COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOa norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'UE in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 633/2009/CE /* COM/2011/0597 definitivo - 2010/0101 (COD) */
2010/0101 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea,
riguardante la posizione del Consiglio in merito
all'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'UE in caso di
perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di
fuori dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 633/2009/CE 1. Contesto Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2010) 174 definitivo - 2010/101(COD)]: || 21 aprile 2010 Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: || Non applicabile Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: || 17 febbraio 2011 Data di trasmissione della proposta modificata: || Non applicabile Data di adozione della posizione del Consiglio: || 20 settembre 2011 2. Finalità
della proposta della Commissione La decisione n. 633/2009/EC del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, accorda alla Banca europea per gli
investimenti (BEI) una garanzia dell'Unione europea in caso di perdite dovute a
prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea
allo scopo di promuovere il contributo della BEI alla realizzazione degli
obiettivi strategici dell'UE attraverso il finanziamento di progetti. La proposta presentata dalla Commissione mira
a modificare la decisione n. 633/2009/CE a seguito di un riesame intermedio
dell'applicazione del mandato esterno della BEI, come stabilito dalla stessa
decisione. 3. Osservazioni
sulla posizione del Consiglio 3.1 Osservazioni generali sulla
posizione del Consiglio in prima lettura La Commissione può accettare pienamente la
posizione del Consiglio, frutto di negoziati costruttivi tra le tre istituzioni
e conforme agli obiettivi essenziali e all'impostazione di fondo della proposta
iniziale della Commissione stessa. 3.2 Accordo
nella fase di posizione del Consiglio La posizione del Consiglio è il risultato di
intensi negoziati interistituzionali che hanno fatto seguito all'adozione della
posizione del Parlamento europeo in prima lettura avvenuta il 17 febbraio
2011. A seguito dei negoziati, il 27 giugno 2011 il
presidente della commissione BUDG del Parlamento europeo, l'on. Alain
Lamassoure, ha inviato una lettera alla presidenza ungherese confermando che in
caso il Consiglio avesse adottato in prima lettura come propria posizione il
testo approvato dal Consiglio “Ecofin” (previa verifica effettuata dai giuristi
linguisti), egli avrebbe raccomandato alla commissione BUDG e successivamente
all'intero Parlamento in sessione plenaria di accettare la posizione del
Consiglio senza emendamenti del Parlamento in seconda lettura. Tenendo presente
questi presupposti, il 18 luglio 2011 il consiglio “Affari generali” ha
raggiunto un accordo politico. I punti principali di negoziazione su cui le
tre istituzioni hanno raggiunto un accordo sono indicati di seguito. a) L'importo del massimale
regionale – L'aumento, di 1 miliardo di euro, del massimale per i paesi del
vicinato meridionale. Un aumento del 4% di tutti gli altri massimali regionali
e sub-regionali del mandato generale. L'aumento complessivo ammonterebbe a
circa 1,7 miliardi di euro (oltre ai di 2 miliardi di euro dell'ulteriore
mandato sui cambiamenti climatici). – I suddetti aumenti avrebbero carattere temporaneo e sarebbero abbinati
a condizioni favorevoli (aumenti per i paesi che intraprendono riforme
politiche, valutate dalla Commissione con la partecipazione del SEAE). – Sul piano della flessibilità, gli organi direttivi della BEI possono
decidere di riassegnare un importo pari fino al 10% dei massimali regionali del
mandato generale all'interno e tra le regioni e non più solo tra
regioni. b) Gli aspetti legati allo sviluppo
Alcune modifiche, introdotte su richiesta del
Parlamento europeo, insistono sulla necessità che la BEI effettui una migliore
valutazione dell'impatto che le sue attività hanno sullo sviluppo, la società,
l'ambiente e i diritti umani e che riferisca meglio in merito (ad esempio
definendo indicatori di prestazione specifici e monitorando attentamente questi
aspetti durante tutto il ciclo di vita di un progetto). Il testo è stato ulteriormente chiarito per
tenere conto del fatto che il contributo della BEI alla riduzione della povertà
e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo per il millennio sarebbe
principalmente indiretto, mediante il sostegno alla crescita inclusiva e allo
sviluppo economico e sociale sostenibile, realizzabile attraverso il
finanziamento di operazioni volte a conseguire gli obiettivi generali definiti
nella decisione. c) L'ammissibilità di un paese A motivo di recenti sviluppi politici, la
Bielorussia non sarà dichiarata ammissibile (ma resta “potenzialmente”
ammissibile). La Commissione sarà autorizzata ad attivare il
mandato per un paese potenzialmente ammissibile e/o a disattivarlo/sospenderlo
attraverso atti delegati (ai sensi della decisione precedente, ciò avrebbe
richiesto una procedura legislativa ordinaria). Ciò consentirà alla Commissione
di attivare/sospendere più rapidamente il mandato in certi paesi, nel caso
cambiassero le circostanze politiche. Tecnicamente, negli allegati alla decisione
sono stati inseriti due elenchi: l'elenco di tutte le regioni e di tutti i
paesi potenzialmente ammissibili e l'elenco delle regioni e dei paesi
effettivamente ammissibili (il secondo comprende unicamente paesi ripresi nel
primo). La Commissione sarà autorizzata a modificare il secondo elenco
attraverso atti delegati. d) La piattaforma UE per la
cooperazione e lo sviluppo È stato deciso
che la Commissione istituirà e presiederà un gruppo di esperti incaricati di
mettere a punto l'idea di una piattaforma dell'UE per la cooperazione e lo sviluppo.
Detto gruppo sarà composto dalla Commissione, dal SEAE, dagli Stati membri e
dalla BEI. Altre istituzioni finanziarie saranno consultate ma non saranno
membri permanenti del gruppo. e) Il
quadro della politica regionale Dopo essere
stati opportunamente riformulati, i considerando (15), (16), (17), (18), (19) e
(20) della proposta della Commissione sono stati spostati in un nuovo allegato
IV “Quadro della politica regionale”. 4. Conclusioni La Commissione si dichiara pienamente
favorevole ai risultati dei negoziati interistituzionali e accetta pertanto la
posizione del Consiglio in prima lettura.