Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar /* COM/2011/0565 definitivo - 2011/0241 (NLE) */
RELAZIONE Il regolamento (CE) n. 194/2008 del
Consiglio stabilisce una serie di misure nei confronti della Birmania/Myanmar,
tra cui restrizioni ad alcune esportazioni dal paese e il congelamento dei beni
di determinate persone e entità. Con decisione 2011/239/PESC del Consiglio[1], del 12
aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/232/PESC che proroga le
misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, il Consiglio ha deciso
alcune modifiche. L'Alto Rappresentante dell'UE per gli
Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di
modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio. Inoltre, le disposizioni del regolamento
(CE) n. 194/2008 relative alla modifica degli elenchi delle persone e delle entità
designate dovrebbero essere adeguate per tenere conto della disposizione sulle
garanzie giuridiche prevista dall'articolo 215, paragrafo 3, del TFUE e della
giurisprudenza della Corte di giustizia europea. 2011/0241 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE)
n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti
della Birmania/Myanmar IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2011/239/PESC del Consiglio[2], del 12
aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/232/PESC che proroga le
misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, vista la proposta congiunta dell'Alto
Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della
Commissione, considerando quanto segue: (1)
Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del
25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti
della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006[3]
stabilisce una serie di misure nei confronti della Birmania/Myanmar, tra cui
restrizioni ad alcune esportazioni dal paese e il congelamento dei beni di
determinate persone e entità. (2)
Con decisione 2011/239/PESC il Consiglio ha apportato
modifiche alla decisione 2010/232/PESC[4], alcune delle quali, in particolare quelle
relative al congelamento dei fondi di determinate persone e entità, richiedono
un'ulteriore azione da parte dell'Unione. (3)
Occorre modificare opportunamente il regolamento
(CE) n. 194/2008 del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 194/2008 è così
modificato: (1) l'articolo 11 è sostituito dal
seguente: "Articolo 11 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse
economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone
fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato VI.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo
a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o
giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato VI o
utilizzato a loro beneficio. 3. È vietato partecipare, consapevolmente e
deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o
indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non
comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o
le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo
ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale
divieto." (2) È inserito il seguente articolo 11
bis: "Articolo
11 bis 1. L’allegato VI comprende: (a) i membri di alto livello dell'ex
consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), le autorità birmane responsabili
del settore del turismo, i membri di alto livello delle forze armate, del
governo o delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che
impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono
benefici da dette politiche, compresi i loro familiari; (b) gli ufficiali di alto livello delle forze
armate birmane, compresi i loro familiari; (c) le persone fisiche e giuridiche, le
entità o gli organismi associati alle persone di cui alle lettere a) e b). 2. L'allegato VI contiene solo le seguenti
informazioni sulle persone fisiche o giuridiche, sulle entità o sugli organismi
dell’elenco: (a) a scopo di identificazione: riguardo alle
persone fisiche, cognome e nomi (compresi gli eventuali alias e titoli), data e
luogo di nascita, nazionalità, numero del passaporto e della carta d’identità,
codice fiscale e numero di previdenza sociale, sesso, indirizzo o altre
informazioni sul luogo in cui si trovano, funzione o professione; riguardo alle
persone giuridiche, alle entità o agli organismi, i nomi, la data e il luogo di
registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività; (b) data in cui la persona fisica o
giuridica, l’entità o l’organismo sono stati inseriti nell’allegato; (c) motivi dell’inserimento nell’elenco. 3. L’allegato VI può contenere anche
informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l’inclusione di tali
informazioni sia ritenuta necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di
verificare l’identità della persona fisica in questione." (3) L'articolo 18 è sostituito dal
seguente: "Articolo
18 1. La Commissione è autorizzata: (a) a modificare l’allegato IV sulla base
delle informazioni fornite dagli Stati membri; e (b) a modificare gli allegati V, VI e VII
sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati I, II e III
della decisione 2010/232/PESC del Consiglio. 2. Nell'allegato VI la Commissione motiva la
sua decisione di inserire una voce nell'allegato e, attraverso la pubblicazione
di un avviso, rende note le sue decisioni alle persone, alle entità e agli
organismi figuranti nell'elenco, offrendo loro la possibilità di presentare
osservazioni. 3. Qualora siano presentate osservazioni, la
Commissione riesamina la propria decisione alla luce delle osservazioni e delle
altre informazioni pertinenti presentate e informa opportunamente la persona,
l'entità o l'organismo. 4. La Commissione tratta i dati personali
per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti
comprendono: (a) la preparazione e l’introduzione delle
modifiche degli allegati V, VI e VII del presente regolamento; (b) l'inclusione del contenuto dei
summenzionati allegati nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei
gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione europea,
disponibile sul sito web della Commissione[5]; (c) il trattamento delle informazioni
sull’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore
dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle
autorità competenti. 5. La Commissione può trattare i dati
pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e
a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella
misura necessaria alla preparazione dell’allegato VI del presente regolamento.
Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati. 6. Ai fini del presente regolamento, l’unità
della Commissione indicata nell'allegato IV è designata come "responsabile
del trattamento" per la Commissione ai sensi dell’articolo 2, lettera d),
del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche
interessate possano esercitare i loro diritti a norma del medesimo
regolamento." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 101 del 15.4.2011, pag. 24. [2] GU L 101 del 15.4.2011, pag. 24. [3] GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1. [4] GU L 105 del 27.4.2010, pag. 32. [5] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm