52011DC0589

/* COM/2011/0589 definitivo - 2009/0035 (COD) */ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOa norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità


2009/0035 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la

posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2009) 83 definitivo - 2009/0035 COD): | 26.2.2009 |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 15.7.2009 |

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: | 10.3.2010 |

Data di trasmissione della proposta modificata: | Non pertinente |

Data di adozione della posizione del Consiglio: | 12.9.2011 |

FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione è stata adottata nel contesto dell’iniziativa “Legiferare meglio”. Nel fornire agli Stati membri la facoltà di esentare le microentità dalle disposizioni della quarta direttiva sul diritto delle società[1], l’obiettivo della proposta era semplificare e migliorare il quadro regolamentare vigente, onde limitare gli obblighi di informazione derivanti da obblighi contabili a livello di microentità UE al fine di:

- ridurre gli oneri amministrativi, nonché

- consentire l’allineamento degli obblighi di informazione a carico delle microentità con le esigenze reali degli utilizzatori e dei redattori dei conti.

OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1 Osservazioni generali

In quanto priorità fondamentale del programma “Legiferare meglio”, questo emendamento accelerato è stato proposto nel febbraio del 2009 al fine di ottenere una sostanziale semplificazione nel breve termine.

A seguito di una richiesta del dicembre 2008 che invitava la Commissione a proseguire la semplificazione della contabilità, il Parlamento europeo, nella sua risoluzione legislativa del marzo 2010, ha accolto con favore la proposta. Esso ha tuttavia accettato, tra l’altro, un emendamento ai sensi del quale la normativa UE dovrebbe ancora obbligare le società a conservare i documenti contabili attestanti le loro transazioni commerciali e la situazione finanziaria.

In generale il Consiglio ha accolto positivamente l’obiettivo della Commissione di semplificare la legislazione esistente per le microentità. Sebbene la maggioranza del Consiglio abbia accolto favorevolmente la proposta della Commissione, una minoranza di blocco la riteneva non del tutto appropriata al conseguimento degli obiettivi fissati. La posizione del Consiglio rispecchia un compromesso tra le due opinioni e sostiene segnatamente l’obbligo di redigere conti per le microimprese all’interno dell’UE.

3.2 Seguito dato agli emendamenti introdotti dal Parlamento europeo

1. Emendamento che mantiene l’obbligo per le microentità di continuare a tenere una contabilità che registri le transazioni commerciali della società e la sua situazione finanziaria: questo emendamento è stato accolto nella sostanza nel considerando 5 della posizione del Consiglio (ultima frase).

2. Vari emendamenti che sottolineano che gli Stati membri devono essere liberi di scegliere se esentare le microentità, tenendo conto in particolare della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il numero delle imprese interessate dalle soglie previste dalla direttiva: questi emendamenti sono stati mantenuti, nella sostanza, nei considerando 6 e 7 e nell’articolo 2 della posizione del Consiglio.

3.3 Nuove misure introdotte dalla posizione del Consiglio

La proposta della Commissione era di modificare la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali delle imprese dell’UE a responsabilità limitata come segue:

3. creazione di una categoria di microentità costituita da società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

4. totale dello stato patrimoniale: 500 000 euro;

5. importo netto del volume d’affari: 1 000 000 euro;

6. numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10.

7. gli Stati membri dovrebbero poter esentare da qualsiasi obbligo le microentità, nell’ambito della loro giurisdizione, in virtù della direttiva 78/660/CEE.

Il Consiglio si è espresso favorevolmente riguardo alla creazione di una categoria di società costituita da microentità, ma propone una nuova definizione che ridurrebbe le soglie per il totale dello stato patrimoniale e l’importo netto del volume d’affari, rispettivamente a 250 000 e 500 000 euro. La Commissione ritiene che, con soglie inferiori, le misure di semplificazione espresse nella posizione del Consiglio raggiungerebbero il 15% in meno di società rispetto alla proposta della Commissione.

Il Consiglio ritiene che non dovrebbe essere consentito agli Stati membri di accordare alle microentità una vera e propria esenzione dagli obblighi contabili dell’UE e propone invece una serie di semplificazioni che gli Stati membri potrebbero adottare, tra cui:

- la possibilità di ridurre le informazioni presentate nei conti secondo schemi semplificati per lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite. Uno Stato membro, inoltre, può esentare le microentità dall’obbligo di calcolare ratei e risconti di fine esercizio e pagamenti anticipati per quanto riguarda determinati tipi di spese;

- la possibilità di ridurre considerevolmente le informazioni solitamente comunicate nelle note ai conti, consentendone la divulgazione in calce al bilancio;

- la possibilità di esonerare le microentità dalla pubblicazione dei conti, purché questi siano forniti all’autorità competente, che, a sua volta, pubblichi almeno lo stato patrimoniale nel registro nazionale.

Per garantire certezza e migliore comparabilità tra i conti delle microentità, il Consiglio propone altresì che la contabilizzazione al valore equo sia vietata per questa categoria di società.

Rispetto alla proposta della Commissione, la posizione del Consiglio continuerebbe a imporre un certo numero di obblighi contabili a livello UE, compresi, ad esempio, norme generali di valutazione, schemi vincolanti per lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite, nonché rispetto dei requisiti minimi di trasparenza.

CONCLUSIONE

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a maggioranza qualificata. Nonostante modifichi sensibilmente la proposta della Commissione, in particolare per quanto riguarda la definizione delle microentità, la posizione del Consiglio rispecchia nei punti essenziali tale proposta, consentendo cioè agli Stati membri la possibilità di esentare le microentità da un numero considerevole di onerosi obblighi contabili a livello UE. Mentre la proposta della Commissione mirava a un’esenzione totale, la posizione del Consiglio si limita a un numero di aree predefinite, consentendo comunque di compiere progressi significativi verso la semplificazione.

Pertanto, la Commissione ritiene di poter approvare la posizione del Consiglio. Visto il parere del Parlamento europeo, in prima lettura, la Commissione si impegna ad agevolare il negoziato interistituzionale per raggiungere un compromesso accettabile per i due colegislatori.

[1] Direttiva 78/660/CEE, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.