52011PC0579

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich dell'Austria) /* COM/2011/0579 definitivo */


RELAZIONE

Il punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1] consente, grazie a un meccanismo di flessibilità, di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) fino a un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR al di sopra dei limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario.

Le regole applicabili ai contributi del FEG sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[2].

In data 3 gennaio 2011, l'Austria ha presentato la domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito di licenziamenti in 706 imprese classificate nella divisione 49 NACE Rev. 2 ("Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte")[3] nelle regioni NUTS II della Niederösterreich (AT12) e dell'Oberösterreich (AT31) in Austria.

In seguito a un attento esame della domanda, la Commissione è giunta alla conclusione che, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza di tale regolamento.

RIASSUNTO DELLA DOMANDA E ANALISI

Dati principali: ||

Numero di riferimento FEG || EGF/2011/001

Stato membro || Austria

Articolo 2 || b)

Imprese interessate || 706

Regioni NUTS II || Niederösterreich (AT12) Oberösterreich (AT31)

Divisione NACE (Revisione 2) || 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte)

Periodo di riferimento || 1.2.2010 – 31.10.2010

Data di inizio dei servizi personalizzati || 1.2.2011

Data della domanda || 3.1.2011

Licenziamenti durante il periodo di riferimento || 2 338

Lavoratori licenziati ammessi a ricevere un sostegno || 502

Spese per i servizi personalizzati (in EUR) || 5 390 800

Spese per l'attuazione del FEG[4] (in EUR) || 215 000

Spese per l'attuazione del FEG (%) || 3,84

Bilancio complessivo (in EUR) || 5 605 800

Contributo FEG (65%) (in EUR) || 3 643 770

1. La domanda è stata presentata alla Commissione il 3 gennaio 2011 ed è stata integrata con informazioni complementari fino al 9 giugno 2011.

2. La domanda soddisfa le condizioni di mobilitazione del FEG stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane di cui all'articolo 5 di tale regolamento.

Analisi del legame tra i licenziamenti e i grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali legati alla globalizzazione o alla crisi economica e finanziaria mondiale

3. Al fine di stabilire il legame tra i licenziamenti e la crisi economica e finanziaria mondiale, l'Austria sostiene che la crisi, che ha condizionato il comportamento dei consumatori europei e determinato una diminuzione nella produzione delle merci, ha avuto un impatto particolarmente negativo sul settore dei trasporti, manifestatosi successivamente rispetto ai comparti industriali di base del settore secondario. La domanda cita un'inchiesta dell'Unione internazionale dei trasporti stradali[5] (IRU) condotta in 74 stati membri dell'IRU, secondo la quale, durante la crisi, il trasporto nazionale delle merci nel primo semestre 2009 era diminuito in media del 10-20% rispetto all'anno precedente, contro un calo del 20-30% registrato nel settore dei trasporti internazionali. Lo studio segnala inoltre un aumento dei fallimenti pari ad almeno il 20%.

4. Secondo l'Associazione per il trasporto merci della Camera austriaca dell'economia (Fachverband Güterbeförderungsgewerbe der Wirtschaftskammer Österreich), il trasporto merci in Austria ha registrato un calo del 30-50% nel luglio 2009. Per i camion il cui peso complessivo autorizzato può superare le 3,5 tonnellate, nella prima metà del 2009 il traffico è diminuito del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tali tendenze al ribasso sono proseguite nel 2010, costringendo molte aziende di trasporto su strada austriache a effettuare licenziamenti.

5. Le piccole o piccolissime aziende, spesso subappaltatrici di grossi spedizionieri, hanno particolarmente risentito di tali sviluppi. Esse non sono infatti in grado di contrastare le crisi gravi con gli strumenti di gestione a disposizione delle aziende più grandi, quali le misure di disoccupazione parziale o altri provvedimenti atti a migliorare la redditività.

Dimostrazione del numero di licenziamenti e conformità ai criteri di cui all'articolo 2, lettera b)

6. L'Austria ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006, che prevede almeno 500 licenziamenti nell'arco di 9 mesi, in imprese che operano nella stessa divisione NACE Rev. 2 in un'unica regione o in due regioni contigue di livello NUTS II in uno Stato membro.

7. La domanda indica 2 338 licenziamenti in 706 imprese classificate nella divisione 49 NACE Rev. 2 ("Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte")[6] nelle regioni NUTS II della Niederösterreich (AT12) e dell'Oberösterreich (AT31) nel periodo di riferimento di nove mesi dal 1° febbraio 2010 al 31 ottobre 2010. Tutti i licenziamenti sono stati calcolati in conformità all'articolo 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Dimostrazione della natura imprevista dei licenziamenti

8. Le autorità austriache sostengono che la crisi mondiale e il conseguente impatto su tutti i principali settori industriali, con ripercussioni dirette sul settore dei trasporti, non potevano essere previsti. La ripresa economica non è stata rapida quanto auspicato e l'impatto sul settore dei trasporti, manifestatosi con notevole ritardo, e con i pesanti licenziamenti che ne sono derivati, è stato del tutto inaspettato.

Identificazione delle imprese che hanno effettuato licenziamenti e dei lavoratori ammessi all'assistenza

9. La domanda indica 2 338 licenziamenti in 706 imprese durante un periodo di riferimento di 9 mesi; di questi, 502 lavoratori (21,5%) sono ammessi a ricevere assistenza.

10. I lavoratori interessati sono coloro che non hanno trovato rapidamente un nuovo posto di lavoro perché scarsamente qualificati. Secondo le autorità austriache i restanti lavoratori licenziati sono stati in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro. Per i lavoratori ammessi all'assistenza è stata istituita una "misura analoga alle fondazioni" ("'Stiftungsähnliche Maßnahme"[7]), una struttura simile a quella delle fondazioni del lavoro austriache, con lo scopo di migliorare la posizione di chi cerca occupazione, in particolare di coloro con minori opportunità nel mercato del lavoro, come i disoccupati di lungo periodo o i lavoratori poco qualificati.

11. La lista completa delle imprese che rientrano nella domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich dell'Austria è indicata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta[8].

12. I lavoratori ammessi all'assistenza sono ripartiti come segue:

Categoria || Numero || Percentuale

Uomini || 431 || 85,9

Donne || 71 || 14,1

Cittadini UE || 396 || 78,9

Cittadini non UE || 106 || 21,1

Età compresa tra 15 e 24 anni || 77 || 15,3

Età compresa tra 25 e 54 anni || 387 || 77,1

Età compresa tra 55 e 64 anni || 38 || 7,6

Età superiore a 64 anni || 0 || 0,0

13. Tra i beneficiari 51 lavoratori hanno problemi sanitari cronici o sono disabili.

14. In termini di categorie professionali, tutti i lavoratori interessati sono conducenti di camion.

15. In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1927/2006, l'Austria conferma di aver applicato e di continuare ad applicare, nelle varie fasi di attuazione del FEG e in particolare nell'accesso al FEG, una politica di parità tra uomini e donne e di non discriminazione.

Descrizione del territorio interessato, delle sue autorità e dei soggetti interessati

16. I territori interessati dai licenziamenti sono l'Austria inferiore (Land Niederösterreich, AT12), e l'Austria superiore (Land Oberösterreich, AT31), 2 dei 9 Bundesländer dell'Austria. Entrambe le province appartengono, insieme alla Stiria (Steiermark) e al Vorarlberg, alle regioni industrializzate dell'Austria. La Niederösterreich è la più estesa provincia federale austriaca e circonda Vienna, la capitale austriaca. Essa confina con la Repubblica Ceca e con la Slovacchia; la sua capitale è Sankt Pölten. L'Oberösterreich è la terza provincia austriaca in termini di popolazione, confina con la Germania e la Repubblica Ceca e la sua capitale è Linz.

17. I principali soggetti interessati sono i governi provinciali della Niederösterreich e dell'Oberösterreich e i servizi pubblici regionali per l'impiego (regionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice/AMS) di entrambe le province. I partner sociali sono la Camera del lavoro austriaca (Arbeiterkammer Österreich; per i lavoratori) e la Camera austriaca dell'economia (Wirtschaftskammer Österreich; per i datori di lavoro).

Impatto previsto dei licenziamenti sull'occupazione locale, regionale o nazionale

18. L'Austria sostiene che il licenziamento di 2 338 conducenti di camion nell'arco di nove mesi rappresenta un segnale allarmante per i mercati del lavoro delle due province interessate, poiché il mercato del lavoro non offre ai conducenti licenziati sufficienti opportunità occupazionali. Solo facendo ricorso a significative misure di riqualificazione sarebbe possibile prevedere il trasferimento di questo specifico gruppo di lavoratori verso altri settori.

19. Il tasso di ocuppazione per il 2009 nelle due regioni interessate è rimasto inferiore o di poco superiore alla media nazionale (Oberösterreich 4,9% e Niederösterreich 7,3% rispetto a 7,2% a livello nazionale). Nel 2009 entrambe le regioni hanno tuttavia registrato un drastico aumento della disoccupazione rispetto all'anno precedente: +24,5% nel Niederösterreich and +39,7% nell'Oberösterreich, rispetto ad un aumento del 22,6%, nell'intero paese (dati medi relativi al 2009, forniti dalla Camera austriaca dell'economia, da Statistik Austria e da AMS Oberösterreich).

20. Oltre la metà (54,5%) dei 2 338 licenziamenti oggetto della presente domanda sono stati operati nel Niederösterreich (1 274 lavoratori in 384 aziende) e il 45,5% (1 064 lavoratori in 322 aziende) nell'Oberösterreich. Nel Niederösterreich è intervenuto un ulteriore caso di licenziamento collettivo per il quale è stata presentata alla Commissione una domanda FEG: EGF/2010/007 AT/Steiermark e Niederösterreich (704 licenziamenti nel settore metallurgico nel 2009).

Pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare e stima dettagliata dei costi, compresa la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali

21. Sono stati proposti i seguenti tipi di misure, che nel complesso formano un pacchetto coordinato di servizi personalizzati miranti a reinserire nel mercato del lavoro i 502 lavoratori interessati. Esse saranno offerte ai lavoratori tramite una struttura "analoga alle fondazioni", istituita nel gennaio 2011 previa approvazione del Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (ministero federale). L'erogazione delle misure personalizzate è responsabilità di organizzazioni specializzate nella fornitura di supporto ai fini del reinserimento professionale e della qualificazione a lungo termine dei lavoratori: FAB[9] nell'Oberösterreich e AGAN[10] nel Niederösterreich.

22. Le misure destinate ai 502 lavoratori sono concordate e controllate dai servizi pubblici per l'impiego ("AMS, Arbeitsmarktservice") del Niederösterreich e dell'Oberösterreich, che valutano l'adeguatezza di ciascuna misura al mercato del lavoro e ne monitorano la conformità alle norme consolidate ("Projektordnung") e alla legislazione vigente. I progressi dei lavoratori vengono monitorati in modo da realizzare i progetti concordati nelle fasi iniziali del programma. A norma dell'articolo 18 dell'Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG - legge sull'assicurazione contro la disoccupazione) e secondo il modello individuale di orario di lavoro precedente, i lavoratori devono impegnarsi a tempo pieno (comprese le ore di formazione). Gli organismi di attuazione predispongono appositi meccanismi di monitoraggio (elenco delle presenze).

– Informazioni e accesso alla struttura "analoga alle fondazioni": informazioni di carattere generale tramite canali specifici e in collaborazione con i 2 AMS e con gli organismi di attuazione, FAB e AGAN (rapporto formatore/lavoratori di 1 a 10 o sessioni individuali ove necessario) e possibilità per i lavoratori di richiedere l'accesso alla struttura "analoga alle fondazioni".

– Orientamento professionale: comprende lo sviluppo delle prospettive di carriera e un percorso occupazionale individuale sottoscritto dalle parti, su cui si basano le successive attività del lavoratore nell'ambito della struttura analoga alle fondazioni (rapporto formatore/lavoratori di 1 a 12 o sessioni individuali ove necessario). Durata limitata a 6 settimane, con possibilità di estensione fino a un massimo di 12 settimane in casi particolari. Il programma comprende inoltre informazioni di base sull'imprenditorialità e tirocini aziendali di una settimana (di prova).

– Formazione individuale: può comprendere il miglioramento delle competenze dei lavoratori nonché la formazione professionale necessaria in vista di cambiamenti di indirizzo professionale. Sono presi in considerazione l'adeguatezza della formazione al mercato del lavoro e i profili dei posti di lavoro vacanti. Chi desidera mantenere la posizione di conducente di camion può migliorare le proprie competenze in linea con la direttiva 2003/59/CE, finalizzata all'istituzione di uno standard a livello UE per la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti in aree quali la sanità, la sicurezza ambientale e dei veicoli, la guida razionale e la logistica.

Non è necessario che il FEG cofinanzi una parte della formazione professionale perché essa sarà fornita gratuitamente nell'ambito del sistema scolastico austriaco. Coloro che fossero interessati ad avviare un'attività hanno la possibilità di partecipare al programma per la fondazione di imprese (Unternehmensgründungsprogramm für Arbeitslose, UGP) dell'AMS, finanziato al di fuori del FEG. Prima di partecipare a questo programma specifico dell'AMS, occorre concludere la propria partecipazione al progetto FEG.

– Tirocini aziendali ("Betriebliche Praktika"): sono compresi quattro diversi tipi di tirocini, caratterizzati da durata, diritti e obblighi diversi per le imprese e i lavoratori, soggetti all'approvazione dell'AMS prima di essere stipulati contrattualmente.

– Ricerca attiva di un posto di lavoro: servizio fornito dagli organismi di esecuzione FAB e AGAN in collaborazione con i rispettivi AMS. La fase di ricerca attiva del lavoro può iniziare subito dopo la fase di orientamento o rappresentare il coronamento delle misure individuali di formazione. Normalmente tale misura ha una durata di 14 settimane, rinnovabili fino a 28 settimane in casi particolari (ad esempio per partecipanti di età superiore a 50 anni). Le offerte di lavoro ragionevoli da parte dell'AMS, presentate nella fase di ricerca attiva del lavoro, devono essere accettate dai partecipanti.

– Indennità di formazione: indennità riconosciuta ai lavoratori che si impegnano a partecipare ad un'attività di formazione per un periodo superiore a tre mesi. Si tratta di un incentivo per stimolarli a partecipare a misure di formazione più a lungo termine e consente loro di coprire costi quali le spese di viaggio o l'acquisto di materiale didattico.

– Assegno alimentare durante la partecipazione ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro[11]: i lavoratori hanno diritto all'indennità solo per il periodo di formazione e di partecipazione alle misure di reinserimento promosse nell'ambito della struttura "analoga alle fondazioni". Ciò permette ai lavoratori licenziati di dedicarsi seriamente e a tempo pieno alle iniziative. I costi per lavoratore/mese ammontano a 1 270 EUR. Le indennità di disoccupazione sono interrotte nel periodo in cui sono versati assegni alimentari di questo tipo.

23. La spesa di attuazione del FEG, compresa nella domanda ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006, copre attività preparatorie, informative e pubblicitarie nonché attività di controllo e le spese di gestione dei due organismi di esecuzione (FAB e AGAN). I costi di gestione sono stati calcolati come importo forfettario relativo all'intero periodo di esecuzione pari a 24 mesi (5 625 EUR al mese a copertura dei costi di entrambi gli organismi). Tutti i partner coinvolti nelle misure si impegnano a comunicare il sostegno del FEG.

24. I servizi personalizzati prospettati dalle autorità austriache sono misure attive del mercato del lavoro che rientrano nelle azioni ammissibili definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Le autorità austriache stimano i costi complessivi di questi servizi a 5 390 800 EUR e le spese di attuazione del FEG a 215 000 EUR (pari al 3,8% dell'importo totale). Il contributo totale richiesto al FEG ammonta a 3 643 770 EUR (65% dei costi complessivi).

Azioni || Numero previsto di lavoratori interessati || Stima dei costi per lavoratore interessato (in EUR) || Costi complessivi (FEG e cofinanziamento nazionale) (in EUR)

Servizi personalizzati (articolo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006)

Informazioni e accesso alla struttura "analoga alle fondazioni" || 502 || 400 || 200 800

Orientamento professionale || 450 || 1 200 || 540 000

Assistenza attiva nella ricerca di un posto di lavoro ("Aktive Arbeitssuche") || 300 || 700 || 210 000

Formazione individuale ("Individuelle Qualifizierungen") || 300 || 1 750 || 525 000

Tirocini aziendali ("Betriebliche Praktika") || 50 || 600 || 30 000

Indennità di formazione per periodi di formazione superiori a 3 mesi ("Ausbildungsbedingte Zuschussleistung bei mehr als 3 Monaten Ausbildung") || 450 || 167 || 75 000 (valore arrotondato)

Assegno alimentare durante la partecipazione ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro (4 mesi) || 150 || 5 080 || 762 000

Assegno alimentare durante la partecipazione ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro (8 mesi) || 300 || 10 160 || 3 048 000

Totale parziale dei servizi personalizzati || || 5 390 800

Spese di attuazione del FEG (articolo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006)

Attività preparatorie || || 15 000

Gestione || || 135 000

Informazione e pubblicità || || 20 000

Attività di controllo || || 45 000

Totale parziale delle spese di attuazione del FEG || || 215 000

Stima dei costi totali || || 5 605 800

Contributo del FEG (65% dei costi totali) || || 3 643 770

25. Le autorità austriache confermano che le misure sopra descritte sono complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali. Il programma operativo - obiettivo 2 - del FSE austriaco si concentra sui disoccupati di lungo periodo, mentre il FEG mira ad aiutare i lavoratori immediatamente dopo il licenziamento. Per questo, i 2 fondi non si sovrappongono. L'Austria ha inoltre adottato procedure di certificazione dei costi per evitare il rischio di doppi finanziamenti.

Data di inizio effettivo o previsto dei servizi personalizzati per i lavoratori interessati

26. Il 1° febbraio 2011 l'Austria ha iniziato a fornire ai lavoratori interessati i servizi personalizzati compresi nel pacchetto coordinato proposto per un cofinanziamento del FEG. Tale data rappresenta quindi l'inizio del periodo di ammissibilità per qualsiasi assistenza concessa dal FEG.

Procedure per la consultazione delle parti sociali

27. A partire da giugno 2010 le parti sociali sono state informate in merito alla prevista applicazione del FEG attraverso i servizi pubblici regionali per l'impiego (AMS). La Camera del lavoro austriaca (Arbeiterkammer Österreich, in rappresentanza dei lavoratori) e la Camera austriaca dell'economia (Wirtschaftskammer Österreich, in rappresentanza dei datori di lavoro) sono state tenute al corrente dei più recenti sviluppi a gennaio 2011.

28. Le autorità austriache hanno confermato che sono state rispettate le condizioni relative ai licenziamenti collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE. Considerate le dimensioni limitate delle aziende di trasporti interessate, solo poche di esse hanno dovuto annunciare i licenziamenti previsti a norma del sistema austriaco di allarme rapido (articolo 45, lettera a) - Arbeitsmarktförderungsgesetz/AMFG).

Informazioni sulle azioni prescritte dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi

29. Per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella domanda le autorità austriache:

· hanno dimostrato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

· hanno dimostrato che le azioni previste sono destinate a fornire sostegno ai singoli lavoratori e non saranno utilizzate per la ristrutturazione di imprese o settori;

· hanno dichiarato che le azioni ammissibili di cui sopra non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'UE.

Sistemi di gestione e di controllo

30. L'Austria ha informato la Commissione che il cofinanziamento a livello nazionale sarà assicurato dai servizi pubblici per l'impiego (AMS) del Niederösterreich e dell'Oberösterreich e dal Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (ministero federale).

Finanziamento

31. Sulla base della domanda dell'Austria il contributo proposto del FEG al pacchetto coordinato di servizi personalizzati è pari a 3 643 770 EUR (comprese le spese di attuazione del FEG), ovvero al 65% del costo complessivo. Lo stanziamento proposto dalla Commissione nell'ambito del fondo si basa sulle informazioni fornite dall'Austria.

32. Dato l'importo massimo di un contributo del FEG, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché del margine previsto per riassegnare gli stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo totale di cui sopra, da assegnare a titolo della rubrica 1a del quadro finanziario.

33. L'importo proposto consente di avere ancora a disposizione oltre il 25% dell'importo massimo annuale destinato al FEG per stanziamenti nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

34. Con la presente proposta di mobilitazione del FEG, la Commissione avvia la procedura semplificata di consultazione a tre, di cui al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al FEG e sull'importo richiesto. La Commissione invita il primo dei due rami dell'autorità di bilancio che pervenga a un accordo sul progetto di proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, a informare delle sue intenzioni l'altro ramo e la Commissione. In caso di disaccordo di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo a tre.

35. La Commissione presenta separatamente una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2011 gli specifici stanziamenti di impegno, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

Fonte degli stanziamenti di pagamento

36. Il bilancio rettificativo 3/2011 ha aumentato la linea di bilancio del FEG 04.0501 di 50 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento. Gli stanziamenti di questa linea di bilancio saranno utilizzati per coprire l'importo di 3 643 770 EUR necessario per la presente domanda. Successivamente all'adozione da parte dei due rami dell'autorità di bilancio dei casi presentati alla stessa alla data odierna, resta disponibile un importo pari a 9 009 960 EUR sulla linea di bilancio del FEG 04.0501.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich dell'Austria)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[12], in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[13], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea[14],

considerando quanto segue:

(1)       Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati come conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)       L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(3)       L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)       Il 3 gennaio 2011 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 706 imprese operanti nella divisione 49 NACE Rev. 2 ("Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte") nelle regioni NUTS II della Niederösterreich (AT12) e Oberösterreich (AT31) e ha integrato la stessa con ulteriori informazioni fino al 9 giugno 2011. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 3 643 770 EUR.

(5)       Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Austria,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2011, nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), viene mobilitato l'importo di 3 643 770 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a [Bruxelles/Strasburgo],

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[2]               GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

[3]               Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

[4]               Conformemente all'articolo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

[5]               www.iru.org

[6]               Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

[7]               Le "Stiftungsähnliche Maßnahmen" si basano sull'Austrian Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG; legge per la promozione del mercato del lavoro).

[8]               SEC(2011)1080.

[9]               www.fab.at

[10]             www.agannoe.at

[11]             Ai sensi dell'articolo 18 dell'Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG).

[12]             GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[13]             GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

[14]             GU C […] […], pag. […].