52011PC0598

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati /* COM/2011/0598 definitivo - 2011/0260 (COD) */


RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Successivamente ai negoziati sugli accordi di partenariato economico (APE) con le regioni ACP iniziati nel 2002 e conclusisi nel dicembre 2007, alcuni paesi non hanno né adottato le misure necessarie alla ratifica di un APE né concluso ampi negoziati regionali.

In particolare, la Repubblica del Burundi, l'Unione delle Comore, la Repubblica del Ghana, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Ruanda, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica dello Zambia hanno concluso i negoziati senza tuttavia firmare i rispettivi accordi.

La Repubblica del Botswana, la Repubblica del Camerun, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Haiti, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Mozambico, il Regno dello Swaziland e la Repubblica dello Zimbabwe hanno firmato senza tuttavia adottare le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi.

Di conseguenza questi paesi non soddisfano più le condizioni fissate dal regolamento sull'accesso al mercato per l'applicazione anticipata e provvisoria delle preferenze commerciali a essi estese a decorrere dal 1º gennaio 2008 in previsione delle misure per la ratifica di un APE. In base ai criteri stabiliti nell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, non è più opportuno mantenere le preferenze commerciali concesse a questi paesi. La proposta allegata intende modificare l'elenco dei paesi beneficiari delle preferenze [allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio] escludendo i paesi che non hanno ancora adottato le misure necessarie alla ratifica di un APE. La Commissione continuerà a prodigarsi per garantire che questi paesi diventino parti contraenti di un APE e sfrutterà pienamente il dinamismo che di recente ha caratterizzato diversi negoziati per creare un regime commerciale sostenibile a lungo termine con questi partner, nel rispetto delle direttive di negoziato degli APE e delle priorità stabilite nell'accordo di Cotonou.

La Commissione ha informato il Consiglio, il Parlamento europeo, il gruppo di Stati ACP e la società civile che l'attuale situazione non è sostenibile dato che viene tuttora concesso un accesso al mercato in esenzione da dazi e contingenti a paesi beneficiari che non stanno procedendo all'adozione delle misure necessarie alla ratifica degli accordi su cui si basa tale accesso, così da rendere ingiustificata l'applicazione provvisoria anticipata.

Qualora i paesi eliminati dall'allegato I adottassero le misure necessarie alla ratifica di un APE, essi continuerebbero a beneficiare delle rispettive preferenze commerciali e sarebbero di conseguenza reinseriti nell'allegato il prima possibile al fine di dare continuità al loro accesso al mercato. A questo fine alla Commissione va attribuito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE affinché l'allegato I possa essere modificato per reinserire questi paesi.

2011/0260 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       I negoziati sugli accordi di partenariato economico ("gli accordi") tra:      gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 16 dicembre 2007;       la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale (la Repubblica del Camerun), dall'altro, si sono conclusi il 17 dicembre 2007;  il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 13 dicembre 2007;            la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 7 dicembre 2007;            gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 28 novembre 2007 (la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe), il 4 dicembre 2007 (la Repubblica di Mauritius), l'11 dicembre 2007 (l'Unione delle Comore e la Repubblica del Madagascar) e il 30 settembre 2008 (la Repubblica dello Zambia);   gli Stati della SADC aderenti all'APE, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007 (la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, il Regno dello Swaziland e la Repubblica del Mozambico) e il 3 dicembre 2007 (la Repubblica di Namibia);   gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 27 novembre 2007; gli Stati del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007.

(2)       La conclusione dei negoziati sugli accordi da parte di: Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Repubblica del Botswana, Repubblica del Burundi, Repubblica del Camerun, Unione delle Comore, Repubblica della Costa d'Avorio, Commonwealth di Dominica, Repubblica dominicana, Repubblica di Figi, Repubblica del Ghana, Grenada, Repubblica cooperativistica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Repubblica del Kenya, Regno di Lesotho, Repubblica del Madagascar, Repubblica di Mauritius, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, Repubblica del Ruanda, Federazione di Saint Christopher e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica delle Seychelles, Repubblica di Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita di Tanzania, Repubblica di Trinidad e Tobago, Repubblica dell'Uganda, Repubblica dello Zambia e Repubblica dello Zimbabwe ha consentito la loro iscrizione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007[1] del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico[2].

(3)       La Repubblica del Botswana, la Repubblica del Burundi, la Repubblica del Camerun, l'Unione delle Comore, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica di Figi, la Repubblica del Ghana, la Repubblica di Haiti, la Repubblica del Kenya, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Ruanda, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia, la Repubblica dello Zimbabwe non hanno adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi.

(4)       Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, e in particolare della lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007, occorre modificarne l'allegato I per escludere tali paesi.

(5)       Al fine di garantire che tali partner possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I di tale regolamento non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa della loro entrata in vigore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentire il reinserimento dei paesi esclusi dall'allegato I mediante il presente regolamento. È particolarmente importante che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di preparazione e stesura degli atti delegati, la Commissione provvede alla trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:

1) Sono inseriti i seguenti articoli 2 bis e 2 ter:

"Articolo 2 bis

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 2 ter al fine di modificare l'allegato I mediante il reinserimento delle regioni o degli Stati del gruppo ACP esclusi da tale allegato I in virtù del [regolamento (UE) n. …/…[3]] che abbiano nel frattempo adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi in seguito all'esclusione dall'allegato I.

Articolo 2 ter

Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di potere di cui all'articolo 2 bis è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3.           La delega di potere di cui all'articolo 2 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 bis entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2:

ANTIGUA E BARBUDA

COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS

BARBADOS

BELIZE

COMMONWEALTH DI DOMINICA

REPUBBLICA DOMINICANA

GRENADA

REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA

GIAMAICA

REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

REPUBBLICA DI MAURITIUS

STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA

FEDERAZIONE DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS

SANTA LUCIA

SAINT VINCENT E GRENADINE

REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES

REPUBBLICA DI SURINAME

REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO"

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1.           DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati.

2.           LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120 (dazi doganali)

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2011: EUR 16 653 700 000

3.           INCIDENZA FINANZIARIA

x      Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

(Milioni di EUR al primo decimale)

Linea di bilancio || Entrate[4] || periodo di 1 anno con inizio 1.1.2014 || 2014

Articolo 120 || Risorse proprie – dazi doganali || || + 381,6

Situazione a seguito dell'azione

|| 2015 || 2016 || || ||

Articolo 120 || + 381,6 || + 381,6 || || ||

|| || || || ||

4.           MISURE ANTIFRODE

La presente proposta modifica unicamente l'elenco dei beneficiari del regolamento (CE) n. 1528/2007 e non riguarda le misure antifrode fissate da tale regolamento.

5.           ALTRE OSSERVAZIONI

Il regolamento (CE) n. 1528/2007 ha concesso ad alcuni paesi accesso al mercato UE in esenzione da dazi e contingenti a determinate condizioni. La presente proposta modifica l'elenco dei beneficiari (allegato I) di tale regolamento. Se un paese è escluso da un elenco di beneficiari, esso esporta nell'UE a un regime commerciale diverso, meno favorevole o nel migliore dei casi a un regime equivalente a quello stabilito dal regolamento, con conseguente aumento dei dazi doganali riscossi per conto dell'UE.

Il calcolo dell'incidenza sul bilancio UE considera la situazione creata dal regolamento (CE) n. 1528/2007 come lo status quo (accesso al mercato UE in esenzione da dazi e contingenti, nessun versamento di dazi). Quindi, per ogni paese interessato, confronta lo status quo con i dazi versati nell'ambito di un regime commerciale alternativo di cui beneficerà ciascun paese dopo essere stato escluso dall'elenco dei beneficiari, ossia:

· per i paesi meno sviluppati (PMS): il regime "Tutto tranne le armi" (EBA) che fornisce un accesso al mercato UE in esenzione da dazi e contingenti (nessun versamento di dazi);

· per i paesi a reddito medio-alto (PRMA): il trattamento della nazione più favorita (NPF) (dazi versati conformemente alla tabella generale dei dazi dell'UE)[5];

· per gli altri paesi in via di sviluppo (PVS): il sistema di preferenze generalizzate (SPG) che sospende o riduce le tariffe (alcuni dazi sono versati, alcuni ad aliquota ridotta).

Si noti che l'incidenza complessiva sul bilancio dell'UE dipenderà dal numero di paesi esclusi dall'elenco dei beneficiari. La presente modifica propone di escludere 18 paesi dall'allegato I, 9 dei quali non beneficerebbero del regime EBA e di conseguenza le loro esportazioni nell'UE sarebbero soggette a dazio. Tuttavia, qualora essi soddisfino determinate condizioni prima che la modifica prenda effetto il 1º gennaio 2014, continueranno a beneficiare delle attuali preferenze commerciali. Si sottolinea al riguardo che la cifra indicata rappresenta un valore massimo in quanto presuppone che tutti i 9 paesi interessati siano esclusi; se un paese continuerà a beneficiare del regolamento, i dazi doganali non saranno imputati al bilancio UE e la cifra sarà inferiore.

La tabella 1 evidenzia l'incidenza sul bilancio per ogni paese interessato. Il calcolo si basa sull'anno 2009 e presuppone che i flussi commerciali rimangano costanti. L'ammontare delle importazioni soggette a dazio riflette lo status del paese, cioè il regime commerciale applicabile in assenza delle preferenze fissate dal regolamento 1528/2007. I dazi doganali imputabili al bilancio UE sono calcolati moltiplicando l'importo delle importazioni soggette a dazio (colonna 4) per il margine preferenziale (differenza tra le aliquote del dazio applicabili a norma del regolamento 1528/2007 e il regime commerciale alternativo, colonna 5). L'importo totale netto dei dazi da imputare al bilancio UE riduce il totale lordo del 25% corrispondente alle spese di riscossione trattenute dagli Stati membri.

Tabella 1: Incidenza sul bilancio per paese potenzialmente interessato dalla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1528/2007:

1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 = 5*4

Paese || Status || Importazioni nell'UE || Importazioni soggette a dazio || Pref. reg. 1528/2007 || Valore pref. (dazi)

|| || 1000 EUR || 1000 EUR || % || 1000 EUR

Botswana || PRMA || 370.707 || 35.639 || 81,7 || 29.111

Burundi || PMS || 39.000 || 0 || 0 || 0

Camerun || PVS || 1.741.473 || 333.724 || 14,9 || 49.858

Comore || PMS || 9.000 || 0 || 0 || 0

Figi || PVS || 92.402 || 89.986 || 75,3 || 67.782

Ghana || PVS || 1.087.880 || 376.548 || 10,3 || 38.654

Haiti || PMS || 19.000 || 0 || 0 || 0

Costa d'Avorio || PVS || 3.051.022 || 1.029.512 || 10,3 || 105.662

Kenya || PVS || 1.075.563 || 751.792 || 5,8 || 43.804

Libano || PMS || 101.000 || 0 || 0 || 0

Mozambico || PMS || 679.000 || 0 || 0 || 0

Namibia || PRMA || 585.765 || 298.663 || 19,5 || 58.156

Ruanda || PMS || 37.000 || 0 || 0 || 0

Swaziland || PVS || 130.656 || 125.764 || 52 || 65.427

Tanzania || PMS || 348.000 || 0 || 0 || 0

Uganda || PMS || 371.000 || 0 || 0 || 0

Zambia || PMS || 233.000 || 0 || 0 || 0

Zimbabwe || PVS || 234.992 || 167.459 || 30,1 || 50.365

TOTALE ||

508.819

TOTALE netto (al netto delle spese di riscossione) || 381.614

Fonte: COMEXT (Eurostat), calcoli DG TRADE

[1]               GU L 330 del 9.12.2008, pag.1.

[2]               GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

[3]               GU L […] del […], pag. […].

[4]               Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto delle spese di riscossione (25%) conformemente all'attuale decisione sulle risorse proprie, decisione del Consiglio (CE, Euratom) n. 436/2007, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pagg. 17-21). L'entrata in vigore di una nuova decisione sulle risorse proprie potrebbe comportare cambiamenti.

[5]               Presupponendo che la riforma dell'SPG (proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate) sia adottata.