Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) /* COM/2011/0651 definitivo - 2011/0295 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
Adottata all'inizio del 2003, la direttiva
2003/6/CE[1]
(Market Abuse Directive "MAD") sugli abusi di mercato ha
introdotto un quadro normativo complessivo per far fronte alle pratiche di
abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, alle quali
si fa riferimento con la denominazione comune di "abusi di mercato".
La direttiva è diretta ad accrescere la fiducia degli investitori e l'integrità
del mercato vietando a quanti sono in possesso di informazioni privilegiate di
negoziare nei relativi strumenti finanziari e vietando la manipolazione dei
mercati attraverso pratiche come la diffusione di informazioni o voci false e
l'effettuazione di operazioni di compravendita con prezzi fissati a livelli
anomali. L'attuale crisi economica e finanziaria ha messo
in rilievo l’importanza dell’integrità dei mercati. In questo contesto il
gruppo dei venti (G20) ha deciso di rafforzare la vigilanza e la
regolamentazione finanziarie e di costituire un quadro di norme concordate a
livello internazionale. In linea con i risultati del G20, la relazione del
gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE sottolineava che “un
quadro solido in materia prudenziale e di condotta negli affari per il settore
finanziario deve basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti[2]". Nella comunicazione ”Azioni strategiche future per
garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi” la Commissione ha
esteso le disposizioni pertinenti della MAD ai mercati dei derivati in modo
generalizzato[3].
L’importanza di disciplinare efficacemente le operazioni sui derivati fuori
borsa (over the counter – OTC) è stata rilevata anche nelle discussioni
tenute in varie sedi internazionali, tra cui il G20 e la IOSCO, oltre che
nell’ultimo programma di riforma della regolamentazione finanziaria curato dal
Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. Inoltre, la comunicazione della Commissione sullo
"Small Business Act" per l'Europa invita l’Unione e gli Stati membri
a definire regole secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo"
(Think Small First), riducendo gli oneri amministrativi, adeguando la normativa
alle esigenze degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla
negoziazione su mercati di crescita per le PMI e agevolando l’accesso al
finanziamento di tali emittenti[4].
Nella comunicazione della Commissione relativa alle sanzioni nel settore dei
servizi finanziari[5]
figura un riesame dei poteri sanzionatori attualmente in vigore e della loro
applicazione pratica volto a promuoverne la convergenza attraverso una serie di
attività di vigilanza. La Commissione europea ha valutato l’applicazione
della MAD e ha individuato una serie di problemi che si ripercuotono
negativamente sotto il profilo della integrità dei mercati e della tutela degli
investitori, conducono a condizioni di concorrenza non uguali e comportano
spese di adeguamento alle norme che disincentivano gli emittenti, i cui
strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sui mercati di crescita per
le PMI, a raccogliere capitali. In seguito agli sviluppi sul piano tecnologico,
normativo e di mercato sono emerse lacune nella regolamentazione dei nuovi
mercati, piattaforme e strumenti OTC. Analogamente, gli stessi fattori hanno
determinato lacune nella regolamentazione delle merci e degli strumenti
derivati collegati. Il fatto che le autorità di regolamentazione non dispongano
di determinati informazioni e poteri, e che le sanzioni siano carenti o non
sufficientemente dissuasive, si traduce nell'impossibilità di applicare in modo
efficace la direttiva. Infine, la pluralità di opzioni e la discrezionalità che
la MAD offre, insieme alla mancanza di chiarezza su alcuni concetti
fondamentali, compromettono l'efficacia della direttiva. Alla luce dei problemi sopra indicati, la presente
iniziativa è diretta a potenziare l’integrità del mercato e la tutela degli
investitori, assicurando altresì un testo normativo unico, pari condizioni
operative e potenziando l’attrattività dei mercati dei valori mobiliari per la
raccolta di capitali.
2.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI
D'IMPATTO
L'iniziativa è il risultato di intense
consultazioni svoltesi con tutti i principali interessati, comprese le autorità
pubbliche (governi e autorità di regolamentazione dei valori mobiliari),
emittenti, intermediari e investitori. Essa prende in considerazione la relazione
pubblicata dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori
mobiliari (CESR) sulla natura e la portata dei poteri di vigilanza degli Stati
membri nell'ambito della direttiva sugli abusi di mercato[6] e sulle opzioni e i poteri
discrezionali previsti dal regime MAD di cui si servono gli Stati membri[7]. Essa tiene altresì conto della relazione del
gruppo di esperti dei mercati europei dei valori mobiliari (ESME)[8], che valuta l’efficacia della
MAD nel conseguire gli obiettivi primari, individua determinate carenze e
problemi e dà indicazioni per possibili miglioramenti[9]. Il 12 novembre 2008 la Commissione europea ha
tenuto una conferenza pubblica sul riesame del regime in materia di abusi di
mercato[10].
Il 20 aprile 2009 la Commissione europea ha lanciato un invito a
presentare contributi in materia di riesame della direttiva sugli abusi di
mercato. I servizi della Commissione hanno ricevuto 85 contributi. I contributi
che non rivestono carattere riservato sono consultabili sul sito web della
Commissione[11].
Il 28 giugno 2010 la Commissione ha avviato una
consultazione pubblica sulla revisione della direttiva, che si è conclusa il 23
luglio 2010[12].
I servizi della Commissione hanno ricevuto 96 contributi. I contributi che non
rivestono carattere riservato sono consultabili sul sito web della Commissione[13]. Nell'allegato 2 della
relazione sulla valutazione d'impatto figura una sintesi dei contributi[14]. Il 2 luglio 2010 la
Commissione ha tenuto un'altra conferenza pubblica sul riesame della direttiva[15]. In linea con l’iniziativa diretta a migliorare la
regolamentazione, la Commissione ha effettuato una valutazione dell’impatto
delle alternative strategiche. Le opzioni strategiche riguardano la
regolamentazione di nuovi mercati, piattaforme e strumenti OTC, merci e
strumenti derivati collegati, sanzioni, poteri delle autorità competenti,
chiarimenti sui concetti fondamentali e riduzione degli oneri amministrativi.
Ogni opzione strategica è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:
impatto sulle parti interessate, efficacia ed efficienza. L’impatto generale di
tutte le opzioni strategiche scelte comporterà notevoli miglioramenti nella
lotta agli abusi di mercato in seno all’UE. Innanzitutto l’integrità dei mercati e la tutela
degli investitori aumenteranno in quanto si chiarirà quali strumenti e mercati
finanziari rientrino nell’ambito d’applicazione della direttiva garantendo che
tra questi figurino gli strumenti ammessi su sistemi multilaterali di
negoziazione ("Multilateral trading facilities" (MTF)) e altri nuovi
tipi di sistemi organizzati di negoziazione ("Organised trading
facilities" (OTF)). Le opzioni scelte miglioreranno inoltre la protezione
nei confronti degli abusi di mercato tramite strumenti derivati su merci in
quanto aumenteranno la trasparenza dei mercati. Esse consentiranno inoltre di individuare meglio
gli abusi di mercato poiché le autorità competenti disporranno dei poteri
necessari per svolgere le indagini e potenziare la capacità deterrente dei
regimi sanzionatori introducendo principi minimi per quanto riguarda sanzioni o
misure amministrative. La proposta di direttiva [XX] prevede anche
l'introduzione di sanzioni penali. Inoltre, le opzioni scelte condurranno ad una
impostazione più coerente in materia di abusi di mercato riducendo le opzioni e
le facoltà discrezionali cui gli Stati membri ricorrono e introdurranno un
regime proporzionale per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi
alla negoziazione su mercati di crescita per le PMI. Nell’insieme, si prevede che le opzioni
strategiche prescelte contribuiranno a migliorare l'integrità dei mercati
finanziari, il che avrà un impatto positivo sulla fiducia degli investitori e
contribuirà ulteriormente alla stabilità dei mercati finanziari. I servizi della DG MARKT hanno incontrato il
comitato per la valutazione d’impatto il 23 febbraio 2011. Il comitato ha
esaminato la valutazione d’impatto e ha formulato un parere in merito il 25
febbraio 2011. Durante la riunione i membri del comitato hanno comunicato ai
servizi della DG MARKT osservazioni volte a migliorare il contenuto della
valutazione d’impatto che hanno indotto alcune modifiche al testo, ossia: –
precisare le modalità di valutazione
dell’efficienza della normativa vigente e in che modo i risultati di tale
valutazione hanno permeato l’analisi del problema; –
aggiungere stime concrete del danno complessivo che
le pratiche di mercato abusive sui mercati in esame hanno arrecato all’economia
europea e dei vantaggi complessivi delle opzioni strategiche prescelte, con le
dovute riserve in termini di interpretazione delle suddette stime; –
precisare nel contesto di base come altri
regolamenti finanziari correlati hanno integrato la direttiva sugli abusi di
mercato; –
precisare il contenuto di talune opzioni
strategiche e migliorare la presentazione dei pacchetti di opzioni prescelte,
oltre a valutare gli impatti globali dei pacchetti tenendo conto, nel caso, di
sinergie o compromessi tra opzioni diverse ; –
offrire un'analisi più proporzionata delle misure
più onerose nella valutazione di costi e oneri amministrativi; –
aggiungere, nel testo principale, sintesi più
immediatamente visibili e concise della valutazione degli impatti delle opzioni
strategiche sotto il profilo dei diritti fondamentali, specialmente in materia
di poteri d’indagine e sanzioni; –
giustificare meglio perché il ravvicinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia penale si rivela
indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una politica dell’UE nel
settore degli abusi di mercato, sulla base di studi ed elementi concreti
forniti dagli Stati membri sull'efficacia delle sanzioni penali; nonché
redigere una sintesi delle risposte alla comunicazione della Commissione sul
potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari;
nonché –
presentare in modo più chiaro nel testo principale
le opinioni delle parti interessate, tra cui gli investitori istituzionali e
privati, sulle opzioni strategiche.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
3.1.
Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 114 del TFUE,
che costituisce la base giuridica più appropriata per un regolamento in questo
settore. Il regolamento è ritenuto lo strumento giuridico più idoneo per
definire gli abusi di mercato nell'ambito dell'Unione. L’applicabilità
immediata del regolamento ne riduce la complessità regolamentare e offre
maggiore certezza giuridica per quanti sono soggetti alla normativa
dell’Unione, introduce un insieme armonizzato di regole di base e contribuisce
al funzionamento del mercato unico.
3.2.
Sussidiarietà e proporzionalità
In virtù del principio di sussidiarietà (articolo
5, paragrafo 3, del TFUE), l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli
obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli
effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Sebbene tutti i problemi delineati sopra presentino importanti implicazioni per
ogni singolo Stato membro, il loro impatto complessivo può essere pienamente
percepito solo in un contesto transfrontaliero. Questo perché l'abuso di
mercato può avvenire ovunque tale strumento sia quotato, oppure fuori borsa
("over the counter"), quindi anche su mercati diversi dal mercato
primario dello strumento in questione. Esiste quindi un rischio reale che le
iniziative prese a livello nazionale nei confronti degli abusi di mercato
possano essere aggirate o rese inefficaci in assenza di un'iniziativa a livello
dell'Unione. Inoltre, è indispensabile un'impostazione coerente
per evitare l’arbitraggio normativo e poiché la questione rientra già
nell'acquis della vigente direttiva MAD, i problemi sopra indicati possono
essere affrontati meglio attraverso uno sforzo comune. In questo contesto
l'iniziativa dell'Unione appare appropriata secondo il principio di
sussidiarietà. Il principio di proporzionalità prevede che
qualsiasi intervento sia mirato e si limiti a quanto è necessario per
conseguire gli obiettivi. Tale principio ha guidato l'intero processo,
dall'individuazione e valutazione delle opzioni strategiche alternative alla
redazione della presente proposta.
3.3.
Conformità agli articoli 290 e 291 del TFUE
Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le
proposte di regolamento che istituiscono l'ABE, l'AEAP e l’AESFEM[16]. A tale riguardo la Commissione ricorda le dichiarazioni da essa
rilasciate in merito agli articoli 290 e 291 del TFUE in occasione
dell'adozione dei regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee,
secondo cui: "Per quanto riguarda la procedura per l'adozione delle norme
di regolamentazione, la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei
servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata
riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La
Commissione nutre tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo
in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano coerenti
con gli articoli 290 e 291 del TFUE."
3.4.
Spiegazione dettagliata della proposta
3.4.1.
Capo I (Disposizioni generali)
3.4.1.1.
Regolamentazione di nuovi mercati, sistemi di
negoziazione e strumenti finanziari OTC
La direttiva MAD poggia sul concetto di vietare
l'abuso di informazioni privilegiate o la manipolazione del mercato in
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.
Tuttavia, dall’adozione della MiFID[17],
gli strumenti finanziari vengono negoziati sempre più spesso sugli MTF, su altri
tipi di OTF, come strumenti di esecuzione di swap o "broker crossing
systems" (sistemi di incrocio di ordini), o sono negoziati soltanto fuori
borsa, ossia "over the counter" (OTC). Questi nuovi sistemi e sedi di
negoziazione si sono rivelati più competitivi rispetto agli attuali mercati
regolamentati, attirando maggiori quote di liquidità e una gamma più ampia di
investitori. L’aumento delle negoziazioni effettuate attraverso varie sedi ha
reso più difficili i controlli su eventuali abusi di mercato. Pertanto il
presente regolamento estende il campo di applicazione del quadro normativo
sugli abusi di mercato a tutti gli strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione su un MTF o un OTF, nonché a tutti gli strumenti finanziari
collegati negoziati OTC che possono avere un impatto sul mercato sottostante. È
infatti necessario evitare arbitraggi normativi tra sedi di negoziazione,
garantire che la tutela degli investitori e l’integrità dei mercati siano
salvaguardate a parità di condizioni in tutta l’Unione, e provvedere affinché
la manipolazione del mercato di tali strumenti finanziari attraverso gli
strumenti derivati negoziati fuori borsa, come i CDS ("credit default
swap"), sia chiaramente vietata.
3.4.1.2.
Regolamentazione degli strumenti derivati su merci
e contratti a pronti su merci collegati
I mercati a pronti e quelli degli strumenti
derivati collegati sono estremamente interconnessi e attraverso essi possono
essere compiuti abusi di mercato. Ciò solleva particolari preoccupazioni per
quanto riguarda i mercati a pronti in quanto le norme esistenti in materia di
trasparenza e integrità del mercato si applicano solo ai mercati finanziari e
degli strumenti derivati e non ai mercati a pronti collegati. Scopo del
presente regolamento non è disciplinare direttamente tali mercati a pronti. In
effetti, le operazioni o i comportamenti che rientrano strettamente in quei
mercati non finanziari dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione del
presente regolamento ed essere oggetto di regolamentazione e sorveglianza specifiche
e settoriali, come previsto nel settore dell'energia con la proposta di
regolamento della Commissione sull’integrità e la trasparenza del mercato
dell’energia[18].
Il presente regolamento però dovrebbe comprendere le operazioni o i
comportamenti in essere nei suddetti mercati a pronti che sono collegati a e
hanno effetti sui mercati finanziari e degli strumenti derivati che rientrano
nel suo campo d'applicazione. In particolare, secondo l’attuale direttiva MAD
la mancanza di una definizione chiara e vincolante d’informazione privilegiata
in relazione ai mercati dei derivati su merci rischia di permettere asimmetrie
informative in relazione ai suddetti mercati a pronti collegati. Ciò significa
che, nell’attuale quadro normativo sugli abusi di mercato, gli investitori in
strumenti derivati su merci possono essere meno tutelati degli investitori in
strumenti derivati dei mercati finanziari in quanto una persona potrebbe trarre
vantaggio da un'informazione privilegiata su un mercato a pronti negoziando su
un mercato dei derivati collegato. Per questo motivo la definizione di
informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci
dovrebbe essere allineata alla definizione generale di informazione
privilegiata estendendola alle informazioni sensibili in relazione ai prezzi
che sono rilevanti per il contratto a pronti su merci collegato nonché per lo
stesso strumento derivato. Ciò garantirà la certezza del diritto e una migliore
informazione per gli investitori. Inoltre, la direttiva MAD vieta solo le
manipolazioni che falsano il prezzo degli strumenti finanziari. Poiché
determinate operazioni nei mercati dei derivati possono anche essere usate per
manipolare il prezzo dei mercati a pronti collegati, e le operazioni nei
mercati a pronti possono essere usate per manipolare i mercati dei derivati,
nel regolamento la definizione di manipolazione di mercato dovrebbe essere
estesa anche a questi tipi. Nel caso specifico dei prodotti energetici
all’ingrosso, le autorità competenti e l’AESFEM cooperano con l’ACER e le
autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri affinché venga
adottato un approccio coordinato nell'applicazione delle pertinenti norme
relative agli strumenti finanziari e ai prodotti energetici all’ingrosso. In
particolare, le autorità competenti dovrebbero tener conto delle specificità
delle definizioni del [regolamento (UE) n. xxx del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia] quando
applicano le definizioni di informazione privilegiata, abuso di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato previste dal presente regolamento agli
strumenti finanziari collegati ai prodotti energetici all’ingrosso.
3.4.1.3.
Manipolazione del mercato attraverso negoziazioni
algoritmiche e ad alta frequenza
I mercati finanziari stanno registrando un aumento
generalizzato dell'uso dei metodi di trading automatico come le negoziazioni
algoritmiche e ad alta frequenza. Tali tipi di negoziazione avvengono
attraverso algoritmi informatizzati che decidono se inoltrare un ordine e /o
sugli aspetti relativi all'esecuzione. Un particolare tipo di negoziazione
algoritmica sono le negoziazioni ad alta frequenza. Tale tipo di negoziazioni
non costituiscono tanto una strategia quanto un utilizzo di una tecnologia altamente
sofisticata per porre in atto strategie tradizionali di negoziazione come
l’arbitraggio e le strategie di "market making". Anche se la maggior
parte delle strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza sono
legali, le autorità di regolamentazione hanno individuato determinate strategie
automatiche che, se applicate, configurano probabilmente degli abusi di
mercato. Ad esempio, tra di esse figurano le strategie di "quote
stuffing" (consistente nell'inoltrare e annullare in rapida successione
ingenti ordini sul mercato), "layering" (consistente nell'accumulare
una molteplicità di ordini) e "spoofing" (consistente nell'inoltrare
ordini ingannevoli). La definizione di manipolazione di mercato nella direttiva
MAD è molto ampia e può essere già applicata ai comportamenti abusivi
indipendentemente dagli strumenti utilizzati per la negoziazione. Tuttavia, è
opportuno fornire ulteriormente nel regolamento esempi specifici di strategie
che utilizzano la negoziazione algoritmica e ad alta frequenza e che ricadono
nel divieto di manipolazione di mercato. La possibilità di individuare
ulteriormente strategie abusive può garantire un'impostazione coerente nel
monitoraggio e nell'applicazione delle norme da parte delle autorità
competenti.
3.4.1.4.
Tentativi di manipolazione del mercato
Dato che la direttiva MAD non si occupa dei
tentativi di manipolare il mercato, per poterli provare l'autorità di
regolamentazione deve dimostrare che un ordine è stato impartito oppure che un'operazione
è stata eseguita. Vi sono però dei casi in cui una persona agisce con
l'evidente intenzione di manipolare il mercato senza che sia stato impartito un
ordine o che sia stata eseguita un'operazione. Il presente regolamento vieta
esplicitamente i tentativi di manipolare il mercato, il che non può che
accrescerne l'integrità. L'attuale definizione di abuso d’informazioni
privilegiate contiene già elementi inerenti a questo tipo di comportamenti che
saranno soppressi in quanto il tentativo di abuso d’informazioni privilegiate
sarà considerato un reato separato.
3.4.1.5.
Quote di emissione
Le quote di emissioni saranno riclassificate come
strumenti finanziari nell’ambito del riesame della direttiva relativa ai
mercati degli strumenti finanziari. Di conseguenza essi rientreranno anche nel
quadro normativo degli abusi di mercato. Se la maggior parte delle disposizioni
del regime sugli abusi di mercato possono applicarsi alle quote di emissioni
senza necessità di modifiche, alcune di esse richiedono degli aggiustamenti in
considerazione della specificità di tali strumenti e delle caratteristiche di
questo mercato. In particolare, a differenza della maggior parte delle
categorie di strumenti finanziari, l'obbligo di comunicazione al pubblico
d’informazioni privilegiate nonché quelli relativi ai registri di persone che
hanno accesso ad informazioni privilegiate e alle operazioni svolte da persone
che esercitano responsabilità di direzione non possono riguardare gli emittenti
di quote di emissione che sono responsabili dello sviluppo e dell'attuazione delle
politiche climatiche dell'Unione. La autorità pubbliche responsabili
(Commissione compresa) sono comunque tenute a garantire la comunicazione e
l'accesso, in modo equo e non discriminatorio, a nuove decisioni, sviluppi e
dati. Inoltre, nell'ambito della politica climatica dell'Unione gli Stati
membri, la Commissione europea e altri organismi ufficialmente designati non
dovrebbero essere limitati dagli obblighi stabiliti dal regime normativo sugli
abusi di mercato. È stata pertanto inserita una definizione
specifica di informazione privilegiata per le quote di emissione. L’obbligo di
comunicare informazioni privilegiate spetterà ai partecipanti al mercato delle
quote di emissioni, in quanto sono loro a detenere le informazioni pertinenti
che è opportuno comunicare in modo sistematico o puntuale. Una soglia (espressa
in termini di emissioni o di potenza termica o di una combinazione delle due)
definita in un atto delegato esenterà dall'obbligo previsto all’articolo 12
(nonché agli articoli 13 e 14) tutti quei soggetti la cui attività, su base
individuale, può non avere un impatto concreto sulla formazione dei prezzi
delle quote di emissioni o sui (conseguenti) rischi di abuso di informazioni
privilegiate. Infine, a causa della classificazione delle quote di
emissioni come strumenti finanziari ai sensi della MiFID, è possibile
raccogliere tutte le misure in materia di abusi di mercato relative alla
vendita all’asta di quote di emissioni in un unico testo normativo assieme al
regime generale di lotta agli abusi di mercato per il mercato secondario.
3.4.2.
Capo II (Abuso d’informazioni privilegiate e
manipolazione del mercato)
3.4.2.1.
Informazioni privilegiate
È possibile abusare di un’informazione
privilegiata prima che l’emittente sia tenuto a comunicarla. Lo stato delle negoziazioni
contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la
possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali
strumenti vengono venduti o le condizioni provvisorie per la collocazione di
strumenti finanziari possono costituire informazioni importanti per gli
investitori. Tali informazioni, pertanto, devono essere considerate
informazioni privilegiate. Esse, tuttavia, potrebbero non essere
sufficientemente precise per far sorgere l'obbligo dell'emittente di
comunicarle. In tali casi, andrebbe applicato il divieto di abuso
d'informazioni privilegiate, ma non sorgerebbe l’obbligo dell’emittente di
comunicare le informazioni in questione.
3.4.2.2.
Pari condizioni tra sedi e sistemi di negoziazione
nella prevenzione e nell'individuazione di abusi di mercato
Il volume in continuo aumento di negoziazioni di
strumenti finanziari attraverso sedi diverse rende più difficile monitorare gli
eventuali abusi di mercato. Secondo la MiFID, gli operatori di mercato o le
società d'investimento possono gestire sistemi multilaterali di negoziazione (MTF).
Gli obblighi di controllo di cui all’articolo 26 della MiFID si applicano ad
entrambi. Tuttavia l’obbligo di adottare disposizioni strutturali dirette a
prevenire e individuare pratiche di manipolazione del mercato, di cui
all’articolo 6 della MAD, vale solo per gli operatori di mercato. Il presente
regolamento mira a garantire pari condizioni a tutti i sistemi e sedi di
negoziazione che rientrano nel suo campo di applicazione, imponendo loro
l'adozione delle necessarie disposizioni strutturali dirette a prevenire e
individuare pratiche di manipolazione del mercato.
3.4.3.
Capo III (Obblighi di comunicazione)
3.4.3.1.
Comunicazione al pubblico di informazioni
privilegiate
3.4.3.2.
La direttiva MAD, all’articolo 6, paragrafo 1,
prevede che gli emittenti di strumenti finanziari comunichino al pubblico, al
più presto possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente
detti emittenti. Il paragrafo 2 consente ai suddetti emittenti, a
determinate condizioni, di ritardare la comunicazione al pubblico. In
base al presente regolamento gli emittenti sono tenuti ad informare le autorità
competenti della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico
d’informazioni privilegiate immediatamente dopo aver effettuato tale
comunicazione. La responsabilità di valutare l'opportunità di tale
rinvio rimane all'emittente. La possibilità per le autorità competenti di
verificare a posteriori, se del caso, l'effettiva sussistenza di condizioni
specifiche che giustificassero il rinvio, accrescerà la tutela degli
investitori e l’integrità del mercato. Tuttavia, se l’informazione privilegiata
è d’importanza sistemica ed è nell’interesse pubblico rinviarne la
divulgazione, le autorità competenti hanno facoltà di accordare tale rinvio per
un periodo limitato nell'interesse generale di preservare la stabilità del
sistema finanziario ed evitare le perdite indotte ad esempio dall'insolvenza di
un emittente d'importanza sistemica.
I registri delle persone aventi accesso ad informazioni
privilegiate sono uno strumento importante per le autorità competenti che
indagano su eventuali abusi di mercato. Il regolamento ha lo scopo di eliminare
le differenze nazionali che finora hanno imposto oneri amministrativi superflui
sugli emittenti, e prevede che le informazioni precise da inserire in tali
registri siano definite in atti delegati e norme tecniche di attuazione
adottati dalla Commissione.
3.4.3.3.
Obblighi di comunicazione per gli emittenti i cui
strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su mercati di crescita per
le PMI
Fatti salvi gli obiettivi di preservare
l'integrità e la trasparenza dei mercati finanziari e di tutelare gli
investitori, il quadro normativo sugli abusi di mercato è adattato alle
caratteristiche ed esigenze degli emittenti, i cui strumenti finanziari sono
ammessi alla negoziazione su mercati di crescita per le PMI. Applicare il nuovo
quadro normativo sugli abusi di mercato del regolamento in modo indifferenziato
a tutti i mercati di crescita per le PMI può disincentivare gli emittenti su
quei mercati dal raccogliere capitali sui mercati dei capitali. La portata e le
dimensioni delle attività di tali emittenti sono più ristretti e gli eventi che
rendono necessario comunicare informazioni privilegiate sono solitamente più
limitati rispetto a quelli degli emittenti di dimensioni maggiori. Il
regolamento impone ai suddetti emittenti di comunicare le informazioni
privilegiate in maniera corretta e semplificata adeguata al mercato. Tali
informazioni privilegiate possono essere pubblicate dai mercati di crescita per
le PMI, per conto di tali emittenti, secondo un contenuto e un formato standard
definito nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione. Tali
emittenti sono anche esenti, a determinate condizioni, dall'obbligo di tenere e
aggiornare periodicamente registri delle persone aventi accesso ad informazioni
privilegiate, e beneficiano della nuova soglia per la segnalazione delle operazioni
svolte da persone che esercitano responsabilità di direzione di cui in seguito.
3.4.3.4.
Comunicazione delle operazioni
svolte da persone che esercitano responsabilità di
direzione
Il regolamento precisa l'ambito degli obblighi di
segnalazione in relazione a operazioni svolte da persone che esercitano
responsabilità di direzione. Tali segnalazioni hanno finalità di rilievo in
quanto dissuadono le persone che esercitano responsabilità di direzione dal
praticare l’insider trading e forniscono informazioni utili al mercato sui
giudizi di tali persone in merito ai movimenti di prezzo dei titoli degli
emittenti. Il regolamento precisa che anche le operazioni effettuate da persone
che esercitano un potere discrezionale per conto di qualcuno che esercita
responsabilità di direzione presso un emittente o tramite le quali chi esercita
responsabilità di direzione dà in garanzia o in prestito propri titoli, devono
essere segnalate alle autorità competenti e rese accessibili al pubblico. Viene
introdotta inoltre una soglia di EUR 20 000, la stessa in tutti gli Stati
membri, che fa scattare l’obbligo di segnalare tali operazioni effettuate da
persone che esercitano responsabilità di direzione.
3.4.4.
Capo IV – (AESFEM e autorità competenti)
3.4.4.1.
Poteri delle autorità competenti
A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b)
della direttiva MAD, le autorità competenti possono richiedere informazioni a
qualsiasi persona. Vi è tuttavia una lacuna nelle informazioni relative ai
mercati a pronti delle merci, in quanto non vi sono norme sulla trasparenza né
obblighi di segnalazione alle autorità di regolamentazione settoriali, laddove
esistono. La possibilità di ottenere informazioni da chiunque permette di
solito alle autorità competenti di accedere a tutti i dati necessari per
indagare su sospetti casi di abusi di mercato. Queste informazioni possono però
non essere sufficienti, soprattutto quando non esistono autorità settoriali per
esercitare una vigilanza su mercati a pronti delle merci. Il regolamento
permette alle autorità competenti di accedere sistematicamente ai dati
disponendo che questi siano loro trasmessi direttamente in un determinato
formato. Potendo accedere ai sistemi dei trader sui mercati a pronti delle
merci, le autorità competenti sono inoltre in grado di monitorare i flussi di
dati in tempo reale. Allo scopo di individuare casi di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, è necessario che le
autorità competenti abbiano la possibilità di accedere a locali privati e
sequestrare documenti. L’accesso a locali privati è necessario in particolare
quando: i) la persona cui è già stato chiesto di fornire l’informazione non dà
seguito (in tutto o in parte) a tale richiesta; oppure ii) quando vi sono buone
ragioni di ritenere che se anche si producesse una richiesta di informazioni ad
essa non verrebbe dato seguito o che i documenti o le informazioni a cui la
richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti. Se
attualmente tutte le giurisdizioni permettono l’accesso ai documenti, non tutte
le autorità competenti possono accedere a locali privati e sequestrare
documenti. Vi è quindi il rischio che le autorità competenti in questi casi non
possano ottenere elementi di prova importanti e necessari e, di conseguenza,
casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
potrebbero non essere individuati e restare impuniti. In questo contesto è
importante sottolineare che l’accesso a locali privati potrebbe costituire
un'interferenza con i diritti fondamentali alla riservatezza della vita privata
e familiare, riconosciuti dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea. È essenziale che le restrizioni in merito siano pienamente
compatibili con l’articolo 52 della Carta. pertanto, l'autorità competente di
uno Stato membro dovrebbe poter entrare in locali privati allo scopo di
sequestrare documenti solo dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione
dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione in conformità alla
legislazione nazionale e quando esiste un ragionevole sospetto che documenti
connessi all'oggetto dell'ispezione possano avere rilevanza per provare un caso
di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato in
violazione del presente regolamento o della direttiva [nuova MAD]. I divieti
relativi all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del
mercato si applicano a tutti. Pertanto le autorità competenti devono poter accedere
alle informazioni detenute non solo dalle società d'investimento, ma anche
dalle persone stesse, nonché alle informazioni che riguardano il comportamento
di queste persone conservate in banche dati presso società non finanziarie. Le
registrazioni relative al traffico telefonico e allo scambio di dati esistenti
presso le società d’investimento che eseguono le operazioni, o quelle esistenti
presso gli operatori di telecomunicazioni, costituiscono importanti elementi di
prova per individuare e dimostrare l’esistenza di abusi di informazioni
privilegiate e di manipolazione del mercato. Le registrazioni relative al
traffico telefonico e allo scambio di dati possono stabilire l'identità di una
persona responsabile della diffusione di informazioni false o fuorvianti. La
maggior parte delle forme di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione
del mercato implicano l’attività di due o più persone, che trasferiscono
informazioni e coordinano le loro attività. Le registrazioni relative al
traffico telefonico e allo scambio di dati possono stabilire l’esistenza di
rapporti tra una persona che ha accesso a informazioni privilegiate e le
attività di negoziazione sospette di un'altra o stabilire un collegamento tra
le attività di negoziazione collusive di due persone. In particolare l’accesso
alle registrazioni relative al traffico telefonico e allo scambio di dati degli
operatori delle comunicazioni è considerato uno degli aspetti più importanti
per l'esercizio delle funzioni di indagine e di applicazione delle norme dei
membri del CERS[19].
In effetti, l'accesso alle registrazioni relative al traffico telefonico e allo
scambio di dati conservate dagli operatori di telecomunicazioni costituiscono
un importante e a volte perfino il solo elemento di prova per stabilire se
delle informazioni privilegiate siano state trasmesse da un "primary
insider" (persona direttamente in possesso di informazioni privilegiate) a
qualcuno che effettua negoziazioni utilizzando tali informazioni privilegiate.
Ad esempio, questi dati costituirebbero un elemento di prova se un membro del
consiglio di amministrazione di una società in possesso di informazioni
privilegiate trasmettesse tali informazioni per telefono ad un amico, parente o
familiare il quale, successivamente, effettuasse un’operazione sospetta sulla
base dell’informazione privilegiata ricevuta. Le registrazioni relative al
traffico telefonico e allo scambio di dati degli operatori delle
telecomunicazioni possono essere utilizzate dall’autorità di regolamentazione
per dimostrare che l’insider primario ha chiamato l’amico o parente in
questione poco prima che questi chiamasse il proprio broker impartendogli le
istruzioni per effettuare l'operazione sospetta. Le registrazioni relative al
traffico telefonico e allo scambio di dati degli operatori di telecomunicazioni
dimostrerebbero l’esistenza di un collegamento che potrebbe essere utilizzato
come prova per sanzionare il caso in oggetto che altrimenti non sarebbe stato
individuato. Un altro esempio è il caso di messaggi falsi o fuorvianti
pubblicati su un bollettino internet per incidere sul prezzo di uno strumento
finanziario. Le registrazioni relative al traffico telefonico e allo scambio di
dati possono servire a identificare l’autore del messaggio. Inoltre tali
registrazioni possono dimostrare l'esistenza di un collegamento con un’altra
persona che ha effettuato in precedenza o successivamente delle operazioni
sospette, al fine di provare la manipolazione del mercato tramite diffusione di
informazioni false o fuorvianti. In questo contesto è importante introdurre pari
condizioni sul mercato interno per quanto riguarda l'accesso da parte delle
autorità competenti alle registrazioni esistenti relative al traffico
telefonico e allo scambio di dati conservate da un operatore di
telecomunicazioni o da una società di investimento. Pertanto, le autorità
competenti dovrebbero poter chiedere le registrazioni esistenti relative al
traffico telefonico e allo scambio di dati conservate da un operatore di
telecomunicazioni o da una società di investimento, quando esista il
ragionevole sospetto che tali registrazioni connesse all'oggetto dell'ispezione
possano essere rilevanti al fine di dimostrare l'abuso di informazioni
privilegiate o la manipolazione del mercato definita nel presente regolamento o
nella direttiva [nuova MAD]. Dovrebbe anche essere chiaro che queste
registrazioni tuttavia non riguardano il contenuto della comunicazione alla
quale si riferiscono. Poiché gli abusi di mercato possono essere
transfrontalieri e verificarsi su diversi mercati, l'AESFEM svolge un
importante ruolo di coordinamento mentre le autorità competenti sono tenute a
cooperare e a scambiare informazioni con altre autorità competenti e, se ciò
riguarda gli strumenti derivati sulle merci, con le autorità di
regolamentazione responsabili per i mercati a pronti collegati, all'interno
dell’Unione e nei paesi terzi.
3.4.5.
Capo V (Sanzioni amministrative)
3.4.5.1.
Sanzioni
I mercati finanziari sono sempre più integrati
nell'Unione e i reati possono avere conseguenze transfrontaliere al suo
interno. I divergenti regimi sanzionatori vigenti negli Stati membri inducono
all’arbitraggio normativo e minano gli obiettivi di fondo d’integrità e trasparenza
del mercato all’interno del mercato unico per i servizi finanziari. Un esame
dei regimi nazionali vigenti ha rivelato, ad esempio, che i livelli di sanzioni
pecuniarie divergono notevolmente da uno Stato membro all'altro, che alcune
autorità competenti non dispongono di determinati importanti poteri
sanzionatori e che altre non possono comminare sanzioni a persone fisiche e
giuridiche[20].
Pertanto, il presente regolamento introduce delle regole minime relative a
misure amministrative, sanzioni e ammende. Questo non impedisce ai singoli
Stati membri di stabilire norme più rigorose. Il presente regolamento prevede
la restituzione dei profitti quando possono essere determinati, compresi gli
interessi e, per garantire un adeguato effetto deterrente, prevede delle
ammende che devono essere superiori ai profitti conseguiti o alle perdite
evitate in conseguenza della violazione del presente regolamento, e che devono
essere determinate dalle autorità competenti alla luce dei fatti e delle
circostanze. Inoltre, le sanzioni penali hanno un effetto
deterrente maggiore delle sanzioni e misure amministrative. La proposta di
direttiva [XX] introduce l’obbligo per tutti gli Stati membri di stabilire
sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive per i reati più gravi di
manipolazione del mercato e abuso d’informazioni privilegiate. Tale direttiva
deve essere applicata tenendo conto delle disposizioni del presente
regolamento, comprese le future misure di esecuzione. Tuttavia, le definizioni
utilizzate ai fini della direttiva possono divergere da quelle utilizzate ai
fini del presente regolamento.
3.4.5.2.
Tutela e incentivi per chi segnala abusi
La segnalazione di abuso può essere un’utile fonte
di informazione primaria e può allertare le autorità competenti nei casi di
sospetti abusi di mercato. Il regolamento rafforza il quadro giuridico degli
abusi di mercato nell’Unione introducendo un'adeguata tutela di chi segnala
sospetti abusi di mercato, la possibilità di incentivi finanziari a chi
fornisce alle autorità competenti informazioni rilevanti che conducano a
sanzioni pecuniarie, e rafforzando le disposizioni degli Stati membri in ordine
al ricevimento e all'esame di segnalazioni di abusi.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
Le incidenze specifiche di bilancio della proposta
riguardano le mansioni assegnate all'AESFEM, come indicato nelle schede
finanziarie legislative che corredano la presente proposta. L’incidenza
specifica di bilancio per la Commissione è valutata anch’essa nella scheda
finanziaria che accompagna la presente proposta. La proposta incide sul bilancio comunitario. 2011/0295 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea[21], previa trasmissione del progetto di atto legislativo
ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[22], visto il parere della Banca centrale europea[23], visto il parere del Garante europeo della
protezione dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Un autentico mercato unico dei servizi finanziari è
di importanza fondamentale per la crescita economica e la creazione di posti di
lavoro nell’Unione. (2)
Un mercato finanziario integrato ed efficiente non
può esistere senza che se ne tuteli l'integrità. Il regolare funzionamento dei
mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori
essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono
l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei
valori mobiliari e negli strumenti derivati. (3)
La direttiva 2003/6/CE[24] del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione
del mercato (abusi di mercato), adottata il 28 gennaio 2003, ha completato e
aggiornato il quadro giuridico dell’Unione a tutela dell'integrità del mercato.
Tuttavia, in considerazione degli sviluppi legislativi, tecnologici e di
mercato intervenuti da allora, che hanno comportato cambiamenti notevoli nel
panorama finanziario, è ormai necessario sostituire la direttiva per mantenere
il passo con i suddetti sviluppi. Occorre pertanto un nuovo strumento
legislativo per garantire regole uniformi e chiarezza dei concetti di base
nonché un testo normativo unico in linea con le conclusioni del gruppo ad alto
livello sulla vigilanza finanziaria[25]. (4)
È necessario stabilire un quadro uniforme per
tutelare l'integrità del mercato ed evitare il rischio di potenziale
arbitraggio normativo oltre che offrire maggiore certezza del diritto e ridurre
la complessità normativa per i partecipanti al mercato. Il presente atto
giuridico direttamente applicabile intende contribuire in modo determinante al
buon funzionamento del mercato interno e deve pertanto basarsi sulle disposizioni
dell'articolo 114 del TFUE, interpretate conformemente alla giurisprudenza
consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea. (5)
Per eliminare i residui ostacoli agli scambi e le
notevoli distorsioni della concorrenza derivanti dalle divergenze tra le
legislazioni nazionali ed evitare l’insorgere di ulteriori probabili ostacoli
agli scambi e notevoli distorsioni della concorrenza, occorre quindi adottare
un regolamento che stabilisca regole uniformi applicabili in tutti gli Stati
membri. Adottare per le norme relative agli abusi di mercato la forma di un
regolamento garantisce che tali norme siano direttamente applicabili. Ciò
assicura inoltre condizioni uniformi impedendo che vengano adottate norme
nazionali divergenti in conseguenza del recepimento di una direttiva. Il
presente regolamento dovrebbe garantire che nell'Unione tutti seguano le stesse
regole. Il regolamento dovrebbe inoltre ridurre la complessità normativa e le
spese di adeguamento alla normativa per le società che operano su una base
transfrontaliera, contribuendo così ad eliminare le distorsioni della
concorrenza. (6)
La comunicazione della Commissione sullo
"Small Business Act" per l'Europa[26]
invita l’Unione e gli Stati membri a definire regole secondo il principio
"Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First), riducendo gli
oneri amministrativi, adeguando la normativa alle esigenze degli emittenti sui
mercati per le piccole e medie imprese e agevolando l’accesso al finanziamento
di tali emittenti. Numerose disposizioni della direttiva 2003/6/CE impongono
agli emittenti oneri amministrativi che occorre ridurre, con particolare
riguardo agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla
negoziazione sui mercati di crescita per le PMI. (7)
Abuso di mercato è il concetto che comprende tutti
i comportamenti illeciti nei mercati finanziari e ai fini del presente
regolamento va inteso come abuso di informazioni privilegiate o uso illecito
d’informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Tali comportamenti
impediscono una piena ed effettiva trasparenza del mercato, che è un requisito
fondamentale affinché tutti gli attori economici siano in grado di operare su
mercati finanziari integrati. (8)
Il campo di applicazione della direttiva 2003/6/CE
si concentra sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati ma negli ultimi anni gli strumenti finanziari sono stati
negoziati con sempre maggior frequenza sui sistemi multilaterali di
negoziazione (MTF). Esistono anche strumenti finanziari che vengono negoziati
solo su altri tipi di sistemi organizzati di negoziazione (OTF), come i
"broker crossing systems" (sistemi di incrocio di ordini), o che
vengono negoziati soltanto fuori borsa (OTC). Il campo di applicazione del
presente regolamento dovrebbe pertanto includere tutti gli strumenti finanziari
negoziati su un MTF o un OTF, nonché quelli negoziati fuori borsa, come ad
esempio i credit default swaps o tutti gli altri comportamenti o iniziative che
possono avere un effetto sui suddetti strumenti finanziari, che siano negoziati
su un mercato regolamentato, un MTF o un OTF. Ciò dovrebbe migliorare la tutela
degli investitori, mantenere l’integrità dei mercati e assicurare il divieto di
manipolazione del mercato di tali strumenti attraverso strumenti finanziari negoziati
fuori borsa. (9)
In particolari circostanze, la stabilizzazione
degli strumenti finanziari o la negoziazione di azioni proprie in programmi di
riacquisto (buy back) possono essere giustificate per ragioni economiche e non
dovrebbero quindi essere considerate di per sé abusi di mercato. (10)
Gli Stati membri e il Sistema europeo di banche
centrali, il fondo europeo di stabilità finanziaria, le banche centrali
nazionali e altre agenzie o società veicolo di uno o più Stati membri e
dell’Unione e taluni altri organismi pubblici non dovrebbero essere soggetti a
restrizioni nell'attuazione della politica monetaria, della politica dei cambi,
nella gestione del debito pubblico o della politica climatica. (11)
Un investitore ragionevole basa le proprie
decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, vale a dire
su informazioni disponibili precedentemente. Pertanto, per rispondere alla
domanda se al momento di prendere una decisione di investimento un investitore
ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata informazione, occorre
basarsi sulle informazioni precedentemente disponibili. Nell'effettuare una
tale analisi, occorre considerare l'impatto previsto dell'informazione alla
luce dell'attività complessiva dell'emittente in questione, l'attendibilità
della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle
circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari, sui contratti a
pronti su merci collegati o i prodotti messi all’asta sulla base delle quote di
emissioni. (12)
Le informazioni a posteriori possono essere
utilizzate per verificare l'ipotesi che le informazioni precedenti fossero
sensibili sul piano dei prezzi. Tuttavia esse non dovrebbero essere usate per
intervenire nei confronti di quanti abbiano tratto conclusioni ragionevoli da
informazioni precedentemente in loro possesso. (13)
Occorre accrescere la certezza del diritto per i
partecipanti al mercato, definendo in modo più preciso due degli elementi
essenziali della definizione di informazione privilegiata, ossia il carattere
preciso dell'informazione e l'importanza del suo impatto potenziale sui prezzi
degli strumenti finanziari, sui contratti a pronti su merci collegati o i
prodotti messi all’asta sulla base delle quote di emissioni. Per quanto
riguarda gli strumenti derivati che sono prodotti energetici all’ingrosso, in
particolare le informazioni da comunicare a norma del regolamento [regolamento
(UE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la
trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso] andrebbero considerate
informazioni privilegiate. (14)
È possibile abusare di un’informazione privilegiata
prima che l’emittente sia tenuto a comunicarla. Lo stato delle negoziazioni
contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la
possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali
strumenti vengono venduti o le condizioni provvisorie per la collocazione di
strumenti finanziari possono costituire informazioni importanti per gli
investitori. Tali informazioni, pertanto, devono essere considerate
informazioni privilegiate. Esse, tuttavia, potrebbero non essere
sufficientemente precise per far sorgere l'obbligo dell'emittente di
comunicarle. In tali casi, andrebbe applicato il divieto di abuso
d'informazioni privilegiate, ma non sorgerebbe l’obbligo dell’emittente di
comunicare le informazioni in questione. (15)
I mercati a pronti e quelli degli strumenti
derivati collegati sono estremamente interconnessi e gli abusi di mercato
possono intervenire sia attraverso i mercati che a livello transfrontaliero. Ciò
vale sia per l’abuso di informazioni privilegiate che per la manipolazione del
mercato. In particolare, le informazioni privilegiate provenienti da un mercato
a pronti possono avvantaggiare una persona che opera su un mercato finanziario.
Pertanto, la definizione generale di informazione privilegiata in relazione ai
mercati finanziari e agli strumenti derivati su merci andrebbe applicata anche
a tutte le informazioni rilevanti per la merce collegata. Inoltre, le strategie
di manipolazione possono estendersi attraverso i mercati a pronti e degli
strumenti derivati. La negoziazione di strumenti finanziari, compresi i
derivati su merci, può essere usata per manipolare i contratti a pronti su
merci collegati e i contratti a pronti su merci possano essere usati per
manipolare gli strumenti finanziari collegati. Il divieto di manipolazione del
mercato deve intercettare queste interconnessioni. Tuttavia, non è opportuno né
realistico estendere il campo d'applicazione del regolamento a comportamenti
che non riguardano gli strumenti finanziari, né a contratti a pronti su merci
che riguardano solo il mercato a pronti. Nel caso specifico dei prodotti
energetici all’ingrosso, le autorità competenti dovrebbero tener conto delle specificità
delle definizioni del [regolamento (UE) n. xxx del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia
all’ingrosso] quando applicano le definizioni di informazione privilegiata,
abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato del presente
regolamento agli strumenti finanziari collegati ai prodotti energetici
all’ingrosso. (16)
Come conseguenza della classificazione delle quote
di emissioni come strumenti finanziari nell'ambito della revisione dei mercati
nella direttiva sugli strumenti finanziari, anche tali strumenti rientreranno
nel campo di applicazione del presente regolamento. Tenendo conto della
specificità di quegli strumenti e delle caratteristiche strutturali del mercato
della CO2, è
necessario far sì che l'attività degli Stati membri, della Commissione europea
e degli altri organismi ufficialmente designati nell'ambito delle quote di
emissioni non sia oggetto di restrizioni nel perseguimento della politica
climatica dell'Unione. Inoltre l’obbligo di comunicare informazioni
privilegiate va destinato ai partecipanti al mercato in questione in generale. Nondimeno,
per evitare di esporre il mercato a comunicazioni inutili nonché ai fini
dell'efficienza economica della disposizione prevista, è necessario limitare
l'impatto normativo di tale obbligo ai soli operatori del sistema di scambio di
quote di emissioni dell'UE che – per dimensioni e attività – si può
ragionevolmente ritenere siano in grado di influenzare sensibilmente il prezzo
delle quote di emissioni. Laddove i partecipanti al mercato delle quote di
emissioni si conformano già ad obblighi analoghi di comunicazione delle
informazioni privilegiate, in particolare ai sensi del regolamento
sull’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia (regolamento (UE) n. …
del Parlamento europeo e del Consiglio sull’integrità e la trasparenza del
mercato dell’energia all'ingrosso), l'obbligo di comunicare informazioni
privilegiate in ordine alle quote di emissioni non deve portare a duplicazioni
di comunicazioni obbligatorie sostanzialmente dello stesso contenuto. (17)
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione,
del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della
vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità[27]
ha determinato due regimi paralleli di abuso di mercato applicabili alle aste
delle quote di emissioni. Tuttavia, in conseguenza della classificazione delle
quote di emissioni come strumento finanziario, il presente regolamento dovrebbe
costituire un testo normativo unico sugli abusi di mercato applicabile alla
totalità dei mercati primari e secondari delle quote di emissioni. Il
regolamento si applica anche alle aste di quote di emissioni o di altri
prodotti all’asta correlati ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010
della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione
e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a
effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunità. (18)
Il presente regolamento deve prevedere misure in
materia di manipolazione del mercato che possono essere adeguate a nuove forme
di negoziazione o a nuove strategie potenzialmente abusive. Per rispecchiare il
fatto che la negoziazione di strumenti finanziari è sempre più automatizzata, è
auspicabile che la manipolazione del mercato sia integrata da esempi di
strategie abusive specifiche che possono essere effettuate da negoziazioni
algoritmiche, incluse quelle ad alta frequenza. Gli esempi forniti non sono da
considerare esclusivi, né tendono a suggerire che le stesse strategie attuate
con altri mezzi non siano abusive. (19)
Per completare il divieto di manipolazione del
mercato, il presente regolamento dovrebbe comprendere anche un divieto di
tentare una manipolazione del mercato, in quanto è necessario sanzionare anche
i tentativi non riusciti di manipolare il mercato. Il tentativo di manipolare
il mercato deve essere distinto da situazioni in cui un determinato
comportamento non ha l’effetto desiderato sul prezzo di uno strumento
finanziario. Tale comportamento è considerato una manipolazione del mercato in
quanto può dare segnali falsi o fuorvianti. (20)
Il presente regolamento deve altresì precisare che
la manipolazione del mercato, o il tentativo di manipolazione del mercato su
uno strumento finanziario, può consistere nell'utilizzo di strumenti finanziari
collegati, come strumenti derivati che vengono negoziati su un’altra sede di
negoziazione o fuori borsa. (21)
Per garantire condizioni di mercato uniformi tra
sedi e strumenti di negoziazione ai sensi del presente regolamento, gli
operatori di mercati regolamentati, di MTF e OTF dovrebbero essere tenuti ad
adottare disposizioni strutturali proporzionate, dirette a prevenire e individuare
pratiche di manipolazione del mercato. (22)
La manipolazione o la tentata manipolazione di
strumenti finanziari può consistere anche nell'inoltrare ordini che possono non
essere eseguiti. Inoltre, uno strumento finanziario può essere manipolato
attraverso un comportamento tenuto al di fuori di una sede di negoziazione. Pertanto,
le persone che professionalmente predispongono o eseguono operazioni e che sono
tenute a disporre di sistemi per individuare e segnalare operazioni sospette
devono altresì segnalare ordini e operazioni sospetti eseguiti al di fuori di
una sede di negoziazione. (23)
La manipolazione o la tentata manipolazione di
strumenti finanziari può consistere anche nel diffondere informazioni false o
fuorvianti. La diffusione di informazioni false o fuorvianti può avere un
impatto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari in un periodo di
tempo relativamente breve. Essa può consistere nell’inventare informazioni
manifestamente false, ma anche nel tacere intenzionalmente fatti concreti o nel
comunicare informazioni in modo volutamente impreciso. Queste forme di
manipolazione del mercato sono particolarmente dannose per gli investitori, in
quanto li inducono a prendere decisioni d'investimento basandosi su
informazioni inesatte o distorte. Esse sono dannose anche per gli emittenti, in
quanto riducono la fiducia nelle informazioni disponibili che li riguardano. La
mancanza di fiducia nel mercato può a sua volta compromettere la capacità degli
emittenti di lanciare nuovi strumenti finanziari o di ottenere credito da altri
partecipanti al mercato per finanziare le proprie operazioni. Le informazioni
si diffondono sui mercati molto rapidamente. Di conseguenza, il danno arrecato
a investitori ed emittenti può protrarsi per un periodo relativamente lungo
prima che si scopra che le informazioni sono manifestamente false o fuorvianti
e possano essere rettificate dall’emittente o dai responsabili della loro
diffusione. È pertanto necessario qualificare la diffusione d’informazioni
false o fuorvianti, anche sotto forma di voci e notizie false o fuorvianti,
come una violazione del presente regolamento. Occorre quindi non permettere a
quanti operano sui mercati finanziari di diffondere liberamente informazioni
contrarie alle loro opinioni o al loro giudizio personale, che sanno o
dovrebbero sapere essere false o fuorvianti, a danno di investitori ed
emittenti. (24)
La rapida comunicazione al pubblico di informazioni
privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l’abuso di
tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli
emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico quanto prima
le informazioni privilegiate, salvo qualora un ritardo non fuorvierebbe il
pubblico e l'emittente sia in grado di garantire la riservatezza delle
informazioni in questione. (25)
Talvolta, se un ente finanziario è destinatario di
assistenza finanziaria urgente sotto forma di prestiti, può essere
nell’interesse della stabilità finanziaria ritardare la comunicazione
d’informazioni privilegiate laddove queste siano d’importanza sistemica.
L'autorità competente deve quindi poter autorizzare un ritardo nella
comunicazione delle informazioni privilegiate. (26)
Il requisito di comunicare informazioni
privilegiate può essere oneroso per gli emittenti i cui strumenti finanziari
sono ammessi alla negoziazione sui mercati di crescita per le PMI, dati i costi
di verifica delle informazioni in loro possesso e della consulenza giuridica
sulla opportunità e il momento in cui diviene necessario comunicare le
informazioni. Nondimeno, la tempestività nella comunicazione d’informazioni
privilegiate è indispensabile per garantire la fiducia degli investitori negli
emittenti. Pertanto, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (AESFEM) deve essere in grado di pubblicare orientamenti che assistano
gli emittenti nell'ottemperare all'obbligo di comunicare le informazioni
privilegiate senza compromettere la tutela degli investitori. (27)
I registri delle persone che hanno accesso ad
informazioni privilegiate sono uno strumento importante per le autorità di
regolamentazione che indagano su possibili abusi di mercato, ma le differenze a
livello nazionale in relazione ai dati da inserire in questi registri impongono
agli emittenti inutili oneri amministrativi. I campi di dati obbligatori per i
registri dovrebbero quindi essere uniformi per ridurne i costi. Il requisito di
conservare e aggiornare periodicamente i registri impone oneri amministrativi
soprattutto agli emittenti attivi sui mercati di crescita per le PMI. Poiché le
autorità competenti sono in grado di esercitare una vigilanza efficace contro
gli abusi di mercato senza avere sempre a disposizione i suddetti registri gli
emittenti in questione dovrebbero essere esentati da tale obbligo al fine di
ridurre i costi amministrativi imposti dal presente regolamento. (28)
Una maggiore trasparenza delle operazioni effettuate
da persone che esercitano responsabilità di direzione a livello dell’emittente
e, se del caso, da persone loro strettamente associate costituisce una misura
preventiva contro gli abusi di mercato. La pubblicazione di queste operazioni,
almeno su base individuale, può essere altresì un elemento d’informazione
estremamente prezioso per gli investitori. Occorre precisare che l’obbligo di
rendere pubbliche le operazioni svolte da persone che esercitano responsabilità
di direzione comprende anche la cessione in pegno o in prestito di strumenti
finanziari nonché le operazioni effettuate da un terzo che esercita un potere
discrezionale per conto delle suddette persone. Al fine di garantire un
appropriato equilibrio tra il livello di trasparenza e il numero di
comunicazioni notificate alle autorità competenti e al pubblico, è opportuno
introdurre nel presente regolamento una soglia sotto la quale non è necessario
notificare le operazioni. (29)
Il conferimento all'autorità competente di ogni
Stato membro di una serie di strumenti e poteri adeguati garantirà l'efficacia
della sua opera di vigilanza. Anche le imprese che operano sul mercato e tutti
gli attori economici dovrebbero contribuire all'integrità del mercato. Sotto
questo profilo, la designazione di un'unica autorità competente per gli abusi
di mercato non deve escludere legami di collaborazione o deleghe, sotto la
responsabilità dell'autorità competente, tra tale autorità e le imprese che
operano sul mercato, al fine di garantire un efficace controllo del rispetto
delle disposizioni del presente regolamento. (30)
Allo scopo di individuare casi di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, è necessario che le
autorità competenti abbiano la possibilità di accedere a locali privati e
sequestrare documenti. L’accesso a locali privati è necessario in particolare
quando: la persona cui è già stato chiesto di fornire l’informazione non ha
dato seguito (in tutto o in parte) a tale richiesta; oppure quando vi sono
buone ragioni di ritenere che se anche si producesse una richiesta di
informazioni ad essa non verrebbe dato seguito o che i documenti o le
informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o
distrutti. (31)
Le registrazioni relative al traffico telefonico e
allo scambio di dati esistenti presso le società d’investimento che eseguono operazioni
o le registrazioni relative al traffico telefonico e allo scambio di dati
esistenti presso gli operatori di telecomunicazioni costituiscono elementi di
prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per
individuare e dimostrare l’esistenza dell’abuso di informazioni privilegiate e
di manipolazione del mercato. Le registrazioni relative al traffico telefonico
e allo scambio di dati possono determinare l’identità del responsabile della
diffusione di informazioni false o fuorvianti, stabilire che sono intervenuti
contatti tra alcune persone per un certo periodo e che due o più persone sono
in relazione fra loro. Allo scopo di introdurre pari condizioni nell'Unione in
relazione all'accesso da parte delle autorità competenti alle registrazioni
esistenti relative al traffico telefonico e allo scambio di dati conservate da
un operatore di telecomunicazioni o da una società di investimento, le autorità
competenti dovrebbero essere in grado di chiedere registrazioni esistenti
relative al traffico telefonico e allo scambio di dati conservate da un operatore
di telecomunicazioni o da una società di investimento, quando esista un
ragionevole sospetto che tali registrazioni connesse all'oggetto dell'ispezione
possano essere rilevanti al fine di dimostrare l'abuso di informazioni
privilegiate o la manipolazione del mercato definita nella direttiva [nuova MAD]
in violazione del presente regolamento o della direttiva [nuova MAD]. Le
registrazioni relative al traffico telefonico e allo scambio di dati non
includono il contenuto di tali registrazioni. (32)
Dal momento che gli abusi di mercato si verificano
attraverso i mercati e a livello transfrontaliero, le autorità competenti
dovrebbero essere tenute a collaborare e scambiare informazioni con altre
autorità competenti e di regolamentazione, oltre che con l’AESFEM, in
particolare in relazione alle attività d’indagine. Se un’autorità competente è
convinta che un abuso di mercato sia in atto, o si sia verificato, in un altro
Stato membro o che stia incidendo negativamente su strumenti finanziari
negoziati in un altro Stato membro, deve notificarlo all’autorità competente e
all’AESFEM. Nei casi di abusi di mercato con effetti transfrontalieri, l’AESFEM
deve essere tenuta a coordinare le indagini se glielo chiede una delle autorità
competenti interessate. (33)
Per assicurare lo scambio d’informazioni e la cooperazione
con le autorità dei paesi terzi in relazione all'effettiva applicazione del
presente regolamento, le autorità competenti devono concludere accordi di cooperazione
con le rispettive controparti nei paesi terzi. La trasmissione di dati
personali in base a tali accordi deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e
alla libera circolazione di tali dati[28],
e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[29]. (34)
Un quadro solido in materia prudenziale e di
condotta negli affari per il settore finanziario deve basarsi su regimi di
vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine le autorità di vigilanza devono
essere dotate dei poteri necessari per intervenire e devono poter contare su
regimi sanzionatori uniformi, severi e dissuasivi per tutti i reati finanziari,
nonché sull’effettiva applicazione delle sanzioni. Tuttavia, secondo il gruppo
ad alto livello nulla di tutto questo è stato realizzato finora. Nella
comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010 “Potenziare i regimi
sanzionatori nel settore dei servizi finanziari"[30] figura un riesame dei poteri
sanzionatori attualmente in vigore e della loro applicazione pratica volto a
promuoverne la convergenza attraverso una serie di attività di vigilanza. (35)
Pertanto, oltre a dotare le autorità di
regolamentazione di effettivi strumenti e poteri di vigilanza occorre fissare
una serie di ammende, sanzioni e misure amministrative per assicurare un
approccio comune negli Stati membri e potenziarne l’effetto deterrente. Le
ammende amministrative devono tener conto di fattori come la restituzione dei
benefici finanziari individuati, la gravità e durata della violazione,
eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità che le ammende
abbiano un effetto deterrente e, se opportuno, prevedere una riduzione
dell’ammenda in caso di collaborazione con l'autorità competente. L’adozione e
pubblicazione delle sanzioni deve avvenire nel rispetto dei diritti
fondamentali in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, con particolare riguardo al rispetto della vita privata e familiare
(articolo 7), alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8) e al
diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale (articolo 47). (36)
Le segnalazioni di eventuali irregolarità portano
nuove informazioni all’attenzione delle autorità competenti che se ne servono
per individuare e sanzionare i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione
del mercato. Tuttavia, tali segnalazioni possono trovare un deterrente nel
timore di ritorsioni o nella mancanza di incentivi. Il presente regolamento
deve pertanto garantire la sussistenza di modalità adeguate per incoraggiare le
segnalazioni alle autorità competenti di possibili violazioni del presente
regolamento, tutelando chi segnala gli abusi da ritorsioni. Tuttavia, chi
segnala le irregolarità dovrebbe avere diritto ai summenzionati incentivi solo
se fa conoscere nuove informazioni che non è già giuridicamente tenuto a
comunicare e se tali informazioni portano all'imposizione di sanzioni per una
violazione del presente regolamento. Gli Stati membri devono anche provvedere
affinché i sistemi di segnalazione di abusi che pongono in essere prevedano
meccanismi di adeguata tutela della persona che è oggetto della segnalazione,
con particolare riguardo al diritto di tutela dei dati personali e alle
procedure di garanzia del diritto di difesa della persona in questione e del
diritto a essere ascoltata prima che venga adottata una decisione nei suoi
confronti nonché al diritto di ricorso effettivo presso una giurisdizione
contro una decisione che la riguarda. (37)
Poiché gli Stati membri hanno adottato la normativa
di attuazione della direttiva 2003/6/CE e poiché sono previsti atti delegati e
norme tecniche di attuazione che dovrebbero essere adottati prima che il futuro
quadro possa essere utilmente applicato, occorre rinviare l’applicazione delle
disposizioni sostanziali del presente regolamento per un periodo di tempo
sufficiente. (38)
Per agevolare una transizione senza difficoltà
verso l’inizio dell'applicazione del presente regolamento, le prassi di mercato
esistenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e accettate
dalle autorità competenti in conformità al regolamento (CE) n. 2273/2003
della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni
di stabilizzazione di strumenti finanziari[31]
ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/6/CE, articolo 1, punto 2,
lettera a), possono restare di applicazione fino ad un anno dopo la data
indicata per l’effettiva applicazione del presente regolamento, a condizione
che vengano notificate all’AESFEM. (39)
Il presente regolamento rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea contenuta nel trattato, in particolare il
diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione
dei dati personali, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà
d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la
presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi di legalità e proporzionalità
dei reati e delle pene e il diritto di non essere giudicato o punito due volte
per lo stesso reato. Le limitazioni ai suddetti diritti sono conformi
all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta nella misura in cui sono necessari
per garantire gli obiettivi di interesse generale della tutela degli
investitori e dell’integrità dei mercati finanziari, e sono previste opportune
garanzie per assicurare che i diritti siano limitati solo nella misura
necessaria a conseguire i suddetti obiettivi e da misure proporzionate
all’obiettivo perseguito. In particolare la segnalazione di operazioni sospette
è necessaria per consentire alle autorità competenti di individuare e
sanzionare gli abusi di mercato. Occorre vietare i tentativi di manipolare il
mercato per permettere alle autorità competenti di sanzionare tali tentativi
quando esse abbiano la prova dell’intenzione di manipolare il mercato, anche in
assenza di un effetto identificabile sui prezzi di mercato. L’accesso alle
registrazioni telefoniche e dei dati è necessario a fini probatori e
investigativi in ordine a possibili casi di abuso di informazioni privilegiate
e di manipolazione del mercato e quindi per individuare e sanzionare gli abusi
di mercato. Le condizioni imposte dal presente regolamento assicurano la
conformità ai diritti fondamentali. Le misure relative alle segnalazioni sono
necessarie per facilitare l'individuazione degli abusi di mercato e garantire
la tutela degli autori delle segnalazioni e della persona oggetto della
segnalazione, compresa la protezione della loro vita privata, dei dati
personali, e del diritto ad essere sentito e ad un ricorso effettivo dinanzi ad
un tribunale. L’introduzione di norme minime comuni per misure amministrative,
sanzioni e ammende è necessaria per garantire che violazioni comparabili in
materia di abusi di mercato vengano sanzionate nella stessa misura e per
garantire che le sanzioni comminate siano proporzionate alla violazione. Inoltre,
il presente regolamento non impedisce in alcun modo agli Stati membri di
applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e
di libertà di espressione dei mezzi di comunicazione. (40)
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati[32],
e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione
al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[33], disciplinano il trattamento
dei dati personali svolto dall’AESFEM nel quadro del presente regolamento e
sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare
delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Lo
scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti deve essere conforme
alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE.
Lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell’AESFEM deve essere conforme
alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001. (41)
Il presente regolamento, nonché gli atti delegati,
le norme e gli orientamenti adottati in conformità ad esso, fanno salva
l'applicazione della normativa dell’Unione in materia di concorrenza. (42)
È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare
atti delegati, in conformità all'articolo 290 del trattato. In
particolare, occorre adottare atti delegati per quanto riguarda le condizioni
relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle operazioni di
stabilizzazione di strumenti finanziari, gli indicatori di comportamenti di
manipolazione che figurano all’allegato 1, la soglia di applicazione
dell’obbligo di comunicazione al pubblico ai partecipanti al mercato delle
quote di emissioni, le condizioni di redazione dei registri delle persone che
hanno accesso ad informazioni privilegiate nonché la soglia e le condizioni
relative alle operazioni svolte da persone che esercitano responsabilità di
direzione. È particolarmente importante che la Commissione svolga appropriate
consultazioni nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di
esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione
deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (43)
Al fine di assicurare condizioni uniformi di
attuazione del presente regolamento per quanto riguarda le procedure di
segnalazione delle violazioni occorre conferire competenze di esecuzione alla
Commissione. Occorre che tali competenze siano esercitate in conformità al
regolamento (UE) n. 183/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. (44)
Occorre che norme tecniche nel settore
dei servizi finanziari assicurino condizioni uniformi in tutta l’Unione in
riferimento alle materie disciplinate dal presente regolamento. Trattandosi di
un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe opportuno
incaricare l'AESFEM dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di
attuazione e regolamentazione che non comportino scelte politiche, da presentare
alla Commissione. (45)
Occorre che la Commissione adotti i progetti di
norme tecniche di regolamentazione, elaborati dall’AESFEM in ordine alle
modalità e procedure delle sedi di negoziazione, diretti a prevenire ed
identificare gli abusi di mercato, i sistemi e modelli da utilizzare per
individuare e notificare ordini e operazioni sospetti e le modalità tecniche
per le categorie di persone ai fini della presentazione oggettiva delle
informazioni che raccomandano una strategia d'investimento e per la comunicazione
di particolari interessi o segnalazioni di conflitti d’interesse mediante atti
delegati ai sensi dell’articolo 290 del TFUE e in conformità agli articoli da
10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. È particolarmente importante
che la Commissione svolga appropriate consultazioni nel corso dei suoi lavori
preparatori, anche a livello di esperti. (46)
È altresì necessario conferire alla Commissione il
potere di adottare norme tecniche di attuazione tramite atti di esecuzione ai
sensi dell’articolo 291 TFUE e in conformità dell’articolo 15 del
regolamento (UE) n. 1093/2010. Occorre incaricare l’AESFEM
dell’elaborazione delle norme tecniche di attuazione da presentare alla
Commissione in ordine alla comunicazione al pubblico d’informazioni
privilegiate, al formato dei registri delle persone che hanno accesso ad
informazioni privilegiate, e a modelli e procedure di cooperazione e scambio
d’informazioni tra le autorità competenti e tra queste e l’AESFEM. (47)
Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a
dire prevenire gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni
privilegiate e di manipolazione del mercato, non può essere conseguito in
misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata e degli
effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione,
l’Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà
sancito dall'articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In conformità al
principio di proporzionalità, sancito nel suddetto articolo, il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. (48)
Poiché le disposizioni della direttiva 2003/6/CE
non sono più pertinenti né sufficienti, è necessario abrogare tale direttiva
dal [24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].
I requisiti e i divieti del presente regolamento sono strettamente collegati a
quelli previsti dalla direttiva MiFID, e devono pertanto divenire applicabili
alla data di applicazione del riesame della direttiva MiFID. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE 1 Oggetto e campo di applicazione Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento istituisce un quadro
normativo comune su gli abusi di mercato diretto a garantire l'integrità dei
mercati finanziari dell'Unione e accrescere la tutela e la fiducia degli
investitori in tali mercati. Articolo 2
Campo d'applicazione 1.
Il presente regolamento si applica: (a)
agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b)
agli strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale
di negoziazione (MTF) o su un sistema organizzato di negoziazione (OTF) in
almeno uno Stato membro; (c)
ai comportamenti e alle operazioni relativi agli
strumenti finanziari di cui alle lettere a) o b), attuati indifferentemente su
un mercato regolamentato, su un MTF o su un OTF; (d)
ai comportamenti e alle operazioni, incluse le
offerte, relativi alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto
di vendita all'asta correlati, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010
della Commissione[34].
Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate
nell'ambito di un'asta, i requisiti e i divieti del presente regolamento
relativi agli ordini di compravendita si applicano a tali offerte. 2.
Gli articoli 7 e 9 si applicano anche all’acquisto
o alla cessione di strumenti finanziari non compresi nel paragrafo 1, lettere
a) e b), ma il cui valore è collegato ad uno strumento finanziario compreso nel
suddetto paragrafo. Ciò comprende in particolare gli strumenti derivati per il
trasferimento del rischio di credito in relazione ad uno strumento finanziario
di cui al paragrafo 1 e i contratti finanziari per le differenze in relazione a
tale strumento finanziario. 3.
Gli articoli 8 e 10 si applicano anche a operazioni,
ordini di compravendita e altri comportamenti in relazione a: (a)
tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti
derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito
se un'operazione, ordine di compravendita o comportamento ha o è probabile che
abbia o è finalizzato ad avere, un effetto su uno strumento finanziario di cui
al paragrafo 1, lettere a) e b); (b)
contratti a pronti su merci che non sono prodotti
energetici all’ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o
comportamento ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere, un effetto
su uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); oppure (c)
tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti
derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito
se un'operazione, ordine di compravendita o comportamento ha o è probabile che
abbia o è finalizzato ad avere, un effetto sui contratti a pronti su merci. 4.
I requisiti e divieti contenuti nel presente
regolamento si applicano alle attività svolte nell’Unione o fuori dell'Unione
in relazione agli strumenti di cui ai paragrafi da 1 a 3. SEZIONE 2 Esclusioni dal campo di applicazione Articolo 3
Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione 1.
I divieti di cui agli articoli 9 e 10 del presente
regolamento non si applicano alla negoziazione di azioni proprie nei programmi
di riacquisto di azioni proprie quando tutti i dettagli del programma vengono
comunicati prima dell'inizio delle contrattazioni, le operazioni di
compravendita sono comunicate all’autorità competente come parte del programma
di riacquisto di azioni proprie e successivamente comunicate al pubblico e
vengono rispettati limiti adeguati in ordine al prezzo e al volume. 2.
I divieti di cui agli articoli 9 e 10 del
presente regolamento non si applicano alla negoziazione di azioni proprie per
la stabilizzazione di uno strumento finanziario se questa è effettuata per un
periodo di tempo limitato, quando vengono comunicate informazioni rilevanti in
merito alla stabilizzazione e vengono rispettati limiti adeguati in merito al
prezzo. 3.
La Commissione adotta, mediante atti delegati in
conformità all’articolo 31, misure che specificano le condizioni alle
quali tali programmi di riacquisto di azioni proprie e le misure di
stabilizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 devono conformarsi, incluse le
condizioni di negoziazione, le restrizioni in ordine ai tempi e al volume, gli obblighi
di comunicazione e di segnalazione e le condizioni relative al prezzo. Articolo 4
Esclusione delle attività di gestione monetaria e del debito pubblico nonché
delle attività relative alla politica climatica 1.
Il presente regolamento non si applica a operazioni,
ordini o comportamenti posti in essere nella condotta della politica monetaria,
dei cambi, della gestione del debito pubblico da parte di uno Stato membro, del
Sistema europeo di banche centrali, delle banche centrali degli Stati membri o
di altri ministeri, agenzie o società veicolo degli Stati membri, o di soggetti
che agiscono per loro conto e, nel caso di uno Stato membro a struttura
federale, a operazioni, ordini o comportamenti posti in essere da un membro di
tale struttura federale. Esso non si applica a operazioni, ordini o
comportamenti posti in essere dall’Unione, da una società veicolo che opera per
vari Stati membri, dalla Banca europea per gli investimenti, da un'istituzione
finanziaria internazionale, istituita da due o più Stati membri, allo scopo di
mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri
che stanno attraversando o sono minacciati da gravi difficoltà di
finanziamento, o dall'European Financial Stability Facility. 2.
Il presente regolamento non si applica all’attività
di uno Stato membro, della Commissione europea o di qualsiasi altro organismo
ufficialmente designato, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca a
loro nome, relativa alle quote di emissioni e intrapresa nella condotta della
politica climatica dell'Unione. SEZIONE 3 Definizioni Articolo 5
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: 1.
"strumento finanziario": qualsiasi
strumento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, del regolamento
[MiFIR]; 2.
"mercato regolamentato": un sistema
multilaterale nell’Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, del
regolamento [MiFIR]; 3.
"sistema multilaterale di negoziazione"
(MTF): un sistema multilaterale nell’Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
1, punto 6, del regolamento [MiFIR]; 4.
"sistema organizzato di negoziazione"
(OTF): un sistema o meccanismo nell’Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
punto 7, del regolamento [MiFIR]; 5.
"sede di negoziazione": un sistema o
meccanismo nell’Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26, del
regolamento [MiFIR]; 6.
"mercato di crescita per le PMI": un
sistema multilaterale di negoziazione (MTF) nell’Unione ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva [nuova MIFID]; 7.
"autorità competente": l'autorità
competente designata in conformità all'articolo 16; 8.
"persona": una persona fisica o
giuridica; 9.
“merce”: una merce ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione[35]; 10.
“contratto a pronti su merci”: un contratto per la
fornitura di una merce negoziata su un mercato a pronti che viene prontamente
consegnata al regolamento dell’operazione, inclusi i contratti derivati che
devono essere regolati con consegna fisica del sottostante; 11.
“mercato a pronti”: un mercato di merci sul quale
le merci sono vendute a contanti e prontamente consegnate al regolamento dell’operazione;
12.
"programma di riacquisto di azioni
proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 19
a 24 della direttiva 77/91/CEE[36];
13.
"negoziazione algoritmica": negoziazione
di strumenti finanziari tramite algoritmi informatizzati ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 1, punto 37, della direttiva [nuova MiFID]; 14.
"quota di emissione": uno strumento
finanziario ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva
[nuova MiFID]; 15.
“partecipante al mercato delle quote di emissioni”:
chiunque effettua operazioni, incluso l'inoltro di ordini di compravendita, in
quote di emissioni; 16.
"emittente di uno strumento finanziario":
un emittente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva
2003/71/CE[37];
17.
“ACER”: l'Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009[38]; 18.
“prodotto energetico all’ingrosso”: ha lo stesso
significato di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del [regolamento (UE) n. xxx
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza
del mercato dell’energia all’ingrosso][39];
19.
“autorità nazionale di regolamentazione”: ha lo
stesso significato di cui all’articolo 2, paragrafo 7, del [regolamento (UE) n.
xxx del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la
trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso][40]. SEZIONE 4 informazioni privilegiate, abuso di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato Articolo 6
Informazioni privilegiate 1.
Ai fini del presente regolamento per informazioni
privilegiate si intende quanto segue: (a)
un'informazione avente un carattere preciso, che
non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente,
uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari e
che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui
prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari
derivati collegati; (b)
in relazione agli strumenti derivati su merci,
un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al
pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più tali strumenti
derivati o il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al
pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti
derivati o sui contratti a pronti su merci collegati; in particolare
un'informazione che è necessario comunicare in conformità alle disposizioni
legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai
contratti o alle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati
su merci o a pronti; (c)
in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti
oggetto di vendita all’asta correlati, un'informazione avente un carattere
preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o
indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico,
potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui
prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; (d)
nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di
ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l'informazione
trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari
del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o
indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più
strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un
effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei
contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari
derivati collegati; (e)
le informazioni che non rientrano nelle lettere a),
b) c) o d) in relazione ad uno o più emittenti di strumenti finanziari o a uno
o più strumenti finanziari, che non sono in genere disponibili al pubblico ma
che, se fossero disponibili per un investitore ragionevole, che opera
regolarmente sul mercato nello strumento finanziario o nel contratto a pronti
su merci collegato, sarebbero considerate da quest'ultimo rilevanti nel
decidere le condizioni alle quali effettuare operazioni sullo strumento
finanziario o sul contratto a pronti su merci collegato. 2.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si
considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento ad
una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che
vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può
ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è
sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile
effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli
strumenti finanziari, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti
oggetto di vendita all’asta basati sulle quote di emissioni. 3.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, per
informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto
significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, sui contratti a pronti su
merci collegati o dei prodotti oggetto di vendita all’asta basati sulle quote
di emissioni, s’intende un'informazione che un investitore ragionevole
probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni
di investimento. Articolo 7
Abuso di informazioni privilegiate e comunicazione impropria di informazioni
privilegiate 1.
Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di
informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate
utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto
di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali
informazioni si riferiscono. Viene considerato abuso di informazioni
privilegiate anche l'utilizzo di dette informazioni per annullare o modificare
un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si
riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima di entrare in possesso
di dette informazioni privilegiate. 2.
Ai fini del presente regolamento, si ha un
tentativo di abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso
di informazioni privilegiate, tenta di acquisire o cedere, per conto proprio o
per conto di terzi, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari a cui
tali informazioni si riferiscono. Viene considerato abuso di informazioni
privilegiate anche il tentativo di annullare o modificare un ordine concernente
uno strumento finanziario al quale le suddette informazioni si riferiscono
quando tale ordine è stato inoltrato prima di entrare in possesso di dette
informazioni privilegiate. 3.
Ai fini del presente regolamento, una persona
raccomanda o induce un'altra persona a compiere abusi di mercato se tale
persona è in possesso di informazioni privilegiate e raccomanda o induce
un'altra persona, sulla base di informazioni privilegiate, ad acquisire o
cedere strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono. 4.
Ai fini del presente regolamento, si ha
comunicazione impropria di informazioni privilegiate quando qualcuno in
possesso di informazioni privilegiate comunica tali informazioni ad altri,
tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio dei compiti
derivanti da un 'occupazione o professione. 5.
I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano a chiunque
possieda informazioni privilegiate a seguito di una delle seguenti circostanze: (a)
in quanto membro di organi amministrativi, di
gestione o di vigilanza dell'emittente, (b)
a motivo della sua partecipazione al capitale
dell'emittente, (c)
per il fatto di avere accesso a tali informazioni
nell'esercizio della propria attività occupazionale o professionale, (d)
per essere coinvolto in attività criminali. I paragrafi 1,2, 3 e 4 si applicano anche nel caso
di informazioni privilegiate ottenute da una persona in circostanze diverse da
quelle di cui alle lettere da a) a d) e che l'interessato sa o dovrebbe sapere
che trattarsi di informazioni privilegiate. 6.
Quando la persona di cui ai paragrafi 1 e 2 è una
persona giuridica, le disposizioni dei suddetti paragrafi si applicano anche
alle persone fisiche che partecipano o influenzano la decisione di effettuare,
o di tentare di effettuare, l'acquisto o la cessione per conto della persona
giuridica in questione. 7.
Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una
persona giuridica, le disposizioni di tale paragrafo non si applicano ad un'operazione
effettuata dalla persona giuridica, quando tale persona giuridica abbia
adottato misure efficaci per garantire che nessuno, che fosse in possesso di
informazioni privilegiate rilevanti per l'operazione in questione, partecipasse
alla decisione o si comportasse in modo tale da influenzare la decisione o
avesse contatti con quanti hanno partecipato alla decisione con la quale le
informazioni privilegiate avrebbero potuto essere trasmesse o la loro esistenza
avrebbe potuto essere segnalata. 8.
Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni effettuate
per ottemperare ad un obbligo di acquisto o di cessione di strumenti finanziari
giunto a scadenza, quando tale obbligo derivi da un accordo concluso, o si
tratti di ottemperare ad un obbligo legale o regolamentare, prima che la
persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata. 9.
In relazione alle aste di quote di emissioni o di
altri prodotti connessi oggetto di vendita all'asta che si tengono ai sensi del
regolamento (UE) n. 1031/2010, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica
all'utilizzo di informazioni privilegiate attraverso la presentazione, la
modifica o il ritiro di un'offerta per conto della persona in possesso delle
informazioni privilegiate o per conto di un terzo. Articolo 8
Manipolazione del mercato 1.
Ai fini del presente regolamento per manipolazione
del mercato si intende quanto segue: (a)
l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di
compravendita o qualsiasi altro comportamento che abbia le seguenti
conseguenze: –
invii, o è probabile che invii, segnali falsi o
fuorvianti in merito alla fornitura, alla domanda o al prezzo di uno strumento
finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato; oppure –
consenta, o è probabile che consenta, di fissare il
prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su
merci collegati ad un livello anormale o artificiale; (b)
l'effettuazione di un'operazione, l'inoltro di un
ordine di compravendita o qualsiasi altro comportamento che incida sul prezzo
di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato
utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o
espediente; oppure (c)
la diffusione di informazioni tramite i mezzi di
informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che abbia le
conseguenze di cui al comma a), quando la persona che ha proceduto alla
diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o
fuorvianti. Quando le informazioni vengono diffuse nell'ambito dell'attività
giornalistica, la diffusione delle informazioni viene valutata tenendo conto
delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione
negli altri media, a meno che: –
tali persone ricavino, direttamente o
indirettamente, un vantaggio o guadagni dalla diffusione delle informazioni in
questione; oppure –
la comunicazione o la diffusione viene fatta con
l'intenzione di fuorviare il mercato in merito all'offerta, alla domanda o al
prezzo di strumenti finanziari. 2.
Ai fini del presente regolamento, per tentativo di
manipolare il mercato si intende quanto segue: (a)
il tentativo di avviare un'operazione, il tentativo
di inoltrare un ordine di compravendita o il tentativo di tenere qualsiasi altro
comportamento definito al paragrafo 1, lettera a) o b); oppure (b)
il tentativo di diffondere informazioni definito al
paragrafo 1, lettera c). 3.
I seguenti comportamenti sono considerati
manipolazione del mercato o tentativi di manipolare il mercato: (a)
il comportamento di una persona o di più persone
che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta
o sulla domanda di uno strumento finanziario o di contratti a pronti su merci
collegati che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i
prezzi di acquisto o di vendita o di porre in atto altre condizioni commerciali
non corrette, (b)
l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari
alla chiusura del mercato con l'effetto o l'intenzione di fuorviare gli
investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura, (c)
l'invio di ordini ad una sede di negoziazione
attraverso negoziazioni algoritimiche, incluse le negoziazioni ad alta
frequenza, senza l'intenzione di negoziare ma allo scopo di: –
interrompere o ritardare il funzionamento del
sistema di negoziazione della sede di negoziazione; –
rendere più difficile per gli altri operatori
individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di
negoziazione; oppure –
creare un'impressione falsa o fuorviante in merito
all'offerta o alla domanda di uno strumento finanziario; (d)
trarre vantaggio da un accesso occasionale o
regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo un
parere su uno strumento finanziario o un contratto a pronti su merci collegato
(o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni
su tale strumento finanziario o contratto a pronti su merci collegato,
beneficiando successivamente dell'impatto dei pareri diffusi sul prezzo di
detto strumento o contratto a pronti su merci collegato, senza aver
contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace,
l'esistenza di tale conflitto di interessi; (e)
l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in
anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di
quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare
il prezzo di aggiudicazione dell'asta ad un livello anormale o artificiale o di
indurre in errore gli altri partecipanti all'asta. 4.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8,
paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di comportamento
illustrate al paragrafo 3, l'allegato I definisce gli indicatori non tassativi
connessi all'utilizzo di strumenti fittizi o di qualsiasi altra forma di
inganno o espediente e gli indicatori non tassativi connessi a segnali falsi o
fuorvianti e alla fissazione dei prezzi. 5.
La Commissione può adottare, attraverso atti
delegati in conformità all'articolo 31, misure che specificano gli indicatori
stabiliti all'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli
sviluppi tecnici sui mercati finanziari. CAPO 2
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DI MERCATO Articolo 9
Abuso di informazioni privilegiate e comunicazione impropria di informazioni
privilegiate Non è consentito: (a)
abusare o tentare di abusare di informazioni
privilegiate; (b)
raccomandare o indurre altri ad abusare di
informazioni privilegiate; oppure (c)
comunicare in modo improprio informazioni
privilegiate. Articolo 10
Divieto di manipolazione del mercato Non è consentito effettuare manipolazioni di
mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato. Articolo 11
Prevenzione e individuazione di abusi di mercato 1.
Chiunque gestisca l'attività di una sede di
negoziazione adotta e mantiene dispositivi e procedure efficaci a norma degli
[articoli 31 e 56] della direttiva [nuova MIFID] diretti a prevenire e
individuare abusi di mercato. 2.
Chiunque predisponga o esegua a titolo
professionale operazioni in strumenti finanziari dispone di sistemi per
individuare o segnalare ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di
informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di
effettuare manipolazioni di mercato o abusare di informazioni privilegiate. Se
la stessa persona sospetta ragionevolmente che un ordine o un'operazione su
qualsiasi strumento finanziario, inoltrato o eseguito presso o al di fuori di
una sede di negoziazione, possa costituire abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione di mercato o un tentativo di effettuare una manipolazione di
mercato o di abusare di informazioni privilegiate, deve comunicarlo
immediatamente all'autorità competente. 3.
L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione volti a stabilire dispositivi e procedure appropriate per
conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1 e a stabilire sistemi e modelli
di notifica da utilizzare per conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 2. L’AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di
regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il […]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le
norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma a norma degli articoli
da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. CAPO 3
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Articolo 12
Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate 1.
L'emittente di uno strumento finanziario comunica
al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che
riguardano direttamente l'emittente e, per un periodo adeguato, pubblica sul
proprio sito internet tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a
comunicare al pubblico. 2.
Un partecipante al mercato delle quote di emissioni
comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo le informazioni
privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione
alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell'articolo
3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l'impresa
madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o dei quali il partecipante,
o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile per le questioni
operative, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale
comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all'utilizzo
degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata. Il primo comma non si applica al partecipante al
mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto
aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile,
nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori ad una soglia
minima di CO2
equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica
nominale non ha superato una determinata soglia minima. La Commissione intende adottare, tramite un atto
delegato a norma dell'articolo 31, misure che istituiscono una soglia minima di
CO2
equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell'applicazione
dell'esenzione prevista al secondo comma. 3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle
informazioni che costituiscono solo informazioni privilegiate ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e). 4.
Fatto salvo il paragrafo 5, l'emittente di uno
strumento finanziario o il partecipante al mercato delle quote di emissioni,
non soggetto all'esenzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma,
può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate, di cui al paragrafo 1, tali da non pregiudicare i
suoi legittimi interessi a condizione che siano soddisfatte entrambe le
condizioni seguenti: –
l'omissione non deve essere tale da fuorviare il
pubblico; –
l'emittente di uno strumento finanziario o il
partecipante al mercato delle quote di emissioni deve essere in grado di
garantire la riservatezza di tali informazioni. Quando l'emittente di uno strumento finanziario o
il partecipante al mercato delle quote di emissioni ha ritardato la
comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo
informa di tale ritardo l'autorità competente immediatamente dopo che le
informazioni sono state comunicate al pubblico. 5.
L'autorità competente può consentire che
l'emittente di uno strumento finanziario rinvii la comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate quando siano presenti le seguenti condizioni: –
le informazioni hanno un'importanza sistemica; –
è nell'interesse pubblico ritardarne la
pubblicazione; –
è possibile garantire la riservatezza di tali informazioni. L'autorizzazione deve avere forma scritta.
L'autorità competente provvede affinché il ritardo in questione duri solo il
periodo necessario per il pubblico interesse. A questo fine l'autorità competente verifica
almeno una volta alla settimana se il ritardo continui ad essere giustificato e
revoca immediatamente l'autorizzazione qualora non sussista più una delle
condizioni previste alle lettere a), b) o c). 6.
Quando un emittente di uno strumento finanziario o
un partecipante al mercato delle quote di emissioni, non soggetto all'esenzione
di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, o un soggetto che agisca in
suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel
normale esercizio della propria attività professionale, ai sensi dell'articolo
7, paragrafo 4, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al
pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione
intenzionale, tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo
paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un
obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di
natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. 7.
Le informazioni privilegiate relative a emittenti i
cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di
crescita per le PMI, possono essere pubblicate dalla sede di negoziazione sul
proprio sito internet anziché sul sito internet dell'emittente quando la sede
di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano
su quel mercato. In questo caso si ritiene che l'emittente in questione abbia
ottemperato all'obbligo di cui al paragrafo 1. 8.
Il presente articolo non si applica a emittenti che
non hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla
negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno
strumento negoziato solo su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o su
un sistema organizzato di negoziazione (OTF), non hanno chiesto o autorizzato
la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF in uno
Stato membro. 9.
L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione
per stabilire: –
gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione
al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 6 e 7; –
gli strumenti tecnici in base ai quali la
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e
5 può essere ritardata. L’AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di
attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il […]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le
norme tecniche di attuazione di cui al primo comma a norma
dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 13
Elenchi di persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate 1.
Gli emittenti di uno strumento finanziario o i
partecipanti al mercato delle quote di emissioni, non soggetti all'esenzione ai
sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, e le persone che agiscono a
nome o per conto loro: –
redigono un elenco di tutti coloro con i quali
esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto
di lavoro dipendente o altro, e che hanno accesso alle informazioni
privilegiate; –
aggiornano periodicamente l'elenco; nonché –
trasmettono l'elenco all'autorità competente non
appena possibile dietro sua richiesta. 2.
Gli emittenti di uno strumento finanziario i cui
strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita
per le PMI sono esentati dalla redazione di tale elenco. Tuttavia, se glielo
chiede l'autorità competente nell'ambito delle sue funzioni di sorveglianza o
di indagine, l'emittente trasmette all'autorità competente un elenco che
specifica le persone con cui esiste un rapporto di collaborazione professionale
e che hanno accesso alle informazioni privilegiate. 3.
Il presente articolo non si applica a emittenti che
non hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla
negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno
strumento negoziato solo su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o su
un sistema organizzato di negoziazione (OTF), non hanno chiesto o autorizzato
la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF in uno
Stato membro. 4.
La Commissione adotta, tramite atti delegati a
norma dell'articolo 31, misure che stabiliscono il contenuto dell'elenco di cui
al paragrafo 1, incluse le informazioni relative all'identità e ai motivi per
cui delle persone debbano essere inserite in un elenco di questo tipo, nonché
le condizioni alle quali gli emittenti di uno strumento finanziario o i
partecipanti al mercato delle quote di emissioni, o soggetti che agiscono a
loro nome, devono redigere un elenco di questo tipo, incluse le condizioni alle
quali tali elenchi devono essere aggiornati, la durata del periodo durante il
quale devono essere conservati e le responsabilità delle persone che vi
figurano. 5.
Il presente articolo si applica a ogni piattaforma
d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di
quote di emissioni o di altri prodotti correlati oggetto di vendita all'asta,
tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010. 6.
L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione
per stabilire il formato preciso degli elenchi di persone che hanno accesso ad
informazioni privilegiate e il formato per aggiornare tali elenchi di cui al
presente articolo. L’AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di
attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il […]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le
norme tecniche di attuazione di cui al primo comma a norma
dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 14
Operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione 1.
Coloro che esercitano responsabilità di direzione
presso un emittente di uno strumento finanziario o un partecipante al mercato
delle quote di emissioni, non soggetti all'esenzione ai sensi dell'articolo 12,
paragrafo 2, secondo comma, nonché le persone a loro strettamente associate,
provvedono affinché siano comunicate al pubblico le informazioni relative
all'esistenza di operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di
tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi
collegati, o quote di emissioni. Tali persone assicurano che tali informazioni
siano comunicate al pubblico entro due giorni lavorativi dal giorno in cui è
avvenuta l'operazione. 2.
Ai fini del paragrafo 1 le operazioni che devono
essere notificate comprendono: –
la cessione in garanzia o in prestito di strumenti
finanziari da parte o per conto di una persona di cui al paragrafo 1; –
operazioni effettuate da un gestore di portafoglio
o da altri per conto di una persona di cui al paragrafo 1 anche quando la
discrezionalità è esercitata da tale gestore o da altri. 3.
Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni il
cui totale è inferiore a 20 000 EUR nell'arco di un anno civile. 4.
Il presente articolo si applica a ogni piattaforma
d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di
quote di emissioni o di altri prodotti correlati oggetto di vendita all'asta,
tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010. 5.
La Commissione può adottare, tramite atti delegati
in conformità all'articolo 31, misure che modificano la soglia di cui al
paragrafo 3 tenendo conto degli sviluppi in atto sui mercati finanziari. 6.
La Commissione adotta, tramite atti delegati in
conformità all'articolo 31, misure che specificano le funzioni professionali di
persone che si ritiene esercitino responsabilità di direzione di cui al
paragrafo 1, i tipi di associazione, tra cui quelle per nascita, nonché in base
al diritto civile e contrattuale, che si ritiene creino uno stretto legame
personale, le caratteristiche di un'operazione di cui al paragrafo 2 che fanno
sorgere tale dovere, nonché le informazioni che devono essere comunicate al
pubblico e gli strumenti per informare il pubblico. Articolo 15
Raccomandazioni di investimento e statistiche 1.
Coloro che producono o diffondono informazioni che
raccomandano o consigliano una strategia di investimento, dirette ai canali di
distribuzione o al pubblico, devono ragionevolmente provvedere affinché tali
informazioni siano presentate in maniera corretta e devono comunicare i propri
interessi o segnalare eventuali conflitti di interesse relativi agli strumenti
finanziari ai quali tali informazioni si riferiscono. 2.
Le istituzioni pubbliche che divulgano statistiche
che possono avere un impatto significativo sui mercati finanziari procedono
alla loro diffusione in maniera corretta e trasparente. 3.
L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per definire le disposizioni tecniche per le varie categorie
di persone di cui al paragrafo 1, per la corretta presentazione delle
informazioni che raccomandano strategie di investimento e per la comunicazione
di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse. L’AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di
regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il […]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le
norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma a norma degli articoli
da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. CAPO 4
AESFEM E AUTORITÀ COMPETENTI Articolo 16
Autorità competenti Fatte salve le competenze delle autorità
giudiziarie, ogni Stato membro designa un'unica autorità amministrativa
competente ai fini del presente regolamento. L'autorità competente assicura che
le disposizioni del presente regolamento siano applicate sul proprio
territorio, per quanto riguarda tutte le attività svolte sul proprio
territorio, nonché le attività svolte all'estero relative a strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, per i quali è
stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su tale mercato, o che sono
negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o su un sistema
organizzato di negoziazione (OTF), all'interno del loro territorio. Gli Stati
membri ne informano la Commissione, l'AESFEM e le autorità competenti degli
altri Stati membri. Articolo 17
Poteri delle autorità competenti 1.
Le autorità competenti esercitano le loro funzioni
attraverso le seguenti modalità: (a)
direttamente; (b)
in collaborazione con altre autorità o con imprese
che operano sul mercato; (c)
sotto la loro responsabilità mediante delega a tali
autorità o a imprese che operano sul mercato; (d)
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. 2.
Per adempiere ai compiti loro assegnati dal
presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, in conformità
alla legislazione nazionale, dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine: (a)
possono accedere a qualsiasi documento sotto
qualsiasi forma e riceverne o farne una copia; (b)
possono chiedere informazioni a chiunque, inclusi
coloro che, successivamente, partecipano alla trasmissione di ordini o all'esecuzione
delle operazioni di cui trattasi, nonché i loro superiori e, laddove opportuno,
convocarli allo scopo di ottenere delle informazioni; (c)
in relazione a strumenti derivati su merci, possono
chiedere informazioni ai partecipanti al mercato sui relativi mercati a pronti
secondo formati standardizzati, ottenere relazioni sulle operazioni e accedere
direttamente ai sistemi degli operatori; (d)
possono eseguire ispezioni in siti diversi da
locali privati con o senza preavviso; (e)
dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione
dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione in conformità alla
legislazione nazionale e quando esista un ragionevole sospetto che documenti
connessi all'oggetto dell'ispezione possano avere rilevanza per provare un caso
di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato in
violazione del presente regolamento o della direttiva [nuova MAD], entrare in
locali privati allo scopo di sequestrare documenti sotto qualsiasi forma; (f)
chiedere le registrazioni esistenti relative al
traffico telefonico e allo scambio di dati conservate da un operatore di
telecomunicazioni o da una società di investimento, quando esista il
ragionevole sospetto che tali registrazioni connesse all'oggetto dell'ispezione
possano essere rilevanti al fine di dimostrare l'abuso di informazioni
privilegiate o la manipolazione del mercato definita nel presente regolamento o
nella direttiva [nuova MAD]; tali registrazioni tuttavia non devono riguardare
il contenuto della comunicazione alla quale si riferiscono. 3.
Le autorità competenti esercitano i poteri di
vigilanza e di indagine, di cui al paragrafo 2, in conformità alla legislazione
nazionale. 4.
Il trattamento dei dati personali raccolti
nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine ai sensi del presente
articolo avviene in conformità alla direttiva 95/46/CE. 5.
Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure
appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i
poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti. Articolo 18
Cooperazione con l'AESFEM 1.
Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai
fini del presente regolamento, in conformità al regolamento (UE) n. 1095/2010. 2.
Le autorità competenti forniscono quanto prima
all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei propri
compiti, in conformità all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.
L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione
per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di
cui al paragrafo 2. L’AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di
attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il […]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le
norme tecniche di attuazione di cui al primo comma a norma
dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 19
Obbligo di cooperazione 1.
Le autorità competenti cooperano reciprocamente e
con l'AESFEM quando ciò sia necessario ai fini del presente regolamento. In
particolare, le autorità competenti prestano assistenza alle autorità
competenti di altri Stati membri e all'AESFEM e, senza indebiti ritardi,
scambiano informazioni e cooperano nelle attività di indagine e di applicazione
delle norme. Tali forme di cooperazione e assistenza si applicano anche per
quanto riguarda la Commissione in relazione allo scambio di informazioni
relative alle merci che costituiscono prodotti agricoli di cui all'elenco
dell'allegato I del trattato. 2.
Le autorità competenti e l'AESFEM cooperano con
l'ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) e
le autorità di regolamentazione nazionali degli Stati membri per assicurare un
approccio coordinato nell'applicazione delle norme pertinenti quando operazioni,
ordini di compravendita o altre iniziative o comportamenti fanno riferimento a
uno o più strumenti finanziari ai quali si applica il presente regolamento,
nonché a uno o più prodotti energetici all’ingrosso ai quali si applicano gli
articoli 3, 4 e 5 del [regolamento (UE) n. … del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'integrità e alla trasparenza del mercato dell’energia].
Le autorità competenti prendono in considerazione le caratteristiche specifiche
delle definizioni dell'articolo 2 del [regolamento (UE) n. … del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'integrità e alla trasparenza del mercato
dell’energia] e le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del [regolamento (UE)
n. … del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'integrità e alla
trasparenza del mercato dell’energia] quando applicano gli articoli 6, 7 e 8
del presente regolamento agli strumenti finanziari relativi ai prodotti
energetici all'ingrosso. 3.
Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare
immediatamente le informazioni necessarie ai fini di cui al paragrafo 1. 4.
Quando un'autorità competente ritiene che atti
contrari alle disposizioni del presente regolamento siano, o siano stati,
compiuti sul territorio di un altro Stato membro o che determinati atti
incidano negativamente sugli strumenti finanziari negoziati su una sede di
negoziazione situata in un altro Stato membro, essa informa, con la maggiore
precisione possibile, l'autorità competente dell'altro Stato membro e l'AESFEM
e, in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso, l'ACER. Le autorità
competenti dei vari Stati membri interessati procedono a consultazioni
reciproche e con l'AESFEM e, in relazione ai prodotti energetici all'ingrosso, con
l'ACER, in merito alle opportune iniziative da adottare e si tengono
reciprocamente informate in merito ai più importanti sviluppi intermedi. Esse
coordinano le loro iniziative, al fine di evitare eventuali duplicazioni e
sovrapposizioni nell'applicazione di misure amministrative, sanzioni e ammende
a tali casi transfrontalieri in conformità agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 e
si prestano assistenza reciproca nell'applicazione delle rispettive decisioni. 5.
L’autorità competente di uno Stato membro può
richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai
fini di ispezioni o indagini in loco. Essa informa l'l'AESFEM di qualsiasi richiesta di
cui al primo comma. Nel caso di un'indagine o di un'ispezione con effetti
transfrontalieri, l'AESFEM coordina l'indagine o l'ispezione se una delle
autorità competenti lo richiede. Quando un’autorità competente riceve da
un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di procedere ad
un’ispezione o ad un'indagine in loco, può adottare una delle seguenti misure: (a)
effettuare l’ispezione o l’indagine in loco
direttamente; (b)
consentire all’autorità competente che ha
presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco; (c)
consentire all’autorità competente che ha
presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in
loco; (d)
nominare controllori o esperti che eseguano
l’ispezione o l’indagine in loco; (e)
condividere con le altre autorità competenti
attività specifiche collegate all’attività di vigilanza. 6.
Fatto salvo l’articolo 258 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l'autorità competente, la cui
richiesta di informazioni o di assistenza, in conformità ai paragrafi 1, 2, 3 e
4, non abbia ottenuto seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta
di informazioni o di assistenza sia stata respinta, può comunicare, entro un
termine ragionevole, tale rifiuto o mancata reazione all'AESFEM. Nelle situazioni summenzionate l’AESFEM può
intervenire a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010,
ferma restando la possibilità di intervenire a norma dell’articolo 17 del
regolamento (UE) n. 1095/2010. 7.
Le autorità competenti cooperano e scambiano
informazioni con le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali e dei
paesi terzi competenti per i relativi mercati a pronti quando abbiano
ragionevoli motivi di ritenere che siano, o siano stati, compiuti atti che
costituiscono abuso di mercato ai sensi dell'articolo 2. Tale forma di
cooperazione assicura un quadro consolidato dei mercati finanziari e a pronti e
permette di individuare e sanzionare abusi di mercato tra mercati diversi e
transfrontalieri. In relazione alle quote di emissioni, la
cooperazione e lo scambio di informazioni previsti al precedente comma sono
garantiti anche tramite: (a)
il sorvegliante d'asta, in relazione alle aste
delle quote di emissioni o altri prodotti correlati oggetto di vendita
all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, (b)
le autorità competenti, gli amministratori di
registro, tra cui l'amministratore centrale e gli altri organismi pubblici
incaricati della vigilanza a norma della direttiva 2003/87/CE. L'AESFEM svolge un ruolo di agevolazione e
coordinamento in relazione alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra
autorità competenti e autorità di regolamentazione in altri Stati membri e
paesi terzi. Le autorità competenti, quando ciò sia possibile, concludono
accordi di cooperazione con le autorità di regolamentazione di paesi terzi
responsabili per i relativi mercati a pronti ai sensi dell'articolo 20. 8.
La comunicazione di dati personali ad un paese
terzo è disciplinata dagli articoli 22 e 23. 9.
L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di
informazioni e assistenza di cui al presente articolo. L’AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di
attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il […]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le
norme tecniche di attuazione di cui al primo comma a norma
dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 20
Cooperazione con i paesi terzi 1.
Le autorità competenti degli Stati membri, ove
necessario, concludono accordi di cooperazione con le autorità competenti di
paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità e l'applicazione
degli obblighi derivanti dal presente regolamento nei paesi terzi. Tali accordi
di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che
consente alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del
presente regolamento. Un'autorità competente informa l'AESFEM
e le altre autorità competenti degli Stati membri quando intende concludere un
accordo di questo tipo. 2.
L'AESFEM coordina lo sviluppo degli accordi di
cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le pertinenti
autorità competenti dei paesi terzi. A questo fine l'AESFEM prepara un modello
di documento per gli accordi di cooperazione che possono essere utilizzati
dalle autorità competenti degli Stati membri. L'AESFEM coordina inoltre lo scambio tra le
autorità competenti degli Stati membri delle informazioni ottenute dalle
autorità competenti di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini
dell'adozione di misure nell'ambito degli articoli 24, 25, 26, 27 e 28. 3.
Le autorità competenti concludono accordi di
cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità
competenti di paesi terzi solo quando il segreto professionale applicabile alle
informazioni comunicate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste
dall’articolo 21. Tale scambio d’informazioni deve essere destinato
all’esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti. 4.
La comunicazione di dati personali ad un paese
terzo è disciplinata dagli articoli 22 e 23. Articolo 21
Segreto d'ufficio 1.
Le informazioni riservate ricevute, scambiate o
trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in
materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.
Il segreto professionale si applica a tutte le
persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'autorità
competente o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato cui
l'autorità competente ha delegato i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti
che hanno ricevuto un mandato da detta autorità. Le informazioni coperte dal
segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o
autorità se non in forza di disposizioni di legge. 3.
Tutte le informazioni scambiate tra le autorità
competenti in applicazione del presente regolamento sono considerate riservate,
salvo quando l’autorità competente dichiari al momento della loro trasmissione
che tali informazioni possono essere comunicate o quando tale comunicazione sia
necessaria a fini legali. Articolo 22
Protezione dei dati Per quanto riguarda il trattamento di dati personali
effettuato dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento, le autorità
competenti applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE. Per quanto
riguarda il trattamento di dati personali effettuato dall'AESFEM nel quadro del
presente regolamento, l'AESFEM si conforma alle disposizioni del regolamento
(CE) n. 45/2001. I dati personali vengono conservati per un
periodo massimo di 5 anni. Articolo 23
Comunicazione di dati personali a paesi terzi 1.
L'autorità competente di uno Stato membro può trasferire
dati personali ad un paese terzo a condizione che siano soddisfatti i requisiti
previsti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare gli articoli 25 e 26, e solo
su base individuale. L'autorità competente dello Stato membro garantisce che il
trasferimento sia necessario ai fini del presente regolamento. L'autorità
competente assicura che il paese terzo non trasferisca i dati ad un altro paese
terzo salvo che non sia stata data esplicita autorizzazione scritta e siano
soddisfatte le condizioni specificate dall'autorità competente dello Stato
membro. I dati personali possono essere trasferiti solo ad un paese terzo che
offra un adeguato livello di protezione dei dati personali. 2.
L’autorità competente di uno Stato membro può
comunicare le informazioni ricevute da un’autorità competente di un altro Stato
membro ad un'autorità competente di un paese terzo soltanto quando essa abbia
ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità competente che ha trasmesso le
informazioni e, laddove applicabile, comunica tali informazioni esclusivamente
per le finalità per le quali l'autorità competente ha espresso il proprio
accordo. 3.
Un accordo di cooperazione che preveda lo scambio
di dati personali deve conformarsi alla direttiva 95/46/CE. CAPO 5
Misure e sanzioni amministrative Articolo 24
Misure e sanzioni amministrative 1.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative
alle misure e sanzioni amministrative da applicare, nelle circostanze definite
all'articolo 25, a quanti si rendano responsabili di violazioni delle
disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti
necessari a garantirne l’applicazione. Le misure e le sanzioni previste sono
efficaci, proporzionate e dissuasive. Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento] gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla
Commissione le norme di cui al primo comma. Essi ne comunicano senza indugio
alla Commissione e all’AESFEM ogni successiva modifica. 2.
Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori nelle
circostanze definite all'articolo 25, le autorità competenti collaborano
strettamente per garantire che le sanzioni e le misure amministrative producano
i risultati voluti dal presente regolamento e per coordinare le proprie
iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione
di misure amministrative, sanzioni e ammende nei casi transfrontalieri a norma
dell'articolo 19. Articolo 25
Poteri sanzionatori Il presente articolo si applica a: (a)
chiunque abusi di informazioni privilegiate in
violazione dell'articolo 9; (b)
chiunque raccomandi o induca altri ad abusare di
informazioni privilegiate in violazione dell'articolo 9; (c)
chiunque comunichi in modo improprio informazioni
privilegiate in violazione dell'articolo 9; (d)
chiunque operi manipolazioni di mercato in
violazione dell'articolo 10; (e)
chiunque tenti di operare manipolazioni di mercato
in violazione dell'articolo 10; (f)
chiunque gestisca l'attività di una sede di
negoziazione e non provveda ad adottare e mantenere dispositivi e procedure
efficaci diretti a prevenire e individuare pratiche di manipolazione di
mercato, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1; (g)
chiunque predisponga o esegua a titolo
professionale operazioni su strumenti finanziari e non provveda a predisporre
sistemi per individuare e segnalare operazioni che potrebbero costituire abuso
di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di
operare manipolazioni di mercato o non provveda a segnalare immediatamente
all'autorità competente ordini o operazioni sospette, in violazione
dell'articolo 11, paragrafo 2; (h)
un emittente di uno strumento finanziario o un
partecipante al mercato delle quote di emissioni, non soggetto ad esenzione ai
sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, che non provveda a
comunicare immediatamente al pubblico informazioni privilegiate o a pubblicare
sul suo sito internet informazioni privilegiate da comunicare al pubblico, in
violazione dell'articolo 12, paragrafo 1; (i)
un emittente di uno strumento finanziario o un
partecipante al mercato delle quote di emissioni, non soggetto ad esenzione ai
sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, che ritardi la
comunicazione di informazioni privilegiate quando tale ritardo probabilmente
fuorvierebbe il pubblico o senza garantire la riservatezza di tali informazioni,
in violazione dell'articolo 12, paragrafo 2; (j)
un emittente di uno strumento finanziario o un
partecipante al mercato delle quote di emissioni, non soggetto ad esenzione ai
sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, che non provveda ad
informare l'autorità competente in merito ad un ritardo nella comunicazione di
informazioni privilegiate, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 2; (k)
un emittente di uno strumento finanziario o un
partecipante al mercato delle quote di emissioni o chiunque operi a loro nome o
per loro conto, che non provveda a comunicare al pubblico le informazioni
privilegiate comunicate a chiunque operi nel normale esercizio della propria
attività professionale, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 4; (l)
un emittente di uno strumento finanziario o un
partecipante al mercato delle quote di emissioni, non soggetto ad esenzione ai
sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, o chiunque operi a loro
nome o per loro conto, che non provveda a redigere, aggiornare periodicamente o
trasmettere all'autorità competente, dietro richiesta, un elenco di persone in
possesso di informazioni privilegiate, in violazione dell'articolo 13,
paragrafo 1; (m)
chiunque eserciti responsabilità di direzione
presso un emittente di uno strumento finanziario o un partecipante al mercato
delle quote di emissioni, non soggetto all'esenzione ai sensi dell'articolo 12,
paragrafo 2, secondo comma, nonché chiunque sia ad essi strettamente associato,
che non provveda a comunicare al pubblico l'esistenza di operazioni condotte
per loro conto, in violazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2; (n)
chiunque produca o diffonda informazioni che
raccomandano o consigliano una strategia di investimento, destinate ai canali
di distribuzione o al pubblico, che non provveda ragionevolmente affinché tali
informazioni siano presentate in modo corretto o ometta di comunicare interessi
o conflitti di interesse, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1; (o)
chiunque presti o abbia prestato attività
professionale per un'autorità competente o per qualsiasi autorità o impresa che
opera sul mercato cui l'autorità competente ha delegato i propri poteri, che
comunichi informazioni coperte da segreto professionale in violazione
dell'articolo 21; (p)
chiunque non provveda, se richiesto, a permettere
all'autorità competente l'accesso a un documento o a trasmetterne copia, a
norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a); (q)
chiunque non provveda a trasmettere informazioni o
a rispondere ai solleciti dell'autorità competente a norma dell'articolo 17,
paragrafo 2, lettera b); (r)
un partecipante al mercato che non trasmetta
all'autorità competente informazioni relative a strumenti derivati su merci o
relazioni su operazioni sospette o non permetta l'accesso diretto ai sistemi
degli operatori, quando tali informazioni sono richieste a norma dell'articolo
17, paragrafo 2, lettera c); (s)
chiunque non provveda a permettere all'autorità
competente l'accesso richiesto ad un sito a fini di ispezione, a norma
dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera d); (t)
chiunque non provveda a permettere all'autorità
competente l'accesso richiesto alle esistenti registrazioni telefoniche e
relative al traffico dei dati, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera
f); (u)
chiunque non ottemperi ad una richiesta
dell'autorità competente di cessare una pratica contraria al presente
regolamento, sospendere la negoziazione di strumenti finanziari o pubblicare
una dichiarazione rettificativa; (v)
chiunque continui a svolgere un'attività dopo
esserne stato inibito dall'autorità competente. Articolo 26
Misure e sanzioni amministrative 1.
Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità
competenti in conformità all'articolo 17, nel caso di una violazione di cui al
paragrafo 1, le autorità competenti, in conformità alla legislazione nazionale,
hanno il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni e misure amministrative: (a)
un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile
della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non
reiterarlo; (b)
misure da applicare in caso di omessa
collaborazione alle indagini di cui all'articolo 17; (c)
misure dirette a porre termine alla violazione
continuata del presente regolamento e a eliminarne gli effetti; (d)
una dichiarazione che indica il responsabile e la
natura della violazione, pubblicata sul sito internet delle autorità competenti; (e)
la correzione di comunicazioni false o fuorvianti,
imponendo all'emittente o altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni
false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica; (f)
interdizione temporanea dell'esercizio di un'attività;
(g)
revoca dell'autorizzazione di una società di
investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [nuova MIFID]; (h)
interdizione temporanea nei confronti di membri
dell'organo di gestione di una società di investimento o di qualsiasi altra persona
fisica ritenuta responsabile, di svolgere funzioni in società di investimento ; (i)
sospensione della negoziazione degli strumenti
finanziari in questione; (j)
richiesta di congelamento e/o sequestro di attivi; (k)
sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio
dell'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla
violazione, quando possono essere determinati; (l)
nel caso di una persona fisica, sanzioni
amministrative pecuniarie fino a [5 000 000 EUR] o, negli
Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente
nella divisa nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento; (m)
nel caso di una persona giuridica, sanzioni
amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato totale annuo dell’esercizio
finanziario precedente; se la persona giuridica è un'impresa figlia di
un'impresa madre [secondo la definizione degli articoli 1 e 2 della direttiva
83/349/CEE], il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo che
risulta nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell’esercizio
finanziario precedente. 2.
Le autorità competenti possono disporre di altri
poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possono prevedere
sanzioni amministrative pecuniarie di importo più elevato di quello stabilito
nel suddetto paragrafo. 3.
Le sanzioni e misure amministrative imposte per
violazione del presente regolamento sono immediatamente pubblicate, assieme
alle informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché
all’identità dei soggetti che ne sono responsabili, a meno che tale
pubblicazione metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari.
Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle
parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni e le misure
senza rivelare l'identità degli interessati. Articolo 27
Applicazione effettiva di sanzioni 1.
Nello stabilire il tipo di sanzione o misura
amministrativa le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze
pertinenti, tra cui: (a)
la gravità e la durata della violazione; (b)
il grado di responsabilità dell'autore della
violazione; (c)
la capacità finanziaria della persona fisica o
giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona
giuridica o dal reddito annuo della persona fisica; (d)
l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite
evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in
cui possano essere determinati; (e)
il livello di cooperazione che la persona fisica o
giuridica responsabile ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando
la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle
perdite evitate; (f)
precedenti violazioni da parte della persona fisica
o giuridica responsabile. Le autorità competenti possono tener conto di
ulteriori fattori se questi sono specificati nella legislazione nazionale. 2.
L'AESFEM pubblica orientamenti diretti alle
autorità competenti in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE)
n. 1095/2010 sui tipi di sanzioni e misure amministrative e l'ammontare
delle ammende. Articolo 28
Ricorso Gli Stati membri assicurano che le decisioni
adottate dalle autorità competenti in conformità al presente regolamento siano
soggette a un diritto di ricorso. Articolo 29
Segnalazione di violazioni 1.
Gli Stati membri adottano dispositivi efficaci per
promuovere la segnalazione alle autorità competenti di violazioni del presente
regolamento, tra cui almeno: (a)
procedure specifiche per il ricevimento di
segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche; (b)
un'adeguata protezione di quanti segnalano
potenziali o effettive violazioni; (c)
la protezione dei dati personali concernenti sia la
persona che segnala le violazioni potenziali o effettive sia la persona fisica
presunta responsabile della violazione, in conformità ai principi stabiliti
nella direttiva 95/46/CE; (d)
procedure adeguate per garantire il diritto di
difesa del presunto responsabile, nonché il diritto a essere sentito prima che
venga presa una decisione che lo riguarda e il diritto a un effettivo ricorso
giurisdizionale nei confronti di qualsiasi decisione o misura che lo riguardi. 2.
Incentivi finanziari possono essere concessi, in
conformità alla legislazione nazionale, a quanti offrono informazioni
importanti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento se tali
persone non sono tenute da un preesistente dovere di natura legale o
contrattuale a comunicare tali informazioni, quando si tratta di informazioni
prima ignorate e che portano all'imposizione di misure o sanzioni amministrative
per una violazione del presente regolamento. 3.
La Commissione adotta, tramite atti delegati in
conformità all'articolo 33, misure dirette a precisare le procedure, i
meccanismi e i dispositivi di cui al paragrafo 1, tra cui le modalità di
segnalazione e le modalità di verifica di tali segnalazioni, nonché le misure
per la protezione degli interessati. Articolo 30
Scambio di informazioni con l'AESFEM 1.
Le autorità competenti e giudiziarie trasmettono
ogni anno all’AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le ammende,
sanzioni e misure amministrative applicate a norma degli articoli 24, 25,
26, 27, 28 e 29. L'AESFEM pubblica queste informazioni in una relazione
annuale. 2.
Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico
ammende, sanzioni e misure amministrative, essa le comunica contemporaneamente
all’AESFEM. 3.
Se la pubblicazione di un'ammenda, sanzione o
misura amministrativa riguarda una società di investimento autorizzata a norma
della direttiva [nuova MIFID], l’AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione
pubblicata nel registro delle società di investimento istituito a norma
dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva [nuova MIFID]. 4.
L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni
di cui al presente articolo. L’AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di
attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il […]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le
norme tecniche di attuazione di cui al primo comma a norma
dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. CAPO 6
ATTI DELEGATI Articolo 31
Delega di poteri Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 32 per quanto riguarda
l'integrazione e la modifica delle condizioni dei programmi di buy-back e la
stabilizzazione di strumenti finanziari, le definizioni contenute nel presente
regolamento, le condizioni per la redazione degli elenchi privilegiati, le
condizioni relative alle operazioni effettuate da persone che esercitano
responsabilità di direzione e le disposizioni relative alle persone che
forniscono informazioni che permettono di individuare eventuali violazioni del
presente regolamento. Articolo 32
Esercizio della delega 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla
Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo. 2.
La delega dei poteri è conferita per un periodo
indeterminato di tempo a decorrere dalla data di cui all’articolo 36, paragrafo
1. 3.
La delega di poteri può essere revocata in qualunque
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone
fine alla delega dei poteri in essa specificati. Gli effetti della decisione di
revoca decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata.
La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati
già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo
notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato entra in vigore solo se il Parlamento
europeo o il Consiglio non hanno formulato obiezioni entro due mesi dalla data
alla quale è stato loro notificato oppure se, prima della scadenza di tale
periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla
Commissione che non intendono formulare obiezioni. Detto termine può essere
prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. CAPO 7
ATTI ESECUTIVI Articolo 33
Procedura di comitato 1.
Per l'adozione degli atti di esecuzione di cui
all'articolo 29, paragrafo 3, la Commissione è assistita dal comitato europeo
dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione[41]. Tale comitato è un comitato
ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011[42]. 2.
Nei casi in cui si fa riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo
conto delle disposizioni dell’articolo 8 dello stesso. CAPO 8
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 34
Abrogazione della direttiva 2003/6/CE La direttiva 2003/6/CE è abrogata con effetto
dal [24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento]. I
riferimenti alla direttiva 2003/6/CE devono essere interpretati come
riferimenti al presente regolamento. Articolo 35
Disposizioni transitorie Le pratiche di mercato in vigore prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento e riconosciute dalle autorità
competenti a norma del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione[43], ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1, punto 2, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, rimangono tali
fino a [12 mesi dall’applicazione del presente regolamento] a
condizione che vengano notificate all'AESFEM dalle autorità competenti
interessate prima della data di applicazione del presente regolamento. Articolo 36
Entrata in vigore e applicazione 1.
Il presente regolamento entra in vigore [il
ventesimo giorno successivo alla data della] pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. 2.
Esso si applica dal [24 mesi dopo l’entrata in
vigore del presente regolamento] con l'eccezione degli articoli 3, paragrafo 2,
8, paragrafo 5, 11, paragrafo 3, 12, paragrafo 9, 13, paragrafo 4, 13,
paragrafo 6, 14, paragrafo 5, 14, paragrafo 6, 15, paragrafo 3, 18, paragrafo
9, 19, paragrafo 9, 28, paragrafo 3 e 29, paragrafo 3, che si applicano
immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I A.
Indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o
fuorvianti e nel fissare i prezzi Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, e fatti salvi i tipi di
comportamento di cui al paragrafo 3, i partecipanti al mercato e le autorità
competenti, quando esaminano le operazioni o gli ordini di compravendita,
tengono conto degli indicatori di cui al seguente elenco non tassativo, che non
devono essere necessariamente considerati di per sé una manipolazione di
mercato: (a)
la misura in cui ordini di compravendita inoltrati
o operazioni avviate rappresentano una quota significativa del volume giornaliero
di scambi nello strumento finanziario pertinente, nel contratto a pronti su
merci collegato, o prodotti oggetto di asta basati su quote di emissioni, in
particolare quando tali attività determinano una significativa variazione dei
prezzi; (b)
la misura in cui ordini di compravendita inoltrati
o operazioni avviate da persone con un'importante posizione di acquisto o di
vendita in uno strumento finanziario, in un contratto a pronti su merci
collegato, o in un prodotto oggetto di vendita all'asta basato su quote di
emissioni, determinano significative variazioni nel prezzo di quello strumento
finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o del prodotto oggetto
di vendita all'asta basato su quote di emissioni; (c)
se operazioni avviate non portano a modificare la
titolarità economica di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su
merci collegato o di un prodotto oggetto di vendita all'asta basato su quote di
emissioni; (d)
la misura in cui gli ordini di compravendita
inoltrati o le operazioni avviate prevedono inversioni di posizione nel breve
periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di
scambi nel relativo strumento finanziario, in un contratto su merci a pronti
collegato o in un prodotto oggetto di vendita all'asta basato su quote di
emissioni, e possono essere associati a significative variazioni del prezzo di
uno strumento finanziario, un contratto su merci a pronti collegato o un
prodotto oggetto di vendita all'asta basato su quote di emissioni; (e)
la misura in cui gli ordini di compravendita
inoltrati o le operazioni avviate sono concentrati in un breve lasso di tempo
nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del
prezzo che successivamente si inverte; (f)
la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati
modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro o
lettera di uno strumento finanziario, di un contratto su merci a pronti
collegato o di un prodotto oggetto di vendita all'asta basato su quote di
emissioni o, più in generale, la rappresentazione del prospetto degli ordini a
disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro
esecuzione; (g)
la misura in cui vengono inoltrati gli ordini di
compravendita o vengono avviate le operazioni nel momento preciso o intorno al
momento in cui vengono calcolati i prezzi di riferimento, i prezzi di
regolamento e le valutazioni, determinando variazioni nei prezzi che hanno
effetti su detti prezzi e valutazioni. B.
Indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi
o di altri tipi di inganno o espediente Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, e fatti salvi i tipi di
comportamento di cui al punto 3, secondo paragrafo, i partecipanti al mercato e
le autorità competenti, quando esaminano le operazioni o gli ordini di
compravendita, tengono conto degli indicatori di cui al seguente elenco non
tassativo, che non devono essere necessariamente considerati di per sé una
manipolazione di mercato: (a)
se gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni
avviate da determinate persone sono preceduti o seguiti dalla diffusione di
informazioni false o fuorvianti da parte delle stesse persone o da persone ad
esse collegate; (b)
se vengono inoltrati ordini di compravendita o
avviate operazioni da parte di determinate persone, prima o dopo che le stesse
persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso raccomandazioni
di investimento che sono errate o tendenziose o manifestamente influenzate da
interessi determinanti. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER
PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
dell'azione e dell'incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni
penali per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
(abusi di mercato) 1.2. Settori interessati nella
struttura ABM/ABB[44]
Mercato
interno – mercati finanziari 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ý La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione
preparatoria[45]
¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Gli
obiettivi generali del regolamento e della direttiva relativi agli abusi di
mercato consistono nell'accrescere l'integrità del mercato e la protezione
degli investitori proibendo a quanti sono in possesso di informazioni
privilegiate di negoziare in strumenti finanziari collegati e vietando la
manipolazione dei mercati finanziari attraverso pratiche come la diffusione di
voci o informazioni false (aggiotaggio) e operazioni di negoziazione dirette a
fissare i prezzi a livelli anomali assicurando contemporaneamente un testo
normativo unico e pari condizioni di operatività, migliorando l'attrattività
dei mercati dei valori mobiliari per la raccolta di capitali degli emittenti
sui mercati di crescita per le PMI. 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. Alla
luce dei predetti obiettivi generali, sono importanti i seguenti obiettivi
strategici più specifici: -
garantire che il regolamento e la direttiva tengano il passo con gli sviluppi
di mercato; -
garantire l'effettiva applicazione delle norme sugli abusi di mercato; -
migliorare l'efficienza del regime normativo sugli abusi di mercato assicurando
una maggiore chiarezza e certezza del diritto; -
ridurre gli oneri amministrativi ove possibile, in particolare per gli
emittenti sui mercati delle PMI. Attività AMB/ABB interessate I
predetti obiettivi specifici richiedono il conseguimento dei seguenti obiettivi
operativi: -
impedire gli abusi di mercato su mercati organizzati, piattaforme e operazioni
OTC (fuori borsa); -
impedire gli abusi di mercato sui mercati delle merci e degli strumenti
derivati collegati; -
garantire che le autorità di regolamentazione dispongano delle informazioni e
dei poteri necessari per l'effettiva applicazione delle norme; -
garantire l'esistenza di sanzioni coerenti, efficaci e dissuasive; -
ridurre o eliminare opzioni e discrezionalità; -
chiarire determinati concetti essenziali. 1.4.3. Risultati ed effetti previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. L'impatto
complessivo delle proposte condurrà a notevoli miglioramenti nell'affrontare il
fenomeno degli abusi di mercato all'interno dell'UE. Anzitutto, verranno
migliorate l'integrità di mercato e la protezione degli investitori precisando
quali mercati e strumenti finanziari sono interessati, garantendo che siano
coperti gli strumenti ammessi alla negoziazione solo su un sistema multilaterale
di negoziazione (MTF) e su altri nuovi tipi di sistemi organizzati di
negoziazione. Inoltre verrà migliorata la protezione nei confronti degli abusi
di mercato negli strumenti derivati su merci attraverso una maggiore
trasparenza di mercato. Oltre a ciò sarà più facile individuare meglio gli
abusi di mercato offrendo alle autorità competenti i necessari poteri per
effettuare indagini e migliorare la capacità di deterrenza dei regimi
sanzionatori introducendo principi minimi per quanto riguarda le sanzioni
amministrative e richiedendo l'adozione di sanzioni penali. Oltre a ciò, si
arriverà ad una impostazione più coerente per quanto riguarda gli abusi di
mercato riducendo opzioni e discrezionalità concesse agli Stati membri e
introducendo un regime proporzionato per gli emittenti sui mercati di crescita
per le PMI. Nel complesso, si prevede che esse contribuiranno a migliorare
l'integrità dei mercati finanziari il che avrà un impatto positivo sulla
fiducia degli investitori e ciò contribuirà a sua volta a una maggiore
stabilità dei mercati finanziari. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. I
principali indicatori e fonti di informazione che potrebbero essere utilizzati
nella valutazione sono i seguenti: -
i dati provenienti dalle competenti autorità nazionali sul numero di casi di
abusi di mercato sui cui esse hanno indagato e che hanno sanzionato; nonché -
una relazione (che potrebbe essere presentata dall'AESFEM) sull'esperienza
acquisita dai regolatori nell'applicazione della legislazione. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine A
breve termine: -
garantire che le autorità di regolamentazione dispongano delle informazioni e
dei poteri necessari per l'effettiva applicazione delle norme; -
garantire l'esistenza di sanzioni coerenti, efficaci e dissuasive; -
ridurre o eliminare opzioni e discrezionalità; -
chiarire determinati concetti essenziali. A
lungo termine: -
impedire gli abusi di mercato su mercati organizzati, piattaforme e operazioni
OTC (fuori borsa); -
impedire gli abusi di mercato sui mercati delle merci e dei prodotti derivati
collegati. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea Sebbene
tutti i problemi delineati nella valutazione d'impatto presentino importanti
implicazioni per ogni singolo Stato membro, il loro impatto complessivo può
essere pienamente percepito solo in un contesto transfrontaliero. Questo perché
l'abuso di mercato può avvenire ovunque tale strumento sia quotato, oppure
fuori borsa ("over the counter"), quindi anche su mercati diversi dal
mercato primario dello strumento in questione. Vi è quindi un rischio reale che
le iniziative prese a livello nazionale nei confronti degli abusi di mercato
possano essere aggirate o rese inefficaci in assenza di un'iniziativa a livello
dell'UE. Inoltre, è essenziale adottare un'impostazione coerente al fine di
evitare arbitraggi normativi e dato che questo aspetto è già coperto
dall'acquis dell'esistente direttiva sugli abusi di mercato, uno sforzo comune
permette di affrontare meglio i problemi evidenziati nella valutazione
d'impatto. 1.5.3. Principali insegnamenti tratti
da esperienze simili La
presente proposta di regolamento si basa sull'esistente direttiva sugli abusi
di mercato che ha mostrato alcuni limiti in fase di applicazione ed è stata
applicata in modo diverso tra gli Stati membri inducendo la necessità di una
revisione sotto forma di un regolamento e di una direttiva. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Come
annunciato nella comunicazione del 2 giugno 2010 "Regolamentare i servizi
finanziari per garantire una crescita sostenibile"[46], la Commissione intende completare
il proprio programma di riforma finanziaria nei prossimi mesi. Delle proposte
esistenti o pendenti elencate nella comunicazione, alcune sono collegate alla
presente iniziativa e contribuiranno a conseguire gli obiettivi di una migliore
protezione degli investitori e di una maggiore trasparenza e integrità del
mercato. La
proposta di regolamento sulle vendite allo scoperto e i Credit Default Swaps
prevede un sistema di comunicazione delle vendite allo scoperto che renderebbe
più facile per i regolatori individuare casi di manipolazione del mercato o di
abuso di informazioni privilegiate collegati a vendite allo scoperto[47]. Anche
la proposta di regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni migliorerà la trasparenza di
importanti posizioni in strumenti derivati OTC aiutando i regolatori a
monitorare gli abusi di mercato attraverso l'uso di strumenti derivati[48]. L'esame
dei mercati effettuato nella direttiva sugli strumenti finanziari prende in considerazione
le possibilità di ampliare l'attuale portata delle segnalazioni in relazione
alle operazioni relative a strumenti negoziati solo su sistemi di negoziazione
multilaterali (MTF) e la segnalazione di operazioni OTC (fuori borsa) inclusi
gli strumenti derivati. La segnalazione alle autorità competenti di operazioni OTC
in strumenti non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato
attualmente non è obbligatoria, ma una segnalazione di questo tipo renderebbe
più facile per i regolatori individuare eventuali abusi di mercato attraverso
tali strumenti[49].
Le
questioni relative ai requisiti di trasparenza e ai comportamenti manipolativi
specifici ai mercati fisici dell'energia, nonché la segnalazione di operazioni per
garantire l'integrità dei mercati dell'energia, costituiscono l'oggetto della
proposta di regolamento della Commissione sull'integrità e la trasparenza del
mercato dell'energia[50]. 1.6. Durata dell'azione e
dell'incidenza finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ý Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[51] ý Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione. ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi istituiti dalle Comunità[52]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio
pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni generali // 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni da presentare Precisare frequenza e
condizioni. L'articolo
81 del regolamento che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati (AESFEM) prevede la valutazione dell’esperienza acquisita grazie
all’operato dell’autorità ogni tre anni a partire dall’inizio effettivo delle
sue attività. A tal fine, la Commissione pubblicherà una relazione generale che
sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati È
stata effettuata una valutazione d'impatto più specifica per accompagnare i
progetti di regolamenti che istituiscono l’Autorità bancaria europea,
l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La
risorsa aggiuntiva per l'AESFEM prevista in conseguenza delle attuali proposte
è necessaria per consentire all'autorità di esercitare le sue competenze. 1. L'AESFEM
assicura l'armonizzazione e il coordinamento delle norme per quanto riguarda: -
l'esenzione per stabilizzazione e programmi di riacquisto di azioni proprie
(buy-back) (articolo 3); -
le norme tecniche per l'individuazione e la notifica di operazioni sospette
(articolo 11); -
gli strumenti tecnici per un'appropriata comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate (articolo 12); -
gli strumenti tecnici per rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni
privilegiate (articolo 12); -
un elenco indicativo e non tassativo di eventi relativi agli emittenti i cui
strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul mercato delle PMI che
potrebbero costituire informazioni privilegiate (articolo 12); -
contenuto e formato di elenchi delle persone in possesso di informazioni
privilegiate (articolo 13); -
disposizioni relative a raccomandazioni di investimento e statistiche (articolo
15); -
procedure e formulari per lo scambio di informazioni tra l'UE e le autorità
competenti e di regolamentazione di paesi terzi (articoli 18, 19, 20, 29). 2. Inoltre,
se richiesto da un'autorità competente l'AESFEM coordinerà le indagini e le
ispezioni tra le autorità competenti per i casi transfrontalieri di abusi di
mercato (articolo 19). 3. L'AESFEM
coordina lo sviluppo degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti
degli Stati membri e le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi.
L'AESFEM prepara i formulari per accordi di cooperazione che possono essere
utilizzati dalle autorità competenti. L'AESFEM coordina inoltre lo scambio tra
autorità di informazioni ottenute dalle autorità competenti di paesi terzi
(articolo 20). 4. Infine,
per quanto riguarda gli strumenti derivati sulle merci, l'AESFEM svolge un
ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alla cooperazione e allo
scambio di informazioni tra autorità competenti e autorità di regolamentazione
in altri Stati membri e paesi terzi responsabili per i mercati a pronti (articolo
19). La
mancanza di questa risorsa potrebbe non garantire lo svolgimento tempestivo ed
efficiente del ruolo dell'autorità. 2.2.2. Modalità di controllo previste
I
sistemi di gestione e controllo previsti nel regolamento sull'AESFEM si
applicano anche al ruolo dell'AESFEM nell'ambito della presente proposta.
L’insieme definitivo di indicatori per valutare le prestazioni dell’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati sarà deciso dalla Commissione
al momento in cui si dovrà procedere alla prima valutazione richiesta. Per la
valutazione definitiva, gli indicatori quantitativi saranno altrettanto
importanti degli elementi qualitativi raccolti nel corso delle consultazioni.
La valutazione sarà ripetuta ogni tre anni. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e protezione esistenti e previste. Ai
fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività
illegale, all’AESFEM saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta
antifrode (OLAF). L'autorità
aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo,
il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee,
relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si
applicano a tutto il personale dell'autorità. Le
decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne
derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e
l’OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti
dell’autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Descrizione…] || Stanz. dissoc./Stanz. non dissoc. ([53]) || di paesi EFTA[54] || di paesi candidati[55] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || 12.040401.01 AESFEM – Sovvenzione ai sensi dei titoli 1 e 2 (spese di personale e amministrative) || Diss. || SI || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. /// 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1A || Competitività per la crescita e l’occupazione DG: <MARKT> || || || Anno 2013[56] || Anno 2014 || Anno 2015 || || || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 12.0404.01 || Impegni || (1) || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Pagamenti || (2) || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[57] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0 || 0 || 0 || || || || || Pagamenti || (5) || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0.832 Pagamenti || =5+ 6 || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0.832 1.
L'AESFEM deve redigere una serie di progetti di
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda: –
l'esenzione per stabilizzazione e programmi di
buy-back (articolo 3); –
le norme tecniche per l'individuazione e la
notifica di operazioni sospette (articolo 11); –
gli strumenti tecnici per un'appropriata
comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (articolo 12); –
gli strumenti tecnici per rinviare la comunicazione
al pubblico di informazioni privilegiate (articolo 12); –
un elenco indicativo e non tassativo di eventi
relativi agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla
negoziazione sul mercato delle PMI che potrebbero costituire informazioni
privilegiate (articolo 12); –
contenuto e formato di elenchi delle persone in
possesso di informazioni privilegiate (articolo 13); –
disposizioni relative a raccomandazioni di
investimento e statistiche (articolo 15); –
procedure e formulari per lo scambio di
informazioni tra l'UE e le autorità competenti e di regolamentazione di paesi
terzi (articoli 18, 19, 20, 29). 2.
Se richiesto da un'autorità competente l'AESFEM
coordina le indagini e le ispezioni tra le autorità competenti per i casi
transfrontalieri di abusi di mercato. 3.
L'AESFEM coordina lo sviluppo degli accordi di
cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le pertinenti autorità
competenti dei paesi terzi. L'AESFEM prepara i formulari per accordi di
cooperazione che possono essere utilizzati dalle autorità competenti. L'AESFEM
coordina inoltre lo scambio tra autorità di informazioni ottenute dalle
autorità competenti di paesi terzi. 4.
Per quanto riguarda gli strumenti derivati sulle
merci, l'AESFEM svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione
alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra autorità competenti e
autorità di regolamentazione di altri Stati membri e paesi terzi responsabili
per i mercati a pronti. Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Pagamenti || =5+ 6 || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || || || TOTALE DG: <…….> || Risorse umane || 0 || 0 || 0 || || || || || Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTALE DG <….> || Stanziamenti || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0 || 0 || 0 || || || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2013[58] || Anno 2014 || Anno 2015 || || || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 Pagamenti || 0,179 || 0,327 || 0,327 || || || || || 0,832 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
ý La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Gli obiettivi specifici della proposta sono
illustrati al punto 1.4.2. Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso le
misure legislative proposte, da attuare a livello nazionale, e coinvolgendo l'Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati. In particolare, sebbene non sia possibile
attribuire risultati numerici concreti ad ogni obiettivo operativo, il ruolo
dell'AESFEM, associato ai nuovi poteri dei regolatori nazionali, dovrebbe
contribuire a migliorare l'integrità del mercato e la protezione degli
investitori proibendo a quanti sono in possesso di informazioni privilegiate di
negoziare in strumenti finanziari collegati e vietando la manipolazione dei
mercati finanziari attraverso pratiche come la diffusione di voci e
informazioni false e operazioni di compravendita effettuate con prezzi fissati
a livelli anomali. Questo nuovo quadro è diretto ad impedire abusi di mercato
su mercati organizzati, piattaforme e operazioni OTC e sui mercati delle merci
e degli strumenti derivati collegati. Inoltre, esso garantisce all'AESFEM e ai
regolatori nazionali di disporre delle informazioni e dei poteri necessari per
applicare sanzioni coerenti, effettive e dissuasive. 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
ý La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
di natura amministrativa –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di
natura amministrativa, come spiegato di seguito: 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
ý La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Osservazioni La proposta non implica la necessità di
risorse umane e amministrative aggiuntive per la DG MARKT. Le risorse
attualmente assegnate per seguire la direttiva MAD continueranno a farlo. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
¨ La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione
finanziaria in vigore. –
ý La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale. La proposta prevede compiti straordinari che verranno
eseguiti dall'AESFEM. Questo richiederà delle risorse aggiuntive alla linea di
bilancio 12.0404.01. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[59]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
¨ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi –
ý La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di
seguito: Stanziamenti in Mio di EUR (al terzo decimale) || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || || || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento Stati membri attraverso autorità nazionali di vigilanza UE(*) || 0,268 || 0,490 || 0,490 || || || || || 1,248 TOTALE stanziamenti cofinanziati || 0,268 || 0,490 || 0,490 || || || || || 1,248 (*) Stima basata sul meccanismo di
finanziamento corrente nel progetto di regolamento dell'AESFEM (Stati membri
60% – Unione 40%).
3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
ý La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ·
¨ sulle risorse proprie ·
¨ sulle entrate varie Allegato alla scheda finanziaria legislativa
per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato (abusi
di mercato) e di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
sanzioni penali per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del
mercato (abusi di mercato). Metodologia applicata e principali ipotesi
di base I costi relativi ai compiti che l'AESFEM deve
svolgere derivanti dalle due proposte sono stati stimati ai fini della spesa
per il personale (Titolo 1), in conformità con la classificazione dei costi nel
progetto di bilancio dell'AESFEM per il 2012 presentato alla Commissione. Le due proposte della Commissione includono
disposizioni che prevedono lo sviluppo da parte dell'AESFEM di circa 11 serie
di nuove norme tecniche vincolanti che dovrebbe garantire l'attuazione coerente
in tutta l'UE di disposizioni di natura altamente tecnica. In base alle
proposte, l'AESFEM dovrebbe pubblicare le nuove norme tecniche vincolanti 24
mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento. Per conseguire tale obiettivo, è
necessario che l'aumento del personale inizi nel 2013. Per quanto riguarda la
natura delle posizioni, la riuscita e tempestiva pubblicazione delle nuove
norme tecniche richiederà ulteriori funzionari giuristi, esperti della politica
e per la valutazione d'impatto. Sulla base delle stime dei servizi della
Commissione e dell'AESFEM, sono state applicate le seguenti ipotesi per
valutare l'impatto del numero di FTE richiesti per sviluppare norme tecniche
vincolanti collegate alle due proposte: - Entro il 2013 sono necessari un policy
officer, un funzionario per la valutazione di impatto e un giurista. Pertanto, la pubblicazione delle norme
tecniche che è prevista 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento
richiede 3 FTE. Infine all'AESFEM verrebbero affidati alcuni
compiti permanenti nel settore del: - coordinamento di indagini e ispezioni tra le
autorità competenti per casi transfrontalieri di abusi di mercato; - sviluppo degli accordi di cooperazione tra
le autorità competenti degli Stati membri e le pertinenti autorità competenti
dei paesi terzi. L'AESFEM prepara i formulari per accordi di cooperazione che
possono essere utilizzati dalle autorità competenti. L'AESFEM coordina inoltre
lo scambio tra autorità di informazioni ottenute dalle autorità competenti di
paesi terzi; - agevolazione e coordinamento in relazione
alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra autorità competenti e
autorità di regolamentazione di altri Stati membri e paesi terzi responsabili
per i mercati a pronti e le quote di emissioni. Complessivamente questo significa che sono
necessari 6 FTE aggiuntivi. Altre ipotesi: –
sulla base della distribuzione degli FTE nel
progetto di bilancio del 2012, i 6 FTE aggiuntivi dovrebbero consistere in 3
agenti temporanei (50%), 2 esperti nazionali distaccati (33,3%) e 1 agente
contrattuale (16,7%); –
i costi salariali annuali medi per le diverse
categorie di personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG; –
coefficiente di ponderazione salariale per Parigi
dell'1,27; –
costi di formazione stimati a 1 000 EUR per
FTE all'anno; –
costi di missione di 10 000 EUR, stimati sulla
base del progetto di bilancio del 2012 per persona; –
costi relativi all'assunzione (viaggio,
pernottamento, visite mediche, installazione e altre indennità, costi di
trasloco, ecc.) di 12 700 EUR, stimati sulla base del progetto di bilancio
2012 per assunzione per ogni nuova persona. Si prevede che il carico di lavoro dietro
l'aumento summenzionato dei FTE si manterrà nel 2014 ed è collegato alla
modifica delle norme tecniche vincolanti già sviluppate. Il metodo di calcolo dell'aumento del bilancio
per i prossimi tre anni figura in modo più dettagliato nella tabella che segue.
Il calcolo riflette la circostanza che il bilancio dell'Unione finanzia il 40%
dei costi. Tipologia di costo || Calcolo || Importo (in migliaia) 2013 || 2014 || 2015 || Totale || || || || || Titolo 1: Spese per il personale || || || || || || || || || || 6 Stipendi e indennità || || || || || - di cui agenti temporanei || =3*127*1,27 || 241,93 || 483,87 || 483,87 || 1 209,67 - di cui END || =2*73*1,27 || 92,71 || 185,42 || 185,42 || 463,55 - di cui agenti contrattuali || =1*64*1,27 || 40,64 || 81,28 || 81,28 || 203,2 || || || || || 6 spese relative all'assunzione || || || || || || =6*12,7 || 76,2 || || || 76,2 || || || || || 6 spese di missione || || || || || || =6*10 || 30 || 60 || 60 || 150 || || || || || 6 formazioni || =6*1 || 3 || 6 || 6 || 15 || || || || || Totale Titolo 1: Spese per il personale || || 484,48 || 816,57 || 816,57 || 2 079,53 || || || || || Di cui contributo dell'Unione (40%) || || 193,79 || 326,63 || 326,63 || 847,05 Di cui contributo per Stato membro (60%) || || 290,68 || 489,94 || 489,94 || 1 270,56 La tabella che segue presenta l'organigramma
proposto per i tre posti di agente temporaneo: Gruppo di funzione e grado || Posti temporanei AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Totale AD || 1 2 3 [1] GU L 16 del 12.4.2003, pag 16. [2] Relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza
finanziaria nell'UE, 25.2.2009, pag. 23. [3] Comunicazione della Commissione – Garantire mercati dei
derivati efficienti, sicuri e solidi, COM(2009) 332, 3 luglio 2009. [4] Comunicazione della Commissione, Riesame dello
"Small Business Act" per l'Europa, COM(2011) 78 definitivo, 23
febbraio 2011. [5] Comunicazione della Commissione europea "Potenziare
i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari", COM(2010)
716 definitivo, 8 dicembre 2010. [6] Cfr. CESR/07-380,
giugno 2007, disponibile su www.cesr-eu.org. [7] Cfr. CESR/09-1120. [8] L’ESME è un
organismo consultivo della Commissione, composto da operatori ed esperti del
mercato dei valori mobiliari, il cui mandato è scaduto alla fine del 2009 e non
è stato rinnovato. Creato dalla Commissione nell'aprile 2006, ha operato sulla
base della decisione 2006/288/CE della Commissione, del 30 marzo 2006, che
istituisce il gruppo di esperti dei mercati europei dei valori mobiliari,
incaricato di prestare consulenza legale ed economica sull'applicazione delle
direttive UE riguardanti i valori mobiliari (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 14). [9] Distribuita nel giugno 2007 con il titolo “Quadro
giuridico dell’UE sugli abusi di mercato e relativa attuazione a livello di
Stati membri: una prima valutazione”. [10] Vedere
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/12112008_conference_en.htm. [11] Vedere
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/market_abuse_en.htm [12] Vedere
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/mad/consultation_paper.pdf [13] Vedere http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/mad_en.htm [14] Per la relazione sulla valutazione d'impatto, cfr. XXX. [15] Per una sintesi dei dibattiti cfr. l'allegato 3 della
relazione sulla valutazione d'impatto. [16] COM(2009) 501, COM(2009) 502, COM(2009) 503. [17] Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
GU L 145 del 30.4.2004. [18] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0726:FIN:IT:PDF [19] Risposta del CERS all’invito a presentare contributi in
materia di riesame della MAD, 20 aprile 2009, disponibile al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm [20] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni –
Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari, dicembre 2010,
capitolo 3. [21] GU C […] del […], pag. […]. [22] GU C [...] del [...], pag. [23] GU C [...] del [...], pag. [24] GU L 16 del 12.4.2003, pag 16. [25] Relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria
nell'UE, Bruxelles, 25.2.2009. [26] Comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in
piccolo" (Think Small First) Uno "Small Business Act" per
l’Europa, COM(2008) 394 definitivo. [27] Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre
2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita
all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità, GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1. [28] GU L 281 del
23.11.1995, pag. 31. [29] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [30] Comunicazione della Commissione europea "Potenziare i
regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari", COM(2010) 716
definitivo, 8 dicembre 2010. [31] GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33. [32] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [33] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [34] Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre
2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita
all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità , GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1. [35] Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10
agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia
di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle
operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari
alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.
[GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1]. [36] Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre
1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono
richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo
comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto
riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le
modificazioni del capitale sociale della stessa. [GU L 26 del 31.1.1977,
pag. 1]. [37] Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per
l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2001/34/CE. GU L 345 del 31.12.2003,
pag. 64. [38] Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra
i regolatori nazionali dell’energia GU L 211 del 14.8.2009, pag. 16. [39] Regolamento (UE) n. xxx del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia
all’ingrosso. [40] Regolamento (UE) n. xxx del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia
all’ingrosso. [41] GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. [42] GU L 55 del 28.2.2011, pag 13. [43] GU L 162 del 29.4.2004, pag. 72. [44] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based
Budgeting. [45] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [46] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale
europea – Regolamentare i servizi finanziari per garantire una crescita
sostenibile, giugno 2010 (COM (2010) 301). [47] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap,
settembre 2010 (COM(2010) 482 definitivo). [48] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni, settembre 2010 COM(2010) 484). [49] COM(2011) XXX [50] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia
(COM(2010) 484, dicembre 2010). [51] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [52] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [53] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [54] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [55] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [56] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [57] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [58] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [59] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.