52011PC0362

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia /* COM/2011/0362 def. - NLE 2011/0158 */


RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

Con decisione 2011/…/PESC del Consiglio, del … giugno 2011[1], che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, il Consiglio ha deciso di adottare misure restrittive supplementari in relazione alla Bielorussia, in particolare un embargo sulle armi e un divieto riguardante il materiale per la repressione interna.

Alcuni elementi di queste misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

L'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio.

2011/0158 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/…/PESC del Consiglio, del ... giugno 2011[2], che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia,

vista la proposta congiunta dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006[3], dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

(2) Con decisione 2011/…/PESC del Consiglio, del … giugno 2011, il Consiglio ha deciso di adottare misure restrittive supplementari in relazione alla Bielorussia, imponendo in particolare un embargo sulle armi e un divieto riguardante il materiale per la repressione interna.

(3) Alcuni elementi di queste misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

(4) Occorre quindi modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 765/2006.

(5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

(1)          il titolo del regolamento è sostituito da quanto segue:

"Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia"

(2)          L'articolo 1 è così modificato:

a)           il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue:

(5)     “territorio della Comunità”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo."

b)           È aggiunto il paragrafo 6 seguente:

(6)     "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

(3)        Sono inseriti gli articoli seguenti:

“Articolo 1 bis

È vietato:

a)      vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna elencato nell’allegato III, originario o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o a qualsiasi altra persona, entità o organismo per un uso in Bielorussia;

b)      partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).

"Articolo 1 ter

1.      È vietato:

a)       fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (elenco comune delle attrezzature militari)[4], o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)      fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione riguardanti materiale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, elencato nell’allegato III, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

c)       fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato III, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

d)      partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2.      In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria riguardanti:

(a) materiale militare non letale o materiale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite e dell'Unione o ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione o delle Nazioni Unite o

(b) veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia,

purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro identificata sui siti web elencati nell'allegato II.

3.      Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale dell'ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale."

Articolo 2

Il contenuto dell'allegato del presente regolamento è inserito come allegato III del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

“ALLEGATO III

Elenco del materiale di cui all'articolo 1 bis e all'articolo 1 ter che potrebbe essere usato per la repressione interna

1.           Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1    armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (“elenco comune delle attrezzature militari”)[5];

1.2    munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3    congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

2.           Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

3.           Veicoli:

3.1    veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2    veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3    veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4    veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5    veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6    componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1  Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2  Ai fini del punto 3.5 il termine “veicoli” include i rimorchi.

4.           Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1    apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2    cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari;

4.3    Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

a.       amatolo;

b.       nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);

c.       nitroglicole;

d.       tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e.       cloruro di picrile;

f.        2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5.           Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari:

5.1    giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2    elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota  Questo punto non sottopone ad autorizzazione:

-        le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

-        le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6.           Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.           Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

8.           Filo spinato tagliente.

9.           Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10.         Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11.         Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco."

[1]               GU L … del …6.2011, pag. … .

[2]               GU L … del …6.2011, pag. … .

[3]               GU L 134 del 20.5.2006, pag.1.

[4]               GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

[5]               GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.