52011PC0565

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar /* COM/2011/0565 definitivo - 2011/0241 (NLE) */


RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio stabilisce una serie di misure nei confronti della Birmania/Myanmar, tra cui restrizioni ad alcune esportazioni dal paese e il congelamento dei beni di determinate persone e entità.

Con decisione 2011/239/PESC del Consiglio[1], del 12 aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, il Consiglio ha deciso alcune modifiche.

L'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio.

Inoltre, le disposizioni del regolamento (CE) n. 194/2008 relative alla modifica degli elenchi delle persone e delle entità designate dovrebbero essere adeguate per tenere conto della disposizione sulle garanzie giuridiche prevista dall'articolo 215, paragrafo 3, del TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

2011/0241 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/239/PESC del Consiglio[2], del 12 aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006[3] stabilisce una serie di misure nei confronti della Birmania/Myanmar, tra cui restrizioni ad alcune esportazioni dal paese e il congelamento dei beni di determinate persone e entità.

(2) Con decisione 2011/239/PESC il Consiglio ha apportato modifiche alla decisione 2010/232/PESC[4], alcune delle quali, in particolare quelle relative al congelamento dei fondi di determinate persone e entità, richiedono un'ulteriore azione da parte dell'Unione.

(3) Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 194/2008 è così modificato:

(1)          l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato VI.

2.      Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato VI o utilizzato a loro beneficio.

3.      È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.      Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto."

(2)          È inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

1.      L’allegato VI comprende:

(a)     i membri di alto livello dell'ex consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), le autorità birmane responsabili del settore del turismo, i membri di alto livello delle forze armate, del governo o delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, compresi i loro familiari;

(b)     gli ufficiali di alto livello delle forze armate birmane, compresi i loro familiari;

(c)     le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone di cui alle lettere a) e b).

2.      L'allegato VI contiene solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche o giuridiche, sulle entità o sugli organismi dell’elenco:

(a)     a scopo di identificazione: riguardo alle persone fisiche, cognome e nomi (compresi gli eventuali alias e titoli), data e luogo di nascita, nazionalità, numero del passaporto e della carta d’identità, codice fiscale e numero di previdenza sociale, sesso, indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano, funzione o professione; riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività;

(b)     data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo sono stati inseriti nell’allegato;

(c)     motivi dell’inserimento nell’elenco.

3.      L’allegato VI può contenere anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l’inclusione di tali informazioni sia ritenuta necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l’identità della persona fisica in questione."

(3)          L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

1.      La Commissione è autorizzata:

(a)     a modificare l’allegato IV sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; e

(b)     a modificare gli allegati V, VI e VII sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati I, II e III della decisione 2010/232/PESC del Consiglio.

2.      Nell'allegato VI la Commissione motiva la sua decisione di inserire una voce nell'allegato e, attraverso la pubblicazione di un avviso, rende note le sue decisioni alle persone, alle entità e agli organismi figuranti nell'elenco, offrendo loro la possibilità di presentare osservazioni.

3.      Qualora siano presentate osservazioni, la Commissione riesamina la propria decisione alla luce delle osservazioni e delle altre informazioni pertinenti presentate e informa opportunamente la persona, l'entità o l'organismo.

4.      La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

(a)     la preparazione e l’introduzione delle modifiche degli allegati V, VI e VII del presente regolamento;

(b)     l'inclusione del contenuto dei summenzionati allegati nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione europea, disponibile sul sito web della Commissione[5];

(c)     il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

5.      La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato VI del presente regolamento. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.

6.      Ai fini del presente regolamento, l’unità della Commissione indicata nell'allegato IV è designata come "responsabile del trattamento" per la Commissione ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del medesimo regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 101 del 15.4.2011, pag. 24.

[2]               GU L 101 del 15.4.2011, pag. 24.

[3]               GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

[4]               GU L 105 del 27.4.2010, pag. 32.

[5]               http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm