52011DC0597

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOa norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'UE in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 633/2009/CE /* COM/2011/0597 definitivo - 2010/0101 (COD) */


2010/0101 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'UE in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 633/2009/CE

1.           Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2010) 174 definitivo - 2010/101(COD)]: || 21 aprile 2010

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: || Non applicabile

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: || 17 febbraio 2011

Data di trasmissione della proposta modificata: || Non applicabile

Data di adozione della posizione del Consiglio: || 20 settembre 2011

2.           Finalità della proposta della Commissione

La decisione n. 633/2009/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia dell'Unione europea in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea allo scopo di promuovere il contributo della BEI alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE attraverso il finanziamento di progetti.

La proposta presentata dalla Commissione mira a modificare la decisione n. 633/2009/CE a seguito di un riesame intermedio dell'applicazione del mandato esterno della BEI, come stabilito dalla stessa decisione.

3.           Osservazioni sulla posizione del Consiglio

3.1       Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio in prima lettura

La Commissione può accettare pienamente la posizione del Consiglio, frutto di negoziati costruttivi tra le tre istituzioni e conforme agli obiettivi essenziali e all'impostazione di fondo della proposta iniziale della Commissione stessa.

3.2       Accordo nella fase di posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio è il risultato di intensi negoziati interistituzionali che hanno fatto seguito all'adozione della posizione del Parlamento europeo in prima lettura avvenuta il 17 febbraio 2011.

A seguito dei negoziati, il 27 giugno 2011 il presidente della commissione BUDG del Parlamento europeo, l'on. Alain Lamassoure, ha inviato una lettera alla presidenza ungherese confermando che in caso il Consiglio avesse adottato in prima lettura come propria posizione il testo approvato dal Consiglio “Ecofin” (previa verifica effettuata dai giuristi linguisti), egli avrebbe raccomandato alla commissione BUDG e successivamente all'intero Parlamento in sessione plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti del Parlamento in seconda lettura. Tenendo presente questi presupposti, il 18 luglio 2011 il consiglio “Affari generali” ha raggiunto un accordo politico.

I punti principali di negoziazione su cui le tre istituzioni hanno raggiunto un accordo sono indicati di seguito.

a)         L'importo del massimale regionale

– L'aumento, di 1 miliardo di euro, del massimale per i paesi del vicinato meridionale. Un aumento del 4% di tutti gli altri massimali regionali e sub-regionali del mandato generale. L'aumento complessivo ammonterebbe a circa 1,7 miliardi di euro (oltre ai di 2 miliardi di euro dell'ulteriore mandato sui cambiamenti climatici).

– I suddetti aumenti avrebbero carattere temporaneo e sarebbero abbinati a condizioni favorevoli (aumenti per i paesi che intraprendono riforme politiche, valutate dalla Commissione con la partecipazione del SEAE).

– Sul piano della flessibilità, gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al 10% dei massimali regionali del mandato generale all'interno e tra le regioni e non più solo tra regioni.

b)         Gli aspetti legati allo sviluppo

Alcune modifiche, introdotte su richiesta del Parlamento europeo, insistono sulla necessità che la BEI effettui una migliore valutazione dell'impatto che le sue attività hanno sullo sviluppo, la società, l'ambiente e i diritti umani e che riferisca meglio in merito (ad esempio definendo indicatori di prestazione specifici e monitorando attentamente questi aspetti durante tutto il ciclo di vita di un progetto).

Il testo è stato ulteriormente chiarito per tenere conto del fatto che il contributo della BEI alla riduzione della povertà e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo per il millennio sarebbe principalmente indiretto, mediante il sostegno alla crescita inclusiva e allo sviluppo economico e sociale sostenibile, realizzabile attraverso il finanziamento di operazioni volte a conseguire gli obiettivi generali definiti nella decisione.

c)         L'ammissibilità di un paese

A motivo di recenti sviluppi politici, la Bielorussia non sarà dichiarata ammissibile (ma resta “potenzialmente” ammissibile).

La Commissione sarà autorizzata ad attivare il mandato per un paese potenzialmente ammissibile e/o a disattivarlo/sospenderlo attraverso atti delegati (ai sensi della decisione precedente, ciò avrebbe richiesto una procedura legislativa ordinaria). Ciò consentirà alla Commissione di attivare/sospendere più rapidamente il mandato in certi paesi, nel caso cambiassero le circostanze politiche.

Tecnicamente, negli allegati alla decisione sono stati inseriti due elenchi: l'elenco di tutte le regioni e di tutti i paesi potenzialmente ammissibili e l'elenco delle regioni e dei paesi effettivamente ammissibili (il secondo comprende unicamente paesi ripresi nel primo). La Commissione sarà autorizzata a modificare il secondo elenco attraverso atti delegati.

d)         La piattaforma UE per la cooperazione e lo sviluppo

È stato deciso che la Commissione istituirà e presiederà un gruppo di esperti incaricati di mettere a punto l'idea di una piattaforma dell'UE per la cooperazione e lo sviluppo. Detto gruppo sarà composto dalla Commissione, dal SEAE, dagli Stati membri e dalla BEI. Altre istituzioni finanziarie saranno consultate ma non saranno membri permanenti del gruppo.

e)         Il quadro della politica regionale

Dopo essere stati opportunamente riformulati, i considerando (15), (16), (17), (18), (19) e (20) della proposta della Commissione sono stati spostati in un nuovo allegato IV “Quadro della politica regionale”.

4.           Conclusioni

La Commissione si dichiara pienamente favorevole ai risultati dei negoziati interistituzionali e accetta pertanto la posizione del Consiglio in prima lettura.