52011PC0447

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in applicazione del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/003 DE/Arnsberg e Düsseldorf – industria automobilistica, presentata dalla Germania) /* COM/2011/0447 definitivo - 2011/ () */


RELAZIONE

Il punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1] prevede che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) possa essere mobilitato mediante un meccanismo di flessibilità, nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro, se necessario oltre i limiti dei massimali delle rubriche pertinenti del quadro finanziario.

Le regole che disciplinano i contributi del FEG sono enunciate nel regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[2].

Il 9 febbraio 2011, la Germania ha presentato la domanda EGF/2011/003 DE/Arnsberg e Düsseldorf – industria automobilistica al fine di ottenere un contributo finanziario del FEG, in seguito a licenziamenti verificatisi in cinque imprese che rientrano nella Divisione 29 della NACE Rev. 2 ("Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi")[3] con sede nelle regioni di Arnsberg (DEA5) e di Düsseldorf (DEA1), regioni tedesche di livello NUTS II.

Al termine di un esame approfondito di questa domanda, la Commissione ha concluso, in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, che le condizioni per la concessione di un contributo finanziario previste da questo regolamento erano soddisfatte.

SINTESI E ANALISI DELLA DOMANDA

Dati fondamentali: ||

N. di riferimento FEG || EGF/2011/003

Stato membro || Germania

Articolo 2 || (b)

Imprese interessate || 5

Regioni NUTS II || Arnsberg (DEA5) Düsseldorf (DEA1)

Divisione della NACE Rev. 2 || 29 ("Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi")

Periodo di riferimento || 1.3.2010 – 1.12.2010

Data di avvio dei servizi personalizzati || 1.3.2010

Data di presentazione della domanda || 9.2.2011

Licenziamenti durante il periodo di riferimento || 778

Numero di lavoratori licenziati interessati dalle misure di aiuto || 778

Costi dei servizi personalizzati (EUR) || 6 389 028

Spese di attuazione del FEG [4] (EUR) || 300 000

Spese di attuazione del FEG (%) || 4,48

Bilancio totale (EUR) || 6 689 028

Contributo del FEG (65 %) (EUR) || 4 347 868

1. La domanda è stata presentata alla Commissione il 9 febbraio 2011 ed è stata integrata da informazioni aggiuntive, le ultime delle quali sono state fornite il 28 aprile 2011.

2. La domanda soddisfa i criteri di intervento del FEG enunciati all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane di cui all'articolo 5 del regolamento.

Legame tra i licenziamenti e le importanti trasformazioni della struttura del commercio internazionale dovuti alla globalizzazione o alla crisi finanziaria ed economica mondiale

3. Per stabilire il legame tra i licenziamenti e la crisi finanziaria ed economica mondiale, la Germania[5] sostiene che a causa della crisi la domanda di veicoli nuovi nell'Unione europea è diminuita del 5,6 % dal 2008 al 2009 e del 13,3 % dal 2007, prima della crisi, al 2009; tale calo della domanda è coerente con quello registrato su scala mondiale, anch'esso pari al 5,6 % dal 2008 al 2009. Per rispondere a questa caduta della domanda, i costruttori hanno ulteriormente ridotto la loro produzione. Nel 2009, la produzione di veicoli nell'UE era inferiore del 17 % a quella del 2008 e del 23 % a quella del 2007.

Questa tendenza alla diminuzione è proseguita nel 2010. La produzione nell'Unione nel corso dei tre primi trimestri del 2010 è stata inferiore del 14 % a quella dello stesso periodo del 2008. Dal momento che la Germania è il principale paese costruttore dell'Unione, la crisi ha avuto gravi ripercussioni sulla sua industria automobilistica. Nel 2009, la produzione di veicoli in Germania era inferiore del 13,8 % a quella del 2008 e del 16,1 % a quella del 2007. I fornitori del settore sono stati colpiti più duramente dei grandi costruttori. Nel 2009, il fatturato dei costruttori in Germania ha avuto un erosione del 20 % rispetto al 2008, rispetto al 26 % per quello dei loro fornitori durante lo stesso periodo. I licenziamenti coperti dalla presente domanda riguardano specificamente i fornitori.

Dimostrazione del numero di licenziamenti e della conformità ai criteri dell'articolo 2, lettera b)

4. La Germania ha presentato la sua domanda a titolo del criterio d'intervento previsto dall'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006, che subordina la concessione di un contributo del FEG al licenziamento, su un periodo di nove mesi, di almeno 500 dipendenti di imprese che rientrano nella stessa divisione della NACE Rev. 2, in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II di uno Stato membro.

5. La domanda menziona 778 licenziamenti, durante il periodo di riferimento compreso tra il 1° marzo e il 1° dicembre 2010, verificatisi in cinque imprese che rientrano nella Divisione 29 della NACE Rev. 2 ("Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi")[6], in due regioni di livello NUTS II, quelle di Arnsberg (DEA5) e di Düsseldorf (DEA1). Il numero dei licenziamenti è stato calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, secondo capoverso, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Spiegazione della natura imprevista di tali licenziamenti

6. Le autorità tedesche sostengono che i costruttori hanno esercitato pressioni sui fornitori durante un certo tempo per ottenere che questi ultimi riducessero i loro margini. La crisi, grave e improvvisa, ha provocato una diminuzione della domanda di veicoli, nel 2009, che era imprevedibile e ha generato una forte diminuzione dell'utilizzazione delle capacità produttive e un notevole calo delle entrate per i fornitori dell'industria automobilistica. Di conseguenza, un gran numero di fornitori sono falliti, mentre altri hanno dovuto llimitare notevolmente le loro capacità produttive e procedere pertanto a riduzione di personale. Tre imprese interessate dalla domanda sono fallite e le altre due hanno dovuto licenziare lavoratori per ridurre i loro costi.

Identificazione delle imprese che hanno licenziato e dei lavoratori cui sono destinate le misure di assistenza

7. La domanda verte su 778 licenziamenti (tutti interessati dalle misure di aiuto), verificatisi nelle seguenti cinque imprese:

Imprese e numero di licenziamenti

Pampus Automotive GmbH & CO. KG, Arnsberg || 374 || Wiederholt GmbH, Arnsberg || 124

Continental Automotive GmbH Dortmund, Arnsberg || 45 || Tedrive Steering GmbH, Düsseldorf || 224

Leopold Kostal GmbH, Arnsberg || 11 ||   ||

Numero totale di imprese: 5 || Numero totale di licenziamenti: 778 ||

8. I lavoratori interessati dalle misure di assistenza si suddividono come segue:

Categoria || Numero || Percentuale

Uomini || 709 || 91,1

Donne || 69 || 8,9

Cittadini dell'UE || 700 || 90,0

Cittadini di paesi terzi || 78 || 10,0

15-24 anni || 19 || 2,4

25-54 anni || 587 || 75,4

55-64 anni || 172 || 22,1

> 64 anni || 0 || 0,0

9. Le categorie sopraindicate comprendono 136 lavoratori (17,5 %) che presentano un problema di salute di lunga durata o una disabilità.

10. La ripartizione per categoria professionale è la seguente:

Categoria || Numero || Percentuale

Professioni intellettuali e scientifiche || 17 || 2,2

Professioni intermedie || 117 || 15,0

Impiegati di tipo amministrativo || 35 || 4,5

Personale dei servizi e venditori di punto vendita e di mercato || 4 || 0,5

Artigiani e operai di mestieri di tipo artigianale || 171 || 22,0

Operatori di impianti e di macchine e operai dell'assemblaggio || 346 || 44,5

Operai e impiegati non qualificati || 88 || 11,3

11. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Germania ha confermato che una politica di uguaglianza tra donne e uomini e di non-discriminazione è stata applicata e continuerà ad esserlo durante le varie fasi dell'attuazione e, in particolare, dell'accesso al FEG.

Descrizione del territorio in questione, delle sue autorità e degli altri soggetti interessati

12. Il territorio principalmente interessato dai licenziamenti è il Land Renania del Nord- Vestfalia, e più precisamente le regioni amministrative di Arnsberg e di Düsseldorf.

Le autorità responsabili sono il Ministero del lavoro, dell'integrazione e degli affari sociali del Land Renania del Nord-Vestfalia, l'Amministrazione centrale del servizio federale per l'occupazione, l'antenna regionale del servizio federale per l'occupazione della Renania del Nord-Vestfalia, e le agenzie per l'occupazione di Hamm e di Wuppertal. Le altre parti interessate sono IG Metall Unna, i curatori fallimentari delle imprese Tedrive Steering GmbH, Pampus Automotive GmbH & Co. KG e Wiederholt GmbH, le imprese Continental Automotive GmbH e Leopold Kostal GmbH, nonché le imprese dei trasferimenti PEAG Personalentwicklungs- und Arbeitsmarktagentur GmbH e Weitblick Personalpartner GmbH.

Impatto previsto dei licenziamenti sull'occupazione locale, regionale o nazionale

13. Le autorità tedesche indicano che la crisi economica e finanziaria ha avuto gravi ripercussioni sull'industria automobilistica a livello nazionale. L'occupazione è diminuita del 3,5 % nell'industria automobilistica dal 2008 al 2009 e del 5% tra i fornitori.

14. Dei 778 licenziamenti oggetto della domanda, 554 si sono verificati nella regione amministrativa di Arnsberg e 224 in quella di Düsseldorf. La regione di Arnsberg dipende in gran parte dalle esportazioni, come ad esempio i suoi settori dell'industria automobilistica, della metallurgia e della fabbricazione di macchine, ed è stata pertanto duramente colpita dalla crisi. Inoltre, il tasso di occupazione nella regione di Arnsberg ha già subito gli effetti dei licenziamenti verificatisi nella Nokia, a Bochum, per i quali il FEG è stato mobilitato in risposta alla domanda EGF/2009/002 DE/Nokia, e subirà ancora i 1 200 licenziamenti annunciati nella fabbrica General Motors Europe, anch'essa con sede a Bochum. La regione amministrativa di Düsseldorf è caratterizzata da un tasso di disoccupazione generalmente superiore alla media della Renania del Nord-Vestfalia e a quella della Germania.

15. Nel dicembre 2009, il tasso di disoccupazione era del 10,5 % nelle regioni di Düsseldorf e di Arnsberg, rispetto al 9,6 % a livello del Land e all'8,7 % a livello del paese. Nel dicembre 2010, questo tasso era pari al 10,0 % nella regione di Düsseldorf, al 9,7 % nella regione di Arnsberg, al 9 % nella Renania del Nord-Vestfalia e all'8 % in Germania.

Pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare e stima dettagliata dei suoi costi, ivi compresa la sua complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali

16. Le categorie di misure proposte sono descritte qui di seguito. Tutte si combinano in modo da formare un insieme coordinato di servizi personalizzati destinati al reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro:

– indennità per la ricerca di lavoro, di breve durata: questa indennità è destinata a garantire la sussistenza dei lavoratori che scelgono di entrare in una società di trasferimenti[7]. Ai fini dell'intervento del FEG, l'indennità di breve durata è concessa solo per i periodi durante i quali i lavoratori licenziati partecipano attivamente a misure attive del mercato del lavoro proposte nel quadro di una società di trasferimenti, comprese quelle avviate su iniziativa degli stessi lavoratori;

– formazioni qualificanti: queste formazioni si rivolgono ai lavoratori licenziati le cui qualifiche non sono riconosciute o sono obsolete, nonché ai lavoratori dell'industria. Si tratta di corsi intensivi adeguati alle esigenze attuali del mercato del lavoro e al profilo dei lavoratori, determinato mediante un primo incontro con i lavoratori, seguito da un bilancio delle loro competenze. La misura prevede in particolare le formazioni qualificanti individuali e collettive seguenti: imparare ad imparare, corsi di tedesco, corsi di informatica di base, conducente professionista (Unione europea), guidatori di treni passeggeri e merci, cure sanitarie e presa a carico di persone anziane, controllo numerico mediante computer (CNC) fresatura e tornitura, formazione specializzata in ingegneria meccanica, idraulica e pneumatica;

– consulenza approfondita per l'avvio di imprese: si tratta di aiutare, mediante consulenze e informazioni sugli aiuti regionali esistenti, coloro che intendono creare un'impresa (in particolare in materia di pianificazione e di finanziamento) e di insegnare tecniche commerciali, di marketing e di vendita. È anche possibile l'accompagnamento personalizzato: preparazione della strategia di finanziamento ed elaborazione di una strategia commerciale o di studi di mercato;

– seminari gruppi di lavoro: questo tipo di misura, che ha già dato i suoi frutti nel quadro di interventi precedenti del FEG in Germania, consiste nel riunire piccoli gruppi di lavoratori con esperienza professionale simile che incontrano lo stesso tipo di difficoltà sul mercato del lavoro; l'obiettivo è di fornire loro un accompagnamento particolare, di informarli su soluzioni positive e migliorare la loro autostima. I gruppi di pari si rivolgono soprattutto ai lavoratori immigrati, ai lavoratori anziani e ai lavoratori disabili. Un nuovo tema sarà proposto ai lavoratori licenziati, quello della disoccupazione e della salute. Si tratterà di aiutarli ad affrontare la prova indicando loro le misure preventive da adottare;

– aiuto alla ricerca di un'occupazione nel paese o all'estero: questa misura è destinata a preparare un numero limitato di lavoratori a candidarsi al di fuori della loro regione o al di fuori della Germania. Essa prevede in particolare la fornitura di informazioni sulle condizioni di lavoro all'estero, la partecipazione a fiere commerciali, l'organizzazione di fiere dell'occupazione, la traduzione di diplomi, corsi interculturali e corsi di lingue straniere;

– supplemento di reinserimento: questa misura è destinata ai lavoratori che accettano un nuovo lavoro meno retribuito rispetto al precedente. I lavoratori ricevono una somma forfettaria se il loro nuovo salario è inferiore di almeno il 10 % al loro salario precedente e se il nuovo contratto, a tempo parziale o a tempo pieno, è a durata indeterminata o dura almeno un anno;

– attività di collocamento: i consulenti in collocamento sono in rapporto con i potenziali datori di lavoro e determinano, sulla base di posti di lavoro vacanti specifici, i candidati più idonei e le loro esigenze di formazione per un posto preciso. Questa misura comprende la gestione di basi di dati di datori di lavoro messi a disposizione dei lavoratori licenziati per consentire loro di presentare candidature di loro iniziativa;

– consulenza e assistenza in caso di nuovo lavoro o di disoccupazione: questa misura consente un accompagnamento da parte della società di trasferimenti durante la fase di adattamento dei lavoratori al nuovo lavoro; l'obiettivo è di ridurre per quanto possibile i rischi di un nuovo licenziamento e di creare una stabilità professionale. Essa prevede inoltre un'assistenza ai lavoratori che non hanno trovato lavoro dopo la cessazione di attività della società di trasferimenti. Per garantire la continuità delle attività di collocamento, i lavoratori potranno ricorrere alla rete di tutori che li avranno aiutati nella società di trasferimenti. Il fascicolo a loro nome stabilito durante il loro soggiorno nella società di trasferimenti comprende i dati sul mercato del lavoro che li riguardano ed elenca misure attive del mercato del lavoro di cui hanno beneficiato; può risultare molto utile per fornire consulenza ed assistenza al lavoratore che è ancora disoccupato al momento della cessazione di attività di una società di trasferimenti.

17. Le spese di attuazione del FEG, incluse nella domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006, comprendono le attività di preparazione, di gestione e di controllo, nonché le attività di informazione e di pubblicità.

18. I servizi personalizzati presentati dalle autorità tedesche sono misure attive del mercato del lavoro che fanno parte delle azioni ammissibili definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Le autorità tedesche stimano il costo totale di questi servizi a 6 389 028 euro, e le spese di attuazione del FEG a 300 000 euro (pari al 4,48 % dell'importo totale). Il contributo totale richiesto al FEG è di 4 347 868 euro (il 65 % del costo totale).

Azioni || Stima del numero di lavoratori interessati || Stima del costo per lavoratore interessato (EUR) || Costo totale (FEG e cofinanziamento nazionale) (EUR)

Servizi personalizzati (articolo 3, 1° capoverso, del regolamento (CE) n. 1927/2006)

Indennità per la ricerca di lavoro, di breve durata (Beihilfen für die Arbeitssuche: Transferkurzarbeitergeld) || 759 || 4 816 || 3 655 344

Formazioni qualificanti (Qualifizierungsmassnahmen) || 350 || 3 399 || 1 189 650

Consulenza approfondita per l'avvio di imprese (Vertiefte Existenzgründungsberatung) || 35 || 1 655 || 57 925

Seminari gruppi di lavoro || 75 || 1 185 || 88 875

Aiuto alla ricerca di un'occupazione nel paese o all'estero (Internationale und nationale Arbeitsmarktberatung) || 40 || 757 || 30 280

Supplemento di reinserimento (Aktivierungszuschuss) || 150 || 2 395 || 359 250

Attività di collocamento (Stellenresearch) || 428 || 703 || 300 884

Consulenza e assistenza in caso di nuovo lavoro o di disoccupazione (Beratung und Betreuung bei Arbeitsaufnahme und bei Arbeitslosigkeit) || 599 || 1 180 || 706 820

Sub-totale servizi personalizzati || || 6 389 028

Spesa per l'attuazione del FEG (articolo 3, 3° capoverso del regolamento (CE) n. 1927/2006)

Sub-totale delle spese di attuazione del FEG || || 300 000

Stima del costo totale || || 6 689 028

Contributo del FEG (65 % del costo totale) || || 4 347 868

19. La Germania conferma la complementarità delle misure sopracitate con le azioni finanziate dai Fondi strutturali, in particolare con le formazioni qualificanti certificate dal Fondo sociale europeo (FSE) e fornite nel quadro del programma federale ESF-BA (FSE - agenzia federale per l'occupazione). Le autorità tedesche hanno messo a punto i meccanismi necessari per evitare qualunque rischio di doppio finanziamento.

Data/e dell'inizio effettivo o previsto dei servizi personalizzati ai lavoratori interessati

20. La Germania ha iniziato a fornire ai lavoratori interessati i servizi personalizzati che figurano nell'insieme coordinato proposto per un cofinanziamento da parte del FEG il 1° marzo 2010. Questa data costituisce pertanto l'inizio del periodo di ammissibilità per qualunque aiuto suscettibile di essere concesso a titolo del FEG.

Procedure di consultazione delle parti sociali

21. Il Ministero federale del Lavoro e degli affari sociali ha consultato le parti sociali interessate e ha dato loro la possibilità di partecipare attivamente all'elaborazione dell'insieme coordinato di servizi personalizzati. L'idea di un insieme di misure attive del mercato del lavoro è stata presentata e discussa nel corso di una tavola rotonda che ha riunito le parti sociali, IG Metall, i prestatari dei servizi di transferimento, il Ministero del Lavoro, dell'integrazione e degli affari sociali del Land Renania del Nord - Vestfalia e il servizio federale per l'occupazione. Anche la pertinenza delle misure volte al reinserimento professionale dei lavoratori è stata oggetto di una concertazione con le agenzie regionali per l'occupazione competenti.

22. Le autorità tedesche hanno confermato che i requisiti enunciati nella legislazione nazionale e in quella dell'UE concernente i licenziamenti collettivi erano stati rispettati.

Informazioni relative ad azioni obbligatorie in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi

23. Per quanto riguarda la questione del rispetto dei criteri enunciati all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella loro domanda le autorità tedesche:

· hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non si sostituisce a misure che rientrano nella sfera di responsabilità dell'impresa in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

· hanno dimostrato che le azioni sono destinate ad aiutare i lavoratori interessati e non a ristrutturare imprese o settori di attività;

· hanno confermato che le azioni ammissibili sopra indicate non beneficiano di nessun aiuto proveniente da altri strumenti finanziari dell'UE.

Sistemi di gestione e di controllo

24. La Germania ha informato la Commissione che il contributo finanziario sarà gestito e controllato dagli organismi che gestiscono e controllano gli interventi del Fondo sociale europeo (FSE) in Germania. Le autorità di gestione saranno il "Bundesministerium für Arbeit und Soziales" che dipende dal Ministero federale del lavoro e degli affari sociali, e il "Gruppe Europaïsche Fonds für Beschäftigung – Referat EF 3" e l'autorità di controllo sarà "Organisationseinheit Prüfbehörde".

Finanziamento

25. Considerata la domanda della Germania, si propone che il FEG contribuisca all'insieme coordinato di servizi personalizzati (comprese le spese di attuazione del FEG) a concorrenza di 4 347 868 euro, somma che rappresenta il 65 % del costo totale. L'aiuto proposto dalla Commissione a titolo del fondo si basa sulle informazioni fornite dalla Germania.

26. Tenuto conto dell'importo massimo di un contributo finanziario del FEG stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006 e del margine disponibile per la riallocazione degli stanziamenti, la Commissione propone di far intervenire il FEG a concorrenza dell'importo totale sopra indicato, nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario.

27. L'importo proposto del contributo finanziario lascerà disponibile più del 25 % dell'importo massimo annuo destinato al FEG per rispondere ai bisogni dell'ultimo quadrimestre dell'anno, come prevede l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

28. Con la presente proposta di mobilitazione del FEG, la Commissione avvia la procedura di "dialogo a tre" nella sua forma semplificata prevista al punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo delle due branche dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorso al FEG e sull'importo richiesto. La Commissione invita la prima delle due branche dell'autorità di bilancio che perverrà, a un livello di decisione adeguato, a un accordo sul progetto di proposta di mobilitazione, a informare l'altra branca e la Commissione in merito alle sue intenzioni. In caso di disaccordo di una o di entrambe le branche dell'autorità di bilancio, sarà organizzato un "dialogo a tre" formale.

29. La Commissione presenta separatamente una domanda di storno al fine di iscrivere al bilancio 2011 gli stanziamenti di impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

Fonte degli stanziamenti di pagamento

30. Considerando che un aumento di 50 000 000 di euro degli stanziamenti iscritti nella linea di bilancio 04.0501, dedicata al FEG, è prevista dal BR n. 2/2011, questa linea di bilancio sarà utilizzata per coprire l'importo 4 347 868 euro da mobilitare per la presente domanda.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in applicazione del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/003 DE/Arnsberg e Düsseldorf – industria automobilistica, presentata dalla Germania)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[8], in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[9], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea [10],

considerando quanto segue:

(1)       Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato per offrire un aiuto complementare ai lavoratori licenziati in seguito a modifiche strutturali importanti nel commercio mondiale dovute alla globalizzazione, al fine di aiutarli a reinserirsi nel mercato del lavoro.

(2)       Per domande presentate a partire dal 1° maggio 2009, l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato ai lavoratori il cui licenziamento è una conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)       L'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del FEG a concorrenza di un tetto annuale di 500 milioni di euro.

(4)       Il 9 febbraio 2011, la Germania ha presentato una domanda di intervento del FEG per licenziamenti verificatisi in cinque imprese che rientrano nella Divisione 29 della NACE Rev. 2 ("Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi") nelle regioni di Arnsberg (DEA5) e di Düsseldorf (DEA1), regioni tedesche di livello NUTS II, questa domanda è stata integrata da informazioni aggiuntive, le ultime delle quali sono state fornite il 28 aprile 2011. La domanda è conforme alle condizioni relative alla fissazione dell'importo dei contributi finanziari secondo quanto stabilito all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo di 4 347 868 euro.

(5)       È opportuno di conseguenza far intervenire il FEG per rispondere alla domanda di contributo finanziario presentata dalla Germania.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2011, una somma di 4 347 868 euro in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a [Bruxelles/Strasburgo],

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

[1]               GU 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[2]               GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

[3]               Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti CE relativi a settori statistici specifici (GU L393 del 30.12.2006, pag. 1).

[4]               Conformemente all'articolo 3, terzo capoverso, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

[5]               Le statistiche presentate in questo capitolo provengono dall'Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA).

[6]               Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti CE relativi a settori statistici specifici (GU L393 del 30.12.2006, pag. 1).

[7]               Nel diritto tedesco, una società di trasferimenti è uno strumento che può essere creato in caso di ristrutturazione accompagnata da perdita di posti di lavoro. Essa consente di preparare in modo strutturato i lavoratori licenziati a una nuova occupazione grazie ad attività di accompagnamento, di qualificazione e di collocamento.

[8]               GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[9]               GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

[10]             GU C […] del […], pag. […].