Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) /* COM/2011/0627 definitivo - 2011/0282 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA La proposta della Commissione relativa al
Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 (proposta di quadro
finanziario pluriennale)[1]
delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola
comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto
di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo
2014-2020, insieme ad una valutazione di impatto degli scenari alternativi per
l'evoluzione di tale politica. Le presenti proposte di riforma si basano
sulla comunicazione “La PAC verso il 2020”[2]
nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare
una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire
gli obiettivi precipui della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare
sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per
il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Gli orientamenti di
riforma contenuti nella comunicazione godono oggi di un ampio sostegno,
scaturito sia dal dibattito interistituzionale[3]
che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della
valutazione d'impatto. Un tratto comune scaturito durante questo
processo è la necessità di promuovere l'efficienza delle risorse per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e delle zone
rurali dell'UE in linea con la strategia Europa 2020, mantenendo la struttura
della PAC ancorata a due pilastri che fanno uso di strumenti complementari per
perseguire gli stessi obiettivi. Il primo pilastro comprende i pagamenti
diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al
reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari
turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale,
nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare
programmi pluriennali all'interno di un quadro comune[4]. Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC
è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo
nel contempo il reddito dei produttori, a conglobare maggiormente gli aspetti
ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica
integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione.
Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza
di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro
interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle
sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato. In passato le riforme, che rispondevano
principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle
emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse
dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior
parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e
richiede quindi una risposta politica più ampia. Secondo le previsioni, la pressione sui
redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi
maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento
dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere
mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore
gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura
forte è vitale anche per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la
sicurezza alimentare globale. Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e
le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete
ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità,
contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata principalmente
agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro
un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di
coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e
climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di
mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare al meglio
il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita
inclusiva e a una maggiore coesione. La PAC del futuro non si limiterà quindi ad
essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale,
dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica
per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio
in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente
comune, che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di
bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione,
affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti
climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la
necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali. Nella proposta di quadro finanziario
pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della
PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini
nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di
risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. I
pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della
produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure
obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza
progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei
pagamenti concessi ai grandi beneficiari. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere
inserito in un quadro strategico comune insieme agli altri fondi dell'UE a
gestione concorrente, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai
risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite ex ante
e rese più chiare. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il
finanziamento della PAC dovrà essere rafforzato attraverso due strumenti al di
fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far
fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione. Su questa base,
i seguenti regolamenti recano gli elementi fondanti del quadro legislativo
della PAC per il periodo 2014-2020: –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento “pagamenti
diretti”); –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
(regolamento “OCM unica”); –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento “sviluppo rurale”); –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune (regolamento orizzontale); –
proposta di regolamento del Consiglio recante
misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli; –
proposta di regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per
il 2013; –
proposta di regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. Il regolamento sullo sviluppo rurale si basa
sulla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011,
recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro
strategico comune[5].
Seguirà un regolamento sul programma a favore degli indigenti, il cui
finanziamento rientra ora in un'altra rubrica del QFP. Sono inoltre in preparazione nuove norme sulla
pubblicazione di informazioni sui beneficiari, tenendo conto delle obiezioni
sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per cercare il modo più
consono di conciliare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati
personali col principio della trasparenza. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Sulla scorta della valutazione dell'attuale
quadro politico e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la valutazione
di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari alternativi.
Questo è il frutto di un lungo processo iniziato nell'aprile del 2010 e guidato
da un gruppo interservizi che ha condotto un'approfondita analisi quantitativa
e qualitativa, comprensiva di uno scenario di riferimento sotto forma di
proiezioni a medio termine relative ai mercati agricoli e al reddito fino al
2020 e recante una modellazione dell'impatto dei diversi scenari sull'economia
del settore. I tre scenari sviluppati nella valutazione d'impatto
sono: 1) uno scenario di aggiustamento che mantiene invariato l'attuale quadro
politico affrontandone le lacune più evidenti, come la ripartizione degli aiuti
diretti; 2) uno scenario di integrazione, che comporta importanti cambiamenti
strategici sotto forma di un rafforzamento dei pagamenti diretti, resi più
mirati e più “verdi”, di un maggiore orientamento strategico della politica di
sviluppo rurale, più strettamente coordinata con le altre politiche dell'UE, e
sotto forma di un ampliamento della base giuridica che permette di estendere la
portata della cooperazione tra i produttori; 3) uno scenario di riorientamento,
nel quale la politica viene focalizzata esclusivamente sull'ambiente e che
prevede la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. Quest'ultimo
scenario poggia sull'ipotesi che la capacità produttiva può essere mantenuta
senza bisogno di sostegno e che le esigenze socioeconomiche delle zone rurali
possono essere soddisfatte attraverso altre politiche. Nel contesto della crisi economica e della
pressione cui sono sottoposte le finanze pubbliche – problemi a cui l'Unione
ha dato una risposta con la strategia Europa 2020 e la proposta di quadro
finanziario pluriennale – i tre scenari sopra descritti si
differenziano per il peso che attribuiscono a ciascuno dei tre obiettivi
strategici della futura PAC, la quale mira ad un'agricoltura più competitiva e
sostenibile condotta in zone rurali vivaci. Per un maggiore coordinamento con
la strategia Europa 2020, soprattutto in termini di efficienza delle risorse,
sarà sempre più importante migliorare la produttività dell'agricoltura
attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la promozione della
cooperazione e dell'innovazione (anche attraverso un partenariato europeo per l'innovazione
in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura). Anche se la
politica agricola dell'Unione è uscita ormai da un contesto distorsivo degli
scambi, ci si aspetta che il settore subirà pressioni supplementari connesse a
un'ulteriore liberalizzazione, in particolare nell'ambito dell'agenda di Doha o
degli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur. I tre scenari sopra descritti sono stati
elaborati tenendo conto delle preferenze scaturite dalla consultazione condotta
nell'ambito della valutazione d'impatto. Le parti interessate erano state
invitate a trasmettere contributi tra il 23 novembre 2010 e il
25 gennaio 2011 e quindi è stato organizzato un comitato consultivo
il 12 gennaio 2011. Passiamo a riepilogare i punti principali emersi[6]: –
si constata un ampio consenso tra le parti
interessate sulla necessità di una PAC forte, basata su una struttura a due
pilastri per affrontare le sfide della sicurezza alimentare, di una gestione
sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo territoriale; –
la maggior parte dei partecipanti sostiene che la
PAC debba contribuire a stabilizzare i mercati e i prezzi; –
le opinioni delle parti interessate divergono sull'orientamento
del sostegno (in particolare sulla ridistribuzione degli aiuti diretti e sul
livellamento dei pagamenti); –
c'è accordo sul ruolo decisivo di entrambi i
pilastri nel rafforzare l'azione per il clima e migliorare le prestazioni
ambientali a vantaggio dell'intera società dell'Unione. Mentre molti
agricoltori ritengono che questo già avvenga oggi, il pubblico più ampio è del
parere che i pagamenti del primo pilastro possano essere usati con maggiore
efficacia; –
gli autori delle risposte desiderano che lo
sviluppo e la crescita futuri coinvolgano tutte le zone dell'Unione, comprese
le zone svantaggiate; –
molte risposte sottolineano l'interconnessione
della PAC con altre politiche come l'ambiente, la salute, la politica
commerciale e lo sviluppo; –
i possibili modi indicati per allineare la PAC alla
strategia Europa 2020 sono l'innovazione, lo sviluppo di imprese competitive e
la prestazione di servizi pubblici ai cittadini dell'Unione. La valutazione d'impatto ha quindi messo a
confronto i tre scenari alternativi. Lo scenario di riorientamento permetterebbe di
accelerare l'adeguamento strutturale del settore agricolo trasferendo la
produzione verso le zone più efficienti sotto il profilo dei costi e verso i
settori più redditizi. Aumentando notevolmente i finanziamenti a favore dell'ambiente,
aumenterebbero però anche i rischi per il settore data la limitatezza del
margine di intervento sul mercato. Inoltre i costi sociali e ambientali
sarebbero ingenti, perché le zone meno competitive subirebbero, oltre a
notevoli perdite di reddito, anche gli effetti del degrado ambientale perché
verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti
di condizionalità. All'altro estremo, lo scenario di
aggiustamento permetterebbe più degli altri di proseguire la politica attuale
con miglioramenti limitati, ma concreti, sia sul piano della competitività dell'agricoltura
che delle prestazioni ambientali. Restano tuttavia seri dubbi sull'idoneità di
questo scenario ad affrontare le future sfide decisive del clima e dell'ambiente,
che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura. Lo scenario d'integrazione apre nuove
possibilità per pagamenti diretti più mirati e più verdi. L'analisi dimostra
che l'inverdimento è possibile a costi ragionevoli per gli agricoltori, anche
se non è possibile evitare un minimo di oneri amministrativi. Analogamente è
possibile dare nuovo slancio allo sviluppo rurale, a condizione che le regioni
e gli Stati membri usino efficacemente le nuove possibilità e che il quadro
strategico comune con gli altri fondi dell'UE non elimini le sinergie col primo
pilastro e non indebolisca i punti forti che caratterizzano lo sviluppo rurale.
Se si raggiunge il giusto equilibrio, questo sarebbe lo scenario più idoneo per
raggiungere la sostenibilità dell'agricoltura e delle zone rurali a lungo
termine. Su questa base la valutazione d'impatto
conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di
allineare progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE; tale
equilibrio si raggiunge anche con l'attuazione dei vari elementi contenuti
nelle proposte legislative. Sarà essenziale anche sviluppare un quadro di
valutazione per misurare le prestazioni della PAC, fissando un insieme comune
di indicatori legati agli obiettivi. Anche la semplificazione è stata un elemento
fondamentale che ha ispirato l'intero processo: occorre rafforzarla in vari
modi, ad esempio razionalizzando la condizionalità e gli strumenti di mercato
oppure rielaborando il regime per i piccoli agricoltori. Inoltre, l'inverdimento
dei pagamenti diretti va concepito in modo da minimizzare gli oneri
amministrativi, come i costi dei controlli. 3. ELEMENTI GIURIDICI
DELLA PROPOSTA Si propone di mantenere l'attuale struttura
della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale
per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti alle
specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale
del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti mira tuttavia
a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale a sua volta
viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un maggiore
coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente. Su questa base, è mantenuta anche la struttura
attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base, ma con un'estensione
della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le
disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà.
La PAC è veramente una politica comune: è un settore a competenza condivisa tra
l'Unione e gli Stati membri che viene gestito a livello unionale allo scopo di
mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e differenziata in tutto il
territorio dell'Unione, affrontando aspetti importanti di portata
transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e rafforzando la solidarietà
tra gli Stati membri. Data l'importanza delle sfide future in termini di
sicurezza alimentare, ambiente ed equilibrio del territorio, la PAC rimane una
politica di importanza strategica in grado di dare la risposta più efficace
alle sfide politiche e di garantire l'uso più efficiente delle risorse di
bilancio. Si propone inoltre di mantenere l'attuale struttura degli strumenti
ripartita tra due pilastri, che offre una maggiore flessibilità agli Stati
membri per ritagliarsi le soluzioni meglio rispondenti alle specificità locali
e per cofinanziare il secondo pilastro. Il nuovo partenariato europeo per l'innovazione
e lo strumentario per la gestione dei rischi rientrano anch'essi nel secondo
pilastro. Nello stesso tempo la politica sarà maggiormente allineata alla
strategia Europa 2020 (insieme ad un quadro comune con gli altri fondi dell'Unione)
e subirà una serie di miglioramenti e di semplificazioni. Infine, l'analisi
della valutazione d'impatto dimostra chiaramente quali sarebbero i costi dell'inazione,
in termini di ripercussioni economiche, ambientali e sociali negative. Il regolamento sullo sviluppo rurale riprende
l'impostazione strategica che ha caratterizzato il periodo in corso e che ha
avuto conseguenze positive, come la prassi adottata dagli Stati membri di
basarsi sull'analisi SWOT per elaborare le proprie strategie e programmi, in
modo da far corrispondere meglio gli interventi alle specificità nazionali e
regionali. Le nuove modalità di attuazione mirano a rafforzare l'impostazione
strategica, tra l'altro grazie a priorità comuni in materia di sviluppo rurale
chiaramente definite a livello unionale e abbinate a indicatori comuni di
obiettivi, nonché procedendo ai necessari adeguamenti alla luce dell'esperienza
maturata fino ad oggi. Nel regolamento è incluso anche il
partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura, finalizzato a promuovere l'uso efficiente delle
risorse, a gettare ponti tra la ricerca e la pratica di terreno e, in generale,
a incentivare l'innovazione. Il partenariato opera attraverso gruppi operativi
responsabili di progetti innovativi ed è supportato da una rete. Sulla base della proposta presentata dalla
Commissione il 6 ottobre 2011, recante norme comuni per tutti i fondi
che operano all'interno di un quadro strategico comune, il secondo pilastro
della PAC funzionerebbe in modo coordinato e complementare al primo pilastro e
ad altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e il
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). I fondi si
inseriscono in un quadro strategico comune (QSC) definito a livello unionale,
il quale a sua volta si tradurrà in contratti di partenariato a livello
nazionale, recanti obiettivi e norme comuni per il loro intervento. L'esistenza
di norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno del QSC agevolerà la
gestione dei progetti sia per i beneficiari che per le amministrazioni
nazionali e favorirà anche la realizzazione di progetti integrati. In tale contesto, la politica di sviluppo
rurale conserva gli obiettivi strategici di lungo periodo che consistono nel
contribuire alla competitività dell'agricoltura, alla gestione sostenibile
delle risorse naturali, all'azione per il clima e allo sviluppo equilibrato
delle zone rurali. In linea con la strategia Europa 2020, questi obiettivi
generali del sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 si
traducono più concretamente nelle seguenti sei priorità unionali: –
promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; –
potenziare la competitività dell'agricoltura in
tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole; –
incentivare l'organizzazione della filiera
agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; –
preservare, ripristinare e valorizzare gli
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste; –
incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il
passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel
settore agroalimentare e forestale; –
promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Queste priorità, corredate dei rispettivi
indicatori di obiettivi, stanno alla base della programmazione. Il regolamento
contiene norme in materia di elaborazione, approvazione e revisione dei
programmi ampiamente ricalcate su quelle esistenti e prevede la possibilità di
presentare sottoprogrammi (ad esempio riguardo i giovani agricoltori, i piccoli
agricoltori, le zone montane, le filiere corte) che beneficiano di aliquote di
sostegno più elevate. L'elenco delle singole misure è stato snellito
e le misure stesse sono state riesaminate e sottoposte a una serie di
adeguamenti per risolvere certi problemi di portata, attuazione e recepimento
emersi nel periodo in corso. Poiché la maggior parte delle misure corrisponde a
più di un obiettivo o priorità, non si ritiene più opportuno raggrupparle in
assi; una programmazione equilibrata sarà quindi imperniata sulle priorità. Tra
gli elementi nuovi si annoverano una misura specifica per l'agricoltura
biologica e una nuova delimitazione delle zone soggette a specifici vincoli
naturali. Risulta migliorato il dispositivo a sostegno delle azioni ambientali
congiunte. L'attuale misura di cooperazione è
sensibilmente rafforzata ed estesa ad un'ampia gamma di forme di cooperazione
(economica, ambientale e sociale) tra molteplici tipologie di beneficiari.
Rientrano ora espressamente in questa misura i progetti pilota e la
cooperazione transregionale e transnazionale. L'approccio LEADER e quello
basato sulle reti continuano a svolgere un ruolo chiave, in particolare per lo
sviluppo delle zone rurali e la diffusione dell'innovazione. Il sostegno
tramite LEADER sarà coerente e coordinato con quello fornito per lo sviluppo
locale da altri fondi dell'UE a gestione concorrente. Un premio conferito a
progetti di cooperazione innovativi a livello locale offrirà sostegno e
riconoscimento alle iniziative transnazionali a favore dell'innovazione. Uno strumentario per la gestione dei rischi,
comprendente finanziamenti a favore dei fondi di mutualizzazione e un nuovo
strumento di stabilizzazione del reddito, offre nuove possibilità di cautelarsi
contro la forte volatilità dei mercati agricoli che dovrebbe perdurare a medio
termine. L'abolizione dell'attuale sistema degli assi
consentirà di razionalizzare la programmazione anche a livello degli Stati
membri. Infine si propone di far tesoro del quadro
comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) introdotto nel periodo in
corso, semplificandolo e perfezionandolo alla luce dell'esperienza acquisita.
Un elenco di indicatori comuni verrà affiancato alle priorità strategiche a
fini di monitoraggio e valutazione. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Secondo la proposta di QFP, una parte
consistente del bilancio dell'Unione continua ad essere destinata all'agricoltura,
che rappresenta una politica comune di importanza strategica. Per questo si
propone che nel periodo 2014-2020 la PAC si concentri sulle sue attività
precipue, attraverso l'allocazione di 317,2 miliardi di euro al primo pilastro
e di 101,2 miliardi di euro al secondo pilastro (a prezzi correnti). Il finanziamento del primo e del secondo
pilastro è completato da un finanziamento supplementare di 17,1 miliardi
di euro così composto: 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione,
2,5 miliardi per la sicurezza alimentare e 2,8 miliardi per la
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, previsti in altre rubriche
del QFP, più 3,9 miliardi accantonati in una nuova riserva per le crisi
nel settore agricolo e fino a 2,8 miliardi nel Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione, non facente parte del QFP, il che porta il
bilancio totale della PAC a 435,6 miliardi di euro per il periodo
2014-2020. Per quanto riguarda la ripartizione del
sostegno tra gli Stati membri, si propone che per tutti gli Stati membri in cui
i pagamenti diretti sono inferiori al 90% della media dell'UE sia ripianato un
terzo di tale differenza. I massimali nazionali indicati nel regolamento sui
pagamenti diretti sono calcolati su questa base. La ripartizione del sostegno allo sviluppo
rurale si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo
conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe
misure quali il trasferimento di conoscenze, le associazioni di produttori, la
cooperazione e LEADER, continueranno come oggi a beneficiare di tassi di
cofinanziamento più elevati. Gli storni da un pilastro all'altro sono resi
più flessibili (fino al 5% dei pagamenti diretti): dal primo al secondo
pilastro per consentire agli Stati membri di rafforzare la politica di sviluppo
rurale e dal secondo al primo pilastro per gli Stati membri il cui livello dei
pagamenti diretti rimane inferiore al 90% della media dell'UE. I dati particolareggiati sull'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC figurano nella scheda
finanziaria che accompagna le proposte. 2011/0282 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione europea[7], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[8],
visto il parere del Comitato delle regioni[9], sentito il garante europeo della protezione
dei dati[10], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni intitolata “La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide
dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”[11] (di seguito “la PAC verso il
2020”) espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica
agricola comune (di seguito “la PAC”) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su
tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal
1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali
strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[12]. Vista la portata della
riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1698/2005 e
sostituirlo con un nuovo regolamento. (2)
Una politica dello sviluppo rurale dovrebbe
accompagnare e integrare i pagamenti diretti e le misure di mercato della PAC,
contribuendo così al conseguimento degli obiettivi di tale politica enunciati
dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito “il trattato”).
La politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre incorporare i principali
obiettivi strategici enunciati nella comunicazione della Commissione del
3 marzo 2010 intitolata “Europa 2020 Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva”[13]
(di seguito “la strategia Europa 2020”) ed essere coerente con gli obiettivi
generali della coesione economica e sociale stabiliti dal trattato. (3)
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè
lo sviluppo rurale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati
membri, in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri
strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e
delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione
allargata, e può quindi essere realizzato meglio a livello unionale, con la
garanzia pluriennale dei fondi dell'Unione e concentrandosi sulle sue priorità,
l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5,
paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio
di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso
trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento di tale obiettivo. (4)
È opportuno conferire alla Commissione il potere di
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di
integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente
regolamento. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle
dovute consultazioni durante i lavori preparatori, tra l'altro a livello di
esperti. Quando elabora e redige gli atti delegati la Commissione è tenuta a
procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi
documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (5)
Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle
zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi
essenziali, concernenti il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, la competitività dell'agricoltura
in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, l'organizzazione
della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura,
la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti
dall'agricoltura e dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e il passaggio
a un'economia a basse emissioni di carbonio nel settore agroalimentare e
forestale, nonché l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali. In questo contesto occorre tener conto
della varietà di situazioni cui sono confrontate le zone rurali con
caratteristiche diverse o con differenti categorie di potenziali beneficiari,
nonché di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la
mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. La mitigazione
dei cambiamenti climatici dovrebbe consistere sia nel limitare le emissioni di
carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti
come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel salvaguardare i
depositi di carbonio e potenziare il sequestro del carbonio in relazione all'uso
del suolo, nel cambiamento della destinazione d'uso del suolo e nella
silvicoltura. La priorità dell'Unione concernente il trasferimento di
conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
deve applicarsi trasversalmente alle altre priorità dell'Unione in materia di
sviluppo rurale. (6)
Le priorità dell'Unione in materia di sviluppo
rurale devono essere perseguite nel quadro dello sviluppo sostenibile e nell'ottica
della promozione, da parte dell'Unione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente
ai sensi degli articoli 11 e 19 del trattato, secondo il principio “chi
inquina paga”. Gli Stati membri devono fornire informazioni sul contributo che
essi recano alla realizzazione degli obiettivi climatici, in vista del
traguardo ambizioso di destinare a questo fine almeno il 20% del bilancio dell'Unione,
secondo una metodologia adottata dalla Commissione. (7)
Le attività del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (di seguito “il FEASR”) e gli interventi da esso cofinanziati
devono essere coerenti e compatibili con il sostegno fornito dagli altri
strumenti della PAC. Ai fini di una ripartizione ottimale e di un utilizzo
efficiente delle risorse dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per determinare le eccezioni alla regola secondo cui non deve essere
concesso alcun sostegno a titolo del presente regolamento ad interventi
sovvenzionati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. (8)
Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione
efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR deve
poggiare su idonee condizioni quadro d'ordine amministrativo. Compete pertanto
agli Stati membri verificare il rispetto di talune precondizioni. Gli Stati
membri possono elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l'insieme
del loro territorio oppure una serie di programmi regionali. Ciascun programma
deve definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in
rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una
serie di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione
in materia di sviluppo rurale, adatta ai contesti nazionali e complementare
alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli,
quella della coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che
scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre
elaborare una disciplina nazionale, senza stanziamento di bilancio distinto,
per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale. (9)
Gli Stati membri devono avere la possibilità di
inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che
rispondano a specifiche esigenze in zone di particolare importanza. I
sottoprogrammi tematici dovrebbero riguardare, tra l'altro, i giovani
agricoltori, le piccole aziende, le zone montane e la creazione di filiere
corte. Essi dovrebbero anche contemplare la possibilità di ristrutturare
determinati comparti agricoli che hanno un forte impatto sullo sviluppo delle
zone rurali. Al fine di rendere più incisivo il contributo di tali
sottoprogrammi tematici, gli Stati membri devono essere autorizzati a fissare
aliquote di sostegno più elevate per taluni interventi da essi previsti. (10)
I programmi di sviluppo rurale devono individuare i
bisogni della zona interessata e descrivere una strategia coerente per
soddisfarli, alla luce delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo
rurale. La strategia deve basarsi su obiettivi quantificati. Occorre stabilire
le correlazioni tra i bisogni identificati, gli obiettivi fissati e le misure
selezionate per realizzarli. I programmi di sviluppo rurale devono inoltre
contenere tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle
prescrizioni del presente regolamento. (11)
Gli obiettivi quantificati vanno fissati in
riferimento a un insieme di indicatori comuni di obiettivi validi per tutti gli
Stati membri. Per facilitare questa operazione occorre delimitare le zone
coperte dagli indicatori, in linea con le priorità dell'Unione in materia di
sviluppo rurale. In considerazione dell'applicazione trasversale della priorità
dell'Unione relativa al trasferimento di conoscenze in campo agricolo e
forestale, gli interventi connessi a questa priorità sono da considerarsi
determinanti per gli indicatori di obiettivi definiti in relazione alle altre
priorità dell'Unione. (12)
È necessario stabilire talune regole per la
programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale. Occorre
prevedere una procedura semplificata per le revisioni che non alterano la
strategia dei programmi né incidono sulla partecipazione finanziaria dell'Unione.
(13)
A fini di chiarezza e certezza del diritto quanto
alla procedura da seguire per la modifica dei programmi, è opportuno delegare
alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290
del trattato, per definire i criteri in base ai quali le modifiche proposte
degli obiettivi quantificati dei programmi siano da considerarsi rilevanti,
cioè tali da richiedere la modifica del programma mediante un atto di
esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 91 del presente regolamento. (14)
L'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura
e della silvicoltura, nonché le particolari sfide che si pongono alle
microimprese e alle piccole e medie imprese (di seguito “le PMI”) nelle zone
rurali richiedono un livello adeguato di formazione tecnico-economica e
migliori possibilità di fruizione e di scambio delle conoscenze e delle
informazioni, anche tramite la diffusione delle migliori pratiche di produzione
agricole e silvicole. Il trasferimento di conoscenze e le azioni di
informazione non dovrebbero limitarsi ai classici corsi di formazione, ma
assumere forme più confacenti alle esigenze degli operatori rurali. In quest'ottica
vanno quindi promossi seminari, coaching, attività dimostrative, azioni
di informazione, come pure programmi di scambi o di visite interaziendali di
breve durata. Le conoscenze e le informazioni così acquisite dovrebbero
permettere ad agricoltori e silvicoltori, operatori agroalimentari e PMI rurali
di migliorare, in particolare, la loro competitività, l'uso efficiente delle
risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere
sostenibile l'economia rurale. Affinché il trasferimento di conoscenze e le
azioni di informazione possano produrre efficacemente tali risultati, è
necessario che i prestatori di questo tipo di servizi possiedano le competenze
e le qualifiche richieste. (15)
Al fine di assicurare che gli organismi prestatori
di servizi di trasferimento di conoscenze siano in grado di fornire un servizio
che sia all'altezza, per qualità e contenuti, degli obiettivi della politica di
sviluppo rurale, nonché per garantire un impiego più mirato dei fondi e una
chiara distinzione tra i programmi di scambi e di visite interaziendali attuati
in questo contesto e altre iniziative analoghe previste da altri regimi dell'Unione,
è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti,
in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le
qualifiche minime dei suddetti organismi, le spese ammissibili nonché la durata
e i contenuti dei programmi di scambi e di visite interaziendali. (16)
I servizi di consulenza aziendale aiutano gli
agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare
la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività
economica. Occorre pertanto incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, sia
il ricorso ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e PMI. Al fine di
migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata, occorre
specificare le qualifiche minime che devono possedere i consulenti e la
formazione che essi devono ricevere regolarmente. I servizi di consulenza
aziendale di cui al regolamento (UE) n. HR/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del […][14],
dovrebbero aiutare gli agricoltori a valutare le prestazioni della propria
azienda e a individuare le necessarie migliorie da apportare con riguardo
almeno ai criteri di gestione obbligatori, alle buone condizioni agronomiche e
ambientali, alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui
al regolamento (UE) n. DP/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del […][15],
ai requisiti o agli interventi in materia di mitigazione dei cambiamenti
climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque, notifica
delle malattie degli animali e innovazione, come prescritto nell'allegato I
del regolamento (UE) n. HR/2012. Se pertinente, la consulenza dovrebbe
anche vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. Possono essere oggetto di
consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche
e ambientali dell'azienda agricola o dell'impresa. I servizi di gestione
aziendale e di sostituzione devono aiutare gli agricoltori a migliorare e
agevolare la gestione della propria azienda. (17)
Al fine di assicurare che gli organismi e gli enti
abilitati a prestare servizi di consulenza siano in grado di fornire un
servizio che sia all'altezza, per qualità e contenuti, degli obiettivi della politica
di sviluppo rurale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per
precisare le qualifiche minime di tali organismi ed enti. (18)
I regimi unionali o nazionali di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari offrono al consumatore garanzie circa la qualità
e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, grazie alla
partecipazione degli agricoltori a tali regimi, aggiungono valore ai prodotti
interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato. Occorre pertanto incoraggiare
gli agricoltori a partecipare a questi regimi. Poiché al momento dell'adesione
ai regimi in parola e nei primi anni della loro partecipazione gli agricoltori
non sono sufficientemente compensati dal mercato per i costi aggiuntivi e per i
vincoli imposti loro da tale partecipazione, il sostegno deve essere limitato
alle nuove adesioni e non protrarsi per più di cinque anni. Date le peculiarità
del cotone in quanto prodotto agricolo, è opportuno disciplinare anche i regimi
di qualità per il cotone. Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente
delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato,
per quanto riguarda i regimi di qualità unionali che possono formare oggetto di
questa misura. (19)
Al fine di migliorare le prestazioni economiche e
ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, di rendere più
efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli, di realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura
e di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli
obiettivi ambientali, è opportuno accordare un sostegno finanziario agli
investimenti materiali che concorrono a questi fini. Durante il periodo di
programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse aree
di intervento. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di
ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i
tipi di investimenti materiali dovrebbero essere raggruppati in un'unica
misura. È necessario che gli Stati membri determinino una soglia di
ammissibilità delle aziende agricole agli aiuti per gli investimenti destinati
a sostenere la redditività aziendale, sulla base dei risultati dell'analisi dei
punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT),
che permette di rendere più mirati gli aiuti. (20)
Il settore agricolo subisce, più di altri settori,
i danni arrecati al potenziale produttivo dalle calamità naturali. Per
sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte a
tali eventi calamitosi, è necessario offrire agli agricoltori un contributo
finanziario per il ripristino del potenziale agricolo danneggiato. Gli Stati
membri devono anche evitare ogni sovracompensazione dei danni per effetto di un
possibile cumulo di diversi regimi di risarcimento unionali (in particolare la
misura di gestione dei rischi), nazionali e privati. Al fine di garantire un
uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290
del trattato, per quanto riguarda le spese finanziabili nell'ambito di questa
misura. (21)
L'avviamento e lo sviluppo di nuove attività
economiche tramite la creazione di nuove aziende agricole, di nuove imprese o
di nuovi investimenti in attività extra-agricole è essenziale per lo sviluppo e
la competitività delle zone rurali. Una misura finalizzata allo sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei
giovani agricoltori, l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase
successiva all'avviamento, la diversificazione degli imprenditori agricoli
verso attività extra-agricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI
extra-agricole nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo sviluppo
delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. Al fine di garantire
la redditività delle nuove attività economiche promosse da questa misura, è
opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano
aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese deve essere limitato alla fase
iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al
funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le
rate non devono protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di
incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un
sostegno, sotto forma di pagamenti annuali, agli agricoltori che aderiscono al
regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE)
n. DP/2012 e che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda
con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore che non
partecipa a detto regime. (22)
Le PMI sono la colonna vertebrale dell'economia
rurale dell'Unione. Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
extra-agricole deve essere finalizzato alla promozione dell'occupazione e alla
creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei
posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'impiego
della manodopera, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell'industria di
trasformazione agroalimentare, nonché alla promozione dell'integrazione tra le
imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale. Vanno incoraggiati
i progetti che combinano allo stesso tempo agricoltura, turismo rurale mediante
la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali,
patrimonio naturale e culturale, come pure gli investimenti nelle energie
rinnovabili. (23)
Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente
delle risorse del FEASR e la tutela dei diritti dei beneficiari, evitando ogni
discriminazione tra questi ultimi, è opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per stabilire le condizioni alle quali le persone giuridiche possono
essere assimilate ai giovani agricoltori, la fissazione di un periodo di grazia
per l'acquisizione di competenze professionali, il contenuto minimo dei piani
aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per definire le
piccole aziende e per fissare le soglie minima e massima per l'ammissibilità
degli interventi al sostegno ai giovani agricoltori o per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole. (24)
Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e dei
servizi di base nelle zone rurali, comprese le attività culturali e ricreative,
il rinnovamento dei villaggi e le attività finalizzate al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio naturale e culturale dei villaggi e del
paesaggio rurale rappresentano elementi essenziali di qualsiasi impegno teso a
realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo
sviluppo sostenibile. Occorre pertanto accordare un sostegno agli interventi
preordinati a questo fine, tra cui quelli intesi a favorire l'accesso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e la diffusione della banda larga
veloce e ultraveloce. In linea con tali obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo
di servizi e infrastrutture atti a promuovere l'inclusione sociale e ad
invertire le tendenze al declino socioeconomico e allo spopolamento delle zone
rurali. Al fine di rendere tale sostegno il più efficace possibile, è
auspicabile che gli interventi finanziati siano attuati sulla base di piani di
sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base – ove tali piani esistano –,
elaborati da uno o più comuni rurali. Al fine di assicurare la coerenza con gli
obiettivi dell'Unione in materia di clima, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290
del trattato, per definire i tipi di energie rinnovabili che possono essere
sovvenzionati. (25)
La silvicoltura forma parte integrante dello
sviluppo rurale e il sostegno a un'utilizzazione del suolo che sia sostenibile
e rispettosa del clima dovrebbe includere lo sviluppo delle aree forestali e la
gestione sostenibile delle foreste. Durante il periodo di programmazione
2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse tipologie di sostegno
a favore degli investimenti e della gestione forestali. Per motivi di
semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti
integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli
investimenti e alla gestione nel settore forestale dovrebbero essere
raggruppati in un'unica misura. Tale misura dovrà comprendere il potenziamento
e il miglioramento delle risorse forestali mediante l'imboschimento di terreni
e la creazione di sistemi agroforestali che abbinino agricoltura estensiva e
silvicoltura, il ripristino delle foreste danneggiate dagli incendi o da altre
calamità naturali e le pertinenti misure di prevenzione, investimenti in nuove
tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti
delle foreste, onde migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle
aziende silvicole, nonché investimenti non remunerativi diretti ad accrescere
la resilienza ecosistemica e climatica e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali. Il sostegno a questo settore non deve falsare la concorrenza né
influenzare il mercato. Di conseguenza, occorre fissare limiti quanto alle
dimensioni e alla natura giuridica dei beneficiari. Gli interventi di
prevenzione degli incendi devono avere luogo nelle zone classificate dagli
Stati membri a rischio medio o alto di incendi. Tutti gli interventi preventivi
devono essere inquadrati in piani di protezione delle foreste. Nel caso degli
interventi ricostitutivi del potenziale forestale danneggiato, l'esistenza di
una calamità naturale deve essere formalmente riconosciuta da un organismo
scientifico pubblico. La misura a favore del settore forestale deve tener conto
degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri in sede internazionale e
basarsi sui piani forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o
regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni
contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in
Europa. Tale misura dovrebbe contribuire all'attuazione della strategia
forestale dell'Unione[16].
Per garantire che l'imboschimento di superfici agricole sia in linea con gli
obiettivi della politica ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per definire taluni requisiti ambientali minimi. (26)
Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente
delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato,
per stabilire le condizioni per il riconoscimento, da parte degli Stati membri,
dell'esistenza di una calamità naturale, di un'infestazione parassitaria o di
una fitopatia, nonché la definizione delle tipologie di interventi preventivi
sovvenzionabili dal FEASR. (27)
Le associazioni di produttori consentono agli
agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della
concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per
lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione di
associazioni di produttori va pertanto incoraggiata. Per garantire che le
limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno deve
essere limitato alle sole associazioni di produttori che si qualificano come
PMI. Per assicurare che l'associazione di produttori diventi un'entità
economicamente vitale, il suo riconoscimento da parte dello Stato membro deve
essere subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Perché il sostegno
non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo,
occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni. (28)
I pagamenti agro-climatico-ambientali devono
continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo
sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi
ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare ulteriormente
gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera
società attraverso l'introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che
contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento
ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente,
del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e
della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare
attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di grande pregio naturale. I pagamenti
devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno
derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di
là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori, secondo il principio “chi
inquina paga”. In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in
comune da un'associazione di agricoltori moltiplicano i benefici ambientali e
climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione
supplementari che vanno adeguatamente compensati. Affinché gli agricoltori e
altri gestori del territorio siano in grado di realizzare debitamente gli
impegni assunti, gli Stati membri devono adoperarsi per consentire loro di
acquisire le necessarie competenze e conoscenze. Gli Stati membri devono
mantenere il sostegno ad un livello paragonabile a quello del periodo di
programmazione 2007-2013 e spendere almeno il 25% del contributo totale del
FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti
climatici e l'adattamento ad essi e per interventi sul territorio, avvalendosi
della misura agro-climatico-ambientale, della misura sull'agricoltura biologica
e della misura relativa alle indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici. (29)
Affinché gli impegni agro-climatico-ambientali
siano in linea con gli obiettivi generali dell'Unione in campo ambientale, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in
conformità all'articolo 290 del trattato, per stabilire le condizioni
applicabili alla proroga annuale, successiva al periodo iniziale, degli impegni
concernenti l'estensivazione o la conduzione alternativa dell'allevamento, la
limitazione dell'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri
fattori di produzione, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono,
la conservazione delle risorse genetiche vegetali e gli interventi ammissibili
in materia di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura. (30)
I pagamenti per la conversione all'agricoltura
biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare gli agricoltori a
partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società
per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere
degli animali. Per stimolare le sinergie in termini di benefici per la biodiversità
che possono scaturire da tale misura, è opportuno promuovere i contratti
collettivi o la collaborazione tra agricoltori in modo da coprire aree
adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura
convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura
biologica. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il
mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli
impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. (31)
È opportuno continuare a concedere un sostegno agli
agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a
particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici[17]
e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche[18],
al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000; dovrebbe
essere concesso un sostegno anche agli agricoltori che devono sottostare, nei
bacini idrografici, a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque[19].
Il sostegno deve essere subordinato a determinati requisiti indicati nel
programma di sviluppo rurale, che vanno al di là dei pertinenti criteri e
requisiti obbligatori. Gli Stati membri devono inoltre tener conto delle
specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei
programmi di sviluppo rurale. (32)
Le indennità a favore degli agricoltori delle zone
montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici
agricole, la cura dello spazio naturale nonché il mantenimento e la promozione
di sistemi di produzione agricola sostenibili. Per garantire un sostegno
efficiente, le indennità devono compensare i costi aggiuntivi e il mancato
guadagno dovuti allo svantaggio della zona interessata. (33)
Per garantire un uso efficiente delle risorse
finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori
dell'Unione, occorre definire le zone montane e le altre zone soggette a
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel
caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici
suffragati da fondate prove scientifiche. È opportuno adottare disposizioni
transitorie per agevolare la graduale soppressione delle indennità nelle zone
che, secondo tali criteri, non sono più da considerarsi come zone soggette a
vincoli naturali. (34)
È necessario continuare ad incoraggiare gli
agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali,
concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di
allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori. Affinché gli impegni
per il benessere degli animali siano in linea con la politica generale dell'Unione
in materia, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per
definire gli ambiti in cui tali impegni devono introdurre criteri superiori per
i metodi di produzione. (35)
È opportuno continuare a indennizzare i
silvicoltori che prestano servizi ambientali o di salvaguardia della foresta
rispettosi del clima assumendo impegni per il potenziamento della biodiversità,
la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il rafforzamento
delle loro capacità di mitigazione e adattamento, nonché il consolidamento
della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto
idrologico e alle calamità naturali. In tale contesto, occorre prestare
particolare attenzione alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse
genetiche forestali. Saranno concessi pagamenti per compensare gli impegni
silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori
prescritti dalla legislazione nazionale. Al fine di garantire un uso efficace
ed efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del
trattato, per quanto riguarda le tipologie di interventi sovvenzionabili nell'ambito
di questa misura. (36)
Durante il periodo di programmazione 2007-2013 un
solo tipo di cooperazione era espressamente finanziato nell'ambito della politica
di sviluppo rurale: la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale. Il sostegno a
questo tipo di cooperazione risulta tuttora necessario, ma deve essere adattato
alle nuove esigenze dell'economia basata sulla conoscenza. In tale contesto si
deve offrire la possibilità di finanziare, nell'ambito di questa misura, i
progetti presentati da singoli operatori a condizione che ne vengano divulgati
i risultati, ai fini della diffusione di nuove pratiche o di nuovi processi o
prodotti. Appare chiaro, inoltre, che si possono realizzare meglio gli
obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo una gamma molto più
ampia di forme di cooperazione e di beneficiari, dai piccoli ai grandi
operatori, in quanto una simile impostazione aiuta gli operatori delle zone
rurali a superare gli svantaggi economici, ambientali e di ogni altro genere
derivanti dalla frammentazione. La misura va quindi ampliata. Grazie al
sostegno ricevuto per organizzare processi di lavoro in comune e condividere
impianti e risorse, l'attività dei piccoli operatori può diventare
economicamente redditizia malgrado la sua scala ridotta. Il sostegno alla
cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, nonché ad attività
promozionali a raggio locale dovrebbe catalizzare lo sviluppo economicamente
razionale delle filiere corte, dei mercati locali e delle catene di
distribuzione di prodotti alimentari su scala locale. La promozione di approcci
collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali dovrebbe produrre benefici
ambientali e climatici più incisivi e coerenti di quelli che possono ottenere
singoli operatori senza alcun collegamento gli uni con gli altri (ad esempio
mediante pratiche applicate su superfici di terra più vaste e ininterrotte). Il
sostegno a questi vari settori deve essere diversificato. Le strutture a
grappolo (cluster) e le reti sono particolarmente utili per condividere
esperienze e sviluppare capacità, servizi e prodotti nuovi e specializzati. I progetti
pilota si rivelano importanti strumenti di verifica dell'applicabilità
commerciale di tecnologie, tecniche e pratiche in diversi contesti,
consentendone l'eventuale adattamento. I gruppi operativi rappresentano un
elemento cardine del partenariato europeo per l'innovazione (di seguito “PEI”)
in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Un altro valido
strumento è costituito dalle strategie di sviluppo locale operanti al di fuori
del quadro di LEADER, con la partecipazione di attori pubblici e privati delle
zone rurali e urbane. A differenza dell'approccio LEADER, tali partenariati e
strategie possono limitarsi ad un unico settore e/o a obiettivi di sviluppo
relativamente specifici, tra cui quelli summenzionati. Anche le organizzazioni
interprofessionali possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di questa
misura, per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni
ambientali e climatiche collettive in casi debitamente giustificati. (37)
Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi
economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e
della crescente volatilità dei prezzi. In questo contesto, un'efficace gestione
dei rischi riveste particolare importanza per gli agricoltori. Per questo
motivo è necessario istituire una misura per aiutare gli agricoltori ad
affrontare i rischi che incontrano più sovente. Si tratta di un sostegno a
fronte dei premi che gli agricoltori pagano per assicurare il raccolto, gli
animali e le colture, accompagnato dalla costituzione di fondi di
mutualizzazione che risarciscono gli agricoltori delle perdite causate da
epizoozie, avversità fitosanitarie o emergenze ambientali. Tale misura dovrebbe
comprendere anche uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente in un
fondo di mutualizzazione destinato ad aiutare gli agricoltori che subiscono un
drastico calo di reddito. Al fine di garantire la parità di trattamento tra
tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi sulla
concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, la
concessione di queste forme di sostegno deve essere subordinata a determinate
condizioni. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in
conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la durata
minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione. (38)
L'approccio LEADER allo sviluppo locale si è
dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello
sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali
dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione “dal basso verso l'alto”
(bottom-up). È quindi opportuno che LEADER sia mantenuto in futuro e che
la sua applicazione resti obbligatoria per tutti i programmi di sviluppo
rurale. (39)
Per garantire che le strategie di sviluppo locale
vengano applicate al livello territoriale più idoneo a produrre risultati che
contribuiscano efficacemente alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo
rurale e di innovazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato,
per fissare criteri demografici per la delimitazione della zona interessata da
ognuna di tali strategie e la portata esatta dei costi preparatori e di
animazione da sostenere. (40)
Il contributo del FEASR allo sviluppo locale nell'ambito
di LEADER deve coprire tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione delle
strategie di sviluppo locale nonché il funzionamento dei gruppi di azione
locale, oltre alla cooperazione tra territori e gruppi impegnati nello sviluppo
locale di tipo bottom-up guidato dalle comunità locali. Per consentire
ai partner delle zone rurali che ancora non applicano LEADER di provare e di
prepararsi a elaborare e a mettere in atto una strategia di sviluppo locale, è
opportuno finanziare anche un “kit di avviamento LEADER”. Al fine di garantire
un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare
alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290
del trattato, per quanto riguarda l'esatta definizione dei costi ammissibili di
animazione dei gruppi di azione locale LEADER. (41)
Gli investimenti sono comuni a molte delle misure
di sviluppo rurale di cui al presente regolamento e possono riguardare
interventi di vario tipo. A fini di chiarezza sulla realizzazione di tali
interventi, occorre stabilire alcune norme comuni per tutti gli investimenti.
Dette norme comuni devono definire i tipi di spese che possono essere
considerate investimenti e assicurare che ricevano sostegno solo gli
investimenti che creano nuovo valore nel settore agricolo. Per tener conto
delle specificità di taluni tipi di investimenti, come l'acquisto di materiale
d'occasione e i semplici investimenti di sostituzione, e allo stesso tempo
garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290
del trattato, per stabilire le condizioni alle quali taluni tipi di
investimenti possono essere considerati spese ammissibili. Per agevolare la
realizzazione dei progetti d'investimento occorre autorizzare gli Stati membri
a versare anticipi. Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo
e abbia un impatto sostenibile, occorre adottare disposizioni che garantiscano
che gli investimenti connessi agli interventi siano durevoli e che i contributi
del FEASR non vengano utilizzati per falsare la concorrenza. (42)
Alcune misure legate alla superficie, previste nel
presente regolamento, implicano l'assunzione da parte dei beneficiari di
impegni della durata minima di cinque anni. La situazione dell'azienda o del
beneficiario può mutare nel corso di detto periodo. Occorre pertanto
disciplinare la procedura da seguire in questi casi. Al fine di garantire un'efficiente
attuazione delle misure legate alla superficie e la tutela degli interessi
finanziari dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato,
per stabilire le condizioni applicabili in caso di cessione parziale dell'azienda
e precisare gli altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto. (43)
Alcune misure di cui al presente regolamento
condizionano la concessione del sostegno all'assunzione da parte dei
beneficiari di impegni che vadano oltre certe esigenze minime rappresentate dai
pertinenti criteri o requisiti obbligatori. Nell'eventualità che durante il
periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche legislative aventi
per effetto una variazione delle esigenze minime, occorre prevedere che si
proceda alla revisione dei contratti in questione affinché la suddetta
condizione continui ad essere soddisfatta. (44)
Affinché le risorse finanziarie destinate allo
sviluppo rurale siano utilizzate al meglio e perché le misure previste nei
programmi di sviluppo rurale coincidano con le priorità dell'Unione in materia
di sviluppo rurale e venga garantita la parità di trattamento dei richiedenti,
gli Stati membri devono stabilire appositi criteri per la selezione dei
progetti. Devono fare eccezione a questa regola soltanto le misure il cui
sostegno consiste nella remunerazione di servizi prestati a carattere agroambientale
o per il benessere degli animali. Nell'applicare i criteri di selezione si
terrà conto del principio di proporzionalità con riguardo agli aiuti di modesta
entità. (45)
È opportuno che il FEASR sovvenzioni, a titolo di
assistenza tecnica, azioni per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale,
tra cui le spese relative alla protezione dei simboli e delle sigle inerenti ai
regimi di qualità dell'Unione, per la partecipazione ai quali può essere
concesso un sostegno ai sensi del presente regolamento, nonché le spese
sostenute dagli Stati membri per la delimitazione delle zone soggette a vincoli
naturali. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in
conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le attività
di controllo che possono essere finanziate a titolo di assistenza tecnica. (46)
Il collegamento in rete tra le reti, organizzazioni
e amministrazioni nazionali coinvolte nelle varie fasi dell'attuazione dei
programmi, organizzato nell'ambito della Rete europea per lo sviluppo rurale,
si è dimostrato altamente efficace nel migliorare la qualità dei programmi di
sviluppo rurale stimolando la partecipazione dei portatori d'interesse alla governance
dello sviluppo rurale, nonché nell'informare il pubblico sui suoi vantaggi. È
quindi opportuno che esso venga finanziato a livello unionale a titolo di
assistenza tecnica. (47)
Al fine di contribuire alla realizzazione degli
obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura,
occorre istituire una rete PEI che riunisca i gruppi operativi, i servizi di
consulenza e i ricercatori che partecipano ad azioni finalizzate all'innovazione
nel settore agricolo. Tale rete deve essere finanziata a livello unionale a
titolo di assistenza tecnica. (48)
Durante il periodo di programmazione 2007-2013 è
stata messa in opera, nel contesto della Rete europea per lo sviluppo rurale,
una rete di esperti in materia di valutazione. In considerazione delle specifiche
esigenze valutative, per il periodo di programmazione 2014-2020 si dovrebbe
istituire una rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale che raggruppi
tutti i soggetti impegnati in attività di valutazione e favorisca gli scambi di
esperienze in materia. Tale rete deve essere finanziata a titolo di assistenza
tecnica. (49)
Gli Stati membri devono riservare una quota dello
stanziamento globale destinato all'assistenza tecnica nell'ambito di ciascun
programma di sviluppo rurale per finanziare la costituzione e l'esercizio di
una rete rurale nazionale che raggruppi le organizzazioni e le amministrazioni
implicate nello sviluppo rurale, anche a livello di partenariato, al fine di
consolidare il loro coinvolgimento nell'attuazione del programma e migliorare
la qualità dei programmi di sviluppo rurale. Le reti rurali nazionali avranno
il compito di elaborare e attuare un piano d'azione. (50)
Il riconoscimento da parte dell'Unione della
sinergia tra strategie di sviluppo locale e dimensione transnazionale, particolarmente
forte se improntata a uno spirito innovativo, deve essere attestato dal FEASR
mediante il conferimento di premi a un certo numero di progetti esemplari per
tali caratteristiche. I premi, erogati in via complementare ad altre fonti di
finanziamento disponibili nell'ambito della politica di sviluppo rurale,
avrebbero valore di riconoscimento di taluni progetti pilota particolarmente
idonei, siano essi finanziati o meno nel quadro di un programma di sviluppo
rurale. (51)
I programmi di sviluppo rurale devono prevedere
azioni innovative che promuovano l'uso efficiente delle risorse, la
produttività e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo, con l'appoggio
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo
del PEI deve essere quello di far sì che le soluzioni innovative siano messe in
pratica su più vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI deve creare valore
aggiunto promuovendo il ricorso agli strumenti al servizio dell'innovazione e
potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe anche colmare le lacune
esistenti favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica
agricola. (52)
La realizzazione di progetti innovativi sotto l'egida
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura deve essere
affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, ricercatori, consulenti,
imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo.
Affinché i risultati di tali progetti possano giovare all'insieme del settore,
occorre divulgarli. (53)
Occorre provvedere alla fissazione dell'importo
globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente
regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2020, della sua ripartizione annuale e dell'importo
minimo da concentrare nelle regioni meno sviluppate conformemente al quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e all'accordo
interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della
procedura di bilancio[20]
per lo stesso periodo. Gli stanziamenti disponibili devono essere indicizzati
forfettariamente per la programmazione. (54)
Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR
occorre fissare un tasso unico di partecipazione del FEASR alla programmazione
dello sviluppo rurale in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri. Per
alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza
o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione
specifici. È opportuno fissare un apposito tasso di partecipazione per le
regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche menzionate nel trattato e
le isole minori del Mar Egeo al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti
al grado di sviluppo, all'isolamento e all'insularità di queste regioni. (55)
I fondi svincolati negli Stati membri in
conseguenza dell'applicazione del massimale ai pagamenti diretti erogati a
singole grandi aziende nell'ambito del primo pilastro della PAC dovrebbero
essere destinati al finanziamento, in ciascuno Stato membro, di progetti
innovativi al fine di aiutare le aziende agricole – comprese quelle
grandi – a diventare più competitive, in linea con gli obiettivi
della PAC. Tali progetti devono essere avviati dagli agricoltori – a
prescindere dalle dimensioni delle loro aziende –, dai gruppi operativi
del PEI o dai gruppi di azione locale, ovvero da gruppi di partner operanti nel
settore agricolo. (56)
Gli Stati membri devono prendere tutte le
disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano
verificabili e controllabili. A questo scopo, l'autorità di gestione e l'organismo
pagatore devono presentare una valutazione ex ante ed impegnarsi a
valutare le misure durante l'intero ciclo di attuazione del programma. Le
misure che non soddisfano tale condizione vanno riviste. (57)
La Commissione e gli Stati membri devono prendere
tutte le disposizioni necessarie per garantire una sana gestione dei programmi
di sviluppo rurale. A questo proposito, la Commissione deve intraprendere
adeguati controlli e gli Stati membri devono provvedere al corretto
funzionamento del loro sistema di gestione. (58)
Un'unica autorità di gestione deve essere
responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun programma di sviluppo
rurale. Le sue attribuzioni devono essere specificate nel presente regolamento.
L'autorità di gestione deve essere in grado di delegare una parte delle proprie
competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza
della gestione. Qualora un programma di sviluppo rurale contenga sottoprogrammi
tematici, l'autorità di gestione deve essere in grado di designare un altro
ente incaricato della gestione e dell'attuazione a pieno titolo di ciascun
sottoprogramma, nei limiti della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel
programma, pur facendosi carico della sana gestione finanziaria dei vari
sottoprogrammi. (59)
Ciascun programma di sviluppo rurale deve essere
oggetto di monitoraggio per poter seguire regolarmente il suo stato di
attuazione e i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del
programma stesso. Il fatto di poter dimostrare e migliorare l'efficacia e l'impatto
delle azioni finanziate dal FEASR dipende anche da un'oculata valutazione
durante le fasi di elaborazione e attuazione del programma, nonché dopo la sua
conclusione. Occorre pertanto che la Commissione e gli Stati membri
istituiscano un sistema di monitoraggio e valutazione comune, allo scopo di
dimostrare i progressi compiuti e di valutare l'impatto e l'efficienza della
politica di sviluppo rurale attuata. (60)
Per consentire l'aggregazione dei dati a livello
dell'Unione, occorre che il sistema sia dotato di un insieme di indicatori
comuni. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi di sviluppo
rurale vanno registrate, conservate e aggiornate elettronicamente in modo da
consentire facilmente l'aggregazione dei dati. I beneficiari devono quindi
essere tenuti a fornire un minimo di informazioni necessarie a fini di
monitoraggio e valutazione. (61)
La competenza per il monitoraggio del programma
deve essere condivisa dall'autorità di gestione e da un comitato di
monitoraggio appositamente costituito a questo scopo. Il comitato di
monitoraggio avrà il compito di monitorare l'efficacia dell'attuazione del
programma. A tal fine occorre precisarne le attribuzioni. (62)
Il monitoraggio del programma deve comportare la
stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione, da trasmettere alla
Commissione. (63)
Ciascun programma di sviluppo rurale deve essere
oggetto di valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i
risultati ottenuti. (64)
Gli articoli 107, 108 e 109 del
trattato si applicano al sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale di
cui al presente regolamento. Occorre tuttavia precisare che, vista la
specificità del settore agricolo, gli articoli 107, 108 e 109 del
trattato non si applicano alle misure di sviluppo rurale concernenti interventi
che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e
che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai
pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale
integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno
unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del
trattato. (65)
Inoltre, a fini di coerenza con le misure di
sviluppo rurale ammissibili al sostegno dell'Unione e per semplificare le
procedure, i pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento
nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del
sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42
del trattato devono essere autorizzati nell'ambito della programmazione e
soggetti a una procedura di notifica conforme alle disposizioni del presente
regolamento. Nel valutare questi pagamenti e per consentirne l'adeguato
monitoraggio, la Commissione deve attenersi, per analogia, ai criteri stabiliti
per l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. Per evitare l'erogazione
di finanziamenti nazionali integrativi non autorizzati dalla Commissione, lo
Stato membro interessato deve astenersi dal dare esecuzione ai finanziamenti
integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati
approvati. I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento
nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del
sostegno unionale e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42
del trattato devono essere notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del trattato, tranne se formano oggetto di un regolamento
adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio[21], e non possono avere effetto
prima che tale procedura si sia conclusa con l'approvazione definitiva da parte
della Commissione. (66)
È necessario predisporre un sistema d'informazione
elettronico per lo scambio efficiente e sicuro di dati. (67)
Si applica la legislazione dell'Unione sulla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla
libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE)
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché
la libera circolazione di tali dati. (68)
Per garantire condizioni uniformi di attuazione del
presente regolamento, per quanto riguarda la presentazione dei programmi di
sviluppo rurale, l'approvazione dei programmi e delle relative modifiche, le
procedure e le scadenze per l'approvazione dei programmi, le procedure e le
scadenze per l'approvazione delle modifiche ai programmi, compresa l'entrata in
vigore e la frequenza di presentazione, le condizioni specifiche per l'attuazione
delle misure di sviluppo rurale, la struttura e il funzionamento delle reti
istituite dal presente regolamento, l'adozione del sistema di monitoraggio e
valutazione e le modalità di funzionamento del sistema d'informazione, è
opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze
devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione[22]. (69)
Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente
regolamento sostituisce il regime di sostegno di cui al regolamento (CE)
n. 1698/2005. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere quindi
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014. (70)
Per favorire un passaggio ordinato dal sistema
previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente
regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto
riguarda l'adozione di disposizioni transitorie, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: INDICE REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR).............................................................. 11 TITOLO I Obiettivi e strategia.................................................................................................... 30 Capo I Campo di applicazione e definizioni.................................................................................. 30 Capo II Missione, obiettivi, priorità e
coerenza............................................................................ 33 TITOLO II Programmazione....................................................................................................... 36 Capo I Contenuto della programmazione..................................................................................... 36 Capo II Preparazione, approvazione e
modifica dei programmi di sviluppo rurale......................... 40 TITOLO III Sostegno allo sviluppo rurale................................................................................... 42 Capo I Misure............................................................................................................................ 42 Sezione 1 Misure individuali........................................................................................................ 42 Sezione 2 Leader........................................................................................................................ 68 Capo II Disposizioni comuni a più misure..................................................................................... 70 Capo III Assistenza tecnica e reti................................................................................................ 72 Capo IV Premio alla cooperazione locale
innovativa nelle zone rurali............................................ 77 TITOLO IV PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura........................................ 79 TITOLO V Disposizioni finanziarie.............................................................................................. 81 TITOLO VI Gestione, controllo e pubblicità................................................................................ 86 TITOLO VII Monitoraggio e valutazione..................................................................................... 89 Capo I Disposizioni generali........................................................................................................ 89 Sezione 1 Istituzione e obiettivi del
sistema di monitoraggio e valutazione...................................... 89 Sezione 2 Disposizioni tecniche................................................................................................... 89 Capo II Monitoraggio................................................................................................................. 90 Capo III Valutazione................................................................................................................... 92 TITOLO VIII Disposizioni in materia di
concorrenza................................................................... 94 TITOLO IX Poteri della Commissione e
disposizioni comuni, transitorie e finali............................ 95 Capo I Poteri della Commissione................................................................................................ 95 Capo II Disposizioni comuni........................................................................................................ 96 Capo III Disposizioni transitorie e finali........................................................................................ 96 ALLEGATO I Importi e aliquote di sostegno.............................................................................. 98 ALLEGATO II Parametri biofisici per la delimitazione
delle zone soggette a vincoli naturali......... 102 ALLEGATO III Elenco indicativo di misure e
interventi di particolare rilevanza per i sottoprogrammi tematici di cui
all'articolo 8.............................................................................................................................. 104 ALLEGATO IV Precondizioni per lo sviluppo rurale................................................................. 106 ALLEGATO V Elenco indicativo di misure aventi
rilevanza per una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo
rurale........................................................................................................................................ 112 TITOLO I
Obiettivi e strategia Capo I
Campo di applicazione e definizioni Articolo 1 Campo di applicazione 1.
Il presente regolamento: (a)
reca norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione
a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (di seguito “il FEASR”), istituito dal regolamento (UE)
n. HR/2012; (b)
definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo
rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di
sviluppo rurale; (c)
delinea il contesto strategico della politica di
sviluppo rurale; (d)
definisce le misure della politica di sviluppo
rurale; (e)
stabilisce norme concernenti la programmazione, la
creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di
responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione; (f)
stabilisce norme che assicurano il coordinamento
tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione. 2.
Il presente regolamento integra le disposizioni
della parte II del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Articolo 2 Definizioni 1.
Ai fini del presente regolamento si applicano le
seguenti definizioni: (a)
“programmazione”: l'iter organizzativo, decisionale
e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, finalizzato all'attuazione
pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per
realizzare le priorità unionali in materia di sviluppo rurale; (b)
“regione”: unità territoriale corrispondente al
livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la
statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE)
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]; (c)
“misura”: una serie di interventi che
contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in
materia di sviluppo rurale; (d)
“intervento”: un progetto, insieme di progetti,
contratto o accordo, o qualsiasi altro provvedimento, selezionato secondo
criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale in questione e attuato da
uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione di una o più
delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale; (e)
“beneficiario”: una persona fisica o giuridica o
qualsiasi altro ente, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione degli
interventi o destinatario del sostegno; (f)
“sistema di monitoraggio e valutazione”: un metodo
generale messo a punto dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un
certo numero di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché
all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei
programmi; (g)
“strategia di sviluppo locale”: una serie coerente
di interventi rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, che contribuiscono
alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e
che sono eseguiti in partenariato al livello pertinente; (h)
“aliquota di sostegno”: l'aliquota del contributo
pubblico totale al finanziamento di un intervento; (i)
“spesa pubblica”: qualsiasi contributo pubblico al
finanziamento di interventi, proveniente dal bilancio dello Stato, di enti
pubblici territoriali o dell'Unione europea, e qualsiasi spesa analoga. È
assimilato a un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di
interventi proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o
associazioni di uno o più enti pubblici territoriali od organismi di diritto
pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE[24]; (j)
“regioni meno sviluppate” regioni che hanno un
prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-27; (k)
“microimprese, piccole e medie imprese” (di seguito
“PMI”): le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[25]; (l)
“costo di transazione”: un costo connesso ad un
impegno ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso; (m)
“superficie agricola utilizzata” (di seguito “SAU”):
la superficie agricola utilizzata ai sensi della decisione 2000/115/CE della
Commissione, del 24 novembre 1999[26]; (n)
“perdita economica”: qualsiasi costo aggiuntivo
sostenuto dall'agricoltore in conseguenza di misure eccezionali prese per
ridurre l'offerta sul mercato o qualsiasi calo consistente della produzione; (o)
“avversità atmosferica”: un evento atmosferico,
come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata,
assimilabile a una calamità naturale; (p)
“epizoozie”: le malattie citate nell'elenco delle
epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato
della decisione 90/424/CEE del Consiglio[27]; (q)
“emergenza ambientale”: un caso specifico di
inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a
un determinato evento e di portata geografica limitata. Non sono compresi i
rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i
cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico; (r)
“calamità naturale”: un evento naturale, di tipo
biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione
agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti
per il settore agricolo e forestale; (s)
“evento catastrofico”: un evento imprevisto, di
tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative
dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti
danni economici rilevanti per il settore agricolo e forestale; (t)
“filiera corta”: una filiera di approvvigionamento
formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a
promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti
socio-territoriali tra produttori e consumatori; (u)
“giovane agricoltore”: un agricoltore che non ha
compiuto i quaranta anni di età al momento della presentazione della domanda,
che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia
per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; (v)
“intervento ultimato”: un intervento che è stato
materialmente ultimato o interamente realizzato, per il quale tutti i pagamenti
sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico è stato versato
ai beneficiari; (w)
“obiettivi tematici”: gli obiettivi tematici
definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] del
Parlamento europeo e del Consiglio[28]; (x)
“quadro strategico comune” (di seguito “QSC”): il
quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE)
n. [QSC/2012]. 2.
Con riguardo alla definizione di giovane
agricoltore di cui al paragrafo 1, lettera u), la Commissione ha il
potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto
riguarda le condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate
ai giovani agricoltori, compresa la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione
di competenze professionali. Capo II
Missione, obiettivi, priorità e coerenza Articolo 3 Missione Il FEASR contribuisce alla realizzazione della
strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme
dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola
comune (di seguito “la PAC”), della politica di coesione e della politica
comune della pesca. Esso contribuisce al conseguimento di un maggiore
equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo,
resiliente e rispettoso del clima nell'Unione. Articolo 4 Obiettivi Nell'ambito generale della PAC, il sostegno
allo sviluppo rurale contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: (1)
la competitività del settore agricolo; (2)
la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione
per il clima; (3)
uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone
rurali. Articolo 5 Priorità dell'Unione in materia di sviluppo
rurale Gli obiettivi della politica di sviluppo
rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le
seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro
volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC: (1)
promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo
ai seguenti aspetti: (a)
stimolare l'innovazione e la base di conoscenze
nelle zone rurali; (b)
rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura,
da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro; (c)
incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco
della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale; (2)
potenziare la competitività dell'agricoltura in
tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti: (a)
incoraggiare la ristrutturazione delle aziende
agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che
detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in
particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività; (b)
favorire il ricambio generazionale nel settore
agricolo; (3)
promuovere l'organizzazione della filiera
agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti: (a)
migliore integrazione dei produttori primari nella
filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e
le organizzazioni interprofessionali; (b)
sostegno alla gestione dei rischi aziendali; (4)
preservare, ripristinare e valorizzare gli
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti: (a)
salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro
nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché
dell'assetto paesaggistico dell'Europa; (b)
migliore gestione delle risorse idriche; (c)
migliore gestione del suolo; (5)
incentivare l'uso efficiente delle risorse e il
passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel
settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti: (a)
rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; (b)
rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura
e nell'industria alimentare; (c)
favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti
di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre
materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia; (d)
ridurre le emissioni di metano e di protossido di
azoto a carico dell'agricoltura; (e)
promuovere il sequestro del carbonio nel settore
agricolo e forestale; (6)
adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione
della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti: (a)
favorire la diversificazione, la creazione di nuove
piccole imprese e l'occupazione; (b)
stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; (c)
promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone
rurali. Tutte le priorità suelencate contribuiscono
alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente,
nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. Articolo 6 Coerenza 1.
Il sostegno erogato dal FEASR è coerente con le
misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. 2.
Il sostegno previsto dal presente regolamento non è
concesso in alcun caso a favore di interventi sovvenzionati nell'ambito delle
organizzazioni comuni di mercato. La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per definire le eccezioni a questa
regola. TITOLO II
Programmazione Capo I
Contenuto della programmazione Articolo 7 Programmi di sviluppo rurale 1.
Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro
di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a
realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una
serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre
al sostegno del FEASR. 2.
Gli Stati membri possono presentare un unico
programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di
programmi regionali. 3.
Gli Stati membri che presentano programmi regionali
possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente
gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto. Articolo 8 Sottoprogrammi tematici 1.
Gli Stati membri possono inserire nei programmi di
sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla
realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e
rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto
riguarda: (a)
i giovani agricoltori; (b)
le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20,
paragrafo 2, terzo comma; (c)
le zone montane di cui all'articolo 33,
paragrafo 2; (d)
le filiere corte. Nell'allegato III figura un elenco indicativo
di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun
sottoprogramma tematico. 2.
I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere
a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti
agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona
rurale. 3.
Per gli interventi sostenuti nel quadro di
sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere
corte, le aliquote di sostegno di cui all'allegato I possono essere maggiorate
del 10%. Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno
massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato I.
Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%. Articolo 9 Contenuto dei programmi di sviluppo rurale 1.
Oltre agli elementi di cui all'articolo 24 del
regolamento (UE) n. [QSC/2012], ciascun programma di sviluppo rurale
comprende: (a)
la valutazione ex ante di cui all'articolo 48
del regolamento (UE) n. [QSC/2012]; (b)
un'analisi della situazione in termini di punti di
forza e di debolezza, opportunità e rischi (di seguito “analisi SWOT”) e l'identificazione
dei bisogni da soddisfare nella zona geografica interessata dal programma e, se
del caso, dai sottoprogrammi tematici di cui all'articolo 8. L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione
in materia di sviluppo rurale. Le specifiche esigenze relative all'innovazione,
all'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento
ad essi sono determinate trasversalmente alle priorità dell'Unione in materia
di sviluppo rurale, in modo da individuare risposte adeguate in questi due
campi a livello di ciascuna priorità; (c)
una descrizione della strategia, comprendente gli
obiettivi fissati per ciascuno degli aspetti delle priorità dell'Unione in
materia di sviluppo rurale presenti nel programma, sulla base degli indicatori
comuni di cui all'articolo 76, da definire nel quadro del sistema di
monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74, nonché una selezione di
misure basata su un'oculata logica d'intervento del programma e corredata di
una valutazione del contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli
obiettivi. Dal programma di sviluppo rurale si evince che: i) esso contiene un pertinente assortimento
di misure in relazione alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale
presenti nel programma, logicamente conseguente alla valutazione ex ante
di cui alla lettera a) e all'analisi di cui alla lettera b); ii) la ripartizione delle risorse finanziarie
tra le varie misure del programma è equilibrata e idonea a realizzare gli
obiettivi prefissati; iii) le particolari esigenze connesse a
specifiche condizioni a livello regionale o subregionale sono prese in
considerazione e concretamente affrontate mediante insiemi di misure
appositamente concepiti o sottoprogrammi tematici; iv) il programma contiene un pertinente
approccio all'innovazione, all'ambiente, comprese le esigenze specifiche delle
zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento
ad essi; v) si prevedono adeguati provvedimenti per
semplificare l'attuazione del programma; vi) sono state prese disposizioni per
assicurare una sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su
tutti gli aspetti connessi alla gestione sostenibile nel settore agricolo e
forestale, nonché all'azione per il clima; vii) sono previste iniziative di
sensibilizzazione e animazione di progetti innovativi, nonché per la
costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura; viii) è stato elaborato un approccio adeguato
che stabilisce i principi per la definizione dei criteri di selezione dei
progetti e delle strategie di sviluppo locale e che tiene conto dei pertinenti
obiettivi. In questo contesto gli Stati membri possono attribuire la priorità o
un'aliquota di sostegno più elevata ad interventi collettivi realizzati da
associazioni di agricoltori; (d)
la valutazione delle precondizioni e, ove
richiesto, le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. [QSC/2012] e le fasi critiche stabilite ai fini dell'articolo 19
dello stesso regolamento; (e)
una descrizione di ciascuna delle misure
selezionate; (f)
in materia di sviluppo locale, un'apposita
descrizione dei meccanismi di coordinamento tra le strategie di sviluppo
locale, la misura di cooperazione di cui all'articolo 36, la misura “servizi
di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” di cui all'articolo 21
e il sostegno alle attività extra-agricole nelle zone rurali nell'ambito della
misura “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali” di
cui all'articolo 20; (g)
una descrizione dell'approccio adottato in materia
di innovazione al fine di incrementare la produttività, migliorare la gestione
sostenibile delle risorse e contribuire alla realizzazione degli obiettivi del
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61; (h)
un'analisi dei bisogni in materia di monitoraggio e
valutazione e il piano di valutazione di cui all'articolo 49 del
regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Gli Stati membri apportano una sufficiente
dotazione di risorse e intraprendono attività di potenziamento delle capacità
per soddisfare i bisogni individuati; (i)
un piano di finanziamento comprendente: i) una
tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 64, paragrafo 4,
il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, all'interno
di questo contributo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle
regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Il contributo annuo
preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario
pluriennale; ii) una tabella recante, per ogni misura,
il tipo di intervento nonché l'aliquota specifica di sostegno del FEASR, l'assistenza
tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno
applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le
regioni meno sviluppate e le altre regioni; (j)
un piano di indicatori recante, per ciascuna delle
priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, gli
indicatori e le misure selezionate con i prodotti previsti e le spese
preventivate, distinti tra settore pubblico e privato; (k)
se del caso, una tabella relativa ai finanziamenti
nazionali integrativi per misura ai sensi dell'articolo 89; (l)
gli elementi necessari alla valutazione ai sensi
dell'articolo 89 e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto contemplati
all'articolo 88, paragrafo 1, che saranno utilizzati per l'attuazione
dei programmi; (m)
informazioni sulla complementarità con le misure
finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dal FEAMP o
nell'ambito della politica di coesione; (n)
le modalità di attuazione del programma,
segnatamente: i) la designazione da parte dello Stato
membro di tutte le autorità di cui all'articolo 72, paragrafo 2, e,
per informazione, una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo; ii) una descrizione delle procedure di
monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di
monitoraggio; iii) le disposizioni volte a dare adeguata
pubblicità al programma, segnatamente attraverso la rete rurale nazionale di
cui all'articolo 55; (o)
la designazione dei partner di cui all'articolo 5
del regolamento (UE) n. [QSC/2012] e i risultati delle consultazioni con i
partner stessi; (p)
se del caso, gli elementi salienti del piano d'azione
e della struttura della rete rurale nazionale di cui all'articolo 55,
paragrafo 3, e le disposizioni per la gestione della rete stessa, che
costituiscono la base del piano d'azione annuale. 2.
Se il programma di sviluppo rurale contiene
sottoprogrammi tematici, ciascuno di questi comprende: (a)
una specifica analisi SWOT della situazione e l'identificazione
dei bisogni che il sottoprogramma intende soddisfare; (b)
gli obiettivi specifici perseguiti a livello di
sottoprogramma e una selezione di misure basata su una definizione precisa
della logica d'intervento del sottoprogramma e corredata di una valutazione del
contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli obiettivi; (c)
un piano di indicatori specifico e distinto,
recante i prodotti previsti e le spese preventivate, distinti tra settore
pubblico e privato. 3.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione,
norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1
e 2 nei programmi di sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91. Capo II
Preparazione, approvazione e modifica dei programmi di sviluppo rurale Articolo 10 Precondizioni Oltre alle precondizioni di cui all'allegato IV,
si applicano al FEASR le precondizioni generali di cui all'allegato IV del
regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Articolo 11 Approvazione dei programmi di sviluppo
rurale 1.
Per ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati
membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi
elencati all'articolo 9. 2.
La Commissione approva ciascun programma di
sviluppo rurale mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di
esame di cui all'articolo 91. Articolo 12 Modifica dei programmi di sviluppo rurale 1.
Le richieste di modifica dei programmi presentate
dagli Stati membri sono approvate secondo le seguenti modalità: a) la Commissione, mediante atti di
esecuzione, decide in merito alle richieste di modifica concernenti: i) un cambiamento nella strategia di
programma con un sostanziale riaggiustamento degli obiettivi quantificati; ii) una variazione dell'aliquota di
sostegno del FEASR per una o più misure; iii) una variazione dell'intero
contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma; iv) uno storno di fondi tra misure che
beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 91; b) la Commissione, mediante atti di
esecuzione, decide in merito alle richieste di modifica dei programmi in tutti
gli altri casi e in particolare quelle riguardanti: i) l'introduzione o la revoca di
misure o di interventi; ii) le modifiche della descrizione
delle misure e delle condizioni di ammissibilità. 2.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda i criteri che
definiscono un sostanziale riaggiustamento degli obiettivi quantificati ai
sensi del paragrafo 1, lettera a), punto i). Articolo 13 Procedure e scadenze La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, norme concernenti le procedure e le scadenze per: (a)
l'approvazione dei programmi di sviluppo rurale; (b)
la presentazione e l'approvazione delle proposte di
modifica dei programmi di sviluppo rurale, compresa l'entrata in vigore e la
frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 91. TITOLO III
Sostegno allo sviluppo rurale Capo I
Misure Articolo 14 Misure Ciascuna misura di sviluppo rurale è
programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più
priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Nell'allegato V è
riportato un elenco indicativo di misure di particolare rilevanza per le
priorità dell'Unione. Sezione 1 Misure individuali Articolo 15 Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura è
destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze,
ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di
formazione, seminari e coaching. Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi
interaziendali di breve durata e le visite di aziende agricole. 2.
Il sostegno nell'ambito della presente misura è
concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale,
dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI
operanti in zone rurali. I beneficiari del sostegno sono i prestatori di
servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i
responsabili delle azioni di informazione. 3.
Il sostegno nell'ambito della presente misura non
comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento
secondario o superiore. Gli organismi prestatori di servizi di
trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità
adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per
esercitare tale funzione. 4.
Le spese finanziabili nell'ambito della presente
misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di
conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il
sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Sono rimborsabili
anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo
di sostituzione degli agricoltori. 5.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le spese
ammissibili, le qualifiche minime degli organismi prestatori di servizi di
trasferimento di conoscenze nonché la durata e i contenuti dei programmi di
scambi e di visite interaziendali. Articolo 16 Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura è
concesso allo scopo di: (a)
aiutare gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI
insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per
migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la
resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento; (b)
promuovere l'avviamento di servizi di consulenza
aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende
agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di
consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del
regolamento (UE) n. HR/2012; (c)
promuovere la formazione dei consulenti. 2.
Il beneficiario del sostegno di cui alle
lettere a) e c) del paragrafo 1 è il prestatore di servizi di
consulenza o di formazione. Il sostegno di cui alla lettera b) del
paragrafo 1 è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per
avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza
alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale. 3.
Le autorità o gli organismi selezionati per
prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale
qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei
settori in cui prestano consulenza. I beneficiari sono selezionati mediante
inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è obiettiva ed è aperta
ad organismi sia pubblici che privati. Nell'esercizio della loro attività, i servizi di
consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. HR/2012. 4.
La consulenza prestata agli agricoltori è in
relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo
rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi: (a)
i criteri di gestione obbligatori e/o le buone
condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del
regolamento (UE) n. HR/2012; (b)
se del caso, le pratiche agricole benefiche per il
clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE)
n. DP/2012 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento; (c)
i requisiti o le azioni in materia di mitigazione
dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle
acque e del suolo, notifica delle epizoozie e delle fitopatie e innovazione di
cui all'allegato I del regolamento (UE) n. HR/2012; (d)
lo sviluppo sostenibile dell'attività economica
delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e quanto meno
delle aziende che partecipano al regime per i piccoli agricoltori di cui al
titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012, oppure (e)
se del caso, i requisiti in materia di sicurezza
sul lavoro prescritti dalla normativa unionale. Possono essere oggetto di consulenza anche altre
questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda
agricola. 5.
La consulenza prestata ai silvicoltori verte come
minimo sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE,
2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le
questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda
silvicola. 6.
La consulenza prestata alle PMI può vertere su
questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa. 7.
Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza
può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto
la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza. 8.
Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1,
lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è
decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento
dei servizi in questione. 9.
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati
a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le qualifiche minime
delle autorità o degli organismi prestatori di consulenza. Articolo 17 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura è
concesso agli agricoltori che aderiscono per la prima volta ai seguenti regimi: (a)
regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone
e dei prodotti alimentari istituiti dalla legislazione dell'Unione; (b)
regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone
e dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai
seguenti criteri: i) la specificità del prodotto finale
tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono: - caratteristiche specifiche del prodotto, oppure - particolari metodi di produzione, oppure - una qualità del prodotto finale
significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di
sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o
tutela ambientale; ii) i regimi sono aperti a tutti i
produttori; iii) i regimi prevedono disciplinari di
produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o
da un organismo di controllo indipendente; iv) i regimi sono trasparenti e assicurano
una tracciabilità completa dei prodotti; oppure (c)
regimi facoltativi di certificazione dei prodotti
agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti
dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di
certificazione per i prodotti agricoli e alimentari[29]. 2.
Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto
forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare
dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità
sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni. Ai fini del presente paragrafo, per “costi fissi”
si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un
regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli
intesi a verificare il rispetto dei disciplinari. 3.
Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I. 4.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda gli specifici regimi
unionali di qualità rientranti nel disposto del paragrafo 1,
lettera a). Articolo 18 Investimenti in immobilizzazioni materiali 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura è
destinato a investimenti materiali e/o immateriali che: (a)
migliorino le prestazioni globali dell'azienda
agricola; (b)
riguardino la trasformazione, la
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I
del trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non
essere un prodotto elencato nell'allegato I; (c)
riguardino l'infrastruttura necessaria allo
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni
agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento
energetico e la gestione idrica; oppure (d)
siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento
degli impegni agroambientali e silvoambientali, alla conservazione della
biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di
pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio
naturale da definirsi nel programma. 2.
Il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera a), è concesso alle aziende agricole. Nel caso degli investimenti
destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, possono
beneficiare del sostegno unicamente le aziende che non superino una determinata
dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi sulla base
dell'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità “competitività dell'agricoltura
in tutte le sue forme e redditività delle aziende agricole”. 3.
Il sostegno nell'ambito della presente misura è
limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato I. Dette
aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per i giovani
agricoltori, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati che
prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone
soggette a vincoli naturali significativi ai sensi dell'articolo 33,
paragrafo 3, e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle
aliquote di sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa
massima del sostegno non può superare il 90%. 4.
Il paragrafo 3 non si applica agli
investimenti non produttivi di cui al paragrafo 1, lettera d). Articolo 19 Ripristino del potenziale produttivo
agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura
copre: (a)
investimenti in azioni di prevenzione volte a
ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali ed eventi catastrofici; (b)
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli
e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi
catastrofici. 2.
Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle
associazioni di agricoltori. Può essere concesso anche a enti pubblici, a
condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il
potenziale produttivo agricolo. 3.
Il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera b), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della
pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata
una calamità naturale e che questa – o le misure adottate
conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una
fitopatia o un'infestazione parassitaria – ha causato la distruzione
di non meno del 30% del potenziale produttivo agricolo interessato. 4.
Nell'ambito della presente misura non è concesso
alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento
catastrofico. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni
sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con
altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi
privati. 5.
Il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera a), è limitato all'aliquota di sostegno massima di cui all'allegato I.
Detta aliquota massima non si applica ai progetti collettivi realizzati da più
beneficiari. 6.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per definire le spese ammissibili nell'ambito
della presente misura. Articolo 20 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura
copre: (a)
aiuti all'avviamento di imprese per: i) i giovani agricoltori; ii) attività extra-agricole nelle zone
rurali; iii) lo sviluppo di piccole aziende
agricole; (b)
investimenti in attività extra-agricole; (c)
pagamenti annuali agli agricoltori che aderiscono
al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento
(UE) n. DP/2012 (di seguito “il regime per i piccoli agricoltori”) e che
cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore. 2.
Il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori. Il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti
familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o
microimprese e piccole imprese non agricole nelle zone rurali. Il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera a), punto iii), è concesso alle piccole aziende agricole
quali definite dagli Stati membri. Il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera b), è concesso alle microimprese e piccole imprese non agricole
insediate nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari. Il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera c), è concesso agli agricoltori che aderiscono al regime per i
piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della
domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità
della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro
agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al
31 dicembre 2020. 3.
Può essere considerata “coadiuvante familiare”
qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o
giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi
componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli.
Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il
coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al
momento della presentazione della domanda di sostegno. 4.
Il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione
del piano aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla data della decisione con
cui si concede l'aiuto. Gli Stati membri fissano le soglie minima e
massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al
paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto iii). La soglia
minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a),
punto i) è significativamente superiore alla soglia massima per il
sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il
sostegno è tuttavia limitato alle aziende che rientrano nella definizione di
microimpresa o di piccola impresa. 5.
Il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera a), è concesso sotto forma di pagamento forfettario erogabile in
almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono
essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera a), punto i) e punto ii), il versamento dell'ultima rata
è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale. 6.
L'importo massimo del sostegno di cui al
paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati
membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della
situazione socioeconomica della zona interessata dal programma. 7.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c),
è pari al 120% del pagamento annuale percepito dal beneficiario in virtù del
regime per i piccoli agricoltori. 8.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda il contenuto minimo
del piano aziendale e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per
fissare le soglie di cui al paragrafo 4. Articolo 21 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura
riguarda in particolare: (a)
la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo
dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di
piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di altre zone di
grande pregio naturale; (b)
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento
o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili; (c)
l'installazione, il miglioramento e l'espansione di
infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga,
nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica
amministrazione online; (d)
investimenti finalizzati all'introduzione, al
miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della
relativa infrastruttura; (e)
investimenti da parte di enti pubblici in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e segnaletica nei luoghi di
interesse turistico; (f)
studi e investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei
villaggi e del paesaggio rurale, compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività; (g)
investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di
attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i
parametri ambientali del territorio interessato. 2.
Il sostegno nell'ambito della presente misura
riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli
Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale
possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti
nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti
precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da
altri strumenti dell'Unione. 3.
Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono
sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla
base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi
comunali di base, – ove tali piani esistano –, e sono conformi
alle eventuali strategie di sviluppo locale adottate per il territorio
interessato. 4.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per definire i tipi di energie
rinnovabili finanziabili nell'ambito della presente misura. Articolo 22 Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura
riguarda: (a)
forestazione e imboschimento; (b)
allestimento di sistemi agroforestali; (c)
prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate
da incendi e calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie,
eventi catastrofici e rischi climatici; (d)
investimenti diretti ad accrescere la resilienza,
il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali; (e)
investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella
trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. 2.
Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui
agli articoli da 36 a 40 non si applicano alle foreste tropicali e
subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole
Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2019/93 del Consiglio[30]
e dei dipartimenti francesi d'oltremare. Per le aziende al di
sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi
programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione
forestale o di un documento equivalente che sia conforme alla gestione
sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla
protezione delle foreste in Europa del 1993[31]
(di seguito “la gestione sostenibile delle foreste”). 3.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni per il
riconoscimento dell'esistenza di una calamità naturale, di un'infestazione
parassitaria o di una fitopatia, nonché la definizione degli interventi
preventivi sovvenzionabili. Articolo 23 Forestazione e imboschimento 1.
Il sostegno di cui all'articolo 22,
paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari fondiari e
affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di
impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di
manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo
di dieci anni. 2.
La misura si applica a terreni agricoli e non
agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e
climatiche della zona e rispondere a requisiti ambientali minimi. Il sostegno
non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti
natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui
la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente
sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie
legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. 3.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per definire i requisiti ambientali
minimi di cui al paragrafo 2. Articolo 24 Allestimento di sistemi agroforestali 1.
Il sostegno di cui all'articolo 22,
paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari e
affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di
impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di
manutenzione per un periodo massimo di tre anni. 2.
Per “sistema agroforestale” si intende un sistema
di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura
estensiva sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero
massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche
locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo
del terreno. 3.
Il sostegno è limitato all'aliquota massima
indicata nell'allegato I. Articolo 25 Prevenzione e ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 1.
Il sostegno di cui all'articolo 22,
paragrafo 1, lettera c), è concesso a proprietari di foreste privati,
semipubblici e pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro consorzi a
copertura dei costi per i seguenti interventi: (a)
creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso
di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non
è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni
agroambientali; (b)
interventi di prevenzione degli incendi o di altre
calamità naturali su scala locale; (c)
installazione e miglioramento di attrezzature di
monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni
parassitarie e di apparecchiature di comunicazione; (d)
ricostituzione del potenziale forestale danneggiato
dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni
parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici. 2.
Nel caso di interventi di prevenzione delle
fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere
giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi
scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie
di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. Gli interventi ammissibili sono coerenti con il
piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende
al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei
rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano
di gestione forestale indicante gli obiettivi di prevenzione. Le aree forestali classificate ad alto o medio
rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato
membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi. 3.
Il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera d), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della
pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata
una calamità naturale e che questa – o le misure adottate conformemente
alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione
parassitaria – ha causato la distruzione di non meno del 30% del
potenziale forestale interessato. Detta percentuale è determinata sulla base
del potenziale forestale medio esistente nel corso dei tre anni immediatamente
precedenti la calamità, oppure in base alla media dei cinque anni precedenti la
calamità, escludendo il valore più basso e quello più elevato. 4.
Nell'ambito della presente misura non è concesso
alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni
sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con
altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi
privati. Articolo 26 Investimenti diretti ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 1.
Il sostegno di cui all'articolo 22,
paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, proprietari di
foreste privati, enti di diritto privato e semipubblici, comuni e loro
consorzi. Nel caso di foreste demaniali il sostegno può essere concesso anche
agli enti che le gestiscono, purché non dipendano dal bilancio dello Stato. 2.
Gli investimenti sono finalizzati all'adempimento di
impegni assunti per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o
alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e
boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli
ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali
benefici economici a lungo termine. Articolo 27 Investimenti in nuove tecnologie silvicole
e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 1.
Il sostegno di cui all'articolo 22,
paragrafo 1, lettera e), è concesso a proprietari di foreste privati,
comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il
potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali
attraverso la loro trasformazione e commercializzazione. Nei territori delle
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare,
il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI. 2.
Gli investimenti diretti ad accrescere il valore
economico della foresta sono realizzati a livello dell'azienda forestale e
possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta
rispettosi del suolo e delle risorse. 3.
Gli investimenti connessi all'uso del legno come
materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti
la trasformazione industriale. 4.
Il sostegno è limitato alle aliquote massime
indicate nell'allegato I. Articolo 28 Costituzione di associazioni di produttori 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura è
inteso a favorire la costituzione di associazioni di produttori nei settori
agricolo e forestale aventi come finalità: (a)
l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei
soci alle esigenze del mercato; (b)
la commercializzazione in comune dei prodotti,
compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la
fornitura all'ingrosso; (c)
la definizione di norme comuni in materia di
informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla
disponibilità dei prodotti e (d)
altre attività che possono essere svolte dalle
associazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e
commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi. 2.
Il sostegno è concesso alle associazioni di
produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati
membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni di
produttori che rientrano nella definizione di PMI. Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione
di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale
siano stati realizzati. 3.
Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto
forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla
data di riconoscimento dell'associazione di produttori sulla base del piano
aziendale. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata
dell'associazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa
verifica della corretta attuazione del piano aziendale. Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare
il sostegno da erogare alle associazioni di produttori in base al valore medio
annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti
la loro adesione all'associazione. Per le associazioni di produttori nel
settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media
commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento,
escludendo il valore più basso e quello più elevato. 4.
Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. Articolo 29 Pagamenti agro-climatico-ambientali 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura è
reso disponibile dagli Stati membri nell'insieme del loro territorio, in
funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali.
Questa misura va obbligatoriamente inserita in tutti i programmi di sviluppo
rurale. 2.
Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali
agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di
agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a
realizzare interventi consistenti in uno o più impegni
agro-climatico-ambientali su terreni agricoli. I pagamenti
agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del
territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della
realizzazione di obiettivi ambientali. 3.
I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano
soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori
stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE)
n. HR/2012 e degli altri obblighi prescritti a norma del titolo III,
capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti
i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma. 4.
Gli Stati membri provvedono a fornire alle persone
che realizzano interventi nell'ambito della presente misura le conoscenze e le
informazioni necessarie per la loro esecuzione, tra l'altro tramite consulenze
prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la
concessione del sostegno a un'adeguata formazione. 5.
Gli impegni assunti nell'ambito della presente
misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se
necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli
Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata
superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la
proroga annuale al termine del primo periodo. 6.
I pagamenti sono erogati annualmente per
compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno
derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di
transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni
agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di
agricoltori, il massimale è del 30%. 7.
Se necessario ai fini dell'efficiente applicazione
della misura, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49,
paragrafo 3, per selezionare i beneficiari. 8.
Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
Il sostegno nell'ambito della presente misura non
può essere concesso per impegni che beneficiano della misura “agricoltura
biologica”. 9.
Può essere previsto un sostegno alla conservazione
delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei
paragrafi da 1 a 8. 10.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la proroga annuale
degli impegni al termine del primo periodo di esecuzione dell'intervento, le
condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione o la
conduzione alternativa dell'allevamento, la limitazione dell'uso di
fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione, l'allevamento
di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse
genetiche vegetali, nonché per definire gli interventi ammissibili ai sensi del
paragrafo 9. Articolo 30 Agricoltura biologica 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura è
concesso, per ettaro di SAU, agli agricoltori o alle associazioni di
agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi
e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio[32]. 2.
Il sostegno è concesso unicamente per impegni che
vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, dei
requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e
degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione
nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma. 3.
Gli impegni assunti nell'ambito della presente
misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è
concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri
possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga
annuale al termine del primo periodo. 4.
I pagamenti sono erogati annualmente per
compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno
derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di
transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se
gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del
30%. 5.
Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. Articolo 31 Indennità Natura 2000 e indennità connesse
alla direttiva quadro sulle acque 1.
Le indennità previste dalla presente misura sono
erogate annualmente, per ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per compensare
i costi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone
interessate, dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e
2000/60/CE. 2.
Il sostegno è concesso rispettivamente agli
agricoltori e ai proprietari di foreste privati o alle loro associazioni. In
casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del
territorio. 3.
Il sostegno agli agricoltori in relazione alle
direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti
da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali
di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE)
n HR/2012 del Consiglio. 4.
Il sostegno agli agricoltori in relazione alla
direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per specifici requisiti che: (a)
sono stati introdotti dalla direttiva 2000/60/CE,
sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini
idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della
direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare la normativa
dell'Unione in materia di protezione delle acque; (b)
vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori
e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI,
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, nonché degli obblighi
prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE)
n. DP/2012; (c)
vanno al di là del livello di protezione offerto
dalla normativa unionale vigente al momento dell'adozione della direttiva
2000/60/CE, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della
stessa direttiva e (d)
richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo
di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con
conseguenti perdite di reddito significative. 5.
I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4
sono specificati nel programma. 6.
Le indennità sono concesse per le seguenti zone: (a)
le zone agricole e forestali Natura 2000 designate
ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; (b)
altre aree naturali protette delimitate soggette a
vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono
all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE. Tali aree non
superano, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000
designate ricomprese nello stesso territorio; (c)
le zone agricole incluse nei piani di gestione dei
bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE. 7.
Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
Articolo 32 Indennità a favore delle zone soggette a
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 1.
Le indennità a favore degli agricoltori delle zone
montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici sono erogate annualmente per ettaro di SAU per compensare i costi
aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione
agricola nella zona interessata. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono
calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III,
capo 3, del regolamento (UE) n. DP/2012. 2.
Le indennità sono concesse agli agricoltori che si
impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 33. 3.
Gli importi erogabili sono fissati tra i valori
minimo e massimo di cui all'allegato I. 4.
Gli Stati membri dispongono che le indennità siano
decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da
definirsi nel programma. 5.
Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri possono
erogare le indennità di cui alla presente misura agli agricoltori delle zone
che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a),
punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di
programmazione 2007-2013 e che non lo sono più per effetto della nuova
delimitazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3. In questo caso le indennità
sono decrescenti a partire, nel 2014, dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013
fino ad arrivare al 20% nel 2017. 6.
Negli Stati membri che entro il
1° gennaio 2014 non hanno completato la delimitazione di cui all'articolo 33,
paragrafo 3, il paragrafo 5 si applica agli agricoltori beneficiari
di indennità nelle zone che erano ammissibili durante il periodo di
programmazione 2007-2013. Una volta completata la delimitazione, gli
agricoltori delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità
previste dalla presente misura. Gli agricoltori delle zone che non sono più
ammissibili continuano a ricevere le indennità ai sensi del paragrafo 5. Articolo 33 Designazione delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici 1.
Gli Stati membri, in base al disposto dei
paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità
di cui all'articolo 32 classificandole come segue: (a)
zone montane; (b)
zone soggette a vincoli naturali significativi,
diverse dalle zone montane, e (c)
altre zone soggette a vincoli specifici. 2.
Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui
all'articolo 32, le zone montane sono caratterizzate da una notevole
limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un
considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti: (a)
all'esistenza di condizioni climatiche molto
difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo
nettamente abbreviato; (b)
in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella
maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la
meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso,
ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da
ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro
combinazione comporta vincoli equivalenti. Le zone situate a nord del 62° parallelo e
talune zone limitrofe sono assimilate alle zone montane. 3.
Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui
all'articolo 32, le zone diverse dalle zone montane sono considerate
soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 66% della SAU soddisfa
almeno uno dei criteri elencati nell'allegato II al valore soglia
indicato. Questa condizione deve essere rispettata al pertinente livello delle
unità amministrative locali (livello LAU 2). Quando delimitano le zone di cui al presente
paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri
oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi
ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante
investimenti o attività economiche. 4.
Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32
le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono
soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono
necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente
naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del
potenziale turistico o a fini di protezione costiera. Le zone soggette a vincoli specifici sono
costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni
naturali di protezione e la loro estensione totale non supera il 10% della
superficie dello Stato membro interessato. 5.
Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale: (a)
la delimitazione esistente o modificata ai sensi
dei paragrafi 2 e 4; (b)
la nuova delimitazione delle zone di cui al
paragrafo 3. Articolo 34 Benessere degli animali 1.
I pagamenti per il benessere degli animali previsti
dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano
volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il
benessere degli animali. 2.
I pagamenti per il benessere degli animali
riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento
(UE) n. HR/2012 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti
dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel
programma. I suddetti impegni hanno la durata di un anno,
rinnovabile. 3.
I pagamenti basati sulla superficie o sui costi
unitari sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario
possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del
premio pagato per l'impegno. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I. 4.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per definire gli ambiti in cui gli
impegni per il benessere degli animali introducono criteri più elevati riguardo
ai metodi di produzione. Articolo 35 Servizi silvo-climatico-ambientali e
salvaguardia della foresta 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura è
concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori, comuni e loro consorzi che si
impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più
impegni silvoambientali. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti che
gestiscono le foreste demaniali, purché non dipendano dal bilancio dello Stato.
Per le aziende al di sopra di una determinata
soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di
sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla
presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente
che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste. 2.
I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che
vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge
nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili.
Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma. Gli impegni assunti nell'ambito della presente
misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se
necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare nei
rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati
tipi di impegni. 3.
I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in
parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni
assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un
massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno
è limitato al massimale indicato nell'allegato I. 4.
Può essere concesso un sostegno a soggetti privati,
comuni e loro consorzi per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse
genetiche forestali, per interventi non contemplati dai
paragrafi 1, 2 e 3. 5.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda i tipi di interventi
sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 4. Articolo 36 Cooperazione 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura è
inteso a incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in
particolare: (a)
rapporti di cooperazione tra diversi operatori
della filiera agroalimentare e del settore forestale nell'Unione, nonché tra
altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle
priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le organizzazioni
interprofessionali; (b)
la creazione di strutture a grappolo (cluster)
e di reti; (c)
la costituzione e la gestione dei gruppi operativi
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 62. 2.
La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda
in particolare i seguenti aspetti: (a)
progetti pilota; (b)
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale; (c)
cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse; (d)
cooperazione di filiera, sia orizzontale che
verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere
corte e dei mercati locali; (e)
attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali; (f)
azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti
climatici e l'adattamento ad essi; (g)
approcci collettivi ai progetti e alle pratiche
ambientali in corso; (h)
cooperazione di filiera, sia orizzontale che
verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria
alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali. (i)
attuazione, segnatamente ad opera di partenariati
pubblici-privati diversi da quelli definiti all'articolo 28,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. [QSC/2012], di
strategie di sviluppo locale mirate ad una o più priorità dell'Unione in
materia di sviluppo rurale; (j)
stesura di piani di gestione forestale o di
documenti equivalenti. 3.
Il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera b), è concesso unicamente a cluster e reti di nuova
costituzione o che intraprendono una nuova attività. Il sostegno per le attività di cui al
paragrafo 2, lettera b), può essere concesso anche a singoli
operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 4.
I risultati dei progetti pilota e degli interventi
realizzati da singoli operatori ai sensi del paragrafo 2, lettera b),
sono divulgati. 5.
Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente
misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui
al paragrafo 1: (a)
studi sulla zona interessata, studi di fattibilità,
stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti
equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella
prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]; (b)
animazione della zona interessata al fine di
rendere fattibile un progetto territoriale collettivo. Nel caso dei cluster,
l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di
formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi
membri; (c)
costi di esercizio della cooperazione; (d)
costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione
di un piano aziendale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella
prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] o di un'azione
finalizzata all'innovazione; (e)
costi delle attività promozionali. 6.
In caso di attuazione di un piano aziendale, di un
piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia
di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di
sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei
progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e
ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i
progetti. 7.
Il sostegno può essere concesso anche per la
cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi. 8.
Il sostegno è erogato per una durata non superiore
a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente
giustificati. 9.
La cooperazione di cui alla presente misura può
essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR
sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni
sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con
altri strumenti di sostegno nazionali o unionali. 10.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per specificare le caratteristiche dei
progetti pilota, dei cluster, delle reti, delle filiere corte e dei
mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per
la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al
paragrafo 2. Articolo 37 Gestione del rischio 1.
Il sostegno nell'ambito della presente misura
copre: (a)
i contributi finanziari erogati direttamente agli
agricoltori per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli
animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da
avversità atmosferiche e da epizoozie o fitopatie o infestazioni parassitarie; (b)
i contributi finanziari versati ai fondi di
mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori
in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; (c)
uno strumento di stabilizzazione del reddito,
consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione
per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori che subiscono un
drastico calo di reddito. 2.
Ai fini del paragrafo 1, lettere b)
e c), per “fondo di mutualizzazione” si intende un regime riconosciuto
dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette
agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti
compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai
di epizoozie o fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o in caso
di drastico calo del reddito. 3.
Gli Stati membri provvedono a evitare ogni
sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con
altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi
privati. Ai fini della stima del livello di reddito degli agricoltori si tiene
conto anche del sostegno diretto al reddito erogato dal Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione[33]
(di seguito “FEG”). 4.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la durata minima e
massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 39,
paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, paragrafo 4. Articolo 38 Assicurazione del raccolto, degli animali e
delle piante 1.
Il sostegno di cui all'articolo 37,
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative
che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie
o infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE
per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che
distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel
triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque
anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la
produzione più elevata. 2.
Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza
di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria deve
essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato
membro interessato. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire
i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso. 3.
Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non
compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 37,
paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni
circa il tipo o la quantità della produzione futura. Gli Stati membri possono limitare l'importo
sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali. 4.
Il sostegno è limitato all'aliquota massima
indicata nell'allegato I. Articolo 39 Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e
le fitopatie e per le emergenze ambientali 1.
Possono beneficiare del sostegno i fondi di
mutualizzazione che: (a)
sono riconosciuti dall'autorità competente
conformemente all'ordinamento nazionale; (b)
praticano una politica di trasparenza dei movimenti
finanziari in entrata e in uscita; (c)
applicano norme chiare per l'attribuzione della
responsabilità debitoria. 2.
Gli Stati membri definiscono le regole in materia
di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per
quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in
caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole. 3.
I contributi finanziari di cui all'articolo 37,
paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto: (a)
le spese amministrative di costituzione del fondo
di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente; (b)
gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a
titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario
può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo
di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli
agricoltori in caso di crisi. Il capitale sociale iniziale non può essere
costituito da fondi pubblici. 4.
Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni
finanziarie di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b),
possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle
epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato
della decisione 90/424/CEE. 5.
Il sostegno è limitato all'aliquota massima
indicata nell'allegato I. Gli Stati membri possono limitare i costi
sovvenzionabili applicando: (a)
massimali per fondo; (b)
massimali unitari adeguati. Articolo 40 Strumento di stabilizzazione del reddito 1.
Il sostegno di cui all'articolo 37,
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso soltanto se il calo di
reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei
tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni
precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito
più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c),
per “reddito” si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla
vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di
sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi
versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione non compensano più del
70% della perdita di reddito. 2.
Possono beneficiare del sostegno i fondi di
mutualizzazione che: (a)
sono riconosciuti dall'autorità competente
conformemente all'ordinamento nazionale; (b)
praticano una politica di trasparenza dei movimenti
finanziari in entrata e in uscita; (c)
applicano norme chiare per l'attribuzione della
responsabilità debitoria. 3.
Gli Stati membri definiscono le regole in materia
di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per
quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in
caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole. 4.
I contributi finanziari di cui all'articolo 37,
paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto gli importi versati
dal fondo di mutualizzazione agli agricoltori a titolo di compensazione
finanziaria. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui
mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento
delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. Il capitale sociale iniziale non può essere
costituito da fondi pubblici. 5.
Il sostegno è limitato all'aliquota massima
indicata nell'allegato I. Articolo 41 Modalità di attuazione delle misure La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, le modalità di attuazione delle misure di cui alla presente
sezione, in particolare per quanto riguarda: (a)
le procedure di selezione delle autorità o degli
organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la
degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui
all'articolo 16; (b)
la valutazione da parte degli Stati membri dello
stato di attuazione dei piani aziendali, le modalità di pagamento e le
possibilità di accesso ad altre misure a favore dei giovani agricoltori nell'ambito
della misura relativa allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese di
cui all'articolo 20; (c)
la distinzione rispetto ad altre misure, la
conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato I, il
calcolo dei costi di transazione e la conversione o l'adeguamento degli impegni
nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 29,
della misura sull'agricoltura biologica di cui all'articolo 30 e della
misura relativa ai servizi silvoambientali e alla salvaguardia della foresta di
cui all'articolo 35; (d)
la possibilità di utilizzare ipotesi standard di
mancato guadagno per le misure di cui agli articoli da 29
a 32, 34 e 35 e i relativi parametri di calcolo; (e)
il calcolo dell'importo del sostegno per gli
interventi sovvenzionabili a titolo di più misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 91. Sezione 2 Leader Articolo 42 Gruppi di azione locale LEADER 1.
Oltre ai compiti menzionati all'articolo 30
del regolamento (UE) n. [QSC/2012], i gruppi di azione locale possono
espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione
e/o dall'organismo pagatore. 2.
I gruppi di azione locale possono chiedere al
competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità
è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato
al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione. Articolo 43 Sostegno preparatorio 1.
Il sostegno di cui all'articolo 31,
lettera a), del regolamento (UE) n. [QSC/2012] comprende: (a)
un “kit di avviamento LEADER” consistente in attività
di potenziamento delle capacità per i gruppi che non hanno attuato LEADER nel
periodo di programmazione 2007-2013, nonché un sostegno ai progetti pilota su
piccola scala; (b)
potenziamento delle capacità, formazione e
creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di
sviluppo locale. 2.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per definire le spese ammissibili delle
azioni di cui al paragrafo 1. Articolo 44 Attività di cooperazione LEADER 1.
Il sostegno di cui all'articolo 31,
lettera c), del regolamento (UE) n. [QSC/2012] è concesso per: (a)
progetti di cooperazione interterritoriale o
transnazionale. Per “cooperazione interterritoriale” si intende la
cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per “cooperazione
transnazionale” si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e
con territori di paesi terzi; (b)
supporto tecnico preparatorio per progetti di
cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di
azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un
progetto concreto. 2.
I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal
FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale, (a)
un partenariato pubblico-privato su un territorio
rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno
o al di fuori dell'Unione; (b)
un partenariato pubblico-privato su un territorio
non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale. 3.
Se i progetti di cooperazione non sono selezionati
dai gruppi di azione locale, gli Stati membri adottano un sistema di
presentazione permanente di tali progetti. Essi pubblicano le procedure amministrative
nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione
transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni
dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale. I progetti di cooperazione sono approvati non
oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi. 4.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i
progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati. Articolo 45 Costi di gestione e di animazione 1.
I costi di gestione di cui all'articolo 31,
lettera d), del regolamento (UE) n. [QSC/2012] si riferiscono alla
gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale da parte del gruppo
di azione locale. 2.
I costi di animazione del territorio di cui all'articolo 31,
lettera d), del regolamento (UE) n. [QSC/2012] si riferiscono ad
azioni d'informazione sulla strategia di sviluppo locale e ad attività di
sviluppo di progetti. 3.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per definire le spese ammissibili delle
azioni di cui al paragrafo 2. Capo II
Disposizioni comuni a più misure Articolo 46 Investimenti 1.
Gli investimenti che rischiano di avere effetti
negativi sull'ambiente possono beneficiare del sostegno del FEASR solo previa
valutazione dell'impatto ambientale previsto, effettuata conformemente alla normativa
specifica per il tipo di investimento di cui trattasi. 2.
Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di
spesa: (a)
costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o
miglioramento di beni immobili; (b)
acquisto o leasing di nuovi macchinari e
attrezzature, compreso il software fino a copertura del valore di mercato del
bene; (c)
spese generali collegate alle spese di cui alle
lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti,
studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze. 3.
In materia di irrigazione, possono essere
considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che consentono di
ridurre il consumo di acqua di almeno il 25%. In deroga a questa disposizione,
negli Stati membri che hanno aderito all'Unione dal 2004 in poi possono essere
considerati spese ammissibili gli investimenti in nuovi impianti di irrigazione
di cui un'analisi ambientale dimostri che sono sostenibili e che non hanno un
impatto ambientale negativo. 4.
Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di
diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante
annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli
investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo
agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 19,
paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono
essere considerate ammissibili. 5.
I beneficiari del sostegno agli investimenti
possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo
non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità
è prevista nel programma di sviluppo rurale. 6.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle
quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai
contratti di leasing, al materiale d'occasione e ai semplici investimenti di
sostituzione. Articolo 47 Norme sui pagamenti basati sulla superficie 1.
Il numero di ettari cui si applicano gli impegni
previsti agli articoli 29, 30 e 35 può variare da un anno all'altro
se: (a)
questa possibilità è prevista nei programmi di
sviluppo rurale; (b)
l'impegno in questione non si applica ad
appezzamenti fissi e (c)
non è compromessa la finalità dell'impegno. 2.
Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno
che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario
cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo
può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi. 3.
Qualora il beneficiario non possa continuare ad
adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione
di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o
approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti
necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale
adeguamento si rivela impossibile, l'impegno si estingue. 4.
In caso di forza maggiore non è richiesto il
rimborso dell'aiuto ricevuto. 5.
Il paragrafo 2, in caso di cessione totale
dell'azienda, e il paragrafo 4 si applicano anche agli impegni di cui all'articolo 34. 6.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni
applicabili in caso di cessione parziale dell'azienda e gli altri casi in cui
non è richiesto il rimborso dell'aiuto. Articolo 48 Clausola di revisione È prevista una clausola di revisione per gli
interventi realizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 34
e 35 al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei
pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al
di là dei quali devono andare gli impegni assunti. È prevista una clausola di
revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli
articoli 29, 30 e 35 la cui durata oltrepassa il periodo di
programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro
giuridico del periodo di programmazione successivo. Se il beneficiario non accetta tale
adeguamento, l'impegno si estingue. Articolo 49 Selezione dei progetti 1.
L'autorità di gestione del programma di sviluppo
rurale definisce i criteri di selezione degli interventi nel quadro di tutte le
misure previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di
selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un
migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle
misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di
selezione sono definiti nel rispetto del principio di proporzionalità in
relazione ai microfinanziamenti. 2.
Le autorità nazionali competenti per la selezione
dei progetti garantiscono che questi ultimi siano selezionati conformemente ai
criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e
adeguatamente documentata. Non è obbligatorio applicare i criteri di selezione
con riguardo alle misure di cui agli articoli da 29 a 32, 34
e 35, tranne qualora le risorse finanziarie disponibili non siano
sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili. 3.
Se del caso, i beneficiari possono essere
selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di
efficienza economica e ambientale. Articolo 50 Definizione di zona rurale Ai fini del presente regolamento, l'autorità
di gestione definisce la “zona rurale” a livello di programma. Capo III
Assistenza tecnica e reti Articolo 51 Finanziamento dell'assistenza tecnica 1.
In applicazione dell'articolo 6 del
regolamento (UE) n. HR/2012, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25% della
propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della
Commissione, le attività menzionate all'articolo 51 del regolamento (UE)
n. [QSC/2012], compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete
europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52, della rete PEI di
cui all'articolo 53 e della Rete europea di valutazione per lo sviluppo
rurale di cui all'articolo 54. Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui all'articolo 41,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX [regolamento qualità]
in relazione alle indicazioni e ai simboli dei regimi di qualità dell'Unione. Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 53,
paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di
qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue disposizioni
attuative applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio. 2.
Dalla dotazione annuale di cui al paragrafo 1
è dedotto un importo di 30 milioni di euro destinato a finanziare il
premio alla cooperazione locale innovativa di cui all'articolo 56. 3.
Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun
programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati
membri, per le attività di cui all'articolo 52 del regolamento (UE)
n. [QSC/2012] nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della
delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 33,
paragrafo 3. Non sono ammissibili ai sensi del presente
paragrafo le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'articolo 9
del regolamento (UE) n. HR/2012. Nel suddetto limite del 4%, un determinato importo
è riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale
di cui all'articolo 55. 4.
La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 90 per precisare le azioni di controllo
sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 3. Articolo 52 Rete europea per lo sviluppo rurale 1.
È istituita, ai sensi dell'articolo 51,
paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di
collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti
nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione. 2.
Il collegamento in rete attraverso la Rete europea
per lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità: (a)
stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse
all'attuazione dello sviluppo rurale; (b)
migliorare la qualità dei programmi di sviluppo
rurale; (c)
contribuire ad informare il pubblico sui vantaggi
della politica di sviluppo rurale. 3.
La rete svolge le seguenti attività: (a)
raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle
azioni intraprese nel campo dello sviluppo rurale; (b)
raccoglie, convalida e diffonde a livello unionale
le buone pratiche in materia di sviluppo rurale; (c)
costituisce e gestisce gruppi tematici e/o
laboratori intesi a favorire gli scambi di esperienze e a supportare l'attuazione,
il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo della politica di sviluppo rurale; (d)
informa sull'evoluzione delle zone rurali dell'Unione
e dei paesi terzi; (e)
organizza convegni e seminari a livello dell'Unione
per le persone impegnate nello sviluppo rurale; (f)
supporta le reti nazionali e le iniziative di
cooperazione transnazionale; (g)
specificamente per i gruppi di azione locale: i) crea sinergie con le attività svolte a
livello nazionale e/o regionale dalle rispettive reti, con particolare riguardo
alle attività di potenziamento delle capacità e agli scambi di esperienze, e ii) collabora con gli organismi preposti
alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal
FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo
locale e di cooperazione transnazionale. 4.
La Commissione definisce, mediante atti di
esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo
sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di
esame di cui all'articolo 91. Articolo 53 Rete PEI 1.
È istituita, ai sensi dell'articolo 51,
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia
di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61.
Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di
consulenza e ricercatori. 2.
La rete PEI svolge le seguenti attività: (a)
funge da help desk e informa gli interessati
sul PEI; (b)
anima dibattiti a livello di programma allo scopo
di incoraggiare la formazione di gruppi operativi; (c)
vaglia e riferisce i risultati della ricerca e le
conoscenze utili per il PEI; (d)
raccoglie, convalida e diffonde le buone pratiche
in materia d'innovazione; (e)
organizza conferenze e seminari e diffonde informazioni
nell'ambito di competenza del PEI. 3.
La Commissione definisce, mediante atti di
esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91. Articolo 54 Rete europea di valutazione per lo sviluppo
rurale 1.
È istituita, ai sensi dell'articolo 51,
paragrafo 1, una rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale con il
compito di supportare la valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Essa
consente il collegamento in rete di quanti partecipano alla valutazione dei
programmi di sviluppo rurale. 2.
La funzione della Rete europea di valutazione per
lo sviluppo rurale consiste nel favorire gli scambi di esperienze e di buone
pratiche sui metodi di valutazione, mettere a punto metodi e strumenti
valutativi, prestare assistenza sulle procedure di valutazione e sulla raccolta
e gestione dei dati. 3.
La Commissione definisce, mediante atti di
esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea di
valutazione per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91. Articolo 55 Rete rurale nazionale 1.
Ogni Stato membro istituisce una rete rurale
nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello
sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato di
cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Gli Stati membri con programmi regionali possono
presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il
funzionamento della loro rete rurale nazionale. 2.
Il collegamento in rete attraverso la rete rurale
nazionale persegue le seguenti finalità: (a)
stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse
all'attuazione dello sviluppo rurale; (b)
migliorare la qualità dei programmi di sviluppo
rurale; (c)
informare il pubblico e i potenziali beneficiari
sulla politica di sviluppo rurale; (d)
promuovere l'innovazione nel settore agricolo. 3.
Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51,
paragrafo 3, è utilizzato: (a)
per le strutture necessarie al funzionamento della
rete; (b)
per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione
recante almeno i seguenti elementi: i) gestione della rete; ii) partecipazione dei portatori d'interesse
alla concezione del programma; iii) sostegno al monitoraggio, in
particolare mediante raccolta e condivisione di opportuno feedback,
raccomandazioni e analisi segnatamente da parte dei comitati di monitoraggio di
cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. La rete
rurale nazionale assiste anche i gruppi di azione locale per il monitoraggio e
la valutazione delle strategie di sviluppo locale; iv) attività di formazione destinate agli
organismi responsabili dell'attuazione dei programmi e ai gruppi di azione
locale in via di costituzione; v) raccolta di esempi di progetti
comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale; vi) studi e analisi in corso; vii) attività in rete per i gruppi di azione
locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale
e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e
ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 36; viii) promozione degli scambi di pratiche e di
esperienze tra consulenti e/o servizi di consulenza; ix) attività in rete per l'innovazione; x) un piano di comunicazione comprendente
pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le
autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate
al grande pubblico; xi) partecipazione e contributo alle
attività della Rete europea per lo sviluppo rurale; (c)
per la costituzione di una commissione di
preselezione composta di esperti indipendenti e per l'iter di preselezione
delle domande di premio alla cooperazione locale innovativa di cui all'articolo 58,
paragrafo 2. 4.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione,
disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali
nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame
di cui all'articolo 91. Capo IV
Premio alla cooperazione locale innovativa nelle zone rurali Articolo 56 Premio alla cooperazione locale innovativa
nelle zone rurali L'importo di cui all'articolo 51,
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un premio che viene conferito a
progetti di cooperazione tra almeno due soggetti stabiliti in Stati membri
diversi, basati su un concetto locale innovativo. Articolo 57 Invito a presentare proposte 1.
Al più tardi a partire dal 2015 e successivamente
ogni anno, la Commissione indice un invito a presentare proposte per il
conferimento del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo invito a
presentare proposte è indetto al più tardi nel 2019. 2.
L'invito a presentare proposte indica il tema su
cui devono vertere le proposte, in relazione con una delle priorità dell'Unione
in materia di sviluppo rurale. Il tema si presta ad essere realizzato tramite
cooperazione a livello transnazionale. 3.
L'invito a presentare proposte è rivolto sia a
gruppi di azione locale, sia a singoli soggetti disposti a cooperare ai fini
del progetto in questione. Articolo 58 Procedura di selezione 1.
In ciascuno Stato membro i candidati presentano la
domanda di premio alla rete rurale nazionale, che è competente a preselezionare
le candidature. 2.
La rete rurale nazionale costituisce al suo interno
una commissione di preselezione composta di esperti indipendenti, incaricata di
preselezionare le candidature. La preselezione avviene sulla base dei criteri
di esclusione, selezione e aggiudicazione enunciati nell'invito a presentare
proposte. Ogni rete rurale nazionale preseleziona un massimo di dieci
candidature e le trasmette alla Commissione. 3.
La Commissione seleziona i cinquanta progetti
vincenti tra quelli preselezionati in tutti gli Stati membri. La Commissione
costituisce un comitato direttivo ad hoc composto di esperti
indipendenti, incaricato di preparare la selezione dei progetti vincenti sulla
base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione enunciati nell'invito
a presentare proposte. 4.
La Commissione decide, mediante atti di esecuzione,
la graduatoria dei progetti ai quali è conferito il premio. Articolo 59 Premio pecuniario – condizioni e pagamento 1.
Il premio è conferito a progetti i cui tempi di
realizzazione non superano i due anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto
di esecuzione che conferisce il premio. La durata di realizzazione del progetto
è indicata nella domanda di premio. 2.
Il premio consiste nel pagamento di un importo
forfettario. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'importo
del premio sulla base dei criteri enunciati nell'invito a presentare proposte e
tenendo conto del costo stimato di realizzazione del progetto indicato nella
domanda. L'importo massimo del premio per progetto è di 100 000 euro.
3.
Gli Stati membri versano il premio ai candidati
vincenti dopo aver verificato che il progetto sia stato ultimato. Le relative
spese sono rimborsate dall'Unione agli Stati membri secondo il disposto del
titolo IV, capo II, sezione 4, del regolamento (UE)
n. HR/2012. Gli Stati membri possono decidere di versare interamente o
parzialmente l'importo del premio ai candidati vincenti prima di verificare se
il progetto è stato ultimato, ma in tal caso si assumono la responsabilità
della spesa fino a quando non abbiano effettuato la suddetta verifica. Articolo 60 Procedura, scadenze e costituzione del
comitato direttivo La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, disposizioni concernenti la procedura e le scadenze per la
selezione dei progetti, nonché le modalità di costituzione del comitato
direttivo composto di esperti indipendenti di cui all'articolo 58,
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di
esame di cui all'articolo 91. TITOLO IV
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura Articolo 61 Finalità 1.
Il PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura persegue le seguenti finalità: (a)
promuovere l'uso efficiente delle risorse, la
produttività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la
resilienza climatica nel settore agricolo, in armonia con le risorse naturali
essenziali da cui dipende l'agricoltura; (b)
contribuire al regolare approvvigionamento di
prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi; (c)
migliorare i metodi di tutela dell'ambiente,
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi; (d)
gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di
punta, da un lato, e gli agricoltori, le imprese e i servizi di consulenza,
dall'altro. 2.
Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia
di produttività e sostenibilità dell'agricoltura: (a)
crea valore aggiunto favorendo una maggiore
connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione
più diffusa delle misure d'innovazione disponibili; (b)
si adopera affinché le soluzioni innovative siano
messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi e (c)
informa la comunità scientifica sul fabbisogno di
ricerca del settore agricolo. 3.
Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli
obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI di
cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui all'articolo 53. Articolo 62 Gruppi operativi 1.
I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da
soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori
operanti nel settore agroalimentare. 2.
I gruppi operativi PEI adottano il proprio
regolamento interno, tale da garantire trasparenza di funzionamento ed evitare
conflitti di interessi. Articolo 63 Funzioni dei gruppi operativi 1.
I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i
seguenti elementi: (a)
descrizione del progetto innovativo che intendono
sviluppare, collaudare, adattare o realizzare; (b)
risultati auspicati e contributo all'obiettivo del
PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle
risorse. 2.
Ai fini della realizzazione di progetti innovativi,
i gruppi operativi: (a)
prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione
di azioni innovative e (b)
attuano azioni innovative mediante misure
finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. 3.
I gruppi operativi divulgano i risultati dei
progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI. TITOLO V
Disposizioni finanziarie Articolo 64 Risorse e loro ripartizione 1.
L'importo globale del sostegno dell'Unione allo
sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la sua ripartizione
annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni meno sviluppate sono
fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione,
conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e all'accordo
interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione
finanziaria[34]
per lo stesso periodo. 2.
Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è
destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51,
paragrafo 1. 3.
Ai fini della programmazione e successiva
imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al
paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2% annuo. 4.
La Commissione procede, mediante un atto di
esecuzione, a una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al
paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e
tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Nel procedere alla
ripartizione annua la Commissione tiene conto dei seguenti fattori: (a)
i criteri oggettivi correlati agli obiettivi di cui
all'articolo 4 e (b)
i risultati ottenuti nel passato. 5.
Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, l'atto
di esecuzione di cui allo stesso paragrafo comprende anche i fondi trasferiti
al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. DP/2012. 6.
Ai fini dell'assegnazione della riserva di
rendimento di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. [QSC/2012], le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi
dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. HR/2012 e disponibili per il
FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 18 del regolamento
(UE) n. [QSC/2012]. Esse sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente
alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR. Articolo 65 Partecipazione del Fondo 1.
La decisione che approva un programma di sviluppo
rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione
specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni
meno sviluppate. 2.
La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base
della spesa pubblica ammissibile. 3.
I programmi di sviluppo rurale fissano un unico
tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso,
viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno
sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi
del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso massimo di partecipazione del
FEASR è pari: (a)
all'85% della spesa pubblica ammissibile nelle
regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori
del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93; (b)
al 50% della spesa pubblica ammissibile nelle altre
regioni. Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari
al 20%. 4.
In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di
partecipazione del FEASR è pari: (a)
all'80% per le misure di cui agli
articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 28
del regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli interventi di cui all'articolo 20,
paragrafo 1, lettera a), punto i). Detto tasso può essere
maggiorato al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni
ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2019/93; (b)
al 100% per gli interventi finanziati a norma dell'articolo 66. 5.
Almeno il 5% del contributo totale del FEASR al
programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER. 6.
Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere
cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di
qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione. 7.
Salvo disposizione contraria del presente
regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti
stabiliti per gli aiuti di Stato. Articolo 66 Finanziamento degli interventi che recano
un contributo significativo all'innovazione I fondi
trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. DP/2012 sono accantonati per interventi che recano un
contributo significativo all'innovazione connessa alla produttività e alla
sostenibilità dell'agricoltura, come pure alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e all'adattamento ad essi. Articolo 67 Ammissibilità delle spese 1.
In deroga all'articolo 55, paragrafo 7,
del regolamento (UE) n. [QSC/2012], in casi di emergenza dovuti a calamità
naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità
delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in
cui si è verificata la calamità naturale. 2.
Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le
spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo
programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui
all'articolo 49. Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 46,
paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure
che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato si
considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una
domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono disporre nei programmi
che siano considerate ammissibili soltanto le spese sostenute dopo l'approvazione
della domanda di sostegno da parte dell'autorità competente. 3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'articolo 51,
paragrafi 1 e 2. 4.
I pagamenti effettuati dai beneficiari sono
giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i
pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente,
tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1,
lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Articolo 68 Spese ammissibili 1.
Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito
del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese: (a)
spese di funzionamento; (b)
spese di personale; (c)
spese di formazione; (d)
spese di pubbliche relazioni; (e)
spese finanziarie; (f)
spese di rete. 2.
Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno
specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso. 3.
I contributi in natura sotto forma di fornitura di
opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato
da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere
considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 59
del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. 4.
I costi indiretti sono sovvenzionabili nell'ambito
delle misure di cui agli articoli 15, 16, 19, 21, 25
e 36. Articolo 69 Verificabilità e controllabilità delle
misure 1.
Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A
questo scopo, l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una
valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle
misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. L'autorità di
gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità
delle misure anche nel corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale.
La valutazione ex ante e la valutazione in itinere
prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente
e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i
requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure
interessate vengono riviste in conseguenza. 2.
Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard
o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono
che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e
mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, l'esattezza e
l'adeguatezza dei calcoli è certificata da un organismo dotato della necessaria
perizia e indipendente dalle autorità competenti a eseguire i calcoli stessi.
Il certificato in questione è accluso al programma di sviluppo rurale. Articolo 70 Anticipi 1.
Il versamento di anticipi è subordinato alla
costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente,
corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari
pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative
associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Uno strumento
fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla
garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a
versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'anticipo
non sia stato riconosciuto. 2.
La garanzia è svincolata una volta che l'organismo
pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente
sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo
dell'anticipo. TITOLO VI
Gestione, controllo e pubblicità Articolo 71 Responsabilità della Commissione La Commissione mette in atto le misure e i
controlli previsti nel regolamento (UE) n. HR/2012 al fine di assicurare,
nel contesto della gestione concorrente, una sana gestione finanziaria ai sensi
dell'articolo 317 del trattato. Articolo 72 Responsabilità degli Stati membri 1.
Gli Stati membri adottano le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in conformità all'articolo 60,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. HR/2012 per garantire l'efficace
tutela degli interessi finanziari dell'Unione. 2.
Gli Stati membri designano, per ciascun programma
di sviluppo rurale, le seguenti autorità: (a)
l'autorità di gestione, che può essere un ente
pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della
gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio
di tale funzione; (b)
l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7
del regolamento (UE) n. HR/2012; (c)
l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 9
del regolamento (UE) n. HR/2012. 3.
Gli Stati membri si accertano, per ciascun
programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di
gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle
funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri
sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo
di programmazione. 4.
Gli Stati membri definiscono chiaramente le
attribuzioni dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei gruppi di
azione locale LEADER con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità
e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti. Articolo 73 Autorità di gestione 1.
L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace,
efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede
in particolare: (a)
ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico
adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la
trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti
a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni
necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli
obiettivi e delle priorità prestabiliti; (b)
a comunicare trimestralmente alla Commissione i
dati pertinenti, raccolti in relazione agli indicatori, sugli interventi
selezionati per finanziamento, tra cui le caratteristiche salienti dei
beneficiari e dei progetti; (c)
a garantire che i beneficiari e altri organismi che
partecipano all'esecuzione degli interventi: i) siano informati degli obblighi derivanti
dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito
codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento; ii) siano a conoscenza dei requisiti
concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione
dei prodotti e dei risultati; (d)
a garantire che la valutazione ex ante
di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] sia
conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a
trasmetterla alla Commissione; (e)
ad accertare che sia stato predisposto il piano di
valutazione di cui all'articolo 49 del regolamento (UE)
n. [QSC/2012], che la valutazione ex post di cui all'articolo 50
del regolamento (UE) n. [QSC/2012] sia effettuata entro i termini previsti
nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di
monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e
alla Commissione; (f)
a trasmettere al comitato di monitoraggio le
informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma
alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo; (g)
a redigere la relazione annuale sullo stato di
attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a
trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio;
(h)
ad assicurare che l'organismo pagatore sia
debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli
eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento,
prima che siano autorizzati i pagamenti; (i)
a dare pubblicità al programma, tra l'altro
attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le
organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per
la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non
governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per
poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi
dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione
del programma. 2.
Lo Stato membro o l'autorità di gestione può
designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti
regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla
gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale. L'autorità di gestione rimane pienamente
responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie
attribuzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di
gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le
informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico. 3.
Se il programma di sviluppo rurale contiene
sottoprogrammi tematici ai sensi dell'articolo 8, l'autorità di gestione
può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali,
gruppi di azione locale od organizzazioni non governative, per provvedere alla
gestione e all'attuazione di tali sottoprogrammi. In tal caso si applica il
paragrafo 2. L'autorità di gestione provvede affinché gli
interventi e i prodotti del sottoprogramma tematico siano registrati
separatamente ai fini del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74.
TITOLO VII
Monitoraggio e valutazione Capo I
Disposizioni generali Sezione 1
Istituzione e obiettivi del sistema di monitoraggio e valutazione Articolo 74 Sistema di monitoraggio e valutazione In applicazione del presente titolo è
istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune
di monitoraggio e valutazione che è adottato dalla Commissione mediante atti di
esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91. Articolo 75 Obiettivi Il sistema di monitoraggio e valutazione
persegue i seguenti obiettivi: (a)
dimostrare i progressi e le realizzazioni della
politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e
la pertinenza dei relativi interventi; (b)
contribuire ad un sostegno più mirato dello
sviluppo rurale; (c)
favorire un processo di apprendimento comune basato
sull'attività di monitoraggio e di valutazione. Sezione 2
Disposizioni tecniche Articolo 76 Indicatori comuni 1.
Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74
contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza
nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei
programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da
consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione. 2.
Gli indicatori comuni sono correlati alla struttura
e agli obiettivi del quadro strategico per lo sviluppo rurale e consentono di
valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica
di sviluppo rurale rispetto agli obiettivi generali e specifici di tale
politica a livello unionale, nazionale e di programma. Articolo 77 Sistema di informazione elettronico 1.
Le informazioni essenziali sull'attuazione dei
programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli
interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui
le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate,
conservate e aggiornate elettronicamente. 2.
La Commissione assicura l'esistenza di un sistema
elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la
gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul
monitoraggio e sulla valutazione. Articolo 78 Informazione I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure
di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità
di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad
espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni
necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in
particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti. Capo II
Monitoraggio Articolo 79 Procedure di monitoraggio 1.
L'autorità di gestione e il comitato di
monitoraggio di cui all'articolo 41 del regolamento (UE)
n. [QSC/2012] monitorano la qualità di attuazione del programma. 2.
L'autorità di gestione e il comitato di
monitoraggio monitorano ciascun programma di sviluppo rurale mediante
indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi. Articolo 80 Comitato di monitoraggio Gli Stati membri con programmi regionali
possono istituire un comitato di monitoraggio nazionale per coordinare l'attuazione
di tali programmi in relazione alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle
risorse finanziarie. Articolo 81 Responsabilità del comitato di monitoraggio 1.
Il comitato di monitoraggio si accerta delle
prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A
questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 43 del
regolamento (UE) n. [QSC/2012], il comitato di monitoraggio: (a)
è consultato ed emette un parere, entro quattro
mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli
interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le
esigenze della programmazione; (b)
esamina le attività e i prodotti relativi al piano
di valutazione del programma; (c)
esamina le azioni del programma relative all'adempimento
delle precondizioni; (d)
partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare
informazioni sull'attuazione del programma; (e)
esamina e approva le relazioni annuali sullo stato
di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione. Articolo 82 Relazione annuale sullo stato di attuazione 1.
Entro il 31 maggio 2016 ed entro il
31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati
membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di
attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno
civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni
civili 2014 e 2015. 2.
Oltre a quanto disposto nell'articolo 44 del
regolamento (UE) n. [QSC/2012], la relazione annuale sullo stato di
attuazione contiene, tra le altre cose, informazioni sugli impegni finanziari e
sulle spese per misura, nonché una sintesi delle attività intraprese in
relazione al piano di valutazione. 3.
Oltre a quanto disposto nell'articolo 44 del
regolamento (UE) n. [QSC/2012], la relazione annuale sullo stato di
attuazione presentata nel 2017 contiene anche una descrizione dell'attuazione
degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma, una valutazione dei progressi
compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri
strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle
zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale, nonché le
risultanze relative al conseguimento degli obiettivi specifici di ciascuna
priorità del programma di sviluppo rurale. 4.
Oltre a quanto disposto nell'articolo 44 del
regolamento (UE) n. [QSC/2012], la relazione annuale sullo stato di
attuazione presentata nel 2019 contiene anche una descrizione dell'attuazione
degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma e una valutazione dei
progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di
altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale
delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale. 5.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione,
norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.
Capo III
Valutazione Articolo 83 Disposizioni generali 1.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, indica
gli elementi che devono figurare nelle valutazioni ex ante ed ex post
di cui agli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]
e stabilisce i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 49
dello stesso regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 91. 2.
Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni
siano conformi all'approccio comune in materia di valutazione concordato ai
sensi dell'articolo 74, provvedono alla produzione e alla raccolta dei
dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal
sistema di monitoraggio. 3.
Gli Stati membri pubblicano le relazioni di
valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul sito web dell'Unione
europea. Articolo 84 Valutazione ex ante Gli Stati membri provvedono a nominare il
valutatore ex ante sin dalle prime fasi dell'iter di elaborazione
del programma di sviluppo rurale, che inizia con l'analisi di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettera b), la definizione della logica d'intervento e
la fissazione degli obiettivi del programma. Articolo 85 Valutazione ex post Nel 2023 gli Stati membri elaborano una
valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale.
Le relazioni di valutazione sono trasmesse alla Commissione entro il
31 dicembre 2023. Articolo 86 Sintesi delle valutazioni Sotto la responsabilità della Commissione vengono
redatte le sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post
a livello dell'Unione. Le sintesi delle valutazioni sono ultimate
entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle
rispettive valutazioni. TITOLO VIII
Disposizioni in materia di concorrenza Articolo 87 Regole applicabili alle imprese Se il presente regolamento prevede un sostegno
a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo a
forme di cooperazione tra imprese che rispettino le regole di concorrenza
applicabili in virtù degli articoli da 143 a 145 del regolamento (UE)
n. OCM unica/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Articolo 88 Aiuti di Stato 1.
Salvo disposizione contraria contenuta nel presente
titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si
applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato. 2.
Gli articoli 107, 108 e 109 del
trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi
di cui all'articolo 89, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42
del trattato. Articolo 89 Finanziamenti nazionali integrativi I pagamenti erogati dagli Stati membri a
titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore
dello sviluppo rurale, per interventi che rientrano nel campo di applicazione
dell'articolo 42 del trattato, sono notificati dagli Stati membri e
approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, nell'ambito della
programmazione di cui all'articolo 7. Nel valutare tali pagamenti la
Commissione applica, per analogia, i criteri previsti per l'applicazione dell'articolo 107
del trattato. Lo Stato membro interessato si astiene dal dare esecuzione ai
finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non
siano stati approvati. TITOLO IX
Poteri della Commissione e disposizioni comuni, transitorie e finali Capo I
Poteri della Commissione Articolo 90 Esercizio della delega 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
Il potere di adottare atti delegati previsto dal
presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato
a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. 3.
La delega di potere di cui al presente regolamento
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati
nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o da una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca non
inficia la validità degli atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato ai sensi del presente
regolamento entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte
del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi dalla data
di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima
della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il suddetto
termine può essere prorogato di altri due mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio. Articolo 91 Procedura di comitato 1.
La Commissione è assistita da un comitato
denominato “Comitato per lo sviluppo rurale”. Tale comitato è un comitato ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Capo II Disposizioni comuni
Articolo 92 Scambio di informazioni e documenti La Commissione, in collaborazione con gli
Stati membri, istituisce un sistema di informazione per lo scambio sicuro di
dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione,
mediante atti di esecuzione, adotta norme concernenti il funzionamento di detto
sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di
cui all'articolo 91. Articolo 93 Disposizioni generali sulla PAC Il regolamento (UE) n. HR/2012 e le
disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste
dal presente regolamento. Capo III Disposizioni
transitorie e finali Articolo 94 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è
abrogato. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua
ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati
dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al
1° gennaio 2014. Articolo 95 Disposizioni transitorie Per agevolare la transizione dal sistema
previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente
regolamento, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90
per quanto riguarda le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla
Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere
integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza
tecnica e le valutazioni ex post. Articolo 96 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal
1° gennaio 2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente ALLEGATO I
Importi e aliquote di sostegno Articolo || Settore || Importo massimo (in EUR) o aliquota massima (in %) || 16, par. 8 || Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole || 1.500 200.000 || per consulenza per triennio per la formazione dei consulenti 17, par. 3 || Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari || 3.000 || per azienda all'anno || || || 18, par. 3 || Investimenti in immobilizzazioni materiali || 50% 75% 65% 40% 50% 75% 65% 40% || Settore agricolo del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per: - l'insediamento dei giovani agricoltori - gli investimenti collettivi e i progetti integrati - le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 33 - gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI Trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI 19, par. 5 || Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione || 80% || del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori 20, par. 6 || Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese || 70.000 70.000 15.000 || per giovane agricoltore ai sensi dell'art. 33, par. 1, lett. a), p.to i) per impresa ai sensi dell'art. 33, par. 1, lett. a), p.to ii) per piccola azienda agricola ai sensi dell'art. 33, par. 1, lett. a), p.to iii) 24, par. 3 || Allestimento di sistemi agroforestali || 80% || del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali 27, par. 5 || Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste || 50% 75% 65% 40% || del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni 28, par. 4 || Costituzione di associazioni di produttori || 10% 10% 8% 6% 4% 5% 5% 4% 3% 2% 100.000 || per una produzione commercializzata fino a 1 000 000 EUR in percentuale della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento, rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno per una produzione commercializzata superiore a 1 000 000 EUR, in percentuale della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento, rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno importo massimo annuo in tutti i casi 29, par. 8 || Agroambiente || 600(*) 900(*) 450(*) 200(*) || per ettaro/anno per colture annuali per ettaro/anno per colture perenni specializzate per ettaro/anno per altri usi della terra per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono 30, par. 5 || Agricoltura biologica || 600(*) 900(*) 450(*) || per ettaro/anno per colture annuali per ettaro/anno per colture perenni specializzate per ettaro/anno per altri usi della terra 31, par. 7 || Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque || 500(*) 200(*) 50 || massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni massimo per ettaro/anno minimo per ettaro/anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque 32, par. 3 || Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici || 25 250(*) 300(*) || minimo per ettaro/anno massimo per ettaro/anno massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'art. 46, par. 2 34, par. 3 || Benessere degli animali || 500 || per UB 35, par. 3 || Servizi silvoambientali e salvaguardia della foresta || 200(*) || per ettaro/anno 38, par. 5 || Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante || 65% || del premio assicurativo dovuto 39, par. 5 || Fondo di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali || 65% || dei costi ammissibili 40, par. 5 || Strumento di stabilizzazione del reddito || 65% || dei costi ammissibili || || || || || || || || || * Questi importi possono essere maggiorati in
casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate
nei programmi di sviluppo rurale. ALLEGATO II
Parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali PARAMETRO || DEFINIZIONE || SOGLIA CLIMA || || Bassa temperatura || Durata del periodo vegetativo (numero di giorni) definita dal numero di giorni con temperatura media giornaliera > 5°C (DPVt5) oppure || ≤ 180 giorni Tempo termico totale (grado-giorni) per il periodo vegetativo, definito dalla temperatura media giornaliera > 5°C accumulata || ≤ 1500 grado-giorni Siccità || Rapporto tra precipitazione annua (P) ed evapotraspirazione potenziale annua (ETP) || P/ETP £ 0,5 CLIMA E SUOLO Eccessiva umidità del suolo || Numero di giorni con livello pari o superiore alla capacità del terreno || ³ 230 giorni SUOLO Scarso drenaggio del suolo || Zone con terreno saturo d'acqua per un periodo considerevole dell'anno || Terreno bagnato fino a una profondità di 80 cm per oltre 6 mesi o fino a 40 cm per oltre 11 mesi oppure Suolo poco o estremamente poco drenato oppure Profilo di colore dei suoli a gley fino a 40 cm dalla superficie Problemi di tessitura e pietrosità || Relativa abbondanza di frazioni di argilla, limo, sabbia, sostanza organica (% in peso) e materiale grossolano (% in volume) || ³ Il 15% in volume del soprassuolo è costituito da materiale grossolano (compresi affioramenti rocciosi e depositi morenici) oppure Classe di tessitura del soprassuolo sabbiosa, franco sabbiosa, definita come segue: % limo + (2 x % argilla) £ 30% oppure Classe di tessitura del soprassuolo argillosa pesante (³ 60% argilla) oppure Suolo organico (sostanza organica ³ 30%) di almeno 40 cm oppure Classe di tessitura del soprassuolo argillosa, argilloso limosa, argilloso sabbiosa e proprietà vertiche fino a 100 cm di profondità Scarsa profondità radicale || Profondità (cm) dalla superficie del suolo alla roccia dura coerente o allo strato solido || £ 30 cm Proprietà chimiche mediocri || Presenza nel soprassuolo di sali, sodio scambiabile, forte acidità || Salinità: ³ 4 decisiemens per metro (dS/m) oppure Sodicità: percentuale di sodio scambiabile (ESP) ³ 6 Acidità del suolo: pH £ 5 (in acqua) TERRENO Forte pendenza || Dislivello rispetto alla distanza planimetrica (%) || ³ 15% ALLEGATO III
Elenco indicativo di misure e interventi di particolare rilevanza per i
sottoprogrammi tematici di cui all'articolo 8 Giovani agricoltori: Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola Investimenti in immobilizzazioni materiali Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione
delle aziende agricole Cooperazione Investimenti in attività extra-agricole Piccole aziende agricole: Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole Investimenti in immobilizzazioni materiali Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione
delle aziende agricole Cooperazione Investimenti in attività extra-agricole Costituzione di associazioni di produttori Leader Zone montane: - Indennità a favore delle zone soggette a
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - Interventi agroambientali - Cooperazione - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese nelle zone rurali - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari - Allestimento di sistemi agroforestali Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione
delle aziende agricole Costituzione di associazioni di produttori Leader Filiere corte: Cooperazione Costituzione di associazioni di produttori Leader Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali Investimenti in immobilizzazioni materiali Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione
delle aziende agricole ALLEGATO IV
Precondizioni per lo sviluppo rurale 1.
PRECONDIZIONI CONNESSE ALLE PRIORITà Priorità dell'UE per lo SR/QSC Obiettivo tematico (OT) || Precondizione || Criteri di adempimento Priorità SR 1: promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali OT 1: potenziare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione || 1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia nazionale e/o regionale di innovazione per una specializzazione intelligente, in linea con il programma nazionale di riforma, intesa a catalizzare investimenti privati nella R&I e rispondente alle caratteristiche di un efficace sistema nazionale o regionale di ricerca e innovazione[35]. 1.2. Capacità di consulenza: sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su tutti gli aspetti connessi alla gestione sostenibile e all'azione per il clima nel settore agricolo e forestale. || – È stata predisposta una strategia nazionale e/o regionale di innovazione per una specializzazione intelligente che: – è basata su un'analisi SWOT per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità in materia di R&I; – indica le misure atte a stimolare gli investimenti privati nella RST; – prevede un sistema di monitoraggio e riesame. – Lo Stato membro ha adottato un quadro indicante le risorse di bilancio disponibili per R&S. – Lo Stato membro ha adottato un piano pluriennale di programmazione di bilancio e di prioritarizzazione degli investimenti connessi alle priorità dell'UE (ESFRI). – Il programma contiene una descrizione della struttura dei sistemi di divulgazione/consulenza al livello territoriale pertinente (nazionale/regionale) – compreso il loro ruolo nell'ambito della priorità SR – che dimostri l'adempimento della precondizione 1.2. Priorità SR 2: potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole OT 3: potenziare la competitività delle PMI || 2-3.1. Costituzione di imprese: sono state intraprese azioni specifiche per l'effettiva attuazione del Quadro fondamentale per la piccola impresa (“Small Business Act”, SBA), quale riesaminato il 23 febbraio 2011[36], e del principio di una “corsia preferenziale” per la piccola impresa che ne costituisce la base. || – Le azioni specifiche comprendono: – riduzione del tempo necessario per costituire un'impresa a 3 giorni lavorativi e del costo a 100 EUR; – riduzione a 3 mesi del tempo necessario per ottenere le licenze e le autorizzazioni all'esercizio della specifica attività imprenditoriale; – un meccanismo di valutazione sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI mediante un “test PMI” che tenga conto delle eventuali differenze di dimensione delle imprese. Priorità SR 3: incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo OT 3: potenziare la competitività delle PMI Priorità SR 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi OT 6: tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse || 4.1. Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/xxxx. 4.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 29, del presente regolamento. 4.3. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini dell'articolo 29 del presente regolamento. 4.4. Prevenzione dei rischi: esistenza a livello nazionale di valutazioni dei rischi per la gestione delle emergenze, che tengano conto dell'adattamento ai cambiamenti climatici[37]. || – Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi; – i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del presente regolamento sono specificati nei programmi; – i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi. – È stato predisposto un sistema di valutazione dei rischi comprendente: – una descrizione del procedimento, della metodologia, dei metodi e dei dati non sensibili utilizzati per la valutazione dei rischi a livello nazionale; – l'adozione di metodi qualitativi e quantitativi di valutazione dei rischi; – la considerazione di eventuali strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici. Priorità SR 5: incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale OT 4: incentivare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi || 5.1. Emissioni di gas a effetto serra: osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. 5.2. Efficienza energetica: recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici[38]. 5.3. Tariffazione dell'acqua: esistenza di una politica tariffaria per l'acqua che garantisca un adeguato contributo dei vari usi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi di approvvigionamento idrico ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque[39]. 5.4. Piani di gestione dei rifiuti: recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive[40], in particolare elaborazione di piani di gestione dei rifiuti a norma di tale direttiva. 5.5. Energie rinnovabili: recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE[41]. || – Lo Stato membro ha presentato alla Commissione una relazione sulle politiche e sulle misure nazionali adottate nel 2013-2020 ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE. – Lo Stato membro ha presentato alla Commissione un piano d'azione sull'efficienza energetica che traspone gli obiettivi del risparmio energetico in misure concrete e coerenti ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE. – Lo Stato membro ha tenuto conto del principio del recupero dei costi dei servizi di approvvigionamento idrico, compresi i costi ambientali e delle risorse, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. – Lo Stato membro ha effettuato un'analisi economica ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato III della direttiva 2000/60/CE riguardo al volume, ai prezzi e ai costi dei servizi di approvvigionamento idrico e ha stimato gli investimenti necessari. – Lo Stato membro ha garantito il contributo dei vari usi dell'acqua per settore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE. – Lo Stato membro ha provveduto affinché le autorità competenti elaborino, conformemente agli articoli 1, 4, 13 e 16 della direttiva 2008/98/CE, uno o più piani di gestione dei rifiuti come prescritto dall'articolo 28 della direttiva. – Lo Stato membro ha adottato un piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE. Priorità SR 6: promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali OT 8: promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità del lavoro OT 9: promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà || 6.1. Accesso al FEASR: Assistenza ai soggetti interessati che intendono ricorrere al FEASR 6.2. Lavoro autonomo, imprenditoria e creazione di imprese: esistenza di una strategia globale e inclusiva di sostegno all'avviamento di imprese in conformità con lo “Small Business Act”[42] e in sintonia con la Linea direttrice n. 7 sull'occupazione, in merito alle condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro. 6.3. Infrastrutture NGA (Reti di accesso di nuova generazione): esistenza di piani nazionali per le NGA che tengano conto delle azioni regionali per il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di accesso ad internet ad alta velocità[43], focalizzati sulle regioni in cui il mercato non riesce a fornire un'infrastruttura aperta di qualità soddisfacente e ad un costo abbordabile. || – I soggetti interessati ricevono assistenza per presentare candidature di progetti e per realizzare e gestire i progetti selezionati. – Lo Stato membro ha predisposto una strategia globale e inclusiva comprendente: – sensibile riduzione del tempo e del costo necessari per costituire un'impresa, conformemente allo “Small Business Act”; – riduzione del tempo necessario per ottenere le licenze e le autorizzazioni all'esercizio della specifica attività imprenditoriale, conformemente allo “Small Business Act”; – azioni che abbinano idonei servizi per lo sviluppo di imprese e servizi finanziari (accesso al capitale), accessibili anche a regioni e gruppi di popolazione svantaggiati. – È stato predisposto un piano nazionale per le NGA comprendente: – un piano di investimenti infrastrutturali basato sulla domanda aggregata e una mappatura delle infrastrutture e dei servizi, tenuta regolarmente aggiornata; – modelli d'investimento sostenibili che stimolano la concorrenza e danno accesso a infrastrutture e servizi aperti, abbordabili, di qualità e durevoli; – misure di incentivazione degli investimenti privati. 2.
PRECONDIZIONI TRASVERSALI (PT) APPLICABILI A PIù PRIORITà || PT.1. Efficienza amministrativa degli Stati membri: esistenza di una strategia di consolidamento dell'efficienza amministrativa comprendente una riforma della pubblica amministrazione[44]. PT.2. Dotazione di risorse umane: capacità sufficiente in termini di risorse umane, formazione e sistemi informatici all'interno degli organismi competenti per la gestione e l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. PT.3. Criteri di selezione: elaborazione di un approccio adeguato che stabilisca i principi per la definizione dei criteri di selezione dei progetti di sviluppo locale. || – È stata predisposta ed è in atto una strategia di consolidamento dell'efficienza amministrativa dello Stato membro[45] comprendente: – analisi e pianificazione strategica di tutte le azioni di riforma sul piano giuridico, organizzativo e/o procedurale; – sviluppo di sistemi di gestione di qualità; – azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; – sviluppo delle competenze a tutti i livelli; – elaborazione di procedure e strumenti di monitoraggio e valutazione. – Il programma contiene una descrizione della dotazione di risorse umane, formazione e sistemi informatici di cui dispone l'autorità di gestione del programma, a dimostrazione dell'adempimento della PT.2. – Il programma contiene una descrizione dell'approccio prescelto per la definizione dei criteri di selezione dei progetti di sviluppo locale, a dimostrazione dell'adempimento della PT.3. ALLEGATO V
Elenco indicativo di misure aventi rilevanza per una o più delle priorità dell'Unione
in materia di sviluppo rurale Misure di particolare rilevanza per diverse priorità
dell'Unione Articolo 16 Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole Articolo 18 Investimenti in
immobilizzazioni materiali Articolo 20 Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese Articolo 36 Cooperazione Articoli 42-45 LEADER Misure di particolare rilevanza
per la promozione del trasferimento di conoscenze e dell'innovazione nel
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali Articolo 15 Trasferimento di conoscenze
e azioni di informazione Articolo 27 Investimenti in nuove
tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti
delle foreste Misure di particolare rilevanza per il potenziamento
della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e della redditività
delle aziende agricole Articolo 17 Regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari Articoli 32-33 Indennità a favore delle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Misure di particolare rilevanza per la promozione dell'organizzazione
della filiera agroalimentare e della gestione dei rischi inerenti all'agricoltura Articolo 19 Ripristino del potenziale
produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione Articolo 25 Prevenzione e ripristino
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici Articolo 28 Costituzione di associazioni
di produttori Articolo 34 Benessere degli animali Articolo 37 Gestione del rischio Articolo 38 Assicurazione del raccolto,
degli animali e delle piante Articolo 39 Fondi di mutualizzazione per
le epizoozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali Articolo 40 Strumento di stabilizzazione
del reddito Misure di particolare rilevanza per la salvaguardia,
il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura
e dalle foreste e per la promozione dell'uso efficiente delle risorse e
del passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima
nel settore agroalimentare e forestale Articolo 22 Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Articolo 23 Forestazione e imboschimento Articolo 24 Allestimento di sistemi
agroforestali Articolo 26 Investimenti diretti ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Articolo 29 Pagamenti
agro-climatico-ambientali Articolo 30 Agricoltura biologica Articolo 31 Indennità Natura 2000 e
indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque Articolo 35 Servizi
silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta Misure di particolare rilevanza per la promozione dell'inclusione
sociale, della riduzione della povertà e dello sviluppo economico nelle zone
rurali Articolo 21 Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali Articoli 42-45 LEADER SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
- Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune; - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica); - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR); - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti
agli agricoltori nel 2013; - Proposta
di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati
aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli; - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al
sostegno a favore dei viticoltori.
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[46]
Settore:
titolo 05 della rubrica 2
1.3.
Natura della proposta/iniziativa (Quadro
legislativo della PAC dopo il 2013)
x La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[47]
x La proposta/iniziativa
riguarda la proroga di un'azione esistente x La proposta/iniziativa
riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Per
promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in
linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono: -
la produzione alimentare redditizia; -
la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; -
uno sviluppo territoriale equilibrato.
1.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
Obiettivi specifici del settore 05 Obiettivo specifico n. 1: Fornitura
di beni pubblici ambientali Obiettivo specifico n. 2: Offrire
una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli
naturali specifici Obiettivo specifico n. 3: Portare
avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ai medesimi Obiettivo specifico n. 4: Gestire
il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria
Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli Obiettivo specifico n. 5: Migliorare
la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore nella filiera
alimentare
Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti Obiettivo specifico n. 6: Contribuire
ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito
agricolo
Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale Obiettivo specifico n. 7: Rafforzare
la crescita verde attraverso l'innovazione Obiettivo specifico n. 8: Supportare
l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali Obiettivo specifico n. 9: Migliorare
l'economia rurale e promuovere la diversificazione Obiettivo specifico n. 10: Permettere
la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola
1.4.3.
Risultati e incidenza previsti
In
questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori
di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione,
i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali
indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di
fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati
considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno
ultimate per il periodo successivo al 2013. Per
quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di
decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate
componenti dei regimi dei pagamenti diretti. Per
lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi
di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli
Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di impatto
Le
proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di
valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune.
Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla
valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le
misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della
condizionalità. L'incidenza
di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti
obiettivi: a) la
produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito
agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi; b) la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con
particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo
e le acque; c) lo
sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione
rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali. Mediante
atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici
a tali obiettivi e settori. Inoltre,
per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di
monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità:
a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale
e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi
interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c)
favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio
e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilirà un
elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Per
conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono
direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per
adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo
mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il
periodo dopo il 2013.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
La
PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una
parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche
una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e
l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica
comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di
bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio
dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il
cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Come
indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la
strategia Europa 2020"[48],
la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 27 politiche agricole
separate e 27 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le
loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio
europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del
bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed
economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Sulla
scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle
parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata
eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli
alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte
legislative.
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
Le
proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite
nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme
comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di
coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in
termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si
spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione.
Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per
tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno
finanziati da tali Fondi. Il
quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le
priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il
FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso integrato
delle risorse al servizio di obiettivi comuni. Il
quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le
altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione. Inoltre,
per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in
materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il
secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti
sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra FEAGA
e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le strutture
già operanti negli Stati membri.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
x Proposta/iniziativa di durata limitata (per i
progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale
e per i regolamenti transitori) –
x Proposta/iniziativa in vigore dal 1°.1.2014 al
31.12.2020 –
x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo
quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti
fino al 2023. x Proposta/iniziativa di durata illimitata (per
il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale). – Attuazione a partire dal 2014.
1.7.
Modalità di gestione prevista[49]
x Gestione centralizzata diretta da parte
della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: – ¨ agenzie esecutive
– ¨ organismi creati
dalle Comunità[50] – ¨ organismi
pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario x Gestione concorrente con gli Stati membri
¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni Non vi sono
modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte
più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma
della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri.
Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della
gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
In
termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la
prima volta entro la fine del 2017. Sono
previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della
PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare
mediante atti di esecuzione. Anche
per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il
monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli
altri Fondi e abbinate a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
I
beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno
nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede
criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi. Si
può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel
campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore
attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli
ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un
tasso di errore inferiore al 2%.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Il
pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal
regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa
obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi
pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a
livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3.
Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una
dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza,
l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei
sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni
sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un
parere su tutti e tre questi elementi. La
Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in
base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si
concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se
dall'audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme
dell'Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento
unionale nell'ambito del sistema della verifica di conformità. Per
quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione
d'impatto che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata
di tali costi.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Il
pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di
controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con
caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle
specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli
amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli
incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti
opportuni, nonché l'esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un
numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui
si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero elevato di
irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In questo
contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato di
gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha coperto
circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi
di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una
riduzione del numero dei controlli in loco. Il
pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di
prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione
unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati
di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi
di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro
anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di
procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato
membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché
gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più
rapidamente possibile.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
Gli importi indicati nella presente scheda
finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni. Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte
legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le
stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna
incidenza finanziaria. Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in
questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria.
Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri
fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi
sui mercati agricoli. Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali
netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta relativa
al periodo transitorio sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti
diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è
garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in
vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi rimarrebbero
invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il meccanismo
della disciplina finanziaria. Le proposte di riforma contengono disposizioni che
danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei
propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove
gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno
conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in
questa fase non possono essere quantificate. La presente scheda finanziaria non tiene conto
dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi
presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi
di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure
connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
Tabella 1:
Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle
proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 || || || || || || || || || || Compresi nel QFP || || || || || || || || || || Rubrica 2 || || || || || || || || || || Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4) || 44 939 || 45 304 || 44 830 || 45 054 || 45 299 || 45 519 || 45 508 || 45 497 || 45 485 || 317 193 Stima entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704 P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica) || 45 611 || 45 976 || 45 502 || 45 726 || 45 971 || 46 191 || 46 180 || 46 169 || 46 157 || 321 897 P2 Sviluppo rurale (4) || 14 817 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 101 157 Totale || 60 428 || 60 428 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 Rubrica 1 || || || || || || || || || || QSC Ricerca agricola e innovazione || N.A. || N.A. || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072 Indigenti || N.A. || N.A. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 Totale || N.A. || N.A. || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889 Rubrica 3 || || || || || || || || || || Sicurezza alimentare || N.A. || N.A. || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 2 450 || || || || || || || || || || Non compresi nel QFP || || || || || || || || || || Riserva per le crisi nel settore agricolo || N.A. || N.A. || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) || || || || || || || || || || di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (5) || N.A. || N.A. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 || || || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || || || || TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica || 60 428 || 60 428 || 62 274 || 62 537 || 62 823 || 63 084 || 63 114 || 63 146 || 63 177 || 440 156 TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica || 60 428 || 60 428 || 61 364 || 61 609 || 61 877 || 62 119 || 62 130 || 62 141 || 62 153 || 433 393
Note: (1) Tenendo conto delle modifiche
legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e
l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la
fine del 2013. (2) Gli importi si riferiscono al massimale
annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di
trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di
bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per
i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente. (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli
importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato
nel settore della pesca. (4) Gli importi figuranti nella tabella che
precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione
"Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500
definitivo del 29 giugno 2011). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà
il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione
di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione
del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli
importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2.
Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi sono stati
trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro
finanziario pluriennale. (5) In conformità alla comunicazione della
Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500
definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a
prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per
ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la
ripartizione annuale a prezzi correnti è solo indicativa. La proposta di
accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione
finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG
un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Tabella 2: Stima delle entrate e delle
spese per il settore 05 nella rubrica 2 Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 ENTRATE || || || || || || || || || || 123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie) || 123 || 123 || 123 || 123 || || || || || || 246 || || || || || || || || || || 67 03 - Entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187 di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 795 || 795 || 864 || 864 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 433 SPESE || || || || || || || || || || 05 02 - Mercati (1) || 3 311 || 3 311 || 2 622 || 2 641 || 2 670 || 2 699 || 2 722 || 2 710 || 2 699 || 18 764 05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 43 081 || 43 297 || 43 488 || 43 454 || 43 454 || 43 454 || 303 105 05 03 - Aiuti diretti (dopo il livellamento) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 42 917 || 43 125 || 43 303 || 43 269 || 43 269 || 43 269 || 302 027 || || || || || || || || || || 05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 101 185 05 04 - Sviluppo rurale (dopo il livellamento) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 619 || 14 627 || 14 640 || 14 641 || 14 641 || 14 641 || 102 263 || || || || || || || || || || 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Totale || 60 229 || 60 229 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica || || || 59 212 || 59 436 || 59 682 || 59 901 || 59 890 || 59 879 || 59 867 || 417 867
Note: (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di
bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il
2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di
patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli
anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento
supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi. (2) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. Tabella 3: Calcolo dell'incidenza
finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per
quanto riguarda le entrate e le spese della PAC Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato || || TOTALE 2014-2020 || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || ENTRATE || || || || || || || || || || 123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || 67 03 - Entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 SPESE || || || || || || || || || || 05 02 - Mercati (1) || 3 311 || 3 311 || -689 || -670 || -641 || -612 || -589 || -601 || -612 || -4 413 05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913 05 03 - Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078 05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28 05 04 - Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento trasferito dagli aiuti diretti || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078 05 07 01 06 -Liquidazione dei conti || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 60 229 || 60 229 || -1 076 || -1 089 || -1 102 || -1 115 || -1 133 || -1 144 || -1 156 || -7 815 BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica || || || -1 145 || -1 158 || -1 171 || -1 184 || -1 202 || -1 213 || -1 225 || -8 298
Note: (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di
bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il
2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di
patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli
anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento
supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi. (2) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. Tabella 4:
Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per
quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso || || artt. 154,155, 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo || || ex art.10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Programmi alimentari per gli indigenti || (2) || ex art.27 del reg. 1234/2007 || 500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -3 500.0 Ammasso privato (fibre di lino) || || art. 16 || N.A. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || Pm Aiuto per il cotone - ristrutturazione || (3) || ex art. 5 del reg. 637/2008 || 10.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -28.0 Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli || || ex art. 117 || 30.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || -15.0 || -15.0 || -30.0 || -30.0 || -90.0 Programma frutta nelle scuole || || art. 21 || 90.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 420.0 Abolizione delle OP nel settore del luppolo || || ex art. 111 || 2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -15.9 Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere || || art. 16 || N.A. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina || || ex artt. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Ammasso privato facoltativo per il burro || (4) || art. 16 || 14.0 || [-1.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-85.0] Abolizione del prelievo promozionale per il latte || || ex art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - TOTALE 05 02 || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma (5) || || || || -446.3 || -446.3 || -446.3 || -461.3 || -461.3 || -476.3 || -476.3 || -3 213.9
Note: (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di
bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli
il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e
b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate. (2) L'importo del 2013 corrisponde alla proposta della
Commissione COM(2010) 486. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata
nell'ambito della rubrica 1. (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del
settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo
rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno)
passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso). (4) Effetto
stimato in caso di non applicazione della misura. (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede
che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà
finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA. Tabella 5: Calcolo dell'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti
diretti Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || 2013 (1) || 2013 aggiustato (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 || || || || || || || || || || || || Aiuti diretti || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 341,0 || 381,1 || 589,6 || 768,0 || 733,2 || 733,2 || 733,2 || 4 279,3 - modifiche già decise: || || || || || || || || || || || || Introduzione progressiva UE 12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1 Ristrutturazione settore cotone || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4 Health Check || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8 Riforme precedenti || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2 || || || || || || || || || || || || - modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 di cui: livellamento || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 || || || || || || || || || || || || TOTALE 05 03 || || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 TOTALE DELLE SPESE || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 876,4 || 42 916,5 || 43 125,0 || 43 303,4 || 43 268,7 || 43 268,7 || 43 268,7 || 302 027,3
Note: (1) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. (2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate,
ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136
"importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine
del 2013. Tabella 6: Componenti degli aiuti
diretti Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Allegato II || || || || || 42 407,2 || 42 623,4 || 42 814,2 || 42 780,3 || 42 780,3 || 42 780,3 || 256 185,7 Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%) || || || || || 12 866,5 || 12 855,3 || 12 844,3 || 12 834,1 || 12 834,1 || 12 834,1 || 77 068,4 Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%) || || || || || 857,8 || 857,0 || 856,3 || 855,6 || 855,6 || 855,6 || 5 137,9 Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo || || || || || 28 682,9 || 28 911,1 || 29 113,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 173 979,4 Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%) || || || || || 4 288,8 || 4 285,1 || 4 281,4 || 4 278,0 || 4 278,0 || 4 278,0 || 25 689,3 Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II[51] || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1 Livellamento || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 Cotone || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6 POSEI/Isole minori del Mar Egeo || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4 Tabella 7: Calcolo dell'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure
transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014 Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || 2013 (1) || 2013 aggiustato || 2014 (2) Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9 Introduzione progressiva UE 10 || || || || || 616,1 Health Check || || || || || -64,3 Riforme precedenti || || || || || -9,9 TOTALE 05 03 || || || || || TOTALE DELLE SPESE || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4 Note: (1) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. (2) I
massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli
al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli
Stati membri per il 2013. Tabella 8: Calcolo dell'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo
rurale Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Assegnazione allo sviluppo rurale || Modifiche rispetto al 2013 || || || || 2013 || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Programmi di sviluppo rurale || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || || Aiuto per il cotone - ristrutturazione || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0 Prodotto del livellamento degli aiuti diretti || || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7 Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica || (3) || || || || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -59,4 Assistenza tecnica || (3) || || 27,6 || 27,6 || 8,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 29,4 Premio per progetti di cooperazione locale innovativa || (4) || || N.A. || N.A. || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0 TOTALE 05 04 || || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105,7 TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 101 185,5 TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 619,2 || 14 627,2 || 14 639,8 || 14 640,7 || 14 640,7 || 14 640,7 || 102 263,2
Note: (1) Aggiustamenti
in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine
dell'esercizio finanziario 2013. (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono
in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un
bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo).
Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo
sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro
destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone,
che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al
sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che
precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che
siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale. (3) L'importo
del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione
iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1). L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25% della
dotazione totale per lo sviluppo rurale. (4) Coperto
dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) Nota: Si stima
che le proposte legislative non avranno alcuna incidenza sugli stanziamenti di
natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo
possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa
amministrativa. || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: AGRI || Risorse umane || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Altre spese amministrative || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 TOTALE DG AGRI || Stanziamenti || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[52] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || Pagamenti || || || || || || || ||
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
– ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi – x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo
decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Numero totale di risultati OBIETTIVO SPECIFICO n. 5 Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare || || || || || || || || || || || || || || || || - Prodotti ortofrutticoli: commercializza-zione attraverso le organizzazioni di produttori (OP)[53] || Propor-zione del valore della produ-zione commer-cializzata attraver-so le OP rispetto al valore della produzio-ne totale || || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 5 810,0 - Vino: dotazione nazionale-ristrutturazione53 || Numero di ettari || || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || || 3 326,0 - Vino: dotazione nazionale - investimenti53 || || || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || || 1 252,6 - Vino: dotazione nazionale - distillazione dei sottoprodotti53 || hl || || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || || 686,4 - Vino: dotazione nazionale -alcole per usi commestibili53 || Numero di ettari || || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || || 14,2 - Vino: dotazione nazionale - uso di mosto concentrato53 || hl || || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || || 261,8 - Vino: dotazione nazionale - promozione53 || || || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 1 875,3 - Altri || || || || 720,2 || || 739,6 || || 768,7 || || 797,7 || || 820,3 || || 808,8 || || 797,1 || || 5 452,3 Totale parziale Obiettivo specifico n. 5 || || 2 621,8 || || 2 641,2 || || 2 670,3 || || 2 699,3 || || 2 721,9 || || 2 710,4 || || 2 698,7 || || 18 763,5 OBIETTIVO SPECIFICO n. 6 Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo || || || || || || || || || || || || || || || || - Sostegno diretto al reddito[54] || Numero di ettari pagati (milioni) || || 161,014 || 42 876,4 || 161,014 || 43 080,6 || 161,014 || 43 297,1 || 161,014 || 43 488,1 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 303 105,0 Totale parziale Obiettivo specifico n. 6 || || 42 876,4 || || 43 080,6 || || 43 297,1 || || 43 488,1 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 303 105,0 COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || Nota: Per gli obiettivi specifici da 1 a 4 e
da 7 a 10, i risultati devono ancora essere determinanti (vedi sopra sezione
1.4.2.).
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
– ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane[55] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Altre spese amministrative || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di
risorse umane
– ¨ La proposta/iniziativa
non comporta l'utilizzazione di risorse umane – x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Nota: Si stima che le proposte legislative non
abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre
parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale
livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo
2014-2020 si basano sulla situazione del 2011. Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[56] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy || in sede || || || || || || || nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE[57] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno ||
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
– x La proposta/iniziativa è compatibile con la PROPOSTA DI QUADRO
FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020 – ¨ La proposta/iniziativa
implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario
pluriennale. – ¨ La
proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o
la revisione del quadro finanziario pluriennale.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
– X La proposta relativa allo sviluppo rurale (FEASR) prevede il
cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM TOTALE stanziamenti cofinanziati[58] || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
– x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. – ¨ La
proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
x sulle risorse proprie –
x sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[59] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. V.
tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1. [1] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un bilancio per la strategia
Europa 2020, COM(2011) 500 definitivo del 29.6.2011. [2] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni, “La PAC verso il 2020:
rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del
territorio”, COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010. [3] Cfr.
in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011,
2011/2015(INI), e le conclusioni della presidenza del 18 marzo 2011. [4] L'attuale
quadro legislativo comprende i regolamenti del Consiglio (CE) n. 73/2009
(pagamenti diretti), (CE) n. 1234/2007 (strumenti di mercato), (CE)
n. 1698/2005 (sviluppo rurale) e (CE) n. 1290/2005 (finanziamento). [5] Proposta
di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro
strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006, COM(2011) 615 del 6.10.2011. [6] V.
allegato 9 della valutazione di impatto per una sintesi dei 517 contributi
pervenuti. [7] GU
C […] del […], pag. […]. [8] GU
C […] del […], pag. […]. [9] GU
C […] del […], pag. […]. [10] GU
C […] del […], pag. […]. [11] COM(2010) 672
definitivo del 18.11.2010. [12] GU
L 277 del 21.10.2005, pag. 1. [13] COM(2010) 2020
definitivo del 3.3.2010. [14] GU
L [...] del [...], pag. […]. [15] GU
L [...] del [...], pag. […]. [16] Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativa ad una
strategia forestale per l'Unione europea, GU C 56 del 26.2.1999,
pag. 1. Da sostituire con una nuova strategia che sarà adottata entro la
fine del 2013. [17] GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7. [18] GU
L 206 del 22.7.1992, pag. 7. [19] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. [20] GU
L [...] del [...], pag. […]. [21] Regolamento
(CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998,
sull'applicazione degli articoli 92 e 93 (attuali articoli 107
e 108) del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate
categorie di aiuti di Stato orizzontali, GU L 142 del 14.5.1998,
pag. 1. [22] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [23] GU
L 154 del 21.6.2003, pag. 1. [24] GU
L 134 del 30.4.2004, pag. 114. [25] GU
L 124 del 20.5.2003, pag. 36. [26] GU
L 38 del 12.2.2000, pag. 1. [27] GU
L 224 del 18.8.1990, pag. 19. [28] GU
L [...] del [...], pag. […]. [29] Comunicazione
della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi
facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, GU
C 341 del 16.12.2010, pag. 5. [30] GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. [31] Seconda
conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Helsinki
(Finlandia) 16-17 giugno 1993, “Risoluzione H1 – Orientamenti
generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa”. [32] GU
L 189 del 20.7.2007, pag. 1. [33] Regolamento
(UE) n. […], del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (2014-2020), GU L [...] del [...],
pag. [...]. [34] [35] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Iniziativa faro Europa 2020
L'Unione dell'innovazione (COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010).
Conclusioni del Consiglio Competitività: conclusioni sull'Unione
dell'innovazione per l'Europa (doc. 17165/10 del 26.11.2010). [36] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Una corsia preferenziale per la
piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola
Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa) (COM(2008) 394 del
23.6.2008); conclusioni del Consiglio Competitività: Una corsia preferenziale
per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la
Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa) (doc. 16788/08
dell'1.12.2008); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni:
Riesame dello “Small Business Act” per l'Europa (COM(2011) 78 del
23.2.2011); conclusioni del Consiglio Competitività: conclusioni sul riesame
dello “Small Business Act” per l'Europa (doc. 10975/11 del 30.5.2011). [37] Conclusioni
del Consiglio Giustizia e Affari interni: conclusioni sull'ulteriore sviluppo
della valutazione dei rischi per la gestione delle emergenze nell'Unione
europea, 11-12 aprile 2011. [38] GU
L 48 del 23.2.2011, pag. 1. [39] GU
L 327 del 22.12.2000, pag. 1. [40] GU
L 312 del 22.11.2008, pag. 3. [41] GU
L 140 del 5.6.2009, pag. 16. [42] Inserire
il riferimento [43] Comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle Regioni: Un’agenda digitale europea (COM(2010) 245
definitivo/2 del 26.8.2010); documento di lavoro della Commissione: ruolino di
marcia dell'Agenda digitale (SEC(2011)708 del 31.5.2011).
Ruolino di marcia: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm [44] Se,
in relazione a questa precondizione, esiste una raccomandazione del Consiglio
specifica per paese, l'adempimento della precondizione sarà valutato in base
allo stato di adempimento della relativa raccomandazione. [45] Le
scadenze per l'esecuzione di tutti gli elementi qui citati in relazione
all'attuazione della strategia possono essere fissate durante il periodo di
attuazione del programma. [46] ABM: Activity Based
Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [47] A
norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [48] COM(2011)
500 definitivo del 29 giugno 2011. [49] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html [50] A
norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [51] Gli
aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei
trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni
adottate dagli Stati membri per il 2013. [52] L'anno
N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [53] In
base all'esecuzione passata e alle stime contenute nel progetto di bilancio 2012.
Per le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli gli
importi sono in linea con la riforma del settore e, come già indicato nelle
relazioni di attività del progetto di bilancio 2012, i risultati saranno noti
solo alla fine del 2011. [54] In
base alle superfici potenzialmente ammissibili nel 2009. [55] In
base ad un costo medio di 127 000 EUR per posto della tabella
dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei). [56] AC=
agente contrattuale; INT= personale interinale (intérimaire); JED=
giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL= agente
locale; END= esperto nazionale distaccato; [57] Non
include il massimale parziale per la linea di bilancio 05.010404. [58] L'importo
figurerà nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentati dagli Stati
membri. [59] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.