52011PC0403




INDICE:

PARTE I – QUADRO FINANZIARIO E STRUMENTI SPECIFICI 1

A. DISPOSIZIONI RELATIVE AL QUADRO FINANZIARIO 1

B. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI SPECIFICI CHE NON FIGURANO NEL QUADRO FINANZIARIO 1

B.1. Riserva per gli aiuti d'urgenza 1

B.2. Fondo di solidarietà dell’Unione europea 1

B.3. Strumento di flessibilità 1

B.4. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 1

B.5. Riserva per le crisi nel settore agricolo 1

B.6. Margine per imprevisti 1

PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO 1

A. LA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE 1

B. INSERIMENTO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE NEGLI ATTI LEGISLATIVI 1

C. SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI DI PESCA 1

D. FINANZIAMENTO DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) 1

E. PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI RELATIVE ALLA POLITICA DI SVILUPPO E IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 1

F. COOPERAZIONE DELLE ISTITUZIONI IN MATERIA DI SPESE AMMINISTRATIVE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO 1

PARTE III – SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL'UE 1

A. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 1

B. AGENZIE E SCUOLE EUROPEE 1

ALLEGATO - COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO 1

Parte A. Calendario della procedura di bilancio 1

Parte B. Priorità della procedura di bilancio 1

Parte C. Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni 1

Parte D. Procedura di bilancio prima della concertazione 1

Parte E. Procedura di concertazione 1

Parte F. Bilanci rettificativi 1

Progetto

Progetto di accordo interistituzionale

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

in seguito denominati le "istituzioni",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo, adottato in conformità dell'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"), ha lo scopo di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio.

2. Esso impegna tutte le istituzioni, per tutta la sua durata.

3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali sono definite nei trattati, nel regolamento (UE) n. …/201x del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2014-20xx[1] (in appresso il "regolamento QFP") e nel regolamento n. /201x del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (in appresso il "regolamento finanziario)[2].

4. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte le istituzioni.

5. Il presente accordo si compone di tre parti:

6. la parte I contiene disposizioni complementari relative al quadro finanziario pluriennale e disposizioni riguardanti gli strumenti specifici che non figurano nel quadro finanziario;

7. la parte II riguarda la cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio;

8. la parte III contiene disposizioni relative alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE.

9. Il presente accordo entra in vigore nella stessa data del regolamento QFP e sostituisce l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[3].

PARTE I – QUADRO FINANZIARIO E STRUMENTI SPECIFICI

A. disposizioni relative al quadro finanziario

10. Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché l'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie dell'Unione, sono presentate a titolo indicativo in tabelle separate. Queste informazioni saranno aggiornate annualmente, insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

11. Tranne che per il sottomassimale ‘Coesione economica, sociale e territoriale’ del quadro finanziario e ai fini della sana gestione finanziaria, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, margini sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche.

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2020

12. Nel 2017 la Commissione aggiornerà le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2020. Tale aggiornamento terrà conto dell'effettiva esecuzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Terrà conto anche delle norme definite per garantire un'evoluzione ordinata degli stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno e delle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione europea.

B. Disposizioni relative agli strumenti specifici che non figurano nel quadro finanziario

B.1. Riserva per gli aiuti d'urgenza

13. La riserva per gli aiuti d'urgenza è volta a fornire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, a fini di gestione e protezione in caso di crisi civili e in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.

L'importo annuo della riserva è fissato a 350 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. La quota dell’importo annuale dell’anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva, la Commissione presenta ai due rami dell’autorità di bilancio una proposta di storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio corrispondenti.

Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

Gli storni saranno effettuati conformemente al regolamento finanziario.

B.2. Fondo di solidarietà dell’Unione europea

14. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è volto a consentire un'assistenza finanziaria in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale dell’importo annuo disponibile per il Fondo pari a 1 miliardo di EUR (a prezzi 2011). Il 1° ottobre di ciascun anno, almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine dell'anno. La quota dell’importo annuale non iscritta a bilancio non può essere riportata agli esercizi successivi.

In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quale definita nell’atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli importi annuali disponibili per l'esercizio successivo. L’importo annuale del Fondo da iscrivere in ciascun esercizio non può superare, in alcun caso, 1 miliardo di EUR.

Quando sono soddisfatte le condizioni per attivare il Fondo quali definite nell’atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. Quando vi sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta necessaria, in conformità del regolamento finanziario, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

B.3. Strumento di flessibilità

15. Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011), è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.

L'importo annuo dello Strumento di flessibilità può essere utilizzato fino all'anno n+3. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. La quota dell’importo annuale dell’anno n non utilizzata nell'anno n+3 viene annullata.

Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

La proposta indicherà il fabbisogno da coprire e il relativo importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel corso della procedura di bilancio.

La decisione di ricorrere allo Strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

Ogni accordo sarà concluso nel quadro della procedura annuale di bilancio.

B.4. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

16. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è destinato a fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di profondi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro, nonché agli agricoltori che subiscono le conseguenze della globalizzazione.

Il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 429 milioni di EUR (a prezzi 2011).

Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato.

Quando sono soddisfatte le condizioni per attivare il Fondo quali definite nell’atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di ricorrere al Fondo, la Commissione presenta ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti. In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

Gli storni relativi al Fondo saranno effettuati conformemente al regolamento finanziario.

B.5. Riserva per le crisi nel settore agricolo

17. La riserva per le crisi nel settore agricolo è destinata a fornire sostegno supplementare al settore nelle situazioni di grave crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli, qualora il loro finanziamento non sia possibile nei limiti del massimale disponibile per la rubrica 2.

La riserva non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011).

Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato.

Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso alla riserva, in conformità dell'atto di base pertinente, presenta ai due rami dell’autorità di bilancio una proposta di storno dalla riserva stessa alle pertinenti linee di bilancio. Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

Gli storni relativi alla riserva saranno effettuati conformemente al regolamento finanziario.

B.6. Margine per imprevisti

18. Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03% del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del quadro finanziario come extrema ratio per reagire a circostanze impreviste.

Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento QFP ed è coerente con il massimale delle risorse proprie.

La mobilizzazione del margine per imprevisti, o di una sua parte, è proposta dalla Commissione al termine di un'analisi approfondita di tutte le altre possibilità finanziarie. La proposta della Commissione di utilizzare il margine per imprevisti sarà corredata di una proposta di riassegnazione, nell'ambito del bilancio esistente, di un importo significativo giustificato dalla suddetta analisi.

La decisione di ricorrere al margine per imprevisti è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

A. La procedura di collaborazione interistituzionale

19. Le modalità della collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio sono indicate nell'allegato.

B. Inserimento di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

20. Ciascun atto legislativo concernente un programma pluriennale adottato secondo la procedura legislativa ordinaria comprende una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma.

Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio.

L'autorità di bilancio e la Commissione, quando elabora il progetto di bilancio, si impegnano a non discostarsi da quest'importo di oltre il 10 % per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma, e basata in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare entro il massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti nel regolamento QFP e nel presente accordo.

Il presente punto non si applica agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e preassegnati dagli Stati membri, che contengono una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma, e ai progetti su grande scala di cui all'articolo 14 del regolamento QFP.

21. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura legislativa ordinaria non contengono "un importo ritenuto necessario".

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal TFUE. In ciascuno degli atti legislativi contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975[4], esso sarà considerato un importo di riferimento nel senso di cui al punto 17 del presente accordo.

C. Spese relative agli accordi di pesca

22. Le spese relative agli accordi di pesca sono soggette alle seguenti norme specifiche:

La Commissione si impegna a informare periodicamente il Parlamento europeo sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio.

Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per garantire un rapido espletamento delle procedure.

Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi o per il rinnovo di accordi che entrano in vigore dopo il 1° gennaio dell'esercizio di bilancio corrispondente saranno collocati in riserva.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di consultazione a tre, eventualmente semplificata, sulle cause di questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate.

Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in vigore e le previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

D. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

23. Per le spese della PESC a carico del bilancio generale dell'Unione europea a norma dell'articolo 41 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si adoperano per giungere ogni anno, in seno al comitato di concertazione e in base al progetto di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio dell'Unione europea e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio suggeriti al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC sarà ripartito tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio suggeriti al quarto comma del presente punto. Ciascun articolo copre gli strumenti già adottati, gli strumenti che sono previsti ma non ancora adottati e tutti gli strumenti futuri, vale a dire imprevisti, che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

Poiché, in forza del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno del capitolo PESC del bilancio, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC del bilancio durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto dell'articolo 2 del regolamento QFP e del punto 10 del presente accordo.

All'interno del capitolo PESC del bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere denominati nei termini seguenti:

- gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;

- non proliferazione e disarmo;

- interventi d’emergenza;

- azioni preparatorie e di controllo;

- rappresentanti speciali dell'Unione europea.

L'importo destinato alle misure iscritte all'articolo di cui al terzo trattino non può superare il 20% dell'importo totale del capitolo PESC del bilancio.

24. Ogni anno l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in appresso "l'Alto rappresentante") consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva, trasmesso entro il 15 giugno per l’anno in questione, che presenta gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea, nonché una valutazione delle misure avviate nell’anno n-1. Inoltre, l'Alto rappresentante informa il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all’anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi in sede di comitato di conciliazione. La partecipazione a tali riunioni è la seguente:

25. per il Parlamento europeo: gli uffici di presidenza delle due commissioni interessate;

26. per il Consiglio, il presidente del comitato politico e di sicurezza.

La Commissione sarà invitata a partecipare a tali riunioni.

Quando il Consiglio adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, l'Alto rappresentante comunica immediatamente, e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla decisione definitiva, al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno.

E. partecipazione delle istituzioni per quanto riguarda le questioni relative alla politica di sviluppo e il fondo europeo di sviluppo

27. La Commissione istituirà un dialogo comune con il Parlamento europeo sulle questioni relative alla politica di sviluppo, a prescindere dalla loro fonte di finanziamento. Il controllo esercitato dal Parlamento europeo sul Fondo europeo di sviluppo sarà allineato, su base volontaria, sul diritto di controllo previsto nell'ambito del bilancio generale dell'UE, in particolare lo Strumento per la cooperazione allo sviluppo, secondo modalità da stabilire nel quadro del dialogo informale.

F. cooperazione delle istituzioni in materia di spese amministrative nella procedura di bilancio

28. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione cercheranno di accordarsi sulla condivisione delle spese amministrative, ogni anno nella fase iniziale della procedura di bilancio annuale. Le previsioni di spesa di ciascuna istituzione conterranno stime della possibile incidenza di bilancio che potrebbero avere le modifiche delle disposizioni dello statuto. Il Parlamento europeo e Consiglio convengono di provvedere affinché si tenga conto di tale incidenza nel livello degli stanziamenti autorizzati per tutte le istituzioni.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono su una riduzione progressiva del personale del 5% tra il 2013 e il 2018. Tale riduzione dovrebbe applicarsi all'insieme delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie.

PARTE III – SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL'UE

A. Programmazione finanziaria

29. Due volte all’anno, la prima in aprile/maggio (insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio) e la seconda volta in dicembre/gennaio (dopo l’adozione del bilancio), la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per le rubriche 1 (tranne il sottomassimale per la coesione economica, sociale e territoriale), 2 (per l’ambiente e la pesca), 3 e 4 del quadro finanziario. Il documento, strutturato per rubrica, settore e linea di bilancio, distingue:

a) la normativa in vigore con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:

- per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base alla quale sono stati adottati (procedura legislativa ordinaria e speciale), la loro durata, la dotazione finanziaria totale e la quota assegnata alle spese amministrative;

- per le azioni annuali (progetti pilota, azioni preparatorie, agenzie) e le azioni finanziate in base alle prerogative della Commissione, essa dovrebbe fornire stime pluriennali e i margini rimanenti al di sotto dei massimali autorizzati di cui al [regolamento delegato sulle modalità di esecuzione del regolamento finanziario];

b) le proposte legislative pendenti : proposte della Commissione in fase di adozione, con il più recente aggiornamento.

La Commissione dovrebbe esaminare il modo di istituire un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se essa è inclusa o no nella programmazione aprile-dicembre. In particolare l’autorità di bilancio dovrebbe essere informata di quanto segue:

a) tutti i nuovi atti legislativi adottati e tutte le proposte in fase di adozione presentate ma non figuranti nel documento di programmazione per aprile-dicembre (con gli importi corrispondenti);

b) gli atti legislativi previsti nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con l’indicazione delle azioni che potrebbero avere un impatto finanziario (sì/no).

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

B. Agenzie e scuole europee

30. Prima di presentare la sua proposta per la creazione di una nuova agenzia, la Commissione deve presentare una valutazione d'impatto solida, completa e obiettiva, che tenga conto in particolare della massa critica in termini di personale e competenze, degli aspetti costo/benefici, dell'incidenza sulle attività a livello nazionale e a livello dell'UE e delle implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l’istituzione dell’agenzia in oggetto, i due rami dell’autorità di bilancio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia in questione.

La procedura prevede le tappe seguenti:

- in primo luogo, la Commissione presenterà sistematicamente ogni proposta di creazione di una nuova agenzia nell'ambito della prima consultazione a tre successiva all'adozione della sua proposta, come pure la scheda finanziaria che accompagna l'atto giuridico che propone la creazione dell'agenzia, e ne descriverà le conseguenze fino alla fine del periodo di programmazione finanziaria;

- in secondo luogo, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'iter legislativo e a condizione che ciascun ramo dell'autorità di bilancio possa pronunciarsi sulle incidenze finanziarie della proposta prima dell'adozione dell'atto giuridico, la creazione della nuova agenzia sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva consultazione a tre (in caso di urgenza, in forma semplificata) al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento;

- in terzo luogo, l'accordo concluso nel corso della consultazione a tre sarà confermato in una dichiarazione comune, fatta salva l'approvazione da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio in conformità del proprio regolamento interno.

La stessa procedura verrebbe applicata a qualsiasi modifica dell'atto legislativo che istituisce un'agenzia avente un'incidenza sulle risorse dell'agenzia in questione.

Qualora i compiti di un'agenzia vengano modificati sostanzialmente senza che si proceda a una modifica dell'atto che istituisce l'agenza in questione, la Commissione ne informa l'autorità di bilancio mediante una scheda finanziaria riveduta, così da permettere ai due rami dell'autorità di bilancio di raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia.

In caso di creazione di una nuova scuola europea è prevista dal Consiglio superiore, deve essere seguita una procedura analoga per quanto riguarda le sue incidenze sul bilancio dell'UE.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Per la Commissione

Il Presidente Il Presidente Membro della Commissione

ALLEGATO - COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO

Parte A. Calendario della procedura di bilancio

31. Le istituzioni seguono il calendario definito ai punti 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 e 15 in appresso per le diverse tappe della procedura di bilancio. A tempo debito prima dell'inizio della procedura di bilancio, possono se del caso concordare eventuali modifiche ritenute necessarie del suddetto calendario.

Parte B. Priorità della procedura di bilancio

32. A tempo debito prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, e al più tardi in aprile, è convocata una riunione di consultazione a tre per discutere le eventuali priorità del bilancio dell'esercizio successivo.

Parte C. Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni

33. Le istituzioni diverse dalla Commissione sono invitate ad adottare il loro stato previsionale entro la fine di marzo.

34. Prima dell'adozione dei rispettivi stati previsionali, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concorderanno orientamenti per quanto riguarda la variazione annuale auspicata del livello delle spese amministrative per tutte le istituzioni.

35. La Commissione adotta il progetto di bilancio l'ultima settimana di aprile o, al più tardi, la prima settimana di maggio. Essa completa il progetto di bilancio, compreso lo stato generale delle entrate, e lo mette ufficialmente a disposizione entro la fine di maggio.

36. La Commissione presenta ogni anno un progetto di bilancio che indica il fabbisogno effettivo di finanziamento dell'Unione europea.

Esso tiene conto degli elementi seguenti:

a) le previsioni relative ai Fondi strutturali fornite dagli Stati membri;

b) la capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento;

c) la possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi del regolamento finanziario (definizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni),

d) la necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.

37. Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.

38. I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano inoltre a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti che nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.

39. Ai fini di una sana gestione finanziaria e a causa dell’effetto dei grandi cambiamenti nella nomenclatura di bilancio quanto ai titoli e ai capitoli sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, i due rami dell’autorità di bilancio si impegnano a discutere eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di concertazione.

40. Fino alla convocazione del Comitato di conciliazione, la Commissione può, se necessario, modificare il progetto di bilancio a norma dell'articolo 314, paragrafo 2, del TFUE, anche tramite una lettera rettificativa che aggiorna le stime delle spese agricole. La Commissione presenta informazioni sugli aggiornamenti ai due rami dell'autorità di bilancio affinché li esaminino quanto prima. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Parte D. Procedura di bilancio prima della concertazione

41. Una consultazione a tre è convocata in tempo utile prima della lettura del Consiglio per consentire uno scambio di vedute tra le istituzioni sul progetto di bilancio.

42. Affinché la Commissione possa valutare a tempo debito l'attuabilità degli emendamenti previsti dall'autorità di bilancio che creano nuove azioni preparatorie/progetti pilota o prorogano quelli esistenti, i due rami dell'autorità di bilancio informano la Commissione entro metà giugno delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già nel quadro della consultazione a tre.

43. Il Consiglio conclude la sua lettura al più tardi alla fine di luglio.

44. La commissione per i bilanci del Parlamento europeo vota nell'ambito della sua lettura entro la fine di settembre o al più tardi l'inizio di ottobre e la sessione plenaria del Parlamento europeo vota nell'ambito della sua lettura al più tardo entro la fine di ottobre.

45. Una consultazione a tre può essere convocata prima della votazione della sessione plenaria del Parlamento europeo.

Parte E. Procedura di concertazione

46. Se il Parlamento europeo vota emendamenti alla posizione del Consiglio, il presidente del Consiglio prenderà atto, nel corso della medesima sessione plenaria, delle divergenze esistenti tra le posizioni delle due istituzioni ed esprimerà il suo accordo a che il presidente del Parlamento europeo convochi immediatamente il comitato di conciliazione. La lettera che convoca il comitato di conciliazione sarà inviata, al più tardi, il primo giorno lavorativo della settimana che segue la fine della seduta parlamentare durante la quale ha avuto luogo la votazione in plenaria e il giorno successivo avrà inizio il periodo di conciliazione. Il periodo di 21 giorni è calcolato ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

47. Se il Consiglio non può accettare tutti gli emendamenti votati dal Parlamento europeo, esso conferma la propria posizione con una lettera inviata prima della data prevista per la prima consultazione a tre durante il periodo di concertazione. In tal caso, il comitato di conciliazione procederà conformemente alle disposizioni stabilite nei punti seguenti.

48. La presidenza del comitato di conciliazione è esercitata congiuntamente dai rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute dal copresidente dell'istituzione che ospita la riunione. Ciascuna istituzione, in conformità del proprio regolamento interno, designa i suoi partecipanti ad ogni riunione e definisce il suo mandato di negoziazione.

49. Conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, secondo comma, del TFUE, la Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

50. Per l'intera durata della procedura di concertazione si terranno consultazioni a tre, a diversi livelli di rappresentazione, al fine di risolvere le questioni pendenti e preparare le basi per la conclusione di un accordo in seno al comitato di conciliazione.

51. Le riunioni del comitato di conciliazione e le consultazioni a tre si svolgono alternatamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da ripartire equamente le risorse impiegate, compresi i servizi di interpretazione.

52. Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e delle consultazioni a tre sono fissate anticipatamente, prima dell'inizio della procedura di bilancio, mediante accordo tra le tre istituzioni.

53. Il comitato di conciliazione disporrà di una serie comune di documenti (contributi) che mettono a confronto le varie fasi della procedura di bilancio[5]. , tra cui le cifre "linea per linea", i totali per le singole rubriche del quadro finanziario e un documento consolidato con cifre e commenti per tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente "aperte". Fatta salva la decisione finale del comitato di conciliazione, saranno elencate in un documento specifico tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse[6]. Tali documenti saranno classificati in base alla nomenclatura di bilancio.

Saranno inoltre allegati ai contributi altri documenti per il comitato di conciliazione, tra cui una lettera di eseguibilità della Commissione sulla posizione del Consiglio e sugli emendamenti del Parlamento europeo, nonché le eventuali lettere delle altre istituzioni sulla posizione del Consiglio e sugli emendamenti del Parlamento europeo.

54. Al fine di raggiungere un accordo entro la fine del periodo di concertazione, le consultazioni a tre:

55. definiranno la portata dei negoziati sulle questioni finanziarie da affrontare;

56. approveranno l'elenco delle linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse, fatto salvo l'accordo definitivo sull'intero bilancio dell'esercizio finanziario;

57. discuteranno i temi individuati ai sensi del primo trattino in vista di possibili accordi che dovranno essere approvati dal comitato di conciliazione;

58. affronteranno questioni tematiche, anche per rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Durante o immediatamente dopo ciascuna consultazione a tre saranno tratte conclusioni provvisorie, contestualmente alla messa a punto dell'ordine del giorno della riunione successiva. Tali conclusioni saranno registrate dall'istituzione presso cui si è tenuta la consultazione a tre e saranno considerate provvisoriamente approvate dopo 24 ore fatta salva la decisione finale del comitato di conciliazione.

59. In occasione delle riunioni del comitato di conciliazione saranno disponibili le conclusioni delle consultazioni a tre e un documento che elenca le linee di bilancio su cui è stato raggiunto un accordo provvisorio durante le consultazioni a tre, in vista della possibile approvazione.

60. Il progetto comune previsto all'articolo 314, paragrafo 5, del TFUE è elaborato dai segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio con l'assistenza della Commissione. Si tratterà di un documento giuridico introduttivo contenente la data dell'accordo in seno al comitato di conciliazione nonché allegati tra cui:

61. le cifre linea per linea per tutte le voci di bilancio e i dati riassuntivi per rubrica del quadro finanziario;

62. un documento consolidato indicante le cifre e il testo finale per tutte le linee modificate durante la concertazione;

63. l'elenco delle linee non modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio.

Il comitato di conciliazione può inoltre approvare conclusioni ed eventuali dichiarazioni comuni relativamente al bilancio.

64. Il progetto comune sarà tradotto in tutte le lingue (dai servizi del Parlamento europeo) e presentato per approvazione ai due rami dell'autorità di bilancio entro 14 giorni dalla data successiva alla data dell'accordo sul progetto comune ai sensi del punto 26.

Il bilancio sarà messo a punto dai giuristi-linguisti dopo l'adozione del progetto comune, integrando gli allegati del progetto comune con le linee di bilancio non modificate durante il processo di concertazione.

65. L'istituzione presso cui si tiene la riunione (consultazione a tre o concertazione) garantirà l'interpretazione a regime linguistico completo per le riunioni del comitato di conciliazione e a regime linguistico ad hoc per le consultazioni a tre.

L'istituzione presso cui si tiene la riunione garantirà la riproduzione e la distribuzione dei documenti di seduta.

I servizi delle tre istituzioni coopereranno per inserire i risultati dei negoziati in fase di messa a punto del progetto comune.

Parte F. Bilanci rettificativi

Principi generali

66. Considerato che i bilanci rettificativi riguardano spesso questioni specifiche e talvolta urgenti, le istituzioni concordano i principi in appresso per garantire la cooperazione interistituzionale necessaria ai fini della loro celere ed efficiente adozione ed evitare, per quanto possibile, di dover convocare una riunione di concertazione per i bilanci rettificativi.

67. Per quanto possibile, le istituzioni si sforzano di limitare il numero dei bilanci rettificativi.

Calendario

68. La Commissione comunica in anticipo ai due rami dell'autorità di bilancio le possibili date di adozione dei progetti di bilancio rettificativo, senza pregiudicare la data finale di adozione.

69. Conformemente al proprio regolamento interno, ciascun ramo dell'autorità di bilancio si adopera per esaminare il progetto di bilancio rettificativo proposto dalla Commissione quanto prima dopo l'adozione da parte della Commissione.

70. Per accelerare la procedura, i due rami dell'autorità di bilancio provvedono a coordinare i rispettivi calendari, nella misura del possibile, affinché i lavori possano svolgersi in modo coerente e convergente. Essi si adoperano pertanto per elaborare quanto prima un calendario indicativo delle varie fasi propedeutiche all'adozione definitiva del bilancio rettificativo.

I due rami dell'autorità di bilancio tengono contro della relativa urgenza del bilancio rettificativo e della necessità di approvarlo in tempo utile affinché possa essere applicato durante l'anno in questione.

Cooperazione durante la lettura da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio

71. Le istituzioni cooperano lealmente durante tutta la procedura al fine di consentire, per quanto possibile, l'adozione dei bilanci rettificativi in una fase iniziale della procedura.

Se del caso, e ove esistano potenziali divergenze, ciascun ramo dell'autorità di bilancio, prima di adottare la sua posizione definitiva sul bilancio rettificativo, o la Commissione possono proporre di convocare una consultazione a tre specifica, per discutere le divergenze e cercare di raggiungere un compromesso.

72. Tutti i bilanci rettificativi proposti dalla Commissione e non ancora approvati definitivamente sono sistematicamente inseriti all'ordine del giorno delle consultazioni a tre previste per la procedura annuale di bilancio. La Commissione presenta i progetti di bilancio rettificativo e i due rami dell'autorità di bilancio comunicano, per quanto possibile, le rispettive posizioni prima della consultazione a tre.

73. Se si raggiunge un compromesso durante una consultazione a tre, ciascun ramo dell'autorità di bilancio si impegna a tener conto dei risultati della consultazione a tre in sede di deliberazione sul bilancio rettificativo conformemente al trattato e al proprio regolamento interno.

Cooperazione dopo la lettura da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio

74. Se il Parlamento europeo approva la posizione del Consiglio senza emendamenti, il bilancio rettificativo è adottato.

75. Se il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, adotta degli emendamenti, si applica l'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), del TFUE. Tuttavia, prima della riunione del comitato di conciliazione è convocata una consultazione a tre.

76. Se in sede di consultazione a tre si raggiunge un accordo, e fatto salvo l'accordo di ciascun ramo dell'autorità di bilancio sui risultati di detta consultazione, la concertazione si chiude con uno scambio di lettere senza convocazione del comitato di conciliazione.

77. Se in sede di consultazione a tre non si raggiunge un accordo, il comitato di conciliazione si riunisce e organizza i propri lavori secondo le circostanze, al fine di concludere il processo decisionale, per quanto possibile, entro il termine di 21 giorni stabilito dall'articolo 314, paragrafo 6, del TFUE. Il comitato di conciliazione può concludere i propri lavori con uno scambio di lettere.

[1] GU L, pag. ..

[2] GU L, pag. ..

[3] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[4] GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.

[5] Le varie fasi comprendono: il bilancio dell'esercizio in corso (compresi i bilanci rettificativi adottati); il progetto di bilancio iniziale; la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio e le lettere rettificative presentate dalla Commissione (se non già integralmente approvate da tutte le istituzioni).

[6] Una linea di bilancio si considera tecnicamente chiusa quando non vi è disaccordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo e non sono state presentate lettere rettificative.