Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi /* COM/2011/0610 definitivo - 2011/0272 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Facendo seguito alla trasmissione, in data 29
luglio 2011, di una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n.
1082/2006, con la presente proposta la Commissione completa l'adempimento
dell'obbligo impostole dall'articolo 17 di detto regolamento[1]. Nella suddetta relazione erano
individuati i settori in cui sono possibili miglioramenti e la presente
proposta di un regolamento di modifica contiene gli emendamenti specifici
finalizzati a realizzare tali miglioramenti. La logica alla base delle modifiche può essere
sintetizzata in tre parole chiave: continuità, chiarezza, flessibilità. –
Continuità - La natura
fondamentale di un GECT resta inalterata e nessun GECT esistente è obbligato a
modificare il proprio statuto o le sue modalità di funzionamento. –
Chiarezza - Il
regolamento è modificato al fine a) di tener conto del trattato di Lisbona, b)
di semplificare e di chiarire taluni aspetti che hanno creato confusione e c)
di assicurare maggiore visibilità e una migliore comunicazione in merito alla
formazione e al funzionamento dei GECT. –
Flessibilità - I GECT sono
aperti a qualunque aspetto della cooperazione territoriale (senza limitarsi
"essenzialmente" alla gestione dei progetti e dei programmi
finanziati dal FESR). Inoltre vengono gettate le basi giuridiche per consentire
la partecipazione in qualità di membri delle autorità e delle regioni di paesi
terzi. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE La redazione del presente regolamento è stata
preceduta da ampie consultazioni con gli interessati, compresi gli Stati
membri, le regioni e i membri di GECT esistenti o in corso di creazione. Il
Comitato delle regioni, che gestisce una "piattaforma" per lo scambio
di informazioni sui GECT[2],
si è rivelato un partner prezioso. Tra le consultazioni specifiche che hanno
contribuito a precisare gli aspetti descritti nella relazione e a definire il
contenuto delle presenti proposte figurano: un'ampia consultazione di tutti gli
interessati, svolta in collaborazione con il Comitato delle regioni, in merito
alla gestione e al valore aggiunto dello strumento dei GECT[3], la conferenza europea sui
Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) del 27 e 28 gennaio 2011, la
conferenza sui GECT e sulla governance articolata su più livelli organizzata
dalla Presidenza ungherese il 21-23 marzo 2011 e numerose riunioni con comitati
e gruppi del Parlamento europeo, l'ultima delle quali si è svolta il 22 giugno 2011. Il messaggio espresso da tutti i gruppi, in
particolare i GECT in attività e in via di costituzione, è chiaro: lo strumento
è utile e presenta potenzialità che vanno al di là delle funzioni preventivate,
ma le procedure per la gestione e in particolare per la creazione dei GECT sono
più complesse e meno precise di quanto dovrebbero essere. Sebbene nel suo parere adottato nel gennaio
2011[4] il Comitato delle regioni abbia
formulato la proposta che per promuovere lo strumento dei GECT potrebbe essere
presa in esame la possibilità della concessione di incentivi finanziari e di altra
natura - proposta che è stata accolta favorevolmente da alcuni gruppi esistenti
-, la Commissione è del parere che il ricorso a un GECT dovrebbe rappresentare
una libera scelta delle parti interessate, senza incentivi specifici se non quelli
connessi all'utilità insita in tale strumento. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA L'articolo 175 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) invita il Consiglio a adottare le azioni specifiche
necessarie a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Gli articoli 209 e 212 consentono al
Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le misure necessarie per
collaborare, a fini di sviluppo o ad altri scopi, con i paesi terzi. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Il regolamento sui GECT non è un regolamento
finanziario e non ha alcuna incidenza sul bilancio né dell'Unione né degli
Stati membri. I GECT possono essere finanziati ricorrendo a fondi locali,
regionali o nazionali e possono svolgere attività cofinanziate con fondi
europei. 5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento introduce modifiche
volte, da un lato, a consentire l'adeguamento alla terminologia utilizzata dal
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altro lato, a colmare le
lacune e i punti suscettibili di miglioramento individuati nella relazione
citata in precedenza. Tali modifiche riguardano i membri, il
contenuto della convenzione e dello statuto di un GECT, il suo scopo,
il processo di approvazione da parte delle autorità nazionali, il
diritto applicabile per il personale e per gli appalti, le
disposizioni per i GECT i cui membri hanno responsabilità differenti per
le loro azioni e procedure più trasparenti in tema di comunicazione. Per quanto concerne i membri, viene fatto
ricorso a nuove basi giuridiche per consentire alle regioni e agli organismi di
paesi terzi di far parte di un GECT, a prescindere che gli altri membri
provengano da un unico Stato membro o da più Stati membri. Viene chiarita anche
la questione della partecipazione di organismi di diritto privato. La convenzione e lo statuto di un GECT sono
ridefiniti e vengono distinti in sede di approvazione. Sono specificati i criteri di approvazione o di
rifiuto da parte delle autorità nazionali ed è proposto un periodo limitato per
l'esame (è questo l'aspetto maggiormente oggetto di critiche da parte dei GECT
esistenti o in corso di costituzione). Sono proposte soluzioni, in linea con l'acquis
dell'Unione, riguardo ai regimi fiscali e di sicurezza sociale per i dipendenti
di un GECT che possono essere occupati in uno qualsiasi degli Stati membri sul
cui territorio opera un GECT. Un approccio simile è proposto per le norme in
materia di appalti. In tema di responsabilità, poiché in alcuni
Stati membri taluni enti locali o regionali sono obbligati dal diritto
nazionale ad avere responsabilità limitata, mentre altri, in altri paesi,
devono avere responsabilità illimitata, è proposta una soluzione basata sulla
sottoscrizione di assicurazioni, sul modello di quella utilizzata per i
consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)[5]. Infine, viene richiesto agli Stati membri di
informare la Commissione circa ogni disposizione adottata per applicare il
regolamento, modificato, sui GECT, nonché a ciascun GECT di nuova istituzione
di fornire alla Commissione informazioni in merito ai propri scopi e ai membri,
in vista della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie C). 2011/0272 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo
europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento,
la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di
funzionamento di tali gruppi IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, in combinato
disposto con gli articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[6], visto il parere del Comitato delle regioni[7], deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1)
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n.
1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a
un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)[8] (in appresso il "regolamento
sui GECT"), la Commissione ha adottato il 29 luglio 2011 la
"Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio –
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo
europeo di cooperazione territoriale (GECT)"[9]. (2)
In tale relazione la Commissione ha annunciato
l'intenzione di proporre un numero limitato di modifiche al regolamento sui
GECT, allo scopo di facilitare la creazione e il funzionamento di tali gruppi,
nonché di chiarire alcune disposizioni vigenti. È necessario rimuovere gli
ostacoli alla creazione di nuovi GECT, garantendo al tempo stesso la continuità
della gestione dei GECT esistenti e facilitandone il funzionamento, in modo
tale da consentire un sempre maggiore ricorso ai GECT, contribuendo così a
migliorare la cooperazione e la coerenza strategica tra organismi pubblici,
senza comportare oneri aggiuntivi per le amministrazioni nazionali o europee. (3)
La creazione di un GECT deve essere il risultato di
una decisione dei suoi membri e delle autorità nazionali e non essere automaticamente
associata a benefici giuridici o finanziari a livello dell'Unione. (4)
Il trattato di Lisbona ha aggiunto una dimensione territoriale
alla politica di coesione e ha sostituito il termine "Comunità" con quello
di "Unione". La nuova terminologia va pertanto introdotta nel
regolamento sui GECT. (5)
L'esperienza acquisita con i GECT creati finora
dimostra che il nuovo strumento giuridico viene utilizzato anche a fini di
cooperazione nell'attuazione di altre politiche europee. È opportuno accrescere
l'efficienza e l'efficacia dei GECT tramite l'ampliamento della loro natura. (6)
Per loro natura i GECT operano in più di uno Stato
membro. Di conseguenza, sebbene l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sui
GECT, precedentemente alla sua modifica, consenta che la convenzione e lo
statuto possano indicare il diritto applicabile in merito a talune questioni e sebbene
tali disposizioni privilegino – nell'ambito della gerarchia del diritto
applicabile stabilita in detto articolo – il diritto nazionale dello Stato
membro in cui il GECT ha la sede sociale, è opportuno un chiarimento in
proposito. Contemporaneamente, occorre estendere le disposizioni in tema di
diritto applicabile agli atti e alle attività di un GECT. (7)
Il differente status degli enti locali e regionali nei
vari Stati membri determina che le competenze possono essere regionali da un
lato della frontiera, ma nazionali dall'altro lato, in particolare negli Stati
membri più piccoli o centralizzati. È opportuno pertanto chiarire che le
autorità nazionali possono diventare membri di un GECT accanto agli Stati membri. (8)
Sebbene il regolamento sui GECT consenta all'articolo
3, paragrafo 1, lettera d), che gli organismi di diritto privato possano
diventare membri di un GECT a condizione che siano considerati "organismi
di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi[10],
è possibile che in futuro si ricorra a GECT per gestire congiuntamente servizi
pubblici di interesse economico generale o infrastrutture. Possono pertanto
diventare membri di un GECT anche altri organismi di diritto privato o di diritto
pubblico. Di conseguenza, è necessario comprendere anche le "imprese pubbliche"
ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[11]. (9)
Il terzo comma dell'articolo 175 del trattato non
prevede di estendere la legislazione basata su tali disposizioni agli organismi
di paesi terzi. Il regolamento sui GECT non ha escluso esplicitamente la
possibile partecipazione di organismi di paesi terzi a un GECT costituito
conformemente al presente regolamento allorché ciò sia consentito dalla
legislazione di un paese terzo o da accordi tra gli Stati membri e i paesi
terzi. (10)
L'esperienza ha dimostrato che la partecipazione di
autorità o di altri organismi di paesi terzi equivalenti a quelli ammessi a
partecipare all'interno degli Stati membri ha incontrato difficoltà pratiche.
Tuttavia, tale partecipazione nei GECT istituiti dai membri provenienti da due
o più Stati membri costituisce soltanto un elemento secondario della
cooperazione all'interno dell'Unione e tra Stati membri. Di conseguenza, è
opportuno far chiarezza su tale partecipazione senza far ricorso a una differente
base giuridica nel trattato. (11)
Dal 1990 la cooperazione territoriale europea è
sostenuta da strumenti finanziari nel quadro della politica di coesione e in
tal contesto la collaborazione è stata sempre possibile in un numero limitato
di casi tra un unico Stato membro e un paese terzo. È pertanto opportuno aprire
lo strumento giuridico dei GECT a un siffatto contesto di cooperazione. (12)
Tenuto conto del fatto che, per il periodo tra il 2014
e il 2020, è previsto uno speciale stanziamento aggiuntivo per la cooperazione con
le regioni più periferiche dell'Unione, è opportuno prevedere la
partecipazione, accanto alle autorità e agli organismi di paesi terzi, anche di
autorità e organismi di paesi e territori d'oltremare il cui elenco figura
nell'allegato II del trattato ("territori d'oltremare"). Siffatta
cooperazione è permessa dall'articolo 203 del trattato. (13)
Il regolamento sui GECT opera una distinzione tra
la convenzione precisante gli elementi costitutivi del futuro GECT e lo statuto
contenente gli elementi applicativi. Lo statuto deve tuttavia contenere tutte
le disposizioni della convenzione. È opportuno pertanto chiarire che la
convenzione e lo statuto costituiscono documenti distinti e che - sebbene debbano
essere trasmessi entrambi agli Stati membri - la procedura di approvazione è
limitata alla sola convenzione. È opportuno inoltre che alcuni elementi,
attualmente inclusi nello statuto, siano contenuti al contrario nella
convenzione. (14)
L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra
che il periodo di tre mesi per l'approvazione da parte di uno Stato membro è
stato rispettato solo raramente. È opportuno pertanto estendere tale periodo a
sei mesi. Per contro, al fine di assicurare la certezza del diritto una volta
trascorso tale periodo, occorre che la convenzione sia considerata approvata
per tacito accordo. Se gli Stati membri possono applicare norme nazionali in
merito alla procedura relativa a tale approvazione o possono definire norme
specifiche nel quadro delle norme nazionali di applicazione del regolamento sui
GECT, è opportuno escludere ogni deroga alla disposizione relativa al tacito
accordo una volta trascorso il periodo di sei mesi. (15)
È opportuno chiarire che gli Stati membri approvano
la convenzione a meno che ritengano che la partecipazione di un membro potenziale
non sia conforme al regolamento sui GECT, ad altre normative dell'Unione
relative alle attività dei GECT quali stabilite nel progetto di convenzione o
con il diritto nazionale sostanziale relativo alle competenze del membro
potenziale, oppure che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di
interesse pubblico o di ordine pubblico di tale Stato membro, escludendo tuttavia
dall'ambito dell'esame qualsiasi disposizione nazionale che richieda norme e
procedure differenti o più rigorose di quelle previste dal regolamento sui
GECT. (16)
Dato che il regolamento sui GECT non può essere
applicato nei paesi terzi o nei territori d'oltremare, è opportuno specificare
che lo Stato membro in cui il futuro GECT avrà la sede sociale deve
assicurarsi, allorché approva la partecipazione di membri potenziali stabiliti
in forza del loro diritto, che i paesi terzi o i territori d'oltremare abbiano
applicato condizioni e procedure equivalenti a quelle previste nel regolamento
sui GECT o conformi agli accordi internazionali, in particolare nel quadro dell'acquis
del Consiglio d'Europa. È opportuno specificare inoltre che, nel caso della
partecipazione di numerosi Stati membri e di uno o più paesi terzi o territori d'oltremare,
è sufficiente che tale accordo sia stato stipulato tra il paese terzo o il
territorio d'oltremare in questione e un solo Stato membro partecipante. (17)
Al fine di incoraggiare l'adesione di ulteriori
membri a un GECT esistente, è opportuno semplificare la procedura di modifica
delle convenzioni in tali casi. Occorre pertanto prevedere che gli emendamenti
non siano notificati a tutti gli Stati membri partecipanti, bensì soltanto allo
Stato membro a norma del cui diritto nazionale il nuovo membro è stabilito.
Tale semplificazione non va tuttavia applicata nel caso di un nuovo membro potenziale
di un paese terzo o di un territorio d'oltremare, allo scopo di consentire a
tutti gli Stati membri partecipanti di verificare se tale adesione sia in linea
con il suo interesse pubblico o con l'ordine pubblico. (18)
Poiché lo statuto non contiene tutte le
disposizioni della convenzione, occorre registrare e/o pubblicare sia la
convenzione sia lo statuto. Inoltre, per motivi di trasparenza, è opportuno prevedere
la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un
avviso della decisione di creazione di un GECT. Per motivi di coerenza è
necessario che l'avviso sia redatto conformemente a un modello comune. (19)
È opportuno estendere lo scopo di un GECT per
comprendere l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale in
generale, compresa la pianificazione strategica e la gestione di problematiche
regionali e locali in linea con la politica di coesione e altre politiche
dell'Unione, contribuendo in tal modo alla strategia Europa 2020 o all'attuazione
di strategie macroregionali. È opportuno inoltre chiarire che una determinata
competenza necessaria per l'efficiente funzionamento di un GECT deve essere
posseduta da almeno un membro di ciascuno degli Stati membri rappresentati. (20)
In tale contesto è opportuno confermare che tale
strumento non è inteso né a eludere il quadro stabilito dall'acquis del
Consiglio d'Europa, che offre diverse opportunità e contesti nell'ambito dei quali
le autorità regionali e locali possono cooperare oltre frontiera, compresi i
recenti gruppi euroregionali di cooperazione[12],
né a definire una serie di norme comuni specifiche destinate a disciplinare
uniformemente tutte tali disposizioni nell'ambito dell'Unione. (21)
Sia i compiti specifici di un GECT sia la
possibilità per gli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare
senza contributo finanziario da parte dell'Unione devono essere resi conformi
alle disposizioni che disciplinano i Fondi strutturali nel periodo 2014-2020. (22)
Sebbene sia stabilito che i compiti non riguardano,
tra l'altro, i "poteri di regolamentazione", suscettibili di produrre
conseguenze giuridiche differenti nei vari Stati membri, occorre tuttavia
specificare che l'assemblea di un GECT può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo
di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate e gli
oneri a carico degli utilizzatori. (23)
A seguito dell'apertura dei GECT a membri di paesi
terzi o di territori d'oltremare, è opportuno specificare che la convenzione
deve contenere disposizioni in merito alla loro partecipazione. (24)
È opportuno specificare che la convenzione non deve
solo contenere un riferimento al diritto applicabile in generale come già
stabilito all'articolo 2, bensì deve elencare le disposizioni specifiche a
livello nazionale o dell'Unione applicabili al GECT in quanto ente giuridico o
alle sue attività. Occorre specificare inoltre che tali disposizioni o normative
nazionali possono essere quelle dello Stato membro in cui gli organi statutari
esercitano i loro poteri, in particolare nel caso in cui il personale lavori
facendo capo a un direttore che si trova in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale o in cui il GECT svolge le
proprie attività, compreso il paese in cui gestisce servizi pubblici di interesse
economico generale o infrastrutture. (25)
Il presente regolamento non deve prendere in
considerazione i problemi incontrati dai GECT in relazione ad appalti transnazionali. (26)
È opportuno chiarire che la convenzione - e,
data l'importanza della questione, non lo statuto - deve indicare le
norme applicabili al personale del GECT, nonché i principi che disciplinano le disposizioni
relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione. È
opportuno che i GECT possano scegliere tra molteplici opzioni. Occorre tuttavia
che le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le
procedure di assunzione siano definite nello statuto. (27)
È opportuno che gli Stati membri sfruttino
ulteriormente le possibilità offerte dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[13]
al fine di prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o di categorie
di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15 (Determinazione della
legislazione applicabile) di tale regolamento e di considerare il personale dei
GECT come una siffatta categoria di persone. (28)
È opportuno chiarire che la convenzione - e
data l'importanza della questione, non lo statuto - deve prevedere
disposizioni in merito alla responsabilità dei membri nel caso di un GECT a
responsabilità limitata. (29)
È opportuno chiarire le diverse disposizioni
relative al controllo della gestione dei fondi pubblici, da una parte, e alla
verifica dei conti del GECT, dall'altra. (30)
È opportuno specificare che nel caso in cui un GECT
abbia come scopo esclusivo la gestione di un programma di cooperazione, o di una
sua parte, con l'intervento del FESR o in cui un GECT riguardi la cooperazione o
reti interregionali, non sono necessarie informazioni in merito al territorio
sul quale il GECT può espletare i propri compiti. Nel primo caso il territorio
è definito (e modificato) nel pertinente programma di cooperazione. Nel secondo
caso, sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di attività immateriali, la
richiesta di tali informazioni comprometterebbe l'accesso di nuovi membri alla cooperazione
o a reti interregionali. (31)
Occorre distinguere più nettamente i GECT i cui
membri hanno responsabilità limitata da quelli i cui membri hanno
responsabilità illimitata. Inoltre, al fine di consentire ai GECT i cui membri
hanno responsabilità limitata di svolgere attività suscettibili di generare
debiti, occorre permettere agli Stati membri di richiedere che tali GECT stipulino
un'appropriata assicurazione a copertura dei rischi connessi a tali attività. (32)
È opportuno chiarire che gli Stati membri devono
informare la Commissione in merito alle disposizioni adottate ai fini
dell'applicazione del regolamento sui GECT e trasmettere tali disposizioni
unitamente a ogni emendamento ad esse apportato. Al fine di migliorare
l'informazione e il coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e il
Comitato delle regioni, è opportuno specificare che la Commissione trasmetterà
tali disposizioni agli Stati membri e al Comitato delle regioni. Tale Comitato
ha istituito una piattaforma finalizzata a consentire a tutti gli interessati
di scambiare le proprie esperienze e le buone prassi e di migliorare la
comunicazione sulle opportunità offerte dai GECT e sulle sfide cui questi sono
confrontati, a facilitare lo scambio di esperienze sulla istituzione di GECT a
livello territoriale e a condividere le conoscenze sulle migliori prassi in
tema di cooperazione territoriale. (33)
È opportuno fissare una nuova scadenza per la
prossima relazione. Conformemente alla linea seguita dalla Commissione a favore
dell'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali, tale relazione deve
affrontare i principali problemi di valutazione, tra i quali l'efficacia,
l'efficienza, il valore aggiunto europeo, la pertinenza e la sostenibilità. Va
inoltre specificato che, in forza delle disposizioni di cui al primo comma
dell'articolo 307 del trattato, tale relazione deve essere trasmessa al
Comitato delle regioni. (34)
È opportuno chiarire che i GECT esistenti non sono
obbligati a adeguare le proprie convenzioni e i propri statuti per tener conto
delle modifiche apportate al regolamento sui GECT. (35)
Va inoltre specificato a norma di quali
disposizioni devono essere approvati i GECT per i quali la procedura di
approvazione è già stata avviata prima dell'applicazione del presente
regolamento. (36)
Al fine di adeguare le norme nazionali vigenti per
applicare il presente regolamento prima che i programmi relativi all'obiettivo
della cooperazione territoriale europea debbano essere trasmessi alla
Commissione, la data di inizio della sua applicazione dovrebbe essere
successiva di sei mesi alla data di entrata in vigore. (37)
Poiché l'obiettivo del presente regolamento,
segnatamente il miglioramento dello strumento giuridico dei GECT, non può
essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito
meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, conformemente al
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. In virtù del principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo,
il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di
tale obiettivo, dato che il ricorso a un GECT è facoltativo, nel rispetto
dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1082/2006 è così
modificato: (1)
L'articolo 1 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti: "1. Un gruppo europeo di cooperazione
territoriale, di seguito denominato "GECT", può essere istituito sul
territorio dell'Unione alle condizioni e secondo le disposizioni previste dal
presente regolamento. 2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e
promuovere la cooperazione territoriale, comprese una o più iniziative di
cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi
membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione
economica, sociale e territoriale." b) È inserito il seguente paragrafo: "5. La sede sociale di un GECT è ubicata in
uno Stato membro a norma del cui diritto è stabilito almeno uno dei suoi
membri." (2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente: "1. Un GECT, i suoi atti e le sue
attività sono disciplinati: (a)
dal presente regolamento e, se del caso, da altre
normative dell'Unione relative alle attività del GECT; (b)
ove espressamente autorizzato dal presente
regolamento, dalle disposizioni della convenzione di cui all'articolo 8; (c)
nel caso di materie non disciplinate, o
disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello
Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale o, se consentito dal presente
regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui gli organi statutari
esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge le proprie attività. Ai fini della determinazione del diritto
applicabile, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la
sede sociale." (3) All'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti: "1. Possono diventare membri di un GECT: (a)
gli Stati membri o le autorità a livello nazionale; (b)
le autorità regionali; (c)
le autorità locali; (d)
le imprese pubbliche quali sono definite
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[14]
o gli organismi di diritto pubblico quali sono definiti all'articolo 1,
paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15]; (e)
gli organismi o le autorità nazionali, regionali o
locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi
terzi o territori d'oltremare, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3 bis,
paragrafo 1." b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Un GECT è composto da membri dei
territori di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 3 bis, paragrafo 2." (4) È inserito il seguente articolo 3
bis: "Articolo
3 bis
Adesione di membri di paesi terzi o di territori d'oltremare 1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3
bis, un GECT può essere composto da membri dei territori di almeno due Stati
membri e di uno o più paesi terzi o territori d'oltremare allorché tali Stati
membri e paesi terzi o territori d'oltremare portano avanti iniziative di
cooperazione territoriale o attuano programmi finanziati dall'Unione. 2. Un GECT può essere composto da membri del
territorio di un solo Stato membro e di un solo paese terzo o territorio
d'oltremare allorché tale Stato membro considera un siffatto GECT coerente con
l'obiettivo della sua cooperazione territoriale o delle relazioni bilaterali
con i paesi terzi o i territori d'oltremare." (5) L'articolo 4 è così modificato: a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. A seguito della notifica a norma del
paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato
approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la convenzione e la
partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale
partecipazione non sia conforme al presente regolamento, ad altre normative
dell'Unione relative alle attività del GECT o alla legislazione nazionale che
disciplina le competenze del membro potenziale, oppure che tale partecipazione
non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di
detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto o
propone le modifiche da apportare alla convenzione onde consentire la partecipazione
del membro potenziale. Lo Stato membro decide entro sei mesi dalla data
di ricezione di una domanda a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro non
risponde entro il termine stabilito, la convenzione si considera approvata. Nel decidere in merito alla partecipazione al GECT
di un membro potenziale, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme
nazionali." b) È inserito il seguente paragrafo 3 bis: "3 bis. Nel caso di un GECT con membri
potenziali di paesi terzi o di territori d'oltremare, lo Stato membro in cui è prevista
l'ubicazione della sede sociale del GECT si assicura che siano adempiute le
condizioni di cui all'articolo 3 bis e che il paese terzo o lo Stato membro a
norma del cui diritto è istituito un territorio d'oltremare abbiano approvato
la partecipazione del membro potenziale sulla base di condizioni e procedure
equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento o in virtù dell'accordo
stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro
potenziale è stabilito e siffatto paese terzo o territorio d'oltremare. Si
applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo." c) I paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai
seguenti: "5. I membri approvano la convenzione di
cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione espressa dagli
Stati membri o con gli emendamenti da essi proposti conformemente alle
disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 6. Eventuali modifiche della convenzione o
dello statuto sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui
diritto i suoi membri sono stabiliti. Eventuali modifiche della convenzione sono
approvate dagli Stati membri conformemente alla procedura di cui al presente
articolo. Tuttavia, nel caso dell'adesione a un GECT
esistente di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la
convenzione, tale adesione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a
norma del cui diritto il nuovo membro è stabilito. Si applicano le disposizioni
di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In caso di adesione a un GECT esistente di un
nuovo membro di un paese terzo o di un territorio d'oltremare, tale adesione è
approvata da tutti gli Stati membri che hanno già approvato la convenzione. Si
applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo." (6) L'articolo 5 è sostituito dal
seguente: "Articolo 5 Acquisizione della personalità
giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 1. La convenzione e lo statuto e le
eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure
sono registrati e pubblicati, conformemente al diritto nazionale applicabile
nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale. Il GECT
acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione,
a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri
interessati, la Commissione e il Comitato delle regioni della registrazione o
della pubblicazione della convenzione. 2. Il GECT si assicura che, entro dieci
giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione,
sia trasmessa alla Commissione una richiesta redatta sulla base del modello di
cui all'allegato del presente regolamento. La Commissione trasmette a sua volta
tale richiesta all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai
fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea per annunciare l'istituzione del GECT, fornendo le
informazioni di cui all'allegato del presente regolamento." (7) All'articolo 6, il paragrafo 4 è
sostituito dal seguente: "4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora
i compiti di un GECT di cui all'articolo 7,
paragrafo 3, riguardino azioni cofinanziate dall'Unione, si applica la
legislazione pertinente relativa al controllo di tali fondi." (8) L'articolo 7 è così modificato: a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti: "2. Un GECT agisce nell'ambito dei
compiti affidatigli che consistono nell'agevolazione e nella promozione della
cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica,
sociale e territoriale e che sono determinati dai suoi membri partendo dal
presupposto che rientrano nella competenza a norma del diritto nazionale di
almeno un membro di ciascun Stato membro rappresentato nel GECT. 3. Un GECT può realizzare azioni specifiche
di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di
cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario
dell'Unione. In particolare, i compiti del GECT possono riguardare
l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o di operazioni finanziate
dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale
europeo e/o del Fondo di coesione. Gli Stati membri possono limitare le azioni suscettibili
di essere realizzate dai GECT senza contributo finanziario dell'Unione. Gli
Stati membri non escludono tuttavia le azioni che rientrano nelle priorità di
investimento nell'ambito della politica di coesione dell'Unione adottata per il
periodo 2014-2020." b) Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente
comma: "Tuttavia, l'assemblea di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, lettera a), di un GECT può definire i termini e le condizioni
dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate
e gli oneri a carico degli utilizzatori." (9) All'articolo 8, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente: "2. La convenzione precisa: (a)
la denominazione del GECT e la sua sede sociale; (b)
l'estensione del territorio in cui il GECT può
espletare i suoi compiti; (c)
l'obiettivo e i compiti del GECT; (d)
la durata e le condizioni del suo scioglimento; (e)
l'elenco dei membri; (f)
lo specifico diritto nazionale o dell'Unione
applicabile ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione; (g)
se del caso, le disposizioni circa la
partecipazione di membri di paesi terzi o di territori d'oltremare; (h)
lo specifico diritto nazionale o dell'Unione
applicabile alle sue attività, intendendo nel primo caso il diritto dello Stato
membro in cui gli organi statutari esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge
le proprie attività; (i)
le norme applicabili al personale del GECT nonché i
principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale
e alle procedure di assunzione; (j)
nel caso di un GECT a responsabilità limitata, le
disposizioni circa la responsabilità dei membri conformemente alle disposizioni
di cui all'articolo 12, paragrafo 3; (k)
le appropriate disposizioni in materia di
riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della
gestione dei fondi pubblici; (l)
le procedure di modifica della convenzione,
compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5. Tuttavia, nel caso in cui un GECT gestisca
soltanto un programma di cooperazione, o una sua parte, nell'ambito della
politica di coesione dell'Unione europea o in cui un GECT riguardi la
cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di
cui alla lettera b). Le seguenti norme si applicano al personale del
GECT cui è fatto riferimento alla lettera i): (a)
le norme dello Stato membro in cui il GECT ha la
sede sociale, (b)
le norme dello Stato membro in cui il personale del
GECT effettivamente lavora o (c)
le norme dello Stato membro di cui il membro del
personale è cittadino. Al fine di consentire parità di trattamento a tutto
il personale che lavora nella stessa sede, le leggi e le norme nazionali, di
diritto sia pubblico sia privato, possono essere assoggettate a norme
aggiuntive ad hoc fissate dal GECT." (10) All'articolo 9, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente: "2. Lo statuto specifica come minimo: (a)
le modalità di funzionamento degli organi del GECT
e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli
organi pertinenti; (b)
le procedure decisionali del GECT; (c)
la lingua o le lingue di lavoro; (d)
le disposizioni circa il suo funzionamento; (e)
le disposizioni specifiche riguardanti la gestione
del personale e le procedure di assunzione; (f)
le disposizioni circa il contributo finanziario dei
membri; (g)
le norme applicabili in tema di contabilità e di
bilancio relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo; (h)
la designazione di un revisore dei conti
indipendente esterno; (i)
le disposizioni circa la responsabilità dei membri
conformemente a quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 2; (j)
le procedure di modifica dello statuto, compreso il
rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5." (11) All'articolo 11, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente: "2. La redazione dei conti, inclusa, ove
necessario, la relazione annuale che li accompagna, nonché la verifica e la pubblicazione
di tali conti sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui il GECT
ha la sede sociale." (12) L'articolo 12 è così modificato: a) Al paragrafo 1 è inserito il seguente
comma: "Un GECT è responsabile di tutti i suoi
debiti." (b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Nonostante il paragrafo 3, qualora le
attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri
sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota
di ciascun membro è fissata in proporzione al suo contributo finanziario. Le
disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate nello statuto. I membri possono stabilire nello statuto di
assumersi, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, la
responsabilità degli obblighi derivanti da attività svolte dal GECT nel periodo
in cui erano membri. 2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno
un membro di un GECT sia limitata o esclusa in virtù del diritto nazionale a
norma del quale è stabilito, anche gli altri membri possono limitare la loro
responsabilità nella convenzione. La denominazione di un GECT i cui membri hanno
responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata". Le prescrizioni in materia di pubblicità della
convenzione, dello statuto e dei conti di un GECT i cui membri hanno
responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità
giuridiche i cui membri hanno responsabilità limitata costituite a norma del
diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale. Nel caso di un GECT i cui membri hanno
responsabilità limitata, gli Stati membri possono richiedere che il GECT
stipuli un'appropriata assicurazione a copertura dei rischi connessi alle
attività del GECT." (13) All'articolo 15, paragrafo 2, il
primo comma è sostituito dal seguente: "2. Salvo altrimenti disposto dal
presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la
normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non
previsti dalla normativa dell'Unione, l'organo giurisdizionale competente per
la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato
membro in cui il GECT ha la sede sociale." (14) All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito
dal seguente: "1. Gli Stati membri adottano le disposizioni
che ritengono opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente
regolamento. Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno
Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che i
membri di un GECT stabiliti in virtù del suo diritto già espletano per quanto
riguarda la cooperazione territoriale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, in
detto Stato membro. Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi
disposizione adottata a norma del presente articolo e comunica tali
disposizioni o gli emendamenti apportati a dette disposizioni. La Commissione
informa successivamente gli altri Stati membri e il Comitato delle regioni,
trasmettendo loro dette disposizioni." (15) L'articolo 17 è sostituito dal
seguente: "Entro la metà del 2018 la Commissione
trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una
relazione di valutazione in merito all'applicazione, all'efficacia,
all'efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e ai margini di semplificazione
del presente regolamento. Le relazioni di valutazione sono basate su
indicatori adottati dalla Commissione mediante atti delegati conformemente
all'articolo 18." (16) È inserito il seguente articolo 18: "Articolo
18
Esercizio della delega 1. I poteri per l'adozione di atti delegati
sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente
articolo. 2. La delega di poteri di cui al presente
regolamento è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. La delega di poteri di cui all'articolo 17
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei
poteri indicati in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o in una data successiva ivi specificata. La decisione lascia impregiudicata la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. Gli atti delegati entrano in vigore
soltanto se non è formulata alcuna opposizione da parte del Parlamento europeo
o del Consiglio entro un periodo di due mesi dalla notifica di tale atto al
Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo,
il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di
non opporsi all'atto. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. Nel caso in cui, una volta scaduto tale termine,
né il Parlamento europeo, né il Consiglio si siano opposti all'atto delegato,
questo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in
vigore alla data in esso indicata. L'atto delegato può essere pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della
scadenza di tale periodo nel caso in cui il Parlamento europeo e il Consiglio
abbiano entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non opporsi.
Nel caso in cui il Parlamento europeo o il
Consiglio si oppongano a un atto delegato, questo non entra in vigore.
L'istituzione che si oppone all'atto delegato ne specifica i motivi." Articolo 2
Disposizioni transitorie 1.
I GECT istituiti prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento non sono tenuti a adeguare la propria convenzione e il
proprio statuto alle disposizioni del regolamento modificato. 2.
Per i GECT per i quali la procedura ai sensi
dell'articolo 4 è stata avviata prima della data di applicazione del presente
regolamento e per i quali al completamento della procedura manca soltanto la
registrazione e/o la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, si procede alla loro
registrazione e/o alla pubblicazione conformemente alle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1082/2006 in vigore prima della modifica di detto
regolamento. 3.
I GECT per i quali una procedura ai sensi
dell'articolo 4 è stata avviata più di sei mesi prima della data di applicazione
del presente regolamento sono approvati conformemente alle disposizioni di cui
al regolamento (CE) n. 1082/2006 in vigore prima della modifica di detto
regolamento. 4.
I GECT diversi da quelli indicati ai paragrafi 2 e 3
per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata prima della data
di applicazione del presente regolamento sono approvati conformemente alle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 modificato dal presente
regolamento. Articolo 3
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a
decorrere dal [Data di sei mesi successiva
alla data di entrata in vigore da inserire a cura dell'Ufficio delle
pubblicazioni]. Gli Stati membri trasmettono
le modifiche alle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 16,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1082/2006 entro il […] [Data di sei mesi successiva alla data di entrata in
vigore da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni]. Articolo 4 Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO Modello
delle informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 ISTITUZIONE
DI UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 219) La denominazione
di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata deve comprendere la
locuzione "a responsabilità limitata" (articolo 12, paragrafo 2) I campi contrassegnati
da un asterisco* sono obbligatori. I.1) Denominazione, indirizzo e recapiti Denominazione ufficiale*: Sede sociale*: Città*: || Codice postale: || Paese*: Recapiti: All'attenzione di: || Telefono: E-mail: || Fax: Indirizzi Internet (se del caso) I.2)
DURATA DEL GRUPPO*: Durata del gruppo: periodo indeterminato fino al: // (gg/mm/aaaa) Data di registrazione/pubblicazione : // (gg/mm/aaaa) II. Obiettivi* ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Codice NUTS Codice NUTS Codice NUTS Codice NUTS III. Informazioni aggiuntive sulla denominazione del gruppo (se del caso) Denominazione in (indicare una versione nazionale appropriata) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Altra: _____ Denominazione completa (se del caso):_________________________________________________________________ Denominazione abbreviata (se del caso):___________________________________________________________ -----------------------------------------
La sezione III va utilizzata più volte a seconda delle necessità ----------------- IV. Membri* IV. 1) Numero totale di membri del gruppo*: IV.2) Informazioni sui membri* Denominazione ufficiale*: Indirizzo postale: Città: || Codice postale: || Paese*: Recapiti: All'attenzione di: || Telefono: E-mail: || Fax: Indirizzi Internet (se del caso) Tipo di membro*: Stato membro Autorità nazionale Autorità regionale Autorità locale Organismo di diritto pubblico Impresa pubblica Associazione di: · Stati membri Totale:* · Autorità nazionali Totale:* · Autorità regionali Totale:* · Autorità locali Totale:* · Organismi di diritto pubblico Totale:* · Imprese pubbliche Totale:* Paese terzo o territorio d'oltremare ---------------------------------------
La sezione IV.2 va utilizzata più volte a seconda delle necessità
--------------- V. Informazioni aggiuntive (se del caso) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ VI.
Data di spedizione del presente avviso: // (gg/mm/aaaa) [1] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio "L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un
Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)" (COM(2011) 462 definitivo
del 29.7.2011). [2] http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Pages/welcome.aspx [3] I risultati sono pubblicati
nelle "Conclusions of the
Committee of the Regions about the joint consultation – The Review of
Regulation (EC) 1082/2006 on the European Grouping of Territorial
Cooperation", Comitato
delle regioni, 2010,
http://www.cor.europa.eu/COR_cms/ui/ViewDocument.aspx?contentid=366960dd-3c03-4efa-9230-665455fa6bb5 [4] Parere d'iniziativa del Comitato delle regioni
"Nuove prospettive per la revisione del regolamento GECT" (CdR
100/2010 definitivo). Relatore: Alberto Núnez Feijóo. [5] Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) del
Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio
per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1):
"Nelle fattispecie in cui la responsabilità finanziaria dei suoi membri
non è illimitata, l'ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei
rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento dell'infrastruttura." [6] GU C ... del ... , pag. .... [7] GU C ... del ... , pag. .... [8] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19. [9] COM(2011) 462 definitivo. [10] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. [11] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. [12] Protocollo n. 3 della Convenzione quadro europea sulla
cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali per quanto
riguarda l'istituzione di gruppi euroregionali di cooperazione (GEC), aperto
alla firma il 16 novembre 2009. [13] GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1. [14] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. [15] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114