Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri /* COM/2011/0524 definitivo - 2011/0228 (COD) */
RELAZIONE La proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini
e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle
carni bovine rende necessario modificare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio
per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti
di sorveglianza degli Stati membri. Gli elementi delle basi di dati
informatizzate stabiliti dalla direttiva 64/432/CEE non comprendono finora
alcun riferimento ai mezzi di identificazione elettronica. Occorre quindi modificare la direttiva
64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati che fanno parte
delle reti di sorveglianza degli Stati membri, tenendo conto della proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei
bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa
delle carni bovine. Di conseguenza le due proposte sono presentate nello stesso
pacchetto legislativo. Il presente progetto di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio non ha alcuna incidenza finanziaria sul
bilancio dell'Unione europea. Occorre pertanto modificare di conseguenza la
direttiva 64/432/CEE. 2011/0228 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la direttiva 64/432/CEE del
Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte
delle reti di sorveglianza degli Stati membri IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa
trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1], deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26
giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina[2],
si applica agli scambi di animali della specie bovina e suina all'interno
dell'Unione. Tale direttiva stabilisce che l'autorità competente di uno Stato
membro può istituire un sistema di reti di sorveglianza. Queste reti
comprendono una base di dati informatizzata che deve contenere almeno una serie
di elementi stabiliti dalla direttiva 64/432/CEE, tra cui il codice di
identificazione di ciascun animale. (2)
Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e
relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine[3], stabilisce norme
sull'utilizzo dei mezzi di identificazione elettronica dei bovini. (3)
Gli elementi delle basi di dati informatizzate
stabiliti dalla direttiva 64/432/CEE non comprendono alcun riferimento ai mezzi
di identificazione elettronica. (4)
A fini di coerenza della legislazione dell'Unione,
occorre aggiungere tali elementi all'elenco degli elementi da includere nelle
basi di dati informatizzate figurante nella direttiva 64/432/CEE. (5)
Occorre pertanto modificare di conseguenza la
direttiva 64/432/CEE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Il punto 1 dell'articolo 14, paragrafo 3,
parte C, della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal punto seguente: "1. Per ciascun animale: –
il codice unico di identificazione, –
la data di nascita, –
il sesso, –
la razza o il mantello, –
il codice di identificazione della madre o, nel
caso di un animale importato da un paese terzo, il codice unico di
identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale
dallo Stato membro di destinazione a norma del regolamento (CE)
n. 1760/2000, –
il numero di identificazione dell'azienda di
nascita, –
i numeri di identificazione di tutte le aziende in
cui l'animale è stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda, –
la data del decesso e della macellazione, –
il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se
applicato all'animale." Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, entro il [**], le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché
una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal
[…]. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L xx del xx.xx. xxxx, pag. xx. [2] GU L 121 del 29.7.1964, pag.
1977/64. [3] GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.