52011PC0524

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri /* COM/2011/0524 definitivo - 2011/0228 (COD) */


RELAZIONE

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine rende necessario modificare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri. Gli elementi delle basi di dati informatizzate stabiliti dalla direttiva 64/432/CEE non comprendono finora alcun riferimento ai mezzi di identificazione elettronica.

Occorre quindi modificare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri, tenendo conto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine. Di conseguenza le due proposte sono presentate nello stesso pacchetto legislativo.

Il presente progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione europea.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 64/432/CEE.

2011/0228 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina[2], si applica agli scambi di animali della specie bovina e suina all'interno dell'Unione. Tale direttiva stabilisce che l'autorità competente di uno Stato membro può istituire un sistema di reti di sorveglianza. Queste reti comprendono una base di dati informatizzata che deve contenere almeno una serie di elementi stabiliti dalla direttiva 64/432/CEE, tra cui il codice di identificazione di ciascun animale.

(2) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine[3], stabilisce norme sull'utilizzo dei mezzi di identificazione elettronica dei bovini.

(3) Gli elementi delle basi di dati informatizzate stabiliti dalla direttiva 64/432/CEE non comprendono alcun riferimento ai mezzi di identificazione elettronica.

(4) A fini di coerenza della legislazione dell'Unione, occorre aggiungere tali elementi all'elenco degli elementi da includere nelle basi di dati informatizzate figurante nella direttiva 64/432/CEE.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 64/432/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il punto 1 dell'articolo 14, paragrafo 3, parte C, della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal punto seguente:

"1.          Per ciascun animale:

– il codice unico di identificazione,

– la data di nascita,

– il sesso,

– la razza o il mantello,

– il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale importato da un paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000,

– il numero di identificazione dell'azienda di nascita,

– i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale è stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda,

– la data del decesso e della macellazione,

– il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all'animale."

Articolo 2

1.           Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [**], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L xx del xx.xx. xxxx, pag. xx.

[2]               GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

[3]               GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.