COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOa norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio in merito all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei biocidi /* COM/2011/0498 definitivo - 2009/0076 (COD) */
2009/0076 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea,
riguardante la posizione del Consiglio in merito
all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’immissione sul mercato e all’uso dei biocidi
1.
Contesto
Nella presente comunicazione si fa riferimento
al titolo del regolamento e ai numeri degli articoli così come questi
comparivano nel testo dell’accordo politico (17474/10). Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2009) 267 definitivo - 2009/0076(COD)]: || 12 giugno 2009 Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: || 17 febbraio 2010 Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: || 22 settembre 2010 Data di adozione della posizione del Consiglio: || 21 luglio 2011
2.
Finalità della proposta della Commissione
L’obiettivo della proposta è migliorare il
funzionamento del mercato interno attraverso una maggiore armonizzazione delle
norme relative all’autorizzazione e al riconoscimento reciproco dei biocidi,
garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e
animale e dell’ambiente.
3.
Osservazioni sulla posizione del Consiglio
3.1.
Osservazioni di ordine generale
Il Parlamento europeo ha espresso il suo
parere in prima lettura il 22 settembre 2010. La Commissione ha accolto
integralmente, parzialmente o in linea di principio 193 dei
309 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. Circa
metà di questi 193 emendamenti hanno trovato, almeno in parte,
accoglimento nella posizione comune. La posizione della Commissione in
merito agli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura figura
nel documento SP(2010)7193. La Commissione ha accettato integralmente, in
parte o nel loro principio ispiratore gli emendamenti che ritiene idonei a
chiarire il contesto della proposta o a migliorarla. Si tratta, in particolare,
di emendamenti intesi a modificare la definizione di biocidi, la portata delle
deroghe ai criteri di esclusione, l’estensione dell’ambito di applicazione
delle autorizzazioni dell’Unione, i criteri applicabili ai biocidi a basso
rischio e le disposizioni relative agli articoli trattati. La Commissione ha respinto gli emendamenti che
avrebbero snaturato le finalità della proposta, ad esempio riducendo il livello
di protezione dell’ambiente e della salute umana o compromettendo il mercato
interno dei biocidi. Ha inoltre respinto gli emendamenti che non sono praticamente
o tecnicamente realizzabili o che costituiscono un onere inutile per il settore
e per le autorità competenti. La Commissione ritiene che la posizione comune
non alteri gli obiettivi fondamentali della proposta e può quindi sostenerla.
Tuttavia, la Commissione ritiene che alcuni aspetti del testo debbano essere
migliorati e sarebbe lieta di collaborare con le altre istituzioni per
apportare tali miglioramenti. Per quanto riguarda, in particolare, le procedure
previste per la determinazione dei limiti massimi di residui, la formulazione
della posizione comune non è compatibile con il regolamento (CE) n. 470/2009 e
questa incoerenza dovrebbe essere affrontata in via prioritaria.
3.2.
Osservazioni specifiche
3.2.1.
Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione
integralmente, parzialmente o in linea di principio e inseriti nella posizione
comune integralmente, parzialmente o in linea di principio
Gli emendamenti 1, 4-7, 9-10, 13, 21-23, 25,
27, 30-35, 37-39, 43-44, 49, 53, 55, 56, 58, 62‑63, 70, 75, 79, 80,
82-83, 85-91, 93-96, 112, 115, 116, 123-125, 137, 139, 142-144, 160‑161,
165, 167-172, 178-181, 183-187, 189-190, 194, 199, 206-215, 218-220, 225-232,
234-235, 239, 241-242, 247-249, 255-257, 266-267, 269, 272, 275-277, 279,
292-296, 299‑303, 308, 310-312, 316, 319-320, 323-329, 331-332, 341,
346-347, 354, 359/rev e 360‑361 sono stati accettati dalla Commissione
integralmente, parzialmente o in linea di principio e inseriti integralmente,
in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio.
3.2.2.
Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla
Commissione, ma inseriti integralmente, parzialmente o in linea di principio
nella posizione comune
Gli emendamenti 2, 3, 17, 20, 52, 54, 69, 71,
126, 156 e 349 sono stati respinti dalla Commissione ma inseriti nella
posizione del Consiglio integralmente, parzialmente o in linea di principio.
Tali emendamenti riguardano principalmente la riduzione dei termini per
l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione dei principi attivi designati come
potenzialmente sostituibili e di altri principi attivi, nonché scadenze più
ravvicinate per alcuni compiti che dovranno essere svolti dall’Agenzia europea
per le sostanze chimiche (in seguito denominata «l’Agenzia»). La Commissione li
ha respinti perché aumenterebbero gli oneri amministrativi e normativi
aggravando il carico di lavoro dell’Agenzia, degli Stati membri e degli
operatori economici senza apportare benefici chiari in termini di un aumento
dei livelli di protezione, mentre il Consiglio li ha ritenuti accettabili.
3.2.3.
Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla
Commissione integralmente, parzialmente o in linea di principio, ma non
inseriti nella posizione comune
Gli emendamenti 11, 16, 24, 36, 48, 58-59, 62,
65-66, 72-74, 77-78, 99, 101, 106, 118, 120‑121, 157, 162, 166, 175, 178,
191, 193, 196, 200, 203-204, 221-223, 236, 332, 358 e 361 sono stati accettati
dalla Commissione integralmente, parzialmente o in linea di principio ma non
sono stati inseriti nella posizione del Consiglio. I motivi più ricorrenti alla
base del rigetto da parte del Consiglio sono l’incoerenza con altre modifiche
introdotte dal Consiglio, l’introduzione di indebiti oneri amministrativi per
il settore, le autorità competenti o l’Agenzia e la mancanza di un chiaro
valore aggiunto.
3.2.4.
Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla
Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione comune
Gli emendamenti 12, 14-15, 19, 26, 28, 40-42,
45-47, 50-51, 57, 64, 81, 84, 92, 97-98, 100, 102-105, 107-111, 117, 119, 122,
127-136, 138, 140-141, 145-147, 150, 158-159, 163-164, 173-174, 176, 182, 188,
192, 195, 197-198, 201, 205, 216-217, 224, 233, 237-238, 240, 246, 250-253,
258-259, 262-265, 270-271, 274, 280-288, 291, 297, 306-307, 309, 318, 321-322,
330, 342-343, 350 e 353 sono stati respinti sia dalla Commissione che dal
Consiglio.
3.2.5.
Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta
Le principali modifiche apportate dal Consiglio
alla proposta della Commissione sono le seguenti. Iscrizione dei principi attivi. Il Consiglio ha modificato la procedura per l’approvazione
dell’iscrizione dei principi attivi. L’elenco dei principi attivi approvati non
figurerebbe in allegato al regolamento ma costituirebbe un elemento autonomo
applicato tramite misure di esecuzione e sarebbe aggiornato regolarmente. La Commissione
ritiene che l’approvazione dei principi attivi debba avvenire tramite un
allegato del regolamento. Di conseguenza, eventuali aggiunte o modifiche
dell’allegato in cui sono elencati i principi attivi approvati costituirebbero
modifiche di elementi non essenziali del regolamento e sarebbero adottate
tramite atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE. Tuttavia, per consentire
il proseguimento della procedura legislativa, la Commissione non si opporrà
alle modifiche introdotte dal Consiglio. La Commissione ha rilasciato una
dichiarazione a questo proposito al momento dell’accordo politico (cfr.
allegato 1). Procedura di autorizzazione semplificata. Il Consiglio ha sostituito il concetto di “biocidi a basso rischio”
con quello di “prodotti soggetti a una procedura di autorizzazione
semplificata”. I criteri proposti per tali prodotti sarebbero maggiormente
incentrati sulle proprietà delle sostanze contenute nel prodotto anziché su una
valutazione caso per caso dei rischi del prodotto stesso, come invece indicato
nella proposta della Commissione. Tali prodotti non sarebbero più soggetti a
una procedura di autorizzazione a livello di Unione, come previsto nella
proposta della Commissione, bensì ad una domanda di autorizzazione presentata
in un dato Stato membro. Una volta ottenuta l’autorizzazione in uno Stato
membro, il prodotto potrebbe quindi, previa notifica, essere commercializzato
in tutti gli altri Stati membri. La Commissione ritiene che l’approccio del
Consiglio favorirà la messa a punto e la commercializzazione di biocidi che
presentano rischi minori per l’uomo e per l’ambiente e può pertanto accettare
la posizione del Consiglio su tale questione. Ambito di applicazione dell’autorizzazione
dell’Unione. Secondo la posizione del Consiglio, a
partire dal 2013 l’autorizzazione dell’Unione sarebbe accessibile ai biocidi
che rientrano nei tipi di prodotto 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 22 e, a partire dal
2020, ai biocidi che rientrano nei tipi di prodotto 14, 15, 17, 21 e 23, a
condizione che i prodotti interessati presentino condizioni d’uso simili in
tutta l’Unione. Entro il 2017 al più tardi la Commissione effettuerebbe un
riesame e, se del caso, formulerebbe delle proposte legislative, ad esempio per
rinviare l’estensione dell’autorizzazione dell’Unione ad alcuni o a tutti i
prodotti elencati. Pur avendo inizialmente proposto un sistema di
autorizzazioni dell’Unione con un ambito di applicazione molto più limitato, la
Commissione può, in linea di principio, accettare la posizione del Consiglio a
condizione che l’estensione sia attuata gradualmente e che l’Agenzia e la
Commissione possano disporre di risorse adeguate. La Commissione ha reso una
dichiarazione nella quale sottolinea le conseguenze finanziarie e invita gli
Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire la fornitura di
risorse adeguate a titolo delle nuove prospettive finanziarie (cfr. allegato
2). Articoli trattati.
In linea con l’approccio adottato dal Parlamento europeo, il Consiglio ha
introdotto il concetto di “funzione principalmente biocida” come criterio per
differenziare i biocidi dagli articoli trattati. Inoltre, ha spostato
l’attenzione dei controlli dai biocidi ai principi attivi. Il Consiglio ha
deciso di imporre obblighi più severi per gli articoli trattati nei quali i principi
attivi sono destinati ad essere rilasciati (“effetto esterno”) rispetto a
quelli nei quali i principi attivi non sono destinati ad essere rilasciati
(“effetto interno”). La Commissione avrebbe la facoltà di adottare ulteriori
disposizioni, inclusa la possibilità di un sistema di notifica. La Commissione
può accettare le modifiche riguardanti gli articoli trattati in quanto sono
conformi agli obiettivi del regolamento. Natura e composizione del comitato sui
biocidi. Inizialmente la Commissione ha proposto che
il comitato fosse composto da esperti scientifici indipendenti designati dagli
Stati membri ma nominati dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia. Il
Consiglio ha optato per un approccio secondo il quale i membri del comitato
sarebbero nominati direttamente dagli Stati membri e vi sarebbero stretti
collegamenti tra il comitato e le autorità competenti degli Stati membri.
Poiché i dettagli dell’applicazione del regolamento saranno di competenza delle
autorità competenti degli Stati membri, appare giustificato che le stesse
autorità siano strettamente coinvolte nell’attività del comitato sui biocidi.
La Commissione può pertanto accettare la posizione del Consiglio. Tariffe. La
Commissione ha inizialmente proposto un sistema che prevedeva, per l’autorizzazione
dell’Unione, il versamento di una tariffa all’Agenzia, che avrebbe poi
provveduto a rimborsare lo Stato membro per il lavoro svolto in qualità di
autorità valutatrice. La posizione del Consiglio prevede invece che, per le
procedure svolte a livello di Unione, sia versata una tariffa all’Agenzia per
il lavoro svolto e un’altra all’autorità competente che svolge il ruolo di
autorità valutatrice. La Commissione può accettare questa soluzione. Inoltre,
la proposta della Commissione prevedeva che l’ammontare delle tariffe pagabili
all’Agenzia, nonché la struttura armonizzata (comprese questioni come rimborsi,
riduzioni/deroghe) delle tariffe applicabili sia all’Agenzia che agli Stati
membri, fossero adottate mediante atti delegati. La posizione del Consiglio
prevede tuttavia che il livello delle tariffe pagabili all’Agenzia e le norme
che definiscono le condizioni di pagamento ed eventuali riduzioni siano
adottate mediante provvedimenti attuativi. Per quanto riguarda la creazione di
una struttura armonizzata di tariffe per l’Agenzia e gli Stati membri, il
Consiglio ha stabilito che la Commissione può affrontare tali questioni
mediante documenti di orientamento. Pur non condividendo l’approccio adottato
dal Consiglio, la Commissione può tuttavia accettarlo per consentire il
proseguimento della procedura legislativa. La Commissione ha reso la
dichiarazione di cui all’allegato 1 per quanto riguarda la posizione del
Consiglio sull’uso degli atti delegati per stabilire le tariffe pagabili
all’Agenzia. Per tenere conto delle conseguenze finanziarie
risultanti dalle modifiche introdotte dal Consiglio e dal Parlamento in prima
lettura, compresa la necessità di adeguare il sistema di tariffe per ridurre
l’impatto sul bilancio dell’Unione, la Commissione ha preparato una scheda
finanziaria rivista riportata come allegato 3 alla presente comunicazione.
4.
Conclusioni
La Commissione può accettare le modifiche
introdotte dal Consiglio perché sono coerenti con gli obiettivi della proposta
della Commissione e li rafforzano. La Commissione può pertanto accettare la
posizione del Consiglio. Nella dichiarazione di cui all’allegato 2 la
Commissione ha espresso la propria preoccupazione per le conseguenze in termini
di maggiore pressione sul bilancio dell’Agenzia e della Commissione stessa.
Alla luce degli ulteriori compiti attribuiti all’Agenzia e del tempo necessario
per preparare tutti gli aspetti della sua attività futura, nonché del fatto che
la procedura legislativa si sta rivelando più lunga del previsto, la
Commissione ritiene necessario rinviare la data di applicazione del regolamento
proposto al 1° settembre 2013, fatta eccezione per le disposizioni che
consentono alla Commissione e all’Agenzia di adottare le misure preparatorie
(ad esempio atti delegati/di esecuzione, documenti di orientamento). Allegato 1
Dichiarazione sulla procedura del comitato In uno spirito di compromesso, la Commissione
non si opporrà a un voto a maggioranza qualificata a favore del testo della
Presidenza. Tuttavia, la Commissione desidera sottolineare che non condivide la
posizione del Consiglio sul fatto che le misure per l’approvazione dei principi
attivi (articolo 8 bis) e le norme relative alle tariffe pagabili
all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (articolo 70, paragrafo 1) abbiano
natura attuativa e ricadano quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo
291 TFUE. La Commissione ritiene che, in entrambi i casi, l’articolo 290
costituisca la procedura più opportuna perché si tratta di misure di portata
generale che modificherebbero o integrerebbero elementi non essenziali del
regolamento. Allegato 2
Dichiarazione sulle conseguenze finanziarie L’estensione dell’ambito di applicazione
dell’autorizzazione dell’Unione e l’assegnazione di maggiori compiti
all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, le scadenze più brevi e la
maggiore frequenza dei rinnovi per i principi attivi comporteranno
inevitabilmente un aumento significativo del carico di lavoro sia per l’Agenzia
che per la Commissione. Nel contempo, il più ampio campo di applicazione
dell’autorizzazione dell’Unione comporterà una diminuzione proporzionale del
carico di lavoro delle autorità nazionali. Visto il maggiore volume di lavoro,
l’Agenzia e la Commissione dovranno poter disporre di risorse finanziarie e
umane più ingenti per garantire un’attuazione efficace del regolamento. Alla
luce di quanto precede, la Commissione invita il Consiglio a tenere conto di
tali esigenze nell’ambito delle nuove prospettive finanziarie. La Commissione è
disposta a collaborare con il Consiglio per trovare una soluzione adeguata. Allegato 3
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
dell’azione e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/
INIZIATIVA 1.1. Denominazione della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione
sul mercato e all’uso dei biocidi 1.2. Settori interessati nella
struttura ABM/ABB[1]
Settore
interessato: 07 Ambiente Codice
di attività 07 03: Attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione in materia
di ambiente 1.3. Natura della
proposta/iniziativa X La proposta/iniziativa riguarda una nuova
azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[2] ¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto
della proposta/iniziativa Sviluppo
di nuove iniziative politiche (Codice ABB 07 05) – 2008 AMP
Elaborare e proporre politiche, misure e iniziative in
ambito ambientale sulla base di dati esaurienti e precisi relativi allo stato
dell’ambiente e alle pressioni sull’ambiente, con estese consultazioni delle
parti interessate, in attuazione del Sesto programma di azione per l’ambiente
(PAE) della Comunità europea. Elaborare i provvedimenti necessari in funzione
di nuovi dati sulle minacce ambientali che emergeranno per l’ambiente stesso o
per la salute umana. 1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico
n. 1c Elaborare nuove
iniziative che rispondano agli obiettivi definiti per l’ambito prioritario
dell’ambiente e della salute del Sesto PAE. Contribuire a un elevato livello di
qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un
ambiente in cui l’inquinamento non abbia effetti nocivi per la salute umana e
l’ambiente incoraggiando uno sviluppo urbano sostenibile. Attività ABM/ABB interessate
Codice ABB 07 05 1.4.3. Risultati ed effetti previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
proposta è finalizzata a garantire un livello elevato di tutela della salute
umana e dell’ambiente, oltre all’armonizzazione del mercato interno dei
biocidi, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione.
Per conseguire tali obiettivi è necessario avere una perfetta conoscenza dei
rischi e dei pericoli derivanti dai principi attivi e dai biocidi prima della
loro immissione sul mercato.
Per garantire un’attuazione efficace della proposta è opportuno avvalersi della
collaborazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che riceverà e
formulerà pareri sui dati presentati dall’industria (ad esempio, per la
valutazione dei principi attivi o di taluni biocidi) e costituirà il punto di
riferimento incaricato di fornire consulenza scientifica e assistenza alla
Commissione, alle autorità competenti degli Stati membri e alle imprese (in
particolare le PMI) e di divulgare tutte le informazioni pertinenti. Grazie
ad un approccio coerente al trattamento delle domande presentate dall’industria
sarà possibile armonizzare maggiormente il mercato interno dei biocidi e
migliorare ulteriormente la competitività e l’innovazione, semplificando le
procedure di autorizzazione dei prodotti e incoraggiando lo sviluppo di “nuovi”
prodotti e sostanze dotati di caratteristiche più favorevoli per la salute
pubblica o per l’ambiente; in questo modo l’Unione europea potrà competere più
efficacemente con i propri concorrenti internazionali e garantire una maggiore
disponibilità di sostanze o prodotti che comportano rischi minori. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Gli obiettivi e gli indicatori fino ad ora
identificati sono i seguenti: Obiettivi || Indicatori Valutazione di nuovi principi attivi ai fini della loro approvazione || Numero di pareri formulati. Tempo intercorso tra il ricevimento di una domanda valida e la trasmissione di un parere alla Commissione. Rinnovo dell’approvazione dei principi attivi || Numero di pareri formulati. Tempo intercorso tra il ricevimento di una domanda valida e la trasmissione di un parere alla Commissione. Definizione dell’equivalenza tecnica dei principi attivi || Numero di pareri formulati. Tempo intercorso tra il ricevimento di una domanda valida e la trasmissione di un parere alla Commissione. Autorizzazioni di prodotti || Numero di pareri formulati. Tempo intercorso tra il ricevimento di una domanda valida e la trasmissione di un parere alla Commissione. Parere in caso di disaccordo nel corso di procedure di riconoscimento reciproco || Numero di pareri formulati. Tempo intercorso tra il ricevimento di una richiesta della Commissione e la trasmissione di un parere alla Commissione. Compiti connessi alla condivisione e alla riservatezza dei dati || Numero di interrogazioni delle basi di dati. Numero di domande di informazioni riguardanti dati non riservati. Elaborazione di documenti d’orientamento generali e specifici || Numero di documenti di orientamento elaborati. Tenuta del registro dell’Unione dei biocidi || Numero di interrogazioni delle basi di dati. Completamento del programma di riesame delle sostanze esistenti || Numero di pareri formulati. Tempo intercorso tra il ricevimento di un progetto di relazione dell’autorità competente e l’elaborazione della relazione definitiva dell’autorità competente. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Prima
che un principio attivo possa essere autorizzato per l’uso in un biocida,
occorre valutare se il suo utilizzo comporta rischi inaccettabili per
l’ambiente o la salute pubblica. Tale valutazione è effettuata dalle autorità
competenti degli Stati membri ed è seguita da un esame tra pari svolto a
livello di Unione, prima che la Commissione prenda una decisione. Inoltre,
per migliorare la procedura di autorizzazione dei biocidi, si propone che
taluni prodotti siano autorizzati direttamente a livello di Unione, a scelta
del richiedente. Le altre categorie di biocidi continueranno ad essere
autorizzate a livello di Stati membri. Inoltre,
nel caso dei biocidi autorizzati dagli Stati membri mediante la procedura di
riconoscimento reciproco, eventuali divergenze di opinione tra gli Stati membri
dovranno essere risolte mediante una procedura di composizione ad hoc. Nella
maggior parte dei casi le divergenze di opinione riguarderanno probabilmente
questioni di tipo scientifico o tecnico. Occorre
definire o migliorare procedure intese ad agevolare la condivisione dei dati
tra i potenziali richiedenti, a stabilire l’equivalenza tecnica delle sostanze
prodotte a partire da fonti diverse, a divulgare le informazioni e a
individuare i produttori autorizzati a immettere sul mercato dell’Unione i
propri principi attivi. Ai
fini dell’attuazione del regolamento occorre fornire un’assistenza scientifica
e tecnica efficace, che comprenda anche lo sviluppo e la gestione di strumenti
informatici. Tutti
questi compiti sono descritti in dettaglio nell’appendice II. 1.5.2. Valore aggiunto
dell’intervento dell’Unione europea Fino
ad oggi il Centro comune di ricerca della Commissione ha fornito un contributo
significativo al programma di riesame dei principi attivi esistenti[3]. Tuttavia, parallelamente alla
riduzione delle sue attività nel settore delle sostanze chimiche, attività che
sono state in gran parte trasferite all’ECHA, il JRC della Commissione ha già
annunciato che cesserà anche le attività nel settore dei biocidi alla fine del
2013, per concentrarsi su altre priorità. Poiché
i servizi della Commissione non disporranno più delle competenze e delle
risorse necessarie per trattare le questioni di natura tecnica o scientifica
connesse alla valutazione dei principi attivi e all’autorizzazione dei biocidi,
si è ritenuto che la soluzione più appropriata consistesse nel chiedere la
consulenza e il sostegno di un organismo esterno. Peraltro,
il fatto di affidare a un organismo esterno il compito di eseguire la valutazione
del rischio è in linea con l’approccio adottato in altri settori (medicinali,
prodotti fitosanitari e prodotti alimentari), che operano una netta separazione
tra valutazione del rischio (eseguita da organismi scientifici) e gestione del
rischio (realizzata dalla Commissione). Scartata
l’ipotesi di istituire un organismo specifico incaricato della valutazione del
rischio dei principi attivi e dei biocidi, sono stati presi in considerazione
tre organismi esistenti quali possibili candidati per fornire tale supporto
tecnico e scientifico nel settore dei biocidi: -
l’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA), in quanto la proposta
di autorizzare determinati biocidi a livello di Unione ricalca le linee guida e
i principi applicati dal 1995 ai medicinali per uso umano e veterinario; -
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in quanto la direttiva 98/8/CE
è spesso qualificata come direttiva “sorella” della direttiva 91/414/CEE
relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in base alla
quale l’Agenzia costituisce l’organismo scientifico incaricato di elaborare
pareri per la Commissione; e -
l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Tuttavia
le prime due opzioni rischiano di produrre sinergie limitate, mentre dalla
scelta dell’ECHA dovrebbero scaturire sinergie significative per le ragioni di
seguito esposte: -
In primo luogo, la valutazione dei principi attivi utilizzati nei biocidi è
effettuata in base a numerosi metodi e principi applicati anche alle sostanze chimiche
ai sensi del regolamento REACH. In entrambi i casi i requisiti in materia di
dati sono simili e la valutazione del rischio di tali sostanze, in particolare
quando presentano determinate proprietà pericolose, è di diretta competenza
dell’ECHA. -
Inoltre la proposta comprende norme sullo scambio dei dati relativi ai biocidi,
che sono state uniformate a quelle del regolamento REACH e rendono obbligatoria
la condivisione dei dati ricavati da esperimenti su animali vertebrati.
Soltanto nell’ambito del REACH e dell’ECHA sono già stati istituiti i
meccanismi e le basi di dati che rendono possibile tale condivisione. -
Un altro criterio importante consiste nel fatto che molti degli esperti
scientifici dell’ECHA hanno già acquisito una certa esperienza sui biocidi per
aver operato in precedenza presso il JRC della Commissione, le autorità
competenti degli Stati membri e l’industria. -
Infine i produttori, gli utilizzatori a valle di biocidi e anche la Commissione
hanno già una serie di obblighi nell’ambito del REACH. In particolare, i dati
detenuti dal JRC della Commissione riguardanti principi attivi sottoposti a
valutazione nell’ambito del programma di riesame devono essere messi a
disposizione dell’ECHA, secondo il disposto dell’articolo 16 del regolamento REACH. Per
questi motivi si è ritenuto che l’ECHA, tra le varie opzioni disponibili (una
nuova agenzia, il JRC della Commissione, l’EMEA o l’AESA), risulti quella più
efficace in termini di possibili sinergie. Inoltre,
in seguito alla progressiva estinzione del sostegno fornito dal JRC della
Commissione al programma di riesame dei principi attivi esistenti, prevista per
fine 2013, è probabile che l’ECHA subentri in tale ruolo a partire dal 2014. Pertanto
la proposta legislativa è fondata sull’ipotesi che una serie di compiti di
natura tecnica e scientifica connessi alla valutazione dei principi attivi
utilizzati nei biocidi e di taluni biocidi saranno affidati all’ECHA. A
tal fine sono necessarie risorse finanziarie intese a garantire che l’ECHA
disponga di un organico sufficiente e possa convocare tutte le riunioni
necessarie per fornire i propri pareri alla Commissione. 1.5.3. Principali insegnamenti tratti
da esperienze simili La
proposta è basata sulle conclusioni di uno studio realizzato nel 2007 al fine
di analizzare le carenze della direttiva vigente. I risultati dello studio
(consultabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/biocides/study.htm)
sono stati integrati nella relazione della Commissione sugli impatti
dell’attuazione della direttiva 98/8/CE (consultabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/biocides/impl_report.htm). La
valutazione dell’impatto realizzata dalla Commissione verte su cinque aspetti
sui quali è necessario agire: l’estensione del campo di applicazione del
regolamento agli articoli e ai materiali trattati con biocidi; il miglioramento
delle procedure di autorizzazione dei prodotti, con la possibilità di
autorizzare determinati prodotti a livello di Unione; l’introduzione di un
obbligo di condivisione dei dati nella fase di autorizzazione dei prodotti e di
approvazione dei principi attivi, conformemente ai principi del regolamento
REACH; un chiarimento sui dati da fornire, combinando la possibilità di
derogare alle prescrizioni in materia di dati, ricorrendo ad informazioni
esistenti, con l’adozione di un nuovo approccio per i biocidi a basso rischio;
una parziale armonizzazione della struttura tariffaria per incoraggiare lo
sviluppo di un numero maggiore di principi attivi e il mantenimento di un
numero maggiore di principi attivi esistenti. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Cfr.
punto 1.5.2. 1.6. Durata dell’azione e
incidenza finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA X Proposta/iniziativa di durata illimitata[4] 1.7. Modalità di gestione previste[5] X Gestione centralizzata diretta da parte
della Commissione X Gestione centralizzata indiretta con
delega delle funzioni di esecuzione a: · ¨ agenzie
esecutive · X organismi istituiti dalle Comunità[6]
· ¨ organismi
pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al
titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel
pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce
“Osservazioni”. Osservazioni La
responsabilità generale dell’attuazione della proposta legislativa e
dell’ottemperanza alle norme ivi stabilite spetta ai servizi della Commissione.
Tuttavia il supporto tecnico e scientifico sarà fornito dall’Agenzia europea
per le sostanza chimiche. In particolare, l’ECHA dovrà formulare pareri sul
livello di rischio presentato dai principi attivi utilizzati nei biocidi e
sull’autorizzazione di taluni biocidi. L’ECHA dovrà formulare pareri sulla base
dei quali la Commissione adotterà le decisioni. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni da presentare Precisare frequenza e
condizioni. Per
poter valutare i progressi nell’attuazione e gli effetti della nuova politica,
saranno raccolti e monitorati, a scadenze regolari, gli indicatori di cui al
punto 1.4.4. Tale compito sarà essenzialmente realizzato nell’ambito delle
normali attività dell’ECHA su base annuale. Inoltre
gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione, ogni tre anni, una relazione
sulle misure di esecuzione e di controllo e sui relativi risultati. La Commissione elaborerà
anche una relazione sull’attuazione del regolamento e in particolare sul
funzionamento delle procedure di autorizzazione dell’Unione per l’applicazione
delle disposizioni relative agli articoli trattati. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Poiché
il testo del Consiglio accrescerebbe notevolmente il carico di lavoro per
l’ECHA e la Commissione, dovranno essere messe a disposizione maggiori risorse
per coprire i compiti supplementari. La
scheda finanziaria attualizzata prevede maggiori risorse. Tuttavia, occorrerà monitorare nel tempo che tali
risorse corrispondano ai compiti supplementari. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Come
indicato al punto 2.1, l’ECHA presenterà ogni anno una relazione sui progressi
dell’attuazione e gli effetti della nuova politica. Anche gli Stati membri
presenteranno una relazione relativa all’applicazione e alle misure di controllo
ogni tre anni. La Commissione si avvarrà di tali informazioni per elaborare la
relazione sull’attuazione del regolamento. Inoltre,
in considerazione del numero di ipotesi e il grado di incertezza dei diversi
calcoli alla base della presente scheda finanziaria, il numero degli effettivi
dell’ECHA dovrà essere riesaminato annualmente tenendo conto del volume reale
delle attività. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e protezione esistenti e previste. L’Agenzia
europea per le sostanze chimiche dispone di specifici meccanismi e procedure di
controllo del bilancio, che sono basati sul regolamento (CE, Euratom)
n. 2343/2002. Il
consiglio di amministrazione dell’ECHA, composto da rappresentanti degli Stati
membri, della Commissione e del Parlamento europeo (articolo 79, paragrafo 1,
del regolamento REACH), stabilisce uno stato di previsione delle entrate e
delle spese dell’ECHA (articolo 96, paragrafo 5) e adotta il bilancio
definitivo (articolo 96, paragrafo 9). Ogni anno i conti provvisori e
definitivi sono trasmessi alla Corte dei conti europea (articolo 97, paragrafi
4 e 7). Il Parlamento europeo dà discarico dell’esecuzione del bilancio al
direttore esecutivo dell’ECHA (articolo 97, paragrafo 10). Ai
fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali, si
applicano senza restrizioni all’ECHA le disposizioni del regolamento (CE) n.
1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF), in conformità dell’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1907/2006. In
conformità dell’articolo 98, paragrafo 2, l’ECHA è inoltre vincolata
dall’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini
interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Descrizione…...…......................................] || SD/SND ([7]) || di paesi EFTA[8] || di paesi candidati[9] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 2 || 07 03 60 01 Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sui biocidi — Contributo ai titoli 1 e 2 della rubrica 2 || SD || SÌ || NO || NO || NO 2 || 07 03 60 02 Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sui biocidi — Contributo al titolo 3 della rubrica 2 || SD || SÌ || NO || NO || NO Queste linee di bilancio copriranno le spese
amministrative e di personale (titoli 1 e 2) e le spese operative (titolo 3)
dell’ECHA per le attività svolte nel settore dei biocidi in conformità del
presente regolamento, nell’ambito della sovvenzione annua erogata dal bilancio
dell’Unione all’ECHA (in aggiunta agli stanziamenti delle voci di bilancio 02
03 03 01 e 02 03 03 02 per il finanziamento delle attività nel quadro del
regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH – e del regolamento (CE)
n. 1272/2008 – CLP). · Non sono necessarie nuove linee di bilancio 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 2 || Conservazione e gestione delle risorse naturali (comprese le spese di mercato e i pagamenti diretti) DG: ENV || || || 2012[10] || 2013 || Le stime degli stanziamenti operativi sono limitate alla programmazione finanziaria attuale (fino al 2013). || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || Numero della linea di bilancio: 07 03 60 01 || Impegni || (1) || 1,507 || 4,050 || 5,557 Pagamenti || (2) || 1,507 || 4,050 || 5,557 Numero della linea di bilancio: 07 03 60 02 || Impegni || (1a) || 1,249 || 2,302 || 3,551 Pagamenti || (2a) || 1,249 || 2,302 || 3,551 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[11] || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG ENV || Impegni || = 1 + 1a + 3 || 2,756 || 6,352 || 9,108 Pagamenti || = 2 + 2A +3 || 2,756 || 6,352 || 9,108 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 2,756 || 6,352 || || || || 9,108 Pagamenti || (5) || 2,756 || 6,352 || || || || 9,108 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 2,756 || 6,352 || || || || 9,108 Pagamenti || =5+ 6 || 2,756 || 6,352 || || || || 9,108 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || Spese amministrative Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2012 || 2013 || Le stime degli stanziamenti di natura amministrativa sono limitate alla programmazione finanziaria attuale (fino al 2013). || TOTALE DG: ENV || Risorse umane || || || || Altre spese amministrative || 0,204 || 0,204 || 0,408 TOTALE DG ENV || Stanziamenti || 0,204 || 0,204 || 0,408 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = totale pagamenti) || 0,204 || 0,204 || || 0,408 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2012 || 2013 || Le stime degli stanziamenti totali sono limitate alla programmazione finanziaria attuale (fino al 2013). || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 2,960 || 6,556 || || 9,516 Pagamenti || 2,960 || 6,556 || 9,516 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi · ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi. · X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2012 || 2013 || Le stime degli stanziamenti operativi sono limitate alla programmazione finanziaria attuale (fino al 2013). || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[12] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO n. 1: Assistenza tecnica e scientifica fornita dall’ECHA || Per una ripartizione dettagliata dei costi dell’ECHA e per le principali ipotesi su cui essa è basata si rimanda rispettivamente alle appendici 1 e 2. COSTO TOTALE || || 2,756 || || 6,352 || || || || || || || || || || || || 9,108 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi · ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti di natura
amministrativa. · X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti di
natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || 2012 || 2013 || Le stime degli stanziamenti di natura amministrativa sono limitate alla programmazione finanziaria attuale (fino al 2013). || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || Risorse umane || || || || 07 01 02 11 01 – Missioni || 0,024[13] || 0,024 || || 07 01 02 11 03 – Comitati || 0,180[14] || 0,180 || || Altre spese amministrative || || || || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,204 || 0,204 || || 0,408 Occorreranno ulteriori risorse per assicurare
la partecipazione alle riunioni che saranno svolte all’ECHA e per organizzare
un maggior numero di riunioni del comitato permanente sui biocidi. TOTALE || 0,204 || 0,204 || || 0,408 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane · ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane. · X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || 2012 || 2013 || Le stime relative alle risorse umane sono limitate all’attuale programmazione finanziaria (fino al 2013) Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 07 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0 || 3 || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[15] || || XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || || || || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || || || || XX 01 04 aa[16] || - in sede[17] || || || || - in delegazioni || || || || XX 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca indiretta) || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || TOTALE || 0 || 3 || Non sarà necessario personale supplementare
nel 2012. Saranno necessari tre posti supplementari nel 2013. Tali posti
saranno forniti tramite riassegnazione. Cfr. l’appendice IV per una
ripartizione dettagliata. Descrizione dei
compiti da svolgere Funzionari e agenti temporanei || È necessario personale supplementare per trattare i pareri ricevuti dall’ECHA e tradurli in decisioni della Commissione mediante atti delegati e di esecuzione. Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale · ¨ La
proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale
attuale. · X La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 2 960 milioni di euro nel 2012 (1 507
milioni di euro per la linea di bilancio 07 03 60 01 e 1 249 milioni
di euro per la linea di bilancio 07 03 60 02) 6 556 milioni di euro nel 2013 (4 050
milioni di euro per la linea di bilancio 07 03 60 01 e 2 302 milioni
di euro per la linea di bilancio 07 03 60 02) · ¨ La
proposta/iniziativa richiede l’attivazione dello strumento di flessibilità o la
revisione del quadro finanziario pluriennale[18]. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento · La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi. 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate · X La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. · ¨ La
proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Non vi è incidenza sul
lato “entrate” del bilancio dell’Unione. Il bilancio dell’ECHA prevede entrate
proprie, consistenti nelle tariffe pagate dall’industria, che l’Agenzia è
autorizzata a riscuotere a fronte dei compiti che le sono affidati ai sensi del
presente regolamento, e in una sovvenzione d’equilibrio dal bilancio
dell’Unione. La
proposta prevede che l’ECHA possa addebitare tariffe (cfr. appendice II), in
particolare per l’approvazione e il rinnovo dell’approvazione dei principi
attivi, per la valutazione della domanda di autorizzazione, la modifica
dell’autorizzazione e il rinnovo dell’autorizzazione di taluni biocidi a
livello di Unione, nonché una tariffa annuale a carico dei titolari di
autorizzazioni dell’Unione e una tariffa che deve essere versata da tutti i
richiedenti all’atto della domanda della prima autorizzazione nazionale di un
prodotto. Nonostante
si preveda che, dopo alcuni anni, le attività connesse all’approvazione di
principi attivi e all’autorizzazione di biocidi dovrebbero autofinanziarsi,
potrebbe essere ancora necessaria una sovvenzione d’equilibrio dal bilancio
dell’Unione qualora la struttura tariffaria non consentisse di coprire le
spese. La
presente scheda finanziaria è fondata sull’ipotesi che alcuni dei compiti
dell’Agenzia non siano coperti dalle tariffe riscosse: –
elaborazione di pareri sulle questioni presentate
all’esame dell’ECHA ai sensi dell’articolo 30 della proposta, in caso di
disaccordo tra Stati membri nell’ambito di una procedura di riconoscimento
reciproco; –
compiti connessi alla condivisione e alla
riservatezza dei dati; –
elaborazione di documenti d’orientamento generali e
specifici; –
completamento del programma di riesame delle
sostanze esistenti; –
riduzioni per le PMI (come proposto all’articolo
70, paragrafo 2, lettera a)); –
altri compiti di interesse dell’Unione non coperti
dalle tariffe. Inoltre la proposta
dispone che il bilancio dell’ECHA operi una chiara separazione tra le attività
realizzate in applicazione delle disposizioni del regolamento REACH e i compiti
nuovi e aggiuntivi derivanti dalla presente proposta. Pertanto le spese e le
entrate relative a tali compiti addizionali devono essere chiaramente
identificate dal sistema contabile dell’Agenzia. Appendice I
Progetto di bilancio dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in EUR)
Compiti connessi ai biocidi || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 Spesa || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Titolo 1 || || || || || || || || || || Retribuzioni e indennità || 1 014 600 || 4 109 400 || 6 388 100 || 6 568 500 || 6 708 000 || 7 565 300 || 8 168 600 || 9 786 900 || 12 530 100 || 13 774 200 Altri costi di personale* || 157 300 || 637 000 || 990 200 || 1 018 100 || 1 039 700 || 1 172 600 || 1 266 100 || 1 517 000 || 1 942 200 || 2 135 000 || || || || || || || || || || Totale Titolo 1 || 1 171 900 || 4 746 400 || 7 378 300 || 7 586 600 || 7 747 700 || 8 737 900 || 9 434 700 || 11 303 900 || 14 472 300 || 15 909 200 || || || || || || || || || || Titolo 2* || || || || || || || || || || 20 Affitto di immobili e spese accessorie || 173 600 || 703 100 || 1 093 000 || 1 123 900 || 1 147 800 || 1 294 500 || 1 397 700 || 1 674 600 || 2 144 000 || 2 356 800 21 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione || 115 100 || 466 100 || 724 500 || 745 000 || 760 800 || 858 100 || 926 500 || 1 110 000 || 1 421 200 || 1 562 300 22 Beni mobili e costi associati || 24 000 || 97 300 || 151 300 || 155 500 || 158 800 || 179 100 || 193 400 || 231 700 || 296 700 || 326 100 23 Spese amministrative correnti || 21 900 || 88 800 || 138 100 || 142 000 || 145 000 || 163 500 || 176 600 || 211 500 || 270 800 || 297 700 25 Spese per riunioni || 400 || 1 700 || 2 700 || 2 800 || 2 800 || 3 200 || 3 500 || 4 100 || 5 300 || 5 800 || || || || || || || || || || Totale Titolo 2 || 335 000 || 1 357 000 || 2 109 600 || 2 169 200 || 2 215 200 || 2 498 400 || 2 697 700 || 3 231 900 || 4 138 000 || 4 548 700 || || || || || || || || || || Titolo 3* || || || || || || || || || || 3003-3006 Sostanze, prodotti ed equivalenza tecnica || 7 400 || 15 900 || 24 200 || 24 700 || 25 300 || 28 200 || 30 600 || 35 300 || 45 100 || 49 800 3007 Assistenza e orientamento tramite helpdesk || 50 000 || 59 500 || 90 800 || 92 400 || 94 600 || 105 400 || 114 500 || 132 200 || 169 000 || 186 500 3008 Strumenti informatici scientifici ** || 1 000 000 || 1 700 000 || 400 000 || 400 000 || 400 000 || 400 000 || 400 000 || 400 000 || 400 000 || 400 000 3009 Consulenza scientifica e tecnica per le istituzioni e gli organi dell’UE || 8 300 || 17 900 || 27 300 || 27 800 || 28 400 || 31 700 || 34 400 || 39 700 || 50 800 || 56 000 3011 Comitato sui biocidi || 0 || 1 131 200 || 1 171 200 || 1 086 900 || 1 197 800 || 1 235 800 || 1 287 000 || 1 345 000 || 1 302 800 || 1 480 600 3011 Tariffe rimborsate ai relatori || 0 || 56 000 || 111 000 || 271 000 || 275 000 || 444 800 || 452 600 || 474 000 || 874 000 || 880 000 3012 Commissione ricorsi || 0 || 22 400 || 34 200 || 34 900 || 35 700 || 39 800 || 43 200 || 49 900 || 63 800 || 70 300 3013 Comunicazione comprese traduzioni || 100 000 || 300 000 || 200 000 || 200 000 || 200 000 || 200 000 || 200 000 || 200 000 || 200 000 || 200 000 3022 Consiglio di amministrazione e gestione dell’Agenzia || 44 300 || 95 500 || 145 600 || 148 300 || 151 800 || 169 200 || 183 700 || 212 100 || 271 200 || 299 200 3030 Missioni || 25 000 || 25 800 || 39 300 || 40 000 || 41 000 || 45 700 || 49 600 || 57 200 || 73 200 || 80 800 3031 Formazioni esterne || 3 700 || 8 000 || 12 300 || 12 500 || 12 800 || 14 200 || 15 500 || 17 900 || 22 800 || 25 200 38 Attività internazionali || 10 900 || 46 900 || 71 500 || 72 800 || 74 500 || 83 000 || 90 200 || 104 100 || 133 100 || 146 900 || || || || || || || || || || Totale Titolo 3 || 1 249 600 || 3 479 100 || 2 327 400 || 2 411 300 || 2 536 900 || 2 797 800 || 2 901 300 || 3 067 400 || 3 605 800 || 3 875 300 || || || || || || || || || || Totale || 2 756 500 || 9 582 500 || 11 815 300 || 12 167 100 || 12 499 800 || 14 034 100 || 15 033 700 || 17 603 200 || 22 216 100 || 24 333 200 || || || || || || || || || || Entrate || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sovvenzione dell’Unione || 2 756 500 || 6 351 800 || 4 936 800 || 3 151 800 || 3 053 000 || 1 842 200 || 1 974 600 || 2 954 300 || -322 800 || -1 386 400 Tariffe percepite dall’Agenzia || 0 || 3 230 700 || 6 878 500 || 9 015 300 || 9 446 800 || 12 191 900 || 13 059 100 || 14 648 900 || 22 538 900 || 25 719 600 Eccedenza riportata all’esercizio successivo || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || Totale || 2 756 500 || 9 582 500 || 11 815 300 || 12 167 100 || 12 499 800 || 14 034 100 || 15 033 700 || 17 603 200 || 22 216 100 || 24 333 200 * Rispetto alle spese di personale (sulla base del
bilancio ECHA 2011) ** Tra il 2014 e 2021, costi annuali di manutenzione
fissati al 20% dei costi di sviluppo iniziali Appendice II
Metodologia applicata e principali ipotesi alla base del modello finanziario
dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per le attività connesse ai
biocidi Al momento dell’accordo politico, la
Commissione ha reso una dichiarazione nella quale ha sottolineato che il testo
del Consiglio avrebbe aumentato notevolmente il carico di lavoro per l’ECHA e
la Commissione e che dovranno essere messe a disposizione maggiori risorse per
far fronte agli incarichi supplementari. Per quanto riguarda il ruolo dell’ECHA,
l’accordo politico del Consiglio ha introdotto alcune modifiche importanti
rispetto alla proposta iniziale della Commissione: · l’ambito di applicazione della procedura centralizzata a livello di UE
per l’autorizzazione di prodotti è stato notevolmente ampliato, il che
significa che l’Agenzia – così come la Commissione – sarà chiamata ad esaminare
un numero di domande notevolmente superiore a quanto inizialmente previsto; · l’ECHA sarà maggiormente coinvolta nelle procedure di condivisione dei
dati per evitare di ripetere inutilmente i test condotti sui vertebrati;
l’Agenzia sarà inoltre chiamata a decidere in merito all’”equivalenza tecnica”
di principi attivi simili; · è ormai espressamente previsto che l’ECHA fornisca il segretariato del
gruppo di coordinamento che vigila sul riconoscimento reciproco; · L’ECHA sarà responsabile della manutenzione del registro dei biocidi,
che comprenderà anche informazioni importanti per la condivisione dei dati; ·
infine, l’ECHA riceverà unicamente le tariffe
necessarie per le proprie attività, compreso il funzionamento del comitato sui
biocidi. Gli Stati membri riscuoteranno le proprie tariffe direttamente, anche
quando agiscono in qualità di Stato membro che effettua la valutazione per una
domanda presentata a livello di UE. La presente scheda finanziaria rivista tiene
conto del carico di lavoro supplementare sia per l’ECHA che per la Commissione.
Essa tiene anche conto anche del calendario
rivisto per l’adozione del regolamento. Poiché
si prevede che il regolamento sarà adottato verso la metà del 2012, i livelli
di personale e le risorse per il 2012 sono stati adeguati di conseguenza. L’effettivo necessario sarà di 19 persone nel 2012, che passeranno
rapidamente a 59 nel 2013 per arrivare a 110 entro il 2021 (ulteriori dettagli
sono forniti nell’appendice III). I costi per le risorse supplementari dell’ECHA saranno coperti per la
maggior parte dalle maggiori entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe. Tuttavia, nei primi anni sarà necessaria una
sovvenzione dell’UE per colmare il divario fino a quando tali entrate
raggiungeranno un livello sufficiente. L’ECHA
dovrà sostenere ingenti costi d’investimento per il sistema informatico
necessario per gestire il flusso di informazioni tra i richiedenti, l’Agenzia,
gli Stati membri, la Commissione e il pubblico. Pur riconoscendo che l’Unione sta
attraversando un periodo di forti ristrettezze, non sarebbe comunque realistico
prevedere di attribuire all’ECHA e alla Commissione ulteriori compiti senza
fornire loro le risorse necessarie per svolgerli. Titolo 1 (spese di personale) Poiché il JRC della Commissione di Ispra
svolge attualmente un ruolo fondamentale nell’esecuzione del programma di
riesame dei principi attivi utilizzati nei biocidi istituito dalla direttiva
98/8/CE, si dispone ormai di un’esperienza significativa per quanto riguarda i
tempi necessari per svolgere determinati compiti e le risorse necessarie per la
loro esecuzione (differenziazione tra varie categorie di personale). Sulla base di tale esperienza e del modello
elaborato per il funzionamento del REACH è stato definito un modello di
organico per l’esecuzione delle attività connesse ai biocidi. Questo modello
permette di stabilire quante persone (ripartite per grado) sono necessarie per
l’esecuzione dei compiti dell’ECHA in un determinato anno (compiti operativi
connessi alla legislazione sui biocidi). Tali effettivi richiedono risorse
supplementari incaricate della loro gestione e formazione, tenuto conto delle
economie di scala che possono essere realizzate in particolare per quanto
riguarda i compiti e il personale di supporto nell’ambito delle disposizioni
vigenti per l’attuazione del regolamento REACH (per esempio per le relazioni internazionali,
la comunicazione esterna, i servizi di helpdesk, il servizio giuridico, l’audit
e il controllo interno, le risorse umane, gli aspetti finanziari, la tecnologia
dell’informazione e la gestione degli immobili). Sulla base dell’attuale ripartizione
dell’organico dell’ECHA, tali risorse supplementari corrispondono al 30% di
quelle richieste per i compiti operativi connessi alla normativa sui biocidi. Per il personale scientifico, la ripartizione
percentuale di posti AD e AST è conforme al modello di organico del REACH. Come
per il personale incaricato di mansioni connesse al REACH, il fatto che il
numero dei posti AD sia superiore a quello dei posti AST é giustificato dalla
complessità dei compiti di tipo scientifico. Per il 2012 si propone che, prima della data
di inizio delle mansioni connesse alla normativa sui biocidi, l’ECHA possa
assumere personale per svolgere il necessario lavoro di preparazione. A partire dal 2013 l’ECHA dovrebbe essere
incaricata dello svolgimento dei compiti definiti nella proposta. A partire dal 2014 la responsabilità del
coordinamento del programma di riesame delle sostanze esistenti passerà dal JRC
della Commissione all’ECHA. L’ECHA necessiterà pertanto di ulteriori risorse
per svolgere tali mansioni aggiuntive. Sulla base delle ipotesi attuali, l’ECHA
necessiterebbe di 5 agenti scientifici supplementari per svolgere tale funzione
(che potrebbero essere assunti già nel secondo semestre del 2013 per preparare
le attività e garantire un’agevole transizione). Si è inoltre tenuto conto del
fatto che, sulla base del ritmo attuale (meno di 30 fascicoli finalizzati ogni
anno dagli Stati membri), il programma di riesame durerebbe fino al 2024,
supponendo di poter accelerare il ritmo di valutazione fino a 50 fascicoli
finalizzati ogni anno raggruppando alcuni fascicoli nel caso di sostanze
oggetto di domande per più tipi di prodotto. Nell’appendice III è riportata la tabella
dell’organico prevista per la presente proposta. Il bilancio riportato
nell’appendice 1 tiene conto del personale permanente/temporaneo (che figura
nella tabella dell’organico) e degli agenti contrattuali (che sono stati
contabilizzati nei costi di personale ma non figurano nella tabella
dell’organico). I costi totali di
personale sono stati calcolati moltiplicando tutte le risorse contabilizzate
per il costo annuo medio per grado. Inoltre sono stati applicati il
coefficiente correttore per Helsinki (121,3% – adeguamento del costo della vita
applicabile a tutto il personale) e un’indicizzazione del 2% annuo. È stato stimato che
le altre spese per il personale di cui al titolo 1 rappresentino il 15,5% dei
costi salariali del personale (permanente/temporaneo) sulla base del rapporto
attuale tra gli articoli 110, 111, 119 e gli altri articoli del titolo 1 del bilancio
dell’Agenzia per il 2011. Costi medi applicati
per il personale permanente/temporaneo per grado e per anno (fonte ECHA) Grado || Stipendio AD 13 || 243 156 AD 12 || 195 900 AD 5-11 || 120 288 AST 7-11 || 104 778 AST 1-6 || 66 872 Costi medi applicati
per gli agenti contrattuali per gruppo di funzioni e per anno (fonte ECHA) Grado || Stipendio FG IV || 55 632 FG III || 54 648 FG II || 34 992 Il calcolo degli effettivi richiesti è stato
effettuato partendo dall’ipotesi che ogni anno saranno necessarie le seguenti
risorse: –
un funzionario per 8 domande di autorizzazione di
un prodotto; –
un funzionario per 8 domande di valutazione di un
nuovo principio attivo; –
un funzionario per 20 domande di definizione
dell’equivalenza tecnica; –
un funzionario per 30 domande di modifica di
un’autorizzazione di un prodotto esistente; –
un funzionario per 20 pareri richiesti in caso di
disaccordo nel corso di una procedura di riconoscimento reciproco. Titolo 2 (Spese relative agli immobili e
alle attrezzature e spese varie di funzionamento) Tutte le spese
relative ad immobili, attrezzature, arredi, materiale informatico e altre spese
amministrative sono direttamente proporzionali al numero di effettivi necessari
e si presume che rappresentino, sulla base del rapporto attuale fra titolo 1 e
titolo 2 del bilancio dell’Agenzia per il 2011, il 28,6% del totale del titolo
1. Titolo 3 (spese operative) Il fattore di costo principale per le spese
operative generali è rappresentato dalle spese relative al comitato sui
biocidi. L’attuale costo medio di un incontro di tre giorni del comitato degli
Stati membri dell’ECHA è di 70 000 EUR. Per quanto riguarda il comitato sui biocidi e
i relativi gruppi di esperti, i costi comprendono il rimborso delle spese di
viaggio e soggiorno e delle diarie in base alle tariffe della Commissione
attualmente applicabili. Il numero di giorni di riunione/anno del
comitato sui biocidi è stato fissato a 17 nel 2013. Successivamente il numero
delle riunioni aumenterà in rapporto all’aumento proporzionale del numero di
pareri emessi. Sono stati tenuti in considerazione anche i
costi delle riunioni dei sottogruppi, presupponendo l’esistenza di 4
sottogruppi di 15 esperti che si riunirebbero 7 volte all’anno per una media di
2 giorni nel 2013 e 2014. Successivamente il numero delle riunioni
aumenterà in rapporto all’aumento proporzionale del numero di pareri emessi. Non vi è alcuna copertura per le riunioni del
gruppo di coordinamento, che saranno organizzate presso l’ECHA in concomitanza
con le riunioni del comitato sui biocidi. Nei primi anni dall’entrata in vigore del
regolamento saranno organizzate iniziative per sensibilizzare le imprese in
merito alle loro responsabilità; occorrerà programmare e svolgere una campagna
di informazione specifica. Sebbene le esigenze di personale per questa attività
siano coperte dal personale orizzontale e di supporto, occorrerà prevedere i
costi per l’organizzazione di almeno un evento (100 000 EUR); la
stesura e la traduzione (in 22 lingue) degli orientamenti, di un manuale
informatico e di pubblicazioni semplici che illustrano la legislazione e le sue
implicazioni (400 000 EUR); seminari online per le imprese
(10 000 EUR); pubblicità e attività di relazioni pubbliche
(80 000 EUR); uno studio comparativo a fini di valutazione all’inizio
della campagna (10 000 EUR). I costi di tali attività sono coperti
dal bilancio Comunicazione per il 2012, 2013 e 2014. I costi di missione riflettono le numerose
attività (sostegno ai servizi della Commissione, sviluppo informatico,
monitoraggio del programma di riesame in corso, sensibilizzazione) che
richiederanno contatti frequenti tra i servizi della Commissione, le autorità
competenti degli Stati membri, l’industria e le altre parti interessate. I costi relativi all’informatica devono
riflettere le esigenze future. Nel 2012 e 2013 saranno necessari
rispettivamente 1 milione di euro e 1,7 milioni di euro per via della
complessità delle operazioni, del numero di utilizzatori attivi e di nuovi
elementi. In futuro i costi relativi a questi aspetti ammonteranno a 400 000
euro l’anno perché per la manutenzione occorre calcolare un costo pari al 20%
dell’investimento iniziale. Questo livello di manutenzione è giustificato in
particolare perché non è possibile mantenere stabile il sistema, dopo gli
investimenti iniziali, senza prevedere notevoli evoluzioni. Ai fini del calcolo delle spese dell’ECHA si è
inoltre ipotizzato che il 12,5% delle tariffe versate sia rimborsato al
relatore incaricato di coordinare la revisione tra pari della valutazione
scientifica effettuata dall’autorità valutatrice. Calcolo delle entrate previste derivanti
dalle tariffe: Si parte dall’ipotesi che l’ECHA avrà una
struttura tariffaria molto semplice per i compiti connessi ai biocidi. Ai fini del calcolo delle entrate previste
derivanti dalle tariffe si è ipotizzato che: –
le tariffe per l’approvazione di un principio
attivo siano pari a 80 000 EUR; –
le tariffe per il rinnovo di un’approvazione siano
pari a 20 000 EUR nei casi in cui è necessaria una valutazione
approfondita, con la possibilità di scendere a 5 000 EUR negli altri
casi; –
le tariffe per la modifica dell’autorizzazione di
un prodotto varino da 5 000 a 20 000 EUR in base alla natura
della modifica e alla misura in cui i dati devono essere rivalutati; –
le tariffe per stabilire l’equivalenza tecnica
siano pari a 20 000 EUR; –
le tariffe per l’autorizzazione di un prodotto
siano pari a 80 000 EUR ma possano arrivare a 120 000 EUR
quando occorre effettuare una valutazione comparativa del rischio; –
le tariffe annue siano pari a 20 000 EUR; –
le tariffe per la presentazione della prima domanda
di autorizzazione nazionale di un prodotto siano pari a 4 000 EUR. Le esigenze specifiche delle PMI saranno prese
in considerazione, ove opportuno. Gli importi delle tariffe sono stati calcolati
per garantire che l’Agenzia funzioni secondo il principio del recupero
integrale dei costi e possa autofinanziarsi entro il 2021. Occorre ricordare che anche lo Stato membro di
valutazione applicherà una tariffa. Per un’autorizzazione di prodotto
rilasciata a livello di Unione i richiedenti dovranno versare
80 000 EUR all’ECHA e un’altra tariffa allo Stato membro di
valutazione. Confrontando tali tariffe con gli importi che sarebbero dovuti in
caso di riconoscimento reciproco (una tariffa di valutazione allo Stato membro di
riferimento e una tariffa di trattamento allo Stato membro interessato), si
suppone che le tariffe applicate per la procedura centralizzata siano dello
stesso ordine di grandezza di quelle applicate per una procedura di reciproco
riconoscimento tra 18 Stati membri (o minori), perché occorre tenere conto
anche di tutte le spese legate alla presentazione delle domande nei diversi
Stati membri, che le società che optano per la procedura centralizzata non
dovranno sostenere. La tariffa per la presentazione della domanda,
dovuta da tutti i richiedenti per la prima autorizzazione nazionale di un
prodotto, è destinata a coprire i costi del sostegno fornito dall’ECHA per
l’autorizzazione nazionale e il riconoscimento reciproco di tali
autorizzazioni. L’ECHA fornirà infatti il segretariato del gruppo di
coordinamento che supervisionerà il riconoscimento reciproco e fornirà una
piattaforma informatica, che sarà utilizzata dai richiedenti per presentare la
candidatura e diffonderla agli Stati membri. Il calcolo delle entrate previste si basa
anche su ipotesi relative al numero di prodotti per i quali verranno presentate
domande di autorizzazione a livello di Unione. Il calcolo è piuttosto complesso e comprende
vari parametri o ipotesi: · il numero di prodotti attualmente presenti sul mercato (20 000); · la percentuale di prodotti che dovranno essere sostenuti e autorizzati
in conformità al regolamento proposto (2/3); · l’applicazione del nuovo concetto di “famiglia di prodotti biocidi”,
che faciliterà l’autorizzazione di prodotti molto simili attraverso una sola
domanda e una sola decisione (si è supposto che per i tipi di prodotto da 1 a 5
ogni famiglia di biocidi contenga in media 6 prodotti); · la pianificazione delle decisioni da adottare per quanto riguarda
l’approvazione dei principi attivi nel contesto del programma di riesame dei
principi attivi esistenti; · l’obbligo che i prodotti contenenti principi attivi esistenti siano
autorizzati in conformità al regolamento proposto entro due anni
dall’approvazione dei principi attivi; · i tipi di prodotto inclusi nell’ambito di applicazione e i tempi perché
questi tipi di prodotto possano beneficiare della procedura centralizzata come
proposto dal Consiglio; · il 30% delle imprese opterà per la procedura centralizzata quando
potranno farlo. In considerazione
di tutti questi aspetti, si prevede che il numero delle domande salirà da 10
nel 2014 a 140 nel 2021, come indicato nella tabella seguente: || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || || || || || || || || || Domande/anno || 0 || 10 || 40 || 50 || 70 || 70 || 70 || 140 || 140 Analogamente, il numero previsto di
domande per stabilire l’equivalenza tecnica è stato fissato a 50 per anno nei
primi anni dall’entrata in vigore del regolamento, e a 20 successivamente,
perché si può prevedere un picco di richieste all’inizio, quando le imprese
vorranno ottenere il riconoscimento dell’equivalenza tecnica del principio
attivo con una delle sostanze che rientrano nel programma di riesame dei
principi attivi esistenti prima di iniziare a negoziare accordi di condivisione
di dati. || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || || || || || || || || || Domande/anno || 50 || 50 || 50 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 || 20 Non da ultimo,
considerato il numero di ipotesi e il grado di incertezza dei diversi calcoli,
i livelli del personale dovranno essere riesaminati su base annua tenendo conto
del volume reale delle attività. A titolo indicativo, un incremento delle
entrate tariffarie di 200 000 EUR consentirebbe di aumentare
l’organico di 1 ETP e aggiungerebbe 40 000 EUR alle spese di cui al
titolo 3. Al contrario, se le tariffe non porteranno le entrate previste, sarà
necessario adeguare di conseguenza il numero di effettivi e le spese di cui al
titolo 3. Appendice III
Requisiti di personale in equivalenti tempo pieno (ETP) || || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || || || || || || || || || || || Completamento del programma di riesame || AD || || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || AST || || || 1,3 || 1,3 || 1,3 || 1,3 || 1,3 || 1,3 || 1,3 || 1,3 Approvazione di nuovi principi attivi || AD || || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || AST || || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 Rinnovo delle approvazioni relative ai principi attivi || AD || || 0,3 || 0,3 || || || 0,2 || 0,4 || 4,0 || 6,0 || 6,0 || AST || || || || || || || || 1,4 || 2,1 || 2,1 Equivalenza tecnica || AD || 2,0 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 1,0 || 1,0 || 1,0 || 1,0 || 1,0 || 1,0 || AST || || 0,9 || 0,9 || 0,9 || 0,4 || 0,4 || 0,4 || 0,4 || 0,4 || 0,4 Autorizzazione dei biocidi || AD || || 1,0 || 1,3 || 5,0 || 5,0 || 8,8 || 8,8 || 8,8 || 17,5 || 17,5 || AST || || || 0,4 || 1,8 || 1,8 || 3,1 || 3,1 || 3,1 || 6,1 || 6,1 Modifiche di autorizzazioni dell’Unione || AD || || || || 0,2 || 0,8 || 1,5 || 2,7 || 3,8 || 5,0 || 6,0 || AST || || || || 0,1 || 0,3 || 0,5 || 0,9 || 1,3 || 1,8 || 2,1 Disaccordi in materia di reciproco riconoscimento || AD || || 2,0 || 2,0 || 2,0 || 2,0 || 2,0 || 2,0 || 2,0 || 2,0 || 2,0 || AST || || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 Condivisione dei dati e riservatezza || AD || || 3,0 || 3,0 || 2,0 || 2,0 || 2,0 || 2,0 || 2,0 || 2,0 || 2,0 || AST || || 0,8 || 0,8 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 Comunicazione e orientamento || AD || 5,0 || 8,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 AST || || 2,0 || 2,8 || 2,8 || 2,8 || 2,8 || 2,8 || 2,8 || 2,8 || 2,8 Comitati e commissione di ricorso || AD || 1,0 || 4,1 || 4,2 || 4,1 || 4,2 || 4,2 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,5 || AST || || 0,8 || 0,8 || 0,7 || 0,8 || 0,8 || 0,8 || 0,9 || 0,9 || 0,9 Sviluppo e manutenzione IT || AD || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 3,0 || 3,0 || 3,0 || 3,0 || 3,0 || 3,0 || 3,0 AST || 2,0 || 2,0 || 2,0 || 1,0 || 1,0 || 1,0 || 1,0 || 1,0 || 1,0 || 1,0 Personale di sostegno || AD || 3,0 || 10,0 || 9,0 || 10,0 || 9,0 || 11,0 || 11,0 || 14,0 || 18,0 || 17,0 || AST || 1,0 || 2,0 || 3,0 || 2,0 || 3,0 || 4,0 || 4,0 || 6,0 || 7,0 || 7,0 Gestione generale || AD || 1,0 || 5,3 || 5,2 || 5,3 || 5,2 || 5,5 || 5,6 || 10,2 || 11,0 || 11,1 || AST || || 2,0 || 3,0 || 3,0 || 3,0 || 3,0 || 3,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || || || || || || || || || || || Totale effettivi || AD || 16 || 47 || 43 || 45 || 44 || 50 || 52 || 63 || 81 || 81 || AST || 3 || 12 || 16 || 14 || 15 || 19 || 20 || 28 || 29 || 29 || || || || || || || || || || || || TA || 11 || 47 || 50 || 50 || 50 || 60 || 60 || 80 || 100 || 100 || CA || 8 || 12 || 9 || 9 || 9 || 9 || 12 || 9 || 10 || 10 || || || || || || || || || || || || Totale || 19 || 59 || 59 || 59 || 59 || 69 || 72 || 87 || 110 || 110 Progetto
di tabella dell’organico 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || || || || || || || || || 11 || 47 || 50 || 50 || 50 || 60 || 60 || 80 || 100 || 100 Appendice IV
Risorse della Commissione Si prevede che il numero dei pareri formulati
dall’Agenzia salga da 85 nel 2013 a oltre 400 nel 2021 (cfr. la tabella
che segue). || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || || || || || || || || || || Approvazione di nuovi principi attivi || || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 Approvazione di principi attivi esistenti || || 50 || 50 || 50 || 50 || 50 || 50 || 50 || 50 || 50 Rinnovo delle approvazioni relative ai principi attivi || || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 2 || 4 || 40 Autorizzazione dei biocidi || || 0 || 0 || 10 || 40 || 40 || 70 || 70 || 70 || 140 Modifiche di autorizzazioni dell’Unione || || 0 || 0 || 0 || 5 || 25 || 45 || 80 || 115 || 150 Parere in caso di disaccordo nel corso di una procedura di riconoscimento reciproco || || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || 30 || || || || || || || || || || Totale || || 85 || 85 || 98 || 133 || 150 || 200 || 237 || 274 || 415 Tali pareri dovranno tradursi in decisioni
della Commissione mediante atti delegati e di esecuzione. Questo rappresenterà un aumento significativo
del carico di lavoro, per il quale saranno necessarie risorse supplementari. In base alla pratica attuale e all’esperienza
di altri servizi della Commissione, è stato stimato che sarà necessario un AST
per ogni 40 pareri. Saranno necessari anche posti AD per gestire e coordinare
il gruppo di AST. Il numero di posti supplementari aumenterebbe
quindi da 2 nel 2013 a 12 nel 2021. || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || || || || || || || || || || AD || || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2 AST || || 1 || 1 || 1 || 3 || 3 || 5 || 6 || 7 || 10 Totale || || 2 || 2 || 2 || 4 || 4 || 6 || 7 || 8 || 12 I posti supplementari per il 2013 saranno
coperti mediante riassegnazione interna. L’evoluzione del fabbisogno sarà
valutata nell’esercizio annuale di assegnazione delle risorse. [1] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based
Budgeting. [2] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [3] La vigente direttiva 98/8/CE prevede la valutazione
sistematica dei principi attivi già presenti sul mercato alla data della sua
entrata in vigore (14 maggio 2000). Tale valutazione è effettuata dagli Stati
membri, a cui è stata assegnata una serie di sostanze per le quali devono
elaborare relazioni di valutazione. Le relazioni di valutazione sono
successivamente esaminate da esperti degli altri Stati membri e discusse nel
corso di varie riunioni organizzate dal JRC della Commissione per quanto
attiene agli aspetti scientifici e tecnici, quindi dalla DG Ambiente per il
dibattito finale che precede le ultime fasi del processo decisionale (procedura
del comitato). Le discussioni di natura tecnica e scientifica e il relativo
lavoro preliminare di lettura delle relazioni e analisi delle varie questioni
richiedono ingenti risorse, che attualmente sono fornite dal JRC della
Commissione e finanziate nell’ambito del programma LIFE + a titolo della linea
di bilancio 07 03 07. [4] La durata dell’azione non è limitata nel tempo, in
quanto la proposta stabilisce le norme applicabili all’immissione sul mercato
dei biocidi. Tuttavia si prevede che l’incidenza finanziaria sarà limitata al
sostegno fornito all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per
consentirle di assumere compiti addizionali connessi alla valutazione dei
principi attivi utilizzati nei biocidi e di taluni biocidi. L’ECHA riscuoterà
dal settore specifiche tariffe per alcune di queste attività, nonché una
tariffa annuale sui prodotti autorizzati dall’Unione.
L’ECHA dovrebbe adottare provvedimenti per prepararsi a questi compiti a
partire dal 2011. Poiché il 2013 è l’ultimo anno dell’attuale programmazione
finanziaria, nella presente scheda finanziaria le stime relative agli
stanziamenti di impegno e di pagamento sono state limitate al 2012 e 2013.
Nelle appendici alla scheda finanziaria è riportata un’analisi
particolareggiata del bilancio di cui l’ECHA dovrà disporre per lo svolgimento
dei suddetti compiti aggiuntivi per gli anni 2012 e 2013 nonché per gli 8 anni
successivi (cioè fino al 2021), al fine di rispettare il calendario allegato
alla scheda finanziaria legislativa modificata REACH (SEC(2006) 924). [5] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [6] A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario. [7] SD = Stanziamenti dissociati; SND = Stanziamenti non
dissociati. [8] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [9] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali
candidati dei Balcani occidentali. [10] La spesa per il 2012 si basa sulla sovvenzione annua
erogata all’ECHA a partire dalla data di adozione. Anche alcune misure
preparatorie sono finanziate, nel 2011 e 2012, a titolo del programma LIFE
(linea di bilancio 07 03 07) per un importo stimato di 1 500 Mio di euro. [11] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [12] I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che
saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km
di strade costruite …). [13] 20 missioni all’anno della durata di 2 giorni presso
l’Agenzia – 1 200 EUR/missione. [14] Comitato permanente sui biocidi: 6 riunioni all’anno della
durata di un giorno – 30 000 EUR/riunione. [15] AC= agente contrattuale; INT = personale interinale
("Intérimaire"); JED= giovane esperto in delegazione (Jeune
Expert en Délégation); AL = agente locale; END= Esperto nazionale
distaccato. [16] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti
operativi (ex linee “BA”). [17] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP). [18] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.