/* COM/2011/0516 definitivo - 2011/0223 (COD) */ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti[1] è divenuto applicabile il 5 aprile 2010. In virtù dell'articolo 51 del codice dei visti, le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni di tale regolamento sono state stabilite dalla decisione della Commissione che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciate, adottata il 19 marzo 2010[2]. Nel corso della redazione del manuale è stato notato che la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 5, lettere b) e c), del regolamento non era chiara: 1. all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), relativo all'esenzione dall'obbligo del visto di transito aeroportuale per i cittadini di paesi terzi in possesso di titoli di soggiorno rilasciati da determinati paesi, è stato omesso il riferimento agli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano all'adozione del regolamento e agli Stati membri che non applicano ancora pienamente le disposizioni dell' acquis di Schengen (attualmente la Bulgaria, l'Irlanda, Cipro, la Romania e il Regno Unito); 2. all'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), relativo all'esenzione dall'obbligo del visto di transito aeroportuale per i titolari di visti rilasciati da determinati paesi, è stato omesso il riferimento agli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano all'adozione del regolamento e agli Stati membri che non applicano ancora pienamente le disposizioni dell' acquis di Schengen (attualmente la Bulgaria, l'Irlanda, Cipro, la Romania e il Regno Unito); 3. inoltre, l'attuale formulazione dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), lascia adito a due interpretazioni e occorre chiarire che i titolari di visti rilasciati dagli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano all'adozione del regolamento, da Stati membri che non applicano ancora pienamente le disposizioni dell' acquis di Schengen e da determinati paesi terzi sono esentati dall'obbligo del visto di transito aeroportuale quando si recano nel paese che ha rilasciato il visto o in qualsiasi altro paese terzo e, dopo avere utilizzato il visto, quando ritornano dallo Stato di rilascio (ma non quando ritornano da altri paesi terzi); 4. il riferimento agli Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo è superfluo, in quanto tali Stati o sono Stati membri contemplati dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), o paesi associati cui l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), si applica tramite i rispettivi accordi o protocolli di associazione. Prima dell'aprile 2010, le disposizioni sui paesi terzi i cui cittadini erano soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) erano stabilite dall'Istruzione consolare comune (ICC) e dall'Azione comune 96/197/GAI[3]. Tali disposizioni si applicavano a tutte le persone aventi determinate cittadinanze eccetto i titolari di un titolo di soggiorno rilasciato dall'Irlanda, dal Regno Unito o da taluni paesi terzi (Canada, Stati Uniti, Giappone, ecc.), in quanto si presumeva che costoro non rappresentassero un rischio di immigrazione irregolare per gli Stati Schengen. Nel 2008 alcuni Stati membri hanno preso l'iniziativa di modificare l'allegato 3 della ICC stabilendo che, per lo stesso motivo, anche i titolari di visti rilasciati da taluni paesi terzi fossero esenti dall'obbligo di VTA se si recavano nel paese terzo che aveva rilasciato il visto (o verso l'Irlanda o il Regno Unito) o in qualsiasi altro paese terzo. Analogamente, tali cittadini sarebbero stati esentati dall'obbligo di VTA al ritorno dal paese terzo che aveva rilasciato il visto, dopo aver usato il visto, ma non al ritorno da paesi terzi diversi da quello di rilascio: infatti, non possedendo più un visto valido per uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), essi avrebbero potuto rappresentare un rischio di immigrazione irregolare per gli Stati Schengen. Tali disposizioni dovevano essere adottate nel codice dei visti, ma all'articolo 3, paragrafo 5, lettere b) e c), sono state omesse alcune parole essenziali e di conseguenza la situazione giuridica non è chiara. Durante la stesura del manuale si è pensato di rimediare al problema tramite orientamenti che esprimessero tale intenzione. Poiché il manuale non può creare obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, è necessario modificare il codice dei visti per garantire la certezza del diritto e un'applicazione armonizzata delle norme. Tale chiarimento riveste importanza pratica per i singoli viaggiatori e per le compagnie aeree. La proposta si limita a una modifica tecnica che consiste nel chiarire il testo esistente. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO I due argomenti contemplati dalla proposta sono stati discussi in seno al comitato visti e al gruppo di lavoro visti e gli Stati membri hanno sostenuto l'iniziativa della Commissione volta a una modifica limitata del codice dei visti. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Occorre modificare l'articolo 3, paragrafo 5, lettere b) e c), del codice dei visti per chiarire che: - i cittadini di paesi terzi titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi, rilasciati da uno Stato membro che non applica pienamente la politica comune in materia di visti, devono essere esentati dall'obbligo di VTA; - l'esenzione dall'obbligo di VTA riguarda i titolari di un visto valido che si recano nel paese terzo che ha rilasciato il visto o in un altro paese terzo, nonché a quelli che ritornano dal paese terzo che ha rilasciato il visto dopo averlo utilizzato. - 2011/0223 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: 5. È necessario chiarire le norme sul transito dalle zone internazionali degli aeroporti per garantire la certezza giuridica e la trasparenza. 6. I cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, titolari di un visto valido rilasciato da uno Stato membro, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d'America, o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro, da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'America, sono esentati dall'obbligo del visto di transito aeroportuale. Occorre chiarire che tale esenzione si applica anche ai titolari di visti o titoli di soggiorno validi rilasciati dagli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano all'adozione di tale regolamento e dagli Stati membri dell'Unione europea che non applicano ancora pienamente le disposizioni dell' acquis di Schengen. 7. Per quanto riguarda i titolari di un visto valido, l'esenzione dovrebbe applicarsi quando essi si recano nel paese di rilascio o in altri paesi terzi e quando ritornano dal paese di rilascio dopo avere utilizzato il visto. 8. Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen[4] che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo[5]. 9. Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’ acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest'ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen[6], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[7]. 10. Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio[8]. 11. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’ acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. 12. Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen[9]; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. 13. Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’ acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’ acquis di Schengen[10]; L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. 14. Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull' acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003. 15. Il presente regolamento costituisce un atto basato sull' acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente: "b) i cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea che non partecipa all'adozione del presente regolamento o da uno Stato membro dell'Unione europea che non applica ancora pienamente le disposizioni dell' acquis di Schengen, o di un titolo di soggiorno valido, menzionato nell'allegato V, rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d’America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare; c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro dell'Unione europea che non partecipa all'adozione del presente regolamento o per uno Stato membro dell'Unione europea che non applica ancora pienamente le disposizioni dell' acquis di Schengen, oppure per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America, che si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o che ritornano dal paese di rilascio dopo aver utilizzato il visto;". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il [ ventesimo ] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente [1] GU L 243 del 15.9.2009. [2] C(2010) 1620 definitivo. [3] GU L 63 del 13.3.1996, pag. 8. [4] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [5] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. [6] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52. [7] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1. [8] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19. [9] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43. [10] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.