Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazionedei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 /* COM/2011/0630 definitivo - 2011/0286 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta della Commissione relativa al
Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014‑2020 (proposta di
quadro finanziario pluriennale)[1]
delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola
comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto
di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020,
insieme ad una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l'evoluzione
di tale politica. Le presenti proposte di riforma si basano
sulla comunicazione "La PAC verso il 2020"[2] nella
quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una
risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli
obiettivi precipui della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare
sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione
per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Gli orientamenti di
riforma contenuti nella comunicazione godono oggi di un ampio sostegno,
scaturito sia dal dibattito interistituzionale[3]
che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della
valutazione d'impatto. Un tratto comune scaturito durante questo
processo è la necessità di promuovere l'efficienza delle risorse per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e delle zone
rurali dell'UE in linea con la strategia Europa 2020, mantenendo la struttura
della PAC ancorata a due pilastri che fanno uso di strumenti complementari per
perseguire gli stessi obiettivi. Il primo pilastro comprende i pagamenti
diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al
reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari
turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale,
nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare
programmi pluriennali all'interno di un quadro comune[4]. Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC
è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo
nel contempo il reddito dei produttori, a inglobare maggiormente gli aspetti
ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica
integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione.
Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza
di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro
interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle
sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato. In passato le riforme, che rispondevano
principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle
emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse
dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior
parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e
richiede quindi una risposta politica più ampia. Secondo le previsioni, la pressione sui
redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi
maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento
dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere
mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore
gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura
forte è vitale per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la
sicurezza alimentare globale. Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e
le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete
ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità,
contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata
principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario
concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e
pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi
ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i
prezzi di mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare
al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una
crescita inclusiva e a una maggiore coesione. La PAC del futuro non si limiterà quindi ad
essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale,
dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica
per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio
in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente
comune, che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di
bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione,
affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti
climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la
necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali. Nella proposta di quadro finanziario
pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della
PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini
nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di
risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. I
pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della
produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure
obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza
progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei
pagamenti concessi ai grandi beneficiari. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere
inserito in un quadro strategico comune insieme agli altri fondi dell'UE a
gestione concorrente, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai
risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite ex ante
e rese più chiare. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il
finanziamento della PAC dovrà essere rafforzato attraverso due strumenti al di
fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far
fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione. Su questa base,
i seguenti regolamenti recano gli elementi fondanti del quadro legislativo
della PAC per il periodo 2014-2020: –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento "pagamenti
diretti"); –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
(regolamento "OCM unica"); –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento "sviluppo rurale"); –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune (regolamento orizzontale); –
proposta di regolamento del Consiglio recante
misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli; –
proposta di regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per
il 2013; –
proposta di regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. Il regolamento sullo sviluppo rurale si basa
sulla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011,
recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro
strategico comune[5].
Seguirà un regolamento sul programma a favore degli indigenti, il cui
finanziamento rientra ora in un'altra rubrica del QFP. Sono inoltre in preparazione nuove norme sulla
pubblicazione di informazioni sui beneficiari, tenendo conto delle obiezioni
sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per cercare il modo più
consono di conciliare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati
personali col principio della trasparenza. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Sulla scorta della valutazione dell'attuale
quadro politico e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la
valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari
alternativi. Questo è il frutto di un lungo processo iniziato nell'aprile del 2010
e guidato da un gruppo interservizi che ha condotto un'approfondita analisi
quantitativa e qualitativa, comprensiva di uno scenario di riferimento sotto
forma di proiezioni a medio termine relative ai mercati agricoli e al reddito
fino al 2020 e recante una modellazione dell'impatto dei diversi scenari sull'economia
del settore. I tre scenari sviluppati nella valutazione d'impatto
sono: 1) uno scenario di aggiustamento che mantiene invariato l'attuale quadro
politico affrontandone le lacune più evidenti, come la ripartizione degli aiuti
diretti; 2) uno scenario di integrazione, che comporta importanti cambiamenti
strategici sotto forma di un rafforzamento dei pagamenti diretti, resi più
mirati e più "verdi", di un maggiore orientamento strategico della
politica di sviluppo rurale, più strettamente coordinata con le altre politiche
dell'UE, e sotto forma di un ampliamento della base giuridica che permette di
estendere la portata della cooperazione tra i produttori; 3) uno scenario di
riorientamento, nel quale la politica viene focalizzata esclusivamente sull'ambiente
e che prevede la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. Quest'ultimo
scenario poggia sull'ipotesi che la capacità produttiva può essere mantenuta
senza bisogno di sostegno e che le esigenze socioeconomiche delle zone rurali
possono essere soddisfatte attraverso altre politiche. Nel contesto della crisi economica e della
pressione cui sono sottoposte le finanze pubbliche – problemi a cui l'Unione
ha dato una risposta con la strategia Europa 2020 e la proposta di quadro
finanziario pluriennale – i tre scenari sopra descritti si
differenziano per il peso che attribuiscono a ciascuno dei tre obiettivi
strategici della futura PAC, la quale mira ad un'agricoltura più competitiva e
sostenibile condotta in zone rurali vivaci. Per un maggiore coordinamento con
la strategia Europa 2020, soprattutto in termini di efficienza delle risorse,
sarà sempre più importante migliorare la produttività dell'agricoltura
attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la promozione della
cooperazione e dell'innovazione (anche attraverso un partenariato europeo per l'innovazione
in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura). Anche se la
politica agricola dell'Unione è uscita ormai da un contesto distorsivo degli
scambi, ci si aspetta che il settore subirà pressioni supplementari connesse a
un'ulteriore liberalizzazione, in particolare nell'ambito dell'agenda di Doha o
degli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur. I tre scenari sopra descritti sono stati
elaborati tenendo conto delle preferenze scaturite dalla consultazione condotta
nell'ambito della valutazione d'impatto. Le parti interessate erano state
invitate a trasmettere contributi tra il 23 novembre 2010 e il 25 gennaio 2011
e quindi è stato organizzato un comitato consultivo il 12 gennaio 2011.
Passiamo a riepilogare i punti principali emersi[6]: –
si constata un ampio consenso tra le parti
interessate sulla necessità di una PAC forte, basata su una struttura a due
pilastri per affrontare le sfide della sicurezza alimentare, di una gestione
sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo territoriale; –
la maggior parte dei partecipanti sostiene che la
PAC debba contribuire a stabilizzare i mercati e i prezzi; –
le opinioni delle parti interessate divergono sull'orientamento
del sostegno (in particolare sulla ridistribuzione degli aiuti diretti e sul
livellamento dei pagamenti); –
c'è accordo sul ruolo decisivo di entrambi i
pilastri nel rafforzare l'azione per il clima e migliorare le prestazioni
ambientali a vantaggio dell'intera società dell'Unione. Mentre molti
agricoltori ritengono che questo già avvenga oggi, il pubblico più ampio è del
parere che i pagamenti del primo pilastro possano essere usati con maggiore
efficacia; –
gli autori delle risposte desiderano che lo
sviluppo e la crescita futuri coinvolgano tutte le zone dell'Unione, comprese
le zone svantaggiate; –
molte risposte sottolineano l'interconnessione
della PAC con altre politiche come l'ambiente, la salute, la politica
commerciale e lo sviluppo; –
i possibili modi indicati per allineare la PAC alla
strategia Europa 2020 sono l'innovazione, lo sviluppo di imprese competitive e
la prestazione di servizi pubblici ai cittadini dell'Unione. La valutazione d'impatto ha quindi messo a
confronto i tre scenari alternativi. Lo scenario di riorientamento permetterebbe di
accelerare l'adeguamento strutturale del settore agricolo trasferendo la
produzione verso le zone più efficienti sotto il profilo dei costi e verso i
settori più redditizi. Aumentando notevolmente i finanziamenti a favore dell'ambiente,
aumenterebbero però anche i rischi per il settore data la limitatezza del
margine di intervento sul mercato. Inoltre i costi sociali e ambientali
sarebbero ingenti, perché le zone meno competitive subirebbero, oltre a
notevoli perdite di reddito, anche gli effetti del degrado ambientale perché
verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti
di condizionalità. All'altro estremo, lo scenario di
aggiustamento permetterebbe più degli altri di proseguire la politica attuale
con miglioramenti limitati, ma concreti, sia sul piano della competitività dell'agricoltura
che delle prestazioni ambientali. Restano tuttavia seri dubbi sull'idoneità di
questo scenario ad affrontare le future sfide decisive del clima e dell'ambiente,
che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura. Lo scenario d'integrazione apre nuove
possibilità per pagamenti diretti più mirati e più verdi. L'analisi dimostra
che l'inverdimento è possibile a costi ragionevoli per gli agricoltori, anche
se non è possibile evitare un minimo di oneri amministrativi. Analogamente è
possibile dare nuovo slancio allo sviluppo rurale, a condizione che le regioni
e gli Stati membri usino efficacemente le nuove possibilità e che il quadro
strategico comune con gli altri fondi dell'UE non elimini le sinergie col primo
pilastro e non indebolisca i punti forti che caratterizzano lo sviluppo rurale.
Se si raggiunge il giusto equilibrio, questo sarebbe lo scenario più idoneo per
raggiungere la sostenibilità dell'agricoltura e delle zone rurali a lungo
termine. Su questa base la valutazione d'impatto
conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di
allineare progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE; tale
equilibrio si raggiunge anche con l'attuazione dei vari elementi contenuti
nelle proposte legislative. Sarà essenziale anche sviluppare un quadro di
valutazione per misurare le prestazioni della PAC, fissando un insieme comune
di indicatori legati agli obiettivi. Anche la semplificazione è stata un elemento
fondamentale che ha ispirato l'intero processo: occorre rafforzarla in vari
modi, ad esempio razionalizzando la condizionalità e gli strumenti di mercato
oppure rielaborando il regime per i piccoli agricoltori. Inoltre, l'inverdimento
dei pagamenti diretti va concepito in modo da minimizzare gli oneri
amministrativi, come i costi dei controlli. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Si propone di mantenere l'attuale struttura
della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione
generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti
alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione
pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti
mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale
a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un
maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente. Su questa base, è mantenuta anche la struttura
attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base, ma con un'estensione
della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le
disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale. La proposta è conforme al principio di
sussidiarietà. La PAC è veramente una politica comune: è un settore a
competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri che viene gestito a
livello unionale allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e
differenziata in tutto il territorio dell'Unione, affrontando aspetti
importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e
rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Data l'importanza delle sfide
future in termini di sicurezza alimentare, ambiente ed equilibrio del
territorio, la PAC rimane una politica di importanza strategica in grado di
dare la risposta più efficace alle sfide politiche e di garantire l'uso più
efficiente delle risorse di bilancio. Si propone inoltre di mantenere l'attuale
struttura degli strumenti ripartita tra due pilastri, che offre una maggiore
flessibilità agli Stati membri per ritagliarsi le soluzioni meglio rispondenti
alle specificità locali e per cofinanziare il secondo pilastro. Il nuovo
partenariato europeo per l'innovazione e lo strumentario per la gestione dei
rischi rientrano anch'essi nel secondo pilastro. Nello stesso tempo la politica
sarà maggiormente allineata alla strategia Europa 2020 (insieme ad un quadro
comune con gli altri fondi dell'Unione) e subirà una serie di miglioramenti e
di semplificazioni. Infine, l'analisi della valutazione d'impatto dimostra
chiaramente quali sarebbero i costi dell'inazione, in termini di ripercussioni
economiche, ambientali e sociali negative. Ai fini dell'applicazione del regolamento sui
pagamenti diretti a partire dal 1° gennaio 2014, il presente regolamento fissa
massimali netti per i pagamenti diretti per l'anno civile 2013 attraverso la
creazione di un meccanismo di aggiustamento simile alla modulazione, in modo da
garantire la continuità dei livelli dei pagamenti tenendo conto al contempo
dell'ingresso di nuovi Stati membri nel regime. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Secondo la proposta di QFP, una parte
consistente del bilancio dell'Unione continua ad essere destinata all'agricoltura,
che rappresenta una politica comune di importanza strategica. Per questo si
propone che nel periodo 2014-2020 la PAC si concentri sulle sue attività
precipue, attraverso l'allocazione di 317,2 miliardi di euro al primo
pilastro e di 101,2 miliardi di euro al secondo pilastro (a prezzi
correnti). Il finanziamento del primo e del secondo
pilastro è completato da un finanziamento supplementare di 17,1 miliardi
di euro così composto: 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 2,5 miliardi
per la sicurezza alimentare e 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti, previsti in altre rubriche del QFP, più 3,9 miliardi
accantonati in una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e fino a 2,8 miliardi
nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non facente parte del
QFP, il che porta il bilancio totale della PAC a 435,6 miliardi di euro
per il periodo 2014-2020. Per quanto riguarda la ripartizione del
sostegno tra gli Stati membri, si propone che per tutti gli Stati membri in cui
i pagamenti diretti sono inferiori al 90% della media dell'UE sia ripianato un
terzo di tale differenza. I massimali nazionali indicati nel regolamento sui
pagamenti diretti sono calcolati su questa base. La ripartizione del sostegno allo sviluppo
rurale si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo
conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe
misure quali il trasferimento di conoscenze, le associazioni di produttori, la
cooperazione e LEADER, continueranno come oggi a beneficiare di tassi di
cofinanziamento più elevati. Gli storni da un pilastro all'altro sono resi
più flessibili (fino al 5% dei pagamenti diretti): dal primo al secondo
pilastro per consentire agli Stati membri di rafforzare la politica di sviluppo
rurale e dal secondo al primo pilastro per gli Stati membri il cui livello dei
pagamenti diretti rimane inferiore al 90% della media dell'UE. I dati particolareggiati sull'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC figurano nella scheda
finanziaria che accompagna le proposte. 2011/0286 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009
in ordine all'applicazione
dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea[7], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[8], visto il parere del Comitato delle regioni[9], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
I regimi di sostegno previsti dal regolamento (UE)
n. … del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune[10]
[nuovo regolamento PAC] si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Questo significa che il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio,
del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che
modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003[11] dovrà continuare a costituire
la base giuridica per la concessione di un sostegno al reddito degli
agricoltori nel 2013. (2)
Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha istituito un
regime di riduzione obbligatoria e progressiva dei pagamenti diretti (la
cosiddetta modulazione), applicabile fino all'anno civile 2012, che comprende
un'esenzione dei pagamenti diretti fino a un importo di 5 000 EUR. Di
conseguenza, gli importi netti totali dei pagamenti diretti ("massimali
netti") che possono essere concessi in uno Stato membro dopo l'applicazione
della modulazione sono stati fissati fino all'anno civile 2012. Per
mantenere nell'anno civile 2013 l'importo dei pagamenti diretti a un livello
simile a quello del 2012, tenendo però adeguatamente conto dell'ingresso dei
nuovi Stati membri in tale regime, è opportuno creare un meccanismo di
aggiustamento per il 2013 con effetto equivalente a quello della modulazione e
dei massimali netti. Date le specificità del sostegno nelle regioni
ultraperiferiche nell'ambito della politica agricola comune, è opportuno non
applicare tale meccanismo di aggiustamento agli agricoltori di tali regioni. (3)
Per l'ordinato funzionamento dei pagamenti diretti
nell'anno civile 2013 è necessario prorogare al 2013 i massimali netti fissati
per l'anno civile 2012 aggiustandoli, se necessario, in particolare tenendo
conto degli aumenti derivanti dall'ingresso dei nuovi Stati membri nel regime
dei pagamenti diretti e della cessazione della modulazione volontaria prevista
dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante
norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al
regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori[12]. (4)
Secondo il meccanismo di introduzione progressiva
previsto nell'atto di adesione del 2005, il livello dei pagamenti diretti in
Bulgaria e in Romania continua ad essere inferiore a quello dei pagamenti
diretti applicabile negli altri Stati membri nel 2013 dopo l'aggiustamento dei
pagamenti agli agricoltori nel corso del periodo transitorio. È pertanto
opportuno che il meccanismo di aggiustamento non si applichi agli agricoltori
in Bulgaria e in Romania. (5)
I trasferimenti finanziari al Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale previsti dagli articoli 134, 135 e 136 del
regolamento (CE) n. 73/2009 sono connessi alle prospettive finanziarie
pluriennali del periodo 2007-2013. Tuttavia, l'anno civile 2013 corrisponde all'esercizio
finanziario 2014 che rientra nel prossimo quadro finanziario pluriennale, il
quale stabilisce in via permanente gli importi disponibili per la
programmazione dello sviluppo rurale. Di conseguenza occorre sopprimere i
suddetti trasferimenti finanziari. (6)
È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE)
n. 73/2009, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 73/2009 è
modificato come segue: (1)
l'articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo l'articolo 11 del
presente regolamento, l'importo netto totale dei pagamenti diretti che possono
essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile anteriore al 2013
non supera, dopo l'applicazione degli articoli 7 e 10 del presente regolamento
e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, oppure nell'anno
civile 2013 dopo l'applicazione dell'articolo 10 bis del presente
regolamento, e ad eccezione dei pagamenti diretti concessi ai sensi dei
regolamenti (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 1405/2006, i massimali fissati
nell'allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri
procedono a una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti soggetti
alla riduzione di cui agli articoli 7 e 10 del presente regolamento e all'articolo
1 del regolamento (CE) n. 378/2007 per gli anni civili anteriori al 2013,
o di cui all'articolo 10 bis del presente regolamento per l'anno
civile 2013, al fine di rispettare i massimali di cui all'allegato IV del
presente regolamento."; b) al paragrafo 2, la lettera d) è
soppressa; (2)
è inserito il seguente articolo 10 bis: "Articolo 10 bis Aggiustamento
dei pagamenti diretti nel 2013 1. Gli importi dei pagamenti diretti che
superano i 5 000 EUR, da concedere a un agricoltore nell'anno civile 2013,
sono ridotti del 10%. 2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è
maggiorata di quattro punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai
pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori in Bulgaria e in Romania e nei
dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole
Canarie e nelle isole minori del Mar Egeo. 4. In deroga al paragrafo 1, la riduzione
ivi prevista è dello 0% nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla
Romania."; (3)
all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il
seguente comma: "Tuttavia, nell'esercizio finanziario 2014, l'adeguamento
di cui al primo comma è determinato tenendo conto delle previsioni relative al
finanziamento delle misure della rubrica 2 dell'allegato I dell'accordo
interistituzionale di cui al primo comma prima dell'aggiustamento dei pagamenti
diretti previsto dall'articolo 10 bis, ma senza tener conto del
margine di 300 000 000 EUR."; (4)
all'articolo 11 bis è aggiunto il
seguente paragrafo 3: "3. Per garantire l'attuazione ottimale
dell'aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013 e della disciplina
finanziaria, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme sulla
base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri applicano agli agricoltori
a motivo dell'aggiustamento dei pagamenti nel 2013 e della disciplina
finanziaria come previsto dagli articoli 10 bis e11."; (5)
gli articoli 134, 135 e 136 sono soppressi; (6)
all'allegato IV è aggiunta la colonna seguente: "2013 569 903 964,3 5 372,2 101,2 1 255,5 2 344,5 5 055,2 7 853,1 4 128,3 53,5 146,4 379,8 34,7 1 313,1 5,5 830,6 715,7 3 043,4 566,6 144,3 385,6 539,2 717,5 3 650" Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
[settimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
- Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune; - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica); - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR); - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti
agli agricoltori nel 2013; - Proposta
di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati
aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli; - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al
sostegno a favore dei viticoltori.
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[13]
Settore:
titolo 05 della rubrica 2
1.3.
Natura della proposta/iniziativa (Quadro
legislativo della PAC dopo il 2013)
x La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[14]
x La proposta/iniziativa
riguarda la proroga di un'azione esistente x La proposta/iniziativa
riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Per
promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in
linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono: -
la produzione alimentare redditizia; -
la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; -
uno sviluppo territoriale equilibrato.
1.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
Obiettivi specifici del settore 05 Obiettivo specifico n. 1: Fornitura
di beni pubblici ambientali Obiettivo specifico n. 2: Offrire
una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli
naturali specifici Obiettivo specifico n. 3: Portare
avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento
ai medesimi Obiettivo specifico n. 4: Gestire
il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria
Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli Obiettivo specifico n. 5: Migliorare
la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore nella filiera
alimentare
Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti Obiettivo specifico n. 6: Contribuire
ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito
agricolo
Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale Obiettivo specifico n. 7: Rafforzare
la crescita verde attraverso l'innovazione Obiettivo specifico n. 8: Supportare
l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali Obiettivo specifico n. 9: Migliorare
l'economia rurale e promuovere la diversificazione Obiettivo specifico n. 10: Permettere
la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola
1.4.3.
Risultati e incidenza previsti
In
questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori
di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione,
i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali
indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di
fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati
considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che
saranno ultimate per il periodo successivo al 2013. Per
quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di
decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate
componenti dei regimi dei pagamenti diretti. Per
lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi
di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli
Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di impatto
Le
proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione
destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune. Nel quadro
sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione
delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di
mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità. L'incidenza
di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti
obiettivi: a) la
produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito
agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi; b) la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con
particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo
e le acque; c) lo
sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione
rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali. Mediante
atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici
a tali obiettivi e settori. Inoltre,
per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di
monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità:
a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale
e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi
interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c)
favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di
monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione
stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Per
conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono
direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per
adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo
mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il
periodo dopo il 2013.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
La
PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una
parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche
una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e
l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica
comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di
bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione,
affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento
climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Come
indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la
strategia Europa 2020"[15],
la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 27 politiche agricole
separate e 27 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le
loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio
europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del
bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed
economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Sulla
scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle
parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata
eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori
dettagli alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte
legislative.
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
Le
proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite
nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme
comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di
coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in
termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si
spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione.
Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per
tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno
finanziati da tali Fondi. Il
quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le
priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il
FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso
integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni. Il
quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le
altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione. Inoltre,
per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in
materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il
secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti
sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra
FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le
strutture già operanti negli Stati membri.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
x Proposta/iniziativa di durata limitata (per i
progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale
e per i regolamenti transitori) –
x Proposta/iniziativa in vigore dal 1°.1.2014 al 31.12.2020
–
x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo
quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti
fino al 2023. x Proposta/iniziativa di durata illimitata (per
il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale). –
Attuazione a partire dal 2014.
1.7.
Modalità di gestione prevista[16]
x Gestione centralizzata diretta da parte
della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[17]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario x Gestione concorrente con gli Stati membri
¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni Non vi sono
modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte
più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma
della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri.
Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della
gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
In
termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la
prima volta entro la fine del 2017. Sono
previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della
PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare
mediante atti di esecuzione. Anche
per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il
monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli
altri Fondi e abbinate a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
I
beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno
nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede criteri
di ammissibilità dettagliati e talora complessi. Si
può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel
campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore
attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli
ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un
tasso di errore inferiore al 2%.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Il
pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di
mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal regolamento (CE)
n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa obbligatoria a
livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori riconosciuti
i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a livello del
beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno, il
responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di
affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la
veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di
controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti.
Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti
e tre questi elementi. La
Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in
base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si
concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall'audit
emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell'Unione,
la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell'ambito
del sistema della verifica di conformità. Per
quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione d'impatto
che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata di tali
costi.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Il
pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di
controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con
caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle
specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono
controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto,
controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano
ritenuti opportuni, nonché l'esecuzione di controlli in loco prima del
pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati
al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero
elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In
questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato
di gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha
coperto circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del
FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano
correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di
autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco. Il
pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di
prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione
unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati
di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi
di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni
dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di
procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato
membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché
gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più
rapidamente possibile.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA
Gli importi indicati nella presente scheda
finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni. Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte
legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le
stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna
incidenza finanziaria. Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in
questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria.
Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri
fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi
sui mercati agricoli. Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali
netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta relativa
al periodo transitorio sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti
diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è
garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in
vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi
rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il
meccanismo della disciplina finanziaria. Le proposte di riforma contengono disposizioni che
danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei
propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove
gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno
conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in
questa fase non possono essere quantificate. La presente scheda finanziaria non tiene conto
dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi
presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi
di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure
connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
Tabella 1:
Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle
proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 || || || || || || || || || || Compresi nel QFP || || || || || || || || || || Rubrica 2 || || || || || || || || || || Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4) || 44 939 || 45 304 || 44 830 || 45 054 || 45 299 || 45 519 || 45 508 || 45 497 || 45 485 || 317 193 Stima entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704 P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica) || 45 611 || 45 976 || 45 502 || 45 726 || 45 971 || 46 191 || 46 180 || 46 169 || 46 157 || 321 897 P2 Sviluppo rurale (4) || 14 817 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 101 157 Totale || 60 428 || 60 428 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 Rubrica 1 || || || || || || || || || || QSC Ricerca agricola e innovazione || N.A. || N.A. || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072 Indigenti || N.A. || N.A. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 Totale || N.A. || N.A. || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889 Rubrica 3 || || || || || || || || || || Sicurezza alimentare || N.A. || N.A. || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 2 450 || || || || || || || || || || Non compresi nel QFP || || || || || || || || || || Riserva per le crisi nel settore agricolo || N.A. || N.A. || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) || || || || || || || || || || di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (5) || N.A. || N.A. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 || || || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || || || || TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica || 60 428 || 60 428 || 62 274 || 62 537 || 62 823 || 63 084 || 63 114 || 63 146 || 63 177 || 440 156 TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica || 60 428 || 60 428 || 61 364 || 61 609 || 61 877 || 62 119 || 62 130 || 62 141 || 62 153 || 433 393
Note: (1) Tenendo conto delle modifiche
legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e
l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la
fine del 2013. (2) Gli importi si riferiscono al massimale
annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di
trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di
bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per
i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente. (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli
importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato
nel settore della pesca. (4) Gli importi figuranti nella tabella che
precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione
"Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500
definitivo del 29 giugno 2011). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà
il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della
dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di
ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio
EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e,
rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione
successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che
siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale. (5) In conformità alla comunicazione della
Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500
definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a
prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per
ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la
ripartizione annuale a prezzi correnti è solo indicativa. La proposta di
accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione
finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG
un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Tabella 2: Stima delle entrate e delle
spese per il settore 05 nella rubrica 2 Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 ENTRATE || || || || || || || || || || 123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie) || 123 || 123 || 123 || 123 || || || || || || 246 || || || || || || || || || || 67 03 - Entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187 di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 795 || 795 || 864 || 864 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 433 SPESE || || || || || || || || || || 05 02 - Mercati (1) || 3 311 || 3 311 || 2 622 || 2 641 || 2 670 || 2 699 || 2 722 || 2 710 || 2 699 || 18 764 05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 43 081 || 43 297 || 43 488 || 43 454 || 43 454 || 43 454 || 303 105 05 03 - Aiuti diretti (dopo il livellamento) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 42 917 || 43 125 || 43 303 || 43 269 || 43 269 || 43 269 || 302 027 || || || || || || || || || || 05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 101 185 05 04 - Sviluppo rurale (dopo il livellamento) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 619 || 14 627 || 14 640 || 14 641 || 14 641 || 14 641 || 102 263 || || || || || || || || || || 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Totale || 60 229 || 60 229 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica || || || 59 212 || 59 436 || 59 682 || 59 901 || 59 890 || 59 879 || 59 867 || 417 867
Note: (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di
bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013
(ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate,
foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le
stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento
supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi. (2) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. Tabella 3: Calcolo dell'incidenza
finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per
quanto riguarda le entrate e le spese della PAC Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato || || TOTALE 2014-2020 || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || ENTRATE || || || || || || || || || || 123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || 67 03 - Entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 SPESE || || || || || || || || || || 05 02 - Mercati (1) || 3 311 || 3 311 || -689 || -670 || -641 || -612 || -589 || -601 || -612 || -4 413 05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913 05 03 - Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078 05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28 05 04 - Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento trasferito dagli aiuti diretti || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078 05 07 01 06 -Liquidazione dei conti || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 60 229 || 60 229 || -1 076 || -1 089 || -1 102 || -1 115 || -1 133 || -1 144 || -1 156 || -7 815 BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica || || || -1 145 || -1 158 || -1 171 || -1 184 || -1 202 || -1 213 || -1 225 || -8 298
Note: (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di
bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013
(ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate,
foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le
stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento
supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi. (2) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. Tabella 4:
Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per
quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso || || artt. 154,155, 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo || || ex art.10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Programmi alimentari per gli indigenti || (2) || ex art.27 del reg. 1234/2007 || 500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -3 500.0 Ammasso privato (fibre di lino) || || art. 16 || N.A. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || Pm Aiuto per il cotone - ristrutturazione || (3) || ex art. 5 del reg. 637/2008 || 10.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -28.0 Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli || || ex art. 117 || 30.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || -15.0 || -15.0 || -30.0 || -30.0 || -90.0 Programma frutta nelle scuole || || art. 21 || 90.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 420.0 Abolizione delle OP nel settore del luppolo || || ex art. 111 || 2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -15.9 Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere || || art. 16 || N.A. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina || || ex artt. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Ammasso privato facoltativo per il burro || (4) || art. 16 || 14.0 || [-1.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-85.0] Abolizione del prelievo promozionale per il latte || || ex art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - TOTALE 05 02 || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma (5) || || || || -446.3 || -446.3 || -446.3 || -461.3 || -461.3 || -476.3 || -476.3 || -3 213.9
Note: (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di
bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli
il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e
b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate. (2) L'importo del 2013 corrisponde alla proposta della
Commissione COM(2010) 486. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata
nell'ambito della rubrica 1. (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del
settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo
rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno)
passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso). (4) Effetto
stimato in caso di non applicazione della misura. (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede
che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà
finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA. Tabella 5: Calcolo dell'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti
diretti Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || 2013 (1) || 2013 aggiustato (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 || || || || || || || || || || || || Aiuti diretti || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 341,0 || 381,1 || 589,6 || 768,0 || 733,2 || 733,2 || 733,2 || 4 279,3 - modifiche già decise: || || || || || || || || || || || || Introduzione progressiva UE 12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1 Ristrutturazione settore cotone || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4 Health Check || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8 Riforme precedenti || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2 || || || || || || || || || || || || - modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 di cui: livellamento || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 || || || || || || || || || || || || TOTALE 05 03 || || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 TOTALE DELLE SPESE || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 876,4 || 42 916,5 || 43 125,0 || 43 303,4 || 43 268,7 || 43 268,7 || 43 268,7 || 302 027,3
Note: (1) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. (2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate,
ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi
non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013. Tabella 6: Componenti degli aiuti
diretti Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Allegato II || || || || || 42 407,2 || 42 623,4 || 42 814,2 || 42 780,3 || 42 780,3 || 42 780,3 || 256 185,7 Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%) || || || || || 12 866,5 || 12 855,3 || 12 844,3 || 12 834,1 || 12 834,1 || 12 834,1 || 77 068,4 Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%) || || || || || 857,8 || 857,0 || 856,3 || 855,6 || 855,6 || 855,6 || 5 137,9 Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo || || || || || 28 682,9 || 28 911,1 || 29 113,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 173 979,4 Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%) || || || || || 4 288,8 || 4 285,1 || 4 281,4 || 4 278,0 || 4 278,0 || 4 278,0 || 25 689,3 Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II[18] || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1 Livellamento || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 Cotone || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6 POSEI/Isole minori del Mar Egeo || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4 Tabella 7: Calcolo dell'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure
transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014 Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || 2013 (1) || 2013 aggiustato || 2014 (2) Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9 Introduzione progressiva UE 10 || || || || || 616,1 Health Check || || || || || -64,3 Riforme precedenti || || || || || -9,9 TOTALE 05 03 || || || || || TOTALE DELLE SPESE || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4 Note: (1) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. (2) I
massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli
al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli
Stati membri per il 2013. Tabella 8: Calcolo dell'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo
rurale Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Assegnazione allo sviluppo rurale || Modifiche rispetto al 2013 || || || || 2013 || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Programmi di sviluppo rurale || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || || Aiuto per il cotone - ristrutturazione || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0 Prodotto del livellamento degli aiuti diretti || || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7 Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica || (3) || || || || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -59,4 Assistenza tecnica || (3) || || 27,6 || 27,6 || 8,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 29,4 Premio per progetti di cooperazione locale innovativa || (4) || || N.A. || N.A. || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0 TOTALE 05 04 || || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105,7 TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 101 185,5 TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 619,2 || 14 627,2 || 14 639,8 || 14 640,7 || 14 640,7 || 14 640,7 || 102 263,2
Note: (1) Aggiustamenti
in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell'esercizio
finanziario 2013. (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono
in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un
bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo).
Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo
sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro
destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone,
che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al
sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che
precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che
siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale. (3) L'importo
del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione
iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1). L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25%
della dotazione totale per lo sviluppo rurale. (4) Coperto
dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) Nota: Si stima
che le proposte legislative non avranno alcuna incidenza sugli stanziamenti di
natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo
possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa
amministrativa. || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: AGRI || Risorse umane || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Altre spese amministrative || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 TOTALE DG AGRI || Stanziamenti || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[19] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || Pagamenti || || || || || || || ||
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo
decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Numero totale di risultati OBIETTIVO SPECIFICO n. 5 Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare || || || || || || || || || || || || || || || || - Prodotti ortofrutticoli: commercializza-zione attraverso le organizzazioni di produttori (OP)[20] || Propor-zione del valore della produ-zione commer-cializzata attraver-so le OP rispetto al valore della produzio-ne totale || || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 5 810,0 - Vino: dotazione nazionale-ristrutturazione20 || Numero di ettari || || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || || 3 326,0 - Vino: dotazione nazionale - investimenti20 || || || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || || 1 252,6 - Vino: dotazione nazionale - distillazione dei sottoprodotti20 || hl || || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || || 686,4 - Vino: dotazione nazionale -alcole per usi commestibili20 || Numero di ettari || || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || || 14,2 - Vino: dotazione nazionale - uso di mosto concentrato20 || hl || || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || || 261,8 - Vino: dotazione nazionale - promozione20 || || || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 1 875,3 - Altri || || || || 720,2 || || 739,6 || || 768,7 || || 797,7 || || 820,3 || || 808,8 || || 797,1 || || 5 452,3 Totale parziale Obiettivo specifico n. 5 || || 2 621,8 || || 2 641,2 || || 2 670,3 || || 2 699,3 || || 2 721,9 || || 2 710,4 || || 2 698,7 || || 18 763,5 OBIETTIVO SPECIFICO n. 6 Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo || || || || || || || || || || || || || || || || - Sostegno diretto al reddito[21] || Numero di ettari pagati (milioni) || || 161,014 || 42 876,4 || 161,014 || 43 080,6 || 161,014 || 43 297,1 || 161,014 || 43 488,1 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 303 105,0 Totale parziale Obiettivo specifico n. 6 || || 42 876,4 || || 43 080,6 || || 43 297,1 || || 43 488,1 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 303 105,0 COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || Nota: Per gli obiettivi specifici da 1 a 4 e
da 7 a 10, i risultati devono ancora essere determinanti (vedi sopra sezione 1.4.2.).
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane[22] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Altre spese amministrative || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito: Nota: Si stima che le proposte legislative non
abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre
parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale
livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020
si basano sulla situazione del 2011. Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[23] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy || in sede || || || || || || || nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE[24] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno ||
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
x La proposta/iniziativa è compatibile con la PROPOSTA
DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020 –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
X La proposta relativa allo sviluppo rurale
(FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM TOTALE stanziamenti cofinanziati[25] || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
x sulle risorse proprie –
x sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[26] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. V.
tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1. [1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni, Un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500
definitivo del 29.6.2011. [2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione,
delle risorse naturali e del territorio", COM(2010) 672
definitivo del 18.11.2010. [3] Cfr. in particolare la risoluzione del Parlamento
europeo del 23 giugno 2011, 2011/2015(INI), e le conclusioni della presidenza
del 18 marzo 2011. [4] L'attuale quadro legislativo comprende i regolamenti del
Consiglio (CE) n. 73/2009 (pagamenti diretti), (CE) n. 1234/2007
(strumenti di mercato), (CE) n. 1698/2005 (sviluppo rurale) e (CE)
n. 1290/2005 (finanziamento). [5] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, COM(2011) 615 del 6.10.2011.
[6] V. allegato 9 della valutazione di impatto per una
sintesi dei 517 contributi pervenuti. [7] GU C [...] del [...], pag. [8] GU C [...] del [...], pag. [9] GU C [...] del [...], pag. [10] GU C [...] del [...], pag. [11] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16. [12] GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1. [13] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [14] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [15] COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011. [16] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html [17] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [18] Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020
comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento
unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013. [19] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [20] In base all'esecuzione passata e alle stime contenute nel
progetto di bilancio 2012. Per le organizzazioni di produttori nel settore
degli ortofrutticoli gli importi sono in linea con la riforma del settore e, come
già indicato nelle relazioni di attività del progetto di bilancio 2012, i
risultati saranno noti solo alla fine del 2011. [21] In base alle superfici potenzialmente ammissibili nel 2009. [22] In base ad un costo medio di 127 000 EUR per
posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei). [23] AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (intérimaire);
JED= giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL=
agente locale; END= esperto nazionale distaccato; [24] Non include il massimale parziale per la linea di bilancio
05.010404. [25] L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che
saranno presentati dagli Stati membri. [26] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.