Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia /* COM/2011/0362 def. - NLE 2011/0158 */
RELAZIONE Il regolamento (CE) n. 765/2006 del
Consiglio dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di
determinati funzionari della Bielorussia. Con decisione 2011/…/PESC del Consiglio,
del … giugno 2011[1],
che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure
restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, il
Consiglio ha deciso di adottare misure restrittive supplementari in relazione
alla Bielorussia, in particolare un embargo sulle armi e un divieto riguardante
il materiale per la repressione interna. Alcuni elementi di queste misure rientrano
nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al
fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici
di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a
livello dell’Unione. L'Alto Rappresentante dell'Unione per gli
Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di
modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio. 2011/0158 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006
del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente
Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2011/…/PESC del Consiglio,
del ... giugno 2011[2],
che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure
restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, vista la proposta congiunta dell’Alto
Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del
18 maggio 2006[3],
dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di
determinati funzionari della Bielorussia. (2)
Con decisione 2011/…/PESC del Consiglio, del …
giugno 2011, il Consiglio ha deciso di adottare misure restrittive
supplementari in relazione alla Bielorussia, imponendo in particolare un
embargo sulle armi e un divieto riguardante il materiale per la repressione
interna. (3)
Alcuni elementi di queste misure rientrano
nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al
fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici
di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a
livello dell’Unione. (4)
Occorre quindi modificare opportunamente il
regolamento (UE) n. 765/2006. (5)
Il presente regolamento deve entrare in vigore
immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così
modificato: (1) il titolo del regolamento è
sostituito da quanto segue: "Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente
misure restrittive nei confronti della Bielorussia" (2) L'articolo 1 è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito da
quanto segue: (5) “territorio della Comunità”: i territori
degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite,
compreso lo spazio aereo." b) È aggiunto il paragrafo 6 seguente: (6) "assistenza tecnica": qualsiasi
supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio,
prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti
forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del
funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme
orali di assistenza; (3) Sono inseriti gli articoli seguenti: “Articolo 1 bis È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare,
direttamente o indirettamente, materiale che potrebbe essere utilizzato per la
repressione interna elencato nell’allegato III, originario o meno dell’Unione,
a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o a qualsiasi altra
persona, entità o organismo per un uso in Bielorussia; b) partecipare, consapevolmente e
deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i
divieti di cui alla lettera a). "Articolo 1 ter 1. È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente,
assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco
comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (elenco comune delle
attrezzature militari)[4], o
alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni
inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in
Bielorussia o per un uso in Bielorussia; b) fornire, direttamente o indirettamente,
assistenza tecnica o servizi di intermediazione riguardanti materiale che
potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, elencato nell’allegato
III, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in
Bielorussia; c) fornire, direttamente o indirettamente,
finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie
inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato III,
compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti
all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o
l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di
assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in
Bielorussia o per un uso in Bielorussia; d) partecipare, consapevolmente e
deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i
divieti di cui alle lettere da a) a c). 2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi
menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti
e assistenza finanziaria riguardanti: (a)
materiale militare non letale o materiale che
potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato esclusivamente
ad uso umanitario o protettivo o a programmi di sviluppo istituzionale delle
Nazioni Unite e dell'Unione o ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione
o delle Nazioni Unite o (b)
veicoli non da combattimento equipaggiati con
materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del
personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia, purché la fornitura in questione sia stata
preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro
identificata sui siti web elencati nell'allegato II. 3. Il paragrafo 1 non si applica
all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti
militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale dell'ONU, da
personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media
o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per
uso esclusivamente individuale." Articolo 2 Il contenuto dell'allegato del presente
regolamento è inserito come allegato III del regolamento (CE) n. 765/2006. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO “ALLEGATO
III Elenco del materiale di cui
all'articolo 1 bis e all'articolo 1 ter che potrebbe essere usato per la
repressione interna 1. Armi da fuoco, munizioni e accessori
connessi: 1.1 armi da fuoco non sottoposte ad
autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature
militari dell’Unione europea (“elenco comune delle attrezzature militari”)[5]; 1.2 munizioni specificamente progettate per le
armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati; 1.3 congegni di mira non sottoposti ad
autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. 2. Bombe e granate non sottoposte ad
autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. 3. Veicoli: 3.1 veicoli equipaggiati con un cannone ad
acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa; 3.2 veicoli specificamente progettati o
modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; 3.3 veicoli specificamente progettati o
modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con
protezione balistica; 3.4 veicoli specificamente progettati per il
trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva; 3.5 veicoli specificamente progettati per
installare barriere mobili; 3.6 componenti per i veicoli di cui ai punti
da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa. Nota 1 Questo punto non sottopone ad
autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio. Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine
“veicoli” include i rimorchi. 4. Sostanze esplosive e attrezzature
collegate: 4.1 apparecchi e dispositivi specificamente
progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici,
compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti
di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente
progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale
specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di
altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di
un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori
di tensione o azionatori antincendio a sprinkler); 4.2 cariche esplosive a taglio lineare non
sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari; 4.3 Altri esplosivi non sottoposti ad
autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e sostanze
collegate: a. amatolo; b. nitrocellulosa (contenente oltre il
12,5% di azoto); c. nitroglicole; d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN); e. cloruro di picrile; f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT). 5. Apparecchiature protettive non
sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle
attrezzature militari: 5.1 giubbotto antiproiettile per la protezione
da armi da fuoco e/o da taglio; 5.2 elmetti con protezione balistica e/o
protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e
scudi balistici. Nota Questo punto non sottopone ad
autorizzazione: - le apparecchiature specificamente
progettate per attività sportive; - le apparecchiature specificamente
progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro. 6. Simulatori, diversi da quelli
sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle
attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e
software appositamente progettato. 7. Apparecchiature per la visione
notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine,
diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle
attrezzature militari. 8. Filo spinato tagliente. 9. Coltelli militari, coltelli e
baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm. 10. Apparecchiature di fabbricazione
specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco. 11. Tecnologia specifica per lo sviluppo,
la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco." [1] GU L … del …6.2011, pag. … . [2] GU L … del …6.2011, pag. … . [3] GU L 134 del 20.5.2006, pag.1. [4] GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19. [5] GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.