52011PC0496

/* COM/2011/0496 definitivo - 2011/0222 (NLE) */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (UE) n. 57/2011 e (CE) n. 754/2009 per quanto attiene alla protezione della specie "smeriglio" e a taluni limiti dello sforzo di pesca fissati per la Germania, l'Irlanda e il Regno Unito


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE. Il regolamento è di norma modificato diverse volte durante il periodo nel quale è in vigore.

Una delle modifiche proposte riguarda l'attuazione del piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco (regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio) per quanto attiene alle navi escluse o incluse nello sforzo di pesca. Parte di tale questione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 57/2011 (limitazioni dello sforzo per gruppo di attrezzi di cui all'allegato IIA), ma la decisione vera e propria relativa all'inclusione o all'esclusione di gruppi di navi nell'ambito del regime di gestione dello sforzo del piano è prevista dal regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio. Di conseguenza anche quest'ultima disposizione richiede modifiche e le apposite disposizioni modificative sono contenute nella presente proposta.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL’IMPATTO

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

In appresso le modifiche proposte:

1. L'articolo 8 del regolamento (UE) n. 57/2011 definisce lo smeriglio una specie la cui pesca nelle acque internazionali è vietata (con obbligo di immediata reimmissione in mare in caso di catture accidentali) e come uno stock a TAC 0 in talune zone CIEM dell'Atlantico (senza disposizioni relative alle catture accidentali). Di conseguenza in determinate zone delle acque unionali la pesca dello smeriglio non è disciplinata e le catture sono pertanto illimitate. Considerato lo status della specie in parola e i dibattiti in corso in merito alla possibilità di una sua inclusione nella convenzione CITES (appendice III) è necessario attuare una protezione coerente dello smeriglio in tutte le zone. Per conseguire questo obiettivo, la proposta prevede di:

2. introdurre un TAC pari a 0 per lo smeriglio nel Mediterraneo (all'allegato ID del presente regolamento), al fine di garantire che non si consentano catture nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo, in quanto le acque al di fuori delle giurisdizioni nazionali sono ora disciplinate dal divieto generale che vige nelle acque internazionali;

3. modificare la descrizione del TAC in vigore pari a 0 di cui all'allegato IA, al fine di includervi tutte le acque unionali delle zone CIEM e COPACE dell'Atlantico nonché

4. istituire obblighi coerenti di immediata reimmissione in mare delle catture in ambo i casi a) e b) di cui sopra.

5. Il piano di gestione per il merluzzo bianco (regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio) istituisce un regime di sforzo per tale stock basato su dati forniti con cadenza regolare dagli Stati membri alla Commissione e al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Sulla scorta del parere emesso dal CSTEP in merito ai dati degli Stati membri, la Commissione può indi proporre di escludere taluni gruppi di navi dal regime dello sforzo di pesca stabilito nel piano per il merluzzo bianco. La condizione fondamentale alla base di tale esclusione è che le navi i questione non possano catturare oltre l'1,5% di merluzzo bianco. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente in merito alle navi escluse per consentire alla Commissione, assistita dal parere del CSTEP, di accertare che siano rispettate le limitazioni dell'1,5% delle catture di merluzzo bianco. Il piano per gli stock di merluzzo bianco prevede altrimenti che il Consiglio includa nuovamente le navi in questione nel regime di sforzo. A tale proposito e nel rispetto delle procedure stabilite da detto piano, la proposta di modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 reca:

6. l'esclusione di talune navi battenti bandiera irlandese che operano a ovest della Scozia con reti a strascico aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm;

7. il reinserimento di due gruppi di navi battenti bandiera tedesca finora escluse dal regime di sforzo del piano per il merluzzo bianco.

8. il reinserimento di due gruppi di navi battenti bandiera britannica finora escluse dal regime di sforzo del piano per il merluzzo bianco.

9. Le modifiche proposte includono altresì una revisione al rialzo del TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico nel promemoria del 2011, alla luce di un nuovo e migliore parere scientifico del CIEM e del CSTEP, nonché l'inclusione di un nuovo TAC per l'eglefino nelle isole Svalbard (Mare di Barents), parallelamente al TAC in vigore per il merluzzo bianco nella medesima zona. Per il momento la quota UE non è assegnata agli Stati membri, lasciando impregiudicata la futura adozione di un sistema di ripartizione.

10. La modifica attua inoltre una correzione tecnica afferente all'ambito d'applicazione delle restrizioni di pesca temporanee nel Porcupine Bank, ossia l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 57/2011. Poiché tale articolo menziona lo scampo fra gli stock interessati da detta restrizione, è opportuno inserire un rinvio alla voce "scampo" in questione ("scampo" dell'allegato VII).

2011/0222 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 57/2011 e (CE) n. 754/2009 per quanto attiene alla protezione della specie "smeriglio" e a taluni limiti dello sforzo di pesca fissati per la Germania, l'Irlanda e il Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea[1],

considerando quanto segue:

11. il regolamento (UE) n. 57/2011[2] del Consiglio, stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE.

12. La valutazione scientifica del merluzzo bianco nel Mar Celtico è migliorata e ha confermato che il parere a fondamento del TAC in vigore ha sottovalutato la robusta classe di età del 2009 e di conseguenza l'incremento dinamico della biomassa per tale stock. In seguito a nuove misure in materia di selettività previste dal North Western Regional Advisory Council (NWWRAC), suscettibili di ridurre i rischi di rigetti in mare dell'eglefino e del merlano nella pesca del merluzzo bianco, è opportuno adeguare il TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico al nuovo parere scientifico per il resto del 2011.

13. L'articolo 8 del regolamento (UE) n. 57/2011 vieta la pesca dello smeriglio nelle acque internazionali (con obbligo di immediata reimmissione in mare in caso di catture accidentali). L'allegato IA di detto regolamento fissa i totali ammissibili di cattura per lo smeriglio a 0 tonnellate in talune zone CIEM (senza disposizioni relative alle catture accidentali). Di conseguenza, in determinate zone delle acque unionali le catture di smeriglio sono illimitate. Considerato lo status della specie in parola e i dibattiti in corso in merito alla possibilità di una sua inclusione nella convenzione CITES (appendice III) è necessario attuare una protezione coerente dello smeriglio in tutte le zone.

14. Dal 1986 la pesca del merluzzo bianco nelle acque internazionali delle zone I e IIa (mare di Barents) è stata sfruttata mediante una quota autonoma fissata dall'UE. Al fine di mantenere l'approccio unionale coerente per una gestione della pesca sostenibile, è opportuno fissare una quota diretta per l'eglefino nella medesima zona, suscettibile di riguardare anche le catture accidentali della pesca del merluzzo bianco. È opportuno fissare il livello della quota unionale per il 2011, lasciando impregiudicato un eventuale sistema di ripartizione permanente concordato dal Consiglio per il 2012, basandosi su una media decennale (dal 2001 al 2010) delle catture effettuate dagli Stati membri e avvalendosi dei dati comunicati dagli Stati membri che dispongono di un registro della pesca, ossia Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

15. Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock.

16. A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008, il Consiglio può, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e della valutazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), escludere taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca stabilito da detto regolamento a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e i rigetti di merluzzo bianco effettuati dalle navi interessate, che la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all’1,5% delle catture totali per il gruppo di navi interessato e che l’inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco.

17. Sulla base di detto articolo, il regolamento (CE) n. 754/2009[3] del Consiglio ha escluso alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.

18. L'Irlanda ha comunicato le informazioni relative alle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che operano nelle acque a ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm, con pannelli a maglie quadrate, nella zona dichiarata al punto 6.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, e con maglia di dimensioni pari a 100 mm nelle altre zone a ovest della Scozia. Sulla scorta di tali informazioni e della valutazione del CSTEP si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, comprensive dei rigetti, effettuate da tale gruppo di navi non superano l'1,5% del totale delle loro catture. Le misure di controllo e di monitoraggio in essere garantiscono inoltre il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca di tale gruppo di navi. L'inclusione di tale gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo di pesca rappresenta infine un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'impatto globale di tale inclusione sugli stock di merluzzo bianco. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 754/2009 al fine di escludere tale gruppo di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008. Le limitazioni dello sforzo fissate per l'Irlanda di cui al regolamento (UE) n. 57/2011 devono essere modificate di conseguenza.

19. Un gruppo di navi tedesche è attualmente escluso dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008. Sulla scorta delle informazioni fornite dalla Germania nel 2011 il CSTEP non è stato in grado di valutare se le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008 fossero soddisfatte nel periodo di gestione 2010. Il gruppo di navi tedesche in questione dovrebbe pertanto essere reinserito nel suddetto regime di gestione dello sforzo di pesca. Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009.

20. Un gruppo di navi battenti bandiera britannica è attualmente escluso dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008. Sulla scorta delle informazioni fornite dal Regno Unito nel 2011 il CSTEP non è stato in grado di valutare se le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008 fossero soddisfatte nel periodo di gestione 2010. Il gruppo di navi britanniche in questione dovrebbe pertanto essere reinserito nel suddetto regime di gestione dello sforzo di pesca. Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009.

21. Il regolamento (UE) n. 57/2011 si applica, nel complesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Tuttavia, le limitazioni dello sforzo di pesca stabilite dal regolamento (UE) n. 57/2011 si applicano per un periodo di un anno a decorrere dal 1° febbraio 2011. Di conseguenza le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura e alle ripartizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2011 e le disposizioni del presente regolamento relative alle limitazioni dello sforzo di pesca si applicano dal 1° febbraio 2011. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicato il principio della certezza del diritto poiché le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Considerato che le modifiche ai regimi di sforzo esercitano un'influenza diretta sulle attività economiche delle flotte interessate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifica del regolamento (UE) n. 57/2011

Il regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato come segue:

22. All'allegato IA la voce relativa al merluzzo bianco nelle zone VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"Specie: | Merluzzo bianco Gadus morhua | Zona: | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE delle zone COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34) |

Belgio | 240 | TAC analitico Si applica l'articolo 12 del presente regolamento |

Francia | 3 934 |

Irlanda | 780 |

Paesi Bassi | 1 |

Regno Unito | 424 |

UE | 5 379 |

TAC | 5 379" |

23. All'allegato IA la voce relativa allo smeriglio nelle acque unionali e internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII è sostituita dalla seguente:

"Specie: | Smeriglio Lamna nasus | Zona: | Acque della Guiana Francese, Kattegat; acque UE dello Skagerrak, acque delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque UE delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2; (POR/3-1234) |

Danimarca | 0 | (1) | TAC analitico |

Francia | 0 | (1) |

Germania | 0 | (1) |

Irlanda | 0 | (1) |

Spagna | 0 | (1) |

Regno Unito | 0 | (1) |

UE | 0 | (1) |

0 | (1) |

TAC | 0 | (1) |

(1) Le catture di tali specie devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni." |

24. All'allegato IA è inserita una nuova voce relativa all'eglefino nelle zone I e IIb:

"Specie: | Eglefino Melanogrammus aeglefinus | Zona: | I e IIb HAD/1/2B. |

UE | 5 121 | (1) (2) | TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |

TAC | Non pertinente |

(1) Fatta eccezione per Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria. (2) L'assegnazione delle quote degli stock di eglefino disponibili per l'Unione nella zona Spitsbergen e isola degli Orsi non pregiudica in nulla i diritti e gli obblighi derivati dal Trattato di Parigi del 1920." |

25. Nell’allegato IA la voce relativa allo scampo nella zona VII è sostituita dalla seguente:

"Specie: | Scampo Nephrops norvegicus | Zona: | VII (NEP/07.) |

Spagna | 1 306 | (1) | TAC analitico Si applica l'articolo 13 del presente regolamento |

Francia | 5 291 | (1) |

Irlanda | 8 025 | (1) |

Regno Unito | 7 137 | (1) |

UE | 21 759 | (1) |

TAC | 21 759 | (1) |

(1) Di cui non più dei seguenti contingenti può essere prelevato nella zona VII (Porcupine Bank – unità 16) (NEP/*07U16): |

Spagna | 377 |

Francia | 241 |

Irlanda | 454 |

Regno Unito | 188 |

UE | 1 260" |

26. All'allegato ID è aggiunta la seguente voce:

"Specie: | Smeriglio Lamna nasus | Zona: | Mediterraneo (POR/AE045W) |

UE | 0 | (1) |

TAC | 0 | (1) |

(1) Le catture di tali specie devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni." |

27. L’appendice 1 dell’allegato IIA è modificata come segue:

28. nella tabella b), la colonna relativa alla Germania (DE) è sostituita dalla seguente:

Attrezzi regolamentati | "DE |

TR1 | 1 166 735 |

TR2 | 436 666 |

TR3 | 257 |

BT1 | 29 271 |

BT2 | 1 525 679 |

GN | 224 484 |

GT | 467 |

LL | 0” |

29. nella tabella d), le colonne relative a Germania (DE), Irlanda (IE) e regno Unito (UK) sono sostituite dalle seguenti:

Attrezzi regolamentati | "DE | IE | UK |

TR1 | 12 427 | 107 088 | 1 377 697 |

TR2 | 0 | 479 043 | 3 914 022 |

TR3 | 0 | 273 | 16 027 |

BT1 | 0 | 0 | 117 544 |

BT2 | 0 | 3 801 | 4 626 |

GN | 35 442 | 5 697 | 213 454 |

GT | 0 | 1 953 | 145 |

LL | 0 | 4 250 | 630 040" |

Articolo 2 Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 è modificato come segue:

a) le lettere c), d) e f) sono soppresse;

b) è aggiunta la seguente lettera h):

"h) il gruppo di navi battenti bandiera irlandese che partecipa alla flotta indicata nella domanda delle autorità irlandesi del'11 marzo 2011, che opera a ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm, con pannelli a maglie quadrate, nella zona dichiarata al punto 6.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, e con maglia di dimensioni pari a 100 mm nelle altre zone a ovest della Scozia."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell ’ Unione europea .

L’articolo 1, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011.

L’articolo 1, paragrafo 6, e l’articolo 2 si applicano dal 1° febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU C […] del […]

[2] Regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE, GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

[3] Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008, GU L del 19.8.2009, pag. 16.