Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati /* COM/2011/0598 definitivo - 2011/0260 (COD) */
RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA Successivamente ai negoziati sugli accordi di
partenariato economico (APE) con le regioni ACP iniziati nel 2002 e conclusisi
nel dicembre 2007, alcuni paesi non hanno né adottato le misure necessarie alla
ratifica di un APE né concluso ampi negoziati regionali. In particolare, la Repubblica del Burundi,
l'Unione delle Comore, la Repubblica del Ghana, la Repubblica del Kenya, la
Repubblica di Namibia, la Repubblica del Ruanda, la Repubblica unita di
Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica dello Zambia hanno concluso
i negoziati senza tuttavia firmare i rispettivi accordi. La Repubblica del Botswana, la Repubblica del
Camerun, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica di Figi, la
Repubblica di Haiti, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Mozambico, il Regno
dello Swaziland e la Repubblica dello Zimbabwe hanno firmato senza tuttavia
adottare le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi. Di conseguenza questi paesi non soddisfano più
le condizioni fissate dal regolamento sull'accesso al mercato per
l'applicazione anticipata e provvisoria delle preferenze commerciali a essi
estese a decorrere dal 1º gennaio 2008 in previsione delle misure per la
ratifica di un APE. In base ai criteri stabiliti nell'articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, non
è più opportuno mantenere le preferenze commerciali concesse a questi paesi. La
proposta allegata intende modificare l'elenco dei paesi beneficiari delle
preferenze [allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio]
escludendo i paesi che non hanno ancora adottato le misure necessarie alla
ratifica di un APE. La Commissione continuerà a prodigarsi per garantire che
questi paesi diventino parti contraenti di un APE e sfrutterà pienamente il
dinamismo che di recente ha caratterizzato diversi negoziati per creare un
regime commerciale sostenibile a lungo termine con questi partner, nel rispetto
delle direttive di negoziato degli APE e delle priorità stabilite nell'accordo
di Cotonou. La Commissione ha informato il Consiglio, il
Parlamento europeo, il gruppo di Stati ACP e la società civile che l'attuale
situazione non è sostenibile dato che viene tuttora concesso un accesso al
mercato in esenzione da dazi e contingenti a paesi beneficiari che non stanno
procedendo all'adozione delle misure necessarie alla ratifica degli accordi su
cui si basa tale accesso, così da rendere ingiustificata l'applicazione
provvisoria anticipata. Qualora i paesi eliminati dall'allegato I
adottassero le misure necessarie alla ratifica di un APE, essi continuerebbero
a beneficiare delle rispettive preferenze commerciali e sarebbero di
conseguenza reinseriti nell'allegato il prima possibile al fine di dare
continuità al loro accesso al mercato. A questo fine alla Commissione va
attribuito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290
del TFUE affinché l'allegato I possa essere modificato per reinserire questi
paesi. 2011/0260 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento
(CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni
paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) I negoziati sugli accordi di
partenariato economico ("gli accordi") tra:
gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati
membri, dall'altra, si sono conclusi il 16 dicembre 2007;
la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa
centrale (la Repubblica del Camerun), dall'altro, si sono conclusi il 17
dicembre 2007;
il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,
dall'altra, si sono conclusi il 13 dicembre 2007;
la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,
dall'altra, si sono conclusi il 7 dicembre 2007;
gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea
e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 28 novembre 2007 (la
Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe), il 4 dicembre 2007
(la Repubblica di Mauritius), l'11 dicembre 2007 (l'Unione delle Comore e la
Repubblica del Madagascar) e il 30 settembre 2008 (la Repubblica dello Zambia);
gli Stati della SADC aderenti all'APE, da una parte, e la Comunità europea e i
suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007 (la
Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, il Regno dello Swaziland e la
Repubblica del Mozambico) e il 3 dicembre 2007 (la Repubblica di Namibia);
gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 27
novembre 2007;
gli Stati del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra, si
sono conclusi il 23 novembre 2007. (2) La conclusione dei negoziati
sugli accordi da parte di: Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas,
Barbados, Belize, Repubblica del Botswana, Repubblica del Burundi, Repubblica
del Camerun, Unione delle Comore, Repubblica della Costa d'Avorio, Commonwealth
di Dominica, Repubblica dominicana, Repubblica di Figi, Repubblica del Ghana,
Grenada, Repubblica cooperativistica della Guyana, Repubblica di Haiti,
Giamaica, Repubblica del Kenya, Regno di Lesotho, Repubblica del Madagascar,
Repubblica di Mauritius, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Stato
indipendente di Papua Nuova Guinea, Repubblica del Ruanda, Federazione di Saint
Christopher e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica delle
Seychelles, Repubblica di Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita di
Tanzania, Repubblica di Trinidad e Tobago, Repubblica dell'Uganda, Repubblica
dello Zambia e Repubblica dello Zimbabwe ha consentito la loro iscrizione
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007[1] del Consiglio, del 20 dicembre
2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati
appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
(ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di
partenariato economico[2]. (3) La Repubblica del Botswana,
la Repubblica del Burundi, la Repubblica del Camerun, l'Unione delle Comore, la
Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica di Figi, la Repubblica del
Ghana, la Repubblica di Haiti, la Repubblica del Kenya, il Regno di Lesotho, la
Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Ruanda,
il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica
dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia, la Repubblica dello Zimbabwe non hanno
adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi. (4) Di conseguenza, a norma dell'articolo
2, paragrafo 3, e in particolare della lettera b), del regolamento (CE)
n. 1528/2007, occorre modificarne l'allegato I per escludere tali paesi. (5) Al fine di garantire che tali
partner possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I di tale
regolamento non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei
rispettivi accordi, e in attesa della loro entrata in vigore, è opportuno
delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo
290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentire il
reinserimento dei paesi esclusi dall'allegato I mediante il presente
regolamento. È particolarmente importante che, durante i lavori preparatori, la
Commissione svolga consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di
preparazione e stesura degli atti delegati, la Commissione provvede alla
trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così
modificato: 1) Sono inseriti i seguenti articoli 2 bis
e 2 ter: "Articolo 2 bis È conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 2 ter al fine di modificare
l'allegato I mediante il reinserimento delle regioni o degli Stati del gruppo
ACP esclusi da tale allegato I in virtù del [regolamento (UE) n. …/…[3]] che abbiano nel
frattempo adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi in
seguito all'esclusione dall'allegato I. Articolo 2 ter Esercizio
della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di potere di cui
all'articolo 2 bis è conferita alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. La delega di potere di cui
all'articolo 2 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri
specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa
non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai
sensi dell'articolo 2 bis entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua
notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non
sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il
Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non
formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del
presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1º
gennaio 2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO "ALLEGATO
I Elenco delle regioni o degli Stati che hanno
concluso negoziati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2: ANTIGUA E BARBUDA COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS BARBADOS BELIZE COMMONWEALTH DI DOMINICA REPUBBLICA DOMINICANA GRENADA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA GIAMAICA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR REPUBBLICA DI MAURITIUS STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA FEDERAZIONE DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS SANTA LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES REPUBBLICA DI SURINAME REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO" SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER
LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE
ENTRATE 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del
Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle
regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati. 2. LINEE DI BILANCIO Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120 (dazi doganali) Importo iscritto in bilancio per
l'esercizio 2011: EUR 16 653 700 000 3. INCIDENZA FINANZIARIA x Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza
finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente: (Milioni di EUR al primo decimale) Linea di bilancio || Entrate[4] || periodo di 1 anno con inizio 1.1.2014 || 2014 Articolo 120 || Risorse proprie – dazi doganali || || + 381,6 Situazione a seguito dell'azione || 2015 || 2016 || || || Articolo 120 || + 381,6 || + 381,6 || || || || || || || || 4. MISURE ANTIFRODE La presente proposta modifica unicamente l'elenco
dei beneficiari del regolamento (CE) n. 1528/2007 e non riguarda
le misure antifrode fissate da tale regolamento. 5. ALTRE OSSERVAZIONI Il regolamento (CE) n. 1528/2007 ha
concesso ad alcuni paesi accesso al mercato UE in esenzione da dazi e
contingenti a determinate condizioni. La presente proposta modifica l'elenco
dei beneficiari (allegato I) di tale regolamento. Se un paese è escluso da un
elenco di beneficiari, esso esporta nell'UE a un regime commerciale diverso,
meno favorevole o nel migliore dei casi a un regime equivalente a quello
stabilito dal regolamento, con conseguente aumento dei dazi doganali riscossi
per conto dell'UE. Il calcolo dell'incidenza sul bilancio UE
considera la situazione creata dal regolamento (CE) n. 1528/2007 come
lo status quo (accesso al mercato UE in esenzione da dazi e contingenti, nessun
versamento di dazi). Quindi, per ogni paese interessato, confronta lo status
quo con i dazi versati nell'ambito di un regime commerciale alternativo di cui
beneficerà ciascun paese dopo essere stato escluso dall'elenco dei beneficiari,
ossia: ·
per i paesi meno sviluppati (PMS): il regime "Tutto tranne le armi" (EBA) che fornisce un
accesso al mercato UE in esenzione da dazi e contingenti (nessun versamento di
dazi); ·
per i paesi a reddito medio-alto (PRMA): il trattamento della nazione più favorita (NPF) (dazi versati
conformemente alla tabella generale dei dazi dell'UE)[5]; ·
per gli altri paesi in via di sviluppo (PVS): il sistema di preferenze generalizzate (SPG) che sospende o riduce le
tariffe (alcuni dazi sono versati, alcuni ad aliquota ridotta). Si noti che l'incidenza complessiva sul
bilancio dell'UE dipenderà dal numero di paesi esclusi dall'elenco dei
beneficiari. La presente modifica propone di escludere 18 paesi dall'allegato
I, 9 dei quali non beneficerebbero del regime EBA e di conseguenza le loro
esportazioni nell'UE sarebbero soggette a dazio. Tuttavia, qualora essi
soddisfino determinate condizioni prima che la modifica prenda effetto il 1º
gennaio 2014, continueranno a beneficiare delle attuali preferenze commerciali.
Si sottolinea al riguardo che la cifra indicata rappresenta un valore massimo
in quanto presuppone che tutti i 9 paesi interessati siano esclusi; se un paese
continuerà a beneficiare del regolamento, i dazi doganali non saranno imputati
al bilancio UE e la cifra sarà inferiore. La tabella 1 evidenzia l'incidenza sul
bilancio per ogni paese interessato. Il calcolo si basa sull'anno 2009 e
presuppone che i flussi commerciali rimangano costanti. L'ammontare delle
importazioni soggette a dazio riflette lo status del paese, cioè il regime
commerciale applicabile in assenza delle preferenze fissate dal regolamento
1528/2007. I dazi doganali imputabili al bilancio UE sono calcolati
moltiplicando l'importo delle importazioni soggette a dazio (colonna 4) per il
margine preferenziale (differenza tra le aliquote del dazio applicabili a norma
del regolamento 1528/2007 e il regime commerciale alternativo, colonna 5).
L'importo totale netto dei dazi da imputare al bilancio UE riduce il totale
lordo del 25% corrispondente alle spese di riscossione trattenute dagli Stati
membri. Tabella 1:
Incidenza sul bilancio per paese potenzialmente interessato dalla proposta di
modifica del regolamento (CE) n. 1528/2007: 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 = 5*4 Paese || Status || Importazioni nell'UE || Importazioni soggette a dazio || Pref. reg. 1528/2007 || Valore pref. (dazi) || || 1000 EUR || 1000 EUR || % || 1000 EUR Botswana || PRMA || 370.707 || 35.639 || 81,7 || 29.111 Burundi || PMS || 39.000 || 0 || 0 || 0 Camerun || PVS || 1.741.473 || 333.724 || 14,9 || 49.858 Comore || PMS || 9.000 || 0 || 0 || 0 Figi || PVS || 92.402 || 89.986 || 75,3 || 67.782 Ghana || PVS || 1.087.880 || 376.548 || 10,3 || 38.654 Haiti || PMS || 19.000 || 0 || 0 || 0 Costa d'Avorio || PVS || 3.051.022 || 1.029.512 || 10,3 || 105.662 Kenya || PVS || 1.075.563 || 751.792 || 5,8 || 43.804 Libano || PMS || 101.000 || 0 || 0 || 0 Mozambico || PMS || 679.000 || 0 || 0 || 0 Namibia || PRMA || 585.765 || 298.663 || 19,5 || 58.156 Ruanda || PMS || 37.000 || 0 || 0 || 0 Swaziland || PVS || 130.656 || 125.764 || 52 || 65.427 Tanzania || PMS || 348.000 || 0 || 0 || 0 Uganda || PMS || 371.000 || 0 || 0 || 0 Zambia || PMS || 233.000 || 0 || 0 || 0 Zimbabwe || PVS || 234.992 || 167.459 || 30,1 || 50.365 TOTALE || 508.819 TOTALE netto (al netto delle spese di riscossione) || 381.614 Fonte: COMEXT (Eurostat), calcoli DG TRADE [1] GU L 330 del 9.12.2008, pag.1. [2] GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1. [3] GU L […] del […], pag. […]. [4] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali
(dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati
devono essere al netto delle spese di riscossione (25%) conformemente all'attuale
decisione sulle risorse proprie, decisione del Consiglio (CE, Euratom)
n. 436/2007, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse
proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pagg. 17-21). L'entrata
in vigore di una nuova decisione sulle risorse proprie potrebbe comportare
cambiamenti. [5] Presupponendo che la riforma dell'SPG (proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di
un sistema di preferenze tariffarie generalizzate) sia adottata.