52011PC0469

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 /* COM/2011/0469 definitivo - 2011/0207 (NLE) */


RELAZIONE

Con la decisione del 23 febbraio 2009, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a intavolare negoziati con il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso “gli Stati ACP”) onde procedere alla seconda revisione dell’accordo di partenariato tra gli Stati ACP, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (in appresso: “l’accordo di Cotonou”).

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo di Cotonou, entrambe le parti – ACP ed UE – hanno provveduto alla reciproca notifica delle disposizioni di cui chiedevano la revisione ai fini di un’eventuale modifica dell’accordo stesso. In tali notifiche, che concordavano sotto molti aspetti, le due parti hanno riconosciuto che l’accordo di Cotonou avrebbe dovuto svilupparsi maggiormente nella dimensione politica, nel settore dell’integrazione regionale e nell’attuazione del partenariato, ad esempio relativamente alla cooperazione allo sviluppo. In tale contesto si è convenuto di accantonare l’aggiornamento dei termini dell’accordo resosi necessario dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona e l’Unione europea ha infine pubblicato una dichiarazione, allegata all’atto finale, in cui preannuncia che proporrà agli Stati ACP uno scambio di lettere mirante ad allineare l’accordo ai cambiamenti istituzionali derivanti dall’entrata in vigore del nuovo trattato.

Dopo l’apertura ufficiale dei negoziati al Consiglio congiunto del 29 maggio 2009, tra il giugno 2009 e il marzo 2010 ha avuto luogo un ciclo di sessioni negoziali.

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo di Cotonou, i negoziati si sono conclusi positivamente con la riunione congiunta straordinaria a livello ministeriale del 19 marzo 2010, durante la quale, con la sigla dei testi di modifica dell’accordo da parte dei negoziatori, le parti hanno approvato l’esito dei negoziati.

Con la decisione 2010/648/UE, del 14 maggio 2010, il Consiglio ha autorizzato la firma dell’accordo. L’accordo modificativo scaturito dai negoziati è stato in seguito firmato da entrambe le parti al Consiglio dei ministri ACP-UE di Ouagadougou del 22 giugno 2010, con riserva della sua conclusione in data successiva.

L’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo di Cotonou ha autorizzato il Consiglio congiunto ad adottare misure transitorie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore. Con la decisione 2010/614/UE del Consiglio, del 14 giugno 2010, il Consiglio ha approvato la posizione che dovrà essere adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle misure transitorie e, con la decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 21 giugno 2010, le disposizioni di modifica sono provvisoriamente applicate a decorrere dal 31 ottobre 2010. Tale decisione invita inoltre le parti ad espletare tutte le procedure necessarie a garantire l’entrata in vigore integrale dell’accordo entro due anni dalla data della sua firma.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare una decisione di conclusione dell’accordo, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, dopo aver ottenuto l’approvazione del Parlamento europeo, come stabilito dall’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

2011/0207 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

vista l’approvazione del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

1. Come autorizzato dal Consiglio il 23 febbraio 2009, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, un accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (in appresso: “l’accordo di Cotonou”).

2. Conformemente alla decisione 2010/648/UE del Consiglio, del 14 maggio 2010, l’accordo è stato firmato dalle parti al Consiglio dei ministri ACP-UE di Ouagadougou del 22 giugno 2010, con riserva della sua conclusione in data successiva.

3. La decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 21 giugno 2010, ha approvato l’applicazione provvisoria dell’accordo modificativo a decorrere dal 1° novembre 2010.

4. È opportuno concludere l’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di Cotonou.

5. La dichiarazione III allegata all’atto finale adottato dai firmatari stabilisce che “L’Unione europea proporrà agli Stati ACP uno scambio di lettere al fine di rendere vincolante l’accordo conformemente ai cambiamenti istituzionali nell’Unione europea conseguenti all’entrata in vigore del trattato di Lisbona”,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

Il testo dell’accordo da concludere e le dichiarazioni fatte unilateralmente o con altre parti dall’Unione europea, accluse all’atto finale, figurano nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata, a nome dell’Unione europea, a depositare lo strumento di ratifica di cui all’articolo 93 dell’accordo di Cotonou per esprimere il consenso dell’Unione europea a essere da esso vincolata.

Articolo 3

La lettera riportata nell’allegato II della presente decisione è indirizzata al segretariato ACP.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I ACCORDO CHE MODIFICA PER LA SECONDA VOLTA L ’ACCORDO DI PARTENARIATO TRA I MEMBRI DEL GRUPPO DEGLI STATI DELL’AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO, DA UN LATO, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL’ALTRO, FIRMATO A COTONOU IL 23 GIUGNO 2000, MODIFICATO PER LA PRIMA VOLTA A LUSSEMBURGO IL 25 GIUGNO 2005

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL’IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in appresso denominati “gli Stati membri”,

e

L’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “l’Unione” o “l’UE”,

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D’ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE E IL CAPO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL’UGANDA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

i cui Stati sono qui di seguito denominati “Stati ACP”,

dall’altra,

VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, da un lato, e l’accordo di Georgetown, che istituisce il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dall’altro;

VISTO l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (in appresso denominato “l’accordo di Cotonou”);

CONSIDERANDO che l’articolo 95, paragrafo 1, dell’accordo di Cotonou stabilisce che la durata dell’accordo è di 20 anni a decorrere dal 1° marzo 2000;

CONSIDERANDO che l’accordo che ha modificato per la prima volta l’accordo di Cotonou è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2008,

HANNO DECISO di firmare il presente accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di Cotonou e, a tal fine, hanno designato come loro plenipotenziari:

PER SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,PER LA PRESIDENTE DELL’IRLANDA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,PER SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,PER LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,PER SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,PER IL PRESIDENTE DI MALTA,PER SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,PER IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,PER IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,PER LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,PER IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,PER SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,PER L’UNIONE EUROPEA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D’ANGOLA,PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,PER IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,PER IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,PER IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,PER IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLE COMORE,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,PER IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,PER IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,PER IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,PER IL PRESIDENTE E IL CAPO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,PER IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,PER SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,PER LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,PER IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,PER IL GOVERNO DI NIUE,PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,PER SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,PER IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,PER SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,PER SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,PER SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL’UGANDA,PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO UNICO

Secondo la procedura di cui al suo articolo 95, l’accordo di Cotonou è così modificato:

A. PREAMBOLO

1. L’undicesimo considerando, che inizia con “RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni di Libreville e di Santo Domingo (…)”, è sostituito dal seguente:

“RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni dei successivi vertici dei capi di Stato e di governo degli Stati ACP;”.

2. Il dodicesimo considerando, che inizia con “CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio …”, è sostituito dal seguente:

“CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio enunciati nella dichiarazione del millennio adottata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare l’eradicazione della povertà estrema e della fame, e gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo; riconoscendo che gli Stati dell’UE e gli Stati ACP devono unire i propri sforzi per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;”.

3. Dopo il dodicesimo considerando, che inizia con “CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio …”, è inserito il considerando seguente:

“SOTTOSCRIVENDO al programma sull’efficacia degli aiuti avviato a Roma, proseguito a Parigi e ulteriormente sviluppato nel programma d’azione di Accra (Accra Agenda for Action);”.

4. Il tredicesimo considerando, che inizia con “RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni ...” è sostituito dal seguente:

“RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni assunti e agli obiettivi concordati nelle principali conferenze dell’ONU e in altre conferenze internazionali e riconoscendo la necessità di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi d’azione elaborati in tali ambiti;”.

5. Dopo il tredicesimo considerando, che inizia con “RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni ...”, è inserito il considerando seguente:

“CONSAPEVOLI della grave sfida ambientale rappresentata dal cambiamento climatico e profondamente preoccupati per il fatto che le popolazioni più vulnerabili vivono in paesi in via di sviluppo, in particolare negli Stati ACP meno avanzati e nei piccoli Stati ACP insulari, dove i fenomeni legati al clima, come l’innalzamento del livello del mare, l’erosione costiera, le inondazioni, la siccità e la desertificazione, mettono a repentaglio il sostentamento e lo sviluppo sostenibile;”.

B. TESTO DEGLI ARTICOLI DELL ’ACCORDO DI COTONOU

1. L’articolo 1 è così modificato:

6. il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Questi obiettivi e gli impegni internazionali delle parti, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, ispirano tutte le strategie di sviluppo e sono perseguiti con un approccio integrato che tiene conto ad un tempo degli aspetti politici, economici, sociali, culturali e ambientali dello sviluppo. Il partenariato fornisce un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo adottate da ciascuno Stato ACP.”;

7. il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Fanno parte di questo quadro una crescita economica sostenuta, lo sviluppo del settore privato, la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive. Sono promossi il rispetto dei diritti dell’individuo e il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, lo sviluppo sociale e i presupposti di un’equa distribuzione dei risultati della crescita. Sono incoraggiati e sostenuti i processi d’integrazione regionali e subregionali che favoriscono l’inserimento dei paesi ACP nell’economia mondiale per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti privati. Costituiscono parte integrante di questo approccio il potenziamento delle capacità degli attori dello sviluppo e il miglioramento del quadro istituzionale necessario alla coesione sociale, al funzionamento di una società democratica e di un’economia di mercato, nonché alla costituzione di una società civile attiva e organizzata. In tutti i campi, politico, economico e sociale, si tiene conto sistematicamente della situazione delle donne e delle questioni di genere. Sono applicati e integrati ad ogni livello del partenariato i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell’ambiente, compreso il cambiamento climatico.”.

2. L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Principi fondamentali

La cooperazione ACP-CE, basata su un regime di diritto e sull’esistenza di istituzioni congiunte, si conforma al programma sull’efficacia degli aiuti concordato a livello internazionale in materia di titolarità, allineamento, armonizzazione, gestione degli aiuti mirata ai risultati e mutua responsabilità ed è esercitata in base ai seguenti principi fondamentali:

- parità dei partner e titolarità delle strategie di sviluppo: ai fini del conseguimento degli obiettivi del partenariato, gli Stati ACP determinano sovranamente le strategie di sviluppo delle loro economie e società, tenendo debitamente conto degli elementi essenziali e dell’elemento fondamentale di cui all’articolo 9; il partenariato incoraggia l’assunzione da parte dei paesi e delle popolazioni interessati della titolarità delle strategie di sviluppo; i partner allo sviluppo dell’UE allineano i loro programmi a queste strategie;

- partecipazione: a prescindere dal governo centrale, che costituisce il partner principale, il partenariato è aperto ai parlamenti ACP, agli enti locali degli Stati ACP e ad altri attori di vario tipo, al fine d’incoraggiare l’inserimento di tutti i settori della società, compreso il settore privato e le organizzazioni della società civile, nella vita politica, economica e sociale;

- ruolo centrale del dialogo ed esecuzione degli obblighi reciproci e della mutua responsabilità: gli obblighi assunti dalle parti nel quadro del dialogo sono al centro del partenariato e delle relazioni di cooperazione; le parti collaborano strettamente per definire e attuare il necessario processo di allineamento e armonizzazione dei donatori, con l’intento di garantire un ruolo centrale degli Stati ACP in questo processo;

- differenziazione e regionalizzazione: le modalità e le priorità della cooperazione variano a seconda del livello di sviluppo di ciascun partner, delle sue esigenze, dei suoi risultati e della sua strategia di sviluppo a lungo termine; un trattamento speciale è accordato ai paesi meno avanzati e si tiene conto della vulnerabilità dei paesi senza sbocco sul mare e insulari. Un’attenzione particolare è rivolta all’integrazione regionale, anche a livello continentale.”.

3. L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Impostazione generale

Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali, dei parlamenti nazionali ACP e degli enti locali decentrati al processo di sviluppo, in particolare a livello nazionale e regionale. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali, i parlamenti nazionali ACP e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:

- informati e consultati sulle politiche e sulle strategie di cooperazione nonché sulle priorità di cooperazione, soprattutto nei settori che li interessano o li riguardano direttamente, e sul dialogo politico;

- sostenuti nello sviluppo delle loro capacità in settori critici, al fine di rafforzarne le competenze, in particolare in materia di organizzazione e rappresentazione, e per potenziare i meccanismi di consultazione, compresi i canali di comunicazione e dialogo, e promuovere alleanze strategiche.

Gli attori non statali e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:

- dotati di risorse finanziarie alle condizioni stabilite nel presente accordo, al fine di sostenere i processi di sviluppo a livello locale;

- coinvolti nell’attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li interessano o nei quali detengono un vantaggio comparativo.”.

4. L’articolo 6 è così modificato:

8. il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli attori della cooperazione comprendono:

9. lo Stato (a livello locale, regionale e nazionale), compresi i parlamenti nazionali ACP;

10. le organizzazioni regionali ACP e l’Unione africana. Ai fini del presente accordo, la nozione di organizzazioni o di livelli regionali include anche le organizzazioni o i livelli subregionali;

11. gli attori non statali:

12. il settore privato;

13. i partner economici e sociali, comprese le organizzazioni sindacali;

14. la società civile in tutte le sue forme, a seconda delle particolarità nazionali.”;

15. la modifica indicata in questa lettera non riguarda la versione italiana.

5. L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

Dialogo politico

1. Le parti procedono regolarmente ad un dialogo politico approfondito, equilibrato e globale, che porta all’assunzione di impegni da entrambe le parti.

2. Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni e rafforzare la cooperazione tra le parti nell’ambito di organismi internazionali e deve promuovere e sostenere un sistema di multilateralismo efficace. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l’emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione di cui agli articoli 96 e 97.

3. Il dialogo riguarda tutti gli scopi e gli obiettivi sanciti nel presente accordo nonché tutte le questioni d’interesse comune, generale o regionale, compresi i temi relativi all’integrazione regionale e continentale. Attraverso il dialogo le parti contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e promuovono un contesto politico stabile e democratico. Il dialogo abbraccia le strategie di cooperazione, compreso il programma sull’efficacia degli aiuti, e le politiche globali e settoriali, comprese le questioni ambientali, le questioni relative al cambiamento climatico, le questioni di genere, le questioni relative alle migrazioni e quelle relative al patrimonio culturale. Esso affronta anche le politiche globali e settoriali di entrambe le parti che possono incidere sul conseguimento degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo.

4. Il dialogo si concentrerà, tra l’altro, su precise questioni politiche d’interesse reciproco o d’importanza generale per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, quali il commercio di armi, spese militari eccessive, il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata, il lavoro minorile o qualunque tipo di discriminazione, sia essa basata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o su altra condizione. Il dialogo include inoltre una valutazione periodica degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e al buon governo.

5. Le politiche generali intese a promuovere la pace e a prevenire, gestire e risolvere i conflitti violenti svolgono una funzione importante all’interno del dialogo, come pure la necessità di tenere conto degli obiettivi della pace e della stabilità democratica nella definizione dei campi di cooperazione prioritari. Il dialogo in questo contesto deve coinvolgere a pieno titolo le pertinenti organizzazioni regionali ACP e, ove opportuno, l’Unione africana.

6. Il dialogo è condotto in modo flessibile. Esso può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all’interno o all’esterno del quadro istituzionale, compresi il gruppo ACP e l’Assemblea parlamentare paritetica, nella veste appropriata e al livello adeguato, compreso il livello nazionale, regionale, continentale o di tutti i livelli ACP.

7. Sono associati al dialogo le organizzazioni regionali e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, nonché, ove opportuno, i parlamenti nazionali ACP.

8. Se del caso, per prevenire l’emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla procedura di consultazione di cui all’articolo 96, il dialogo sugli elementi essenziali deve essere sistematico e istituzionalizzato secondo le modalità di cui all’allegato VII.”.

6. L’articolo 9 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il buon governo, sul quale si fonda il partenariato ACP-UE, ispira le politiche nazionali e internazionali delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Le parti convengono che i gravi casi di corruzione, attiva e passiva, di cui all’articolo 97, costituiscono una violazione di tale elemento.”;

(b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

“I principi che sono alla base degli elementi essenziali e dell’elemento fondamentale descritti nel presente articolo si applicano allo stesso modo agli Stati ACP, da una parte, e all’Unione europea e ai suoi Stati membri, dall’altra.”.

7. L’articolo 10 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

“- maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali ACP, degli enti locali decentrati, ove opportuno, e di una società civile attiva e organizzata nonché del settore privato.”;

(b) al paragrafo 2, le parole “economia di mercato” sono sostituite da “economia di mercato sociale “.

8. L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Politiche di pacificazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti e risposta alle situazioni di fragilità”

1. Le parti riconoscono che senza sviluppo e riduzione della povertà non possono esservi pace e sicurezza sostenibili, e senza pace e sicurezza non può esservi sviluppo sostenibile. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione, di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di sicurezza umana e trattano le situazioni di fragilità nel quadro del partenariato. Questa politica è basata sul principio della titolarità e si concentra in particolare sullo sviluppo di capacità nazionali, regionali e continentali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde, compresa la povertà, e con un’adeguata combinazione di tutti gli strumenti disponibili.

Le parti riconoscono che occorre reagire alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza quali la criminalità organizzata, la pirateria e la tratta di esseri umani e il traffico di droga e armi. Occorre anche tenere conto dell’incidenza delle sfide globali, come le turbolenze che hanno colpito i mercati finanziari internazionali, il cambiamento climatico e le pandemie.

Le parti sottolineano l’importante ruolo delle organizzazioni regionali nella pacificazione e nella prevenzione e risoluzione dei conflitti nonché nella risposta sul territorio africano alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza; in questo un ruolo chiave spetta all’Unione africana.

2. L’interdipendenza tra sicurezza e sviluppo è motivo di ispirazione per le attività di pacificazione e di prevenzione e risoluzione di conflitti che, combinando un approccio a breve termine con uno a più lungo termine, comprendono la gestione delle crisi, ma vanno anche oltre. Le attività intese a far fronte alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza comprendono, tra l’altro, un sostegno alle attività di contrasto e prevenzione in cui rientrano la cooperazione nel controllo delle frontiere, il potenziamento della sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale e il miglioramento della sicurezza nel trasporto aereo, marittimo e stradale.

Le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad incentivare un’equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i segmenti della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell’efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, il coinvolgimento attivo delle donne, il superamento delle divisioni tra segmenti diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata. A tale riguardo, un’attenzione particolare è dedicata allo sviluppo di sistemi di allarme rapido e di meccanismi di pacificazione, che possono contribuire alla prevenzione dei conflitti.

3. Fanno parte, tra l’altro, delle attività da sostenere le iniziative di mediazione, negoziato e riconciliazione, la gestione razionale a livello regionale delle risorse naturali comuni rare, la smobilitazione e il reinserimento sociale degli ex combattenti, la gestione del problema dei soldati bambini nonché della violenza nei confronti di donne e bambini. Sono adottate iniziative appropriate intese a limitare ad un livello responsabile le spese militari e il commercio di armi, anche mediante aiuti alla promozione e all’applicazione di norme e codici di condotta comuni, e a combattere le attività che alimentano i conflitti.

3 bis. Un accento particolare è posto sulla lotta contro le mine antipersona e i residuati bellici esplosivi nonché contro la fabbricazione, il trasferimento, la circolazione e l’accumulo illegali di armi di piccolo calibro e di armi leggere e delle relative munizioni, così come contro i depositi e le riserve di tali armi non adeguatamente messi in sicurezza e scarsamente gestiti e la loro diffusione incontrollata.

Le parti concordano di coordinare, osservare ed attuare pienamente i rispettivi obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali e, a tal fine, esse si impegnano a cooperare al livello nazionale, regionale e continentale.

3 ter. Le parti si impegnano inoltre a collaborare per prevenire le attività mercenarie conformemente agli obblighi assunti a norma di tutte le convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

4. Per trattare le situazioni di fragilità in modo strategico ed efficace, le parti si scambiano informazioni e agevolano le risposte preventive che coniugano in modo coerente strumenti appartenenti ai settori della diplomazia, della sicurezza e della cooperazione allo sviluppo. Le parti concordano sul modo migliore per rafforzare le capacità degli Stati di adempiere le loro funzioni fondamentali e stimolare la volontà politica di riforma, nel rispetto del principio della titolarità. In situazioni di fragilità, il dialogo politico riveste particolare importanza e deve essere ulteriormente sviluppato e rafforzato.

5. In situazioni di conflitti violenti le parti prendono tutte le iniziative atte a prevenire un’intensificazione della violenza, a limitarne l’espansione territoriale e a favorire la composizione pacifica delle controversie. Un impegno particolare è posto nel garantire che le risorse finanziarie destinate alla cooperazione siano utilizzate in conformità dei principi e degli obiettivi del partenariato e nel prevenire la deviazione dei fondi verso fini bellici.

6. In situazioni postbelliche le parti prendono tutte le iniziative atte a stabilizzare la situazione durante la transizione al fine di agevolare il ritorno ad una situazione di non violenza, di stabilità e di democrazia. Le parti assicurano i necessari collegamenti tra le misure di emergenza, la ricostruzione e la cooperazione allo sviluppo.

7. Al fine di promuovere la pace e la giustizia nel mondo, le parti ribadiscono la loro ferma intenzione di:

- condividere l’esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari per la ratifica e l’applicazione dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, e

- combattere la criminalità internazionale in conformità del diritto internazionale, tenendo nella debita considerazione lo statuto di Roma.

Le parti adottano le misure necessarie per la ratifica e l’applicazione dello statuto di Roma e degli strumenti connessi.”.

9. L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

Coerenza delle politiche comunitarie e loro incidenza sull’attuazione del presente accordo

Le parti si sono impegnate ad analizzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo in modo mirato, strategico e basato sul partenariato, ad esempio intensificando il dialogo sulle questioni inerenti alla coerenza delle politiche per lo sviluppo. L’Unione riconosce che le politiche dell’Unione diverse dalla politica per lo sviluppo possono sostenere le priorità di sviluppo degli Stati ACP in linea con gli obiettivi del presente accordo. Su tale base, l’Unione migliorerà la coerenza di tali politiche al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 96, quando la Comunità, nell’esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, relativamente agli obiettivi del presente accordo, sugli interessi degli Stati ACP, informa il gruppo ACP delle proprie intenzioni in tempo utile. A tal fine, la Commissione informa periodicamente il segretariato del gruppo ACP delle proposte previste e comunica immediatamente le proposte di misure di questo tipo. All’occorrenza può anche essere introdotta una richiesta di informazioni su iniziativa degli Stati ACP.

Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l’impatto di tali misure.

Dopo le suddette consultazioni gli Stati ACP e il gruppo ACP possono inoltre far conoscere tempestivamente le loro preoccupazioni per iscritto alla Comunità e proporre modifiche che vadano incontro a tali preoccupazioni.

Se la Comunità non può accogliere le richieste degli Stati ACP, li informa quanto prima della sua decisione, indicandone i motivi.

Il gruppo ACP riceve inoltre informazioni adeguate sull’entrata in vigore di dette decisioni, possibilmente in anticipo.”.

10. L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

Le istituzioni congiunte

1. Le istituzioni congiunte del presente accordo sono il Consiglio dei ministri, il comitato degli ambasciatori e l’Assemblea parlamentare paritetica.

2. Le istituzioni congiunte e le istituzioni create nel quadro degli accordi di partenariato economico, fatte salve le pertinenti norme degli accordi di partenariato economico esistenti o futuri, si adoperano per garantire il coordinamento, la coerenza e la complementarità nonché un efficace reciproco scambio di informazioni.”.

11. È inserito il seguente articolo:

“Articolo 14 bis

Riunioni di capi di Stato o di governo

Le parti si riuniscono di comune accordo a livello di capi di Stato o di governo, nella formazione opportuna.”.

12. L’articolo 15 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio dei ministri si riunisce di norma una volta l’anno su iniziativa del suo Presidente e ogniqualvolta sembri necessario in una forma e una composizione geografica adeguate alle questioni all’esame. Tali riunioni costituiscono consultazioni ad alto livello su questioni di interesse specifico per le parti, a completamento dei lavori del comitato ministeriale misto per il commercio di cui all’articolo 38 e del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all’articolo 83, i cui risultati servono da base di discussione per le riunioni ordinarie annuali del Consiglio dei ministri.”;

( b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per le parti, formulare risoluzioni, raccomandazioni e pareri durante le riunioni ordinarie annuali o mediante procedura scritta. Con scadenza annuale il Consiglio riferisce all’Assemblea parlamentare paritetica circa l’attuazione del presente accordo. Esso esamina e tiene conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare paritetica.”.

13. L’articolo 17 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è così modificato:

(i) il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:

“– discutere le questioni pertinenti allo sviluppo e al partenariato ACP-UE, compresi gli accordi di partenariato economico, altri accordi commerciali, il fondo europeo di sviluppo e i documenti di strategia nazionale e regionale. A tal fine, la Commissione trasmette per conoscenza tali documenti di strategia all’Assemblea parlamentare paritetica;

– discutere la relazione annuale del Consiglio dei ministri relativa all’attuazione del presente accordo e adottare risoluzioni e presentare raccomandazioni al Consiglio dei ministri per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo;”;

(ii) è aggiunto il seguente trattino:

“– sostenere lo sviluppo delle istituzioni e il potenziamento delle capacità dei parlamenti nazionali, conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del presente accordo.”;

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’Assemblea parlamentare paritetica si riunisce due volte l’anno in sessione plenaria, alternativamente nell’Unione europea e in uno Stato ACP. Al fine di rafforzare l’integrazione regionale e promuovere la cooperazione tra i parlamenti nazionali, sono organizzate riunioni tra parlamentari dell’UE e parlamentari degli Stati ACP a livello regionale.

Tali riunioni che si tengono a livello regionale sono organizzate per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente accordo.”.

14. All’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La cooperazione fa riferimento alle conclusioni delle conferenze delle Nazioni Unite e agli obiettivi e ai programmi d’azione concordati a livello internazionale, nonché alle iniziative prese sulla loro scia, come base dei principi dello sviluppo. La cooperazione fa riferimento anche agli obiettivi internazionali della cooperazione allo sviluppo e rivolge un’attenzione particolare alla messa a punto d’indicatori di progresso qualitativi e quantitativi. Le parti uniscono i propri sforzi per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.”.

15. L’articolo 20 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

(i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“1. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo ACP-UE sono perseguiti attraverso strategie integrate che riuniscono le componenti economiche, sociali, culturali, ambientali e istituzionali e che devono essere stabilite a livello locale. La cooperazione offre pertanto un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo proprie degli Stati ACP, che garantisce la complementarità e l’interazione tra le varie componenti, in particolare a livello nazionale e a livello regionale nonché tra i due livelli. In questo contesto e nell’ambito delle politiche di sviluppo e delle riforme perseguite dagli Stati ACP, le strategie di cooperazione ACP-CE a livello nazionale e, ove opportuno, a livello regionale mirano a:”;

(ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“(a) raggiungere una crescita economica rapida, sostenuta e favorevole all’occupazione, sviluppare il settore privato e migliorare l’accesso alle risorse produttive e alle attività economiche”;

(iii) è inserita la seguente lettera:

“(aa) promuovere la cooperazione e l’integrazione regionali;”;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. In tutti i settori della cooperazione si tiene conto sistematicamente delle seguenti questioni tematiche o orizzontali: diritti umani, questioni di genere, democrazia, buon governo, sostenibilità ambientale, cambiamento climatico, malattie trasmissibili e non trasmissibili, sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle loro capacità. Queste problematiche sono inoltre idonee a beneficiare del sostegno comunitario.”.

16. L’articolo 21 è così modificato:

(a) alla frase introduttiva del paragrafo 1, le parole “investimenti privati” sono sostituite da “investimenti”;

(b) la modifica indicata in questa lettera non riguarda la versione italiana;

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato prevede azioni e iniziative ai livelli macro, meso e microeconomico e promuove la ricerca di meccanismi di finanziamento innovativi, ad esempio la combinazione e la mobilitazione di fonti private e pubbliche per il finanziamento dello sviluppo.”;

(d) è aggiunto il seguente paragrafo:

“6. La cooperazione sostiene gli investimenti del settore pubblico in infrastrutture di base per favorire lo sviluppo del settore privato, la crescita economica e l’eliminazione della povertà.”.

17. All’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“(b) politiche strutturali intese a rafforzare il ruolo dei vari attori, soprattutto del settore privato, e a migliorare il contesto per una maggiore mobilitazione delle risorse interne e per un aumento del volume degli affari, degli investimenti e dell’occupazione, nonché a:”.

18. L’articolo 23 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

Sviluppo dei settori economici

La cooperazione sostiene riforme politiche e istituzionali durature e gli investimenti necessari a garantire un accesso equilibrato alle attività economiche e alle risorse produttive, e in particolare:

(a) lo sviluppo di sistemi di formazione che contribuiscano a incrementare la produttività dei settori formale e informale;

(b) il capitale, il credito e la terra, soprattutto per quanto riguarda i diritti di proprietà e di uso;

(c) lo sviluppo di strategie rurali volte a creare un quadro per la programmazione decentrata, la ripartizione e la gestione delle risorse secondo un’impostazione partecipativa;

(d) lo sviluppo di strategie volte a migliorare la produzione e la produttività agricole negli Stati ACP prevedendo in particolare i necessari finanziamenti per la ricerca agronomica, per i fattori di produzione e i servizi agricoli, per l’infrastruttura rurale di appoggio e per la riduzione e la gestione del rischio. Il sostegno comprende investimenti agricoli pubblici e privati, incentivi per lo sviluppo di politiche e strategie agricole, il rafforzamento delle organizzazioni di agricoltori e del settore privato, la gestione delle risorse naturali e lo sviluppo e il funzionamento dei mercati agricoli. Le strategie in materia di produzione agricola sono destinate a rafforzare le politiche di sicurezza alimentare nazionali e regionali e l’integrazione regionale. In questo ambito, la cooperazione sostiene l’impegno degli Stati ACP per il miglioramento della competitività delle loro esportazioni di prodotti di base e per l’adattamento delle loro strategie di esportazione di questi prodotti alla luce dell’evoluzione delle condizioni commerciali;

(e) lo sviluppo sostenibile delle risorse idriche, basato sui principi di gestione integrata delle risorse idriche, che garantisca la distribuzione equa e sostenibile delle risorse idriche condivise tra i diversi utilizzatori;

(f) lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura e della pesca, che interessa tanto la pesca continentale quanto le risorse marine entro le zone economiche esclusive degli Stati ACP;

(g) le infrastrutture economiche e tecnologiche e i servizi, compresi i trasporti, i sistemi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione e lo sviluppo della società dell’informazione;

(h) lo sviluppo di settori industriali, minerari ed energetici competitivi incoraggiando contemporaneamente la partecipazione del settore privato e la sua espansione;

(i) lo sviluppo degli scambi, compresa la promozione del commercio equo;

(j) lo sviluppo del settore commerciale, delle attività finanziarie e bancarie e di altri servizi;

(k) lo sviluppo del turismo;

(l) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi scientifici, tecnologici e della ricerca, compresi il miglioramento, il trasferimento e l’assimilazione delle nuove tecnologie;

(m) il potenziamento delle capacità dei settori produttivi, sia pubblici che privati;

(n) la promozione di conoscenze tradizionali; e

(o) lo sviluppo e l’attuazione di specifiche strategie di adattamento volte ad attenuare le conseguenze dell’erosione delle preferenze, includendo eventualmente le attività di cui alle lettere da a) a n).”.

19. È inserito il seguente articolo:

“Articolo 23 bis

Pesca

Riconoscendo il ruolo centrale che la pesca e l’acquacoltura rivestono nei paesi ACP, grazie al loro contributo alla creazione di occupazione, alla generazione di reddito, alla sicurezza alimentare e al sostentamento delle comunità rurali e costiere e, di conseguenza, alla riduzione della povertà, la cooperazione mira a sviluppare ulteriormente i settori dell’acquacoltura e della pesca nei paesi ACP al fine di incrementare in maniera sostenibile i benefici economici e sociali connessi a tali settori.

I programmi e le attività di cooperazione sostengono, tra l’altro, lo sviluppo e l’attuazione nei paesi e nelle regioni ACP di strategie sostenibili di sviluppo della pesca e dell’acquacoltura e di piani di gestione; il regolare inserimento dell’acquacoltura e della pesca nelle strategie nazionali e regionali di sviluppo; lo sviluppo delle infrastrutture e delle competenze tecniche che mettano in grado i paesi ACP di ricavare il massimo valore sostenibile dalla pesca e dall’acquacoltura; lo sviluppo nei paesi ACP delle capacità necessarie a far fronte alle sfide esterne che non consentono loro di trarre il massimo beneficio dalle risorse alieutiche, nonché la promozione e lo sviluppo di joint venture che portino ad investimenti nei settori della pesca e dell’acquacoltura nei paesi ACP. Ogni eventuale accordo sulla pesca negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP deve essere coerente con le strategie di sviluppo di questo settore.

Di comune accordo possono tenersi consultazioni ad alto livello, anche a livello ministeriale, per sviluppare, migliorare e/o rafforzare la cooperazione allo sviluppo ACP-UE nei settori dell’acquacoltura e della pesca sostenibili.”.

20. All’articolo 25, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“(a) migliorare l’istruzione e la formazione a tutti i livelli, adoperarsi per il riconoscimento dei titoli di istruzione superiore e la creazione di sistemi di controllo della qualità nel settore dell’istruzione, compreso per l’istruzione e la formazione impartite on-line o con mezzi non convenzionali, e rafforzare le capacità e le competenze tecniche;

(b) migliorare i sistemi sanitari, mirando in particolare ad un equo accesso a servizi sanitari completi e di qualità, e il settore della nutrizione, eliminando la fame e la malnutrizione e assicurando un adeguato approvvigionamento alimentare e garantendo la sicurezza alimentare, anche mediante la creazione di reti di sicurezza;”.

21. L’articolo 27 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

“Cultura e sviluppo”;

(b) la modifica indicata in questa lettera non riguarda la versione italiana

(c) sono aggiunti i seguenti punti:

“(e) riconoscere e sostenere il ruolo degli attori e delle reti culturali e il loro contributo allo sviluppo sostenibile; e

(f) promuovere la dimensione culturale dell’istruzione e la partecipazione dei giovani ad attività culturali.”.

22. Gli articoli 28, 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 28

Impostazione generale

1. La cooperazione ACP-UE contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell’integrazione regionali.

2. Conformemente agli obiettivi generali di cui agli articoli 1 e 20, la cooperazione ACP-UE mira a:

16. promuovere la pace e la stabilità come anche la prevenzione e risoluzione dei conflitti;

17. potenziare lo sviluppo e la cooperazione economica mediante la creazione di mercati più vasti, la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali, della manodopera e delle tecnologie tra i paesi ACP, la più rapida diversificazione delle economie degli Stati ACP, la promozione e l’espansione degli scambi tra paesi ACP e con paesi terzi e la graduale integrazione degli Stati ACP nell’economia mondiale;

18. promuovere la gestione delle sfide in materia di sviluppo sostenibile con una dimensione transnazionale, anche mediante il coordinamento e l’armonizzazione delle politiche di cooperazione regionali.

3. Alle condizioni previste all’articolo 58, la cooperazione può sostenere anche la cooperazione interregionale e la cooperazione intra-ACP, che coinvolgono ad esempio:

(a) una o più organizzazioni regionali ACP, anche a livello continentale;

(b) paesi e territori europei d’oltremare (PTOM) e regioni europee ultraperiferiche;

(c) paesi in via di sviluppo non ACP.

Articolo 29

Cooperazione ACP-UE a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionali

1. Nel settore della stabilità, della pace e della prevenzione dei conflitti, la cooperazione sostiene:

19. la promozione e lo sviluppo di un dialogo politico regionale nei settori della prevenzione e della risoluzione dei conflitti; dei diritti umani e della democratizzazione; degli scambi, dei collegamenti in rete e della promozione della mobilità tra i vari attori dello sviluppo, in particolare quelli della società civile;

20. la promozione di iniziative e politiche regionali inerenti alla sicurezza, compresi il controllo degli armamenti e la lotta contro la droga, la criminalità organizzata, il riciclaggio di proventi di reato, la corruzione attiva e passiva.

2. Nel settore dell’integrazione economica regionale, la cooperazione sostiene:

21. la partecipazione dei paesi ACP meno avanzati alla formazione di mercati regionali traendone vantaggio;

22. l’attuazione delle politiche di riforma economica settoriale a livello regionale;

23. la liberalizzazione degli scambi e dei pagamenti;

24. la promozione degli investimenti transfrontalieri, sia esteri che nazionali, e di altre iniziative d’integrazione economica regionale;

25. l’attenuazione dell’incidenza dei costi di transizione netti dell’integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti; e

26. le infrastrutture, in particolare trasporti e comunicazioni e loro sicurezza, e servizi, compreso lo sviluppo di opportunità regionali nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

3. Nel settore delle politiche regionali per lo sviluppo sostenibile, la cooperazione sostiene le priorità delle regioni ACP e, in particolare:

27. l’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese l’acqua e l’energia, insieme alla risposta al cambiamento climatico;

28. la sicurezza alimentare e l’agricoltura;

29. la sanità, l’istruzione e la formazione;

30. la ricerca e lo sviluppo tecnologico; e

31. le iniziative regionali di preparazione alle catastrofi e di limitazione dei loro danni e di ricostruzione post-catastrofe.

Articolo 30

Sviluppo di capacità a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionali ACP

Ai fini dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche regionali, la cooperazione sviluppa e rafforza le capacità:

32. delle istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale create dagli Stati ACP e di quelle a cui partecipano Stati ACP che promuovono la cooperazione e l’integrazione regionali;

33. dei governi e parlamenti nazionali in materia d’integrazione regionale; e

34. degli attori non statali, compreso il settore privato.”.

23. È inserito il seguente articolo:

“Articolo 31 bis

HIV/AIDS

La cooperazione sostiene gli sforzi degli Stati ACP di sviluppare e rafforzare in tutti i settori politiche e programmi volti a rispondere alla pandemia di HIV/AIDS e ad evitare che questa ostacoli lo sviluppo. La cooperazione sostiene gli Stati ACP nel loro percorso verso e a favore di un accesso universale alla prevenzione, cura, assistenza e sostegno per quanto riguarda l’HIV/AIDS e, in particolare, mira a:

35. sostenere lo sviluppo e l’attuazione di strategie e piani globali e multisettoriali in materia di HIV/AIDS, come priorità nei piani di sviluppo nazionali e regionali;

36. coinvolgere nelle risposte nazionali all’HIV/AIDS tutti i competenti settori dello sviluppo e garantire un’ampia mobilitazione delle parti interessate a tutti i livelli;

37. rafforzare i sistemi sanitari nazionali e combattere le carenze di risorse umane nel settore della sanità quale base per garantire l’effettiva integrazione della prevenzione, cura, assistenza e servizi sanitari per i casi di HIV/AIDS, nonché un accesso universale ad essi;

38. contrastare le disuguaglianze di genere e le violenze e gli abusi basati sul genere, quali fattori di diffusione della pandemia HIV/AIDS, e intensificare gli sforzi per salvaguardare i diritti delle donne e delle bambine, sviluppare in materia di HIV/AIDS efficaci programmi e servizi di sensibilizzazione sulle problematiche di genere destinati a donne e bambine, compresi programmi e servizi riguardanti la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa connessi, e sostenere il pieno coinvolgimento delle donne nella pianificazione e nelle decisioni relative alle strategie e ai programmi in materia di HIV/AIDS;

39. sviluppare quadri di sostegno giuridici e politici ed eliminare leggi, politiche e pratiche punitive come anche condanne e discriminazioni che minano i diritti umani, acuiscono la vulnerabilità all’HIV/AIDS e ostacolano un accesso efficace a prevenzione, cura, assistenza e sostegno per quanto riguarda l’HIV/AIDS, compreso ai medicinali, ai prodotti e ai servizi per le persone affette da HIV/AIDS e per le popolazioni più a rischio;

40. promuovere l’accesso alla prevenzione globale dell’HIV/AIDS basata su prove, che si concentra sui fattori locali di trasmissione dell’epidemia e sulle necessità specifiche delle donne, dei giovani e della popolazione più a rischio; e

41. garantire l’accesso universale e affidabile a medicinali sicuri, di buona qualità e dai costi abbordabili e ai prodotti sanitari, compresi quelli relativi alla salute sessuale e riproduttiva.”.

24. È inserito il seguente articolo:

“Articolo 32 bis

Cambiamento climatico

Le parti riconoscono che il cambiamento climatico è una sfida ambientale seria e globale nonché una minaccia per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, che richiede un sostegno finanziario adeguato, prevedibile e tempestivo. Per queste ragioni e conformemente a quanto previsto all’articolo 32, in particolare al paragrafo 2, lettera a), la cooperazione:

42. riconosce la vulnerabilità degli Stati ACP, in particolare dei piccoli Stati ACP insulari e degli Stati ACP a bassa altitudine, a fenomeni legati al clima, quali l’erosione costiera, i cicloni, le inondazioni e gli esodi ambientali e, in particolare, la vulnerabilità degli Stati ACP meno sviluppati e senza sbocco sul mare a fenomeni sempre più frequenti di inondazione, siccità, deforestazione e desertificazione;

43. rafforza e sostiene politiche e programmi di mitigazione e adattamento rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico e alle minacce che esso pone, anche attraverso lo sviluppo delle istituzioni e il potenziamento delle loro capacità;

44. potenzia la capacità degli Stati ACP nello sviluppo del mercato globale del carbonio e nella partecipazione ad esso; e

45. si concentra sulle seguenti attività:

(i) integrazione del cambiamento climatico nelle strategie di sviluppo e nell’impegno nella lotta alla povertà;

(ii) innalzamento del profilo politico del cambiamento climatico nella cooperazione allo sviluppo, anche mediante un adeguato dialogo politico;

(iii) assistenza agli Stati ACP nell’adattamento al cambiamento climatico dei settori interessati, quali l’agricoltura, la gestione dell’acqua e l’infrastruttura, anche mediante il trasferimento e l’adozione di tecnologie pertinenti e non nocive per l’ambiente;

(iv) promozione della riduzione del rischio catastrofi, tenendo conto del fatto che una percentuale sempre maggiore di catastrofi è collegata al cambiamento climatico;

(v) fornitura di sostegno finanziario e tecnico alle azioni di mitigazione condotte dagli Stati ACP, in linea con i loro obiettivi di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile, anche mediante la riduzione delle emissioni sprigionate dalla deforestazione e dal degrado boschivo e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo;

(vi) miglioramento delle informazioni e delle previsioni meteorologiche e climatiche e dei sistemi di allarme rapido; e

(vii) promozione delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio che potenziano lo sviluppo sostenibile.”.

25. All’articolo 33, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“(c) il miglioramento e il rafforzamento della gestione fiscale e delle finanze pubbliche finalizzato allo sviluppo di attività economiche nei paesi ACP e all’incremento del gettito fiscale di questi paesi, nel pieno rispetto della sovranità degli Stati ACP in questo settore.

Le azioni possibili sono:

(i) potenziare le capacità di gestione del gettito fiscale interno, anche creando sistemi fiscali efficaci, efficienti e sostenibili;

(ii) promuovere la partecipazione a strutture e processi di cooperazione fiscale internazionale al fine di facilitare l’ulteriore sviluppo di un’effettiva conformità con le norme internazionali;

(iii) sostenere l’applicazione delle migliori pratiche internazionali in materia fiscale, compresi i principi di trasparenza e dello scambio di informazioni, in quei paesi ACP che si sono impegnati a farlo;”.

26. All’articolo 34, i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. L’obiettivo ultimo della cooperazione economica e commerciale è di consentire agli Stati ACP di partecipare pienamente agli scambi internazionali. In questa prospettiva è particolarmente importante che gli Stati ACP prendano parte attiva ai negoziati commerciali multilaterali. In considerazione del loro attuale livello di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale è diretta a consentire a questi Stati di affrontare le sfide della globalizzazione e di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni del commercio internazionale, agevolando in tal modo la loro transizione verso un’economia mondiale liberalizzata. In questo ambito, è indispensabile prestare attenzione alla vulnerabilità di molti paesi ACP causata dalla loro dipendenza dai prodotti di base o da pochi prodotti chiave, compresi i prodotti agro-industriali a valore aggiunto, e il rischio di erosione delle preferenze.

3. A tal fine, la cooperazione economica e commerciale si propone d’incrementare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I, le capacità di produzione, fornitura e scambio dei paesi ACP nonché la loro capacità di attrarre gli investimenti. Essa intende inoltre stimolare una nuova dinamica commerciale tra le parti, consolidare le politiche commerciali e d’investimento dei paesi ACP, ridurre la loro dipendenza dai prodotti di base, promuovere economie più diversificate e migliorare la capacità di questi paesi di gestire tutte le questioni relative agli scambi.

4. La cooperazione economica e commerciale è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), compreso per quanto riguarda il trattamento speciale e differenziato, tenendo conto dei reciproci interessi delle parti e dei loro rispettivi livelli di sviluppo. Essa affronta anche le conseguenze dell’erosione delle preferenze, nel pieno rispetto degli impegni multilaterali.”.

27. All’articolo 35, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La cooperazione economica e commerciale si basa anzitutto su un partenariato strategico autentico e rafforzato e, oltre a ciò, su un’impostazione globale che si avvale dei punti forti e dei risultati delle precedenti convenzioni ACP-CE.

2. La cooperazione economica e commerciale si fonda sulle iniziative d’integrazione regionale degli Stati ACP. La cooperazione a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionali, definita al titolo I, e la cooperazione commerciale si rafforzano a vicenda. La cooperazione economica e commerciale mira a rispondere, in particolare, ai vincoli che limitano l’offerta e la domanda, ricorrendo segnatamente a misure in materia di interconnettività dell’infrastruttura, di diversificazione economica e di sviluppo commerciale quali mezzi per potenziare la competitività degli Stati ACP. Perciò, alle corrispondenti misure viene attribuita un’importanza adeguata nelle strategie di sviluppo degli Stati e delle regioni ACP cui la Comunità fornisce sostegno, in particolare mediante aiuti al commercio.”.

28. Gli articoli 36 e 37 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 36

Modalità

1. Alla luce degli obiettivi e dei principi che precedono, le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per garantire la conclusione di nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell’OMC, che eliminano progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondiscono la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

2. Gli accordi di partenariato economico sono strumenti di sviluppo che mirano a promuovere una corretta e graduale integrazione degli Stati ACP nell’economia mondiale, in particolare utilizzando al massimo il potenziale dell’integrazione regionale e degli scambi Sud-Sud.

3. Le parti convengono sull’opportunità che i nuovi dispositivi commerciali siano introdotti gradualmente.

Articolo 37

Procedure

1. Durante i negoziati degli accordi di partenariato economico, vengono sviluppate le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP, conformemente alle disposizioni del titolo I e dell’articolo 35, adottando anche misure di miglioramento della competitività, per rafforzare le organizzazioni regionali e per sostenere le iniziative d’integrazione commerciale regionale, che, all’occorrenza, saranno accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio e alla riforma fiscale nonché al miglioramento e allo sviluppo delle infrastrutture e alla promozione degli investimenti.

2. Le parti esaminano periodicamente i progressi dei negoziati, come previsto all’articolo 38.

3. I negoziati per gli accordi di partenariato economico sono portati avanti con i paesi ACP che si considerano in posizione di farlo, al livello che essi ritengono adeguato e secondo le procedure concordate dal gruppo ACP e con la finalità di sostenere i processi d’integrazione regionale in atto tra gli Stati ACP.

4 . I negoziati per gli accordi di partenariato economico mirano in particolare a fissare il calendario della progressiva eliminazione degli ostacoli agli scambi tra le parti, conformemente alle pertinenti norme dell’OMC. Per quanto riguarda la Comunità, la liberalizzazione degli scambi si fonda sull’acquis ed è intesa a migliorare le attuali condizioni di accesso dei paesi ACP al mercato, attraverso, tra l’altro, una revisione delle norme d’origine. I negoziati tengono conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e dell’incidenza socioeconomica delle misure commerciali su tali paesi nonché della loro capacità di adattarsi e di adeguare le proprie economie al processo di liberalizzazione. I negoziati sono pertanto quanto più flessibili possibile nello stabilire un periodo di transizione sufficiente, l’elenco definitivo dei prodotti interessati, tenendo conto dei settori sensibili, e il grado di asimmetria nel calendario di smantellamento delle tariffe, pur assicurando la conformità con le norme dell’OMC in vigore in quel momento.

5. Le parti cooperano e collaborano strettamente nell’ambito dell’OMC per spiegare e giustificare i dispositivi concordati, specialmente riguardo al grado di flessibilità disponibile.

6. Le parti discutono ulteriormente su come semplificare e rivedere le norme d’origine, comprese le disposizioni sul cumulo, che si applicano alle loro esportazioni.

7. Una volta che un accordo di partenariato economico è stato concluso tra Stati ACP, gli Stati ACP che non sono parti di tale accordo possono chiedere l’adesione in qualunque momento.

8. Nel quadro della cooperazione ACP-UE a sostegno della cooperazione e integrazione regionali ACP descritta al titolo I e conformemente all’articolo 35, le parti rivolgono una particolare attenzione alle necessità determinate dall’attuazione degli accordi di partenariato economico. Si applicano i principi enunciati all’articolo 1 dell’allegato IV del presente accordo. A tal fine, le parti concordano sull’utilizzo di meccanismi finanziari regionali nuovi o già esistenti attraverso i quali potrebbero essere erogate le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione e altre risorse supplementari.”.

29. È inserito il seguente articolo:

“Articolo 37 bis

Altri accordi commerciali

1. Nel quadro delle attuali tendenze della politica commerciale che mirano ad una maggiore liberalizzazione degli scambi, l’UE e gli Stati ACP hanno la possibilità di prendere parte ai negoziati e all’attuazione di accordi volti ad una maggiore liberalizzazione degli scambi multilaterali e bilaterali. Tale liberalizzazione potrebbe portare all’erosione delle preferenze concesse agli Stati ACP e incidere sulla loro posizione concorrenziale sul mercato UE e sui loro sforzi di sviluppo che l’UE tiene a sostenere.

2. Conformemente agli obiettivi della cooperazione economica e commerciale, l’UE si adopera per mantenere misure intese a superare i possibili effetti negativi della liberalizzazione nell’intento di mantenere il più a lungo possibile un importante accesso preferenziale per gli Stati ACP nel quadro del sistema commerciale multilaterale e garantire che qualunque inevitabile riduzione delle preferenze avvenga gradualmente su un arco di tempo più lungo possibile.”.

30. All’articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il comitato ministeriale per il commercio discute qualunque questione inerente al commercio che sia motivo di preoccupazione per tutti gli Stati ACP e, in particolare, controlla l’andamento dei negoziati e dell’attuazione degli accordi di partenariato economico. Esso segue con particolare attenzione i negoziati commerciali multilaterali in corso ed esamina l’incidenza delle iniziative di liberalizzazione di livello più ampio sugli scambi ACP-CE e sullo sviluppo delle economie dei paesi ACP. Il comitato ministeriale per il commercio riferisce al Consiglio dei ministri e formula raccomandazioni appropriate, anche su eventuali misure di sostegno, al fine di potenziare i vantaggi degli accordi commerciali ACP-CE.”.

31. È inserito il seguente articolo:

“Articolo 38 bis

Consultazioni

1. Qualora misure nuove o misure previste nell’ambito di programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottati dalla Comunità per migliorare il commercio possano ledere gli interessi di uno o più Stati ACP, la Comunità, prima di adottare tali misure, ne informa il segretariato del gruppo ACP e gli Stati ACP interessati.

2. Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi del gruppo ACP, su richiesta di quest’ultimo si tengono consultazioni conformemente all’articolo 12 del presente accordo, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

3. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da disposizioni legislative o regolamentari comunitarie esistenti, volte ad agevolare il commercio, o dall’interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette disposizioni legislative o regolamentari, su richiesta degli Stati ACP interessati si tengono consultazioni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

4. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, le parti possono anche evocare in sede di comitato ministeriale misto per il commercio qualunque altro problema relativo al commercio che possa derivare da misure prese o previste dagli Stati membri.

5. Le parti si informano reciprocamente di tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.

6. Le parti concordano sul fatto che lo svolgimento di consultazioni e la trasmissione di informazioni nel quadro delle istituzioni di un accordo di partenariato economico su questioni che rientrano nel campo di applicazione di tale accordo possa soddisfare anche le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 12 del presente accordo, a condizione che gli Stati ACP verosimilmente interessati siano tutti firmatari dell’accordo di partenariato economico nell’ambito del quale sono tenute le consultazioni o sono trasmesse le informazioni.”.

32. All’articolo 41, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per accrescere le loro capacità di prestazione di servizi. Un’attenzione particolare è rivolta ai servizi connessi alla manodopera, alle imprese, alla distribuzione, ai finanziamenti, al turismo, alla cultura, alle costruzioni e ai relativi servizi d’ingegneria, al fine di migliorarne la competitività incrementando il valore e il volume degli scambi di beni e servizi degli Stati ACP.”.

33. All’articolo 42, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo redditizi e efficienti sui loro territori, in vista di incrementare la partecipazione degli operatori dei paesi ACP ai servizi di trasporto marittimo internazionali.”.

34. All’articolo 43, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le parti convengono inoltre d’intensificare la cooperazione reciproca nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché della società dell’informazione. La cooperazione è orientata in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, ad assicurare una complementarità e un’armonizzazione maggiori dei sistemi di comunicazione a livello nazionale, regionale e internazionale e il loro adeguamento alle nuove tecnologie.”.

35. All’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, gli sforzi degli Stati ACP volti a rafforzare la propria capacità di gestire tutti i settori connessi agli scambi, anche migliorando e sostenendo, ove necessario, il quadro istituzionale.”.

36. All’articolo 45, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le parti decidono inoltre di rafforzare la cooperazione in questo settore al fine di formulare e sostenere, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, efficaci politiche di concorrenza che assicurino progressivamente la corretta applicazione delle regole di concorrenza da parte delle imprese pubbliche e private. La cooperazione in questo campo comprende in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, l’assistenza all’istituzione di un adeguato quadro giuridico e alla sua applicazione amministrativa, con particolare riferimento alla situazione speciale dei paesi meno avanzati.”.

37. All’articolo 46, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione reciproca in questo campo. Su richiesta, secondo termini e condizioni approvati da entrambe e attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, la cooperazione è estesa, tra l’altro, ai seguenti settori: l’elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti ad opera dei concorrenti, la creazione e il potenziamento di uffici nazionali e regionali e di altri organismi, anche attraverso il sostegno alle associazioni regionali di proprietà intellettuali attive nell’applicazione e nella tutela dei diritti, che comprende la formazione del personale.”.

38. All’articolo 47, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La cooperazione nel campo della standardizzazione e della certificazione, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, è intesa ad assicurare che le parti adottino sistemi compatibili tra loro e comprende in particolare:”.

39. All’articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le parti decidono di rafforzare la loro cooperazione, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, in vista di potenziare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP in questo campo.”.

40. L’articolo 49 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le parti riaffermano la propria volontà di promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali in un modo che consenta una gestione sostenibile e sana dell’ambiente, in conformità delle convenzioni e degli impegni sottoscritti in questo campo a livello internazionale e tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. Le parti convengono che nell’elaborazione e nell’applicazione delle misure ambientali si dovrà tener conto dei bisogni e delle esigenze particolari degli Stati ACP, compreso relativamente alle disposizioni dell’articolo 32 bis.”;

(b) è aggiunto il seguente paragrafo:

“3. Le parti convengono che le misure ambientali non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo.”.

41. All’articolo 50, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le parti convengono che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo.”.

42. All’articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La cooperazione mira in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, a rafforzare le capacità istituzionali e tecniche disponibili in questo settore, istituire sistemi di allarme rapido e d’informazione reciproca sui prodotti pericolosi, scambiare informazioni ed esperienze sull’istituzione e sul funzionamento di sistemi di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato e sulla sicurezza dei prodotti, migliorare le informazioni fornite ai consumatori sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, incoraggiare la formazione di associazioni di consumatori indipendenti e i contatti tra rappresentanti degli interessi dei consumatori, migliorare la compatibilità tra le politiche e i sistemi di protezione dei consumatori, notificare i casi di applicazione della legislazione e promuovere la cooperazione nelle indagini relative a pratiche commerciali pericolose o sleali e applicare negli scambi tra le parti, i divieti di esportazione dei beni e dei servizi la cui commercializzazione è stata vietata nel paese di produzione.”.

43. All’articolo 56, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è attuata conformemente a e coerentemente con gli obiettivi, le strategie e le priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP, a livello nazionale, regionale e intra-ACP, e tenendo conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali nonché dello specifico potenziale degli Stati ACP. Conformandosi al programma sull’efficacia degli aiuti concordato a livello internazionale, la cooperazione si basa sulla titolarità, l’allineamento, il coordinamento e l’armonizzazione dei donatori, la gestione mirata ai risultati in materia di sviluppo e sulla mutua responsabilità. In particolare, la cooperazione:

46. promuove l’assunzione di responsabilità da parte degli attori locali a tutti i livelli del processo di sviluppo;

47. rispecchia un partenariato basato su diritti e obblighi reciproci;

48. accentua l’importanza della prevedibilità e della sicurezza degli apporti di risorse, effettuati a condizioni molto liberali e su base regolare;

49. è flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma interessato; e

50. assicura l’efficacia, il coordinamento e la coerenza degli interventi.”.

44. L’articolo 58 è così modificato:

(a) Al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“(b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP, compresi l’Unione africana o altri organismi di cui fanno parte anche Stati membri non ACP, e che sono autorizzati da questi Stati ACP; e”;

(b) il paragrafo 2 è così modificato:

(i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“(d) gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti pubblici o privati negli Stati ACP;”;

(ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“(f) i paesi in via di sviluppo che non fanno parte del gruppo ACP ma che partecipano a un’iniziativa comune o a un’organizzazione regionale con gli Stati ACP conformemente all’articolo 6 dell’allegato IV del presente accordo.”.

45. L’articolo 60 è così modificato:

(a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“(c) attenuazione degli effetti negativi a breve termine di shock esogeni, compresa l’instabilità dei proventi da esportazione, sulle riforme e sulle politiche socioeconomiche;”

(b) la lettera (g) è sostituita dalla seguente:

“(g) aiuti umanitari e d’emergenza, compresi l’assistenza ai profughi e agli sfollati, gli interventi di collegamento tra il soccorso e la riabilitazione a breve termine e lo sviluppo a lungo termine in situazioni di crisi o di post crisi e la preparazione alle catastrofi.”.

46. L’articolo 61 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’aiuto diretto al bilancio per sostenere riforme macroeconomiche o settoriali è concesso quando:

(a) sono in atto o in via di attuazione strategie di sviluppo nazionali o settoriali ben definite incentrate sulla povertà;

(b) sono in atto o in via di attuazione politiche macroeconomiche o settoriali ben definite e orientate alla stabilità, istituite dal paese in questione e valutate positivamente dai suoi finanziatori principali, compreso, se pertinente, dalle istituzioni finanziarie internazionali; e

(c) la gestione delle finanze pubbliche è sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace.

La Comunità si allinea ai sistemi e alle procedure specifiche per ciascun paese ACP, controlla il sostegno al bilancio con il paese partner e sostiene gli sforzi dei paesi partner volti a rafforzare la responsabilità nazionale, la vigilanza parlamentare, le capacità di audit e l’accesso del pubblico all’informazione.”;

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nel quadro del presente accordo sono utilizzati, per finanziare progetti, programmi e altre forme d’intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’accordo stesso, i fondi stanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, le risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (“la Banca”) e, all’occorrenza, altre risorse attinte dal bilancio della Comunità europea.”.

47. All’articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per alleviare l’onere del debito degli Stati ACP e attenuare i loro problemi relativi alla bilancia dei pagamenti, le parti concordano di utilizzare le risorse rese disponibili nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per contribuire alle iniziative di ammortamento del debito approvate a livello internazionale a favore dei paesi ACP. La Comunità s’impegna peraltro ad esaminare in che modo a lungo termine altre risorse comunitarie possano essere mobilitate per finanziare iniziative di alleggerimento del debito approvate a livello internazionale.”.

48. All’articolo 67, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo prevede un sostegno alle riforme macroeconomiche e settoriali condotte dagli Stati ACP. In questo quadro le parti assicurano che l’aggiustamento sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile. Il sostegno viene fornito nel contesto di una valutazione congiunta, da parte della Comunità e dello Stato ACP interessato, delle riforme in atto o previste a livello macroeconomico o settoriale, che consente un apprezzamento generale degli sforzi di riforma compiuti. Nella misura del possibile, la valutazione congiunta è allineata alle modalità specifiche del paese e il sostegno viene controllato sulla base dei risultati raggiunti. Il tempestivo versamento dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno.”.

49. Il titolo del capitolo 3 del titolo II della parte 4 è sostituito dal seguente:

“CAPITOLO 3

Sostegno in caso di shock esogeni”.

50. L’articolo 68 è sostituito dal seguente:

“Articolo 68

1. Le parti riconoscono che l’instabilità macroeconomica derivante dagli shock esogeni può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP pregiudicando il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che essi si sono prefissi. È istituito pertanto un sistema di sostegno supplementare nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, compresi gli effetti sui proventi da esportazione.

2. Tale sostegno mira a salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e a riassorbire gli effetti negativi a breve termine di tali shock.

3. Nell’allocazione delle risorse si tiene conto dell’estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto, gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, nonché quelli che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, ricevono un trattamento più favorevole.

4. Le risorse supplementari sono fornite secondo le particolari modalità del meccanismo di sostegno illustrate nell’allegato II su modalità e condizioni di finanziamento.

5. La Comunità sostiene anche i regimi di assicurazione basati sul mercato destinati agli Stati ACP che vogliono proteggersi dagli effetti a breve termine degli shock esogeni.”.

51. Il titolo del capitolo 6 del titolo II della parte 4 è sostituito dal seguente:

“CAPITOLO 6

Aiuto umanitario, d’emergenza e post-emergenza”.

52. L’articolo 72 è sostituito dal seguente:

“Articolo 72

Principio generale

1. L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono concessi in situazioni di crisi. L’aiuto umanitario e l’aiuto d’emergenza mirano a salvare e tutelare la vita e a prevenire e alleviare la sofferenza umana ovunque occorra. L’aiuto post-emergenza mira alla riabilitazione e a creare un collegamento tra il soccorso a breve termine e i programmi di sviluppo a più lungo termine.

2. Le situazioni di crisi, tra le quali figurano anche l’instabilità o la fragilità strutturale a lungo termine, sono situazioni che costituiscono una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza e l’incolumità delle persone e che rischiano di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare il paese. Le situazioni di crisi possono anche essere la conseguenza di calamità naturali, crisi provocate dagli esseri umani, come le guerre e altri conflitti, o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili riconducibili, tra l’altro, al cambiamento climatico, al degrado ambientale, all’accesso all’energia e alle risorse naturali o all’estrema povertà.

3. L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono mantenuti per il tempo necessario a coprire i bisogni urgenti delle vittime dovuti a tali situazioni e costituiscono pertanto un collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo.

4. L’aiuto umanitario è concesso esclusivamente in base ai bisogni e agli interessi delle vittime delle situazioni di crisi, conformemente ai principi del diritto umanitario internazionale e rispettando umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. In particolare, non si operano discriminazioni tra le vittime in base alla razza, all’origine etnica, alla religione, al sesso, all’età, alla nazionalità o alla tendenza politica e sono garantiti il libero accesso alle vittime e la loro protezione nonché la sicurezza del personale e delle attrezzature umanitarie.

5. L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono finanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, laddove tale aiuto non possa essere finanziato dal bilancio dell’Unione. L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono attuati in modo complementare e coordinato con l’azione degli Stati membri e conformemente alle migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.”.

53. È inserito il seguente articolo:

“Articolo 72 bis

Obiettivo

1. L’aiuto umanitario e l’aiuto d’emergenza sono intesi a:

51. salvaguardare le vite umane in situazioni di crisi e immediatamente successive a crisi;

52. contribuire al finanziamento e alla fornitura dell’aiuto umanitario nonché a garantire che i beneficiari vi possano accedere direttamente utilizzando tutti i mezzi logistici disponibili;

53. eseguire opere di riabilitazione e ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di beneficiare di un minimo d’integrazione socioeconomica e ristabilire quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati;

54. rispondere alle esigenze determinate dagli spostamenti di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) in seguito a calamità naturali o provocate dall’uomo, in modo da coprire, per il tempo necessario, tutti i bisogni dei profughi e degli sfollati (ovunque si trovino) e agevolarne il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d’origine; e

55. aiutare gli Stati o le regioni ACP a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.

2. L’aiuto può essere concesso agli Stati o alle regioni ACP che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere alle necessità impellenti non soddisfatte dagli aiuti d’urgenza.

3. Le azioni successive alla fase d’emergenza mirano al ripristino delle condizioni materiali e sociali reso necessario dagli effetti della crisi in questione e possono essere messe in atto per creare un collegamento tra il soccorso e la riabilitazione a breve termine e i programmi di sviluppo a più lungo termine finanziati dai programmi indicativi nazionali o regionali o dal programma intra-ACP. Tali azioni sono necessarie alla transizione dalla fase d’emergenza alla fase di sviluppo, poiché mirano a promuovere il reinserimento socioeconomico dei settori della popolazione colpiti, ad eliminare per quanto possibile le cause della crisi, nonché a rafforzare le istituzioni e la titolarità da parte degli attori locali e nazionali sul proprio ruolo nell’elaborazione di una politica di sviluppo sostenibile per lo Stato ACP interessato.

4. Ove opportuno, i meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine di cui al paragrafo 1, lettera e), sono coordinati con altri meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi già esistenti.

Lo sviluppo e il rafforzamento di meccanismi di riduzione e gestione del rischio catastrofi a livello nazionale, regionale e di tutti gli Stati ACP contribuiscono a far sì che gli Stati ACP sviluppino una propria resistenza all’impatto delle catastrofi. Tutte le attività correlate possono essere condotte in cooperazione con le organizzazioni e i programmi regionali e internazionali che hanno maturato una comprovata esperienza in materia di riduzione del rischio catastrofi.”.

54. L’articolo 73 è sostituito dal seguente:

“Articolo 73

Attuazione

1. Le azioni di aiuto sono intraprese a richiesta dello Stato o della regione ACP interessati dalla crisi, su iniziativa della Commissione o dietro suggerimento di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali.

2. La Comunità adotta i provvedimenti necessari ad agevolare la celerità degli interventi richiesti per far fronte ai bisogni immediati oggetto dell’aiuto. Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, elastici ed efficaci.

3. Dato l’obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità del presente capitolo, gli aiuti in questione possono, in via eccezionale, essere utilizzati congiuntamente al programma indicativo su richiesta dello Stato o della regione interessati.”.

55. All’articolo 76, paragrafo 1, la lettera (d) è sostituita dalla seguente:

“(d) prestiti della Banca concessi dalle sue risorse proprie e dal Fondo investimenti, le cui modalità e condizioni sono stabilite all’allegato II del presente accordo. Tali prestiti possono essere usati anche per finanziare l’investimento pubblico in infrastrutture di base.”.

56. All’articolo 95, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

“3. Al più tardi dodici mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall’altro, notificano all’altra parte le disposizioni del presente accordo di cui chiedono la revisione ai fini di un’eventuale modifica dell’accordo stesso. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell’accordo, l’altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.”.

57. All’articolo 100 il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.”

C. ALLEGATI

56. L’allegato II, modificato dalla decisione n. 1/2009 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 29 maggio 2009[2], è così modificato:

(a) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

1. Le modalità e le condizioni di finanziamento per quanto riguarda gli interventi del Fondo investimenti (“il fondo”), i prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (“la Banca”) e altre speciali operazioni sono stabilite nel presente capitolo. Le risorse possono essere erogate a imprese aventi i necessari requisiti direttamente o indirettamente, tramite adeguati fondi d’investimento e/o intermediari finanziari.

2. I fondi per le sovvenzioni in conto interessi di cui al presente allegato sono imputati all’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi previsto all’allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo.

3. Gli abbuoni di interessi possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. L’importo della sovvenzione in conto interessi, attualizzato al valore del momento dell’esborso del prestito, è imputato all’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi di cui all’allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), ed è versato direttamente alla Banca. Si può utilizzare fino al 10% dell’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi per finanziare l’assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP.

4. Le presenti modalità e condizioni non pregiudicano quelle eventualmente imposte ai paesi ACP soggetti a condizioni restrittive per l’ottenimento di prestiti nell’ambito dell’iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale. Di conseguenza, laddove tali misure impongano una riduzione del tasso d’interesse di un prestito superiore al 3%, come previsto dagli articoli 2 e 4 del presente capitolo, la Banca cercherà di ridurre il costo medio dei fondi attraverso opportuni cofinanziamenti con altri donatori. Qualora ciò non sia possibile, si può abbassare il tasso d’interesse del prestito della Banca nella misura necessaria per renderlo conforme al livello risultante dall’iniziativa HIPC o da altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale.”;

(b) all’articolo 2, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“7. I prestiti ordinari nei paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l’ottenimento di prestiti nell’ambito dell’iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale possono essere concessi a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

57. per progetti d’infrastruttura nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d’interesse del prestito viene ridotto di un massimo del 3%;

58. per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere concessi con un abbuono d’interesse, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3%.

In ogni caso il tasso d’interesse finale per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non è mai inferiore al 50% del tasso di riferimento.

8. Le risorse necessarie per queste agevolazioni vengono prelevate dall’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi previsto all’allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo.”;

(c) all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie vengono erogati secondo le modalità e le condizioni seguenti:

59. il tasso d’interesse di riferimento è il tasso applicato dalla Banca per un prestito concesso alle stesse condizioni per quanto concerne la valuta e il periodo di rimborso alla data della firma del contratto oppure alla data dell’esborso;

60. tuttavia, per i paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l’ottenimento di prestiti nell’ambito dell’iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale:

(i) in linea di massima i progetti del settore pubblico possono fruire di un abbuono d’interesse di un massimo del 3%;

(ii) i progetti del settore privato che rientrano nelle categorie specificate all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) possono fruire di abbuoni d’interesse alle stesse condizioni specificate in detta disposizione.

In ogni caso il tasso d’interesse definitivo non è mai inferiore al 50% del tasso di riferimento;

61. il periodo di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie è stabilito in base al profilo economico e finanziario del progetto. Di norma questi prestiti prevedono un periodo di tolleranza fissato in riferimento al periodo di costruzione del progetto.”.

62. L’allegato III è così modificato:

(a) all’articolo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“(a) migliora e rafforza il ruolo del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) al fine di offrire al settore privato il supporto necessario alla promozione e allo sviluppo delle attività in paesi e regioni ACP; e

(b) rafforza il ruolo del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell’informazione, al fine di migliorare l’accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.”;

(b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

CSI

1. Il CSI promuove un clima imprenditoriale favorevole allo sviluppo del settore privato e sostiene l’attuazione di strategie di sviluppo del settore privato nei paesi ACP, mettendo a disposizione delle società e delle imprese ACP servizi non finanziari, compresi servizi di consulenza, e appoggiando iniziative comuni promosse da operatori economici della Comunità e degli Stati ACP. In tale contesto, si tiene debitamente conto delle esigenze determinate dall’attuazione degli accordi di partenariato economico.

2. Il CSI si propone di aiutare le imprese private ACP a diventare più competitive in tutti i settori economici. In particolare esso:

63. agevola e promuove la cooperazione commerciale e i partenariati tra imprese ACP e UE;

64. contribuisce allo sviluppo di servizi di sostegno alle imprese favorendo lo sviluppo di capacità nelle organizzazioni private o la fornitura di servizi tecnici, professionali, amministrativi, commerciali, nonché di formazione;

65. fornisce assistenza alle attività di promozione degli investimenti, ad esempio agli organismi di promozione degli investimenti, all’organizzazione di conferenze sugli investimenti, ai programmi di formazione, ai seminari sulla strategia e alle missioni che danno seguito a iniziative di promozione degli investimenti;

66. sostiene iniziative che contribuiscono a promuovere l’innovazione e il trasferimento di tecnologie, know-how e migliori pratiche su tutti gli aspetti della gestione aziendale;

67. informa il settore privato ACP in merito alle disposizioni del presente accordo; e

68. informa le società e le organizzazioni europee del settore privato riguardo alle modalità e alle opportunità commerciali nei paesi ACP.

3. Il CSI contribuisce altresì a migliorare il clima imprenditoriale a livello nazionale e regionale, in modo da aiutare le imprese a beneficiare dei progressi compiuti nei processi di integrazione regionale e nell’apertura degli scambi. Ciò significa tra l’altro:

69. assistere le imprese affinché queste raggiungano standard di qualità esistenti e nuovi e altri standard introdotti dai progressi compiuti in termini di integrazione regionale e dall’attuazione degli accordi di partenariato economico;

70. diffondere le informazioni nell’ambito del settore privato ACP in merito alla qualità dei prodotti e agli standard richiesti sui mercati esterni;

71. promuovere le riforme del clima imprenditoriale a livello regionale e nazionale, anche facilitando il dialogo tra settore privato ed istituzioni pubbliche; e

72. potenziare il ruolo e la funzione di intermediari nazionali e/o regionali in grado di prestare i propri servizi.

4. Le attività del CSI si basano sul principio del coordinamento, della complementarità e del valore aggiunto rispetto alle iniziative adottate da enti pubblici o privati per lo sviluppo del settore privato. In particolare le sue attività sono coerenti con le strategie di sviluppo nazionali e regionali definite alla parte 3 del presente accordo. Nell’intraprendere le sue attività, il CSI segue un’impostazione selettiva e garantisce la sostenibilità finanziaria. Esso garantisce un’adeguata suddivisione dei compiti tra la propria sede centrale e gli uffici regionali.

5. Le attività intraprese dal CDE sono oggetto di valutazioni periodiche.

6. Il comitato degli ambasciatori è responsabile della supervisione del centro. Dopo la firma del presente accordo, esso:

73. stabilisce gli statuti del centro;

74. nomina i membri del consiglio d’amministrazione;

75. nomina i dirigenti del centro su una proposta del consiglio di amministrazione; e

76. controlla la strategia generale del centro e sorveglia l’operato del consiglio di amministrazione.

7. Il consiglio di amministrazione, conformemente agli statuti del centro:

77. stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento;

78. sorveglia le attività del centro;

79. adotta il programma e il bilancio del centro;

80. presenta periodicamente all’autorità di supervisione del centro relazioni e valutazioni;

81. svolge qualunque altro compito assegnatogli dagli statuti del centro.

8. Il bilancio del centro viene finanziato conformemente alle norme stabilite nel presente accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.”;

(c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

CTA

1. Il compito del CTA è di rafforzare le capacità istituzionali, programmatiche e di gestione dell’informazione e comunicazione delle organizzazioni ACP responsabili per lo sviluppo agricolo e rurale. Esso assiste tali organizzazioni nel formulare e attuare politiche e programmi volti a ridurre la povertà, promuovere la sicurezza alimentare sostenibile, preservare il patrimonio naturale; in tal modo esso contribuisce al raggiungimento dell’autosufficienza dei paesi ACP relativamente allo sviluppo agricolo e rurale.

2. Il CTA:

82. predispone e fornisce servizi d’informazione e garantisce un migliore accesso alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale al fine di promuovere lo sviluppo e la divulgazione; e

83. sviluppa e rafforza le capacità dei paesi ACP al fine di:

(i) migliorare la formulazione e la gestione delle politiche e delle strategie di sviluppo agricolo e rurale a livello nazionale e regionale, inclusa la capacità di raccogliere dati e la capacità di ricerca, analisi ed elaborazione di programmi;

(ii) migliorare la gestione dell’informazione e della comunicazione, soprattutto nell’ambito della strategia agricola nazionale;

(iii) promuovere un’effettiva gestione dell’informazione e della comunicazione intraistituzionale (GIC) per il controllo delle realizzazioni, nonché consorzi con partner regionali e internazionali;

(iv) promuovere la GIC decentrata a livello locale e nazionale;

(v) potenziare le iniziative attraverso la cooperazione regionale; e

(vi) elaborare criteri di valutazione riguardo all’impatto delle strategie sullo sviluppo agricolo e rurale.

3. Il centro sostiene iniziative e reti regionali e attuerà sempre più programmi di sviluppo delle capacità in collaborazione con adeguate organizzazioni ACP. A tal fine esso sosterrà le reti d’informazione regionali decentrate che verranno costituite per gradi e in modo efficace.

4. Le attività intraprese dal CTA sono oggetto di valutazioni periodiche.

5. Il comitato degli ambasciatori è responsabile della supervisione del centro. Dopo la firma del presente accordo, esso:

(a) stabilisce gli statuti del centro;

(b) nomina i membri del consiglio d’amministrazione;

(c) nomina i dirigenti del centro su una proposta del consiglio di amministrazione; e

(d) controlla la strategia generale del centro e sorveglia l’operato del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione, conformemente agli statuti del centro:

(a) stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento;

(b) sorveglia le attività del centro;

(c) adotta il programma e il bilancio del centro;

(d) presenta periodicamente all’autorità di supervisione del centro relazioni e valutazioni; e

(e) svolge qualunque altro compito assegnatogli dagli statuti del centro.

7. Il bilancio del centro viene finanziato conformemente alle norme stabilite nel presente accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.”.

3. L’allegato IV , modificato dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 15 dicembre 2008[3], è così modificato:

(a) gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 1

Le operazioni finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del presente accordo sono programmate all’inizio del periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione.

La programmazione si basa sui principi di titolarità, allineamento, coordinamento e armonizzazione dei donatori, gestione mirata ai risultati in materia di sviluppo e di mutua responsabilità.

Nella fattispecie, per programmazione si intende:

84. la preparazione e lo sviluppo di documenti di strategia nazionale, regionale o intra-ACP basata sugli obiettivi e sulle strategie di sviluppo a medio termine della stessa area interessata, che tenga conto dei principi di programmazione congiunta e di divisione dei compiti tra donatori, e che sia, per quanto possibile, un processo guidato da un paese o da una regione partner;

85. una chiara indicazione da parte della Comunità della dotazione finanziaria indicativa programmabile, di cui la cooperazione nazionale, regionale o intra-ACP può disporre nel periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, e ogni altra informazione pertinente, compresa un’eventuale riserva per necessità impreviste;

86. la preparazione e l’adozione di un programma indicativo per l’attuazione del documento di strategia che tenga conto degli impegni degli altri donatori, in particolare degli Stati membri dell’UE; e

87. una revisione del documento di strategia, del programma indicativo e del volume delle risorse ad esso attribuite.

Articolo 2

Documento di strategia nazionale

Il documento di strategia nazionale (DSN) è elaborato dallo Stato ACP interessato e dall’UE. Esso si basa sui risultati di consultazioni preventive con un vasto numero di attori, tra cui attori non statali, autorità locali e, ove pertinente, parlamenti ACP, e tiene conto dell’esperienza maturata in passato e delle migliori pratiche. Ciascun DSN viene adattato alle esigenze e alla situazione specifica di ciascuno Stato ACP. Il DSN è uno strumento per individuare le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell’attuazione dei programmi di cooperazione. Verrà presa in considerazione qualsiasi divergenza fra l’analisi effettuata dal paese interessato e quella eseguita dalla Comunità. Il DSN deve comprendere i seguenti elementi standard:

88. un’analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale del paese, nonché dei problemi, delle capacità e delle prospettive, inclusi una valutazione delle esigenze di base, il reddito pro capite, le dimensioni della popolazione, gli indicatori sociali e il grado di vulnerabilità;

89. una descrizione dettagliata della strategia di sviluppo a medio termine del paese, delle priorità chiaramente specificate e del fabbisogno finanziario previsto;

90. una descrizione dei programmi e delle azioni di altri donatori operanti nel paese, in particolare quelli degli Stati membri dell’UE nella loro qualità di finanziatori bilaterali;

91. strategie ad hoc, indicando il contributo specifico dell’UE. Dette strategie devono consentire, nei limiti del possibile, la complementarità con operazioni finanziate dallo Stato ACP stesso e da altri donatori presenti nel paese; e

92. un’indicazione dei meccanismi di sostegno e di attuazione più appropriati da applicare alla messa in atto delle suddette strategie.

Articolo 3

Assegnazione delle risorse

1. L’assegnazione indicativa delle risorse tra i paesi ACP si basa su criteri standard, oggettivi e trasparenti di valutazione delle necessità e dei risultati. Al riguardo:

93. le necessità sono valutate in base a criteri relativi al reddito pro capite, alla popolazione, agli indicatori sociali e al livello del debito nonché alla vulnerabilità agli shock esogeni. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno avanzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilità degli Stati insulari e senza sbocco sul mare. Inoltre, si dovrà tener conto delle specifiche difficoltà dei paesi che escono da conflitti e di quelli vittime di calamità naturali; e

94. i risultati vengono valutati in base a criteri relativi al buon governo, ai progressi ottenuti nell’attuazione delle riforme istituzionali, ai risultati del paese nell’uso delle risorse, all’effettiva attuazione delle operazioni in corso, al contenimento o alla riduzione della povertà, ai progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio, alle misure adottate ai fini dello sviluppo sostenibile e al buon esito delle strategie settoriali e macroeconomiche.

2. Le risorse assegnate comprendono:

95. un’assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno macroeconomico, le politiche settoriali, nonché i programmi e i progetti a sostegno dei settori focali o meno dell’assistenza comunitaria. L’assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell’aiuto comunitario al paese interessato. Insieme ad altre eventuali risorse comunitarie, dette assegnazioni costituiscono la base per la preparazione del programma indicativo riguardante il paese in questione; e

96. un’assegnazione destinata a rispondere a necessità impreviste come quelle definite agli articoli 66 e 68 e agli articoli 72, 72bis e 73 del presente accordo, accessibile alle condizioni riportate in questi articoli, laddove tale sostegno non possa essere finanziato dal bilancio dell’Unione.

3. Sulla base della riserva per necessità impreviste sono adottati provvedimenti a favore dei paesi che, a causa di circostanze eccezionali, non possono accedere alle normali risorse programmabili.

4. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni, di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del presente allegato, la Comunità può aumentare l’assegnazione programmabile o l’assegnazione per necessità impreviste di un dato paese per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali:

97. nuove necessità possono derivare da circostanze eccezionali, quali le situazioni di crisi e post-crisi, o da necessità impreviste, come quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

98. per “risultati eccezionali” s’intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l’assegnazione programmabile di un paese è integralmente impegnata e vi è possibilità di assorbimento di finanziamenti supplementari dal programma indicativo nazionale nel quadro di politiche efficaci di riduzione della povertà e di una gestione finanziaria sana.”;

(b) all’articolo 4, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo in base e conformemente ai propri obiettivi e priorità di sviluppo indicati nel DSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere:

99. un sostegno di bilancio generale e/o un numero limitato di settori o aree focali su cui il sostegno dovrebbe concentrarsi;

100. le misure ed operazioni più adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore/nei settori o nell’area/nelle aree focali;

101. le risorse eventualmente riservate ad un limitato numero di programmi e progetti che non rientrano nel settore/nei settori o nell’area/nelle aree focali e/o un quadro generale di tali attività, nonché l’indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi;

102. i tipi di attori non statali ammissibili a beneficiare di finanziamenti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri, le risorse assegnate agli attori non statali e il tipo di attività da sostenere, che deve essere di natura non lucrativa;

103. proposte per l’eventuale partecipazione a programmi e progetti regionali; e

104. un’eventuale riserva per un’assicurazione contro eventuali reclami e destinata a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti.

2. Il progetto di programma indicativo contiene, se del caso, le risorse destinate al potenziamento delle capacità umane, materiali e istituzionali degli ACP, al fine di preparare e attuare i programmi indicativi nazionali e le eventuali partecipazioni a programmi e progetti finanziati dai programmi indicativi regionali e di migliorare la gestione del ciclo dei progetti di investimento pubblico degli Stati ACP.

3. Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunità. Il programma indicativo è adottato di comune accordo dalla Commissione, a nome della Comunità, e dallo Stato ACP interessato. Una volta adottato, esso è vincolante per la Comunità e per tale Stato. Tale programma indicativo viene allegato al DSN e contiene inoltre:

105. un’indicazione delle operazioni specifiche e ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva;

106. un calendario indicativo di attuazione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi delle risorse; e

107. i criteri orientati ai risultati da utilizzare nelle revisioni.

4. La Comunità e lo Stato ACP interessato prendono tutte le misure necessarie per garantire che la programmazione sia completata al più presto e, salvo in circostanze eccezionali, entro dodici mesi dall’adozione del quadro finanziario pluriennale di cooperazione. A tale riguardo, la preparazione del DSN e del programma indicativo devono far parte di un processo continuo che porti all’adozione di un unico documento.”;

(c) l’articolo 5 è così modificato:

(i) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. In circostanze eccezionali di cui all’articolo 3, paragrafo 4, per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali, su richiesta di una delle parti può essere effettuata una revisione ad hoc.”;

(ii) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“4. Le revisioni operative annuali a medio e lungo termine del programma indicativo devono consistere in una valutazione comune dell’attuazione del programma e tener conto dei risultati delle relative attività di controllo e valutazione. Tali revisioni vengono eseguite a livello locale e portate a termine dall’ordinatore nazionale e dalla Commissione, dopo aver consultato le opportune parti interessate, compresi gli attori non statali, le autorità locali e, ove opportuno, i parlamenti ACP. In particolare esse comprendono una valutazione sugli aspetti seguenti:”;

(iii) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

“5. Una volta all’anno, la Commissione presenta una relazione sintetica sulle conclusioni della revisione operativa annuale al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il comitato esamina la relazione nell’ambito delle responsabilità e dei poteri che gli sono conferiti dal presente accordo.

6. Alla luce delle revisioni operative annuali, l’ordinatore nazionale e la Commissione, al momento della revisione intermedia e della revisione finale, possono rivedere e adattare il DSN:

108. nei casi in cui le revisioni operative mettano in luce problemi specifici e/o

109. qualora in uno Stato ACP la situazione sia mutata.

Una modifica del DSN può anche essere decisa a seguito del processo di revisione ad hoc previsto al paragrafo 2.

La revisione finale può anche comprendere adattamenti per il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, relativamente all’assegnazione delle risorse e alla preparazione per il programma successivo.

7. Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Commissione, a nome della Comunità, può aumentare o diminuire l’assegnazione delle risorse di un paese sulla base delle necessità e dei risultati di quel momento dello Stato ACP interessato.

A seguito di una revisione ad hoc prevista al paragrafo 2, la Commissione, a nome della Comunità, può anche incrementare l’assegnazione delle risorse alla luce di nuove necessità o di risultati eccezionali dello Stato ACP interessato, secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4.”;

(d) l’articolo 6 è così modificato:

(i) il titolo è sostituito dal seguente:

“Campo d’applicazione”;

(ii) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“3. Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da:

110. un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati, oppure

111. un ente o organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato ACP della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l’azione figuri nel programma indicativo regionale.

4. La partecipazione di paesi in via di sviluppo non ACP ai programmi regionali è prevista solo nella misura in cui:

112. il centro di gravità dei progetti e programmi finanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione resta in un paese ACP;

113. negli strumenti finanziari comunitari esistono disposizioni equivalenti; e

114. il principio di proporzionalità è rispettato.”;

(e) gli articoli 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 7

Programmi regionali

Gli Stati ACP interessati decidono in merito alla definizione delle regioni geografiche. I programmi d’integrazione regionale devono coincidere il più possibile con i programmi delle organizzazioni regionali esistenti. In linea di massima, se vi è sovrapposizione tra le varie organizzazioni regionali competenti, il programma di integrazione regionale deve associare la partecipazione di tali organizzazioni.

Articolo 8

Programmazione regionale

1. La programmazione si effettua a livello di ciascuna regione. Essa è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e l’organizzazione o le organizzazioni regionali debitamente autorizzate e, in mancanza di tale autorizzazione, l’ordinatore nazionale dei paesi di tale regione. Se del caso, la programmazione può includere una consultazione con attori non statali rappresentati a livello regionale e, ove pertinente, con parlamenti regionali.

2. Il documento di strategia regionale (DSR) viene preparato dalla Commissione e dall’organizzazione o dalle organizzazioni regionali debitamente autorizzate in collaborazione con gli Stati ACP della regione interessata, sulla base del principio di sussidiarietà e complementarità, tenendo conto della programmazione del DSN.

3. Il DSR è uno strumento per definire le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell’attuazione dei programmi finanziati. Il DSR comprende i seguenti elementi standard:

115. un’analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale della regione;

116. una valutazione dell’integrazione economica regionale e delle sue prospettive, nonché dell’integrazione nell’economia mondiale;

117. una descrizione delle strategie e priorità regionali perseguite, nonché del previsto fabbisogno finanziario;

118. un profilo delle attività di altri partner esterni nella cooperazione regionale;

119. un quadro del contributo specifico UE inteso alla realizzazione degli obiettivi di integrazione regionale, complementari, se possibile, alle operazioni finanziate dagli Stati ACP e da altri partner esterni, soprattutto gli Stati membri dell’UE; e

120. un’indicazione dei meccanismi di sostegno e di attuazione più appropriati da applicare alla messa in atto delle suddette strategie.

Articolo 9

Assegnazione delle risorse

1. L’assegnazione indicativa delle risorse tra le regioni ACP si basa su una stima standard, obiettive e trasparenti delle esigenze, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione e integrazione regionale.

2. Le risorse assegnate comprendono:

121. un’assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno all’integrazione regionale, alle politiche settoriali, ai programmi e ai progetti nei settori focali o meno dell’assistenza comunitaria; e

122. un’assegnazione per ciascuna regione ACP destinata a rispondere a necessità impreviste come quelle definite agli articoli 72, 72bis e 73 del presente accordo, laddove, data la natura e/o il campo di applicazione transnazionale della necessità imprevista, tale sostegno possa essere fornito in modo più efficace a livello regionale. Tali fondi sono accessibili alle condizioni riportate agli articoli 72, 72bis e 73 del presente accordo, laddove tale sostegno non possa essere finanziato dal bilancio dell’Unione. È assicurata la complementarità tra gli interventi previsti a titolo di questa assegnazione e eventuali interventi a livello nazionale.

3. L’assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell’aiuto comunitario alla regione interessata. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l’efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita.

Un’assegnazione regionale per necessità impreviste può essere mobilitata a vantaggio della regione interessata e di paesi ACP al di fuori della regione se la natura della necessità imprevista ne richiede il coinvolgimento e il centro di gravità dei progetti e programmi previsti resta nella regione.

4. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni di cui all’articolo 11, la Comunità può aumentare l’assegnazione programmabile o l’assegnazione per necessità impreviste di una data regione per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali:

123. per “nuove necessità” si intendono necessità derivanti da circostanze eccezionali, quali le situazioni di crisi e post-crisi, o da necessità impreviste, come quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

124. per “risultati eccezionali” s’intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l’assegnazione di una regione è integralmente impegnata e vi è possibilità di assorbimento di finanziamenti supplementari dal programma indicativo regionale nel quadro di un’integrazione regionale efficace e di una gestione finanziaria sana.”;

(f) all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. I programmi indicativi regionali sono adottati di comune accordo dalla Comunità e dall’organizzazione o dalle organizzazioni regionali ufficialmente autorizzate o, in assenza di una tale autorizzazione, dagli Stati ACP interessati.”;

(g) all’articolo 11, l’attuale comma è numerato ed è aggiunto il seguente paragrafo:

“2. In circostanze eccezionali di cui all’articolo 9, paragrafo 4, per tener conto di nuove necessità o di risultati eccezionali, su richiesta di una delle parti può essere effettuata la revisione. A seguito di una revisione ad hoc, entrambe le parti possono decidere una modifica del DSR e/o la Commissione, a nome della Comunità, può incrementare l’assegnazione delle risorse.

La revisione finale può anche comprendere adattamenti per il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, relativamente all’assegnazione delle risorse e alla preparazione per il successivo programma indicativo regionale.”;

(h) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

Cooperazione intra-ACP

1. La cooperazione intra-ACP, quale strumento di sviluppo, contribuisce al conseguimento dell’obiettivo del partenariato ACP-CE. La cooperazione intra-ACP è una cooperazione sovraregionale. Essa mira a rispondere alle sfide condivise cui sono confrontati gli Stati ACP mediante interventi che prescindono dal concetto di ubicazione geografica e vanno a beneficio di molti o di tutti gli Stati ACP.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di complementarità, si valuta l’eventualità di un intervento intra-ACP quando risulta impossibile o meno efficace agire a livello nazionale e/o regionale, così da fornire valore aggiunto rispetto agli interventi condotti con altri strumenti di cooperazione.

3. Quando il gruppo ACP decide di contribuire a iniziative internazionali o interregionali mediante il fondo intra-ACP, è necessario garantire a tale contributo un’adeguata visibilità.”;

(i) sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 12 bis

Documento di strategia intra-ACP

1. La programmazione della cooperazione intra-ACP è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e il comitato degli ambasciatori ACP ed è preparata congiuntamente dai servizi della Commissione e dal segretariato ACP, dopo consultazioni con gli opportuni attori e parti interessate.

2. Il documento di strategia intra-ACP definisce le azioni prioritarie della cooperazione intra-ACP e le azioni necessarie a far sì che si crei una titolarità dei programmi oggetto del sostegno. Esso deve comportare i seguenti elementi standard:

125. un’analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale del gruppo di Stati ACP;

126. una valutazione della cooperazione intra-ACP relativamente al suo contributo per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo e all’esperienza acquisita;

127. una descrizione della strategia e degli obiettivi intra-ACP perseguiti, nonché del previsto fabbisogno finanziario;

128. una descrizione delle pertinenti attività di altri partner esterni nella cooperazione; e

129. un’indicazione del contributo dell’UE per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione intra-ACP e della sua complementarità con le operazioni finanziate a livello nazionale e regionale e da altri partner esterni, in particolare da Stati membri dell’UE.

Articolo 12 ter

Richieste di finanziamento

Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate:

(a) direttamente dal Consiglio dei ministri ACP o dal comitato degli ambasciatori ACP, oppure

(b) indirettamente da:

(i) almeno tre enti o organizzazioni regionali debitamente autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o almeno due Stati ACP da ciascuna delle tre regioni;

(ii) da organizzazioni internazionali, come l’Unione africana, i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del comitato degli ambasciatori ACP oppure

(iii) dalle regioni dei Caraibi o del Pacifico, in considerazione della loro particolare situazione geografica, previa approvazione del Consiglio dei ministri ACP o dal comitato degli ambasciatori ACP.

Articolo 12 quater

Assegnazione delle risorse

L’assegnazione indicativa delle risorse si basa su una stima delle necessità, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione intra-ACP. Essa comprende una riserva di fondi non programmabili.”;

(j) gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 13

Programma indicativo intra-ACP

1. Il programma indicativo intra-ACP comprende i seguenti principali elementi standard:

130. i settori e i comparti focali dell’aiuto comunitario;

131. le misure e le azioni più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi fissati per detti settori e comparti; e

132. i programmi e i progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi identificati, a condizione che siano stati chiaramente identificati, nonché l’indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di essi e un calendario della loro attuazione.

2. La Commissione e il segretariato ACP identificano e istruiscono le azioni corrispondenti. Su tale base, i servizi della Commissione e il segretariato ACP preparano congiuntamente il programma indicativo intra-ACP è e lo presentano al comitato degli ambasciatori ACP-CE. Il programma è adottato dalla Commissione, a nome della Comunità, e dal comitato degli ambasciatori ACP.

3. Fermo restando l’articolo 12 ter, lettera b), punto iii), il comitato degli ambasciatori ACP presenta ogni anno un elenco consolidato delle richieste di finanziamento per le azioni prioritarie previste nel programma indicativo intra-ACP. La Commissione con il segretariato ACP identifica e prepara le azioni corrispondenti e un programma d’azione annuale. Le richieste di finanziamento per azioni non previste nel programma indicativo intra-ACP sono incluse nel programma d’azione annuale nella misura del possibile e in considerazione delle risorse assegnate. In casi eccezionali, tali richieste sono adottate mediante una speciale decisione di finanziamento della Commissione.

Articolo 14

Revisione

1. La cooperazione intra-ACP dovrebbe essere sufficientemente flessibile e di pronta reazione da garantire che le sue azioni restino coerenti con gli obiettivi del presente accordo e tengano conto di qualsiasi cambiamento delle priorità e degli obiettivi del gruppo di Stati ACP.

2. Il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione effettuano una revisione intermedia e una revisione finale della strategia di cooperazione e del programma indicativo intra-ACP, in modo da adattarli alle circostanze del momento e garantirne la corretta attuazione. Se le circostanze lo richiedono, possono essere effettuate anche revisioni ad hoc volte a tener conto di nuove necessità che potrebbero scaturire da circostanze eccezionali o impreviste, come quelle determinate da nuove sfide comuni a tutti i paesi ACP.

3. In occasione delle revisioni intermedia e finale o dopo una revisione ad hoc, il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione possono rivedere ed adattare il documento di strategia della cooperazione intra-ACP.

4. A seguito della revisione intermedia o finale o di una revisione ad hoc, il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione possono adeguare le assegnazioni nel quadro del programma indicativo intra-ACP e mobilitare la riserva intra-ACP non programmata.”;

(k) l’articolo 15 è così modificato:

(i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. I programmi e i progetti presentati dallo Stato ACP interessato o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei programmi e progetti. I programmi e i progetti in questione, che di norma sono pluriennali, possono comportare serie di interventi di entità limitata in un settore particolare.”;

(ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’istruzione dei programmi e progetti tiene conto della scarsa disponibilità di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresì delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato o regione ACP.”;

(iii) al paragrafo 4 le parole “ordinatore nazionale” sono sostituite da “ordinatore competente”;

(l) in tutto l’articolo 16 le parole “lo Stato ACP interessato” sono sostituite da “lo Stato ACP interessato o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente”;

(m) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

Accordo di finanziamento

1. Di norma, i programmi e i progetti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione sono oggetto di un accordo di finanziamento definito dalla Commissione e dallo Stato ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente.

2. L’accordo di finanziamento è definito entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della decisione di finanziamento adottata dalla Commissione. L’accordo di finanziamento:

133. precisa in particolare il contributo finanziario della Comunità, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al programma o progetto in questione, compresi gli esiti e i risultati attesi; e

134. prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste, gli audit e le valutazioni.

3. Qualsiasi rimanenza imprevista riscontrata alla chiusura dei conti relativi ai programmi e progetti entro i termini stabiliti per gli impegni nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione mediante il quale tali programmi e progetti sono stati finanziati è attribuita allo Stato ACP interessato o all’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente.”;

(n) in tutto l’articolo 18, le parole “ordinatore nazionale” sono sostituite da “ordinatore nazionale competente”;

(o) l’articolo 19 è così modificato:

(i) al paragrafo 1, le parole “gli Stati ACP” sono sostituite da “gli Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente”;

(ii) al paragrafo 3, le parole “lo Stato ACP” sono sostituite da “lo Stato ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente”;

( p) all’articolo 19 bis, il paragrafo 1 è così modificato:

(i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“1. I programmi e i progetti finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo vengono attuati mediante:”;

(ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“(d) esborsi diretti nell’ambito degli aiuti al bilancio, dei contributi ai programmi settoriali, del sostegno all’alleggerimento del debito e del sostegno volto ad attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, comprese le fluttuazioni dei proventi da esportazione.”;

(q) all’articolo 19 ter le parole “gli Stati ACP” sono sostituite da “gli Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente”;

(r) gli articoli 19 quater e 20 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 19 quater

Aggiudicazione degli appalti, aggiudicazione delle sovvenzioni e esecuzione degli appalti

1. Salvo il disposto dell’articolo 26, gli appalti e le sovvenzioni vengono aggiudicati ed eseguiti secondo le norme comunitarie e, tranne nei casi specifici contemplati da tali norme, secondo le procedure e la documentazione standard elaborate e pubblicate dalla Commissione per l’attuazione delle azioni di cooperazione con i paesi terzi in vigore al momento in cui viene lanciata la procedura in questione.

2. Nei casi di gestione decentrata, se dalla valutazione congiunta risulta che le procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni nello Stato ACP o nella regione beneficiaria o le procedure approvate dai finanziatori sono conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione e non danno luogo a conflitti di interessi, la Commissione applica queste procedure, in conformità della dichiarazione di Parigi e fatto salvo l’articolo 26, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio dei suoi poteri in questo ambito.

3. Lo Stato ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente s’impegna a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni penali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.

4. Nei casi di gestione decentrata, gli appalti vengono negoziati, stipulati, firmati ed eseguiti dagli Stati ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. Questi Stati o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente possono tuttavia chiedere alla Commissione di negoziare, stipulare, firmare ed eseguire gli appalti per loro conto.

5. Conformemente all’impegno di cui all’articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione con l’ACP sono eseguiti nel rispetto delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale.

6. Viene costituito un gruppo di esperti composto da rappresentanti del segretariato del gruppo degli Stati ACP e della Commissione, incaricato di individuare, su richiesta di una delle Parti, gli opportuni adeguamenti e di proporre modifiche e miglioramenti delle norme e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Il gruppo di esperti presenta inoltre una relazione periodica al comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo onde aiutarlo a esaminare i problemi di attuazione delle attività di cooperazione allo sviluppo e a proporre le misure del caso.

Articolo 20

Ammissibilità

A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell’articolo 22 e fatto salvo l’articolo 26:

1. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a:

135. tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato ACP, di uno Stato membro della Comunità europea, di un paese ufficialmente candidato all’adesione alla Comunità europea o di uno Stato membro dello spazio economico europeo, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite;

136. tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese che figura tra i paesi meno avanzati, secondo la definizione delle Nazioni Unite, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite.

1 bis. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese diverso da quelli elencati al paragrafo 1, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, qualora sia stato istituito un accesso reciproco all’assistenza esterna. L’accesso reciproco nei paesi meno avanzati, secondo la definizione delle Nazioni Unite, è concesso automaticamente ai membri dell’OCSE/DAC.

L’accesso reciproco è stabilito mediante una specifica decisione della Commissione riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. La decisione è adottata dalla Commissione d’intesa con gli Stati ACP e resta in vigore per un periodo minimo di un anno.

2. Nell’ambito di un appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo si può far ricorso a servizi forniti da esperti di qualsiasi nazionalità, fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

3. Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati a titolo di un contratto finanziato con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di uno Stato ammissibile ai sensi dei punti 1 o 1 bis. Al riguardo, la definizione della nozione di “prodotti originari” deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; i prodotti originari della Comunità devono comprendere quelli originari dei paesi, territori e dipartimenti d’oltremare.

4. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta alle organizzazioni internazionali.

5. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione attuata tramite un’organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1 bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

6. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione attuata nell’ambito di un’iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di uno Stato coinvolto nell’iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

7. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione cofinanziata con uno Stato terzo, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa dello Stato terzo in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.”;

(s) l’articolo 21 è soppresso [4] ;

(t) all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. In casi eccezionali debitamente giustificati, le persone fisiche o giuridiche dei paesi terzi non ammissibili a norma dell’articolo 20 possono essere ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. Gli Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente forniscono alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe tenendo conto in particolare:

137. della situazione geografica dello Stato o della regione ACP interessati;

138. della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;

139. della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti;

140. delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;

141. della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali;

142. dei casi di estrema urgenza;

143. della disponibilità dei prodotti e dei servizi sui mercati in questione.”;

(u) gli articoli 23 e 25 sono soppressi [5] ;

(v) all’articolo 26, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“1. Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all’esecuzione degli appalti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo allo scopo di consentire un’utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:”;

(w) gli articoli 27, 28 e 29 sono soppressi [6] ;

(x) all’articolo 30, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“La composizione delle controversie tra l’amministrazione di uno Stato ACP o dell’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l’esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo avviene:”;

(y) gli articoli 33 e 34 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 33

Modalità

1. Fatte salve le valutazioni effettuate dagli Stati ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente o dalla Commissione, il controllo e la valutazione verranno eseguiti congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e dalla Comunità. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle operazioni di controllo e valutazione. Per assistere il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, la Commissione e il segretariato generale ACP preparano ed eseguono il controllo e le valutazioni comuni e ne riferiscono al comitato. In occasione della prima riunione successiva alla firma dell’accordo, il comitato fissa le modalità intese a garantire il carattere congiunto delle operazioni e approva annualmente il programma di lavoro.

2. Il controllo e la valutazione sono intesi a:

144. fornire valutazioni regolari e indipendenti sulle operazioni e sugli interventi finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo e sulle attività, mettendo a raffronto risultati e obiettivi; e

145. consentire agli Stati ACP, alla Commissione o all’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e alle istituzioni congiunte di valersi dell’esperienza acquisita nella progettazione ed esecuzione delle politiche e delle operazioni future.

Articolo 34

Commissione

1. La Commissione provvede all’esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, esclusi il Fondo investimenti e gli abbuoni di interessi, secondo le seguenti modalità di gestione principali:

146. gestione centralizzata;

147. gestione decentrata.

2. Di norma, la Commissione provvede all’esecuzione finanziaria delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo secondo una gestione decentrata.

In tal caso, gli Stati ACP si assumono determinate mansioni esecutive in conformità dell’articolo 35.

3. Per l’esecuzione finanziaria delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, la Commissione delega determinati poteri esecutivi all’interno dei suoi servizi. La Commissione informa di tale delega gli Stati ACP e il comitato di cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo.”;

(z) l’articolo 35 è così modificato:

(i) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“1. Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo gestite dalla Commissione e dalla Banca. L’ordinatore nazionale designa uno o più ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell’impossibilità di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione. L’ordinatore nazionale può delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l’attuazione dei programmi e progetti in questione all’entità responsabile presso la sua amministrazione nazionale e informa la Commissione delle deleghe conferite.

Nel caso dei programmi e progetti regionali, l’organizzazione o ente competente designa un ordinatore regionale i cui compiti corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell’ordinatore nazionale.

Nel caso dei programmi e progetti intra-ACP, il comitato degli ambasciatori ACP designa un ordinatore intra-ACP i cui compiti corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell’ordinatore nazionale. Nel caso in cui l’ordinatore non sia il segretariato ACP, il comitato degli ambasciatori viene informato, conformemente all’accordo di finanziamento, sull’attuazione dei programmi e dei progetti.

Qualora sia a conoscenza di problemi di applicazione delle procedure relative alla gestione delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, la Commissione prende, assieme all’ordinatore nazionale, i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all’occorrenza, adotta le misure appropriate.

L’ordinatore competente assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

Nell’ambito della gestione decentrata delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l’ordinatore competente:”;

(ii) al paragrafo 2 le parole “ordinatore nazionale” sono sostituite da”ordinatore”;

(z bis) l’articolo 37 è così modificato:

(i) al paragrafo 2 le parole “lo Stato o gli Stati ACP interessati” sono sostituite da “lo Stato ACP interessato o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente”;

(ii) al paragrafo 4 le parole “ordinatore nazionale” sono sostituite da “ordinatore competente”;

(iii) al paragrafo 6 le parole “ordinatore nazionale” sono sostituite da “ordinatore competente”;

(iv) al paragrafo 7, le parole “Stati ACP” sono sostituite da “Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente”.

4. L’allegato V e i relativi protocolli sono soppressi.

5. All’allegato VII , l’articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le parti riconoscono il ruolo del gruppo ACP nel dialogo politico secondo modalità stabilite dal gruppo ACP e comunicate alla Comunità europea e ai suoi Stati membri. Il segretariato ACP e la Commissione europea si scambiano tutte le informazioni necessarie sul processo di dialogo politico condotto prima, durante e dopo le consultazioni intraprese ai sensi degli articoli 96 e 97 del presente accordo.”.

D. PROTOCOLLI

Il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica, modificato dalla decisione n. 4/2007 del Consiglio dei ministri ACP - Consiglio CE del 20 dicembre 2007[7], è così modificato:

1. All’articolo 1, paragrafo 2, le parole “firmato a Pretoria l’11 ottobre 1999” sono sostituite da “modificato dall’accordo firmato l’11 settembre 2009”.

2. L’articolo 4 è così modificato:

148. il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Tuttavia, in deroga a questo principio, il Sudafrica è ammesso a partecipare alla cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo di cui all’articolo 8 del presente protocollo, sulla base dei principi di reciprocità e proporzionalità, restando inteso che la sua partecipazione sarà finanziata con le risorse di cui al titolo VII dell’ASSC. Nella misura in cui si farà ricorso alle risorse dell’ASSC per consentire al paese di partecipare alle operazioni effettuate nel quadro della cooperazione finanziaria ACP-CE, il Sudafrica potrà partecipare di pieno diritto alle procedure decisionali che disciplinano l’attuazione di tali aiuti.”;

149. è aggiunto il seguente paragrafo:

“4. Ai fini del finanziamento degli investimenti di cui all’allegato II, capitolo 1, del presente accordo, i fondi d’investimento e gli intermediari finanziari e non finanziari stabiliti in Sudafrica hanno i necessari requisiti.”.

3. All’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il presente protocollo non impedisce al Sudafrica di negoziare e firmare uno degli accordi di partenariato economico (APE) previsti dalla parte 3, titolo II del presente accordo qualora ciò sia approvato dalle altre parti a detto APE.”.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

ATTO FINALE

I plenipotenziari di:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL’IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in appresso denominati “gli Stati membri”,

e l’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “l’Unione” o “l’UE”,

da una parte, e

i plenipotenziari di:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D’ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE E IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL’UGANDA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

i cui Stati sono qui di seguito denominati “Stati ACP”,

dall’altra,

riuniti a Ouagadougou il ventidue giugno duemiladieci hanno, al momento di firmare il presente accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005,

adottato le seguenti dichiarazioni accluse al presente atto finale:

Dichiarazione I | Dichiarazione comune sul sostegno dell’accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE |

Dichiarazione II | Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo (articolo 13) |

Dichiarazione III | Dichiarazione dell’Unione europea sui cambiamenti istituzionali conseguenti all’entrata in vigore del trattato di Lisbona |

e hanno inoltre convenuto che le seguenti dichiarazioni esistenti, in conseguenza della soppressione dell’allegato V, sono divenute obsolete:

Dichiarazione XXII | Dichiarazione comune relativa ai prodotti agricoli di cui all’allegato V, articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |

Dichiarazione XXIII | Dichiarazione comune sull’accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE |

Dichiarazione XXIV | Dichiarazione comune sul riso |

Dichiarazione XXV | Dichiarazione comune sul rum |

Dichiarazione XXVI | Dichiarazione comune sulle carni bovine |

Dichiarazione XXVII | Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d’oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato V |

Dichiarazione XXIX | Dichiarazione comune sui prodotti oggetto della politica agricola comune |

Dichiarazione XXX | Dichiarazione degli Stati ACP sull’articolo 1 dell’allegato V |

Dichiarazione XXXI | Dichiarazione della Comunità sull’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato V |

Dichiarazione XXXII | Dichiarazione comune sulla non discriminazione |

Dichiarazione XXXIII | Dichiarazione della Comunità sull’articolo 8, paragrafo 3, dell’allegato V |

Dichiarazione XXXIV | Dichiarazione comune sull’articolo 12 dell’allegato V |

Dichiarazione XXXV | Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V |

Dichiarazione XXXVI | Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V |

Dichiarazione XXXVII | Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V sull’origine dei prodotti della pesca |

Dichiarazione XXXVIII | Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V sull’estensione delle acque territoriali |

Dichiarazione XXXIX | Dichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V sull’origine dei prodotti della pesca |

Dichiarazione XL | Dichiarazione comune sull’applicazione della regola della tolleranza in valore nel settore del tonno |

Dichiarazione XLI | Dichiarazione comune sull’articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1 dell’allegato V |

Dichiarazione XLII | Dichiarazione comune sulle norme d’origine: cumulo con il Sudafrica |

Dichiarazione XLIII | Dichiarazione comune sull’allegato 2 del protocollo 1 dell’allegato V. |

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

DICHIARAZIONE I

Dichiarazione comune sul sostegno dell’accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE

Le parti riconoscono il notevole valore delle condizioni preferenziali di accesso al mercato per le economie ACP, in modo specifico per i prodotti di base e per altri settori agroindustriali, di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e il cui contributo all’occupazione, ai proventi da esportazione e alle entrate statali è di primaria importanza.

Le parti riconoscono che alcuni settori hanno intrapreso, con il sostegno dell’UE, un processo di trasformazione volto a consentire agli esportatori ACP interessati di competere nell’UE e sui mercati internazionali, anche mediante lo sviluppo di prodotti di marca e di altri prodotti a valore aggiunto.

Esse riconoscono altresì che un sostegno supplementare potrebbe risultare necessario laddove una maggiore liberalizzazione degli scambi determinasse una più profonda alterazione delle condizioni di accesso al mercato per i produttori ACP. A tal fine esse concordano di esaminare tutte le misure necessarie per mantenere la posizione concorrenziale degli Stati ACP sul mercato dell’UE. Un tale esame potrà comprendere norme d’origine, misure sanitarie e fitosanitarie e l’attuazione di misure specifiche intese a risolvere problemi di fornitura che possono sussistere negli Stati ACP. Lo scopo è di far sì che gli Stati ACP possano sfruttare il loro vantaggio comparativo reale o potenziale sul mercato dell’UE.

Una volta sviluppati i programmi di aiuto e fornite le risorse, le parti concordano di effettuare valutazioni periodiche volte a determinare i progressi e i risultati ottenuti e a decidere sulle opportune ulteriori misure da attuare.

Il comitato ministeriale misto per il commercio controllerà l’attuazione della presente dichiarazione e ne riferirà al Consiglio dei ministri formulando le opportune raccomandazioni.

DICHIARAZIONE II

Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo (articolo 13)

Le parti concordano di rafforzare e approfondire il dialogo e la cooperazione nel settore delle migrazioni, basandosi sui seguenti tre pilastri di un approccio globale e equilibrato alla questione:

1. migrazione e sviluppo, compresi gli aspetti relativi alle diaspore, alla fuga di cervelli e alle rimesse;

2. migrazioni legali, compresi gli aspetti relativi all’ammissione, alla mobilità e alla circolazione delle competenze e dei servizi; e

3. migrazioni illegali, compresi il contrabbando e la tratta di esseri umani, la gestione delle frontiere e la riammissione.

Fatto salvo l’attuale articolo 13, le parti si impegnano a definire i dettagli di questa cooperazione rafforzata nel settore delle migrazioni.

Esse concordano inoltre di adoperarsi per il tempestivo completamento di questo dialogo e di riferire sui progressi compiuti al prossimo Consiglio ACP-CE.

DICHIARAZIONE III

Dichiarazione dell’Unione europea sui cambiamenti istituzionali conseguenti all’entrata in vigore del trattato di Lisbona

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell’accordo si intendono fatti all’Unione europea.

L’Unione europea proporrà agli Stati ACP uno scambio di lettere al fine di rendere vincolante l’accordo conformemente ai cambiamenti istituzionali nell’Unione europea conseguenti all’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

ALLEGATO IIProgetto di lettera agli Stati ACP

(indirizzata al segretariato ACP)

Signor presidente,

con riferimento alla dichiarazione III allegata all’atto finale, firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 per la firma dell’accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, l’UE e i suoi Stati membri desiderano informare le parti ACP firmatarie dell’accordo di partenariato che, ai fini dell’interpretazione di taluni termini e disposizioni dell’accordo, i cambiamenti istituzionali introdotti dal trattato di Lisbona hanno le seguenti conseguenze:

150. tutti i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti all’”Unione europea”;

151. tutti i riferimenti alle “delegazioni della Commissione europea” e ai rispettivi capi delegazione si intendono fatti alle “delegazioni dell’Unione europea” e ai rispettivi capi delegazione;

152. per quanto concerne l’articolo 15, il Consiglio dei ministri comprende anche l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, vicepresidente della Commissione europea, che ricopre la carica di presidente, alternandosi con un membro del governo di uno Stato ACP;

153. per quanto concerne l’articolo 16, il comitato degli ambasciatori comprende anche un rappresentante dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, che ricopre la carica di presidente, alternandosi con un capo missione designato dagli Stati ACP.

Per garantire l’effettiva approvazione delle conseguenze del trattato di Lisbona da parte degli Stati ACP, l’Unione europea Le sarebbe grata se potesse confermare che i governi degli Stati ACP concordano con il contenuto della presente.

Per l’Unione europea e i suoi Stati membri,

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU UE L 168 del 30.6.2009, pag. 48.

[3] GU UE L 352 del 31.12.2008, pag. 59.

[4] L’articolo 21 è stato soppresso dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE.

[5] Gli articoli 23 e 25 sono stati soppressi dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE.

[6] Gli articoli 27, 28 e 29 sono stati soppressi dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE.

[7] GU UE L 25 del 30.1.2008, pag. 11.