Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020 /* COM/2011/0608 definitivo - 2011/0269 (COD) */
{SEC(2011)1130
final} {SEC(2011)1131
final} MOTIVAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA ·
Contesto generale Nella sua comunicazione intitolata "Un
bilancio per la strategia Europa 2020"[1], la Commissione sottolinea
la necessità di raccogliere in modo efficace un certo numero di sfide che
rappresentano una minaccia significativa per la coesione sociale e la
competitività. Queste sfide urgenti sono essenzialmente collegate ai bassi
livelli di qualificazione, ai risultati insoddisfacenti della politica attiva a
favore del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione, all'esclusione
sociale dei gruppi emarginati e alla scarsa mobilità della manodopera. In questo contesto è stata riconosciuta la
necessità di fornire, per la durata del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014
– 2020, un aiuto specifico e puntuale ai lavoratori colpiti da esuberi
collegati ai grandi cambiamenti strutturali derivanti dalla crescente
mondializzazione della produzione e delle strutture commerciali. Come durante
il periodo di programmazione 2007-2013, questo aiuto specifico sarà garantito
attraverso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), uno
degli strumenti speciali esistenti la cui utilizzazione non intacca i tetti di
spesa del QFP. In questa stessa comunicazione, la Commissione ha indicato
che l'Unione dovrebbe inoltre mobilitare il FEG per fornire un aiuto in caso di
esuberi su vasta scala dovuti a un grave deterioramento della situazione
economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa. Il campo
di applicazione degli interventi del FEG sarà inoltre ampliato al fine di
fornire un sostegno transitorio agli agricoltori per facilitare il loro
adattamento a una nuova situazione del mercato risultante della conclusione da
parte dell'Unione di accordi commerciali relativi a prodotti agricoli. ·
Motivazione e obiettivi della proposta Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG) è stato creato inizialmente per la durata del periodo di programmazione 2007
– 2013 con il regolamento (CE) n. 1927/2006[2] al fine di
fornire all'Unione europea uno strumento in grado di recare un aiuto, in uno
spirito di solidarietà, ai lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro a
causa di grandi cambi strutturali del commercio mondiale derivanti dalla
globalizzazione, nel caso in cui tali esuberi abbiano impatti negativi
importanti sull'economia regionale e locale. Cofinanziando misure attive del
mercato del lavoro, il FEG si propone di facilitare il reinserimento dei
lavoratori nei settori, territori o mercati del lavoro che subiscono lo shock
di una perturbazione economica grave. Considerata l'ampiezza della crisi finanziaria ed
economica e il suo rapido sviluppo nel 2008, la Commissione si è proposta, nel
suo Piano europeo per il rilancio economico[3], di rivedere il
regolamento (CE) n. 1927/2006. Oltre ad alcune modifiche permanenti basate sui
primi anni di attuazione del FEG, questa revisione[4]
ha l'obiettivo principale di prorogare dal 1° maggio 2009 al 30 dicembre 2011
il campo di applicazione del FEG per consentire all'Unione di testimoniare la
sua solidarietà fornendo un aiuto ai lavoratori licenziati a causa della crisi
finanziaria ed economica mondiale, ed inoltre di elevare il tasso di
cofinanziamento dal 50 al 65%, alleggerendo in tal modo l'onere per gli Stati
membri. Tenuto conto della situazione economica attuale e della necessità di
risanare le finanze pubbliche, la Commissione ha proposto[5]
di prorogare la deroga temporanea relativa alla crisi sino al 31 dicembre 2013,
vale a dire sino alla fine del periodo di applicazione del regolamento (CE) n.
1927/2006. Questa proposta ha come obiettivo principale di
garantire il proseguimento del FEG nel corso del prossimo periodo di
programmazione, conformemente ai principi base definiti per il QFP 2014 – 2020,
che ha anche ampliato il campo di applicazione del FEG agli agricoltori. Conformemente all'obiettivo principale del
regolamento (CE) n. 1927/2006, la proposta intende testimoniare, a livello
dell'UE, la solidarietà verso i lavoratori licenziati colpiti da circostanze
eccezionali e dare loro un aiuto in grado di favorire il loro reinserimento
rapido nel mercato del lavoro, conformemente agli obiettivi della strategia
Europa 2020. In particolare, il FEG darà un aiuto ai lavoratori
che hanno perduto il posto di lavoro a causa di grandi cambiamenti della
struttura del commercio mondiale, conformemente all'obiettivo principale del
FEG fissato nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Il FEG potrà
inoltre intervenire in caso di crisi impreviste che comportano un grave
deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale. Tali
crisi impreviste potrebbero comportare, ad esempio, una grave recessione in
importanti partner commerciali, un crollo del sistema finanziario comparabile a
quello del 2008, un grave problema di approvvigionamento di energia o di
materie prime essenziali, un disastro naturale. Il FEG potrà inoltre sostenere
gli agricoltori al fine di consentire il loro adattamento a una nuova
situazione di mercato derivante da un accordo commerciale, come ad esempio un
accordo sui prodotti agricoli concluso dall'Unione. Tali eventuali accordi
commerciali futuri sono, ad esempio, quelli in corso di negoziazione con i
paesi del Mercosur o quelli previsti nel contesto dell'Organizzazione mondiale
del commercio a titolo del programma di Doha per lo sviluppo. Al fine di garantire che il FEG rimanga uno
strumento valido a livello europeo, una domanda di contributo del FEG a favore
dei lavoratori può essere presentata quando il numero di esuberi raggiunge una
soglia minima. L'esperienza ricavata dal funzionamento del regolamento (CE) n. 1927/2006
ha dimostrato che una soglia di 500 esuberi nel corso di un determinato periodo
di riferimento è accettabile, in particolare tenuto conto della possibilità di
presentare domande per un numero inferiore di esuberi nel caso di mercati del
lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali. Per il settore agricolo, una domanda d'intervento
del FEG sarebbe presentata su una base diversa. Nell'analisi effettuata dai
servizi della Commissione per i negoziati commerciali, saranno fornite
informazioni ex-ante relative ai settori e/o prodotti suscettibili di essere
influenzati dai volumi di importazione più elevati direttamente derivanti da
tali accordi commerciali. Dal momento in cui l'accordo commerciale è siglato, i
servizi della Commissione effettuano un esame più approfondito dei settori o
prodotti per i quali sono previsti un aumento sostanziale del volume delle
importazioni nell'Unione, valutandone il probabile effetto sui redditi
settoriali. La Commissione designerà su questa base i settori agricoli e i
prodotti e, ove opportuno, le regioni che possono beneficiare di un intervento
del FEG. Gli Stati membri potranno presentare una domanda di contributo del FEG,
nella misura in cui potranno dimostrare che i settori che possono beneficiare
di un aiuto hanno subito importanti perdite collegate al commercio, che i
redditi degli agricoltori attivi in questi settori sono stati colpiti e che gli
agricoltori interessati sono stati identificati. Per garantire che l'aiuto fornito a titolo del FEG
sia disponibile per i lavoratori indipendentemente dal loro contratto di lavoro
o dal tipo di rapporto di lavoro, la nozione di "lavoratori" è
ampliata in modo da comprendere non solo i lavoratori che dispongono di
contratti di lavoro a durata indeterminata, come nel regolamento (CE) n. 1927/2006,
ma anche i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori
interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i
lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori). Dal momento che l'accesso al FEG è condizionato al
fatto che i lavoratori devono essere stati licenziati ovvero, nel caso degli
agricoltori, che siano in fase di adeguamento della parte di attività colpita
dall'accordo commerciale in questione, la proposta prevede disposizioni
particolari relative al modo di contabilizzare i esuberi per ciascun tipo di
lavoratore. Il FEG è destinato a contribuire agli obiettivi di
crescita e di occupazione definiti nella strategia Europa 2020. Per questo
motivo pone l'accento su misure attive a favore del mercato del lavoro volte a
reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un posto di lavoro stabile.
Così come il regolamento (CE) n. 1927/2006, la presente proposta prevede un
contributo finanziario del FEG per un insieme di misure attive a favore del
mercato del lavoro. Il FEG non può contribuire al finanziamento di misure
passive, dal momento che queste ultime non sono compatibili con gli obiettivi
di crescita e di occupazione definiti nella strategia Europa 2020. Possono
essere previste indennità solo se sono concepite come incentivi volti a
facilitare la partecipazione dei lavoratori licenziati a misure attive a favore
del mercato del lavoro. Al fine di garantire un ragionevole equilibrio tra le
vere e proprie misure attive del mercato del lavoro e le indennità
"attivate", è stato previsto un massimale per la quota delle
indennità di un insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro. Per quanto riguarda gli agricoltori, compresi
tutti i membri della famiglia agricola che esercita un'attività nell'azienda,
le misure verteranno essenzialmente sull'acquisizione della formazione e delle
competenze appropriate e sul ricorso a servizi di consulenza che permettano
loro di adeguare le loro attività ed eventualmente di esercitarne di nuove, nel
quadro e/o al di fuori del settore agricolo, e sosterranno in una certa misura
gli investimenti iniziali necessari alla trasformazione o al significativo adeguamento
delle loro attività, al fine di consentire loro di divenire strutturalmente più
competitivi e di garantirsi i mezzi di sussistenza. Un aiuto potrebbe inoltre
essere concesso a favore di attività di cooperazione, al fine di creare nuove
opzioni di mercato destinate più in particolare ai titolari di piccole aziende
agricole. Il FEG è stato collocato al di fuori del QFP a
causa del carattere imprevedibile e urgente delle circostanze che giustificano
la sua mobilitazione. La sua efficacia è stata tuttavia messa a dura prova
dalla lunghezza e dai requisiti procedurali del processo decisionale. Tutte le
parti coinvolte nel processo del FEG dovrebbero avere come obiettivo comune
quello di ridurre per quanto possibile i tempi tra la data di richiesta di un
aiuto a titolo del FEG e la data del pagamento, semplificando le procedure. Gli
Stati membri dovrebbero sforzarsi di presentare una domanda completa quanto
prima possibile, sin dal momento in cui sono soddisfatti tutti i criteri
pertinenti; la Commissione dovrebbe valutare e decidere in merito
all'ammissibilità poco dopo la presentazione di una domanda completa;
l'autorità di bilancio dovrebbe rapidamente adottare la sua decisione di
concedere il finanziamento a titolo del FEG. Per rispondere ai bisogni che si
manifestano all'inizio dell'anno, la Commissione continuerà a proporre, nel
quadro della procedura annuale di bilancio, un importo minimo in stanziamenti
di pagamento per la linea di bilancio relativa. Tenuto conto della natura imprevedibile dei bisogni
in rapporto ai quali può essere mobilitato il sostegno del Fondo, è necessario
riservare una parte dell'importo annuo massimo per coprire le domande di
contributi finanziari presentate dopo il 1° settembre di ogni anno. Nel caso in
cui i bisogni di aiuto a titolo del Fondo superino l'importo rimasto
disponibile, le proposte della Commissione rifletteranno la proporzione
definita per l'aiuto al settore agricolo nel periodo di durata del quadro
finanziario pluriennale. L'aiuto apportato dal FEG si aggiungerà all'azione
svolta negli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale. Per motivi
di corretta gestione finanziaria, il FEG non può sostituire misure già coperte
dai fondi e programmi dell'Unione che figurano nel QFP. Il contributo
finanziario a titolo del FEG non può inoltre sostituire misure che rientrano
nella sfera di responsabilità delle imprese che licenziano in base al diritto
nazionale o agli accordi collettivi. La procedura di bilancio proposta deriva
direttamente dal punto 13 del progetto di accordo interistituzionale[6].
Nella misura del possibile, il processo sarà abbreviato e armonizzato. Tenuto conto del fatto che le misure cofinanziate
dal FEG sono attuate nel quadro di una gestione concorrente con gli Stati
membri, il meccanismo di pagamento del contributo finanziario rimarrà conforme
a quelli applicati per questa modalità di gestione del bilancio dell'Unione.
Allo stesso tempo, gli accordi di finanziamento devono riflettere la portata
delle azioni che devono essere realizzate dagli Stati membri, così come sono
proposte nelle loro domande. Il tasso di cofinanziamento sarà modulato: un
contributo del 50 % al costo dell'insieme di servizi e della sua
attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al 65 %
nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali
almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei
Fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo di convergenza. Tale modulazione ha
lo scopo di garantire che l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i
lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli
Stati membri, come attestano i tassi di cofinanziamento più elevati fissati nel
quadro dei Fondi strutturali. Nel valutare tali domande, la Commissione deciderà
se il cofinanziamento più elevato è giustificato nel caso specifico proposto
dallo Stato membro. Uno dei principali messaggi per il periodo 2014 –
2020 è che le spese a livello dell'Unione devono essere orientate sui risultati,
garantendo in tal modo che le realizzazioni e gli impatti delle spese facciano
progredire l'attuazione della strategia Europa 2020 a favoriscano la
realizzazione dei suoi obiettivi. Per le spese collegate al FEG, il QFP fissa
come obiettivo che almeno il 50% dei lavoratori che ricevono un aiuto del FEG
trovino un impiego stabile dopo 12 mesi. Per consentire alla Commissione di
verificare se gli Stati membri registrano successi nel perseguimento di questo
obiettivo, gli Stati membri presenteranno una relazione intermedia sulla
attuazione dell'aiuto del FEG dopo 15 mesi. Nel quadro dello stesso approccio
orientato sui risultati, la proposta prevede la possibilità per gli Stati
membri, con riserva di approvazione da parte della Commissione, di modificare le
loro misure attive del mercato del lavoro previste se nel corso del periodo di
attuazione di 24 mesi altre misure risultano più pertinenti e promettenti per
ottenere un tasso di reintegrazione più elevato. ·
Disposizioni vigenti nel settore della proposta Come indicato nella comunicazione[7]
sul QFP, i Fondi strutturali, e in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e
il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), garantiranno il finanziamento di
azioni strutturali per la coesione economica, sociale e territoriale. Questo
finanziamento si concentrerà sulle principali priorità della strategia Europa
2020, vale a dire la promozione dell'occupazione, l'investimento nelle
competenze, l'istruzione e l'apprendimento permanente, l'inclusione sociale e
la lotta contro la povertà, nonché il rafforzamento delle capacità
istituzionali e un'amministrazione pubblica efficace. Sia l'FSE che il FESR
consistono in programmi pluriennali che sostengono obiettivi strategici a lungo
termine, in particolare l'anticipazione e la gestione dei cambiamenti e delle
ristrutturazioni, mentre il FEG è stato creato per dare un aiuto in circostanze
eccezionali e al di fuori del quadro della programmazione pluriennale. Come indicato nella stessa comunicazione, la
politica agricola comune (PAC) conserverà la sua attuale struttura a due
pilastri e continuerà a fornire un aiuto diretto agli agricoltori e a sostenere
le misure del mercato, interamente finanziate dal bilancio dell'Unione.
Continuerà inoltre a fornire beni pubblici ambientali specifici, a migliorare
la competitività dei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e a
promuovere la diversificazione dell'attività economica e la qualità della vita
nelle zone rurali a titolo del suo secondo pilastro, e in particolare a titolo
dell'aiuto fornito dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Come i Fondi strutturali, anche il FEASR consiste in programmi pluriennali a
sostegno di obiettivi strategici di lungo periodo. Il FEG, dal canto suo, è stato creato al fine di
consentire all'Unione europea di fornire, in uno spirito di solidarietà, un
aiuto limitato nel tempo ai lavoratori licenziati e agli agricoltori costretti
a cambiare le attività svolte in precedenza, in circostanze eccezionali e al di
fuori del quadro della programmazione pluriennale.. Per promuovere l'utilizzazione efficace degli
strumenti di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, la scelta
dello strumento si baserà su una valutazione volta a verificare se i esuberi
sono dovuti a fattori strutturali o a un deterioramento temporaneo della
situazione dell'occupazione risultante da fattori definiti nel regolamento. ·
Coerenza con altre politiche e obiettivi
dell'Unione Il FEG contribuisce agli obiettivi della strategia
Europa 2020, che dovrebbe consentire all'Unione di emergere più forte dalla
crisi, e di avviare la sua economia verso una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, accompagnata da un elevato livello di occupazione, di
produttività e di coesione sociale. Nella sua comunicazione[8]
"Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva", la Commissione insiste sul ruolo del FEG nel quadro
dell'iniziativa faro "Una politica industriale nell'era della
globalizzazione", in particolare per favorire una rapida redistribuzione
delle competenze per soddisfare le esigenze dei settori e dei mercati emergenti
con elevati tassi di crescita. ·
Impatto sui diritti fondamentali La proposta non ha impatti sui diritti
fondamentali. 2. RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO ·
Consultazione delle parti interessate Si sono tenute due conferenze delle parti
interessate per esaminare il futuro del FEG, nei giorni 25/26 gennaio 2011[9]
e 8 marzo 2011[10]. Una serie di testimonianze[11]
sull'accettazione del FEG sono state raccolte interrogando esperti degli Stati
membri sul futuro del FEG attraverso due questionari inviati loro il 26 agosto
2010 e il 12 ottobre 2010, e le organizzazioni europee delle parti sociali
attraverso un questionario inviato il 2 febbraio 2011. Venticinque Stati membri
hanno risposto; un numero relativamente limitato di organizzazioni e di parti
sociali hanno inviato le loro risposte ma hanno attivamente partecipato alle
conferenze. Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati durante una
riunione di esperti a Porto nei giorni 29 e 30 settembre 2010[12]
e a Bruxelles il 9 marzo 2011[13]. Il principale risultato
di queste consultazioni è stato un massiccio sostegno a favore di uno strumento
d'intervento rapido per i momenti di crisi in caso di esuberi su vasta scala. È
stata tuttavia severamente criticata la complessità della procedura e la
lentezza del processo decisionale attuale. ·
Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti Non è stato necessario ricorrere ad esperti
esterni. ·
Analisi d'impatto L'analisi d'impatto del FEG è coperta dall'analisi
d'impatto[14] degli strumenti
finanziari della Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione,
vale a dire il Fondo sociale europeo (FSE), il FEG, il programma PROGRESS, EURES
e lo strumento di micro finanziamento PROGRESS. Tre opzioni sono state esaminate nell'analisi
d'impatto per il FEG: –
Opzione 1 – Nessun cambiamento di politica, il che significa che il FEG continua senza un bilancio proprio. Dopo
ogni domanda, l'autorità di bilancio deve decidere se la situazione in
questione merita un aiuto. Il principale inconveniente sono i tempi lunghi
delle procedure amministrative collegate al processo di adozione delle
decisioni. I vantaggi essenziali sono la flessibilità dello strumento, in particolare
tenuto conto della natura in gran parte imprevedibile delle spese, la presa di
coscienza che tale strumento suscita nell'ambito del Parlamento europeo in
rapporto ai esuberi su larga scala, la grande visibilità di ciascuna domanda e
la grande visibilità dello stesso FEG. –
Opzione 2 – Integrazione nell'FSE delle
azioni effettuate a titolo del FEG. I principali
inconvenienti sono la necessità di disporre di una dotazione di bilancio
precisa durante il periodo di programmazione, malgrado la natura "non
programmabile" dei esuberi su larga scala, l'eventuale incompatibilità con
i criteri di attribuzione globale utilizzati nella politica di coesione e una
riduzione della visibilità politica del sostegno dell'Unione dal momento che
l'autorità di bilancio non sarebbe coinvolta. I principali vantaggi di questa
opzione sono la maggiore coerenza e la complementarità con l'FSE,
l'abbreviamento del processo di adozione di decisioni e una semplificazione e
un'armonizzazione delle domande d'intervento a titolo del FEG, considerando che
quest'ultimo potrebbe beneficiare delle strutture, delle procedure e dei
sistemi di gestione e controllo dell'FSE, nonché delle semplificazioni inerenti
all'FSE in settori come le spese ammissibili. –
Opzione 3 – Fare del FEG un fondo indipendente
con una propria dotazione di bilancio. I
principali inconvenienti sono la perdita della flessibilità di bilancio,
considerando che un importo fisso sarà attribuito a spese variabili, il
meccanismo di fornitura (impatto negativo sul meccanismo di fornitura rispetto
all'opzione 2 visto che il FEG non beneficerà delle strutture, delle procedure
e dei meccanismi di semplificazione dell'FSE) e infine un rischio di eventuale
sovrapposizione con l'FSE. Il principale vantaggio è l'elevato grado di visibilità
della solidarietà europea. La valutazione ha mostrato che in termini di
rapidità di fornitura dell'aiuto FEG, le opzioni 2 e 3 sono preferibili.
Tuttavia tali opzioni comportano un maggiore rischio di riduzione di efficacia
per la mancata utilizzazione di una parte delle risorse attribuite. La
partecipazione dei decisori politici nell'opzione 1 garantisce il livello più
elevato di impegno pubblico dell'Unione a favore dei lavoratori licenziati. Di
conseguenza, l'opzione 1 è l'opzione preferita, poiché offre la flessibilità
necessaria per consentire un'efficace utilizzazione delle risorse, senza
compromettere il quadro finanziario pluriennale. Tale opzione offrirebbe la
possibilità di semplificare ulteriormente il meccanismo di fornitura e di
migliorare in tal modo l'efficacia dell'aiuto fornito ai lavoratori licenziati
e agli agricoltori colpiti dalla globalizzazione. Per quanto riguarda il regime finanziario, questa
proposta è basata sull'opzione 1, vale a dire uno strumento specifico che
funziona al di fuori del QFP. Il contenuto specifico delle disposizioni, e in
particolare l'adeguamento delle regole del FEG per ricomprendere gli
agricoltori, è stato oggetto di un esame più dettagliato nella valutazione
ex-ante che accompagna questa proposta. La valutazione ex-ante[15]
ha esaminato tre opzioni: –
Opzione 1 – Nessun cambiamento di politica: in questo caso il FEG continua a funzionare secondo le
regole attuali cosò come modificate dalla "deroga relativa alla
crisi" e in funzione delle azioni ammissibili; –
Opzione 2 – Ampliamento della popolazione
ammissibile: ciò significa che il FEG continua a
funzionare secondo le regole attuali così come modificate dalla "deroga
relativa alla crisi" e in funzione delle azioni ammissibili come
nell'opzione 1, ma i suoi criteri d'intervento sono ampliati al fine di coprire
i lavoratori interinali e i lavoratori titolari di contratti a durata
determinata; –
Opzione 3 – Ulteriore ampliamento della
popolazione ammissibile e delle azioni ammissibili:
il FEG amplia in questo modo l'opzione 2 integrando nella popolazione
ammissibile i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i
lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) ed allargando il campo delle
azioni ammissibili per prendere in considerazione le esigenze specifiche dei
proprietari/dirigenti. Sulla base della valutazione dei vantaggi e degli
inconvenienti delle tre opzioni sopra descritte, questa proposta estende
l'aiuto alla manodopera che subisce gli effetti negativi della globalizzazione
delle attività economiche, delle situazioni di crisi impreviste o di accordi
commerciali, sia in quanto dipendenti permanenti o temporanei, sia in quanto
proprietari/dirigenti o lavoratori autonomi. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA ·
Riassunto della misura proposta La proposta intende garantire il proseguimento del
FEG nel corso del prossimo periodo di programmazione, conformemente ai principi
di base definiti per il QFP 2014 – 2020. Il FEG dovrebbe permettere all'Unione
di dimostrare la sua solidarietà a livello dell'Unione e di dare un aiuto ai
lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della globalizzazione, in
seguito a una crisi imprevista o ad accordi commerciali che influenzano il
settore agricolo. ·
Base giuridica Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea,
in particolare il terzo capoverso dell'articolo 175 e gli articolo 42 e 43. Il terzo capoverso dell'articolo 175 stabilisce
che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e
del Comitato delle regioni, possono adottare azioni se azioni specifiche si
rivelano necessarie al di fuori dei fondi a finalità strutturale e della
politica agricola comune, fatte salve le misure decise nell'ambito di altre
politiche dell'Unione. Per quanto riguarda specificamente le disposizioni
del presente regolamento relative all'aiuto agli agricoltori attivi, l'assistenza
del FEG può essere considerata come un aiuto alle attività agricole e come
un'azione adottata nel perseguimento di un obiettivo esplicito della politica
agricola dell'Unione. Gli articoli 42 e 43 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea costituiscono pertanto la base giuridica appropriata per le
misure destinate agli agricoltori. ·
Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica dal
momento che la proposta non rientra nell'ambito di competenza esclusiva
dell'Unione. L'obiettivo consistente nel dimostrare la
solidarietà dell'Unione europea in circostanze eccezionali con la parte dei
lavoratori che subiscono gli effetti negativi della globalizzazione, di una
crisi imprevista o di accordi commerciali, non può essere raggiunto in modo
soddisfacente dai soli Stati membri. Può essere meglio perseguito a livello
dell'Unione europea poiché il FEG costituisce un'espressione di solidarietà a
livello degli Stati membri e tra di loro. Per ottenere un contributo
finanziario del FEG, occorrerà l'accordo delle due branche dell'autorità di
bilancio; l'aiuto concesso sarà pertanto l'espressione della solidarietà
dell'Unione e degli Stati membri. La proposta contribuirà in tal modo a rendere
l'obiettivo di solidarietà dell'Unione in circostanze eccezionali più
tangibile, in particolare per i lavoratori colpiti e più in generale per i
cittadini dell'Unione. ·
Principio di proporzionalità Conformemente al principio di proporzionalità, le
disposizioni della presente proposta non vanno al di là di quanto è necessario
per raggiungere i suoi scopi. Gli obblighi imposti agli Stati membri riflettono
la necessità di aiutare i lavoratori colpiti ad adattarsi a circostanze
mutevoli e a ritrovare rapidamente un lavoro. L'onere amministrativo per
l'Unione e per le autorità nazionali è stato limitato a quanto è necessario
affinché la Commissione possa esercitare la sua responsabilità in materia di
esecuzione del bilancio generale dell'Unione. Dal momento che il contributo
finanziario è versato allo Stato membro conformemente al principio della
gestione concorrente, tale Stato sarà tenuto a presentare una relazione sul
modo in cui il contributo è stato utilizzato. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento Altri strumenti non sarebbero appropriati per il
motivo sopra esposto: l'obiettivo consistente nel dimostrare la solidarietà
dell'Unione europea può essere raggiunto solo mediante uno strumento giuridico
direttamente applicabile. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Il FEG è uno degli strumenti speciali che non
figurano nel QFP, con una dotazione massima di 3 miliardi di euro per il
periodo dal gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, mentre l'importo
destinato al sostegno dell'agricoltura non supera i 2,5 miliardi di euro
(prezzi 2011). Il suo funzionamento è disciplinato dal punto 13
del progetto di accordo interistituzionale[16] tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia
di bilancio e la sana gestione finanziaria. Non può superare un importo massimo annuo di 429
milioni di euro. 5. ELEMENTI OPZIONALI 2011/0269 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione 2014 - 2020 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo capoverso, e gli
articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[17], visto il parere del Comitato delle regioni[18], deliberando conformemente alla procedura
legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il 26 marzo 2010, il Consiglio Europeo ha approvato
la proposta della Commissione di lanciare una nuova strategia, "Europa
2020". Una delle tre priorità per la strategia Europa 2020 è la crescita
inclusiva in grado di favorire l'autonomia dei cittadini grazie a un tasso di
occupazione elevato, investendo nelle competenze, lottando contro la povertà,
modernizzando i mercati del lavoro e i sistemi di formazione e di protezione
sociale per aiutare le persone a partecipare e a gestire i cambiamenti,
rafforzando la coesione sociale. (2)
Il Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEG) è stato creato dal regolamento (CE) n. 927/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[19]
per la durata del quadro finanziario dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013,
per consentire all'Unione di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori
che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della
struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e di fornire loro un
aiuto in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del
lavoro. Questo obiettivo iniziale del FEG rimane valido. (3)
Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020[20],
la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di
sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra
occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del
quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il
reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in
settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione
economica grave. Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in
situazioni di urgenza e in circostanze impreviste, il FEG dovrebbe rimanere al
di fuori del quadro finanziario pluriennale. (4)
Il campo di applicazione del regolamento (CE) n.
1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal
regolamento (CE) n. 546/2009[21] nel quadro del Piano
europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno
perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. Per
consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi, sarebbe
opportuno che il suo campo di applicazione copra i esuberi dovuti a un grave
deterioramento della situazione economica derivante da una crisi inattesa
comparabile alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l'economia dal
2008. (5)
Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio
per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe
essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova
situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali
internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un
adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti,
aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro
passaggio ad attività non agricole. (6)
Al fine di preservare la dimensione europea del
FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi
raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni
ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze
eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di
esuberi. Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere
definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo
commerciale. (7)
I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere
un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o
di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori
titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i
proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che
cessano la loro attività, nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le
loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi
commerciali, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del
presente regolamento. (8)
Per quanto riguarda gli agricoltori, il campo di
applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti
di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del
GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione
Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le
loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla
data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa
attuazione. (9)
I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere
orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro
volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività
lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, anche per il
settore agricolo. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato
di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato. (10)
Al momento di configurare l'insieme coordinato di
misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano
l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei
lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro
nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori
entro 12 mesi dalla data della domanda. (11)
Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i
lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio
per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari
deve essere eccezionale e limitata nel tempo. (12)
In conformità con il principio di buona gestione
finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire misure
di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro
dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione. (13)
E' opportuno inserire disposizioni particolari
concernenti le azioni di informazione e di comunicazione relative ai casi
coperti dal FEG e ai risultati ottenuti. Inoltre, per garantire un'informazione
del pubblico più efficace e creare sinergie più solide tra le attività di
comunicazione realizzate su iniziativa della Commissione, le risorse destinate
alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento devono anche
contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità strategiche
dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali
del presente regolamento. (14)
Affinché l'espressione della solidarietà
dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di
cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di
cofinanziamento: un contributo del 50 % al costo dell'insieme di servizi e
della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo
tasso al 65 % nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul
territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un
finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo di convergenza. (15)
Per facilitare l'applicazione del presente
regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data
alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del
FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire
servizi personalizzati ovvero, nel caso degli agricoltori, a partire dalla data
di indicata nell'atto della Commissione in conformità dell'articolo 4,
paragrafo 3. (16)
Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel
corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un
quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre.
I contributi finanziari versati durante il resto dell'anno devono essere
attribuiti tenendo conto del tetto globale fissato per l'aiuto agli agricoltori
nel quadro finanziario pluriennale. (17)
L'accordo interistituzionale tra il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione del […………..] sulla cooperazione in
materia di bilancio e la sana gestione finanziaria[22]
("l'accordo interistituzionale") determina il quadro di bilancio del
FEG. (18)
Nell'interesse dei lavoratori che hanno perduto il
lavoro, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano
all'attuazione del FEG fanno del loro meglio per ridurre i tempi di trattamento
e semplificare le procedure. (19)
Al fine di consentire alla Commissione di
effettuare un monitoraggio continuo dei risultati ottenuti in materia di aiuto
da parte del FEG, gli Stati membri presentano relazioni intermedie e finali
sull'attuazione del FEG. (20)
Gli Stati membri devono rimanere responsabili
dell'attuazione del contributo finanziario e della gestione e del controllo
delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione, in conformità con il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
("il regolamento finanziario")[23]. È opportuno che
gli Stati membri giustifichino l'uso fatto del contributo finanziario ricevuto
a titolo del FEG. (21)
Considerando che gli obiettivi del presente
regolamento non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati
membri e pertanto, a causa della loro portato e dei loro effetti, possono
essere meglio perseguiti a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure,
conformemente al principio di sussidiarietà posto dall'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da
tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario
per il perseguimento di questi obiettivi. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Obiettivo Il presente regolamento crea il Fondo europeo
di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la durata del quadro finanziario
pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Il FEG si propone di contribuire alla crescita
economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di
testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro
in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio
mondiale dovute alla globalizzazione, di accordi commerciali che colpiscono
l'agricoltura o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado
di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che
consenta loro di modificare o adattare le loro attività agricole. Le azioni che beneficiano dei contributi
finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di
garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni
trovino un'occupazione stabile entro un anno a decorrere dalla data della domanda.
Articolo 2
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica alle
domande presentate dagli Stati membri relative a contributi finanziari a favore: (a)
dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza
di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla
globalizzazione, dimostrate più in particolare da un sostanziale aumento delle
importazioni nell'Unione, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione
in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi
terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante
sulla situazione economica locale, regionale o nazionale; (b)
dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un
grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale
in seguito a una crisi inattesa, a condizione che possa essere stabilito un
collegamento diretto e dimostrabile tra i esuberi e la crisi; (c)
dei lavoratori che cambiano le attività agricole
precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da
parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di
liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude
tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste
ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea
di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei
relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o
regionale. Articolo 3
Definizioni Ai fini del
presente regolamento, si intende per "lavoratore": (a)
i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato il cui contratto o rapporto di lavoro è conforme
all'articolo 4; o (b)
i lavoratori a tempo determinato, come definiti
nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio[24], il cui
contratto o rapporto di lavoro è conforme all'articolo 4, paragrafo 1, lettere
a) o b), che termina e non è rinnovato entro il termine fissato dalla stessa
disposizione dell'articolo 4; o (c)
i lavoratori tramite agenzia interinale, come
definiti all'articolo 3 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio[25], la cui impresa
utilizzatrice è un'impresa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere
a) o b), e la cui missione nell'impresa utilizzatrice termina e non è rinnovata
entro il termine fissato dalla stessa disposizione dell'articolo 4; o (d)
i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie
imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del
nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione, se
agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita
dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure
relative al settore specifico. Articolo 4
Criteri d'intervento 1.
Il FEG concede un contributo finanziario quando
sussiste una delle condizioni stabilite alle lettere (a), (b) e (c) dell'articolo
1 ed ha come conseguenza: (a)
il licenziamento di almeno 500 dipendenti di
un'impresa di uno Stato membro, su un periodo di quattro mesi, compresi i
lavoratori che perdono il lavoro nelle imprese dei fornitori o dei produttori a
valle dell'impresa in questione; ovvero (b)
il licenziamento, su un periodo di nove mesi, di
almeno 500 dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano
nel settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2
e situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di
due regioni contigue di livello NUTS II, nella misura in cui più di 500
dipendenti siano licenziati in due regioni combinate. 2.
In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte
o in circostanze eccezionali, debitamente giustificate dallo Stato membro che
ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del
presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati
alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti,
quando i esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale.
Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai
punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto. 3.
Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla
di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni,
dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo
dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero
importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti
delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone
geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il
potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento,
condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le
spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario,
il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2. 4.
I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie
imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ovvero, nel caso degli
agricoltori, che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai
fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati. Articolo 5
Calcolo degli esuberi Per il calcolo del numero di esuberi di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, un esubero è calcolato: (a)
per i lavoratori con contratti di lavoro a tempo
indeterminato o per i lavoratori titolari di contratti a tempo determinato che
si concludono prima della loro scadenza, a partire: (1)
dalla data alla quale il datore di lavoro notifica
il preavviso di licenziamento o di rescissione del contratto di lavoro al
lavoratore; ovvero (2)
dalla data della rescissione di fatto del contratto
di lavoro prima della sua scadenza; ovvero (3)
dalla data alla quale il datore di lavoro,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE
del Consiglio[26], notifica il progetto di
licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente per iscritto; in questo
caso, lo Stato membro che ha presentato la domanda fornisce ulteriori
informazioni alla Commissione sul numero reale di licenziamenti effettuati
conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, prima del completamento della
valutazione da parte della Commissione. (b)
per i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori
temporanei tramite agenzia, a partire: (1)
dalla data della rescissione di fatto del contratto
di lavoro, ovvero (2)
dalla fine della missione presso l'impresa
utilizzatrice, ovvero (3)
dalla data alla quale perdono il lavoro. (c)
Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e
medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori), l'esubero
viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una
delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle
disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla
data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente
all'articolo 4, paragrafo 3. Lo Stato membro precisa nella sua domanda, per
ciascuna impresa o lavoratore autonomo interessato, il modo in cui sono
conteggiati gli esuberi. Articolo 6
Lavoratori ammissibili Lo Stato membro che presenta la domanda può
offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai lavoratori interessati,
che possono comprendere: (a)
tutti i lavoratori licenziati conformemente
all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1,2 o 3, (b)
i lavoratori licenziati prima o dopo il periodo di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), o paragrafo 2, se una domanda presentata
a titolo dell'articolo 4, paragrafo 2, non risponde ai criteri stabiliti
dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), (c)
gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti
attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo
commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità
dell'articolo 4, paragrafo 3. I lavoratori di cui alla lettera (b) sono
considerati come ammissibili, a condizione che siano stati licenziati dopo
l'annuncio generale degli esuberi progettati e possa essere stabilito un chiaro
nesso causale con l'evento da cui hanno avuto origine gli esuberi durane il
periodo di riferimento. Articolo 7
Azioni ammissibili 1.
Può essere concesso un contributo finanziario a
misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato
di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del
lavoro dipendente o autonomo ovvero, nel caso degli agricoltori, il cambio o
l'adeguamento delle attività precedentemente svolte, dei lavoratori interessati
che hanno perduto il lavoro. L'insieme coordinati di servizi personalizzati può
comprendere in particolare: (a)
l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento
professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al
ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività
professionali autonome e alla creazione di imprese o al cambio o adeguamento di
attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di
cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione
dell'esperienza acquisita; (b)
misure speciali di durata limitata, come le
indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle
assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le
indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità
per i servizi di custodia o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola),
tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente
documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione, e (c)
misure volte a incentivare in particolare i
lavoratori in situazione svantaggiata o anziani a rimanere o ritornare sul
mercato del lavoro. I costi delle misure di cui al punto (b) non
possono superare il 50% dei costi totali dell'insieme coordinato dei servizi
personalizzati enumerati nel presente paragrafo. Il costo degli investimenti negli attivi materiali
per le attività indipendenti e la creazione di imprese o per il cambio o
adeguamento significativo di attività non può superare i 35 000 euro. 2.
Le seguenti misure non sono ammissibili al
contributo finanziario del FEG: (a)
le misure speciali di durata limitata elencate al
paragrafo 1, lettera (b), che non sono condizionate alla partecipazione attiva
dei lavoratori destinatari ad attività di ricerca di lavoro e ad attività di
formazione; (b)
le misure che rientrano nella sfera di
responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di
contratti collettivi. 3.
Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato
la domanda, può essere concesso un contributo finanziario per le attività di
preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e di
rendicontazione. Articolo 8
Domande 1.
Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione
entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti ovvero,
ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente
all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali debitamente
giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni
supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di
che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili.
La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a
decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di
domanda incompleta) di sei mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di
quale sia la data più prossima. 2.
Questa domanda comprende le seguenti informazioni: (a)
un'analisi motivata del collegamento tra gli
esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o
un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o
nazionale in seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato
nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo
commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del
GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione
Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c). Quest'analisi
è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare
il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4; (b)
una valutazione del numero di esuberi accompagnata
da giustificazioni, conformemente all'articolo 5, e una spiegazione degli
eventi all'origine degli esuberi; (c)
l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei
fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle
categorie di lavoratori interessate; (d)
gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e
sull'occupazione ai livelli locale, regionale o nazionale; (e)
una stima del bilancio per ciascuna delle
componenti dell'insieme coordinato di servizi personalizzati ai lavoratori
interessati; (f)
le date alle quali i servizi personalizzati ai
lavoratori interessati e le attività per l'attuazione del FEG, come definite all'articolo
7, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, hanno avuto inizio o devono iniziare; (g)
le procedure seguite per la consultazione delle
parti sociali o eventualmente di altre organizzazioni interessate; (h)
un'attestazione di conformità dell'aiuto FEG
richiesto con le norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti
di Stato, nonché un attestato da cui risulti che i servizi personalizzati non
si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle
imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi; (i)
le fonti nazionali di cofinanziamento; (j)
eventualmente, qualunque altro requisito previsto
nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. 3.
Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2
e di qualunque informazione supplementare fornita dallo Stato membro che
presenta la domanda entro il termine previsto dal paragrafo 1, la Commissione
determina, in consultazione con lo Stato membro interessato, se sono rispettate
le condizioni per la concessione di un contributo finanziario. Articolo 9
Complementarità, conformità e
coordinamento 1.
L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati completa
le azioni realizzate dagli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e
locale. 2.
Il contributo finanziario sarà limitato al minimo
necessario per garantire solidarietà e sostegno ai lavoratori individuali
licenziati. Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione
nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in materia di
aiuti di Stato. 3.
In conformità con le loro rispettive
responsabilità, la Commissione e lo Stato membro che ha presentato la domanda
garantiscono il coordinamento dell'aiuto fornito dei fondi dell'Unione. 4.
Lo Stato membro che ha presentato la domanda
garantisce che le azioni specifiche che ricevono un contributo finanziario non
ricevano anche un aiuto da altri strumenti finanziari dell'Unione. Articolo 10
Uguaglianza tra uomini e donne e non-discriminazione La Commissione e gli Stati membri garantiscono
la promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e l'integrazione della
prospettiva di genere nelle varie tappe di attuazione del contributo
finanziario. La Commissione e lo Stato membro adottano le misure appropriate
per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o
etnica, la religione o le convenzioni, una disabilità, l'età, l'orientamento
sessuale e il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro nelle varie
tappe di attuazione del contributo finanziario e nell'accesso ad esso. Articolo 11
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 1.
Su iniziativa della Commissione, ed entro i limiti
di un massimale dello 0,5% dell'importo annuo massimo del FEG, il FEG può
essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di sorveglianza, di
raccolta di dati e di creazione di una base di conoscenze pertinente per
l'attuazione del FEG. Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo
e tecnico nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessaria all'applicazione
del presente regolamento. 2.
Entro i limiti del tetto fissato al paragrafo 1, l'autorità
di bilancio rende disponibile, all'inizio di ogni anno, un importo destinato
all'assistenza tecnica, sulla base di una proposta della Commissione. 3.
I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti
conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione
applicabili a questa modalità di esecuzione del bilancio. 4.
L'assistenza tecnica della Commissione comprende la
fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per
l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione può
anche fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali
europee e nazionali. Articolo 12
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.
Lo Stato membro che presenta la domanda realizza
una campagna d'informazione e di pubblicità concernente le azioni finanziate.
Tale campagna è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e
regionali, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico
generale. La campagna valorizza il ruolo dell'Unione e garantisce la visibilità
del contributo del FEG. 2.
La Commissione crea un sito Internet, disponibile
in tutte le lingue dell'Unione, per fornire informazioni sul FEG, orientamenti
per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e
respinte, sottolineando il ruolo dell'autorità di bilancio. 3.
La commissione realizza azioni di informazione e
comunicazione relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti. 4.
Le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento contribuiscono a
coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità strategiche
dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali
del presente regolamento. Articolo 13
Determinazione del contributo finanziario 1.
Sulla base della valutazione effettuata conformemente
all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi
previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile
l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere,
eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può
superare il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo
2, lettera (e), o il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli
Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è
ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo
di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il
cofinanziamento del 65 % è giustificato. 2.
Se sulla base della valutazione effettuata
conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la Commissione conclude che sono
soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in
base a quanto previsto dal presente regolamento, inizia immediatamente la
procedura prevista all'articolo 15. 3.
Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione
conclude che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un
contributo finanziario, ne informa lo Stato membro che ha presentato la domanda
quanto prima possibile. Articolo 14
Spese ammissibili Possono essere oggetto di un contributo finanziario
del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8,
paragrafo 2, lettera (h), alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi
personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative
per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente
paragrafi 1 e 3. Nel caso degli agricoltori, le spese sono
ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata
nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. Articolo 15
Procedura di bilancio 1.
Le modalità del FEG sono conformi al punto 13
dell'accordo interistituzionale. 2.
Gli stanziamenti concernenti il FEG sono iscritti
nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di accantonamento. 3.
Se la Commissione è giunta alla conclusione che
sono rispettate le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a
titolo del FEG, presenta una proposta per la sua attuazione. La decisione di
mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dalle due branche dell'autorità di
bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento
europeo delibera alla maggioranza dei componenti e dei tre quinti dei voti
espressi. Contemporaneamente alla presentazione del progetto
di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenta alle due branche
dell'autorità di bilancio una proposta di trasferimento alle linee di bilancio
pertinenti. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di dialogo a tre. I trasferimenti relativi al FEG saranno effettuati
conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. 4.
Congiuntamente al progetto di decisione di
mobilitazione del FEG, la Commissione adotterà una decisione di concessione di
un contributo finanziario, mediante un atto di esecuzione, che entrerà in
vigore alla data alla quale l'autorità di bilancio adotterà la decisione di
mobilitazione del FEG. 5.
Una proposta conforme al paragrafo 3 comprende i
seguenti elementi: (a)
la valutazione realizzata conformemente
all'articolo 8, paragrafo 3, accompagnata da un riassunto delle informazioni
sulle quali si basa; (b)
gli elementi comprovanti che sono rispettati i criteri
indicati agli articoli 4 e 9; e (c)
i motivi che giustificano gli importi proposti. 6.
Il 1° settembre di ogni anno, almeno un quarto
dell'importo massimo annuo del FEG rimane disponibile per rispondere alle
esigenze che si manifestano sino alla fine dell'anno. Articolo 16
Versamento e utilizzazione del contributo finanziario 1.
In seguito all'entrata in vigore di una decisione
relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo
4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo
finanziario allo Stato membro sotto forma di un prefinanziamento pari ad almeno
il 50% del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito se
necessario da pagamenti intermedi e finali. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione
contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente
all'articolo 18, paragrafo 3. 2.
Tale contributo finanziario è attuato nel quadro di
una gestione ripartita tra gli Stati membri e la Commissione, conformemente al
regolamento finanziario. 3.
Le condizioni precise di finanziamento, in
particolare il tasso di prefinanziamento e le modalità relative ai pagamenti
intermedi e finali, sono definiti dalla Commissione nella decisione di concisione
di un contributo finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 4. Pagamenti intermedi sono effettuati per rimborsare
le spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione di azioni ammissibili,
con riserva della presentazione alla Commissione di una dichiarazione delle
spese firmata dal rappresentante di un organismo pubblico omologato,
conformemente all'articolo 21. 4.
Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili di
cui all'articolo 6 quanto prima possibile, ma in ogni caso entro 24 mesi dalla
data della domanda, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1. 5.
Al momento dell'esecuzione delle azioni comprese
nel pacchetto di servizi personalizzati, lo Stato membro può presentare alla Commissione
una proposta di modificare tali azioni aggiungendo altre azioni ammissibili di
cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere (a) e (c), nella misura in cui tali
modifiche siano debitamente giustificate e il totale non superi il contributo
finanziario di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta le revisioni proposte
e, in caso di accordo, ne informa lo Stato membro. 6.
Le spese sostenute nell'ambito di quanto stabilito
all'articolo 7, paragrafo 3, sono ammissibili sino alla data limite per la
presentazione della relazione. Articolo 17
Utilizzazione dell'euro Nelle domande, decisioni di concessione di un
contributo finanziario e relazioni nel quadro del presente regolamento, nonché
in qualunque altro documento relativo, tutti gli importi sono espressi in euro. Articolo 18
Relazioni intermedia e finale e chiusura 1.
Entro 15 mesi dalla data della domanda prevista
all'articolo 8, paragrafo 1, o entro la data stabilita dalla decisione della
Commissione adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro
presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del
contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il
calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento
professionale o di avvio di nuove attività raggiunto 12 mesi dopo la data della
domanda. Inoltre, la relazione intermedia contiene i
seguenti elementi: (a)
una descrizione dell'insieme coordinato di servizi
personalizzati e delle relative spese, in particolare della sua complementarità
con le azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell'Unione, nonché
informazioni sulle azioni che rivestono un carattere obbligatorio per le
imprese interessate in virtù della legislazione nazionale o di contratti
collettivi; (b)
una descrizione delle misure adottate e previste
dalle autorità nazionali, regionali e locali, dai fondi dell'Unione, dalle
parti sociali e dalle imprese, compresa una stima del modo in cui esse
contribuiscono al reinserimento professionale dei lavoratori o a nuove
attività. 2.
Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto
all'articolo 16, paragrafo 4, lo Stato membro presenta alla Commissione una
relazione finale relativa all'attuazione del contributo finanziario,
comprendente informazioni sulla natura delle azioni realizzate e i principali
risultati ottenuti, sulle caratteristiche dei lavoratori destinatari degli
aiuti e delle loro condizioni di occupazione, nonché una dichiarazione che
giustifica le spese e indica, ove possibile, la complementarità delle azioni
con quelle finanziate dal FEG. 3.
Entro sei mesi dopo aver ricevuto tutte le
informazioni richieste in applicazione del paragrafo 2, la Commissione procede
alla chiusura del contributo finanziario, determinandone l'importo finale ed
eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro in conformità dell'articolo
22. Articolo 19
Relazione biennale 1.
A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione
quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente
regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale
relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in
particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le
azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate da
altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il
Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura dei contributi
finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono
state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di
non ammissibilità. 2.
La relazione è inviata per informazione al Comitato
economico e sociale, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. Articolo 20
Valutazione 3.
La Commissione effettua, di propria iniziativa e in
stretta collaborazione con gli Stati membri: (a)
una valutazione intermedia dell'efficacia e della
sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 30 giugno 2018; e (b)
una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2022,
con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il
suo valore aggiunto. 4.
I risultati della valutazione sono inviati per
informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. Articolo 21
Gestione e controllo finanziario 1.
Fatta salva la responsabilità della Commissione in
materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, gli Stati
membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che
beneficiano dell'aiuto del FEG, nonché del controllo finanziario di tali
azioni. A tale scopo, adottano in particolare le seguenti misure: (a)
verificare che i meccanismi di gestione e di controllo
sono posti in essere e applicati in modo da garantire un'utilizzazione efficace
e corretta dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di una sana
gestione finanziaria; (b)
verificare la buona esecuzione delle azioni
finanziate; (c)
garantire che le spese finanziate si basano su
documenti giustificativi verificabili e sono corrette e regolari; (d)
prevenire, individuare e correggere le
irregolarità, così come definite nel [regolamento (UE) n…/… del Parlamento
europeo e del Consiglio, del…., che stabilisce disposizioni generali relative
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di
Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006] relativo ai fondi
strutturali e recuperare le somme indebitamente versate, eventualmente aumentate
degli interessi di mora. Gli Stati membri notificano tali irregolarità alla Commissione
e la mantengono informata sull'evoluzione delle procedure amministrative e
giudiziarie. 2.
Gli Stati membri accreditano gli organismi
responsabili della corretta gestione e del controllo delle azioni finanziate
dal FEG conformemente all'articolo 56 del regolamento finanziario e ai criteri
e procedure definiti nel regolamento generale relativo ai Fondi strutturali. Tali
organismi accreditati forniscono alla Commissione, entro il 1° febbraio
dell'esercizio seguente, le informazioni definite all'articolo 56, paragrafo 5,
del regolamento finanziario. 3.
Lo Stato membro procede alle correzioni finanziarie
necessarie quando viene constatata un'irregolarità. Le correzioni consistono
nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario dell'Unione. Lo
Stato membro recupera qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità
individuata e la rimborsa alla Commissione; se la somma non è rimborsata dallo
Stato membro interessato entro il termine stabilito, devono essere corrisposti
interessi di mora. 4.
Nell'esercizio della sua responsabilità in materia
di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione adotta
qualunque misura necessaria per verificare che le azioni finanziate sono
realizzate nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed
efficace. Spetta allo Stato membro che presenta la domanda garantire
l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
la Commissione verifica l'esistenza e il funzionamento di tali sistemi. A tale scopo, fatte salve le competenze della
Corte dei conti e i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari
o agenti della Commissione possono effettuare controlli in loco, in particolare
mediante sondaggio, delle azioni finanziate dal FEG, con un preavviso minimo di
un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro che ha
presentato la domanda, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari
o agenti dello Stato membro interessato possono partecipare ai controlli. 5.
Lo Stato membro fa sì che tutti i documenti
giustificativi relativi alle spese sostenute siano mantenuti a disposizione
della Commissione e della Corte dei conti per tre anni dalla chiusura del
contributo finanziario ricevuto dal FEG. Articolo 22
Rimborso del contributo finanziario 1.
Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia
inferiore all'importo stimato citato conformemente all'articolo 15, la Commissione
adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, con la quale richiede
allo Stato membro di rimborsare la parte corrispondente del contributo
finanziario ricevuto. 2.
Nel caso in cui lo Stato membro venga meno agli
obblighi enunciati nella decisione di concessione di un contributo finanziario,
la Commissione prende le misure necessarie, adottando una decisione mediante un
atto di esecuzione, per chiedere allo Stato membro di rimborsare in tutto o in
parte il contributo finanziario ricevuto. 3.
Prima dell'adozione di una decisione in
applicazione del paragrafo 1 o 2, la Commissione procede a un esame appropriato
del fascicolo e, in particolare, concede allo Stato membro un termine preciso
per comunicare le sue osservazioni. 4.
Se, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche,
la Commissione conclude che lo Stato membro non si è conformato agli obblighi
che gli incombono in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, decide, se non è
raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha apportato le correzioni dovute
entro il termine fissato dalla Commissione, e tenuto conto delle eventuali
osservazioni dello Stato membro, entro tre mesi dalla scadenza del termine
indicato al paragrafo 3, di procedere alle correzioni finanziarie necessarie
annullando in tutto o in parte il contributo del FEG all'azione in questione.
Qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata sarà
recuperata; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro che ha presentato
la domanda entro il termine stabilito, dovranno essere versati interessi di
mora. Articolo
23
Gestione finanziaria dell'aiuto agli agricoltori In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a
favore degli agricoltori è gestito e controllato conformemente al regolamento
(CE) n…..concernente il finanziamento, la gestione e il controllo della
politica agricola comune. Articolo
24
Esercizio della delega 1.
La Commissione ha la facoltà di adottare atti
delegati alle condizioni indicate nel presente articolo. 2.
La delega di poteri di cui al presente regolamento
è concessa per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. 3.
La delega di poteri di cui all'articolo 4 può
essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone termine alla delega
di poteri specificati in tale decisione. Essa prende effetto a decorrere dal
giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi specificata. La decisione
di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 3, entra in vigore solo se non sono sollevate obiezioni da parte del
Parlamento europeo o del Consiglio entro [due mesi] dalla notifica dell'atto al
Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima dello scadere di tale periodo, il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di [due mesi] su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo
24
Abrogazione Il regolamento (CE) n.1927/2006 è abrogato con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Continua ad essere applicato alle domande
presentate entro il 31 dicembre 2013. Articolo 25
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Si applica alle domande presentate tra il 1°
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE
PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spese
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione dei
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo
di adeguamento alla globalizzazione per il periodo 2014 - 2020
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[27]
Attività
ABB: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, come previsto dal
programma di gestione 2010 della DG EMPL
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
¨ La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[28] X La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione
oggetto della proposta/iniziativa
La
proposta è relativa alla comunicazione intitolata "Un bilancio per la
strategia Europa 2020" che contiene il quadro finanziario pluriennale 2014
- 2020.
1.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico n. 1: Mantenere nel
mercato del lavoro lavoratori licenziati a causa di cambiamenti nella struttura
del commercio mondiale e di crisi impreviste. Obiettivo specifico n. 2: Includere i
lavoratori a tempo determinato e i lavoratori mediante agenzia interinale nel
campo di applicazione del FEG. Obiettivo specifico n. 3: Includere i
proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi
(compresi gli agricoltori). Attività ABM/ABB interessate: Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG)
1.4.3.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
proposta permetterà all'Unione europea, attraverso il FEG, di continuare a cofinanziare,
a un tasso di cofinanziamento del 65%, misure attive del mercato del lavoro
destinate a lavoratori che hanno perduto il lavoro in seguito alla
globalizzazione degli scambi e a crisi impreviste. Il tasso può essere
aumentato al 65 % nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio
dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un
finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo di convergenza. La
popolazione ammissibile è stata ampliata ai lavoratori a tempo determinato, ai
lavoratori mediante agenzie interinali e ai proprietari/dirigenti di micro,
piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori).
1.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. -
Numero di domande di aiuto del FEG ricevute - Numero
di lavoratori licenziati destinatari dell'assistenza del FEG - Numero
di lavoratori licenziati che hanno ritrovato un lavoro grazie alle misure
sostenute dal FEG
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Il
regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce il Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione deve essere rivisto entro la fine del 2013. Tale revisione,
effettuata attraverso la presente proposta di regolamento, permette al Fondo,
per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2014 - 2020, di continuare ad
ampliare il suo campo di applicazione ad ulteriori popolazioni ammissibili e di
modificare alcuni particolari tecnici al fine di migliorare il suo
funzionamento.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
L'intervento
dell'Unione attraverso il FEG permette di integrare gli strumenti nazionali
attivati a favore del reinserimento di lavoratori che hanno perduto il lavoro a
causa della globalizzazione degli scambi o di crisi impreviste. L'esperienza
acquisita sino ad oggi indica che l'intervento dell'Unione attraverso il FEG
consente di proporre un aiuto più appropriato per un periodo più lungo e verte
spesso su misure che non sarebbero state adottate senza il ricorso al FEG.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Si
veda nella motivazione la descrizione dell'esperienza acquisita nel quadro del
regolamento (CE) n. 1927/2006.
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
Il
FEG è compatibile e offre una sinergia con il Fondo sociale europeo.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
–
X Proposta/iniziativa di durata limitata –
X Proposta/iniziativa
in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA –
seguito dal funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Modalità di gestione prevista[29]
¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzione di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[30] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzione di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario X Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con
paesi terzi ¨ Gestione congiunta con
organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità fornire ulteriori informazioni nella voce "Osservazioni". Osservazioni
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Precisare frequenza e
condizioni. L'articolo
19 della proposta di regolamento prevede che la Commissione presenti ogni anno
al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa
sulle attività realizzate a titolo di tale regolamento nel corso dei due anni
precedenti. Tale relazione contiene in particolare le osservazioni della
Commissione sulle attività di controllo realizzate durante gli anni in
questione. Conformemente
all'articolo 20 della proposta di regolamento, la Commissione procederà entro la
fine del mese di giugno 2018, in stretta collaborazione con gli Stati membri, a
una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati
ottenuti nel quadro del FEG. Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione deve
procedere a una valutazione ex-post, con l'assistenza di esperti esterni, al
fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
I
rischi sono quelli collegati alla gestione concorrente di fondi europei.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Le
disposizioni relative alla gestione e al controllo finanziario sono stabilite
all'articolo 20 della proposta di regolamento.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Le
misure consistenti nel prevenire, individuare e correggere le irregolarità sono
stabilite all'articolo 20, paragrafo 1, lettera (d), e all'articolo 20,
paragrafo 2, della proposta di regolamento.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio e di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione………………………..….] || DIS/Non DIS ([31]) || di paesi EFTA[32] || di paesi candidati[33] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera (a bis), del regolamento finanziario n.a. || 04.0501 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 04.010414 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – spese per la gestione amministrativa 40.0243 Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione || DIS || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è richiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione………………………..….] || DIS/Non DIS || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera (a bis), del regolamento finanziario n.a. || La DG AGRI chiederà una nuova linea di bilancio per l'attuazione di una parte del FEG || […] || NO || NO || NO || NO
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Milioni di euro (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || DG: EMPL || || || Anno 2014[34] || Anno 2015 || TOTALE Stanziamenti operativi PM || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || || Pagamenti || (2) || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || Pagamenti || (2a) || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[35] || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG EMPL || Impegni || =1+1a +3 || || || Pagamenti || =2+2a +3 || || || TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || Pagamenti || (5) || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA EMPL del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || Pagamenti || (5) || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Milioni di euro (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017-2020 || TOTALE DG: EMPL+ AGRI || Risorse umane || 1,271 || 1,271 || 1,271 || 1,271 all'anno || 8,897 || Altre spese amministrative || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 all'anno || 0,98 || TOTALE || || 1,411 || 1,411 || 1,411 || 1,411 all'anno || 9,877 || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || Milioni di euro (al terzo decimale) || || || Anno N[36] || Anno N+1 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || Pagamenti || || ||
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
X La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamento d'impegno in milioni di euro (al terzo
decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015-2020 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE || || || Tipo di risultato[37] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || TOTALE numero di risultati || Costo TOTALE || OBIETTIVO SPECIFICO 1[38]… || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || TOTALE parziale obiettivo specifico1 || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || TOTALE parziale obiettivo specifico2 || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || ||
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sommario
–
la proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione
di stanziamenti amministrativi –
X la
proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come
spiegato di seguito: Milioni di euro (al
terzo decimale) || Anno 2014 [39] || Anno 2015 || Anni 2016-2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || Risorse umane || 1,271 || 1,271 || 1,271 all'anno || 8,897 Altre spese amministrative || 0,14 || 0,14 || 0,14 all'anno || 0,98 TOTALE parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,411 || 1,411 || 1,411 all'anno || 9,887 Esclusa la RUBRICA 5[40] del quadro finanziario pluriennale || || || || Risorse umane || || || Altre spese di natura amministrativa || || || TOTALE parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || TOTALE || || || || || ||
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito Stima da esprime in numeri interi (o al
massimo con un decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Identico per gli anni dal 2016 al 2020 04 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 9 || 9 || Idem XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || 04 01 02 01 (AC, INT, END della "dotazione globale") || 2 || 2 XX 01 02 02 (AC, INT, CED, AL e END nelle delegazioni) || || XX 01 04 yy [41] || - in sede[42] || || - nelle delegazioni || || XX 01 05 02 (AC, INT, EBD – ricerca indiretta) || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – ricerca diretta) || || Altre linee di bilancio (specificare) || || TOTALE || 11 || 11 || || 11 || XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane e amministrative è coperto dalla dotazione già assegnata alla gestione
dell'azione e/o riassegnata all'interno della stessa DG, integrata
dall'eventuale dotazione supplementare che potrebbe essere concessa alla DG
responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno ||
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
X La
proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica la riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione
richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi
corrispondenti. N.A. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[43]. Spiegare la necessità, precisando
le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. N.A.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
X La
proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in milioni di euro (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || ||
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
X La
proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Milioni di euro (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || || Anno 2012 || Anno 2013 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Articolo …………. || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. N.A. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. N.A. [1] COM(2011)500 definitivo del 29.6.2011. [2] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. [3] COM(2008)800 definitivo del 26.11.2008. [4] Regolamento (CE) n. 546/2009 (GU L 167del 29.6.2009,
pag. 26). [5] COM(2011)336 definitivo del 10.6.2011. [6] COM (2011) 403 definitivo del 29.6.2011. [7] COM(2011)500 definitivo del 29.6.2011. [8] COM(2010)2020 definitivo del 3.3.2010 [9] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=320&furtherEvents=yes [10] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=323&furtherEvents=yes [11] http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6578&langId=en [12] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes [13] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=330&furtherEvents=yes [14] SEC(2011)xxx. [15] SEC(2011)yyy. [16] COM(2011)403 definitivo del 29.6.2011. [17] GU C del …, pag. [18] GU C del …, pag. [19] GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82. [20] COM(2011)500 del 29.6.2011. [21] GU L 167 del 29.6.2009, pag. 27. [22] COM(2011)403 del 29.6.2011. [23] GU L…del… [24] GU L 175 del 10.7.1999, pp. 43. [25] GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9. [26] GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16. [27] ABM: Activity-Based Management (gestione dell'attività) -
ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività). [28] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera (a) o (b),
del regolamento finanziario. [29] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [30] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [31] DIS = stanziamenti dissociati / Non DIS = stanziamenti non
dissociati. [32] EFTA = Associazione europea di libero scambio. [33] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [34] L'anno N è l'anno d'inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [35] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione dei programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [36] L'anno N è l'anno d'inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [37] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di chilometri di
strade costruite, ecc.). [38] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi
specifici…" [39] L'anno N è l'anno d'inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [40] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione dei programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [41] Sottomassimale
per il personale esterno previsto degli stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [42] Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [43] Cfr. i punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.