52011PC0542

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* COM/2011/0542 definitivo - 2011/0233 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

(2) Il 18 agosto 2011 l'Alto rappresentante/Vicepresidente ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava l'adozione di ulteriori misure da parte dell'UE. Il 26 agosto 2011 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sull'adozione di un pacchetto di ulteriori misure, tra cui l'estensione dei criteri di designazione per il congelamento dei fondi e il divieto di acquistare, importare o trasportare dalla Siria petrolio greggio e prodotti petroliferi. L'elenco aggiuntivo delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è riportato in allegato alla decisione.

(3) Alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

2011/0233 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[1],

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria[2].

(2) La decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio, del […][3], dispone l'adozione di ulteriori misure, tra cui il divieto di acquistare, importare o trasportare dalla Siria petrolio greggio e prodotti petroliferi, e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di altre persone e entità che ricevono benefici da Bashar al-Assad e dal suo regime o li sostengono. L'elenco aggiuntivo delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è riportato in allegato alla decisione.

(3) Alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(4) Con decisione […][4], il Consiglio ha stabilito una sospensione parziale dell'accordo di cooperazione con la Siria[5].

(5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:

(1) all'articolo 1 sono inseriti i seguenti paragrafi:

" g) "assicurazione": un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;

h) "riassicurazione": l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

i) "prodotti petroliferi": i prodotti elencati nell'allegato IV."

(2) Sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:

"Articolo 3 bis

È vietato:

(a) importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che

i) sono originari della Siria o

ii) sono stati esportati dalla Siria;

(b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria;

(c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;

(d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi prodotti derivati e strumenti finanziari a termine, nonché prodotti di assicurazione e riassicurazione collegati alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c); e

(e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) o d).

Articolo 3 ter

I divieti di cui all'articolo 3 bis non si applicano:

a)       all'esecuzione, il 31 ottobre 2011 o prima di questa data, di un'obbligazione derivante da un contratto concluso prima del [inserire la data di adozione del presente articolo], purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire l'obbligazione abbia notificato, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o, individuata nei siti web elencati nell'allegato III; o

b)       all'acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima di [inserire la data di adozione del presente articolo], oppure, se l'esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 31 ottobre 2011 o prima di tale data."

(3) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha individuato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che ricevono benefici da Bashar al-Assad e dal suo regime o li sostengono, o persone ed entità ad essi associati."

(4) all'articolo 6, primo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;"

e sono aggiunte le seguenti lettere:

"e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale; o

f) necessari per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche, alimenti, energia elettrica, operatori umanitari e relativa assistenza, o evacuazioni dalla Siria. "

(5) È inserito il seguente articolo 10 bis:

"Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, al governo della Siria, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo. "

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato IV del regolamento (UE) n. 442/2011.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […]

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente                                                                        […]

ALLEGATO

All'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è aggiunto quanto segue

[nomi supplementari proposti dal Consiglio]

ALLEGATO II

"ALLEGATO IV"

Elenco dei prodotti petroliferi e codice SA

Codice SA       Designazione delle merci

2709 00           Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

2710    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati:

2711    Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:

2712    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati;

2713    Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi;

2714    Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche;

2715 00 00      Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs").

[1]               GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

[2]               GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

[3]               GU L […].

[4]               GU L […].

[5]               GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2.