Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea /* COM/2011/0611 definitivo - 2011/0273 (COD) */
{SEC(2011) 1138 final} {SEC(2011) 1139 final} RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
Il 29 giugno 2011, la Commissione ha adottato
una proposta che stabilisce il prossimo Quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020. Nella
sua proposta, la Commissione ha stabilito che la politica di coesione sarebbe
rimasta un elemento essenziale del futuro pacchetto finanziario e ha
sottolineato il suo ruolo centrale nella realizzazione della strategia Europa 2020.
La Commissione ha proposto modifiche
importanti delle modalità di elaborazione e attuazione della politica di
coesione. Le principali caratteristiche della proposta sono la concentrazione
dei finanziamenti su un minor numero di priorità, meglio collegate all'attuazione
della strategia Europa 2020, il conseguimento dei risultati e il monitoraggio
dei progressi in funzione degli obiettivi concordati, aumentando il ricorso
alle condizionalità e semplificando l'esecuzione. Il presente regolamento stabilisce le
disposizioni generali che regolano la cooperazione territoriale europea. Esso
trae spunto dal lavoro intrapreso fin dalla pubblicazione della Quarta relazione
sulla coesione, nel maggio 2007, che ha analizzato le principali sfide che lo
sviluppo regionale avrebbe dovuto affrontare nei decenni a venire ed ha avviato
il dibattito sulla futura politica di coesione. Il 9 novembre 2010 la
Commissione ha adottato la Quinta relazione sulla coesione, che ha fornito un'analisi
delle tendenze economiche e sociali, definendo gli orientamenti per la futura
politica di coesione. La politica di coesione è lo strumento
d'investimento principale a sostegno delle principali priorità dell'Unione
contenute nella strategia Europa 2020. Esso si concentra sui paesi e sulle
regioni le cui necessità sono maggiori. Uno dei principali successi dell'UE è
stata la sua capacità di migliorare il tenore di vita di tutti i suoi
cittadini. Ciò è stato possibile non solo contribuendo allo sviluppo e alla
crescita delle regioni e degli Stati membri più poveri, ma anche grazie al ruolo
svolto nell'integrazione del mercato interno, le cui dimensioni consentono a
tutte le regioni dell'UE di accedere a nuovi mercati e di realizzare economie
di scala per , a prescindere dalla loro ricchezza o dalle loro dimensioni. La
valutazione della precedente spesa della Commissione ha rivelato molti esempi
di valore aggiunto e di investimenti che hanno apportato crescita e posti di
lavoro, che non sarebbero stati realizzati senza il sostegno del bilancio dell'UE.
Tuttavia, i risultati mostrano anche una certa dispersione e la mancanza di
priorità. In un momento in cui i fondi pubblici sono scarsi e gli investimenti
a favore della crescita sono più necessari che mai, la Commissione ha deciso di
proporre modifiche importanti alla politica di coesione. La proposta si inserisce nel quadro dei nuovi
regolamenti per la politica di coesione per il periodo 2014-2020. La
cooperazione territoriale europea è uno degli obiettivi della politica di
coesione e fornisce un quadro per realizzare azioni comuni e scambi politici
fra attori di diversi Stati membri a livello nazionale, regionale e locale. Ciò
è tanto più importante in quanto le sfide affrontate dagli Stati membri e dalle
regioni prescindono con sempre maggior frequenza dalle frontiere
nazionali/regionali e richiedono l'adozione di azioni comuni di cooperazione a
un livello territoriale appropriato. La cooperazione territoriale europea può
quindi apportare un importante contributo al consolidamento dell'obiettivo del
trattato in materia di coesione territoriale. Si attribuisce un valore particolare alla
cooperazione territoriale europea in quanto: ·
per la maggior parte dei problemi transfrontalieri,
è possibile trovare una soluzione efficace con la cooperazione di tutte le
regioni coinvolte al fine di evitare costi sproporzionati per taluni e fenomeni
di parassitismo da parte di altri (ad es., in materia di inquinamento
ambientale transfrontaliero); ·
la cooperazione può fornire un meccanismo efficace
per condividere le buone prassi e imparare a diffondere le conoscenze (ad es.,
migliorando la concorrenza); ·
grazie al ricorso alle economie di scala e al
raggiungimento di una massa critica, la cooperazione può consentire di trovare
una soluzione maggiormente efficace a un problema specifico (definizione dei
cluster per la promozione di ricerca e innovazione); ·
la governance può altresì migliorare grazie
al coordinamento delle politiche di settore, delle azioni e degli investimenti
su scala transfrontaliera e transnazionale; ·
le relazioni di vicinato con i paesi confinanti
dell'UE tramite i programmi di cooperazione attuati alle frontiere esterne
possono contribuire alla sicurezza e alla stabilità e a instaurare relazioni
reciprocamente proficue; ·
In alcuni contesti come i bacini marittimi e le
regioni costiere, la cooperazione e gli interventi transnazionali sono
indispensabili per sostenere la crescita, l'occupazione e una gestione
ecosistemica. Gli orientamenti politici generali concernenti
la futura politica di coesione sono applicabili anche nell'ambito della
cooperazione territoriale europea. Il regolamento proposto, pertanto, si
allinea alla strategia Europa 2020 e presenta elementi volti a migliorare l'efficacia
degli interventi realizzati tramite i fondi dell'UE, proponendo inoltre un'impostazione
generale di attuazione semplificata.
2.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO
2.1.
Consultazione e parere degli esperti
Il presente regolamento si ispira alla vasta
consultazione tenutasi presso i soggetti interessati, inclusi gli Stati membri,
le regioni e i partner economici. La consultazione pubblica sulle conclusioni
della Quinta relazione sulla coesione ha prodotto un totale di 444 contributi e
si è tenuta fra il 12 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011. Hanno
partecipato alla consultazione Stati membri, autorità regionali e locali, parti
sociali, organizzazioni d'interesse europeo, organizzazioni non governative,
cittadini e altre parti interessate. La consultazione pubblica poneva una serie
di domande relative al futuro della politica di coesione. Una sintesi dei
risultati è stata pubblicata il 13 maggio 2011[1].
Un contributo è venuto anche dai risultati delle
valutazioni ex-post condotte sui programmi INTERREG 2000-2006[2], dalla relazione parlamentare "Relazione
sull'obiettivo 3"[3]
e da una vasta gamma di studi e consulenze di esperti, ad esempio attraverso il
programma INTERACT. Inoltre, il gruppo di alto livello sulla futura politica di
coesione composto da esperti provenienti dalle amministrazioni nazionali si è
riunito in due occasioni per discutere nello specifico la cooperazione
territoriale europea e formulare il proprio parere esperto. I risultati della consultazione pubblica sulla Quinta
relazione sulla coesione registrano un ampio consenso sull'alto valore aggiunto
della cooperazione territoriale europea, per quanto sia stata richiesta una
maggior standardizzazione di norme e procedure fra gli Stati membri[4]. Svariati contributi da parte
degli Stati membri sottolineano inoltre l'esigenza di una regolamentazione o di
un quadro normativo separati affinché i programmi di cooperazione possano
affrontare meglio il contesto multinazionale[5]. Un punto fondamentale che emerge dalla
valutazione ex-post è che i programmi di cooperazione territoriale non
sempre si incentrano su un numero ristretto di priorità, ma adottano strategie
d'intervento piuttosto ampie, che rendono difficile conseguire risultati
chiaramente identificabili[6].
Un'altra importante raccomandazione concerne l'esigenza di rafforzare l'interazione
proattiva e continuativa con i programmi sulla convergenza e la competitività e
con altri programmi di cooperazione territoriale che operano nella zona
interessata dal programma, per garantire la complementarietà, il coordinamento
e le sinergie. La valutazione raccomanda esplicitamente lo sviluppo di un
approccio più complementare e integrato per il periodo successivo al 2013[7]. Analogamente, gli esperti del gruppo di alto
livello hanno posto l'accento sull'esigenza di un coordinamento e di un
orientamento strategico maggiori tanto a livello di politica generale quanto a
livello di singoli programmi[8].
Essi hanno inoltre indicato la necessità di rafforzare i collegamenti con i
programmi sulla convergenza e la competitività e hanno auspicato disposizioni
regolamentari specifiche relative alla cooperazione territoriale, nonché l'armonizzazione
generale delle norme applicabili e la semplificazione[9]. La relazione parlamentare ha sottolineato l'esigenza
di integrare ulteriormente la cooperazione territoriale europea a tutti i
livelli della pianificazione strategica, di coordinare maggiormente la
programmazione fra i programmi di cooperazione e regionali e di semplificarne l'attuazione
mediante una regolamentazione separata in materia di cooperazione che ne
rispecchi meglio le specificità[10].
2.2.
Valutazione dell'impatto
La valutazione dell'impatto ha considerato le
scelte relative al miglioramento dell'orientamento strategico e del
coordinamento fra i programmi di cooperazione e quelli regionali. Fra le
opzioni prese in esame, il mantenimento dello status quo (priorità allargate,
nessun collegamento formale fra i programmi di cooperazione e quelli regionali);
uno scenario incentrato sulla concentrazione tematica e sull'integrazione della
cooperazione in un quadro strategico complessivo (numero limitato di obiettivi
tematici scelti dai programmi transfrontalieri e transnazionali, integrazione
degli aspetti attinenti alla cooperazione nel quadro strategico comune e nei contratti
di partenariato) e infine uno scenario che integri pienamente i suddetti
aspetti nei programmi regionali senza dover attuare programmi di cooperazione
separati. E' stata preferita la seconda opzione, in quanto essa garantirà una
maggior attenzione alle priorità europee, rafforzerà la logica d'intervento del
programma e assicurerà maggior collegamento e coerenza con i programmi
regionali. A seguito delle consultazioni e della
valutazione dell'impatto effettuate e dei contributi ricevuti, la proposta
legislativa concernente il regolamento recante disposizioni comuni prevede una forte
integrazione della cooperazione territoriale europea sia nel quadro strategico
comune che nel contratto di partenariato, così come nelle relative procedure di
rendicontazione. Inoltre, sono compresi nei documenti di programmazione gli
elementi concernenti la coerenza fra i programmi regionali e quelli di
cooperazione che operano nella stessa zona. Ciò migliorerà la coerenza della
politica di coesione nel suo insieme. Al fine di dotare i programmi di cooperazione di
un quadro che sia maggiormente adeguato agli stessi, si propone un regolamento
separato in materia di cooperazione territoriale europea recante disposizioni
sulla concentrazione tematica, incentrato maggiormente sui risultati e contenente
una serie di elementi di semplificazione (cfr. di seguito).
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
A norma dell'articolo 174 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) l'Unione europea è chiamata a realizzare
il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e di
agire al fine di promuovere uno sviluppo armonioso, riducendo il divario tra i
livelli di sviluppo delle varie regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni
meno favorite. L'obiettivo della coesione economica, sociale e
territoriale è promosso mediante tre fondi dell'UE. Come disposto dall'articolo
176 del TFUE, lo scopo del FESR è promuovere lo sviluppo e l'adeguamento
strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e delle regioni industriali in
declino. A norma dell'articolo 174 del TFUE un'attenzione
particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione
industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali
o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità
demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. L'articolo 349 del TFUE sancisce l'adozione di misure
specifiche tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle
regioni ultraperiferiche, cui si vanno ad aggiungere taluni fattori specifici che
recano grave danno al loro sviluppo. Le misure specifiche comprendono le
condizioni d'accesso ai fondi strutturali. Nell'intento di tener maggiormente in debito
conto il contesto plurinazionale dei programmi e di emanare disposizioni più
specifiche sui programmi e le attività di cooperazione, si propone un
regolamento separato per la cooperazione territoriale europea, come richiesto
da un gran numero di parti interessate. La proposta definisce il campo di
applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale riguardo all'obiettivo
della cooperazione territoriale europea, indicando gli obiettivi prioritari e l'organizzazione
del FESR, i criteri di ammissibilità, le risorse finanziarie disponibili e i
criteri di attribuzione delle stesse. Essa inoltre stabilisce le modalità d'attuazione,
incluse le disposizioni relative alla gestione e al controllo finanziari. Il
regolamento recante disposizioni comuni e il regolamento FESR sono entrambi d'applicazione,
ferme restando le disposizioni specifiche di cui al presente regolamento. Lo strumento legislativo e il tipo di misura
(cioè il finanziamento) sono entrambi definiti nel TFUE, che costituisce la
base giuridica dei Fondi strutturali e sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio definiscono
i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità
strutturale. Come sopra indicato, la proposta di dotarsi
di un regolamento separato è motivata, giacché è necessario che le disposizioni
generali d'applicazione per i fondi e il regolamento FESR siano trasposte in un
contesto di cooperazione.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta della Commissione per il quadro
finanziario indicativo pluriennale prevede un importo pari a 376 miliardi di
euro a favore della coesione economica, sociale e territoriale per il periodo
2014-2020. Bilancio proposto per il periodo 2014-2020 || Miliardi di euro Regioni meno sviluppate Regioni in transizione Regioni più sviluppate Cooperazione territoriale Fondo di coesione Stanziamenti extra per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate || 162,6 39 53,1 11,7 68,7 0,926 Meccanismo per collegare l'Europa per i trasporti, l'energia e le TIC || 40 miliardi di euro (più 10 miliardi di euro supplementari destinati specificamente al Fondo di coesione) * Tutte le cifre
sono espresse a prezzi costanti 2011 Il regolamento proposto definisce la
ripartizione dei finanziamenti previsti per la cooperazione territoriale fra le
varie componenti della cooperazione, come segue: a) 73,24% (cioè, un totale di 8 569 000 003
euro) per la cooperazione transfrontaliera; b) 20,78% (cioè, un totale di 2 431 000 001
euro) per la cooperazione transnazionale; c) 5,98% (cioè, un totale di 700 000 000
euro) per la cooperazione interregionale.
5.
SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
Lo scopo di un regolamento separato in materia
di cooperazione territoriale europea (CTE) è consentire una più chiara
presentazione delle specificità della CTE al fine di una più agevole
attuazione, potendo adeguare direttamente la terminologia al contesto
plurinazionale dei programmi di cooperazione. La proposta pertanto fa
riferimento alla partecipazione di paesi terzi per meglio riflettere la realtà
della cooperazione. Essa contiene riferimenti più sistematici al ruolo che
possono svolgere i Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) in un
contesto di cooperazione. Il regolamento definisce il campo di
applicazione del FESR riguardo all'obiettivo della cooperazione territoriale
europea. La proposta stabilisce le risorse finanziarie
disponibili per ciascun filone e i criteri per la loro attribuzione agli Stati
membri. Essa include inoltre la continuazione del meccanismo di trasferimento
delle risorse per le attività di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione
a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento
di assistenza alla preadesione. Si provvederà a promuovere le sinergie e la
complementarietà fra i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione
territoriale europea e i programmi finanziati con gli strumenti esterni. Un nuovo elemento della proposta è rappresentato
dalle disposizioni sulla concentrazione tematica e le priorità d'investimento,
che vanno considerate nel quadro generale del maggior orientamento strategico
dei programmi e del loro orientamento ai risultati. I programmi possono
scegliere un numero limitato di priorità da un menù tematico con priorità d'investimento
corrispondenti, garantendo in tal modo che ci si concentri sulle priorità e
sugli interventi europei per i quali la cooperazione garantirà il miglior
valore aggiunto. Inoltre, la definizione dei criteri di selezione è più
rigorosa, per garantire che i finanziamenti vadano a favore di iniziative realmente
congiunte. I programmi conterranno altresì un quadro di riferimento dei risultati
per la definizione delle tappe specifiche per programma a fronte delle quali
valutare i progressi in fase di attuazione. Nel periodo di programmazione 2007-2013 sono
emerse nuove forme di cooperazione territoriale, con risposte calibrate sulle sfide
macroregionali. Su richiesta del Consiglio europeo, la Commissione ha preparato
due strategie macroregionali per le regioni del Mar Baltico e danubiana
rispettivamente[11]. Inoltre, una componente significativa della politica marittima
integrata concerne l'approccio sistematico all'azione politica integrata nel
quadro delle politiche marittime e costiere, nel contesto dei bacini marittimi
e degli ecosistemi. Le strategie macroregionali e dei bacini marittimi sono
strumenti integrati su larga scala che interessano diversi Stati membri e
regioni e si incentrano sull'allineamento delle politiche e dei finanziamenti
allo scopo di incrementare la coerenza politica e l'impatto complessivo della
spesa pubblica. Considerata la possibilità di sovrapposizione fra le
macroregioni esistenti e quelle future, i bacini marittimi e le regioni
interessate dai programmi transnazionali, il regolamento proposto prevede
esplicitamente che la cooperazione transnazionale possa sostenere anche lo
sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali e dei programmi
concernenti i bacini marittimi (compresi quelli stabiliti alle frontiere
esterne dell'UE). Le modalità di attuazione dei programmi di
cooperazione sono state rese più snelle. Il numero di autorità coinvolte nell'attuazione
del programma è stato ridotto e sono stati chiariti ulteriormente i ruoli e le
responsabilità.. Al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità di
programma, sono stati precisati i requisiti relativi ai contenuti dei programmi
di cooperazione e delle relazioni sull'attuazione. Sono stati definiti
indicatori comuni che consentano una valutazione più precisa dei risultati e
aumentino l'orientamento complessivo ai risultati. La proposta prevede una maggior armonizzazione
delle norme. Le regole di ammissibilità saranno fissate a livello dell'UE o dal
comitato di sorveglianza per il programma nel suo complesso. Saranno d'applicazione
le norme nazionali solo in mancanza di tali regole. Inoltre, ciò agevolerà un
approccio congiunto nella conduzione delle verifiche di gestione e degli audit
da parte dell'autorità di audit, contribuendo in tal modo a una maggior
armonizzazione in quest'ambito. Infine, la proroga dei termini della regola di
disimpegno, disposizioni specifiche di applicazione delle norme sugli aiuti di
Stato e sulla conversione delle valute straniere in euro agevoleranno
ulteriormente l'attuazione del programma. 2011/0273 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 178, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[12], visto il parere del Comitato delle regioni[13], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1)
A norma dell'articolo 176 del trattato il Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione
dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo
174 del trattato, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di
sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, fra cui
un'attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano gravi e
permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più
settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari,
transfrontaliere e di montagna. (2)
Le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale
europeo (i "fondi strutturali") e al Fondo di coesione (unitamente ai
'fondi strutturali': i 'fondi') sono definite nel regolamento (UE)
n. […]/2012 del […] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, nell'ambito del Quadro comune strategico e recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale
europeo e il Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006[14] [regolamento sulle
disposizioni comuni - RDC]. Disposizioni specifiche relative al tipo di
attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi
definiti da tale regolamento UE n./2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul Fondo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006[15] [regolamento FESR] sono
contenute in tale regolamento. I suddetti regolamenti non sono pienamente adeguati
alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea,
nel quale cooperano almeno due Stati membri o uno Stato membro e paesi terzi. E'
pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo
di cooperazione territoriale europea per quanto concerne la portata e la
copertura geografica, le risorse finanziarie, le priorità e la concentrazione
degli investimenti, la programmazione, il monitoraggio e il riesame, l'assistenza
tecnica, il sostegno finanziario e l'ammissibilità, la gestione, il controllo e
l'accreditamento, nonché la gestione finanziaria. (3)
Per conferire maggior valore aggiunto alla politica
di coesione dell'Unione, le disposizioni specifiche dovrebbero consentire una
notevole semplificazione a tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità di
programma, Stati membri e paesi terzi partecipanti, nonché la Commissione. (4)
Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, il FESR fornisce sostegno alla cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale. (5)
La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo
scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni
frontaliere (come la ridotta accessibilità, il contesto economico inadeguato,
la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione
e l'adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi,
un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti) e di
sfruttare i potenziali ancora inesplorati delle zone frontaliere (sviluppo
delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri,
integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, collaborazione accademica
o tra centri sanitari), migliorando al contempo il processo di cooperazione
nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione. Nel
caso di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti
dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR
contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni
interessate, in particolare grazie ad azioni volte a favorire la coesione tra
le comunità. (6)
Si dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione
tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle
priorità della politica di coesione dell'Unione. (7)
La cooperazione interregionale dovrebbe mirare al
rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio
di esperienze fra le regioni per migliorare l'elaborazione e l'attuazione di
programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita
e l'occupazione". In particolare, essa dovrebbe rafforzare la cooperazione
fra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i
ricercatori e gli istituti di ricerca, sulla base di "Regioni della
conoscenza" e di "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano
nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche", nell'ambito
del Settimo programma quadro per la ricerca. (8)
Sarebbe opportuno stabilire i criteri oggettivi per
la designazione delle regioni e delle zone ammissibili. A tal fine, l'individuazione
delle regioni e delle zone ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi
sul sistema comune di classificazione delle regioni di cui al regolamento (CE)
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo
all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la
statistica (NUTS)[16]. (9)
La cooperazione transfrontaliera dovrebbe sostenere
le regioni che hanno confini terrestri o marittimi. Sulla base dell'esperienza
maturata nei precedenti periodi di programmazione, la Commissione dovrebbe
avere le competenze per definire l'elenco delle zone transfrontaliere che
riceveranno il sostegno nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera
con modalità semplificata, per programma di cooperazione. Nella redazione di
tale elenco, la Commissione dovrebbe considerare gli adeguamenti necessari per
garantire la coerenza, in particolare sui confini terrestri e marittimi, e la
continuità delle zone di programma definite per il periodo di programmazione
2007-2013. Tali adeguamenti possono ridurre o ampliare le zone di programma
esistenti, ovvero il numero di programmi di cooperazione transfrontaliera, consentendo
però anche la sovrapposizione geografica. (10)
Le zone di cooperazione transnazionale dovrebbero
essere definite tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello
sviluppo territoriale integrato. La Commissione dovrebbe avere le competenze
per definire le zone di cooperazione transnazionale. (11)
Ogni programma di cooperazione interregionale dovrebbe
riguardare l'Unione nel suo complesso. (12)
E' d'uopo continuare a sostenere, oppure - qualora
sia necessario - definire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto ciò andrà a
beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal
fine, il FESR contribuirà ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini
marittimi definiti nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) a norma
del regolamento UE n. […]/2012[17]
e dello strumento di preadesione (IPA) a norma del regolamento (UE) n. […]/2012[18]. (13)
A beneficio delle regioni dell'Unione, si dovrebbe
istituire un meccanismo per organizzare il sostegno del FESR agli strumenti di
politica esterna, quali l'ENI e l'IPA, che comprenda quei casi in cui i
programma di cooperazione esterna non possono essere adottati o devono essere
sospesi. (14)
A parte gli interventi sulle frontiere esterne
sostenuti dagli strumenti di politica esterna dell'Unione concernenti le
regioni frontaliere all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione, è
possibile l'esistenza di programmi di cooperazione sostenuti dal FESR a favore
di regioni ubicate all'interno e all'esterno dell'Unione, qualora le regioni
esterne all'Unione non siano comprese nelle iniziative degli strumenti di
politica esterna, o perché non sono un paese beneficiario definito o perché
tali programmi di cooperazione esterna non posso essere avviati. In sede di redazione
dell'elenco delle zone di programma transnazionale e transfrontaliero la
Commissione dovrebbe pertanto avere le competenze per coinvolgere anche le
regioni dei paesi terzi. (15)
E' necessario definire le risorse stanziate a
ciascuna delle diverse componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale
europea, pur continuando nel contempo a incentrare l'attenzione sulla
cooperazione transfrontaliera e garantendo livelli di finanziamento sufficienti
per la cooperazione con le regioni ultraperiferiche. (16)
La selezione degli obiettivi tematici dovrebbe
essere limitata al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di
coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il concentrarsi sulla cooperazione
interregionale dovrebbe trovare una eco più nell'obiettivo di ciascuna
operazione, che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di
trarre il meglio dalla cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia
della politica di coesione nell'ambito dell'iniziativa "investire per la
crescita e l'occupazione" e dell'obiettivo di cooperazione territoriale
europea. (17)
Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi
di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia
Europa 2020[19],
il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito della cooperazione territoriale
europea, agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla
conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di promozione di un'economia più verde,
più efficiente dal punto di vista delle risorse e più competitiva, con un alto
tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale,
nonché di sviluppo della capacità amministrativa. Tuttavia, l'elenco delle
priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere
adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale
europea, prevedendo in particolare: nel quadro della cooperazione
transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e
amministrativo e fra i cittadini e le istituzioni, nel campo dell'occupazione,
della formazione e dell'inclusione sociale nella prospettiva transfrontaliera;
nel quadro della cooperazione transnazionale, il proseguimento della
cooperazione transfrontaliera marittima non inclusa nei programmi di
cooperazione transfrontalieri, nonché lo sviluppo e l'attuazione delle
strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi. (18)
È necessario adeguare i requisiti relativi al
contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di
cooperazione territoriale europea alle loro esigenze specifiche. Essi devono pertanto
comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel
territorio degli Stati membri partecipanti, come gli organismi di audit e
controllo, la procedura di istituzione di un segretariato congiunto e l'attribuzione
delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie. Inoltre, visto il
carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il
contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in
particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei
beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON. (19)
Conformemente all'obiettivo di una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali dovrebbero adottare
un approccio maggiormente integrato e inclusivo dei problemi a livello locale.
Per rafforzare tale impostazione, il sostegno del FESR alle regioni frontaliere
dovrebbe essere coordinato con il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP) e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione
territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di
cooperazione territoriale (GECT)[20]
fra i cui obiettivi figura lo sviluppo locale. (20)
Sulla base dell'esperienza maturata nel
periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni di selezione delle
operazioni dovrebbero essere chiarite e rafforzate per garantire la selezione
delle sole operazioni effettivamente congiunte. È opportuno definire la nozione
di beneficiari unici e chiarire che è loro consentito condurre operazioni di
cooperazione da soli. (21)
È opportuno specificate le responsabilità dei
capofila, che conservano la responsabilità generale dell'attuazione di
un'operazione. (22)
I requisiti delle relazioni di attuazione vanno
adeguati al contesto della cooperazione e dovrebbero riflettere il ciclo di
attuazione del programma. Nell'interesse di una sana gestione, le riunioni
annuali di riesame possono tenersi per iscritto. (23)
Andrebbe definita una serie comune di indicatori di
valutazione dei progressi nell'attuazione del programma, adeguati al carattere
specifico dei programmi di cooperazione, prima che gli Stati membri redigano i
propri programmi di cooperazione. A tali indicatori si dovrebbero aggiungere
indicatori di programma specifici. (24)
Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato
membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto
ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza
tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "investire
per la crescita e l'occupazione". Inoltre, i programmi di cooperazione che
ricevono un sostegno FESR limitato dovrebbero ricevere un dato importo minimo a
garanzia di un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle
attività di assistenza tecnica. (25)
In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato
membro, non è appropriata per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea
la norma generale di cui al regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] che dispone
l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia
di ammissibilità. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di
programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme
di ammissibilità con una virata decisa verso regole di ammissibilità congiunta. (26)
In ragione del frequente coinvolgimento del
personale proveniente da più di uno Stato membro nella realizzazione delle
operazioni e tenuto conto del numero di operazioni in cui i costi del personale
rappresentano un elemento significativo, si dovrebbe applicare agli altri costi
diretti delle operazioni di cooperazione un importo forfettario a copertura dei
costi relativi al personale, evitando così la contabilità singola per la
gestione di tali operazioni. (27)
Sarebbe opportuno semplificare le norme in materia
di flessibilità relative all'ubicazione delle operazioni al di fuori della zona
di programma. Inoltre, è necessario sostenere l'effettiva cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti
dell'Unione, laddove ciò sia necessario per garantire che le regioni degli
Stati membri confinanti con i paesi terzi possano ricevere un'effettiva
assistenza nel loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno autorizzare in via
straordinaria e a determinate condizioni il finanziamento dell'assistenza da
parte del FESR alle operazioni ubicate sul territorio di paesi terzi in cui lo
svolgimento di tali operazioni apporta un beneficio alle regioni dell'Unione. (28)
Sarebbe opportuno che gli Stati membri fossero
incoraggiati a conferire l'incarico di autorità di gestione a un GECT ovvero a
rendere tale gruppo responsabile della gestione della parte del programma di
cooperazione che interessa il territorio concernente il GECT. (29)
L'autorità di gestione dovrebbe istituire un
segretariato congiunto che possa fornire le informazioni ai candidati che
richiedono sostegno, che si occupi delle candidature dei progetti e assista i
beneficiari nell'attuazione delle rispettive operazioni. (30)
Le autorità di gestione dovrebbero essere
responsabili di tutte le funzioni dell'autorità di gestione elencate all'articolo
114 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], incluse le verifiche di gestione,
al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Tuttavia,
laddove l'incarico di autorità di gestione sia affidato al GECT, questo
dovrebbe essere autorizzato a condurre tali verifiche, poiché tutti gli Stati
membri partecipanti sono rappresentati nei suoi organi. Anche laddove non sia
stato designato un GECT, l'autorità di gestione dovrebbe poter essere
autorizzato dallo Stato membro ad effettuare le verifiche su tutta la zona di
programmazione. (31)
Un'autorità unica di audit dovrebbe essere
responsabile dell'esecuzione di tutte le funzioni elencate dall'articolo 116
del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RCD] al fine di garantire standard uniformi
in tutta la zona di programma. Se ciò non fosse possibile, un gruppo di
revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma. (32)
Andrebbe definita una chiara catena di
responsabilità finanziaria relativamente al recupero in caso di irregolarità, dai
beneficiari, al capofila, all'autorità di gestione, alla Commissione.
Occorrerebbe emanare disposizioni specifiche per i passivi degli Stati membri
in caso di recuperi inesigibili. (33)
Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di
programmazione 2007-2013, si dovrebbe stabilire una deroga esplicita per la
conversione nelle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, applicando
il tasso di conversione del giorno più vicino a quello in cui è stata sostenuta
la spesa. In ogni caso, la presentazione al segretariato congiunto, alle
autorità di programma e al comitato di sorveglianza dei piani di finanziamento,
della rendicontazione e della contabilità relativa alle attività di
cooperazione congiunta dovrebbe avvenire esclusivamente in euro, e si dovrebbe
verificare la correttezza della conversione. (34)
Considerate le difficoltà e i ritardi incontrati
nell'istituzione di strutture di programma che siano effettivamente congiunte,
l'orizzonte temporale per la presentazione dei giustificativi dei pagamenti
rispetto agli impegni di bilancio nel quadro dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea dovrebbe essere di tre anni successivi all'esercizio dell'impegno
di bilancio. (35)
E' necessario chiarire le norme applicabili
relative alla gestione finanziaria, alla programmazione, al monitoraggio, alla
valutazione e al controllo riguardante la partecipazione dei paesi terzi ai
programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. Tali norme
dovrebbero essere definite per il programma di cooperazione pertinente e/o l'accordo
di finanziamento pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo
Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione
pertinente. (36)
Al fine di definire le norme di ammissibilità
specifiche, sarebbe opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
atti a norma dell'articolo 290 del trattato per
quanto attiene al contenuto e al campo di applicazione di cui all'articolo 17. E'
di particolare importanza che la Commissione conduca consultazioni appropriate
in fase preparatoria, incluso il lavoro a livello di esperti. In sede di
preparazione e redazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire
la trasmissione simultanea, puntuale e appropriata dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. (37)
Per garantire condizioni uniformi di attuazione del
presente regolamento, occorrerebbe delegare alla Commissione le competenze di
esecuzione relativamente all'elenco delle zone transfrontaliere e transnazionali,
alla presentazione di progetti di programmi di cooperazione, alla nomenclatura
riguardante le categorie d'intervento e alle relazioni sull'attuazione. Tali
poteri dovrebbero essere esercitati a norma del regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[21]. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Oggetto e campo di
applicazione 1.
Il presente regolamento definisce il campo d'applicazione
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in merito all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea e reca disposizioni specifiche relativamente
a tale obiettivo. 2.
Il presente regolamento definisce, per l'obiettivo
di cooperazione territoriale europea, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione
del FESR, i criteri di ammissibilità degli Stati membri e delle regioni al
sostegno del FESR, le risorse finanziarie disponibili per il sostegno a titolo
del FESR e i criteri di assegnazione delle stesse. Il regolamento reca inoltre le disposizioni
necessarie a garantire l'effettiva attuazione, la gestione finanziaria e il
controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale
europea ("i programmi di cooperazione"), anche qualora paesi terzi
prendano parte a detti programmi di cooperazione. 3.
Il regolamento (UE) n. […]/2012 [RNC] e il capitolo
I del regolamento (UE) n. […]/2012 [regolamento FESR] sono d'applicazione
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e ai relativi programmi di
cooperazione, fatto salvo quanto disposto specificamente a norma del presente
regolamento o qualora tali disposizioni siano d'applicazione al solo obiettivo "investire
per la crescita e l'occupazione". Articolo 2
Componenti dell'obiettivo di
cooperazione territoriale europea Nell'ambito dell'obiettivo
di cooperazione territoriale europea, il FESR
sostiene: 1) la cooperazione transfrontaliera fra
regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni
confinanti aventi frontiere marittime e terrestri di due o più Stati membri o
fra regioni confinanti di almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini
esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito
dello strumento di finanziamento esterno dell'Unione; 2) la cooperazione transnazionale su
territori transnazionali più estesi, che coinvolge autorità nazionali,
regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera
nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del
conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di quei
territori, contribuendo in tal modo alla coesione territoriale dell'Unione; 3) la cooperazione interregionale per
rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo: a) lo scambio di esperienze sugli obiettivi
tematici fra i partner in tutta l'Unione sull'individuazione e la diffusione di
buone prassi, in vista del loro trasferimento a programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione"; b) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione,
al trasferimento e alla diffusione di buone pratiche sullo sviluppo urbano e
rurale sostenibile; c) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione,
al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in
relazione alle azioni concernenti la cooperazione territoriale e l'uso dei
CEGT; d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in
relazione agli obiettivi della coesione territoriale e uno sviluppo armonioso
del territorio europeo tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure. Articolo 3
Copertura geografica 1.
Per quanto concerne la cooperazione
transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del
livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi
da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di
finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del
livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una
distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari
per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di
cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013. La Commissione adotta l'elenco delle zone
transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di
cooperazione, tramite atti di esecuzione, i quali devono essere adottati
conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Tale elenco specifica anche le regioni di livello
NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla
cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni
che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a
norma del regolamento (UE) n. […]/2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a
norma del regolamento (UE) n. […]/2012 [il regolamento IPA]. Nel presentare i progetti di programma nel quadro
della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri possono chiedere che
vengano aggiunte a una data zona transfrontaliera, fornendo una motivazione
ragionata della richiesta, le regioni di livello NUTS 3 limitrofe a quelle
elencate nella decisione di cui al secondo capoverso. 2.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19,
paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere
regioni della Norvegia, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra, di Monaco
e di San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni
ultraperiferiche. Tali regioni devono essere regioni di livello NUTS
3 o regioni equivalenti. 3.
Per quanto concerne la cooperazione transnazionale,
la Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il
sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di
livello NUTS 2, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in
zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti tramite atti di
esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura consultiva di
cui all'articolo 30, paragrafo 2. In sede di presentazione dei progetti di
cooperazione transnazionale, gli Stati membri possono chiedere che vengano
aggiunte regioni di livello NUTS 2 adiacenti a quelle elencate nella decisione
di cui al primo capoverso a una determinata zona di cooperazione transnazionale
motivando la richiesta. 4.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19,
paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere
le regioni dei seguenti territori o paesi terzi: a) i paesi terzi o territori elencati o
menzionati al paragrafo 2; e b) le isole Faroe e la Groenlandia. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19,
paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono anche
riguardare regioni di paesi terzi interessate dagli strumenti finanziari
esterni dell'Unione, come l'ENI, a norma del regolamento (UE) n. [...]/2012, comprese
le regioni pertinenti della Federazione russa, e l'IPA a norma del regolamento
(UE) n. [...]/2012. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno dell'ENI
e dell'IPA a tali programmi saranno resi disponibili, purché i programmi
affrontino adeguatamente gli obiettivi di cooperazione esterna pertinenti. Tali regioni devono essere di livello NUTS 2 o
regioni equivalenti. 5.
Per quanto concerne la cooperazione interregionale,
il sostegno da parte del FESR riguarda la totalità del territorio dell'Unione. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione interregionale possono
riguardare la totalità o parte del territorio dei paesi terzi indicati al
paragrafo 4, lettere a) e b). 6.
A scopi informativi, le regioni dei paesi o
territori terzi di cui ai paragrafi 2 e 4 sono indicate nell'elenco di cui ai
paragrafi 1 e 3. Articolo 4
Risorse per la cooperazione
territoriale europea 1.
Le risorse per l'obiettivo di cooperazione
territoriale europea ammontano al 3,48% delle risorse totali disponibili per
gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo che va dal 2014 al 2020 e
stabilite all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […/2012] [RDC]
(cioè, un totale di 11 700 000 004 euro) e sono ripartite come
segue: a) 73,24% (cioè, un totale di
8 569 000 003 euro) per la cooperazione transfrontaliera; b) 20,78% (cioè, un totale di 2 431 000 001
euro) per la cooperazione transnazionale; c) 5,98% (cioè, un totale di 700 000 000
euro) per la cooperazione interregionale. 2.
I programmi di cooperazione concernenti le regioni
ultraperiferiche ricevono non meno del 150% del sostegno FERS ricevuto per il
periodo 2007-2013. Inoltre, vengono accantonati a favore della cooperazione con
le regioni ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo stanziamento per la
cooperazione interregionale. Per quanto concerne la concentrazione tematica, è
d'applicazione l'articolo 5, lettera b) a questo stanziamento supplementare. 3.
La Commissione adotta un'unica decisione, mediante
atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco di tutti i programmi di
cooperazione e indica gli importi del sostegno complessivo del FESR per
programma e della dotazione 2014 per programma. Tali atti di esecuzione sono
adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30,
paragrafo 2. Il criterio utilizzato per la ripartizione annua
per Stato membro è quello della popolazione delle zone di cui all'articolo 3,
paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma. 4.
Il sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri
e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri
nell'ambito dell'IPA è definito dalla Commissione e dagli Stati membri
interessati. 5.
E' concesso il sostegno del FESR a ciascun
programma transfrontaliero e concernente i bacini marittimi nell'ambito degli
strumenti ENI e IPA, a condizione che per lo meno importi equivalenti siano
forniti dall'ENI e dall'IPA. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo
stabilito dal regolamento ENI o dal regolamento IPA. 6.
Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno
del FESR ai programmi ENI e IPA sono imputati alle linee di bilancio pertinenti
di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014. 7.
Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato
presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei
programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, il
contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di
cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato. Se entro
il 30 giugno
2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi nell'ambito dei programmi
transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, la totalità del sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli anni rimanenti fino al 2020 è assegnato ai programmi di
cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai
quali partecipa lo Stato membro interessato. 8.
I
programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo
4 adottati dalla Commissione vengono sospesi se: (a)
nessuno dei paesi partner
interessati dal programma ha firmato l'accordo finanziario pertinente entro la scadenza definita dal regolamento (UE) n. /2012 [il
regolamento ENI] o dal regolamento (UE) n. /2012 [IPA], oppure (b)
il programma non
può essere attuato a causa di problemi sorti nelle relazioni fra i paesi
partecipanti. In questo caso, il sostegno del FERS di cui al
paragrafo 4 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera
interna di cui al paragrafo 1, lettera a) ai quali partecipa lo Stato membro
interessato, su sua richiesta. CAPITOLO II
concentrazione TEMATICA E PRIORITà D'INVESTIMENTO Articolo 5
Concentrazione tematica Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del
regolamento (UE) n. […]/2012 [il RNC] si concentrano come segue: a) sono selezionati fino a 4 obiettivi
tematici per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera; b) sono selezionati fino a 4 obiettivi
tematici per ciascun programma di cooperazione transnazionale; c) per i programmi di cooperazione
interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), possono essere
selezionati tutti gli obiettivi tematici. Articolo 6
Priorità d'investimento In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 5
del regolamento (UE) n. […]/2012 [il regolamento FESR], il FESR sostiene la
condivisione delle risorse umane, delle attrezzature e delle infrastrutture
transfrontaliere nell'ambito delle varie priorità d'investimento, nonché le
seguenti priorità d'investimento nel quadro degli obiettivi tematici: a) per quanto concerne la cooperazione
transfrontaliera: i) l'integrazione dei mercati del lavoro
transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali
congiunte a favore dell'occupazione e della formazione (nel quadro dell'obiettivo
tematico di promozione dell'occupazione e di sostegno della mobilità della
manodopera); ii) la promozione dell'uguaglianza di
genere e delle pari opportunità attraverso le frontiere, nonché promozione dell'inclusione
sociale attraverso le frontiere (nell'ambito dell'obiettivo tematico della
promozione dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà); iii) lo sviluppo e la realizzazione di
programmi d'istruzione e formazione congiunti (nel quadro dell'obiettivo
tematico legato all'investimento in competenze, istruzione e formazione lungo
tutto l'arco della vita); iv) la promozione della cooperazione
giuridica e amministrativa e fra i cittadini e le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo
tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica
amministrazione efficiente); b) per quanto concerne la cooperazione
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali e concernenti
i bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della
capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente). CAPITOLO III
PROGRAMMAZIONE Articolo 7
Contenuto dei programmi di
cooperazione 1.
Un programma di cooperazione consta di assi
prioritari. Un' asse prioritario riguarda un fondo, corrisponde a un obiettivo
tematico e include una o più priorità di investimento di quell'obiettivo
tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. 2.
Un programma di cooperazione definisce: (a)
una strategia per il contributo del programma di
cooperazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva comprese: i) l'individuazione delle esigenze nel
fronteggiare le sfide relative alla zona di programma nel suo complesso; ii) la motivazione della scelta degli
obiettivi tematici e le corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto
del quadro strategico comune e dei risultati della valutazione ex ante; (b)
per ciascun asse prioritario: i) le priorità d'investimento e gli obiettivi
specifici corrispondenti; ii) gli indicatori di risultato e di
prodotto comuni e specifici con, se del caso, un valore di base e un valore
obiettivo quantificati conformemente alle norme specifiche del fondo; iii) una descrizione delle azioni da sostenere,
inclusa l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori
specifici oggetto dell'intervento e dei tipi di beneficiari, se del caso, e dell'uso
programmato degli strumenti finanziari; iv) le categorie corrispondenti di
intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione mediante atti
di esecuzione a norma della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo
3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate; (c)
il contributo alla strategia integrata per lo sviluppo
territoriale definita nel contratto di partenariato, inclusi: i) il meccanismo che garantisce il
coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di
finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli
investimenti (BEI); ii) se del caso, un approccio pianificato
integrato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e
delle zone con particolari caratteristiche territoriali, nello specifico le
modalità di attuazione degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. /2012
[RDC]; iii) se del caso, l'elenco delle città in
cui saranno attuate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile; gli
stanziamenti indicativi annui per il sostegno del FESR a tali azioni, incluse
le risorse delegate alle città per la gestione, a norma dell'articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. /2012 [FESR]; iv) l'individuazione delle zone in cui sarà
attuato lo sviluppo locale guidato dalle comunità; v) se del caso, il contributo degli
interventi pianificati alle strategie macroregionali e alle strategie
concernenti i bacini marittimi; (d)
le modalità per garantire l'attuazione effettiva
dei fondi, compresi: i) un quadro di riferimento dei risultati
conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. /2012
[RDC]; ii) le azioni adottate per coinvolgere i
partner nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo dei
partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di
cooperazione; (e)
modalità per garantire l'utilizzo efficace dei
fondi, compresi: i) l'uso pianificato dell'assistenza
tecnica, comprese le azioni volte a consolidare la capacità amministrativa
delle autorità e dei beneficiari con le informazioni pertinenti di cui al
paragrafo 2, lettera b) dell'asse prioritario relativo; ii) una valutazione del carico
amministrativo per i beneficiari e le azioni pianificate per ridurlo,
accompagnata dagli obiettivi; iii) un elenco dei progetti principali per i
quali la data di inizio presunta di esecuzione dei principali lavori è antecedente
al 1° gennaio 2018; (f)
un piano finanziario contenente due tabelle (senza
alcuna divisione per Stato membro partecipante): i) una tabella che specifica, a norma
degli articoli 53, 110 e 111 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] per
ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il
sostegno da parte del FESR; ii) una tabella che specifica, per l'intero
periodo di programmazione, per il programma di cooperazione e per ciascun asse
prioritario, l'importo della dotazione finanziaria totale del sostegno da parte
del FESR e il cofinanziamento nazionale. Qualora il cofinanziamento nazionale
sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la
ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi,
essa indica inoltre la partecipazione prevista da parte della BEI; (g)
le disposizioni di attuazione per i programmi di
cooperazione contenenti: i) l'individuazione dell'organo di
accreditamento, dell'autorità di gestione e dell'autorità di audit; ii) l'organismo o gli organismi designati
per svolgere i compiti di controllo; iii) l'organismo o gli organismi designati
per svolgere i compiti di audit; iv) la procedura di costituzione del
segretariato congiunto; v) una descrizione sommaria delle modalità
di gestione e controllo; vi) la ripartizione delle responsabilità fra
gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità
di gestione o dalla Commissione. Le informazioni richieste dai punti da a) a d)
sono adeguate al carattere specifico dei programmi di cooperazione, a norma
dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) c) e d) del presente regolamento. Le informazioni richieste alla lettera e), punti ii)
e iii) non sono incluse nei programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2,
paragrafo 3, lettere b), c) e d) del presente regolamento. 3.
Ogni programma di cooperazione comprende: i) una descrizione delle azioni specifiche volte
a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle
risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento e di
prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni; ii) una descrizione delle azioni specifiche
per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni
di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o
orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la
realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso
ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a
rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità
alle persone disabili; iii) una descrizione del suo contributo alla
promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione
della prospettiva di genere a livello di programma e di operazione. Allegato alla proposta del programma di
cooperazione, gli Stati membri presentano un parere degli organi nazionali
preposti al controllo delle questioni di genere sulle misure di cui ai punti
ii) e iii). Il primo e il secondo capoverso non sono d'applicazione
nei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b),
c) e d). 4.
I programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2,
paragrafo 3, lettere c) e d) definiscono il beneficiario o i beneficiari di
tale programma di cooperazione e possono specificare la procedura di assegnazione. 5.
Lo Stato membro partecipante e i paesi o territori
terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai
contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla
Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri
partecipanti si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione
del programma di cooperazione. 6.
Gli Stati membri redigono i programmi di
cooperazione secondo il modello adottato dalla Commissione. 7.
La Commissione adotta detto modello mediante atti
di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla
procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Articolo 8
Piano d'azione congiunto Qualora un GECT nella sua qualità di
beneficiario sia responsabile dell'attuazione di un piano d'azione congiunto a
norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC],
il personale del segretariato congiunto del programma di cooperazione e i
membri dell'assemblea del GECT possono entrare a far parte del comitato di
pilotaggio di cui all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/2012
[RDC]. I membri dell'assemblea della GECT non costituiscono la maggioranza del
comitato di pilotaggio. Articolo 9
Sviluppo guidato dalla
comunità Lo sviluppo locale guidato dalla comunità a
norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n./2012 [RDC] può essere realizzato
nei programmi di cooperazione transnazionale, purché il gruppo di sviluppo
locale sia composto da rappresentanti di almeno due paesi, di cui uno è uno
Stato membro. Articolo 10
Investimento territoriale
integrato Per i programmi di cooperazione, l'organismo intermedio
che effettua la gestione e l'attuazione di un investimento territoriale
integrato di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. /2012
[RDC] è un GECT o altra entità giuridica stabiliti secondo il diritto di uno
dei paesi partecipanti, a condizione che sia costituito dalle autorità
pubbliche di almeno due paesi partecipanti. Articolo 11
Selezione delle operazioni 1.
Le operazioni nel quadro dei programmi di
cooperazione sono selezionate dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 41
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. 2.
Le operazioni selezionate nel quadro della
cooperazione transfrontaliera e transnazionale comportano la partecipazione di
beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato
membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché ciò
vada a beneficio della zona oggetto di programmazione. Le operazioni che concernono la cooperazione
interregionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano
la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono
Stati membri. 3.
In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità
giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la
propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia
istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per
la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi
partecipanti per la cooperazione interregionale. 4.
I beneficiari cooperano per sviluppare, attuare,
dotare di organico sufficiente e finanziare le operazioni. 5.
L'autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario
unico di ciascuna operazione un documento che
definisce le condizioni del sostegno all'operazione inclusi i requisiti
specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare nell'ambito dell'operazione,
il piano finanziario e il termine di esecuzione dell'operazione. Articolo 12
Beneficiari 1.
Qualora vi siano due o più beneficiari di un'operazione
in un programma di cooperazione, uno di questi è designato da tutti i
beneficiari come capofila. 2.
Il capofila svolge i seguenti compiti: a) definisce con gli altri beneficiari le
modalità di un accordo comprendente disposizioni che, fra l'altro,
garantiscono una sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione,
incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente pagati; b) si assume la responsabilità di garantire
la realizzazione dell'intera operazione; c) garantisce che le spese dichiarate da
tutti i beneficiari sono state sostenute per l'attuazione dell'operazione e
corrispondono alle attività concordate tra tutti i beneficiari; d) verifica la convalida, da parte di uno o
più controllori, delle spese dichiarate dagli altri beneficiari, qualora tale
verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione, a norma dell'articolo 22,
paragrafo 3. 3.
Il capofila garantisce che gli altri beneficiari
ricevano quanto prima e completamente l'importo totale del finanziamento
pubblico. Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito
alcun onere specifico né onere di altro genere avente l'effetto equivalente di
ridurre tali importi destinati agli altri beneficiari. 4.
I capofila sono stabiliti e i beneficiari unici
sono registrati in uno Stato membro. CAPITOLO IV
SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE Articolo 13
Relazioni sull'attuazione 1.
Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 aprile
di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, l'autorità di gestione presenta
alla Commissione una relazione annuale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1,
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. La relazione presentata nel 2016
concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo fra la data di avvio per l'ammissibilità
delle spese e il 31 dicembre 2013. 2.
Le relazioni annuali sull'attuazione forniscono le
informazioni in merito a: (a)
l'attuazione del programma di cooperazione a norma
dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]; (b)
i progressi compiuti nella preparazione e nell'attuazione
dei progetti e dei piani d'azione congiunti principali. 3.
Le relazioni annuali sull'attuazione presentate nel
2017 e nel 2019 definiscono e valutano le informazioni richieste a norma
dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]
rispettivamente e le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme con: (a)
i progressi nell'attuazione dell'approccio
integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile,
e lo sviluppo locale guidato dalla comunità nel quadro del programma operativo;
(b)
i progressi nell'attuazione di azioni volte a
rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari ad amministrare e
utilizzare il FESR; (c)
i progressi nell'attuazione del piano di
valutazione e del follow-up sui risultati delle valutazioni; (d)
le azioni specifiche realizzate per promuovere
l'uguaglianza tra uomini e donne e per prevenire la discriminazione, compresa
l'accessibilità per i disabili, e i dispositivi attuati per garantire
l’integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli
interventi; (e)
le azioni realizzate per promuovere lo sviluppo
sostenibile; (f)
i risultati delle attività relative all'informazione
e alla pubblicità condotte nell'ambito della strategia di comunicazione; (g)
i progressi nella realizzazione di azioni nel campo
dell'innovazione sociale, ove applicabili; (h)
il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel
monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione. 4.
Le relazioni annuali e la relazione finale sull'attuazione
sono redatte sulla base di modelli adottati dalla Commissione mediante atti di
esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura consultiva di
cui all'articolo 30, paragrafo 2. Articolo 14
Riesame annuale Se una riunione di riesame annuale non è
organizzata conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […]/2012
[RDC], il riesame annuale può essere effettuato per iscritto. Articolo 15
Indicatori per l'obiettivo di
cooperazione territoriale europea Indicatori comuni, come definiti nell'allegato
del presente regolamento, sono utilizzati ove opportuno e conformemente all'articolo
24, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. Il loro valore di
partenza è pari a zero e sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022. Per quanto concerne gli indicatori di
risultato specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a
zero e gli obiettivi cumulativi sono fissati per il 2022. Per quanto concerne gli indicatori di
risultato specifici del programma, si stabilisce un valore di partenza sulla
base degli ultimi dati disponibili e gli obiettivi sono fissati per il 2022, ma
possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. Articolo 16
Assistenza tecnica L'importo del FESR stanziato per l'assistenza
tecnica è limitato al 6% dell'importo totale stanziato per un programma di
cooperazione, ma non è inferiore a 1 500 000 euro. CAPITOLO VI
AMMISSIBILITÀ Articolo 17
Norme generali in materia di
ammissibilità delle spese 1.
La Commissione ha le competenze per adottare atti
delegati, conformemente all'articolo 29, in vista di definire ulteriori norme
specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di
cooperazione. 2.
Ferme restando le norme in materia di ammissibilità
sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE)
n. […]/2012 [RCD], del regolamento (UE) n. […]/2012 [FESR] o del
presente regolamento, il comitato di sorveglianza definisce le norme sull'ammissibilità
del programma di cooperazione nel suo complesso. 3.
Per le questioni non disciplinate dalle norme sull'ammissibilità
sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE)
n. […]/2012 [RCD], del regolamento (UE) n. […]/2012 [FESR] o del presente
regolamento o definite dal comitato di sorveglianza, sono d'applicazione le
norme nazionali del paese in cui sono sostenute le spese. Articolo 18
Costi del personale I costi relativi al personale di un'operazione
possono essere calcolati su base forfetaria fino al 15% dei costi diretti
diversi dai costi del personale di detta operazione. Articolo 19
Ammissibilità delle operazioni
dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione 1.
Le operazioni nell'ambito dei programmi di
cooperazione soggetti alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ubicate nella
parte della zona di programma che comprende il territorio dell'Unione (la "parte
dell'Unione nella zona di programma"). 2.
L'autorità di gestione può accettare che tutta o
parte di un'operazione sia attuata al di fuori della parte dell'Unione nella
zona di programma, a condizione che sia soddisfatta la totalità delle seguenti condizioni: (a)
l'operazione va a beneficio della zona oggetto del
programma; (b)
l'importo totale stanziato nell'ambito del
programma di cooperazione per le operazioni ubicate al di fuori della parte
dell'Unione nella zona di programma non supera il 20% del sostegno del FESR a
livello di programma, oppure il 30% in caso di programmi di cooperazione in cui
la parte dell'Unione nel programma consiste nelle regioni ultraperiferiche; (c)
gli obblighi delle autorità di gestione e di audit relativamente
alla gestione, al controllo e all'audit dell'operazione sono assolti dalle
autorità del programma di cooperazione, ovvero queste ultime sanciscono accordi
con le autorità dello Stato membro o del paese terzo o del territorio in cui è
attuata l'operazione, purché gli obblighi relativi alla gestione, al controllo
e all'audit riguardanti l'operazione siano rispettati. 3.
E' possibile che le spese relative alle operazioni concernenti
attività promozionali e di sviluppo delle capacità siano sostenute al di fuori
della parte dell'Unione nella zona di programma, purché siano soddisfatte le
condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c). CAPITOLO VII
GESTIONE, CONTROLLO E ACCREDITAMENTO Articolo 20
Designazione delle autorità 1.
A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2 del
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un
programma di cooperazione nominano un'autorità di gestione unica e, ai fini
dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale regolamento, un'autorità di audit
unica, con sede nello stesso Stato membro. 2.
L'autorità di gestione riceve i pagamenti
effettuati dalla Commissione e trasmette i pagamenti al capofila conformemente
all'articolo 122 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. Articolo 21
Gruppo europeo di
cooperazione territoriale Gli Stati membri che partecipano a un programma
di cooperazione possono ricorrere a un GECT affidandogli la responsabilità
della gestione del programma di cooperazione o di parte di esso, in particolare
conferendogli le responsabilità di un'autorità di gestione. Articolo 22
Funzioni dell'autorità di
gestione 1.
L'autorità di gestione di un programma di
cooperazione svolge le funzioni dell'autorità di gestione e dell'autorità di
certificazione di cui agli articoli 114 e 115 del regolamento (UE) n. […]/2012
[RDC]. 2.
L'autorità di gestione istituisce un segretariato
congiunto, previa consultazione con gli Stati membri e gli eventuali paesi
terzi partecipanti al programma di cooperazione. Il segretariato congiunto assiste l'autorità di
gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive
funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai beneficiari potenziali
le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei
programmi di cooperazione e assiste i beneficiari nell'attuazione delle operazioni. 3.
Le verifiche previste dall'articolo 114, paragrafo
4, lettera a) del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] sono condotte dall'autorità
di gestione nella totalità della zona del programma in cui l'autorità di
gestione è un GECT. 4.
Qualora l'autorità di gestione non possa condurre
le verifiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento
(UE) n. […]/2012 [RDC] nella totalità della zona oggetto del programma,
ciascuno Stato membro o paese terzo designa l'organo o la persona responsabile
dell'esecuzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio
territorio (il/i "controllore/i"). Tali controllori, se possibile, sono gli stessi
organi responsabili dell'esecuzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi
nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione"
oppure, nel caso dei paesi terzi, per l'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito
degli strumenti di politica esterna dell'Unione. Ogni Stato membro o paese terzo è responsabile
delle verifiche effettuate nel proprio territorio. 5.
Qualora la realizzazione di prodotti o servizi cofinanziati
possa essere verificata solo rispetto a un'intera operazione, la verifica è
effettuata dall'autorità di gestione o dai controllori dello Stato membro in cui
ha sede il capofila. Articolo 23
Funzioni dell' autorità di
audit 1.
Gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti al
programma di cooperazione possono determinare se autorizzare l'autorità di
audit ad esercitare direttamente le funzioni di cui all'articolo 116 del
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] nell'insieme del territorio interessato
dal programma di cooperazione. Essi specificano quando l'autorità di audit è affiancata
da un revisore di uno stato Membro o di un paese terzo. 2.
Qualora l'autorità di audit fosse autorizzata a
norma del paragrafo 1, essa è assistita da un gruppo di revisori composto da un
rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo partecipante al programma
di cooperazione e che svolge le funzioni di cui all'articolo 116 del regolamento
(UE) n. […]/2012 [RDC]. Ciascun rappresentante è responsabile della
produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio
territorio richiesti dall'autorità di audit per condurre la propria
valutazione. Il gruppo di revisori è istituito al più tardi
entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma di cooperazione.
Esso redige il proprio regolamento ed è presieduto dall'autorità di audit del
programma di cooperazione. 3.
I revisori svolgono una funzione indipendente dai
controllori, i quali effettuano le verifiche conformemente all'articolo 22. Articolo 24
Accreditamento L'autorità di gestione è accreditata dall'organo
di accreditamento dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione. CAPITOLO VIII
GESTIONE FINANZIARIA Articolo 25
Impegni di bilancio,
pagamenti e recuperi 1.
Il sostegno del FESR ai programmi di cooperazione è
versato in un unico conto privo sottoconti nazionali. 2.
L'autorità di gestione garantisce il recupero da
parte del capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati da
recuperare a causa di irregolarità. I beneficiari rimborsano al capofila gli
importi indebitamente versati. 3.
Se il capofila non può garantire il rimborso da
parte degli altri beneficiari o se l'autorità di gestione non può garantire il
rimborso da parte del capofila o del beneficiario unico, lo Stato membro o il
paese terzo nel cui territorio ha la propria sede il capofila o il beneficiario
unico ovvero è registrato il GECT, rimborsa all'autorità di gestione l'importo
indebitamente versato a detto beneficiario. L'autorità di gestione è
responsabile del rimborso degli importi relativi al bilancio generale dell'Unione,
conformemente alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri
partecipanti, come stabilito dal programma di cooperazione. Articolo 26
Uso dell'euro In deroga all'articolo 123 del regolamento
(UE) n. […]/2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta
diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari nel mese in cui tali
spese sono state sostenute. La conversione è verificata dall'autorità di
gestione o dal controllore nello Stato membro o paese terzo in cui ha sede il
beneficiario. Articolo 27
Disimpegno In deroga all'articolo 127, paragrafo 1, primo
comma, ma fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. […]/2012 [RDC], la Commissione disimpegna qualsiasi parte dell'importo
calcolato a norma del secondo comma di tale articolo in un programma di
cooperazione che non sia stato impiegato per il pagamento dei prefinanziamenti iniziali
e annuali, dei pagamenti intermedi e del saldo annuale entro il 31 dicembre del
terzo esercizio finanziario successivo all'anno dell'impegno di bilancio nell'ambito
del programma di cooperazione o per cui non sia stata trasmessa una richiesta
di pagamento conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/2012
[RDC]. Articolo 28
Partecipazione dei paesi
terzi Le norme dettagliate concernenti la gestione
finanziaria, nonché la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e il
controllo della partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione
transnazionale e interregionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo
capoverso e paragrafo 5 sono definiti nel programma di cooperazione pertinente
e/o nell'accordo finanziario pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi
terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di
cooperazione pertinente, se del caso. CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 29
Esercizio della delega 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione e soggetto alle condizioni di cui al presente articolo. 2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo
17, paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo
indeterminato a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3.
La delega di poteri conferita a norma dell'articolo
17, paragrafo 1 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di
poteri specificata nella decisione e ha effetto a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o in una data successiva specificata. Tale decisione non inficia l'efficacia
degli atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 17,
paragrafo 1 entra in vigore solo qualora né il Parlamento europeo né il
Consiglio esprima un'obiezione entro due mesi dalla notifica dello stesso al
Parlamento europeo e al Consiglio ovvero se, prima
della scadenza, il Parlamento europeo e il Consiglio decidano
di informare entrambi la Commissione che non si opporranno all'atto delegato.
Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo e
del Consiglio. Articolo 30
Procedura di comitato 1.
La Commissione è assistita dal comitato di
coordinamento dei fondi . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento
(UE) n. 182/2011. 2.
Qualora si faccia riferimento al presente
paragrafo, è d'applicazione l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.
Qualora si faccia riferimento al presente
paragrafo, è d'applicazione l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 31
Disposizioni transitorie 1.
Per quanto concerne l'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o
la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, del sostegno approvato
dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006, o
qualsivoglia altra legislazione che si applica a tale intervento al
31 dicembre 2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi o
progetti fino alla loro chiusura. 2.
Le domande concernenti il sostegno a titolo dell'obiettivo
di cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 presentate a
norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 prima del 1° gennaio 2014 restano
valide. Articolo 32
Riesame Il Parlamento europeo e il Consiglio
riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2022 conformemente all'articolo
178 del trattato. Articolo 33
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente ALLEGATO Indicatori
comuni per l'obiettivo della cooperazione territoriale europea (di cui all'articolo
15) || || UNITÀ || NOME || Investimento produttivo || || || || Imprese || Numero d'imprese che ricevono sovvenzioni || || Imprese || Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni || || Imprese || Numero d'imprese che ricevono sostegno non finanziario || || Imprese || Numero di nuove imprese oggetto d'intervento || || EUR || Investimento privato corrispondente al sostegno pubblico alle PMI (sovvenzioni) || || EUR || Investimento privato corrispondente al sostegno pubblico alle PMI (diverso dalle sovvenzioni) || || Equivalenti a tempo pieno || Numero di posti di lavoro creati nelle PMI oggetto d'intervento || Turismo || Visite || Numero di visite ai luoghi di attrazione oggetto d'intervento || Infrastrutture TIC || Persone || Popolazione servita dall'accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps || Trasporti || || || Ferrovie || Km || Lunghezza totale della nuova linea ferroviaria || || di cui: TEN-T || || Km || Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata || || || di cui: TEN-T || || Strade || Km || Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione || || di cui: TEN-T || || Km || Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate || || || di cui: TEN-T || || Trasporto urbano || Corse passeggeri || Aumento delle corse passeggeri sui servizi di trasporto urbano oggetto d'intervento || Vie di navigazione interna || Tonnellate-Km || Aumento delle merci trasportate su vie di navigazione interna migliorate || Ambiente || || || Rifiuti solidi || Tonnellate || Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti || Approvvigionamento idrico || Persone || Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico || || Metri cubi || Riduzione stimata di perdite dal sistema di distribuzione idrico || Trattamento delle acque reflue || Abitante equivalente || Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue || Prevenzione e gestione dei rischi || Persone || Popolazione che beneficia di misure di prevenzione contro le alluvioni || || Persone || Popolazione che beneficia della protezione antincendi boschivi e di altre misure di protezione || Ripristino del terreno || Ettari || Superficie totale dei terreni ripristinati || Impermeabilizzazione del suolo || Ettari || Cambiamenti nei terreni impermeabilizzati grazie allo sviluppo || Natura e biodiversità || Ettari || Superficie degli habitat il cui stato di conservazione è migliorato || Ricerca, innovazione || || || || Persone || Numero di persone impegnate nella ricerca e nello sviluppo/di ricercatori che lavorano in infrastrutture di ricerca di nuova costruzione o dotazione || || Imprese || Numero di imprese che cooperano con le istituzioni di ricerca oggetto dell'intervento || || Equivalenti a tempo pieno || Numero di posti di lavoro per addetti alla R&S/ricercatori creati nelle entità oggetto dell'intervento || || EUR || Investimenti privati corrispondenti al finanziamento pubblico in progetti di innovazione o R&S || || Imprese || Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi o sensibilmente migliorati, nuovi per il mercato, come risultato del sostegno a progetti di innovazione o R&S || || Imprese || Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi o sensibilmente migliorati, nuovi per l'azienda, come risultato del sostegno a progetti di innovazione o R&S || Energia e cambiamenti climatici || || || Energie rinnovabili || MW || Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili || Efficienza energetica || Nuclei familiari || Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici || || kWh/anno || Diminuzione del consumo di energia primaria negli edifici pubblici || || Utenti || Numero di utenti energetici supplementari allacciati alle reti "intelligenti" || Riduzione dei gas a effetto serra || Tonnellate di CO2 equivalente || Diminuzione stimata dei gas a effetto serra in CO2 equivalente || Infrastrutture sociali || || || Assistenza all'infanzia e istruzione || Persone || Capacità di servizio delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o d'istruzione oggetto d'intervento || Sanità || Persone || Capacità dei servizi sanitari oggetto d'intervento || Alloggi || Nuclei familiari || Numero di nuclei familiari che beneficiano di migliori condizioni abitative || Turismo || Visite || Numero di visite ai luoghi di attrazione oggetto di intervento || Patrimonio culturale || Visite || Numero di visite ai siti oggetto di intervento || Sviluppo urbano || Persone || Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato || || Metri quadri || Nuovi spazi aperti nelle aree urbane || || Metri quadri || Nuovi edifici pubblici o commerciali nelle aree urbane || || Metri quadri || Nuovi alloggi nelle aree urbane Mercato del lavoro e formazione[22] || || || || Persone || Numero di partecipanti alle iniziative di mobilità transfrontaliera, alle iniziative occupazionali locali congiunte e alla formazione congiunta || || Persone || Numero di partecipanti ad iniziative locali congiunte per l'occupazione e iniziative di formazione congiunta || || Persone || Numero di partecipanti a progetti di promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale attraverso le frontiere || || Persone || Numero di partecipanti ai programmi d'istruzione e formazione congiunti a sostegno dell'occupazione giovanile, delle possibilità d'istruzione e di una migliore istruzione superiore e professionale attraverso le frontiere || Capacità istituzionale e amministrativa || || || || Numero || Numero di progetti che promuovono la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni || || Numero || Numero di progetti sviluppati e realizzati a sostegno dell'attuazione delle strategie macroregionali e delle strategie concernenti i bacini marittimi || || Numero || Numero di progetti di cooperazione interregionale sviluppata per consolidare l'efficacia della politica di coesione || || Numero || Numero di progetti di cooperazione interregionale sviluppata e realizzata per consolidare l'efficacia della politica di coesione || [1] "Risultati della consultazione pubblica sulle
conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e
territoriale", Bruxelles, documento di lavoro dei servizi della
Commissione, SEC(2011) 590 definitivo, 13.5.2011. [2] "INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex
Post evaluation" (Valutazione ex post dell'iniziativa comunitaria INTERREG
III (2000-2006)), di Panteia & Partners, maggio 2010. [3] "Relazione sull'obiettivo 3: una sfida per la
cooperazione territoriale - il futuro programma per la cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale (2010/2155(INI) adottata il
23 giugno 2011. [4] "Risultati della consultazione pubblica sulle
conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e
territoriale", Bruxelles, documento di lavoro dei servizi della
Commissione, SEC(2011) 590 definitivo, 13.5.2011. [5] Contributi da FR, HU, AT, MT, IT, ES, RO. [6] "INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex
Post evaluation" (Valutazione ex post dell'iniziativa comunitaria INTERREG
III (2000-2006)), di Panteia & Partners, maggio 2010 pagg. 3-4. [7] "INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex
Post evaluation" (Valutazione ex post dell'iniziativa comunitaria INTERREG
III (2000-2006)), di Panteia & Partners, maggio 2010, pag. 9. [8] "Gruppo di alto livello sulla futura politica di
coesione ‑ relazione sulla quarta riunione – 25-26 marzo 2010", pag.
2. [9] "Gruppo di alto livello sulla futura politica di
coesione - relazione sulla quinta riunione – 7-8 giugno 2010", pag. 6. [10] "Relazione sull'obiettivo 3: una sfida per la
cooperazione territoriale - il futuro programma per la cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale (2010/2155(INI) adottata il
23 giugno 2011. [11] Comunicazione "Strategia dell'Unione europea per la
regione del mar Baltico", COM (2009) 248 del 10.6.2009 e comunicazione "Strategia
dell'Unione europea per la regione danubiana", Bruxelles, 8.12.2010,
COM(2010) 715. [12] GU C , pag. . [13] GU C , pag. . [14] GU L , pag. . [15] Cfr. pag. yy della presente Gazzetta ufficiale. [16] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. [17] GU L [18] GU L [19] Comunicazione della Commissione: Europa 2020 – Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva COM(2010) 2020
definitivo, 3.3.2010. [20] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19. [21] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [22] Se pertinenti, le informazioni sui partecipanti sono
ripartite secondo la loro situazione lavorativa, indicando se sono
"occupati", "disoccupati", "disoccupati di lungo
periodo", "inattivi" o "inattivi e che non seguono nessun
corso di istruzione o formazione".