52011PC0655




RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazioni e obiettivi della proposta

Il perdurare della crisi economica e finanziaria ha fatto aumentare la pressione sulle risorse finanziarie nazionali, mentre gli Stati membri stanno riducendo i propri bilanci. In questo contesto, l'attuazione di programmi nell'ambito della politica di coesione assume un'importanza cruciale quale strumento per immettere liquidità nell'economia.

Tuttavia, l'esecuzione dei programmi richiederebbe importi significativi di finanziamenti da soggetti pubblici e privati i quali, a causa dei problemi di liquidità delle istituzioni finanziarie, non sono in grado di garantire tali finanziamenti. Ciò avviene in particolare per gli Stati membri maggiormente toccati dalla crisi e che hanno ricevuto assistenza finanziaria tramite un programma del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), per i paesi aderenti all'euro, o tramite il meccanismo della bilancia dei pagamenti per i paesi non aderenti. Finora sei paesi (compresa la Grecia che ha beneficiato di assistenza finanziaria al di fuori del MESF) hanno chiesto un sostegno finanziario nell'ambito di tali meccanismi e hanno concordato con la Commissione un programma di aggiustamento macroeconomico. Si tratta di Ungheria, Romania, Lettonia, Portogallo, Grecia e Irlanda, in seguito denominati "paesi partecipanti al programma". L'Ungheria, che ha iniziato a partecipare al meccanismo della bilancia dei pagamenti nel 2008, ne è uscita già nel 2010.

Al fine di garantire che questi Stati membri (o qualunque altro Stato membro suscettibile di essere interessato in futuro da programmi di assistenza di questo tipo) continuino l'esecuzione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione e mettano a disposizione finanziamenti a favore dei progetti, la presente proposta contiene disposizioni che permetterebbero la creazione di uno strumento di condivisione dei rischi. Per rendere operativo questo strumento, sarebbe consentita la restituzione alla Commissione di una parte degli stanziamenti a disposizione di questi Stati membri. L'obiettivo sarebbe di fornire capitali per coprire le perdite previste o impreviste di prestiti e garanzie da estendere nel quadro di una partnership di condivisione dei rischi con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e/o altre istituzioni finanziarie investite di una missione d'interesse generale e che sono disposte a continuare a prestare a sponsor di progetti e a banche al fine di apportare i fondi privati necessari ai progetti eseguiti con il concorso dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. La dotazione generale della politica di coesione per il periodo 2007-2013 non sarebbe pertanto modificata. In tal modo si consente agli Stati membri di disporre di risorse finanziarie aggiuntive in una congiuntura difficile e si facilita il proseguimento dell'attuazione dei programmi sul terreno. Gli stanziamenti finanziari previsti per lo strumento di condivisione dei rischi che non saranno serviti a coprire le perdite rimarranno a disposizione dello Stato membro e continueranno a fungere da dispositivo di condivisione dei rischi o faranno parte della dotazione prevista per i programmi operativi. Infine, la dotazione finanziaria dello strumento di condivisione dei rischi sarebbe rigorosamente limitata all'importo massimo e non comporterebbe impegni fuori bilancio per l'Unione o per lo Stato membro interessato.

- Contesto generale

L’aggravarsi della crisi finanziaria in taluni Stati membri incide senza dubbio in modo sostanziale sull’economia reale a causa dell’ammontare del debito e delle difficoltà incontrate dai governi per ottenere prestiti sul mercato.

A fronte dell'attuale crisi finanziaria e delle sue conseguenze socioeconomiche, la Commissione ha avanzato varie proposte. Nel quadro del suo piano di rilancio, nel dicembre 2008 la Commissione ha proposto un certo numero di modifiche normative allo scopo di semplificare le disposizioni di attuazione della politica di coesione e di assicurare un ulteriore prefinanziamento mediante l'erogazione di anticipi per i programmi del FESR e dell'FSE. Gli anticipi supplementari corrisposti agli Stati membri nel 2009 hanno assicurato un'immediata iniezione di liquidità di 6,25 miliardi di euro, nell'ambito della dotazione finanziaria concordata per ciascuno Stato membro nel periodo 2007-2013. Questa modifica ha portato il totale degli anticipi a 29 380 000.000 di euro. Una proposta presentata dalla Commissione nel luglio 2009 ha introdotto nuove misure di semplificazione dell'attuazione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. L'adozione di queste misure nel giugno 2010 ha contribuito in maniera significativa a semplificare l'attuazione dei programmi e ha favorito l'assorbimento dei fondi, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. La Commissione ha inoltre adottato, nell'agosto 2011, una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 al fine di aumentare di 10 punti la percentuale degli attuali tetti di partecipazione dell'Unione rimborsati mediante pagamenti intermedi e il pagamento di un saldo finale (COM(2011)482 definitivo del 1°.8.2011). Una volta adottata dal Consiglio e dal Parlamento, questa proposta consentirà di destinare ulteriori liquidità agli Stati membri interessati per cofinanziare la parte dei progetti e dei programmi che non è ammessa al beneficio dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. Inoltre, anche i progetti di infrastrutture utili alla ripresa economica degli Stati membri interessati potranno beneficiare di un aiuto, se ciò sarà considerato opportuno.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

L'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (d'ora in poi "regolamento generale") prevede che la BEI può partecipare alla preparazione di progetti, in particolare grandi progetti, ai piani finanziari e ai partenariati pubblico-privato. Stabilisce inoltre che lo Stato membro, d'intesa con la BEI, può concentrare i prestiti concessi su una o più priorità di un programma operativo. La presente proposta faciliterà l'approvazione di prestiti di questo tipo da parte della BEI, o eventualmente da parte di altre istituzioni internazionali, in un momento in cui il declassamento del debito pubblico e privato dello Stato e delle istituzioni finanziarie degli Stati membri impedisce la concessione di questo tipo di prestiti.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è coerente con le altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione europea in risposta alla crisi finanziaria.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Non sono stati consultati soggetti esterni.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

La proposta consentirebbe alla Commissione di attuare uno strumento di condivisione dei rischi in gestione centralizzata e indiretta per coprire i rischi collegati ai prestiti e alle garanzie da concedere a promotori di progetti e ad altri partner pubblici o privati. L'obiettivo è facilitare l'esecuzione rapida dei programmi di coesione mediante investimenti nell'infrastruttura e altri investimenti nella produzione che avranno un impatto immediato e reale sull'economia e contribuiranno alla creazione di posti di lavoro.

Questo non comporterà oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio generale poiché gli stanziamenti finanziari totali dei Fondi a favore degli Stati membri interessati per tale periodo resteranno invariati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Si propone di modificare l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 in modo da consentire la creazione di uno strumento di condivisione dei rischi che sarà gestito in gestione centralizzata indiretta. Si propone inoltre di modificare l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 in modo da consentire agli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria di attribuire una parte della loro dotazione a titolo degli obiettivi "convergenza" e "competitività regionale e occupazione" della politica di coesione agli accantonamenti e alla dotazione di capitale per i prestiti e le garanzie concessi a promotori di progetti o altri partner pubblici o privati direttamente o indirettamente da parte della BEI o da parte di altre istituzioni finanziarie internazionali.

Spetta alla Commissione decidere sulle modalità di questo strumento di condivisione dei rischi, su richiesta dello Stato membro interessato. La Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, deve adottare decisioni ad hoc per stabilire i termini e le condizioni applicabili a tale strumento, sulla base degli stanziamenti da trasferire dalle dotazioni dello Stato membro interessato a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

- Base giuridica

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, definisce le regole comuni applicabili ai tre Fondi. Basato sul principio della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri, questo regolamento presenta disposizioni per il processo di programmazione, nonché nuove norme per la gestione dei programmi (compresa la gestione finanziaria), la sorveglianza, il controllo finanziario e la valutazione dei progetti.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto si propone di facilitare il sostegno tramite i Fondi strutturali e il Fondo di coesione a taluni Stati membri che si trovano in gravi difficoltà e che sperimentano, in particolare, problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della sfavorevole congiuntura economica e finanziaria internazionale. In tale contesto, è necessario stabilire, a livello dell'Unione europea, un meccanismo che consenta alla Commissione europea di attuare meccanismi di condivisione dei rischi in grado di agevolare la concessione di prestiti o di garanzie destinati a cofinanziare partecipazioni private a progetti eseguiti con il concorso dei poteri pubblici a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

- Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità:

La presente proposta è effettivamente proporzionata perché incrementa il sostegno dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione agli Stati membri che si trovano in difficoltà o sono minacciati da gravi difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo e che rientrano nelle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria), oppure che si trovano in difficoltà o sono seriamente minacciati da gravi difficoltà per quanto concerne la loro bilancia dei pagamenti e che rientrano nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, nonché alla Grecia che ha beneficiato di assistenza finanziaria al di fuori del MESF nel quadro dell'accordo fra creditori e dell'accordo sul programma di prestiti per la zona euro ("Euro Area Loan Facility Act").

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi.

La Commissione ha valutato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico e, alla luce dell'esperienza finora acquisita, ritiene opportuno proporre modifiche al regolamento generale. La finalità di tale revisione è agevolare ulteriormente il cofinanziamento dei progetti, accelerandone in tal modo l’attuazione e l’impatto di tali investimenti sull’economia reale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

LA PROPOSTA NON HA ALCUNA INCIDENZA SUGLI STANZIAMENTI DI IMPEGNO POICHÉ NON PREVEDE ALCUNA MODIFICA DEGLI IMPORTI MASSIMI DEGLI STANZIAMENTI DEI FONDI STRUTTURALI E DEL FONDO DI COESIONE STABILITI NEI PROGRAMMI OPERATIVI PER IL PERIODO 2007-2013.

La presente proposta potrebbe comportare l'accelerazione dei pagamenti che saranno compensati entro la fine del periodo di programmazione. Il totale degli stanziamenti di pagamento per l'intero periodo di programmazione resta pertanto invariato.

In funzione delle richieste degli Stati membri di beneficiare dell'azione e tenuto conto dell'andamento della presentazione delle domande di pagamenti intermedi, la Commissione riesaminerà nel 2012 la necessità di stanziamenti di pagamento supplementari e, se del caso, proporrà all'autorità di bilancio azioni appropriate.

La proposta conferma che la Commissione è disposta ad appoggiare gli sforzi degli Stati membri per affrontare la crisi finanziaria. Le modifiche consentiranno agli Stati membri interessati di accedere ai finanziamenti necessari per sostenere progetti e la ripresa economica.

2011/0283 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. La crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la recessione economica hanno compromesso seriamente la crescita economica e la stabilità finanziaria e hanno provocato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie ed economiche di molti Stati membri.

2. Anche se sono state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l’impatto della crisi finanziaria incide fortemente sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini.

3. Sulla base dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato, che stabilisce la possibilità che l’Unione conceda un’assistenza finanziaria a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria[3], ha istituito detto meccanismo con l’intento di preservare la stabilità finanziaria dell’Unione.

4. Con le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE[4] e 2011/344/UE[5] all'Irlanda e al Portogallo è stata assicurata tale assistenza finanziaria.

5. La Grecia si trovava in gravi difficoltà per salvaguardare la stabilità finanziaria già prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010. e l'assistenza finanziaria a lei destinata non poteva quindi basarsi su tale regolamento.

6. L'accordo tra creditori e l'accordo sul programma di prestiti stipulati per la Grecia l'8 maggio 2010 sono entrati in vigore l'11 maggio 2010. È previsto che l'accordo tra creditori rimanga pienamente valido ed efficace per un periodo di programmazione di tre anni, purché vi siano importi residui nel quadro dell'accordo sul programma di prestiti.

7. Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri[6] ha istituito uno strumento che prevede che, in caso di difficoltà o di serio rischio di difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l'euro, il Consiglio gli conceda un concorso reciproco.

8. Con le decisioni 2009/102/CE[7], 2009/290/CE[8] e 2009/459/CE[9], l'Ungheria, la Lettonia e la Romania hanno ottenuto l'assistenza finanziaria di questo tipo.

9. L'11 luglio 2011 i ministri delle finanze dei diciassette Stati membri appartenenti all'area dell'euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilizzazione (MES). Si prevede che entro il 2013 tale meccanismo assumerà il ruolo attualmente svolto dallo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (European Financial Stabilisation Mechanism). Il presente regolamento deve pertanto già tener conto di tale futuro meccanismo.

10. Le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 accoglievano favorevolmente l’intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie fra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell’Unione, a sostegno degli sforzi compiuti per incrementare la capacità della Grecia di assorbire gli aiuti concessi a titolo di questi fondi, al fine di promuovere la crescita e l’occupazione grazie a un ricentramento sul miglioramento della concorrenzialità e sulla creazione di posti di lavoro. Le conclusioni accoglievano e sostenevano inoltre la preparazione da parte della Commissione, congiuntamente agli Stati membri, di un programma di ampio respiro per l’assistenza tecnica alla Grecia.

11. Nella dichiarazione dei capi di Stato o di governo della zona euro e delle istituzioni dell'UE del 21 luglio 2011, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti sono state invitate a sviluppare sinergie tra i programmi di prestiti e i fondi dell'Unione in tutti i paesi che beneficiano di un'assistenza dell'Unione o del Fondo monetario internazionale. Il presente regolamento contribuisce a questo obiettivo.

12. L'esecuzione dei programmi operativi e dei progetti d'investimento nelle infrastrutture e nella produzione in Grecia incontra gravi problemi poiché le condizioni della partecipazione del settore privato e, soprattutto, del settore finanziario sono completamente cambiate in seguito alla crisi economica e finanziaria.

13. Al fine di alleviare questi problemi e di accelerare l'esecuzione dei programmi operativi e dei progetti, oltre che per sostenere la ripresa economica, è opportuno che le autorità di gestione degli Stati membri che hanno incontrato gravi problemi in merito alla loro stabilità finanziaria e che hanno ottenuto un aiuto finanziario da uno dei meccanismi di assistenza finanziaria sopra elencati possano dedicare una parte delle risorse finanziarie dei programmi operativi alla creazione di strumenti di condivisione dei rischi in grado di concedere prestiti o garanzie o altri dispositivi di finanziamento a favore dei progetti e delle operazioni previsti da un programma operativo.

14. Tenuto conto della grande esperienza della BEI in quanto ente di finanziamento di progetti di infrastrutture e del suo impegno a favore della ripresa economica, la Commissione dovrebbe essere in grado di creare strumenti di condivisione dei rischi in partenariato con la BEI. È opportuno che gli specifici termini e condizioni della cooperazione siano stabiliti in una convenzione tra la Commissione e la BEI.

15. Considerata la necessità di moltiplicare le possibilità di investimento suscettibili di emergere negli Stati membri interessati, la Commissione può inoltre stabilire strumenti di condivisione dei rischi con organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o enti di diritto privato investiti di una missione di servizio pubblico che offrono garanzie sufficienti ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[10] secondo modalità analoghe a quelle della BEI.

16. Per intervenire rapidamente nel contesto della crisi economica e finanziaria attuale, è opportuno che uno strumento di condivisione dei rischi di questo tipo sia attuato dalla Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

17. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:

(1) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Il bilancio dell'Unione destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee*, ad eccezione degli strumenti di condivisione dei rischi di cui all'articolo 36, paragrafo 2 bis, e dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 45.

Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

_________________

* GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1."

(2) All'articolo 36 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Gli Stati membri che rispettano una delle condizioni enunciate all'articolo 77, secondo capoverso, possono destinare una parte delle risorse indicate agli articoli 19 e 20 a uno strumento di condivisione dei rischi, che la Commissione stabilirà in accordo con la Banca europea per gli investimenti, o in accordo con organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali o enti di diritto privato investiti di una missione di servizio pubblico che offrono garanzie sufficienti conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, secondo termini e condizioni analoghi a quelli applicati alla e dalla Banca europea per gli investimenti, al fine di coprire gli accantonamenti e la dotazione in capitale di garanzie e prestiti, nonché di altri dispositivi di finanziamento concessi nel quadro dello strumento di condivisione dei rischi.

Tale strumento di condivisione dei rischi sarà utilizzato esclusivamente per prestiti e garanzie, nonché per altri dispositivi di finanziamento, per finanziare operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione, in rapporto a spese non coperte dall'articolo 56.

Lo strumento di condivisione dei rischi sarà attuato dalla Commissione nel quadro della gestione centralizzata indiretta in conformità con l'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

I pagamenti a favore dello strumento di condivisione dei rischi saranno effettuati in quote, conformemente al programma di mobilitazione dello strumento di condivisione dei rischi nella concessione di prestiti e di garanzie per finanziare operazioni particolari.

Lo Stato membro interessato invia una domanda alla Commissione, che adotta una decisione mediante un atto di esecuzione; tale atto descrive il sistema stabilito per garantire che l'importo disponibile sia utilizzato esclusivamente a vantaggio dello Stato membro che ha fornito tale importo nel quadro della sua dotazione finanziaria di coesione conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e precisa le modalità dello strumento di condivisione dei rischi in questione. Queste modalità vertono almeno sui seguenti punti:

(a) la tracciabilità e la compatibilità, le informazioni sull'utilizzazione dei fondi e i sistemi di monitoraggio e di controllo; e

(b) la struttura dei costi e delle altre spese amministrative e di gestione.

Gli stanziamenti finanziari per lo strumento di condivisione dei rischi sono rigorosamente soggette a un tetto massimo e non comportano impegni fuori bilancio per il bilancio dell'Unione o dello Stato membro interessato.

Qualunque importo che rimane dopo la conclusione di un'operazione coperta dallo strumento di condivisione dei rischi può essere riutilizzato, su domanda dello Stato membro interessato, nel quadro dello strumento di condivisione dei rischi, se lo Stato membro rispetta una delle condizioni stabilite secondo quanto specificato all'articolo 77, paragrafo 2. Se lo Stato membro non rispetta più tali condizioni, l'importo rimanente è considerato come un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario. Su richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari creati da questa entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro interessato a titolo della politica di coesione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria.

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Politica regionale; attività ABB 13.03

Occupazione e affari sociali; attività ABB 04.02

Fondo di coesione, attività ABB 13.04

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio [linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B.A)]

La nuova azione proposta sarà attuata sulla base delle seguenti linee di bilancio:

- 13.031600 Convergenza (FESR)

- 13.031800 Competitività regionale e occupazione (FESR)

- 13.04.02 Fondo di coesione

- 13.03.xx [Nuova linea] Strumento di condivisione dei rischi finanziato a carico della dotazione del FESR

- 13.04.xx [Nuova linea] Strumento di condivisione dei rischi finanziato a carico della dotazione dell'FC

- 04.02.xx [Nuova linea] Strumento di condivisione dei rischi finanziato a carico della dotazione dell'FSE

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

13.031600 | SNO | Dissoc. | NO | NO | NO | No 1b |

13.031800 | SNO | Dissoc. | NO | NO | NO | No 1b |

13.03xx | SNO | Dissoc. | NO | NO | NO | No 1b |

04.0217 | SNO | Dissoc. | NO | NO | NO | No 1b |

04.02xx | SNO | Dissoc. | NO | NO | NO | No 1b |

13.04.02 | SNO | Dissoc. | NO | NO | NO | No 1b |

13.04.xx | SNO | Dissoc. | NO | NO | NO | No 1b |

04.0219 | SNO | Dissoc. | NO | NO | NO | No 1b |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Non essendo proposte nuove risorse finanziarie per gli stanziamenti d'impegno, nelle tabelle non sono inseriti dati, bensì è indicata l'abbreviazione n.a. (non applicabile). La proposta è pertanto in linea con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013.

La presente proposta potrebbe generare l'accelerazione degli stanziamenti di pagamento 2012-2013 che sarà compensata entro la fine del periodo di programmazione. Il totale degli stanziamenti di pagamento per l'intero periodo di programmazione resta pertanto invariato.

Le dotazioni finanziarie per lo strumento di condivisione dei rischi, comprese le spese di gestione e gli altri costi ammissibili, saranno strettamente limitate all'importo della dotazione finanziaria destinata allo strumento di condivisione dei rischi e non vi saranno ulteriori oneri sul bilancio generale dell'Unione o sul bilancio dello Stato membro interessato.

.

Mio EUR (al terzo decimale)

Totale risorse umane | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

L’ampia crisi economica e finanziaria aumenta la pressione sulle risorse finanziarie nazionali, poiché gli Stati membri contengono i propri bilanci. In questo contesto, l'attuazione di programmi nell'ambito della politica di coesione assume un'importanza cruciale quale strumento per immettere liquidità nell'economia. Al fine di garantire che gli Stati membri continuino ad attuare sul terreno i programmi dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e assicurino il finanziamento dei progetti, la proposta contiene disposizioni finalizzate a consentire alla Commissione di dare attuazione a uno strumento di condivisione dei rischi.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La proposta consentirà di continuare ad attuare i programmi, iniettando nell'economia capitali aggiuntivi mobilitati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

L'obiettivo è di fornire un aiuto agli Stati membri più colpiti dalla crisi finanziaria, così da consentire loro di continuare ad attuare i programmi sul terreno, iniettando quindi risorse nell'economia.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta del metodo o dei metodi di attuazione dell'azione: gestione centralizzata e indiretta da parte della Commissione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Su richiesta degli Stati membri, la programmazione di alcuni programmi operativi sarà modificata al ribasso al fine di rendere disponibili stanziamenti d'impegno nell'ambito della dotazione finanziaria degli Stati membri. Tali stanziamenti saranno collocati in una linea di bilancio dedicata all'attuazione dell'azione. Quando l'azione sarà completata e gli importi destinati a finanziare gli strumenti di condivisione dei rischi non saranno più necessari, essi saranno ricollocati in qualità di entrate con destinazione specifica nelle linee di bilancio che hanno garantito il finanziamento iniziale o nelle linee di bilancio equivalenti che sostengono il finanziamento dei programmi operativi.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione, gestione e controllo

Le operazioni di finanziamento saranno gestite dalla BEI conformemente alle regole e procedure BEI, comprese idonee misure di audit, di controllo e di sorveglianza. Come previsto dallo statuto della BEI, il comitato di audit della Banca, coadiuvato da revisori esterni, è responsabile della verifica della regolarità delle operazioni della BEI e della corretta tenuta dei conti. I conti della BEI sono approvati annualmente dal consiglio dei governatori.

Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, nel quale la Commissione è rappresentata da un direttore o da un direttore supplente, approva ogni operazione di finanziamento della BEI e sorveglia che la Banca sia gestita conformemente allo statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori.

L'accordo tripartito esistente dell'ottobre 2003 tra la Commissione, la Corte dei conti e la BEI, rinnovato per altri quattro anni nel 2007, comprende le norme in base alle quali la Corte dei conti effettua i suoi audit sulle operazioni di finanziamento BEI con garanzia UE. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ciascuna operazione di finanziamento BEI per quanto è necessario a rispettare gli obblighi che le incombono o le richieste della Corte dei conti europea, nonché un certificato di audit relativo agli importi rimanenti delle operazioni di finanziamento BEI.

Il controllo da parte della Commissione, conformemente alle regole di una sana gestione finanziaria, comprende la redazione di relazioni regolari sui progressi compiuti nell'attuazione dell'iniziativa mediante l'attuazione finanziaria.

Nei casi in cui altre istituzioni finanziarie partecipino allo strumento di condivisione dei rischi, si applicano conseguentemente le loro regole e procedure interne e gli accordi conclusi con la Commissione concernenti la gestione, la comunicazione e il controllo.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La proposta è stata elaborata su richiesta del gabinetto del presidente della Commissione.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

n.p.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

n.p.

7. MISURE ANTIFRODE

La BEI è responsabile in primis dell’adozione di misure di prevenzione della frode, in particolare mediante l’applicazione alle operazioni finanziate della "politica della BEI per la prevenzione e la lotta contro la corruzione, la frode, la collusione, la costrizione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nelle attività della Banca europea per gli investimenti" adottata nell’aprile 2008.

Le norme e le procedure della BEI includono, tra le disposizioni dettagliate per la lotta contro la frode e la corruzione, la competenza dell’OLAF per l’effettuazione di indagini interne. In particolare, nel luglio del 2004 il consiglio dei governatori della BEI ha adottato una decisione "che stabilisce le condizioni per lo svolgimento delle indagini interne in materia di prevenzione della frode, della corruzione e di ogni attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità".

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 |

Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01) | A*/AD | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

B*, C*/AST | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

TOTALE | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

n.p.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

♦ Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

♦ Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

♦ Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

♦ Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

♦ Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

- intra muros | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

- extra muros | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

n.p.

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

n.p.

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale) |

Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

XX 01 02 11 03 – Comitati | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

n.p.

[1] GU L del …, pag.

[2] GU L del …, pag.

[3] GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

[4] GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

[5] GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

[6] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

[7] GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5.

[8] GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39.

[9] GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

[10] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[11] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[12] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[13] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[14] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[15] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.