
Ö l'Unione Õ senza dover
richiedere un'autorizzazione separata all'autorità competente dello Stato
membro in cui desidera prestare tali servizi o effettuare tali attività. ê 2004/39/CE
considerando 24 (adattato) (34)(24) Poiché
talune imprese d'investimento sono esentate da taluni obblighi imposti dalla
direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993,
Ö 2006/49/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, Õ relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi Ö (rifusione) Õ Ö [33] Õ, esse dovrebbero
essere tenute a detenere un capitale minimo o a sottoscrivere un'assicurazione
della responsabilità civile professionale o a porre in essere una combinazione
di entrambi. Occorre che gli adeguamenti degli importi di tale assicurazione si
basino su quelli effettuati nel quadro della direttiva 2002/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione
assicurativa[34]. Questo particolare regime ai fini dell'adeguatezza patrimoniale non
dovrebbe pregiudicare eventuali decisioni riguardanti il trattamento che si
riterrà opportuno riservare a tali imprese nel quadro delle future revisioni
della legislazione comunitaria
Ö dell'Unione Õ sull'adeguatezza
patrimoniale. ê 2004/39/CE
considerando 25 (35)(25) Poiché
l'ambito di applicazione della regolamentazione prudenziale dovrebbe essere
limitato ai soggetti che costituiscano una fonte di rischio di controparte per
gli altri partecipanti al mercato in quanto gestiscono un portafoglio di
negoziazione a titolo professionale, occorre escludere dall'ambito di
applicazione della presente direttiva i soggetti che negoziano per proprio
conto strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati su merci
coperti dalla presente direttiva, nonché quelli che prestano servizi di
investimento in strumenti derivati su merci ai clienti della loro attività
principale accessoriamente alla loro attività principale, considerata nell'ambito
del gruppo, e purché tale attività principale non consista nella prestazione di
servizi di investimento ai sensi della presente direttiva. ê 2004/39/CE
considerando 26 (36)(26) Per
proteggere gli investitori occorre in particolare provvedere affinché i loro
diritti di proprietà e altri diritti analoghi su valori mobiliari, nonché i
loro diritti sui fondi affidati ad un'impresa, siano tenuti separati da quelli
della predetta impresa. Questo principio non dovrebbe vietare peraltro all'impresa
di operare in nome proprio ma per conto dell'investitore quando il tipo stesso
di operazione lo richieda e l'investitore vi acconsenta, per esempio in caso di
prestito di titoli. ê 2004/39/CE
considerando 27 (adattato) ð nuovo (37)(27) Qualora un cliente, ai
sensi della normativa comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/47/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai
contratti di garanzia finanziaria[35],
trasferisca la piena proprietà di strumenti finanziari o fondi ad un'impresa di
investimento allo scopo di assicurare, o di coprire in altro modo, obbligazioni
presenti o future, effettive o condizionate o potenziali, detti strumenti
finanziari o fondi non dovrebbero essere più considerati appartenenti al
cliente. ð I requisiti concernenti la protezione
delle attività del cliente rappresentano uno strumento fondamentale per la
protezione dei clienti nella prestazione di servizi e nell'esercizio di attività.
Tali requisiti possono essere esclusi quando la piena proprietà dei fondi e
dello strumento finanziario sia trasferita a un'impresa di investimento per
coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali.
Questa ampia possibilità può creare incertezza e danneggiare l'efficacia dei
requisiti concernenti la tutela delle attività del cliente. Pertanto, almeno
quando si tratta delle attività dei clienti al dettaglio, è opportuno limitare
la possibilità che le imprese di investimento concludano contratti di garanzia
finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, quali definiti nella
direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno
2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria[36], al fine di assicurare o coprire in altro
modo le loro obbligazioni. ï ê 2004/39/CE
considerando 28 (28) Le procedure previste in materia di
autorizzazione, all'interno della Comunità, di succursali di imprese
di investimento autorizzate in paesi terzi dovrebbero continuare ad applicarsi
a tali imprese. Le predette succursali non dovrebbero beneficiare del
diritto di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del trattato né della
libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in cui sono
stabilite. Per quanto riguarda i casi in cui la Comunità non è soggetta ad
obblighi bilaterali o multilaterali, è opportuno prevedere una procedura intesa
a garantire un regime di reciprocità alle imprese di investimento comunitarie
nei paesi terzi in questione. ò nuovo (38) È
necessario rafforzare il ruolo degli organi di gestione delle imprese di
investimento nell'assicurare una sana e prudente gestione delle imprese, la
promozione dell'integrità del mercato e l'interesse degli investitori. Occorre
che l'organo di gestione di un'impresa di investimento dedichi sempre tempo
sufficiente e disponga di adeguate conoscenze, capacità e esperienza per essere
in grado di comprendere le attività dell'impresa di investimento e il suo
rischio principale. Per evitare il conformismo di gruppo e favorire il senso
critico, la composizione dei consigli di amministrazione delle imprese di
investimento deve essere sufficientemente diversificata per quanto riguarda l'età,
il genere, la provenienza geografica e il percorso formativo e professionale,
in modo da rappresentare una varietà di punti di vista e di esperienze. L'equilibrio
tra i generi è di particolare importanza per garantire un'adeguata
rappresentanza della realtà demografica. ò nuovo (39) Per
avere una visione generale e un controllo effettivi delle attività delle
imprese di investimento l'organo di gestione deve essere responsabile della
strategia globale dell'impresa di investimento, tenendo conto della relativa
attività e del profilo di rischio. Occorre che l'organo di gestione si assuma
chiare responsabilità per tutto il ciclo di attività dell'impresa di
investimento, nei settori dell'individuazione e della definizione degli
obiettivi strategici, dell'approvazione dell'organizzazione interna, compresi i
criteri di selezione e la formazione del personale, della definizione delle
strategie globali che regolano la prestazione di servizi e l'esercizio di
attività, compresa la remunerazione del personale addetto alle vendite e l'approvazione
dei nuovi prodotti da distribuire ai clienti. Il monitoraggio e la valutazione
periodici degli obiettivi strategici delle imprese di investimento, della loro
organizzazione interna e delle strategie in materia di prestazione di servizi e
di esercizio di attività devono garantire che tali imprese siano in grado di
continuare ad essere gestite in modo sano e prudente, nell'interesse dell'integrità
dei mercati e della tutela degli investitori. ê 2004/39/CE
considerando 29 (40)(29) La
gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano
simultaneamente ha aumentato le possibilità che vi siano conflitti tra queste
diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere
regole volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente
sugli interessi dei loro clienti. ò nuovo (41) Occorre
che gli Stati membri garantiscano il rispetto del diritto alla protezione dei
dati personali in conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, e alla direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche)[37], direttive che disciplinano il trattamento dei dati
personali effettuato in applicazione della presente direttiva. Il trattamento
dei dati personali da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati (AESFEM) in applicazione della presente direttiva è soggetto al
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali
dati[38]. ò nuovo (42) La
direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di
esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio
dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini
ai fini di tale direttiva[39], consente agli Stati membri, nell'ambito dei
requisiti di organizzazione delle imprese di investimento, di prescrivere l'obbligo
di registrare le conversazioni telefoniche o le comunicazioni elettroniche
concernenti gli ordini dei clienti. La registrazione delle conversazioni
telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei
clienti è compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
ed è giustificata al fine di rafforzare la protezione degli investitori,
migliorare la sorveglianza del mercato e aumentare la certezza del diritto nell'interesse
delle imprese di investimento e dei loro clienti. L'importanza di tali
registrazioni è menzionata anche nella consulenza tecnica alla Commissione
europea formulata dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei
valori mobiliari il 29 luglio 2010. Per tali motivi è opportuno che la presente
direttiva preveda i principi di un regime generale relativo alla registrazione
delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti
gli ordini dei clienti. ò nuovo (43) Occorre
che gli Stati membri assicurino il diritto alla protezione dei dati personali
in conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, e alla direttiva 2002/58/CE. Tale tutela deve in particolare
estendersi alle registrazioni telefoniche ed elettroniche secondo quanto
previsto all'articolo 13. ò nuovo (44) La
tecnologia di negoziazione ha subito una profonda evoluzione nell'ultimo
decennio ed è ora ampiamente utilizzata dai partecipanti al mercato.
Attualmente numerosi partecipanti al mercato utilizzano la negoziazione
algoritmica, in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente
taluni aspetti di un ordine con intervento umano minimo o nullo. Un
sottoinsieme specifico della negoziazione algoritmica è costituito dalla
negoziazione ad alta frequenza, in cui un sistema di negoziazione analizza dati
o segnali del mercato a velocità elevata per poi inviare o aggiornare un gran
numero di ordini entro un tempo brevissimo in risposta all'analisi. La
negoziazione ad alta frequenza è generalmente utilizzata dagli operatori che
impegnano capitale proprio per la negoziazione e, anziché essere una strategia
in sé, consiste piuttosto nell'uso di tecnologie sofisticate per attuare
strategie di negoziazione più tradizionali, come i servizi di supporto agli
scambi (market making) o l'arbitraggio. ò nuovo (45) In
linea con le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della vigilanza
finanziaria dell'Unione del giugno 2009 e per contribuire alla costituzione di
regole uniche per i mercati finanziari dell'Unione, a rafforzare le condizioni
di parità per gli Stati membri e i partecipanti ai mercati, aumentare la tutela
degli investitori e migliorare la vigilanza e l'applicazione delle norme, l'Unione
si è impegnata a minimizzare, ove possibile, la discrezionalità di cui gli
Stati membri dispongono nell'ambito della normativa dell'Unione sui servizi
finanziari. Oltre ad introdurre nella presente direttiva un regime comune per
la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni
elettroniche concernenti gli ordini dei clienti, occorre ridurre la possibilità
delle autorità competenti di delegare compiti di vigilanza in taluni casi e
limitare la discrezionalità nei requisiti applicabili agli agenti collegati e
alle segnalazioni delle succursali. ò nuovo (46) L'utilizzo
della tecnologia di negoziazione ha aumentato la velocità, la capacità e la
complessità delle modalità di negoziazione degli investitori. Esso ha inoltre
consentito ai partecipanti ai mercati di facilitare l'accesso diretto ai
mercati per i loro clienti mediante l'utilizzo dei loro sistemi di
negoziazione, l'accesso elettronico diretto, l'accesso diretto o l'accesso
sponsorizzato ai mercati. In generale, la tecnologia di negoziazione ha
apportato vantaggi al mercato e ai partecipanti al mercato, come una più ampia
partecipazione ai mercati, un aumento di liquidità, differenziali più ridotti,
minore volatilità a breve termine e i mezzi per ottenere una migliore
esecuzione degli ordini per i clienti. Tale tecnologia è tuttavia all'origine
anche di una serie di rischi potenziali, come un aumento del rischio di
sovraccarico dei sistemi nelle sedi di negoziazione a causa del gran numero di
ordini, i rischi che la negoziazione algoritmica generi ordini erronei o doppi
o che comunque non funzioni correttamente e crei così un mercato disordinato.
Esiste inoltre il rischio che i sistemi di negoziazione algoritmica reagiscano
in modo eccessivo ad altri eventi di mercato, esacerbando così la volatilità
qualora preesista un problema di mercato. Infine, la negoziazione algoritmica o
ad alta frequenza può prestarsi a talune forme di comportamento abusivo se non
utilizzata correttamente. ò nuovo (47) Il
modo migliore per mitigare tali rischi potenziali derivanti da un maggior ricorso
alla tecnologia consiste in una combinazione di controlli specifici del rischio
diretti alle imprese che effettuano negoziazione algoritmica o ad alta
frequenza e di altre misure dirette ai gestori delle sedi di negoziazione a cui
tale imprese hanno accesso. È auspicabile assicurare che tutte le imprese che
effettuano negoziazione ad alta frequenza siano autorizzate quando sono membri
diretti di una sede di negoziazione. In tal modo si assicura che siano soggette
ai requisiti di organizzazione previsti dalla presente direttiva e a un'adeguata
vigilanza. ò nuovo (48) Sia
le imprese che le sedi di negoziazione devono provvedere affinché siano messe
in atto solide misure per assicurare che la negoziazione automatica non crei un
mercato disordinato e non possa essere utilizzata per scopi abusivi. Le sedi di
negoziazione devono inoltre garantire che i loro sistemi di negoziazione siano resistenti
e adeguatamente testati per far fronte a un aumento del flusso degli ordini o a
condizioni critiche dei mercati e che siano in funzione degli interruttori per
arrestare temporaneamente le negoziazioni se si verificano all'improvviso
movimenti di prezzo inattesi. ò nuovo (49) Oltre
alle misure relative alla negoziazione algoritmica e alla negoziazione ad alta
frequenza, è necessario includere controlli sulle imprese di investimento che
offrono ai clienti accesso elettronico diretto ai mercati in quanto le
negoziazioni elettroniche possono essere svolte tramite un'impresa che offre
accesso elettronico al mercato e comportano numerosi rischi analoghi. È inoltre
opportuno che le imprese che offrono accesso elettronico diretto provvedano
affinché le persone che utilizzano questo servizio siano adeguatamente
qualificate e siano imposti controlli del rischio sull'utilizzo del servizio.
Requisiti di organizzazione dettagliati concernenti queste nuove forme di
negoziazione devono essere prescritti in modo più circostanziato negli atti
delegati. In tal modo si assicura che i requisiti possano essere modificati in
funzione della necessità per tener conto di ulteriori innovazioni e sviluppi in
questo settore. ò nuovo (50) Le
sedi di negoziazione che operano attualmente nell'Unione sono molto numerose e
alcune di esse negoziano strumenti identici. Per tener conto dei rischi che
potrebbero ledere gli interessi degli investitori è necessario formalizzare e
armonizzare ulteriormente i processi relativi alle conseguenze delle
negoziazioni in altre sedi se una sede decide di sospendere o eliminare uno
strumento finanziario dalla negoziazione. Per garantire la certezza del diritto
e tener adeguatamente conto dei conflitti di interesse quando si decide di
sospendere o eliminare uno strumento dalla negoziazione occorre assicurare che,
se un mercato regolamento o un sistema multilaterale di negoziazione cessa le
negoziazioni a seguito della mancata diffusione di informazioni su un emittente
o uno strumento finanziario, gli altri seguano tale decisione, tranne se la
continuazione delle negoziazioni possa essere giustificata da circostanze
eccezionali. È inoltre necessario formalizzare e migliorare lo scambio di
informazioni e la cooperazione tra sedi di negoziazione qualora si verifichino
condizioni eccezionali in relazione a uno strumento particolare negoziato in
diverse sedi. ò nuovo (51) Un
sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari e fruisce di
un'offerta di servizi e strumenti sempre più ampia e complessa; in
considerazione di tali sviluppi è necessario prevedere una certa armonizzazione
affinché gli investitori possano godere di un elevato livello di protezione in tutta
l'Unione. Quando la direttiva 2004/39/CE è stata adottata, la crescente
dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate ha reso
necessario considerare la prestazione di consulenza in materia di investimenti
come un servizio di investimento soggetto ad autorizzazione e a specifiche
norme di comportamento. A motivo dell'importanza sempre considerevole delle
raccomandazioni personalizzate per i clienti e della crescente complessità di
servizi e strumenti è necessario rafforzare le norme di comportamento da
rispettare al fine di accrescere la tutela degli investitori. ò nuovo (52) Per
fornire agli investitori tutte le informazioni pertinenti è necessario
prescrivere che le imprese di investimento che offrono servizi di consulenza in
materia di investimenti chiariscano la base della consulenza che forniscono, in
particolare la gamma di prodotti che esse considerano nel fornire
raccomandazioni personalizzate ai clienti, se offrono consulenza in materia di
investimento su base indipendente e se forniscono ai clienti la valutazione
continua dell'idoneità degli strumenti finanziari da esse raccomandati. Occorre
inoltre che le imprese di investimento siano tenute a spiegare ai loro clienti
i motivi della consulenza loro fornita. Al fine di definire ulteriormente il
quadro regolamentare per la prestazione di servizi di consulenza in materia di
investimenti, lasciando nel contempo la scelta alle imprese di investimento e
ai clienti, è necessario stabilire le condizioni per le prestazioni di questo
servizio quando le imprese informano i clienti che il servizio è fornito su
base indipendente. Per rafforzare la tutela degli investitori e aumentare la
chiarezza per i clienti con riguardo al servizio che essi ricevono occorre
limitare ulteriormente la possibilità che le imprese accettino o ricevano
incentivi da terzi, in particolare da emittenti o fornitori di prodotti, quando
prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti su base
indipendente e il servizio di gestione del portafoglio. In tali casi devono
essere consentiti solo benefici non monetari limitati, come la formazione sulle
caratteristiche dei prodotti, a condizione che non pregiudichino la capacità
delle imprese di investimento di perseguire il migliore interesse dei loro
clienti, come ulteriormente spiegato nella direttiva 2006/73/CE. ò nuovo (53) Le
imprese di investimento sono autorizzate a prestare servizi di investimento che
consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di
ordini dei clienti, senza che sia necessario ottenere informazioni sulle
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine di valutare l'idoneità del
servizio o dello strumento proposto. Poiché questi servizi comportano una
riduzione considerevole delle protezioni dei clienti, è necessario migliorare
le condizioni della loro prestazione. È in particolare opportuno escludere la
possibilità di prestare questi servizi insieme al servizio accessorio
consistente nella concessione di crediti o prestiti agli investitori per
consentire loro di effettuare un'operazione a cui partecipa l'impresa di
investimento, in quanto questo aumenta la complessità dell'operazione e rende
più difficile la comprensione del rischio ad essa associato. Occorre altresì
definire più precisamente i criteri di selezione degli strumenti finanziari cui
tali strumenti si dovrebbero riferire al fine di escludere gli strumenti
finanziari, compreso l'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che
incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il
cliente comprendere il rischio associato. ò nuovo (54) Le
pratiche di vendita abbinata rappresentano una strategia comune per i
prestatori di servizi finanziari al dettaglio in tutta l'Unione. Tali pratiche
possono fornire benefici ai clienti al dettaglio, ma possono anche non
rappresentare adeguatamente gli interessi dei clienti. Alcune forme di vendita
abbinata, ad esempio, in particolare le pratiche di vendita abbinata in cui due
o più servizi finanziari sono venduti insieme in un pacchetto e almeno uno di
tali servizi non è disponibile separatamente, possono creare distorsioni della
concorrenza e ripercuotersi negativamente sulla mobilità del cliente e sulla
sua capacità di compiere scelte informate. Un esempio di vendita abbinata può
essere la necessità di aprire conti correnti quando un servizio di investimento
è prestato a un cliente al dettaglio. Anche le pratiche di vendite
abbinate ("bundling") in cui due o più servizi finanziari sono
venduti insieme in un pacchetto, ma ogni servizio può essere anche acquistato
separatamente possono creare distorsioni della concorrenza e ripercuotersi
negativamente sulla mobilità del cliente e sulla sua capacità di compiere
scelte informate, ma almeno lasciano al cliente la scelta e pertanto possono
porre meno rischi per quanto riguarda il rispetto, da parte delle imprese di
investimento, degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il ricorso a
tale pratiche deve essere valutato attentamente per promuovere la concorrenza e
la scelta del consumatore. ê 2004/39/CE
considerando 30 (55)(30) Un
servizio dovrebbe essere considerato come prestato su iniziativa del cliente a
meno che il cliente lo richieda in risposta ad una comunicazione personalizzata
da o per conto dell'impresa a quel particolare cliente, che contiene un invito
o è intesa a influenzare il cliente rispetto ad uno strumento finanziario o
operazione finanziaria specifici. Un servizio può essere considerato come
prestato su iniziativa del cliente nonostante il cliente lo richieda sulla base
di comunicazioni contenenti una promozione o offerta di strumenti finanziari
effettuate con mezzi che siano per natura generali e rivolti al pubblico o a un
più ampio gruppo o categoria di clienti o di potenziali clienti. ê 2004/39/CE
considerando 31 ð nuovo (56)(31) Uno
degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori. Le
misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere adeguate alle
specificità di ciascuna categoria di investitori (clienti al dettaglio,
professionali e controparti). ð Tuttavia, al fine di migliorare il
quadro regolamentare applicabile alla prestazione di servizi a prescindere
dalle categorie di clienti interessate, è necessario chiarire che alle
relazioni con qualsiasi cliente si applicano i principi dell'agire in modo
onesto, equo e professionale e l'obbligo di essere corretti, chiari e non
fuorvianti. ï ê 2004/39/CE
considerando 32 (57)(32) In
deroga al principio in base al quale per le succursali l'autorizzazione, la
vigilanza e il controllo dell'ottemperanza agli obblighi sono di competenza
dell'autorità dello Stato membro di origine, è opportuno affidare all'autorità
competente dello Stato membro ospitante la responsabilità di controllare l'osservanza
degli obblighi specificati nella presente direttiva per qualsiasi operazione
effettuata tramite una succursale nel territorio in cui quest'ultima è situata;
l'autorità dello Stato membro ospitante è infatti più vicina alla succursale ed
è pertanto in una posizione migliore per individuare le infrazioni delle regole
relative alle operazioni della succursale ed intervenire di conseguenza. ê 2004/39/CE
considerando 33 (58)(33) È
necessario imporre effettivamente alle imprese di investimento un obbligo di
esecuzione alle condizioni migliori in modo da garantire che esse eseguano gli
ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Questo obbligo dovrebbe
applicarsi alle imprese di investimento che hanno obblighi di natura
contrattuale o derivanti da un rapporto di intermediazione nei confronti del
cliente. ò nuovo (59) Per
migliorare le condizioni alle quali le imprese di investimento rispettano l'obbligo
di eseguire gli ordini nel modo più favorevole per i loro clienti in conformità
alla presente direttiva è necessario imporre alle sedi di esecuzione l'obbligo
di mettere a disposizione del pubblico, in ciascuna sede, dati sulla qualità
dell'esecuzione delle operazioni. ò nuovo (60) Le
informazioni fornite dalle imprese di investimento ai clienti in relazione alle
loro strategie di esecuzione degli ordini sono spesso generiche e
standardizzate e non permettono ai clienti di capire come un ordine sarà
eseguito né di verificare il rispetto, da parte delle imprese, dell'obbligo di
eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti. Per
migliorare la protezione degli investitori è opportuno specificare i principi
concernenti le informazioni fornite dalle imprese di investimento ai loro
clienti sulle strategie di esecuzione degli ordini e imporre a dette imprese l'obbligo
di pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti
finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione in cui hanno eseguito ordini di
clienti nell'anno precedente. ê 2004/39/CE
considerando 34 (34) La
concorrenza leale esige che i partecipanti al mercato e gli investitori possano
raffrontare i prezzi che le sedi di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione
e intermediari) sono tenute a rendere pubblici. A tale fine si raccomanda agli
Stati membri di eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento a
livello europeo delle pertinenti informazioni e della relativa
pubblicazione. ê 2004/39/CE
considerando 35 (adattato) (61)(35) Quando
stabilisce il rapporto di attività con il cliente l'impresa di investimento può
chiedere allo stesso tempo al cliente o al potenziale cliente il consenso alla
propria strategia di esecuzione nonché alla possibilità che il suo ordine sia
eseguito al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale
di negoziazione Ö , di un sistema
organizzato di negoziazione o di un internalizzatore sistematico Õ. ê 2004/39/CE
considerando 36 (62)(36) Le
persone che prestano servizi di investimento per conto di più di un'impresa di
investimento non dovrebbero essere considerate agenti collegati ma imprese di
investimento se rientrano nella definizione prevista dalla presenta direttiva,
fatta eccezione per talune persone che possono essere esentate. ê 2004/39/CE
considerando 37 (63)(37) La
presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli agenti collegati
di intraprendere attività contemplate da altre direttive e attività connesse
riguardanti servizi o strumenti finanziari che non rientrano nell'ambito d'applicazione
della presente direttiva, anche per conto di parti dello stesso gruppo
finanziario. ê 2004/39/CE
considerando 38 (64)(38) Le
condizioni per l'esercizio di attività al di fuori dei locali dell'impresa di
investimento (vendita porta a porta) non dovrebbero essere disciplinate dalla
presente direttiva. ê 2004/39/CE
considerando 39 (65)(39) Le
autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero registrare o dovrebbero
revocare la registrazione qualora le attività realmente svolte indichino chiaramente
che un agente collegato ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al
fine di sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in un altro Stato membro
nel cui territorio intende svolgere o svolge effettivamente la maggior parte
della sua attività. ê 2004/39/CE
considerando 40 (66)(40) Ai
fini della presente direttiva le controparti qualificate dovrebbero essere
considerate in qualità di clienti. ê 2004/39/CE
considerando 41 (41) Per
garantire l'osservanza delle norme di comportamento
(comprese le norme sull'esecuzione alle condizioni migliori e gestione
degli ordini del cliente) nei confronti degli investitori maggiormente
bisognosi della protezione da queste offerta e tenendo conto di una prassi di
mercato consolidata in tutta la Comunità, è opportuno chiarire che si può
rinunciare all'applicazione delle norme di comportamento in caso
di operazioni concluse o concordate tra controparti qualificate. ò nuovo (67) La
crisi finanziaria ha messo in evidenza i limiti della capacità dei clienti non
al dettaglio di valutare il rischio dei loro investimenti. Se da un lato è
opportuno ribadire che le norme di comportamento devono essere applicate con
riguardo agli investitori che hanno maggiormente bisogno di protezione, è d'altro
lato necessario calibrare meglio i requisiti applicabili alle diverse categorie
di clienti. A tale riguardo occorre estendere alcuni requisiti in materia di
informazione e segnalazione alla relazione con le controparti qualificate. I
requisiti pertinenti devono in particolare riferirsi alla tutela degli
strumenti finanziari e dei fondi dei clienti nonché alle informazioni e segnalazioni
riguardanti strumenti finanziari e operazioni più complessi. Per meglio
precisare la classificazione di comuni e autorità pubbliche locali è necessario
escluderli espressamente dall'elenco delle controparti qualificate e dei
clienti considerati professionali, consentendo nel contempo a tali clienti, su
richiesta, di chiedere un trattamento quali clienti professionali. ê 2004/39/CE
considerando 42 (68)(42) Per
le operazioni eseguite tra controparti qualificate, l'obbligo di informazione
per gli ordini dei clienti con limite di prezzo dovrebbe essere applicato solo
se la controparte invia esplicitamente un ordine con limite di prezzo a un'impresa
di investimento affinché lo esegua. ê 2004/39/CE
considerando 43 (69)(43) Gli
Stati membri tutelano il diritto alla vita privata delle persone fisiche per
quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[40]. ê 2004/39/CE
considerando 44 (44) Nel
duplice intento di tutelare gli investitori e garantire il buon funzionamento
dei mercati mobiliari, è necessario garantire la trasparenza delle operazioni e
assicurare che le norme previste a tal fine si applichino alle imprese di investimento quando intervengono sul mercato.
Per consentire agli investitori o ai partecipanti al mercato di valutare in
qualunque momento le condizioni di un'operazione su azioni da loro presa in
considerazione e di verificare a posteriori le condizioni alle quali è stata
conclusa, occorre stabilire regole comuni per la pubblicazione di informazioni
dettagliate sulle operazioni su azioni concluse e sulle possibilità di
negoziazione esistenti. Queste regole sono necessarie per garantire l'effettiva integrazione dei mercati azionari degli
Stati membri, per rafforzare l'efficacia del processo globale di formazione dei
prezzi degli strumenti rappresentativi del capitale e per favorire il rispetto
effettivo dell'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori.
Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile porre in atto un regime
globale di trasparenza per tutte le operazioni su azioni, indipendentemente dal
fatto che siano eseguite da un'impresa di investimento su base bilaterale o
tramite mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. L'obbligo che la presente direttiva impone alle
imprese di investimento di indicare i prezzi di acquisto/vendita e di eseguire
un ordine al prezzo indicato non esime un'impresa di investimento dall'obbligo di indirizzare un ordine a un altro luogo
di esecuzione quando questa internalizzazione potrebbe impedire che l'impresa soddisfi al meglio gli obblighi di
esecuzione. ê 2004/39/CE
considerando 45 (45) Gli
Stati membri dovrebbero essere in grado di
applicare l'obbligo di segnalazione delle operazioni agli
strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato. ê 2004/39/CE
considerando 46 (46) Uno
Stato membro può decidere di applicare i
requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione di cui alla presente direttiva
a strumenti finanziari diversi dalle azioni. In tal caso detti requisiti
dovrebbero applicarsi a tutte le imprese di investimento per le quali detto
Stato membro è lo Stato membro d'origine per le loro operazioni all'interno del territorio di tale Stato membro e
quelle effettuate su base transfrontaliera tramite la libera prestazione di
servizi. Essi dovrebbero applicarsi altresì alle operazioni effettuate all'interno del territorio dello Stato membro delle
filiali, stabilite nel suo territorio, delle imprese di investimento
autorizzate in un altro Stato membro. ê 2004/39/CE
considerando 47 (adattato) (70)(47) Tutte
le imprese di investimento dovrebbero avere le stesse possibilità di divenire
membri dei mercati regolamentati o di avervi accesso in tutta la Comunità
Ö l'Unione Õ. Indipendentemente
dalle modalità organizzative delle operazioni applicate attualmente negli Stati
membri, è importante abolire le restrizioni tecniche e giuridiche all'accesso
ai mercati regolamentati. ê 2004/39/CE
considerando 48 (adattato) (71)(48) Per
agevolare la finalizzazione delle operazioni transfrontaliere, è inoltre
opportuno prevedere che le imprese di investimento possano accedere ai sistemi
di compensazione e di regolamento in tutta la Comunità Ö l'Unione Õ, indipendentemente
dal fatto che le operazioni siano state o meno concluse tramite i mercati
regolamentati dello Stato membro in questione. Occorre che le imprese di
investimento che desiderano partecipare direttamente ai sistemi di regolamento
di altri Stati membri rispettino i requisiti operativi e commerciali prescritti
per l'acquisizione della qualità di membri e le misure prudenziali volte ad
assicurare il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari. ò nuovo (72) La
prestazione di servizi nell'Unione da parte di imprese di paesi terzi è
soggetta a regimi e a requisiti nazionali. Tali regimi sono estremamente
diversi e le imprese autorizzate in conformità degli stessi non godono della
libertà di prestare servizi e del diritto di stabilirsi in Stati membri diversi
da quello in cui sono stabilite. È necessario introdurre un quadro normativo
comune a livello dell'Unione. Occorre che tale regime armonizzi il quadro
frammentario vigente, garantisca certezza e il trattamento uniforme delle
imprese di paesi terzi che accedono all'Unione, assicuri che la Commissione
abbia svolto una valutazione dell'equivalenza del quadro regolamentare e di
vigilanza dei paesi terzi e preveda un livello di protezione analogo per gli
investitori dell'Unione europea che ricevono servizi da imprese di paesi terzi.
ò nuovo (73) Occorre
che la prestazione di servizi ai clienti al dettaglio preveda sempre lo
stabilimento di una succursale nell'Unione. Lo stabilimento della succursale
deve essere soggetto ad autorizzazione e vigilanza nell'Unione. È necessario
che siano attuati accordi di collaborazione adeguati tra l'autorità competente
interessata e l'autorità competente nel paese terzo. La succursale deve
disporre di sufficiente capitale iniziale. Una volta autorizzata, la succursale
deve essere oggetto di vigilanza nello Stato membro in cui è stabilita; è
opportuno che l'impresa di un paese terzo possa prestare servizi in altri Stati
membri tramite la succursale autorizzata e soggetta a vigilanza, a condizione
che segua una procedura di notifica. La prestazione di servizi senza disporre
di succursali deve essere limitata alle controparti qualificate. Essa deve
essere soggetta a registrazione presso l'AESFEM e alla vigilanza nel paese
terzo. È necessario che siano attuati accordi di collaborazione adeguati tra l'AESFEM
e le autorità competenti nel paese terzo. ò nuovo (74) La
disposizione della presente direttiva che disciplina la prestazione di servizi
nell'Unione da parte di imprese di paesi terzi deve lasciare impregiudicata la
possibilità che persone stabilite nell'Unione ricevano, su loro esclusiva
iniziativa, servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi. Se un'impresa
di un paese terzo presta servizi su iniziativa esclusiva di una persona
stabilita nell'Unione, i servizi non devono essere considerati prestati nel
territorio dell'Unione. Se un'impresa di un paese terzo cerca di procurarsi
clienti o potenziali clienti nell'Unione o promuove o pubblicizza nell'Unione
servizi o attività di investimento insieme a servizi accessori, i relativi
servizi non devono essere considerati come prestati su iniziativa esclusiva del
cliente. ê 2004/39/CE
considerando 49 (adattato) ð nuovo (75)(49) L'autorizzazione
a gestire un mercato regolamentato dovrebbe comprendere tutte le attività
direttamente collegate all'esposizione, all'elaborazione, all'esecuzione, alla
conferma e alla notifica degli ordini, dal momento in cui tali ordini sono
ricevuti dal mercato regolamentato al momento in cui sono trasmessi per
successiva finalizzazione, nonché tutte le attività relative all'ammissione
degli strumenti finanziari alla negoziazione. Dovrebbero inoltre essere incluse
le operazioni concluse tramite market maker designati dal mercato regolamentato
nel quadro dei sistemi di tale mercato e in conformità delle regole che
disciplinano tali sistemi. Non tutte le operazioni concluse da membri dei
mercati regolamentati, o di
sistemi multilaterali di negoziazione ð o di sistemi organizzati di
negoziazione ï o da partecipanti agli stessi devono essere considerate operazioni
concluse nell'ambito dei sistemi dei mercati regolamentati, e dei sistemi
multilaterali di negoziazione ð o dei sistemi organizzati di
negoziazione ï. Le operazioni concluse su base bilaterale da membri o partecipanti
che non ottemperano a tutti gli obblighi derivanti da un mercato regolamentato, o da un sistema
multilaterale di negoziazione ð o da un sistema organizzato di
negoziazione ï ai sensi della presente direttiva, dovrebbero essere considerate
operazioni concluse al di fuori di un mercato regolamentato, o di un sistema
multilaterale di negoziazione ð o di un sistema organizzato di
negoziazione ï ai fini della definizione di internalizzatori sistematici. In tal caso
dovrebbe applicarsi l'obbligo, per le imprese di investimento, di pubblicare
quotazioni ferme se sono soddisfatte le condizioni stabilite nella presente
direttiva. ò nuovo (76) La
prestazione di servizi di comunicazione dei dati fondamentali di mercato, che
sono essenziali affinché gli utenti possano ottenere una visione globale dell'attività
di negoziazione su tutti i mercati dell'Unione e le autorità competenti possano
ricevere informazioni accurate ed esaustive sulle operazioni pertinenti, deve
essere soggetta ad autorizzazione e regolamentazione per assicurare il
necessario livello di qualità. ò nuovo (77) Occorre
che l'introduzione di meccanismi di pubblicazione autorizzati migliori la
qualità della informazioni sulla trasparenza delle negoziazioni pubblicate nel
contesto dell'OTC e contribuisca in misura significativa ad assicurare che tali
dati siano pubblicati in modo tale da facilitarne il consolidamento con i dati
pubblicati dalle sedi di negoziazione. ò nuovo (78) L'introduzione
di una soluzione commerciale per un sistema consolidato di pubblicazione degli
strumenti di capitale contribuisce a creare un mercato europeo più integrato e
ad agevolare l'accesso, per i partecipanti al mercato, ad una visione
consolidata delle informazioni disponibili sulla trasparenza delle
negoziazioni. La soluzione prevista è basata su un'autorizzazione dei
prestatori che applicano parametri prestabiliti e controllati e sono in
concorrenza gli uni con gli altri al fine di conseguire soluzioni innovative e
tecnicamente molto avanzate, che servano il mercato nel modo migliore
possibile. ê 2004/39/CE
considerando 50 (50) Gli
internalizzatori sistematici potrebbero decidere di dare accesso alle loro
quotazioni solo ai clienti al dettaglio, solo ai clienti professionali o a
entrambi. Non dovrebbero essere autorizzati a discriminare all'interno di tali categorie di clienti. ê 2004/39/CE
considerando 51 (51) L'articolo 27 non impone agli internalizzatori
sistematici di pubblicare quotazioni irrevocabili riguardanti transazioni oltre
le dimensioni normali del mercato. ê 2004/39/CE
considerando 52 (52) Se un'impresa di investimento è un internalizzatore
sistematico in azioni e altri strumenti finanziari, l'obbligo di procedere a quotazione si applica
soltanto per quanto riguarda le azioni, fatto salvo il considerando 46. ê 2004/39/CE
considerando 53 (53) La
presente direttiva non ha lo scopo di prescrivere l'applicazione di requisiti di trasparenza
pre-negoziazione alle transazioni effettuate fuori listino, contraddistinte dal
fatto che sono ad hoc e saltuarie, che vengono realizzate con controparti
professionali e sono un elemento di relazioni d'affari a loro volta contraddistinte da
negoziazioni oltre le dimensioni normali del mercato e in cui le operazioni
sono effettuate al di fuori del sistema usualmente utilizzato dall'impresa interessata per le sue operazioni in veste
di internalizzatore sistematico. ê 2004/39/CE
considerando 54 (54) Le
dimensioni normali del mercato per una categoria di azioni non sono
sensibilmente sproporzionate rispetto ad
altre azioni che rientrano nella stessa categoria. ê 2004/39/CE
considerando 55 (adattato) (79)(55) La
revisione della direttiva 93/6/CEE Ö 2006/49/CE Õ dovrebbe fissare i
requisiti patrimoniali minimi che i mercati regolamentati dovrebbero osservare,
al fine di ottenere l'autorizzazione, e nel far ciò dovrebbe tenere conto della
peculiarità dei rischi connessi con questi mercati. ê 2004/39/CE
considerando 56 (80)(56) Il
gestore di un mercato regolamentato dovrebbe poter gestire anche un sistema
multilaterale di negoziazione ai sensi delle pertinenti disposizioni della
presente direttiva. ê 2004/39/CE
considerando 57 (81)(57) Le
disposizioni della presente direttiva relative all'ammissione di strumenti alla
negoziazione in base alle regole applicate dal mercato regolamentato non
dovrebbero pregiudicare l'applicazione delle disposizioni della direttiva
2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001,
riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione
da pubblicare su detti valori[41]. Non si dovrebbe impedire al mercato regolamentato di applicare agli
emittenti di valori mobiliari o di strumenti che intende ammettere alla negoziazione
requisiti più severi di quelli previsti dalla presente direttiva. ê 2004/39/CE
considerando 58 (82)(58) Gli
Stati membri dovrebbero avere la facoltà di designare diverse autorità
competenti per assicurare l'osservanza degli ampi obblighi previsti dalla
presente direttiva. Tali autorità dovrebbero essere di natura pubblica per
garantire la loro indipendenza dagli operatori economici ed evitare i conflitti
di interesse. In conformità della legislazione nazionale gli Stati membri
dovrebbero assicurare adeguati finanziamenti delle autorità competenti. La
designazione delle predette autorità pubbliche non dovrebbe impedire a queste
ultime di delegare funzioni sotto la loro responsabilità. ò nuovo (83) I
leader del G20 riuniti a Pittsburgh il 25 settembre 2009 hanno concordato di
migliorare la regolamentazione, il funzionamento e la trasparenza dei mercati
finanziari e delle merci per rimediare all'eccessiva volatilità dei prezzi
delle merci. Le comunicazioni della Commissione del 28 ottobre 2009 "Migliore
funzionamento della filiera alimentare in Europa" e del 2 febbraio 2011 "Affrontare
le sfide relative ai mercati dei prodotti base e alle materie prime"
delineano misure che devono essere adottate nel contesto della revisione della
direttiva 2004/39/CE. ò nuovo (84) I
poteri conferiti alle autorità competenti devono essere integrati dalla facoltà
espressamente indicata di chiedere informazioni a qualsiasi persona con
riguardo all'entità e alla finalità di una posizione in contratti derivati su merci
e di chiedere a detta persona di prendere provvedimenti per ridurre l'entità
della posizione nei contratti derivati. ò nuovo (85) Occorre
concedere alle autorità competenti poteri espliciti al fine di limitare la
capacità di una persona o di una categoria di persone di concludere un
contratto derivato su merci. L'applicazione di un limite deve essere possibile
sia per operazioni individuali che per posizioni accumulate nel tempo. In
particolare in quest'ultimo caso, l'autorità competente deve assicurare che
tali limiti non siano discriminatori, siano chiaramente definiti, tengano
debito conto della specificità del mercato in questione e siano necessari per
garantire l'integrità e il funzionamento ordinato del mercato. ò nuovo (86) Tutte
le sedi che offrono negoziazioni in strumenti derivati su merci devono
stabilire limiti adeguati o idonee misure alternative intese a sostenere la
liquidità, prevenire l'abuso di mercato e assicurare un processo ordinato di
formazione del prezzo e di condizioni di regolamento. Occorre che l'AESFEM
conservi e pubblichi un elenco delle sintesi di tutte le misure di questo tipo
in vigore. Tali limiti o misure devono essere applicati in modo coerente e
tener conto delle caratteristiche specifiche del mercato in questione. Essi
devono essere chiaramente definiti con riguardo ai destinatari e alle eventuali
esenzioni nonché alle soglie quantitative pertinenti che costituiscono i limiti
o che fanno scattare altri obblighi. È opportuno che alla Commissione sia
conferito il potere di adottare atti delegati anche al fine di evitare
eventuali effetti divergenti dei limiti o delle misure applicabili a contratti
simili in sedi differenti. ò nuovo (87) Occorre
che le sedi in cui è negoziata la maggior parte degli strumenti derivati su merci
più liquidi pubblichino con frequenza settimanale una ripartizione aggregata
delle posizioni detenute dai diversi tipi di partecipanti al mercato, compresi
i clienti di coloro che non negoziano per conto proprio. Una ripartizione
esaustiva e dettagliata per tipo e per identità dei partecipanti al mercato
deve essere messa a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta. ò nuovo (88) Considerato
il comunicato dei ministri delle finanze del G20 e dei governatori delle banche
centrali del 15 aprile 2011 inteso a garantire che i partecipanti ai mercati di
strumenti derivati su merci siano soggetti a regolamentazione e vigilanza
adeguate, le esenzioni previste dalla direttiva 2004/39/CE per vari
partecipanti attivi nei mercati degli strumenti derivati su merci devono essere
modificate per assicurare che rimangano esenti le attività svolte da imprese
che non fanno parte di un gruppo finanziario, inclusa la copertura di rischi
legati alla produzione e di altra natura nonché la prestazione di servizi di
investimento in strumenti derivati su merci o strumenti esotici su base
accessoria a clienti dell'attività principale, ma che le imprese specializzate
nella negoziazione di merci e dei relativi strumenti derivati siano incluse nel
campo di applicazione della presente direttiva. ò nuovo (89) È
auspicabile facilitare l'accesso al capitale per le piccole e medie imprese e
agevolare l'ulteriore sviluppo di mercati specializzati volti a soddisfare le
esigenze dei piccoli e medi emittenti. Tali mercati, che in virtù della
presente direttiva sono generalmente gestiti come sistemi multilaterali di
negoziazione, sono generalmente noti come mercati delle PMI, mercati di
crescita o mercati junior. La creazione, all'interno della categoria dei
sistemi multilaterali di negoziazione, di una nuova sottocategoria di mercati
di crescita per le PMI e la registrazione di tali mercati dovrebbe aumentarne
la visibilità e il profilo e contribuire all'elaborazione di norme
regolamentari paneuropee comuni per tali mercati. ò nuovo (90) Occorre
che i requisiti applicabili a questa nuova categoria di mercati prevedano
sufficiente flessibilità per poter tener conto della gamma di modelli di
mercato attualmente esistenti in Europa che hanno avuto particolare successo.
Essi devono inoltre raggiungere il corretto equilibrio tra il mantenimento di
livelli elevati di protezione degli investitori, essenziali per promuovere la
fiducia di questi ultimi negli emittenti attivi su tali mercati, e la riduzione
degli oneri amministrativi non necessari per gli emittenti sugli stessi
mercati. Si propone che ulteriori dettagli sui requisiti dei mercati delle PMI,
come quelli relativi ai criteri di ammissione alle negoziazioni in tale
mercato, siano oggetto di atti delegati o di norme tecniche. ò nuovo (91) Considerata
l'importanza di non incidere negativamente sui mercati di successo esistenti, è
necessario che i gestori dei mercati orientati a emittenti piccoli e medi
possano continuare a fruire della possibilità di gestire tale mercato in
conformità ai requisiti della presente direttiva senza dover registrarsi come
un mercato di crescita per le PMI. ê 2004/39/CE
considerando 59 (92)(59) Le
informazioni riservate ricevute dal punto di contatto di uno Stato membro
attraverso il punto di contatto di un altro Stato membro non dovrebbero essere
considerate puramente di carattere interno. ê 2004/39/CE
considerando 60 (93)(60) È
necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità
competenti in modo da creare le premesse affinché le norme vengano osservate in
modo equivalente in tutto il mercato finanziario integrato. Un certo numero di
poteri comuni a tutte le autorità e risorse adeguate dovrebbero garantire l'efficacia
della vigilanza. ò nuovo (94) In
considerazione dell'importanza e della quota di mercato significative acquisite
da vari sistemi multilaterali di negoziazione, è opportuno provvedere affinché
siano stabiliti adeguati accordi di collaborazione tra l'autorità competente
del sistema multilaterale di negoziazione e quella della giurisdizione in cui
tale sistema presta servizi. Per anticipare un'evoluzione analoga, tale misura
deve essere estesa anche ai sistemi organizzati di negoziazione. ò nuovo (95) Per garantire
l'osservanza da parte delle imprese di investimento e dei mercati
regolamentati, di coloro che controllano effettivamente la loro attività e dei
membri dei loro organi di gestione, degli obblighi imposti dalla presente
direttiva e dal regolamento [inserito da OP] e per assicurare che essi siano
soggetti allo stesso trattamento in tutta l'Unione, occorre che gli Stati
membri siano tenuti a prevedere sanzioni e misure amministrative effettive,
proporzionate e dissuasive. Pertanto, occorre che le sanzioni e le misure
amministrative stabilite dagli Stati membri soddisfino alcuni requisiti
essenziali in relazione al destinatario, ai criteri di cui tener conto in caso
di applicazione di una sanzione o di una misura, alla pubblicazione, ai poteri
sanzionatori fondamentali e ai livelli delle sanzioni pecuniarie amministrative. ò nuovo (96) In
particolare, occorre che le autorità competenti siano autorizzate a irrogare
sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e
da essere dissuasive anche per gli istituti di maggiori dimensioni e per i loro
dirigenti. ò nuovo (97) Al
fine di garantire un'applicazione coerente delle sanzioni in tutti gli Stati
membri occorre che essi siano tenuti ad assicurare che le autorità competenti,
nel decidere il tipo di misura o di sanzione amministrativa e il livello delle
sanzioni pecuniarie amministrative, tengano conto di tutte le circostanze
pertinenti. ò nuovo (98) Per
assicurare che le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico,
occorre che esse siano di norma pubblicate, ad eccezione di determinate
circostanze ben definite. ò nuovo (99) Per
individuare potenziali violazioni occorre che le autorità competenti siano
dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per
incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive. È opportuno
che detti meccanismi lascino impregiudicate le adeguate tutele degli accusati.
Occorre istituire procedure appropriate per garantire alla persona segnalata il
diritto alla difesa e il diritto di udienza prima dell'adozione di una decisione
definitiva che la riguarda nonché il diritto di ricorso dinanzi a un tribunale
contro una decisione che la riguarda. ò nuovo (100) Occorre
che la presente direttiva faccia riferimento alle sanzioni e alle misure
amministrative in modo da coprire tutte le azioni applicate in caso di
violazione e miranti a impedire ulteriori violazioni, a prescindere dalla
definizione della sanzione o della misura nell'ordinamento nazionale. ò nuovo (101) Occorre
che la presente direttiva non pregiudichi disposizioni di legge degli Stati
membri in materia di sanzioni penali. ê 2004/39/CE
(adattato) ð nuovo (102)(61) Ai fini
della protezione dei clienti e senza pregiudizio del loro diritto di adire le
vie legali, è opportuno che gli Stati membri provvedano
affinché incoraggino gli
organismi pubblici o privati Ö siano Õ istituiti ai fini
della composizione extragiudiziale delle controversie a cooperare nella
risoluzione delle vertenze transfrontaliere, tenendo conto della
raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i
principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo[42] ð e della raccomandazione 2001/310/CE
della Commissione sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che
partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di
consumo ï . Quando attuano le disposizioni relative ai reclami e alle procedure
di ricorso per le composizioni extragiudiziali, gli Stati membri dovrebbero
essere incoraggiati ad utilizzare i meccanismi di cooperazione transfrontaliera
esistenti, in particolare la rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti
transfrontaliere in materia di servizi finanziari (FIN-Net). ê 2004/39/CE
considerando 62 ð nuovo (103)(62) Lo
scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti, altre
autorità, organismi o persone dovrebbe essere conforme alle norme sul
trasferimento di dati personali verso paesi terzi, come stabilito dalla
direttiva 95/46/CE ð del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[43]. Lo scambio o la trasmissione di dati
personali tra l'AESFEM e i paesi terzi deve avvenire in conformità alle norme
sul trasferimento di dati personali contenute nel regolamento (CE) n. 45/2001 ï. ê 2004/39/CE
considerando 63 (104)(63) È
necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni
tra le autorità nazionali competenti e potenziare i doveri di assistenza e
cooperazione reciproche. A causa della crescente attività transfrontaliera, le
autorità competenti dovrebbero trasmettersi reciprocamente le informazioni
pertinenti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, in modo tale da
garantire l'effettiva applicazione della presente direttiva, anche in situazioni
in cui le violazioni o presunte violazioni possono interessare le autorità di
due o più Stati membri. Nello scambio di informazioni è necessaria un'osservanza
rigorosa del segreto professionale per garantire la trasmissione senza intoppi
di tali informazioni e la protezione dei diritti delle persone. ê 2004/39/CE
considerando 64 (64) Nella sessione del 17 luglio 2000 il Consiglio ha
istituito il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati dei valori
mobiliari europei. Nella relazione finale tale comitato ha proposto l'introduzione di nuove tecniche legislative basate
su un approccio a quattro livelli, ovvero principi quadro, misure di
esecuzione, cooperazione e vigilanza sull'osservanza della normativa. Il livello 1
corrisponde alla direttiva, che dovrebbe limitarsi a stabilire principi
quadro di carattere generale, mentre il livello 2 consta delle misure tecniche
di esecuzione che dovrebbero essere adottate dalla Commissione con l'assistenza di un comitato. ê 2004/39/CE
considerando 65 (65) La risoluzione adottata dal Consiglio europeo di
Stoccolma del 23 marzo 2001 ha approvato la relazione finale del comitato dei
saggi e la proposta di un approccio articolato su quattro livelli volto ad
accrescere l'efficienza e la trasparenza del processo di
regolamentazione a livello comunitario nel settore dei valori mobiliari. ê 2004/39/CE
considerando 66 (66) Secondo il Consiglio europeo di Stoccolma è
necessario ricorrere più frequentemente alle misure di esecuzione (livello
2) per garantire che le disposizioni tecniche siano al passo con l'evoluzione dei mercati e delle pratiche di
vigilanza e si dovrebbero fissare delle scadenze per tutte le fasi dei lavori
relativi al livello 2. ê 2004/39/CE considerando
67 (67) Nella sua risoluzione sull'attuazione della legislazione nel quadro dei
servizi finanziari, del 5 febbraio 2002, anche il Parlamento europeo ha
approvato la relazione del comitato dei saggi, basandosi sulla dichiarazione
solenne fatta dalla Commissione dinanzi al Parlamento alla stessa data e
sulla lettera inviata il 2 ottobre 2001 dal commissario responsabile del
mercato interno al presidente della commissione parlamentare per i problemi
economici e monetari in merito alle garanzie previste quanto al ruolo del Parlamento europeo in tale processo. ê 2004/39/CE
considerando 68 (68) Le misure necessarie per l'esecuzione della
presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione[44]. ê 2006/31/CE
articolo 1, paragrafo 1 (105)(69) Il
Parlamento europeo dovrebbe disporre di un termine di tre mesi dalla prima
trasmissione dei progetti di modifica e di misure di esecuzione, per esaminarli
e pronunciarsi in proposito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati,
dovrebbe essere possibile abbreviare tale termine. Qualora il Parlamento
europeo approvi una risoluzione entro detto termine, la Commissione dovrebbe
riesaminare i progetti di modifica o di misure. ê 2004/39/CE
considerando 70 (70) Per
tenere conto degli ulteriori sviluppi intervenuti nei mercati finanziari, la
Commissione dovrebbe presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione delle disposizioni riguardanti l'assicurazione della responsabilità civile
professionale, sull'ambito di applicazione delle regole di trasparenza
e sull'eventuale autorizzazione, in qualità di imprese di
investimento, dei negoziatori specializzati in strumenti finanziari derivati
su merci. ò nuovo (106) Al
fine di conseguire gli obiettivi fissati nella presente direttiva è opportuno
che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo
290 del trattato per quanto riguarda i dettagli concernenti le esenzioni, il
chiarimento delle definizioni, i criteri per la valutazione dei progetti di
acquisizione di un'impresa di investimento, i requisiti di organizzazione delle
imprese di investimento, la gestione dei conflitti di interesse, le norme di
comportamento da rispettare nella prestazione di servizi di investimento, l'esecuzione
di ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti, il trattamento degli
ordini dei clienti, le operazioni con le controparti qualificate, i mercati di
crescita per le PMI, le condizioni per la valutazione del capitale iniziale
delle imprese di paesi terzi, le misure relative alla resistenza dei sistemi,
agli interruttori e alla negoziazione elettronica, l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, la sospensione e il ritiro di strumenti
finanziari dalla negoziazione, le soglie applicabili alla notifica delle
posizioni per categoria di operatori e la collaborazione tra autorità competenti.
È particolarmente importante che la Commissione proceda ad adeguate
consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel
preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione provvede alla
trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. ò nuovo (107) Al
fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente
direttiva, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali
competenze riguardano l'adozione della decisione di equivalenza relativa al
quadro regolamentare e di vigilanza del paese terzo per la prestazione di
servizi da parte di imprese di paesi terzi e l'invio all'AESFEM delle notifiche
delle posizioni per categorie di operatori; occorre che tali competenze siano
esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[45]. ò nuovo (108) Occorre
che le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione
coerente e una protezione adeguata dei depositanti, degli investitori e dei
consumatori in tutta l'Unione. Sarebbe efficace e opportuno incaricare l'AESFEM,
in quanto organo dotato di competenze molto specializzate, dell'elaborazione di
progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non
comportano scelte politiche da presentare alla Commissione. ò nuovo (109) Occorre
che la Commissione adotti i progetti di norme tecniche di regolamentazione
elaborati dall'AESFEM di cui all'articolo 7 riguardante le procedure per la
concessione e il rifiuto dell'autorizzazione di imprese di investimento, agli
articoli 9 e 48 riguardanti i requisiti degli organi di gestione, all'articolo
12 riguardante l'acquisizione di partecipazioni qualificate, all'articolo 27 riguardante
l'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti,
agli articoli 34 e 54 riguardanti la collaborazione e lo scambio di
informazioni, all'articolo 36 riguardante la libertà di prestare servizi e di
esercitare attività di investimento, all'articolo 37 riguardante lo
stabilimento di succursali, all'articolo 44 riguardante la prestazione di
servizi in altri Stati membri, all'articolo 63 riguardante le procedure per la
concessione e il rifiuto dell'autorizzazione ai prestatori di servizi di
comunicazione dei dati, agli articoli 66 e 67 riguardanti i requisiti
organizzativi dei meccanismi di pubblicazione approvati (APA)
e dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) e all'articolo 84
riguardante la collaborazione fra autorità competenti. Occorre che la
Commissione adotti tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante
atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE e conformemente agli articoli
da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. ò nuovo (110) Occorre
che alla Commissione sia conferito anche il potere di adottare norme tecniche
di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del TFUE e
conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Occorre
incaricare l'AESFEM dell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di
attuazione da presentare alla Commissione di cui all'articolo 7 riguardante le
procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione di imprese di
investimento, all'articolo 12 riguardante l'acquisizione di partecipazione
qualificata, all'articolo 18 riguardante il processo di negoziazione e la
finalizzazione di operazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei
sistemi organizzati di negoziazione, agli articoli 32, 33 e 53 riguardanti la
sospensione e il ritiro di strumenti dalla negoziazione, all'articolo 36
riguardante la libertà di prestare servizi di investimento e di esercitare
attività di investimento, all'articolo 37 riguardante lo stabilimento di
succursali, all'articolo 44 riguardante la prestazione di servizi da parte di
imprese di paesi terzi, all'articolo 60 riguardante la notifica delle posizioni
per categoria di operatori, all'articolo 78 riguardante l'invio di informazioni
all'AESFEM, all'articolo 83 riguardante l'obbligo di collaborazione, all'articolo
84 riguardante la collaborazione tra autorità competenti, all'articolo 85
riguardante lo scambio di informazioni e all'articolo 88 riguardante le
consultazioni prima di un'autorizzazione. ò nuovo (111) Occorre
che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
che valuti il funzionamento dei sistemi organizzati di negoziazione, il
funzionamento del regime dei mercati di crescita per le PMI, l'impatto dei
requisiti relativi alla negoziazione automatica e alla negoziazione ad alta
frequenza, l'esperienza con il meccanismo di divieto di alcuni prodotti o di
alcune pratiche e l'impatto delle misure riguardanti i mercati degli strumenti
derivati su merci. ê 2004/39/CE
(adattato) (112)(71) Per
raggiungere lo scopo di creare un mercato finanziario integrato, nel quale gli
investitori siano efficacemente tutelati e l'efficienza e l'integrità del
mercato nel suo insieme siano salvaguardate, è necessario che le imprese di
investimento debbano rispettare gli stessi obblighi in qualsiasi Stato membro
esse ottengano l'autorizzazione e che i mercati regolamentati e gli altri
sistemi di negoziazione siano soggetti alle stesse norme in tutta la Comunità
Ö l'Unione Õ, in modo da impedire
che l'opacità o le disfunzioni di un mercato mettano a repentaglio il buon
funzionamento del sistema finanziario europeo nel suo insieme. Poiché questo
scopo può essere realizzato meglio a livello comunitario Ö unionale Õ, la Comunità
Ö l'Unione Õ può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La
presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,. ò nuovo (113) L'istituzione
di un sistema consolidato di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli
strumenti di capitale si ritiene sia di più difficile realizzazione rispetto al
sistema consolidato di pubblicazione per gli strumenti di capitale e i
fornitori potenziali devono essere in grado di acquisire esperienza con quest'ultimo
prima di procedere alla sua realizzazione. Al fine di facilitare l'adeguata
istituzione del sistema consolidato di pubblicazione per gli strumenti
finanziari diversi dagli strumenti di capitale occorre pertanto prorogare la
data di applicazione delle misure nazionali che recepiscono la disposizione
pertinente. ò nuovo (114) La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di esercitare un'attività, il diritto
alla protezione dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo e a un
giudice imparziale, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per
lo stesso reato, e deve essere
attuata in conformità a tali diritti e principi, ê 2004/39/CE
(adattato) HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: TITOLO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Ambito
di applicazione 1. La presente
direttiva si applica alle imprese di investimento,e ai mercati
regolamentati Ö, ai prestatori
di servizi di comunicazione di dati e alle imprese di paesi terzi che offrono
servizi o attività di investimento nell'Unione Õ. ò nuovo 2. La presente
direttiva stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi: a) autorizzazione e
condizioni di esercizio per le imprese di investimento; b) prestazione di
servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di
imprese di paesi terzi con lo stabilimento di una succursale; c) autorizzazione e
funzionamento dei mercati regolamentati; d) autorizzazione e
condizioni di esercizio dei prestatori di servizi di comunicazione dei dati e e) vigilanza,
collaborazione e controllo dell'applicazione della normativa da parte delle
autorità competenti. ê 2004/39/CE
(adattato) ð nuovo 32. Le seguenti
disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della
direttiva 2000/12/CE Ö 2006/48/CE Õ , quando prestano
uno o più servizi e/o effettuano una o più attività di investimento ð e quando vendono o consigliano ai
clienti depositi diversi da quelli con un tasso di rendimento determinato in
relazione a un tasso di interesse ï: –
articolo 2, paragrafo 2, ð articolo 9, paragrafo 6, ï e articoli 1411,
16, 1713
e 1814, –
il capo II del titolo II, escluso l'articolo
23, paragrafo 2, Ö l'articolo 29,
paragrafo 2, Õ secondo comma, –
il capo III del titolo II, esclusi l'articolo
3631,
paragrafi da 2 Ö , 3 e Õ 4, e l'articolo 3732, paragrafi da 2
Ö , 3, 4,
5, Õ a 6,
e
paragrafi 98
e 109, –
gli articoli da 6948
a 8053,
Ö e gli
articoli Õ 8457, 8961 e 9062, e –
l'articolo
71, paragrafo 1. Articolo 2 Esenzioni 1. La presente direttiva non si applica: a) alle imprese di assicurazioni ai
sensi dell'articolo
1 della direttiva 73/239/CEE né alle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo
1 della direttiva 2002/83/CE né alle imprese che
esercitano le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla
direttiva 64/225/CEE Ö 2009/138/CE Õ ; b) alle persone che prestano
servizi di investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie
imprese figlie o ad altre imprese figlie della propria impresa madre; c) alle persone che prestano
servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività
professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o
regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono
la prestazione dei servizi di cui trattasi; d) alle persone che non prestano
servizi di investimento o non esercitano attività di investimento diversi dalla
negoziazione per proprio conto a meno che: i) siano market maker ðii) siano membri di un mercato regolamentato
o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o partecipanti agli
stessi; ï o iii) negozino per conto proprio ð eseguendo gli ordini dei clienti ï in
modo organizzato, frequente e sistematico al di fuori di un mercato
regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, fornendo un
sistema accessibile ai terzi al fine di avviare negoziazioni; ð Tale esenzione non si applica alle
persone esenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), che
negoziano per conto proprio strumenti finanziari in quanto membri di un mercato
regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o ad essi
partecipanti, anche come market maker in relazione a strumenti derivati
su merci, quote di emissioni o relativi strumenti derivati; ï e) alle persone che prestano
servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di
partecipazione dei lavoratori; f) alle persone che prestano
servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di
partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento
esclusivamente per la propria impresa madre, le proprie imprese figlie o altre
imprese figlie della propria impresa madre; g) ai membri del Sistema europeo di
banche centrali e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe ð nell'Unione, ï e
ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che
intervengono nella medesima ð nell'ambito dell'Unione e di organismi
internazionali di cui uno o più Stati membri fanno parte ï; h) agli organismi di investimento
collettivo e ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno a livello comunitario Ö dell'Unione Õ, nonché ai soggetti
depositari e dirigenti di tali organismi; i) alle persone che: - negoziano strumenti finanziari
per conto proprio, ð escluse quelle che negoziano per conto
proprio eseguendo ordini di clienti ï o - che
prestano servizi di investimento ð diversi dalla negoziazione per conto
proprio esclusivamente per la loro impresa madre, per la loro impresa figlia o
per altre imprese figlie della loro impresa madre, o ï - ð prestano servizi di investimento
diversi dalla negoziazione per conto proprio ï in strumenti derivati su merci o forniscono contratti derivati
figuranti nell'allegato I, sezione C 10, ð o quote di emissioni o relativi
strumenti derivati ï ai clienti della loro attività principale purché ð in tutti i casi ï ciò costituisca un'attività accessoria alla loro attività principale,
considerata nell'ambito del gruppo, e purché tale attività principale non
consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente
direttiva o di servizi bancari ai sensi della direttiva 2000/12/CE
Ö 2006/48/CE Õ ; j) alle persone che forniscono
consulenza in materia di investimenti nell'esercizio di un'altra attività
professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché tale consulenza
non sia specificamente rimunerata; k) alle persone la cui attività principale
consiste nel negoziare per conto proprio merci e/o strumenti derivati su merci.
Questa esenzione non si applica allorché le persone che negoziano per conto
proprio merci e/o strumenti derivati su merci fanno parte di un gruppo la cui
attività principale consiste nella prestazione di altri servizi di
investimento, secondo la definizione della presente direttiva, o di servizi
bancari di cui alla direttiva 2000/12/CE; k)l)
alle imprese che prestano servizi e/o esercitano attività di investimento
consistenti esclusivamente nel negoziare per conto proprio nei mercati dei
contratti finanziari a termine (future) o di opzione o in altri mercati di
strumenti derivati o nei mercati a pronti soltanto a fini di copertura di
posizioni nei mercati di strumenti derivati o che negoziano o fissano i prezzi
per conto di altri membri degli stessi mercati e sono garantite da membri che
aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la
responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a
membri che aderiscono all'organismo di compensazione degli stessi mercati; l)m)
alle associazioni istituite da fondi pensione danesi e finlandesi, il cui solo
obiettivo è la gestione delle attività dei fondi pensione affiliati; m)n)
agli "agenti di cambio" le cui attività e funzioni sono disciplinate
dall'articolo 201 del decreto legislativo italiano 24 febbraio 1998, n.
58; ð n) ai gestori del sistema di
trasmissione quali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE quando
svolgono le loro funzioni in conformità delle suddette direttive o dei
regolamenti (CE) n. 714/2009 o (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli
orientamenti adottati a norma di tali regolamenti. ï 2. I diritti conferiti dalla presente
direttiva non si applicano alla prestazione di servizi come controparte nelle
operazioni realizzate da organismi pubblici che gestiscono il debito pubblico o
dai membri del Sistema europeo di banche centrali nel quadro dei compiti loro
assegnati dal trattato e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea o che svolgono compiti equivalenti in virtù di
disposizioni di diritto nazionale. 3. ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardo a misure ï Per
tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme
della presente direttiva, la Commissione può, relativeriguardo
alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c),
Ö e Õ i) e
k), perdefinire
i criteri per determinare Ö chiarire Õ se un'attività debba
essere considerata accessoria all'attività principale a livello di gruppo e per
determinare quando un'attività è esercitata sporadicamente. ò nuovo I criteri per
determinare se un'attività è accessoria rispetto all'attività principale
tengono conto almeno dei seguenti elementi: - la misura in cui
si può oggettivamente misurare che l'attività riduce i rischi direttamente
collegati all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della
tesoreria; - il capitale
impiegato per svolgere l'attività. ê 2004/39/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 3 Esenzioni facoltative 1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non
applicare la presente direttiva alle persone rispetto alle quali essi sono lo
Stato membro d'origine che: –
non sono autorizzate a detenere fondi o titoli
appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in
situazione di debito con i loro clienti, e –
non sono autorizzate a prestare servizi di
investimento, tranne ð attività di consulenza in materia di investimenti, con o senza ï la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote
di organismi d'investimento collettivo e l'attività di consulenza in materia di investimenti
relativa a tali strumenti finanziari, e –
nell'ambito della prestazione di tali servizi sono
autorizzate a trasmettere ordini soltanto a: i) imprese di investimento autorizzate
ai sensi della presente direttiva, ii) enti creditizi autorizzati ai sensi
della direttiva 2000/12/CE Ö 2006/48/CE Õ , iii) succursali di imprese di
investimento o di enti creditizi che sono autorizzati in un paese terzo e che
sono tenuti ad ottemperare e ottemperano a norme prudenziali considerate dalle
autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella
presente direttiva, nella direttiva 2000/12/CE Ö 2006/48/CE Õ o nella direttiva 93/6/CEE
Ö 2006/49/CE Õ , iv) organismi d'investimento collettivo
autorizzati in virtù della legislazione di uno Stato membro a vendere quote al
pubblico, nonché ai dirigenti di siffatti organismi, v) società di investimento a capitale
fisso, quali definite all'articolo 15, paragrafo 4, della seconda
direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa
a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli
Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del
Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda
la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le
modificazioni del capitale sociale della stessa[46], i cui
titoli sono quotati o negoziati in un mercato regolamentato in uno Stato
membro, a condizione che le attività di tali persone siano
ð autorizzate e ï regolamentate a livello nazionale. ðI regimi nazionali devono prevedere per tali
persone requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti dalla presente direttiva
per quanto riguarda: ï ð i) condizioni e procedure di autorizzazione e di vigilanza continua
quali stabilite all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 7, 8, 9, 10,
21 e 22; ï ð ii) norme di comportamento quali stabilite all'articolo 24, paragrafi
1, 2, 3 e 5, e all'articolo 25, paragrafi 1, 4 e 5, e le relative misure di
esecuzione di cui alla direttiva 2006/73/CE. ï ð Gli Stati membri stabiliscono che le
persone escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva ai sensi
del paragrafo 1 devono essere coperte da un sistema di indennizzo degli
investitori riconosciuto in conformità della direttiva 97/9/CE o da un sistema
che garantisce una protezione equivalente ai loro clienti. ï ê 2004/39/CE 2. Le persone escluse dall'ambito d'applicazione
della presente direttiva a norma del paragrafo 1 non godono delle libertà
di prestare servizi e/o di effettuare attività di investimento o di stabilire
succursali previste, rispettivamente, dalle disposizioni dell'articolo 3631 e dell'articolo 3732. ò nuovo 3. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione europea e all'AESFEM se si avvalgono dell'opzione
prevista dal presente articolo e provvedono affinché le autorizzazioni di cui
al paragrafo 1 rechino la menzione di essere state concesse in conformità al
presente articolo. 4. Gli Stati membri
comunicano all'AESFEM le disposizioni del diritto nazionale analoghe ai
requisiti delle presente direttiva elencati al paragrafo 1. ê 2004/39/CE
(adattato) è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 2 ð nuovo Articolo 4 Definizioni ð 1. Ai fini della presente direttiva si
applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]. ï 21. Ai fini della presente direttiva, si intende per
ð Si applicano anche le seguenti definizioni: ï 1) «impresa di
investimento»: qualsiasi
persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel
prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a
titolo professionale; Gli Stati membri
possono includere nella definizione di «impresa di investimento» le imprese che
non sono persone giuridiche a condizione che: a) il
loro status giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro
interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, e b)
siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro
status giuridico. Tuttavia quando una
persona fisica presta servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori
mobiliari di terzi, può essere considerata come un'impresa di investimento ai fini della presente
direttiva soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati da quest'ultima e dalla direttiva 93/6/CEE, soddisfa le
condizioni seguenti: a) i
diritti di proprietà dei terzi sugli strumenti e i fondi devono essere
salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell'impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di
compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell'impresa o dei suoi proprietari; b) l'impresa deve essere soggetta a norme il cui scopo
è il controllo della sua solvibilità, nonché di quella dei suoi proprietari; c) i
conti annuali dell'impresa devono essere controllati da una o più
persone abilitate, in virtù della legislazione nazionale, alla revisione dei
conti; d)
quando un'impresa ha un solo proprietario, quest'ultimo deve provvedere alla protezione degli
investitori in caso di cessazione dell'attività dell'impresa dovuta al suo decesso, alla sua incapacità
o a qualsiasi altra situazione simile; 12)
«servizio e attività di investimento»: qualsiasi servizio o attività riportati
nella sezione A dell'allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano
nella sezione C dell'allegato I; La Commissione è1 --- ç ð adotta mediante atti delegati
conformemente all'articolo 94 misure che specificano ï: –
i contratti derivati di cui nella sezione C 7
dell'allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari
derivati, verificando, tra l'altro, se questi strumenti sono compensati e
regolamentati in stanze di compensazione riconosciute oppure se sono soggetti a
regolari richiami di margine, –
i contratti derivati di cui nella sezione C 10
dell'allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari
derivati, verificando, tra l'altro, se questi strumenti sono commercializzati
in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, o se
sono oggetto di compensazione e regolamentazione in stanze di compensazione
riconosciute oppure se sono soggetti a regolari richiami di margine; 23)
«servizio accessorio»: qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'allegato
I; 34)
«consulenza in materia di investimenti»: prestazione di raccomandazioni
personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa
di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti
finanziari; 45) «esecuzione di
ordini per conto dei clienti»: conclusione di accordi di acquisto o di vendita
di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti ð . L'esecuzione di ordini comprende
la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un
ente creditizio o da un'impresa di investimento al momento della loro
emissione ï; 56)
«negoziazione per conto proprio»: contrattazione ai fini della conclusione di
operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il
negoziatore impegna Ö capitale Õ posizioni
proprioe; 7)
«internalizzatore sistematico»: un'impresa di investimento che in modo organizzato,
frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del
cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale
di negoziazione; 68)
«market maker»: una persona che si propone sui mercati finanziari, su base
continua, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo
strumenti finanziari impegnando Ö capitale Õ posizioni
proprioe
ai prezzi da essa definiti; 79)
«gestione del portafoglio»: gestione, su base discrezionale e individualizzata,
di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti,
qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari; 810)
«cliente»: persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento
presta servizi di investimento e/o servizi accessori; 911)
«cliente professionale»: cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell'allegato
II; 1012)
«cliente al dettaglio»: cliente che non sia un cliente professionale; 13) «gestore del
mercato»: persona o persone
che gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano l'attività di un
mercato regolamentato. Il gestore del mercato può coincidere con il mercato
regolamentato stesso; 14) «mercato
regolamentato»: sistema
multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o
facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue
regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle
sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e
ai sensi delle disposizioni del titolo III; 15) «sistema
multilaterale di negoziazione»: sistema
multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del
mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non
discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi
relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi
delle disposizioni del titolo II; ò nuovo 11) «mercato
di crescita per le PMI»: un sistema multilaterale di negoziazione registrato
come un mercato di crescita per le PMI in conformità all'articolo 35; 12) «piccola
o media impresa»: un'impresa che ha una capitalizzazione di borsa media
inferiore a 100 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno
dei tre precedenti anni civili. ê 2004/39/CE
(adattato) ð nuovo 1316)
«ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un
quantitativo fissato; 1417)
«strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell'allegato
I; 2118) «valori
mobiliari»: categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che
possono essere negoziate nel mercato dei capitali, ad esempio: a) azioni
di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di
altri soggetti e certificati di deposito azionario; b)
obbligazioni ed altri titoli di credito compresi i certificati di deposito
relativi a tali titoli; c)
qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali
valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con
riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci
o altri indici o misure; 1519)
«strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati
nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito
e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento; 1620)
«Stato membro d'origine»: a) in caso di imprese di investimento: i) se l'impresa di investimento è una
persona fisica, Stato membro in cui tale persona ha la propria amministrazione
centrale; ii) se l'impresa di investimento è una
persona giuridica, Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria; iii) se, in base al diritto nazionale cui è
soggetta, l'impresa d'investimento non ha sede statutaria, Stato membro in cui
è situata la sua amministrazione centrale; b) in caso di mercati regolamentati: Stato
membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto
nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede statutaria, lo
Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale; 1721)
«Stato membro ospitante»: Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine in
cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi e/o esercita
attività o Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure
in modo da facilitare l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da
parte di membri o partecipanti ivi stabiliti; 1822)
«autorità competente»: autorità designata da ciascuno Stato membro, a norma
dell'articolo 48, salvo altrimenti indicato nella presente direttiva; 1923)
«enti creditizi»: enti creditizi ai sensi della direttiva Ö 2006/48/CE Õ 2000/12/CE; 2024)
«società di gestione degli OICVM»: società di gestione ai sensi della direttiva
85/611/CEE
del Consiglio, del 20 dicembre 1985, Ö 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, Õ concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) Ö [47] Õ ; 2125)
«agente collegato»: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e
incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto
della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori
presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli
ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari,
colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti
rispetto a detti strumenti o servizi finanziari; 2226)
«succursale»: sede di attività diversa dalla sede dell'amministrazione centrale
che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un'impresa di
investimento e fornisce servizi e/o attività di investimento e che può inoltre
prestare servizi accessori per i quali l'impresa di investimento è stata
autorizzata; tutte le sedi di attività insediate nello stesso Stato membro da
un'impresa di investimento che abbia la sede centrale in un altro Stato membro
sono considerate come un'unica succursale; ê 2007/44/CE
articolo 3, paragrafo 1 2327)
«partecipazione qualificata»: partecipazione in un'impresa di investimento,
diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di
voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE tenendo conto
delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12,
paragrafi 4 e 5, di tale direttiva oppure che comporta la possibilità di
esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui si detiene
la partecipazione; ê 2004/39/CE
(adattato) 2428)
«impresa madre»: impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima
direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti
consolidati[48]; 2529)
«impresa figlia»: impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva
83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata
impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese; 30) «controllo»:
controllo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE; 2631) «stretti
legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono
legate: (a)
da una «partecipazione», ossia dal fatto di
detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei
diritti di voto o del capitale di un'impresa; (b)
da un legame di «controllo», ossia dal legame che
esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo
1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa
natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa
figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo
di tali imprese.; (c)
si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone
fisiche o giuridiche anche da unla situazione in
cui tali persone soiano
legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo. ò nuovo 27) «organo di gestione»: l'organo di gestione di un'impresa,
con funzioni di sorveglianza e di gestione, che costituisce la massima autorità
decisionale e ha il potere di fissare la strategia, gli obiettivi e l'orientamento
generale dell'impresa. L'organo di gestione comprende persone che hanno l'effettivo
controllo dell'attività dell'impresa; 28) «organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza»:
l'organo di gestione che svolge la funzione di sorveglianza controllando e
monitorando il processo decisionale della dirigenza; 29) «alta dirigenza»: le persone che esercitano
funzioni esecutive in un'impresa e che sono responsabili della sua gestione
quotidiana, compresa l'attuazione delle politiche concernenti la distribuzione
di servizi e prodotti ai clienti da parte dell'impresa e del suo personale; 30) «negoziazione algoritmica»: negoziazione di strumenti
finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i
parametri individuali degli ordini, come ad esempio se avviare l'ordine, i
tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione,
con intervento umano minimo o nullo. Questa definizione non comprende i sistemi
utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione o
per confermare ordini; 31) «accesso elettronico diretto» in relazione a una
sede di negoziazione: un accordo in base al quale un membro di una sede di
negoziazione o un suo partecipante consente a una persona di utilizzare il
proprio codice di negoziazione in modo da trasmettere per via elettronica
ordini relativi a uno strumento finanziario direttamente alla sede di
negoziazione. Questa definizione comprende tale genere di accordo
indipendentemente dal fatto che preveda l'utilizzo da parte della persona dell'infrastruttura
del membro o del partecipante, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito
dal membro o dal partecipante, per trasmettere gli ordini; 32) «regolamento relativo agli abusi di mercato»: il
regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso
di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato); 33) «pratica di
vendita abbinata»: l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro
servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento
dello stesso accordo o pacchetto. ê 2004/39/CE (adattato) è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 2, lettera b) ð nuovo 32. ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardo a misure
intese a ï Per
tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme
della presente direttiva, la Commissione è1 --- ç può chiarire ð specificare alcuni elementi tecnici
del ïle definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo Ö per adeguarle agli
sviluppi del mercato Õ . ê 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 2, lettera b) Le misure di cui
al presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ê 2004/39/CE ð nuovo TITOLO II CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO CAPO I CONDIZIONI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE Articolo 5 Requisiti per l'autorizzazione 1. Ciascuno Stato membro prescrive che la
prestazione di servizi o l'esercizio di attività di investimento come
occupazione o attività abituale a titolo professionale sia soggetta ad
autorizzazione preventiva ai sensi delle disposizioni del presente capo. L'autorizzazione
è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine designata a
norma dell'articolo 6948. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati
membri consentono che qualsiasi gestore di un mercato sia autorizzato a gestire
un sistema multilaterale di negoziazione ð o un sistema organizzato di
negoziazione (OTF) ï, previa verifica del fatto che rispetta le disposizioni del presente
capo, eccettuati gli articoli 11
e
15. ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo1 (adattato) 3. Gli Stati membri istituiscono un registro
di tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e
contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l'impresa di
investimento è autorizzata. Il registro è aggiornato regolarmente. Ogni
autorizzazione è notificata all'Autorità europea di vigilanza (Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l'«AESFEM»),
istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio[49]. L'AESFEM redige un elenco di tutte le imprese
di investimento dell'Unione. Il registro contiene informazioni sui servizi o
sulle attività per i quali l' Ö ciascuna Õ impresa di
investimento è autorizzata ed è aggiornato regolarmente. L'AESFEM pubblica l'elenco
sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento. Qualora un'autorità competente abbia revocato
un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, lettere da b) a d), la revoca
è pubblicata nell'elenco per un periodo di cinque anni. ê 2004/39/CE
(adattato) 4. Ciascuno Stato membro prescrive che: –
un'impresa di investimento che sia una persona
giuridica abbia l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha la sede
statutaria; –
un'impresa di investimento che non sia una persona
giuridica o un'impresa di investimento che sia una persona giuridica ma che in
base al suo diritto nazionale non ha una sede statutaria, abbia la sua
amministrazione centrale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la
sua attività. 5. Nel caso delle
imprese di investimento che si limitano a prestare un servizio di consulenza in
materia di investimenti o il servizio di ricezione e trasmissione di ordini
alle condizioni stabilite all'articolo 3, gli Stati membri possono consentire
all'autorità competente di delegare le funzioni
amministrative, di preparazione o accessorie connesse al rilascio di un'autorizzazione, alle condizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Articolo 6 Oggetto
dell'autorizzazione 1. Lo Stato
membro d'origine garantisce che nell'autorizzazione siano specificati i servizi
o le attività di investimento che l'impresa di investimento è autorizzata a
prestare. L'autorizzazione può coprire uno o più servizi accessori di cui alla
sezione B dell'allegato I. L'autorizzazione non può mai essere rilasciata solo
per la prestazione di servizi accessori. 2. Un'impresa di investimento che chiede l'autorizzazione
a estendere la propria attività ad altri servizi o attività di investimento o a
servizi accessori non coperti dall'autorizzazione iniziale presenta una
richiesta di estensione della sua autorizzazione. 3. L'autorizzazione è valida per tutta la Comunità
Ö l'Unione Õ e consente ad un'impresa
di investimento di prestare i servizi o di esercitare le attività per i quali è
autorizzata ovunque nella
Comunità Ö nell'Unione Õ, sia tramite lo
stabilimento di una succursale che in regime di libera prestazione dei servizi. Articolo 7 Procedure per la concessione e il
rifiuto dell'autorizzazione 1. L'autorità competente non concede l'autorizzazione
se prima non si è pienamente assicurata che il richiedente soddisfi tutti i requisiti
derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva. 2. L'impresa di investimento fornisce tutte le
informazioni - compreso un programma di attività che indichi in particolare i
tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa - di cui l'autorità
competente necessita per accertarsi che l'impresa di investimento abbia
adottato, al momento dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie
per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo. 3. Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto
dell'autorizzazione. ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 2 (adattato) ð nuovo 4. Per assicurare la coerente armonizzazione del
presente articolo, dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4,
dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, Ll'AESFEM può elaborare ð elabora ï progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) le informazioni da fornire alle autorità
competenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, compreso il
programma di attività; ð b) le funzioni dei comitati per le
nomine previsti all'articolo 9, paragrafo 2; ï c)b) i requisiti
applicabili alla direzione delle imprese di investimento ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 84,
e specificare le informazioni per le notifiche di cui all'articolo 9,
paragrafo 52; d)c) i requisiti
applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché
quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 10,
paragrafi 1 e 2. ðL'AESFEM presenta tali progetti di norme
tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [31 dicembre 2016] ï. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente Ö alla procedura
stabilita Õ agli articoli da 10
a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Ö 5. Õ Per assicurare condizioni
uniformi di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2,
Ll'AESFEM può elaborare ð elabora ï progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati
standard, modelli e procedure per la notifica o la presentazione delle
informazioni di cui ai
detti all'articoloi
Ö 7, paragrafo 2,
e all'articolo 9, paragrafo 5 Õ. ðL'AESFEM presenta tali progetti di norme
tecniche di attuazione alla Commissione entro il [31 dicembre 2016]. ï Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo Ö primo Õ comma conformemente
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE
(adattato) Articolo 8 Revoca dell'autorizzazione L'autorità competente può revocare l'autorizzazione
rilasciata ad un'impresa di investimento quando quest'ultima: a) non si avvale dell'autorizzazione entro
dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di
investimento o di esercitare attività di investimento da più di sei mesi, se lo
Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in
tali casi; b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando
false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare: c) non soddisfa più le condizioni cui è
subordinata l'autorizzazione, ad esempio non rispetta più le condizioni della
direttiva 93/6/CEE Ö 2006/49/CE Õ ; d) ha violato in modo grave e sistematico le
disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva per quanto
concerne le condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento; e) ricade in uno degli altri casi in cui la
revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall'ambito
di applicazione della presente direttiva. ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 3 Ogni revoca dell'autorizzazione è notificata
all'AESFEM. ê 2004/39/CE Articolo 9 Organo
di gestionePersone che dirigono
effettivamente l'attività 1. Gli Stati
membri prescrivono che le persone che dirigono effettivamente l'attività di un'impresa di investimento abbiano onorabilità e
professionalità sufficienti per assicurare una gestione sana e prudente di
detta impresa. Quando il gestore
del mercato che richiede l'autorizzazione a gestire un sistema
multilaterale di negoziazione e le persone che dirigono effettivamente l'attività di tale sistema coincidono con le persone
che dirigono effettivamente l'attività del mercato regolamentato, si ritiene che
tali persone soddisfino i requisiti stabiliti al primo comma. ò nuovo 1. Gli Stati membri
prescrivono che tutti i membri dell'organo di gestione delle imprese di
investimento soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e possiedano le
conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichino tempo
sufficiente all'esercizio delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono
affinché tutti i membri dell'organo di gestione soddisfino in particolare i
requisiti seguenti: (a)
i membri dell'organo di
gestione dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni nell'impresa. Essi non possono
cumulare incarichi che vadano oltre una delle seguenti combinazioni: i) un incarico di
amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo; ii) quattro incarichi di
amministratore non esecutivo. Gli incarichi di
amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso
gruppo sono considerati come un unico incarico di amministratore. Le autorità competenti
possono autorizzare un membro dell'organo di gestione di un'impresa di
investimento a cumulare più incarichi di amministratore di quanto consentito
nel comma precedente tenendo conto delle circostanze personali e della natura,
delle dimensioni e della complessità delle attività svolte dall'impresa di
investimento. (b)
L'organo di gestione
possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per
essere in grado di comprendere le attività dell'impresa di investimento, in
particolare il rischio principale che tali attività comportano. (c)
Ciascun membro dell'organo
di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di giudizio per poter
valutare e contestare effettivamente le decisioni degli alti dirigenti. Gli Stati membri
impongono alle imprese di investimento di destinare risorse adeguate alla
preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione. Quando il gestore del
mercato che richiede l'autorizzazione a gestire un sistema multilaterale di
negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione e le persone che dirigono
effettivamente l'attività di tali sistemi coincidono con i membri dell'organo
di gestione del mercato regolamentato, si ritiene che tali persone soddisfino i
requisiti stabiliti al primo comma. 2. Gli Stati membri
prescrivono alle imprese di investimento, ove opportuno e proporzionato in
considerazione della natura, delle dimensioni e della complessità delle loro
attività, di istituire un comitato per le nomine inteso a valutare il rispetto
del paragrafo 1 e a formulare raccomandazioni, se necessario, sulla base di
tale valutazione. Il comitato per le nomine è composto da membri dell'organo di
gestione che non esercitano funzioni esecutive nell'istituto in questione. Il
presente paragrafo non si applica nei casi in cui, ai sensi della normativa
nazionale, l'organo di gestione non ha competenza in materia di nomine dei suoi
membri. 3. Gli Stati membri
prescrivono che le imprese di investimento prendano in considerazione la
diversità come uno dei criteri di selezione dei membri dell'organo di gestione.
In particolare, tenendo conto delle dimensioni dell'organo di gestione, le
imprese di investimento attuano una politica di promozione della diversità per
quanto riguarda il genere, l'età, il percorso formativo e professionale e la
provenienza geografica dei membri. 4. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
la nozione di tempo
sufficiente dedicato da un membro dell'organo di gestione all'esercizio delle
sue funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, alle
dimensioni e alla complessità delle attività dell'impresa di investimento, di
cui le autorità competenti devono tener conto quando autorizzano un membro dell'organo
di gestione a cumulare più incarichi di amministratore di quanto sia consentito,
come indicato al paragrafo 1, lettera a); (b)
la nozione di conoscenze,
competenze e esperienze collettive adeguate dell'organo di gestione di cui al
paragrafo 1, lettera b); (c)
la nozione di onestà,
integrità e indipendenza di giudizio di un membro dell'organo di gestione di
cui al paragrafo 1, lettera c); (d)
la nozione di risorse
umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei
membri dell'organo di gestione; (e)
la nozione di diversità
di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di gestione. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1095/2010. L'AESFEM presenta
tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il
[31 dicembre 2014]. ê 2004/39/CE ð nuovo 52. Gli Stati membri prescrivono che l'impresa
di investimento notifichi all'autorità competente ð tutti i membri dell'organo di gestione
e ï qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua composizionedirezione,
fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare se ð l'impresa rispetti le disposizioni di
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ï i nuovi dirigenti abbiano onorabilità e
professionalità sufficienti. ò nuovo 6. Gli Stati membri
prescrivono che l'organo di gestione di un'impresa di investimento provveda
affinché l'impresa sia gestita in modo sano e prudente e in modo da promuovere
l'integrità del mercato e l'interesse dei clienti. A tal fine l'organo di
gestione: (a)
definisce, approva e
sorveglia gli obiettivi strategici dell'impresa; (b)
definisce, approva e
sorveglia l'organizzazione dell'impresa, comprese le qualifiche, conoscenze e
competenze richieste al personale, le risorse, le procedure e gli accordi per
la prestazione di servizi e l'effettuazione di attività da parte dell'impresa,
tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle sue
attività e di tutti i requisiti che essa deve soddisfare; (c)
definisce, approva e
sorveglia la strategia dell'impresa in materia di servizi, attività, operazioni
e prodotti prestati o proposti dalla stessa, in conformità alla tolleranza del
rischio dell'impresa e alle caratteristiche ed esigenze dei clienti
destinatari, compresa l'effettuazione, se del caso, di prove di stress
adeguate; (d)
esercita una sorveglianza
effettiva sull'alta dirigenza. L'organo di gestione
sorveglia e valuta periodicamente l'efficacia dell'organizzazione dell'impresa
di investimento e l'adeguatezza delle strategie relative alla prestazione di
servizi ai clienti e prende i provvedimenti opportuni per rimediare ad
eventuali carenze. I membri dell'organo
di gestione nella funzione di sorveglianza hanno accesso adeguato alle
informazioni e ai documenti necessari per sorvegliare e monitorare il processo
decisionale della dirigenza. ê 2004/39/CE
(adattato) ð nuovo 73. L'autorità
competente rifiuta l'autorizzazione se non è certa che le persone che
dirigeranno effettivamente l'attività dell'impresa di investimento abbiano
onorabilità e professionalità sufficienti o laddove esistano ragioni obiettive
e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nella direzione mettano
Ö l'organo di
gestione dell'impresa possa mettere Õ a repentaglio la
gestione Ö efficace, Õ sana e prudente dell'impresa
ð e l'adeguata considerazione dell'interesse
dei clienti nonché l'integrità del mercato ï . 84. Gli Stati membri
prescrivono che la direzione delle imprese di investimento sia assicurata da
almeno due persone che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1. In deroga al primo comma, gli Stati membri
possono rilasciare l'autorizzazione alle imprese di investimento che sono
persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche
dirette da un'unica persona fisica conformemente al loro statuto e alla
legislazione nazionale applicabile. Gli Stati membri prescrivono comunque che: i) siano state adottate misure
alternative per garantire la gestione sana e prudente di tali imprese.
ð nonché l'adeguata considerazione dell'interesse
dei clienti e l'integrità del mercato; ï ii) ð le persone fisiche interessate
soddisfino il criterio dell'onorabilità, possiedano sufficienti conoscenze,
competenze e esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro
funzioni. ï Articolo 10 Azionisti e soci con partecipazioni
qualificate 1. Le autorità competenti non autorizzano la
prestazione di servizi o attività di investimento da parte di un'impresa di
investimento fintanto che non siano stati loro comunicati l'identità degli
azionisti o soci, diretti o indiretti, siano essi persone fisiche o giuridiche,
che detengono partecipazioni qualificate e gli importi di tali partecipazioni. Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione
se, tenuto conto della necessità di garantire la gestione sana e prudente di un'impresa
di investimento, non sono certe dell'idoneità degli azionisti o soci che
detengono partecipazioni qualificate. Quando esistono stretti legami tra l'impresa
di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente
rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare
efficacemente le sue funzioni di vigilanza. 2. L'autorità competente rifiuta di rilasciare
l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le
quali l'impresa di investimento ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione
di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue
funzioni di vigilanza. ò nuovo 3. Gli Stati membri
prescrivono che, quando l'influenza esercitata dalle persone di cui al
paragrafo 1, primo comma, può pregiudicare la gestione sana e prudente
dell'impresa di investimento, l'autorità competente adotti misure adeguate per
porre termine a tale situazione. Le misure possono
consistere nella richiesta di provvedimenti giudiziari o nell'imposizione di
sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti o nella sospensione
dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute dagli
azionisti o soci in questione. ê 2007/44/CE
articolo 3, paragrafo 2 (adattato) Ö Articolo
11 Õ Ö Notifica di
progetti di acquisizione Õ 13. Gli Stati membri
prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito «candidato
acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire,
direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di
investimento o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta
partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del
capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, o che l'impresa
di investimento divenga una sua impresa figlia (di seguito «progetto di
acquisizione») notifichi previamente per iscritto alle autorità competenti dell'impresa
di investimento nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o
aumentare detta partecipazione qualificata l'entità prevista della
partecipazione e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 1310 ter,
paragrafo 4. Gli Stati membri prevedono che tutte le
persone fisiche o giuridiche che abbiano deciso di non detenere più,
direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di
investimento debbano previamente notificare per iscritto alle autorità
competenti l'entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o
giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti qualora
abbiano deciso di diminuire la propria partecipazione qualificata in modo tale
che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di
sotto dei limiti del 20%, 30% o 50%, o che l'impresa di investimento cessi di
essere una sua impresa figlia. Gli Stati membri possono non applicare la
soglia del 30% quando essi applicano una soglia di un terzo ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE. Nel determinare se i criteri per una
partecipazione qualificata di cui Ö all'articolo 10
e Õ al presente articolo
sono soddisfatti, gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di
voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti
creditizi derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal
collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di
cui all'allegato I, sezione A, punto 6, a condizione che da un lato tali
diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella
gestione dell'emittente e dall'altro che siano ceduti entro un anno dall'acquisizione. 24. Le autorità
competenti operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la
valutazione di cui all'articolo 1310 ter,
paragrafo 1 (di seguito «la valutazione»), se il candidato acquirente è: (a)
un ente creditizio, un'impresa di assicurazione,
un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di
gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso
da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione; (b)
l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa
di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di
investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro
Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di
acquisizione; oppure (c)
una persona fisica o giuridica che controlla un
ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa
di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro
Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di
acquisizione. Le autorità competenti si scambiano senza
indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la
valutazione dell'acquisizione. A tale riguardo, le autorità competenti si
comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di
propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità
competente che ha autorizzato l'impresa di investimento alla quale si riferisce
il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi
dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente. ê 2004/39/CE
(adattato) 35. Gli Stati membri
prescrivono che se le imprese di investimento vengono a conoscenza di
acquisizioni o cessioni di partecipazioni nel loro capitale che facciano sì che
le partecipazioni superino uno dei livelli di cui al paragrafo 13, primo comma, o
scendano al di sotto di uno di tali livelli, abbiano l'obbligo di comunicarlo
immediatamente all'autorità competente. Le imprese di investimento comunicano altresì
all'autorità competente, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti
e dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entità delle medesime,
quali risultano, per esempio, dalle informazioni comunicate nel corso dell'assemblea
generale annuale degli azionisti e dei soci ovvero in virtù della
regolamentazione applicabile alle società i cui valori mobiliari sono ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato. 46. Gli Stati membri
prescrivono che quando l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1,
primo comma può pregiudicare la gestione sana e prudente dell'impresa di investimento,
l'autorità competente
adotti misure adeguate per porre termine a tale situazione. Tali misure possono consistere nella richiesta di
provvedimenti giudiziari e/o nell'imposizione
di sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti o nella
sospensione dell'esercizio
dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute dagli azionisti o soci in
questione. Misure analoghe Ö Gli Stati
membri prescrivono che le autorità competenti adottino misure analoghe a quelle
di cui all'articolo 10, paragrafo 3 Õ sono prese
nei confronti delle persone che non ottemperino all'obbligo di informare l'autorità
prima dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata. In
caso di acquisizione di una partecipazione nonostante l'opposizione dell'autorità
competente, gli Stati membri, indipendentemente da altre eventuali sanzioni che
verranno adottate, dispongono la sospensione dell'esercizio dei relativi
diritti di voto, oppure la nullità o la possibilità di annullamento dei voti
espressi. ê 2007/44/CE
articolo 3, paragrafo 3 (adattato) Articolo 1210 bis Termine per la valutazione 1. Le autorità competenti comunicano per
iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui all'articolo 11,
paragrafo 13,
primo comma, e le eventuali informazioni di cui al paragrafo 2 del
presente articolo prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla
ricezione. Le autorità competenti dispongono di un
massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto
di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha
chiesto di allegare alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 1310 ter,
paragrafo 4 (di seguito «termine per la valutazione»), per effettuare la
valutazione. Le autorità competenti informano il candidato
acquirente della data di scadenza del termine per la valutazione al momento del
ricevimento della notifica. 2. Durante il termine per la valutazione, le
autorità competenti possono, se del caso, e non oltre il cinquantesimo giorno
lavorativo di tale termine, richiedere ulteriori informazioni necessarie per
completare la valutazione. La richiesta viene fatta per iscritto precisando le
informazioni integrative necessarie. Per il periodo compreso tra la data della
richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento
della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il decorso del termine
per la valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi.
Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni
da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non
possono dare luogo ad una sospensione del decorso del termine per la
valutazione. 3. Le autorità competenti possono prorogare la
sospensione di cui al paragrafo 2, secondo comma, fino a un massimo di
trenta giorni lavorativi Ö se il candidato
acquirente è Õ : (a)
Ö una persona
fisica o giuridica Õ che risiede fuori dalla Comunità
Ö dall'Unione Õ ; oppure (b)
una persona fisica o giuridica e non è sottoposto
a vigilanza a norma della presente direttiva, o delle direttive 85/611/CEE,
92/49/CEE[50], 2002/83/CE Ö 2009/65/CE Õ , 2005/68/CE[51] Ö 2009/138/CE Õ , 2006/48/CE[52]. 4. Se al termine della loro valutazione
decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti, entro
due giorni lavorativi e senza superare il termine per la valutazione, informano
per iscritto il candidato acquirente e indicano le ragioni della loro
decisione. Fatta salva la legislazione nazionale, un'adeguata motivazione della
decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Ciò
non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l'autorità competente a
rendere pubblica tale motivazione anche senza una richiesta del candidato
acquirente. 5. Se, entro il termine per la valutazione, le
autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione,
il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato. 6. Le autorità competenti possono fissare un
termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo
ove opportuno. 7. Gli Stati membri non possono imporre
requisiti più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva per la
notifica alle autorità competenti e l'approvazione da parte di queste ultime di
acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale. ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 4 (adattato) 8. Per assicurare la coerente armonizzazione del
presente articolo, Ll'AESFEM
elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco
esauriente di informazioni, di cui al paragrafo 4, che i candidati
acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo il paragrafo 2. L'AESFEM presenta tali progetti di norme
tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente Ö alla procedura
stabilita Õ agli articoli da 10
a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione
degli articoli 10, 10 bis e 10 ter, Ll'AESFEM
elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati
standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le
autorità competenti interessate di cui all'articolo 1110,
paragrafo 24. L'AESFEM presenta tali progetti di norme
tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2007/44/CE
articolo 3, paragrafo 3 ð nuovo Articolo 1310 ter Valutazione 1. Nell'esaminare la notifica di cui all'articolo 1110,
paragrafo 13,
e le informazioni di cui all'articolo 1210 bis,
paragrafo 2, le autorità competenti valutano, al fine di garantire la
gestione sana e prudente dell'impresa di investimento cui si riferisce il
progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del
candidato acquirente sull'impresa di investimento, la qualità del candidato
acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di
tutti i criteri seguenti: (a)
la reputazione del candidato acquirente; (b)
la reputazione e l'esperienza di tutte le persone
che, in esito al progetto di acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività
dell'impresa di investimento; (c)
la solidità finanziaria del candidato acquirente,
in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista
nell'impresa di investimento alla quale si riferisce il progetto di
acquisizione; (d)
la capacità dell'impresa di investimento di
rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della
presente direttiva e, se del caso, di altre direttive, segnatamente le
direttive 2002/87/CE e 2006/49/CE, in particolare, il fatto che il gruppo di
cui diventerà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una
vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità
competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le
autorità competenti; (e)
l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare
che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo
un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o
di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva
2005/60/CE o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio. Per tenere conto degli sviluppi
futuri e per assicurare un'applicazione uniforme
della presente direttiva, la Commissione può adottare misure di esecuzione,
secondo la procedura di cui all'articolo 64,
paragrafo 2, ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardo a misure ï che adeguino i criteri prudenziali di cui al presente paragrafo, primo
comma. 2. Le autorità competenti possono opporsi al
progetto di acquisizione solo se sussistono ragionevoli motivi per farlo in
base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal
candidato acquirente sono incomplete. 3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre
condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da
acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il
progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del
mercato. 4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle
informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono
essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 1110,
paragrafo 13.
Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del
candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non
richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione
prudenziale. 5. Fatto salvo l'articolo 1210 bis,
paragrafi 1, 2 e 3, quando all'autorità competente sono stati notificati
due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni
qualificate nella stessa impresa di investimento, tale autorità tratta i
candidati acquirenti in modo non discriminatorio. ê 2004/39/CE
(adattato) Articolo 1411 Adesione ad un sistema di indennizzo
degli investitori autorizzato L'autorità competente si accerta che i
soggetti che chiedono un'autorizzazione in qualità di imprese di investimento
abbiano ottemperato, al momento dell'autorizzazione, agli obblighi previsti
dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo
1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori[53]. Articolo 1512 Dotazione patrimoniale iniziale Gli Stati membri assicurano che le autorità
competenti rilascino l'autorizzazione solo a condizione che l'impresa di
investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti
previsti dalla direttiva 93/6/CEE Ö 2006/49/CE Õ , tenuto conto della
natura dei servizi o delle attività di cui trattasi. In attesa della
revisione della direttiva 93/6/CEE, le imprese di investimento di cui all'articolo 67 sono soggette ai requisiti
patrimoniali previsti in tale articolo. Articolo 1613 Requisiti di organizzazione 1. Lo Stato membro d'origine prescrive che le
imprese di investimento rispettino i requisiti di organizzazione di cui ai
paragrafi da 2 a 8 Ö e all'articolo
17 Õ. 2. Le imprese di investimento applicano
politiche e procedure sufficienti a garantire che l'impresa, ivi compresi i
suoi dirigenti, i suoi dipendenti e gli agenti collegati, adempiano agli
obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni della presente direttiva
nonché alle opportune regole per le operazioni personali di tali persone. 3. Le imprese di investimento mantengono e
applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di
adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di
interesse, quali definiti all'articolo 2318,
incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. 4. Le imprese di investimento adottano misure
ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità nella prestazione di
servizi e nell'esercizio di attività di investimento. A tal fine le imprese di
investimento utilizzano sistemi, risorse e procedure appropriati e
proporzionati. 5. Quando le imprese di investimento affidano
ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali ai fini della
prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai clienti e dell'esercizio
continuo e soddisfacente di attività di investimento, adottano misure
ragionevoli per evitare un indebito aggravamento del rischio operativo. L'affidamento
a terzi di funzioni operative importanti non può mettere materialmente a
repentaglio la qualità del controllo interno né impedire alle autorità di
vigilanza di controllare che le imprese di investimento adempiano a tutti i
loro obblighi. Le imprese di investimento dispongono di
procedure amministrative e contabili sane, di meccanismi di controllo interno,
di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci
di controllo e tutela in materia di elaborazione elettronica dei dati. ê 2004/39/CE 6. Le imprese di investimento tengono, per
tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni
sufficienti atte a consentire all'autorità competente di controllare il
rispetto dei requisiti previsti dalla presente direttiva e, in particolare di
verificare che le imprese di investimento hanno adempiuto tutti gli obblighi
nei confronti dei clienti o potenziali clienti. ò nuovo 7. Le registrazioni
comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle
comunicazioni elettroniche che riguardino almeno le operazioni concluse in caso
di negoziazione per conto proprio e gli ordini dei clienti quando sono prestati
i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per
conto dei clienti. Le registrazioni delle
conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche in conformità al
primo comma sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate
per un periodo di tre anni. ê 2004/39/CE 8. Quando detengono strumenti finanziari
appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate
per salvaguardare i diritti di proprietà di questi ultimi, segnatamente in caso
di insolvenza dell'impresa di investimento, e per impedire che gli strumenti
dei clienti siano utilizzati dall'impresa di investimento per conto proprio,
salvo accordo esplicito dei clienti stessi. 9. Quando detengono fondi appartenenti ai
clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare
i diritti di questi ultimi e per impedire che i fondi dei clienti siano
utilizzati dalle imprese per conto proprio, salvo nel caso degli enti
creditizi. ò nuovo 10. Un'impresa di
investimento non conclude contratti di garanzia con trasferimento del titolo di
proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni
presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. ê 2004/39/CE
(adattato) è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 3, lettera a) è2 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 3, lettera b) ð nuovo 11. In caso di succursali di imprese di
investimento, ferma restando la possibilità per l'autorità competente dello
Stato membro d'origine dell'impresa di investimento di avere accesso diretto
alle pertinenti registrazioni, l'autorità competente dello Stato membro in cui
la succursale è ubicata si accerta che siano stati soddisfatti gli obblighi
previsti ail
paragrafio
6 Ö e 7 Õ per quanto concerne
le operazioni effettuate dalla succursale. 12. Per tenere conto dell'evoluzione
dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e garantire l'applicazione
uniforme dei paragrafi da 2 a 9, la Commissione adotta, ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardo a ï è1 --- ç misure di esecuzione che
specifichino i requisiti di organizzazione concreti di cui ai paragrafi da 2 a
9 da imporre alle imprese di investimento ð e alle succursali di imprese di paesi
terzi autorizzate in conformità all'articolo 43 ï che prestano diversi servizi di investimento e/o esercitano diverse
attività di investimento e servizi accessori o una loro combinazione. è2 Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.
ç ò nuovo Articolo 17 Negoziazione
algoritmica 1. Le imprese di
investimento che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere
controlli efficaci dei sistemi e del rischio per garantire che i propri sistemi
di negoziazione siano resistenti e dispongano di sufficiente capacità, siano
soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di
ordini erronei o comunque un funzionamento del sistema tale da creare un
mercato disordinato o contribuirvi. Tali imprese pongono in essere anche
controlli efficaci dei sistemi e del rischio per garantire che i sistemi di
negoziazione non possano essere utilizzati per finalità contrarie al
regolamento (UE) n. [MAR] o alle regole di una sede di negoziazione a cui esse
sono collegate. Esse dispongono di piani efficaci di continuità operativa in
caso di imprevisto malfunzionamento dei sistemi di negoziazione e provvedono
affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio
adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo. 2. Le imprese di
investimento che effettuano le negoziazione algoritmica forniscono almeno una
volta all'anno all'autorità competente del proprio Stato membro di origine una
descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica,
dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema è
soggetto, i controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per
assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e dettagli
sulla verifica dei sistemi. Un'autorità competente può in qualsiasi momento
chiedere ulteriori informazioni a un'impresa di investimento sulla negoziazione
algoritmica da essa effettuata e sui sistemi utilizzati. 3. Una strategia di
negoziazione algoritmica funziona continuamente durante le ore di attività
della sede di negoziazione a cui invia ordini o tramite i sistemi della quale
esegue le operazioni. I
parametri o i limiti di negoziazione di una strategia di negoziazione
algoritmica garantiscono che la strategia trasmetta quotazioni ferme a prezzi
competitivi, con il risultato di fornire liquidità a tali sedi di negoziazione
su base regolare e continua, a prescindere dalle condizioni di mercato
prevalenti. 4. Un'impresa di
investimento che fornisce accesso elettronico diretto a una sede di
negoziazione pone in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio, tali
da assicurare che l'idoneità delle persone che utilizzano il servizio sia
adeguatamente valutata e riesaminata, che le persone che utilizzano il servizio
non superino soglie appropriate di negoziazione e di credito prefissate, che la
negoziazione da parte di persone che utilizzano il servizio sia oggetto di
adeguato monitoraggio e che controlli appropriati dei rischi impediscano che
una negoziazione possa creare rischi per la stessa impresa di investimento o
possa dar luogo a un mercato disordinato o contribuirvi o sia contraria al
regolamento (UE) n. [MAR] o alle regole sulle sedi di negoziazione. Le imprese
di investimento garantiscono che vi sia un accordo scritto vincolante tra l'impresa
e la persona relativo ai diritti e agli obblighi essenziali derivanti dalla
prestazione del servizio e che ai sensi di tale accordo l'impresa mantenga la
responsabilità per garantire che la negoziazione mediante tale servizio sia
conforme ai requisiti della presente direttiva, del regolamento (UE) n. [MAR] e
alle regole della sede di negoziazione. 5. Le imprese di
investimento che agiscono in qualità di membri compensatori generali per altre
persone pongono in essere controlli e sistemi efficaci per garantire che
possano fruire dei servizi di compensazione solo persone idonee che soddisfano
determinati criteri e che a tali persone siano imposti requisiti appropriati
per ridurre i rischi per l'impresa e per il mercato. Le imprese di investimento
assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra l'impresa e la persona
per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla
prestazione del servizio. 6. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98
riguardo a misure intese a specificare i requisiti di organizzazione
dettagliati di cui ai paragrafi da 1 a 5 da imporre alle imprese di
investimento che prestano diversi servizi di investimento e servizi accessori
e/o esercitano diverse attività di investimento o combinazioni degli stessi. ê 2004/39/CE ð nuovo Articolo 1814 Processo di negoziazione e
finalizzazione di operazioni in un sistema multilaterale di negoziazione ð e in un sistema organizzato di
negoziazione ï 1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale
di negoziazione ð o un sistema organizzato di
negoziazione ï , oltre a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 1613, instaurino
regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a
garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato e fissino criteri obiettivi
per un'esecuzione efficace degli ordini. ð Essi pongono in atto dispositivi per
garantire una gestione solida delle operazioni tecniche del sistema, compresi
dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema.
ï 2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale
di negoziazione ð o un sistema organizzato di
negoziazione ï instaurino regole trasparenti concernenti i criteri per la
determinazione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell'ambito
del loro sistema. Gli Stati membri prescrivono che, se del caso,
le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema
multilaterale di negoziazione ð o un sistema organizzato di
negoziazione ï forniscano o si accertino che siano accessibili al pubblico
informazioni sufficienti per permettere ai suoi utenti di emettere un giudizio
in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che dei
tipi di strumenti negoziati. 3. Gli Stati membri
garantiscono che gli articoli 19, 21 e 22 non si applichino alle
operazioni concluse in base alle regole che disciplinano un sistema
multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi
partecipanti ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi
membri o i suoi partecipanti in relazione all'impiego del sistema multilaterale di negoziazione.
Tuttavia i membri del sistema multilaterale di negoziazione o i suoi partecipanti
rispettano gli obblighi contemplati dagli articoli 19, 21 e 22 nei
confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi, eseguono
i loro ordini tramite i sistemi di un sistema multilaterale di negoziazione.Gli
Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato
che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ð o un sistema organizzato di
negoziazione ï instaurino ð , pubblichino ï e mantengano regole trasparenti, basate su criteri oggettivi che
disciplinano l'accesso al sistema. Tali regole
ottemperano alle condizioni stabilite all'articolo 42, paragrafo 3. 4. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale
di negoziazione ð o un sistema organizzato di
negoziazione ï informino chiaramente i suoi utenti delle rispettive responsabilità
per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel loro
sistema. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i
gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ð o un sistema organizzato di gestione ï adottino preventivamente le misure necessarie per favorire il
regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito dei sistemi del
sistema multilaterale di negoziazione ð o di un sistema organizzato di
negoziazione ï. 5. Quando un valore mobiliare che è stato
ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato è negoziato anche in un
sistema multilaterale di negoziazione ð o in un sistema organizzato di negoziazione ï senza il consenso dell'emittente, quest'ultimo non è soggetto ad alcun
obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione
iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie. 6. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale
di negoziazione ð o in un sistema organizzato di
negoziazione ï eseguano immediatamente qualsiasi istruzione dell'autorità competente
di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione, a norma
dell'articolo 7250,
paragrafo 1. ò nuovo 8. Gli Stati membri
prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che
gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di
negoziazione forniscano all'autorità competente una descrizione dettagliata del
funzionamento di tale sistema. Ciascuna autorizzazione come sistema
multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione concessa a
un'impresa di investimento o a un gestore del mercato è notificata all'AESFEM.
L'AESFEM redige un elenco di tutti i sistemi multilaterali di negoziazione e di
tutti i sistemi organizzati di negoziazione nell'Unione. Tale elenco contiene
informazioni sui servizi prestati da un sistema multilaterale di negoziazione o
da un sistema organizzato di negoziazione e riporta il codice unico di
identificazione del sistema in questione da utilizzare nelle relazioni in
conformità all'articolo 23 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (UE) n. …/…
[MiFIR]. Il registro è aggiornato regolarmente. L'AESFEM pubblica l'elenco sul
suo sito web e ne cura l'aggiornamento. 9. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il contenuto e il
formato della descrizione e della notifica di cui al paragrafo 8. L'AESFEM presenta i
progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro
il [31 dicembre 2016.] Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 19 Requisiti
specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione 1. Gli Stati membri
prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che
gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a soddisfare i
requisiti di cui agli articoli 16 e 18, stabiliscano regole non discrezionali
per l'esecuzione degli ordini nel sistema. 2. Gli Stati membri
prescrivono che le norme di cui all'articolo 18, paragrafo 4, che disciplinano
l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione, soddisfino le condizioni
stabilite all'articolo 55, paragrafo 3. 3. Gli Stati membri
prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che
gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione si dotino di disposizioni
intese a individuare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative,
per la gestione del sistema o per i suoi partecipanti, di eventuali conflitti
di interesse tra il sistema, i suoi proprietari o il suo gestore e il sano
funzionamento del sistema stesso. 4. Gli Stati membri
prescrivono che un sistema multilaterale di negoziazione disponga di sistemi,
procedure e dispositivi efficaci per soddisfare le condizioni di cui all'articolo
51. 5. Gli Stati membri
garantiscono che gli articoli 24, 25, 27 e 28 non si applichino alle
operazioni concluse in base alle norme che disciplinano un sistema
multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi partecipanti
ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i suoi
partecipanti in relazione all'impiego del sistema multilaterale di
negoziazione. Tuttavia i membri del sistema multilaterale di negoziazione o i
suoi partecipanti rispettano gli obblighi contemplati dagli articoli 24, 25, 27
e 28 nei confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi,
eseguono i loro ordini tramite i sistemi di un sistema multilaterale di
negoziazione. Articolo 20 Requisiti
specifici per i sistemi organizzati di negoziazione 1. Gli Stati membri
prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che
gestiscono un sistema organizzato di negoziazione stabiliscano dispositivi
volti a impedire che vengano eseguiti ordini di clienti in un sistema
organizzato di negoziazione impegnando capitale proprio dell'impresa di
investimento o del gestore del mercato che gestisce il sistema organizzato di
negoziazione. L'impresa di investimento non agisce in qualità di
internalizzatore sistematico in un sistema organizzato di negoziazione che essa
gestisce. Un sistema organizzato di negoziazione non si collega a un altro
sistema organizzato di negoziazione in modo tale da consentire l'interazione
tra ordini in diversi sistemi organizzati di negoziazione. 2. Una richiesta di
autorizzazione per un sistema organizzato di negoziazione comprende una
spiegazione dettagliata dei motivi per cui il sistema non corrisponde a un
mercato regolamentato, a un sistema multilaterale di negoziazione o a un
internalizzatore sistematico e non può pertanto essere gestito nello stesso
modo. 3. Gli Stati membri
provvedono affinché gli articoli 24, 25, 27 e 28 siano applicati alle
operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione. 4. Gli Stati membri
prescrivono che i sistemi organizzati di negoziazione che prevedono o
consentono l'attuazione della negoziazione algoritmica nei loro sistemi siano
dotati di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per soddisfare le
condizioni dell'articolo 51. ê 2004/39/CE Articolo 15 Relazioni con i
paesi terzi ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 5, lettera a) 1. Gli Stati
membri informano la Commissione e l'AESFEM delle difficoltà di carattere generale
incontrate dalle loro imprese di investimento nello stabilirsi o nel
prestare servizi di investimento e/o nell'eseguire attività di investimento in un paese
terzo. ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 5, lettera b) 2. Qualora
constati, sulla base delle informazioni comunicatele in applicazione del
paragrafo 1, che un paese terzo non concede alle imprese di investimento
dell'Unione un accesso effettivo al mercato,
equivalente a quello concesso dall'Unione alle imprese di investimento di tale paese
terzo, la Commissione, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'AESFEM, presenta al Consiglio proposte affinché le
sia conferito un mandato di negoziazione adeguato al fine di ottenere
possibilità di concorrenza comparabili per le imprese di investimento dell'Unione. Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata. Il Parlamento
europeo è informato immediatamente e pienamente su tutte le fasi della
procedura conformemente all'articolo 217 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE). L'AESFEM assiste la Commissione ai fini del presente
articolo. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 4 3. Qualora
constati, sulla base delle informazioni comunicatele in applicazione del paragrafo 1, che in un paese terzo le imprese di
investimento comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale che
garantisce possibilità di concorrenza pari a quelle delle imprese di
investimento di tale paese e che le condizioni per un accesso effettivo al
mercato non sono soddisfatte, la Commissione può avviare negoziati per porre rimedio a questa situazione. Nei casi previsti
al primo comma, la Commissione può decidere, è1 secondo la procedura di regolamentazione di cui
all'articolo 64, paragrafo 3, ç in qualsiasi momento e parallelamente all'avvio dei negoziati, che le autorità competenti
degli Stati membri limitino o sospendano le decisioni in merito alle domande di
autorizzazione, già presentate o future, in merito all'acquisizione di partecipazioni da parte delle
imprese madri, dirette o indirette, soggette alla legislazione del paese
terzo in questione. Tale limitazione o sospensione non si applica alla
costituzione di imprese figlie da parte di imprese di investimento debitamente
autorizzate nella Comunità o da parte di loro imprese figlie, né all'acquisizione di partecipazioni in imprese di
investimento comunitarie da parte di tali imprese o imprese figlie. La durata
di tali misure non può superare i tre mesi. Prima dello
scadere del termine di tre mesi di cui al secondo comma e in base all'esito dei negoziati, la Commissione può
decidere, è1 secondo la procedura di regolamentazione di cui
all'articolo 64, paragrafo 3, ç di prorogare tali misure. 4. Qualora la
Commissione constati il verificarsi di una delle situazioni di cui ai paragrafi
2 e 3, gli Stati membri la informano su sua richiesta: a) di ogni domanda di
autorizzazione di un'impresa figlia diretta o indiretta la cui impresa
madre sia soggetta al diritto del paese terzo in questione; b) di ogni progetto di
acquisizione di partecipazione, di cui siano informati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, da parte di una siffatta
impresa madre, in un'impresa di investimento comunitaria, che
renderebbe quest'ultima una sua impresa figlia. Questo obbligo di
informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo in
questione o quando cessino di applicarsi le misure di cui al paragrafo 3,
secondo e terzo comma. 5. Le misure
adottate in forza del presente articolo sono conformi agli obblighi cui è
soggetta la Comunità in virtù di accordi internazionali sia bilaterali che
multilaterali applicabili all'accesso all'attività delle imprese di investimento o al suo
esercizio. CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO APPLICABILI ALLE IMPRESE DI
INVESTIMENTO Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 2116 Riesame periodico delle condizioni per
ottenere l'autorizzazione iniziale 1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento autorizzate nel loro territorio soddisfino in ogni momento alle
condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale stabilite nel capo I del
presente titolo. 2. Gli Stati membri prescrivono che le
autorità competenti determinino i metodi appropriati per controllare che le
imprese di investimento ottemperino agli obblighi che incombono loro a norma
del paragrafo 1. Essi prescrivono che le imprese di investimento
notifichino alle autorità competenti qualunque modifica rilevante delle
condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale. ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 6 L'AESFEM può elaborare orientamenti
concernenti i metodi di controllo di cui al presente paragrafo. ê 2004/39/CE
(adattato) è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 5, lettera a) ð nuovo 3. Nel caso delle
imprese di investimento che si limitano a prestare consulenza in materia di
investimenti, gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti
possano delegare le loro funzioni amministrative, di preparazione o accessorie
connesse al riesame delle condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale, secondo le condizioni
stabilite nell'articolo 48, paragrafo 2. Articolo 2217 Obblighi
generali in materia di vigilanza continua 1. Gli Stati
membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività delle
imprese di investimento per accertare che esse rispettino le condizioni di esercizio
previste nella presente direttiva. Essi garantiscono inoltre che siano adottate
opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le
informazioni necessarie per valutare se l'impresa di investimento ottemperi a
tali obblighi. 2. Nel caso
delle imprese di investimento che si limitano a prestare consulenza in materia
di investimenti, gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti
possano delegare le funzioni amministrative, di preparazione o accessorie
connesse al controllo periodico dei
requisiti di esercizio, alle condizioni stabilite nell'articolo 48, paragrafo 2. Articolo 2318 Conflitti di interesse 1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento adottino ogni misura Ö appropriata Õ ragionevole
per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali
imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone
direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al
momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio
accessorio o di una combinazione di tali servizi. 2. Quando le disposizioni organizzative o
amministrative adottate dall'impresa di investimento a norma dell'articolo 1613, paragrafo 3,
per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con
ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia
evitato, l'impresa di investimento informa chiaramente i clienti, prima di
agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti
di interesse. 3. Per tenere conto dell'evoluzione
dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e garantire l'applicazione
uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adottaè1 --- ç ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare tramite atti delegati conformemente all'articolo 94ï misure di
esecuzione volte a: (a)
definire le misure che si può ragionevolmente
richiedere alle imprese di investimento di adottare per rilevare, prevenire,
gestire e/o
divulgare i conflitti di interesse quando prestano vari servizi di investimento
e servizi accessori o una combinazione di entrambi; (b)
stabilire opportuni criteri per determinare i tipi
di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei
clienti o potenziali clienti delle imprese di investimento. ê 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 5, lettera b) Le misure di cui
al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ê 2004/39/CE
(adattato) ð nuovo Sezione 2 Disposizioni volte a garantire la protezione degli
investitori Articolo 2419 Norme di comportamento da rispettare al momento
della prestazione di servizi di investimento ai clienti Ö Principi di
carattere generale e informazione del cliente Õ 1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento, quando prestano servizi di investimento e/o, se del caso, servizi
accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per
servire al meglio gli interessi dei loro clienti e che esse rispettino in
particolare i principi di cui ai paragrafi da 2 a 8 Ö al presente
articolo e all'articolo 25 Õ. 2. Tutte le informazioni, comprese le
comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento a clienti
o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni
di marketing sono chiaramente identificabili come tali. 3. Ai clienti o potenziali clienti vengono
fornite in una
forma comprensibile informazioni appropriate: –
sull'impresa di investimento e i relativi servizi;, ðin caso di prestazione di consulenza in
materia di investimenti le informazioni specificano se la consulenza è fornita
su base indipendente e se è basata su un'analisi del mercato ampia o più
ristretta e indicano se l'impresa di investimento fornirà al cliente la
valutazione continua dell'idoneità degli strumenti finanziari consigliati; ï –
sugli strumenti finanziari e sulle strategie di
investimento proposte; ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e
avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a
determinate strategie di investimento, –
sulle sedi di esecuzione, e –
sui costi e gli oneri connessi. Ö Le informazioni
di cui al primo comma devono essere fornite in una forma comprensibile in
modo Õ cosicché
che essi
Ö i clienti o
potenziali clienti Õ possano
ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo
specifico di strumenti finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad
essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di
investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite
in formato standardizzato. ê 2004/39/CE
(adattato) ð nuovo 49. Nel caso in cui
un servizio di investimento sia proposto come parte di un prodotto finanziario
che è già soggetto ad altre disposizioni di diritto comunitario ð dell'Unione ï o a norme comuni europee connesse con gli enti creditizi e i crediti
al consumo in relazione alla valutazione del rischio dei
clienti e/o ai requisiti in materia di informazione,
detto servizio non è ulteriormente soggetto agli obblighi stabiliti dal presente articolo ð dai paragrafi 2 e 3 ï. ò nuovo 5. Quando l'impresa
di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti
è fornita su base indipendente, essa: i) valuta un numero
sufficientemente ampio di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Gli
strumenti finanziari devono essere diversificati con riguardo alla loro
tipologia e agli emittenti o ai fornitori di prodotti e non devono essere limitati
agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami
con l'impresa di investimento; ii) non accetta né
riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi
o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione
del servizio ai clienti. ò nuovo 6. Per la fornitura
di un servizio di gestione del portafoglio l'impresa di investimento non
accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti
da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla
prestazione del servizio ai clienti. ð 7. Se un servizio di investimento è
offerto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o
come condizione per l'ottenimento di tale accordo o pacchetto, l'impresa di
investimento informa il cliente se è possibile acquistare i diversi componenti
separatamente e fornisce giustificativi separati dei costi e degli oneri di
ciascun componente. ï ð L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna
periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di
vendita abbinata, indicando in particolare le situazioni in cui le pratiche di
vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti al paragrafo
1. ï ò nuovo 8. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94
riguardo a misure intese ad assicurare che le imprese di investimento
rispettino i principi di cui ai paragrafi precedenti quando prestano un
servizio di investimento o un servizio accessorio ai loro clienti. Tali atti
delegati prendono in considerazione: (a)
la natura dei servizi
proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo,
dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni; (b)
la natura dei prodotti
proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari e di
depositi di cui all'articolo 1, paragrafo 2; (c)
la natura dei clienti
(al dettaglio o professionali) o, nel caso del paragrafo 3, la loro
classificazione come controparti qualificate. ê 2004/39/CE
(adattato) Ö Articolo
25 Õ Ö Valutazione
dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti Õ 14. Quando effettua
consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l'impresa di
investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e
esperienze del cliente o potenziale cliente, in materia di investimenti
riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria
e agli obiettivi di investimento per essere in grado di raccomandare i servizi
di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o al potenziale
cliente. ê 2004/39/CE
(adattato) ð nuovo 25. Gli Stati membri
si assicurano che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di
cui al paragrafo 14,
le imprese di investimento chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire
informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di
investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o
chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è
adatto al cliente. Qualora l'impresa di investimento ritenga,
sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il
prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o potenziale cliente, avverte
quest'ultimo di tale situazione. Quest'avvertenza può essere fornita
utilizzando un formato standardizzato. Qualora il clientie o potenzialie clientie scelga
di non forniscanore
le informazioni di cui al primo comma circa le lorosue
conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l'impresa
di investimento li avverte il cliente o potenziale cliente
che tale decisione
le impedirà Ö non è in grado Õ di determinare se il
servizio o il prodotto sia adatto a lorolui. Quest'avvertenza
può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 3. Gli Stati membri autorizzano le imprese di
investimento, quando prestano servizi di investimento che consistono unicamente
nell'esecuzione e/o
nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente con o senza servizi
accessori, ð , ad esclusione del servizio accessorio
specificato nell'allegato I, sezione B 1) ï, a prestare detti servizi di investimento ai loro clienti senza che
sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui
al paragrafo 25
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 7 (adattato) ð nuovo a)- i servizi
di cui alla
parte introduttiva sono connessi adð uno dei seguenti strumenti finanziari: ï i) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o
in un mercato equivalente di un paese terzo, ð o in un sistema multilaterale di
negoziazione se si tratta di azioni di società e ad esclusione delle azioni di
organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM e delle azioni che
incorporano uno strumento derivato; ï ii) ð obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla
negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un
paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di
quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende
difficile per il cliente comprendere il rischio associato; ï iii) strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le
obbligazioni o altri titoli di credito ð ad esclusione di quelli ï che incorporano uno strumento derivato), ð o una struttura che rende difficile per
il cliente comprendere il rischio associato; ï iv) ð azioni o quote in ï OICVM ed
ð ad esclusione degli OICVM strutturati
di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE)
n. 583/2010 della Commissione; ï v) altri strumenti finanziari non complessi ð ai fini del presente paragrafo ï. ð Ai fini del presente paragrafo, se i
requisiti e la procedura stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, terzo e quarto
comma, della direttiva 2003/71/CE [direttiva sul prospetto] sono
rispettati, un ï Il mercato di un paese terzo è
considerato equivalente a un mercato regolamentato. se adempie
requisiti equivalenti a quelli stabiliti nel titolo III. La Commissione e
l'AESFEM pubblicano sui propri siti web un elenco
dei mercati che sono considerati equivalenti. L'elenco è
aggiornato periodicamente. L'AESFEM assiste la Commissione nella valutazione
dei mercati di paesi terzi; ê 2004/39/CE
(adattato) è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 6, lettera a) ð nuovo b)- il
servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente; c)- il
cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare
tale servizio, l'impresa di investimento non è tenuta a valutare l'idoneità ð o l'adeguatezza ï dello strumento o servizio prestato o proposto e che pertanto egli non
beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di
comportamento delle imprese. Quest'avvertenza
può essere fornita utilizzando un formato standardizzato; d)- l'impresa
di investimento rispetta i propri obblighi a norma dell'articolo 2318. 4. Le imprese di investimento predispongono
una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l'impresa
di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi
delle parti nonché le altre condizioni alle quali l'impresa fornirà servizi al
cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere
integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici. 5. I clienti devono ricevere dall'impresa di
investimento adeguate relazioni sui servizi prestati ai suoi clienti. Tali
relazioni ð includono comunicazioni periodiche ai
clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti
finanziari in questione e della natura del servizio prestato al cliente e ï comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi
prestati per loro conto. ð Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le
imprese di investimento specificano come la consulenza prestata corrisponda
alle caratteristiche personali del cliente. ï 9. Nel caso in cui un servizio di investimento
sia proposto come parte di un prodotto finanziario che è già soggetto ad altre
disposizioni di diritto comunitario o a norme comuni europee connesse con gli
enti creditizi e i crediti al consumo in relazione alla valutazione del rischio
dei clienti e/o ai requisiti in materia di
informazione, detto servizio non è ulteriormente soggetto agli obblighi
stabiliti dal presente articolo. 610. Per assicurare la necessaria tutela degli
investitori e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 8, la
Commissione adotta è1 --- ç misure di esecuzione ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare tramite atti delegati conformemente all'articolo 94 misure ïvolte a garantire che le imprese di investimento rispettino i principi
di cui ai predetti paragrafi quando prestano servizi di investimento o servizi
accessori ai loro clienti. Questie
atti delegatimisure
di esecuzione prendono in considerazione: (a)
la natura dei servizi proposti o forniti al cliente
o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni
e della frequenza delle operazioni; (b)
la natura dei
prodottidegli strumenti finanziari
proposti o considerati ð , compresi i diversi tipi di strumenti
finanziari e depositi bancari di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ï ; (c)
la natura del cliente o potenziale cliente (al
dettaglio o professionale) ð o, nel caso del paragrafo 5, la loro
classificazione come controparti qualificate. ï ê 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 6, lettera b) Le misure di cui
al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ò nuovo 7. L'AESFEM elabora
entro il [] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione degli
strumenti finanziari che incorporano una struttura che rende difficile per il
cliente comprendere il rischio associato in conformità al paragrafo 3, lettera
a). ê 2004/39/CE Articolo 2620 Prestazione di servizi tramite un'altra
impresa di investimento Gli Stati membri consentono ad un'impresa di
investimento che riceva, tramite un'altra impresa di investimento, istruzioni
di fornire servizi di investimento o servizi accessori per conto di un cliente
di basarsi sulle informazioni relative a tale cliente comunicate dall'impresa
che ha trasmesso le istruzioni. L'impresa di investimento che ha trasmesso le
istruzioni rimane responsabile della completezza e dell'accuratezza delle
informazioni trasmesse. L'impresa di investimento che riceva in questo
modo istruzioni di prestare servizi per conto di un cliente può inoltre basarsi
sulle raccomandazioni relative al servizio o all'operazione in questione
fornite al cliente da un'altra impresa di investimento. L'impresa di
investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile dell'adeguatezza,
per il cliente, delle raccomandazioni o consulenza fornite. L'impresa di investimento che riceva le
istruzioni o gli ordini dei clienti tramite un'altra impresa di investimento
rimane responsabile della prestazione del servizio o dell'esecuzione dell'operazione
in questione sulla base delle informazioni o raccomandazioni summenzionate, ai
sensi delle pertinenti disposizioni del presente titolo. Articolo 2721 Obbligo di eseguire gli ordini alle
condizioni più favorevoli per il cliente 1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese
di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché
eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, tenuto
conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e
di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine o di qualsiasi
altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Tuttavia,
ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, l'impresa di
investimento è tenuta ad eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni. ò nuovo 2. Gli Stati membri
prescrivono che ciascuna sede di esecuzione metta a disposizione del pubblico,
senza oneri, i dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni in
tale sede con frequenza almeno annuale. Le relazioni periodiche comprendono
dati sul prezzo, la velocità e la probabilità dell'esecuzione per singoli
strumenti finanziari. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 7, lettera a) ð nuovo 32. Gli Stati membri
prescrivono che le imprese di investimento istituiscano e attuino efficaci
meccanismi per ottemperare al paragrafo 1. In particolare gli Stati membri
prescrivono alle imprese di investimento di definire ed attuare una strategia
di esecuzione degli ordini che consenta loro di ottenere, per gli ordini del
loro cliente, il miglior risultato possibile a norma del paragrafo 1. 43. La strategia di
esecuzione degli ordini specifica, per ciascuna categoria di strumenti, le
informazioni circa le varie sedi nelle quali l'impresa di investimento esegue
gli ordini dei suoi clienti e i fattori che influenzano la scelta della sede di
esecuzione. Essa precisa almeno le sedi che permettono all'impresa di
investimento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione
degli ordini del cliente. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di
investimento forniscano informazioni appropriate ai loro clienti in merito alla
loro strategia di esecuzione degli ordini. ðTali informazioni spiegano in modo chiaro,
sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile come l'impresa
eseguirà gli ordini del cliente. ï Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento ottengano
il consenso preliminare dei loro clienti per la strategia di esecuzione degli
ordini. Gli Stati membri prescrivono, qualora la
strategia di esecuzione degli ordini preveda che gli ordini dei clienti possano
essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione,
ð , di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, ï che l'impresa di investimento, in particolare, informi i clienti o
potenziali clienti circa tale possibilità. Gli Stati membri prescrivono parimenti
che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare esplicito dei
loro clienti prima di procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di un
mercato regolamentato ð , di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione ï o di un sistema multilaterale di negoziazione.
Le imprese di investimento possono ottenere che tale consenso sia formulato
sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni. 54. Gli Stati membri
prescrivono alle imprese di investimento di controllare l'efficacia dei loro
dispositivi di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in
modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze. In
particolare le imprese di investimento valutano regolarmente se le sedi di
esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il
miglior risultato possibile per il cliente o se esse debbano modificare i
dispositivi di esecuzione. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di
investimento notifichino ai clienti qualsiasi modifica rilevante dei loro
dispositivi per l'esecuzione degli ordini o della loro strategia di esecuzione. ð Gli Stati membri prescrivono che le
imprese di investimento effettuino una sintesi e pubblichino, con frequenza
annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di
esecuzione in cui hanno eseguito ordini di clienti nell'anno precedente. ï 65. Gli Stati membri
prescrivono inoltre che le imprese di investimento devono essere in grado di
dimostrare ai loro clienti, dietro loro richiesta, che hanno eseguito gli
ordini in conformità della strategia dell'impresa in materia di esecuzione. 76. Per
garantire la necessaria tutela degli investitori e il funzionamento equo ed
ordinato dei mercati e per assicurare l'applicazione
uniforme dei paragrafi 1, 3 e 4, la Commissione è1 --- ç adotta
misure di esecuzione
ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 ï concernenti: (a)
i criteri per determinare l'importanza relativa dei
vari fattori che a norma del paragrafo 1 possono essere presi in
considerazione per determinare il miglior risultato possibile tenuto conto dell'entità
e del tipo dell'ordine nonché della natura, al dettaglio o professionale del
cliente; (b)
i fattori che possono essere presi in
considerazione da un'impresa di investimento allorché riesamina i suoi
dispositivi in materia di esecuzione e le circostanze nelle quali può rivelarsi
appropriata una modifica di tali dispositivi, e in particolare, i fattori per
determinare quali sedi consentano alle imprese di investimento di ottenere,
regolarmente, il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei
clienti; (c)
la natura e la portata delle informazioni da
fornire ai clienti in merito alle strategie di esecuzione, a norma del
paragrafo 43. ò nuovo 8. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire quanto segue: a) il contenuto
specifico, il formato e la periodicità dei dati relativi alla qualità dell'esecuzione
da pubblicare in conformità al paragrafo 2, tenendo conto del tipo di sede di
esecuzione e del tipo di strumento finanziario interessati; b) il contenuto e il
formato delle informazioni che le imprese di investimento devono pubblicare in
conformità al paragrafo 5, secondo comma. L'AESFEM presenta
tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro
il [XXX]. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 7, lettera b) Le misure di cui
al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ê 2004/39/CE
(adattato) è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 8, lettera a) ð nuovo Articolo 2822 Regole per la gestione degli ordini
dei clienti 1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti applichino
procedure e dispositivi che assicurino un'esecuzione rapida, equa ed efficiente
di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di
negoziazione della stessa impresa. Tali procedure o dispositivi permettono l'esecuzione
di ordini equivalenti dei loro clienti in funzione della data della loro
ricezione da parte dell'impresa di investimento. 2. Gli Stati membri prescrivono che, in caso
di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla
negoziazione in un mercato regolamentato che non siano eseguiti immediatamente
alle condizioni prevalenti del mercato, le imprese di investimento adottino
misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini
pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri
partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente
istruzioni diverse. Gli Stati membri possono decidere che le imprese di
investimento ottemperino a questi obblighi trasmettendo ordini del cliente con
limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale
di negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti
possano esentare dall'obbligo di pubblicazione in caso di ordini con limite di
prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del
mercato, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 Ö 4 del
regolamento (UE) n. …/…[MiFIR] Õ . 3. Per garantire che le misure volte ad
assicurare la protezione degli investitori ed il funzionamento equo ed
ordinato dei mercati finanziari tengano conto dell'evoluzione
di tali mercati sotto il profilo tecnico e per garantire l'applicazione
uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta è1 --- ç ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardo a ï misure di esecuzione che definiscono: (a)
le condizioni e la natura delle procedure e dei
dispositivi che determinano un'esecuzione rapida, equa ed efficiente degli
ordini dei clienti e le situazioni nelle quali o i tipi di operazioni per i
quali le imprese di investimento possono ragionevolmente rinunciare ad un'esecuzione
rapida in modo da ottenere condizioni più favorevoli per i clienti; (b)
i diversi metodi attraverso i quali si può
considerare che un'impresa di investimento abbia adempiuto al proprio obbligo
di divulgare al mercato gli ordini dei clienti con limite di prezzo non
eseguibili immediatamente. ê 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 8, lettera b) Le misure di cui
al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ê 2004/39/CE
(adattato) è1 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 8 è2 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 9, lettera a) ð nuovo Articolo 2923 Obblighi delle imprese di investimento
che nominano agenti collegati 1. Gli Stati membri permettonopossono
decidere di permettere alle imprese di investimento di
nominare agenti collegati per promuovere i loro servizi, procurare clienti o
ricevere ordini dei clienti o dei potenziali clienti e trasmetterli, collocare
strumenti finanziari e prestare consulenza rispetto agli strumenti e servizi
finanziari proposti da tali imprese. 2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento che decidono di nominare agenti collegati mantengano la
responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta
da detti agenti quando operano per conto di tali imprese. Gli Stati membri
prescrivono alle imprese di investimento di garantire che gli agenti collegati
comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che
veste operano e quale impresa rappresentano. Gli Stati membri
possono consentire, a norma dell'articolo 13, paragrafi 6, 7 e 8, agli agenti
collegati registrati nel loro territorio di amministrare fondi e/o strumenti
finanziari dei loro clienti per conto e sotto la piena responsabilità dell'impresa di investimento per la quale operano nel
loro territorio o, in caso di attività transfrontaliera, nel territorio di uno
Stato membro che consente all'agente collegato di amministrare fondi del
cliente. ð Gli Stati membri vietano agli agenti
collegati registrati nel loro territorio di gestire denaro o strumenti
finanziari dei clienti. ï Gli Stati membri prescrivono che le imprese di
investimento controllino le attività esercitate dai loro agenti collegati in
modo che esse continuino a rispettare le disposizioni della presente direttiva
quando agiscono tramite agenti collegati. 3. è1 Gli Stati membri che decidono di permettere alle
imprese di investimento di nominare agenti collegati istituiscono un
registro pubblico. Gli agenti collegati sono
iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. L'AESFEM
pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali ai registri
pubblici istituiti a norma del presente articolo dagli Stati membri che
decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti
collegati. ç Qualora, a norma
del paragrafo 1, lo Stato membro in cui l'agente collegato è stabilito decida di non
permettere alle imprese di investimento, autorizzate dalle rispettive autorità
competenti, di nominare agenti collegati, detti agenti collegati sono iscritti
nel registro presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento per conto della quale
agiscono. Gli Stati membri assicurano che gli agenti
collegati siano iscritti nel registro pubblico solo quando sia stato accertato
che soddisfano il criterio dell'onorabilità e possiedono conoscenze generali,
commerciali e professionali adeguate per essere in grado di comunicare
accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto al cliente
o potenziale cliente. Gli Stati membri possono decidere di lasciare
alle imprese di investimento la facoltà di verificare se gli agenti collegati
che esse hanno nominato soddisfano il criterio dell'onorabilità e possiedano le
conoscenze di cui al precedente comma. Il registro è aggiornato regolarmente. Esso
può essere consultato dal pubblico. 4. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento che nominano agenti collegati adottino misure adeguate per
evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività degli agenti
collegati che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente
direttiva sulle attività esercitate dall'agente collegato per conto dell'impresa
di investimento. Gli Stati membri possono consentire alle
autorità competenti di collaborare con le imprese di investimento e gli enti
creditizi, le loro associazioni o altri soggetti nel registrare gli agenti
collegati e nel controllare l'ottemperanza di tali agenti ai requisiti fissati
al paragrafo 3. In particolare gli agenti collegati possono essere registrati
da un'impresa di investimento, un ente creditizio o da loro associazioni e
altri soggetti sotto la vigilanza dell'autorità competente. 5. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento nominino solo gli agenti collegati iscritti nei registri
pubblici di cui al paragrafo 3. 6. Gli Stati membri possono inasprire i
requisiti fissati nel presente articolo o aggiungere altri requisiti per gli
agenti collegati iscritti nel registro nell'ambito della loro giurisdizione. Articolo 3024 Operazioni con controparti qualificate 1. Gli Stati membri assicurano che le imprese
di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti e/o a
negoziare per conto proprio e/o a ricevere e trasmettere ordini possano
determinare o concludere operazioni con controparti qualificate senza essere
obbligate a conformarsi agli obblighi previsti agli articoli 2419 ð (ad eccezione del paragrafo 3), 25
(ad eccezione del paragrafo 5) ï, 2721
e 2822,
paragrafo 1, rispetto a tali operazioni o a qualsiasi servizio accessorio ad
esse direttamente connesso. ð Gli Stati membri provvedono affinché le
imprese di investimento, nelle loro relazioni con le controparti qualificate,
agiscano in modo onesto, equo e professionale e comunichino in modo corretto,
chiaro e non fuorviante, tenendo conto della natura della controparte
qualificata e della sua attività. ï 2. Gli Stati membri riconoscono come
controparti qualificate, ai fini del presente articolo, le imprese di
investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICVM e le
loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre
istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto comunitario
Ö dell'Unione Õ o il diritto interno
di uno Stato membro, le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione
della presente direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, letterae k) e l), i
governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi
pubblici incaricati di gestire il debito pubblico ð a livello nazionale ï , le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali. La classificazione come controparte
qualificata- di cui al primo comma non pregiudica il diritto del soggetto di
chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione di essere trattato
come un cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli
articoli 2419,
Ö 25, Õ 2721 e 2822. 3. Gli Stati membri possono altresì
riconoscere come controparti qualificate altre imprese che soddisfano requisiti
adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative. Nel caso di
un'operazione per la quale la potenziale controparte rientra in un'altra
giurisdizione, l'impresa di investimento tiene conto dello status di tale altra
impresa, come stabilito dalla legislazione o dalle misure dello Stato membro
nel quale l'impresa è stabilita. Gli Stati membri assicurano che l'impresa di
investimento che conclude operazioni a norma del paragrafo 1 con siffatte
imprese ottenga dalla sua eventuale controparte la conferma esplicita che quest'ultima
accetta di essere trattata come controparte qualificata. Gli Stati membri
autorizzano l'impresa di investimento ad ottenere tale conferma sotto forma di
accordo generale o in relazione alle singole operazioni. 4. Gli Stati membri possono riconoscere come
controparti qualificate soggetti di paesi terzi equivalenti alle categorie di
soggetti menzionate al paragrafo 2. Gli Stati membri possono parimenti riconoscere
come controparti qualificate imprese di paesi terzi quali quelle di cui al
paragrafo 3 soggette a condizioni e requisiti identici a quelli
contemplati al paragrafo 3. 5. Per garantire l'applicazione
uniforme dei paragrafi 2, 3 e 4 alla luce dei cambiamenti nella prassi di
mercato e per facilitare il buon funzionamento del mercato unico, la
Commissione può adottare è2 --- ç ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 per stabilire ï misure di esecuzione che
precisino: (a)
le procedure per chiedere di essere trattati come
clienti a norma del paragrafo 2; (b)
le procedure per ottenere l'esplicita conferma
dalle eventuali controparti a norma del paragrafo 3; (c)
i requisiti adeguati determinati in precedenza,
comprese soglie quantitative, in base ai quali un'impresa può essere
considerata come controparte qualificata a norma del paragrafo 3. ê 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 9, lettera b) Le misure di cui
al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ê 2004/39/CE Sezione 3 Trasparenza e integrità del mercato Articolo 25 Obbligo di
preservare l'integrità del mercato, di segnalare le operazioni
effettuate e di conservarne la registrazione ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 9, lettera a) 1. Ferma restando
la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione delle
disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato)[54], gli Stati membri coordinati dall'AESFEM conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010
provvedono a mettere in atto le misure appropriate per consentire all'autorità competente di controllare le attività
delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo
onesto, equo e professionale e in maniera da rafforzare l'integrità del mercato. ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 9, lettera b) 2. Gli Stati
membri prescrivono che le imprese di investimento tengano a disposizione dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i
dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno
concluso, sia per conto proprio sia per conto dei clienti. In caso di
operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le
informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente nonché le informazioni
prescritte dalla direttiva 2005/60/CE. L'AESFEM può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla
procedura e alle condizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n.
1095/2010. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 10, lettera a) è2 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo l0, lettera b) ð nuovo 3. Gli Stati
membri prescrivono che le imprese di investimento che effettuano operazioni
riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato comunichino i dettagli di tali operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile
e, al più tardi, entro la fine del giorno lavorativo seguente. Questo obbligo
si applica a prescindere dal fatto che tali operazioni siano state effettuate
in un mercato regolamentato o no. Le autorità
competenti, a norma dell'articolo 58, istituiscono i dispositivi necessari
per assicurare che anche l'autorità competente del mercato più pertinente per
tali strumenti finanziari in termini di liquidità riceva tali informazioni. 4. Queste
comunicazioni comprendono in particolare i nomi e i numeri degli strumenti
acquistati o venduti, la quantità, la data e l'ora dell'esecuzione, i prezzi della transazione e i mezzi
per individuare le imprese di investimento interessate. 5. Gli Stati
membri prevedono che tali comunicazioni siano presentate alle autorità
competenti dalle imprese di investimento stesse o con un terzo che agisce per
loro conto, o da un sistema di confronto degli ordini («trade matching system»)
e di notifica approvato dall'autorità competente ovvero dal mercato
regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione i cui sistemi sono
stati utilizzati per concludere l'operazione. Quando le operazioni concluse sono
comunicate direttamente all'autorità competente dal mercato regolamentato,
dal sistema multilaterale di negoziazione o da un sistema di confronto degli
ordini («trade matching system») e di notifica approvato dall'autorità competente, le imprese di investimento
possono essere esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 3. 6. Quando, ai
sensi dell'articolo 32, paragrafo 7, le comunicazioni di cui
al presente articolo sono trasmesse all'autorità competente dello Stato membro ospitante,
questa trasmette le informazioni in questione alle autorità competenti dello
Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, a meno che queste ultime
decidano di non voler ricevere tali informazioni. 7. Per assicurare
che le misure volte a proteggere l'integrità del mercato siano modificate per tener
conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sotto il
profilo tecnico e per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la
Commissione può adottare è1 --- ç misure di esecuzione che precisano i metodi e le
procedure da seguire per comunicare le operazioni finanziarie, la forma e il
contenuto di tali comunicazioni e i criteri per definire un mercato rilevante a
norma del paragrafo 3. è2 Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ç Articolo 3126 Controllo dell'ottemperanza alle
regole del sistema multilaterale di negoziazione ð e del sistema organizzato di
negoziazione ï e ad altri obblighi di legge 1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale
di negoziazione ð o un sistema organizzato di
negoziazione ï predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci,
pertinenti per il sistema multilaterale di negoziazione ð o il sistema organizzato di
negoziazione ï , per controllare regolarmente l'ottemperanza alle relativesue
regole da parte degli utenti ð o dei clienti ï . Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione ð o un sistema organizzato di
negoziazione ï controllano le operazioni effettuate dai loro utenti ð o clienti ï nell'ambito dei loro sistemi per identificare le infrazioni di tali
regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili
ad abusi di mercato. 2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale
di negoziazione ð o un sistema organizzato di
negoziazione ï comunichino all'autorità competente le infrazioni significative alle
sue regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti
riconducibili ad abusi di mercato. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le
imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema
multilaterale di negoziazione ð o un sistema organizzato di
negoziazione ï comunichino senza indugio le informazioni pertinenti all'autorità
competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato e le
offrano piena assistenza nell'investigare e perseguire gli abusi di mercato
commessi nei suoi sistemi o per loro tramite. ò nuovo Articolo 32 Sospensione
e ritiro di strumenti dalla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione 1. Gli Stati membri
prescrivono che un'impresa di investimento o un gestore del mercato che
gestisce un sistema multilaterale di negoziazione che sospende o ritira dalla
negoziazione uno strumento finanziario renda pubblica tale decisione, la
comunichi ai mercati regolamentati, agli altri sistemi multilaterali di
negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione e trasmetta le informazioni
pertinenti all'autorità competente. Quest'ultima è tenuta ad informare le
autorità competenti degli altri Stati membri. Gli Stati membri prescrivono che
anche gli altri mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione
e i sistemi organizzati di negoziazione che negoziano lo stesso strumento
finanziario sospendano o ritirino tale strumento finanziario dalla negoziazione
se la sospensione o il ritiro è dovuto alla mancata divulgazione di
informazioni riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario, tranne qualora
tale sospensione o ritiro potrebbe compromettere gli interessi dell'investitore
o il funzionamento ordinato del mercato. Gli Stati membri prescrivono che gli
altri mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi
organizzati di negoziazione comunichino la loro decisione all'autorità
competente e a tutti i mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di
negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione che negoziano lo stesso
strumento finanziario, corredata della spiegazione dei motivi per i quali hanno
eventualmente deciso di non sospendere o ritirare dalla negoziazione lo
strumento finanziario. 2. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato e i tempi
delle comunicazioni e della pubblicazione di cui al paragrafo 1. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'AESFEM presenta
tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro
il [XXX]. 3. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94
per elencare le situazioni specifiche che costituiscono un danno significativo
agli interessi degli investitori e al funzionamento ordinato del mercato interno
di cui ai paragrafi 1 e 2 e per stabilire gli aspetti relativi alla mancata
divulgazione di informazioni riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario
di cui al paragrafo 1. Articolo 33 Sospensione
e ritiro di strumenti dalla negoziazione in un sistema organizzato di
negoziazione 1. Gli Stati membri
prescrivono che un'impresa di investimento o un gestore del mercato che
gestisce un sistema organizzato di negoziazione che sospende o ritira dalla
negoziazione uno strumento finanziario renda pubblica tale decisione, la
comunichi ai mercati regolamentati, agli altri sistemi multilaterali di
negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione e trasmetta le informazioni
pertinenti all'autorità competente. Quest'ultima è tenuta ad informare le
autorità competenti degli altri Stati membri. 2. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato e i tempi
delle comunicazioni e della pubblicazione di cui al paragrafo 1. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'AESFEM presenta
tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro
il [XXX]. Articolo 34 Collaborazione
e scambio di informazioni per i sistemi multilaterali di negoziazione e i
sistemi organizzati di negoziazione 1. Gli Stati membri
prescrivono che un'impresa di investimento o un gestore del mercato che
gestisce un sistema multilaterale di negoziazione informi immediatamente le
imprese e i gestori del mercato di altri sistemi multilaterali di negoziazione,
sistemi organizzati di negoziazione e mercati regolamentati in merito a: (a)
condizioni di
negoziazione anormali; (b)
condotta che possa
indicare un comportamento abusivo ai sensi del [aggiungere riferimento a
MAR]; e (c)
disfunzioni del sistema con riguardo a uno
strumento finanziario. 2. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le circostanze
specifiche che fanno scattare il requisito di informazione di cui al paragrafo
1. L'AESFEM presenta
tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro
il [XXX]. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE Articolo 27 Obbligo per le
imprese di investimento di pubblicare quotazioni irrevocabili 1. Gli Stati
membri prescrivono che gli internalizzatori sistematici di azioni pubblichino
quotazioni irrevocabili delle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati
regolamentati per le quali essi sono internalizzatori sistematici e per le
quali esiste un mercato liquido. Nel caso di azioni per le quali non esiste
un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici comunicano le loro
quotazioni alla clientela su richiesta. Le disposizioni
del presente articolo si applicano agli internalizzatori sistematici quando
negoziano quantitativi fino alla dimensione standard del mercato. Gli
internalizzatori che negoziano soltanto quantitativi al di sopra delle
dimensioni standard del mercato non sono soggetti alle disposizioni del
presente articolo Gli internalizzatori
sistematici possono decidere il quantitativo o i quantitativi delle loro
quotazioni. Per una particolare azione ciascuna quotazione include un prezzo o
prezzi irrevocabili di acquisto e/o di vendita per un quantitativo o
quantitativi che potrebbero corrispondere
alle dimensioni standard del mercato per la categoria di azioni alla quale l'azione appartiene. Il prezzo o i prezzi riflettono
anche le condizioni prevalenti di mercato per quell'azione. Le azioni sono
raggruppate in categorie sulla base del valore medio aritmetico degli ordini
eseguiti nel mercato di quell'azione. Le dimensioni standard del mercato per
ciascuna categoria di azioni sono rappresentative del valore medio aritmetico
degli ordini eseguiti nel mercato per le azioni incluse in ciascuna
categoria di azioni. Il mercato di
ciascuna azione è costituito da tutti gli ordini eseguiti nell'Unione europea relativamente a quell'azione, esclusi i volumi elevati rispetto alle
normali dimensioni di mercato per quell'azione. ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 10 2. L'autorità competente del mercato più pertinente in
termini di liquidità come definita all'articolo 25 per ciascuna azione determina
almeno ogni anno e sulla base del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti
nel mercato relativamente a quell'azione la categoria di azioni alla quale
appartiene. Tale informazione è resa pubblica a tutti gli operatori del mercato
ed è trasmessa all'AESFEM, la quale la pubblica sul suo sito web. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 11, lettera a) 3. Gli
internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in modo regolare e
continuo durante il normale orario di contrattazione. Essi hanno facoltà di
aggiornare in qualsiasi momento le quotazioni. Hanno altresì facoltà di
ritirarle, in condizioni eccezionali di mercato. Le quotazioni sono
pubblicate in modo da essere facilmente accessibili ad altri partecipanti al
mercato a condizioni commerciali ragionevoli. Fatte salve le
disposizioni dell'articolo 21, gli internalizzatori
sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai loro clienti al dettaglio in
relazione alle azioni per le quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi
quotati al momento in cui ricevono l'ordine. Gli
internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai loro
clienti professionali in relazione alle azioni per le quali sono
internalizzatori sistematici, al prezzo quotato al momento in cui ricevono l'ordine. Essi possono tuttavia eseguire detti
ordini ad un prezzo migliore in casi giustificati, a patto che il prezzo
rientri in una forbice pubblicata prossima alle condizioni di mercato e gli
ordini siano di dimensioni maggiori di quelle abitualmente considerate da un
investitore al dettaglio Inoltre, gli
internalizzatori sistematici possono eseguire gli ordini che ricevono dai
loro investitori professionali a prezzi diversi da quelli delle loro quotazioni
senza doversi conformare alle condizioni stabilite nel quarto comma, riguardo
alle transazioni quando l'esecuzione in vari titoli fa parte di una sola
transazione o riguardo ad ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo
corrente di mercato. In una situazione
in cui un internalizzatore sistematico, che effettua un'unica quotazione oppure la cui quotazione più elevata
è inferiore alle dimensioni del mercato, riceve da un cliente un ordine più
consistente della sua quotazione, ma inferiore alle dimensioni standard del
mercato, può decidere di eseguire quella parte dell'ordine eccedente rispetto alla sua quotazione purché
l'ordine sia eseguito al prezzo quotato, tranne i
casi in cui è diversamente consentito dalle condizioni dei due comma
precedenti. Nei casi in cui l'internalizzatore sistematico fa una quotazione
diversificata e riceve un ordine dalle dimensioni intermedie che sceglie di
eseguire, l'ordine è eseguito applicando uno dei prezzi
quotati, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22, tranne i casi in cui è diversamente
consentito dalle condizioni dei due comma precedenti. 4. Le autorità
competenti controllano: a) che le società di
investimento aggiornino regolarmente i prezzi di acquisto/vendita pubblicati a
norma del paragrafo 1 e mantengano i prezzi che riflettono le condizioni di
mercato prevalenti; b) che le società d'investimento rispettino le condizioni relative
al miglioramento del prezzo di cui al quarto comma del paragrafo 3. 5. Gli
internalizzatori sistematici sono autorizzati a decidere, in base alla loro
politica commerciale ed in modo non discriminatorio e oggettivo, quali
investitori possono accedere alle loro quotazioni. A tale scopo, chiare
norme disciplineranno l'accesso alle loro quotazioni. Gli internalizzatori
sistematici possono rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni commerciali
con gli investitori in base a considerazioni di ordine commerciale, quali la
situazione dell'investitore in termini di credito, il rischio
della controparte e il regolamento finale dell'operazione. 6. Per limitare il
rischio di esposizione a operazioni multiple dello stesso cliente gli
internalizzatori sistematici sono autorizzati a limitare, in modo non
discriminatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che si
impegnano a concludere alle condizioni pubblicate. Essi sono inoltre
autorizzati a limitare in modo non discriminatorio e ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22 il numero totale delle transazioni dei
diversi clienti nello stesso momento e sempre che ciò sia consentito soltanto
quando il numero e/o il volume degli ordini cercato dai clienti supera
notevolmente la norma. 7. Per
garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1
a 6, in modo da consentire una valutazione efficace delle azioni e
massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le
condizioni migliori per i loro clienti, la Commissione adotta è1 --- ç misure di esecuzione che: a) specifichino i
criteri per l'applicazione dei paragrafi 1 e2; b) specifichino i
criteri che stabiliscono quando una quotazione è pubblicata su base regolare e
continua ed è facilmente accessibile nonché i mezzi tramite i quali le
imprese di investimento possono ottemperare all'obbligo di pubblicare le loro quotazioni, ad
esempio: i)
tramite le strutture di un mercato regolamentato che abbia ammesso alla
negoziazione lo strumento su cui verte l'operazione; ii) tramite i
servizi di un terzo; iii)
tramite dispositivi propri; c) specifichino i
criteri generali per stabilire quali siano le transazioni in cui l'esecuzione su diversi titoli è parte di un'unica transizione o di ordini che sono soggetti a
condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato; d) specifichino i
criteri generali per stabilire che cosa possa essere considerato come
circostanza eccezionale di mercato che consente il ritiro delle quotazioni
ovvero come condizione per un aggiornamento delle quotazioni. e) specifichino i
criteri per determinare quale sia la dimensione abitualmente trattata dagli
investitori al dettaglio. f) specifichino i
criteri per stabilire che cosa significa superare notevolmente la norma del
paragrafo 6; g) specifichino i
criteri per stabilire quando i prezzi ricadono in un ventaglio pubblico vicino
alle condizioni di mercato. ê 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 11, lettera b) Le misure di cui
al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 12, lettera a) Articolo 28 Informazione
post-negoziazione da parte delle imprese di investimento 1. Gli Stati
membri prescrivono almeno che le imprese di investimento che concludono per
proprio conto o per conto dei clienti, operazioni su azioni ammesse alla
negoziazione in un mercato regolamentato, al di fuori di un mercato
regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione rendano pubblici il
volume e il prezzo di tali operazioni e il momento nel quale sono state
concluse. Tali informazioni sono pubblicate per quanto possibile in tempo reale, a condizioni commerciali
ragionevoli e in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti
al mercato. 2. Gli Stati
membri prescrivono che le informazioni pubblicate in applicazione del
paragrafo 1 e i limiti di tempo entro i quali sono pubblicate siano
conformi ai requisiti adottati a norma dell'articolo 45. Quando le misure adottate a
norma dell'articolo 45 prevedono la comunicazione
differita di talune categorie di operazioni su azioni, questa possibilità si
applica, mutatis mutandis, alle operazioni concluse al di fuori dei mercati
regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione. 3. Per garantire
il funzionamento trasparente ed ordinato dei mercati nonché l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la
Commissione adotta è1 --- ç misure di esecuzione che: a) specifichino i
mezzi tramite i quali le imprese di investimento possono ottemperare agli
obblighi che incombono loro a norma del paragrafo 1, ad esempio: i)
tramite le strutture di un mercato regolamentato che abbia ammesso alla
negoziazione lo strumento su cui verte l'operazione o tramite le strutture di un sistema
multilaterale di negoziazione nel quale sia negoziata l'azione su cui verte l'operazione; ii)
tramite i servizi di un terzo; iii)
tramite dispositivi propri; b) chiariscano le
modalità di applicazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1 alle operazioni che
comportano l'uso di azioni a fini di garanzia, di prestito o
altro quando lo scambio di queste azioni è determinato da fattori diversi dal
loro prezzo di mercato. ê 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 12, lettera b) Le misure di cui
al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 13, lettera a) Articolo 29 Requisiti di
trasparenza pre-negoziazione per i sistemi multilaterali di negoziazione 1. Gli Stati
membri prescrivono quanto meno che le imprese di investimento e i gestori del
mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione rendano
pubblichi i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli
interessi di negoziazione espressi a tali
prezzi pubblicizzati tramite i loro sistemi per le azioni ammesse alla
negoziazione in un mercato regolamentato. Gli Stati membri prescrivono che tali
informazioni siano messe a disposizione del pubblico a condizioni commerciali
ragionevoli e in modo continuo durante il normale orario di contrattazione. 2. Gli Stati
membri prevedono che le autorità competenti possano esentare le imprese di
investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui al
paragrafo 1 in base al modello di mercato o al tipo e alle dimensioni degli
ordini nei casi di cui al paragrafo 3. In particolare le autorità
competenti possono esentare da tale obbligo le operazioni di dimensioni elevate se raffrontate alle dimensioni delle
operazioni normalmente negoziate sul mercato aventi ad oggetto le stesse azioni
o categorie di azioni. 3. Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la
Commissione adotta è1 --- ç misure di esecuzione riguardanti: a) la forbice delle
quotazioni di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai
market-maker designati nonché la profondità degli interessi di negoziazione
espressi a tali quotazioni che devono essere pubblicati; b) le dimensioni e i
tipi degli ordini che possono essere esentati dall'informazione pre-negoziazione a norma del
paragrafo 2; c) i modelli di
mercato che possono essere esentati dall'informazione pre-negoziazione a norma del
paragrafo 2. In particolare l'applicabilità dell'obbligo ai metodi di negoziazione utilizzati da un
sistema multilaterale di negoziazione che conclude operazioni in base alle sue
regole con riferimento a prezzi stabiliti al di fuori dei sistemi del sistema
multilaterale di negoziazione o tramite asta periodica. Salvo nei casi
giustificati dalla natura specifica del sistema multilaterale di negoziazione,
il contenuto di tali misure di esecuzione è uguale a quello delle misure di
esecuzione previste all'articolo 44 per i mercati regolamentati. ê 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 13, lettera b) Le misure di cui
al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 14, lettera a) Articolo 30 Requisiti di
trasparenza post-negoziazione per i sistemi multilaterali di negoziazione 1. Gli Stati
membri prescrivono almeno che le imprese di investimento e i gestori del
mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione rendano
pubblici il prezzo, il volume e il momento di esecuzione delle operazioni
concluse nell'ambito dei suoi sistemi riguardanti azioni
ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli Stati membri
prescrivono che i dati di tali operazioni siano resi pubblici a condizioni
commerciali ragionevoli e per quanto possibile in tempo reale. Questo requisito
non si applica ai dati di negoziazioni
eseguite in un sistema multilaterale di negoziazione resi pubblici nell'ambito dei sistemi di un mercato regolamentato. 2. Gli Stati
membri prevedono che l'autorità competente possa autorizzare le imprese
di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema
multilaterale di negoziazione a differire la pubblicazione dei dettagli delle
operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni. In particolare l'autorità competente può autorizzare a differire la
pubblicazione quando le operazioni riguardano volumi che, per tali azioni o
categorie di azioni, sono elevati se raffrontati alle dimensioni normali del
mercato. Gli Stati membri prescrivono che i sistemi multilaterali di
negoziazione ottengano dall'autorità competente la preventiva approvazione
delle misure proposte per la pubblicazione differita delle operazioni e
prescrivono che tali misure siano comunicate chiaramente ai partecipanti al
mercato e al pubblico degli investitori. 3. Per garantire
il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari e assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la
Commissione adotta è1 --- ç misure di esecuzione riguardanti: a) la portata e il
contenuto delle informazioni da mettere a disposizione del pubblico; b) le condizioni alle
quali le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione possono prevedere la pubblicazione
differita delle operazioni nonché i criteri da applicare nel decidere per quali
operazioni, a motivo delle dimensioni e del tipo di azione su cui verte l'operazione, è ammessa la pubblicazione differita. Salvo nei casi
giustificati dalla natura specifica del sistema multilaterale di negoziazione,
il contenuto di tali misure di esecuzione è uguale a quello delle misure di
esecuzione previste all'articolo 45 per i mercati regolamentati. ê 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo14, lettera b) Le misure di cui
al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ò nuovo Sezione 4 Mercati delle PMI Articolo 35 Mercati di
crescita per le PMI 1. Gli Stati
membri prescrivono che il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione
possa chiedere all'autorità competente del proprio Stato membro di origine di
registrare il sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita
per le PMI. 2. Gli Stati
membri stabiliscono che l'autorità competente dello Stato membro di origine
possa registrare il sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di
crescita per le PMI se essa riceve la richiesta di cui al paragrafo 1 e accerta
che i requisiti di cui al paragrafo 3 siano soddisfatti per quanto riguarda il
sistema multilaterale di negoziazione. 3. Il
sistema multilaterale di negoziazione è soggetto a regole, sistemi e procedure
efficaci intesi a garantire che le seguenti condizioni siano soddisfatte: (a)
la maggioranza degli
emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul mercato
sono piccole e medie imprese; (b)
sono stabiliti criteri
appropriati per l'ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di
strumenti finanziari degli emittenti sul mercato; (c)
al momento dell'ammissione
iniziale alla negoziazione di strumenti finanziari sul mercato sono state pubblicate
informazioni sufficienti per permettere agli investitori di decidere con
cognizione di causa se investire negli strumenti; tali informazioni possono
consistere in un documento di ammissione appropriato o in un prospetto se i
requisiti di cui [alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio] sono applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata
insieme all'ammissione alla negoziazione; (d)
sul mercato esiste
un'adeguata informativa di bilancio periodica di un emittente o per conto dello
stesso, ad esempio relazioni annuali sottoposte a revisione; (e)
gli emittenti sul mercato
e le persone che esercitano responsabilità di direzione all'interno dell'emittente
nonché le persone legate strettamente ad esse rispettano i requisiti pertinenti
loro applicabili nell'ambito del regolamento sugli abusi di mercato; (f)
le informazioni sulla
regolamentazione riguardanti gli emittenti sul mercato sono conservate e
divulgate pubblicamente; (g)
esistono sistemi e
controlli efficaci intesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato su
tale mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. …/…[regolamento
sugli abusi di mercato]. 4. I criteri di cui
al paragrafo 3 non pregiudicano il rispetto da parte del gestore del sistema
multilaterale di negoziazione degli altri obblighi di cui alla presente
direttiva pertinenti per la gestione di tale sistema. Inoltre essi non
impediscono al gestore del sistema multilaterale di negoziazione di imporre
requisiti aggiuntivi a quelli specificati in tale paragrafo. 5. Gli Stati membri
prescrivono che l'autorità competente dello Stato membro di origine possa
annullare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come un
mercato di crescita per le PMI nei seguenti casi: (a)
il gestore del mercato
chiede l'annullamento della registrazione; (b)
i requisiti del paragrafo
3 non sono più rispettati in relazione al sistema multilaterale di
negoziazione. 6. Gli Stati
membri prescrivono che, se un'autorità competente dello Stato membro di origine
registra un sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita
per le PMI o annulla la relativa registrazione ai sensi del presente articolo,
notifica in merito l'AESFEM non appena possibile. L'AESFEM pubblica sul proprio
sito web un elenco dei mercati di crescita per le PMI e mantiene aggiornato
tale elenco. 7. Gli Stati
membri prescrivono che, se uno strumento finanziario di un emittente è ammesso
alla negoziazione su uno dei mercati di crescita per le PMI, esso possa essere
negoziato anche su un altro mercato di crescita per le PMI senza il consenso
dell'emittente. In tal caso, tuttavia, l'emittente non è soggetto ad alcun
obbligo relativo al governo societario o all'informativa iniziale, continuativa
o ad hoc con riguardo a quest'ultimo mercato di crescita per le PMI. 8. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo
94 che specifichino ulteriormente i requisiti di cui al paragrafo 3. Le misure
tengono conto della necessità che i requisiti mantengano livelli elevati di
protezione degli investitori al fine di promuovere la fiducia degli investitori
in tali mercati, riducendo al tempo stesso al minimo gli oneri amministrativi
per gli emittenti sul mercato. ê 2004/39/CE
(adattato) ð nuovo CAPO III DIRITTI DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO Articolo 3631 Libertà di prestare servizi e di
esercitare attività di investimento 1. Gli Stati membri assicurano che qualsiasi
impresa di investimento autorizzata e sottoposta alla vigilanza delle autorità
competenti di un altro Stato membro ai sensi della presente direttiva, e per
quanto riguarda gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE
Ö 2006/48/CE Õ , possa liberamente
prestare servizi e/o svolgere attività nonché prestare servizi accessori sul
loro territorio, purché tali servizi e attività siano coperti dall'autorizzazione.
I servizi accessori possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o
ad un'attività di investimento. Gli Stati membri non impongono obblighi
supplementari a tali imprese di investimento o enti creditizi per le materie
disciplinate dalla presente direttiva. 2. Un'impresa di investimento che desideri
prestare servizi o esercitare attività sul territorio di un altro Stato membro
per la prima volta o che desideri modificare la gamma dei servizi o attività
già testati comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti del suo
Stato membro d'origine: (a)
lo Stato membro nel quale intende operare; (b)
un programma di attività che indichi in particolare
i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori che
intende prestare e se intende avvalersi di agenti collegati sul territorio
degli Stati membri nei quali intende prestare servizi. ð L'impresa di investimento che intende
utilizzare agenti collegati comunica all'autorità competente dello Stato membro
di origine l'identità di tali agenti. ï ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 11, lettera a) ð nuovo Qualora l'impresa di investimento intenda
avvalersi di agenti collegati, l'autorità competente dello Stato membro d'origine
dell'impresa di investimento comunica, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e
entro un termine ragionevole, ð , entro un mese dal ricevimento delle
informazioni, all'autorità competente dello Stato membro ospitante designato
quale punto di contatto in conformità all'articolo 83, paragrafo 1, ï l'identità degli agenti collegati che l'impresa di investimento
intende impiegare ð per prestare servizi ï in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante pubblicapuò
rendere pubbliche tali informazioni. L'AESFEM può
chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle
condizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE 3. Nel mese seguente la ricezione di tali
informazioni, l'autorità competente dello Stato membro d'origine le trasmette
all'autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di
contatto a norma dell'articolo 8356,
paragrafo 1. L'impresa di investimento può allora cominciare a prestare il
servizio o i servizi di investimento in questione nello Stato membro ospitante. 4. In caso di modifica di uno qualunque dei
dati comunicati a norma del paragrafo 2, l'impresa di investimento informa per
iscritto l'autorità competente del suo Stato membro d'origine almeno un mese
prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente dello Stato membro
d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito
a tali modifiche. ò nuovo 5. Gli enti
creditizi che intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di
investimento nonché prestare servizi accessori conformemente al paragrafo 1
mediate agenti collegati comunicano l'identità di detti agenti all'autorità
competente del proprio Stato membro di origine. Qualora l'ente
creditizio intenda avvalersi di agenti collegati, l'autorità competente dello
Stato membro d'origine dell'ente creditizio comunica, entro un mese dal
ricevimento delle informazioni, all'autorità competente dello Stato membro
ospitante designato quale punto di contatto in conformità all'articolo 83,
paragrafo 1, l'identità degli agenti collegati che l'ente creditizio intende
impiegare per prestare servizi in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante
pubblica tali informazioni. ê 2004/39/CE ð nuovo 65. Gli Stati membri
autorizzano le imprese di investimento e gli operatori di mercato che
gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ð e sistemi organizzati di
negoziazione ï di altri Stati membri, senza assoggettarle ad ulteriori obblighi di
legge o amministrativi, ad instaurare opportuni dispositivi nel loro territorio
in modo da agevolare l'accesso ai loro sistemi ed il relativo uso da parte di
utenti o partecipanti remoti stabiliti nel loro territorio. 76. L'impresa di
investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di
negoziazione comunica all'autorità competente del suo Stato membro d'origine lo
Stato membro in cui intende instaurare tali dispositivi. L'autorità competente
dello Stato membro d'origine del sistema multilaterale di negoziazione
trasmette, entro un mese, l'informazione allo Stato membro in cui il sistema
multilaterale di negoziazione intende fornire tali dispositivi. L'autorità competente dello Stato membro d'origine
del sistema multilaterale di negoziazione comunica, su richiesta dell'autorità
competente dello Stato membro che ospita il sistema multilaterale di
negoziazione e in tempi ragionevoli, l'identità dei membri o partecipanti del
sistema multilaterale di negoziazione stabiliti in tale Stato membro. ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 11, lettera b) (adattato) ð nuovo 87. Per assicurare la coerente
armonizzazione del presente articolo, lL'AESFEM può elaborare
ð elabora ï progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le
informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 76. ðL'AESFEM presenta i progetti di norme
tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [31
dicembre 2016.] ï Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente Ö alla procedura
stabilita Õ agli articoli da 10
a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ð 9 ï Per
assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo,
Ll'AESFEM può elaborare ð elabora ï progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati
standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai
paragrafi 3, 4 e 76. ðL'AESFEM presenta i progetti di norme
tecniche di attuazione alla Commissione entro il [31
dicembre 2016.] ï Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primoterzo comma
conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE
(adattato) Articolo 3732 Stabilimento di succursali 1. Gli Stati membri assicurano che la
prestazione di servizi di investimento e servizi accessori e/o l'esercizio di
attività di investimento sul loro territorio ai sensi della presente direttiva
e della direttiva 2000/12/CE Ö 2006/48/CE Õ possano essere
effettuati tramite lo stabilimento di succursali, purché tali servizi e
attività siano coperti dall'autorizzazione concessa all'impresa di investimento
o all'ente creditizio nel suo Stato membro d'origine. I servizi accessori
possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o ad un'attività di
investimento. Gli Stati membri non impongono nessun
requisito aggiuntivo, ad eccezione di quelli previsti ai sensi del paragrafo 87, all'organizzazione
e all'attività della succursale per le materie trattate dalla presente
direttiva. 2. Gli Stati
membri prescrivono che le imprese di investimento che desiderano stabilire una
succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifichino
preventivamente all'autorità competente del loro Stato membro d'origine e le
forniscano le informazioni seguenti: (a)
gli Stati membri nel cui territorio intendono
stabilire una succursale; (b)
un programma delle attività che indichi tra l'altro
i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori prestati
dalla succursale e la sua struttura organizzativa e specifichi se essa intende
avvalersi di agenti collegati Ö comunicando in
tal caso l'identità di detti agenti Õ ; (c)
l'indirizzo nello Stato membro ospitante presso il
quale possono essere richiesti documenti; (d)
i nomi delle persone responsabili della gestione
della succursale. Qualora un'impresa d'investimento si avvalga
di un agente collegato, stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato
membro d'origine, tale agente collegato è assimilato alla succursale ed è
soggetto alle disposizioni della presente direttiva in materia di succursali. 3. A meno di avere motivo di dubitare dell'adeguatezza
della struttura amministrativa o della solidità finanziaria di un'impresa di
investimento tenuto conto delle attività previste, l'autorità competente dello
Stato membro d'origine comunica queste informazioni, nei tre mesi seguenti la
loro ricezione, all'autorità competente dello Stato membro ospitante designata
quale punto di contatto a norma dell'articolo 8356,
paragrafo 1, e ne informa l'impresa di investimento. 4. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo
2, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità
competente dello Stato membro ospitante informazioni dettagliate sul sistema di
indennizzo degli investitori autorizzato al quale l'impresa di investimento ha
aderito ai sensi della direttiva 97/9/CE. L'autorità competente dello Stato
membro d'origine informa inoltre l'autorità competente dello Stato membro
ospitante di qualsiasi modifica di tali informazioni. 5. Quando l'autorità competente dello Stato
membro d'origine rifiuta di comunicare le informazioni di cui sopra all'autorità
competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro tre mesi a
decorrere dalla ricezione delle predette informazioni, le ragioni del suo
rifiuto all'impresa di investimento interessata. 6. A partire dalla ricezione di una
comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro ospitante o in
assenza di tale comunicazione, entro due mesi dalla data di trasmissione della
comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, la
succursale può essere stabilita e cominciare la sua attività. ò nuovo 7. Gli enti
creditizi che intendono avvalersi di agenti collegati stabiliti in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro di origine al fine di prestare servizi di
investimento e servizi accessori nonché svolgere attività di investimento in
conformità alla presente direttiva ne inviano notifica all'autorità competente
del proprio Stato membro di origine. A meno di avere
motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della
solidità finanziaria di un ente creditizio tenuto conto delle attività
previste, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica queste
informazioni, nei tre mesi seguenti la loro ricezione, all'autorità competente
dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell'articolo
83, paragrafo 1, e ne informa l'ente creditizio. Quando l'autorità
competente dello Stato membro d'origine rifiuta di comunicare le informazioni
di cui sopra all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica,
entro tre mesi a decorrere dalla ricezione delle predette informazioni, le
ragioni del suo rifiuto all'ente creditizio interessato. A partire dalla
ricezione di una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro
ospitante o, in assenza di tale comunicazione, entro due mesi dalla data di
trasmissione della comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato
membro d'origine, l'agente collegato può cominciare la sua attività. Tale
agente collegato è soggetto alle disposizioni della presente direttiva
concernenti le succursali. ê 2004/39/CE
(adattato) 87. Spetta all'autorità
competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata vigilare affinché
i servizi prestati dalla succursale nel suo territorio ottemperino agli
obblighi fissati dagli articoli 2419,
Ö 25, Õ 2721 e 2822,
25,
27 and 28 Ö della presente
direttiva e dagli articoli da 13 a 23 del regolamento (UE) n. …/…[MiFIR] Õ e dalle misure
adottate in applicazione di tali disposizioni. L'autorità competente dello Stato membro in
cui la succursale è ubicata ha il diritto di esaminare le disposizioni
riguardanti la succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente
necessarie per consentire all'autorità competente di far rispettare gli
obblighi previsti dagli articoli 2419,
Ö 25, Õ 2721 e, 2822, 25,
27 and 28 Ö della presente
direttiva e dagli articoli da 13 a 23 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] Õ e dalle misure
adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi e/o
le attività prestate dalla succursale nel suo territorio. 98. Ciascuno Stato
membro prevede che, quando un'impresa di investimento autorizzata in un altro
Stato membro ha stabilito una succursale nel suo territorio, l'autorità
competente dello Stato membro d'origine di tale impresa possa, nell'esercizio
delle sue responsabilità e dopo aver informato l'autorità competente dello
Stato membro ospitante, procedere a verifiche in loco presso tale succursale. 109. In caso di
modifica di uno dei dati comunicati a norma del paragrafo 2, l'impresa di
investimento informa per iscritto l'autorità competente dello Stato membro d'origine
almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente
dello Stato membro d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro
ospitante in merito a tali modifiche. ê 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 12 (adattato) ð nuovo 1110. Per assicurare la
coerente armonizzazione del presente articolo, lL'AESFEM può elaborare
ð elabora ï progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le
informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 109. ð L'AESFEM presenta i progetti di norme
tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [31 dicembre
2016.] ï Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma
conformemente Ö alla procedura
stabilita Õ agli articoli da 10
a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ð 12. ï Per
assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo,
lL'AESFEM può elaborare
ð elabora ï progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati
standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai
paragrafi 3 e 109. ðL'AESFEM presenta i progetti di norme
tecniche di attuazione alla Commissione entro il [31
dicembre 2016.] ï Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 3833 Accesso ai mercati regolamentati 1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento degli altri Stati membri che sono autorizzate ad eseguire gli
ordini dei clienti o a negoziare per conto proprio abbiano il diritto di
diventare membri dei mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio o di
avervi accesso secondo una delle modalità seguenti: a) direttamente, stabilendo una
succursale nello Stato membro ospitante; b) diventando membri remoti o
avendo accesso remoto al mercato regolamentato, senza dover essere stabilite
nello Stato membro d'origine di tale mercato, quando le sue procedure e i
sistemi di negoziazione del mercato in questione non richiedono una presenza
fisica per la conclusione delle operazioni nel mercato. 2. Gli Stati membri non impongono alle imprese
di investimento che esercitano il diritto di cui al paragrafo 1 alcun obbligo
aggiuntivo di natura regolamentare o amministrativa per quanto riguarda le
materie disciplinate dalla presente direttiva. Articolo 3934 Accesso ai sistemi di controparte
centrale, compensazione e regolamento e diritto di designare il sistema di
regolamento 1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese
di investimento degli altri Stati membri abbiano il diritto di accedere ai
sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento esistenti nel loro
territorio per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su
strumenti finanziari. Essi prescrivono che l'accesso di tali imprese
di investimento a tali strutture sia subordinato a criteri non discriminatori,
trasparenti ed obiettivi identici a quelli che si applicano ai partecipanti
nazionali. Essi non limitano l'uso di tali strutture alla compensazione e al
regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate in un mercato
regolamentato, o
in un sistema multilaterale di negoziazione ð o in un sistema organizzato di
negoziazione ï stabiliti nel loro territorio. 2. Gli Stati membri prescrivono che i mercati
regolamentati stabiliti sul loro territorio offrano a tutti i loro membri o
partecipanti il diritto di designare il sistema di regolamento delle operazioni
su strumenti finanziari effettuate al loro interno a condizione che: (a)
vi siano, tra il sistema di regolamento
designato e qualunque altro sistema o struttura, i collegamenti e i dispositivi
necessari per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni
in questione; e (b)
vi sia il riconoscimento, da parte dell'autorità
competente per la vigilanza sul mercato regolamentato, che le condizioni
tecniche di regolamento delle operazioni concluse in tale mercato tramite un
sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato stesso siano
tali da consentire il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati
finanziari. Tale valutazione del mercato regolamentato da
parte dell'autorità competente lascia impregiudicate le competenze delle banche
centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di regolamento o di
altre autorità preposte alla vigilanza di tali sistemi. L'autorità competente
terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati da tali istituzioni
per evitare un'indebita duplicazione dei controlli. 3. I diritti
concessi alle imprese di investimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non
pregiudicano il diritto dei gestori dei sistemi di controparte centrale,
compensazione o regolamento di rifiutare l'accesso ai servizi richiesti per ragioni
commerciali legittime. Articolo 4035 Disposizioni relative agli accordi di
controparte centrale, di compensazione e di regolamento nell'ambito dei sistemi
multilaterali di negoziazione 1. Gli Stati membri non impediscono alle
imprese d'investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema
multilaterale di negoziazione di concludere accordi appropriati con una
controparte centrale, stanza di compensazione e con un sistema di regolamento
di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione e/o il
regolamento di alcune o di tutte le operazioni concluse dai partecipanti al
mercato nel quadro dei loro sistemi. 2. L'autorità competente delle imprese d'investimento
e dei gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di
negoziazione non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale, ad una
stanza di compensazione e/o a sistemi di regolamento di un altro Stato membro
salvo qualora possa dimostrare che ciò è necessario per preservare il
funzionamento ordinato di tale sistema multilaterale di negoziazione e tenuto
conto delle condizioni fissate dall'articolo 3934,
paragrafo 2, per i sistemi di regolamento. Per evitare un'indebita duplicazione dei
controlli l'autorità competente terrà conto del controllo
e della vigilanzacontrollo/della vigilanza
già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche
centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di
regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali
sistemi. ò nuovo CAPO IV Prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi Sezione 1 Prestazione di servizi mediante lo
stabilimento di succursali Articolo 41
Stabilimento di succursali 1. Gli Stati membri
prescrivono che le imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi o
attività di investimento insieme a servizi accessori nel loro territorio
mediante una succursale ottengano
l'autorizzazione preventiva dalle autorità competenti degli Stati membri
interessati in conformità delle seguenti disposizioni: (a)
la Commissione ha
adottato una decisione in conformità del paragrafo 3; (b)
la prestazione dei
servizi per i quali l'impresa di un paese terzo richiede l'autorizzazione è
soggetta all'autorizzazione e alla vigilanza nel paese terzo in cui l'impresa è
stabilita e l'impresa richiedente è debitamente autorizzata. Il paese terzo in
cui è stabilita l'impresa di un paese terzo non è catalogato come paese o
territorio non cooperativo dal gruppo di azione finanziaria contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (FATF); (c)
tra le autorità
competenti dello Stato membro interessato e le autorità competenti di vigilanza
del paese terzo in cui è stabilita l'impresa sono in vigore accordi di collaborazione
comprendenti disposizioni per disciplinare lo scambio di informazioni allo
scopo di preservare l'integrità del mercato e garantire la protezione degli
investitori; (d)
la succursale dispone
liberamente di sufficiente capitale iniziale; (e)
sono designate una o più
persone responsabili della gestione della succursale in conformità dei
requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1; (f)
il paese terzo in cui è
stabilita l'impresa di un paese terzo ha firmato con lo Stato membro in cui
dovrebbe essere stabilita la succursale un accordo che rispetta pienamente le
norme di cui all'articolo 26 del Modello di convenzione fiscale sul reddito e
il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in
materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali; (g)
l'impresa ha chiesto di
aderire a un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato o riconosciuto
in conformità della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori. 2. Gli Stati membri
prescrivono che le imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi o
attività di investimento insieme a servizi accessori a clienti al dettaglio sul
territorio di tali Stati membri stabiliscano una succursale nell'Unione. 3. La Commissione
può adottare una decisione in conformità della procedura di cui all'articolo 95
in relazione a un paese terzo se le disposizioni in materia legale e di
vigilanza di tale paese terzo garantiscono che le imprese autorizzate in tale
paese rispettano requisiti giuridicamente vincolanti che hanno effetti
equivalenti ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, dal regolamento
(UE) n. …/… [MiFIR] e dalla direttiva 2006/49/CE [direttiva sull'adeguatezza
patrimoniale] e alle rispettive misure di esecuzione e tale paese terzo prevede
un riconoscimento equivalente e reciproco del quadro prudenziale applicabile
alle imprese di investimento autorizzate in forza della presente direttiva. Il quadro
prudenziale di un paese terzo può essere considerato equivalente se rispetta
tutte le condizioni seguenti: (a)
le imprese che prestano
servizi e svolgono attività di investimento in tale paese terzo sono soggette
ad autorizzazione e a un controllo e a una vigilanza efficaci e costanti; (b)
le imprese che prestano
servizi e svolgono attività di investimento in tale paese terzo sono soggette a
requisiti patrimoniali sufficienti e a requisiti adeguati applicabili agli
azionisti e all'organo di gestione; (c)
le imprese che prestano
servizi e svolgono attività di investimento sono soggette ad adeguati requisiti
organizzativi (iniziali e continuativi) equivalenti per quanto riguarda le
funzioni di controllo interno; (d)
esso garantisce la
trasparenza e l'integrità del mercato, evitando abusi di mercato quali l'abuso
di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. 4. L'impresa del
paese terzo di cui al paragrafo 1 presenta domanda all'autorità competente
dello Stato membro in cui intende stabilire una succursale dopo l'adozione da
parte della Commissione della decisione che stabilisce che il quadro giuridico
e di vigilanza del paese terzo in cui l'impresa del paese terzo è autorizzata è
equivalente ai requisiti di cui al paragrafo 3. Articolo 42
Obbligo di informazione Un'impresa di un paese terzo che intenda ottenere
l'autorizzazione per la prestazione di qualsiasi tipo di servizi o attività di
investimento insieme a servizi accessori sul territorio di uno Stato membro
fornisce all'autorità competente di tale Stato membro le seguenti informazioni: (a)
il nome dell'autorità
responsabile della sua vigilanza nel paese terzo interessato. Qualora più di
un'autorità sia competente per la vigilanza, informazioni sui rispettivi ambiti
di competenza; (b)
tutte le informazioni
pertinenti relative all'impresa (nome, forma giuridica, sede, indirizzo, membri
dell'organo di gestione, azionisti) e un programma operativo che illustri i
servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori che intende
prestare e la struttura organizzativa della succursale, compresa la descrizione
di funzioni operative essenziali esternalizzate a terzi; (c)
i nominativi delle
persone responsabili per la gestione della succursale e i documenti pertinenti
attestanti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1; (d)
informazioni relative al
capitale iniziale a disposizione della succursale. Articolo 43
Rilascio dell'autorizzazione 1. L'autorità
competente dello Stato membro in cui l'impresa di un paese terzo intende
stabilire la propria succursale rilascia l'autorizzazione soltanto se sono soddisfatte
entrambe le condizioni seguenti: (a)
l'autorità competente
ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 41; (b)
l'autorità competente
ritiene che la succursale dell'impresa di un paese terzo sarà in grado di
rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 3. Entro sei mesi dalla
presentazione della domanda completa l'impresa di un paese terzo riceve
comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione. 2. La succursale
dell'impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 si conforma
agli obblighi di cui agli articoli 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28, paragrafo 1, e
30 della presente direttiva e agli articoli da 13 a 23 del regolamento (UE) n.
…/… [MiFIR], nonché alle misure adottate in forza degli stessi ed è soggetta alla
vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata
l'autorizzazione. Gli Stati membri non
impongono nessun requisito aggiuntivo in materia di organizzazione e funzionamento
della succursale in relazione alle materie disciplinate dalla presente
direttiva. Articolo 44 Prestazione di servizi in altri Stati membri 1. Un'impresa di un
paese terzo autorizzata conformemente all'articolo 43 può prestare i servizi e
svolgere le attività previsti dall'autorizzazione in altri Stati membri
dell'Unione senza lo stabilimento di nuove succursali. A tal fine essa comunica
le informazioni riportate di seguito all'autorità competente dello Stato membro
in cui è stabilita la succursale: (a)
lo Stato membro in cui
intende operare; (b)
un programma operativo
che illustri, in particolare, i servizi o le attività di investimento e i
servizi accessori che intende prestare in tale Stato membro. Entro un mese dal
ricevimento di tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro in
cui la succursale è stabilita le trasmette all'autorità competente dello Stato
membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell'articolo 83,
paragrafo 1. L'impresa del paese terzo può allora cominciare a prestare il
servizio o i servizi in questione nello Stato membro ospitante. In caso di modifica
di uno qualunque dei dati comunicati a norma del primo comma, l'impresa di un
paese terzo informa per iscritto l'autorità competente dello Stato membro in
cui è stabilita la succursale almeno un mese prima di attuare la modifica
prevista. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la
succursale informa della modifica l'autorità competente dello Stato membro
ospitante. L'impresa resta
soggetta alla vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita la succursale in
conformità dell'articolo 43. 2. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare: (a)
il
contenuto minimo degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 41,
paragrafo 1, lettera c), in modo da garantire che le autorità competenti dello
Stato membro che rilascia l'autorizzazione a un'impresa di un paese terzo siano
in grado di esercitare tutti i loro poteri di vigilanza a norma della presente
direttiva; (b)
il contenuto dettagliato
del programma operativo, come previsto all'articolo 42, lettera b); (c)
il contenuto dei
documenti relativi alla gestione della succursale, come previsto all'articolo
42, lettera c); (d)
il contenuto dettagliato
delle informazioni relative al capitale iniziale a disposizione della
succursale, come previsto all'articolo 42, lettera d). L'AESFEM presenta i
progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro
il [XXX]. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1095/2010. 3. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard,
modelli e procedure per la notifica o la presentazione delle informazioni di
cui ai detti paragrafi. L'AESFEM presenta
tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [31
dicembre 2016]. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 con
riguardo alle misure per definire le condizioni per la valutazione del capitale
iniziale sufficiente a disposizione della succursale, tenendo conto dei servizi
o delle attività di investimento forniti dalla stessa e della tipologia dei
clienti a cui tali servizi sono destinati. Sezione 2 Registrazione e revoca delle autorizzazioni Articolo 45 Registrazione Gli Stati membri
registrano le imprese autorizzate a norma dell'articolo 41. Il registro è
accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi o sulle attività
che le imprese di paesi terzi sono autorizzate a prestare. Il registro è
aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione viene notificata all'AESFEM. L'AESFEM redige un
elenco di tutte le imprese di paesi terzi autorizzate a prestare servizi e
attività nell'Unione. Esso contiene informazioni sui servizi o sulle attività
per i quali l'impresa di un paese terzo è stata autorizzata ed è aggiornato
regolarmente. L'AESFEM pubblica tale elenco sul proprio sito web e lo aggiorna
regolarmente. Articolo 46 Revoca delle autorizzazioni L'autorità competente che ha rilasciato
un'autorizzazione a norma dell'articolo 43 può revocare l'autorizzazione
rilasciata a un'impresa di un paese terzo se quest'ultima: (a)
non si avvale
dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato
di prestare servizi di investimento o di esercitare attività di investimento da
più di sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non abbia disposto la
decadenza dell'autorizzazione in tali casi; (b)
ha ottenuto
l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo
irregolare; (c)
non soddisfa più le condizioni
cui è subordinata l'autorizzazione; (d)
ha violato in modo grave
e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva
per quanto concerne le condizioni di esercizio relative alle imprese di
investimento e applicabili alle imprese di paesi terzi; (e)
rientra in uno degli
altri casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per
questioni che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Ogni revoca
dell'autorizzazione è notificata all'AESFEM. La revoca è pubblicata sull'elenco di
cui all'articolo 45 per un periodo di 5 anni. ê 2004/39/CE TITOLO III MERCATI REGOLAMENTATI ê 2004/39/CE Articolo 4736 Autorizzazione e legge applicabile 1. Gli Stati membri riservano l'autorizzazione
ad operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle
disposizioni del presente titolo. L'autorità competente concede l'autorizzazione
ad operare in qualità di mercato regolamentato solo quando si è accertata che
sia il gestore del mercato che i sistemi del mercato regolamentato in questione
ottemperano quanto meno ai requisiti stabiliti dal presente titolo. Nel caso di un mercato regolamentato che sia
una persona giuridica e che sia gestito o amministrato da un gestore del mercato
diverso dal mercato regolamentato stesso, gli Stati membri determinano in che
modo i vari obblighi imposti al gestore del mercato in virtù della presente
direttiva debbano essere ripartiti tra il mercato regolamentato e il gestore
del mercato. Il gestore del mercato regolamentato fornisce
tutte le informazioni, tra cui un programma di attività che precisi anche i
tipi di attività previste e la struttura organizzativa, necessarie per
permettere all'autorità competente di accertarsi che il mercato regolamentato
abbia instaurato, al momento dell'autorizzazione iniziale, tutti i dispositivi
necessari per soddisfare gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente
titolo. 2. Gli Stati membri prescrivono che il gestore
del mercato regolamentato svolga le attività attinenti all'organizzazione e al
funzionamento del mercato stesso sotto la vigilanza dell'autorità competente.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti controllino regolarmente
che i mercati regolamentati rispettino le disposizioni del presente titolo.
Essi garantiscono inoltre che le autorità competenti controllino che i mercati
regolamentati ottemperino in ogni momento alle condizioni per l'autorizzazione
iniziale stabilite nel presente titolo. 3. Gli Stati membri assicurano che il gestore
del mercato abbia la responsabilità di garantire che il mercato regolamentato
che gestisce soddisfi tutti i requisiti previsti dal presente titolo. Gli Stati membri assicurano parimenti che il
gestore del mercato abbia il diritto di esercitare i diritti che corrispondono
al mercato regolamentato che gestisce in virtù della presente direttiva. 4. Fatte salve le disposizioni pertinenti
della direttiva 2003/6/CE, la legge applicabile alle negoziazioni concluse nel
quadro dei sistemi del mercato regolamentato è quella dello Stato membro
d'origine del mercato in questione. 5. L'autorità competente può revocare
l'autorizzazione rilasciata ad un mercato regolamentato allorché questo: (a)
non si avvale dell'autorizzazione entro dodici
mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di funzionare da più di sei mesi,
salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non preveda che
l'autorizzazione permanga anche in tali casi; (b)
ha ottenuto l'autorizzazione presentando false
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare: (c)
non soddisfa più le condizioni cui è subordinata
l'autorizzazione; (d)
ha violato in modo grave e sistematico le
disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; (e)
ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista
dalla legislazione nazionale. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 13 6. Ogni revoca dell'autorizzazione è
notificata all'AESFEM. ê 2004/39/CE Articolo 4837 Obblighi inerenti alla gestione del
mercato regolamentato 1. Gli Stati
membri prescrivono che le persone che dirigono effettivamente l'attività e
le operazioni del mercato regolamentato abbiano onorabilità e professionalità
sufficienti per garantire la gestione sana e prudente e il funzionamento del
mercato regolamentato. Gli Stati membri prescrivono
inoltre che il gestore del mercato regolamentato comunichi all'autorità
competente l'identità delle persone che dirigono effettivamente l'attività e le
operazioni del mercato regolamentato e qualsiasi successivo cambiamento. L'autorità
competente rifiuta di approvare i cambiamenti proposti quando vi siano
ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che essi mettono concretamente a
repentaglio la gestione sana e prudente e il funzionamento del mercato
regolamentato. 2. Gli Stati
membri assicurano che, nel processo di autorizzazione di un mercato
regolamentato, si consideri che la persona o le persone che dirigono
effettivamente le attività e le operazioni di un mercato regolamentato già
autorizzato secondo le condizioni della presente direttiva soddisfino i requisiti stabiliti al paragrafo 1. ò nuovo 1. Gli Stati membri
prescrivono che tutti i membri dell'organo di gestione di qualunque gestore del
mercato soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e possiedano le
conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichino tempo
sufficiente all'esercizio delle loro funzioni. Gli Stati membri garantiscono
che i membri dell'organo di gestione soddisfino, in particolare, i seguenti
requisiti: (a)
dedichino tempo
sufficiente all'esercizio delle loro funzioni. Essi non possono
cumulare incarichi che vadano oltre una delle seguenti combinazioni: i) un incarico di
amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo; ii) quattro incarichi di
amministratore non esecutivo. Gli incarichi di
amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso
gruppo sono considerati come un unico incarico di amministratore. Le autorità competenti
possono autorizzare un membro dell'organo di gestione di un gestore del mercato
a cumulare più incarichi di amministratore di quanto consentito a norma del
comma precedente, tenendo conto delle circostanze individuali e della natura,
delle dimensioni e della complessità delle attività di tale impresa di
investimento; (b)
possiedano
collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per comprendere le
attività del mercato regolamentato, inclusi i principali rischi che tali
attività comportano; (c)
agiscano con onestà,
integrità e indipendenza di giudizio per valutare efficacemente e mettere in
discussione le decisioni dell'alta dirigenza. Gli Stati membri
impongono ai gestori del mercato di destinare risorse adeguate alla
preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione. 2. Gli Stati membri
impongono ai gestori un mercato regolamentato di istituire un comitato per le
nomine incaricato di verificare la conformità con le disposizioni del paragrafo
1 e, se necessario, di formulare raccomandazioni sulla base della loro
valutazione. Il comitato per le nomine è composto da membri dell'organo di
gestione che non esercitano funzioni esecutive presso il gestore del mercato in
questione. Le autorità
competenti possono autorizzare un gestore del mercato a non istituire un
apposito comitato per le nomine, tenendo conto della natura, delle dimensioni e
della complessità delle attività del gestore. Il presente
paragrafo non si applica nei casi in cui, ai sensi della normativa nazionale,
l'organo di gestione non ha competenza in materia di nomine dei suoi membri. 3. Gli Stati membri
prescrivono ai gestori del mercato di prendere in considerazione la diversità
come uno dei criteri di selezione dei membri dell'organo di gestione. In
particolare, tenendo conto delle dimensioni del proprio organo di gestione, i
gestori del mercato attuano una politica finalizzata a promuovere la diversità
di genere, età, percorso formativo e professionale e provenienza geografica
all'interno di tale organo. 4. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue: (a)
la nozione di tempo
sufficiente dedicato da un membro dell'organo di gestione all'esercizio delle
sue funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, alle
dimensioni e alla complessità delle attività del gestore del mercato, di cui le
autorità competenti devono tener conto quando autorizzano un membro dell'organo
di gestione a cumulare più incarichi di amministratore del consentito, come
indicato al paragrafo 1, lettera a); (b)
la nozione di conoscenze,
competenze e esperienze collettive adeguate dei membri dell'organo di gestione di
cui al paragrafo 1, lettera b); (c)
la nozione di onestà,
integrità e indipendenza di giudizio dei membri dell'organo di gestione di cui
al paragrafo 1, lettera c); (d)
la nozione di risorse
umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei
membri dell'organo di gestione; (e)
la nozione di diversità
di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di gestione. L'AESFEM presenta
tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il
[31dicembre 2014]. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1095/2010. 5. Gli Stati membri
impongono ai gestori del mercato regolamentato di comunicare alle autorità
competenti l'identità di tutti i membri del proprio organo di gestione e tutti
i cambiamenti relativi alla composizione dello stesso, nonché tutte le
informazioni necessarie a valutare se l'impresa è conforme alle disposizioni
dei paragrafi 1, 2 e 3. 6. L'organo di
gestione di un gestore del mercato è in grado di assicurare che il mercato
regolamentato sia gestito in modo sano e prudente, tale da promuovere
l'integrità del mercato. L'organo di gestione
controlla e valuta periodicamente l'efficacia dell'organizzazione del mercato
regolamentato e adotta le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. I membri dell'organo
di gestione, nella sua funzione di sorveglianza, hanno accesso adeguato alle
informazioni e ai documenti necessari per sorvegliare e controllare le
decisioni in materia di gestione. 7. L'autorità
competente rifiuta l'autorizzazione se non è certa che le persone che
dirigeranno effettivamente l'attività del mercato regolamentato abbiano
onorabilità e professionalità sufficienti o laddove esistano ragioni obiettive
e dimostrabili per ritenere che l'organo di gestione dell'impresa possa
metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga
adeguatamente conto dell'integrità del mercato. Gli Stati membri
assicurano che, nel processo di autorizzazione di un mercato regolamentato, si
consideri che la persona o le persone che dirigono effettivamente le attività e
le operazioni di un mercato regolamentato già autorizzato secondo le
disposizioni della presente direttiva soddisfino i requisiti stabiliti al
paragrafo 1. ê 2004/39/CE Articolo 4938 Obblighi riguardanti le persone che
esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato 1. Gli Stati membri prescrivono che le persone
che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato siano
idonee. 2. Gli Stati
membri prescrivono che il gestore del mercato regolamentato: (a)
trasmetta all'autorità competente e renda pubbliche
informazioni sulla proprietà del mercato regolamentato e/o del gestore del
mercato, ed in particolare l'identità delle parti che sono in grado di esercitare
un'influenza significativa sulla sua gestione e l'entità dei loro interessi; (b)
comunichi all'autorità competente e renda pubblico
qualsiasi trasferimento di proprietà che dia origine a cambiamenti
dell'identità delle persone che esercitano un'influenza significativa sul
funzionamento del mercato regolamentato. 3. L'autorità competente rifiuta di approvare
i cambiamenti proposti agli assetti di controllo del mercato regolamentato e/o
del gestore del mercato quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per
ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente
di tale mercato. Articolo 5039 Requisiti organizzativi Gli Stati membri prescrivono che i mercati
regolamentati: (a)
prendano misure per identificare chiaramente e
gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato
regolamentato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli
interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e
il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono
risultare pregiudizievoli per l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al
mercato regolamentato dall'autorità competente; (b)
siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi
ai quali sono esposti, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per
identificare tutti i rischi che possano comprometterne il funzionamento e
prendano misure efficaci per attenuare tali rischi; (c)
pongano in atto dispositivi per garantire una
gestione sana delle operazioni tecniche del sistema, compresi dispositivi di
emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema; (d)
si dotino di regole e procedure trasparenti e non
discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta e ordinata nonché di
criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini; (e)
si dotino di dispositivi efficaci atti ad agevolare
la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito
dei loro sistemi; (f)
dispongano, al momento dell'autorizzazione e
continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il
funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entità delle
operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai
quali esso è esposto. ò nuovo Articolo 51 Resistenza
dei sistemi, interruttori di circuito e negoziazione elettronica 1. Gli Stati
membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi,
procedure e dispositivi efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione
siano resistenti, abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume
di ordini e messaggi, siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in
condizioni di mercato critiche, siano pienamente testati per garantire il
rispetto di tali condizioni, siano soggetti a efficaci disposizioni in materia
di continuità operativa per garantire la continuità dei servizi in caso di
malfunzionamento imprevisto dei loro sistemi di negoziazione. 2. Gli Stati membri
si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e
dispositivi efficaci per rifiutare gli ordini che eccedono soglie
predeterminate di prezzo e volume o che sono chiaramente errati e che siano in
grado di sospendere temporaneamente le negoziazioni qualora si registri
un'oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario in tale
mercato o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo e, in casi
eccezionali, possano sopprimere, modificare o correggere qualsiasi operazione. 3. Gli Stati
membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi,
procedure e dispositivi efficaci per garantire che i sistemi algoritmici di
negoziazione non possano creare o contribuire a creare condizioni di
negoziazione anormali sul mercato, tra cui sistemi per limitare il rapporto tra
ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema da un membro o
partecipante, per poter rallentare il flusso di ordini in caso di rischio che
venga raggiunta la capacità del sistema e per limitare la dimensione minima
dello scostamento di prezzo che può essere eseguita sul mercato. 4. Gli Stati
membri si assicurano che i mercati regolamentati che consentono un accesso
elettronico diretto dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per
garantire che i membri o partecipanti possano fornire tali servizi soltanto se
sono costituiti in impresa di investimento autorizzata ai sensi della presente
direttiva, che siano definiti e applicati criteri adeguati relativamente
all'idoneità delle persone cui può essere garantito tale accesso e che i membri
o partecipanti mantengano la responsabilità per gli ordini e le operazioni
eseguiti utilizzando tale servizio. Gli Stati membri si
assicurano inoltre che i mercati regolamentati fissino norme adeguate in
materia di controlli e soglie di rischio sulle negoziazioni realizzate tramite
tale accesso e che siano in grado di distinguere, e se necessario bloccare, gli
ordini e le negoziazioni effettuati da una persona che utilizza l'accesso
elettronico diretto rispetto agli ordini e le negoziazioni effettuati da un
membro o partecipante. 5. Gli Stati
membri si assicurano che i mercati regolamentati garantiscano che le loro norme
in materia di servizi di co-ubicazione e di struttura delle commissioni siano
trasparenti, eque e non discriminatorie. 6. Gli Stati
membri prescrivono che, su richiesta dell'autorità competente per un mercato
regolamentato, quest'ultimo metta a disposizione dell'autorità competente i
dati relativi al book di negoziazione o dia all'autorità competente accesso
allo stesso, in modo che l'autorità sia in grado di controllare le
negoziazioni. 7. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 94 per quanto riguarda le disposizioni del presente articolo e in
particolare: (a)
per garantire che i sistemi
di negoziazione dei mercati regolamentati siano resistenti e abbiano una
capacità adeguata; (b)
per stabilire le
condizioni alle quali le negoziazioni dovrebbero essere sospese in caso di
significative oscillazioni dei prezzi di uno strumento finanziario in tale
mercato o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo; (c)
per stabilire il rapporto
massimo e minimo tra ordini non eseguiti e operazioni che può essere adottato
dai mercati regolamentati, nonché le dimensioni minime dello scostamento di
prezzo da adottare; (d)
per stabilire i controlli
relativi all'accesso elettronico diretto; (e)
per garantire che i
servizi di co-ubicazione e la struttura delle commissioni siano trasparenti,
equi e non discriminatori. ê 2004/39/CE (adattato) è1 Rettifica,
GU L 045 del 16.2.2005, pag. 18 è2 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 15, lettera a) ð nuovo Articolo 5240 Ammissione degli strumenti finanziari
alla negoziazione 1. Gli Stati membri prescrivono che i mercati
regolamentati siano dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti
l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione. Tali regole assicurano che gli strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere
negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori
mobiliari, siano liberamente negoziabili. 2. Nel caso degli strumenti derivati, le
regole assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato
siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché
con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento. 3. In aggiunta agli obblighi di cui ai
paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati
adottino e mantengano dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei
valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino
gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto comunitario Ö dell'Unione Õ per quanto riguarda
gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc. Gli Stati membri assicurano che i mercati
regolamentati si dotino di dispositivi atti ad agevolare ai loro membri e ai
loro partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base
alla normativa comunitaria
Ö dell'Unione Õ . 4. Gli Stati membri assicurano che i mercati
regolamentati siano dotati dei dispositivi necessari per controllare regolarmente
l'osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari che
ammettono alla negoziazione. 5. Un valore mobiliare, una volta ammesso alla
negoziazione in un mercato regolamentato, e in ottemperanza alle pertinenti
disposizioni della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è1 ,
del 4 novembre 2003, ç relativa al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione
di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE[55], può essere ammesso alla negoziazione in altri mercati regolamentati
anche senza il consenso dell'emittente. Questi mercati informano l'emittente di
aver ammesso alla negoziazione i suoi titoli. L'emittente non è soggetto
all'obbligo di fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 direttamente ad un
mercato regolamentato che abbia ammesso i suoi titoli alla negoziazione senza
il suo consenso. 6. Per garantire l'applicazione uniforme
dei paragrafi da 1 a 5, la Commissioneè2 --- ç adotta
ð La Commissione adotta mediante atti
delegati a norma dell'articolo 94 ï misure di esecuzione per specificare: a) le caratteristiche delle diverse
categorie di strumenti che devono essere prese in considerazione dal mercato
regolamentato per valutare se uno strumento sia stato emesso in modo
compatibile con le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma ai fini
dell'ammissione alla negoziazione sui diversi segmenti che il mercato gestisce; b) i dispositivi che il mercato
regolamentato deve porre in atto perché si consideri che ha adempiuto al
proprio obbligo di verificare che l'emittente di un valore mobiliare rispetti
tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria Ö dell'Unione Õ per quanto riguarda
gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc; c) i dispositivi di cui il mercato
regolamentato deve dotarsi a norma del paragrafo 3 per agevolare ai suoi
membri e ai suoi partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state
pubblicate alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria Ö dell'Unione Õ . ê 2008/10/CE articolo
1, paragrafo 15, lettera b) Le misure di cui
al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ê 2004/39/CE ð nuovo Articolo 5341 Sospensione e ritiro di strumenti
dalla negoziazione 1. Fatto salvo il diritto dell'autorità competente,
di cui all'articolo 7250,
paragrafo 12,
lettere d)j)
e e)k),
di richiedere la sospensione o il ritiro di uno strumento finanziario dalla
negoziazione, il gestore del mercato regolamentato può sospendere o ritirare
dalla negoziazione gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole
del mercato regolamentato, a meno che tale misura non rischi di causare un
danno significativo agli interessi degli investitori o al funzionamento
ordinato del mercato. Fatta salva la
possibilità, per i gestori dei mercati regolamentati, di informare direttamente
i gestori di altri mercati regolamentati, gGli
Stati membri prescrivono che il gestore di un mercato regolamentato che
sospende o ritira dalle negoziazioni uno strumento finanziario renda pubblica
la propria decisione ð , la comunichi agli altri mercati
regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi
organizzati di negoziazione che negoziano lo stesso strumento finanziario ï e comunichi le informazioni pertinenti all'autorità competente.
Quest'ultima è tenuta ad informarne le autorità competenti degli altri Stati
membri. ð Gli Stati membri prescrivono che anche
gli altri mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i
sistemi organizzati di negoziazione che negoziano lo stesso strumento
finanziario sospendano o ritirino tale strumento finanziario dalla negoziazione
se la sospensione o il ritiro sono motivati dalla mancata comunicazione di
informazioni sull'emittente o sullo strumento finanziario, tranne nei casi in
cui ciò potrebbe compromettere seriamente gli interessi degli investitori o
l'ordinato funzionamento del mercato. Gli Stati membri prescrivono che gli altri
mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi
organizzati di negoziazione comunichino la loro decisione alle rispettive
autorità competenti e a tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali
di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che negoziano lo stesso
strumento finanziario, compresa una spiegazione dei motivi per i quali hanno eventualmente
deciso di non sospendere o ritirare dalla negoziazione lo strumento finanziario. ï ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 14 (adattato) ð nuovo 2. Un'autorità competente che chiede di
sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più
mercati regolamentati, ð sistemi multilaterali di negoziazione o
sistemi organizzati di negoziazione ï rende immediatamente pubblica la propria decisione e informa l'AESFEM
e le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo quando ciò possa
compromettere in modo significativo gli interessi degli investitori o
l'ordinato funzionamento del mercato interno, le autorità competenti degli
altri Stati membri richiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento
finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati,, e nei sistemi multilaterali di
negoziazione ð e nei sistemi organizzati di
negoziazione ï che operano sotto la loro vigilanza. ò nuovo 3. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato e la
tempistica delle comunicazioni e pubblicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'AESFEM presenta
tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [XXX]. 4. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 per
specificare l'elenco di circostanze che possono compromettere seriamente gli
interessi degli investitori e l'ordinato funzionamento del mercato interno, di
cui ai paragrafi 1 e 2, e per determinare gli aspetti relativi alla mancata
comunicazione di informazioni relative all'emittente o allo strumento
finanziario di cui al paragrafo 1. Articolo 54 Collaborazione
e scambio di informazioni per i mercati regolamentati 1. Gli Stati membri
prescrivono che, in relazione a uno strumento finanziario, un gestore di un
mercato regolamentato informi immediatamente gli operatori di altri mercati
regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di
negoziazione in caso di: (a)
condizioni di
negoziazione anormali; (b)
atti che possono indicare
comportamenti abusivi ai sensi di [inserire riferimento MAR]; e (c)
disfunzioni dei sistemi. 2. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le circostanze
che fanno scattare il requisito di informazione di cui al paragrafo 1. L'AESFEM presenta
tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il
[]. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE (adattato) ð nuovo Articolo 5542 Accesso
ai mercati regolamentati 1. Gli Stati
membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliscano e mantengano regole
trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, per quanto
riguarda l'accesso al mercato regolamentato o l'acquisizione della qualità di
membro. 2. Tali regole specificano gli obblighi
imposti ai membri o ai partecipanti derivanti: (a)
dall'istituzione e dalla gestione del mercato
regolamentato; (b)
dalle disposizioni riguardanti le operazioni
eseguite nel mercato; (c)
dagli standard professionali imposti al personale
delle imprese di investimento o dagli enti creditizi che sono operanti nel
mercato; (d)
dalle condizioni stabilite, per i membri o
partecipanti diversi dalle imprese di investimento e dagli enti creditizi, a
norma del paragrafo 3; (e)
dalle regole e procedure per la compensazione e il
regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. 3. I mercati regolamentati possono ammettere
in qualità di membri o partecipanti le imprese di investimento, gli enti creditizi
autorizzati in virtù della direttiva 2000/12/CE Ö 2006/48/CE Õ e chiunque: (a)
goda di
sufficiente buona reputazione soddisfi i requisiti di onorabilità e
professionalità; (b)
disponga di un livello sufficiente di capacità di
negoziazione, e
di competenza Ö ed
esperienza Õ; (c)
disponga, se del caso, di adeguati dispositivi
organizzativi; (d)
disponga di risorse sufficienti per il ruolo che
deve svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente
fissate dal mercato regolamentato per garantire l'adeguato regolamento delle
operazioni. 4. Gli Stati membri assicurano che per le
operazioni concluse su un mercato regolamentato i membri e i partecipanti non
siano tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi prescritti agli articoli
2419,
Ö 25, Õ 2721 e 2822. Tuttavia, i
membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano gli obblighi
previsti agli articoli 2419,
Ö 25, Õ 2721 e 2822 per quanto
concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne
eseguono gli ordini su un mercato regolamentato. 5. Gli Stati membri assicurano che le regole
in materia di accesso ai mercati regolamentati o di acquisizione della qualità
di membro prevedano la partecipazione diretta o remota delle imprese di
investimento e degli enti creditizi. 6. Senza imporre ulteriori obblighi di legge o
amministrativi, ciascuno Stato membro autorizza i mercati regolamentati degli
altri Stati membri a dotarsi nel suo territorio di dispositivi appropriati per
facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e
partecipanti remoti stabiliti nel suo territorio. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 15 Il mercato regolamentato comunica all'autorità
competente del suo Stato membro d'origine lo Stato membro in cui intende
predisporre tali dispositivi. L'autorità competente dello Stato membro
d'origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui
il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi. L'AESFEM può
chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle
condizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE (adattato) è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 16, lettera a) Su richiesta dell'autorità competente dello
Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del
mercato regolamentato comunica in tempi ragionevoli l'identità dei membri o dei
partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro 7. Gli Stati membri prescrivono che i gestori
dei mercati regolamentati comunichino regolarmente alle autorità competenti di
tali mercati gli elenchi dei rispettivi membri e partecipanti. Articolo 5643 Controllo dell'ottemperanza alle
regole dei mercati regolamentati e ad altri obblighi di legge 1. Gli Stati membri prescrivono che i mercati
regolamentati predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci per
il controllo regolare dell'ottemperanza alle loro regole da parte dei loro membri
o partecipanti. I mercati regolamentati controllano le operazioni Ö e gli
ordini Õ eseguiti dai loro
membri o partecipanti nel quadro dei loro sistemi, al fine di rilevare le
infrazioni a tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i
comportamenti riconducibili ad abusi di mercato. 2. Gli Stati membri prescrivono che i gestori
dei mercati regolamentati segnalino all'autorità competente del mercato
regolamentato le infrazioni significative alle loro regole o le condizioni di
negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato. Gli
Stati membri prescrivono inoltre che i gestori dei mercati regolamentati
comunichino senza ritardo le informazioni pertinenti all'autorità competente
per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato nel mercato
regolamentato e le offrano piena assistenza nell'investigare e perseguire gli
abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite. Articolo 44 Requisiti di
trasparenza pre-negoziazione per i mercati regolamentati 1. Gli Stati
membri prescrivono quanto meno che i mercati regolamentati rendano pubblici i
prezzi correnti di acquisto e di vendita e la profondità degli interessi di
negoziazione espressi a tali prezzi pubblicizzati tramite i loro sistemi per
le azioni ammesse alla negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che tali
informazioni siano messe a disposizione del pubblico a condizioni commerciali
ragionevoli e in modo continuo durante il normale orario di contrattazione. I mercati
regolamentati possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e
in modo non discriminatorio, ai dispositivi che essi utilizzano per divulgare
le informazioni di cui al primo comma alle imprese di investimento che sono
tenute a pubblicare le loro quotazioni in
azioni a norma dell'articolo 27. 2. Gli Stati
membri prevedono che le autorità competenti possano esentare i mercati
regolamentati dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1
in base al modello di mercato o al tipo e alle dimensioni degli ordini nei
casi di cui al paragrafo 3. In particolare le autorità competenti possono
esentare da tale obbligo le operazioni di dimensioni elevate se raffrontate
alle dimensioni delle operazioni normalmente negoziate sul mercato aventi ad oggetto
le stesse azioni o categorie di azioni. 3. Per garantire
l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissioneè1 --- ç misure di esecuzione riguardanti: a) la forbice
delle quotazioni di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai
market-maker designati nonché la profondità degli interessi di negoziazione
espressi a tali quotazioni che devono essere pubblicati; b) le dimensioni e i
tipi degli ordini che possono essere esentati dall'informazione
pre-negoziazione a norma del paragrafo 2; c) i modelli di
mercato che possono essere esentati dall'informazione pre-negoziazione a norma
del paragrafo 2, in particolare l'applicabilità dell'obbligo ai metodi di
negoziazione utilizzati dai mercati regolamentati che concludono operazioni
in base alle loro regole con riferimento a prezzi stabiliti al di fuori del
mercato regolamentato o tramite asta periodica. ê 2008/10/CE articolo
1, paragrafo 16, lettera b) Le misure di cui
al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 17, lettera a) Articolo 45 Requisiti di
trasparenza post-negoziazione per i mercati regolamentati 1. Gli Stati
membri prescrivono quanto meno che i mercati regolamentati rendano pubblici il
prezzo, il volume e la data di esecuzione delle operazioni concluse riguardanti
le azioni ammesse alla negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che le
informazioni dettagliate riguardanti tutte queste operazioni siano rese
pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli e per quanto possibile in tempo
reale. I mercati
regolamentati possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e
in modo non discriminatorio, ai dispositivi che essi utilizzano per divulgare
le informazioni di cui al primo comma, alle imprese di investimento che sono
tenute a pubblicare i dettagli delle loro
operazioni su azioni a norma dell'articolo 28. 2. Gli Stati
membri prevedono che l'autorità competente possa autorizzare i mercati
regolamentati a differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni in
base al loro tipo o alle loro dimensioni. In particolare l'autorità
competente può autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni di
dimensioni elevate se raffrontate alle dimensioni delle operazioni normalmente
negoziate sul mercato aventi ad oggetto le stesse azioni o categorie di azioni. Gli Stati membri prescrivono che i
mercati regolamentati ottengano dall'autorità competente la preventiva
approvazione delle misure proposte per la pubblicazione differita delle
operazioni e prescrivono che tali misure siano comunicate chiaramente ai
partecipanti al mercato e al pubblico degli investitori. 3. Per garantire
il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari e assicurare
l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissioneè1 --- ç adotta misure di esecuzione riguardanti: a) la portata e il contenuto delle informazioni da mettere a disposizione
del pubblico; b) le condizioni alle
quali il mercato regolamentato può prevedere la pubblicazione differita delle
operazioni nonché i criteri da applicare nel decidere per quali operazioni,
a motivo delle dimensioni e del tipo di azione su cui verte l'operazione, è
ammessa la pubblicazione differita. ê 2008/10/CE articolo
1, paragrafo 17, lettera b) Le misure di cui
al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2. ê 2004/39/CE Articolo 5746 Disposizioni riguardanti gli accordi
di controparte centrale e di compensazione e di regolamento 1. Gli Stati membri non vietano ai mercati
regolamentati di concludere con una controparte centrale o una stanza di
compensazione e un sistema di regolamento di un altro Stato membro gli accordi
necessari per prevedere la compensazione e/o il regolamento di alcune o tutte
le operazioni concluse dai partecipanti a tali mercati nel quadro dei loro
sistemi. 2. L'autorità competente per il mercato
regolamentato non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale, ad una
stanza di compensazione e/o a sistemi di regolamento di un altro Stato membro
salvo qualora possa dimostrare che ciò è necessario per preservare il
funzionamento ordinato del predetto mercato e tenuto conto delle condizioni
fissate dall'articolo 3934,
paragrafo 2, per i sistemi di regolamento. Per evitare un'indebita duplicazione dei
controlli l'autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già
esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali
nazionali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento
o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 16 Articolo 5847 Elenco dei mercati regolamentati Ciascuno Stato membro compila l'elenco dei
mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d'origine e lo comunica agli
altri Stati membri e all'AESFEM. Esso provvede altresì a comunicare ogni
modifica del predetto elenco. L'AESFEM pubblica sul suo sito web l'elenco di
tutti i mercati regolamentati e ne cura l'aggiornamento. ò nuovo TITOLO IV LIMITI DI POSIZIONE E NOTIFICHE Articolo 59 Limiti di posizione 1. Gli Stati membri si assicurano che i mercati
regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati
di negoziazione che ammettono alla negoziazione o negoziano derivati su merci
applichino limiti al numero di contratti che possono essere conclusi da
qualsiasi membro o partecipante al mercato in un lasso di tempo specificato, o
adottino disposizioni alternative con effetti equivalenti, quali la gestione
delle posizioni con soglie di revisione automatica, allo scopo di: (a)
garantire la liquidità; (b)
prevenire gli abusi di
mercato; o (c)
favorire condizioni
ordinate di formazione dei prezzi e regolamento. I limiti o le disposizioni di cui sopra sono
trasparenti e non discriminatori, specificano le persone a cui si applicano e
le eventuali esenzioni e tengono conto della natura e della composizione dei
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei contratti ammessi
alla negoziazione. Essi specificano altresì chiare soglie quantitative, quali
il numero massimo di contratti che può essere concluso da una persona, tenendo
conto delle caratteristiche del mercato delle merci sottostante, incluse le
modalità di produzione, consumo e trasporto verso il mercato. 2. I mercati
regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati
di negoziazione comunicano alle rispettive autorità competenti informazioni
dettagliate sui limiti o le disposizioni di cui sopra. L'autorità competente
trasmette le stesse informazioni all'AESFEM, che pubblica e tiene aggiornata
sul proprio sito una banca dati con informazioni sintetiche sui limiti e le
disposizioni in vigore. 3. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 94 per
determinare i limiti o dispositivi alternativi sul numero di contratti che
possono essere conclusi da qualsiasi persona in un lasso di tempo specificato e
i necessari effetti equivalenti delle disposizioni alternative stabilite a
norma del paragrafo 1, come pure le condizioni di esenzione. I limiti o i
dispositivi alternativi tengono conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 e
dei limiti fissati dai mercati regolamentati, dai sistemi multilaterali di
negoziazione e dai sistemi organizzati di negoziazione. I limiti o i
dispositivi alternativi determinati negli atti delegati prevalgono inoltre su
qualsiasi misura imposta dalle autorità competenti a norma dell'articolo 72,
paragrafo 1, lettera g), della presente direttiva. 4. Le autorità
competenti non impongono limiti o dispositivi alternativi più restrittivi di
quelli adottati a norma del paragrafo 3, salvo in casi eccezionali in cui essi
siano debitamente giustificati e proporzionati, tenendo conto della liquidità
del mercato specifico e dell'ordinato funzionamento del mercato. Le restrizioni
sono valide per un periodo iniziale che non può superare i sei mesi a decorrere
dalla data della loro pubblicazione sul sito dell'autorità competente
interessata. La restrizione in oggetto può essere prorogata per ulteriori
periodi non superiori a sei mesi ciascuno se continuano a sussistere i motivi
che hanno determinato la restrizione. Se non è rinnovata decorso tale periodo
di sei mesi, la restrizione decade automaticamente. Le autorità
competenti notificano all'AESFEM l'adozione di misure più restrittive di quelle
adottate a norma del paragrafo 3. La notifica illustra le ragioni che hanno
portato all'adozione di misure più restrittive. Entro 24 ore l'AESFEM si
pronuncia sulla necessità della misura in oggetto alla luce dell'eccezionalità
del caso. Il parere viene pubblicato sul sito internet dell'AESFEM. Qualora un'autorità
competente adotti misure in contrasto con il parere dell'AESFEM, pubblica
immediatamente sul proprio sito web una comunicazione in cui spiega le ragioni
che l'hanno indotta a prendere tale decisione Articolo 60 Notifica
delle posizioni per categoria di operatori 1. Gli Stati membri
si assicurano che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di
negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che ammettono alla
negoziazione o negoziano derivati su merci o quote di emissione o strumenti
derivati sulle stesse: (a)
pubblichino una relazione
settimanale indicante le posizioni aggregate detenute dalle differenti
categorie di operatori per i differenti strumenti finanziari negoziati sulle
loro piattaforme in conformità del paragrafo 3; (b)
su richiesta, forniscano
all'autorità competente una ripartizione completa delle posizioni di alcuni o
tutti i membri o partecipanti al mercato, incluse le posizioni detenute per
conto dei loro clienti. L'obbligo di cui
alla lettera a) si applica soltanto quando sia il numero degli operatori sia le
loro posizioni aperte in un dato strumento finanziario superano le soglie
minime. 2. Per consentire la
pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati
membri impongono ai membri e ai partecipanti ai mercati regolamentati, ai
sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione
di comunicare alle rispettive sedi di negoziazione informazioni dettagliate
sulle loro posizioni in tempo reale, comprese quelle detenute per conto dei
loro clienti. 3. I membri, i
partecipanti e i relativi clienti sono classificati dai mercati regolamentati,
dai sistemi multilaterali di negoziazione e dai sistemi organizzati di
negoziazione in base alla natura della loro attività principale, tenendo conto
di eventuali autorizzazioni applicabili, come: (a)
imprese di investimento,
quali definite dalla direttiva 2004/39/CE, o enti creditizi, quali definiti
dalla direttiva 2006/48/CE; (b)
fondi di investimento,
sia in forma di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM), quali definiti dalla direttiva 2009/65/CE, sia di gestori di fondi di
investimento alternativi, quali definiti dalla direttiva 2011/61/CE; (c)
altri istituti
finanziari, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione, quali
definite dalla direttiva 2009/138/CE, e gli enti pensionistici aziendali o
professionali, quali definiti dalla direttiva 2003/41/CE; (d)
le imprese commerciali; (e)
nel caso delle quote di
emissione e dei relativi strumenti derivati, gli operatori per i quali sussiste
l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE. Le relazioni di cui
al paragrafo 1, lettera a), dovrebbero specificare le posizioni lunghe e corte
per categoria di operatori, le modifiche intervenute rispetto alla precedente
relazione, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da
ciascuna categoria e il numero di operatori in ciascuna categoria. 4. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato standard
delle relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e il contenuto delle
informazioni da trasmettere conformemente al paragrafo 2. L'AESFEM presenta i
progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [XXX]. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento
(UE) n. 1095/2010. Nel caso delle quote
di emissione e dei relativi strumenti derivati, la notifica non pregiudica gli
obblighi di conformità previsti dalla direttiva 2003/87/CE (Sistema per lo
scambio di emissioni). 5. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 con
riguardo alle misure per specificare le soglie di cui al paragrafo 1, ultimo
comma e di definire ulteriormente le categorie di membri, partecipanti o
clienti, di cui al paragrafo 3. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 95
con riguardo alle misure per richiedere che tutte le relazioni di cui al
paragrafo 1, lettera a), siano trasmesse all'AESFEM con cadenza settimanale
definita e consentire a quest'ultima di centralizzarne la pubblicazione. ò nuovo TITOLO V Servizi di comunicazione
dati Sezione 1 Procedure di autorizzazione
per i fornitori di servizi di comunicazione dati Articolo 61 Requisiti per l'autorizzazione 1. Gli Stati membri
prescrivono che la fornitura di servizi di comunicazione dati di cui
all'allegato I, sezione D, in quanto occupazione o attività regolari, sia
soggetta ad autorizzazione preventiva in conformità delle disposizioni della
presente sezione. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello
Stato membro d'origine designata a norma dell'articolo 69. 2. In deroga al
paragrafo 1, gli Stati membri consentono che qualsiasi gestore di un
mercato sia autorizzato a gestire i servizi di comunicazione dati di un APA,
CTP e ARM, previa verifica della loro conformità con le disposizioni del
presente titolo. Tale servizio viene inserito nella loro autorizzazione. 3. Gli Stati membri
registrano tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati. Il registro è
accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi per i quali i
fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati. Il registro è
aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all'AESFEM. L'AESFEM redige un
elenco di tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati dell'Unione,
contenente informazioni sui servizi per i quali i fornitori di servizi di
comunicazione dati sono autorizzati, e lo aggiorna regolarmente. L'AESFEM
pubblica l'elenco sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento. Qualora un'autorità
competente abbia revocato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 64, la
revoca è pubblicata nell'elenco per un periodo di cinque anni. Articolo 62 Ambito di applicazione dell'autorizzazione 1. Lo Stato membro
d'origine garantisce che nell'autorizzazione siano specificati i servizi che i
fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati a prestare. I
fornitori di servizi di comunicazione dati che intendano ampliare la propria
attività aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati presentano una
richiesta di estensione dell'autorizzazione. 2. L'autorizzazione
è valida in tutta l'Unione e consente ai fornitori di servizi di comunicazione
dati di prestare in tutta l'Unione i servizi per i quali sono stati
autorizzati. Articolo 63 Procedure per la concessione e il rifiuto
dell'autorizzazione 1. L'autorità
competente non concede l'autorizzazione se prima non si è pienamente assicurata
che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dalle disposizioni
adottate ai sensi della presente direttiva. 2. Il fornitore di
servizi di comunicazione dati fornisce tutte le informazioni – compreso un
programma di attività che indichi in particolare i tipi di servizi previsti e
la struttura organizzativa – di cui l'autorità competente necessita per
accertarsi che tale fornitore abbia adottato, al momento dell'autorizzazione
iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti
dalle disposizioni del presente titolo. 3. Il richiedente
riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa,
comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione. 4. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare: (a)
le informazioni da
fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2, compreso il
programma di attività; (b)
le informazioni da
inserire nelle notifiche di cui all'articolo 65, paragrafo 4. L'AESFEM presenta
alla Commissione entro il […] i progetti di norme tecniche di regolamentazione
di cui al primo comma. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 5. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard,
modelli e procedure per la notifica o la trasmissione di informazioni di cui al
paragrafo 2 e all'articolo 65, paragrafo 4. L'AESFEM presenta
tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [31
dicembre 2016]. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 64 Revoca delle autorizzazioni L'autorità
competente può revocare l'autorizzazione rilasciata a un fornitore di servizi
di comunicazione dati se quest'ultimo: (a)
non si avvale
dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o non ha prestato
servizi di comunicazione dati nel corso dei sei mesi precedenti, a meno che lo
Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell'autorizzazione in
tali casi; (b)
ha ottenuto
l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo
irregolare; (c)
non soddisfa più le
condizioni cui è subordinata l'autorizzazione; (d)
ha violato in modo grave
e sistematico le disposizioni della presente direttiva. Articolo 65 Requisiti per l'organo di gestione di un fornitore di
servizi di comunicazione dati 1. Gli Stati
membri prescrivono che tutti i membri dell'organo di gestione di un fornitore
di servizi di comunicazione dati soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e
possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichino
tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni. L'organo di
gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate
per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di
comunicazione dati. Gli Stati membri si assicurano che ciascun membro
dell'organo di gestione agisca con onestà, integrità e indipendenza di giudizio
in modo da poter valutare e mettere in discussione efficacemente le decisioni
dell'alta dirigenza. Se un gestore del
mercato chiede l'autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM e i membri
dell'organo di gestione dell'APA, CTP o ARM sono gli stessi dell'organo di
gestione del mercato regolamentato, tali membri sono tenuti al rispetto dei
requisiti di cui al primo comma. 2. L'AESFEM elabora
orientamenti per valutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione di cui
al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi ruoli e funzioni svolti dagli stessi. 3. Gli Stati membri
impongono ai fornitori di servizi di comunicazione dati di notificare alle
autorità competenti l'identità di tutti i membri del proprio organo di gestione
e tutti i cambiamenti relativi alla composizione dello stesso, nonché tutte le
informazioni necessarie a valutare se l'impresa è conforme alle disposizioni
del paragrafo 1 del presente articolo. 4. L'organo di
gestione di un fornitore di servizi di comunicazione è in grado di assicurare
che l'impresa sia gestita in modo sano e prudente, tale da promuovere
l'integrità del mercato e gli interessi dei suoi clienti. 5. L'autorità
competente rifiuta l'autorizzazione se non è certa che le persone che
dirigeranno effettivamente l'attività del fornitore di servizi di comunicazione
dati abbiano onorabilità e professionalità sufficienti o laddove esistano
ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nella
direzione del fornitore di servizi ne mettano a repentaglio la gestione sana e
prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei
clienti e dell'integrità del mercato. Sezione 2 Condizioni relative ai
meccanismi di pubblicazione autorizzati (APA) Articolo 66 Requisiti organizzativi 1. Lo Stato membro
d'origine prescrive che i meccanismi di pubblicazione autorizzati adottino
politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni di cui
agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] quanto più
possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile,
e a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni sono comunicate
gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione di un'operazione. Lo Stato membro
d'origine prescrive che gli APA siano in grado di comunicare in modo efficiente
e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle
stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il
consolidamento delle informazioni con dati simili provenienti da altre fonti. 2. Lo Stato membro
d'origine prescrive che gli APA adottino e mantengano disposizioni
amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i
clienti. 3. Lo Stato membro
d'origine prescrive che gli APA adottino efficaci meccanismi di sicurezza
finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle
informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non
autorizzato e prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione. Gli
APA mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine
di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento. 4. Lo Stato membro d'origine
prescrive che gli APA si avvalgano di sistemi che permettono di verificare
efficacemente la completezza dei rendiconti delle operazioni, identificare
omissioni ed errori palesi e richiedere la ritrasmissione di eventuali
rendiconti errati. 5. Al fine di
garantire un'armonizzazione coerente delle disposizioni del paragrafo 1,
l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare
formati, standard di dati e modalità tecniche comuni per facilitare il
consolidamento delle informazioni di cui al paragrafo 1. L'AESFEM presenta i
progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla
Commissione entro il […]. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1095/2010. 6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati ai sensi dell'articolo 94 per chiarire cosa s'intenda per
"condizioni commerciali ragionevoli" alle quali rendere pubbliche le
informazioni di cui al paragrafo 1. 7. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 per specificare: (a)
i mezzi con i quali i
meccanismi di pubblicazione autorizzati possono conformarsi agli obblighi in
materia di informazione di cui al paragrafo 1; (b)
il contenuto delle
informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1. Sezione 3 Condizioni relative ai fornitori di
un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) Articolo 67 Requisiti organizzativi 1. Lo Stato membro
d'origine prescrive che i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione
adottino politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese
pubbliche in conformità degli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR],
consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche
quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente
praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli, indicando quantomeno gli
aspetti seguenti: (a)
l'identificativo dello
strumento finanziario; (b)
il prezzo al quale è
stata conclusa l'operazione; (c)
il volume
dell'operazione; (d)
l'ora in cui è avvenuta
l'operazione; (e)
l'ora in cui è stata
comunicata l'operazione ; (f)
la misura del prezzo
dell'operazione; (g)
la sede di negoziazione
in cui è stata eseguita l'operazione o, altrimenti, il codice "OCT"; (h)
se del caso,
l'indicazione che l'operazione era soggetta a condizioni specifiche. Le informazioni sono
comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione di un'operazione. Lo
Stato membro d'origine prescrive che i CTP siano in grado di comunicare in modo
efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido
accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato facilmente
accessibile e utilizzabile da parte dei partecipanti al mercato. 2. Lo Stato membro
d'origine prescrive che i CTP adottino politiche e disposizioni adeguate per
raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 9 e 20
del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR], consolidarle in un flusso continuo di dati
elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella
misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali
ragionevoli, indicando quantomeno gli aspetti seguenti: (a)
l'identificativo o le
caratteristiche identificative dello strumento finanziario; (b)
il prezzo al quale è
stata conclusa l'operazione; (c)
il volume
dell'operazione; (d)
l'ora in cui è avvenuta
l'operazione; (e)
l'ora in cui è stata
comunicata l'operazione; (f)
la misura del prezzo
dell'operazione; (g)
la sede di negoziazione
in cui è stata eseguita l'operazione o, altrimenti, il codice "OCT"; (h)
se del caso,
l'indicazione che l'operazione era soggetta a condizioni specifiche. Le informazioni sono
comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione di un'operazione. Lo
Stato membro d'origine prescrive che i CTP siano in grado di comunicare in modo
efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido
accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in formati generalmente
accettati che siano interoperabili e facilmente accessibili e utilizzabili da
parte dei partecipanti al mercato. 3. Lo Stato membro
d'origine prescrive che i CTP garantiscano che i dati forniti sono consolidati
quantomeno per i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di
negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e i meccanismi di
pubblicazione autorizzati e per gli strumenti finanziari specificati negli atti
delegati di cui al paragrafo 8, lettera c). 4. Lo Stato membro
d'origine prescrive che i CTP adottino e mantengano disposizioni amministrative
efficaci al fine di evitare conflitti di interesse. In particolare, i gestori
del mercato o gli APA, che gestiscono inoltre un sistema consolidato di
pubblicazione, trattano tutte le informazioni raccolte in modo non
discriminatorio e applicano e mantengono dispositivi adeguati per tenere
separate differenti aree di attività. 5. Lo Stato membro
d'origine prescrive che i CTP adottino efficaci meccanismi di sicurezza
finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle
informazioni e a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non
autorizzato. Lo Stato membro d'origine prescrive che i CTP mantengano risorse
adeguate e si dotino di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e
mantenere i propri servizi in ogni momento. 6. Al fine di
garantire un'armonizzazione coerente delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2,
l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare
standard e formati dei dati per le informazioni da pubblicare in conformità
degli articoli 5, 9, 19 e 20 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR], compresi
l'identificativo dello strumento, il prezzo, la quantità, l'ora, la misura del
prezzo, l'identificativo della sede di negoziazione e l'indicazione delle
condizioni specifiche cui era soggetta l'operazione, come pure le modalità
tecniche per favorire una divulgazione efficiente e coerente delle informazioni
così da garantirne la facilità di accesso e di utilizzo per i partecipanti al
mercato, come indicato ai paragrafi 1 e 2, compresa l'indicazione dei servizi
supplementari che potrebbero essere forniti dai CTP per incrementare
l'efficienza del mercato. L'AESFEM presenta
alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma entro il […] in relazione alle informazioni pubblicate in
conformità degli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e entro il
[…] in relazione alle informazioni pubblicate in conformità degli articoli 9 e
20 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]. Alla Commissione è
delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al
primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1095/2010. 7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati ai sensi dell'articolo 94 con riguardo alle misure per chiarire
cosa s'intenda per "condizioni commerciali ragionevoli" alle quali
fornire l'accesso ai flussi di dati di cui ai paragrafi 1 e 2. 8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati ai sensi dell'articolo 94 con riguardo alle misure che
specificano: (a)
i mezzi con i quali i CTP
possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui ai
paragrafi 1 e 2; (b)
il contenuto delle
informazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 2; (c)
le sedi di negoziazione e
i meccanismi di pubblicazione autorizzati e gli strumenti finanziari le cui
informazioni devono essere pubblicate nel flusso di dati; (d)
altri mezzi per garantire
che i dati pubblicati dai differenti CTP siano coerenti e consentano una
mappatura organica e riferimenti incrociati con dati analoghi provenienti da
altre fonti. Sezione 4 Condizioni relative ai meccanismi di
notifica autorizzati (ARM) Requisiti organizzativi Articolo 68 1. Lo Stato membro
d'origine prescrive che i meccanismi di notifica autorizzati (ARM) adottino
politiche e disposizioni adeguate per riferire le informazioni di cui
all'articolo 23 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] il più rapidamente
possibile e comunque non oltre la chiusura del successivo giorno lavorativo.
Tali informazioni sono comunicate conformemente ai requisiti di cui
all'articolo 23 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] a condizioni commerciali
ragionevoli. 2. Lo Stato membro
d'origine prescrive che gli ARM adottino e mantengano disposizioni
amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i
clienti. 3. Lo Stato membro
d'origine prescrive che gli ARM adottino efficaci meccanismi di sicurezza
finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle
informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non
autorizzato e prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione. Lo
Stato membro d'origine prescrive che gli ARM mantengano risorse adeguate e si
dotino di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri
servizi in ogni momento. 4. Lo Stato membro
d'origine prescrive che gli ARM si avvalgano di sistemi che permettono di
verificare efficacemente la completezza dei rendiconti delle operazioni,
identificare omissioni ed errori palesi e richiedere la ritrasmissione di
eventuali rendiconti errati. 5. La Commissione può adottare, per mezzo di atti
delegati a norma dell'articolo 34, misure per chiarire cosa s'intenda per
"condizioni commerciali ragionevoli" alle quali comunicare le
informazioni di cui al paragrafo 1. ê 2004/39/CE TITOLO VIIV AUTORITÀ COMPETENTI CAPO I DESIGNAZIONE, POTERI E PROCEDURE DI RICORSO Articolo 6948 Designazione delle autorità competenti ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 17, lettera a) ð nuovo 1. Gli Stati membri designano le autorità
competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni previste nella
ð dalle differenti disposizioni del
regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e dalla ï presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione,
l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri dell'identità delle
autorità competenti responsabili dello svolgimento di ognuno dei compiti, e di
ogni eventuale divisione degli stessi. ê 2004/39/CE (adattato) 2. Le autorità competenti di cui al paragrafo
1 sono autorità pubbliche, fatta salva la possibilità di delegare funzioni ad
altri soggetti, quando ciò sia espressamente previsto negli
articoli all'articolo
5, paragrafo 5, 16, paragrafo 3, 17,
paragrafo 2 e 23, paragrafo 4. Qualsiasi delega di funzioni a soggetti
diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1 non può comportare l'esercizio di
pubblici poteri né l'uso di poteri discrezionali di giudizio. Gli Stati membri
stabiliscono che, prima di conferire la delega, le autorità competenti adottino
ogni misura ragionevole per assicurare che il soggetto al quale devono essere delegate
funzioni abbia la capacità e le risorse per assolverle tutte con efficacia; la
delega ha luogo solo se è stato fissato un quadro chiaramente definito e
documentato per l'esercizio delle funzioni delegate, che stabilisca le funzioni
che devono essere espletate e le condizioni di tale espletamento. DetteDette condizioni
includono una clausola che obbliga il soggetto in questione ad agire e a essere
organizzato in modo da evitare conflitti di interesse, per far sì che le
informazioni ottenute nell'espletamento delle funzioni delegate non siano
utilizzate impropriamente o per impedire la concorrenza. In ogni caso, Lala responsabilità
finale della vigilanza sul rispetto della presente direttiva e delle misure di
esecuzione spetta all'autorità competente o alle autorità competenti designate
a norma del paragrafo 1. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 17, lettera b) Gli Stati membri informano la Commissione,
l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi
relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che
disciplinano la delega. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 17, lettera c) 3. L'AESFEM pubblica sul suo sito web l'elenco
delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne cura
l'aggiornamento. ê 2004/39/CE (adattato) ð nuovo Articolo 7049 Collaborazione tra autorità nello
stesso Stato membro Se uno Stato membro designa più di un'autorità
competente per l'applicazione di una disposizione della presente direttiva, i
ruoli di tali autorità sono definiti con chiarezza ed esse collaborano
strettamente. Ciascuno Stato membro prescrive che tale
collaborazione avvenga anche tra le autorità competenti ai fini della presente
direttiva e le autorità dello stesso Stato membro preposte alla vigilanza sugli
enti creditizi e altri istituti finanziari, sui fondi pensione, sugli OICVM,
sugli intermediari assicurativi e riassicurativi, e sulle imprese di
assicurazioni. Gli Stati membri prescrivono che le autorità
competenti scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini
dell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti. Articolo 7150 Poteri
da conferire alle autorità competenti 1. Alle
autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine
necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Esse, nei limiti previsti dal
quadro giuridico nazionale, esercitano tali poteri: (a)
direttamente; o (b)
in collaborazione con altre autorità; o (c)
sotto la loro responsabilità mediante delega a
soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma dell'articolo 6948, paragrafo 2; o (d)
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. 2. I poteri di cui al paragrafo 1 sono
esercitati conformemente al diritto nazionale e comprendono quanto meno il
diritto di: (a)
avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi
forma Ö che sia
pertinente ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza Õ e riceverne copia; (b)
chiedere informazioni a qualsiasi persona e, se
necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere
informazioni; (c)
eseguire ispezioni in loco; (d)
richiedere le registrazioni esistenti, ðdetenute dalle imprese di investimento,
riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati, se esiste il
ragionevole sospetto che tali registrazioni relative all'oggetto dell'ispezione
possano essere rilevanti per dimostrare una violazione degli obblighi previsti
dalla presente direttiva da parte dell'impresa di investimento; le
registrazioni non devono tuttavia riguardare il contenuto della comunicazione
cui si riferiscono; ï e) richiedere la cessazione di
qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della
presente direttiva; f) richiedere il blocco e/o il
sequestro dei beni; e)g) richiedere la
temporanea interdizione dell'esercizio dell'attività professionale; f)h) richiedere ai
revisori dei conti delle imprese di investimento e dei mercati regolamentati di
fornire informazioni; i) adottare qualunque tipo di misura
per garantire che le imprese di investimento e i mercati regolamentati
continuino a rispettare gli obblighi di legge; j) richiedere la sospensione delle
negoziazioni di uno strumento finanziario; k) richiedere il ritiro di uno
strumento finanziario dalla negoziazione, sia in un mercato regolamentato
che nell'ambito di altri dispositivi di negoziazione; g)l) riferire fatti
all'autorità giudiziaria ai fini della promozione dell'azione penale; h)m) autorizzare i
revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche. i) richiedere
informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, a qualsiasi persona
in relazione all'entità e alle finalità di una posizione o esposizione aperta
mediante uno strumento derivato e alle eventuali attività e passività nel
mercato sottostante. 3. Se la richiesta
di documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati di cui al paragrafo
2, lettera d), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi
della legislazione nazionale, viene presentata domanda di autorizzazione.
L'autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva. 4. Il trattamento
dei dati personali raccolti nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di
indagine a norma del presente articolo avviene in conformità delle disposizioni
della direttiva 95/46/CE. ò nuovo Articolo 72 Poteri di
intervento correttivo da conferire alle autorità competenti 1. Alle autorità
competenti sono conferiti tutti i poteri correttivi in materia di vigilanza
necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Esse, nei limiti previsti dal
quadro giuridico nazionale, esercitano tali poteri correttivi per: (a)
chiedere la cessazione di
pratiche o condotte contrarie alle disposizioni del regolamento (UE) n. …/…
[MiFIR] e alle disposizioni adottate ai fini dell'attuazione della presente
direttiva e l'impegno a non ripetere tali pratiche o condotte; (b)
richiedere il blocco e/o
il sequestro dei beni; (c)
adottare qualunque tipo
di misura per garantire che le imprese di investimento e i mercati
regolamentati continuino a rispettare gli obblighi di legge; (d)
richiedere la sospensione
delle negoziazioni di uno strumento finanziario; (e)
richiedere il ritiro di
uno strumento finanziario dalla negoziazione, sia in un mercato regolamentato
che nell'ambito di altri dispositivi di negoziazione; (f)
richiedere a qualsiasi
persona che ha fornito informazioni in conformità dell'articolo 71,
paragrafo 2, lettera i), di adottare successivamente misure per ridurre
l'entità della posizione o esposizione; (g)
limitare la possibilità
di qualsiasi persona o categoria di persone di concludere un contratto derivato
su merci, anche introducendo limiti non discriminatori sulle posizioni o sul
numero di contratti derivati per sottostante che qualsiasi determinata
categoria di persone può aprire in uno specifico lasso di tempo, se ciò è
necessario per assicurare l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati
interessati; (h)
emanare comunicazioni
pubbliche. ê 2004/39/CE ð nuovo Articolo 7351 Sanzioni amministrative 1. Fatte salve le procedure per la
revoca dell'autorizzazione o il diritto degli Stati membri di irrogare sanzioni
penali,Gli Stati membri assicurano,
conformemente al loro diritto nazionale, che ð le rispettive autorità
competenti possanoï adottare le ð sanzioni e ï misure o irrogate sanzioni amministrative
appropriate a carico delle persone responsabili nel
caso in cui le disposizioni ð del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] o
delle disposizioni nazionali ï adottate in attuazione della presente direttiva non siano rispettate ð eï ne garantiscono ð l'applicazione. ï Gli Stati membri provvedono affinché dette misure siano effettive,
proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati
membri fissano le sanzioni da applicare in caso di mancata collaborazione alle
indagini di cui all'articolo 50. ò nuovo 2. Gli Stati membri
si assicurano che, in caso di violazione degli obblighi che incombono alle
imprese di investimento e ai gestori del mercato, possano essere adottate
sanzioni e misure amministrative nei confronti dei membri dell'organo di
gestione delle imprese di investimento e dei gestori del mercato oltre che di
tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi della legislazione
nazionale, sono responsabili della violazione. ê 2004/39/CE 3. Gli Stati
membri stabiliscono che l'autorità competente può divulgare al pubblico
qualsiasi misura o sanzione applicata per il mancato rispetto delle
disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in
cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari,
o arrecare un danno sproporzionato alle
parti coinvolte. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 18 34. Gli Stati
membri trasmettono ogni anno all'AESFEM tutte le informazioni aggregate
relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei
paragrafi 1 e 2. 45. Se l'autorità
competente ha divulgato una misura o una sanzione amministrativa al pubblico,
essa riferisce allo stesso tempocontemporaneamente
tale fatto all'AESFEM. 56. Se una sanzione
divulgata al pubblico riguarda un'impresa di investimento autorizzata a norma
della presente direttiva, l'AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione
divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma
dell'articolo 5, paragrafo 3. ò nuovo Articolo 74 Pubblicazione
delle sanzioni Gli Stati membri
provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura
applicata per violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]
o delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva,
senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della
violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione
non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in
cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti
coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima. Articolo 75 Violazione
dei requisiti di autorizzazione e altre violazioni 1. Il presente articolo si applica quando: a) si
prestino servizi di investimento o si esercitino attività di investimento come
occupazione o attività abituale a titolo professionale senza aver ottenuto
l'autorizzazione in violazione dell'articolo 5; b) si
acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in
un'impresa di investimento o si aumenti ulteriormente, direttamente o
indirettamente, detta partecipazione qualificata, in modo che la quota dei
diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi il 20%, il 30% o il
50% o in modo che l'impresa di investimento divenga una propria impresa figlia
(di seguito il "progetto di acquisizione"), senza notificarlo per
iscritto alle autorità competenti dell'impresa di investimento in cui
l'acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, in
violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma; c) si ceda,
direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di
investimento o si riduca tale partecipazione qualificata, in modo che la quota
dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto del 20%, del 30%
o del 50% o in modo che l'impresa di investimento cessi di essere una propria impresa
figlia, senza notificarlo per iscritto all'autorità competente, in violazione
dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma; d) un'impresa
di investimento abbia ottenuto l'autorizzazione mediante false dichiarazioni o
altri mezzi irregolari, in violazione dell'articolo 8, lettera b); e) un'impresa
di investimento non sia conforme ai requisiti applicabili all'organo di
gestione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1; f) l'organo
di gestione di un'impresa di investimento non ottemperi agli obblighi previsti
dall'articolo 9, paragrafo 6; g) un'impresa
di investimento non comunichi alle autorità competenti, appena ne ha
conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni nel suo capitale che
fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui
all'articolo 11, paragrafo 1, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 3,
primo comma; h) un'impresa
di investimento non comunichi, almeno una volta all'anno, alle autorità
competenti l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni
qualificate, nonché l'entità di tali partecipazioni, in violazione dell'articolo
11, paragrafo 3, secondo comma; i) un'impresa
di investimento non rispetti i requisiti organizzativi imposti in conformità
delle disposizioni nazionali che attuano gli articoli 16 e 17; j) un'impresa
di investimento manchi di accertare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti
di interesse in conformità delle disposizioni nazionali che attuano l'articolo 23; k) un sistema
multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione non stabiliscano
regole, procedure e dispositivi o non ottemperino alle istruzioni in conformità
delle disposizioni nazionali che attuano gli articoli 18, 19 e 20; l) un'impresa
di investimento ometta ripetutamente di fornire informazioni o relazioni ai
clienti e non rispetti gli obblighi in materia di idoneità o adeguatezza in
conformità delle disposizioni nazionali che attuano gli articoli 24 e 25; m) un'impresa
di investimento accetti o riceva competenze, commissioni o qualsiasi beneficio
monetario in violazione delle disposizioni nazionali che attuano l'articolo 19,
paragrafi 5 e 6; n) un'impresa
di investimento manchi ripetutamente di ottenere il migliore risultato
possibile per i suoi clienti nell'esecuzione degli ordini e non stabilisca
procedure conformi alle disposizioni nazionali che attuano gli articoli 27 e
28; o) si
gestisca un mercato regolamentato senza aver ottenuto l'autorizzazione, in
violazione dell'articolo 47; p) l'organo
di gestione di un gestore del mercato non ottemperi agli obblighi previsti
dall'articolo 48, paragrafo 6; q) un mercato
regolamentato o un gestore del mercato non attuino dispositivi, sistemi, regole
e procedure e non dispongano di risorse finanziarie sufficienti in conformità
delle disposizioni nazionali che attuano l'articolo 50; r) un
mercato regolamentato o un gestore del mercato non attuino dispositivi,
sistemi, regole e procedure e non concedano l'accesso ai dati in conformità
delle disposizioni nazionali che attuano l'articolo 51; s) un
mercato regolamentato, un gestore del mercato o un'impresa di investimento
omettano ripetutamente di rendere pubbliche informazioni in conformità degli
articoli 3, 5, 7 o 9 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]; t) un'impresa
di investimento ometta ripetutamente di rendere pubbliche informazioni in
conformità degli articoli 13, 17, 19 e 20 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]; u) un'impresa
di investimento ometta ripetutamente di comunicare operazioni alle autorità
competenti in conformità dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]; v) una
controparte finanziaria e una controparte non finanziaria non negozino
strumenti derivati nelle sedi di negoziazione in conformità dell'articolo 24
del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]; w) una
controparte centrale non consenta l'accesso ai suoi sistemi di compensazione in
conformità dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]; x) un mercato
regolamentato, un gestore del mercato o un'impresa di investimento rifiuti
ripetutamente di consentire l'accesso ai propri flussi di dati sulle
negoziazioni in conformità
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]; y) una
persona con diritti di proprietà su parametri di riferimento rifiuti di
concedere l'accesso a un parametro di riferimento in conformità dell'articolo
30 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]; z) un'impresa
di investimento commercializzi, distribuisca o venda strumenti finanziari,
effettui un tipo di attività finanziaria o adotti pratiche in violazione di
divieti o restrizioni imposti sulla base dell'articolo 32 del regolamento (UE)
n. …/… [MiFIR]. 2. Gli Stati membri
provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni e le misure
amministrative che possono essere applicate comprendano almeno quanto segue: a) una
dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura
della violazione; b) un ordine
che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in
questione e di astenersi dal ripeterlo; c) nel caso
di un'impresa d'investimento, la revoca dell'autorizzazione concessa
conformemente all'articolo 8; d) l'interdizione
temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a imprese di investimento a
carico dei membri dell'organo di gestione dell'impresa o di altre persone
fisiche considerati responsabili; e) nel caso
di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative fino al 10% del
fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario
precedente; se la persona giuridica è una impresa figlia di un'impresa madre,
il fatturato annuo complessivo è il fatturato annuo complessivo risultante nel
conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario
precedente; f) nel caso
di una persona fisica, sanzioni pecuniarie amministrative fino
a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro
come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data
di entrata in vigore della presente direttiva; g) sanzioni pecuniarie
amministrative fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla
violazione, se tale beneficio può essere determinato. Se è possibile determinare il beneficio derivante dalla violazione, gli
Stati membri si assicurano che il livello massimo non sia inferiore al doppio
dell'importo di tale beneficio. Articolo 76 Effettiva
applicazione delle sanzioni 1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione
o misura amministrativa e il livello delle sanzioni pecuniarie amministrative,
le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra
cui: a) la gravità
e la durata della violazione; b) il grado
di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile; c) la
capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale
risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal
reddito annuo della persona fisica responsabile; d) l'entità
dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o
giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; e) le perdite
subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate; f) il
livello di collaborazione con l'autorità competente da parte della persona
fisica o giuridica responsabile; g) precedenti
violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile. 2. L'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti
conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi
di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni pecuniarie amministrative.
Articolo 77 Segnalazione
di violazioni 1. Gli Stati membri
assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per
incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni delle disposizioni del
regolamento (UE) n. …/… (MiFIR) e delle disposizioni nazionali di attuazione
della presente direttiva. Detti accordi
precisano almeno: a) le
procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo
seguito; b) la
protezione adeguata dei dipendenti degli istituti finanziari che denunciano violazioni commesse
all'interno dell'istituto; c) la protezione
dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la
persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione,
conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE. 2. Gli Stati membri
prescrivono agli istituti finanziari di mettere in atto procedure adeguate affinché i
propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di
uno specifico canale. Articolo 78 Invio di
informazioni all'AESFEM in relazione alle sanzioni 1. Gli Stati membri
inviano all'AESFEM con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte
le misure o le sanzioni amministrative adottate o comminate in conformità dell'articolo 73.
L'AESFEM pubblica tali informazioni in una relazione annuale. 2. Se l'autorità
competente ha reso pubbliche una misura o una sanzione amministrativa, lo
comunica contestualmente all'AESFEM. Se le sanzioni o le misure amministrative
rese pubbliche riguardano un'impresa di investimento, l'AESFEM aggiunge un
riferimento alla sanzione resa pubblica nel registro delle imprese di
investimento istituito a norma dell'articolo 5, paragrafo 3. 3. L'AESFEM elabora
progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli
per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo
comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'AESFEM presenta tali
progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [XX]. ê 2004/39/CE (adattato) ð nuovo Articolo 7952 Diritto di ricorso 1. Gli Stati membri garantiscono che le
decisioni adottate in applicazione ð delle disposizioni del regolamento (UE)
n. …/… [MiFIR] o ï delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate
ai sensi della presente direttiva siano adeguatamente motivate e siano soggette
al diritto Ö di ricorso
giurisdizionale Õ a ricorso giurisdizionale.
Il diritto Ö di ricorso
giurisdizionale Õ di
ricorso giurisdizionale si applica anche quando non sia stata
adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di
autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste. 2. Gli Stati membri prevedono che uno o più
dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale,
possano Ö inoltre Õ, nell'interesse dei
consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare
ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che siano applicati
ð il regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]ï e le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva: (a)
organismi pubblici o loro rappresentanti; (b)
organizzazioni di consumatori aventi un legittimo
interesse a proteggere i consumatori; (c)
organizzazioni professionali aventi un legittimo
interesse a proteggere i loro membri. Articolo 8053 Meccanismo extragiudiziale per i
reclami degli investitori 1. Gli Stati membri incoraggiano
ð garantiscono ï l'istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di
ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di
consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi
accessori da parte delle imprese di investimento, avvalendosi, se del caso,
degli organismi esistenti. ð Gli Stati membri garantiscono inoltre
che tutte le imprese di investimento aderiscano a uno o più organi che attuano
tali procedure di reclamo e ricorso. ï 2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni di legge o regolamentari
che impediscano a tali organismi ð collaborino attivamente con le
rispettive controparti negli altri Stati membri nella composizione delle
controversie transfrontaliere.ï ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 19 3. Le autorità competenti comunicano
all'AESFEM le procedure di reclamo e di ricorso di cui al paragrafo 1
disponibili nella loro giurisdizione. L'AESFEM pubblica un elenco dei meccanismi
extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento. ê 2004/39/CE (adattato) ð nuovo Articolo 8154 Segreto professionale 1. Gli Stati membri assicurano che le autorità
competenti, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità
competenti o per gli organismi ai quali sono state delegate funzioni a norma
dell'articolo 6948,
paragrafo 2, nonché i revisori dei conti e gli esperti che agiscono per conto
delle autorità competenti siano soggetti all'obbligo del segreto professionale.
ÖEssi non divulgano leÕ informazioni
riservate ricevute da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni non
possono essere rivelate ad alcuna persona o autorità,
salvo in una forma sommaria o aggregata che non consenta di identificare le
singole imprese di investimento, i gestori del mercato, i mercati regolamentati
o qualsiasi altra persona, fatti salve i casi contemplati
Ö le disposizioni
del Õ diritto penale
nazionale o le altre disposizioni della presente direttiva. 2. Qualora un'impresa di investimento, un
gestore del mercato o un mercato regolamentato siano dichiarati falliti o siano
soggetti a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino
terzi possono essere rivelate nel quadro di procedimenti civili o commerciali,
se necessarie a tali procedimenti. 3. Fatti salve le Ö disposizioni
del Õ casi contemplati dalla
diritto penale nazionale, le autorità competenti, gli organismi o le persone
fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono
informazioni riservate a norma della presente direttiva possono servirsene
soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro
funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti nell'ambito di
applicazione della presente direttiva o, per quanto riguarda le altre autorità,
organismi o persone fisiche o giuridiche per le finalità per cui le
informazioni sono state loro fornite e/o nel contesto dei procedimenti
amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali
funzioni. Tuttavia, qualora l'autorità competente o un'altra autorità,
organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l'autorità che
riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi. 4. Qualsiasi informazione riservata ricevuta,
scambiata o trasmessa a norma della presente direttiva è soggetta alle
condizioni in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo.
Tuttavia, il presente articolo non osta a che le autorità competenti scambino o
trasmettano informazioni riservate ai sensi della presente direttiva e di altre
direttive applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai
fondi pensione, agli OICVM, agli intermediari assicurativi e riassicurativi,
alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del
mercato o altri con l'assenso dell'autorità competente o altra autorità,
organismo, o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l'informazione. 5. Questo articolo non osta a che le autorità
competenti possano scambiare o trasmettere, in conformità della legislazione
nazionale, informazioni riservate che non sono state ricevute da un'autorità
competente di un altro Stato membro. Articolo 8255 Relazioni con i revisori dei conti 1. Gli Stati membri stabiliscono quanto meno
che qualunque persona autorizzata ai sensi dell'ottava
direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili[56], che svolga in un'impresa di investimento una funzione descritta
all'articolo 51 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del
25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società[57], all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE o all'articolo 7331 della
direttiva 85/611/CEE
Ö 2009/65/CE Õ o qualunque altra
funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente alle autorità
competenti qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui
sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che
potrebbe: (a)
costituire una violazione sostanziale delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano le
condizioni in materia di autorizzazione o regolamentano specificamente
l'attività delle imprese di investimento; (b)
compromettere la continuità dell'attività
dell'impresa di investimento; (c)
comportare il rifiuto della certificazione dei
bilanci o l'emissione di riserve. Tale persona ha anche il dovere di riferire
fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio di una delle
funzioni di cui al primo comma, riguardanti un'impresa che abbia stretti legami
con l'impresa di investimento nell'ambito della quale svolge la predetta
funzione. 2. La comunicazione in buona fede alle
autorità competenti, da parte di persone autorizzate ai sensi della direttiva
84/253/CEE, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non viola
alcuna restrizione contrattuale o giuridica in materia di pubblicazione di
informazioni e non implica per tali persone alcun tipo di responsabilità. CAPO II ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 20 COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI
MEMBRI E CON L'AESFEM ê 2004/39/CE Articolo 8356 Obbligo di collaborazione 1. Le autorità competenti dei diversi Stati
membri collaborano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per
l'espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva,
valendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto
nazionale. Le autorità competenti prestano assistenza
alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare, si scambiano
informazioni e collaborano nell'ambito delle indagini o delle attività di
vigilanza. ê 2010/78/UE articolo
6.21(a) Per agevolare
ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di
informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale
punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione, all'AESFEM e agli altri Stati membri i nomi delle autorità
designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione
a norma del presente paragrafo. L'AESFEM pubblica sul suo sito web l'elenco di
dette autorità e ne cura l'aggiornamento. ê 2004/39/CE ð nuovo 2. Quando, tenuto conto della situazione dei
mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le operazioni di un
mercato regolamentato, ð di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazioneï che ha instaurato dispositivi in uno Stato membro ospitante hanno
acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori
mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato, le autorità competenti
dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante del mercato
regolamentato concludono adeguati accordi di collaborazione. 3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative
e organizzative necessarie per facilitare l'assistenza prevista al paragrafo 1. Le autorità competenti possono avvalersi dei
loro poteri a fini di collaborazione anche laddove il comportamento oggetto di
indagine non costituisca una violazione di alcuna regolamentazione in vigore
nel loro Stato membro. ê 2010/78/UE articolo
6.21(b) 4. Quando un'autorità competente ha validi
motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente
direttiva siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro
da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l'autorità competente
dell'altro Stato membro e l'AESFEM con la maggiore precisione possibile.
L'autorità competente informata adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica
all'autorità competente che l'ha informata e all'AESFEM il risultato del suo
intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente
paragrafo fa salva la competenza dell'autorità che ha trasmesso le
informazioni. ò nuovo 5. Fatti salvi i
paragrafi 1 e 4, le autorità competenti comunicano all'AESFEM e alle altre
autorità competenti le informazioni relative a: (a)
eventuali richieste di
riduzione dell'entità di una posizione o esposizione, a norma dell'articolo 72,
paragrafo 1, lettera f); (b)
eventuali limitazioni
alla possibilità delle persone di aprire una posizione in uno strumento, a
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera g). La notifica, se del
caso, deve includere informazioni dettagliate sulla richiesta, a norma
dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera f), compresa l'identità della o delle
persone cui è stata indirizzata e le ragioni alla base della stessa, come pure
la portata delle limitazioni introdotte a norma dell'articolo 72, paragrafo 1,
lettera g), compresa la persona o la categoria di persone interessate, gli
strumenti finanziari applicabili, eventuali misure quantitative o soglie, quali
il numero massimo di contratti che le persone possono concludere prima di
raggiungere un limite, le eventuali deroghe e le ragioni addotte. La notifica è fatta
almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore prevista degli interventi o delle
misure. In circostanze eccezionali, l'autorità competente può effettuare la
notifica meno di 24 ore prima dell'entrata in vigore della misura quando non
sia possibile rispettare tale termine. Un'autorità
competente di uno Stato membro che riceve la notifica a norma del presente
paragrafo può adottare misure in conformità dell'articolo 72, paragrafo 1,
lettere f) o g), quando sia convinta che la misura è necessaria per conseguire
l'obiettivo dell'altra autorità competente. L'autorità competente invia una
notifica in conformità del presente paragrafo anche quando ha intenzione di
adottare misure. Se le azioni di cui
alle lettere a) o b) sono relative a prodotti energetici all'ingrosso,
l'autorità competente ne informa anche l'Agenzia per la collaborazione fra i
regolatori nazionali dell'energia istituita a norma del regolamento (CE) n.
713/2009. 6. Per quanto
riguarda le quote di emissioni, le autorità competenti dovrebbero cooperare con
gli enti pubblici responsabili della vigilanza dei mercati a pronti e di
vendita all'asta e con le autorità competenti, gli amministratori dei registri
e altri enti pubblici responsabili del controllo della conformità nell'ambito
della direttiva 2003/87/CE, al fine di garantire che possano acquisire un
quadro d'insieme consolidato dei mercati delle quote di emissioni. ê 2004/39/CE è1 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 18, lettera a) è2 2008/10/CE
articolo 1, paragrafo 18, lettera b) ð nuovo 75. Per
assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 2 la Commissione può
adottareè1 --- ç ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 con riguardo ï alle misure di esecuzione
che stabiliscono i criteri secondo i quali le operazioni di un mercato
regolamentato in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di
sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e
la tutela degli investitori in tale Stato membro. è2 Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo
2. ç ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 21, lettera c) (adattato) ð nuovo 76. Per assicurare condizioni
uniformi di applicazione del presente articolo, lL'AESFEM elabora progetti di norme
tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure
per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2. ð L'AESFEM presenta tali progetti di
norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [31 dicembre 2016]. ï Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE (adattato) è1 2010/78/UE
articolo 6, paragrafo 22, lettera a) Articolo 8457 è1 1. ç L'autorità
competente di uno Stato membro può richiedere la collaborazione dell'autorità
competente di un altro Stato membro per un'attività di vigilanza, una verifica
in loco o un'indagine. Nel caso di imprese di investimento che siano membri
remoti di un mercato regolamentato l'autorità competente del mercato
regolamentato può scegliere di rivolgersi ad esse direttamente; in tal caso
essa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del membro
remoto. Se un'autorità competente riceve una richiesta
che riguardi una verifica in loco o un'indagine, essa vi adempie, nel quadro
dei suoi poteri: (a)
effettuando le verifiche o le indagini
direttamente; o (b)
autorizzando l'autorità che le ha richieste a
effettuare le verifiche o le indagini; o (c)
autorizzando revisori dei conti o esperti a
effettuare le verifiche o le indagini. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 22, lettera b) (adattato) ð nuovo 2. Ai fini della convergenza delle prassi di
vigilanza, l'AESFEM può partecipare alle attività dei collegi delle autorità di
vigilanza, comprese le verifiche o le indagini in loco, effettuate
congiuntamente da due o più autorità competenti conformemente
all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3. Per assicurare la coerente armonizzazione
del paragrafo 1, ll'AESFEM elabora progetti di norme
tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra
autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle
verifiche in loco e nelle indagini. ð L'AESFEM presenta tali progetti di
norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [31 dicembre
2016]. ï Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo terzo
comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Ö 4. Õ Per assicurare condizioni
uniformi di applicazione del paragrafo 1, lL'AESFEM elabora progetti di norme
tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure
per le competenti autorità ai fini della collaborazione nelle attività di
vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini. ð L'AESFEM presenta tali progetti di
norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [31 dicembre 2016]. ï Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15
del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE (adattato) Articolo 8558 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati membri
che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente
direttiva a norma dell'articolo 8356,
paragrafo 1, si scambiano immediatamente le informazioni richieste per lo
svolgimento delle mansioni delle autorità competenti, designate a norma
dell'articolo 6948,
paragrafo 1, previste dalle disposizioni adottate in attuazione della presente
direttiva. Le autorità competenti che scambiano
informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva
possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non
devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette
informazioni possono essere scambiate unicamente per la finalità per le quali
le predette autorità hanno espresso il loro accordo. 2. L'autorità competente che è stata designata
come punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute a norma del
paragrafo 1 e degli articoli 8255
e 9263
alle autorità di cui all'articolo 7449.
Essa trasmette tali informazioni ad altri organismi o persone fisiche o
giuridiche solo con il consenso espresso delle autorità competenti che le hanno
divulgate e solamente per le finalità per le quali le predette hanno espresso
il loro accordo, fatte salve circostanze debitamente giustificate. In
quest'ultimo caso il punto di contatto informerà immediatamente il punto di
contatto che ha trasmesso le informazioni. 3. Le autorità
di cui all'articolo 7449
nonché altri organismi o persone fisiche o giuridiche che ricevono informazioni
riservate a norma del paragrafo 1 del presente articolo o degli articoli 8255 e 9263 possono
avvalersi delle stesse soltanto nell'espletamento delle loro mansioni,
segnatamente: (a)
per verificare che le condizioni di accesso
all'attività delle imprese di investimento siano rispettate e per facilitare il
controllo su base individuale o su base consolidata dell'esercizio di tale
attività, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di adeguatezza
patrimoniale previsti dalla direttiva 93/6/CEE, le procedure amministrative e
contabili e i meccanismi interni di controllo; (b)
per controllare il buon funzionamento dei sistemi
di negoziazione; (c)
per irrogare sanzioni; (d)
nell'ambito di ricorsi amministrativi contro
decisioni delle autorità competenti; (e)
nell'ambito di procedimenti giudiziari promossi a
norma dell'articolo 7952;
o (f)
in meccanismi extragiudiziali per i reclami degli
investitori di cui all'articolo 8053. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 23, lettera a) (adattato) ð nuovo 4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione
dei paragrafi 1 e 2, lL'AESFEM elabora progetti di norme
tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per
lo scambio di informazioni. ð L'AESFEM presenta tali progetti di
norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [31 dicembre
2016]. ï Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 23, lettera b) 5. Né il presente articolo né gli
articoli 8154
e 9263
precludono all'autorità competente la possibilità di trasmettere all'AESFEM, al
Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo il «CERS»), alle banche
centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea,
nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle
altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento
e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate destinate allo
svolgimento dei loro compiti; analogamente nulla osta a che le autorità o gli
organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di
cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni
previste dalla presente direttiva. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 24 (adattato) Articolo 86 Mediazione vincolante Ö 1. Õ Le autorità
competenti possono deferire all'AESFEM situazioni in cui una richiesta relativa
ad uno dei seguenti elementi è stata respinta o non vi è stato dato seguito
entro un termine ragionevole: (a)
un'attività di vigilanza, una verifica in loco
o un'indagine di cui all'articolo 8457;
o (b)
uno scambio di informazioni di cui
all'articolo 8558. Ö 2. Õ Nelle situazioni di
cui al primo comma Ö paragrafo
1 Õ, l'AESFEM può
operare conformemente all'articolo 19 del regolamento n. 1095/2010, fatte
salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di
informazioni prevista all'articolo 8759 bis
e la possibilità per l'AESFEM di operare conformemente all'articolo 17 del
regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE Articolo 8759 Rifiuto di collaborare Un'autorità competente può rifiutare di
adempiere ad una richiesta di collaborazione in un'indagine, in una verifica in
loco o in un'attività di vigilanza prevista all'articolo 8857, ovvero di
scambiare informazioni come previsto all'articolo 8558 solo qualora: a) tale indagine, verifica in loco,
attività di vigilanza o scambio di informazioni rischi di pregiudicare la
sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato interessato; ab) sia già stato
avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse
persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro; bc) le stesse persone
siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato in tale Stato
membro per gli stessi atti. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 25 In caso di rifiuto per uno dei predetti
motivi, l'autorità competente informa di conseguenza l'autorità competente
richiedente e l'AESFEM, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate. ê 2004/39/CE (adattato) Articolo 8860 Consultazioni tra autorità prima di
un'autorizzazione 1. L'autorità competente dell'altro Stato
membro interessato è consultata prima della concessione dell'autorizzazione a
un'impresa di investimento che rientra Ö tra le
seguenti Õ: (a)
un'impresa figlia di un'impresa di investimento
o di un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro; o (b)
un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa
di investimento o di un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro; o (c)
un'impresa controllata dalle stesse persone fisiche
o giuridiche che controllano un'impresa di investimento o un ente creditizio
autorizzati in un altro Stato membro. 2. L'autorità competente di uno Stato membro
responsabile della vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese di
assicurazioni è consultata prima della concessione dell'autorizzazione ad
un'impresa di investimento che sia: (a)
un'impresa figlia di un ente creditizio o di
un'impresa di assicurazioni autorizzata nella Comunità Ö nell'Unione Õ ; o (b)
un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente
creditizio o di un'impresa di assicurazioni autorizzata nella Comunità Ö nell'Unione Õ ; o (c)
controllata dalle stesse persone fisiche o
giuridiche che controllano un ente creditizio o un'impresa di assicurazioni
autorizzati nella
Comunità Ö nell'Unione Õ. 3. Le autorità competenti di cui ai paragrafi
1 e 2 si consultano in particolare per valutare l'idoneità degli azionisti o
dei membri nonché l'onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono
effettivamente le attività dell'impresa e che sono coinvolte nella gestione di
un altro soggetto dello stesso gruppo. Esse si scambiano vicendevolmente tutte
le informazioni riguardanti questi aspetti che siano pertinenti per le altre
autorità competenti interessate ai fini della concessione di un'autorizzazione
nonché del controllo in via continuativa dell'ottemperanza alle condizioni di
esercizio. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 26 (adattato) ð nuovo 4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione
dei paragrafi 1 e 2, lL'AESFEM elabora progetti di norme
tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per
la consultazione di altre autorità competenti prima di concedere
l'autorizzazione. ðL'AESFEM presenta tali progetti di norme
tecniche di attuazione alla Commissione entro il [31 dicembre 2016]. ï Alla Commissione è conferito il potere di
adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE ð nuovo Articolo 8961 Poteri degli Stati membri ospitanti 1. Gli Stati membri ospitanti ð prescrivono che le autorità
competenti ï possano richiedere, a fini statistici, che tutte le imprese di
investimento aventi succursali nel loro territorio presentino loro relazioni
periodiche sulle attività di tali succursali. 2. Per l'esercizio delle responsabilità loro
conferite dalla presente direttiva, gli Stati membri ospitanti ð prescrivono che le autorità
competenti ï possano richiedere che le succursali delle imprese di investimento
forniscano le informazioni necessarie per controllare che esse osservino le
norme di tali Stati loro applicabili nei casi di cui all'articolo 3732,
paragrafo 87.
Tali requisiti non possono essere più rigorosi di quelli imposti dagli stessi
Stati membri alle imprese stabilite nel loro territorio per controllare
l'osservanza di dette norme. Articolo 9062 Misure cautelari che gli Stati membri
ospitanti devono adottare 1. Quando l'autorità competente dello Stato
membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un'impresa di
investimento operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di
servizi non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in
attuazione della presente direttiva o che un'impresa di investimento che ha una
succursale nel suo territorio non ottemperi agli obblighi derivanti dalle
disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva che non
conferiscono alcun potere all'autorità competente dello Stato membro ospitante,
informa in proposito l'autorità competente dello Stato membro d'origine. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 27, lettera a) Se, nonostante le misure adottate
dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via
dell'inadeguatezza di tali misure, l'impresa di investimento persiste
nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli
investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, si
applica quanto segue: (a)
dopo avere informato l'autorità competente dello
Stato membro d'origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante
adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e
assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di
impedire alle imprese di investimento in infrazione di avviare ulteriori
operazioni nei loro territori. La Commissione e l'AESFEM sono informate senza
indugio di dette misure; (b)
inoltre, l'autorità competente dello Stato membro
ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire
conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del
regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE 2. Quando le autorità competenti di uno Stato
membro ospitante accertano che un'impresa di investimento che ha una succursale
nel territorio di tale Stato viola le disposizioni di legge o regolamentari
adottate in tale Stato in attuazione delle disposizioni della presente
direttiva che conferiscono loro poteri, tali autorità esigono dall'impresa di
investimento interessata che ponga fine alla sua situazione irregolare. Se l'impresa di investimento interessata non
adotta i provvedimenti necessari, le autorità competenti dello Stato membro
ospitante adottano tutte le misure appropriate per assicurare che essa ponga
fine alla sua situazione irregolare. La natura di tali misure è comunicata alle
autorità competenti dello Stato membro d'origine. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 27, lettera b) (adattato) SeSe, nonostante le
misure adottate dallo Stato membro ospitante, l'impresa di investimento
persiste nel violare le disposizioni di legge o regolamentari di cui al primo
comma in vigore nello Stato membro ospitante, si applica quanto segue: Ö l'autorità
competente dello Stato membro ospitante, Õ a) dopo
avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'autorità competente
dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate
e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento
dei mercati. La Commissione e l'AESFEM sono informate senza indugio di dette
misure.; Inoltre b) inoltre, l'autorità competente dello
Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può
intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19
del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE ð nuovo 3. Quando ha motivi chiari e dimostrabili di
ritenere che un mercato regolamentato,
o
un sistema multilaterale di negoziazione ð o un sistema organizzato di
negoziazione ï non ottemperino agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in
attuazione della presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro
ospitante di tale mercato, o
sistema multilaterale di negoziazione ð o sistema organizzato di negoziazione ï ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del
mercato regolamentato, del sistema multilaterale di negoziazione ð o del sistema organizzato di
negoziazione ï . ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 27, lettera c) (adattato) SeSe, nonostante le
misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via
dell'inadeguatezza di tali misure, tale mercato regolamentato o sistema
multilaterale di negoziazione persiste nell'agire in un modo che mette
chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro
ospitante o il buon funzionamento dei mercati, si applica quanto segue: Ö l'autorità
competente dello Stato membro ospitante, Õ a) dopo
avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'autorità competente
dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate
e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento
dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire a tale mercato
regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di rendere accessibili i
loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nello Stato
membro ospitante. La Commissione e l'AESFEM sono informate senza indugio di
dette misure.; Inoltre b) inoltre, l'autorità competente dello
Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può
intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19
del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE 4. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1,
2 o 3 che comportano sanzioni o restrizioni delle attività di un'impresa di
investimento o di un mercato regolamentato sono opportunamente giustificate e
comunicate all'impresa di investimento sul mercato regolamentato interessato. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 28 Articolo 9162 bis Collaborazione e scambio di
informazioni con l'AESFEM 1. Le autorità competenti collaborano con
l'AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n.
1095/2010. 2. Le autorità competenti forniscono senza
indugio all'AESFEM tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi
compiti a norma della presente direttiva e conformemente all'articolo 35
del regolamento (UE) n. 1095/2010. ê 2004/39/CE CAPO III COLLABORAZIONE CON I PAESI TERZI Articolo 9263 Scambio di informazioni con i paesi
terzi ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 29 (adattato) ð nuovo 1. Gli Stati membri e, conformemente
all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM Ö , Õ possono stipulare
accordi di collaborazione che prevedano scambi d'informazioni con le autorità
competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate
beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a
quelle previste dall'articolo 8154.
Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti
delle predette autorità competenti. Gli Stati membri e l'AESFEM possono trasferire ð Il trasferimento di ï dati personali verso un paese terzo ð da parte di uno Stato membro è ï conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE. ð Il trasferimento di dati personali
verso un paese terzo da parte dell'AESFEM è conforme all'articolo 9 del
regolamento (UE) n. 45/2001. ï Gli Stati membri e l'AESFEM possono inoltre
concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con
autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti
per una o più delle seguenti materie: (a)
la vigilanza sugli enti creditizi, su altri
istituti finanziari, su imprese di assicurazioni e la vigilanza sui mercati
finanziari; (b)
la liquidazione e il fallimento delle imprese di
investimento e le altre procedure analoghe; (c)
la revisione legale dei conti delle imprese di
investimento e di altri istituti finanziari, degli enti creditizi e delle
imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o
la gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle
loro funzioni; (d)
la vigilanza sugli organismi coinvolti nella
liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in altre
procedure analoghe; (e)
la vigilanza sulle persone responsabili della
revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti
creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari;. (f)
la vigilanza sulle persone attive sui mercati delle
quote di emissione allo scopo di garantire un quadro d'insieme consolidato dei
mercati finanziari e a pronti. Gli accordi di collaborazione di cui al terzo
comma possono essere conclusi solo a condizione che le informazioni comunicate
beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a
quelle di cui all'articolo 8154.
Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento dei compiti di tali
autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche. ð Se un accordo di collaborazione
comporta il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, esso è
conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001,
qualora l'AESFEM sia coinvolta nel trasferimento. ï ê 2004/39/CE 2. Quando le informazioni provengono da un
altro Stato membro, non possono essere divulgate senza l'esplicito consenso
delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, se del caso, unicamente per
le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.
La stessa disposizione si applica alle informazioni fornite da autorità
competenti di paesi terzi. TITOLO VIIV ò nuovo CAPO 1 ATTI DELEGATI Articolo 93 Atti
delegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati ai sensi dell'articolo 94 relativamente agli articoli 2, paragrafo 3, 4,
paragrafi 1 e 2, 13, paragrafo 1, 16, paragrafo 12, 17, paragrafo 6, 23,
paragrafo 3, 24, paragrafo 8, 25, paragrafo 6, 27, paragrafo 7, 28, paragrafo
3, 30, paragrafo 5, 32, paragrafo 5, 35, paragrafo 8, 44, paragrafo 4, 51,
paragrafo 7, 52, paragrafo 6, 53, paragrafo 4, 59, paragrafo 3, 60, paragrafo
5, 66, paragrafi 6 e 7, 67, paragrafi 3, 7 e 8, 68, paragrafo 5, 83, paragrafo
7 e 99, paragrafo 2. Articolo 94 Esercizio della delega 1.
Il potere conferito alla Commissione
di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente
articolo. 2.
La delega di cui
all'articolo 93 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente direttiva. 3.
La delega di poteri di cui
all'articolo 93 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o
da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4.
Quando adotta un atto delegato, la
Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 93 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del
Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste
due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento
europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno
obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. CAPO 2 Atti di esecuzione Articolo 95 Procedura di
comitato 1. Ai fini
dell'adozione degli atti di esecuzione di cui agli articoli 41 e 60, la
Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito
dalla decisione 2001/528/CE della Commissione[58]. Tale comitato è un comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011[59]. 2. Nei casi in cui è
fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del
regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8
dello stesso. CAPO 3 ê 2004/39/CE DISPOSIZIONI FINALI Articolo 64 Comitato 1. La Commissione
è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla
decisione 2001/528/CE della Commissione[60] (in seguito denominato «il comitato»). ê 2008/10/CE articolo
1, paragrafo 20, lettera a) 2. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa. ê 2006/31/CE articolo
1, paragrafo 2, lettera a) 2 bis. Nessuna misura esecutiva adottata può
modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva. ê 2008/10/CE articolo
1, paragrafo 20, lettera b) 3. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7
della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo
8 della stessa. Il periodo di cui
all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. ê 2008/10/CE articolo
1, paragrafo 20, lettera c) 4. Entro il 31
dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le
disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta una
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento di tali
competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche della presente direttiva,
al fine di garantire l'idonea portata delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una
modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi
pertinenti di tale conclusione. Se necessario, la relazione è corredata di una
proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le
competenze di esecuzione alla Commissione. ê 2010/78/UE articolo
6, paragrafo 30 Articolo 64 bis Clausola di durata
massima Entro il 1°
dicembre 2011 la Commissione riesamina gli articoli 2, 4, 10 ter, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 e 25, gli
articoli da 27 a 30, e gli articoli 40, 44, 45, 56 e 58 e presenta proposte
legislative appropriate per consentire la piena applicazione degli atti
delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e degli atti di esecuzione a norma
dell'articolo 291 TFUE in relazione alla presente direttiva. Fatte salve
le misure di esecuzione già adottate, i
poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 64 di adottare misure di
esecuzione che rimangono valide dopo l'entrata in vigore del trattato di
Lisbona il 1° dicembre 2009 cessano di essere applicabili il 1° dicembre 2012. ê 2006/31/CE articolo
1, paragrafo 3 Articolo 9665 Relazioni e revisioni 1. Entro il
31 ottobre 2007 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e
a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale estensione del campo di
applicazione delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli
obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione alle operazioni relative a
categorie di strumenti finanziari diversi dalle azioni. 2. Entro il
31 ottobre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'applicazione dell'articolo 27. 3. Entro il
30 aprile 2008 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e
a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione
al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda: a) l'opportunità
di mantenere l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera k), per le imprese la cui attività principale consiste nel negoziare
per conto proprio strumenti finanziari derivati su merci; b) il contenuto e
la forma da dare ai requisiti adeguati da applicare ai fini dell'autorizzazione
delle predette imprese in qualità di imprese di investimento ai sensi della
presente direttiva e della relativa vigilanza; c) l'adeguatezza
delle norme riguardanti la nomina degli agenti collegati ai fini della
prestazione di servizi e/o dell'esercizio di attività di investimento, in
particolare per quanto riguarda la vigilanza; d) l'opportunità
di mantenere l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera i). 4. Entro il
30 aprile 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'eliminazione degli ostacoli
che possono impedire il consolidamento a livello europeo delle informazioni
che le sedi di negoziazione sono tenute a rendere pubbliche. 5. Sulla base
delle relazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 la Commissione può presentare
proposte di modifica della presente direttiva. 6. Entro il 31 ottobre
2006 la Commissione, sulla base delle discussioni con le autorità competenti,
presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di
mantenere i requisiti in materia di assicurazione della responsabilità civile
professionale imposti agli intermediari in
base alla normativa comunitaria. ò nuovo 1. Entro il [due
anni dopo l'applicazione della MiFID come specificato all'articolo 97] la
Commissione, sentita l'AESFEM, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione relativa: (a)
al funzionamento dei
sistemi organizzati di negoziazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita
nel campo della vigilanza dalle autorità competenti, del numero di sistemi
organizzati di negoziazione autorizzati nell'Unione europea e della loro quota
di mercato; (b)
al funzionamento del
regime relativo ai mercati di crescita per le PMI, tenendo conto del numero di
sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per
le PMI, del numero di emittenti presenti su tali mercati e dei pertinenti
volumi delle negoziazioni; (c)
all'impatto dei requisiti
relativi alle negoziazioni ad alta frequenza e alla negoziazione automatica; (d)
all'esperienza con il
meccanismo utilizzato per vietare determinati prodotti o pratiche, tenendo
conto del numero di volte in cui il meccanismo è stato utilizzato e dei
relativi effetti; (e)
all'impatto
dell'applicazione dei limiti o dispositivi alternativi sulla liquidità, gli
abusi di mercato e le corrette condizioni di fissazione del prezzo e di regolamento
sui mercati dei derivati su merci; (f)
al funzionamento del
sistema consolidato di pubblicazione istituito in conformità con il titolo V e
in particolare alla disponibilità di informazioni di post-negoziazione di
elevata qualità in un formato consolidato che riflettano l'intero mercato sulla
base di norme comprensibili e a costi ragionevoli. Al fine di garantire la
qualità e l'affidabilità delle informazioni consolidate di post-negoziazione,
la Commissione presenta una relazione corredata, se del caso, di una proposta
legislativa per l'istituzione di una singola entità incaricata della gestione
del sistema consolidato di pubblicazione. ê 2004/39/CE è1 Rettifica,
GU L 045 del 16.2.2005, pag. 18 Articolo 66 Modifica della
direttiva 85/611/CEE L'articolo 5,
paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE è sostituito dal seguente: «4. L'articolo 2,
paragrafo 2 e gli
articoli 12, 13 e 19 della è1 direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari si ç[61] applicano alla prestazione, da parte delle
società di gestione, dei servizi di cui al paragrafo 3 del presente
articolo.». Articolo 67 Modifica della
direttiva 93/6/CEE La direttiva
93/6/CEE è così modificata: 1. L'articolo 2, punto
2 è sostituito dal seguente: «2. "impresa di
investimento": tutti gli enti rispondenti alla definizione di cui
all'articolo 4, paragrafo 1 della è1 direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari ç[62] , soggetti agli obblighi derivanti da tale
direttiva, ad eccezione: a)
degli enti creditizi; b)
delle imprese locali definite al punto 20; c)
delle imprese che sono esclusivamente autorizzate a prestare i servizi di
consulenza in materia di investimenti e/o a ricevere e trasmettere ordini di
investitori, in entrambi i casi senza detenere fondi o titoli appartenenti
ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in
situazione di debito con i loro clienti.». 2. All'articolo 3, il
paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le imprese di cui
all'articolo 2, punto 2, lettera b)hanno un capitale iniziale di 50 000 EUR nella misura in cui beneficiano
della libertà di stabilimento o di prestare servizi a norma degli articoli 31 o
32 della direttiva 2004/39/CE.». 3. All'articolo 3 sono
inseriti i seguenti paragrafi: «4bis) In attesa della revisione della direttiva
93/6/CEE, le imprese di cui all'articolo 2, punto 2, lettera c) della stessa: a)
hanno un capitale iniziale di 50 000 EUR, o b)
sottoscrivono un'assicurazione della responsabilità civile professionale estesa
all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la
responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una
copertura di almeno 1 000 000 EUR per ciascuna richiesta di
indennizzo e di 1 500 000 EUR all'anno per l'importo totale delle
richieste di indennizzo o c)
dispongono di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della
responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di
copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b). Gli importi di cui
al presente paragrafo sono periodicamente soggetti a revisione ad opera della
Commissione per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al
consumo pubblicato da Eurostat in linea e contemporaneamente con gli
aggiustamenti effettuati a norma
dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa[63]. 4ter) Quando un'impresa di investimento di cui
all'articolo 2, punto 2, lettera c) è registrata anche a titolo della
direttiva 2002/92/CE, essa deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, di tale direttiva e deve inoltre: a)
avere un capitale iniziale di 25 000 EUR, o b)
sottoscrivere un'assicurazione della responsabilità civile professionale
estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la
responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una
copertura di almeno 500 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di
750 000 EUR all'anno per l'importo
totale delle richieste di indennizzo o c)
disporre di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una
forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla
lettera a) o alla lettera b).». Articolo 68 Modifica della
direttiva 2000/12/CE L'allegato I della
direttiva 2000/12/CE è così modificato: Al termine
dell'allegato I è aggiunta la frase seguente: «I servizi e le
attività di cui all'allegato I, Sezioni A e B, della è1 direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari
ç[64] , sono
soggetti al mutuo riconoscimento ai sensi della presente direttiva quando hanno
ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, Sezione C di tale
direttiva.». ê 2006/31/CE articolo
1, paragrafo 4 Articolo 69 Abrogazione della
direttiva 93/22/CEE La direttiva
93/22/CEE è abrogata con effetto dal 1° novembre 2007. I riferimenti
alla direttiva 93/22/CEE s'intendono fatti alla presente direttiva. I
riferimenti ai termini definiti nella direttiva 93/22/CEE o ai suoi articoli
s'intendono fatti ai termini equivalenti definiti nella presente direttiva o
agli articoli della presente direttiva. ê 2004/39/CE Articolo 9770 Attuazione ò nuovo 1. Gli Stati membri
adottano e pubblicano, entro il […], le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché
una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti
alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come
riferimenti fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri determinano le
modalità di detto riferimento e la formulazione di detta indicazione. Gli Stati membri
attuano tali misure a decorrere dal […], fatta eccezione per le disposizioni
che attuano l'articolo 67, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal [due
anni dopo la data di applicazione del resto della direttiva]. 2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione e all'AESFEM il testo delle disposizioni essenziali
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva. ê 2006/31/CE articolo
1, paragrafo 5 Gli Stati membri
adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio
2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano
tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2007. ê 2004/39/CE Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli
Stati membri. Articolo 71 Disposizioni
transitorie ê 2006/31/CE articolo
1, paragrafo 6 1. Le imprese di
investimento già autorizzate nei rispettivi Stati membri d'origine a prestare
servizi di investimento anteriormente al 1° novembre 2007 si
considerano autorizzate ai fini della presente direttiva se le legislazioni di
detti Stati membri prevedono che per esercitare siffatte attività esse debbano
ottemperare a condizioni comparabili a quelle previste negli articoli da 9 a
14. 2. Un mercato
regolamentato o un gestore del mercato già autorizzato nel suo Stato membro
d'origine anteriormente al 1° novembre 2007 si considera autorizzato ai
fini della presente direttiva se la legislazione di tale Stato membro prevede
che il mercato regolamentato o il gestore
del mercato, a seconda dei casi, debba ottemperare a condizioni comparabili a
quelle previste nel titolo III. 3. Gli agenti
collegati già registrati in un registro pubblico anteriormente
al 1° novembre 2007 si considerano registrati ai fini della
presente direttiva se le legislazioni degli Stati membri interessati prevedono
che gli agenti collegati debbano ottemperare a condizioni comparabili a quelle
previste nell'articolo 23. 4. Le informazioni
comunicate anteriormente al 1° novembre 2007 ai fini degli
articoli 17, 18 o 30 della direttiva 93/22/CEE si considerano comunicate
ai fini degli articoli 31 e 32 della presente direttiva. 5. Ogni sistema
rientrante nella definizione di sistema multilaterale di negoziazione gestito
da un operatore del mercato regolamentato è autorizzato in quanto sistema
multilaterale di negoziazione su richiesta dell'operatore del mercato
regolamentato, purché sia conforme a criteri equivalenti a quelli stabiliti
dalla presente direttiva per l'autorizzazione e la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e a
condizione che la relativa richiesta sia inoltrata entro un periodo di diciotto
mesi a partire dal 1° novembre 2007. ê 2004/39/CE 6. Le imprese di
investimento sono autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali
clienti professionali, purché detta classificazione sia stata accertata
dall'impresa di investimento sulla base di un'adeguata valutazione della
perizia, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, per cui esiste una
sicurezza ragionevole, alla luce della
natura delle transazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di
prendere le proprie decisioni in materia di investimenti ed è consapevole dei
rischi che assume. Dette imprese di investimento informano i propri clienti
sulle condizioni fissate nella direttiva in materia di classificazione dei
clienti. ò nuovo Articolo 98 Abrogazione La direttiva
2004/39/CE, comprese tutte le sue modifiche successive, è abrogata a decorrere
dal […] I riferimenti alla direttiva 2004/39/CE o alla direttiva 93/22/CEE
s'intendono fatti alla presente direttiva. I riferimenti ai termini definiti
nella direttiva 2004/39/CE o nella direttiva 93/22/CEE o agli articoli delle
stesse si intendono fatti ai termini equivalenti definiti nella presente
direttiva o agli articoli della stessa. Articolo 99 Disposizioni
transitorie 1. Le imprese di
paesi terzi in attività possono continuare a fornire servizi o esercitare
attività negli Stati membri in conformità dei regimi nazionali fino al [quattro
anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. 2. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 al
fine di estendere il periodo di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle
decisioni in merito all'equivalenza adottate dalla Commissione in conformità
dell'articolo 41, paragrafo 3, e degli sviluppi attesi nei paesi terzi per
quanto concerne il loro quadro normativo e della vigilanza. ê 2004/39/CE (adattato) Articolo 10072 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno
della Ö ventesimo
giorno successivo alla Õ pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Articolo 10173 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. ALLEGATO I ELENCO DEI SERVIZI,DELLE ATTIVITÀ E
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Sezione
A Servizi e attività di investimento 1) Ricezione e trasmissione di ordini
riguardanti uno o più strumenti finanziari. 2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti. 3) Negoziazione per conto proprio. 4) Gestione di portafogli. 5) Consulenza in materia di investimenti. 6) Assunzione a fermo di strumenti finanziari
e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile. 7) Collocamento di strumenti finanziari senza
impegno irrevocabile. 8) Gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione. ò nuovo 9) Custodia e
amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la
custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali. 10) Gestione di
sistemi organizzati di negoziazione. ê 2004/39/CE (adattato) ð nuovo Sezione
B Servizi accessori (1) Affitto di
cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei
clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di
contante/garanzie collaterali. (1)(2) Concessione di
crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare
un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene
l'impresa che concede il credito o il prestito. (2)(3) Consulenza alle
imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di
questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e
l'acquisto di imprese. (3)(4) Servizio di
cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di
investimento. (4)(5) Ricerca in
materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione
generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari. (5)(6) Servizi connessi
con l'assunzione a fermo. (6)(7) Servizi e
attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni
A o B dell'allegato 1, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C,
punti (5),(6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di
investimento o accessori. Sezione
C Strumenti finanziari 1) Valori mobiliari. 2) Strumenti del mercato monetario. 3) Quote di un organismo di investimento
collettivo. 4) Contratti di opzione, contratti finanziari
a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi
di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori
mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, ð quote di emissioni ï o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure
finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o
attraverso il pagamento di differenziali in contanti. 5) Contratti di opzione, contratti finanziari
a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi
di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando
l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti
oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi
diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione). 6) Contratti di opzione, contratti finanziari
a termine standardizzati (future), swap ed altri contratti su strumenti
derivati connessi a merci quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento
di differenziali in contanti purché negoziati su un mercato regolamentato ð, un sistema organizzato di negoziazioneï e/o
un sistema multilaterale di negoziazione. 7) Contratti di opzione, contratti finanziari
a termine standardizzati (future), swap, contratti a termine (forward) ed altri
contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere
eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto C.6 e non abbiano scopi
commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di
compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini. 8) Strumenti finanziari derivati per il
trasferimento del rischio di credito. 9) Contratti finanziari differenziali. 10) Contratti di opzione, contratti finanziari
a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi
d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili
climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione tassi di
inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba
avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di
inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto),
nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti,
obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra
l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato ð, un sistema organizzato di negoziazioneï o un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed
eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richieste di margini. 11) Quote di
emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti
della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni). ò nuovo Sezione D Elenco dei servizi
di comunicazione dati 1) Gestione di un
sistema di pubblicazione autorizzato. 2) Gestione di un
sistema consolidato di pubblicazione. 3) Gestione di un
meccanismo di segnalazione autorizzato. ê 2004/39/CE (adattato) ð nuovo ALLEGATO II CLIENTI PROFESSIONALI AI FINI DELLA
PRESENTE DIRETTIVA Un cliente professionale è un cliente che
possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le
proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi
che assume. Per essere considerato un cliente professionale, il cliente deve
ottemperare ai seguenti criteri: I.
Categorie di clienti professionali Dovrebbero essere considerati clienti
professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento ai fini della
presente direttiva: (1)
i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o
regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi
nell'elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività
caratteristiche dei soggetti menzionati, che si tratti di soggetti autorizzati
da uno Stato membro a norma di una direttiva europea, di soggetti autorizzati o
regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva europea o
di soggetti autorizzati o regolamentati da un paese terzo: (a)
enti creditizi; (b)
imprese di investimento; (c)
altri istituti finanziari autorizzati o
regolamentati; (d)
imprese di assicurazione; (e)
organismi di investimento collettivo e società di
gestione di tali organismi; (f)
fondi pensione e società di gestione di tali fondi; (g)
negoziatori per conto proprio di merci e strumenti
derivati su merci; (h)
singoli membri di una borsa; (i)
altri investitori istituzionali; (2)
le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a
livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali: — totale di bilancio: || 20 000 000 EUR, — fatturato netto: || 40 000 000 EUR, — fondi propri: || 2 000 000 EUR. (3)
i governi nazionali e regionali, Ö compresi Õ gli enti pubblici
incaricati della gestione del debito pubblico Ö a livello
nazionale o regionale Õ , le banche
centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca
mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe; (4)
altri investitori istituzionali la cui attività
principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla
cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. I soggetti summenzionati sono considerati
clienti professionali. Devono tuttavia essere autorizzati a richiedere un
trattamento non professionale e le imprese di investimento possono convenire di
fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente di
un'impresa di investimento è un'impresa come definita in precedenza, l'impresa
di investimento deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi,
che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene considerata un
cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l'impresa e il
cliente convengano diversamente. L'impresa deve inoltre informare il cliente
del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere
un maggior livello di protezione. Spetta al cliente considerato professionale
chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado
di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. Questo livello maggiore di protezione verrà
concesso quando un cliente considerato professionale conclude un accordo
scritto con l'impresa di investimento per non essere considerato come cliente
professionale ai fini delle norme di comportamento applicabili. Tale accordo
dovrebbe precisare quale o quali sono i servizi o le operazioni o il tipo o i
tipi di prodotti o operazioni ai quali si applica. II.
Clienti che su richiesta possono essere trattati come professionali II.1. Criteri di identificazione I clienti diversi da quelli inclusi alla
sezione I, compresi gli organismi del settore pubblico Ö le autorità
pubbliche locali, i comuni Õ e i singoli
investitori privati, possono anch'essi essere autorizzati a rinunciare ad
alcune delle protezioni previste dalle norme di comportamento delle imprese. Le imprese di investimento dovrebbero pertanto
essere autorizzate a trattare i predetti clienti come clienti professionali
purché siano rispettati i criteri e le procedure pertinenti menzionati in
appresso. Tuttavia esse non dovrebbero presumere che tali clienti possiedano
conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie
elencate alla ssezione
I. Qualunque riduzione della protezione prevista
dalle norme standard di comportamento delle imprese è considerata valida solo
se dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza,
dell'esperienza e delle conoscenze del cliente l'impresa di investimento possa
ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei
servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare le proprie decisioni in
materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Il test di competenza applicato ai dirigenti e
agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel
settore finanziario potrebbe essere considerato come un riferimento per
valutare la competenza e le conoscenze del cliente. In caso di soggetti di
piccole dimensioni, la persona oggetto della valutazione di cui sopra dovrebbe
essere la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto. Nel corso della predetta valutazione,
dovrebbero essere soddisfatti almeno due dei seguenti criteri: –
il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni
significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni
al trimestre nei quattro trimestri precedenti; –
il valore del portafoglio di strumenti finanziari
del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera
500 000 EUR; –
il cliente lavora o ha lavorato nel settore
finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga
la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. ð Gli Stati membri possono adottare
criteri specifici per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di
comuni e autorità pubbliche locali che chiedano di essere trattati come clienti
professionali. Tali criteri possono essere alternativi o integrativi rispetto a
quelli elencati al paragrafo precedente. ï II.2. Procedura I clienti definiti in precedenza possono
rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta
espletata la procedura seguente: –
i clienti devono comunicare per iscritto
all'impresa di investimento che desiderano essere trattati come clienti
professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio o
operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto; –
l'impresa di investimento deve avvertire i clienti,
in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti
di indennizzo che potrebbero perdere; –
i clienti devono dichiarare per iscritto, in un
documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze
derivanti dalla perdita di tali protezioni. Prima di decidere di accettare richieste di
rinuncia a protezione, le imprese di investimento devono essere tenute a
prendere tutte le misure ragionevoli possibili per accertarsi che il cliente che
chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti
indicati nella sezione II al punto 1. Tuttavia, se i clienti sono già stati
classificati come clienti professionali in base a parametri e procedure simili
a quelli descritti in precedenza, le loro relazioni con le imprese di
investimento non dovrebbero essere influenzate dalle eventuali nuove regole
adottate ai sensi del presente allegato. Le imprese devono applicare politiche e
procedure interne appropriate e scritte per classificare i clienti. Spetta ai
clienti professionali informare l'impresa di investimento di eventuali
cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se
tuttavia l'impresa di investimento constata che il cliente non soddisfa più le
condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti
professionali deve adottare provvedimenti appropriati. SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA che accompagna ogni proposta o iniziativa presentata
all'autorità legislativa (articolo 28 del regolamento finanziario e articolo 22
delle modalità di esecuzione) 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Titolo
della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati nella struttura
ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario
pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti
operativi 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di
natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario
pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati degli strumenti
finanziari 1.2. Settori interessati nella
struttura ABM/ABB[65] Mercato
interno – mercati finanziari 1.3. Natura della
proposta/iniziativa x La proposta/iniziativa riguarda una nuova
azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una
nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[66] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la
proroga di un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione
riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1 Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Rafforzare
la fiducia degli investitori; ridurre i rischi di un funzionamento non corretto
del mercato; ridurre i rischi strutturali e migliorare l'efficienza dei mercati
finanziari e ridurre i costi non necessari per i partecipanti. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. Alla
luce degli obiettivi generali riportati sopra, sono rilevanti i seguenti
obiettivi specifici: -
Garantire parità di condizioni tra i partecipanti al mercato -
Aumentare la trasparenza del mercato per i partecipanti -
Rafforzare la trasparenza nei confronti delle autorità di regolamentazione,
nonché i poteri delle stesse, nei settori chiave e incrementare il
coordinamento a livello europeo -
Aumentare la protezione degli investitori -
Affrontare le carenze organizzative e l'eccessiva assunzione dei rischi o la
mancanza di controllo da parte delle società di investimento e di altri
partecipanti al mercato; Attività AMB/ABB interessate 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
proposta mira a: -
regolamentare in modo adeguato tutti i mercati e le strutture di negoziazione
prendendo in considerazione le esigenze dei partecipanti di dimensioni più
piccole, in particolare le PMI -
definire un quadro adeguato per le nuove pratiche di negoziazione -
migliorare la trasparenza per i partecipanti ai mercati azionari e aumentare la
trasparenza per i mercati non azionari -
consolidare la trasparenza nei confronti delle autorità di regolamentazione e
aumentare dei poteri delle stesse -
promuovere l'attuazione uniforme delle norme e l'attività di coordinamento
nella vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione nazionali -
migliorare la trasparenza e il controllo dei mercati dei derivati su merci -
rafforzare le normative su prodotti, servizi e sui prestatori di servizi
laddove necessario -
rafforzare le norme sul comportamento commerciale delle imprese di investimento
-
rendere più rigorosi i requisiti organizzativi per le imprese di investimento 1.4.4. Indicatori di risultato e di
impatto Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. • Una
relazione che valuti l'incidenza sul mercato dei nuovi sistemi organizzati di
negoziazione (Organised Trading Facilities) e dell'esperienza nel campo della
vigilanza acquisita dalle autorità di regolamentazione; gli indicatori di
impatto dovrebbero essere costituiti dal numero di sistemi organizzati di
negoziazione autorizzati nell'Unione; dal volume delle negoziazioni generate
dai suddetti sistemi per ciascuno strumento finanziario rispetto alle altre
sedi di negoziazione e in particolare alle negoziazioni OTC; • una
relazione sui progressi compiuti nel passaggio delle negoziazioni di derivati
OTC standardizzati alle borse valori o alle piattaforme elettroniche di
negoziazione; gli indicatori di impatto dovrebbero essere costituiti dal numero
di strutture che si occupano della negoziazione di derivati OTC e dal volume
delle negoziazioni delle borse valori e delle piattaforme di negoziazione dei
derivati OTC rispetto al volume degli strumenti OTC restanti; • una
relazione sul funzionamento concreto di un sistema ad hoc per i mercati delle
PMI; gli indicatori di impatto dovrebbero essere costituiti dal numero di
sistemi multilaterali di negoziazione che sono registrati come mercati di
crescita per le PMI, dal numero di emittenti che scelgono di negoziare i propri
strumenti finanziari nei nuovi mercati di crescita per le PMI e dalla modifica
nel volume delle negoziazioni degli emittenti delle PMI a seguito
dell'attuazione della MiFID rivista; • una
relazione sull'impatto effettivo dei requisiti di recente introduzione relativi
alle attività di negoziazione automatizzate e ad alta frequenza; gli indicatori
di impatto dovrebbero essere costituiti dal numero di imprese che offrono le
negoziazioni ad alta frequenza autorizzate di recente e dal numero dei casi di
(eventuali) negoziazioni anormali ritenuti essere in relazione alle negoziazioni
ad alta frequenza; • una
relazione sull'impatto effettivo delle norme sulla trasparenza in materia di
negoziazione di titoli elaborate di recente; gli indicatori di impatto
dovrebbero prendere in esame la percentuale del volume delle negoziazioni
eseguite a seguito dell'introduzione delle norme sulla trasparenza in fase di
prenegoziazione, rispetto agli "ordini opachi" (dark orders) e
l'andamento del volume delle negoziazioni e la trasparenza degli strumenti
finanziari diversi dalle azioni; • una
relazione sull'impatto effettivo delle nuove normative sulla trasparenza per la
negoziazione di obbligazioni, prodotti strutturati e derivati; gli indicatori
di impatto per queste due relazioni dovrebbero essere costituiti dalle
dimensioni degli spread offerti dagli operatori di mercato designati a seguito
dell'attuazione delle nuove norme sulla trasparenza; a questo aspetto è legata
l'evoluzione dei costi di negoziazione di strumenti che presentano vari livelli
di liquidità nell'ambito di diverse classi di attivi; • una
relazione sull'effettivo funzionamento del sistema consolidato di
pubblicazione; gli indicatori di impatto dovrebbero essere costituiti dal
numero di fornitori che offrono il servizio di del sistema consolidato di
pubblicazione, dalla percentuale del volume di negoziazioni effettuate e dalla
ragionevolezza dei prezzi applicati; • una
relazione sull'esperienza maturata con il meccanismo per vietare determinati
prodotti o pratiche; gli indicatori di impatto dovrebbero essere costituiti dal
numero di volte in cui il meccanismo di divieto è stato utilizzato e
dall'efficacia di tali divieti nella pratica; • una
relazione sull'impatto delle misure proposte per quanto riguarda i mercati dei
derivati su merci; l'indicatore di impatto dovrebbe essere costituito dalla
variazione della volatilità del prezzo sui mercati dei derivati su merci a
seguito dell'attuazione della MiFID rivista; • una
relazione sull'esperienza maturata con un sistema vigente in un paese terzo e
un bilancio del numero e della tipologia di accesso accordato ai partecipanti
dei paesi terzi; gli indicatori di impatto dovrebbero prendere in esame
l'adozione del nuovo sistema da parte delle imprese dei paesi terzi e i
risultati degli interventi di vigilanza su tali imprese; nonché • una
relazione sull'esperienza maturata con le misure volte al rafforzamento della
protezione degli investitori; gli indicatori di impatto dovrebbero prendere in
esame l'aumento della partecipazione degli operatori al dettaglio nella
negoziazione di strumenti finanziari a seguito dell'attuazione della MiFID
rivista e il numero e la gravità dei casi in cui gli investitori, in generale,
e gli investitori al dettaglio, in particolare, hanno subito perdite. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Nel
breve termine, a seguito dell'attuazione della direttiva/regolamento negli
Stati membri: -
Tutti i mercati e le strutture di negoziazione, tenuto conto delle esigenze dei
partecipanti di dimensioni più piccole, in particolare delle PMI, dovranno
essere regolamentati in modo adeguato -
Le nuove pratiche di negoziazione, quali le negoziazioni ad alta frequenza,
dovranno essere regolamentate in modo adeguato -
Dovrà essere migliorata la trasparenza per i partecipanti ai mercati azionari e
per i mercati non azionari -
Si dovrà consolidare la trasparenza nei confronti delle autorità di
regolamentazione e aumentare i poteri delle stesse -
Si dovrà rendere più uniforme l'attuazione delle norme e dell'attività di
coordinamento nella vigilanza da parte delle autorità nazionali di
regolamentazione -
Si dovranno migliorare la trasparenza e il controllo dei mercati dei derivati
su merci -
Dovrà essere rafforzata la normativa su prodotti, servizi e prestatori di
servizi laddove necessario -
Dovranno essere rafforzate le norme sul comportamento commerciale delle imprese
di investimento -
Dovranno essere rafforzati i requisiti organizzativi delle imprese di
investimento 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea Gran
parte degli aspetti presi in considerazione dal riesame sono già trattati
dall'acquis e dalla MiFID.. Inoltre, poiché i mercati finanziari sono per loro
natura, e sempre di più, transfrontalieri, i mercati internazionali hanno
bisogno, quanto più possibile, di regole internazionali. Le condizioni alle
quali imprese e operatori possono competere in questo contesto, che si tratti
di norme sulla trasparenza pre e post-negoziazione, della protezione degli
investitori o della valutazione e del controllo dei rischi da parte dei
partecipanti al mercato, devono essere comuni a livello transfrontaliero. Tali
condizioni rivestono oggi un'importanza centrale nella MiFID. È necessario
intervenire a livello europeo per aggiornare e modificare il quadro normativo
creato dalla MiFID, per tenere conto dei mutamenti intervenuti sui mercati
finanziari dopo l'applicazione della direttiva.. 1.5.3. Principali insegnamenti tratti
da esperienze analoghe La
direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), applicata dal
novembre 2007, rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'integrazione
dei mercati finanziari UE. A tre anni e mezzo dalla sua entrata in vigore, il
risultato è una maggiore concorrenza tra le sedi di negoziazione degli
strumenti finanziari e una maggiore scelta per gli investitori in termini di
fornitori di servizi o strumenti finanziari disponibili, un passo avanti che è
stato accompagnato dai progressi tecnologici. Tuttavia,
sono emersi alcuni problemi. In primo luogo, il contesto più competitivo ha comportato
nuove sfide. I vantaggi di una maggiore concorrenza non si sono distribuiti
equamente fra tutti i partecipanti al mercato e non sempre ne hanno beneficiato
gli investitori finali, sia al dettaglio che all'ingrosso. La frammentazione
del mercato generata dalla concorrenza ha inoltre reso più complicato il
contesto in cui avviene la negoziazione, soprattutto per quanto riguarda la
raccolta dei dati relativi alla negoziazione. In secondo luogo, gli sviluppi
del mercato e quelli tecnologici hanno reso superate diverse disposizioni
contenute nella MiFID. Rischia di essere compromesso l'interesse comune che
consiste nell'avere condizioni di concorrenza eque e trasparenti tra sedi di
negoziazione e imprese di investimento. In terzo luogo, la crisi finanziaria ha
rivelato le debolezze nella regolamentazione di strumenti diversi dalle azioni,
negoziati principalmente tra gli investitori professionali. Le convinzioni
precedenti, secondo cui per favorire l'efficienza di tale mercato fosse
necessario garantire un livello minimo di trasparenza, controllo e protezione
degli investitori, non sono più valide. Infine, il rapido sviluppo e la
complessità crescente degli strumenti finanziari sottolineano l'importanza di
rafforzare e aggiornare la protezione degli investitori. Benché abbiano di
mostrato la loro validità nel corso della crisi finanziaria, le norme generali
della MiFID rivelano tuttavia l'esigenza di miglioramenti mirati, ma ambiziosi. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Gli
obiettivi individuati sono compatibili con gli obiettivi primari dell'Unione:
promuovere uno sviluppo armonizzato e sostenibile delle attività economiche e un
elevato grado di concorrenza e di protezione dei consumatori che tuteli la
sicurezza e gli interessi economici dei cittadini (articolo 169 del TFUE). Tali
obiettivi sono altresì conformi al programma di riforme presentato dalla
Commissione europea nella comunicazione "Guidare la ripresa in
Europa". Più di recente, nella sua comunicazione del 2 giugno 2010
"Regolamentare i servizi finanziari per garantire una crescita
sostenibile", la Commissione aveva espresso l'intenzione di proporre una
revisione adeguata della MiFID. Inoltre,
altre proposte legislative che sono già state o stanno per essere adottate
dalla Commissione vanno ad integrare la revisione della MiFID in termini di
maggiore trasparenza ed integrità dei mercati, oltre a ridurre le anomalie
presenti negli stessi e rafforzare la protezione degli investitori. La proposta
di un regolamento in materia di vendite allo scoperto e di alcuni aspetti dei
credit default swap (CDS) comprende un sistema di comunicazione delle vendite
allo scoperto per consentire alle autorità di regolamentazione di individuare
con maggiore facilità possibili casi di manipolazione del mercato. La proposta
di un regolamento sui derivati, sulle controparti centrali e sui repertori di
dati sulle negoziazioni consentirebbe inoltre alle autorità di regolamentazione
di migliorare la trasparenza di posizioni significative sui derivati, oltre a
ridurre i rischi sistemici dei partecipanti al mercato. La revisione della
direttiva sugli abusi di mercato, che dovrebbe essere presentata congiuntamente
alla revisione della MiFID, mira ad ampliare la portata e a rafforzare
l'efficacia della direttiva oltre a contribuire alla creazione di mercati
finanziari migliori e più solidi. La proposta della Commissione di un
regolamento sull'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia ha come
oggetto l'obbligo di trasparenza specifico dei mercati fisici dell'energia e
l'obbligo di comunicazione delle operazioni per garantire l'integrità dei
mercati dell'energia. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata 1.
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino
al [GG/MM]AAAA 2.
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA x Proposta/iniziativa di durata illimitata 1.7. Modalità di gestione previste[67] x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: 3.
¨ agenzie esecutive 4.
¨ organismi creati dalle Comunità[68] 5.
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni
di servizio pubblico 6.
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Cogestione con gli
Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità di gestione, fornire ulteriori precisazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni generali 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare la frequenza
e le condizioni. L'articolo
81 del progetto di regolamento per l'istituzione dell'Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati prevede la valutazione delle esperienze
grazie all'operato dell'Autorità entro tre anni dall'inizio effettivo delle sue
attività. A tal fine, la Commissione pubblicherà una relazione generale che
sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati È
stata realizzata una valutazione dell'impatto per la proposta di riforma del
sistema di vigilanza finanziaria dell'UE a corredo dei progetti di regolamento
che istituiscono l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati. Le
risorse aggiuntive da assegnare all'AESFEM previste a seguito della proposta
attuale sono necessarie al fine di consentire all'AESFEM di svolgere i propri
compiti, in particolare per: -
garantire l'armonizzazione e il coordinamento delle norme relative alle sedi di
negoziazione e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati, precisando le
classi di derivati da negoziare presso le sedi organizzate di negoziazione. -
Garantire un livello di trasparenza armonizzato e migliore sia per quanto
riguarda i mercati azionari che non azionari, garantendo la compatibilità e la
conformità delle esenzioni ai requisiti di trasparenza pre-negoziazione e
precisando le norme per la comunicazione dei dati al fine di migliorarne la
qualità e favorirne il consolidamento. -
Rafforzare e garantire un'applicazione coerente dei poteri delle autorità di
regolamentazione nazionale, assicurando il coordinamento dei poteri nazionali
relativi ai divieti per determinati prodotti e alla gestione delle posizioni
nei mercati dei derivati. L'AESFEM, inoltre, dovrebbe esercitare poteri diretti
in questi settori per fronteggiare le minacce alla protezione degli investitori
e/o all'ordinato funzionamento dei mercati in situazioni di emergenza,
garantire un'armonizzazione minima delle sanzioni amministrative a livello
dell'Unione mediante linee guida e garantire il coordinamento e
l'armonizzazione delle condizioni di accesso concesse alle imprese di paesi
terzi. -
Garantire l'armonizzazione e il coordinamento delle norme relative alla
comunicazione delle posizioni in base alle categorie di operatori nei mercati
dei derivati su merci, per migliorare la supervisione e la trasparenza di detti
mercati. -
Garantire l'armonizzazione e il coordinamento delle norme che precisano i dati
relativi allo svolgimento delle negoziazioni che devono essere comunicati dalle
sedi di negoziazione per fare sì che le imprese di investimento possano
garantire le condizioni di esecuzione migliori. -
Rafforzare il quadro normativo in materia di governo societario, precisando i
compiti del comitato per le nomine incaricato di eleggere i membri dell'organo
di gestione e di redigere orientamenti per valutare l'adeguatezza dei membri
dell'organo di gestione. La
mancanza di questa risorsa non potrebbe garantire uno svolgimento puntuale ed
efficiente del ruolo dell'Autorità. 2.2.2. Modalità di controllo previste
I
sistemi di gestione e controllo previsti dal regolamento che istituisce
l'AESFEM si applicano altresì al ruolo dell'AESFEM in conformità alla presente
proposta. L'insieme
definitivo di indicatori per valutare le prestazioni dell'Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati sarà deciso dalla Commissione al
momento in cui si dovrà procedere alla prima valutazione richiesta. Per la
valutazione definitiva, gli indicatori quantitativi saranno altrettanto
importanti degli elementi qualitativi raccolti nel corso delle consultazioni.
La valutazione sarà ripetuta ogni tre anni. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e protezione esistenti e previste. Ai
fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività
illegale, all'AESFEM saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode
(OLAF). L'Autorità
aderirà all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento
europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità
europee relativo alle indagini interne effettuate dall'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e adotterà immediatamente le disposizioni opportune per
tutto il suo personale. Le
decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne
derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e
l'OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli
stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro
allocazione. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/
INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate ·
Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di
bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Descrizione………………………...……….] || Diss./Non diss. ([69]) || di paesi EFTA[70] || di paesi candidati[71] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [12.040401.01] AESFEM – Sovvenzione ai titoli 1 e 2 (spese di personale e amministrative) || Diss. || SÌ || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio richieste Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1A || Competitività per la crescita e l'occupazione DG: <MARKT> || || || Anno 2013[72] || Anno 2014 || Anno 2015 || || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 12.0404.01 || Impegni || (1) || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Pagamenti || (2) || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici [73] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG <MARKT> || Impegni || =1+1a +3 || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0 || 0 || 0 || || || || || Pagamenti || (5) || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <1A> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Pagamenti || =5+ 6 || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Osservazioni: 1) Compiti relativi a tutti i mercati e alle
strutture di negoziazione Sedi di negoziazione L'AESFEM dovrà redigere 4 norme tecniche
vincolanti relative al processo di comunicazione delle sedi di negoziazione
alle autorità competenti, alla pubblicazione e alle circostanze in cui la
negoziazione degli strumenti finanziari deve essere sospesa, nonché alla
cooperazione e allo scambio di informazioni tra le sedi di negoziazione. Negoziazione di prodotti derivati L'AESFEM dovrà redigere 2 norme tecniche
vincolanti in cui si precisano le classi di derivati o le sottocategorie degli
stessi che possono essere negoziati solo presso le sedi di negoziazione
organizzate, oltre a specificare i criteri per stabilire se una classe di
derivati o una sottocategoria degli stessi è sufficientemente liquida per poter
essere scambiata presso una sede di negoziazione organizzata. 2) Trasparenza delle negoziazioni nei mercati
azionari e non azionari Mercati azionari L'AESFEM dovrà pubblicare un parere di valutazione
della compatibilità di ciascuna deroga alla trasparenza pre-negoziazione con
gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione dei mercati regolamentati, dei
sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione
e dovrà presentare una relazione annuale alla Commissione sulle modalità
pratiche con cui esse sono utilizzate. L'AESFEM dovrà monitorare l'applicazione degli
accordi di pubblicazione differita post-negoziazione da parte delle sedi di
negoziazione e dovrà presentare una relazione annuale alla Commissione sulle
modalità di utilizzo nella pratica. Mercati non azionari L'AESFEM dovrà pubblicare un parere di valutazione
della compatibilità di ciascuna deroga alla trasparenza pre-negoziazione con
gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione dei mercati regolamentati, dei
sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione
e dovrà presentare una relazione annuale alla Commissione sulle modalità di
utilizzo nella pratica. L'AESFEM dovrà inoltre monitorare gli obblighi di
trasparenza pre-negoziazione per quanto riguarda le obbligazioni, i prodotti
finanziari strutturati e i prodotti derivati ammessi alla compensazione
detenuti dalle imprese di investimento quando effettuano negoziazioni OTC e
dovrà presentare una relazione alla Commissione sull'applicazione di tale
obbligo entro due anni dall'entrata in vigore. L'AESFEM dovrà monitorare l'applicazione degli
accordi di pubblicazione differita post-negoziazione da parte delle sedi di
negoziazione e dovrà presentare una relazione annuale alla Commissione sulle
modalità del loro utilizzo nella pratica. Servizi di comunicazione dati L'AESFEM dovrà elaborare 3 norme tecniche
vincolanti precisando sia il formato che lo standard dei dati che dovranno
essere utilizzati dalle sedi di negoziazione, dalle imprese di investimento e
dai meccanismi di pubblicazione autorizzati (APA), per favorire il
consolidamento delle informazioni post-negoziazione sia per i mercati azionari
che per quelli non azionari, oltre alle informazioni che i fornitori di servizi
di comunicazione dati che chiedono l'autorizzazione devono presentare alle
autorità competenti. 3) Rafforzare la trasparenza nei confronti delle
autorità di regolamentazione, nonché i poteri delle stesse; favorire
l'attuazione uniforme delle norme e dell'attività di coordinamento nella
vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione nazionali Divieti sui prodotti L'AESFEM dovrà coordinare le azioni adottate dalle
autorità nazionali competenti per vietare in modo permanente un determinato
prodotto o pratica finanziari. Inoltre, l'AESFEM disporrà di poteri diretti per
vietare temporaneamente un prodotto o un servizio in situazioni di emergenza. Coordinamento delle misure nazionali di gestione
delle posizioni e limiti alle posizioni da parte dell'AESFEM L'AESFEM rivestirà un ruolo di catalizzazione e
coordinamento in relazione ai poteri di gestione e limitazione delle posizioni
esercitati dalle autorità nazionali competenti. Inoltre, l'AESFEM avrà la
facoltà diretta di richiedere informazioni a qualsivoglia persona sulle
posizioni detenute in qualsiasi tipo di derivato, di richiedere a chiunque di
ridurre la dimensione della posizione detenuta e di limitare la possibilità
delle persone di stipulare contratti di derivati su merci. Sanzioni L'AESFEM dovrà emettere orientamenti per le
autorità competenti in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n.
1095/2010 sulle tipologie di misure e sanzioni amministrative e sull'importo
delle sanzioni pecuniarie amministrative da applicare ai singoli casi nell'ambito
del quadro normativo nazionale. L'AESFEM dovrà elaborare una norma tecnica
vincolante relativa alle procedure e alle modalità di trasmissione delle
informazioni sulle misure amministrative, ammende, sanzioni pecuniarie e penali
da parte delle autorità nazionali competenti all'AESFEM. Condizioni per l'accesso delle imprese di paesi
terzi L'AESFEM si occuperà della registrazione delle
imprese non UE che intendono fornire servizi di investimento ed operare
nell'Unione senza l'apertura di una succursale in uno Stato membro. Inoltre,
l'AESFEM dovrà elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per
stabilire le informazioni che l'impresa richiedente del paese terzo dovrà
fornire all'AESFEM nella sua richiesta e stipulare accordi di collaborazione con
l'autorità competente dei paesi terzi i cui quadri giuridici e di vigilanza
sono stati giudicati equivalenti a quelli dell'Unione. 4) Migliorare la trasparenza e il controllo dei
mercati dei derivati su merci Comunicazione della posizione in base alle categorie
di operatori L'AESFEM elaborerà una norma tecnica vincolante
per precisare le soglie oltre le quali devono essere rese pubbliche le
posizioni per categorie di operatori, il formato delle relazioni settimanali
per rendere pubbliche le posizioni aperte per categorie di operatori e il
contenuto delle informazioni che devono essere fornite dai membri e dai
partecipanti ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione
e ai sistemi organizzati di negoziazione. 5) Rafforzare le norme di comportamento
commerciale delle imprese di investimento Esecuzione alle condizioni migliori L'AESFEM dovrà elaborare 2 norme tecniche
vincolanti che precisino il contenuto, il formato e la periodicità dei dati
relativi alla qualità di esecuzione che le sedi di negoziazione devono
pubblicare, nonché il contenuto e il formato delle informazioni che le imprese
di investimento devono pubblicare in relazione alle prime cinque sedi di
esecuzione degli ordini dei clienti. L'AESFEM dovrà emanare orientamenti affinché il
cliente possa valutare gli strumenti finanziari che presentano una struttura
che rende difficile individuare i rischi connessi. 6) Rafforzare i requisiti organizzativi delle
imprese di investimento Governo societario L'AESFEM garantirà che siano disponibili
orientamenti per la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di
gestione, tenendo conto dei diversi ruoli e funzioni svolti da ciascuno di
essi. L'AESFEM dovrà redigere una norma tecnica
vincolante specificando i compiti del comitato di nomina incaricato di eleggere
i membri dell'organo direttivo. Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Pagamenti || =5+ 6 || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: <MARKT> || Risorse umane || 0 || 0 || 0 || || || || || Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTALE DG <…….> || Stanziamenti || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0 || 0 || 0 || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2012[74] || Anno 2013 || Anno 2014 || || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 Pagamenti || 0,394 || 0,675 || 0,675 || || || || || 1,744 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi 7.
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di
stanziamenti operativi 8.
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Gli obiettivi specifici della proposta sono
illustrati al punto 1.4.2. Tali obiettivi saranno raggiunti mediante le misure
legislative proposte, da attuare a livello nazionale, e tramite la
partecipazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. In particolare, sebbene non sia possibile
quantificare numericamente i risultati di ciascun obiettivo operativo, il ruolo
dell'AESFEM dovrebbe contribuire ad aumentare la fiducia degli investitori e
degli operatori dei mercati dei derivati, a ridurre notevolmente i rischi
sistemici e a migliorare in modo significativo l'efficienza del mercato. In
primo luogo, il miglioramento delle norme sulla trasparenza dei titoli azionari
e le nuove norme sulla trasparenza delle obbligazioni e dei derivati,
congiuntamente agli obblighi e ai sistemi di comunicazione, incrementeranno
notevolmente il livello di trasparenza dei mercati finanziari, inclusi i
mercati delle merci, nei confronti delle autorità di regolamentazione e dei
partecipanti al mercato. Insieme ai nuovi poteri delle autorità di
regolamentazione, questa situazione dovrebbe garantire un funzionamento più
corretto di tutti i mercati finanziari. In secondo luogo, i nuovi obblighi
imposti alle imprese di investimento in relazione all'organizzazione, al
controllo dei processi e dei rischi contribuiranno ad aumentare la protezione
degli investitori e, di conseguenza, la loro fiducia.. In terzo luogo, il nuovo
quadro delle negoziazioni e gli obblighi imposti a determinati partecipanti al
mercato permetterà di ridurre i rischi sistemici, rendendo al contempo più
efficienti i mercati. 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi 9.
x La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
di natura amministrativa 10.
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di
natura amministrativa, come spiegato di seguito: 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane 11.
x La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse
umane 12.
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Osservazioni: A seguito della proposta, non sono necessarie
ulteriori risorse umane e amministrative per la DG MARKT. Continueranno a
essere impiegate le risorse attualmente impiegate per seguire la direttiva
1997/9/CE. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale 13.
¨ La proposta/iniziativa è compatibile è compatibile con il quadro
finanziario pluriennale attuale. 14.
x La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. La
proposta prevede che l'AESFEM svolga compiti aggiuntivi. Pertanto saranno
necessarie risorse aggiuntive alla linea di bilancio 12.0404.01 15.
¨ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[75]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento 16.
¨ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi 17.
x La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di
seguito: Stanziamenti in Mio di EUR (al terzo decimale) || Anno 2012 || Anno 2012 || Anno 2014 || || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento STATI MEMBRI tramite le autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri UE(*) || 0,591 || 1,013 || 1,013 || || || || || 2,617 TOTALE stanziamenti cofinanziati || 0,591 || 1,013 || 1,013 || || || || || 2,617 (*) Stima basata sull'attuale meccanismo di
finanziamento contenuto nella proposta di regolamento istitutivo dell'AESFEM
(Stati membri 60% - Comunità 40%). 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate 18.
x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. 19.
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: · ¨ sulle risorse
proprie · ¨ sulle entrate
varie ALLEGATO Allegato alla scheda finanziaria legislativa
per la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (MiFID) e di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai mercati degli strumenti finanziari Metodologia applicata e principali ipotesi
di base I costi relativi ai compiti che l'AESFEM dovrà
svolgere in virtù delle due proposte sono stati valutati come spese per il
personale (Titolo 1), conformemente alla classificazione dei costi contenuta
nel progetto di bilancio dell'AESFEM per il 2012 presentato alla Commissione. Le due proposte della Commissione contengono
disposizioni in virtù delle quali l'AESFEM è chiamato a definire 14 nuove norme
tecniche vincolanti al fine di garantire che le disposizioni di natura
altamente tecnica vengano attuate in modo uniforme in tutta l'Unione. In base
alle proposte l'AESFEM dovrebbe presentare circa il 50% delle nuove norme
tecniche vincolanti nel 2013. Per conseguire questo obiettivo, è necessario
aumentare il livello del personale già a partire dal 2013. Per quanto riguarda
la natura delle posizioni, per una presentazione efficace e tempestiva delle
nuove norme tecniche vincolanti è necessario, in particolare, aumentare il
numero di funzionari responsabili dell'elaborazione delle politiche, delle
questioni legali e della valutazione d'impatto. In base alle stime dei servizi della
Commissione e dell'AESFEM sono state adottate le ipotesi seguenti per valutare
l'impatto sul numero di ETP (equivalente tempo pieno) necessario per elaborare
le norme tecniche vincolanti correlate alle due proposte. –
Un funzionario responsabile dell'elaborazione delle
politiche redige 2 norme tecniche vincolanti di media complessità per anno; ciò
implica che per il 2013 sono necessari 4 funzionari; –
Un funzionario responsabile della valutazione
d'impatto è necessario per valutare la procedura relativa a 8 norme tecniche
vincolanti; ciò implica che per il 2013 è necessario 1 funzionario; –
Un funzionario responsabile delle questioni legali
è necessario per redigere il progetto di 5 norme tecniche vincolanti; ciò
implica che per il 2013 è necessario 1 funzionario; –
Un ETP aggiuntivo di supporto è necessario per
fornire assistenza alle figure sopradelineate nello svolgimento delle attività
quotidiane. Pertanto, per la presentazione degli norme
tecniche vincolanti previste per il 2013 sono necessari 7 ETP. Oltre alle norme tecniche vincolanti, l'AESFEM
dovrà redigere tre serie di orientamenti (sanzioni, complessità degli strumenti
finanziari, governo societario) e una relazione sull'applicazione dell'obbligo
di pre-negoziazione per i titoli non azionari quando vengono scambiati fuori
borsa (OTC). Questi compiti richiedono 2 funzionari aggiuntivi. Infine all'AESFEM saranno conferiti alcuni
compiti permanenti per quanto riguarda le deroghe in relazione ai requisiti di
trasparenza pre-negoziazione e la pubblicazione differita post-negoziazione per
i mercati azionari e non azionari, per i divieti sui prodotti e la gestione
delle posizioni. Questi due compiti richiederanno 2 funzionari in più. Complessivamente saranno necessari 11 ETP
aggiuntivi. Altre ipotesi: –
in base alla distribuzione degli ETP nel progetto
di bilancio per il 2012, gli 11 ETP aggiuntivi dovrebbero essere composti da 8
agenti temporanei (74%), 2 esperti nazionali distaccati (16%) e 1 agente
contrattuale (10%); –
gli oneri salariali annuali medi per le varie
categorie di personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG; –
coefficiente correttore del salario per Parigi pari
all'1,27; –
costi di formazione previsti pari a EUR 1.000 per
ETP/anno; –
spese per missioni pari a EUR 10.000, stimate sulla
base del progetto di bilancio per il 2012 per le missioni dei dipendenti; –
costi relativi alle assunzioni (viaggio, albergo,
visite mediche, costi di insediamento e altre indennità, costi di
trasferimento, ecc.) pari a EUR 12.700, stimati sulla base del progetto di
bilancio per il 2012 per l'assunzione di nuovi collaboratori. Si è partiti dal presupposto che il carico di
lavoro che ha determinato l'aumento del numero di ETP sarà mantenuto dal 2014
in poi, essendo collegato in parte alle modifiche delle norme tecniche
vincolanti già elaborate e in parte alla preparazione del rimanente 50% degli
delle norme tecniche vincolanti previste dalle due proposte legislative. La tabella riportata di seguito illustra in
dettaglio il metodo di calcolo relativo all'incremento del bilancio necessario
per i prossimi tre anni. Il calcolo tiene conto del fatto che il bilancio
dell'Unione finanzia il 40% dei costi. Tipologia di costo || Calcolo || Importo (in migliaia) 2013 || 2014 || 2015 || Total || || || || || Titolo 1: Spese per il personale || || || || || || || || || || 11 Stipendi e indennità || || || || || - di cui agenti temporanei || =8*127*1,27 || 658 || 1.317 || 1.317 || 3.293 - di cui END || =2*73*1,27 || 81 || 162 || 162 || 405 - di cui agenti contrattuali || =1*64*1,27 || 45 || 89 || 89 || 223 || || || || || 12 Spese relative alle assunzioni || || || || || || =11*12,7 || 140 || || || 140 || || || || || 13 Spese di missione || || || || || || =11*10 || 55 || 110 || 110 || 275 || || || || || 15 Formazione || =11*1 || 6 || 11 || 11 || 28 || || || || || Totale Titolo 1: spese per il personale || || 985 || 1.689 || 1.689 || 4.363 || || || || || Di cui contributo dell'Unione (40%) || || 394 || 676 || 676 || 1.746 Di cui contributo degli Stati membri (60%) || || 591 || 1.013 || 1.013 || 2.617 La tabella che segue illustra la composizione
dell'organico proposta per le nove posizioni di agente temporaneo: Gruppo di funzioni e grado || Posti temporanei || AD 16 || || AD 15 || || AD 14 || || AD 13 || || AD 12 || || AD 11 || || AD 10 || || AD 9 || 2 || AD 8 || 3 || AD 7 || 3 || AD 6 || || AD 5 || || || || AD totale || 8 || [1] La
revisione della Mifid si basa sulla "procedura Lamfalussy"
(un'impostazione di regolamentazione articolata su quattro livelli e
raccomandata dal Comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati
mobiliari europei, presieduto dal barone Alexandre Lamfalussy e approvata dal
Consiglio europeo di Stoccolma a marzo 2001 con l'obiettivo di attuare una
regolamentazione dei mercati mobiliari più efficace) così come perfezionata dal
regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio con il
quale viene istituita un'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati): a livello 1, il Parlamento europeo e il
Consiglio approvano una direttiva nel quadro della procedura di codecisione
contenente i principi quadro e che consente alla Commissione che opera a
livello 2 di adottare gli atti delegati (art. 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea C 115/47) o gli atti di esecuzione (art. 291
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea C 115/47). Nella
preparazione degli atti delegati, la Commissione si consulterà con esperti
nominati dagli Stati membri. Su richiesta della Commissione, l'AESFEM può
fornire pareri alla Commissione in merito ai dettagli tecnici da includere
nella legislazione di livello 2. Inoltre, la legislazione di livello 1 consente
all'AESFEM di elaborare progetti di nome tecniche di regolamentazione o di
norme tecniche di attuazione conformemente all'art. 10 e all'art. 15 del
regolamento AESFEM che possono essere approvati dalla Commissione (fatto salvo
il diritto di obiezione del Consiglio e del Parlamento in caso di norme
tecniche di regolamentazione). A livello 3, l'AESFEM si occupa anche di fornire
raccomandazioni e orientamenti e confronta le prassi normative mediante una
valutazione tra pari (peer review) per garantire un'attuazione e applicazione
coerenti delle norme adottate a livello 1 e 2. Infine, la Commissione verifica
la conformità degli Stati membri alla normativa UE e può intraprendere azioni
legali nei confronti degli Stati membri inadempienti. [2] Direttiva
2004/39/CE (direttiva quadro MiFID). [3] Direttiva
2006/73/CE (direttiva di esecuzione della MiFID) recante modalità di esecuzione
della Direttiva 2004/39/CE (direttiva quadro MiFID). [4] Il
regolamento n. 1287/2006 (regolamento di esecuzione della MiFID) recante modalità
di esecuzione della direttiva 2004/39/CE (direttiva quadro MiFID) per quanto
riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di
investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato,
l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di
taluni termini ai fini di tale Direttiva (GU L 241/1 del 2.9.2006). [5] Monitoring
Prices, Costs and Volumes of Trading and Post-trading Services, Oxera, 2011. [6] V.
(COM (2010) 301 definitivo) Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca
centrale europea: Regolamentare i servizi finanziari per garantire una crescita
sostenibile, giugno 2010. [7] V.
dichiarazione dei capi di Stato o di governo del G-20 a Pittsburgh, 24-25
settembre 2009, http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm [8] Come
conseguenza, la Commissione ha emanato (COM (2009) 563 definitivo) la
comunicazione "Garantire mercati dei derivati efficienti sicuri e solidi:
azioni strategiche future", 20 ottobre 2009 [9] V.
(COM (2010) 484) Proposta di regolamento sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, settembre 2010. [10] V.
la relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE,
presieduto da Jacques de
Larosière, febbraio 2009 e le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della
vigilanza finanziaria dell'UE, 10862/09, giugno 2009. [11] V.
le risposte alle consultazioni pubbliche sulla revisione della MiFID:
http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/financial_services/mifid_instruments&vm=detailed&sb=Title
e una sintesi nell'Allegato 13 della relazione sulla valutazione dell'impatto [12] La
sintesi è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/10-09-21-hearing-summary_en.pdf [13] V.
CESR, consulenza tecnica alla Commissione europea nel contesto del riesame
della MiFID e risposte alla richiesta della Commissione europea di informazioni
complementari, 29 luglio 2010 http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7003 e
CESR seconda serie di consulenze tecniche alla Commissione europea nel contesto
del riesame della MiFID e risposta alla richiesta della Commissione europea di
informazioni complementari, 13 ottobre 2010
http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7279 [14] I
suddetti studi sono stati realizzati da due consulenti esterni scelti in base
al processo di selezione previsto dalle norme e dai regolamenti della
Commissione europea. I due studi non riflettono le idee o le opinioni della
Commissione europea. [15] http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm [16] COM (2010) 284. [17] Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003,
modificata da ultimo dalla direttiva 2009/29/CE, GU L 140, pag. 63 [18] GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 62. [19] GU C 220 del 16.9.2003, pag. 1. [20] GU C 144 del 20.6.2003, pag. 6. [21] Parere del Parlamento europeo del 25 settembre
2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del
Consiglio dell'8 dicembre 2003 (GU C 60E del 9.3.2004, pag. 1) e
posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 7 aprile 2004. [22] GU L 145 del 30.4.2004,
pag. 1. [23] GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). [24] GU P 56 del 4.4.1964, pag.
878. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 1972. [25] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE. [26] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. [27] [aggiungere
riferimento GU] [28] GU L Ö 177 del
30.6.2006, pag. 1. Õ 126
del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2002/87/CE. [29] GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1. [30] Direttiva 2002/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle
imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU
L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). [31] Direttiva 2006/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)
(GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201). [32] Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005,
pag. 15). [33] GU L 141 dell'11.6.1993
Ö 177 del
30.6.2006, pag. 201 Õ ,
pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE. [34] GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3. [35] GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43. [36] GU L 168 del 27.6.2002,
pag. 43. [37] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. [38] GU L 8 del 12.1.2001,
pag. 1. [39] GU L 241 del 2.9.2006,
pag. 26. [40] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [41] GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
345 del 31.12.2003, pag. 64). [42] GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31. [43] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [44] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [45] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [46] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1. Direttiva modificata da
ultimo dall'atto di adesione del 1994. [47] GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3
Ö 302 del
17.11.2009, pag. 32 Õ . Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 41 dell'13.2.2002, pag. 35). [48] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
178 del 17.7.2003, pag. 16). [49] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84. [50] Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del
18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa
dell'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU
L 228 dell'11.8.1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2007/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1). [51] Direttiva 2005/68/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla
riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1). Direttiva
modificata dalla direttiva 2007/44/CE. [52] Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli
enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006,
pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE. [53] GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22. [54] GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16. [55] è1 GU
L 345 del 31.12.2003, pag. 64. ç [56] GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20. [57] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
178 del 17.7.2003, pag. 16). [58] GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. [59] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [60] GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. [61] è1 GU
L 145 del 30.4.2004, pag. 1. ç [62] è1 GU
L 145 del 30.4.2004, pag. 1. ç [63] GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3. [64] è1 GU
L 145 del 30.4.2004, pag. 1. ç [65] ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity-Based Budgeting. [66] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b) del
regolamento finanziario. [67] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [68] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [69] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati [70] EFTA: Associazione europea di libero scambio [71] Paesi candidati e, se del caso, potenziali paesi candidati
dei Balcani occidentali. [72] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [73] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno
all'attuazione dei programmi e/o delle azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [74] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [75] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.