52011PC0360




RELAZIONE

Facendo seguito a una richiesta da parte del presidente della Repubblica francese, il Consiglio europeo ha accettato, nell’ottobre 2010 di modificare lo status dell’isola di Saint-Barthélemy, attualmente regione ultraperiferica dell’Unione europea, per permetterle di accedere a partire dal 1° gennaio 2012 allo status di paese o territorio d’oltremare associato, previsto dalla parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

La Repubblica francese ha informato le istituzioni dell’Unione europea della propria intenzione di conservare l’euro in quanto moneta unica a Saint-Barthélemy, sebbene l’isola non farà più parte del territorio dell’UE.

Nella decisione del 13 aprile 2011, il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di negoziare un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy, di concerto con la Banca centrale europea.

Il progetto di accordo allegato a tale decisione è stato negoziato dalle diverse parti interessate e siglato il 30 maggio 2011.

Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 4 del mandato, è invitato ad adottare la decisione relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo.

2011/0157 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo monetario tra l’Unione europea e la Repubblica francese, relativo al mantenimento dell’euro a Saint-Barthélemy, in seguito al suo cambiamento di status nei confronti dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 219, paragrafo 3,

vista la decisione del Consiglio relativa alle modalità per la negoziazione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy[1], e in particolare l’articolo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. La decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy[2], prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 l’isola di Saint-Barthélemy cessi di essere una regione ultraperiferica dell’Unione europea per accedere, a partire da tale data, allo status di paese o territorio d’oltremare, previsto dalla parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Repubblica francese si è impegnata a concludere gli accordi necessari affinché, una volta avvenuto tale cambiamento, gli interessi dell’Unione siano preservati.

2. La Repubblica francese ha informato le istituzioni dell’UE della propria intenzione di conservare l’euro in quanto moneta unica a Saint-Barthélemy. Occorre dunque concludere un accordo monetario.

3. Il 13 aprile 2011, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, che agisce di concerto con la Banca centrale europea e con l’accordo di quest’ultima negli ambiti che rientrano nelle sue competenze, ad avviare negoziati con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy, a scopo di concludere un accordo monetario. Tale accordo è stato siglato il 30 maggio 2011.

4. È opportuno firmare e concludere tale accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La firma dell’accordo monetario tra l’Unione europea e la Repubblica francese, relativo al mantenimento dell’euro a Saint-Barthélemy, a seguito del suo cambiamento di status riguardo l’Unione europea (di seguito “l’accordo”), è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.

2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 2

1. L’accordo è approvato a nome dell’Unione.

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare, a nome dell’Unione, la notifica di cui all’articolo 11 dell’accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO MONETARIO

tra l ’Unione europea e la repubblica francese, relativo al mantenimento dell’euro a Saint-Barthélemy, in seguito al suo cambiamento di status nei confronti dell’Unione europea

L’UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Commissione europea,

e

LA REPUBBLICA FRANCESE, che agisce nell’interesse dell’isola di Saint-Barthélemy,

considerando quanto segue:

(1) Saint-Barthélemy fa parte integrante della Repubblica francese ma non farà più parte dell’Unione europea a partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy.

(2) La Repubblica francese desidera che Saint-Barthélemy conservi la stessa moneta in uso nella Francia metropolitana e intende, a tal fine, continuare a dare corso legale, sul territorio di Saint-Barthélemy, esclusivamente alle banconote e alle monete in euro emesse dall’Eurosistema e dagli Stati membri che hanno adottato l’euro.

(3) È opportuno assicurare la continuità dell’applicazione a Saint-Barthélemy delle disposizioni in materia di diritto dell’Unione europea, attuali e future, necessarie al funzionamento dell’Unione economica e monetaria al fine, segnatamente, di assicurare un’unica politica monetaria dell’Eurosistema, di livellare le condizioni di concorrenza tra gli istituti finanziari situati nella zona euro e di prevenire la frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante e del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

(4) Il presente accordo monetario è concluso con uno Stato membro che agisce nell’interesse di un’entità non sovrana e, per tale ragione, non prevede il diritto di battere moneta. La moneta e il diritto bancario e finanziario rientrano nelle competenze dello Stato francese. Negli ambiti necessari al buon funzionamento dell’Unione economica e monetaria, le misure legislative e regolamentari del diritto francese sono applicabili a pieno diritto a Saint-Barthélemy in virtù del suo status,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L’euro rimane la moneta di Saint-Barthélemy.

Articolo 2

La Repubblica francese continua a dare corso legale alle banconote e alle monete in euro a Saint-Barthélemy.

Articolo 3

1. La Repubblica francese continua ad applicare a Saint-Barthélemy gli atti giuridici e le norme dell’Unione europea necessarie al funzionamento dell’Unione economica e monetaria, in materia di:

(a) banconote e monete in euro;

(b) prevenzione delle frodi e delle falsificazioni di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante;

(c) medaglie e gettoni;

(d) misure necessarie all’utilizzo dell’euro in quanto moneta unica adottate in base all’articolo 133 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

(e) legislazione bancaria e finanziaria, compresi gli atti giuridici adottati dalla Banca centrale europea;

(f) prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose;

(g) obblighi in materia di comunicazione statistica definiti dall’Eurosistema.

2. La Repubblica francese si impegna a cooperare pienamente con Europol sul territorio di Saint-Barthélemy nell’ambito della prevenzione della frode e della contraffazione dei mezzi di pagamento nonché della prevenzione e della lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Articolo 4

Le disposizioni stabilite dalle autorità francesi competenti per recepire gli atti adottati dall’Unione europea – compresi quelli della Banca centrale europea – negli ambiti citati all’articolo 3, paragrafo 1, della presente convenzione sono applicabili a pieno diritto e alle stesse condizioni a Saint-Barthélemy.

Articolo 5

Gli atti dell’Unione europea adottati negli ambiti citati all’articolo 3, paragrafo 1 – compresi quelli della Banca centrale europea – che si applicano direttamente negli Stati membri sono applicabili a pieno diritto e alle stesse condizioni a Saint-Barthélemy.

Articolo 6

Gli istituti di credito e, se del caso, gli altri istituti finanziari autorizzati a esercitare le loro attività a Saint-Barthélemy hanno accesso ai sistemi di regolamento e di pagamento interbancari e ai sistemi di regolamento dei titoli nella zona euro alle medesime condizioni applicabili agli istituti situati in Francia metropolitana.

Articolo 7

La Repubblica francese invia ogni due anni, alla Commissione e alla Banca centrale europea, una relazione sull’applicazione a Saint-Barthélemy degli atti giuridici e delle norme dell’Unione europea che rientrano nell’ambito della presente convenzione. Tale relazione comprende anche l’elenco degli atti dell’Unione europea direttamente applicabili, compresi quelli della Banca centrale europea, che sono applicabili a pieno diritto a Saint-Barthélemy in virtù dell’articolo 5 della presente convenzione. La prima relazione deve essere presentata entro la fine dell’anno 2012.

Articolo 8

1. Ove necessario, si ricorre alla convocazione di un comitato misto. Il comitato è presieduto dalla Commissione ed è composto da rappresentanti dell’Unione europea e della Repubblica francese.

2. La delegazione dell’Unione europea è presieduta dalla Commissione e comprende rappresentanti della Banca centrale europea.

3. Il comitato misto si riunisce su richiesta di uno dei membri della delegazione dell’Unione europea o della Repubblica francese al fine di esaminare eventuali problemi intercorsi nell’applicazione della presente convenzione.

Articolo 9

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall’applicazione del presente accordo e che non possano essere risolte in seno al comitato misto.

Articolo 10

L’Unione europea o la Repubblica francese possono porre fine al presente accordo con preavviso di un anno.

Articolo 11

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2012, dopo la notifica da parte delle parti in causa dell’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica che sono loro proprie.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua francese e inglese. I testi redatti nelle due lingue fanno ugualmente fede.

Per l’Unione europea, Per la Repubblica francese,

XXX XXX

[1] La decisione è stata adottata il 13 aprile 2011.

[2] GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.