Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato /* COM/2011/0654 definitivo - 2011/0297 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
Adottata all'inizio del 2003, la direttiva
2003/6/CE (direttiva "MAD") sugli abusi di mercato ha introdotto un
quadro normativo complessivo per far fronte alle pratiche di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, alle quali si fa
riferimento con la denominazione comune di "abusi di mercato". La
direttiva è diretta ad accrescere la fiducia degli investitori e l'integrità
del mercato vietando a quanti sono in possesso di informazioni privilegiate di
negoziare i relativi strumenti finanziari e vietando la manipolazione dei
mercati attraverso pratiche come la diffusione di informazioni o voci false e
l'effettuazione di operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali. Per garantire l'attuazione della direttiva
2003/6/CE gli Stati membri sono tenuti ad assicurare, conformemente al loro
ordinamento nazionale, che possano essere adottate le opportune misure
amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle
persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adottate in
attuazione della direttiva. Tale obbligo non pregiudica il diritto degli Stati
membri di irrogare sanzioni penali. La relazione del gruppo ad alto livello sulla
vigilanza finanziaria nell'UE[1]
raccomandava che "un quadro solido in materia prudenziale e di condotta
negli affari per il settore finanziario deve basarsi su regimi di vigilanza e
sanzionatori forti". A tal fine il gruppo ritiene che le autorità di
vigilanza debbano essere dotate dei poteri necessari per intervenire e
dovrebbero essere in grado di fare affidamento su "regimi sanzionatori
uniformi, severi e dissuasivi per tutti i reati finanziari, sanzioni che
dovrebbero essere attuate effettivamente". Ai fini di un'efficace applicazione della normativa
è necessario che, a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/6/CE, le
autorità competenti dispongano di sanzioni "efficaci, proporzionate e
dissuasive". Un'applicazione efficace dipende inoltre dalle risorse delle
autorità competenti, dai loro poteri e dalla loro volontà di individuare e
investigare gli abusi. Il gruppo ad alto livello ritiene tuttavia che "non
vi sia niente di questo attualmente nell'UE" e i regimi sanzionatori degli
Stati membri sono in generale considerati deboli ed eterogenei. La Commissione ha pubblicato al riguardo una
comunicazione[2]
relativa ai regimi sanzionatori nel settore finanziario. Secondo la
comunicazione, si ritiene in generale che le sanzioni penali, e in particolare
la reclusione, esprimano un forte biasimo che potrebbe rafforzare la
dissuasività delle sanzioni, a condizione che siano applicate correttamente dal
sistema giudiziario penale. Le sanzioni penali, tuttavia, possono non essere
appropriate per tutti i tipi di violazioni e in tutti i casi. La comunicazione
conclude che la Commissione valuterà se e in quali settori l'introduzione di
sanzioni penali e la fissazione di norme minime per la definizione dei reati e
delle sanzioni penali possano risultare indispensabili per garantire
l'effettiva attuazione della normativa UE sui servizi finanziari. La proposta segue l'approccio delineato nella
comunicazione del 20 settembre 2011 "Verso una politica penale dell'Unione
europea: garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso
il diritto penale"[3].
Esso comprende una valutazione, basata su prove fattuali chiare, dei regimi
nazionali di applicazione vigenti e del valore aggiunto di norme minime comuni
a livello dell'Unione in materia di diritto penale, tenendo conto dei principi
di necessità, proporzionalità e sussidiarietà. In linea con il programma di Stoccolma e con le
conclusioni del Consiglio GAI del 22 aprile 2010 sulla prevenzione delle crisi
economiche e sul sostegno all'attività economica[4]
la Commissione europea ha valutato l'applicazione delle norme nazionali di
attuazione della MAD e ha individuato alcuni problemi che hanno ripercussioni
negative sull'integrità del mercato e sulla protezione degli investitori. Uno
dei problemi individuati nella valutazione dell'impatto è il fatto che le sanzioni
attualmente in vigore per combattere i reati di abuso di mercato non hanno
un'incidenza adeguata e non sono sufficientemente dissuasive, con la
conseguenza che la direttiva non è applicata efficacemente. Inoltre, la
definizione di quali reati di abuso di informazioni privilegiate o di
manipolazione del mercato costituiscano reati passibili di sanzioni penali
varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Ad esempio, cinque Stati
membri non prevedono sanzioni penali per la divulgazione di informazioni
privilegiate da parte di un insider primario e otto Stati membri non ne
prevedono nel caso di un insider secondario. Inoltre, attualmente uno Stato
membro non irroga sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate
da parte di un insider primario e quattro Stati membri non ne irrogano in caso
di manipolazione del mercato. Poiché l'abuso di mercato può essere
transfrontaliero, tale divergenza reca pregiudizio al mercato interno e lascia
un certo margine agli autori degli abusi di mercato, che possono perpetrare
tali abusi in giurisdizioni in cui non sono previste sanzioni penali per
determinati reati. Norme minime sui reati e sulle sanzioni penali per
gli abusi di mercato, che sarebbero recepite nel diritto penale nazionale e
applicate dal sistema giudiziario penale degli Stati membri, possono
contribuire ad assicurare l'efficacia di questa politica dell'Unione
manifestando una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle
sanzioni amministrative o ai meccanismi di compensazione previsti dal diritto
civile. Le condanne penali per reati di abuso di mercato, che spesso sono
oggetto di ampia copertura mediatica, contribuiscono a migliorare la deterrenza
in quanto mostrano ai potenziali contravventori che le autorità prendono serie
misure di applicazione, le quali possono comportare la reclusione o altre
sanzioni penali e l'iscrizione nel casellario giudiziale. Norme minime comuni
sulla definizione dei reati oggetto di sanzioni penali per i più gravi reati di
abuso di mercato facilitano la cooperazione delle autorità preposte
all'applicazione della legge all'interno dell'Unione, soprattutto in
considerazione del fatto che i reati hanno molto spesso carattere
transfrontaliero. Nonostante a livello dell'UE le norme sulla
prevenzione e la lotta ai reati di abuso di mercato esistano dal 2003,
l'esperienza mostra che l'effetto desiderato, ossia contribuire efficacemente
alla protezione dei mercati finanziari, non è stato conseguito dal sistema
vigente. Mentre diverse proposte finalizzate a rafforzare e a garantire la
coerenza delle sanzioni amministrative sono incluse nella proposta di
regolamento (UE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, che
intende anche porre rimedio ad altri gravi problemi del sistema vigente, la
presente proposta stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di stabilire norme
minime sulla definizione dei reati più gravi di abuso di mercato e sui livelli
minimi delle sanzioni penali corrispondenti.
2.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI
D'IMPATTO
L'iniziativa è il risultato di consultazioni
svoltesi con tutti i principali interessati, comprese le autorità pubbliche
(governi e autorità di regolamentazione dei valori mobiliari), emittenti,
intermediari e investitori. Essa prende in considerazione la relazione
pubblicata dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori
mobiliari (CESR) sulle misure e sanzioni amministrative e sulle sanzioni penali
esistenti negli Stati membri nel quadro della direttiva sugli abusi di mercato
(MAD)[5].
Tiene conto anche dei risultati della consultazione avviata dalla Commissione
nella comunicazione "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei
servizi finanziari". Il 12 novembre 2008 la Commissione europea ha
tenuto una conferenza pubblica sul riesame del regime in materia di abusi di
mercato[6],
seguita, il 20 aprile 2009, da un invito a presentare contributi in materia di
riesame della direttiva sugli abusi di mercato. I servizi della Commissione
hanno ricevuto 85 contributi. I contributi che non rivestono carattere
riservato sono consultabili sul sito web della Commissione[7]. Il 28 giugno 2010 la Commissione ha avviato una
consultazione pubblica sulla revisione della direttiva, che si è conclusa
il 23 luglio 2010[8].
I servizi della Commissione hanno ricevuto 96 contributi. I contributi che
non rivestono carattere riservato sono consultabili sul sito web
della Commissione[9].
Nell'allegato 2 della relazione sulla valutazione d'impatto figura una sintesi
dei contributi[10].
Il 2 luglio 2010 la Commissione ha tenuto un'altra conferenza pubblica sul
riesame della direttiva[11]. In linea con l'azione mirante a migliorare la
regolamentazione, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto
delle alternative strategiche. Le opzioni strategiche relative alle sanzioni
penali sono state considerate parte di questo lavoro preparatorio. La
valutazione d'impatto ha concluso al riguardo che imporre agli Stati membri
l'obbligo di introdurre sanzioni penali per i più gravi reati di abuso di
mercato è essenziale al fine di garantire un'efficace applicazione della
politica dell'Unione in questo settore. In combinazione con le opzioni
strategiche prescelte contenute nella proposta di regolamento (UE) del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato, la presente proposta avrà un
impatto positivo sulla fiducia degli investitori e contribuirà ulteriormente
alla stabilità dei mercati finanziari.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
3.1.
Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 83, paragrafo 2,
del TFUE.
3.2.
Sussidiarietà e proporzionalità
In virtù del principio di sussidiarietà (articolo
5, paragrafo 3, del TUE), l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli
obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli
effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Gli abusi di mercato possono avere carattere
transfrontaliero e ledere l'integrità dei mercati finanziari, che sono sempre
più integrati all'interno dell'Unione. I diversi approcci seguiti dagli Stati
membri in materia di irrogazione di sanzioni penali per i reati di abuso di
mercato lasciano un certo margine agli autori di tali abusi, che spesso
riescono a trarre vantaggio dai regimi sanzionatori meno severi.
Questa situazione pregiudica sia l'effetto deterrente dei regimi
sanzionatori nazionali, sia l'efficacia dell'applicazione del quadro
legislativo dell'Unione sugli abusi di mercato. L'istituzione di norme minime a
livello dell'UE sulle forme di abuso di mercato che sono assimilate a
comportamento delittuoso contribuiscono a risolvere questo problema. In tale contesto l'iniziativa dell'UE appare
appropriata secondo il principio di sussidiarietà. Secondo il principio di proporzionalità, qualsiasi
intervento è mirato e si limita a quanto è necessario per conseguire gli
obiettivi. Tale principio ha guidato l'intero processo, dall'individuazione e
dalla valutazione delle opzioni strategiche alternative alla redazione della
presente proposta.
3.3.
Spiegazione dettagliata della proposta
3.3.1.
Reati
L'articolo 3, in combinato disposto con l'articolo
2 della proposta, definisce i reati di abuso di mercato che dovrebbero essere
considerati dagli Stati membri come illeciti penali ed essere pertanto oggetto
di sanzioni penali. È necessario che due forme di abuso di mercato,
ossia l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato,
siano considerate reati se commessi intenzionalmente. Anche il tentativo di
commettere un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del
mercato deve essere punito con sanzioni penali. Il reato di abuso di informazioni privilegiate
deve essere applicato alle persone in possesso di tali informazioni che siano
consapevoli del loro valore. Il reato di manipolazione del mercato è
applicabile a tutti.
3.3.2.
Istigazione, favoreggiamento nonché complicità
e tentativo di commettere un reato
L'articolo 4 stabilisce che anche l'istigazione ai
reati sopra definiti nonché il favoreggiamento e la complicità siano punibili
negli Stati membri. Anche il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli
articoli 3 e 4 è contemplato dalla direttiva, fatta eccezione per la
divulgazione non corretta di informazioni privilegiate e la diffusione di
informazioni che forniscono indicazioni false o fuorvianti, in quanto non
sembra appropriato definire tali tentativi come reati.
3.3.3.
Sanzioni penali
L'articolo 5 impone agli Stati membri l'obbligo di
adottare le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3
e 4 siano oggetto di sanzioni penali. Occorre che le sanzioni siano efficaci,
proporzionali e dissuasive.
3.3.4.
Responsabilità delle persone giuridiche
L'articolo 6 impone agli Stati membri l'obbligo di
garantire che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei
reati definiti agli articoli 3 e 4.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna. 2011/0297 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alle sanzioni penali in caso di
abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[12], , deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Un mercato finanziario integrato ed efficiente non
può esistere senza che se ne tuteli l'integrità. Il regolare funzionamento dei
mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori
essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono
l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei
valori mobiliari e negli strumenti derivati. (2)
A norma della direttiva 2003/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato)[13],
gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti dispongano
dei poteri necessari per identificare gli abusi di mercato e svolgere le
relative indagini. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di irrogare
sanzioni penali, la direttiva 2003/6/CE impone agli Stati membri anche
l'obbligo di provvedere affinché possano essere adottate le opportune misure
amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle
persone responsabili delle violazioni delle disposizioni nazionali di
attuazione di tale direttiva. (3)
La relazione del gruppo ad alto livello sulla
vigilanza finanziaria nell'UE raccomandava che un quadro solido in materia
prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario doveva
basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine il gruppo
riteneva che le autorità di vigilanza dovevano essere dotate dei poteri
necessari per intervenire e che dovevano esservi regimi sanzionatori uniformi,
severi e dissuasivi per tutti i reati finanziari, sanzioni che dovevano essere
attuate effettivamente. Il gruppo concludeva che i regimi sanzionatori degli
Stati membri sono in genere deboli ed eterogenei. (4)
Per funzionare correttamente il quadro legislativo
sugli abusi di mercato deve essere attuato efficacemente. Da una valutazione
dei regimi nazionali delle sanzioni amministrative effettuata a norma della
direttiva 2003/6/CE è emerso che non tutte le autorità nazionali competenti
disponevano dei poteri necessari per rispondere agli abusi di mercato con le
sanzioni appropriate. In particolare, non in tutti gli Stati membri esistevano
sanzioni amministrative pecuniarie per l'abuso di informazioni privilegiate e
la manipolazione del mercato e il livello di tali sanzioni variava
considerevolmente da uno Stato membro all'altro. (5)
L'adozione di sanzioni amministrative da parte
degli Stati membri si è rivelata insufficiente a garantire il rispetto delle
norme intese a prevenire e combattere gli abusi di mercato. (6)
È essenziale rafforzare il rispetto delle norme
istituendo sanzioni penali, che sanciscano una disapprovazione sociale
qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative. Se si
considerano come reati le forme più gravi di abuso dei mercati, si stabilisce
chiaramente dal punto di vista giuridico che questi comportamenti sono ritenuti
inaccettabili e si trasmette al pubblico e ai potenziali contravventori il
messaggio che tali reati sono reputati molto seri dalle autorità competenti. (7)
Non tutti gli Stati membri hanno previsto sanzioni
penali per alcune forme di violazione grave della legislazione nazionale di
attuazione della direttiva 2003/6/CE. Tali approcci differenti recano
pregiudizio all'uniformità delle condizioni operative nel mercato interno e
possono fornire un incentivo ad attuare abusi di mercato negli Stati membri che
non prevedono sanzioni penali per questi reati. Inoltre, finora non è stato stabilito a livello dell'Unione
quale condotta sia da considerare una violazione grave. Occorre pertanto
stabilire norme minime sulla definizione dei reati commessi da persone fisiche
e giuridiche e delle relative sanzioni. L'adozione di norme minime comuni
renderebbe inoltre possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di
cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri. La reclusione per reati di
abuso di mercato in forza del diritto penale è spesso oggetto di ampia
copertura mediatica, il che contribuisce a dissuadere i potenziali
contravventori attirando l'attenzione del pubblico sull'impegno delle autorità
competenti a combattere gli abusi di mercato. (8)
L'introduzione, da parte di tutti gli
Stati membri, di sanzioni penali per i reati più gravi di abuso di mercato è
pertanto essenziale per garantire un'attuazione efficace della politica
dell'Unione in questo settore, in linea con i requisiti indicati nella
comunicazione "Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire
l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale[14]". (9)
Per armonizzare l'ambito di applicazione della
presente direttiva con quello del regolamento (UE) n. … del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato, è opportuno escludere
dall'ambito di applicazione della presente direttiva le negoziazioni di azioni
proprie effettuate nell'ambito della stabilizzazione e di programmi di
riacquisto di azioni proprie, nonché operazioni e ordini eseguiti o
comportamenti attuati per attività inerenti alla politica monetaria o alla
gestione del debito pubblico e attività relative alle quote di emissioni
nell'ambito della politica climatica dell'Unione. (10)
Occorre che gli Stati membri siano tenuti a punire
i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
con sanzioni penali in conformità alla presente direttiva solo quando detti
reati sono commessi intenzionalmente. (11)
Poiché il tentativo di abusare di informazioni
privilegiate o di manipolare il mercato ha ripercussioni negative sui mercati
finanziari e sulla fiducia degli investitori in tali mercati, è necessario che
anche tali condotte siano punibili come reati. (12)
Secondo la presente direttiva, è necessario che gli
Stati membri provvedano affinché anche l'istigazione ai reati nonché il
favoreggiamento e la complicità siano punibili. In tale contesto, indurre
un'altra persona ad acquisire o cedere, in base a informazioni privilegiate,
strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono deve essere
considerato istigazione all'abuso di informazioni privilegiate. (13)
È opportuno applicare la presente direttiva tenendo
conto del quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. … del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato, e delle relative modalità di esecuzione. (14)
Per garantire l'attuazione efficace della politica
europea intesa ad assicurare l'integrità dei mercati finanziari stabilita nel
regolamento (UE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso
di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, è opportuno che
gli Stati membri estendano la responsabilità anche alle persone giuridiche,
includendo, ove possibile, la responsabilità penale delle persone giuridiche. (15)
Poiché la presente
direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o
mantenere norme di diritto penale più severe in materia di abusi di mercato. (16)
È necessario che qualsiasi trattamento di dati
personali effettuato in applicazione della presente direttiva sia conforme
alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[15]. (17)
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia
garantire l'esistenza di sanzioni penali per i reati più gravi di abuso di
mercato nell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli
Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti della
presente direttiva, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione
può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5
del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo. (18)
La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea contenuti nel trattato. In particolare, è
necessario che sia applicata con il dovuto rispetto per la libertà d'impresa
(articolo 16), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
(articolo 47), la presunzione di innocenza e i diritti della difesa
(articolo 48), i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e
delle pene (articolo 49) e il diritto di non essere giudicato o punito due
volte per lo stesso reato (articolo 50). (19)
È opportuno che la Commissione valuti l'attuazione
della presente direttiva negli Stati membri, anche in considerazione
dell'eventuale necessità futura di introdurre un'armonizzazione minima dei tipi
e dei livelli delle sanzioni penali. (20)
[A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo
(n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato, il Regno Unito ha
notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della
presente direttiva] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo (n. 21)
sulla posizione del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza
e giustizia allegato al trattato, il Regno Unito non partecipa
all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto
alla sua applicazione]. (21)
[A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo
(n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato, l'Irlanda ha
notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della
presente direttiva] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo (n. 21)
sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia allegato al trattato, l'Irlanda non partecipa all'adozione della
presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua
applicazione]. (22)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22)
sulla posizione della Danimarca allegato al trattato, la Danimarca non
partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è
soggetta alla sua applicazione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione 1.
La presente direttiva stabilisce le norme minime
per le sanzioni penali applicabili ai reati più gravi in materia di abusi di
mercato, ossia l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del
mercato. 2.
La presente direttiva non si applica alle
negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di
riacquisto di azioni proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno
strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in
conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. … del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione
del mercato, né alle operazioni e agli ordini eseguiti o ai comportamenti
attuati per attività attinenti alla politica monetaria e alla gestione del
debito pubblico e attività relative alle quote di emissioni nell'ambito della
politica climatica dell'Unione, in conformità all'articolo 4 del regolamento
sopracitato. 3.
La presente direttiva si applica anche a
comportamenti o operazioni, comprese le offerte, relativi alla messa all'asta
delle quote di emissioni o di altri prodotti messi all'asta da esse derivati a
norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione. Le disposizioni
della presente direttiva che fanno riferimento a ordini di compravendita si
applicano alle offerte presentate nell'ambito di un'asta[16]. Articolo 2
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende
per: 1.
"strumento finanziario", qualsiasi
strumento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, del
regolamento (UE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
mercati degli strumenti finanziari; 2.
"informazione privilegiata", qualsiasi
informazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. … del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato. Articolo 3
Abuso di informazioni privilegiate Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché le seguenti condotte intenzionali siano considerate illeciti penali: (a)
quando si è in possesso di informazioni
privilegiate, l'utilizzo di tali informazioni per acquisire o cedere, per conto
proprio o di terzi, gli strumenti finanziari cui le informazioni si
riferiscono. È compreso anche l'utilizzo di dette informazioni per annullare o
modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni
si riferiscono se tale ordine è stato effettuato prima di entrare in possesso
delle informazioni privilegiate; oppure (b)
la comunicazione di informazioni privilegiate a
un'altra persona, se non nell'ambito dell'esercizio legale delle funzioni
risultanti dal lavoro o dalla professione. Articolo 4
Manipolazione del mercato Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché le seguenti condotte intenzionali siano considerate illeciti penali: (a)
fornire segnali falsi o fuorvianti relativi
all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un
contratto a pronti su merci collegato; (b)
assicurare il prezzo di uno o più strumenti
finanziari, o di un contratto a pronti su merci collegato, a un livello anomalo
o artificiale; (c)
concludere un'operazione, impartire un ordine di
compravendita o effettuare qualsiasi altra attività nel settore dei mercati
finanziari che incida sul prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un
contratto a pronti su merci collegato utilizzando uno strumento fittizio o
qualsiasi altra forma di raggiro o connivenza; (d)
divulgare informazioni che forniscano segnali falsi
o fuorvianti riguardo a strumenti finanziari o a contratti a pronti su merci
collegati, se le persone responsabili traggono vantaggio o profitto, per se
stesse o per un'altra persona, dalla divulgazione delle informazioni in
questione. Articolo 5
Istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un
reato 3.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché l'istigazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 nonché il
favoreggiamento, la complicità e il tentativo di commetterli siano punibili
come reati. 4.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3,
lettera a), e all'articolo 4, lettere a), b) e c), sia punibile
come reato. Articolo 6
Sanzioni penali Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 5 siano punibili con sanzioni
penali efficaci, proporzionate e dissuasive. Articolo 7
Responsabilità delle persone giuridiche 1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati
di cui agli articoli da 3 a 5 quando siano stati commessi a loro vantaggio da
qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona
giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona
giuridica, in virtù: (a)
del potere di rappresentanza di detta persona
giuridica; (b)
del potere di prendere decisioni per conto della
persona giuridica; oppure (c)
dell'esercizio del controllo in seno a tale persona
giuridica. 2.
Gli Stati membri adottano altresì le misure
necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate
responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un
soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere uno dei reati di
cui agli articoli da 3 a 5 a vantaggio della persona giuridica da parte di una
persona soggetta alla sua autorità. 3.
La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi
dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone
fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli
da 3 a 5. Articolo 8
Sanzioni per le persone giuridiche Gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un
reato ai sensi dell'articolo 7 siano passibili di sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive. Articolo 9
Relazione Entro [4 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di
rivederla, con particolare riguardo all'opportunità di introdurre norme comuni
minime sui tipi e sui livelli delle sanzioni penali. La Commissione presenta tale relazione corredandola, se necessario, di
una proposta legislativa. Articolo 10
Attuazione 1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [24
mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di
tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la
presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere da
[24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e con riserva
dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. … del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato e alla data di detta entrata in
vigore. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva e una tavola di concordanza tra tali
disposizioni e la presente direttiva. Articolo 12
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 13
Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza
finanziaria nell'UE, 25.2.2009, pag. 23. [2] Cfr. la comunicazione della Commissione "Potenziare
i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari", COM(2010) 716
dell'8.12.2010. [3] COM(2011) 573 definitivo. [4] Nel suo "Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta
e sicura al servizio e a tutela dei cittadini", del 2 dicembre 2009, il
Consiglio europeo evidenzia la necessità di regolare i mercati finanziari e
prevenire gli abusi e invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare
l'accertamento degli abusi di mercato e della distrazione di fondi. Nelle conclusioni
del Consiglio GAI sulla prevenzione delle crisi economiche e sul sostegno
all'attività economica si sottolinea che si potrebbe esaminare se è possibile
e, in caso affermativo, conveniente un ravvicinamento delle norme penali
rispetto alle manipolazioni gravi di quotazioni e altre eventuali condotte
connesse con i mercati dei titoli. Cfr. docc. 8920/10 del 22.4.2010 e 7881/10
del 29.3.2010. [5] CESR 08-099, febbraio 2008. [6] Vedere
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/12112008_conference_en.htm. [7] Vedere
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/market_abuse_en.htm [8] Vedere
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/mad/consultation_paper.pdf [9] Vedere
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/mad_en.htm [10] La relazione sulla valutazione d'impatto si trova
all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm. [11] Per una sintesi dei dibattiti si veda l'allegato 3 della
relazione sulla valutazione d'impatto. [12] GU C [...] del [...], pag. [13] GU L 16 del 12.4.2003, pag. 16. [14] COM(2011) 573 definitivo. [15] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [16] Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12
novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della
vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità, GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.