52011PC0611

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea /* COM/2011/0611 definitivo - 2011/0273 (COD) */


{SEC(2011) 1138 final}

{SEC(2011) 1139 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 giugno 2011, la Commissione ha adottato una proposta che stabilisce il prossimo Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020. Nella sua proposta, la Commissione ha stabilito che la politica di coesione sarebbe rimasta un elemento essenziale del futuro pacchetto finanziario e ha sottolineato il suo ruolo centrale nella realizzazione della strategia Europa 2020.

La Commissione ha proposto modifiche importanti delle modalità di elaborazione e attuazione della politica di coesione. Le principali caratteristiche della proposta sono la concentrazione dei finanziamenti su un minor numero di priorità, meglio collegate all'attuazione della strategia Europa 2020, il conseguimento dei risultati e il monitoraggio dei progressi in funzione degli obiettivi concordati, aumentando il ricorso alle condizionalità e semplificando l'esecuzione.

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali che regolano la cooperazione territoriale europea. Esso trae spunto dal lavoro intrapreso fin dalla pubblicazione della Quarta relazione sulla coesione, nel maggio 2007, che ha analizzato le principali sfide che lo sviluppo regionale avrebbe dovuto affrontare nei decenni a venire ed ha avviato il dibattito sulla futura politica di coesione. Il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato la Quinta relazione sulla coesione, che ha fornito un'analisi delle tendenze economiche e sociali, definendo gli orientamenti per la futura politica di coesione.

La politica di coesione è lo strumento d'investimento principale a sostegno delle principali priorità dell'Unione contenute nella strategia Europa 2020. Esso si concentra sui paesi e sulle regioni le cui necessità sono maggiori. Uno dei principali successi dell'UE è stata la sua capacità di migliorare il tenore di vita di tutti i suoi cittadini. Ciò è stato possibile non solo contribuendo allo sviluppo e alla crescita delle regioni e degli Stati membri più poveri, ma anche grazie al ruolo svolto nell'integrazione del mercato interno, le cui dimensioni consentono a tutte le regioni dell'UE di accedere a nuovi mercati e di realizzare economie di scala per , a prescindere dalla loro ricchezza o dalle loro dimensioni. La valutazione della precedente spesa della Commissione ha rivelato molti esempi di valore aggiunto e di investimenti che hanno apportato crescita e posti di lavoro, che non sarebbero stati realizzati senza il sostegno del bilancio dell'UE. Tuttavia, i risultati mostrano anche una certa dispersione e la mancanza di priorità. In un momento in cui i fondi pubblici sono scarsi e gli investimenti a favore della crescita sono più necessari che mai, la Commissione ha deciso di proporre modifiche importanti alla politica di coesione.

La proposta si inserisce nel quadro dei nuovi regolamenti per la politica di coesione per il periodo 2014-2020. La cooperazione territoriale europea è uno degli obiettivi della politica di coesione e fornisce un quadro per realizzare azioni comuni e scambi politici fra attori di diversi Stati membri a livello nazionale, regionale e locale. Ciò è tanto più importante in quanto le sfide affrontate dagli Stati membri e dalle regioni prescindono con sempre maggior frequenza dalle frontiere nazionali/regionali e richiedono l'adozione di azioni comuni di cooperazione a un livello territoriale appropriato. La cooperazione territoriale europea può quindi apportare un importante contributo al consolidamento dell'obiettivo del trattato in materia di coesione territoriale.

Si attribuisce un valore particolare alla cooperazione territoriale europea in quanto:

· per la maggior parte dei problemi transfrontalieri, è possibile trovare una soluzione efficace con la cooperazione di tutte le regioni coinvolte al fine di evitare costi sproporzionati per taluni e fenomeni di parassitismo da parte di altri (ad es., in materia di inquinamento ambientale transfrontaliero);

· la cooperazione può fornire un meccanismo efficace per condividere le buone prassi e imparare a diffondere le conoscenze (ad es., migliorando la concorrenza);

· grazie al ricorso alle economie di scala e al raggiungimento di una massa critica, la cooperazione può consentire di trovare una soluzione maggiormente efficace a un problema specifico (definizione dei cluster per la promozione di ricerca e innovazione);

· la governance può altresì migliorare grazie al coordinamento delle politiche di settore, delle azioni e degli investimenti su scala transfrontaliera e transnazionale;

· le relazioni di vicinato con i paesi confinanti dell'UE tramite i programmi di cooperazione attuati alle frontiere esterne possono contribuire alla sicurezza e alla stabilità e a instaurare relazioni reciprocamente proficue;

· In alcuni contesti come i bacini marittimi e le regioni costiere, la cooperazione e gli interventi transnazionali sono indispensabili per sostenere la crescita, l'occupazione e una gestione ecosistemica.

Gli orientamenti politici generali concernenti la futura politica di coesione sono applicabili anche nell'ambito della cooperazione territoriale europea. Il regolamento proposto, pertanto, si allinea alla strategia Europa 2020 e presenta elementi volti a migliorare l'efficacia degli interventi realizzati tramite i fondi dell'UE, proponendo inoltre un'impostazione generale di attuazione semplificata.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 2.1. Consultazione e parere degli esperti

Il presente regolamento si ispira alla vasta consultazione tenutasi presso i soggetti interessati, inclusi gli Stati membri, le regioni e i partner economici.

La consultazione pubblica sulle conclusioni della Quinta relazione sulla coesione ha prodotto un totale di 444 contributi e si è tenuta fra il 12 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011. Hanno partecipato alla consultazione Stati membri, autorità regionali e locali, parti sociali, organizzazioni d'interesse europeo, organizzazioni non governative, cittadini e altre parti interessate. La consultazione pubblica poneva una serie di domande relative al futuro della politica di coesione. Una sintesi dei risultati è stata pubblicata il 13 maggio 2011[1].

Un contributo è venuto anche dai risultati delle valutazioni ex-post condotte sui programmi INTERREG 2000-2006[2], dalla relazione parlamentare "Relazione sull'obiettivo 3"[3] e da una vasta gamma di studi e consulenze di esperti, ad esempio attraverso il programma INTERACT. Inoltre, il gruppo di alto livello sulla futura politica di coesione composto da esperti provenienti dalle amministrazioni nazionali si è riunito in due occasioni per discutere nello specifico la cooperazione territoriale europea e formulare il proprio parere esperto.

I risultati della consultazione pubblica sulla Quinta relazione sulla coesione registrano un ampio consenso sull'alto valore aggiunto della cooperazione territoriale europea, per quanto sia stata richiesta una maggior standardizzazione di norme e procedure fra gli Stati membri[4]. Svariati contributi da parte degli Stati membri sottolineano inoltre l'esigenza di una regolamentazione o di un quadro normativo separati affinché i programmi di cooperazione possano affrontare meglio il contesto multinazionale[5].

Un punto fondamentale che emerge dalla valutazione ex-post è che i programmi di cooperazione territoriale non sempre si incentrano su un numero ristretto di priorità, ma adottano strategie d'intervento piuttosto ampie, che rendono difficile conseguire risultati chiaramente identificabili[6]. Un'altra importante raccomandazione concerne l'esigenza di rafforzare l'interazione proattiva e continuativa con i programmi sulla convergenza e la competitività e con altri programmi di cooperazione territoriale che operano nella zona interessata dal programma, per garantire la complementarietà, il coordinamento e le sinergie. La valutazione raccomanda esplicitamente lo sviluppo di un approccio più complementare e integrato per il periodo successivo al 2013[7].

Analogamente, gli esperti del gruppo di alto livello hanno posto l'accento sull'esigenza di un coordinamento e di un orientamento strategico maggiori tanto a livello di politica generale quanto a livello di singoli programmi[8]. Essi hanno inoltre indicato la necessità di rafforzare i collegamenti con i programmi sulla convergenza e la competitività e hanno auspicato disposizioni regolamentari specifiche relative alla cooperazione territoriale, nonché l'armonizzazione generale delle norme applicabili e la semplificazione[9].

La relazione parlamentare ha sottolineato l'esigenza di integrare ulteriormente la cooperazione territoriale europea a tutti i livelli della pianificazione strategica, di coordinare maggiormente la programmazione fra i programmi di cooperazione e regionali e di semplificarne l'attuazione mediante una regolamentazione separata in materia di cooperazione che ne rispecchi meglio le specificità[10].

2.2. Valutazione dell'impatto

La valutazione dell'impatto ha considerato le scelte relative al miglioramento dell'orientamento strategico e del coordinamento fra i programmi di cooperazione e quelli regionali. Fra le opzioni prese in esame, il mantenimento dello status quo (priorità allargate, nessun collegamento formale fra i programmi di cooperazione e quelli regionali); uno scenario incentrato sulla concentrazione tematica e sull'integrazione della cooperazione in un quadro strategico complessivo (numero limitato di obiettivi tematici scelti dai programmi transfrontalieri e transnazionali, integrazione degli aspetti attinenti alla cooperazione nel quadro strategico comune e nei contratti di partenariato) e infine uno scenario che integri pienamente i suddetti aspetti nei programmi regionali senza dover attuare programmi di cooperazione separati. E' stata preferita la seconda opzione, in quanto essa garantirà una maggior attenzione alle priorità europee, rafforzerà la logica d'intervento del programma e assicurerà maggior collegamento e coerenza con i programmi regionali.

A seguito delle consultazioni e della valutazione dell'impatto effettuate e dei contributi ricevuti, la proposta legislativa concernente il regolamento recante disposizioni comuni prevede una forte integrazione della cooperazione territoriale europea sia nel quadro strategico comune che nel contratto di partenariato, così come nelle relative procedure di rendicontazione. Inoltre, sono compresi nei documenti di programmazione gli elementi concernenti la coerenza fra i programmi regionali e quelli di cooperazione che operano nella stessa zona. Ciò migliorerà la coerenza della politica di coesione nel suo insieme.

Al fine di dotare i programmi di cooperazione di un quadro che sia maggiormente adeguato agli stessi, si propone un regolamento separato in materia di cooperazione territoriale europea recante disposizioni sulla concentrazione tematica, incentrato maggiormente sui risultati e contenente una serie di elementi di semplificazione (cfr. di seguito).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) l'Unione europea è chiamata a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e di agire al fine di promuovere uno sviluppo armonioso, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni meno favorite.

L'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale è promosso mediante tre fondi dell'UE. Come disposto dall'articolo 176 del TFUE, lo scopo del FESR è promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e delle regioni industriali in declino.

A norma dell'articolo 174 del TFUE un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 349 del TFUE sancisce l'adozione di misure specifiche tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, cui si vanno ad aggiungere taluni fattori specifici che recano grave danno al loro sviluppo. Le misure specifiche comprendono le condizioni d'accesso ai fondi strutturali.

Nell'intento di tener maggiormente in debito conto il contesto plurinazionale dei programmi e di emanare disposizioni più specifiche sui programmi e le attività di cooperazione, si propone un regolamento separato per la cooperazione territoriale europea, come richiesto da un gran numero di parti interessate. La proposta definisce il campo di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale riguardo all'obiettivo della cooperazione territoriale europea, indicando gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FESR, i criteri di ammissibilità, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di attribuzione delle stesse. Essa inoltre stabilisce le modalità d'attuazione, incluse le disposizioni relative alla gestione e al controllo finanziari. Il regolamento recante disposizioni comuni e il regolamento FESR sono entrambi d'applicazione, ferme restando le disposizioni specifiche di cui al presente regolamento.

Lo strumento legislativo e il tipo di misura (cioè il finanziamento) sono entrambi definiti nel TFUE, che costituisce la base giuridica dei Fondi strutturali e sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale. Come sopra indicato, la proposta di dotarsi di un regolamento separato è motivata, giacché è necessario che le disposizioni generali d'applicazione per i fondi e il regolamento FESR siano trasposte in un contesto di cooperazione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione per il quadro finanziario indicativo pluriennale prevede un importo pari a 376 miliardi di euro a favore della coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2014-2020.

Bilancio proposto per il periodo 2014-2020 || Miliardi di euro

Regioni meno sviluppate Regioni in transizione Regioni più sviluppate Cooperazione territoriale Fondo di coesione Stanziamenti extra per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate || 162,6 39 53,1 11,7 68,7 0,926

Meccanismo per collegare l'Europa per i trasporti, l'energia e le TIC || 40 miliardi di euro (più 10 miliardi di euro supplementari destinati specificamente al Fondo di coesione)

* Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Il regolamento proposto definisce la ripartizione dei finanziamenti previsti per la cooperazione territoriale fra le varie componenti della cooperazione, come segue:

a)      73,24% (cioè, un totale di 8 569 000 003 euro) per la cooperazione transfrontaliera;

b)      20,78% (cioè, un totale di 2 431 000 001 euro) per la cooperazione transnazionale;

c)      5,98% (cioè, un totale di 700 000 000 euro) per la cooperazione interregionale.

5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Lo scopo di un regolamento separato in materia di cooperazione territoriale europea (CTE) è consentire una più chiara presentazione delle specificità della CTE al fine di una più agevole attuazione, potendo adeguare direttamente la terminologia al contesto plurinazionale dei programmi di cooperazione. La proposta pertanto fa riferimento alla partecipazione di paesi terzi per meglio riflettere la realtà della cooperazione. Essa contiene riferimenti più sistematici al ruolo che possono svolgere i Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) in un contesto di cooperazione.

Il regolamento definisce il campo di applicazione del FESR riguardo all'obiettivo della cooperazione territoriale europea.

La proposta stabilisce le risorse finanziarie disponibili per ciascun filone e i criteri per la loro attribuzione agli Stati membri. Essa include inoltre la continuazione del meccanismo di trasferimento delle risorse per le attività di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza alla preadesione. Si provvederà a promuovere le sinergie e la complementarietà fra i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e i programmi finanziati con gli strumenti esterni.

Un nuovo elemento della proposta è rappresentato dalle disposizioni sulla concentrazione tematica e le priorità d'investimento, che vanno considerate nel quadro generale del maggior orientamento strategico dei programmi e del loro orientamento ai risultati. I programmi possono scegliere un numero limitato di priorità da un menù tematico con priorità d'investimento corrispondenti, garantendo in tal modo che ci si concentri sulle priorità e sugli interventi europei per i quali la cooperazione garantirà il miglior valore aggiunto. Inoltre, la definizione dei criteri di selezione è più rigorosa, per garantire che i finanziamenti vadano a favore di iniziative realmente congiunte. I programmi conterranno altresì un quadro di riferimento dei risultati per la definizione delle tappe specifiche per programma a fronte delle quali valutare i progressi in fase di attuazione.

Nel periodo di programmazione 2007-2013 sono emerse nuove forme di cooperazione territoriale, con risposte calibrate sulle sfide macroregionali. Su richiesta del Consiglio europeo, la Commissione ha preparato due strategie macroregionali per le regioni del Mar Baltico e danubiana rispettivamente[11]. Inoltre, una componente significativa della politica marittima integrata concerne l'approccio sistematico all'azione politica integrata nel quadro delle politiche marittime e costiere, nel contesto dei bacini marittimi e degli ecosistemi. Le strategie macroregionali e dei bacini marittimi sono strumenti integrati su larga scala che interessano diversi Stati membri e regioni e si incentrano sull'allineamento delle politiche e dei finanziamenti allo scopo di incrementare la coerenza politica e l'impatto complessivo della spesa pubblica. Considerata la possibilità di sovrapposizione fra le macroregioni esistenti e quelle future, i bacini marittimi e le regioni interessate dai programmi transnazionali, il regolamento proposto prevede esplicitamente che la cooperazione transnazionale possa sostenere anche lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali e dei programmi concernenti i bacini marittimi (compresi quelli stabiliti alle frontiere esterne dell'UE).

Le modalità di attuazione dei programmi di cooperazione sono state rese più snelle. Il numero di autorità coinvolte nell'attuazione del programma è stato ridotto e sono stati chiariti ulteriormente i ruoli e le responsabilità.. Al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità di programma, sono stati precisati i requisiti relativi ai contenuti dei programmi di cooperazione e delle relazioni sull'attuazione. Sono stati definiti indicatori comuni che consentano una valutazione più precisa dei risultati e aumentino l'orientamento complessivo ai risultati.

La proposta prevede una maggior armonizzazione delle norme. Le regole di ammissibilità saranno fissate a livello dell'UE o dal comitato di sorveglianza per il programma nel suo complesso. Saranno d'applicazione le norme nazionali solo in mancanza di tali regole. Inoltre, ciò agevolerà un approccio congiunto nella conduzione delle verifiche di gestione e degli audit da parte dell'autorità di audit, contribuendo in tal modo a una maggior armonizzazione in quest'ambito.

Infine, la proroga dei termini della regola di disimpegno, disposizioni specifiche di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e sulla conversione delle valute straniere in euro agevoleranno ulteriormente l'attuazione del programma.

2011/0273 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12],

visto il parere del Comitato delle regioni[13],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 174 del trattato, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, fra cui un'attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2) Le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo (i "fondi strutturali") e al Fondo di coesione (unitamente ai 'fondi strutturali': i 'fondi') sono definite nel regolamento (UE) n. […]/2012 del […] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nell'ambito del Quadro comune strategico e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006[14] [regolamento sulle disposizioni comuni - RDC]. Disposizioni specifiche relative al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti da tale regolamento UE n./2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006[15] [regolamento FESR] sono contenute in tale regolamento. I suddetti regolamenti non sono pienamente adeguati alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nel quale cooperano almeno due Stati membri o uno Stato membro e paesi terzi. E' pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto concerne la portata e la copertura geografica, le risorse finanziarie, le priorità e la concentrazione degli investimenti, la programmazione, il monitoraggio e il riesame, l'assistenza tecnica, il sostegno finanziario e l'ammissibilità, la gestione, il controllo e l'accreditamento, nonché la gestione finanziaria.

(3) Per conferire maggior valore aggiunto alla politica di coesione dell'Unione, le disposizioni specifiche dovrebbero consentire una notevole semplificazione a tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità di programma, Stati membri e paesi terzi partecipanti, nonché la Commissione.

(4) Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR fornisce sostegno alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

(5) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni frontaliere (come la ridotta accessibilità, il contesto economico inadeguato, la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione e l'adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi, un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali ancora inesplorati delle zone frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri, integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, collaborazione accademica o tra centri sanitari), migliorando al contempo il processo di cooperazione nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione. Nel caso di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare grazie ad azioni volte a favorire la coesione tra le comunità.

(6) Si dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione.

(7) La cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni per migliorare l'elaborazione e l'attuazione di programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". In particolare, essa dovrebbe rafforzare la cooperazione fra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i ricercatori e gli istituti di ricerca, sulla base di "Regioni della conoscenza" e di "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca.

(8) Sarebbe opportuno stabilire i criteri oggettivi per la designazione delle regioni e delle zone ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle zone ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)[16].

(9) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe sostenere le regioni che hanno confini terrestri o marittimi. Sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione, la Commissione dovrebbe avere le competenze per definire l'elenco delle zone transfrontaliere che riceveranno il sostegno nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera con modalità semplificata, per programma di cooperazione. Nella redazione di tale elenco, la Commissione dovrebbe considerare gli adeguamenti necessari per garantire la coerenza, in particolare sui confini terrestri e marittimi, e la continuità delle zone di programma definite per il periodo di programmazione 2007-2013. Tali adeguamenti possono ridurre o ampliare le zone di programma esistenti, ovvero il numero di programmi di cooperazione transfrontaliera, consentendo però anche la sovrapposizione geografica.

(10) Le zone di cooperazione transnazionale dovrebbero essere definite tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello sviluppo territoriale integrato. La Commissione dovrebbe avere le competenze per definire le zone di cooperazione transnazionale.

(11) Ogni programma di cooperazione interregionale dovrebbe riguardare l'Unione nel suo complesso.

(12) E' d'uopo continuare a sostenere, oppure - qualora sia necessario - definire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto ciò andrà a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR contribuirà ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi definiti nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) a norma del regolamento UE n. […]/2012[17] e dello strumento di preadesione (IPA) a norma del regolamento (UE) n. […]/2012[18].

(13) A beneficio delle regioni dell'Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo per organizzare il sostegno del FESR agli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA, che comprenda quei casi in cui i programma di cooperazione esterna non possono essere adottati o devono essere sospesi.

(14) A parte gli interventi sulle frontiere esterne sostenuti dagli strumenti di politica esterna dell'Unione concernenti le regioni frontaliere all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione, è possibile l'esistenza di programmi di cooperazione sostenuti dal FESR a favore di regioni ubicate all'interno e all'esterno dell'Unione, qualora le regioni esterne all'Unione non siano comprese nelle iniziative degli strumenti di politica esterna, o perché non sono un paese beneficiario definito o perché tali programmi di cooperazione esterna non posso essere avviati. In sede di redazione dell'elenco delle zone di programma transnazionale e transfrontaliero la Commissione dovrebbe pertanto avere le competenze per coinvolgere anche le regioni dei paesi terzi.

(15) E' necessario definire le risorse stanziate a ciascuna delle diverse componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, pur continuando nel contempo a incentrare l'attenzione sulla cooperazione transfrontaliera e garantendo livelli di finanziamento sufficienti per la cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

(16) La selezione degli obiettivi tematici dovrebbe essere limitata al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il concentrarsi sulla cooperazione interregionale dovrebbe trovare una eco più nell'obiettivo di ciascuna operazione, che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di trarre il meglio dalla cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione nell'ambito dell'iniziativa "investire per la crescita e l'occupazione" e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

(17) Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020[19], il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito della cooperazione territoriale europea, agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di promozione di un'economia più verde, più efficiente dal punto di vista delle risorse e più competitiva, con un alto tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale, nonché di sviluppo della capacità amministrativa. Tuttavia, l'elenco delle priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, prevedendo in particolare: nel quadro della cooperazione transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo e fra i cittadini e le istituzioni, nel campo dell'occupazione, della formazione e dell'inclusione sociale nella prospettiva transfrontaliera; nel quadro della cooperazione transnazionale, il proseguimento della cooperazione transfrontaliera marittima non inclusa nei programmi di cooperazione transfrontalieri, nonché lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.

(18) È necessario adeguare i requisiti relativi al contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea alle loro esigenze specifiche. Essi devono pertanto comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel territorio degli Stati membri partecipanti, come gli organismi di audit e controllo, la procedura di istituzione di un segretariato congiunto e l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie. Inoltre, visto il carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON.

(19) Conformemente all'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali dovrebbero adottare un approccio maggiormente integrato e inclusivo dei problemi a livello locale. Per rafforzare tale impostazione, il sostegno del FESR alle regioni frontaliere dovrebbe essere coordinato con il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)[20] fra i cui obiettivi figura lo sviluppo locale.

(20)             Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni di selezione delle operazioni dovrebbero essere chiarite e rafforzate per garantire la selezione delle sole operazioni effettivamente congiunte. È opportuno definire la nozione di beneficiari unici e chiarire che è loro consentito condurre operazioni di cooperazione da soli.

(21) È opportuno specificate le responsabilità dei capofila, che conservano la responsabilità generale dell'attuazione di un'operazione.

(22) I requisiti delle relazioni di attuazione vanno adeguati al contesto della cooperazione e dovrebbero riflettere il ciclo di attuazione del programma. Nell'interesse di una sana gestione, le riunioni annuali di riesame possono tenersi per iscritto.

(23) Andrebbe definita una serie comune di indicatori di valutazione dei progressi nell'attuazione del programma, adeguati al carattere specifico dei programmi di cooperazione, prima che gli Stati membri redigano i propri programmi di cooperazione. A tali indicatori si dovrebbero aggiungere indicatori di programma specifici.

(24) Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". Inoltre, i programmi di cooperazione che ricevono un sostegno FESR limitato dovrebbero ricevere un dato importo minimo a garanzia di un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica.

(25) In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato membro, non è appropriata per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea la norma generale di cui al regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] che dispone l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia di ammissibilità. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme di ammissibilità con una virata decisa verso regole di ammissibilità congiunta.

(26) In ragione del frequente coinvolgimento del personale proveniente da più di uno Stato membro nella realizzazione delle operazioni e tenuto conto del numero di operazioni in cui i costi del personale rappresentano un elemento significativo, si dovrebbe applicare agli altri costi diretti delle operazioni di cooperazione un importo forfettario a copertura dei costi relativi al personale, evitando così la contabilità singola per la gestione di tali operazioni.

(27) Sarebbe opportuno semplificare le norme in materia di flessibilità relative all'ubicazione delle operazioni al di fuori della zona di programma. Inoltre, è necessario sostenere l'effettiva cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia necessario per garantire che le regioni degli Stati membri confinanti con i paesi terzi possano ricevere un'effettiva assistenza nel loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno autorizzare in via straordinaria e a determinate condizioni il finanziamento dell'assistenza da parte del FESR alle operazioni ubicate sul territorio di paesi terzi in cui lo svolgimento di tali operazioni apporta un beneficio alle regioni dell'Unione.

(28) Sarebbe opportuno che gli Stati membri fossero incoraggiati a conferire l'incarico di autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo responsabile della gestione della parte del programma di cooperazione che interessa il territorio concernente il GECT.

(29) L'autorità di gestione dovrebbe istituire un segretariato congiunto che possa fornire le informazioni ai candidati che richiedono sostegno, che si occupi delle candidature dei progetti e assista i beneficiari nell'attuazione delle rispettive operazioni.

(30) Le autorità di gestione dovrebbero essere responsabili di tutte le funzioni dell'autorità di gestione elencate all'articolo 114 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], incluse le verifiche di gestione, al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Tuttavia, laddove l'incarico di autorità di gestione sia affidato al GECT, questo dovrebbe essere autorizzato a condurre tali verifiche, poiché tutti gli Stati membri partecipanti sono rappresentati nei suoi organi. Anche laddove non sia stato designato un GECT, l'autorità di gestione dovrebbe poter essere autorizzato dallo Stato membro ad effettuare le verifiche su tutta la zona di programmazione.

(31) Un'autorità unica di audit dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione di tutte le funzioni elencate dall'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RCD] al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Se ciò non fosse possibile, un gruppo di revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma.

(32) Andrebbe definita una chiara catena di responsabilità finanziaria relativamente al recupero in caso di irregolarità, dai beneficiari, al capofila, all'autorità di gestione, alla Commissione. Occorrerebbe emanare disposizioni specifiche per i passivi degli Stati membri in caso di recuperi inesigibili.

(33) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe stabilire una deroga esplicita per la conversione nelle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, applicando il tasso di conversione del giorno più vicino a quello in cui è stata sostenuta la spesa. In ogni caso, la presentazione al segretariato congiunto, alle autorità di programma e al comitato di sorveglianza dei piani di finanziamento, della rendicontazione e della contabilità relativa alle attività di cooperazione congiunta dovrebbe avvenire esclusivamente in euro, e si dovrebbe verificare la correttezza della conversione.

(34) Considerate le difficoltà e i ritardi incontrati nell'istituzione di strutture di programma che siano effettivamente congiunte, l'orizzonte temporale per la presentazione dei giustificativi dei pagamenti rispetto agli impegni di bilancio nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea dovrebbe essere di tre anni successivi all'esercizio dell'impegno di bilancio.

(35) E' necessario chiarire le norme applicabili relative alla gestione finanziaria, alla programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e al controllo riguardante la partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. Tali norme dovrebbero essere definite per il programma di cooperazione pertinente e/o l'accordo di finanziamento pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente.

(36) Al fine di definire le norme di ammissibilità specifiche, sarebbe opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto attiene al contenuto e al campo di applicazione di cui all'articolo 17. E' di particolare importanza che la Commissione conduca consultazioni appropriate in fase preparatoria, incluso il lavoro a livello di esperti. In sede di preparazione e redazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, occorrerebbe delegare alla Commissione le competenze di esecuzione relativamente all'elenco delle zone transfrontaliere e transnazionali, alla presentazione di progetti di programmi di cooperazione, alla nomenclatura riguardante le categorie d'intervento e alle relazioni sull'attuazione. Tali poteri dovrebbero essere esercitati a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[21].

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce il campo d'applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in merito all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e reca disposizioni specifiche relativamente a tale obiettivo.

2. Il presente regolamento definisce, per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FESR, i criteri di ammissibilità degli Stati membri e delle regioni al sostegno del FESR, le risorse finanziarie disponibili per il sostegno a titolo del FESR e i criteri di assegnazione delle stesse.

Il regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'effettiva attuazione, la gestione finanziaria e il controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea ("i programmi di cooperazione"), anche qualora paesi terzi prendano parte a detti programmi di cooperazione.

3. Il regolamento (UE) n. […]/2012 [RNC] e il capitolo I del regolamento (UE) n. […]/2012 [regolamento FESR] sono d'applicazione all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e ai relativi programmi di cooperazione, fatto salvo quanto disposto specificamente a norma del presente regolamento o qualora tali disposizioni siano d'applicazione al solo obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione".

Articolo 2 Componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea

Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR sostiene:

1)           la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri di due o più Stati membri o fra regioni confinanti di almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito dello strumento di finanziamento esterno dell'Unione;

2)           la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge autorità nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di quei territori, contribuendo in tal modo alla coesione territoriale dell'Unione;

3)           la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo:

a)      lo scambio di esperienze sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'Unione sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione";

b)      lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone pratiche sullo sviluppo urbano e rurale sostenibile;

c)      lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in relazione alle azioni concernenti la cooperazione territoriale e l'uso dei CEGT;

d)      l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale e uno sviluppo armonioso del territorio europeo tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

Articolo 3 Copertura geografica

1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013.

La Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione, tramite atti di esecuzione, i quali devono essere adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a norma del regolamento (UE) n. […]/2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. […]/2012 [il regolamento IPA].

Nel presentare i progetti di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte a una data zona transfrontaliera, fornendo una motivazione ragionata della richiesta, le regioni di livello NUTS 3 limitrofe a quelle elencate nella decisione di cui al secondo capoverso.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere regioni della Norvegia, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra, di Monaco e di San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni ultraperiferiche.

Tali regioni devono essere regioni di livello NUTS 3 o regioni equivalenti.

3. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti tramite atti di esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

In sede di presentazione dei progetti di cooperazione transnazionale, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte regioni di livello NUTS 2 adiacenti a quelle elencate nella decisione di cui al primo capoverso a una determinata zona di cooperazione transnazionale motivando la richiesta.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere le regioni dei seguenti territori o paesi terzi:

a)       i paesi terzi o territori elencati o menzionati al paragrafo 2; e

b)       le isole Faroe e la Groenlandia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono anche riguardare regioni di paesi terzi interessate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, a norma del regolamento (UE) n. [...]/2012, comprese le regioni pertinenti della Federazione russa, e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...]/2012. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno dell'ENI e dell'IPA a tali programmi saranno resi disponibili, purché i programmi affrontino adeguatamente gli obiettivi di cooperazione esterna pertinenti.

Tali regioni devono essere di livello NUTS 2 o regioni equivalenti.

5. Per quanto concerne la cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarda la totalità del territorio dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione interregionale possono riguardare la totalità o parte del territorio dei paesi terzi indicati al paragrafo 4, lettere a) e b).

6. A scopi informativi, le regioni dei paesi o territori terzi di cui ai paragrafi 2 e 4 sono indicate nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 4 Risorse per la cooperazione territoriale europea

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea ammontano al 3,48% delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo che va dal 2014 al 2020 e stabilite all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […/2012] [RDC] (cioè, un totale di 11 700 000 004 euro) e sono ripartite come segue:

a)      73,24% (cioè, un totale di 8 569 000 003 euro) per la cooperazione transfrontaliera;

b)      20,78% (cioè, un totale di 2 431 000 001 euro) per la cooperazione transnazionale;

c)      5,98% (cioè, un totale di 700 000 000 euro) per la cooperazione interregionale.

2. I programmi di cooperazione concernenti le regioni ultraperiferiche ricevono non meno del 150% del sostegno FERS ricevuto per il periodo 2007-2013. Inoltre, vengono accantonati a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo stanziamento per la cooperazione interregionale. Per quanto concerne la concentrazione tematica, è d'applicazione l'articolo 5, lettera b) a questo stanziamento supplementare.

3. La Commissione adotta un'unica decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica gli importi del sostegno complessivo del FESR per programma e della dotazione 2014 per programma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Il criterio utilizzato per la ripartizione annua per Stato membro è quello della popolazione delle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.

4. Il sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA è definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati.

5. E' concesso il sostegno del FESR a ciascun programma transfrontaliero e concernente i bacini marittimi nell'ambito degli strumenti ENI e IPA, a condizione che per lo meno importi equivalenti siano forniti dall'ENI e dall'IPA. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito dal regolamento ENI o dal regolamento IPA.

6. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR ai programmi ENI e IPA sono imputati alle linee di bilancio pertinenti di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014.

7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, la totalità del sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli anni rimanenti fino al 2020 è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

8. I programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo 4 adottati dalla Commissione vengono sospesi se:

(a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma ha firmato l'accordo finanziario pertinente entro la scadenza definita dal regolamento (UE) n. /2012 [il regolamento ENI] o dal regolamento (UE) n. /2012 [IPA], oppure

(b) il programma non può essere attuato a causa di problemi sorti nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In questo caso, il sostegno del FERS di cui al paragrafo 4 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a) ai quali partecipa lo Stato membro interessato, su sua richiesta.

CAPITOLO II concentrazione TEMATICA E PRIORITà D'INVESTIMENTO

Articolo 5 Concentrazione tematica

Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. […]/2012 [il RNC] si concentrano come segue:

a)           sono selezionati fino a 4 obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera;

b)           sono selezionati fino a 4 obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transnazionale;

c)           per i programmi di cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), possono essere selezionati tutti gli obiettivi tematici.

Articolo 6 Priorità d'investimento

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. […]/2012 [il regolamento FESR], il FESR sostiene la condivisione delle risorse umane, delle attrezzature e delle infrastrutture transfrontaliere nell'ambito delle varie priorità d'investimento, nonché le seguenti priorità d'investimento nel quadro degli obiettivi tematici:

a)           per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera:

i)       l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione e della formazione (nel quadro dell'obiettivo tematico di promozione dell'occupazione e di sostegno della mobilità della manodopera);

ii)       la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità attraverso le frontiere, nonché promozione dell'inclusione sociale attraverso le frontiere (nell'ambito dell'obiettivo tematico della promozione dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà);

iii)      lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione e formazione congiunti (nel quadro dell'obiettivo tematico legato all'investimento in competenze, istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita);

iv)      la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e fra i cittadini e le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente);

b)           per quanto concerne la cooperazione transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente).

CAPITOLO III PROGRAMMAZIONE

Articolo 7 Contenuto dei programmi di cooperazione

1. Un programma di cooperazione consta di assi prioritari. Un' asse prioritario riguarda un fondo, corrisponde a un obiettivo tematico e include una o più priorità di investimento di quell'obiettivo tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

2. Un programma di cooperazione definisce:

(a) una strategia per il contributo del programma di cooperazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva comprese:

i)        l'individuazione delle esigenze nel fronteggiare le sfide relative alla zona di programma nel suo complesso;

ii)       la motivazione della scelta degli obiettivi tematici e le corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto del quadro strategico comune e dei risultati della valutazione ex ante;

(b) per ciascun asse prioritario:

i)        le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii)       gli indicatori di risultato e di prodotto comuni e specifici con, se del caso, un valore di base e un valore obiettivo quantificati conformemente alle norme specifiche del fondo;

iii)      una descrizione delle azioni da sostenere, inclusa l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici oggetto dell'intervento e dei tipi di beneficiari, se del caso, e dell'uso programmato degli strumenti finanziari;

iv)      le categorie corrispondenti di intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione a norma della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

(c) il contributo alla strategia integrata per lo sviluppo territoriale definita nel contratto di partenariato, inclusi:

i)        il meccanismo che garantisce il coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI);

ii)       se del caso, un approccio pianificato integrato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e delle zone con particolari caratteristiche territoriali, nello specifico le modalità di attuazione degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];

iii)      se del caso, l'elenco delle città in cui saranno attuate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile; gli stanziamenti indicativi annui per il sostegno del FESR a tali azioni, incluse le risorse delegate alle città per la gestione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. /2012 [FESR];

iv)      l'individuazione delle zone in cui sarà attuato lo sviluppo locale guidato dalle comunità;

v)       se del caso, il contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti i bacini marittimi;

(d) le modalità per garantire l'attuazione effettiva dei fondi, compresi:

i)        un quadro di riferimento dei risultati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];

ii)       le azioni adottate per coinvolgere i partner nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione;

(e) modalità per garantire l'utilizzo efficace dei fondi, compresi:

i)        l'uso pianificato dell'assistenza tecnica, comprese le azioni volte a consolidare la capacità amministrativa delle autorità e dei beneficiari con le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'asse prioritario relativo;

ii)       una valutazione del carico amministrativo per i beneficiari e le azioni pianificate per ridurlo, accompagnata dagli obiettivi;

iii)      un elenco dei progetti principali per i quali la data di inizio presunta di esecuzione dei principali lavori è antecedente al 1° gennaio 2018;

(f) un piano finanziario contenente due tabelle (senza alcuna divisione per Stato membro partecipante):

i)        una tabella che specifica, a norma degli articoli 53, 110 e 111 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno da parte del FESR;

ii)       una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma di cooperazione e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria totale del sostegno da parte del FESR e il cofinanziamento nazionale. Qualora il cofinanziamento nazionale sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi, essa indica inoltre la partecipazione prevista da parte della BEI;

(g) le disposizioni di attuazione per i programmi di cooperazione contenenti:

i)        l'individuazione dell'organo di accreditamento, dell'autorità di gestione e dell'autorità di audit;

ii)       l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di controllo;

iii)      l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di audit;

iv)      la procedura di costituzione del segretariato congiunto;

v)       una descrizione sommaria delle modalità di gestione e controllo;

vi)      la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

Le informazioni richieste dai punti da a) a d) sono adeguate al carattere specifico dei programmi di cooperazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) c) e d) del presente regolamento.

Le informazioni richieste alla lettera e), punti ii) e iii) non sono incluse nei programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d) del presente regolamento.

3. Ogni programma di cooperazione comprende:

i)       una descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento e di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni;

ii)       una descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone disabili;

iii)      una descrizione del suo contributo alla promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e di operazione.

Allegato alla proposta del programma di cooperazione, gli Stati membri presentano un parere degli organi nazionali preposti al controllo delle questioni di genere sulle misure di cui ai punti ii) e iii).

Il primo e il secondo capoverso non sono d'applicazione nei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

4. I programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d) definiscono il beneficiario o i beneficiari di tale programma di cooperazione e possono specificare la procedura di assegnazione.

5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri partecipanti si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione.

6. Gli Stati membri redigono i programmi di cooperazione secondo il modello adottato dalla Commissione.

7. La Commissione adotta detto modello mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 8 Piano d'azione congiunto

Qualora un GECT nella sua qualità di beneficiario sia responsabile dell'attuazione di un piano d'azione congiunto a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], il personale del segretariato congiunto del programma di cooperazione e i membri dell'assemblea del GECT possono entrare a far parte del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. I membri dell'assemblea della GECT non costituiscono la maggioranza del comitato di pilotaggio.

Articolo 9 Sviluppo guidato dalla comunità

Lo sviluppo locale guidato dalla comunità a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n./2012 [RDC] può essere realizzato nei programmi di cooperazione transnazionale, purché il gruppo di sviluppo locale sia composto da rappresentanti di almeno due paesi, di cui uno è uno Stato membro.

Articolo 10 Investimento territoriale integrato

Per i programmi di cooperazione, l'organismo intermedio che effettua la gestione e l'attuazione di un investimento territoriale integrato di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] è un GECT o altra entità giuridica stabiliti secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti, a condizione che sia costituito dalle autorità pubbliche di almeno due paesi partecipanti.

Articolo 11 Selezione delle operazioni

1. Le operazioni nel quadro dei programmi di cooperazione sono selezionate dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

2. Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché ciò vada a beneficio della zona oggetto di programmazione.

Le operazioni che concernono la cooperazione interregionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi partecipanti per la cooperazione interregionale.

4. I beneficiari cooperano per sviluppare, attuare, dotare di organico sufficiente e finanziare le operazioni.

5. L'autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario unico di ciascuna operazione un documento che definisce le condizioni del sostegno all'operazione inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine di esecuzione dell'operazione.

Articolo 12 Beneficiari

1. Qualora vi siano due o più beneficiari di un'operazione in un programma di cooperazione, uno di questi è designato da tutti i beneficiari come capofila.

2. Il capofila svolge i seguenti compiti:

a)      definisce con gli altri beneficiari le modalità di un accordo comprendente disposizioni che, fra l'altro, garantiscono una sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente pagati;

b)      si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione;

c)      garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari sono state sostenute per l'attuazione dell'operazione e corrispondono alle attività concordate tra tutti i beneficiari;

d)      verifica la convalida, da parte di uno o più controllori, delle spese dichiarate dagli altri beneficiari, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

3. Il capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano quanto prima e completamente l'importo totale del finanziamento pubblico. Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito alcun onere specifico né onere di altro genere avente l'effetto equivalente di ridurre tali importi destinati agli altri beneficiari.

4. I capofila sono stabiliti e i beneficiari unici sono registrati in uno Stato membro.

CAPITOLO IV SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 13 Relazioni sull'attuazione

1. Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 aprile di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. La relazione presentata nel 2016 concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo fra la data di avvio per l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre 2013.

2. Le relazioni annuali sull'attuazione forniscono le informazioni in merito a:

(a) l'attuazione del programma di cooperazione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC];

(b) i progressi compiuti nella preparazione e nell'attuazione dei progetti e dei piani d'azione congiunti principali.

3. Le relazioni annuali sull'attuazione presentate nel 2017 e nel 2019 definiscono e valutano le informazioni richieste a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] rispettivamente e le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme con:

(a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e lo sviluppo locale guidato dalla comunità nel quadro del programma operativo;

(b) i progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari ad amministrare e utilizzare il FESR;

(c) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e del follow-up sui risultati delle valutazioni;

(d) le azioni specifiche realizzate per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e per prevenire la discriminazione, compresa l'accessibilità per i disabili, e i dispositivi attuati per garantire l’integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;

(e) le azioni realizzate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

(f) i risultati delle attività relative all'informazione e alla pubblicità condotte nell'ambito della strategia di comunicazione;

(g) i progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale, ove applicabili;

(h) il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione.

4. Le relazioni annuali e la relazione finale sull'attuazione sono redatte sulla base di modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 14 Riesame annuale

Se una riunione di riesame annuale non è organizzata conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], il riesame annuale può essere effettuato per iscritto.

Articolo 15 Indicatori per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea

Indicatori comuni, come definiti nell'allegato del presente regolamento, sono utilizzati ove opportuno e conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. Il loro valore di partenza è pari a zero e sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022.

Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero e gli obiettivi cumulativi sono fissati per il 2022.

Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici del programma, si stabilisce un valore di partenza sulla base degli ultimi dati disponibili e gli obiettivi sono fissati per il 2022, ma possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

Articolo 16 Assistenza tecnica

L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6% dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione, ma non è inferiore a 1 500 000 euro.

CAPITOLO VI AMMISSIBILITÀ

Articolo 17 Norme generali in materia di ammissibilità delle spese

1. La Commissione ha le competenze per adottare atti delegati, conformemente all'articolo 29, in vista di definire ulteriori norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione.

2. Ferme restando le norme in materia di ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RCD], del regolamento (UE) n. […]/2012 [FESR] o del presente regolamento, il comitato di sorveglianza definisce le norme sull'ammissibilità del programma di cooperazione nel suo complesso.

3. Per le questioni non disciplinate dalle norme sull'ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RCD], del regolamento (UE) n. […]/2012 [FESR] o del presente regolamento o definite dal comitato di sorveglianza, sono d'applicazione le norme nazionali del paese in cui sono sostenute le spese.

Articolo 18 Costi del personale

I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al 15% dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.

Articolo 19 Ammissibilità delle operazioni dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione

1. Le operazioni nell'ambito dei programmi di cooperazione soggetti alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ubicate nella parte della zona di programma che comprende il territorio dell'Unione (la "parte dell'Unione nella zona di programma").

2. L'autorità di gestione può accettare che tutta o parte di un'operazione sia attuata al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma, a condizione che sia soddisfatta la totalità delle seguenti condizioni:

(a) l'operazione va a beneficio della zona oggetto del programma;

(b) l'importo totale stanziato nell'ambito del programma di cooperazione per le operazioni ubicate al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma non supera il 20% del sostegno del FESR a livello di programma, oppure il 30% in caso di programmi di cooperazione in cui la parte dell'Unione nel programma consiste nelle regioni ultraperiferiche;

(c) gli obblighi delle autorità di gestione e di audit relativamente alla gestione, al controllo e all'audit dell'operazione sono assolti dalle autorità del programma di cooperazione, ovvero queste ultime sanciscono accordi con le autorità dello Stato membro o del paese terzo o del territorio in cui è attuata l'operazione, purché gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit riguardanti l'operazione siano rispettati.

3. E' possibile che le spese relative alle operazioni concernenti attività promozionali e di sviluppo delle capacità siano sostenute al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

CAPITOLO VII GESTIONE, CONTROLLO E ACCREDITAMENTO

Articolo 20 Designazione delle autorità

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione nominano un'autorità di gestione unica e, ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale regolamento, un'autorità di audit unica, con sede nello stesso Stato membro.

2. L'autorità di gestione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e trasmette i pagamenti al capofila conformemente all'articolo 122 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

Articolo 21 Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono ricorrere a un GECT affidandogli la responsabilità della gestione del programma di cooperazione o di parte di esso, in particolare conferendogli le responsabilità di un'autorità di gestione.

Articolo 22 Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione di un programma di cooperazione svolge le funzioni dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione di cui agli articoli 114 e 115 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

2. L'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, previa consultazione con gli Stati membri e gli eventuali paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai beneficiari potenziali le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi di cooperazione e assiste i beneficiari nell'attuazione delle operazioni.

3. Le verifiche previste dall'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] sono condotte dall'autorità di gestione nella totalità della zona del programma in cui l'autorità di gestione è un GECT.

4. Qualora l'autorità di gestione non possa condurre le verifiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] nella totalità della zona oggetto del programma, ciascuno Stato membro o paese terzo designa l'organo o la persona responsabile dell'esecuzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (il/i "controllore/i").

Tali controllori, se possibile, sono gli stessi organi responsabili dell'esecuzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, per l'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

Ogni Stato membro o paese terzo è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio.

5. Qualora la realizzazione di prodotti o servizi cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera operazione, la verifica è effettuata dall'autorità di gestione o dai controllori dello Stato membro in cui ha sede il capofila.

Articolo 23 Funzioni dell' autorità di audit

1. Gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione possono determinare se autorizzare l'autorità di audit ad esercitare direttamente le funzioni di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] nell'insieme del territorio interessato dal programma di cooperazione. Essi specificano quando l'autorità di audit è affiancata da un revisore di uno stato Membro o di un paese terzo.

2. Qualora l'autorità di audit fosse autorizzata a norma del paragrafo 1, essa è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo partecipante al programma di cooperazione e che svolge le funzioni di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

Ciascun rappresentante è responsabile della produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio territorio richiesti dall'autorità di audit per condurre la propria valutazione.

Il gruppo di revisori è istituito al più tardi entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma di cooperazione. Esso redige il proprio regolamento ed è presieduto dall'autorità di audit del programma di cooperazione.

3. I revisori svolgono una funzione indipendente dai controllori, i quali effettuano le verifiche conformemente all'articolo 22.

Articolo 24 Accreditamento

L'autorità di gestione è accreditata dall'organo di accreditamento dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione.

CAPITOLO VIII GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 25 Impegni di bilancio, pagamenti e recuperi

1. Il sostegno del FESR ai programmi di cooperazione è versato in un unico conto privo sottoconti nazionali.

2. L'autorità di gestione garantisce il recupero da parte del capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati da recuperare a causa di irregolarità. I beneficiari rimborsano al capofila gli importi indebitamente versati.

3. Se il capofila non può garantire il rimborso da parte degli altri beneficiari o se l'autorità di gestione non può garantire il rimborso da parte del capofila o del beneficiario unico, lo Stato membro o il paese terzo nel cui territorio ha la propria sede il capofila o il beneficiario unico ovvero è registrato il GECT, rimborsa all'autorità di gestione l'importo indebitamente versato a detto beneficiario. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi relativi al bilancio generale dell'Unione, conformemente alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti, come stabilito dal programma di cooperazione.

Articolo 26 Uso dell'euro

In deroga all'articolo 123 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari nel mese in cui tali spese sono state sostenute.

La conversione è verificata dall'autorità di gestione o dal controllore nello Stato membro o paese terzo in cui ha sede il beneficiario.

Articolo 27 Disimpegno

In deroga all'articolo 127, paragrafo 1, primo comma, ma fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], la Commissione disimpegna qualsiasi parte dell'importo calcolato a norma del secondo comma di tale articolo in un programma di cooperazione che non sia stato impiegato per il pagamento dei prefinanziamenti iniziali e annuali, dei pagamenti intermedi e del saldo annuale entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo all'anno dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma di cooperazione o per cui non sia stata trasmessa una richiesta di pagamento conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC].

Articolo 28 Partecipazione dei paesi terzi

Le norme dettagliate concernenti la gestione finanziaria, nonché la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo capoverso e paragrafo 5 sono definiti nel programma di cooperazione pertinente e/o nell'accordo finanziario pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente, se del caso.

CAPITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione e soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di poteri conferita a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione e ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data successiva specificata. Tale decisione non inficia l'efficacia degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore solo qualora né il Parlamento europeo né il Consiglio esprima un'obiezione entro due mesi dalla notifica dello stesso al Parlamento europeo e al Consiglio ovvero se, prima della scadenza, il Parlamento europeo e il Consiglio decidano di informare entrambi la Commissione che non si opporranno all'atto delegato. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 30 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei fondi . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, è d'applicazione l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, è d'applicazione l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31 Disposizioni transitorie

1. Per quanto concerne l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, del sostegno approvato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006, o qualsivoglia altra legislazione che si applica a tale intervento al 31 dicembre 2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.

2. Le domande concernenti il sostegno a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 prima del 1° gennaio 2014 restano valide.

Articolo 32 Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2022 conformemente all'articolo 178 del trattato.

Articolo 33 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

Indicatori comuni per l'obiettivo della cooperazione territoriale europea (di cui all'articolo 15)

|| || UNITÀ || NOME

|| Investimento produttivo || ||

|| || Imprese || Numero d'imprese che ricevono sovvenzioni

|| || Imprese || Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

|| || Imprese || Numero d'imprese che ricevono sostegno non finanziario

|| || Imprese || Numero di nuove imprese oggetto d'intervento

|| || EUR || Investimento privato corrispondente al sostegno pubblico alle PMI (sovvenzioni)

|| || EUR || Investimento privato corrispondente al sostegno pubblico alle PMI (diverso dalle sovvenzioni)

|| || Equivalenti a tempo pieno || Numero di posti di lavoro creati nelle PMI oggetto d'intervento

|| Turismo || Visite || Numero di visite ai luoghi di attrazione oggetto d'intervento

|| Infrastrutture TIC || Persone || Popolazione servita dall'accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps

|| Trasporti || ||

|| Ferrovie || Km || Lunghezza totale della nuova linea ferroviaria

|| || di cui: TEN-T ||

|| Km || Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata ||

|| ||  di cui: TEN-T ||

|| Strade || Km || Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione

|| || di cui: TEN-T ||

|| Km || Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate ||

|| || di cui: TEN-T ||

|| Trasporto urbano || Corse passeggeri || Aumento delle corse passeggeri sui servizi di trasporto urbano oggetto d'intervento

|| Vie di navigazione interna || Tonnellate-Km || Aumento delle merci trasportate su vie di navigazione interna migliorate

|| Ambiente || ||

|| Rifiuti solidi || Tonnellate || Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti

|| Approvvigionamento idrico || Persone || Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico

|| || Metri cubi || Riduzione stimata di perdite dal sistema di distribuzione idrico

|| Trattamento delle acque reflue || Abitante equivalente || Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue

|| Prevenzione e gestione dei rischi || Persone || Popolazione che beneficia di misure di prevenzione contro le alluvioni

|| || Persone || Popolazione che beneficia della protezione antincendi boschivi e di altre misure di protezione

|| Ripristino del terreno || Ettari || Superficie totale dei terreni ripristinati

|| Impermeabilizzazione del suolo || Ettari || Cambiamenti nei terreni impermeabilizzati grazie allo sviluppo

|| Natura e biodiversità || Ettari || Superficie degli habitat il cui stato di conservazione è migliorato

|| Ricerca, innovazione || ||

|| || Persone || Numero di persone impegnate nella ricerca e nello sviluppo/di ricercatori che lavorano in infrastrutture di ricerca di nuova costruzione o dotazione

|| || Imprese || Numero di imprese che cooperano con le istituzioni di ricerca oggetto dell'intervento

|| || Equivalenti a tempo pieno || Numero di posti di lavoro per addetti alla R&S/ricercatori creati nelle entità oggetto dell'intervento

|| || EUR || Investimenti privati corrispondenti al finanziamento pubblico in progetti di innovazione o R&S

|| || Imprese || Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi o sensibilmente migliorati, nuovi per il mercato, come risultato del sostegno a progetti di innovazione o R&S

|| || Imprese || Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi o sensibilmente migliorati, nuovi per l'azienda, come risultato del sostegno a progetti di innovazione o R&S

|| Energia e cambiamenti climatici || ||

|| Energie rinnovabili || MW || Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili

|| Efficienza energetica || Nuclei familiari || Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici

|| || kWh/anno || Diminuzione del consumo di energia primaria negli edifici pubblici

|| || Utenti || Numero di utenti energetici supplementari allacciati alle reti "intelligenti"

|| Riduzione dei gas a effetto serra || Tonnellate di CO2 equivalente || Diminuzione stimata dei gas a effetto serra in CO2 equivalente

|| Infrastrutture sociali || ||

|| Assistenza all'infanzia e istruzione || Persone || Capacità di servizio delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o d'istruzione oggetto d'intervento

|| Sanità || Persone || Capacità dei servizi sanitari oggetto d'intervento

|| Alloggi || Nuclei familiari || Numero di nuclei familiari che beneficiano di migliori condizioni abitative

|| Turismo || Visite || Numero di visite ai luoghi di attrazione oggetto di intervento

|| Patrimonio culturale || Visite || Numero di visite ai siti oggetto di intervento

|| Sviluppo urbano || Persone || Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato

|| || Metri quadri || Nuovi spazi aperti nelle aree urbane

|| || Metri quadri || Nuovi edifici pubblici o commerciali nelle aree urbane

|| || Metri quadri || Nuovi alloggi nelle aree urbane

Mercato del lavoro e formazione[22] || || ||

|| Persone || Numero di partecipanti alle iniziative di mobilità transfrontaliera, alle iniziative occupazionali locali congiunte e alla formazione congiunta ||

|| Persone || Numero di partecipanti ad iniziative locali congiunte per l'occupazione e iniziative di formazione congiunta ||

|| Persone || Numero di partecipanti a progetti di promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale attraverso le frontiere ||

|| Persone || Numero di partecipanti ai programmi d'istruzione e formazione congiunti a sostegno dell'occupazione giovanile, delle possibilità d'istruzione e di una migliore istruzione superiore e professionale attraverso le frontiere ||

Capacità istituzionale e amministrativa || || ||

|| Numero || Numero di progetti che promuovono la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni ||

|| Numero || Numero di progetti sviluppati e realizzati a sostegno dell'attuazione delle strategie macroregionali e delle strategie concernenti i bacini marittimi ||

|| Numero || Numero di progetti di cooperazione interregionale sviluppata per consolidare l'efficacia della politica di coesione ||

|| Numero || Numero di progetti di cooperazione interregionale sviluppata e realizzata per consolidare l'efficacia della politica di coesione ||

[1]               "Risultati della consultazione pubblica sulle conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale", Bruxelles, documento di lavoro dei servizi della Commissione, SEC(2011) 590 definitivo, 13.5.2011.

[2]               "INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex Post evaluation" (Valutazione ex post dell'iniziativa comunitaria INTERREG III (2000-2006)), di Panteia & Partners, maggio 2010.

[3]               "Relazione sull'obiettivo 3: una sfida per la cooperazione territoriale - il futuro programma per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (2010/2155(INI) adottata il 23 giugno 2011.

[4]               "Risultati della consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale", Bruxelles, documento di lavoro dei servizi della Commissione, SEC(2011) 590 definitivo, 13.5.2011.

[5]               Contributi da FR, HU, AT, MT, IT, ES, RO.

[6]               "INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex Post evaluation" (Valutazione ex post dell'iniziativa comunitaria INTERREG III (2000-2006)), di Panteia & Partners, maggio 2010 pagg. 3-4.

[7]               "INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex Post evaluation" (Valutazione ex post dell'iniziativa comunitaria INTERREG III (2000-2006)), di Panteia & Partners, maggio 2010, pag. 9.

[8]               "Gruppo di alto livello sulla futura politica di coesione ‑ relazione sulla quarta riunione – 25-26 marzo 2010", pag. 2.

[9]               "Gruppo di alto livello sulla futura politica di coesione - relazione sulla quinta riunione – 7-8 giugno 2010", pag. 6.

[10]             "Relazione sull'obiettivo 3: una sfida per la cooperazione territoriale - il futuro programma per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (2010/2155(INI) adottata il 23 giugno 2011.

[11]             Comunicazione "Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico", COM (2009) 248 del 10.6.2009 e comunicazione "Strategia dell'Unione europea per la regione danubiana", Bruxelles, 8.12.2010, COM(2010) 715.

[12]             GU C , pag. .

[13]             GU C , pag. .

[14]             GU L , pag. .

[15]             Cfr. pag. yy della presente Gazzetta ufficiale.

[16]             GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

[17]             GU L

[18]             GU L

[19]             Comunicazione della Commissione: Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva COM(2010) 2020 definitivo, 3.3.2010.

[20]             GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

[21]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[22]             Se pertinenti, le informazioni sui partecipanti sono ripartite secondo la loro situazione lavorativa, indicando se sono "occupati", "disoccupati", "disoccupati di lungo periodo", "inattivi" o "inattivi e che non seguono nessun corso di istruzione o formazione".