52011PC0394

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all’applicazione provvisoria, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra /* COM/2011/0394 definitivo - 2011/0174 (NLE) */


RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

L’accordo euromediterraneo, che istituisce un’associazione (in appresso “l’accordo di associazione”) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare (in appresso “l’Algeria”), dall’altra parte, è stato firmato il 22 aprile 2002. L’articolo 50, lettera d), di detto accordo individua nella cooperazione scientifica e tecnologica un settore di grande interesse e potenzialità particolari e in particolare prevede, all’articolo 51, lettera a), l’instaurazione di collegamenti permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti.

La politica europea di vicinato cui l’Algeria non partecipa ma che definisce il quadro delle relazioni tra l’Unione europea e i suoi vicini, istituisce un nuovo quadro per l’attuazione dell’accordo di associazione. La comunicazione COM(2004) 373 definitivo della Commissione, del 12 maggio 2004, individua nella cooperazione scientifica e tecnologica, nella ricerca e nello sviluppo uno degli assi prioritari delle nostre relazioni con i paesi mediterranei. Nell’ambito di tale politica europea di vicinato, un documento strategico (2007-2013) definisce la ricerca scientifica un elemento essenziale che contribuisce alla costruzione della società della conoscenza e al riassorbimento della disoccupazione in un contesto di apertura dell’economia.

Con lettera del 30 maggio 2006 le autorità algerine hanno espresso il loro interesse per il varo di negoziati in vista di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la CE e l’Algeria. A questa lettera erano allegati documenti del Ministero algerino dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica che descrivevano la situazione della ricerca in Algeria in quel momento. Con lettera dell’8 gennaio 2007, la Commissione europea ha accettato di effettuare una visita esplorativa e di valutazione in Algeria in vista della negoziazione di un accordo di cooperazione. Nel corso del 2008 si sono svolte delle riunioni esplorative. Con lettera del 22 dicembre 2008 indirizzata al sig. Saidani del Ministero algerino dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica, in risposta alla lettera di quest’ultimo del 19 novembre 2008, è stato stabilito che le procedure di negoziato di un accordo di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico potevano iniziare dato il potenziale dell’Algeria e la sua capacità di partecipare a pieno titolo alle attività oggetto di questo tipo di accordo.

Su proposta della Commissione, il Consiglio ha quindi autorizzato la Commissione, il 16 novembre 2009, a negoziare a nome dell’Unione un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica algerina democratica e popolare, adottando le relative direttive di negoziato. I negoziati sono sfociati nel progetto di accordo allegato, siglato il 14 ottobre2010.

La conclusione di un accordo in materia scientifica e tecnologica servirebbe gli interessi reciproci dell’Unione e dell’Algeria, in quanto consentirebbe di proseguire e intensificare la cooperazione in questo ambito con questo paese. La cooperazione contribuirà inoltre allo sviluppo e alla competitività dell’Algeria e della regione, e alla creazione di legami più stretti tra le due parti, nell’interesse dell’UE. Un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica sarebbe lo strumento più adeguato per rafforzare la cooperazione e la partecipazione dell’Algeria al programma quadro e intensificare il dialogo in materia scientifica e tecnologica.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione invita il Consiglio:

- ad autorizzare, a nome dell’Unione europea, la firma e l’applicazione provvisoria, prima della sua entrata in vigore, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Articolo 186 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

2011/0174 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. Il 16 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica algerina democratica e popolare. I negoziati hanno dato luogo all’accordo siglato il 14 ottobre 2010.

2. L’accordo deve essere firmato dal negoziatore a nome dell’Unione europea e applicato provvisoriamente, con riserva della sua successiva conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, d’altra parte, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome dell ’Unione europea, l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra

Articolo 3

L ’accordo si applica in via provvisoria come stabilito all’articolo 7, paragrafo 2, in attesa che siano concluse le pertinenti procedure di conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell ’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a, data

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra l ’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare

sulla cooperazione scientifica e tecnologica

L’Unione europea

(in appresso “l’Unione”)

da un lato,

E

la Repubblica algerina democratica e popolare

(in appresso “l’Algeria”)

dall’altra,

in prosieguo denominate “le parti”,

CONSIDERANDO l’importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale e il relativo riferimento di cui all’articolo 51 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, entrato in vigore il 1° settembre 2005;

CONSIDERANDO la politica europea di vicinato e la strategia dell’Unione europea per rafforzare le relazioni con i paesi vicini;

CONSIDERANDO che l’Unione e l’Algeria hanno svolto attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell’altra a condizioni di reciprocità;

DESIDERANDO istituire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e rafforzare le attività di cooperazione nei settori di interesse comune e promuovere l’utilizzo dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale delle parti;

DESIDERANDO aprire lo Spazio europeo della ricerca ai paesi terzi e in particolare ai paesi partner mediterranei;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Campo d’applicazione e principi

1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione tra l’Unione e l’Algeria in settori di interesse comune in cui svolgono attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico.

2. Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

(a) promozione di una società della conoscenza per incentivare lo sviluppo economico e sociale delle due parti;

(b) beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

(c) accesso reciproco alle attività dei programmi e dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico svolti dalle due parti;

(d) scambio tempestivo delle informazioni che possono agevolare le attività di cooperazione;

(e) scambio e tutela adeguati dei diritti di proprietà intellettuale;

(f) partecipazione e finanziamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti delle parti.

Articolo 2

Modalità della cooperazione

1. I soggetti giuridici stabiliti in Algeria, conformemente alla definizione di cui all’allegato I, comprese le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, partecipano alle azioni di cooperazione indirette del programma quadro dell’Unione europea di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (in appresso “il programma quadro”), conformemente alle modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

I soggetti giuridici con sede negli Stati membri dell’Unione, ai sensi dell’allegato I, partecipano ai programmi e progetti di ricerca algerini su tematiche analoghe a quelle del programma quadro, conformemente alle modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

2. La cooperazione può anche assumere le forme seguenti:

(a) regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica dell’Algeria e dell’Unione in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica;

(b) scambi di opinioni sulla cooperazione, gli sviluppi e le prospettive;

(c) trasmissione tempestiva di informazioni sull’attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca dell’Algeria e dell’Unione e sui risultati dei lavori svolti nell’ambito del presente accordo;

(d) riunioni congiunte;

(e) visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici, anche a scopo di formazione;

(f) scambio e condivisione di apparecchiature, materiali e servizi di test;

(g) contatti tra i responsabili di programmi o di progetti algerini e dell’Unione;

(h) partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop;

(i) scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo;

(j) formazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico;

(k) accesso reciproco all’informazione scientifica e tecnologica nell’ambito della cooperazione disciplinata dal presente accordo;

(l) qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Algeria, di cui all’articolo 4, ritenuta conforme alle politiche e alle procedure applicabili da entrambe le parti;

(m) sostegno alla valorizzazione dei risultati della ricerca e allo sviluppo di imprese innovative al fine di promuovere la diffusione delle conoscenze nuove e dell’innovazione;

(n) assistenza alla gestione della ricerca scientifica e sostegno all’istituzione di un sistema di informazione sulla ricerca;

(o) esame delle possibilità di cooperazione per la creazione di “vivai”, incubatori, start-up, centri di ricerca, in particolare mediante programmi europei diversi dal programma quadro;

(p) promozione della cooperazione mediante progetti di ricerca e sviluppo;

(q) accesso alle infrastrutture di ricerca;

(r) possibilità di cofinanziamento e di coordinamento di attività di ricerca.

Articolo 3

Rafforzamento della cooperazione

Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare l’entrata e l’uscita dai loro territori dei beni destinati a essere utilizzati in queste attività.

Articolo 4

Gestione dell’accordo

Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Algeria

1. Il coordinamento e l’agevolazione delle attività oggetto del presente accordo sono svolti, per l’Algeria, dal ministero dell’Istruzione superiore e della ricerca scientifica, e, per l’Unione, dai servizi dalla Commissione europea, in qualità di agenti esecutivi delle parti (in appresso denominati “agenti esecutivi”).

2. Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato congiunto denominato “Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Algeria” (in appresso “il comitato misto”), le cui funzioni comprendono:

(a) assicurare, valutare e riesaminare l’attuazione del presente accordo, nonché modificarne gli allegati o adottarne di nuovi per tenere conto degli sviluppi delle politiche scientifiche delle parti, nell’osservanza delle relative procedure interne di ciascuna delle due parti;

(b) individuare annualmente i settori in cui risulti opportuno sviluppare e migliorare la cooperazione ed esaminare le relative misure;

(c) esaminare periodicamente gli orientamenti e le priorità per il futuro delle politiche di ricerca e la loro programmazione in Algeria e nell’Unione, nonché le prospettive di cooperazione futura ai sensi del presente accordo;

(d) formulare raccomandazioni destinate alle parti circa l’attuazione del presente accordo, includendovi la definizione e la raccomandazione di integrazioni alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e misure concrete per migliorare l’accesso reciproco previsto all’articolo 1, paragrafo 2;

(e) apportare all’accordo, secondo le procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie.

3. Il comitato misto è composto da rappresentanti degli agenti esecutivi; esso adotta il proprio regolamento interno.

4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l’anno, alternativamente nell’Unione e in Algeria. Riunioni straordinarie possono essere convocate laddove necessario e previo accordo di entrambe le parti. Le conclusioni e raccomandazioni del comitato misto sono trasmesse per informazione al comitato d’associazione dell’accordo euromediterraneo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare.

Articolo 5

Finanziamento

La reciproca partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all’allegato I ed è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti, dalle politiche e dalle modalità di attuazione dei programmi in vigore sul territorio di ciascuna della parti.

Se una delle parti concede un aiuto finanziario ai partecipanti dell’altra parte in relazione ad attività di cooperazione indirette, tutte le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo dalla parte finanziatrice ai partecipanti dell’altra parte sono esentati da tasse, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti nel momento in cui si effettuano tali sovvenzioni e contributi finanziari o di altra natura.

Articolo 6

Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni

La diffusione e l’uso dei risultati e delle informazioni acquisiti e/o scambiati, nonché la gestione, l’attribuzione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca svolte ai sensi del presente accordo, sono soggetti alle disposizioni di cui all’allegato II.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo. Tutte le questioni o controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le parti.

2. Il presente accordo entra in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure interne per la conclusione dello stesso. In attesa dell’espletamento di tali procedure, le parti applicano il presente accordo a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso. Qualora una parte notifichi all’altra parte l’intenzione di non concludere l’accordo, le parti concordano di comune accordo che i progetti e le attività avviati nel periodo di applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della notifica summenzionata sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti previo preavviso di sei mesi. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso.

4. Il presente accordo resta in vigore fino a quando una delle parti non notifica per iscritto all’altra parte la sua intenzione di denunciare l’accordo. In tal caso il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dal ricevimento della notifica.

5. Qualora una della parti decida di modificare i suoi programmi e progetti di ricerca, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, l’agente esecutivo della parte in questione notifica all’agente esecutivo dell’altra parte il contenuto preciso di dette modifiche. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una delle parti notifica all’altra, entro un mese dall’adozione delle modifiche di cui a tale paragrafo, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

6. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio della Repubblica algerina democratica e popolare. Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio o sul territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti all’uopo autorizzati, rispettivamente dall’Unione europea e dalla Repubblica algerina democratica e popolare, hanno firmato il presente accordo.

FATTO in duplice copia a………………..il ……… dell’anno……., in inglese, bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, arabo, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER L’UNIONE EUROPEA: | PER LA REPUBBLICA DEMOCRATICA E POPOLARE ALGERINA: |

ALLEGATO I

Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’Unione e in Algeria

Ai fini del presente accordo, per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto dell’Unione o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

I. Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Algeria alle azioni indirette del programma quadro

1. La partecipazione alle azioni indirette del programma quadro di soggetti giuridici stabiliti in Algeria è soggetta alle condizioni stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 183 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. L’Unione può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Algeria che partecipano alle azioni indirette di cui al punto 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla o dalle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all’articolo 183 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al regolamento finanziario dell’Unione e alle altre disposizioni del diritto dell’Unione applicabile.

3. Una convenzione di sovvenzione, un contratto concluso dall’Unione con un soggetto giuridico stabilito in Algeria per la realizzazione di un’azione indiretta o la decisione di concessione della sovvenzione adottata dall’Unione devono prevedere il diritto della Commissione europea e della Corte dei conti europea di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche.

Le competenti autorità algerine provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, l’assistenza ragionevole e utile, qualora necessaria, per eseguire tali controlli e verifiche contabili e le azioni di recupero summenzionati.

II. Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea a programmi e progetti di ricerca dell’Algeria

1. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell’Unione europea o al diritto comunitario, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo dell’Algeria in cooperazione con soggetti giuridici stabiliti in Algeria.

2. I diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti algerini di ricerca nell’ambito dei programmi di RST, e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l’attuazione di detti progetti, sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle direttive governative dell’Algeria che disciplinano l’attuazione dei programmi di ricerca e sviluppo applicabili ai soggetti giuridici algerini e tali da garantire un trattamento equanime, tenuto conto della natura della cooperazione fra l’Algeria e l’Unione in questo settore.

Il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione che partecipano a progetti di ricerca algerini nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Algeria, applicabili ai soggetti giuridici non algerini.

III. Informazioni sulle possibilità di partecipazione

L’Algeria e la Commissione europea renderanno disponibili informazioni in merito ai programmi in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per i soggetti giuridici stabiliti nei territori delle due parti.

ALLEGATO II

Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale

I. Domanda

Ai fini del presente accordo, per “proprietà intellettuale” si intende la definizione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Agli effetti del presente accordo, per “conoscenze” si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati di protezione complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti che partecipano ad azioni indirette di cooperazione

1. Ciascuna parte garantisce che i diritti e gli obblighi di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti nel territorio dell’altra parte che partecipano ad attività di cooperazione indirette svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le leggi e i regolamenti, nonché con le convenzioni internazionali pertinenti applicabili alle parti, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l’atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

2. Ciascuna delle parti garantisce che i soggetti dell’altra parta che partecipano ad attività di cooperazione indirette beneficino dello stesso trattamento, in materia di proprietà intellettuale, dei partecipanti della propria parte, nel quadro delle regole di partecipazione di ogni programma o progetto di ricerca, o delle sue leggi o regolamenti applicabili.

III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti, nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo, si applicano le regole specificate qui di seguito:

(a) la parte che genera le conoscenze è proprietaria delle stesse. Qualora risulti impossibile determinare il contributo delle rispettive parti, le parti sono congiuntamente proprietarie delle conoscenze;

(b) la parte proprietaria delle conoscenze concede all’altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del presente accordo. Tali diritti di accesso alle conoscenze sono concessi a titolo gratuito.

2. Salvo diversa convenzione tra le parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

(a) nel caso di pubblicazione, ad opera di una parte, di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l’altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;

(b) tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d’autore, prodotte a norma delle presenti disposizioni, devono indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate si applicano le regole specificate qui di seguito:

(a) all’atto di comunicare all’altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte identifica le informazioni che non desidera divulgare mediante segni o legende indicanti la riservatezza delle informazioni;

(b) la parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo;

(c) previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della lettera (b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;

(d) le informazioni riservate non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra le parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di impianti o l’esecuzione di attività di cooperazione indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all’atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera (a);

(e) ciascuna parte si impegna ad assicurare che le informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere (a) e (d) siano protette a norma del presente accordo. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull’obbligo del segreto di cui alle lettere (a) e (d), ne informa immediatamente l’altra parte. In seguito, le parti si consultano per stabilire le misure da adottare.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

1.2. Settore o settori interessati

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica popolare democratica algerina, dall’altra

Settori interessati nella struttura ABM/ABB[1]

Strategia e coordinamento politico, in particolare per le direzioni generali RTD, JRC, EAC, ENER, ENTR, INFSO e MOVE.

Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[2]

( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

( La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

Obiettivi

Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La presente decisione consentirà a entrambe le parti di rafforzare ed intensificare la loro cooperazione in settori di interesse scientifico e tecnologico comune.

Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

La presente decisione consentirà tanto all’Unione europea quanto all’Algeria di trarre benefici reciproci dai progressi scientifici e tecnologici conseguiti nell’ambito dei loro programmi di ricerca specifici. Consentirà uno scambio di conoscenze specifiche e un trasferimento di know-how a vantaggio della comunità scientifica, dell’industria e dei cittadini.

Attività AMB/ABB interessate

Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La presente decisione consentirà tanto all’Unione europea quanto all’Algeria di trarre benefici reciproci dai progressi scientifici e tecnologici conseguiti nell’ambito dei loro programmi di ricerca specifici. Consentirà uno scambio di conoscenze specifiche e un trasferimento di know-how a vantaggio della comunità scientifica, dell’industria e dei cittadini.

Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

I servizi della Commissione valuteranno regolarmente tutte le azioni condotte nel quadro dell’accordo di cooperazione, che sarà a sua volta oggetto di una valutazione regolare congiunta da parte dell’Unione e dell’Algeria. Detta valutazione comprenderà i seguenti elementi:

(a) indicatori di efficacia – numero di missioni e riunioni; numero dei diversi settori delle attività di cooperazione.

(b) rilevazione di informazioni – sulla base dei dati provenienti dai programmi specifici del programma quadro e delle informazioni fornite dall’Algeria al comitato misto previsto dall’accordo.

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità da coprire nel breve e lungo termine

La presente decisione consentirà a entrambe le parti di promuovere ed intensificare la loro cooperazione in settori di interesse scientifico e tecnologico comune.

Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

L’accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività riguardanti l’oggetto dell’accordo, della non discriminazione, dell’efficace protezione della proprietà intellettuale e dell’equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.

Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

In questi ultimi anni, soprattutto nel caso di accordi scientifici e tecnologici con altri paesi mediterranei (nell’ambito della politica europea di vicinato) come l’Egitto, la Tunisia e il Marocco, abbiamo fatto ricorso ad accordi e comitati misti per stabilire priorità comuni con i nostri principali partner e abbiamo utilizzato tabelle di marcia per garantire una visione generale degli impegni comuni e monitorare i progressi compiuti.

Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è in linea anche con le spese amministrative sostenute dall’Unione, che prevedono missioni di esperti e funzionari dell’UE, nonché workshop, seminari e riunioni da organizzare nell’Unione europea e in Algeria.

Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria

( Proposta/iniziativa di durata limitata

- ( Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

- ( Incidenza finanziaria dal [AAAA] al [AAAA]

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal [AAAA] al [AAAA]

- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

Modalità di gestione previste[3]

X Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ( agenzie esecutive

- ( organismi istituiti dalle Comunità[4]

- ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

- ( persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

( Gestione concorrente con gli Stati membri

( Gestione decentrata con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali ( specificare )

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni:

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione valuterà periodicamente le azioni contemplate da questo accordo di cooperazione. Le parti valuteranno l’applicazione dell’accordo di norma una volta l’anno nell’ambito delle riunioni del comitato misto di cui all’articolo 4 dell’accordo.

Sistema di gestione e di controllo

Rischi individuati

La firma dell’accordo non avrà un impatto sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Algeria.

Modalità di controllo previste

Riunioni periodiche del comitato misto previste dall’articolo 4 dell’accordo.

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

Quando l’attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività. Gli audit finanziari dell’Unione saranno effettuati dal suo personale o da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della parte sottoposta all’audit. L’Unione sceglie liberamente questi ultimi, avendo cura di evitare eventuali conflitti di interessi che possano essere segnalati dalla parte oggetto dell’audit. In relazione allo svolgimento delle attività di ricerca, la Commissione garantirà inoltre, attraverso controlli efficaci, la salvaguardia degli interessi finanziari dell’Unione e, qualora dovessero emergere irregolarità, l’adozione di misure e sanzioni dissuasive e proporzionate. Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell’attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti nn. 2988/95, 2185/96 e 1073/99.

In particolare i contratti devono prevedere i seguenti punti:

- l’introduzione di clausole contrattuali specifiche per tutelare gli interessi finanziari dell’UE attraverso l’esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti;

- la partecipazione di controllori amministrativi nel settore della lotta antifrode, ai sensi dei regolamenti nn. 2185/96 e 1073/99;

- l’applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità, volontarie o dovute a negligenza, nell’esecuzione dei contratti, conformemente al regolamento quadro n. 2988/95, compreso un meccanismo di lista nera;

- la possibilità che gli eventuali ordini di riscossione in caso di irregolarità e di frode siano oggetto di un’esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 299 del trattato CEEA.

Inoltre, e come misure di routine, il personale responsabile della DG Ricerca effettuerà un programma di controllo concernente gli aspetti scientifici e di bilancio. Ispezioni locali verranno svolte dalla Corte dei conti europea.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione……………………………...] | SD/SND [5] | di paesi EFTA[6] | di paesi candidati[7] | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

1a | 08.01.05.03 08.01.05.02 08.01.05.01 | SND | SÌ | SÌ | SÌ | NO |

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione..………………………………...] | SD/SND | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

[XX.YY.YY.YY] | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO |

Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell ’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale )

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero 1a | Competitività per la crescita e l’occupazione |

Stanziamenti in milioni di euro (al terzo decimale)

( Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) |

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) |

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) |

08 01 05 01 (ricerca indiretta) | 0,02 | 0,02 |

10 01 05 01 (ricerca diretta) |

( Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno ETP)[12] |

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale) |

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni) |

10 01 05 02 (AC, END, INT - Ricerca diretta) |

Altre linee di bilancio (specificare) |

TOTALE | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

- XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei | Preparazione e gestione delle riunioni del comitato misto di cui all’articolo 4 dell’accordo e delle missioni risultanti dall’adeguato funzionamento della sua attuazione, nonché la valutazione periodica dell’accordo. |

Personale esterno | Preparazione e gestione delle riunioni del comitato misto di cui all’articolo 4 dell’accordo e delle missioni risultanti dall’adeguato funzionamento della sua attuazione, nonché la valutazione periodica dell’accordo. |

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

- ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- ( La proposta/iniziativa richiede l’attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[15].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Partecipazione di terzi al finanziamento

- X La proposta non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

- La proposta prevede un cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale |

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) |

Articolo … | | | | | | | | | |Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[1] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting .

[2] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[3] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[4] A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[5] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

[6] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[7] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[8] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[9] I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite …)

[10] Quale descritto al punto 1.4.2. “Obiettivi specifici…”.

[11] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[12] CA = Agente contrattuale (Contract Agent); LA = Agente locale (Local Agent); SNE = Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert); INT = personale interinale; JED = giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation).

[13] Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[14] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

[15] Punti 19 e 24 dell’accordo interistituzionale.

[16] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.