Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* COM/2011/0542 definitivo - 2011/0233 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Siria. (2)
Il 18 agosto 2011 l'Alto
rappresentante/Vicepresidente ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava
l'adozione di ulteriori misure da parte dell'UE. Il 26 agosto 2011 il Consiglio
ha raggiunto un accordo politico sull'adozione di un pacchetto di ulteriori
misure, tra cui l'estensione dei criteri di designazione per il congelamento
dei fondi e il divieto di acquistare, importare o trasportare dalla Siria
petrolio greggio e prodotti petroliferi. L'elenco aggiuntivo delle persone,
delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e
delle risorse economiche è riportato in allegato alla decisione. (3)
Alcune di queste misure rientrano nell'ambito del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello
dell'Unione. 2011/0233 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n.
442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in
Siria IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2011/273/PESC del
Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della
Siria[1], vista la proposta congiunta dell'Alto
rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Siria[2].
(2)
La decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio, del […][3], dispone l'adozione di
ulteriori misure, tra cui il divieto di acquistare, importare o trasportare
dalla Siria petrolio greggio e prodotti petroliferi, e il congelamento dei
fondi e delle risorse economiche di altre persone e entità che ricevono
benefici da Bashar al-Assad e dal suo regime o li sostengono. L'elenco
aggiuntivo delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il
congelamento dei fondi e delle risorse economiche è riportato in allegato alla
decisione. (3)
Alcune di queste misure rientrano nell'ambito del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello
dell'Unione. (4)
Con decisione […][4],
il Consiglio ha stabilito una sospensione parziale dell'accordo di cooperazione
con la Siria[5]. (5)
Il presente regolamento deve entrare in vigore
immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così
modificato: (1)
all'articolo 1 sono inseriti i seguenti paragrafi: " g) "assicurazione": un impegno in
virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro
pagamento, a fornire a un'altra o ad altre persone, in caso di
materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato
dall'impegno; h) "riassicurazione": l'attività che
consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra
impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori
denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da
qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's; i) "prodotti petroliferi": i prodotti
elencati nell'allegato IV." (2)
Sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter: "Articolo 3 bis È vietato: (a)
importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti
petroliferi che i) sono originari della Siria o ii) sono stati esportati dalla Siria; (b)
acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi
situati in Siria o originari della Siria; (c)
trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi
originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese; (d)
fornire, direttamente o indirettamente,
finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi prodotti derivati e strumenti
finanziari a termine, nonché prodotti di assicurazione e riassicurazione
collegati alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c); e (e)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad
attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere i
divieti di cui alle lettere a), b), c) o d). Articolo 3 ter I divieti di cui all'articolo 3 bis non si
applicano: a) all'esecuzione, il 31 ottobre 2011 o
prima di questa data, di un'obbligazione derivante da un contratto concluso
prima del [inserire la data di adozione del presente articolo], purché
la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire l'obbligazione
abbia notificato, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, l'attività o
la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o,
individuata nei siti web elencati nell'allegato III; o b) all'acquisto di petrolio greggio o di
prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima di [inserire la data di
adozione del presente articolo], oppure, se l'esportazione è stata
effettuata a norma della lettera a), il 31 ottobre 2011 o prima di tale data." (3)
All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. Nell'allegato II sono elencate le persone
fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha
individuato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione
2011/273/PESC, come persone responsabili della violenta repressione a danno
della popolazione civile in Siria, persone e entità che ricevono benefici da
Bashar al-Assad e dal suo regime o li sostengono, o persone ed entità ad essi associati." (4)
all'articolo 6, primo comma, le lettere c) e d)
sono sostituite dalle seguenti: "c) destinati esclusivamente al pagamento di
diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse
economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, a
condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità
competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane
prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere
concessa una determinata autorizzazione;" e sono aggiunte le seguenti lettere: "e) pagabili su o da un conto di una missione
diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di
immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali
pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o
dell'organizzazione internazionale; o f) necessari per scopi umanitari, quali la
prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche,
alimenti, energia elettrica, operatori umanitari e relativa assistenza, o
evacuazioni dalla Siria. " (5)
È inserito il seguente articolo 10 bis: "Non è concesso alcun diritto, incluso ai
fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o
diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui
esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte,
le misure adottate ai sensi del presente regolamento, al governo della Siria, o
nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a
favore di tale governo. " Articolo 2 L'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011
è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 3 L'allegato II del presente regolamento è
inserito come allegato IV del regolamento (UE) n. 442/2011. Articolo 4 Il presente
regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, […] Per
il Consiglio Il
presidente
[…] ALLEGATO All'elenco delle persone fisiche o giuridiche,
delle entità e degli organismi che figura nell'allegato II del regolamento (UE)
n. 442/2011 è aggiunto quanto segue [nomi supplementari proposti dal Consiglio] ALLEGATO
II "ALLEGATO
IV" Elenco
dei prodotti petroliferi e codice SA Codice SA Designazione delle merci 2709 00 Oli greggi di petrolio o di
minerali bituminosi 2710 Oli
di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni
non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di
petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il
componente base; oli usati: 2711 Gas
di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: 2712 Vaselina;
paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite,
cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti
per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati; 2713 Coke
di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di
minerali bituminosi; 2714 Bitumi
ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche;
2715 00 00 Miscele
bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di
catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici
bituminosi, "cut-backs"). [1] GU L 121
del 10.5.2011, pag. 11. [2] GU L 121
del 10.5.2011, pag. 1. [3] GU L […]. [4] GU L […]. [5] GU L 269
del 27.9.1978, pag. 2.