Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare /* COM/2011/0555 definitivo - 2011/0239 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.
Sintesi
La Convenzione internazionale sulle norme
relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla
guardia (la convenzione STCW) è stata conclusa nel 1978 tra gli Stati che sono
membri dell'IMO (Organizzazione marittima internazionale, l'agenzia delle NU
competente in materia di norme internazionali sulla navigazione). La
convenzione si occupa dei requisiti relativi alla formazione della gente di
mare (principalmente gli ufficiali) e dei relativi brevetti. La convenzione STCW è stata sostanzialmente
modificata nel 1995ed è stata incorporata nel diritto comunitario con la
direttiva 94/58 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di
mare[1]. In effetti, le norme UE sulla sicurezza
marittima sono in larga misura allineate sulle norme internazionali. La direttiva 94/58 è stata modificata diverse
volte e infine sostituita dalla direttiva 2001/25, a sua volta sostituita
dalla direttiva 2008/106, attualmente in vigore[2].
Con il passare del tempo le norme UE sono state modificate, principalmente al
fine di recepire gli emendamenti alla convenzione STCW, ma anche per sviluppare
e perfezionare un sistema di riconoscimento della gente di mare la cui
formazione è avvenuta fuori dall'UE. Il riconoscimento delle formazioni
impartite fuori dall'UE è infatti una questione fondamentale in una attività
come la navigazione marittima, globalizzata ormai da quarant'anni. In questo contesto, nel 2007 l'IMO ha avviato
un esame approfondito della convenzione STCW al quale hanno attivamente
contribuito sia la Commissione che gli Stati membri e che si è concluso con l'adozione
di una serie di importanti modifiche, decise dagli Stati che ne sono parti
contraenti, alla conferenza di Manila il 25 giugno 2010. Le modifiche di Manila alla convenzione
entreranno in vigore il 1° gennaio 2012. A decorrere da tale data la formazione
nel settore marittimo dovrà ottemperare a nuovi requisiti. Dato che anche gli
Stati membri dell'UE sono parti contraenti alla convenzione e nessuno di loro
si è opposto alle modifiche di Manila, essi dovranno adeguare la propria
legislazione al nuovo testo della convenzione. Inoltre anche il diritto UE
dovrebbe allinearsi alle norme internazionali, come è avvenuto finora e allo
scopo di evitare eventuali conflitti tra gli obblighi internazionali e quelli a
livello UE degli Stati membri. L'allineamento alle norme internazionali è
appunto l'obiettivo della presente proposta, che comprende anche alcuni aspetti
diretti a cogliere l'occasione della presente proposta legislativa per snellire
in una certa misura la direttiva STCW. Questi aspetti riguardano l'introduzione dell'obbligo
per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, per fini statistici, le
informazioni già esistenti relative ai brevetti e allungare la durata di un
termine attualmente impraticabile previsto dalla procedura di riconoscimento dei
sistemi STCW dei paesi terzi.
1.2.
La convenzione STCW
È ben noto il carattere internazionale della
navigazione marittima. Ciò comporta anche il formarsi di equipaggi che sono
stati addestrati in paesi e secondo sistemi diversi e che si trovano ad operare
a bordo della stessa nave. A questo riguardo è fondamentale che tutti i membri
dell'equipaggio abbiano le capacità necessarie per eseguire i loro compiti in
modo sicuro. La formazione, in effetti, svolge un ruolo importante nella
sicurezza marittima. Per questo motivo nel 1978, le parti dell'Organizzazione
marittima internazionale (IMO) al fine di "promuovere la sicurezza della
vita in mare e la tutela dell'ambiente marino istituendo di comune accordo
norme internazionali relative alla formazione, al rilascio dei brevetti e alla
guardia per la gente di mare" hanno adottato la Convenzione internazionale
sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei
brevetti ed alla guardia ("la convenzione STCW"), che è entrata
in vigore nel 1984. Tale convenzione prevede norme minime che gli
Stati parti contraenti sono tenuti a rispettare o superare. Come già
ricordato, la convenzione STCW è stata sostanzialmente modificata nel 1995 e
nel 2010. Per quanto riguarda la struttura e il
contenuto della convenzione, mentre gli articoli introduttivi contengono i
principi generali e le disposizioni sull'entrata in vigore e le procedure di
modifica, l'allegato tecnico, composto da "regole", contiene i
requisiti in materia di formazione, qualifiche e brevetti per le varie
posizioni da assumere sulla nave (come "comandante", "secondo
ufficiale", ecc.). Un altro allegato alla convenzione, il "Codice",
contiene nella Parte "A" delle tabelle dettagliate con una
descrizione precisa delle diverse specializzazioni (ad esempio, posizionamento,
manovra, movimentazione delle merci) che i candidati alle diverse posizioni a
bordo devono apprendere e che devono essere esaminate dagli organi competenti.
Infine, la Parte "B" del codice contiene delle direttive sull'esecuzione
del complesso delle regole STCW. La Parte "B" del codice è la sola
parte della convenzione che non è legalmente vincolante per gli Stati che ne
sono parte. In questo contesto la revisione del 2010 della
convenzione mirava, da un lato, a migliorarne le disposizioni esistenti (ad
esempio, rendendo più severe le norme sulla prevenzione delle frodi e gli
standard di idoneità fisica) e, dall'altro, ad adeguarla ai più recenti
sviluppi della tecnologia. Le modifiche di Manila hanno inoltre
introdotto una serie di nuovi aspetti, come i requisiti di formazione per "marittimi
esperti" e "ufficiali elettrotecnici", che non figuravano nella
versione precedente della convenzione.
1.3.
Le direttive STCW
Fin dalla loro introduzione, le norme UE sulla
formazione e la certificazione della gente di mare hanno perseguito un duplice
obiettivo: ·
stabilire standard minimi comuni per la formazione
dei marittimi imbarcati su navi battenti bandiere dell'UE, sulla base di
standard internazionali; ·
garantire che i marittimi imbarcati su navi
battenti bandiere dell'UE e titolari di brevetti rilasciati da paesi non UE
abbiano ricevuto una formazione adeguata. Questi due aspetti sono interconnessi nelle
varie direttive che hanno fatto seguito a quella del 1994 sulla formazione
minima della gente di mare, che ha incorporato per la prima volta la
convenzione STCW nel diritto UE, mentre le norme UE sono state successivamente
modificate seguendo le modifiche apportate alla convenzione STCW. In tal modo la direttiva 94/58 è stata
modificata dalla direttiva 98/35/CE, che recepiva le modifiche
apportate nel 1995 alla convenzione, e successivamente sostituita dalla
direttiva 2001/25 che introduceva una procedura per il riconoscimento dei
brevetti della gente di mare rilasciati da paesi terzi. Sono seguite tre
successive modifiche, introdotte dalla direttiva 2002/84 (che definisce la
procedura dei comitati per il riconoscimento di certificati di paesi terzi),
dalla direttiva 2003/103 (che prevede una nuova procedura per il riconoscimento
di certificati di paesi terzi), dalla direttiva 2005/23 (che introduce dei
requisiti per la gente di mare in servizio a bordo di navi passeggeri) e dalla
direttiva 2005/45 (relativa al riconoscimento reciproco dei
certificati rilasciati dagli Stati membri). Infine, la direttiva 2008/106 ha
sostituito la direttiva 2001/25, introducendo nuovi elementi in relazione alla
procedura dei comitati. Le linee principali di questo quadro
legislativo in via di evoluzione possono essere riassunte come segue, tenendo
conto dei tre obiettivi politici indicati sopra: ·
Sono state stabilite delle norme comuni per la
formazione della gente di mare in servizio a bordo di navi battenti bandiere
dell'UE, che riproducono quelle stabilite nella convenzione STCW. Tale
norme, una volta incorporate nel diritto UE, e quindi divenute parte di esso,
sono interpretate e attuate secondo i principi di tale ordinamento e, se
necessario, fatte applicare come ogni altra norma del diritto UE. A norma della
direttiva attualmente in vigore, se vengono apportate modifiche minori alla
convenzione STCW, la stessa direttiva può essere aggiornata attraverso una
procedura dei comitati; se vengono adottate importanti modifiche a livello
internazionale, si rende necessario aggiornare quella in vigore, come nel caso
presente. ·
Riconoscimento di paesi terzi. Dopo la creazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima
(EMSA), la Commissione ha ottenuto il sostegno necessario per acquisire una
conoscenza accurata dei sistemi di formazione e certificazione della gente di
mare dei paesi non UE. La Commissione è stata quindi incaricata della
valutazione di tali sistemi attraverso la direttiva 2003/103. In particolare, la
Commissione ha il compito di valutare, con l'assistenza dell'EMSA, l'ottemperanza
di paesi terzi ai requisiti della convenzione STCW. ·
Il riconoscimento di un paese terzo, che deve
essere richiesto da uno Stato membro, avviene nel modo seguente: anzitutto, l'EMSA
effettua un'ispezione a terra del sistema e delle strutture di formazione e
certificazione marittima, allo scopo di raccogliere le prove della conformità
alle norme della convenzione STCW; successivamente, sulla base dei risultati
dell'ispezione e della documentazione trasmessa dal paese terzo in questione, i
servizi della Commissione valutano la conformità alla convenzione STCW del
sistema. La fase di valutazione della conformità può comportare una serie
di contatti con il paese terzo interessato, che può voler introdurre correzioni
alla propria legislazione o pratiche per adeguarsi alle raccomandazioni della
Commissione. Il tempo necessario a questo fine dipende dalla natura e dall'ampiezza
di tali correzioni e dagli sforzi fatti dal paese in questione. Alla fine di
questo processo la Commissione trasmette un progetto di decisione (con la quale
riconosce il paese o ritira il proprio riconoscimento) agli Stati membri per
parere, nel quadro di una procedura dei comitati. La decisione è infine adottata
dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Il riconoscimento
della Commissione significa che uno Stato membro può riconoscere i certificati
rilasciati dal paese riconosciuto e che la gente di mare di tale paese avrà
diritto di lavorare a bordo di navi battenti bandiera di tale Stato membro. Gli
Stati membri, tuttavia, non hanno l'obbligo di riconoscere i certificati di
tali paesi, nonostante il riconoscimento da parte della Commissione. Viceversa,
la gente di mare proveniente da paesi non riconosciuti non è autorizzata a
lavorare a bordo di navi battenti una bandiera UE.
2.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
2.1.
Contenuto della proposta
2.1.1.
Le modifiche di Manila
Come già indicato sopra, la presente proposta
si propone di incorporare nel diritto UE le modifiche apportate nel 2010 alla
convenzione STCW, in particolare al fine di evitare conflitti tra gli obblighi
a livello internazionale e quelli a livello dell'UE degli Stati membri. Le modifiche del 2010 riguardano sia le "regole"
allegate alla convenzione che il più tecnico "codice", la cui parte "A",
come già spiegato, è obbligatoria. Le principali modifiche alla convenzione,
che si riflettono nella presente proposta, sono: –
disposizioni più severe per quanto riguarda
formazione e valutazione, il rilascio dei certificati di competenza, nonché la
prevenzione delle frodi; –
norme più aggiornate per quanto riguarda l'idoneità
fisica, l'idoneità al servizio nonché l'abuso di alcol; –
nuovi requisiti concernenti la certificazione
relativa a marittimi esperti, ufficiali elettrotecnici nonché la formazione di
sicurezza per tutta la gente di mare; –
requisiti aggiornati per il personale presente a
bordo di determinati tipi di navi; –
chiarimento e semplificazione della definizione di "certificato". Infine, la proposta ha adeguato le
disposizioni STCW sulla guardia, allo scopo di allinearle alle norme UE sull'orario
di lavoro della gente di mare.
2.1.2.
Proroga da tre a diciotto mesi del termine
stabilito dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/106.
La proposta mira inoltre a rendere più
realistico l'attuale termine di tre mesi per il riconoscimento
di paesi terzi attualmente previsto all'articolo 19, paragrafo 3, della
direttiva 2008/106. Tale norma riguarda il periodo a disposizione della
Commissione per decidere sul riconoscimento di un paese terzo in seguito alla
domanda di uno Stato membro. Va sottolineato che questo termine deriva
dalla precedente procedura per il riconoscimento dei paesi terzi, introdotta
dalla direttiva 2001/25/CE. A norma di tale procedura gli Stati membri che
desiderano riconoscere un paese terzo dovevano trasmettere alla Commissione la
documentazione a sostegno della loro richiesta. Il lavoro a livello UE avveniva
quindi sulla base della documentazione già predisposta e senza alcun
coinvolgimento del paese terzo. La Commissione disponeva di tre mesi per
esaminare i documenti. L'attuale meccanismo per riconoscere i paesi
terzi, introdotto dalla direttiva 2003/103/CE, è radicalmente diverso e l'esperienza
ha rivelato che il termine di tre mesi ereditato dalla precedente procedura è
totalmente irrealistico. In base al sistema attuale, di fatto, il
riconoscimento di un paese terzo avviene dopo un'ispezione effettuata in loco
dall'EMSA, la relazione presentata da quest'ultima, uno scambio di corrispondenza
tra la Commissione e il paese terzo, una valutazione da parte della
Commissione, la procedura dei comitati e infine l'adozione di una decisione. In questo contesto, anzitutto, le ispezioni
del paese terzo devono essere programmate dall'EMSA, il che significa che l'ispezione
non viene eseguita necessariamente subito dopo la richiesta dello Stato membro. Inoltre, la valutazione di un paese terzo
implica che le autorità di tale paese siano coinvolte nel dialogo con la
Commissione. Ciò richiede tempo, in particolare per permettere all'amministrazione
del paese terzo di correggere eventuali carenze inizialmente individuate. Tutto questo rende il termine di tre mesi
completamente irrealistico. L'esperienza acquisita con l'attuazione della
direttiva 2008/106 insegna che un periodo di tempo ragionevole per l'espletamento
dell'intera procedura è diciotto mesi. L'attuale proposta comprende una
disposizione che modifica la direttiva 2008/106 a questo fine.
2.1.3.
Trasmettere alla Commissione le informazioni
esistenti sui certificati
Soprattutto durante l'ultimo decennio sono
emerse con chiarezza ai decisori politici, sia a livello europeo che nazionale,
le difficoltà di raccogliere dati completi ed accurati sulla gente di mare.
Anche se esiste un certo numero di studi, essi o si basano su ipotesi o non
sono sufficientemente dettagliati a livello dell'UE. Questo punto è stato
inoltre evidenziato dalla Task force sull'occupazione marittima e la
competitività[3],
che ha sottolineato la necessità di disporre di statistiche accurate. Una fonte
potenziale di dati accurati sono i certificati e le convalide rilasciati dalle
amministrazioni nazionali. Attualmente, a norma della convenzione STCW gli
Stati che l'hanno sottoscritta sono tenuti a conservare registri di tutti i
certificati e convalide e delle relative riconvalide o altre misure che li
riguardano (regola I/2(14)). Analogamente gli Stati membri dell'UE, a
norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2008/106, hanno l'obbligo
di mantenere un registro dei certificati e delle convalide che sono stati
rilasciati. Mentre si tratta di un'importante fonte di dati, i diversi formati
utilizzati da ogni Stato membro, uniti a problemi di tipo statistico (come il
potenziale doppio conteggio di marittimi che hanno ottenuto certificati o
convalide da diversi Stati membri) non permettono un quadro completo. La
Commissione pertanto ritiene che la raccolta delle informazioni già esistenti
nei registri nazionali in modo armonizzato e coerente e pienamente in linea con
i requisiti per la tutela delle informazioni personali offrirebbe un aiuto
notevole al fine di raggiungere un quadro statistico corretto sulla professione
di marittimo in Europa. Andrebbe sottolineato che l'EMSA ha già
sviluppato una piattaforma in grado di effettuare la raccolta e l'analisi di
queste informazioni, attraverso il "sistema di informazioni STCW".
Questo sistema è stato presentato agli Stati membri, che hanno manifestato
interesse per il potenziale e l'utilità che esso può offrire. Il sistema è già
stato presentato al Garante europeo per la protezione dei dati che lo ha
approvato con lettera all'EMSA del 9 aprile 2008. In tale occasione il Garante
ha chiesto alcuni aggiustamenti che sono stati accolti dall'EMSA. In conclusione, la presente proposta prevede
una nuova norma che impone agli Stati membri di trasmettere informazioni
standardizzate alla Commissione a fini di analisi statistiche. È intenzione
della Commissione utilizzare il "sistema di informazione STCW" dell'EMSA
come piattaforma per raccogliere le informazioni richieste ed effettuare le
necessarie analisi statistiche. Il contenuto di tali informazioni figura in
dettaglio in un allegato tecnico alla presente proposta.
2.1.4.
Adeguamento alle nuove regole sulla "comitatologia"
Nell'ambito del sistema istituito dalla
direttiva 2008/106 la comitatologia è rilevante sotto due aspetti. Il primo riguarda gli adattamenti tecnici, ora
limitati ai (recentemente introdotti) requisiti di informazione (allegato V). Il secondo riguarda la procedura per il
riconoscimento dei paesi terzi. Come ricordato, la direttiva 2008/106 prevede
la procedura dei comitati per il riconoscimento di paesi terzi da parte della
Commissione. In questo contesto, il trattato di Lisbona ha
introdotto significative modifiche al meccanismo di "comitatologia".
Sono state create infatti due categorie di atti non legislativi, vale a dire,
gli "atti delegati" e gli "atti di esecuzione",
entrambi pertinenti alla presente proposta. In effetti, a norma del nuovo trattato, la
procedura per l'adattamento tecnico della direttiva è disciplinata dalle norme
sugli "atti delegati", mentre le decisioni sul riconoscimento di
paesi terzi sono disciplinate dagli "atti di esecuzione". La presente proposta contiene disposizioni a
questo effetto.
2.2.
Entrata in vigore e misure transitorie
Le modifiche alla convenzione STCW decisa a Manila
entreranno in vigore il 1° gennaio 2012 (a norma dell'articolo XII della
Convenzione e Appendice 1, Risoluzione 1(3) dell'Atto finale della conferenza
di Manila). Dato che in quel momento la presente proposta non sarà stata ancora
adottata, è stato previsto che la direttiva proposta entrerà in vigore non
appena sarà stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale. L'accordo di Manila comprende inoltre misure transitorie
(contenute nella regola I/15) dirette a permettere ai candidati che
avevano iniziato la loro formazione prima che le modifiche di Manila entrassero
in vigore di completarla con le stesse regole. Le misure transitorie,
analogamente, permettono il rinnovo e la riconvalida di certificati rilasciati
prima dell'entrata in vigore della convenzione modificata il 1° gennaio 2012.
Dato che i certificati devono essere riconvalidati o rinnovati al più tardi
dopo cinque anni, e considerando che la durata massima possibile di un corso di
formazione è di cinque anni, la convenzione di Manila prevede che sia i nuovi
certificati che i rinnovi/riconvalide possono essere completati/realizzati con
le vecchie regole fino al 1° gennaio 2017. In questo contesto, si propone che la direttiva
rispecchi la Convenzione anche per quanto riguarda le misure transitorie. Le
misure transitorie della Convenzione sono state quindi riprodotte nella
proposta.
2.3.
Base giuridica
Articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
2.4.
Principio di sussidiarietà
Dato che la convenzione STCW è già stata recepita
nel diritto dell'UE, è giustificato anche il recepimento delle modifiche alla
Convenzione STCW. Gli Stati membri non possono attuare la convenzione STCW in
modo omogeneo senza le possibilità di applicazione esistenti a norma del
diritto UE. Se le modifiche di Manila non venissero incorporate nel diritto UE,
dal gennaio 2012 (quando le modifiche entreranno in vigore) gli Stati membri si
troverebbero a violare il diritto internazionale o il diritto dell'UE, conflitto
che deve essere evitato.
2.5.
Principio di proporzionalità
Se le modifiche di Manila non venissero
incorporate nel diritto UE, gli Stati membri violerebbero il diritto
internazionale o il diritto dell'UE, conflitto che deve essere evitato.
2.6.
Scelta dello strumento
Dato che la misura da modificare è una direttiva,
quest'ultima appare lo strumento più appropriato.
3.
ESITO DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE
Va sottolineato fin dall'inizio che, dato che
gli Stati membri sono parti alla convenzione STCW, avevano la possibilità di
esprimere il loro punto di vista nel quadro della revisione della Convenzione,
in particolare alla conferenza di Manila. Effettivamente gli Stati membri hanno
preso parte attiva alla conferenza mentre la Commissione ha organizzato il
coordinamento della posizione dell'UE. Inoltre, nell'ambito della convenzione
STCW tutte le parti possono opporsi a qualsiasi modifica notificando la loro
opposizione all'IMO (articolo XII della Convenzione). Nel caso delle
modifiche di Manila, l'opposizione doveva essere notificata entro il 1° luglio 2011
e nessuno Stato membro lo ha fatto. Per quanto riguarda la proposta di direttiva,
gli esperti degli Stati membri sono stati consultati sull'esercizio
di revisione nel corso di una riunione che si è tenuta a Bruxelles il 3
dicembre 2010. In tale occasione gli Stati membri hanno espresso all'unanimità
il desiderio che le modifiche di Manila venissero incorporate nel diritto UE,
giudicando invece che non si dovesse procedere ad una revisione della
direttiva. L'occasione
per consultare le parti interessate è stata offerta dal lavoro della Task force
sull'occupazione marittima e la competitività, organismo indipendente istituito
nel luglio 2010 che ha concluso i propri lavori nel giugno 2011 e ha pubblicato
una relazione[4]
contenente le raccomandazioni strategiche alla Commissione e alle parti sociali
su come promuovere la professione del marittimo in Europa. La relazione
affronta anche la questione della STCW e preferisce chiaramente l'incorporazione
delle norme internazionali nel diritto UE[5]. 2011/0239 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2008/106/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[6], visto il parere del Comitato delle regioni[7], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Le norme sulla formazione e la certificazione della
gente di mare sono state decise a livello internazionale attraverso la
Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia ("la convenzione STCW"),
adottata nel 1978 dalla conferenza dell'Organizzazione marittima internazionale
(IMO), entrata in vigore nel 1984 e modificata in misura rilevante nel 1995. (2)
La Convenzione STCW è stata integrata nel diritto
dell'Unione per la prima volta con la direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22
novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di
mare[8]; successivamente le norme UE sulla
formazione e la certificazione della gente di mare sono state adattate alle successive
modifiche apportate alla Convenzione, mentre è stato istituito un meccanismo UE
comune per il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della
gente di mare nei paesi terzi; più tardi, le norme dell'Unione in materia,
attraverso una rifusione, sono divenute la direttiva 2008/106/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008[9]. (3)
Nel 2010 si è tenuta a Manila una conferenza tra
gli Stati parti della convenzione STCW che ha apportato varie modifiche alla
Convenzione, vale a dire per quanto riguarda la prevenzione delle frodi sui
certificati, nel settore degli standard medici, in materia di formazione sulla
sicurezza e in relazione alla formazione nelle questioni tecnologiche. Le
modifiche di Manila hanno inoltre introdotto alcuni requisiti per i marittimi
esperti e stabilito nuovi profili professionali, come ufficiali elettrotecnici. (4)
Tutti gli Stati membri sono parti della Convenzione
e nessuno di essi ha mosso obiezioni contro le modifiche di Manila con la
procedura prevista a questo riguardo. Gli Stati membri devono quindi allineare
le proprie norme nazionali alle modifiche di Manila. È necessario evitare
conflitti tra gli impegni a livello internazionale degli Stati membri e i
loro impegni nell'ambito dell'UE. Inoltre, dato il carattere mondiale della
navigazione marittima, le norme dell'Unione in materia di formazione e
certificazione, dovrebbero essere allineate alle norme internazionali. È
necessario quindi modificare di conseguenza diverse disposizioni della
direttiva 2008/106/CE per accogliere le modifiche di Manila. (5)
Alla conferenza di Manila gli Stati che ne erano
parti hanno inteso, tra l'altro, fissare dei limiti oggettivi alle deroghe alle
ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono
compiti connessi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento. Anche queste
nuove norme devono essere incorporate nel diritto dell'UE. Esse
devono però conformarsi alle disposizioni sulle ore di riposo applicabili alla
gente di mare a norma delle direttive 1999/63/CE del 21 giugno 1999[10] e 2009/13/CE del 16 febbraio 2009[11] del Consiglio. Inoltre, è necessario porre
dei limiti alla facoltà di autorizzare delle deroghe per quanto riguarda la
durata massima, la frequenza e la portata. È necessario introdurre nella
direttiva delle disposizioni a questo riguardo. (6)
La direttiva 2008/106/CE contiene inoltre un
meccanismo per il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione
della gente di mare dei paesi terzi. Il riconoscimento avviene con decisione
della Commissione in seguito a una procedura nella quale la Commissione è
assistita dalla Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'Agenzia)
istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002[12]
e dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002[13]; l'esperienza acquisita nell'applicazione
delle disposizioni della direttiva 2008/106/CE sul riconoscimento dei paesi
terzi a fini di STCW suggerisce di introdurre una modifica nella relativa
procedura, in particolare per quanto riguarda il termine trimestrale entro il
quale decidere sul riconoscimento, attualmente previsto dall'articolo 19,
paragrafo 3, della suddetta direttiva. Dato che il riconoscimento comporta lo
svolgimento di un'ispezione, che deve essere pianificata ed eseguita, da parte
dell'Agenzia, e, nella maggior parte dei casi, importanti correzioni da
apportare ai requisiti STCW da parte del paese terzo in questione, l'intera
procedura non può essere espletata nell'arco di tre mesi; in base all'esperienza,
un periodo di tempo più realistico a questo riguardo sembra essere diciotto
mesi. È necessario quindi modificare di conseguenza il suddetto termine, pur
mantenendo la possibilità per lo Stato membro richiedente di riconoscere in via
temporanea il paese terzo per mantenere la flessibilità. (7)
Le statistiche disponibili sulla gente di mare in
Europa sono incomplete e spesso imprecise, il che rende ancora più difficile
prendere decisioni in questo delicato settore. Poter disporre di dati
dettagliati sulla certificazione della gente di mare pur non risolvendo
interamente il problema contribuirebbe ad una maggiore chiarezza. Attualmente,
a norma della convenzione STCW, gli Stati che ne sono parti sono tenuti a
conservare registri di tutti i certificati e convalide e delle relative
riconvalide o altre misure che li riguardano (norma I/2(14)). Gli Stati membri,
a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2008/106, hanno l'obbligo
di conservare un registro dei certificati e delle convalide che sono stati
rilasciati. Per poter disporre di un quadro il più completo possibile della
situazione dell'occupazione in questo settore in Europa, si dovrebbe chiedere
agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una scelta delle informazioni
già contenute nei loro registri dei certificati della gente di mare. Tali informazioni
dovrebbero essere utilizzate per fini statistici e in conformità alle norme
dell'Unione sulla protezione dei dati. È necessario quindi introdurre una norma
a questo fine nella direttiva 2008/106/CE. (8)
Al fine di raccogliere dati sulla professione della gente
di mare che siano coerenti con l'evoluzione di quest'ultima e della tecnologia,
il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per
quanto riguarda gli adattamenti dell'allegato V della direttiva 2008/106/CE. Tali atti delegati dovrebbero riguardare, in particolare, il contenuto
delle informazioni sulle convalide, sui certificati di competenza o di idoneità
e sul numero e i dettagli dei marittimi i cui certificati sono rilasciati o
convalidati, tenendo conto delle salvaguardie sulla protezione dei dati
indicate nel summenzionato allegato. Inoltre, la Commissione dovrebbe poter adottare atti
delegati al fine di stabilire misure per la raccolta, la conservazione e l'analisi
di questo tipo di informazioni statistiche da parte degli Stati membri al fine
di rispondere alle nuove necessità statistiche sulla gente di mare e poter
raccogliere informazioni aggiornate e coerenti con la realtà. È particolarmente importante
che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori,
anche a livello di esperti. La Commissione, in sede di preparazione e
redazione di atti delegati, deve garantire la contemporanea, tempestiva e
appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (9)
Al fine di garantire condizioni uniformi nell'attuazione
della direttiva 2008/106/CE sono state conferite alla Commissione competenze di
esecuzione nel settore della formazione e dell'abilitazione della gente di
mare. È necessario che tali competenze siano
esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[14]. (10)
La procedura di esame dovrebbe essere utilizzata per le
decisioni di esecuzione sul riconoscimento e la revoca del riconoscimento dei
sistemi STCW di paesi terzi. (11)
Le modifiche alla convenzione entrano in vigore il 1°
gennaio 2012, mentre nell'accordo di Manila sono state previste misure
transitorie fino al 1° gennaio 2017 per permettere una transizione senza
difficoltà alle nuove norme. È necessario che la presente direttiva preveda lo
stesso quadro temporale e le stesse misure transitorie. (12)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la
direttiva 2008/106/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2008/106/CE è modificata come
segue: 1) l'articolo 1 è così modificato: a) il punto 18 è sostituito dal
seguente: "18) «norme radio», le norme radio rivedute,
adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio
marittimo mobile, di volta in volta vigenti;". b) Il punto 24 è sostituito dal
seguente: "24) «codice STCW», il codice di formazione
della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla
conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 2010, di
volta in volta vigente;". c) Il punto 27 è soppresso. d) Sono aggiunti i punti seguenti: "32. "radiooperatore GMDSS",
persona qualificata in conformità alle disposizioni di cui al capitolo IV dell'allegato
I;"; "33. "Codice ISPS", il Codice
internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle
navi (International Ship and Port Facility Security) adottato il 12
dicembre 2002, dalla risoluzione n. 2 della Conferenza degli Stati contraenti
alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
(SOLAS), del 1974, di volta in volta vigente;"; "34. "Ufficiale di sicurezza della nave",
la persona a bordo della nave, che risponde al Comandante ed è designata dalla
società come responsabile della sicurezza della nave, e in particolare dell'attuazione
e del rispetto del piano di sicurezza della nave, e come collegamento con l'agente
di sicurezza della società e con l'agente di sicurezza dell'impianto portuale;"; "35. "compiti di sicurezza", tutti
i compiti e le mansioni di sicurezza a bordo delle navi definiti dal capo XI/2
della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
(SOLAS 1974, modificata) e dal Codice internazionale per la sicurezza degli
impianti portuali e delle navi (ISPS);"; "36. "certificato di competenza",
certificato rilasciato e approvato relativo a comandanti, ufficiali e
radiooperatori GMDSS, a norma delle disposizioni dei Capi II, III, IV o VII
dell'allegato I, che abilita il legittimo titolare a servire nella capacità in
questione e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in
esso specificato;"; "37. "certificato di idoneità",
certificato diverso da un certificato di competenza, rilasciato ad un
marittimo, che attesta che i rispettivi requisiti in materia di formazione,
competenza o servizio in navigazione previsti dalla direttiva sono soddisfatti;"; "38. "prova documentale",
documentazione, diversa dal certificato di competenza o dal certificato di
idoneità, utilizzata per stabilire che i rispettivi requisiti previsti dalla
presente direttiva sono soddisfatti;"; "39. "ufficiale elettrotecnico",
ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capo III dell'allegato
I;"; "40. "marittimo esperto di coperta",
marinaio qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capo II dell'allegato
I;"; "41. "marittimo esperto di macchina",
marinaio qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capo III dell'allegato
I;". 2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all'articolo
2 riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione
STCW, riportati nell'allegato I della presente direttiva, e sia titolare
di certificati di cui all'articolo 1, punto 36 e punto 37.". 3) L'articolo 4 è soppresso. 4) L'articolo 5 è così modificato: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. Gli Stati membri garantiscono che i
certificati siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di
cui al presente articolo.". b) Il paragrafo 3 è sostituito dal
seguente: "3. I certificati sono rilasciati in
conformità alla regola I/2, paragrafo 3, della Convenzione STCW.". c) È inserito il seguente paragrafo 3 bis: "3 bis. I certificati sono rilasciati
esclusivamente dagli Stati membri, previa verifica dell'autenticità e validità
di qualsiasi prova documentale necessaria e in conformità alle disposizioni
stabilite nel presente articolo.". d) Alla fine del paragrafo 5 è
aggiunta la seguente frase: "Le convalide sono rilasciate solo se sono
soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e della presente
direttiva.". e) I paragrafi 6 e 7 sono sostituiti
dai seguenti: "6. A Lo Stato membro che riconosce un
certificato di competenza o un certificato di idoneità rilasciato a comandanti
e ufficiali in conformità alle disposizioni delle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I a
norma della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, convalida tale
certificato per attestare il proprio riconoscimento solo dopo aver verificato l'autenticità
e la validità dello stesso. La convalida deve avere la forma indicata alla
sezione A-I/2, paragrafo 3 del codice STCW. 7. Le convalide di cui ai paragrafi 5 e 6: (a)
possono essere emesse in quanto documento separato; (b)
sono rilasciate esclusivamente dagli Stati membri; (c)
a ciascuna deve essere assegnato un numero unico,
ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato alle
quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato oggetto dell'attestazione,
purché si tratti di un numero unico; nonché, (d)
decadono quando cessa la validità del certificato
sul quale sono apposte o quando lo stesso è revocato, sospeso o annullato dallo
Stato membro o dal paese terzo che l'ha rilasciato e, comunque, dopo cinque
anni dal loro rilascio.". f) Sono aggiunti i paragrafi seguenti: "11. Per il rilascio dei certificati i
candidati devono dimostrare: (a)
la loro identità; (b)
di avere un'età non inferiore a quella prevista per
il certificato richiesto dalle regole di cui all'allegato I; (c)
di soddisfare gli standard di idoneità
medica, di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW; (d)
di aver effettuato il servizio di navigazione e
tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole
di cui all'allegato I per il rilascio del certificato richiesto; nonché, (e)
di possedere gli standard di competenza prescritti
dalle regole dell'allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che
devono essere indicati nella convalida del certificato. 12. Gli Stati membri si impegnano a: (a)
mantenere un registro o registri di tutti i
certificati e le convalide per comandanti, ufficiali e, ove previsto, marinai,
che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o
annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e
delle dispense concesse; (b)
comunicare le informazioni relative a tali
certificati, convalide e dispense agli altri Stati membri o ad altre parti
della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l'autenticità
e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il
riconoscimento dei loro certificati o il reclutamento a bordo di una nave; (c)
mettere a disposizione della Commissione, una volta all'anno,
le informazioni di cui all'allegato V della presente direttiva, a fini di
analisi statistica. 13. Dal 1° gennaio 2017, le informazioni richieste
a norma del paragrafo 12 sono trasmesse attraverso mezzi elettronici.". 5) L'articolo 7 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: "Articolo 1 bis. Lo Stato membro, per quanto
riguarda le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi
costieri della convenzione STCW, che comprende i viaggi al largo delle coste di
altri Stati membri o parti alla convenzione STCW nei limiti della definizione
di viaggio costiero, stipula un accordo con gli Stati Membri o le Parti in
questione, nel quale vengono precisati i dettagli di entrambe le aree
commerciali interessate e altre disposizioni pertinenti.". b) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3
bis e 3 ter: "3 bis. I certificati della gente di mare
rilasciati da uno Stato membro o da uno Stato parte alla convenzione STCW nei
limiti definiti per i viaggi costieri possono essere riconosciuti da altri
Stati membri per il servizio entro i limiti da essi definiti per i viaggi
costieri, a condizione che gli Stati membri o le parti in questione stipulino
un accordo che precisi i dettagli di entrambe le aree commerciali interessate e
altre condizioni pertinenti. 3 ter. Gli Stati membri che definiscono i viaggi
costieri, in conformità ai requisiti del presente articolo: (a)
soddisfano
i principi che disciplinano i viaggi costieri specificati alla sezione
A-I/3 del codice STCW; (b)
incorporano i limiti sui viaggi costieri nelle convalide
rilasciate ai sensi dell'articolo 5.". 6) All'articolo 9, i paragrafi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli Stati membri adottano le procedure
idonee allo svolgimento di un'indagine imparziale su eventuali casi di
incompetenza, comportamenti, omissioni o compromessi nei confronti della
sicurezza, che possano arrecare una diretta minaccia alla sicurezza della vita
o delle cose in mare o all'ambiente marino, posti in essere dai possessori di
certificato o convalida rilasciati da uno Stato membro in relazione all'adempimento
delle funzioni di cui al certificato, nonché per quanto riguarda la revoca, la
sospensione e l'annullamento dei certificati per tali motivi e per la
prevenzione delle frodi. 2. Gli Stati membri adottano e applicano le
opportune misure per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti
certificati e convalide rilasciati.". 7) L'articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita
dalla seguente: "a) che tutte le attività di formazione,
di valutazione delle competenze, di abilitazione, incluse quelle mediche, di
convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla
pubblica amministrazione o sotto la loro autorità, siano costantemente
controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il
conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e
l'esperienza di istruttori ed esaminatori; ii) la lettera c) è sostituita
dalla seguente: "c) che gli obiettivi di istruzione e
formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano
chiaramente definiti e siano identificati i livelli di cognizioni, di capacità
di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle
valutazioni previsti dalla convenzione STCW. Gli obiettivi e le relative norme
di qualità possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma
di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione;". b) Al paragrafo 2 è aggiunta la
lettera d) seguente: "d) tutte le disposizioni
applicabili della presente direttiva e della convenzione e del codice STCW,
incluse le modifiche sono disciplinate dal sistema di norme di qualità.". c) Il paragrafo 3 è sostituito dal
seguente: "3. Gli Stati membri inviano alla Commissione
una relazione concernente ogni valutazione svolta ai sensi del paragrafo 2,
utilizzando il formato specificato alla sezione A-I/7 del codice STCW, entro
sei mesi dalla data in cui è stata effettuata la valutazione.". 8) L'articolo 11 è sostituito dal
seguente: "Articolo 11 Norme mediche 1.
Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l'idoneità
fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico
in conformità alle disposizioni del presente articolo e della sezione A-I/9 del
codice STCW. 2.
Ogni Stato membro garantisce che i responsabili della
valutazione dell'idoneità fisica della gente di mare siano medici in attività,
riconosciuti da tale Stato ai fini degli esami medici della gente di mare, a
norma delle disposizioni della sezione A-I/9 del codice STWC. 3.
Ogni marittimo, titolare di un certificato rilasciato a
norma delle disposizioni della convenzione, che serve in mare, deve possedere
anche un certificato medico valido rilasciato in conformità alle disposizioni
del presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW. 4.
Ogni candidato all'abilitazione deve: (a)
avere almeno 16 anni; (b)
fornire una prova soddisfacente della propria identità;
nonché, (c)
possedere i requisiti applicabili di idoneità medica
stabiliti dallo Stato membro in questione. 5.
I certificati medici sono validi per un periodo massimo
di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual
caso il periodo massimo di validità è di un anno. 6.
Se il periodo di validità di un certificato medico scade
durante un viaggio, il certificato medico rimane in vigore fino all'arrivo nel
successivo porto di scalo dove sia disponibile un medico in attività
riconosciuto dallo Stato membro, a condizione che il periodo in questione non
superi i tre mesi. 7.
In casi urgenti uno Stato membro può permettere ad un
marittimo di lavorare senza un certificato medico valido fino all'arrivo nel
successivo porto di scalo dove sia disponibile un medico riconosciuto da tale
Stato membro, a condizione che: (a)
il periodo in questione non sia superiore a tre mesi;
nonché, (b)
il marittimo in questione sia in possesso di un
certificato medico scaduto di data recente.". 9) L'articolo 12 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: "2 bis. I comandanti e gli ufficiali, per
poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna,
soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, ad intervalli
non superiori a cinque anni, devono dimostrare di continuare a possedere la
competenza professionale in materia di navi cisterna in conformità alla sezione
A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW.". b) Al paragrafo 3 il riferimento a "1°
febbraio 2002" è sostituito dal riferimento a "1° gennaio 2017". c) Il paragrafo 5 è sostituito dal
seguente: "5. Al fine di aggiornare le cognizioni di
comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi
delle recenti modifiche delle legislazioni nazionali e internazionali in
materia di sicurezza della vita in mare, sicurezza delle persone e di tutela
dell'ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro
bandiera.". 10) L'articolo 13, paragrafo 2, è
soppresso. 11) L'articolo 14 è così modificato: a) Al paragrafo 1 sono aggiunte le
seguenti lettere f) e g): "f) che la gente di mare in
servizio sulle sue navi abbia ricevuto corsi e formazione di aggiornamento come
prevede la convenzione STCW; g) che a bordo delle sue navi si svolga
sempre un'efficace comunicazione orale in conformità al capo V, regola 14,
paragrafi 3 e 4 della convenzione SOLAS.". b) È aggiunto il seguente paragrafo 4: "4. Le compagnie garantiscono che i comandanti, gli
ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a
bordo delle loro navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione
necessaria per acquisire le capacità adeguate al compito da svolgere e alle
funzioni e responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti
alla sezione B-I/14 del codice STCW.". 12) L'articolo 15 è sostituito dal
seguente: "Idoneità al servizio 1.
Al fine di prevenire l'affaticamento, gli Stati
membri (a)
stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il
personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza e
alla prevenzione dell'inquinamento in conformità ai paragrafi da 3 a 15; (b)
prescrivono che i turni di guardia siano
organizzati in modo tale da non compromettere a causa della fatica l'efficienza
del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale
addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie
successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio. 2.
Gli Stati membri, al fine di prevenire il consumo di
droga e alcole, provvedono affinché siano adottate misure adeguate in
conformità alle disposizioni stabilite nel presente articolo. 3.
Gli Stati membri tengono conto del pericolo
costituito dalla fatica dei marittimi, in particolare di quelli che svolgono
mansioni attinenti alla sicurezza delle operazioni della nave. 4.
A tutto il personale avente compiti di ufficiale
responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia e a
coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento
deve essere concesso un periodo di riposo: (a)
della durata minima di dieci ore ogni ventiquattro ore;
nonché, (b)
di 77 ore ogni 7 giorni. 5.
Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di
due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore e gli intervalli tra periodi
di riposo consecutivi non devono superare 14 ore. 6.
Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi
4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza o di esercitazioni pratiche
o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio
e con le scialuppe di salvataggio, e le esercitazioni prescritte dalle
normative nazionali e dagli strumenti internazionali, devono essere condotti in
modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre fatica. 7.
Gli Stati membri dispongono che gli orari di
guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili. Gli orari
vengono stabiliti in un formato standard nella lingua o nelle lingue di lavoro
della nave e in inglese. 8.
Quando un marittimo è reperibile, come quando un posto in
sala macchine resta sguarnito, ha diritto ad un adeguato periodo di riposo di
compensazione se il normale periodo di riposo è interrotto da chiamate al
lavoro. 9.
Gli Stati membri provvedono affinché le registrazioni
delle ore di riposo giornaliere dei marittimi siano tenute in un formato
standardizzato, nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese,
per consentire il monitoraggio e la verifica della conformità a quanto dispone
il presente articolo. I marittimi ricevono una copia delle registrazioni che li
riguardano, che deve essere convalidata dal comandante, o da una persona
autorizzata dal comandante, e dal marittimo in questione. 10.
Nonostante quanto stabilito ai paragrafi da 3 a 9, il
comandante di una nave ha diritto di esigere da un marittimo lo svolgimento
delle ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle
persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone
che si trovano in difficoltà in mare. Di conseguenza, il comandante può
sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere da un marittimo che
effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata
ripristinata una situazione di normalità. Non appena possibile dopo il
ripristino di condizioni di normalità, il comandante provvede affinché tutti i
marittimi che hanno prestato la loro opera durante il periodo di riposo
ottengano un periodo di riposo adeguato. 11.
Nel rispetto dei principi generali della
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri
possono autorizzare o registrare contratti collettivi che consentono
deroghe alle ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera b) e al paragrafo
5, a condizione che il periodo di riposo in questione non sia inferiore a 70 ore
per ogni periodo di 7 giorni. Tali deroghe, a norma della direttiva 1999/63/CE,
nella misura del possibile si conformano alle norme stabilite ma possono tener
conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di
ferie compensative e, nella misura possibile, devono tener conto anche degli
orientamenti relativi alla prevenzione della fatica di cui alla sezione B-VIII/1
del codice STCW. 12.
Le deroghe previste al paragrafo 11 in relazione al
periodo di riposo settimanale di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono
superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di
deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della
deroga. 13.
Nell'ambito delle eventuali deroghe al paragrafo 5 di cui
al paragrafo 11, le ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera a), possono
essere suddivise in non più di tre periodi, uno dei quali deve durare
almeno 6 ore e nessuno degli altri due periodi deve durare meno di un'ora. Gli
intervalli tra periodi consecutivi di riposo non devono superare 14 ore. Le
deroghe non potranno andare oltre due periodi di 24 ore per ogni periodo di 7
giorni. 14.
Gli Stati membri stabiliscono, al fine di prevenire l'abuso
di alcole, un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05% o a 0,25 mg/l
di alcole nell'alito o un quantitativo di alcole che conduca alla stessa
concentrazione alcolica per comandanti, ufficiali e altri marittimi, mentre
svolgono i rispettivi compiti in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente
marino.". 13) All'articolo 19, il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente: "3. La Commissione decide in merito al
riconoscimento di un paese terzo secondo la procedura di esame di cui all'articolo
28, paragrafo 2, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda
di riconoscimento. Lo Stato membro che presenta la richiesta può decidere di
riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stata presa
una decisione a norma del presente paragrafo.". 14) All'articolo 20, il paragrafo 6 è
sostituito dal seguente: "6. La decisione sulla revoca del
riconoscimento è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28,
paragrafo 2. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini
dell'attuazione della decisione.". 15) All'articolo 23, il paragrafo 2 è
così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita
dalla seguente: "2. Si procede ad una valutazione, in
conformità alla parte A del codice STCW, dell'idoneità della gente di mare in
servizio sulla nave a mantenere nel modo appropriato le norme tecniche di
guardia e di sicurezza, stabilite dalla convenzione STCW, qualora vi siano
fondati motivi per ritenere che tali norme non siano mantenute per uno dei
seguenti motivi: b) la lettera d) è sostituita
dalla seguente: "d) le condizioni di esercizio della nave
sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, o da
compromettere la sicurezza;". 16) È inserito il seguente articolo 25 bis: "Articolo 25 bis Informazioni a fini statistici 1. Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V a fini statistici. 2. Tali informazioni vengono
trasmesse annualmente dagli Stati membri alla Commissione ed in formato
elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell'anno
precedente. 3. La Commissione riceve il
mandato di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis
al fine di stabilire misure appropriate per la raccolta, la conservazione e l'analisi
delle informazioni in questione.". 17) L'articolo 27 è sostituito dal seguente: "La Commissione riceve il mandato di adottare
atti delegati che modificano l'allegato V della presente direttiva per
quanto riguarda contenuto e dettagli specifici e rilevanti delle
informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, tenendo conto
delle salvaguardie sulla protezione dei dati, a norma dell'articolo 27 bis.". 18) È inserito il seguente articolo 27 bis: "Articolo
27 bis Esercizio della delega 1.
Il potere conferito alla Commissione di adottare
atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo. 2.
La delega di poteri di cui all'articolo 25 bis
e all'articolo 27 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. 3.
La delega di poteri di cui all'articolo 25 bis
e all'articolo 27 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei
poteri indicati in tale decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di
revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adottato un atto delegato, la
Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 25
bis e dell'articolo 27 entra in vigore solo se il
Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi
dalla sua notifica alle due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di
tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato
alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere
prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.". 19) L'articolo 28 è sostituito dal
seguente: "Articolo 28 Comitato '1. La Commissione è assistita dal comitato per la
sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle
navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002. Si tratta di
un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.'.". 20) Gli articoli 29 e 30 sono sostituiti
dai seguenti: "Articolo 29 Sanzioni Gli Stati membri istituiscono un sistema di
sanzioni per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in
attuazione degli articoli 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23,
24 e dell'allegato I, e adottano tutti i provvedimenti necessari per
assicurarne la concreta applicazione. Le sanzioni previste devono essere
efficaci, proporzionate e dissuasive. Articolo 30 Disposizioni transitorie 1.
Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un
servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione
riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013,
uno Stato membro può continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino
al 1° gennaio 2017, certificati in conformità ai requisiti della presente
direttiva come prima della sua entrata in vigore. Fino al 1° gennaio 2017, uno Stato membro può continuare
a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità ai requisiti
della presente direttiva come prima della sua entrata in vigore.". 21) L'articolo 33 è soppresso. 22) Gli allegati sono modificati come
segue: a) L'allegato I della direttiva 2008/106/CE
è sostituito dall'allegato I della presente direttiva. b) L'allegato II della direttiva 2008/106/CE
è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva. c) Il testo che figura nell'allegato
III della presente direttiva è aggiunto come allegato V alla direttiva 2008/106/CE. Articolo 2 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. Articolo 3 Recepimento 1.
Gli Stati membri adottano le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola
di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia
disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 4 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente "ALLEGATO
I
REQUISITI PER LA FORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 FISSATI DALLA CONVENZIONE
STCW CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI 1.
Le regole di cui al presente allegato sono integrate
dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad
eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2. Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da
una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della
parte A del codice STCW. Gli Stati membri assicurano che i marittimi siano
in possesso delle adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni
A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del codice STCW, necessarie allo svolgimento
delle loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro
ospitante. La parte A del codice STCW indica i livelli di
competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla
convalida di certificati di competenza in virtù delle disposizioni della
convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione
alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III
e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state
raggruppate nelle sette funzioni seguenti: (1)
Navigazione; (2)
Maneggio e stivaggio del carico; (3)
Controllo del governo della nave e assistenza alle
persone a bordo; (4)
Macchine e motori marini; (5)
Apparecchiature elettriche, elettroniche e di
controllo; (6)
Manutenzione e riparazioni; (7)
Comunicazioni radio, ai seguenti livelli di responsabilità: (1)
Livello dirigenziale; (2)
Livello operativo; (3)
Livello ausiliario. Le funzioni e i livelli di responsabilità sono
definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella
parte A, capi II, III e IV del codice STCW. CAPO II
COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA Regola II/1 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione
degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di 500 o più
tonnellate di stazza lorda 1.
Ogni ufficiale responsabile della guardia di
navigazione che presti servizio su navi marittime di 500 o più TSL deve
possedere un certificato di competenza. 2.
Ogni candidato all'abilitazione deve: 2.1.
avere almeno 18 anni; 2.2.
aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per
un periodo non inferiore a 12 mesi nell'ambito di un programma di formazione
riconosciuto, in cui sia compresa un'attività di formazione a bordo
conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia
documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure aver prestato un
servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a 36 mesi; 2.3.
aver prestato, durante il prescritto servizio di
navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante
o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi; 2.4.
avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del
capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in
conformità delle norme radio; 2.5.
aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello
indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW; 2.6.
avere una competenza del livello indicato alla sezione
A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi
da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW. Regola II/2 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione
dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta di navi di 500 o più tonnellate
di stazza lorda Comandante e primo ufficiale di coperta di
navi di 3000 o più TSL 1.
Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di
navi marittime di 3000 o più TSL devono possedere un certificato di competenza. 2.
Ogni candidato all'abilitazione deve: 2.1.
avere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL ed aver
prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito: 2.1.1.
per l'abilitazione quale primo ufficiale di
coperta, per non meno di 12 mesi; e, 2.1.2.
per l'abilitazione quale comandante, per non meno
di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se
almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità
di primo ufficiale di coperta; 2.2.
avere frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello
indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi
ufficiali di coperta di navi di 3000 e più TSL. Comandante e primo ufficiale di coperta di
navi tra le 500 e le 3000 TSL 1.
Ogni comandante e primo ufficiale di coperta
di navi marittime tra le 500 e le 3000 TSL deve possedere un certificato di
competenza. 2.
Ogni candidato all'abilitazione deve: 2.1.
per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta,
possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile
della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL; 2.2.
per l'abilitazione quale comandante, possedere i
requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia
di navigazione su navi di 500 o più TSL e aver prestato un servizio di
navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di 36 mesi; tuttavia
questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di
tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale
di coperta; 2.3.
aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato alla
sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta
di navi tra le 500 e le 3000 TSL. Regola II/3 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione
di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti di navi
di TSL inferiore a 500 Navi non adibite a viaggi costieri 1.
Ogni ufficiale responsabile della guardia di
navigazione che presti servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore
a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato di
competenza per navi di 500 o più TSL. 2.
Ogni comandante in servizio su una nave marittima
di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere
un certificato di competenza per il servizio in qualità di comandante di navi
tra le 500 e le 3000 TSL. Navi adibite a viaggi costieri Ufficiale responsabile della guardia di
navigazione 1.
Ogni ufficiale responsabile della guardia di
navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a
viaggi costieri deve possedere un certificato di competenza. 2.
Ogni candidato all'abilitazione in qualità di
ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza
lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve: 2.1.
avere almeno 18 anni; 2.2.
aver effettuato: 2.2.1.
un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato
periodo di servizio di navigazione, come stabilito dallo Stato membro; oppure 2.2.2.
un servizio di navigazione riconosciuto nella
sezione di coperta per un periodo non inferiore a 36 mesi; 2.3.
avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del
capo IV, ove necessari per espletare i servizi radio definiti in conformità
delle norme radio; 2.4.
aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello
indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili
della guardia di navigazione su navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite
a viaggi costieri; 2.5.
avere una competenza del livello indicato alla sezione
A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3
paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW. Comandante Ogni comandante che presti servizio su navi
marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve
possedere un certificato di competenza. 1.
Ogni candidato all'abilitazione in qualità di
comandante di navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a
viaggi costieri deve: 1.1.
avere almeno 20 anni; 1.2.
aver prestato un servizio di navigazione
riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione
per un periodo di non meno di 12 mesi; 1.3.
aver frequentato con esito positivo i previsti
corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi
di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri; 1.4.
avere una competenza del livello indicato alla sezione
A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3
paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW. 2.
Dispense L'amministrazione, se considera che le
dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione
di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del
codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna,
dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di
navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo
presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle
stesse acque. Regola II/4 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione
dei marinai facenti parte di una guardia di navigazione 1.
Ogni marinaio facente parte di una guardia di
navigazione su navi marittime di 500 o più TSL, che non sia un marinaio che
stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia,
sono di natura tale da non richiedere specializzazione, deve possedere un
certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti. 2.
Ogni candidato all'abilitazione deve: 2.1.
avere almeno 16 anni; 2.2.
aver effettuato: 2.3.
un servizio di navigazione riconosciuto
comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; oppure 2.4.
un addestramento speciale, a terra o a bordo,
comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia
inferiore a due mesi; 2.5.
avere una competenza del livello indicato alla
sezione A-II/4 del codice STCW. 3.
Il servizio di navigazione, la formazione e la
pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati con funzioni
attinenti alla guardia di navigazione e comportare l'esecuzione di compiti
sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della
guardia di navigazione o di un marinaio qualificato. Regola II/5 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione
di marinai in qualità di marittimi esperti di coperta 1.
Ogni marittimo esperto di coperta in servizio su una nave
di 500 o più TSL, deve possedere un certificato adeguato. 2.
Ogni candidato all'abilitazione deve: 2.1.
avere almeno 18 anni; 2.2.
possedere i requisiti per l'abilitazione dei marinai
facenti parte di una guardia di navigazione; 2.3.
pur essendo qualificato per servire come marinaio facente
parte di una guardia di navigazione, deve avere un servizio di navigazione
riconosciuto nella sezione di coperta: 2.3.1.
non inferiore a 18 mesi , oppure 2.3.2.
non inferiore a 12 mesi e aver completato la formazione
riconosciuta; e, 2.4.
avere una competenza del livello indicato alla sezione
A-II/5 del codice STCW. 3.
Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da
esso previsti per i marittimi esperti, per quanto riguarda il rilascio di
certificati da emettersi entro il 1° gennaio 2012, con quelli indicati per
i certificati di cui alla sezione A-II/5 del codice STCW e, se necessario,
stabiliscono la necessità per questo tipo di personale di aggiornare le proprie
qualifiche. 4.
Fino al 1° gennaio 2017, uno Stato membro che è anche
parte della "International Labour Organisation Certification of Able
Seamen Convention" (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del
lavoro per la certificazione dei marittimi esperti) del 1946 (N. 74), può
continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità alle
disposizioni della suddetta convenzione. 5.
Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i
requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella
qualità pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno 12 mesi
durante i 60 mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva. CAPO III
REPARTO MACCHINE Regola III/1 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione
a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine
presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine
periodicamente non presidiato 1.
Ogni ufficiale responsabile della guardia in
macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina addetto
al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in servizio su
navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza
pari o superiore a 750 kW, deve possedere un certificato di competenza. 2.
Ogni candidato all'abilitazione deve: 2.1.
avere almeno 18 anni; 2.2.
aver completato una formazione di specializzazione in
laboratorio combinata e aver prestato un servizio di navigazione
riconosciuto per un periodo non inferiore a 12 mesi nell'ambito di un programma
di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo
conformemente alle prescrizioni della sezione A-III/1 del codice STCW, e che
sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure aver
completato una formazione di specializzazione in laboratorio combinata e aver
prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a
36 mesi di cui almeno 30 mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine; 2.3.
aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione,
servizi di guardia in un locale macchine sotto la supervisione del direttore di
macchina o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi; 2.4.
aver frequentato con esito positivo i previsti
corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW; 2.5.
avere una competenza del livello indicato alla sezione
A-VI/1, paragrafo 2, sezione A-VI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3
paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW. Regola III/2 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione
a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un
apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW 1.
Ogni direttore di macchina ed ogni primo
ufficiale di macchina in servizio su navi marittime, aventi un apparato motore
di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW, deve possedere
un certificato di competenza. 2.
Ogni candidato all'abilitazione deve: 2.1.
avere i requisiti per l'abilitazione in
qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina su navi aventi un
apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW
ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in tale compito: 2.1.1.
per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di
macchina, non meno di 12 mesi come ufficiale di macchina qualificato; e, 2.1.2.
per l'abilitazione a direttore di macchina, non
meno di 36 mesi, tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24
mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in
qualità di primo ufficiale di macchina; e, 2.2.
aver frequentato con esito positivo i previsti
corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW. Regola III/3 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione
a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un
apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW 1.
Ogni direttore di macchina ed ogni primo
ufficiale di macchina, in servizio su navi marittime aventi un apparato motore
di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW, deve possedere
un certificato di competenza. 2.
Ogni candidato all'abilitazione deve: 2.1.
possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità
di ufficiale responsabile della guardia in macchina; 2.1.1.
per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di
macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi
prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina; e, 2.1.2.
per l'abilitazione in qualità di direttore di
macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 24 mesi
di cui non meno di 12 mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo
ufficiale di macchina; 2.2.
aver frequentato con esito positivo i previsti
corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW. 3.
Ogni ufficiale di macchina che sia qualificato a prestare
servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di
propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW può prestare
servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di
propulsione principale di potenza inferiore a 3000 kW purché il certificato
attesti tale circostanza. Regola III/4 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione
a marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o
addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non
presidiato 1.
Ogni marinaio facente parte di una guardia in un
locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale
macchine periodicamente non presidiato, su navi marittime aventi un apparato
motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che
stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non
richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo
svolgimento dei propri compiti. 2.
Ogni candidato all'abilitazione deve: 2.1.
avere almeno 16 anni; 2.2.
aver effettuato: 2.2.1.
un servizio di navigazione riconosciuto
comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; oppure 2.2.2.
un addestramento speciale, a terra o a bordo,
comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia
inferiore a due mesi; 2.3.
avere una competenza del livello indicato alla
sezione A-III/4 del codice STCW. 3.
Il servizio di navigazione, la formazione e
la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati a funzioni
attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione di compiti
sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un
marinaio qualificato. Regola III/5 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio esperto di
macchina in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in
un locale macchine periodicamente non presidiato 1.
Ogni marittimo esperto di macchina in servizio su una
nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW deve
possedere un certificato adeguato. 2.
Ogni candidato all'abilitazione deve: 2.1.
avere almeno 18 anni; 2.2.
possedere i requisiti per l'abilitazione a marinaio
facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al
servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato; 2.3.
pur essendo qualificato per servire come marinaio facente
parte di una guardia di macchina, deve avere un servizio di navigazione
riconosciuto nel reparto macchine: 2.3.1.
non inferiore a 12 mesi , oppure 2.3.2.
non inferiore a 6 mesi e aver completato la formazione
riconosciuta; e, 2.4.
avere una competenza del livello indicato alla sezione
A-III/5 del codice STCW. 3.
Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso
previsti per i marinai del reparto macchine per quanto riguarda il
rilascio di certificati da emettere entro il 1° gennaio 2012, con quelli
indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e, se
necessario, stabilisce la necessità per questo tipo di personale di aggiornare
le proprie qualifiche. 4.
Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i
requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella
qualità pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno 12 mesi
durante i 60 mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva. Regola III/6 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale
elettrotecnico 1.
Ogni ufficiale elettrotecnico in servizio su navi
marittime, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari
o superiore a 750 kW, deve possedere un certificato di competenza. 2.
Ogni candidato all'abilitazione deve: 2.1.
avere almeno 18 anni; 2.2.
aver completato una formazione di specializzazione in
laboratorio combinata di almeno 12 mesi e aver prestato un servizio di
navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a 6 mesi nell'ambito di
un programma di formazione riconosciuto conforme ai requisiti della sezione
A-III/6 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione
riconosciuto, oppure aver completato una formazione di specializzazione in
laboratorio combinata di almeno 36 mesi e aver prestato un servizio di
navigazione riconosciuto di cui almeno 30 mesi di servizio di navigazione nel
reparto macchine; e, 2.3.
aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello
indicato alla sezione A-III/6 del codice STCW. 3.
Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso
previsti per gli ufficiali elettrotecnici, per quanto riguarda il rilascio
di certificati da emettersi entro il 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i
certificati di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW e, se necessario,
stabilisce la necessità per questo tipo di personale di aggiornare le proprie
qualifiche. 4.
Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i
requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo
nella qualità pertinente per un periodo di almeno 12 mesi durante i 60 mesi che
precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di
competenza specificato alla sezione A-III/6 del codice STCW. 5.
Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai
paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro può ritenere una persona opportunamente
qualificata in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione
A-III/6. Regola III/7 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio elettrotecnico 1.
Ogni marinaio elettrotecnico in servizio su una nave
avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW deve possedere
un certificato adeguato. 2.
Ogni candidato all'abilitazione deve: (1)
avere almeno 18 anni; (2)
avere completato un servizio di navigazione riconosciuto
comprendente almeno 12 mesi di formazione e di pratica; o (3)
aver completato una formazione riconosciuta, tra cui un
periodo di servizio riconosciuto di navigazione non inferiore a 6 mesi; oppure (4)
disporre di qualifiche che soddisfano le competenze
tecniche di cui alla tabella A-III/7 del codice STCW e un periodo riconosciuto
di servizio di navigazione, non inferiore a 3 mesi; e, (5)
avere una competenza del livello indicato alla sezione
A-III/7 del codice STCW. 3.
Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da
esso previsti per i marinai elettrotecnici, per quanto riguarda il rilascio di
certificati da emettersi entro il 1° gennaio 2012, con quelli indicati per
i certificati di cui alla sezione A-III/7 del codice STCW e, se necessario,
stabilisce la necessità per questo tipo di personale di aggiornare le proprie
qualifiche. 4.
Uno Stato membro può ritenere che un marittimo abbia i
requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo
nella qualità pertinente per un periodo di almeno 12 mesi durante i 60 mesi che
precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di
competenza specificato alla sezione A-III/7 del codice STCW. 5.
Nonostante
i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro
può ritenere una persona opportunamente qualificata in grado di svolgere
determinate funzioni di cui alla sezione A-III/7. CAPO IV
PERSONALE ADDETTO ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO Nota esplicativa Le disposizioni obbligatorie relative alla
guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione SOLAS 74,
nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature
radio figurano nella convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, e negli
orientamenti adottati dall'IMO. Regola IV/1 Applicazione 1.
Fatto salvo il disposto del punto 2, le
disposizioni del presente capitolo si applicano ai radiooperatori su navi che
operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare
(GMDSS), come stabilito dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata. 2.
Il personale addetto ai servizi radio su navi che
non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capo IV
della convenzione SOLAS 74 non è obbligato a conformarsi alle disposizioni del
presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono
conformarsi alle norme radio. L'amministrazione provvede affinché siano
rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come
prescritto dalle norme radio. Regola IV/2 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione
di radiooperatori addetti ai servizi GMDSS 1.
Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento
di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un
certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione
ai sensi delle disposizioni delle norme radio. 2.
Inoltre, ogni candidato alla certificazione di
competenza, a norma della presente regola, per il servizio su navi per le quali
la convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, stabilisce che devono
disporre di un'apparecchiatura radio, deve: 2.1.
avere almeno 18 anni; e, 2.2.
aver frequentato con esito positivo i previsti
corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW. CAPO V
REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI
NAVI Regola V/1-1 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche
di comandanti, ufficiali e marinai di navi petroliere e chimichiere 1.
Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e
demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico ed alle
attrezzature per il carico su navi petroliere o chimichiere devono possedere un
certificato che attesta una formazione di base per operazioni di carico su navi
petroliere e chimichiere. 2.
Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di
base per operazioni di carico su navi petroliere e chimichiere deve avere
completato una formazione di base a norma delle disposizioni della sezione
A-VI/1 del codice STCW e deve aver completato: (1)
almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto
su navi petroliere o chimichiere e avere i livelli di competenza previsti alla
sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; oppure (2)
aver seguito una formazione di base riconosciuta per
operazioni di carico su navi petroliere o chimichiere e avere i livelli di
competenza previsti alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW. 3.
I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali
di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta
responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle
operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre
operazioni connesse al carico, devono possedere un certificato che attesta una
formazione avanzata nelle operazioni relative al carico delle petroliere. 4.
Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione
avanzata per operazioni di carico su navi petroliere: (1)
deve possedere i requisiti per la certificazione nella
formazione di base per operazioni di carico su navi petroliere e chimichiere;
e, (2)
pur essendo qualificato per la certificazione nella
formazione di base per operazioni di carico su navi petroliere e chimichiere: (3)
deve avere almeno tre mesi di servizio di navigazione
riconosciuto su petroliere, oppure (a)
almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di
petroliere a titolo di soprannumerario che comprenda almeno tre operazioni di
carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto
tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW e (b)
aver completato una formazione avanzata riconosciuta per
operazioni di carico su navi petroliere e avere i livelli di competenza
previsti alla sezione A-V/1-1, paragrafo 2 del codice STCW. 5.
I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali
di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta
responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle
operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre
operazioni connesse al carico, devono possedere un certificato che attesta una
formazione avanzata nelle operazioni relative al carico delle chimichiere. 6.
Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione
avanzata per operazioni di carico su navi chimichiere: (1)
deve possedere i requisiti per la certificazione nella
formazione di base per operazioni di carico su navi petroliere e chimichiere;
e, (2)
pur essendo qualificato per la certificazione nella
formazione di base per operazioni di carico su navi petroliere e chimichiere: (a)
deve avere almeno tre mesi di servizio di navigazione
riconosciuto su navi chimichiere, oppure (b)
almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di
chimichiere a titolo di soprannumerario che comprenda almeno tre operazioni di
carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto
tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e, (3)
aver completato una formazione avanzata riconosciuta per
operazioni di carico su navi chimichiere e avere i livelli di competenza
previsti alla sezione A-V/1-1, paragrafo 3 del codice STCW. 7.
Gli Stati membri provvedono affinché ai comandanti e agli
ufficiali aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 o 6, a seconda dei casi,
sia rilasciato un certificato di idoneità o sia debitamente convalidato un
certificato di competenza o un certificato di idoneità esistente. Regola V/1-2 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche
di comandanti, ufficiali e marinai di navi gasiere 1.
Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e
demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico ed alle
attrezzature per il carico su navi gasiere devono possedere un certificato che
attesta una formazione di base per operazioni di carico su navi gasiere. 2.
Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di
base per operazioni di carico su navi gasiere deve avere completato una
formazione di base a norma delle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice
STCW e deve aver completato: (1)
almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto
su navi gasiere e avere i livelli di competenza previsti alla sezione A-V/1-2,
paragrafo 1 del codice STCW; oppure (2)
aver seguito una formazione di base riconosciuta per
operazioni di carico su navi gasiere e avere i livelli di competenza previsti
alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW. 3.
I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali
di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta
responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle
operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre
operazioni connesse al carico, devono possedere un certificato che attesta una
formazione avanzata nelle operazioni relative al carico delle navi gasiere. 4.
Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata
per operazioni di carico su navi gasiere: (1)
deve possedere i requisiti per la certificazione nella
formazione di base per operazioni di carico su navi gasiere; e, (2)
pur essendo qualificato per la certificazione nella
formazione di base per operazioni di carico su navi gasiere: (a)
deve avere almeno tre mesi di servizio di navigazione
riconosciuto su navi gasiere, oppure (b)
almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi
gasiere, a titolo di soprannumerario, che comprenda almeno tre operazioni di
carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto
tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e, (3)
aver completato una formazione avanzata riconosciuta per
operazioni di carico su navi gasiere e avere i livelli di competenza previsti
alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2 del codice STCW. 5.
Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi
i requisiti di cui ai paragrafi 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un
certificato di idoneità o sia debitamente convalidato un certificato di
competenza o un certificato di idoneità esistente. Regola V/2 Requisiti minimi obbligatori relativi
alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro
personale di navi passeggeri 1.
La presente regola si applica a comandanti,
ufficiali, marinai e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri,
che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità
dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su
navi passeggeri che effettuano viaggi nazionali. 2.
Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di
servizio a bordo di navi passeggeri, i marittimi devono aver frequentato con
esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi da 4 a 7 infra, in
funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali. 3.
I marittimi che sono tenuti a seguire i corsi di
formazione di cui ai punti 4, 6 e 7 devono, a intervalli non superiori a cinque
anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver
raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti. 4.
I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale
addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza
a bordo di navi passeggeri devono aver completato con esito positivo i corsi di
formazione in materia di gestione della folla, come specificato alla sezione
A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW. 5.
Il personale incaricato di servire direttamente i
passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri deve aver
completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza
specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW. 6.
I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori
di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale addetto
sul ruolo di bordo, responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni
di emergenza a bordo di navi passeggeri, devono aver frequentato con esito
positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle
situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2,
paragrafo 3, del codice STCW. 7.
I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i
direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta
responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico,
scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo
di navi passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo i corsi di
formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del
carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo
4, del codice STCW. 8.
Gli Stati membri provvedono a rilasciare la
documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che
risultano qualificati si sensi della presente regola. CAPO VI
FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA, ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALLA
SICUREZZA, ALL'ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA Regola VI/1 Requisiti minimi obbligatori relativi
all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di
sicurezza per tutta la gente di mare 1.
Alla gente di mare devono essere impartiti l'addestramento,
l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al
disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve
essere adeguata al livello ivi indicato. 2.
Qualora la formazione di base non sia prevista ai fini
del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a
seconda del caso, un certificato di idoneità attestante che il titolare ha
frequentato il corso di formazione di base. Regola VI/2 Requisiti minimi obbligatori per il
rilascio di certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio (zattere,
imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza) 1.
Ogni candidato al rilascio di un certificato di
idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza
deve: (1)
avere almeno 18 anni; (2)
avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno
di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere
un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi; e, (3)
avere una competenza del livello prescritto alla sezione
A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di
idoneità all'uso di mezzi di salvataggio. 2.
Ogni candidato al rilascio di un certificato di
idoneità all'uso di battelli di emergenza deve: (1)
possedere un certificato di idoneità all'uso di mezzi di
salvataggio che non siano battelli di emergenza; (2)
aver frequentato un corso di formazione riconosciuto; e, (3)
avere una competenza del livello previsto alla sezione
A-VI/2, paragrafi da 7 a 10, del codice STCW per il rilascio dei certificati di
idoneità all'uso di battelli di emergenza. Regola VI/3 Requisiti minimi obbligatori relativi
ai corsi di perfezionamento in tecniche antincendio 1.
La gente di mare addetta al controllo di operazioni
antincendio deve avere superato un corso di perfezionamento in tecniche
antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il
comando in conformità delle disposizioni della sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a
4, del codice STCW e deve avere una competenza del livello ivi indicato. 2.
Qualora un corso di perfezionamento in tecniche
antincendio non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di
abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato di
idoneità attestante che il titolare ha frequentato un corso di perfezionamento
in tecniche antincendio. Regola VI/4 Requisiti minimi obbligatori in
materia di pronto soccorso e assistenza medica 1.
La gente di mare addetta al servizio di pronto
soccorso a bordo di navi deve avere una competenza in materia di pronto
soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3,
del codice STCW. 2.
La gente di mare addetta a prestare assistenza
medica a bordo di navi deve avere una competenza in materia di assistenza
medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice
STCW. 3.
Qualora l'addestramento in materia di pronto
soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un
certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un
certificato di idoneità attestante che il titolare ha frequentato un corso di
addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica. Regola VI/5 Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità
per ufficiali di sicurezza della nave 1.
Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità
come ufficiale di sicurezza della nave deve: (1)
aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto non
inferiore a 12 mesi o un servizio di navigazione adeguato e saper condurre la
nave; e, (2)
avere una competenza del livello previsto alla sezione
A-VI/5, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio di certificati di
idoneità di ufficiale di sicurezza della nave. 2.
Gli Stati membri provvedono a rilasciare un
certificato di idoneità a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della
presente regola. Regola VI/6 Requisiti minimi obbligatori relativi all'istruzione e alla formazione in
materia di sicurezza per tutti gli appartenenti alle gente di mare 1.
Alla gente di mare devono essere impartiti l'addestramento
in materia di sicurezza, l'istruzione o la formazione di sensibilizzazione alla
sicurezza, conformemente alla sezione A-VI/6, paragrafo da 1 a 4 del
codice STCW e la loro competenza deve essere adeguata al livello ivi
indicato. 2.
Qualora la sensibilizzazione alla sicurezza non sia
prevista ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere
rilasciato un certificato di idoneità attestante che il titolare ha frequentato
il corso di sensibilizzazione alla sicurezza. 3.
Ogni Stato membro raffronta la formazione o istruzione
connessa alla sicurezza prevista per la gente di mare che detiene o può
documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva,
con quanto indicato alla sezione A-VI/6, paragrafo 4 del codice STCW e, se
necessario, prevede per questo tipo di personale la necessità di aggiornare le
proprie qualifiche. Gente di mare incaricata di mansioni attinenti alla sicurezza 4.
La gente di mare che svolge mansioni attinenti alla
sicurezza deve avere il livello di competenza specificato alla sezione A-VI/6,
paragrafi da 6 a 8, del codice STCW. 5.
Qualora una formazione in compiti attinenti alla
sicurezza non sia prevista ai fini del rilascio di un certificato di
abilitazione, deve essere rilasciato un certificato di idoneità attestante che
il titolare ha frequentato un corso di formazione in compiti attinenti alla
sicurezza. 6.
Ogni Stato membro raffronta i livelli di formazione
connessa alla sicurezza previsti per la gente di mare che svolge mansioni
attinenti alla sicurezza e che possiede o può documentare abilitazioni prima
dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quelli specificati alla
sezione A-VI/6, paragrafo 8 del codice STCW e, se necessario, prevede per
questo tipo di personale la necessità di aggiornare le proprie qualifiche. CAPO VII
CERTIFICATI ALTERNATIVI Regola VII/1 Rilascio di certificati alternativi 1.
In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui
ai capi II e III dell'allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o
autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle
regole dei capi suddetti, a condizione che: (1)
le relative funzioni e gradi di responsabilità attestati
dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli
indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2,
A-III/3, A-III/4, A-III/5 e A-IV/2, del codice STCW e identici a quelli ivi
indicati; (2)
i candidati abbiano frequentato con esito positivo i
corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei
livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al
disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di
responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide; (3)
i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione
riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di
responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di
navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione
prescritto ai capi II e III dell'allegato. In ogni caso, la durata minima del
servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla
sezione A-VII/2 del codice STCW; (4)
i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere
funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di
cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi
radio definiti in conformità delle norme radio; (5)
i certificati siano rilasciati in conformità del disposto
dell'articolo 2 e delle disposizioni del capo VII del codice STCW. 2.
Nessun certificato ai sensi del presente capo può
essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione
le informazioni prescritte dalla convenzione STCW. Regola VII/2 Abilitazione della gente di mare Qualunque
appartenente alla gente di mare addetto ad una o più funzioni tra quelle
indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 o A/II/5 del capo II o
alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 o A-III/5 del capo III o A-IV/2
del capo IV del codice STCW deve possedere un certificato di competenza o un
certificato di idoneità, a seconda del caso. Regola VII/3 Principi che disciplinano il rilascio
di certificati alternativi 1.
Se uno Stato membro decide di rilasciare o
autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinché
siano rispettati i seguenti principi: (1)
nessun sistema alternativo di abilitazione può essere
posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione
dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle
disposizioni dei precedenti capi; (2)
qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi
del presente capo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati
rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti
capi. 2.
Il principio della sostituibilità dei certificati
di cui al paragrafo 1 garantisce che: (1)
gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi
del sistema di cui ai capi II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capo VII
siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od
organizzate secondo altre forme; (2)
la formazione della gente di mare non sia finalizzata a
sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla
inidonea a svolgere altrove la sua professione. 3.
Il rilascio di qualunque certificato ai sensi del
presente capo deve essere fondato sui seguenti principi: (1)
il rilascio di certificati alternativi non deve essere
finalizzato a: (a)
ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo; (b)
abbassare il livello di professionalità o le qualifiche
della gente di mare; oppure (c)
consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale
di guardia di macchina e di coperta al titolare di un solo certificato nell'arco
di un solo turno di guardia; (2)
alla persona in comando spetta il titolo di comandante;
la posizione giuridica e l'autorità del comandante e di chiunque altro non
possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione
alternativi. 4.
I principi di cui ai punti 1 e 2 devono garantire
il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di
macchina.". Allegato II All'allegato II, il punto 3 è sostituito dal
seguente: "3. La Commissione, assistita dall'Agenzia
europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione degli Stati
membri interessati, ha accertato, procedendo alla valutazione della Parte in
questione, che può includere l'ispezione di strutture e la verifica delle
procedure, che sono pienamente soddisfatti i requisiti della Convenzione
relativi ai livelli di competenza, di formazione e di abilitazione, nonché ai
livelli di qualità.". Allegato III
"ALLEGATO V
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE
ALLA COMMISSIONE A FINI STATISTICI 1.
Quando è fatto riferimento al presente allegato,
devono essere trasmesse le seguenti informazioni specificate alla sezione A-I/2,
paragrafo 9 del codice STCW per tutti i certificati di competenza o convalide
che attestano il loro rilascio, tutte le convalide che attestano il
riconoscimento di certificati di competenza rilasciati da altri paesi e tutti i
certificati di idoneità rilasciati a marinai: Certificati di competenza (Cdc) / Convalide che
ne attestano il rilascio (Car): –
codice unico del marittimo; –
nome del marittimo; –
data di nascita del marittimo; –
nazionalità del marittimo; –
sesso del marittimo; –
numero del Cdc convalidato; –
numero della Car; –
mansione(i); –
data di rilascio o data più recente di rinnovo del
documento; –
data di scadenza; –
stato del certificato (valido, sospeso, annullato,
smarrito, distrutto); –
limitazioni. Convalide che attestano il riconoscimento di
certificati di competenza rilasciati da altri paesi (Car): –
codice unico del marittimo; –
nome del marittimo; –
data di nascita del marittimo; –
nazionalità del marittimo; –
sesso del marittimo; –
Stato che rilascia il Cdc originale; –
numero del Cdc originale; –
numero della Car; –
mansione(i); –
data di rilascio o data più recente di rinnovo del
documento; –
data di scadenza; –
stato del documento; –
limitazioni. Certificati di idoneità per marinai (Cdi) (se
disponibili): –
codice unico del marittimo; –
nome del marittimo; –
data di nascita del marittimo; –
nazionalità del marittimo; –
sesso del marittimo; –
numero del Cdi; –
mansione(i); –
data di rilascio o data più recente di rinnovo del
documento; –
data di scadenza; –
stato del documento. 2.
Le informazioni soggette alla normativa sulla
protezione dei dati personali possono essere trasmesse in un formato che tutela
l'anonimato. [1] Direttiva 94/58/CE del Consiglio, del
22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di
mare (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28). [2] Direttiva 94/58/CE, modificata dalle
direttive 98/35/CE e sostituita dalla direttiva 2001/25; la direttiva 2001/25
è stata modificata dalle direttive 2002/84, 2003/103 e 2005/45; infine è stata
sostituita (e quindi abrogata) dalla direttiva 2008/106 (GU L 323 del 3.12.2008,
pag. 33). [3] La
Task force era composta da rappresentanti dei principali stakeholder coinvolti,
in particolare gente di mare e armatori. [4] Pubblicata il 20 luglio 2011. [5] Cfr. punto 4.1.5. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU L
319 del 12.12.1994, pag. 28. [9] GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33. [10] Direttiva 1999/63/CE del Consiglio,
del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea
(ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST) — Allegato: accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33). [11] GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30. [12] GU L
208 del 5.8.2002, pag. 1. [13] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. [14] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.