Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich dell'Austria) /* COM/2011/0579 definitivo */
RELAZIONE Il punto 28 dell'accordo interistituzionale
del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1] consente,
grazie a un meccanismo di flessibilità, di mobilitare il Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG) fino a un importo annuo massimo di
500 milioni di EUR al di sopra dei limiti delle pertinenti rubriche del
quadro finanziario. Le regole applicabili ai contributi del FEG
sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione[2]. In data 3 gennaio 2011, l'Austria ha
presentato la domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich relativa
a un contributo finanziario del FEG a seguito di licenziamenti in 706 imprese
classificate nella divisione 49 NACE Rev. 2 ("Trasporto terrestre e
trasporto mediante condotte")[3]
nelle regioni NUTS II della Niederösterreich (AT12) e dell'Oberösterreich
(AT31) in Austria. In seguito a un attento esame della domanda,
la Commissione è giunta alla conclusione che, conformemente
all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, sono soddisfatte
le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza di tale
regolamento. RIASSUNTO DELLA DOMANDA E ANALISI Dati principali: || Numero di riferimento FEG || EGF/2011/001 Stato membro || Austria Articolo 2 || b) Imprese interessate || 706 Regioni NUTS II || Niederösterreich (AT12) Oberösterreich (AT31) Divisione NACE (Revisione 2) || 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte) Periodo di riferimento || 1.2.2010 – 31.10.2010 Data di inizio dei servizi personalizzati || 1.2.2011 Data della domanda || 3.1.2011 Licenziamenti durante il periodo di riferimento || 2 338 Lavoratori licenziati ammessi a ricevere un sostegno || 502 Spese per i servizi personalizzati (in EUR) || 5 390 800 Spese per l'attuazione del FEG[4] (in EUR) || 215 000 Spese per l'attuazione del FEG (%) || 3,84 Bilancio complessivo (in EUR) || 5 605 800 Contributo FEG (65%) (in EUR) || 3 643 770 1.
La domanda è stata presentata alla Commissione il 3
gennaio 2011 ed è stata integrata con informazioni complementari fino al 9
giugno 2011. 2.
La domanda soddisfa le condizioni di mobilitazione
del FEG stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE)
n. 1927/2006 ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane di cui
all'articolo 5 di tale regolamento. Analisi del legame tra i licenziamenti e
i grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali legati alla
globalizzazione o alla crisi economica e finanziaria mondiale 3.
Al fine di stabilire il legame tra i licenziamenti
e la crisi economica e finanziaria mondiale, l'Austria sostiene che la crisi,
che ha condizionato il comportamento dei consumatori europei e determinato una
diminuzione nella produzione delle merci, ha avuto un impatto particolarmente
negativo sul settore dei trasporti, manifestatosi successivamente rispetto ai
comparti industriali di base del settore secondario. La domanda cita
un'inchiesta dell'Unione internazionale dei trasporti stradali[5] (IRU) condotta in 74
stati membri dell'IRU, secondo la quale, durante la crisi, il trasporto
nazionale delle merci nel primo semestre 2009 era diminuito in media del 10-20%
rispetto all'anno precedente, contro un calo del 20-30% registrato nel settore
dei trasporti internazionali. Lo studio segnala
inoltre un aumento dei fallimenti pari ad almeno il 20%. 4.
Secondo l'Associazione per il trasporto merci della
Camera austriaca dell'economia (Fachverband Güterbeförderungsgewerbe der
Wirtschaftskammer Österreich), il trasporto merci in Austria ha registrato un
calo del 30-50% nel luglio 2009. Per i camion il cui peso complessivo
autorizzato può superare le 3,5 tonnellate, nella prima metà del 2009 il
traffico è diminuito del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Tali tendenze al ribasso sono proseguite nel 2010, costringendo molte aziende
di trasporto su strada austriache a effettuare licenziamenti. 5.
Le piccole o piccolissime aziende, spesso
subappaltatrici di grossi spedizionieri, hanno particolarmente risentito di
tali sviluppi. Esse non sono infatti in grado di contrastare le crisi gravi con
gli strumenti di gestione a disposizione delle aziende più grandi, quali le
misure di disoccupazione parziale o altri provvedimenti atti a migliorare la
redditività. Dimostrazione del numero di
licenziamenti e conformità ai criteri di cui all'articolo 2, lettera b) 6.
L'Austria ha presentato la domanda in base ai
criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1927/2006, che prevede almeno 500 licenziamenti
nell'arco di 9 mesi, in imprese che operano nella stessa divisione NACE Rev. 2
in un'unica regione o in due regioni contigue di livello NUTS II in uno Stato
membro. 7.
La domanda indica 2 338 licenziamenti in 706
imprese classificate nella divisione 49 NACE Rev. 2 ("Trasporto terrestre
e trasporto mediante condotte")[6]
nelle regioni NUTS II della Niederösterreich (AT12) e dell'Oberösterreich
(AT31) nel periodo di riferimento di nove mesi dal 1° febbraio 2010 al 31
ottobre 2010. Tutti i licenziamenti sono stati calcolati in conformità
all'articolo 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE)
n. 1927/2006. Dimostrazione della natura imprevista
dei licenziamenti 8.
Le autorità austriache sostengono che la crisi
mondiale e il conseguente impatto su tutti i principali settori industriali,
con ripercussioni dirette sul settore dei trasporti, non potevano essere
previsti. La ripresa economica non è stata rapida quanto auspicato e l'impatto
sul settore dei trasporti, manifestatosi con notevole ritardo, e con i pesanti
licenziamenti che ne sono derivati, è stato del tutto inaspettato. Identificazione delle imprese che hanno
effettuato licenziamenti e dei lavoratori ammessi all'assistenza 9.
La domanda indica 2 338 licenziamenti in 706
imprese durante un periodo di riferimento di 9 mesi; di questi, 502 lavoratori
(21,5%) sono ammessi a ricevere assistenza. 10.
I lavoratori interessati sono coloro che non hanno
trovato rapidamente un nuovo posto di lavoro perché scarsamente qualificati.
Secondo le autorità austriache i restanti lavoratori licenziati sono stati in
grado di reinserirsi nel mercato del lavoro. Per i lavoratori ammessi
all'assistenza è stata istituita una "misura analoga alle fondazioni"
("'Stiftungsähnliche Maßnahme"[7]), una struttura simile a quella delle
fondazioni del lavoro austriache, con lo scopo di migliorare la posizione di
chi cerca occupazione, in particolare di coloro con minori opportunità nel
mercato del lavoro, come i disoccupati di lungo periodo o i lavoratori poco
qualificati. 11.
La lista completa delle imprese che rientrano nella
domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich dell'Austria è indicata
nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la
presente proposta[8]. 12.
I lavoratori ammessi all'assistenza sono ripartiti
come segue: Categoria || Numero || Percentuale Uomini || 431 || 85,9 Donne || 71 || 14,1 Cittadini UE || 396 || 78,9 Cittadini non UE || 106 || 21,1 Età compresa tra 15 e 24 anni || 77 || 15,3 Età compresa tra 25 e 54 anni || 387 || 77,1 Età compresa tra 55 e 64 anni || 38 || 7,6 Età superiore a 64 anni || 0 || 0,0 13.
Tra i beneficiari 51 lavoratori hanno problemi
sanitari cronici o sono disabili. 14.
In termini di categorie professionali, tutti i
lavoratori interessati sono conducenti di camion. 15.
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE)
n. 1927/2006, l'Austria conferma di aver applicato e di continuare ad
applicare, nelle varie fasi di attuazione del FEG e in particolare nell'accesso
al FEG, una politica di parità tra uomini e donne e di non discriminazione. Descrizione del territorio interessato,
delle sue autorità e dei soggetti interessati 16.
I territori interessati dai licenziamenti sono
l'Austria inferiore (Land Niederösterreich, AT12), e l'Austria superiore (Land
Oberösterreich, AT31), 2 dei 9 Bundesländer dell'Austria. Entrambe le province
appartengono, insieme alla Stiria (Steiermark) e al Vorarlberg, alle regioni
industrializzate dell'Austria. La Niederösterreich è la più estesa provincia
federale austriaca e circonda Vienna, la capitale austriaca. Essa confina con
la Repubblica Ceca e con la Slovacchia; la sua capitale è Sankt Pölten.
L'Oberösterreich è la terza provincia austriaca in termini di popolazione,
confina con la Germania e la Repubblica Ceca e la sua capitale è Linz. 17.
I principali soggetti interessati sono i governi
provinciali della Niederösterreich e dell'Oberösterreich e i servizi pubblici
regionali per l'impiego (regionale Geschäftsstellen des
Arbeitsmarktservice/AMS) di entrambe le province. I partner sociali sono la
Camera del lavoro austriaca (Arbeiterkammer Österreich; per i lavoratori) e la
Camera austriaca dell'economia (Wirtschaftskammer Österreich; per i datori di
lavoro). Impatto previsto dei licenziamenti
sull'occupazione locale, regionale o nazionale 18.
L'Austria sostiene che il licenziamento di
2 338 conducenti di camion nell'arco di nove mesi rappresenta un segnale
allarmante per i mercati del lavoro delle due province interessate, poiché il
mercato del lavoro non offre ai conducenti licenziati sufficienti opportunità
occupazionali. Solo facendo ricorso a significative misure di riqualificazione
sarebbe possibile prevedere il trasferimento di questo specifico gruppo di
lavoratori verso altri settori. 19.
Il tasso di ocuppazione per il 2009 nelle due
regioni interessate è rimasto inferiore o di poco superiore alla media
nazionale (Oberösterreich 4,9% e Niederösterreich 7,3% rispetto a 7,2% a
livello nazionale). Nel 2009 entrambe le regioni hanno tuttavia registrato un
drastico aumento della disoccupazione rispetto all'anno precedente: +24,5% nel
Niederösterreich and +39,7% nell'Oberösterreich, rispetto ad un aumento del
22,6%, nell'intero paese (dati medi relativi al 2009, forniti dalla Camera
austriaca dell'economia, da Statistik Austria e da AMS Oberösterreich). 20.
Oltre la metà (54,5%) dei 2 338 licenziamenti
oggetto della presente domanda sono stati operati nel Niederösterreich
(1 274 lavoratori in 384 aziende) e il 45,5% (1 064 lavoratori in 322
aziende) nell'Oberösterreich. Nel Niederösterreich è intervenuto un ulteriore
caso di licenziamento collettivo per il quale è stata presentata alla
Commissione una domanda FEG: EGF/2010/007 AT/Steiermark e Niederösterreich (704
licenziamenti nel settore metallurgico nel 2009). Pacchetto coordinato di servizi
personalizzati da finanziare e stima dettagliata dei costi, compresa la
complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali 21.
Sono stati proposti i seguenti tipi di misure, che
nel complesso formano un pacchetto coordinato di servizi personalizzati miranti
a reinserire nel mercato del lavoro i 502 lavoratori interessati. Esse saranno
offerte ai lavoratori tramite una struttura "analoga alle
fondazioni", istituita nel gennaio 2011 previa approvazione del
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (ministero
federale). L'erogazione delle misure personalizzate è responsabilità di
organizzazioni specializzate nella fornitura di supporto ai fini del
reinserimento professionale e della qualificazione a lungo termine dei lavoratori:
FAB[9]
nell'Oberösterreich e AGAN[10]
nel Niederösterreich. 22.
Le misure destinate ai 502 lavoratori sono
concordate e controllate dai servizi pubblici per l'impiego ("AMS,
Arbeitsmarktservice") del Niederösterreich e dell'Oberösterreich, che
valutano l'adeguatezza di ciascuna misura al mercato del lavoro e ne monitorano
la conformità alle norme consolidate ("Projektordnung") e alla
legislazione vigente. I progressi dei lavoratori vengono monitorati in modo da
realizzare i progetti concordati nelle fasi iniziali del programma. A norma
dell'articolo 18 dell'Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG - legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione) e secondo il modello individuale
di orario di lavoro precedente, i lavoratori devono impegnarsi a tempo pieno
(comprese le ore di formazione). Gli organismi di attuazione predispongono
appositi meccanismi di monitoraggio (elenco delle presenze). –
Informazioni e accesso alla struttura
"analoga alle fondazioni": informazioni di
carattere generale tramite canali specifici e in collaborazione con i 2 AMS e
con gli organismi di attuazione, FAB e AGAN (rapporto formatore/lavoratori di 1
a 10 o sessioni individuali ove necessario) e possibilità per i lavoratori di
richiedere l'accesso alla struttura "analoga alle fondazioni". –
Orientamento professionale: comprende lo sviluppo delle prospettive di carriera e un percorso
occupazionale individuale sottoscritto dalle parti, su cui si basano le
successive attività del lavoratore nell'ambito della struttura analoga alle
fondazioni (rapporto formatore/lavoratori di 1 a 12 o sessioni individuali ove
necessario). Durata limitata a 6 settimane, con possibilità di estensione fino
a un massimo di 12 settimane in casi particolari. Il programma comprende
inoltre informazioni di base sull'imprenditorialità e tirocini aziendali di una
settimana (di prova). –
Formazione individuale:
può comprendere il miglioramento delle competenze dei lavoratori nonché la
formazione professionale necessaria in vista di cambiamenti di indirizzo
professionale. Sono presi in considerazione l'adeguatezza della formazione al
mercato del lavoro e i profili dei posti di lavoro vacanti. Chi desidera
mantenere la posizione di conducente di camion può migliorare le proprie
competenze in linea con la direttiva 2003/59/CE, finalizzata all'istituzione di
uno standard a livello UE per la qualificazione iniziale e la formazione
periodica dei conducenti in aree quali la sanità, la sicurezza ambientale e dei
veicoli, la guida razionale e la logistica. Non è necessario che il FEG cofinanzi una parte
della formazione professionale perché essa sarà fornita gratuitamente
nell'ambito del sistema scolastico austriaco. Coloro che fossero interessati ad
avviare un'attività hanno la possibilità di partecipare al programma per la
fondazione di imprese (Unternehmensgründungsprogramm für Arbeitslose, UGP)
dell'AMS, finanziato al di fuori del FEG. Prima di partecipare a questo
programma specifico dell'AMS, occorre concludere la propria partecipazione al
progetto FEG. –
Tirocini aziendali ("Betriebliche Praktika"): sono compresi quattro diversi tipi di tirocini, caratterizzati da
durata, diritti e obblighi diversi per le imprese e i lavoratori, soggetti
all'approvazione dell'AMS prima di essere stipulati contrattualmente. –
Ricerca attiva di un posto di lavoro: servizio fornito dagli organismi di esecuzione FAB e AGAN in
collaborazione con i rispettivi AMS. La fase di ricerca attiva del lavoro può
iniziare subito dopo la fase di orientamento o rappresentare il coronamento
delle misure individuali di formazione. Normalmente tale misura ha una durata
di 14 settimane, rinnovabili fino a 28 settimane in casi particolari (ad
esempio per partecipanti di età superiore a 50 anni). Le offerte di lavoro
ragionevoli da parte dell'AMS, presentate nella fase di ricerca attiva del
lavoro, devono essere accettate dai partecipanti. –
Indennità di formazione:
indennità riconosciuta ai lavoratori che si impegnano a partecipare ad
un'attività di formazione per un periodo superiore a tre mesi. Si tratta di un
incentivo per stimolarli a partecipare a misure di formazione più a lungo
termine e consente loro di coprire costi quali le spese di viaggio o l'acquisto
di materiale didattico. –
Assegno alimentare durante la partecipazione ad
attività di formazione o di ricerca di un lavoro[11]: i lavoratori hanno diritto all'indennità solo per il periodo di
formazione e di partecipazione alle misure di reinserimento promosse
nell'ambito della struttura "analoga alle fondazioni". Ciò permette
ai lavoratori licenziati di dedicarsi seriamente e a tempo pieno alle
iniziative. I costi per lavoratore/mese ammontano a 1 270 EUR. Le
indennità di disoccupazione sono interrotte nel periodo in cui sono versati
assegni alimentari di questo tipo. 23.
La spesa di attuazione del FEG, compresa nella
domanda ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006, copre
attività preparatorie, informative e pubblicitarie nonché attività di controllo
e le spese di gestione dei due organismi di esecuzione (FAB e AGAN). I costi di
gestione sono stati calcolati come importo forfettario relativo all'intero
periodo di esecuzione pari a 24 mesi (5 625 EUR al mese a copertura dei
costi di entrambi gli organismi). Tutti i partner coinvolti nelle misure si
impegnano a comunicare il sostegno del FEG. 24.
I servizi personalizzati prospettati dalle autorità
austriache sono misure attive del mercato del lavoro che rientrano nelle azioni
ammissibili definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Le
autorità austriache stimano i costi complessivi di questi servizi a 5 390 800 EUR
e le spese di attuazione del FEG a 215 000 EUR (pari al 3,8% dell'importo
totale). Il contributo totale richiesto al FEG ammonta a 3 643 770
EUR (65% dei costi complessivi). Azioni || Numero previsto di lavoratori interessati || Stima dei costi per lavoratore interessato (in EUR) || Costi complessivi (FEG e cofinanziamento nazionale) (in EUR) Servizi personalizzati (articolo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006) Informazioni e accesso alla struttura "analoga alle fondazioni" || 502 || 400 || 200 800 Orientamento professionale || 450 || 1 200 || 540 000 Assistenza attiva nella ricerca di un posto di lavoro ("Aktive Arbeitssuche") || 300 || 700 || 210 000 Formazione individuale ("Individuelle Qualifizierungen") || 300 || 1 750 || 525 000 Tirocini aziendali ("Betriebliche Praktika") || 50 || 600 || 30 000 Indennità di formazione per periodi di formazione superiori a 3 mesi ("Ausbildungsbedingte Zuschussleistung bei mehr als 3 Monaten Ausbildung") || 450 || 167 || 75 000 (valore arrotondato) Assegno alimentare durante la partecipazione ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro (4 mesi) || 150 || 5 080 || 762 000 Assegno alimentare durante la partecipazione ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro (8 mesi) || 300 || 10 160 || 3 048 000 Totale parziale dei servizi personalizzati || || 5 390 800 Spese di attuazione del FEG (articolo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006) Attività preparatorie || || 15 000 Gestione || || 135 000 Informazione e pubblicità || || 20 000 Attività di controllo || || 45 000 Totale parziale delle spese di attuazione del FEG || || 215 000 Stima dei costi totali || || 5 605 800 Contributo del FEG (65% dei costi totali) || || 3 643 770 25.
Le autorità austriache confermano che le misure
sopra descritte sono complementari alle azioni finanziate dai Fondi
strutturali. Il programma operativo - obiettivo 2 - del FSE austriaco si
concentra sui disoccupati di lungo periodo, mentre il FEG mira ad aiutare i
lavoratori immediatamente dopo il licenziamento. Per questo, i 2 fondi non si
sovrappongono. L'Austria ha inoltre adottato procedure di certificazione dei
costi per evitare il rischio di doppi finanziamenti. Data di inizio effettivo o previsto dei
servizi personalizzati per i lavoratori interessati 26.
Il 1° febbraio 2011 l'Austria ha iniziato a fornire
ai lavoratori interessati i servizi personalizzati compresi nel pacchetto
coordinato proposto per un cofinanziamento del FEG. Tale data rappresenta
quindi l'inizio del periodo di ammissibilità per qualsiasi assistenza concessa
dal FEG. Procedure per la consultazione delle
parti sociali 27.
A partire da giugno 2010 le parti sociali sono
state informate in merito alla prevista applicazione del FEG attraverso i
servizi pubblici regionali per l'impiego (AMS). La Camera del lavoro austriaca
(Arbeiterkammer Österreich, in rappresentanza dei lavoratori) e la Camera
austriaca dell'economia (Wirtschaftskammer Österreich, in rappresentanza dei
datori di lavoro) sono state tenute al corrente dei più recenti sviluppi a
gennaio 2011. 28.
Le autorità austriache hanno confermato che sono
state rispettate le condizioni relative ai licenziamenti collettivi stabilite
nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE. Considerate le
dimensioni limitate delle aziende di trasporti interessate, solo poche di esse
hanno dovuto annunciare i licenziamenti previsti a norma del sistema austriaco
di allarme rapido (articolo 45, lettera a) -
Arbeitsmarktförderungsgesetz/AMFG). Informazioni sulle azioni prescritte
dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi 29.
Per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 6
del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella domanda le autorità austriache: · hanno dimostrato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce
le misure che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione
nazionale o dei contratti collettivi; · hanno dimostrato che le azioni previste sono destinate a fornire
sostegno ai singoli lavoratori e non saranno utilizzate per la ristrutturazione
di imprese o settori; · hanno dichiarato che le azioni ammissibili di cui sopra non ricevono
aiuti da altri strumenti finanziari dell'UE. Sistemi
di gestione e di controllo 30.
L'Austria ha informato la Commissione che il
cofinanziamento a livello nazionale sarà assicurato dai servizi pubblici per
l'impiego (AMS) del Niederösterreich e dell'Oberösterreich e dal
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (ministero
federale). Finanziamento 31.
Sulla base della domanda dell'Austria il contributo
proposto del FEG al pacchetto coordinato di servizi personalizzati è pari a
3 643 770 EUR (comprese le spese di attuazione del FEG), ovvero al 65%
del costo complessivo. Lo stanziamento proposto dalla Commissione nell'ambito
del fondo si basa sulle informazioni fornite dall'Austria. 32.
Dato l'importo massimo di un contributo del FEG, di
cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006,
nonché del margine previsto per riassegnare gli stanziamenti, la Commissione
propone di mobilitare il FEG per l'importo totale di cui sopra, da assegnare a
titolo della rubrica 1a del quadro finanziario. 33.
L'importo proposto consente di avere ancora a disposizione
oltre il 25% dell'importo massimo annuale destinato al FEG per stanziamenti nel
corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto dall'articolo 12,
paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006. 34.
Con la presente proposta di mobilitazione del FEG,
la Commissione avvia la procedura semplificata di consultazione a tre, di cui
al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di
ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di
ricorrere al FEG e sull'importo richiesto. La Commissione invita il primo dei
due rami dell'autorità di bilancio che pervenga a un accordo sul progetto di
proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, a informare delle sue
intenzioni l'altro ramo e la Commissione. In caso di disaccordo di uno dei due
rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo
a tre. 35.
La Commissione presenta separatamente una richiesta
di storno per iscrivere nel bilancio 2011 gli specifici stanziamenti di impegno,
in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio
2006. Fonte degli stanziamenti di pagamento 36.
Il bilancio rettificativo 3/2011 ha aumentato la
linea di bilancio del FEG 04.0501 di 50 000 000 EUR in stanziamenti
di pagamento. Gli stanziamenti di questa linea di bilancio saranno utilizzati
per coprire l'importo di 3 643 770 EUR necessario per la presente
domanda. Successivamente all'adozione da parte dei due rami dell'autorità di
bilancio dei casi presentati alla stessa alla data odierna, resta disponibile
un importo pari a 9 009 960 EUR sulla linea di bilancio del FEG
04.0501. Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla mobilizzazione del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e
la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich dell'Austria) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto l'accordo interistituzionale del 17
maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[12], in
particolare il punto 28, visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce
un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[13], in
particolare l'articolo 12, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea[14], considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un
sostegno supplementare ai lavoratori licenziati come conseguenza dei grandi
cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla
globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. (2) L'ambito di applicazione del
FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile
chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della
crisi finanziaria ed economica mondiale. (3) L'accordo interistituzionale
del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo
massimo di 500 milioni di EUR. (4) Il 3 gennaio 2011 l'Austria
ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai
licenziamenti in 706 imprese operanti nella divisione 49 NACE Rev. 2
("Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte") nelle regioni
NUTS II della Niederösterreich (AT12) e Oberösterreich (AT31) e ha integrato la
stessa con ulteriori informazioni fino al 9 giugno 2011. La domanda è conforme
ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui
all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione
propone quindi di stanziare un importo di 3 643 770 EUR. (5) Occorre pertanto procedere
alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione
alla domanda presentata dall'Austria, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'Unione
europea stabilito per l'esercizio 2011, nell'ambito del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG), viene mobilitato l'importo di
3 643 770 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a [Bruxelles/Strasburgo], Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU C 139
del 14.6.2006, pag. 1. [2] GU L 406
del 30.12.2006, pag. 1. [3] Regolamento
(CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE
Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio
nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L
393 del 30.12.2006, pag. 1). [4] Conformemente
all'articolo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006. [5] www.iru.org [6] Regolamento
(CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE
Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio
nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L
393 del 30.12.2006, pag. 1). [7] Le
"Stiftungsähnliche Maßnahmen" si basano sull'Austrian
Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG; legge per la promozione del mercato del
lavoro). [8] SEC(2011)1080. [9] www.fab.at [10] www.agannoe.at [11] Ai sensi
dell'articolo 18 dell'Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG). [12] GU C 139
del 14.6.2006, pag. 1. [13] GU L 406
del 30.12.2006, pag. 1. [14] GU C […]
[…], pag. […].